Veicoli a Motore
Veicoli a Motore
Contratto per l’assicurazione della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché dei rischi di danni
in conseguenza di incendio, furto o altri eventi speciali riguardanti autocarri, motocarri,
macchine operatrici, macchine agricole
Il presente fascicolo informativo, contenente:
− Nota Informativa, comprensiva del Glossario
− Condizioni Generali di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto
Prima della sottoscrizione del Contratto leggere attentamente la Nota Informativa
UBI Assicurazioni S.p.A.
Società soggetta alla direzione
e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V.
PAGINA VUOTA
Il presente fascicolo è stato stampato con carta riciclata 100%.
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nella presente nota informativa sono aggiornati al 01/07/2012.
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Si informa il contraente che è possibile richiedere, presso i punti vendita e tramite il sito internet [xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx], il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato relativo ai diversi tipi di natanti, redatto sulla base degli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa ed alla formula contrattuale scelta dallo stesso contraente tra quelle offerte dall’impresa.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento Trasparenza, il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento Trasparenza.
Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle condizioni di assicurazione.
Avvertenza: La compagnia rinvia al proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA
1. Informazioni Generali
UBI Assicurazioni S.p.A. - Impresa assicurativa soggetta all’attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V - ha sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00
- 00000, Xxx. 00.000000, Fax 00.00000000, sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987 n. 62); il numero d’Iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è 1.00064.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’ Impresa
UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro 70.108.219, di cui Euro
32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 37.296.219 a titolo di riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 163%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Garanzia 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
A MOTORE - TITOLO I
La presente garanzia assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi l’Impresa a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo assicurato (Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione).
E’ possibile assicurare la Responsabilità Civile Verso Terzi con le seguenti formule tariffarie:
a) Tariffa fissa; il premio (determinato in base alle caratteristiche del veicolo) non sarà soggetto a variazioni al verificarsi di sinistri con responsabilità nel corso del periodo di osservazione (Condizione aggiuntiva L. Tariffa Fissa).
b) Bonus Malus, che prevede la variazione della classe di merito (e quindi del premio) in funzione dei sinistri con responsabilità denunciati nel corso del periodo di osservazione (condizione aggiuntiva F. Bonus Malus)
c) Franchigia fissa ed assoluta, che prevede un importo indicato in polizza (franchigia) che l’Assicurato deve corrispondere alla compagnia per ogni sinistro con responsabilità liquidato (condizione aggiuntiva E. Franchigia fissa ed assoluta).
Esempio: franchigia di € 516,46 (prevista per il veicolo autocarro), danno liquidato €1000.
La Compagnia invia all’Assicurato lettera di richiesta del pagamento di
€ 516,46.
AVVERTENZE: il mancato pagamento della franchigia da parte dell’assicurato viene indicato sull’attestazione dello stato del rischio (come da Provv. Isvap n. 2590 dell’ 8/2/2008 art. 6 lettera i).
E’ possibile per il Contraente acquistare le estensioni di copertura della garanzia relativa all’assicurazione dei rischi della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di seguito elencate, in relazione alle quali si rinvia per maggiori dettagli alle Condizioni aggiuntive per l’assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria (valide soltanto se espressamente richiamate e/o se corrisposto il relativo premio), rispettivamente richiamate:
A. Autoveicoli adibiti a scuola guida
B. Danni a cose di terzi trasportati su veicoli dati a noleggio con conducente o su autobus
C. Carico e scarico
D. Rinuncia alla rivalsa dell’Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità al terzo di eccezioni previste all’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione
H. Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza
I. Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde
AVVERTENZE: La garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni, Si richiama l’attenzione sugli Articoli delle condizioni 1 - Oggetto dell'assicurazione, 2 - Esclusioni e rivalsa, 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento di rischio, 4 - Estensione territoriale.
DIRITTO DI RIVALSA DELL’IMPRESA:
nei casi elencati all’Art. 2 – Esclusioni e Rivalsa – e all’Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di rischio - (e in tutti gli altri casi in cui non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa), L’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi.
Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa: l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo (Art. 4).
A parziale deroga del’’Art. 2, l’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa, sottoscrivendo le condizioni aggiuntive “D” e “H”
(vedi l’apposita sezione delle Condizioni).
Il contratto di Responsabilità Civile Verso Terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore può essere stipulato sia nella forma “con tacito rinnovo” alla scadenza sia nella forma con scadenza fissa “senza tacito rinnovo”.
Nel caso fosse scelta la forma “con tacito rinnovo”, il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti entro il termine di cui all’Art. 14 - Rinnovo del contratto, punto C - delle Condizioni Generali di Assicurazione, si rinnova tacitamente per una durata pari ad un anno. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.
Peraltro, qualora l’Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente – almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto – le nuove condizioni di premio presso il punto vendita a cui è assegnato il contratto; dette condizioni di premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti di legge e di contratto con il pagamento del nuovo premio.
Qualora il Contraente non manifesti la propria volontà, ovvero non manifesti per iscritto con raccomandata a.r., fax o telegramma di non accettare il nuovo premio successivamente alla scadenza del contratto, il contratto stesso cessa di avere effetto dalle ore 24,00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.
Nel caso fosse scelta la forma “senza tacito rinnovo” la garanzia cesserà alla scadenza pattuita (art. 14 Rinnovo del contratto - lettera b), senza necessità di disdetta. Non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.
AVVERTENZE: L’esercizio della disdetta da parte del Contraente e la comunicazione della mancata accettazione della variazione tariffaria proposta sono soggetti a particolari termini e modalità. Si rinvia agli articoli Art. 6 - Adeguamento del premio ed all’Art. 14 - Rinnovo del contratto - nonché alle voci “rateazione” e “durata proroga” della scheda di polizza.
E’ prevista l’emissione di coperture temporanee con durata che va da un giorno ad un massimo di sei mesi.
***
Le garanzie di seguito elencate hanno durata pari ad un anno, salvo diversa pattuizione espressa, e possono essere emesse:
(a) “con tacito rinnovo” (si rinvia all’Art. 7 - Rinnovo del contratto, punto a, Parte II, per maggiori dettagli) nel qual caso alla scadenza annuale la copertura assicurativa si rinnova automaticamente per una durata pari a un anno, salvo disdetta inviata ai sensi dello stesso articolo.;
(b) “senza tacito rinnovo” (si rinvia all’Art. 7 - Rinnovo del contratto, punto b, Parte II, per maggiori dettagli), nel qual caso la garanzia cesserà alla scadenza pattuita, senza necessità di disdetta.
AVVERTENZE: L’esercizio della disdetta da parte del Contraente è soggetto a particolari termini e modalità. Si rinvia all’Art. 7 - Rinnovo del contratto nonché alle voci “rateazione” e “durata proroga” della scheda di polizza (Mod. UBI Ass. 986 – Ed. 01/12/2010) per le informazioni di maggior dettaglio sui termini e sulla modalità per l’esercizio della disdetta e sugli effetti che ne conseguono in relazione al rinnovo.
Garanzia 2 – COMPLEMENTARE R.C. VERSO TERZI
Garanzia acquistabile unitamente alla garanzia n° 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
AVVERTENZE:le garanzie sono soggette a limitazioni,di seguito descritte sinteticamente.
Si richiama l’attenzione sui singoli articoli delle condizioni.
Pacchetto che comprende le seguenti garanzie:
Art. 15.1 - Responsabilità civile dei trasportati
La garanzia copre, nei limiti dei massimali indicati in Polizza per la garanzia 1, i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione dai trasportati.
AVVERTENZA: Sono esclusi i danni al Veicolo e causati ad altri trasportati.
Art. 15.2 - Xxxxx provocati dai figli minori
La garanzia copre, nei limiti dei massimali indicati in Polizza per la garanzia 1, i danni arrecati a terzi (a seguito di circolazione del veicolo assicurato) causati dai figli minori non emancipati o da altre persone soggette a tutela dell’Assicurato e con lui conviventi (come da art. 2048 C.C., I° comma).
AVVERTENZE: la circolazione deve avvenire all’insaputa dell’Assicurato.
Art. 15.3 - Spese di dissequestro
Vengono rimborsate le spese legali sostenute per il dissequestro del veicolo.
AVVERTENZE: il sequestro da parte dell'autorità giudiziaria deve essere a seguito di incidente derivante dalla circolazione. UBI Assicurazioni rimborsa al massimo €250 per sinistro.
Art. 15.4 - Danni per soccorso vittime della strada
La garanzia copre le spese sostenute per eliminare i danni da imbrattamento all'interno del Veicolo assicurato, causati soccorrendo vittime di incidente stradale.
AVVERTENZE: UBI Assicurazioni rimborsa al massimo €250 per sinistro.
Art. 15.5 - Collisione con veicoli non assicurati
La garanzia copre i danni, in caso di incidente stradale da circolazione con altro veicolo non assicurato per la Responsabilità Civile Auto.
AVVERTENZE: il veicolo danneggiante deve essere identificato da targa, deve esistere verbale o denuncia alle autorità dell’accaduto. UBI Assicurazioni rimborsa al massimo €
5.000 (il rimborso viene calcolato in base al grado di responsabilità del danneggiante–art. 2054 C.C.)
Art. 15.6 - Ricorso Terzi
La garanzia copre i danni (sia a persone, che cose o animali) in conseguenza di Incendio, Esplosione e Scoppio del Veicolo assicurato, quando non si trova in circolazione ai sensi della legge 24/12/69, n. 990.
AVVERTENZE: la garanzia copre al massimo €260.000 per Sinistro.
Sono esclusi i seguenti danni da inquinamento dell'ambiente e alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato del conducente o del proprietario del Veicolo.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza consenso dell’Impresa.
Garanzia 3 – INCENDIO E FURTO
AVVERTENZE: Si richiama l’attenzione sull’art. 17 – Esclusioni; condizioni che possono dar luogo a riduzione o a mancato pagamento dell’indennizzo.
Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione
La garanzia copre i danni al Veicolo assicurato causati da incendio, Esplosione, Scoppio, azione del fulmine e caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate e Furto (consumato o tentato), Rapina ed Estorsione, compresi i danni arrecati al Veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso.
Sono altresì compresi i danni subiti dal Veicolo assicurato durante la circolazione dello stesso successivi al Furto o alla Rapina.
AVVERTENZE: Se il valore assicurato al momento del sinistro, copre solo una parte del valore del veicolo (Art. 58 – Determinazione dell’ammontare del danno), l’Impresa risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del C.C.). Se richiamato in polizza, la garanzia e’ prestata con l’applicazione di uno scoperto (art. 18). E’ possibile non avere l’applicazione dello scoperto (art. 19), ma con maggiorazione del premio
ESEMPIO: scoperto del 10% con un minimo di €516 (franchigia). Per un danno liquidabile di €6000, €600 non vengono liquidati.
Per un danno di €5000, essendo il 10% (€500) inferiore al minimo previsto, non vengono liquidati €516.
Si richiama l’attenzione sui seguenti articoli:
Art. 16.1 - Estensione della Garanzia agli Apparecchi Fonoaudiovisivi
AVVERTENZE: Per questa garanzia è previsto un limite di indennizzo per ogni annualità di €500, e applicazione di una franchigia fissa per il furto o tentato furto degli apparecchi fono audiovisivi di €50.
ESEMPIO: il furto dei soli apparecchi fono audiovisivi, con danno di €450, verrà liquidato in €400 (ossia l’ammontare del danno eccedente la franchigia).
Art. 16.2 - 16.3 - 17
AVVERTENZE: gli articoli indicano come viene determinato il valore da assicurare(Art. 16.2) e come viene adeguato ad ogni rinnovo: il Contraente deve chiedere l’adeguamento alla scadenza annuale, comunicando il valore adeguato dell’autovettura (art. 16.3)
Art. 20
AVVERTENZE: l’articolo regola il caso di ritrovamento del veicolo (o di una parte) dopo
l’avvenuto furto totale e parziale, e a danno già liquidato da parte di UBI Assicurazioni.
Garanzia 4 - COMPLEMENTARE INCENDIO E FURTO
Applicabile per gli autocarri, con specifica deroga dalla Direzione
Pacchetto di garanzie, acquistabile unitamente alla garanzia n° 3 – INCENDIO E FURTO, che completano la garanzia 3 – Incendio e Furto – regolato dai medesimi articoli (Art. 21); Eventuali limiti di indennizzo, scoperti e franchigie, sono evidenziate nelle descrizioni delle singole garanzie.
Art. 21.1 - Mancata attivazione dei sistemi di chiusura ed antifurto
AVVERTENZE: la garanzia rende operativa la garanzia 3 – Incendio e furto – in deroga all’esclusione prevista dall’art. 18, lettere c) e).
Art. 21.2 - Rottura dei cristalli
AVVERTENZE: Segnature, rigature e simili non sono coperti dalla garanzia. Sono esclusi i danni agli specchietti retrovisori ed ai gruppi ottici.
Presso i centri convenzionati, UBI Assicurazioni rimborsa fino ad €450.
Presso i centri non convenzionati il massimale previsto è di € 450. l’Assicurato anticipa totalmente il costo della riparazione. UBI Assicurazioni rimborsa il costo della riparazione), ma deducendo €75 che rimangono a carico dell’assicurato.
Esempio: costo riparazione €400. UBI Assicurazioni rimborsa €325.
Art. 21.3 - Danni al veicolo per asportare cose non assicurate
AVVERTENZE: viene applicato lo scoperto – se previsto – della garanzia n° 3 Incendio e furto.
Art. 21.4 - Spese di recupero e parcheggio del veicolo
AVVERTENZE: limite di indennizzo di €250 PER SINISTRO.
Art. 21.5 - Perdita delle chiavi
AVVERTENZE: limite di indennizzo di €250 PER SINISTRO.
Art. 21.6 - Imposta di proprietà – Spese di immatricolazione
AVVERTENZE: limite di indennizzo di €250 PER SINISTRO per il rimborso delle spese di Immatricolazione.
Art. 21.7 - Fenomeno elettrico
AVVERTENZE: la garanzia rende operativa la garanzia 3 – Incendio e furto – in deroga parziale all’art. 18, lettera d). Prevista una franchigia di €51 PER SINISTRO.
Art. 21.8 - Concorso spese di ripristino del proprio box
AVVERTENZE: limite di indennizzo di €250 PER SINISTRO.
Art. 21.9 - Spese di sostituzione della targa
AVVERTENZE: limite di indennizzo di €250 PER SINISTRO.
Garanzia 5 – GUASTI ACCIDENTALI
Si richiama l’attenzione sull’art. 23 – Esclusioni - condizioni che possono dar luogo a riduzione o a mancato pagamento dell’indennizzo.
La garanzia è prestata a Valore intero (Art. 22) e assicura i danni a seguito di collisione con altri veicoli, uscita di strada, ribaltamento, sprofondamento di strada, caduta in acqua o precipizio, rottura di ponti, urto contro corpi fissi o mobili.
AVVERTENZE: è previsto uno scoperto del 20%, con un minimo di €1.550
Esiste un limite di vetustà del veicolo, indicato nell’art. 23 – Esclusioni.
UBI Assicurazioni può rinunciare al diritto di surrogazione (art. 1916 C.C.), nei termini fissati dall’Art. 24 – Rinuncia al diritto di surrogazione.
Garanzia 6 – EVENTI SPECIALI
Garanzia acquistabile unitamente alla garanzia n° 3 – INCENDIO E FURTO
La garanzia copre i danni esclusi dalla garanzia n° 3 – Incendio e furto (alle lettere “b” e “f” dell’art. 17) e della garanzia n° 5 – Guasti accidentali (alle lettere “b” ed “i” dell’art. 23), vedi Art. 25 – Oggetto dell’Assicurazione
La garanzia assicura contro i danni da Eventi Speciali (atmosferici, vandalici, etc.), descritti negli Art. 25.1 – Eventi Naturali e 25.2 – Altri Eventi.
AVVERTENZE: è previsto uno scoperto del 10%, con un minimo di €774 (Art. 26)
Garanzia 7 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE
(Applicabile per gli autocarri, con specifica deroga dalla Direzione)
Garanzia acquistabile unitamente alla garanzia n° 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
Si richiama l’attenzione sull’Art. 30 - Caso di invalidità Permamente, che elenca le percentuali di invalidità e le relative disposizioni, nonché agli Art. 31 – Delimitazione dell’Assicurazione – Esclusioni, Art. 32 – Cessazione dell’assicurazione e Art. 33 – Validità dell’Assicurazione - condizioni che possono dar luogo a riduzione o a mancato pagamento dell’indennizzo. Eventuali limiti di indennizzo e franchigie, sono evidenziate nelle descrizioni delle singole garanzie.
La garanzia assicura contro gli infortuni subiti dal conducente (che deve essere autorizzato dal Proprietario se è una persona diversa), che abbiano per conseguenza la Morte o l’Invalidità permanente (Art. 27).
AVVERTENZE: la somma assicurata in polizza è sempre suddivisa in 50% per il caso Morte e 50% per il caso di Invalidità Permanente (Art. 28).
L’indennizzo per il caso Morte o per il caso di Invalidità permanente è dovuto se la Morte o l’invalidità si verifica entro due anni dall’infortunio regolarmente denunciato (Art. 29 e 30).
UBI Assicurazioni può rinunciare al diritto di surrogazione (art. 1916 C.C.), nei termini fissati dall’Art. 34 – Rinuncia al diritto di surrogazione.
Garanzia 8 – TUTELA LEGALE
Garanzia acquistabile unitamente alla garanzia n° 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
Si richiama l’attenzione sui seguenti articoli: 36.3 – Delimitazioni, 37 – Limiti
territoriali, 38 – Decorrenza della garanzia, 41 – Prescrizione - condizioni che possono
dar luogo a riduzione o a mancato pagamento dell’indennizzo. Eventuali limiti di indennizzo, scoperti e franchigie, sono evidenziate nelle descrizioni delle singole garanzie.
La garanzia rimborsa l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali (entro il massimale indicato in polizza, Art. 35) per tutti i casi elencati nelle Condizioni all’Art. 36.2 – Rischi Assicurati.
Le garanzie vengono prestate per eventi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza, a favore di: proprietario, conducente autorizzato o locatario in base ad un contratto di leasing (Art. 36.1 – Assicurati).
Nel caso sia necessaria la difesa in sede penale (la garanzia copre tutti i gradi di appello in sede civile o penale), oppure quando l’Ufficio Tutela Legale non giunge ad una bonaria definizione delle controversie, la pratica viene trasmessa al Legale, la cui scelta da parte dell’Assicurato è regolata dall’Art. 39.2.
Eventuali disaccordi fra Impresa e Assicurato verranno valutati da un Arbitro o dal Presidente del tribunale competente (vedi Art. 39.1)
AVVERTENZE: l’elenco degli oneri compresi nell’assicurazione ed i limiti di indennizzo (fermo quanto previsto all’Art. 35) sono indicati nell’Art. 36 – Oggetto dell’Assicurazione.
In caso di sinistro l’Assicurato deve informare subito l’intermediario dell’accaduto e comunicare il nominativo del legale prescelto (oppure viene nominato dall’Impresa, vedi Art. 39.2).
Entro 5 giorni dal sinistro, l ‘Assicurato deve trasmettere all’impresa gli atti giudiziari e ogni altro documento inerente all’accaduto. Dopo l’apertura del sinistro, l’Assicurato non può addivenire ad alcuna transazione della vertenza direttamente con la controparte (Art. 39).
Onorari, competenze e spese liquidate giudizialmente o transattivamente verranno corrisposte a UBI Assicurazioni, che le ha sostenute (Art. 40).
Gli oneri fiscali conseguenti alla prestazione della garanzia sono a carico dell’Assicurato (art. 42).
Garanzia 9 – ASSISTENZA
(Applicabile ai veicoli descritti nelle definizioni della garanzia 9).
Garanzia acquistabile unitamente alla garanzia n° 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
Assistenza si compone di una serie di garanzie (di seguito elencate) che, in caso di sinistro (vedi “Definizioni”) verificatosi nel corso di validità della polizza, determina la richiesta delle prestazioni di Europ Assistance da parte dell’Assicurato.
Il pacchetto di prestazioni si divide in tre gruppi:
• Prestazioni senza franchigia chilometrica (da Art. 43 a 48)
Art. 43 – Soccorso stradale – Art. 44 Depannage / Officina mobile – Art. 45 Recupero fuoristrada del veicolo – Art. 46 Veicolo in sostituzione
AVVERTENZE: prestazioni operanti quando il veicolo (a causa di un sinistro) non sia utilizzabile. Sono presenti limiti di indennizzo e limitazioni, si rimanda ai relativi articoli delle condizioni per i dettagli.
• Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza, o domicilio abituale dell’assicurato (da Art. 49 a 52)
Art. 49 Spese d’albergo – Art. 50 Rientro o proseguimento del viaggio – Art. 51 Recupero del veicolo riparato – Art. 52 Autista a disposizione a seguito di infortunio.
AVVERTENZE: prestazioni operanti quando il veicolo (a causa di un sinistro) non
sia utilizzabile e l’Assicurato, infortunato, necessiti assistenza. Sono presenti limiti
di indennizzo e limitazioni, si rimanda ai relativi articoli delle condizioni per i dettagli.
• Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica all’estero (da Art. 53 a 64)
Art. 53 Rientro sanitario – Art. 54 Trasporto salma – Art. 55 Rientro con un familiare – Art. 56 Viaggio di un familiare – Art. 57 Accompagnamento dei minori – Art. 58 Interprete a disposizione – Art. 59 Anticipo spese di prima necessità – Art. 60 Anticipo cauzione penale – Art. 61 Segnalazione legale – Art. 62 Recupero del veicolo dopo il furto o rapina – Art. 63 Invio pezzi di ricambio – Art. 64 Rimpatrio del veicolo.
AVVERTENZE: prestazioni operanti quando il veicolo (a causa di un sinistro AVVENUTO ALL’ESTERO) non sia utilizzabile e/o l’Assicurato, infortunato, necessiti assistenza. Sono presenti limiti di indennizzo e limitazioni, si rimanda ai relativi articoli delle condizioni per i dettagli.
• Prestazione valida solo in Italia e senza limiti chilometrici
Art. 65 Auto sostitutiva sul posto
LE CONDIZIONI DI POLIZZA ILLUSTRANO LE MODALITA’ DI RICHIESTA DI ASSISTENZA PER I CASI SOPRA ELENCATI
4. Soggetti esclusi dall’assicurazione
Si rinvia all’Art. 2.1 Qualifica di terzi – Soggetti esclusi dall’assicurazione, delle condizioni generali, Titolo I, per l’individuazione dei soggetti esclusi dall’ assicurazione della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità
Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di rischio (ART. 3) AVVERTENZE: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all’Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto dell’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
L'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che dovrà pagare ai terzi danneggiati verso i quali non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa.
6. Premio di polizza
Il Premio è pagato in forma anticipata per un anno, salvo il caso di Polizze di durata temporanea. E’ concessa la facoltà di pagamento del Premio con frazionamento semestrale, con un aumento del Premio imponibile annuo del 3%. Si vedano gli articoli
5.1 Parte I e 2.1 Parte II per gli aspetti di maggior dettaglio.
Il Premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e varia a seconda della sottoscrizione delle Coperture assicurative accessorie descritte nella Parte II della Polizza.
Qualora la Polizza preveda il frazionamento del premio, questo, essendo unico e indivisibile, è dovuto per l’intero anno.
Le Coperture assicurative oggetto della presente Polizza, verranno sospese dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento del Premio o della rata di Premio e riprenderanno vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Il premio della Copertura assicurativa 1 è comprensivo del compenso provvigionale previsto per l’intermediario. L’aliquota provvigionale e l’importo trattenuto dall’intermediario (per la sola Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore) sono esposti sul Preventivo di polizza e sulla Polizza (calcolati in rapporto al Premio annuo comprensivo di imposte e dell’aliquota per il servizio Sanitario Nazionale).
E’ consentito il pagamento del premio nelle seguenti modalità:
- Assegno
- Bonifico bancario.
7. Informativa in corso di contratto
L’Impresa trasmette al Contraente una comunicazione scritta, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto (anche in assenza di clausola contrattuale che preveda la tacita proroga e indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso la stessa Impresa) contenente le informazioni riferite alla scadenza del contratto, alle eventuali modalità di esercizio della disdetta e con le indicazioni in merito al premio di rinnovo, le cui informazioni potranno essere fornite anche per il tramite degli intermediari. Tale obbligo nei confronti del Contraente (assolto dalla Compagnia senza l’aggravio di alcun onere aggiuntivo) sussiste per la sola garanzia obbligatoria.
Unitamente alla comunicazione viene trasmessa l’attestazione sullo stato del rischio (Art. 11).
In conformità a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9/8/2006 e successive modifiche ed integrazioni del Provvedimento n. 2590 dell’8/2/2008, in caso di contratto stipulato sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale
variazioni di premio al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione, l’attestato di rischio riporterà le classi di provenienza e di assegnazione UBI Assicurazioni S.p.A., nonché la classe CU determinata secondo le modalità indicate nei predetti regolamenti.
AVVERTENZE: l’attestazione sullo stato del rischio non viene emessa nei casi elencati all’art. 11.4
8. Attestazione dello stato del rischio
Per i dettagli si richiama l’attenzione sulla condizione aggiuntiva F – Bonus Malus
Nel caso di assicurazione di veicolo precedentemente assicurata con altra Compagnia, l’Assicurato è tenuto alla consegna dell’attestazione sullo stato del rischio in originale ed in corso di validità (vedi AVVERTENZE).
Il Contratto viene assegnato alla classe CU riportata sull’attestazione, fatta salva la possibilità di usufruire di una classe UBI migliorativa, come stabilito dalle condizioni di polizza (TABELLA 2 della condizione aggiuntiva F) .
Nel caso in cui il contratto per il medesimo veicolo sia stipulato dopo la scadenza indicata sull’attestazione, ma nel periodo di validità della stessa, il contratto viene assegnato alla classe di merito indicata, dietro consegna di una dichiarazione di non circolazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
Nel caso l’attestazione sia scaduta, con consegna di una dichiarazione di non circolazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile (per assicurare il medesimo veicolo indicato nell’attestato) viene assegnata la classe di merito 14 della TABELLA 1.
E’ possibile assegnare il contratto di un ulteriore nuovo veicolo (di Prima Immatricolazione o qualora sia in corso il passaggio di proprietà) alla classe di merito risultante dall’ultima attestazione conseguita su altra polizza, nei termini indicati alla condizione aggiuntiva F – Bonus Malus, TABELLA 2 (D.L. n. 40 del 2/4/2007 – Decreto Bersani).
AVVERTENZE: la validità dell’attestazione è di 5 anni dalla data di scadenza indicata sullo stesso documento;nel caso l’attestazione sia scaduta, dietro consegna di una dichiarazione di non circolazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile (per assicurare il medesimo veicolo indicato nell’attestato) viene assegnata la classe di merito 14 della TABELLA 1.
Nel caso di provenienza da precedente copertura temporanea, l’Assicurato è tenuto alla consegna di copia della stessa, che HA VALORE DI ATTESTAZIONE E NE SEGUE LE MEDESIME CONDIZIONI.
E’ possibile assegnare il contratto di un ulteriore nuovo veicolo (di Prima Immatricolazione o qualora sia in corso il passaggio di proprietà) alla classe di merito risultante dall’ultima attestazione conseguita su altra polizza, nei termini indicati alla condizione aggiuntiva F – Bonus Malus, TABELLA 2 (D.L. n. 40 del 2/4/2007 – Decreto Bersani).
LA MANCATA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DETERMINA L’ASSEGNAZIONE IN CLASSE 18° (SALVO I CASI STABILITI DAL D.L. N. 40 DEL 2/4/2007). L’ASSICURATO HA TRE MESI DI TEMPO (DALLA DATA DI EFFETTO DEL CONTRATTO) PER CONSEGNARE L’ATTESTAZIONE IN ORIGINALE O I DOCUMENTI MANCANTI, ED USUFRUIRE DELLA CLASSE DI MERITO MATURATA.
La classe di merito CU indicata sull’attestato è comune a tutte le compagnie, è pertanto un utile strumento di confronto fra proposte di differenti Imprese.
9. Recesso
Nel caso il contraente non accetti il nuovo premio, quindi nel caso di invio di disdetta all’Impresa entro 15 giorni dalla scadenza annuale (Art. 14, punto a – Tacito rinnovo), il contratto cessa di avere efficacia dalle ore 24,00 del giorno di scadenza.
Tale termine di giorni 15 non sussiste qualora la variazione tariffaria superi il tasso programmato di inflazione.
Nel caso in cui il Contraente non prenda contatto con l’Impresa o con il punto vendita al quale il contratto è assegnato, senza comunicare di accettare o rifiutare il nuovo premio, la garanzia cessa alle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
11. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. È data facoltà alle parti di scegliere la legislazione applicabile, salve in ogni caso le norme imperative del diritto italiano. UBI Assicurazioni S.p.A. propone comunque, per i propri prodotti, la legislazione italiana.
12. Regime fiscale
I premi imponibili di polizza sono assoggettati alle seguenti aliquote per le imposte di legge:
• Garanzia Responsabilità civile verso terzi: aliquota contributo al S.S.N. 10.5% aliquota Imposte 12,5% (*)
• Xxxxxxxx Xxxxxx Legale: aliquota imposte 12,5%
• Garanzia Assistenza: aliquota imposte 10%
• Altre garanzie presenti: aliquota imposte 13,5%
(*) fatto salvo l’applicazione da parte delle Province del D. Lgs 6 Maggio 2011 n. 68 Art. 17 – che prevede un’oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o diminuzione.
La tabella con l’aggiornamento delle delibere provinciali è consultabile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Procedura per il risarcimento del danno
Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007, nei casi previsti dalla Legge (Art. 149 CdA), si applica la nuova procedura di risarcimento diretto. L’Impresa risarcisce al proprio assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente. AVVERTENZE: la procedura è valida UNICAMENTE per i seguenti casi:
• in caso di collisione tra due veicoli a motore compresi i ciclomotori registrati nell’archivio nazionale (D.P.R. 153/06);
• se i due veicoli coinvolti sono identificati, immatricolati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, assicurati con Impresa italiana oppure con Impresa estera che ha aderito al sistema del risarcimento diretto;
• quando la collisione avviene sul territorio Italiano, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano.
La procedura opera in caso di:
• danni ai veicoli;
• lesioni personali di lieve entità ai conducenti non responsabili in tutto o in parte;
• danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato e/o del conducente.
L’assicurato, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, in presenza delle condizioni sopra indicate, deve inviare all’Impresa richiesta di risarcimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano o trasmissione a mezzo telefax al numero indicato dall’operatore del call-center.
Non è ammesso l’invio della richiesta di risarcimento in via telematica.
Nei casi diversi da quanto riportato nelle AVVERTENZE, quindi se il sinistro non rientra nella procedura di risarcimento diretto, deve essere inoltrata richiesta all’assicuratore del civilmente responsabile, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e, in caso di decesso, i documenti seguenti:
• stato di famiglia della vittima;
• dichiarazione da parte degli eredi relativa alla spettanza o meno di prestazioni da parte di assicuratori sociali.
Entro i termini stabiliti dalla legge, l’assicuratore del civilmente responsabile ha l’obbligo di comunicare al danneggiato l’entità della somma offerta per il risarcimento dei danni, o i motivi se non ritiene di procedere al risarcimento. L’eventuale azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno, deve essere promossa nei confronti dell’Impresa che assicura il civilmente responsabile.
AVVERTENZE: la denuncia di sinistro deve essere presentata entro tre giorni dall’accadimento o dal giorno in cui l’Assicurato ne è a conoscenza (Art. 12). In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l’Art 1915 del Codice Civile. Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni.
Facsimile Di Denuncia Xx Xxxxxxxxxxxx
(Come Da Art. 143 D.Lgs 7/9/2005 N° 209) Allegato Alle Condizioni Di Polizza.
I danni subiti dal terzo trasportato sono risarciti dall’assicuratore del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro entro i limiti del massimale minimo determinato per legge. Qualora il danno sia superiore, il trasportato danneggiato si può rivolgere all’assicuratore del civilmente responsabile, a condizione che la copertura prestata dallo stesso sia superiore al massimale minimo di legge (Art. 141 CdA).
Art. 145 C.d.A. Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.
Art. 148 C.d.A. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'art. 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'art. 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso.
L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione (denuncia)
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
L’elenco completo dei centri liquidativi di UBI Assicurazioni S.p.A. è consultabile nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, alla voce “chi siamo”, ”rete liquidativa”.
14. Sinistri da circolazione con controparti estere
Il luogo di svolgimento di eventuale arbitrato è la città sede dell’Istituto di Medicina legale più vicina all’Assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli. Si rinvia all’Art. 12.1 - Incidenti stradali con controparti estere, delle Condizioni generali di assicurazione della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore -Titolo I, per i dettagli.
AVVERTENZE: in caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di garanzia per vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.
15. Facoltà del contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro
Nel caso in cui il contratto sia stipulato nella forma Bonus/Malus (Cond. Spec. F), è facoltà dell’assicurato che ha causato uno o più sinistri, rimborsare tali sinistri per non incorrere all’annualità successiva nella prevista maggiorazione della classe di merito e del relativo premio, indipendentemente dall’eventuale rinnovo del contratto, nelle seguenti modalità:
• il sinistro NON rientra nella convenzione CARD (pertanto l’importo liquidato viene indicato nella comunicazione e nell’attestazione sullo stato del rischio, vedi Art. 6). In questo caso il Contraente può rimborsare all'Impresa gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale;
• il sinistro RIENTRA nella convenzione CARD, (pertanto l’importo liquidato NON E’ A CONOSCENZA DI UBI ASSICURAZIONI E NON VIENE INDICATO nella comunicazione e nell’attestazione sullo stato del rischio, vedi Art. 6). In questo caso il Contraente deve rivolgere richiesta alla Stanza di compensazione c/o CONSAP
– Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00000 XXXX (xxx.xxxxxx.xx), ovvero al proprio intermediario che fornirà informazioni e potrà effettuare per conto dell’assicurato la richiesta suddetta.
16. Accesso agli atti dell’Impresa
L’accesso agli atti dell’Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguardano. Il Contraente deve inviare richiesta scritta a UBI Assicurazioni S.p.A. (alla Direzione, all'Unità Liquidativa competente, oppure all'intermediario) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e' tenuto a rilasciare apposita ricevuta.
La richiesta deve contenere gli estremi dell'atto oggetto della richiesta.
Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo.
La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta, nei seguenti termini:
1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e' stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso.
Qualora l'impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai
sensi dell'articolo 148, comma 5, del Codice, i termini di cui sopra, ai numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.
L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l'eventuale irregolarita' o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l’Impresa comunica l’eventuale rifiuto o la limitazione all'accesso, con indicazione della motivazione per la quale l'accesso non puo' essere in tutto o in parte esercitato.
Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del Codice, l'impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del contraente o dell'assicurato inoltra la richiesta medesima all'impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente.
17. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Impresa ed indirizzati a:
UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Antifrode e Reclami Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
Fax 00 00000000
e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Dovranno essere presentati direttamente a:
ISVAP
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
• eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
• i reclami già presentati direttamente alla Società e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
il nuovo reclamo dovrà contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’ISVAP, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx en.htm, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
AVVERTENZA: In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che resta in ogni caso ferma la possibilità, per l’Impresa e il Contraente o l’Assicurato, di rivolgersi all’autorità Giudiziaria, previo esperimento dell’obbligatoria procedura di mediazione.
GLOSSARIO
La presente parte della nota informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo relativo a tutti i settori (ad esclusione di AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI, MOTOVEICOLI, NATANTI)
ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE: garanzia prestata con il contratto di assicurazione.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI: decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209;
COLPA GRAVE: colpa per i quali la negligenza, l'imperizia e l'imprudenza sono particolarmente gravi
CONTRAENTE: la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di Assicurazione;
CONTRATTO: l’accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere tra di loro un rapporto giuridico patrimoniale
CU: Classe di conversione universale – Classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di assicurazione (Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 e provvedimento n. 2590 dell’8 febbraio 2008), da riportare nelle attestazioni sullo stato del rischio per veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono maggiorazioni o riduzioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione, comprese le forme miste con franchigia;
DOLO: azione con volontà e coscienza delle conseguenze dell’azione od omissione
ESCLUSIONI: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
FASCICOLO INFORMATIVO: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al Contraente, composto da: Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario.
FRANCHIGIA: ammontare del danno, stabilito contrattualmente, che rimane a carico dell’Assicurato.
GARANZIA: copertura assicurativa prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario (es. responsabilità civile verso terzi, incendio e furto, eventi speciali...).
GESTIONE GIUDIZIALE: attività svolta al fine di ottenere il buon esito della vertenza in fase di azione giudiziaria
GESTIONE STRAGIUDIZIALE: attività svolta al fine di ottenere il buon esito della vertenza prima dell’inizio dell’azione giudiziaria
IMPRESA: UBI ASSICURAZIONI S.p.A..
INDENNIZZO: somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato in caso di sinistro.
ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
LIQUIDAZIONE: pagamento all’Assicurato prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
MASSIMALE: l’esborso massimo garantito dall’impresa in caso di sinistro
VEICOLI: autobus (art. 54, lettera b – Codice della strada), autocarri (art. 54, lettera d – Codice della strada), motocarri (art. 53, lettera d – Codice della strada), mototrattori (art. 53, lettera e – Codice della strada), macchine operatrici (art. 58 – Codice della strada), carrelli (art. 58/2, lettera c – Codice della strada), macchine agricole semoventi e trainate (art. 57, lettere a/b – Codice della strada), rimorchi (art. 56 – Codice della strada), rimorchi agricoli (art. 57, lettera b/2 – Codice della strada), semirimorchi (art. 56/3 – Codice della strada), quadricicli trasporto cose (decreto Min. dei Trasporti del 5/4/1994), gatto delle nevi (veicolo a cingoli o a cingoli e pattini non classificabile come mezzo sgombraneve).
PARTI: il Contraente e l’Impresa
NOTA INFORMATIVA: documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la Compagnia deve consegnare alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
PREMIO: corrispettivo dovuto dal Contraente all’impresa per la cessione del rischio;
POLIZZA: documento che prova l’esistenza del contratto di assicurazione.
PRESCRIZIONE: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
PROPRIETARIO: l’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
RECESSO (o diritto di ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
REGOLAMENTO TRASPARENZA: Il Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010 SINISTRO: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. SOCIETA’ DI ASSICURAZIONE: Vedi “Impresa”.
UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa
Xxxx. Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx
Il rappresentante legale
POLIZZA GLOBALE VEICOLI A MOTORE
Sommario
PARTE I
Definizioni ........................................................................................ pag. 2 di 60 Condizioni di Assicurazione ............................................................ pag. 7 di 60
Garanzia 1 – Responsabilità Civile verso terzi ................................ pag. 7 di 60
PARTE II
Norme che regolano il contratto di Assicurazione in generale pag. 29 di 60
Garanzia 2 - Complementare Responsabilità Civile verso Terzi .... pag. 32 di 60 Garanzia 3 - Xxxxxxxx e Furto ........................................................ pag. 33 di 60
Garanzia 4 - Complementare Incendio e Furto .............................. pag. 35 di 60 Garanzia 5 - Guasti Accidentali ...................................................... pag. 36 di 60
Garanzia 6 - Eventi Speciali............................................................ pag. 37 di 60
Garanzia 7 - Infortuni del Conducente ............................................ pag. 38 di 60
Garanzia 8 - Tutela legale .............................................................. pag. 41 di 60
Garanzia 9 - Assistenza.................................................................. pag. 45 di 60
Norme che regolano i sinistri .......................................................... pag. 57 di 60
Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie.
Accessorio non di serie: installazione stabilmente fissata al veicolo successivamente all'acquisto dello stesso
Aggravamento del rischio: variazione delle caratteristiche iniziali del rischio, con aumento delle probabilità del danno su cui è calcolato il premio.
Alienazione del veicolo: vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo.
Apparecchi fonoaudiovisivi: radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati all’autovettura, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettromeccanico o meccanico.
Assicurato: il soggetto nel cui interesse si stipula l’assicurazione.
Assicurazione: garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 1882 del Cod. Civ.
Attestazione sullo stato del rischio: documento rilasciato dall’Impresa, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;
Atto Vandalico: atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l’altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.
Azione del fulmine:l’effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell’atmosfera.
Beneficiario: la persona alla quale deve essere pagata la somma prevista sulla Scheda di Polizza in caso di morte dell’assicurato in conseguenza di infortunio.
Card: convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto.Capitolo 1 - Norme Generali
Carta Verde: è il certificato internazionale di assicurazione che consente ad un veicolo di entrare e circolare in un Paese estero essendo in regola con l'obbligo dell'assicurazione RCA (Responsabilità Civile Auto) obbligatoria nel Paese visitato
Classe di merito CU: E’ la classe Bonus/Malus di “Conversione Universale” (CU) quale riferimento per tutte le Imprese di assicurazione (Regolamento n.4 del 9 agosto 2006 e Provvedimento n.2590 dell’8 febbraio 2008), da riportare nelle attestazioni sullo stato del rischio per forme tariffarie che prevedono maggiorazioni o riduzioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione, comprese le forme miste con franchigia.
Codice delle assicurazioni: Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private” e successivi regolamenti di esecuzione.
Colpa grave: colpa per i quali la negligenza, l'imperizia e l'imprudenza sono particolarmente gravi
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto.
Consap S.p.A: Concessionaria servizi assicurativi pubblici.
Degrado: la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sull’autovettura danneggiata, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale dell’autovettura al momento del sinistro e il suo valore a nuovo.
Denuncia sinistro: comunicazione scritta dell’accadimento di un evento che danneggi o coinvolga l’autovettura assicurata e che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri.
Dolo: azione con volontà e coscienza delle conseguenze dell’azione od omissione
Eurotax: bollettino periodico per Veicoli Industriali, Caravan e macchine agricole, pubblicato dalla Sanguinetti Editore per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati. Tale pubblicazione si articola in “Eurotax Giallo” e “Eurotax Blù” .
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Estorsione: sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, tale da indurre chi la detiene a consegnare la cosa.
F.G.V.S. – Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada: provvede alla corresponsione dell’indennizzo in caso di danni provocati da autoveicoli o natanti non identificati, non assicurati o assicurati presso imprese che si trovino in liquidazione coatta amministrativa al momento dell’incidente o che vi vengano poste successivamente.
Franchigia: l’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’assicurato per ciascun sinistro.
Furto: la sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Gestione giudiziale: attività svolta al fine di ottenere il buon esito della vertenza in fase di azione giudiziaria
Gestione stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il buon esito della vertenza prima dell’inizio dell’azione giudiziaria
IMPRESA: UBI ASSICURAZIONI S.p.A.
Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma.
Indennizzo: l’importo dovuto all’assicurato in caso di sinistro ai sensi delle condizioni di polizza.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente: la perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile della capacità a qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.
Massimale: l’esborso massimo garantito dall’impresa in caso di sinistro
Optional: l’installazione stabilmente fissata all’autovettura fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Parti: il Contraente e l’Impresa
Perdita Totale: il furto totale senza ritrovamento, l’incendio totale e il furto totale con ritrovamento nel caso in cui il valore del danno superi l’80% del valore commerciale;
Periodo di osservazione: periodo valido ai fini della corretta osservazione dei sinistri nel periodo di copertura, il “Primo periodo” inizia dal giorno della decorrenza di polizza e termina due mesi prima della scadenza dell’assicurazione, i “periodi successivi” hanno durata di dodici mesi e decorrono alla scadenza del periodo precedente.
Polizza: contratto di assicurazione costituito dalla Scheda di Polizza, dal Certificato, dal Contrassegno, dalla Carta Verde e dalle condizioni di assicurazione che provano e disciplinano l’assicurazione.
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.
Premio: l’importo complessivamente dovuto dal Contraente, determinato in funzione dei dati del contraente, dell’autovettura e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria.
Prezzo d’Acquisto: il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto.
Proprietario: l’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Quadriciclo trasporto cose: è assimilabile al motocarro il quadriciclo/triciclo con massa a vuoto fino a 550 Kg, velocità fino a 80 Km/h e potenza fino a 15 Kw; ovvero è assimilabile all’autocarro fino a 3500 Kg il quadriciclo eccedente anche uno solo dei limiti sopra indicati.
Rapina: la sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Rsponsabilità principale: nel caso di sinistro che coinvolga due veicoli, è il grado di responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi, nel caso di più veicoli coinvolti è il grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti;
Responsabilità paritaria: nel caso di sinistro che coinvolga due o più veicoli, è il grado di responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Richiesta danni: comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge art. 148 (procedura di risarcimento) e art 149 ( risarcimento diretto) Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all’assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.
Risarcimento: l’importo dovuto da UBI Assicurazioni al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento diretto: Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro RCA direttamente da UBI Assicurazioni invece che dall’assicuratore del veicolo responsabile.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa: l’esercizio del diritto che UBI Assicurazioni ha di recuperare nei confronti del Contraente e dei titolari dell’interesse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.
Scoperto: l’importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell’assicurato per ciascun sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Somma assicurata: l’importo, indicato sulla Scheda di Polizza, che rappresenta il limite massimo dell’indennizzo contrattualmente stabilito.
Stanza di compensazione: ufficio, istituito presso la Consap, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla Card.
Surrogazione: il diritto che UBI Assicurazioni ha di sostituirsi all’assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato.
Terzi: persone fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione;
Valore a Nuovo: il prezzo che risulta dal catalogo ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricolazione del veicolo, aumentato del prezzo degli optional, se assicurati.
Valore Commerciale: media delle quotazioni riportate dalla rivista specializzata “Eurotax Due Ruote” bollettini Giallo e Blù.
Veicoli: autobus (art. 54, lettera b – Codice della strada), autocarri (art. 54, lettera d – Codice della strada), motocarri (art. 53, lettera d – Codice della strada), mototrattori (art. 53, lettera e – Codice della strada), macchine operatrici (art. 58 – Codice della strada), carrelli (art. 58/2, lettera c – Codice della strada), macchine agricole semoventi e trainate (art. 57, lettere a/b – Codice della strada), rimorchi (art. 56 – Codice della strada), rimorchi agricoli (art. 57, lettera b/2 – Codice della strada), semirimorchi (art. 56/3 – Codice della strada), quadricicli trasporto cose (decreto Min. dei Trasporti del 5/4/1994), gatto delle nevi (veicolo a cingoli o a cingoli e pattini non classificabile come mezzo sgombraneve).
GARANZIA 1 - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
L'Impresa assicura, in conformità alle norme del C.d.A., i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto; limitatamente all’accesso nelle aree aeroportuali il massimale di responsabilità civile verso terzi, si intende ridotto al minimo previsto per legge indipendentemente da quanto indicato nel contratto. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa
L'assicurazione non è operante:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; -nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza ed il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92, n. 285.
- nelle aree aeroportuali per i veicoli addetti a catering, rifornimento e trasporto carburante, trasporto passeggeri, riparazione e manutenzione ed assistenza aeromobili.
Nei predetti casi, ed in tutti gli altri casi dove non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 144 C.d.A., l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi.
Art. 2.1 – Qualifica di terzi – Soggetti esclusi dall’Assicurazione
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2 del Codice delle Assicurazioni “l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto”, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento di rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all’Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto dell’indennizzo nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
L'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che dovrà pagare ai terzi danneggiati verso i quali non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 144 del C.d.A.
Art. 4 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonchè per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. L'assicurazione vale altres“ per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione
- Carta Verde. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art.1901, 2° comma del C.C., l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa: l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti Artt. 2 e 3.
Art. 5 - Pagamento del Premio - effetto della Copertura assicurativa
Il Premio dovuto dal Contraente è quantificato nella Scheda di Polizza, sulla base dei criteri ivi indicati.
La Copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C. Il pagamento deve essere eseguito presso l'Intermediario cui è assegnata la Polizza, che è autorizzato a rilasciare il certificato, il contrassegno di assicurazione e l’eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore, nonché le quietanze emesse dalla Direzione dell’Impresa.
Art. 5.1 Modalità di pagamento del Premio
Il Premio è pagato in forma anticipata per un anno, salvo il caso di Polizze di durata temporanea. E’ concessa la facoltà di pagamento del Premio con frazionamento semestrale, con un aumento del Premio imponibile annuo del 3%.
Il Premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e varia a seconda della sottoscrizione delle Coperture assicurative accessorie descritte nella Parte II della Polizza.
Qualora la Polizza preveda il frazionamento del premio, questo, essendo unico e indivisibile, è dovuto per l’intero anno.
Le Coperture assicurative oggetto della presente Polizza, verranno sospese dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento del Premio o della rata di Premio e riprenderanno vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 6 - Adeguamento del Premio e delle condizioni di Polizza
L’Impresa trasmette al Contraente una comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della Polizza, anche in assenza di clausola contrattuale che preveda la tacita proroga, contenente le informazioni riferite alla scadenza della Polizza, alle eventuali modalità di esercizio della disdetta e con le indicazioni in merito al Premio di rinnovo riferite all’assicurazione obbligatoria.
Qualora l’Impresa intenda rinnovare la Polizza, ferme restando tutte le condizioni della stessa, con condizioni di Premio diverse da quelle precedentemente convenute, mette a disposizione del Contraente – almeno trenta giorni prima della scadenza della Polizza – le nuove condizioni di Premio anche presso il punto vendita al quale è assegnata la Polizza; dette condizioni di Premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti di legge e di contratto con il pagamento del nuovo Premio.
In caso di variazioni tariffarie imposte dall’Impresa, qualora il Contraente non accetti il nuovo Premio e scelga di recedere dalla Polizza mediante comunicazione da trasmettersi all’ Impresa entro 15 giorni dalla scadenza annuale, la Polizza cessa di avere efficacia dalle ore 24.00 del giorno di scadenza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stata stipulata una nuova Polizza a copertura del medesimo Rischio, nel qual caso la Polizza cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova Copertura assicurativa. Tale termine di giorni 15 non sussiste qualora la variazione tariffaria superi il tasso programmato di inflazione. Nel caso in cui il Contraente non prenda contatto con l’Impresa o con il punto vendita al quale la Xxxxxxx è assegnata per comunicare la propria accettazione del nuovo ammontare del Premio, la Copertura assicurativa cesserà alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza.
Art. 7 – Forma assicurativa
Il contratto è stipulato nella forma assicurativa indicata nella scheda di polizza.
Art. 8 - Trasferimento della proprietà del veicolo
Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo o della sua consegna in conto vendita, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell’eventuale carta verde, il Contraente può chiedere alternativamente:
a. la risoluzione del contratto; a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assi- curazione al netto dell’imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
b. che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in comunione dei beni; l’Impresa rilascerà il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde, per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio; qualora il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in comunione dei beni, e tale veicolo non rientri nel medesimo settore tarif- fario del precedente, si provvederà all’emissione di un nuovo contratto di durata annuale, conteggiando a favore del Contraente il premio pagato e non goduto. Nel caso in cui il veicolo alienato sia intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti,il Contraente ha facoltà che il contratto sia reso valido per altro veicolo intestato ad uno di essi.
c. la cessione del contratto di assicurazione; eseguito il trasferimento di proprietà il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all’acquirente i predetti nuovi documenti; l’alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l’Impresa non rilascerà l’attestazione dello stato di rischio; per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Nel caso in cui l'acquirente del veicolo documenti di essere già contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso veicolo, l'Impresa assicuratrice del veicolo ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di premio pagata e non goduta deve essere calcolata a partire dal momento della consegna in conto vendita del veicolo stesso, a condizione che, alla data della documentata consegna in conto vendita,
siano stati restituiti all’Impresa anche il certificato, il contrassegno e l’eventuale carta verde. Per i contratti con frazionamento del premio l'Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. E' fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 10 - Sospensione in corso di contratto.
Art. 9 - Cessazione di rischio
a. Per distruzione o esportazione del veicolo assicurato
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde.
b. Per demolizione del veicolo assicurato
Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa fornendo copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde.
Il contratto si risolve e l’Impresa rimborsa in ragione di 1/360 la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione sopra indicata, limitatamente ai ciclomotori non registrati nell’archivio nazionale, il rimborso viene determinato unicamente nell’ipotesi di demolizione certificata. Nel caso in cui la demolizione, la distruzione o l’esportazione definitiva siano successive alla eventuale sospensione del contratto, il suddetto rimborso del premio avviene a partire dalla data di sospensione. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito, distrutto od esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, l’Impresa procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. Qualora il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, e tale veicolo non rientri nel medesimo settore tariffario del precedente, si provvederà all’emissione di un nuovo contratto di durata annuale, conteggiando a favore del Contraente il premio pagato e non goduto.
Art. 10 - Sospensione in corso di contratto
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde.
In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo Art. 15 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde. Decorsi 548 giorni (18 mesi) della sospensione - senza che il Contraente richieda la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dall’Impresa. Nel caso in cui, alla sospensione del contratto non faccia seguito la riattivazione nei termini contrattualmente previsti e si sia verificata la vendita, la demolizione o la cessazione della circolazione del
veicolo (art. 103 del C.d.s.), l’Impresa restituirà in ragione di 1/360 la parte di premio corrisposta e non usufruita al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, per il periodo di garanzia residua al momento della sospensione, nonchè l’eventuale integrazione. Il rimborso verrà effettuato a seguito della consegna da parte del Contraente di idonea documentazione attestante uno degli eventi sopra indicati effettuato nei 548 giorni (18 mesi) di sospensione. Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 90 giorni. Qualora tale durata sia inferiore a 90 giorni, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 90 giorni, con rinuncia però, da parte dell'Impresa, alle successive rate di premio ancorchè di frazionamento. La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi); sul premio – calcolato in base alle condizioni tariffarie in corso al momento della sospensione - relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si conteggia, a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale "integrazione" richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni non si procede alla proroga della scadenza nè al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa, invece, l'eventuale "integrazione", richiesta al momento della sospensione. Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni).
Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno, per i
contratti amministrati con libro matricola. All'atto della sospensione l'Impresa rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.
Art. 11 - Attestazione dello stato di rischio
11.1 – RILASCIO Ad ogni scadenza annuale e qualunque sia la forma tariffaria con cui è stato stipulato il contratto, l'Impresa, inoltra al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso, l’attestazione sullo stato del rischio con indicazione dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione, unitamente alla comunicazione prevista all’art. 6 –comma primo. In caso di richiesta del Contraente, per il rilascio dell’attestazione sullo stato del rischio, effettuata durante lo svolgimento del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 134 – comma 1- bis del Codice delle Assicurazioni Private, l’Impresa, entro quindici giorni da tale richiesta, rilascia l’attestato sullo stato del rischio relativo all’ultima scadenza contrattuale conclusasi, con indicazione dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione.
11.2 - RILASCIO DEI DUPLICATI
Nel caso in cui l’attestazione sullo stato del rischio non sia pervenuta al Contraente, ovvero di deterioramento o smarrimento della stessa, l’Impresa, entro quindici giorni dalla richiesta del Contraente, ne rilascia un duplicato.
Analoga procedura verrà applicata dall’Impresa anche nei casi di richiesta effettuata da:
-proprietario diverso dal Contraente;
-usufruttuario;
-acquirente con patto di riservato dominio;
-locatario in caso di locazione finanziaria.
Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall’avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell’avente diritto.
11.3 - CONTENUTO DELL’ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO L’attestazione contiene:
a. la denominazione dell'Impresa di assicurazione;
b. il nome del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se si tratta di Contraente persona giuridica;
c. il numero del contratto di assicurazione;
d. la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
e. la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
f. l’indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentuale. Non devono essere indicati i sinistri che il contraente abbia provveduto a rimborsare all’impresa al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi della eventuale facoltà contrattualmente prevista;
g. gli eventuali importi delle franchigie richiesti e non corrisposti dall’assicurato;
h. la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva riferita all’Impresa e la corrispondente classe di conversione universale (CU) nel caso il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
i. i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
l. la firma dell'assicuratore.
Il Contraente, all’atto della stipulazione del contratto con altra Impresa, consegna l’attestazione sullo stato del rischio. E’ fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.
Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con "libro matricola", l'Impresa non rilascia l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo nel contratto e termina due mesi prima della scadenza
dell'annualità assicurativa successiva. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria".
11.4 - L'IMPRESA NON RILASCIA L'ATTESTAZIONE NEL CASO DI:
a) sospensione della garanzia nel corso del contratto, qualora non sia stato concluso il periodo di osservazione;
b) contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
c) contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
d) contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, qualora non sia stato concluso il periodo di osservazione;
e) cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
Con periodo di osservazione concluso, per i punti a) e d) l’Impresa invia al Contraente la relativa attestazione sullo stato del rischio, nelle modalità previste al punto 11.1.
Art. 12 - Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Inoltre, ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs. la denuncia deve contenere i dati anagrafici (Nome cognome, Xxxxx e Data di nascita, Residenza) e il Codice Fiscale del conducente del veicolo al momento del sinistro, nonchè, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e l’indicazione delle Autorità intervenute. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Nel caso di sinistro occorso in Italia con automobilista straniero in possesso di Carta Verde, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all’UCI (Ufficio Centrale Italiano – Corso Sempione 39 – 20145 Milano). In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro, si applica l’art. 1915 del Codice Civile per l’omesso avviso di sinistro.
Art. 12.1 - Incidenti stradali con controparti estere
a) risarcimento dei danni subiti in Italia:
I soggetti residenti in Italia, in caso di incidente provocato da un veicolo immatricolato all'estero, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica Italiana.
Per richiedere il risarcimento dei danni subiti, inviare lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI, - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX indicando i seguenti dati:
- Nazionalità e targa del veicolo estero
- Caratteristiche tecniche del veicolo estero
- Tipo (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.)
- Marca e modello (Fiat Punto, Opel Astra, ecc.)
- Cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero
- Cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero
- Nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero
- Estremi dell'autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località
- Copia della constatazione amichevole d'incidente (modulo CID), se disponibile
- Copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibile
- Descrizione dell'incidente
b) risarcimento dei danni avvenuti all’estero, causati da un veicolo immatricolato in uno degli stati dello spazio Economico Europeo.
- Nel caso di incidente accaduto in uno degli Stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), i soggetti danneggiati possono agire direttamente contro l’Impresa di Assicurazione che copre la Responsabilità civile del responsabile.
c) risarcimento dei danni avvenuti all’estero, subiti in uno degli stati dello spazio Economico Europeo, a causa di un veicolo non identificato o non assicurato. Il soggetto che ha subito un danno in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax 0000000000 - xxx.xxxxxx.xx), quale organismo di indennizzo nazionale.
In caso di incidente all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento va inviata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo estero. (Esempio: Incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo svizzero). Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purchè il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni carta verde. (Esempio: Incidente provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau svizzero).
Art. 13 - Gestione delle vertenze
L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stra- giudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
Art. 14 - Rinnovo del contratto
a) Tacito rinnovo
Salvo quanto previsto all’art. 6, ed in mancanza di disdetta inviata nelle modalità indicate nel successivo punto c), il contratto, se di durata non inferiore all’anno, è rinnovato per una durata pari a un anno, e così successivamente.
Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua
residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno e pertanto, alla sua scadenza, si applica il disposto del primo comma.
b) Senza tacito rinnovo
In deroga all’art. 14 “Rinnovo del contratto – punto a) Tacito rinnovo”, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni dell’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.
c) Obbligo di disdetta
E’ obbligo inviare disdetta almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto, qualora le nuove condizioni di premio comportino variazioni tariffarie non superiori al tasso d’inflazione programmato. In caso di formale disdetta di una delle Parti, il contratto cessa dalle ore 24,00 del giorno di scadenza ed il termine previsto dall’art. 1901 C.C. – secondo comma - non è applicato.
L’Impresa, in caso disdetta, effettua sempre l’invio della comunicazione almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.
Art. 15 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo
In caso di furto del veicolo e di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, l’assicurazione cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità competente. Il contratto è risolto ed il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità. A deroga dell’art. 1896, primo comma, secondo periodo del codice civile, l’Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio riguardante il residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.
Art. 16 – Foro competente - Mediazione
Foro competente, è quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato. In tutti i casi in cui la Compagnia, il Contraente o l’Assicurato intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n.28 del 4 marzo 2010, rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, del luogo in cui è stata stipulata la Polizza o ove ha sede l’Impresa. In tal caso, il Contraente e/o l’Assicurato devono far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi e alla sede della Compagnia
Art. 17 - Oneri a carico del Contraente
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
Art. 19 - Competenza per i reclami stragiudiziali
La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto di assicurazione è dell'ISVAP – Servizio Tutela Utenti con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxx,00 - 00000 XXXX. Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale si rimanda a quanto esposto nella Nota Informativa.
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Premessa
L’assicurazione dei rischi indicati nelle Condizioni Aggiuntive che seguono è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ad eccezione degli Artt. 2, secondo comma, 8 e 18, nonchè per quanto non previsto da tali Condizioni Generali, dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoindicate Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 del C.d.A.
A. Autoveicoli adibiti a scuola guida
L’assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
B. Danni a cose di terzi trasportati su veicoli dati a noleggio con conducente o su autobus
L’Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai terzi trasportati, rimangono comunque esclusi denaro, preziosi, titoli, nonchè bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L’assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
C. Carico e scarico
L’Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa – del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, rimangono comunque esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
D. Rinuncia alla rivalsa dell’Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità al terzo di eccezioni previste all’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione
L’Impresa, a parziale deroga dell’art. 2 “Esclusioni e rivalsa”, rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:
- guida con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata
entro 2 mesi dalla data del sinistro; è tuttavia facoltà dell’Impresa attivare le procedure di rivalsa nel caso in cui l’Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle circostanze che hanno determinato la mancata abilitazione.
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. L’assicurazione non è operante nel caso in cui il proprietario/locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto di rivalsa.
X. Xxxxxxxxxx fissa ed assoluta
La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza che rimane a carico dell’Assicurato.
Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
L’Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.
Resta fermo il disposto all'Art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, mentre non si applica la Condizione Aggiuntiva G.
F. Bonus/Malus
(applicabile al settore IV Autocarri con esclusione dei motocarri)
1) La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nel “periodo di osservazione” definito al comma seguente: si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti o decrescenti, determinate secondo le tabelle seguenti.
TABELLA 1 Coefficienti applicabili al settore IV Autocarri e Rimorchi | ||
Classi di merito 1 – 18 UBI / CU | Variazione percentuale in diminuzione del premio, quantificata tra la classe di provenienza e la classe assegnata | Coefficienti di determinazione del premio con evoluzione bonus/malus |
1 | -1,52% | 0,65 |
2 | -1,49% | 0,66 |
3 | -1,47% | 0,67 |
4 | -1,45% | 0,68 |
5 | -1,43% | 0,69 |
6 | -2,78% | 0,70 |
7 | -5,26% | 0,72 |
8 | -7,32% | 0,76 |
9 | -5,75% | 0,82 |
10 | -5,43% | 0,87 |
11 | -4,17% | 0,92 |
12 | -4,00% | 0,96 |
13 | -4,76% | 1,00 |
14 | -8,70% | 1,05 |
15 | -11,54% | 1,15 |
16 | -18,75% | 1,30 |
17 | -20,00% | 1,60 |
18 | 2,00 |
2) Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerarsi ai fini dell’osservazione i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3) All’atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito risultante dalla sottoriportata TABELLA 2:
TABELLA 2 | ||
Situazioni possibili | Classe di assegnazione | Documenti necessari |
Veicolo già assicurato con altra Compagnia nella forma Bonus/Malus. | Classe di assegnazione CU risultante dall’attestazione dello stato di rischio rilasciata dalla precedente Compagnia, ovvero classe UBI come da tabella 3B. | Attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia, ed eventuale dichiarazione di non circolazione. |
Veicolo già assicurato con altra Compagnia in forma diversa da Bonus/Malus. | Classe di assegnazione CU, risultante nell’attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia, ovvero classe CU / UBI determinata come da tabella 3 A o tariffa fissa. | Attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia ed eventuale dichiarazione di non circolazione. |
Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta | Classe CU 14 - Classe UBI 14 | Carta di circolazione e relativo foglio complementare. |
Veicolo immatricolato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. | Classe CU 14 – Classe UBI 14 | Carta di circolazione e relativo foglio complementare ovvero appendice di cessione del contratto. |
Veicolo di proprietà di Persona Fisica immatricolato per la prima volta al P.R.A. o a seguito di voltura, da assicurare: a) in aggiunta ad altro veicolo di medesima tipologia attualmente assicurato, che abbia conseguito l’attestato; b) in presenza di altro contratto non più in essere, per veicolo di medesima tipologia, che abbia conseguito l’ultimo attestato non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza. | D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU / UBI risultante dall’ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito. | Ultimo attestato conseguito da non oltre 5 anni, riferito ad altro veicolo di proprietà del componente il Nucleo Familiare. Carta di circolazione e relativo foglio complementare ovvero appendice di cessione del contratto del nuovo veicolo da assicurare. |
Veicolo già assicurato all’estero. Veicolo di proprietà di Persona Fisica o del coniuge in regime di comunione dei beni. | Classe CU 14, o la classe CU determinata sulla base della dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. | Dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare. |
Veicolo già assicurato all’estero. Veicolo di proprietà di Persona Fisica da assicurare: a) in aggiunta ad altro veicolo di medesima tipologia attualmente assicurato, che abbia conseguito l’attestato; b) in presenza di altro contratto non più in essere, per veicolo di medesima tipologia, che abbia conseguito l’ultimo attestato conseguito non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza. | D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU / UBI risultante dalla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. | Dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare. |
Xxxxxxx consegnato in conto vendita e restituito entro 12 mesi per mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà. a) precedente contratto UBI Assicurazioni già sostituito; b) precedente contratto stipulato con altra Compagnia già sostituito. | Classe di merito CU / UBI risultante dall’ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito per il medesimo veicolo. | Dichiarazione dell’incaricato alla vendita, con annotazione del mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà e l’ultimo attestato conseguito da non oltre 5 anni. |
Xxxxxxx assicurati successivamente alla sospensione del contratto, a cui non è seguita la riattivazione nei termini contrattualmente previsti. | Classe CU / UBI della polizza sospesa. | Appendice di sospensione rilasciata da UBI Assicurazioni e dichiarazione di non circolazione, oppure l’ultimo attestato conseguito non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza. |
Autocarri, assicurati per sostituzione di veicoli aventi diverso settore tariffario esclusi motocicli, ciclomotori e natanti. Anno di stipula | Classe CU / UBI della polizza sostituita Ovvero classe CU / UBI risultante dall’attestato di rischio della precedente Compagnia che comunque non potrà essere inferiore alla classe indicata per il corrispettivo anno di stipula. | Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di circolazione/proprietà. Ovvero attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia. Autocarri |
2007 | 9 | |
2008 | 8 | |
2009 | 7 | |
2010 | 6 | |
2011 | 5 | |
2012 | 4 | |
2013 | 3 | |
2014 | 2 | |
2015 | 1 |
TABELLA 3A per veicoli mancanti della classe di merito di conversione universale (CU) |
Criteri di individuazione della classe di merito CU in base alla sinistrosità pregressa, per assunzioni con attestazione dello stato del rischio e classe CU mancante (Provvedimento n. 2590 dell’ 8 Febbraio 2008). |
a) Con riferimento alla classe d’ingresso 14^ si determina la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (escluso pertanto l'annualità in corso) senza sinistri di alcun tipo pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale. |
Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile). Anni senza sinistri Classe di merito 5 9 4 10 3 11 2 12 1 13 0 14 |
b) Si considerano quindi tutti gli eventuali sinistri, pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (compreso l'anno in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione. |
TABELLA 4 | |||||
classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati | |||||
classi di merito | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 sinistri o più |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Regole evolutive comuni previste dal provvedimento CIP 5 Maggio 1993 |
4) L’ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, nei casi di documentata cessazione del rischio assicurato (vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero) o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente (ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile).
La classificazione del nuovo contratto, è effettuata nei seguenti termini:
a) Nel caso di consegna dell’attestato sullo stato del rischio in corso di validità, congiunta ai documenti comprovanti la mancata circolazione nei casi sopra indicati, per assicurare il medesimo veicolo, altro veicolo di medesima proprietà ovvero per veicolo di I^ immatricolazione o voltura al P.R.A., mantenimento della classe di assegnazione CU/UBI riportata nell’attestato stesso.
b) Nel caso di mancata o parziale consegna dei documenti citati al precedente punto a), per assicurare un nuovo veicolo di I^ immatricolazione o Voltura al P.R.A., assegnazione nella classe di merito 14 della TABELLA 1;
c) Nel caso di consegna dell’attestazione sullo stato del rischio con validità scaduta, e congiunta dichiarazione di non circolazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile per assicurare il medesimo veicolo indicato nell’attestato, assegnazione nella classe di merito 14 della TABELLA 1;
d) Nel caso di mancata o parziale consegna dei documenti citati al precedente punto c), per assicurare il medesimo veicolo del contratto sospeso e non riattivato entro il termine contrattualmente previsto di sospensione, o per mancato utilizzo del veicolo al rinnovo, assegnazione nella classe di merito 18 della TABELLA 1;
e) Nel caso di mancata consegna dell’attestazione sullo stato del rischio rilasciato da altra Impresa, all’atto della stipula di nuovo contratto, assegnazione nella classe di merito 18 della TABELLA 1.
5) Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto, è assegnato all'atto del rinnovo alla classe di merito di pertinenza in base alla TABELLA 4 di regole evolutive, a seconda che l'Impresa, per sinistri con accertata responsabilità principale, abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione pagamenti, anche a titolo parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo od in periodi precedenti. Qualora la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti di altri veicoli coinvolti, il contratto non subirà l’applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri con responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini della variazione della classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità cumulata, che darà luogo all’applicazione del malus, deve essere pari ad almeno il 51%, considerata in un periodo temporale di cinque anni. La mancanza di risarcimento dei danni, anche in forma parziale, in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, considera il contratto immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
6) Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato, nella forma tariffaria Bonus/Malus per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo, considerato a tutti gli effetti regolare attestazione sullo stato del rischio, ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito CU o classe interna UBI cui questo ultimo contratto era stato assegnato. Qualora il contratto risulti scaduto da più di 5 anni, si applicano le disposizioni del quarto comma – lettera c). Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con "franchigia fissa ed assoluta", il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della TABELLA 1 ed il contratto è assegnato a questa classe.
7) Le disposizioni di cui al quarto comma non si applicano qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un’Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
8) L’assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni del quarto comma – lettere d) e e) è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data. L’eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto.
9) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero, che ne consenta l'assegnazione ad una delle classi di Bonus Malus come previsto dal D.L. N. 40 del 2/4/2007. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
10) Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo assicurato presso UBI Assicurazioni o altra Impresa e rubato, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe CU o interna UBI, risultante dall’ultima attestazione in corso di validità rilasciata, a condizione che:
- venga consegnata copia della denuncia di furto rilasciata dall’autorità competente;
- venga esibito il contratto di assicurazione r.c.a. stipulato con il precedente assicuratore.
11) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto con responsabilità principale, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo al pagamento anche a titolo parziale del sinistro stesso, alla ricostituzione
della posizione assicurativa secondo i criteri indicati al comma 5) e applicazione della TABELLA 4.
12) E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella nelle seguenti modalità:
a) qualora il sinistro NON rientri nella convenzione CARD, offrendo all'Impresa il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale;
b) qualora il sinistro RIENTRI nella convenzione CARD, rivolgendo richiesta alla Stanza di compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00000 XXXX (xxx.xxxxxx.xx), ovvero al proprio intermediario che fornirà ulteriori informazioni e potrà effettuare per conto dell’assicurato la richiesta suddetta.
13) In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purchè non vi sia cambio di settore, sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
14) La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del veicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del P.R.A. o di sua consegna in conto vendita. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia, in caso di furto del veicolo assicurato il proprietario può beneficiare, con le modalità previste dal quarto comma – lettera a), per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in comunione dei beni, della classe di merito maturata; qualora la polizza sia resa valida presso altro assicuratore, l’Impresa, su richiesta del Contraente, è tenuta a rilasciare entro 15 gg. l’attestato di rischio relativo all’ultima annualità effettivamente conclusa.
15) L’assicurazione, per il veicolo rubato e ritrovato, è priva di efficacia dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia del furto alle Autorità, come previsto dall’art. 15) - Risoluzione del contratto per furto del veicolo -. Il proprietario provvede, nelle modalità previste al quarto comma – lettera a) all’obbligo dell’assicurazione prima di porre in circolazione il veicolo, ai sensi dell’art. 122 Codice delle Assicurazioni Private.
16) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.
X. Xxxxxxxxxxxxx del premio per sinistrosità (Pejus) – Applicabile al settore IV Motocarri
1) La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) ed è valida per veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i
carrelli, per usi speciali e per trasporti specifici. Se nel periodo di osservazione quale definito al comma seguente vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%; per quanto riguarda la classe di assegnazione CU, si farà riferimento alla TABELLA 4.
2) Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3) Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%; per quanto riguarda la classe di assegnazione CU, si farà riferimento alla TABELLA 4.
4) Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra (pejus) come segue:
- per veicolo già assicurato nella medesima forma tariffaria, qualora dall'attestazione di cui all'Art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione essa risulti dovuta.
- per veicolo precedentemente assicurato in altra forma, tenendo conto del numero dei sinistri intervenuti nell’ultima annualità, intendendosi come tale “l’ultimo anno solare più frazione dell’anno corrente”, risultanti dall’attestazione rilasciata dal precedente Assicuratore.
5) Qualora la scadenza del contratto riportata sull'attestazione non coincida con la data di effetto del nuovo contratto, lo stesso verrà stipulato sulla base delle indicazioni risultanti dall’attestazione a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il periodo di validità dell’attestazione sullo stato del rischio è di 5 anni, nel caso l'attestazione sia scaduta da oltre 5 anni la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.
6) Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al comma 3.
7) In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro tre mesi dalla stipulazione del contratto. L’eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto.
8) Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:
-a.veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
-b.veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
-c. veicolo assicurato in precedenza con franchigia.
9) Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui al comma precedente lettere a. e b., il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al comma 3.
10) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto con responsabilità principale, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo al pagamento anche a titolo parziale del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa come previsto dal Regolamento n. 2590 dell’8/2/2008. Per quanto riguarda la classe di assegnazione CU, si farà riferimento alla TABELLA 4.
11) Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di personalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa od al Commissario Liquidatore e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.
12) La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purchè non vi sia stata sostituzione nella persona del proprietario assicurato, o variazione del settore tariffario.
13) E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.
14) E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni del premio per sinistrosità (pejus) o di fruire delle riduzioni delle regole evolutive di cui alla prevista TABELLA 4 nelle seguenti modalità:
a) qualora il sinistro NON rientri nella convenzione CARD, offrendo all'Impresa il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale;
b) qualora il sinistro RIENTRI nella convenzione CARD, rivolgendo richiesta alla Stanza di compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 –00000 XXXX (xxx.xxxxxx.xx), ovvero al proprio intermediario che fornirà ulteriori informazioni e potrà effettuare per conto dell’assicurato la richiesta suddetta.
H. Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza
L'Impresa, a parziale deroga dell'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia alla rivalsa nei confronti del proprietario/locatario e/o del conducente del veicolo indicato in polizza – autorizzato da proprietario se persona diversa, nel caso di guida in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'Art. 186 del D.Lgs. 30/4/92, n. 285.
I. Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde
La validità dell'assicurazione per il veicolo descritto nella Carta Internazionale di Assicurazione veicoli a motore - Carta Verde, all'uopo rilasciata, viene estesa ai danni che il veicolo stesso cagioni durante la circolazione nel territorio dei Paesi riportati sulla Carta Verde stessa. Per la circolazione nei Paesi anzidetti nei quali esiste il regime di assicurazione obbligatoria, la garanzia si intende prestata in base alle disposizioni ed entro i limiti della legge sull'assicurazione stessa. L’Impresa risponde, inoltre, entro i massimali della polizza, ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni e cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato). La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, l'Impresa risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa; l'uso del documento al di là della data di cessazione della polizza è illecito e comporta responsabilità e sanzioni di legge.
X. Xxxxxxx Fissa
La forma assicurativa “tariffa fissa”, è determinata sulla base delle caratteristiche tecniche del rischio assicurato, senza variazioni di premio in presenza o in assenza di sinistri accaduti nel periodo di osservazione.
(Esclusa la Garanzia 1 - Responsabilità Civile verso Terzi e la Garanzia 9 Assistenza "Auto Noproblem")
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonchè l'annullamento del contratto, ai sensi degli artt 1892,1893 e 1894 C.C.
Art. 2 - Pagamento del Premio - effetto della Copertura assicurativa
Il Premio dovuto dal Contraente è quantificato nella Scheda di Polizza, sulla base dei criteri ivi indicati.
La Copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C. Il pagamento deve essere eseguito presso l'Intermediario cui è assegnata la Polizza, che è autorizzato a rilasciare le quietanze emesse dalla Direzione dell’Impresa.
Art. 2.1 Modalità di pagamento del Premio
Il Premio è pagato in forma anticipata per un anno, salvo il caso di Polizze di durata temporanea. E’ concessa la facoltà di pagamento del Premio con frazionamento semestrale, con un aumento del Premio imponibile annuo del 3%.
Il Premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e varia a seconda della sottoscrizione delle Coperture assicurative accessorie descritte nella Parte II della Polizza.
Qualora la Polizza preveda il frazionamento del premio, questo, essendo unico e indivisibile, è dovuto per l’intero anno.
Le Coperture assicurative oggetto della presente Polizza, verranno sospese dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento del Premio o della rata di Premio e riprenderanno vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 3 - Adeguamento del premio
Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di
Polizza, con condizioni di Premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo Premio almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto stesso. Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il Premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di contratto comunicate dall'Impresa. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del X.X.
Xxx. 0 - Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonchè la cessazione del contratto ai sensi dell'art. 1898 C.C.
Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l’indennizzo è stato pagato od il Sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l'Impresa, con preav- viso di trenta giorni, possono recedere da ciascuna delle garanzie previste dalla Polizza. Nel caso in cui a recedere sia l'Impresa, verrà rimborsato al Contraente, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota di Premio relativa al periodo di Xxxxxxx non corso, escluse soltanto le imposte ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 7 - Rinnovo del contratto
a) Tacito rinnovo
Salvo quanto previsto all’art. 3, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all’anno, è rinnovato per una durata pari a un anno, e così successivamente.
Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno e pertanto, alla sua scadenza, si applica il disposto del primo comma.
b) Senza tacito rinnovo
A deroga dell’art. 7 “Rinnovo del contratto – punto a) Tacito rinnovo”, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Art. 8 - Variazione del Rischio - Alienazione del Veicolo
Qualora nel corso del contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del Rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione all'Impresa, indicando gli estremi della variazione stessa.
In caso di alienazione del Veicolo identificato nel contratto:
a. seguita da sostituzione con altro veicolo, il Contraente deve darne immediata comunicazione all'Impresa, indicando le caratteristiche del nuovo Veicolo; dal momento dell'alienazione l'Assicurazione non è più valida per il Veicolo alienato e diviene valida per il nuovo Veicolo dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata con cui
viene fatta la comunicazione anzidetta, ovvero, se la comunicazione è fatta con telegramma, dall'ora di accettazione di questo;
b. non seguita da sostituzione con altro veicolo, il Contraente deve darne comunicazione immediata all'Impresa; in caso di mancata comunicazione il Contraente rimane obbligato al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. L'Assicurazione, se il Premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, se l'acquirente non avrà sottoscritto l'appendice di cessione del contratto a suo nome, l'Assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno dell’eventuale sottoscrizione della suddetta appendice ed il contratto, comunque, si estinguerà alla sua naturale scadenza.
L’Impresa, nei trenta giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, vale quanto previsto dagli artt. 1897, 1898 del C.C.
Art. 9 - Variazione nella persona del Contraente
Le variazioni nella persona del Contraente devono essere comunicate entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi all’Impresa, la quale, nei trenta giorni successivi, ha la facoltà di recedere, da ciascuna delle garanzie previste dalla Polizza, con preavviso di quindici giorni, mettendo a disposizione del Contraente la quota di Premio ad esse relativa per il periodo di Rischio non corso, escluse soltanto le imposte.
Art. 10 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione all'Impresa della stipulazione di altre Polizze per i medesimi Rischi ai quali si riferisce la presente Assicurazione. L'Impresa, entro trenta giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di quindici giorni.
Art. 11 - Estensione territoriale
L'Assicurazione vale in caso di Sinistro avvenuto:
a. per i Veicoli a motore: nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonchè nel territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. L'Assicurazione vale altres“ per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate;
Art. 12 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 13 - Foro competente – Mediazione Art. 13.1 Foro competente
Foro competente, è quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.
In tutti i casi in cui la Compagnia, il Contraente o l’Assicurato intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n.28 del 4 marzo 2010, rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso
il Ministero di Giustizia, del luogo in cui è stata stipulata la Polizza o ove ha sede l’Impresa. In tal caso, il Contraente e/o l’Assicurato devono far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi e alla sede della Compagnia.
13.2 - Competenza per i reclami stragiudiziali
La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto di assicurazione è dell'ISVAP – Servizio Tutela Utenti con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxx,00 - 00000 XXXX. Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale si rimanda a quanto esposto nella Nota Informativa.
Art. 14 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
GARANZIA 2 - COMPLEMENTARE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Art. 15 - Oggetto dell'Assicurazione
Premesso che le prestazioni che seguono sono regolate, in quanto applicabili, anche dalle stesse Condizioni Generali di Assicurazione che regolano il Titolo I della GARANZIA 1 Responsabilità Civile verso Terzi, l'Assicurazione si estende anche ai punti che seguono:
15.1 - Responsabilità civile dei trasportati
L'Assicurazione comprende, nei limiti dei massimali indicati in Polizza, la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del Veicolo assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al Veicolo stesso. I trasportati non sono considerati terzi fra loro.
15.2 - Xxxxx provocati dai figli minori
L'Impresa nei limiti dei massimali indicati in Polizza assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle terze persone soggette a sua tutela e con lui conviventi, ai sensi del 1° comma dell'art. 2048 C.C., a seguito della circolazione del Veicolo assicurato, purchè avvenuta all'insaputa dell'Assicurato stesso.
15.3 - Spese di dissequestro
L'Impresa assicura, fino ad un massimo di € 250 per Sinistro, l'assistenza legale per la procedura di dissequestro del Veicolo assicurato, che sia stato sequestrato dall'autorità giudiziaria a seguito di incidente derivante dalla circolazione.
15.4 - Danni per soccorso vittime della strada
L'Impresa rimborsa, fino ad un massimo di € 250 per Sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per eliminare i danni da imbrattamento all'interno del Veicolo assicurato, conseguenti all'opera di trasporto e/o soccorso di persone vittime di incidente stradale.
15.5 - Collisione con veicoli non assicurati
L’Impresa, in caso di incidente da circolazione con altro veicolo identificato con targa ma
non coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile Auto, provvede al risarcimen- to dei danni cagionati al Veicolo indicato in Polizza, a condizione che esista verbale o denuncia alle Autorità del fatto accaduto. L’indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell’art. 2054 C.C. con il limite di € 5.000.
15.6 - Ricorso Terzi
L'impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che questi sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia per lesioni personali, sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di Incendio, Esplosione e Scoppio del Veicolo indicato in Polizza, quando non si trovi in circolazione ai sensi del
D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. L'Assicurazione è prestata sino a concorrenza di €
260.000 per Sinistro. Sono comunque esclusi:
a. i danni da inquinamento dell'ambiente, cioè conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
b. i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato del conducente o del proprietario del Veicolo. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza consenso dell’Impresa.
GARANZIA 3 - INCENDIO E FURTO
Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione
L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato - compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione nonchè gli Accessori non di Serie e/o Optional a seguito di:
a. Incendio, Esplosione, Scoppio, azione del fulmine e caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
b. Furto (consumato o tentato), Rapina ed Estorsione, compresi i danni arrecati al Veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso.
Sono altresì compresi i danni subiti dal Veicolo assicurato durante la circolazione dello stesso successivi al Furto o alla Rapina.
16.1 - Estensione della Garanzia agli Apparecchi Fonoaudiovisivi
(Semprechè risulti richiamata in Polizza, tale estensione è applicabile ai soli autocarri) Sono compresi nell'Assicurazione gli Apparecchi Fonoaudiovisivi, purchè stabilmente fissati al veicolo assicurato e richiamati in Polizza. In caso di Sinistro il danno sarà liquidato sulla base del valore commerciale degli apparecchi sopraddetti, con un limite di Indennizzo pari a € 500 per ogni annualità assicurativa.
16.2 - Valore da assicurare
Il valore del veicolo da assicurare dovrà essere, desunto dalle pubblicazioni Eurotax; per veicoli di prima immatricolazione con riferimento alle quotazioni di Eurotax “giallo”, mentre per veicoli usati si farà riferimento alla media delle quotazioni tra Eurotax “giallo” ed Eurotax “blu”. In caso di Assicurazione di Accessori non di Serie, Optional, Apparecchi Fonoaudiovisivi, il valore da assicurare deve comprendere il costo degli stessi comprovato da fattura o titolo equipollente.
Art. 16.3 - Adeguamento del valore assicurato
In occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, l’Impresa, con le modalità previste al precedente art. 16.2, si impegna ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell’art. 3.
Art. 17 - Esclusioni
L'Assicurazione non comprende:
a. i danni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
b. i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
c. i danni determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato;
d. i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio nonchè quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
e. i danni subiti, in occasione di Xxxxx, dai teloni di copertura di autocarri e motocarri salvo che non si tratti di danni conseguenti a Furto totale del Veicolo;
f. i danni causati dagli eventi coperti dalla Garanzia 6 – Eventi Speciali.
Art. 18 - Scoperto a carico dell'Assicurato
Salva diversa pattuizione, in caso di Furto, Rapina o Estorsione, l'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza con deduzione degli Scoperti e dei Minimi di seguito indicati:
MOTOCARRI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI, VEICOLI SPECIALI, MACCHINE OPERATRICI, CARRELLI E
RELATIVI RIMORCHI 10% con il minimo di € 258
AUTOCARRI 10% con il minimo di € 516
Fonoaudiovisivi installati su AUTOCARRI Franchigia di € 50
Art. 19 - Deroga allo Scoperto
(Semprechè risulti richiamata in Polizza tale deroga e pagato il relativo Premio)
Se in Polizza risulta richiamata la presente deroga, la garanzia sarà prestata senza alcuno Scoperto.
Art. 20 - Recuperi
L'Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero del Veicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'Indennizzo sarà computato in detrazione dell'Indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare all'Impresa la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'Indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra l'Assicurato e
l'Impresa secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato; in questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate. Sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'Indennizzo precedentemente pagato.
GARANZIA 4 - COMPLEMENTARE INCENDIO E FURTO
(Applicabile per gli autocarri, con specifica deroga dalla Direzione)
Art. 21 - Oggetto dell'Assicurazione
Le prestazioni sotto indicate sono regolate dalle stesse norme che regolano la Garanzia 3
- Incendio e Furto in quanto non siano espressamente derogate, salvo i limiti specifici d'Indennizzo di seguito precisati. L'Assicurazione pertanto si estende ai punti che seguono:
21.1 - Mancata attivazione dei sistemi di chiusura ed antifurto
A parziale deroga dell'Art. 18 lettere c., la garanzia è operante anche in caso di mancata attivazione dei sistemi di chiusura e/o antifurto.
21.2 - Rottura dei cristalli
L'Impresa rimborsa sino ad un massimo di € 450, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o la riparazione dovute alla rottura dei cristalli comunque verificatasi, nonchè le piccole rotture degli stessi. Sono esclusi gli specchietti retrovisori e i vetri dei gruppi ottici. Non sono considerate rotture o piccole rotture, le segnature, le rigature e simili, che pertanto non sono comprese nella garanzia prestata. Presso i centri convenzionati(*) con l’Impresa, l’assicurato provvederà al solo pagamento del danno eccedente € 450. Le riparazioni eseguite presso i centri non convenzionati con l’Impresa, saranno rimborsate con l’applicazione di una franchigia di € 75 per sinistro.
(*) - Doctor Glass (Numero verde 800101010), Carglass (Numero verde 800360036).
21.3 - Danni al Veicolo per asportare cose non assicurate
L'impresa indennizza i danni cagionati al Veicolo indicato in Polizza per asportare cose in esso contenute e non assicurate, con deduzione dell'eventuale Scoperto previsto in Polizza per la garanzia Furto.
21.4 - Spese di recupero e parcheggio del Veicolo
L'Impresa rimborsa, in caso di Furto del Veicolo e successivo ritrovamento e sino a concorrenza di € 250 per Sinistro, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il recupero del Veicolo stesso, se non circolante, e per il parcheggio, se disposto dalle Autorità, dal giorno del ritrovamento a quello della sua comunicazione all'Assicurato.
21.5 - Perdita delle chiavi
L'Impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura e sino ad un massimo di € 250 per Sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto nonchè per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.
21.6 - Imposta di proprietà - Spese di immatricolazione
L'Impresa, in caso di Incendio, Furto o incidente da circolazione a seguito di Furto, che comportino la perdita totale e definitiva del Veicolo indicato in Polizza, corrisponderà all'Assicurato un Indennizzo pari:
a. alla quota dell'imposta di proprietà per il periodo intercorrente tra il mese successivo a quello del Sinistro e la data di scadenza dell'imposta pagata;
b. alle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del Veicolo assicurato; con il massimo risarcimento di € 250.
21.7 - Fenomeno elettrico
L'Assicurazione si estende, a parziale deroga dell'Art. 18 lettera d., ai danni materiali e diretti agli impianti elettrici causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, con deduzione di una Franchigia di € 51 per Sinistro.
21.8 - Concorso spese di ripristino del proprio box
L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 250 per Sinistro, le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito a rimessa in conseguenza di Incendio o Esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del Veicolo assicurato.
21.9 - Spese di sostituzione della targa
L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 250 per Sinistro, le spese documentate sostenute dall'Assicurato, in caso di smarrimento, Furto o distruzione della targa del Veicolo assicurato.
GARANZIA 5 - GUASTI ACCIDENTALI
Art. 22 - Garanzia a Valore Intero
L'Impresa si obbliga, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato - compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione, gli Accessori non di Serie e/o Optional, nonchè gli Apparecchi Fonoaudiovisivi, stabilmente fissati all'autovettura, purchè in Polizza risultino espressamente indicati - a seguito di:
a. collisione con altri Veicoli;
b. uscita di strada, ribaltamento, sprofondamento di strada;
c. caduta in acqua o precipizio, rottura di ponti;
x. xxxx contro corpi fissi o mobili.
La garanzia è prestata fino alla prima scadenza annua successiva al limite di vetustà previsto alla lettera n. dell’Art. 23 Esclusioni. Nel caso di rinnovo automatico della garanzia su autovettura con vetustà eccedente tale limite, l’Impresa provvederà a semplice richiesta del Contraente al rimborso del premio pagato e non dovuto.
Art. 22.1 - Scoperto e franchigia
L'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza con deduzione degli Scoperti e dei Minimi di seguito indicati:
AUTOCARRI 20% con il minimo di € 1.550
Art. 23 - Esclusioni
L'Assicurazione non comprende i danni:
a. avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
b. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
c. determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia dell'autovettura assicurata;
d. subiti dal veicolo, se guidata da persona non munita della prescritta patente o priva di altri requisiti prescritti dalla legge o che si trovi in stato di ebbrezza od alterazione psichica, determinata da uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni o dall'abuso di psicofarmaci;
e. causati, in modo diretto, da manovre di spinta a mano del veicolo, dal traino sia attivo che passivo, salvo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada, nonchè dalla circolazione “fuori strada”;
f. causati da cose trasportate sul veicolo, nonchè quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
g. causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, corto circuito, surriscaldamento, ritorno di fiamma, salvo che non siano stati determinati dagli eventi descritti nell’oggetto della presente garanzia;
h. subiti dal veicolo a seguito di Furto o Rapina, consumati o tentati, o durante il possesso e l'uso contro la volontà del proprietario;
i. causati dagli eventi coperti dalla Garanzia 6 - Eventi Speciali;
l. causati da bagnamento attraverso finestrini, porte o tettucci apribili non chiusi efficacemente;
m.alle ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di Polizza;
n. subiti da veicoli con vetustà maggiore di 5 anni;
Art. 24 - Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Impresa rinuncia all'azione di surrogazione, che le compete ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei confronti delle persone trasportate e/o del conducente autorizzato del veicolo assicurato, per danni dallo stesso subiti, sempre chè l'avente diritto rinunci a sua volta ad esercitare l'azione per danni.
GARANZIA 6 - EVENTI SPECIALI
Art. 25 - Oggetto dell'Assicurazione
A parziale deroga dell'Art. 17 lettere b. ed f. e dell'Art. 23 lettere b. ed i., l'Assicurazione si intende estesa a:
25.1 - Eventi naturali
L'Impresa risponde, entro i limiti del valore assicurato, dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo identificato in Polizza - ivi comprese le parti di ricambio, gli Accessori non di Serie e/o Optional, stabilmente fissati - in conseguenza di: grandine, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve e/o ghiaccio, purchè non derivanti da fenomeni sismici, e sempre chè la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, compresi i Veicoli, siano essi assicurati o meno.
25.2 - Altri eventi
L'Impresa risponde, entro i limiti del valore assicurato, dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo identificato in Polizza - ivi comprese le parti di ricambio, gli Accessori non di Serie e/o Optional stabilmente fissati – a seguito di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi in genere con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Art. 26 - Scoperto a carico dell'Assicurato
L'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza con deduzione degli Scoperti e dei Minimi di seguito indicati:
AUTOCARRI E ALTRI VEICOLI 10% con il minimo di € 774
GARANZIA 7 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
(Applicabile per gli autocarri, con specifica deroga dalla Direzione)
Art. 27 - Oggetto dell'Assicurazione
L'Assicurazione vale per gli Infortuni che abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente, che il conducente del veicolo indicato in Polizza - autorizzato dal proprietario, se persona diversa - subisca a seguito di Xxxxxxxx derivante dalla circolazione.
Art. 28 - Somme assicurate
Il capitale complessivo indicato in Polizza si intende sempre suddiviso in:
a. 50% per il caso di morte;
b. 50% per il caso di invalidità permanente.
Art. 29 - Caso di morte
L'Indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della Polizza - entro due anni dal giorno dell'Infortunio regolarmente denunciato. Tale Indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi del conducente.
Art. 30 - Caso di invalidità permanente
Se l'Infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'Infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida, per tale titolo,
un'Indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta, secondo le disposizioni e percentuali seguenti:
Descrizione | Percentuali | ||
Des. | - | Sin. | |
Alienazione mentale incurabile ed escludente qualsiasi lavoro ..................................................................... Paralisi completa................................................................... Perdita totale, anatomica o funzionale, di: - arto superiore ..................................................................... - mano o avambraccio .......................................................... - pollice.................................................................................. - indice................................................................................... - medio .................................................................................. - anulare ................................................................................ - mignolo ............................................................................... - falange del pollice............................................................... - falange di altro dito della mano .......................................... - piede ................................................................................... - ambedue i piedi .................................................................. - alluce................................................................................... - altro dito del piede .............................................................. - falange dell’alluce ............................................................... - falange di altro dito del piede ............................................. - arto inferiore al di sopra del ginocchio............................... - arto inferiore all’altezza o al di sotto del ginocchio............ - occhio con ablazione.......................................................... - facoltà visiva completa di un occhio................................... - ambedue gli occhi .............................................................. - rene..................................................................................... - milza.................................................................................... - voce .................................................................................... - vertebre dorsali................................................................... - dodicesima dorsale ............................................................ - cinque lombari .................................................................... Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti ............. Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti Stenosi nasale bilaterale ...................................................... Esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di ver- tebre cervicali........................................................................ Esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente ......................................................................................... | 70 60 18 14 8 8 12 9 40 | 100 100 1/3 del dito 100 5 3 2,5 1 60 50 30 25 100 20 10 30 7 12 12 50 15 15 10 5 | 60 50 16 12 6 6 10 8 40 |
In caso di provato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anzichè la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’Indennizzo è stabilito con riferimento alle
percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale di più organi od arti, comporta l'applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di una minorazione, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l'Indennità viene stabilita mediante la somma delle percentuali corrispondente ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi sopra non specificati, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quelle dei casi elencati. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 31 - Delimitazione dell'Assicurazione - Esclusioni
L'Assicurazione non vale per gli Infortuni derivanti:
a. dalla partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
b. da stato di ebbrezza o dall’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
c. da azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie;
d. da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni o che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni.
Sono inoltre escluse le ernie di qualsiasi tipo - quindi anche quelle discali - da qualunque causa determinata e le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere. Nel contempo l'Assicurazione non è operante per il conducente affetto da: alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o positività al test HIV, emofilia di tipo classico o stati emofiliaci di qualsiasi tipo, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, epilessia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, nonchè diabetici insulino-dipendenti.
Art. 32 - Cessazione dell'Assicurazione
La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni: alcoolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o positività al test HIV, emofilia di tipo classico o stati emofiliaci di qualsiasi tipo, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, epilessia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, diabete che comporti dipendenza da insulina, costituisce causa di cessazione dell’Assicurazione.
Art. 33 - Validità dell’Assicurazione
L'Assicurazione è valida a condizione che la circolazione del veicolo avvenga in conformità alle norme vigenti, che il conducente sia munito della prescritta patente di guida e sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge.
Art. 34 - Rinuncia al diritto di surrogazione
L'Impresa rinuncia al diritto di surrogazione previsto dall’art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'Infortunio.
GARANZIA 8 - TUTELA LEGALE
Per qualsiasi informazione contattare il n° 02.49980500 oppure inviare una e-mail all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Art. 35 - Massimale di polizza
Le garanzie previste vengono prestate fino al massimale indicato nel modulo di polizza per singolo sinistro, senza limite per anno assicurativo.
Art. 36 - Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa assume a proprio carico, nel limite del massimale convenuto nel modulo di polizza, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ai casi indicati all’art. 36.2 (Rischi assicurati).
Tali oneri sono:
1 le spese per l’intervento di un Legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il Legale che stabiliscono compensi professionali;
2 le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di parte e di Periti purchè scelti in accordo con l’Impresa;
3 le spese per attività investigativa e/o informativa nel limite di € 500,00;
4 le spese per l’IVA relative all’attività di Avvocati o Consulenti Xxxxxxx, qualora il Contraente non sia autorizzato alla detrazione di imposta;
5 le spese processuali nel processo penale (art. 535 C.P.P.);
6 le spese di giustizia, quali ad es. contributo unificato, tassa di registro, ecc;
7 le eventuali spese del Legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da UBI Assicurazioni S.p.A – Xxxxxxx Xxxxxx Legale -, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato;
8 spese processuali nel procedimento civile, così come liquidate in sentenza.
E’ garantito l’intervento di un solo Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’art. 39.2 (Libera scelta del Legale).
Nel caso in cui l’eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi in un luogo diverso da quello di residenza dell’Assicurato, le spese, i diritti della sola domiciliazione di un Avvocato iscritto presso il Foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente, saranno a carico dell’Impresa nel limite di € 1.000,00.
Art. 36.1 - Assicurati
Le garanzie previste dall’art. 36 – Oggetto dell’Assicurazione - vengono prestate a favore: del proprietario, del locatario in base ad un contratto di leasing, del conducente autorizzato, per fatti e/o eventi connessi alla circolazione dell’autoveicolo indicato in polizza.
Art. 36.2 - Rischi assicurati
La garanzia assicurativa vale per:
1 azione di recupero danni subiti dall’autoveicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi limitatamente ai casi in cui si applica la procedura di risarcimento di cui all’art. 148 del Codice delle Assicurazioni;
2 azione di recupero danni subiti dall’autoveicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi per i casi in cui opera la procedura di “Risarcimento Diretto” di cui all’art. 149 del Codice delle Assicurazioni esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento comunicata dall’Impresa ai sensi dell’art. 8 del DPR254/2006 ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale. Rimangono escluse le eventuali spese sostenute dall’Assicurato a qualsiasi titolo (quali l’attività del Legale o le spese relative alla valutazione medico legale di parte), nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dall’Impresa;
3 sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni all’autoveicolo assicurato, alle cose trasportate dal conducente in conseguenza di fatti illeciti di terzi;
4 sostenere la difesa nella qualità di imputato in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale;
5 sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali connessi ad incidente stradale, il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro/caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, l’Impresa rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La garanzia opera in deroga al comma 5 dell’art. 36.3 – Delimitazioni;
6 azione di recupero di danni subiti dal veicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi per i casi di cui agli Artt. 126, 151, 152, 153 e Art. 298 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209;
7 assistenza nei procedimenti di dissequestro dell’autoveicolo assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale; prestazione questa non cumulabile con altre garanzie previste nelle condizioni particolari quale Complementare Responsabilità Civile verso Terzi (vedi Art. 15.3 – Spese di dissequestro).
Art. 36.3 - Delimitazioni
L’assicurazione non è operante:
1. se il conducente non è abilitato o autorizzato alla guida dell’ autoveicolo, oppure se l’autoveicolo viene utilizzato in difformità alle prescrizioni risultanti dalla carta di circolazione oppure, se circolante senza la prescritta revisione, se l’autoveicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA salvo che l’Assicurato, alla guida del autoveicolo, purchè non proprietario, fornisca dimostrazione di non essere a conoscenza della violazione degli obblighi di cui al D. Lgs. Nr. 209/2005;
2. per la conduzione dell’autoveicolo sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 N.C.d.S.) di sostanze stupefacenti (art. 187 N.C.d.S.) e/o psicotrope;
3. in presenza di accertata violazione dell´art. 189 N.C.d.S. (Comportamento in caso di incidente), salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione dal procedimento penale instauratosi;
4. per le azioni di recupero dei danni tutti subiti dal/dai trasportati sull’autoveicolo assicurato;
5. per le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato
6. in materia fiscale ed amministrativa (a titolo esemplificativo ricorsi relativi a multe, ammende e sanzioni in genere);
7. in relazione ai fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
8. per controversie derivanti da fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terrorismo,terremoto, sciopero o serrate. La garanzia è invece operante qualora l’Assicurato non abbia partecipato a tali fatti e i responsabili siano stati identificati;
9. per controversie derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, batteriologiche o chimiche;
10. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
11. per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene condannato in sede penale anche non definitivamente;
12. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o di aeromobili;
13. per controversie di natura contrattuale.
L’assicurazione non comprende:
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.
Art. 37 - Limiti territoriali
La garanzia è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida l’assicurazione di Responsabilità Civile Auto prestata dall’Impresa.
Art. 38 - Decorrenza della garanzia
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e più precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza del- l’assicurazione, salvo diversa indicazione. Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla contoversia s’intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro/caso assicurativo si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro/caso assicurativo stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Per inizio del sinistro/caso assicurativo si intende il momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcimento o il momento in cui l’assicurato avrebbe cominciato a violare norme di legge. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo. In caso di impu- tazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti ma, il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra di loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.
Art. 39 - Obblighi in caso di sinistro, produzione delle prove e allegazione dei documenti necessari per la prestazione assicurativa
Se l’Assicurato richiede l’attivazione della garanzia assicurativa, deve:
1 informare immediatamente, in modo completo e veritiero, l’intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure l’Ufficio Tutela Legale dell’Impresa del sinistro/caso assicurativo, fornendo una precisa descrizione dei fatti
che hanno originato la controversia stessa, nonchè gli atti, i documenti e gli altri elementi necessari alla ricostruzione della vicenda;
2 comunicare il nominativo del Legale che intende incaricare per la tutela dei suoi interessi fornendo ogni informazione completa e veritiera indicando i mezzi di prova, fornendo ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
L’Assicurato inoltre, è tenuto a regolarizzare, a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari (a titolo esemplificativo e non esausti- vo: verbali, certificati medici) per la gestione del sinistro/caso assicurativo. In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere all’Impresa – Ufficio Tutela Legale -, entro 5 giorni, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro/caso assicurativo.
Art. 39.1 - Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro/caso assicurativo, l’Impresa - Ufficio Tutela Legale - si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la sua difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini indicati all’art. 39.2 (Libera scelta del Legale). La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta concrete possibilità di successo, fatta salva l’autorizzazione dell’Impresa. Dopo la denuncia di sinistro, effettuata secondo le modalità di cui all’art. 39, l’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziale che giudiziale senza preventiva autorizzazione dell’Impresa – Ufficio Tutela Legale -.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione del sinistro/caso
assicurativo, la decisione potrà essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle Parti contribuirà al pagamento del proprio arbitro; l’Impresa contribuirà a corrispondere le spese del Presidente del Collegio arbitrale indipendentemente dall’esito della procedura arbitrale. L’Impresa – Ufficio Tutela Legale - avvertirà l’Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata l’Impresa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due accessi.
Art. 39.2 - Libera scelta del Legale
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei propri interessi, fermi restando i limiti di cui all’art. 36 e nei limiti del massimale previsto (art. 35). Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, l’Impresa può nominare direttamente il Legale, al quale l’Assicurato ha facoltà di conferire mandato. Le modalità operative sopra esplicitate, valgono anche per la nomina di Xxxxxx, il cui intervento deve essere sempre preventivamente approvato dall’Impresa.
L’Impresa non è responsabile dell’operato dei Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.
Art. 40 - Recupero delle somme
Competono integralmente all’Assicurato, i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi;
competono invece all’Impresa che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate all’Assicurato giudizialmente o transattivamente.
Art. 41 - Prescrizione
Il diritto dell’Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro/caso assicurativo viene denunciato all’Impresa decorsi due anni dal momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza (Art. 2952 II° comma – Codice Civile).
Art. 42 - Oneri fiscali
Le spese di bollo, le tasse, le imposte e i contributi conseguenti alla prestazione della presente garanzia sono a carico dell’Assicurato anche se il loro pagamento sia stato anticipato dall’Impresa.
GARANZIA 9 – ASSISTENZA
SEZIONE I – ASSISTENZA AUTO PLATINUM
Definizioni particolari di sezione
ASSICURATO: la persona fisica che conduce il veicolo indicato, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso.
FURTO: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
GUASTO: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
INCENDIO: la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
INCIDENTE: qualsiasi sinistro improvviso ed imprevisto derivante da circolazione stradale, quale ad esempio collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo danni tali da:
- determinarne l'immobilizzo;
- consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi;
- essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l'Assicurato.
PRESTAZIONE: l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’assicurato, nell’accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
RAPINA: il reato previsto all’art. 628 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
VEICOLO: ai sensi degli artt. 47 e successivi del Nuovo Codice della Strada si intende il veicolo a motore immatricolato in Italia con targa italiana, con non più di 15 anni di vetustà, con massa a pieno carico di 35 x.xx, non adibito ad uso pubblico, né a noleggio, né a scuola guida.
PRESTAZIONI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA
Art. 43 - Soccorso stradale
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, foratura, furto parziale o tentato, smarrimento e/o rottura chiavi, esaurimento batteria o mancato avviamento in genere o venisse trovato dopo furto o rapina, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all’officina meccanica più vicina, oppure al punto indicato dall’Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo, per i sinistri avvenuti in Italia.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:
- fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia.
- fino ad un importo massimo di Euro 180,00 per sinistro avvenuto all’Estero.
Sono esclusi dalla prestazione:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori delle rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).
- l’errato rifornimento che non comporti un guasto al veicolo.
Art. 44 - Depannage/officina mobile
Prestazione valida solo in Italia e UE dove possibile
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale (Officina Mobile) che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché il fornitore si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo, in caso contrario interviene la prestazione “Soccorso Stradale”. Sono escluse dalla prestazione:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all’intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
Art. 45 - Recupero fuoristrada del veicolo
Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada.
Massimale:
Europ Assistance tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di Euro 180,00.
Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l’utilizzo di mezzi eccezionali, l’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando il massimale sopra indicato.
Sono escluse dalla prestazione:
- i costi relativi all’eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.
Art. 46 - Veicolo in sostituzione
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, furto parziale, furto totale (con ritrovamento) o rapina per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall’Officina secondo i tempari della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempari dell’Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione un veicolo in sostituzione. Tale veicolo, adibito ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, sarà reso disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio del veicolo, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi compresi il sabato e i festivi.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relative al veicolo in sostituzione
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere accordata e autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato, al termine della riparazione del veicolo, dovrà farsi rilasciare un documento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate, ed inviarne, entro 15 giorni, una copia ad Europ Assistance.
Art. 47 - SOS incidente
Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:
- supportare nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- supportare nella raccolta dei dati da trasmettere alla Compagnia di assicurazioni a seguito di incidenti avvenuti all’estero;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all’estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all’estero occorre contattare il consolato);
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti.
Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.
Art. 48 - Consulenza medica
Qualora l’Assicurato in seguito ad incidente necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
Si precisa che tale consulto considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO
SI È VERIFICATO OLTRE I 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA
Art. 49 - Spese d’albergo
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringa l’Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.
Massimale:
Europ Assistance tiene a proprio carico le spese di albergo fino a Euro 100,00 a persona al giorno, per un massimo di Euro 300,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
Sono escluse dalla prestazione
- le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.
Art. 50 - Rientro o proseguimento del viaggio
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all’estero oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all’Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o un’autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L’autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, di 1200 cc, sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata
compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale:
Europ Assistance tiene a proprio carico:
- il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 300,00 se il rientro o il proseguimento avverrà dall’Italia;
- il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 500,00 se il rientro o il proseguimento avverrà dall’estero;
- il costo del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 utilizzabile dall’Assicurato per raggiungere la sua residenza, la stazione, l’aeroporto, la stazione di noleggio, il porto;
- il costo del noleggio dell’autovettura per un massimo di due giorni.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente all’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull’autovettura a nolo.
Art. 51 - Recupero del veicolo riparato
Qualora il veicolo venisse riparato sul posto dell’immobilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro avvenuto in Italia e di Euro 400,00 per sinistro avvenuto all’estero.
Art. 52 - Autista a disposizione a seguito d’infortunio
Qualora, a seguito d’incidente, l’Assicurato abbia subito lesioni tali da non essere in grado di guidare il veicolo per un infortunio e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dell’autista.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.). Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.
PRESTAZIONI VALIDE SOLO PER SINISTRI AVVENUTI ALL’ESTERO
Art. 53 - Rientro sanitario
Qualora l’Assicurato o i passeggeri del veicolo, in seguito ad un incidente stradale, necessitassero, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto. Tale mezzo potrà essere:
- l’aereo sanitario (solo in Europa);
- l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l’ambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall’Assicurato.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di Euro 10.000,00 complessivi per sinistro e per anno assicurativo.
Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l’eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
Art. 54 - Trasporto salma
Qualora, a seguito d’incidente stradale, si verificasse il decesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di Euro 2.600,00 complessivi per sinistro e per anno anche se coinvolgente più assicurati.
Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l’eventuale recupero della salma.
Art. 55 - Rientro con un familiare
Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l’assistenza sanitaria all’Assicurato durante il viaggio, ed un compagno di viaggio assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il compagno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assicurato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del compagno di viaggio.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti:
- fino alla concorrenza massima di Euro 300,00 per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall’Italia;
- fino alla concorrenza massima di Euro 500,00 per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall’estero.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del compagno di viaggio.
Art. 56 - Viaggio di un familiare
Qualora l’assicurato, o i passeggeri del veicolo, venissero ricoverati in un istituto di cura, a causa di incidente stradale, per un periodo superiore a 7 giorni, la struttura organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dei biglietti fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare.
Art. 57 - Accompagnamento dei minori
Qualora, a seguito di incidente stradale, l’assicurato in viaggio si trovasse nell’impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 300,00 per persona assicurata se il rientro avviene in Italia e di Euro 500,00 per persona assicurata se il rientro avviene all’estero.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.
Art. 58 - Interprete a disposizione
Qualora l’assicurato, a seguito d’incidente, venisse ricoverato, a seguito di incidente, in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la struttura organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.
Massimale:
I costi dell’interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di 8 ore lavorative.
Art. 59 - Anticipo spese di prima necessità
Qualora l’assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente in seguito a guasto, incidente, incendio, rapina, furto o furto parziale del veicolo, la struttura organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 600,00.
Massimale:
Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di Euro 600,00, la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie di restituzione. L’importo delle fatture pagate da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.000,00.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’ assicurato;
- i casi in cui l’ assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.
Obblighi dell’assicurato:
L’assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Art. 60 - Anticipo cauzione penale
Qualora l’assicurato fosse arrestato o minacciato d’arresto, in seguito a incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la struttura organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’assicurato, la cauzione penale.
Massimale:
Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.200,00. L’importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.200,00. La prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie, quali a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.
Sono esclusi dalla prestazione:
I trasferimenti di valuta all’ estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l ’assicurato; i casi in cui l’assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.
Obblighi dell’assicurato:
L’assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell’importo anticipato. L’assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Art. 61 - Segnalazione legale
Qualora l'Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto, necessitasse di assistenza legale la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali.
Massimale:
Europ Assistance anticiperà per conto dell’Assicurato, a richiesta dello stesso, il pagamento della parcella fino all’equivalente in valuta locale di Euro 1.100,00.
Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di Euro 1.100,00 la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie. L’importo delle fatture pagate da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 1.100,00.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il trasferimento di valuta all’estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
- il caso in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.
La prestazione sarà operante solo nei paesi nei quali esistono filiali o corrispondenti Europ Assistance.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Art. 62 - Recupero del veicolo dopo il furto o rapina
Qualora il veicolo venisse ritrovato dopo il furto o rapina, senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro avvenuto in Italia e di Euro 400,00 per sinistro avvenuto all’estero.
Art. 63 - Invio pezzi di ricambio
Qualora l’assicurato, trovandosi all’estero, necessitasse di pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione ed al funzionamento del veicolo immobilizzato per guasto, incidente, ma questi non fossero reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà alla ricerca ed al loro invio. La spedizione verrà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del veicolo, con spese a carico di Europ Assistance fino alla concorrenza di Euro 500,00 per anno assicurativo, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto. Europ Assistance non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il costo dei pezzi e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimborsate dall’assicurato al suo rientro in Italia;
- i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;
- i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione;
- i casi in cui l’assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
Obblighi dell’assicurato:
L’assicurato dovrà comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l’esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio. La struttura organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all’inoltro dei pezzi stessi fino a destinazione e a dare le opportune istruzioni se necessarie. L’assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali. L’assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Art. 64 - Rimpatrio del veicolo
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto tentato o parziale, rapina tentata, avvenuti all’estero, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore ai cinque giorni lavorativi presso un’officina della casa costruttrice o non fosse riparabile presso le officine del luogo, la struttura organizzativa, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del veicolo dal luogo dell’immobilizzo fino al luogo prescelto dall’assicurato in Italia.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il costo del rimpatrio a carico di Europ Assistance se superiore al valore commerciale del veicolo nello stato in cui si trova dopo il sinistro. Per valore commerciale del veicolo si intende il valore dello stesso, al momento del sinistro, come riportato sul numero di “quattro ruote” del mese di accadimento del sinistro;
- il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del veicolo e degli accessori eventualmente rubati;
- il caso in cui non sia stata fatta regolare denuncia di furto alle autorità di polizia locali;
- il caso in cui l’entità del danno al veicolo sia tale da consentire la prosecuzione del viaggio. Obblighi dell’assicurato:
Nel caso in cui il veicolo si trovi in paesi al di fuori dell’unione europea o in quelli in cui il veicolo è stato registrato sul passaporto o su altro documento specifico, l’assicurato, prima di compiere qualsiasi operazione, dovrà consultare la struttura organizzativa.
SEZIONE II - ASSISTENZA STOP & GO
(ASSISTENZA AUTO PLATINUM + AUTO SOSTITUTIVA SUL POSTO)
Tutto quanto previsto alla Sezione I ASSISTENZA AUTO PLATINUM, integrato con la seguente prestazione AUTO SOSTITUTIVA SUL POSTO.
Art. 65 - Auto sostitutiva sul posto
(Prestazione valida solo in Italia e senza limiti chilometrici)
Qualora venga erogata la prestazione “Soccorso Stradale”, l’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa che metterà a sua disposizione, 24 h su 24, e a chilometraggio illimitato, un’autovettura in sostituzione.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà fornita, compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio convenzionato, presso il luogo di fermo del veicolo. Qualora il fermo avvenga in autostrada, in tangenziale o su sedi stradali ad esse equiparate, o qualora il veicolo dell’Assicurato non fosse in condizioni di sicurezza o fosse di intralcio, ovvero il centro di noleggio convenzionato sia impossibilitato a fornire l’autovettura, l’erogazione della prestazione avverrà secondo le seguenti modalità:
- consegna dell’autovettura presso l’officina di destinazione del soccorso stradale;
- messa a disposizione di un’autovettura presso il rent a car indicato dalla Struttura Organizzativa. Europ Assistance rimborserà all’Assicurato, dietro presentazione di regolare ricevuta, le spese del taxi sostenute per raggiungere il rent a car, fino al limite massimo di Euro 100,oo per sinistro.
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi di noleggio dell’autovettura per 3 giorni consecutivi. Durante il periodo del fermo del veicolo, verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempari ufficiali della Casa Costruttrice e qualora lo stesso superi i massimali in giorni sopra previsti, il noleggio potrà essere prolungato per il periodo indicato nella certificazione e comunque fino ad un massimo di 4 giorni.
Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà aver compiuti 21 anni e dovrà fornire alla Società di autonoleggio:
- patente di guida in originale e valida;
- carta di credito a titolo di cauzione.
L’Assicurato riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso il Rent a Car che ha fornito l’autovettura sostitutiva.
Il massimale complessivo delle prestazioni Autovettura in sostituzione in Italia e Stop&Go non potrà superare i 7 giorni.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’autovettura in sostituzione;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie relativi all’autovettura in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato mediante carta di credito;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa.
Inoltre, la prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
In caso di erogazione di prestazioni di assistenza, la struttura organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
Importante: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la struttura organizzativa al numero:
Dall’Italia 800.046428
Dall’Italia o dall’estero (x00) 00.00.00.00.00
si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:
- tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- numero della polizza/fascia tessera;
(fascia tessera per Assistenza Auto Platinum – UBIA) (fascia tessera per Assistenza Stop & Go - UBIF)
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- recapito telefonico.
Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la struttura organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 00.00000000 oppure un telegramma a Europ Assistance Italia s.p.a. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'assicurato e a tal fine necessita ai sensi del d. Lgs. 196/03 (codice privacy) del suo consenso. Pertanto l'assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'informativa al cliente per il trattamento dei dati personali ricevuta.
Per informazioni sulla polizza è possibile contattare dall’Italia il numero verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
CONCERNENTI LE GARANZIE 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Art. 66 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Xxxxxxxx
In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:
x. xxxxx avviso scritto all’Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Direzione dell'Impresa, entro tre giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
b. fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; le spese sostenute in adempimento a tali obblighi sono a carico dell'Impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 C.C.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, a norma dell'art. 1915 C.C.
L'Assicurato deve inoltre:
c. in caso di Xxxxx, Rapina, Estorsione, Incendio od Esplosione non accidentale, nonchè degli eventi previsti al punto 25.2, farne immediata denuncia all’Autorità competente ed inoltrare copia alla Direzione dell'impresa;
x. xxxxxxxsi dall’effettuare alcuna riparazione, salvo quelle sommarie ed urgenti necessarie al ricovero del Veicolo, senza preventivo consenso da parte dell'Impresa o, in mancanza dello stesso, prima che siano trascorsi 10 giorni dalla denuncia del Sinistro;
e. in caso di Xxxxxxxx che interessi la garanzia Xxxxxxx xxxxx, punto 15.6, fornire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi all'acquisizione di tutti gli elementi di difesa;
f. in caso di Furto totale o di distruzione del Veicolo, produrre il certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso e l’estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A., e le chiavi del veicolo stesso;
Art. 67 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra l'Assicurato e l'Impresa, ovvero, quando uno di questi lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato stessi. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto. I periti devono:
a. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali nonchè verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 66;
b. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
c. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
d. procedere alla stima e alla liquidazione del danno. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c. e d. sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonchè di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.
Art. 68 - Riduzione ed integrazione del valore assicurato
In caso di Sinistro - escluso l’incendio - liquidato per un importo superiore al 20% del valore assicurato, lo stesso valore si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell’annualità assicurativa in corso, di un importo pari all'Indennizzo riconosciuto. Su richiesta del Contraente e previo consenso dell'Impresa, il valore assicurato può essere integrato di un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante pagamento del relativo rateo di Premio spettante all'Impresa stessa.
Art. 69 - Determinazione dell'ammontare del danno
L'ammontare del danno viene determinato dalla differenza fra il valore che il Veicolo e le sue parti avevano al momento del Sinistro determinato in base alla quotazione media tra Eurotax “giallo” ed Eurotax “blu”, ed il valore che eventualmente resta dopo il Sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi; Limitatamente agli autocarri l’ammontare del danno viene determinato nei limiti del valore assicurato, senza tener conto del degrado d’uso del veicolo o delle sue parti, qualora il Sinistro avvenga:
a. in caso di perdita totale; entro 3 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) e la somma assicurata corrisponda al valore indicato nella fattura d’acquisto, oppure al valore di listino riportato nella rubrica “Eurotax” fascicolo Giallo;
b. in caso di danno parziale (fatta eccezione per pneumatici e batterie): entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) e la somma assicurata non risulti inferiore al valore commerciale al momento del sinistro. Si considera Perdita Totale del Veicolo anche il caso in cui le spese di riparazione sommate all’importo realizzabile del relitto raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del Sinistro. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni aggiunte o migliorie apportate al Veicolo in occasione della riparazione.
In ogni caso se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore che l’autoveicolo aveva al momento del Sinistro, l'Impresa risponde dei danni e delle spese in pro¬porzione della parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile), tale regola non verrà applicata nel caso in cui la garanzia sia prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto” o il minore valore assicurato sia comprovato da una fattura d’acquisto.. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
Art. 70 - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate
L'Impresa ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato, nonchè di sostituire il Veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare
l'Indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del Veicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il controvalore.
Art. 71 - Pagamento dell'Indennizzo
Il pagamento dell'Indennizzo, quando l'Impresa non si sia avvalsa della facoltà di cui all'Art. 70 è eseguito in Euro, entro trenta giorni dalla data della liquidazione, sempre chè l'Assicurato abbia prodotto in caso di Furto totale o di distruzione del Veicolo, la documentazione di cui all'Art. 66. L'Impresa ha facoltà, prima di pagare l'Indennizzo, in caso di sinistri che hanno interessato le garanzie INCENDIO E FURTO ed EVENTI SPECIALI, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria.
CONCERNENTI LA GARANZIA 7
Art. 72 - Denuncia dell'Infortunio e obblighi relativi
Il Contraente o l'Assicurato, o in difetto i loro aventi diritto, devono inoltrare la denuncia scritta di Infortunio all'Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Direzione dell’Impresa entro tre giorni dal fatto o dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza o comunque non appena possibile, corredata da certificato medico e con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono. Devono inoltre inviare successivi certificati medici sul decorso delle lesioni. Il Contraente o l'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall'Impresa, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso. E’ a carico di chi domanda l'Indennizzo di provare che sussistano tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di Polizza.
Art. 73 - Criteri di indennizzabilità
L'Impresa corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'Infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni pro-dotte dall'Indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'Infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto disposto all'ultimo comma dell'Art. 30.
Art. 74 - Controversie - Arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonchè sull'ap- plicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'Art. 73 sono demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dall'Assicurato ed uno dall’Impresa ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza
dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'Indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Art. 75 - Pagamento dell'Indennizzo
Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito in Euro, entro trenta giorni dalla data della liquidazione, previa presentazione della necessaria documentazione.
Art. 76 - Cumulo di Indennità
L'Indennità per il caso di invalidità permanente non è cumulabile con quella per il caso morte. Se dopo il pagamento di un Indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'Impresa corrisponde, ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'Indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore. Il diritto all'Indennità per invalidità permanente è di carattere personale e, quindi, non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'Infortunio, dopo che l'Indennità sia stata liquidata o, comunque, offerta in misura determinata l'Impresa paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.
CONCERNENTI LA GARANZIA 9
Art. 77 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro - Richiesta di assistenza
In caso di sinistro, l’Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisce in sua vece, deve attenersi alle “Istruzioni per la richiesta di assistenza” alla pagina 56 di 60.
Prospetto tipo per la formulazione della richiesta di risarcimento ai sensi dell’ art. 143 D. Lgs. 7/9/2005 n. 209
RACCOMANDATA A.R.
Alla Soc.
(Direzione generale)
All’Ispettorato sinistri
(Ufficio incaricato del luogo di domicilio della società del danneggiato)
Oggetto: richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’ art.143 D. Lgs. 7/9/2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni.
e targa)
subiti a
Il Sottoscritto (nome, cognome e codice fiscale) proprietario del veicolo (tipologia di veicolo modello con la presente intende costituire in mora codesta società per i danni patrimoniali e non patrimoniali seguito del sinistro avvenuto il (data) in (località con indicazione precisa del luogo
di accadimento).
veicolo,
Il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell’ autovettura (tipologia del modello, e targa) assicurata per la responsabilità civile auto con codesta società (polizza n………se
c
conosciuta).
Le modalità e le conseguenze del sinistro sono riportate nell’ allegato modello di constatazione amichevole di sinistro (compilare in ogni sua parte il modello) a firma ………(indicare se singola o congiunta).
In alternativa al modulo Cai inserire la frase seguente:
del
Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione della modalità di accadimento danno) e i danni riportati dallo scrivente consistono (descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite) Si invita codesta società a procedere all’ accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che le cose danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente in orari lavorativi (ovvero dalle ore .. alle ore
scegliendo un arco temporale di almeno due ore giornaliere nell’ arco dell’ orario solitamente dedicato al
lavoro) al seguente indirizzo ………. Previo appuntamento telefonico al n……………………
In caso di lesioni:
Poichè dal sinistro sono derivati anche danni fisici al sig (nome, cognome, codice fiscale,
indirizzo di residenza, professione e reddito) si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince:-la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione)-la quantificazione della inabilità permanente subita se il danneggiato abbia diritto a percepire l’ indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale. Si informa sin d’ ora che, in assenza di comunicazione dell’ offerta ovvero dei motivi in base ai quali si ritiene di non poter procedere all’ offerta nei tempi stabiliti dalla normativa si provvederà ad inviare segnalazione all’ ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti – affinchè possa procedere all’ irrogazione delle relative sanzioni.
FIRMA
UBI Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings X.X./X.X. - 00000 Xxxxxx – Xxx Xxxxxxxx, 00 - xxx. 00.00000.0 - Fax 00.00000.000 - Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154, n. Iscrizione Albo delle Imprese di Assicurazione 1.00064 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).
Mod. UBI Ass. 1384 ed. 01/07/2012 - 500