REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI E PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI
Comune di MISINTO
Provincia di MILANO
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI E PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI
DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA
(Ai fini del presente regolamento, per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni).
C.C. 14 del 19/06/2008
Modificato con X.X. x. 00 xxx 00/00/0000
XXXX X - XXXXX GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina, in conformità all’art. 125 del codice dei contratti emanato con X.Xxx. 12.04.2006, n. 163 e s.m. ed i., il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per l’esecuzione di lavori e per l’acquisto di beni e servizi in economia
2. Per la definizione dei lavori, forniture e servizi, si rinvia all’ordinamento giuridico vigente.
3. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
4. Qualora gli interventi di cui al comma precedente siano parte non prevalente di interventi più ampi da appaltare mediante gare di evidenza pubblica e oggetto di contratti da stipulare secondo le forme ordinarie, il presente regolamento si applica alle parti in economia esclusivamente per quanto riguarda i presupposti e i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti, in particolare per la scelta del contraente, le garanzie, la contabilizzazione, la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista dall’ordinamento per l’intervento complessivo.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.
6. Nel presente regolamento per “Codice” si intende “Codice dei contratti pubblici” (D.Lgs. 12/04/2006,
n. 163 e s.m. ed i.).
Art. 2 - Limiti di applicazione
1. La procedura per l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa, per importi inferiori a
206.000 euro, XXX xxxxxxx, mentre per l’esecuzione di lavori, è ammessa per importi inferiori ad €. 200.000,00=.
2. I llimiti di importo di cui al comma 1 sono automaticamente adeguati, in base ai disposti normativi di cui all’art. 125 c. 9 D.lgs 163/2006 e s.m. ed i e, nel rispetto del meccanismo di adeguamento previsto dall’art. 248 del codice.
3. Limitatamente all’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 6, l’affidamento in economia non può superare l’importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 3, comma 2. “ESECUZIONE DI LAVORI”.
4. Limitatamente all’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 6, l’affidamento in economia non può superare l’importo complessivo di euro 100.000,00, qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all’articolo 6, comma 3.
Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell’articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.
5. Agli effetti di cui al precedente comma 1, è vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, servizi o lavori, che possa considerarsi unitaria, in più forniture, servizi o lavori.
Non sono considerati artificiosamente frazionati:
a) l’esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l’una dall’altra;
b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all’articolo 2 – comma 1, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
6. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l’esecuzione di lavori o per l’acquisto in economia di beni e servizi è ammesso nei limiti delle risorse assegnate ai responsabili delle singole aree, in sede di
P.E.G. (piano esecutivo di gestione) o di P.R.O. (piano assegnazione risorse e obbiettivi) ovvero di volta in volta assegnati con apposita deliberazione di giunta.
Art. 3 – Sistemi di esecuzione
ACQUISIZIONE DI BENI
1. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni avvengono mediante affidamento a soggetti esterni individuati mediante procedura negoziata, purchè in possesso dei necessari requisiti (iscrizione Camera di commercio o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato e requisiti morali previsti nella lettera di invito)
ACQUISIZIONE DI SERVIZI
1. L’acquisizione di servizi in economia può essere effettuata:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante la procedura del cottimo fiduciario.
1
Fornitura beni e servizi ed esecuzione lavori
2. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
3. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di servizi avvengono mediante affidamento a soggetti esterni individuati mediante procedura negoziata, purchè in possesso dei necessari requisiti (iscrizione Camera di commercio o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato e requisiti morali previsti nella lettera di invito)
ESECUZIONE DI LAVORI
1. L’esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
a) in amministrazione diretta (sino all’importo di €. 50.000,00=)
b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l’intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell’ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l’affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti. (iscrizione Camera di commercio o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato e requisiti morali previsti nella lettera di invito))
CAPO II - PROCEDURE PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI E PER L’ESCUZIONE DEI LAVORI
Art 4 – Fornitura di beni - Individuazione
1. Le forniture che possono essere eseguite in economia da parte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento, sono le seguenti:
a. arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l’omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
b. libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
c. materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere;
d. materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
e. carburanti e lubrificanti e altri prodotti per il funzionamento degli automezzi, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
f. acquisto di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia; acquisto di macchine da scrivere e da calcolo e di apparecchiature cifranti e del relativo materiale di consumo;
g. acquisto degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, telematici, elettronici e meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati;
h. acquisto di attrezzature accessorie e di materiali speciali e di consumo per centri elettronici, meccanografici, telematici e per elaborazione dati;
i. vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti e, per la Polizia Locale, sono compresi gli strumenti accessori e tattico/difensivi
x. xxxxxxx, xxxxxxx, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
k. beni per la gestione delle mense o della distribuzione dei pasti o altri beni di conforto;
l. beni necessari al funzionamento delle strutture relative all’istruzione, all’assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivati da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
m. combustibili per il riscaldamento di immobili;
n. fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali ed attrezzatura antincendio
o. materiale per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
p. attrezzature per il gioco e l’arredo dei parchi urbani, per l’arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i parchi gioco, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
x. xxxxxx, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
x. xxxxx, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di speciali eventi;
x. xxxxxxxx di contrassegni legali, xxxxxxx, bolli, francobolli, altri valori bollati;
t. opere d’arte e pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
u. forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
v. forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimento, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze costatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
w. forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa essere differita l’acquisizione.
x. Tasse di immatricolazione e circolazione automezzi e pedaggi autostradali
y. Acquisto attrezzature e manufatti necessari per le manutenzioni dei beni mobili ed immobili dell’ente, nonché per la manutenzione del verde
z. Altre spese sino ad un importo di €. 3.000,00=, per acquisti non previsti nelle precedenti lettere ed occorrenti per lo svolgimento delle attività comunali, comprese le spese di rappresentanza
2. Rientrano nella fattispecie di cui al precedente comma - punto 1., - a titolo indicativo, i seguenti beni:
a. mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
b. beni informatici hardware, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati non comprese nelle lettere f., g. ed h.
c. veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
d. apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, ecc. ecc.)
e. mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).
3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all’esecuzione di lavori alla prestazione di servizi di cui al presente articolo.
Art. 5 – Fornitura di servizi - Individuazione
1. I servizi che possono essere affidati in economia da parte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento, sono i seguenti:
a. servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all’allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
b. servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all’allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
c. servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all’allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
d. servizi di telecomunicazione di cui all’allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
e. servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all’allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
f. servizi informatici e affini di cui all’allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e- governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
g. servizi di ricerca e sviluppo di cui all’allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
h. servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all’allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l’esclusione del servizio di revisione dei conti;
i. servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica cui all’allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
j. servizi di consulenza gestionale e affini di cui all’allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
k. servizi pubblicitari cui all’allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi spazi;
l. servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all’allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
m. servizi di editoria e di stampa di cui all’allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
n. eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all’allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall’inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152;
o. servizi alberghieri di cui all’allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886 compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
p. servizi di ristorazione di cui all’allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
q. servizi relativi alla sicurezza di cui all’allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
r. servizi relativi all’istruzione di cui all’allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
s. servizi sanitari e sociali di cui all’allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
t. servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all’allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l’organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazioni a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.
u. visite mediche e accertamenti sanitari in genere;
v. Gestione, anche completa, paghe e rilevazione presenze.
w. Altre spese sino ad un importo di €. 3.000,00=, per servizi non previsti nelle precedenti lettere ed occorrenti per lo svolgimento delle attività comunali, comprese le spese di rappresentanza
2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all’allegato II.B, numero 27, <Altri servizi>, del Codice:
x. xxxx, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell’articolo 4;
b. locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
c. servizi pubblici per l’erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
d. prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
e. servizi legali di cui all’articolo 23, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
f. servizi tecnici di cui all’articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
g. servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l’esecuzione;
3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all’esecuzione di lavori eseguiti in economia o alla fornitura di beni in economia ai sensi del presente articolo.
Art. 6 – Esecuzione di lavori - Individuazione
1. Possono essere eseguiti in economia, sino ad un massimo di €. 200.000,00= e fatte salve le limitazioni di cui all’art. 2 – commi 3. e 4., i seguenti lavori:
a. manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l’appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
1) prime opere per la difesa delle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
2) riparazioni delle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
3) lavori da eseguire d’ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
4) lavori da eseguire senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell’incolumità pubblica;
b. lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuale nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
c. interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
d. lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento di una procedure di gara;
e. lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
g. lavori da eseguirsi d’ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenza o incompletezza costatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giudiziale;
h. lavori di demolizione da eseguire d’ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del d.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all’art. 2 – commi 3. e 4. - tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti. Rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi
a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l’innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l’installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all’articolo 2 – commi 3. e 4. -, i lavori accessori e strumentali all’installazione di beni forniti o alla prestazione di servizi ai sensi del presente articolo
Art. 7 – Interventi misti
1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettera b), il limite economico di cui all’articolo 2, comma 1, si applica all’intervento considerato unitariamente.
Art. 8– Norma di salvaguardia
1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell’impianto al quale accedono.
Art. 9 - Esecuzione in economia in casi particolari
1. Ai sensi dell’art. 125, comma 10 del codice dei contratti, il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi, qualunque sia l’importo:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare i servizi di un contratto in corso, ivi non previsti, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
Art. 10 - Acquisto di beni e servizi in maniera autonoma
1.Gli Enti Locali ai sensi della legge finanziaria 2007 art. 1 comma 450 per gli acquisti di beni e servizi sottosoglia hanno l’obbligo di acquistare tramite Me.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), altri mercati elettronici o acquisto autonomo tramite Centrale Regionale Acquisti di riferimento. A tal Fine la Regione Lombardia, per lo svolgimento delle procedure telematiche, ha messo a disposizione attraverso la propria Azienda Regionale Centrale Acquisti un autonoma procedura su SINTEL.
2. Sono sottratti a tale obbligo gli appalti esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del codice ed in particolare quelli dell’allegato II B, tra cui fra i piiù importanti rientrano i servizi sanitari, i servizi ricreativi, culturali e sportivi, i servizi alberghieri e di ristorazione e le concessioni di servizi.
CAPO III – PROCEDIMENTO
Art. 11 – Responsabile di area e responsabile del procedimento
1. L’amministrazione opera a mezzo del responsabile di area interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile di area può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del servizio.
3. Il responsabile di area garantisce la coerenza degli interventi con obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 12 – Interventi in economia mediante amministrazione diretta
1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di area, ove non sia possibile l’esecuzione con il personale dipendente, può richiedere l’assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all’acquisto del materiale e ai mezzi d’opera necessari, nonché all’eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera.
3. La disponibilità del materiale, attrezzi, mezzi d’opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di area, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.
Art. 13 – Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di area richiede almeno cinque (n. 5) preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d’invito.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
a) l’oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d’uso;
c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
e) le modalità di presentazione dell’offerta e i criteri di affidamento;
f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell’ambito del predetto arco di tempo;
h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d’oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarietà motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l’invito di più soggetti;
b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l’esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l’importo non sia superiore a euro 100.000,00;
c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l’importo non sia superiore a euro 100.000,00;
d) nel caso di lavori, quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di euro 40.000,00;
e) nel solo caso di servizi o forniture, quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di euro 40.000,00 previsto dalla normativa.
4. I limiti di importo di cui al comma 3 – lettere d) ed e) sono automaticamente adeguati, in base al limite massimo previsto dalla normativa.
Art. 14 – Atti della procedura
1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d’urgenza di cui all’articolo 18 o di lavori di somma urgenza di cui all’articolo 19, l’invito può essere fatto a mezzo telefono. In tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
2. Qualora la complessità dell’intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell’intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera d’invito, il responsabile di area predispone il foglio patti e condizioni o un capitolato d’oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
3. Qualora l’intervento non presenti particolari difficoltà nell’individuazione dell’oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà nella forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di area redige un modello per la presentazione dell’offerta e lo allega alla lettera di invito.
Art. 15 – Scelta del contraente
1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
a) In base all’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
b) In base al prezzo più basso, qualora l’oggetto dell’intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L’esame e la scelta delle offerte sono effettuate dal responsabile di area che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d’ordinazione.
3. Dell’esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell’offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta.
4. Il verbale delle operazioni conclusive dell’affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l’impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.
Art. 16 – Offerta economicamente più vantaggiosa
1. Per gli interventi per i quali vi sia un’elevata fungibilità dell’oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le
linee guida dell’intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento della richiesta del comune (per cui potranno presentare offerta sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell’iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l’affidamento.
3. Nello stesso caso, nell’esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti dell’amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell’affidamento, o da personale competente esterno all’ente, appositamente nominato.
Art. 17– Contratti aperti
1. Nel caso di contratti aperti di cui all’articolo 13, comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
a) l’oggetto della singola ordinazione, nell’ambito del contratto aperto;
b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell’oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
c) il termine assegnato per l’attuazione della singola ordinazione;
d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di area autorizza l’ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:
a) l’importo contrattuale dell’affidamento iniziale;
b) Il limite finanziario massimo previsto dall’articolo 2 del presente regolamento.
3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell’articolo 16, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l’affidatario; nel caso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di area, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all’affidamento.
CAPO IV – DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI
Art. 18– Interventi d’urgenza
1. Nei casi in cui l’attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato dell’urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal responsabile di area ; esso è accompagnato da una stima dei costi dell’intervento ai fini dell’assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.
Art. 19 - Lavori di somma urgenza
1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell’amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell’evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo 18, l’immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile di area.
3. Dell’evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al Segretario generale.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo; qualora l’affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell’ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all’esecuzione dell’intervento sulla base di detto prezzo; l’affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell’ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti
per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non consegue l’approvazione del competente organo dell’amministrazione, il responsabile di area procede all’immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell’articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l’ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.
Art. 20 – Interventi d’urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
1. Qualora gli interventi d’urgenza di cui all’articolo 18 o i lavori di somma urgenza di cui all’articolo 19 siano ordinati dal Sindaco nell’esercizio dei poteri di ordinanza di cui all’articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 267 del 2000, lo stesso Xxxxxxx può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l’attuazione dell’ordinanza medesima, in deroga alle competenze del responsabile di area e delle disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 del presente regolamento, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il responsabile di area provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.
Art. 21 – Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili
1. Ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi degli articoli 6 e 15 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
c) alla cura e al mantenimento dell’assetto idrogeologico;
d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l’importo dei lavori da affidare in ragione di anno per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l’importo di euro 40.000,00;
b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l’importo di euro 150.000,00;
Art. 22 – Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette
1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 4., 5. e 15. del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.
Art. 23 – Disposizioni speciali per i servizi legali
1. I servizi legali di cui all’allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati sulla base fiduciaria, per importi fino a € 10.000,00; per importi superiori si applica l’articolo 20 del Codice.
2. In deroga alla competenza del responsabile di area, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell’amministrazione, l’incarico è affidato con provvedimento della Giunta comunale.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
c) prestazioni notarili;
d) consulenze, informazioni e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d’istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.
4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare d’incarico o dall’atto di affidamento che devono recare l’importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell’atto di affidamento.
Art. 24 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici
1. Per servizi tecnici si intendono:
a) I servizi di architettura e ingegneria di cui all’allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche di cui all’articolo 91 del Codice;
b) Le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
c) Le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, comma 7, del Codice;
d) Le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l’agronomia, la documentazione catastale ecc.);
e) I servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all’allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
f) Ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quella di cui alle lettere precedenti, non previste da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 40.000,00= possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile di area.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettera a), b), c), d) ed e), di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
a) possesso di requisiti minimi necessari all’ammissione alla procedure, costituita dall’abilitazione all’esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazione di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
b) uno o più d’uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
1) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell’incarico;
2) ribasso sul prezzo posto a base delle procedure a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell’incarico, imputabile all’affidatario;
3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell’ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
5) conoscenza della materia oggetto dell’incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
6) rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
7) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi delle lettera a); in caso di sorteggio trova applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.
4. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivo superiore a euro 100.000,00;
b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza;
c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l’affidamento, mediante affissione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) , di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall’articolo 91 del Codice.
8. I servizi di cui al comma 1, lettera f):
a) di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a euro 206.000,00 sono disciplinati dall’articolo 124 del Codice;
b) di importo pari o superiore a euro 206.000,00 sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
9. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite di volta in volta dal contratto disciplinare di incarico o dall’atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell’atto di affidamento.
Art. 25 – Interventi affidati in economia per cottimo
1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:
a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la presentazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di xxxxxxxxx con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
b) mediante l’esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d’ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall’ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di area o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.
CAPO V – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA
Art. 26 – Revisione prezzi
1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
Art. 27 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di area, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei contenuti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall’ordinativo della fornitura;
b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.
Art. 28 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo
1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di area, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d’oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d’oneri o nel contratto;
b) sulla base dello stato finale, all’ultimazione dell’intervento, con liquidazione al collaudo o all’accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell’ordinazione medesima. E’ sempre fatto salvo il collaudo o all’accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all’esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l’atto di accertamento della regolare esecuzione o l’atto di collaudo, devono essere corredati:
a) dei dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
c) degli atti di ampliamento dell’importo del contratto anche se non costituenti perizia;
d) dell’individuazione del soggetto esecutore;
e) dei verbali di sospensione e di ripresa;
f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
g) dell’indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
h) dei pagamenti già effettuati;
i) delle eventuali riserve dell’impresa;
j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
Art. 29 – Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive
1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all’esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell’esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.
CAPO VI – DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA
Art. 30 – Ordinazione e liquidazione spese per fornitura di beni e servizi
1. Le forniture di beni e servizi sono richiesti dal responsabile di area, mediante ordine scritto
.L’ordinazione deve contenere:
a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell’ordinazione;
b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di xxxxx, classificazione intervento ecc.);
d) le indicazioni di cui all’articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
e) ogni altra indicazione ritenuta utile.
2. Il responsabile di area, verifica la corrispondenza della fornitura all’ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
a) i riferimenti all’atto di ordinazione;
b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;
c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all’intervento.
3. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l’acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall’ordinamento, entro trenta giorni dall’accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, della presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.
CAPO VII – NORME FINALI
Art. 31 – Stipulazione del contratto, garanzie e altra documentazione
1. Il responsabile di area può prescindere dal richiedere la cauzione, ove l’esecuzione dei lavori o la fornitura di beni e servizi da eseguire non superi la somma di € 10.000,00. Negli altri casi le ditte esecutrici sono tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell’importo della prestazione al netto degli oneri fiscali.
2. Il cottimo fiduciario può essere regolato come segue:
A) Per la fornitura di beni e servizi:
- sino ad €. 20.000,00= mediante lettera di ordinativo contenente: l’oggetto della prestazione, le modalità di esecuzione della fornitura di beni o servizi e le relative garanzie, la quantità e gli aspetti tecnici e economici, le modalità di pagamento
- oltre €. 20.000,00= mediante contratto redatto in forma pubblica amministrativa contenenti tutte le clausole essenziali previste nella lettera di invito e nel punto successivo del presente regolamento.
B) Per l’esecuzione di lavori
- sino ad €. 30.000,00= con corrispondenza commerciale, mediante lettera di adesione all’offerta della ditta affidataria contenente inoltre le eventuali prescrizioni e/o condizioni che a loro volta dovranno essere controfirmate dalla ditta stessa per accettazione.
- oltre €. 30.000,00= mediante contratto redatto in forma pubblica amministrativa contenenti tutte le clausole essenziali previste nella lettera di invito e nel punto successivo del presente regolamento.
3. Il contratto redatto in forma pubblica amministrativa dovrà contenere i seguenti elementi:
a) l’oggetto delle prestazioni
b) i prezzi concordati
c) le condizioni di esecuzione
d) il termine di ultimazione dei lavori/delle forniture o la durata del servizio
e) le modalità di pagamento
f) le penalità in caso di ritardo
Tutte le spese contrattuali fanno carico all’impresa.
4. La ditta affidataria dovrà essere in possesso di DURC in corso di validità.
5. Relativamente ai contratti di cottimo fiduciario relativi all’esecuzione dei lavori, qualora prescritto dall’ordinamento, in rapporto alla tipologia dei lavori, l’impresa affidataria dovrà redigere il piano di sicurezza.
6. In caso di affidamento tramite acquisto autonomo tramite Centrale Regionale Acquisti di riferimento, il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 53 delle Regole del sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione e consisterà nello scambio dei documenti di Offerta e Accettazione sottoscritti con firma digitale dal Fornitore e dal Soggetto aggiudicatore tramite il portale SINTEL di Arca Lombardia;
Art. 32 – Inadempimenti
1. Nel caso di inadempienze per fatti imputabili all'impresa o alla persona cui è stata affidata l'esecuzione della fornitura del bene e/o servizio, il responsabile di area, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione d'ufficio di tutto o di parte della fornitura e/o del servizio a spese dell'assuntore, salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa ed il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
Art. 33 - Collaudo
1. I lavori e le forniture di cui agli artt. 4, 5 e 6 debbono essere sottoposte a collaudo finale ovvero alla verifica della qualità e della quantità, secondo la loro natura, prima che se ne disponga il pagamento.
2. Per l’esecuzione di lavori e la fornitura di beni e/o servizi il cui importo di spesa non superi € 20.000 è sufficiente l'attestazione rilasciata dal responsabile di area, dalla quale risulti che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti.
3. È ammesso il collaudo parziale delle forniture e servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.
Art. 34 - Contenzioso
1. Per tutte le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti per la fornitura di beni, nonché per l’ esecuzione di servizi e di lavori trovano applicazione:
a) LA TRANSAZIONE di cui all’art. 239 del codice dei contratti (artt. da 1965 a 1986 del codice civile) per i casi non rientranti nell’accordo bonario di cui alla successiva lettera b);
b) L’ACCORDO BONARIO di cui all’art. 240 del codice dei contratti;
c) MAGISTRATURA ORDINARIA O AMMINISTRATIVA
Art. 35 - Tutela dei dati personali
1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Art. 36 - Pubblicità del regolamento
1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario generale, è inviata:
- a tutti i responsabili di area;
- all’organo di revisione.
Art. 37 - Casi non previsti dal presente regolamento
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali e, in particolare, il D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384;
b) lo statuto comunale;
c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
d) gli usi e consuetudini locali.
Art. 38 - Rinvio dinamico
1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
Art. 39 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo 10 giorni dalla delibera di approvazione dello stesso e verrà ripubblicato, dopo l’esecutività della deliberazione, per altri 30 giorni (art. 55 – comma 3 – dello Statuto comunale).
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
INDICE
CAPO I – NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento pag. 1
Art. 2 - Limiti di applicazione pag. 1
Art. 3 - Sistemi di esecuzione pag. 1
CAPO II – PROCEDURE PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 4 | - Fornitura di beni – individuazione | pag. | 2 |
Art. 5 | - Fornitura di servizi - Individuazione | pag. | 3 |
Art. 6 | - Esecuzione di lavori - Individuazione | pag. | 4 |
Art. 7 | - Interventi misti | pag. | 5 |
Art. 8 | - Norma di salvaguardia | pag. | 5 |
Art. 9 | - Esecuzione in economia in casi particolari | pag. | 6 |
Art. 10 – Acquisto di beni e servizi in maniera autonoma pag. 6
CAPO III – PROCEDIMENTO
Art. 11 – Responsabile di area e responsabile del procedimento | pag. | 6 |
Art. 12 – Interventi in economia mediante amministrazione diretta | pag. | 6 |
Art. 13 – Interventi eseguiti per cottimo fiduciario | pag. | 7 |
Art. 14 – Atti della procedura | pag. | 7 |
Art.15 – Scelta del contraente | pag. | 7 |
Art. 16 – Offerta economica più vantaggiosa | pag. | 8 |
Art. 17 – Contratti aperti | pag. | 8 |
CAPO IV – DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI | ||
Art. 18 – Interventi d’urgenza | pag. | 8 |
Art. 19 – Lavori di somma urgenza | pag. | 9 |
Art. 20 – Interventi d’urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco | pag. | 9 |
Art. 21 – Disposizioni speciali per lavori agricoli e simili | pag. | 9 |
Art. 22 – Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette | pag. | 9 |
Art. 23 – Disposizioni speciali per i servizi legali | pag. | 10 |
Art. 24 – Disposizioni speciali per i servizi tecnici | pag. | 10 |
Art. 25 – Interventi affidati in economia per cottimo | pag. | 11 |
CAPO V – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA
Art. 26 – Revisione prezzi pag. 11
Art. 27 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta pag. 11 Art. 28 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo pag. 12 Art. 29 – Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive pag. 12
CAPO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA
Art. 30 – Ordinazione e liquidazione spese per fornitura di beni e servizi pag. 12
CAPO VII – NORME FINALI
Art. 31 – Stipulazione del contratto, garanzie e altra documentazione pag. 12
Art. 32 – Inadempimenti pag. 13
Art. 33 – Collaudo pag. 13
Art. 34 – Contenzioso pag. 13
Art. 35 – Tutela dei dati personali pag. 13
Art. 36 – Pubblicità del regolamento pag. 14
Art. 37 – Casi non previsti dal presente regolamento pag. 14
Art. 38 – Rinvio dinamico pag. 14
Art. 39 – Entrata in vigore pag. 14