BANDO
BANDO
per l’attribuzione di contributi del Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 2019 e 2020
Ambito territoriale n. 70 COMUNE CAPOFILA: VERCELLI
Elenco Comuni appartenenti all’ambito, così come individuati dai provvedimenti regionali:
ALBANO VERCELLESE, ASIGLIANO VERCELLESE, BORGO VERCELLI, CARESANA, CARESANABLOT, CASANOVA ELVO, COLLOBIANO, COSTANZANA, CRESCENTINO, DESANA, FONTANETTO PO, FORMIGLIANA, GREGGIO, LAMPORO, LIGNANA, MOTTA DE' CONTI, OLCENENGO, OLDENICO, PALAZZOLO VERCELLESE, PERTENGO, PEZZANA, PRAROLO, QUINTO VERCELLESE, RIVE, RONSECCO, SALI VERCELLESE, SALUGGIA, STROPPIANA, TRICERRO, TRINO, VERCELLI, VILLARBOIT, VILLATA.
COMUNE DI CRESCENTINO
Visti:
- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l’articolo 11 che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazioni;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;
- la Delibera della Giunta Regionale Piemonte n. 6-1164 del 27 marzo 2020 concernente criteri e procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse del Fondo per l’accesso all’abitazione in locazione 2019;
- la Delibera della Giunta Regionale Piemonte n. 5-1531 del 19 giugno 2020 concernente criteri e procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse del Fondo per l’accesso all’abitazione in locazione 2020;
RENDE NOTO
che dal 1° settembre 2020 fino al 30 settembre 2020 sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2019 e 2020.
ART. 1
REQUISITI FONDO 2019
A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente Bando (1° settembre 2020):
1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.
2. abbiano la residenza in uno dei Comuni dell’Ambito n. 70;
3. siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro 6.000,00;
4. siano in possesso di Attestazione ISEE 2020 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti un valore del reddito complessivo uguale o inferiore a euro 13.338,26; l’incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto nel 2019, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 deve essere superiore al 28% per cento;
5. non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruenti di contributi pubblici;
6. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell’anno 2019 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
7. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell’anno 2019;
8. non siano conduttori di alloggi per i quali hanno beneficiato nell’anno 2019 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al Decreto legge 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019;
9. non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;
concorre a determinare l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.
La disposizione non si applica:
- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.
ART. 2
REQUISITI FONDO 2020
A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente Bando (1° settembre 2020):
1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.
2. abbiano la residenza in uno dei Comuni dell’Ambito n. 70;
3. siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all’alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro 6.000,00;
4. siano in possesso di Attestazione ISEE 2020 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti:
fascia a: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2020 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO uguale o inferiore a euro 13.338,26, equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2019 e incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 superiore al 14 per cento;
fascia b: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2020 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO superiore a euro 13.338,26, ma inferiore a euro 25.000 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2020 risulti superiore al 24 per cento.
Per la fascia b il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.329,17 (limite 2020 per l’accesso all’edilizia sociale).
5. non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruenti di contributi pubblici;
6. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell’anno 2020 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
7. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell’anno 2020;
8. non siano conduttori di alloggi per i quali hanno beneficiato nell’anno 2020 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al Decreto legge 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019;
9. non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano;
concorre a determinare l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.
La disposizione non si applica:
- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.
ART. 3
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI
1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i..
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
2.1. copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;
2.2. copia integrale del contratto di affitto in corso di validità;
2.3 In caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall’art.1, comma 9.
2.4 In caso di reddito complessivo zero oppure inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario rendere nella domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento.
2.5 Copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2019 e 2020 fino alla data di presentazione della domanda, quelle relative alle ultime mensilità 2020 devono essere presentate entro il 01.02.2021;
Art. 4
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
CONTRIBUTO FONDO 2019
1. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 28% e non può, in ogni caso, essere superiore a
€ 3.000,00.
2. Il contributo teorico è riconosciuto in misura differenziata, rispetto alle fasce reddituali dei richiedenti, come segue:
□ 100% per reddito complessivo del nucleo fino a euro 6.669,13;
□ 75% per reddito complessivo del nucleo tra euro 6.669,14 e euro 10.000,00;
□ 50% per reddito complessivo del nucleo tra euro 10.000,01 e euro 13.338,26.
CONTRIBUTO FONDO 2020
3. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% (fascia a) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.
4. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% (fascia b) e non può, in ogni caso, essere superiore a euro 2.300,00.
Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato da ciascun Comune capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.
In applicazione del principio di gradualità stabilito dall’art 2, comma 3, del DM 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l’accesso alla ripartizione di cui alla fascia b è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a come raccolto dai Comuni.
Qualora le risorse non siano sufficienti per l’integrale soddisfacimento della fascia b), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all’incidenza del canone più alta.
DISPOSIZIONI COMUNI AL FONDO 2019 E 2020
5. Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato per ciascun ambito dal Comune capofila applicando al contributo teorico spettante la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.
6. Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a euro 50,00.
7. Il Comune di residenza provvede alla liquidazione del contributo effettivo spettante, di norma in un’unica soluzione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
ART. 5
CASI PARTICOLARI
1. Per l’incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.
2. In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data del 1° settembre 2020.
Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione.
3. In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il beneficiario irreperibile, è stabilito il termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso.
Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l’importo non erogato alla Regione.
ART. 6
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta sullo schema allegato al presente bando deve essere presentata al Comune di residenza dal 1° settembre 2020 fino al 30 settembre 2020.
Dell’esito dell’istruttoria verrà data comunicazione con una delle seguenti modalità:
- posta elettronica all’indirizzo mail/pec indicati dal richiedente sulla domanda;
- posta ordinaria all’indirizzo di residenza del richiedente;
Art. 7 CONTROLLI E SANZIONI
1. Ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 l’Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. L’Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.
Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI
1. Informativa privacy: titolare del trattamento è il Comune di Vercelli;
2. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio Sostegno e Promozione Sociale del Comune di Vercelli
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il Comune di residenza e il Comune capofila, trattano i dati personali conferiti con modalità analogiche, informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
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