REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE
REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE
ART. 1 Applicazione del Regolamento
1. Il presente Regolamento trova attuazione per la Mediazione di controversie che le parti decidono di risolvere amichevolmente, per disposizione di legge, su disposizione del giudice, avvalendosi di una clausola contrattuale o tramite un accordo, secondo le procedure previste dal X.Xxx. 28/2010, dal D.M. 180/2010, dal
D.M. 139/2014 e successive modificazioni o integrazioni.
2. Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrate dall’Organismo di Mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
ART. 2 Avvio della Mediazione
1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo deposi- tando la domanda di avvio del procedimento presso una delle sedi della ADR Concordia Polis, tenendo conto del giudice territorialmente competente per la controversia.
La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on-line e pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell’Organismo.
La domanda deve contenere:
• il nome dell’Organismo di Mediazione;
• il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e dei loro eventuali procu- ratori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
• l’oggetto della lite;
• le ragioni della pretesa;
• il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile.
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di Mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è do- vuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
2. La Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell’istanza.
In caso di ricorso alla procedura su disposizione del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza. L’Organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L’istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare
le comunicazioni alla controparte. In seguito al ricevimento della domanda di Me- diazione, la segreteria dell’Organismo provvede a fissare la data del primo incontro non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.
ART. 3 Luogo e modalità della Mediazione
1. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate al Ministero della Giustizia. In alternativa, l’Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso delle parti, del Responsabile dell’Orga- nismo e del Mediatore.
2. La ADR Concordia Polis può avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, an- che per singoli affari di Mediazione, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 180/2010.
ART. 4 Obblighi di Riservatezza
1. Il procedimento di Mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue
fasi.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o co-
munque nell’ambito del procedimento di Mediazione è tenuto all’obbligo di riser- vatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il pro- cedimento medesimo.
3. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di Mediazione, ivi inclusi gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di Media- zione.
5. La previsione della riservatezza non si applica se, e nella misura in cui:
• tutte le parti consentono alla sua disapplicazione;
• il Mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riserva- tezza;
• il Mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona se la previsione della ri- servatezza è applicata;
• il Mediatore ritiene ragionevolmente che esiste pericolo concreto di essere soggetto a procedimento penale se la previsione della riservatezza è ap- plicata.
6. L’Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma 4 o comunque formato du- rante il procedimento.
ART. 5 Nomina del Mediatore
1. L’iscrizione dei Mediatori nell’elenco dell’Organismo avviene previa verifica della loro effettiva competenza e professionalità desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta e dal curriculum vitae.
2. Il Responsabile dell’Organismo nomina il Mediatore, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 28/2010, identificandolo nel professionista più idoneo per specifica compe- tenza ed indipendenza in relazione al procedimento di cui si tratta, ed esclude la nomina del professionista che versi in una delle situazioni di cui all’art. 51 del co- dice di procedura civile. Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi Mediatori, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conse- guenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professio- nale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trat- tasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell’Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà es- sere seguito un criterio di turnazione fra i diversi Mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del Responsabile dell’Organismo, di con- troversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in di- ritto che di applicazione delle tecniche di Mediazione), si dovrà procedere ad una designazione in favore dei Mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. Il Mediatore può però in ogni caso essere scelto, su comune indicazione delle parti, tra quanti prestano la propria opera presso l’Organismo.
3. Il Mediatore incaricato si astiene o può essere ricusato da una delle parti nei casi di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. Sull’istanza di ricu- sazione provvede il Responsabile dell’Organismo.
4. Nel designare il/i Mediatore/i, il Responsabile dell’Organismo ADR Concor- dia Polis tiene in considerazione il luogo ove si svolge la procedura di Mediazione, le specifiche competenze professionali, le eventuali conoscenze tecniche di set- tore che siano richieste o d’aiuto, la disponibilità del Mediatore e l’esistenza di manifesti conflitti d’interesse. Nelle controversie di particolare complessità o che richiedono specifiche competenze tecniche, l’Organismo può nominare uno o più Mediatori ausiliari.
5. Le parti possono fornire una comune indicazione del Mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’Organismo.
6. L’Organismo può istituire separati elenchi dei Mediatori suddivisi per spe- cializzazioni.
7. I Mediatori inseriti nell’elenco dell’Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli Enti di formazione in base all’art. 18 del D.M. 180/2010 modifi- cato con D.M. 145/2011, nonché la partecipazione da parte dei Mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito ad almeno venti casi di Mediazione svolti presso Organismi iscritti.
ART. 6 Tirocinio formativo
1. L’Organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assi- stito di cui all’art. 4, comma 3, lettera b, del D.M. 145/2011 a tutti i Mediatori iscritti, dando la precedenza ai Mediatori iscritti presso ADR Concordia Polis.
2. Il Responsabile dell’Organismo coordinerà la presenza degli stessi alle pro- cedure di Mediazione, informando le parti della partecipazione dei tirocinanti contestualmente alla nomina del Mediatore e alla comunicazione della data del primo incontro.
ART. 7 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del Mediatore
1. Il Mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di Mediazione, è te- nuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per Mediatori.
2. Sono cause di incompatibilità con l’attività di Mediatore per ogni singolo affare:
a) avere in corso con una delle parti rapporti professionali di qualsiasi natura;
b) essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rap- porto deve essere cessato da almeno tre anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito;
c) essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime;
d) essere socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento;
e) avere una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, con una delle parti;
f) la mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 6 del D.M. 180/2010;
g) l’esistenza di particolari condizioni createsi in occasione della Mediazione che possono far temere circa la non imparzialità del Mediatore;
h) ogni altra causa di incompatibilità prevista dal Codice europeo di condotta dei Mediatori e dal Codice deontologico che il Mediatore sarà obbligato a rispettare per la sua eventuale iscrizione ad un albo o ordine professionale.
Non può assumere la funzione di Mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’inca- rico di Mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 815, comma 1, nu- meri da 2 a 6, del codice di procedura civile.
Chi ha svolto l’incarico di Mediatore non può intrattenere rapporti professio- nali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.
3. In casi eccezionali, l’Organismo può sostituire il Mediatore prima dell’inizio dell’incontro di Mediazione con un altro della propria lista che abbia pari espe- rienza.
4. A procedimento iniziato, qualora il Mediatore comunichi qualsiasi fatto so- pravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l’Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
5. Il tirocinante che assiste alla procedura di Mediazione è tenuto a sottoscri- vere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza ri- spetto all’intero procedimento di Mediazione.
ART. 8 Svolgimento della Mediazione e poteri del Mediatore
1. Il Mediatore è libero di condurre gli incontri di Mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la vo- lontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il Media- tore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il Mediatore è autoriz- zato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.
2. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato nella Mediazione obbli- gatoria e disposta dal giudice, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis e comma 2, del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. Nella Mediazione cosiddetta ‘facoltativa’, invece, le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. Durante il primo incontro il Mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della Me- diazione. Il Mediatore, sempre nello stesso incontro, invita poi le parti e i loro av- vocati, ove previsti o presenti, ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di Mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
3. Nel caso in cui durante il primo incontro sia presente la sola parte istante che richiede il verbale di esito negativo per mancata comparizione della parte invitata, sono dovute le sole spese di avvio (e non anche il compenso poiché non è stata svolta alcuna attività di Mediazione); nel caso in cui durante il primo incon- tro sia presente la sola parte istante la quale, nonostante l’assenza della parte in- vitata, scelga di dare avvio alla procedura di Mediazione, sono dovute le spese di avvio e l’indennità prevista dall’art. 16, comma 4, lettera e, del D.M. 180/2010.
4. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di Mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall’Orga- nismo in apposito fascicolo, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
5. Il Mediatore e le parti concordano all’atto di presentazione della domanda o di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti vanno ritenuti riservati.
6. Il Mediatore non può formulare alcuna proposta:
• nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
• se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrat- tuale di Mediazione.
Il Mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.
7. Sentite le parti, l’Organismo può nominare un Mediatore diverso da colui che ha condotto la Mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.
8. Il Mediatore incaricato può segnalare alle parti presenti l’opportunità di coinvolgere nel procedimento un terzo al quale il procedimento stesso è comune. La parte interessata coinvolge il terzo indicato dal Mediatore, soltanto se lo ritiene opportuno, e ne dà comunicazione alle parti eventualmente assenti. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e ricomincia dal giorno in cui è instaurato il contraddittorio nei confronti del terzo chiamato con il consenso delle parti.
9. Quando l’opportunità del coinvolgimento del terzo al quale il procedi- mento è comune emerge per iniziativa di parte si applicano le disposizioni del precedente comma e anche in tal caso occorre il consenso di tutte le parti pre- senti oltre che del Mediatore incaricato. Ma la parte interessata può subito coin- volgere il terzo chiamato per garanzia propria o impropria, pur senza il consenso del Mediatore e dell’altra parte.
ART. 9 Presenza delle parti e loro rappresentanza
1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di Mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.
2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di Mediazione tramite un rappresentante che sia fornito dei necessari poteri per definire la con- troversia.
ART. 10 Conclusione della Mediazione
1. Conclusa la Mediazione, il Mediatore redige il previsto verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal Mediatore che certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti. Il Mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.
2. Ove tutte le parti aderenti alla Mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce ti- tolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi, l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale,
previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme impera- tive e dell’ordine pubblico.
3. Al termine di ogni procedura di Mediazione, a ciascuna parte viene con- segnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente Regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
ART. 11 Indennità
1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011, e dalla tabella redatta dall’Organismo per le Mediazioni facoltative.
2. Ai Mediatori è fatto divieto di percepire direttamente compensi dalle parti, le quali hanno obblighi solo verso l’Organismo. L’Organismo compensa il Media- tore.
3. Il compenso dell’Organismo si divide in spese di avvio del procedimento ed indennità di Mediazione.
4. Per le spese di avvio del procedimento, ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro versa all’Organismo la somma di euro 40 (quaranta/00) oltre
I.V.A. per le liti di valore fino 250.000 euro e di euro 80 (ottanta/00) oltre I.V.A. per quelle di valore superiore, oltre alle spese di raccomandata.
5. L’indennità di Mediazione è corrisposta all’Organismo secondo l’importo indicato nell’allegata Tabella delle indennità, ai sensi dell’art. 16 del D.M. 180/2010, maggiorate dell’I.V.A. Ciascuna parte versa la metà delle spese di Mediazione dovute, calcolata secondo il valore della domanda, prima dell’inizio del primo incontro di Mediazione. Il saldo è versato, nella misura stabilita dal medesimo Ta- riffario con gli eventuali aumenti di legge, all’atto della conclusione del procedi- mento, ed è condizione per il rilascio del verbale conclusivo della Mediazione. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, l’Organi- smo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la Mediazione.
6. Quando nel corso del procedimento le parti amplino l’oggetto della do- manda, aumentandone il valore in misura tale che esso esorbita dallo scaglione del Tariffario individuato al momento della domanda originaria, il Mediatore pro- pone la variazione dell’indennità complessiva, in relazione al nuovo scaglione raggiunto. Se le parti non accettano per iscritto la proposta di variazione dell’in- dennità di Mediazione, e non integrano di conseguenza le somme già versate, il Mediatore porta a termine il procedimento soltanto per la domanda originaria. Nel caso in cui una o più parti abbandonino il procedimento, le indennità e le spese di avvio restano acquisite dall’Organismo ADR Concordia Polis.
7. Nei casi previsti dall’art 5, commi 1-bis e 2, del D. Lgs. 28/2010, si applica la seguente tabella A:
Tabella A (Mediazione obbligatoria)
Valore della lite – Spesa per ciascuna parte
fino ad € 1.000 € 44
da € 1.001 ad € 5.000 € 87
da € 5.001 ad € 10.000 € 160
da € 10.001 ad € 25.000 € 240
da € 25.001 ad € 50.000 € 400
da € 50.001 ad € 250.000 € 666
da € 250.001 ad € 500.000 € 1.000
da € 500.001 ad € 2.500.000 € 1.900
da € 2.500.001 ad € 5.000.000 € 2.600
oltre € 5.000.000 € 4.600
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ
(di cui all’art 16 del D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 139/2014)
1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di Mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da cia- scuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40 per le liti di valore fino ad euro 250.000 e di euro 80 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di Mediazione e dalla parte chiamata alla Mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di man- cato accordo.
3. Per le spese di Mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella delle indennità.
4. L’importo massimo delle spese di Mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della Mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della pro- posta ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 28/2010;
d) nelle materie di cui all’art. 5, comma 1-bis e comma 2, del D.Lgs. 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo, a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
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ADR Concordia Polis s.r.l. • R.O.M. 1082
e) deve essere ridotto a euro 40 per il primo scaglione e ad euro 50 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del pre- sente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha intro- dotto la Mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite compreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione in nessun caso si sommano tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di Mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di Mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è do- vuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di Mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di Mediazione in misura non inferiore alla metà. Il Regolamento di procedura dell’Organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art. 11 del D.Lgs. 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, l’Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la Mediazione.
10. Le spese di Mediazione comprendono anche l’onorario del Mediatore per l’intero procedimento di Mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di Mediatori, di nomina di uno o più Mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formula- zione della proposta ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 28/2010.
11. Le spese di Mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresen- tano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
13. Gli Organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d, per le materie di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascuno scaglione di riferimento, come determinati secondo la tabella A allegata al D.M. 180/2010, sono derogabili.
Per le materie diverse da quelle previste dall’art. 5, comma 1-bis del D.Lgs.
28/2010 si adottano le tariffe di cui alla seguente tabella B:
Tabella B (Mediazione facoltativa)
Valore della lite – Spesa per ciascuna parte
fino ad € 1.000 € 65
da € 1.001 ad € 5.000 € 130
da € 5.001 ad € 10.000 € 240
da € 10.001 ad € 25.000 € 360
da € 25.001 ad € 50.000 € 600
da € 50.001 ad € 250.000 € 1.000
da € 250.001 ad € 500.000 € 2.000
da € 500.001 ad € 2.500.000 € 3.800
da € 2.500.001 ad € 5.000.000 € 5.200
oltre € 5.000.000 € 9.200
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ
(di cui all’art 16 del D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 139/2014)
1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di Mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da cia- scuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40 per le liti di valore fino ad euro 250.000 e di euro 80 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di Mediazione e dalla parte chiamata alla Mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di man- cato accordo.
3. Per le spese di Mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella delle indennità.
4. L’importo massimo delle spese di Mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della Mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della pro- posta ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 28/2010;
d) nelle materie di cui all’art. 5, comma 1-bis e comma 2, del D.Lgs. 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo, a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
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e) deve essere ridotto a euro 40 per il primo scaglione e ad euro 50 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del pre- sente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha intro- dotto la Mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite compreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione in nessun caso si sommano tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di Mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di Mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è do- vuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di Mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di Mediazione in misura non inferiore alla metà. Il Regolamento di procedura dell’Organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art. 11 del D.Lgs. 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, l’Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la Mediazione.
10. Le spese di Mediazione comprendono anche l’onorario del Mediatore per l’intero procedimento di Mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di Mediatori, di nomina di uno o più Mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formula- zione della proposta ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 28/2010.
11. Le spese di Mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresen- tano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
13. Gli Organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d, per le materie di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascuno scaglione di riferimento, come determinati secondo la tabella A allegata al D.M. 180/2010, sono derogabili.
ART. 12 Consulenti tecnici
1. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, che non possono essere affrontate direttamente dal Mediatore titolare o tramite il Me- diatore ausiliario, il Mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consu- lenti presso i Tribunali.
2. Il compenso di eventuali esperti o consulenti tecnici che siano stati nomi- nati, con il consenso delle parti, per un parere su specifiche competenze tecniche, viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente con- cordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti nelle tabelle. Il compenso dei consulenti tecnici rimane a carico delle parti.
ART. 13 Responsabilità delle parti
1. È di competenza esclusiva delle parti:
• l’assoggettabilità della controversia alla procedura di Mediazione, even- tuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza;
• le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di Mediazione;
• l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendano esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la Mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
• l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
• la determinazione del valore della controversia;
• la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
• le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al Mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.
ART. 14 Trasferimento della Procedura di Mediazione
1. In caso di sospensione o cancellazione dell’Organismo dal Registro, le parti che avranno in corso un procedimento di Mediazione dovranno, entro dieci giorni dalla comunicazione, proseguirlo di comune accordo presso altro Organismo.
2. In caso di mancato accordo, il nuovo Organismo sarà designato dal Presi- dente del Tribunale competente per l’omologa.
ART. 15 Clausola Finale
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, come pure in ipo- tesi d’incertezza nell’interpretazione, valgono le norme e principi stabiliti nel D.Lgs. 28/2010 e nei D.M. 180/2010 e D.M. 139/2014 e successive modificazioni e integra- zioni.