COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
COMUNE DI SAN XXXX CHIETINO
Largo Xxxxxxxxx, n. 1
66038 – San Xxxx Chietino (Ch) Tel 0000.00000 Fax 0000-000000
DISCIPLINARE di gara per Affidamento in Concessione
Appalto per affidamento in concessione del servizio di Asilo Nido sito nel comune di San Xxxx Chietino.
CIG: 7978369660
Questo Comune intende affidare in concessione la gestione del nido d’infanzia ubicato nel comune di San Xxxx Chietino in X.xx Matteotti, con procedura aperta, secondo le modalità, le condizioni specificate di seguito e negli altri documenti di gara per una durata massima di anni 3 (Tre).
La gestione prevede l’organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche, pedagogiche ed amministrative e gli altri servizi connessi al mantenimento ed al decoro della struttura, all’igiene personale dei bambini e comunque al funzionamento del nido d’infanzia, comprese le attività aggiuntive che il concessionario vorrà realizzarvi e che saranno oggetto di specifica offerta. Non è compreso il servizio di refezione, escluso dalla presente concessione, in quanto i costi dei pasti sono sostenuti direttamente dall’Ente e rimborsato mensilmente dagli utenti, dietro invio di avvisi di pagamento e/o altra modalità definita dagli uffici preposti.
CAPO I DISPOZIONI GENERALI
ART. 1 DEFINIZIONI
Per “Impresa Concessionaria” o “I.C.” si intende l’impresa risultata aggiudicataria, alla quale viene affidata in concessione la gestione dell’asilo nido comunale. Per “Ente Appaltante” ovvero “Amministrazione Comunale” o “A.C.” si intende l’Amministrazione Comunale di San Xxxx Chietino che affida all’I.C. la gestione summenzionata.
ART. 2 UTENTI DEL SERVIZIO
Minori con età compresa tra tre mesi e tre anni secondo quanto previsto dalle disposizioni normative nazionali e dalla Legge Regionale n. 76 del 28/07/2000.
ART. 3 OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione dell’asilo nido comunale per i minori con età compresa tra tre mesi e tre anni, secondo la definizione propria del codice degli appalti di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 3 lett. vv) […]concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;[…] e secondo quanto previsto in materia dalla Regione Abruzzo con la Legge 76 del 28/07/2000 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia – Direttive generali di attuazione”.
ART. 4
UBICAZIONE DELL’IMMOBILE
L’asilo nido è sito in X.xx Xxxxxxxxx xx Xxx Xxxx Xxxxxxxx.
ART. 5
VALORE DELL’APPALTO: CANONE CONCESSORIO E FATTURATO PRESUNTO
Il valore della concessione è dato dal canone concessorio posto a base di gara e oggetto di rialzo: € 150,00 mensili oltre iva per 12 mesi per 3 anni, pari ad € 5.400,00 oltre iva.
L’offerta dovrà essere formulata indicando il rialzo in valore assoluto praticato su €. 5.400,00, prezzo esclusa ivache è al netto degli oneri per la sicurezza.
Ai fini della valutazione della convenienza economica, si presume un fatturato di euro 432.000,00 (oltre iva se e in quanto dovuta) sul periodo di durata della concessione, in considerazione di un numero stimato di utenza pari a 48 unità (quale capienza massima della struttura) e di una retta media mensile stimata in euro 250,00.
Ai fini di tale valutazione, inoltre, il costo stimato va calcolato sui seguenti elementi:
a. canone di concessione messo a base di gara per 12 mesi per 3 anni;
b. numero di unità lavorative (considerato quanto disposto dalla Legge Regionale n. 76/2000 che prevede un rapporto medio minimo di 1 educatore ogni 6 bambini fino a 18 mesi e un rapporto medio minimo di 1 educatore ogni 9 bambini dai mesi 18 in poi, secondo la qualifica all’uopo prevista);
c. costi per arredi, lavori, ecc (ricompresi nella manutenzione ordinaria a carico del concessionario) pari ad
€ 15.000,00 oltre iva nell’arco dei 3 anni;
ART. 6 DURATA DELL’APPALTO
Il presente appalto in concessione avrà la durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e comunque per gli anni educativi dal 2019/2020 al 2021/2022, tempo ritenuto congruo al fine di remunerare il capitale investito.
La durata della concessione viene stabilita in considerazione delle disposizioni previste all’art. 168 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. […] 1. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa. 2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione […].
In ogni caso, la data effettiva di inizio e quella del termine verranno concordate e comunicate in tempo utile all’aggiudicatario, con le modalità ritenute opportune dall’Ente. L’aggiudicatario, pena decadenza ipso iure dell’appalto in concessione, non potrà ritardare l’avvio e anticipare il termine del servizio come sopra stabilito.
L’Amministrazione si riserva di chiedere all’impresa, nelle more della stipula del contratto, l’attivazione del servizio mediante preavviso di cinque giorni; in tal caso l’impresa affidataria si impegna a rispettare tutte le norme previste dal capitolato.
L’accordo contrattuale alla scadenza si intende risolto di diritto senza alcuna formalità.
ART. 7
ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L'Amministrazione Comunale concede all'Impresa Aggiudicataria, per il periodo della concessione, l'uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature in dotazione degli stessi, installati e presenti.
Gli impianti di cui sopra saranno dati in uso nelle condizioni in cui si trovano e saranno dettagliatamente descritti in apposito verbale, da redigersi all'inizio della concessione.
Sono a carico dell'A.C. tutte le spese per la manutenzione straordinaria dell’immobile. Sono inoltre a carico dell’Amministrazione:
a) le utenze relative al consumo di acqua, energia elettrica e gas metano;
b) la copertura della retta mensile degli utenti di famiglie meno abbienti nei casi in cui il reddito ISEE sia inferiore ad euro 5.000,00, e solo nel caso in cui si disponga di trasferimenti all’uopo destinati che, se eccedenti rispetto al numero degli aventi diritto, verranno destinati proporzionalmente rispetto al reddito degli altri iscritti oppure di appositi fondi di bilancio.
ART.8
ONERI A CARICO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
Sono a carico dell'aggiudicatario:
a. la corresponsione di un canone concessorio di locazione (posto a base di gara e soggetto al rialzo);
b. la gestione dell’asilo nido che prevede l’organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche, pedagogiche ed amministrative;
c. l’utilizzo dei locali: tutte le spese relative alla conservazione dei locali e pertinenze esterne consegnate (manutenzione ordinaria);
d. l’utilizzo delle attrezzature e degli impianti annessi ai locali di cui sopra (manutenzione ordinaria). Se in sede di gestione si ritenesse opportuno introdurre modifiche, trasformazioni od integrazioni negli impianti, queste saranno effettuate a totale carico della I.C. previo consenso dell'A.C. Qualora l'I.C. procedesse di propria iniziativa ad effettuare lavori di modifica, trasformazione o integrazione, qualunque sia il motivo o l'entità, senza il preventivo consenso dell'A.C., sarà onere dell'I.C. provvedere a proprie cure e spese, alla rimessa in ripristino di quanto modificato, se detti lavori non dovessero essere di gradimento dell'A.C., entro il termine indicato dall'Amministrazione stessa. Scaduto inutilmente tale termine, I’A.C. può effettuare direttamente i lavori di ripristino ritenendo l'importo relativo da quanto dovuto all'I.C. per qualsiasi titolo. Tutti i nuovi impianti installati, previa autorizzazione deII’A.C., alla fine del contratto rimarranno al Comune, senza che I'I.C. possa pretendere alcuna retribuzione.
L’aggiudicatario si impegna ad avere massima cura dei locali ricevuti in consegna assumendosi l’onere di riconsegnarli all’Amministrazione Comunale nelle condizioni constatate all’atto della consegna stessa, certificate da apposito verbale. L’aggiudicatario si impegna a mantenere in perfetta efficienza tutti gli impianti e le attrezzature sia proprie che dell’Ente, usando la massima diligenza, nel rispetto della legge e delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza. L’Ente si riserva la facoltà di addebitare all’aggiudicatario eventuali danni arrecati alle strutture, agli impianti e alle attrezzature messe a disposizione, derivanti da incuria, cattivo uso o comunque da cause estranee al normale deperimento.
L’aggiudicatario, a propria cura e spese, potrà integrare le attrezzature messe a disposizione dall’Ente appaltante, di quanto ritenuto necessario per il regolare svolgimento del servizio.
Tutte le attrezzature eventualmente integrate per l’esecuzione e/o il miglioramento del servizio non comporteranno pretese economiche nei confronti dell’Ente appaltante.
L’aggiudicatario è inoltre responsabile della pulizia e igienizzazione dei locali.
ART. 9
PROVENTI PER L’IMPRESA CONCESSIONARIA
Sono in disponibilità dell’Impresa Concessionaria i proventi derivanti da:
a) contribuzione mensile da parte delle famiglie dei minori, stabilite in base alle fasce di reddito come da deliberazione di X.X. x. 00 xxx 00/00/0000 xxxxxxx “Atto di indirizzo per affidamento in concessione dell’asilo nido comunale “Delfino Blu” per gli anni educativi 2019/2020-2020/2021-2021/2022 – Definizione rette di contribuzione”, come di seguito riportato:
Redditi ISEE fino a €. 10.650,00
Fascia di età* | Residenti/non residenti | Full time | Part time |
Mesi 3-18 | Residenti | 280,00 | 260,00 |
Mesi 18-36 | Residenti | 220,00 | 200,00 |
Mesi 03 - 36 | Non Residenti | 310,00 | 290,00 |
Redditi ISEE oltre a €. 10.650,00
Fascia di età* | Residenti/non residenti | Full time | Part time |
Mesi 3-18 | Residenti | 320,00 | 300,00 |
Mesi 18-36 | Residenti | 240,00 | 220,00 |
Mesi 03 - 36 | Non Residenti | 350,00 | 330,00 |
b) quote stabilite in autonomia per ulteriori servizi aggiuntivi a pagamento per le famiglie (contenuti nell’offerta tecnica).
CAPO II
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ART. 10
REGOLE GENERALI SULL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
L’esecuzione del contratto deve essere affidata a personale alle dipendenze dell’aggiudicatario. Nessun rapporto di subordinazione verrà ad istaurarsi tra il Comune di San Xxxx Chietino e il personale impiegato dal soggetto aggiudicatario per lo svolgimento del servizio. Tutto il personale dovrà essere professionalmente qualificato, preparato e adeguatamente formato in ragione delle specifiche attività da svolgere, delle mansioni affidate e della peculiarità dell’utenza.
CAPO III
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - CRITERI DI AMMISSIBILITA’ – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ART. 11
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, con esclusione dei soggetti di cui a:
art. 80 del d.lgs. 50/2016 (Motivi di esclusione);
art. 44 del d.lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili);
art. 14 c. 1 d.lgs. 81/2008 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori);
art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio), o nei cui confronti sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 d.lgs. 159/2011 o le condizioni di cui all’art. 53 c. 16-ter d.lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
I requisiti di partecipazione di cui al punto 9) del Bando di gara, devono essere posseduti alla data prevista per la presentazione delle offerte del bando ed essere mantenuti fino alla stipula del contratto.
Nel caso di concorrenti costituiti da meno di 3 esercizi (anni) i requisiti di cui al bando possono essere dimostrati in rapporto al periodo di attività secondo la seguente formula: [(fatturato richiesto/3) * numero di esercizi (anni) di attività].
Per raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTC), consorzi ordinari di concorrenti e GEIE:
- Il mandatario deve possedere il requisito previsto nel bando (fatturato globale) nella misura non inferiore al 40% ed il restante cumulativamente dai mandanti ciascuno con un minimo del 10% di quanto richiesto all’intero RTC (art. 275 c. 2 DPR 207/2010).
- Il certificato del Sistema aziendale di qualità conforme alle norme ISO 9001:2000 deve essere posseduto da tutti i componenti del RTC o del consorzio; in caso di consorzi di cui all’ex articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 163/2006, anche solo dai consorziati indicati.
- Ciascun operatore economico deve essere iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA per il ramo di attività oggetto dell’appalto.
- Il mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 275 DPR n. 207/2010).
- Nel caso di RTC verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.
Le disposizioni indicate per i RTC trovano applicazione, in quanto compatibili, alle imprese aderenti al contratto di rete. Si applica la determinazione ANAC (già AVCP) n. 3/2013.
ART. 12
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELL’OFFERTA
Gli operatori economici dovranno far pervenire la propria offerta redatta in lingua italiana, entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 19.08.2019.
L’offerta corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilita nel bando di gara.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto.
Gli allegati messi a disposizione sul sito xxxx://xxxxxxxx.xx “Gare Telematiche e Albo Fornitori” devono essere scaricati e compilati.
ART. 13
PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La procedura individuata è quella “aperta” ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e con assegnazione dei punteggi secondo il metodo di seguito descritto.
Il punteggio massimo pari a 100 punti è così ripartito:
a) Offerta tecnica – massimo punti 80;
b) Offerta quantitativa (economica) – massimo punti 20;
L’offerta tecnica è valutata fino a massimo 80 punti mediante il punteggio assegnato sulla base dei parametri riportati nella seguente tabella:
CRITERIO | DESCRIZIONE | PUNTEGGIO MAX | TOTALE |
PROGETTO GESTIONALE | Qualità, organicità e coerenza del progetto gestionale | 15 | 25 |
Qualità, organicità dei corsi di formazione/aggiornamento del personale | 10 | ||
PROGETTO EDUCATIVO | Qualità, organicità e coerenza del progetto educativo | 10 | 35 |
Laboratori Formativi | 9 | ||
Interventi di sostegno alla disabilità ed integrazione dei bambini stranieri | 8 | ||
Interventi di sostegno alla genitorialità e coinvolgimento dei genitori | 8 | ||
ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA | Servizi aggiuntivi ai minori negli orari extra pomeridiani/serali senza nessun onere nei confronti della Stazione Appaltante | 20 | 20 |
TOTALE PUNTEGGIO | 80 |
Offerta quantitativa (economica) dovrà essere formulata indicando:
- il rialzo in valore assoluto praticato su € 5.400,00 prezzo che è al netto degli oneri per la sicurezza e dell’IVA;
I punteggi relativi all’offerta economica (20 punti max) verranno attribuiti secondo la seguente formula: P = (Opc x Pmax): Odv dove:
P = punteggio da assegnare Opc = offerta più conveniente
Pmax = punteggio massimo attribuibile Odv = offerta da valutare
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio dato dalla somma del punteggio ottenuto con l’offerta tecnico qualitativa e quello ottenuto con l’offerta economica.
In ordine di priorità: a parità di punteggio totale sarà preferita la Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell’offerta tecnica; in caso di parità di punteggio nell’offerta tecnica si procederà a sorteggio.
L’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta solo un’offerta valida, non anomala ai sensi di legge e congrua alle richieste dell’Amministrazione.
All’Amministrazione è comunque riservata la più ampia facoltà di non aggiudicare la gestione in presenza di offerte ritenute non convenienti.
CAPO IV
AGGIUDICAZIONE – STIPULA E RISOLUZIONE CONTRATTO – DATI AGGIUNTIVI ART.14
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
La Commissione di gara procede alla definizione della graduatoria complessiva sommando i punteggi relativi alla offerta quantitativa e alla offerta tecnica.
La Commissione di gara procede alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte secondo quanto previsto all’art. 97 d.lgs. n.50/2016.
Se il concorrente che si è classificato al primo posto nella graduatoria complessiva rientra nella soglia di anomalia, la Commissione di gara procede alla chiusura della seduta pubblica e alla comunicazione del nominativo al Responsabile del Procedimento, trasmettendo copia della documentazione di gara. Quest’ultimo, ai sensi dell’art. 121 DPR n. 207/2010, richiamato dall’art. 284 DPR n. 207/2010, richiede al concorrente, per iscritto, la presentazione delle giustificazioni che devono essere presentate entro il termine perentorio che sarà indicato, non inferiore a 15 giorni. Il Responsabile del Procedimento esamina le giustificazioni presentate dal concorrente e valuta la congruità dell’offerta; egli potrà avvalersi degli uffici e degli organismi tecnici dell’Amministrazione (comprensivi della Commissione giudicatrice).
Qualora le giustificazioni presentate non siano ritenute sufficienti a dimostrare la congruità dell’offerta, il Responsabile del Procedimento invita il concorrente a fornire, entro un termine perentorio, non inferiore a cinque giorni, le precisazioni ritenute pertinenti. Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, il Responsabile di Procedimento convoca l’offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, l’Amministrazione può prescindere dalla sua audizione. Se all’esito del procedimento l’offerta è ritenuta anomala, il Responsabile di Procedimento procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti della successiva migliore offerta, fino a individuare la migliore offerta non anomala.
Successivamente il Responsabile di procedimento comunica le proprie decisioni all’Autorità di gara che, in seduta pubblica, darà esito del procedimento di verifica, pronunciando l’eventuale esclusione delle offerte ritenute non congrue e all’aggiudicazione provvisoria della gara. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.
Le giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta possono riguardare quanto previsto all’art. 97 d.lgs. n. 50/2016.
L’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto sarà effettuata a favore dell’offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivo (derivante dalla somma tra il punteggio dell’offerta tecnica e dell’offerta economica) più alto, risultata non anomala. In caso di offerte con ugual punteggio complessivo l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che presenta il miglior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di parità di punteggio nell’offerta tecnica si procederà a sorteggio.
Ai concorrenti che si sono classificati al primo e/o al secondo posto è richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, prevista al Capo VII del presente disciplinare, con le modalità e le conseguenze viste al Capo II in caso di esito negativo. Nel caso in cui sia il primo che il secondo classificati non dimostrino il possesso dei requisiti, si procederà alla determinazione di una nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione provvisoria, oppure si dichiarerà deserta la gara.
Si procederà anche alla verifica del possesso dei requisiti sulla base dei dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
L’Amministrazione, relativamente al primo classificato, procede alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall’ex art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo l’Amministrazione esclude il concorrente con le relative
conseguenze, nonché ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio tramite scorrimento della graduatoria, oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di verifica, anche a campione, relativamente alla sussistenza di tutti i requisiti, anche soggettivi, la cui eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di gara, comporterà le conseguenze di natura penale previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e l’escussione della garanzia provvisoria prestata.
Il verbale di gara non costituisce contratto; mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, l’Amministrazione non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.
L'aggiudicazione diverrà definitiva solo con l'adozione di apposito provvedimento.
CAPO V ART. 15
STIPULA DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto alla data che sarà fissata dall’Amministrazione. Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’aggiudicatario.
Se aggiudicatario risulterà un RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE da costituirsi, questi dovrà produrre l’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo. Il mandato speciale/l’atto di costituzione del RTC/Consorzio dovrà espressamente prevedere l’impegno al rispetto di quanto previsto dalla L. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla determinazione AVCP n. 4/2011). E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione del RTC rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza di tale divieto comporta l’annullamento dell’aggiudicazione.
L’Amministrazione, nel comunicare l’esito di gara all’aggiudicatario, chiederà la presentazione della documentazione necessaria per la stipula del contratto o per la consegna anticipata. Qualora l’aggiudicatario non si presenti nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto, oppure non presenti i documenti necessari per la stipula, l’Amministrazione potrà dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione con facoltà di affidamento al concorrente classificato al secondo posto nella graduatoria complessiva, previa verifica della sua posizione.
ART. 16
RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO
Costituiscono motivo per la risoluzione di diritto del contratto le seguenti ipotesi:
a) apertura di una procedura concorsuale, di fallimento e/o di messa in liquidazione dell’Impresa;
b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze spettanti al personale impegnato nel servizio;
c) cessazione o interruzione senza giustificato motivo del servizio;
d) subappalto del servizio o cessione del contratto a terzi;
e) violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
f) gravi violazioni e/o inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’Impresa anche a seguito di diffide dell’Amministrazione Comunale;
g) mancata stipulazione del contratto assicurativo contro i rischi di responsabilità per danni a terzi, persone e cose;
h) nel caso di terza violazione nell’arco dello stesso anno scolastico di obblighi sanzionati a norma dell’art. 34 con una pena pecuniaria.
Al verificarsi delle predette ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di avvalersi della clausola risolutiva. Resta impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione di agire in giudizio per il risarcimento dei danni.
ART. 17
ONERI INERENTI IL CONTRATTO
Le spese contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della Ditta Concessionaria.
ART. 18
ESONERO DA RESPONSABILITA’ PER IL COMUNE
La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell’appaltatore, che risponde dell’esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune.
La Ditta risponde, inoltre, direttamente e personalmente dei danni di qualsiasi genere e delle conseguenze comunque pregiudizievoli, che nell’espletamento dell’attività da essa o dai propri dipendenti svolta nell’esecuzione del presente appalto, possano derivare agli stessi dipendenti, agli utenti, al Comune o a terzi in genere.
La Ditta è tenuta inoltre a sollevare il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi, assumendo in proprio l’eventuale lite.
ART. 19 DOMICILIO
La ditta aggiudicataria dovrà eleggere e dichiarare il luogo del proprio domicilio, al quale resta inteso che il Comune potrà indirizzargli, per tutta la durata del contratto avvisi, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione di qualsiasi natura.
La ditta aggiudicataria che non ha sede nel Comune di San Xxxx Chietino dovrà eleggere domicilio legale nel Comune di San Xxxx Chietino.
Nel caso di cui al precedente comma, ogni comunicazione sarà effettuata sia al domicilio legale che presso la sede amministrativa della Ditta.
ART. 20
DIVIETO DI CESSIONE – SUBAPPALTO
E’ fatto divieto di cedere in tutto o in parte o di subappaltare la gestione in oggetto.
ART. 21 AUTORIZZAZIONI
La ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la gestione del servizio oggetto dell’appalto.
ART. 22
RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE
Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e/o a cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso, è esclusivamente a carico dell’aggiudicatario che terrà indenne a qualunque titolo l'Ente da qualsiasi pretesa o molestia.
L’aggiudicatario è unico responsabile in caso di inosservanza delle normative vigenti in materia.
Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve presentare idonea copertura assicurativa per un massimale minimo unico non inferiore ad Euro € 1.000.000,00 che impegni la Compagnia Assicurativa a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l’espletamento del servizio. L’assicurazione deve valere anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Le garanzie devono comprendere i danni cagionati dai prodotti somministrati nello svolgimento del servizio compresi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi anche se non di produzione propria.
L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro dovesse accadere al personale dell'I.A. durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto. A tal riguardo dovrà essere stipulata una polizza RCO con un massimale non inferiore ad € 500.000,00. Copia delle polizze assicurative dovrà essere consegnata prima della sottoscrizione del contratto ed in ogni caso prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio.
ART. 23
VERIFICA E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L'Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario medesimo di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, dal controllo qualitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Eventuali osservazioni verranno contestate per iscritto al Concessionario, che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni o, qualora l'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio le ritenesse insufficienti, l'osservanza verrà notificata al Concessionario quale motivo sufficiente per la risoluzione del contratto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono il concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
Sarà cura del concessionario, inoltre:
- tenere aggiornata l'Amministrazione sul flusso degli utenti;
- presentare all'inizio dell'anno il calendario delle attività;
- relazionare ogni due mesi sull'andamento del servizio, con descrizione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili miglioramenti alla gestione.
La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione della concessione, mediante costante verifica sull'organizzazione e svolgimento delle prestazioni inerenti al presente capitolato, compete al Responsabile del Settore. Il Concessionario si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio affidato e degli obblighi contrattuali. L'Amministrazione Comunale, tramite personale incaricato ai controlli, ha accesso all'Asilo Nido in ogni momento e, pur rispettando l'attività educativa, tale possibilità di accesso è intesa anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato.
ART. 24
RILIEVI INADEMPIENZE E PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DI PENALI
ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. tutti i dati acquisiti a seguito di espletamento della gara di cui al presente capitolato saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati mediante supporto sia cartaceo che informatico, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità dello stesso. I suddetti dati personali saranno trattati ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla privacy nei confronti dei quali gli interessati potranno esercitare i propri diritti, quali conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi.
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
agli eventuali soggetti esterni all’Ente comunque coinvolti nel procedimento;
alla commissione di gara;
ai concorrenti in gara;
ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90; Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.
Il Titolare del trattamento è il Comune di San Xxxx Chietino nella persona del sindaco pro tempore.
I diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 d.lgs. 30/06/2003 n. 196, (accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, cancellazione dei dati ecc.).
ART. 26 FORO COMPETENTE
Per ogni controversia inerente al presente atto è competente il Foro di Lanciano.
ART. 27 RICHIAMI NORMATIVI
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si fa espresso richiamo alle norme contrattuali previste dal Codice Civile e alle norme vigenti in materia di appalti pubblici.
ART. 28
STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La struttura responsabile è il Settore Servizi alla persona - Ufficio Pubblica Istruzione nella persona della dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx (tel. 0872/619136 – fax 0872/619150 – PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx)
CAPO V ULTERIORI INFORMAZIONI
1. Ai sensi dell’articolo 83 comma 9, del d.lgs. 50/2016, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 6.2.3, la Stazione appaltante:
a) assegna all’offerente il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
b) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della
documentazione, indicati nella richiesta;
c) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016 non è possibile attivare l’istituto del soccorso istruttorio;
d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell’art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, è escluso dalla gara.
Si precisa che come indicato dall’art 83, comma 9 secondo periodo, del X.Xxx. 50/2016 il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all’offerta tecnica ed economica. Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta. In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione;
2. Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate, anche per la soluzione di problematiche emerse in sede di gara;
3. Le comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di iscrizione all’albo Fornitori telematico, l’indirizzo PEC.
Salvo quanto disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nell’anagrafica della piattaforma Net4market.
La Stazione Appaltante/Centrale di Committenza utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nella propria Anagrafica di iscrizione all’Albo Fornitori telematico della Stazione Appaltante/Centrale di Committenza.
Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo, pena il mancato recapito delle comunicazioni da parte della Stazione Appaltante durante le fasi di Gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’amministrazione aggiudicatrice e modificate nell’anagrafica dell’albo fornitori telematico; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
4. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna di risarcimento od altro da parte dei concorrenti;
6. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti all’Amministrazione saranno raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità. Le operazioni di trattamento sono eseguite da proprio personale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’interessato ha diritto di verificare l’esistenza presso l’Amministrazione di dati personali e le modalità di trattamento. Può inoltre chiederne la cancellazione, l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco. L’istanza per l’esercizio dei diritti, intestata all’Amministrazione titolare dei dati, va inoltrata al responsabile del trattamento dati;
7. Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non risultino pervenute entro i termini indicati nel bando;
8. Nei modelli allegati, ove vi sono delle scelte alternative, occorre barrare chiaramente la casella pertinente;
9. La garanzia provvisoria verrà escussa (a titolo di penale, ovvero a titolo di indennizzo forfetario, fatta salva ogni azione di rivalsa per ulteriori danni subiti dall’Amministrazione) in caso di:
a) mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario
b) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnica richiesti
c) mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
10. Il conferimento di dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. e) D.Lgs. n. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici;
11. I calcoli, compresi anche i coefficienti, sono effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
12. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto;
13. Il concorrente deve dichiarare espressamente in calce ad ogni documento presentato quali informazioni contenute nello stesso voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. n.50/2016, indicandone la motivazione. In mancanza di tale dichiarazione il documento sarà soggetto al diritto di accesso. L’Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
14. Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
15. MODALITA’ DI VISIONE DEL PROGETTO E DEI LUOGHI: è obbligatorio che il Legale Rappresentante oppure un dipendente munito di atto di delega esegua il sopralluogo, accompagnato da un incaricato
dell’Amministrazione. In caso di RTC o Consorzio, da costituirsi, tale adempimento deve risultare svolto dal capogruppo. Sarà rilasciata apposita certificazione. E’ necessario prendere appuntamento a mezzo pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx. Chi esegue il sopralluogo non può rappresentare più di un operatore economico e, qualora ciò si verifichi, il secondo sopralluogo non sarà preso in considerazione;
16. Si precisa, a maggior chiarimento del termine pagina, che un foglio (scritto fronte e retro) è costituito da due pagine;
17. Nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate in sede di gara e ad esse conseguenti;
18. Sono a carico dell’Esecutore le eventuali modifiche al progetto rese necessarie quale conseguenza del recepimento dell’offerta tecnica presentata in sede di gara;
19. Qualora alcune proposte che compongono l’offerta tecnica presentate dal concorrente siano valutate negativamente dalla commissione giudicatrice (e pertanto sia stato attribuito un punteggio pari a zero al relativo elemento di valutazione), in caso di aggiudicazione l’Esecutore deve eseguire il contratto secondo quanto previsto dal progetto posto a base di gara, rispettando le altre condizioni offerte in sede di gara;
20. L’Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica;
21. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 46 del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione;
22. Per l’identificazione delle irregolarità essenziali si fa riferimento alla determinazione ANAC n. 1/2015;
23. I dati relativi ai partecipanti saranno pubblicati sul sito dell'Amministrazione, sezione Amministrazione trasparente;
24. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avviene per come prescritto dall’art. 81 del D.lgs 50/2016.
CAPO VI
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER DIMOSTRARE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA
1) Documentazione attestante l’esecuzione di attività in campo sociale tra cui:
a) certificati di esecuzione dei servizi analoghi eseguiti nei tre anni antecedenti la data del bando, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati. Se il contratto è stato eseguito a favore di soggetti privati in mancanza del certificato di esecuzione il concorrente dovrà dichiarare il motivo
da cui deriva tale mancanza e dovrà presentare anche la relativa documentazione giustificativa, costituita da:
- copia del contratto
- copia delle fatture corrispondenti al valore della prestazione effettuata
b) accreditamento di strutture sociali e/o socio-assistenziali e dovrà presentare anche la relativa documentazione giustificativa, costituita da:
- copia del contratto
- copia delle fatture
2) Per le società di capitali e gli altri soggetti tenuti alla redazione del bilancio: copie dei bilanci, riclassificati in base alle normative europee recepite nell’ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti gli ultimi tre esercizi.
3) Per le imprese individuali, le società di persone e gli altri soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: copie delle dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione riguardanti gli ultimi tre esercizi. Per dimostrare il possesso del requisito di cui al punto 8 del bando.
I Documenti tributari e fiscali (bilanci, dichiarazioni annuali) e le fatture per la dimostrazione del requisito di cui al punto 8 del bando sono quelli relativi ai tre esercizi antecedenti la data di presentazione delle offerte che, alla stessa data, risultano depositati presso i competenti Enti.
Tali documenti devono essere relativi al/i soggetto/i al/i quale/i, in sede di gara, sono stati ricondotti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi (ad esempio al soggetto ausiliario nel caso di avvalimento).
Il Responsabile del Procedimento dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx