SCHEMA DI CONTRATTO
PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIMENTO E SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI DETERMINATE CATEGORIE PROFESSIONALI
CIG 7862858BAD
SCHEMA DI CONTRATTO
CONTRATTO TRA
Servizi Pubblici Locali Sezze S.p.A., C.F. 91055020597, P.IVA 01880890593, con sede legale in Xxx Xxxxxxx X xxx, 00000, Xxxxx (XX) nella persona dell’Amministratore Unico, Avv. Gian Xxxxxxxx Xxxxxxx, di seguito “SPL” o “Società appaltante” o “Stazione appaltante” o “Amministrazione”;
E
- , con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in , Via , capitale sociale Euro
=, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , in persona del e legale rappresentante Sig/Sig.ra. , giusta poteri allo stesso/a conferiti da (nel prosieguo, “Appaltatore” o “Aggiudicatario” o “Impresa”), dall’altra parte,
OPPURE
- , con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in , Via , capitale sociale Euro
=, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , in persona del e legale rappresentante Sig./Sig.ra. , nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito con la mandante , con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , e la mandante , con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in
, Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA
, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott.
, repertorio n. (nel prosieguo, “Appaltatore” o “Aggiudicatario” o “Impresa Aggiudicatrice e/o Appaltatrice”), dall’altra parte,
- Indicate congiuntamente come le “Parti”
PREMESSO CHE
i. Con determina a contrarre del 6/05/2019 n°19, SPL Sezze spa ha dato avvio ad una procedura aperta di rilevanza comunitaria al fine di individuare un’agenzia di somministrazione lavoro cui affidare il servizio di reperimento di personale a tempo determinato;
ii. la procedura aperta è stata disciplinata dalle prescrizioni contenute nel Disciplinare e relativi allegati, dal Capitolato d’oneri e dalla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
iii. con determinazione del prot. è stata disposta l’aggiudicazione nei confronti dell’Appaltatore;
iv. è decorso il termine di trentacinque giorni dall’avvio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall’art. 32, comma 9 del Codice;
v. ai termini che seguono viene attribuito, ai fini del presente Contratto e degli Allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
1. “Contratto” si intende il presente documento;
2. “Parti” si intendono SPL e l’Appaltatore quando indicate congiuntamente;
3. “Appaltatore” L’Appaltatore che svolgerà i servizi previsti nel presente contratto;
4. Allegati” si intendono gli allegati al presente contratto come elencati all’art. 1 del presente Contratto;
5. “Codice” si intende il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
vi. il Contratto ed i suoi Allegati, nonché tutto quanto premesso, costituiscono l’unico accordo tra le parti per le materie in esso dedotte e descritte;
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - EFFICACIA DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI E NORME DI RIFERIMENTO
Le Parti convengono che costituiscono parte integrante del presente Contratto le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati ancorché non materialmente allegati:
a) Il Capitolato d’oneri;
b) L’Offerta Tecnica dell’Appaltatore;
c) L’Offerta Economica dell’Appaltatore; L’esecuzione del presente Contratto è regolata:
a. dalle clausole del presente contratto, comprensivo degli Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra le Parti relativamente al servizio di cui allo stesso contratto;
b. dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano l’attività oggetto del presente contratto;
c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti (a) e (b);
d. dalle direttive della U.E. e dalle leggi dello Stato e dei regolamenti che regolano gli appalti pubblici di forniture e servizi;
d. dalle disposizioni di cui al Codice e, per quanto applicabile, dal DPR n. 207/2010;
f. dal D.lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” e s.m.i.;
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti da SPL prevarranno sugli atti e di documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate da SPL.
Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l’Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
ARTICOLO 2 - OGGETTO CONTRATTUALE
Il presente Contratto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di reperimento e somministrazione lavoro in favore di SPL, delle seguenti tipologie di personale, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- operatore ecologico;
- autista raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
- elettricista;
- farmacista;
- personale amministrativo;
Resta ferma la facoltà di SPL di individuare, in corso dell’esecuzione del Contratto, ulteriori tipologie di personale da richiedere in somministrazione senza che l’Appaltatore possa pretendere compensi ulteriori, indennizzi e/o risarcimenti di sorta.
ARTICOLO 3 – IMPORTO DELL’APPALTO
Il corrispettivo massimo previsto per l’esecuzione dell’appalto è pari ad € .
Tale importo, da considerarsi come mero limite di spesa per SPL, verrà corrisposto tramite l’applicazione del moltiplicatore unico offerto in sede di gara, pari a , al costo orario lordo previsto dal CCNL di riferimento della pertinente figura professionale richiesta in somministrazione.
Nei suddetti importi si intendono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dal presente Contratto, tutto incluso e nulla escluso, per la esecuzione dei servizi di cui al precedente art. 2 del presente Contratto. Il prezzo predetto si intende offerto dall’impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell’appalto previsto nel successivo art. 4 del presente Contratto. L’Aggiudicatario, pertanto,
non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l’aggiudicazione.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui al presente articolo. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall’Appaltatore in ragione del presente appalto.
ARTICOLO 4 - DECORRENZA E DURATA DELL’APPALTO, RINNOVO E PROROGA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
Qualora al termine del contratto non sia stato raggiunto l’intero importo contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovarlo, agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, per ulteriori 12 mesi e sino all’eventuale concorrenza dell’importo contrattuale massimo, dandone comunicazione all’Appaltatore tramite posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.
Salvo quanto previsto al comma precedente, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 e smi (Codice dei contratti pubblici, nel prosieguo “Codice”), per un importo indicativo pari a € al netto d’Iva e degli oneri per la sicurezza.
Resta inteso che, anche in detta circostanza, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
ARTICOLO 5 - AUMENTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO
Qualora nel corso di esecuzione del Contratto occorra un aumento delle prestazioni originarie, ovvero una nuova prestazione che non muti comunque il genere delle prestazioni originarie, l’Appaltatore vi sarà tenuto, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che l’aumento o la sia contenuto entro il quinto dell’importo contrattuale.
Qualora nel corso di esecuzione del Contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria oltre il quinto dell’importo contrattuale, si procederà, previo consenso dell’Appaltatore, alla stipula di un atto aggiuntivo, nella stessa forma e condizioni del Contratto originario.
ARTICOLO 6 - RESPONSABILE DELL’APPALTO
L'Appaltatore, prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio, sarà obbligato ad istituire una sede operativa nel territorio del Comune di Roma ed a comunicare l’indirizzo ed i recapiti telefonici e di fax.
L'Appaltatore dovrà nominare una persona qualificata quale Responsabile dell’Appalto, per assicurare che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti, nonché per coordinare il personale addetto al servizio.
Fermo restando quanto sopra, il Responsabile dell’Appalto nominato dall’Appaltatore deve gestire i propri rapporti con la Società appaltante attraverso il Direttore dell’esecuzione dalla stessa nominato. Il Responsabile dell’Appalto dovrà essere sempre reperibile per la risoluzione immediata di eventuali problemi.
L’Appaltatore dovrà altresì nominare, contestualmente alla nomina del Responsabile dell’Appalto, un sostituto che opererà in caso di assenza del Responsabile stesso.
ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Secondo quanto previsto dall’art. 23 del Disciplinare di gara, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto l’Appaltatore è tenuto ad assorbire, tramite contratto di lavoro a tempo indeterminato, prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, anche nel caso in cui detto personale sia legato all’appaltatore uscente da un contratto di
lavoro a tempo determinato, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
L’appaltatore si impegna altresì ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato tutti quei lavoratori per i quali se ne verificassero le condizioni in coerenza alle cogenti disposizioni normative.
Fermi restando gli obblighi previsti in altre parti del presente Capitolato e formi restando i relativi obblighi di competenza della Stazione Appaltante quale utilizzatrice della somministrazione, l’Appaltatore dovrà eseguire le attività oggetto di affidamento nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
L’Appaltatore si impegna ad assicurare la completa e corretta esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, nel rigoroso rispetto di tutto quanto previsto negli atti di gara e nell’offerta dallo stesso presentata in sede di gara.
Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, l’Appaltatore è obbligato, in conformità con quanto previsto dal d. lgs. 81/2015 ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive ed a formarli e addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
ARTICOLO 8 - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO
L’Appaltatore si impegna a fornire esclusivamente personale qualificato per lo svolgimento delle mansioni rientranti tra quelle previste per la corrispondente tipologia richiesta da SPL. L’affidamento del servizio di cui al presente Capitolato non instaura in alcun modo un rapporto di lavoro tra SPL ed il personale fornito in somministrazione dall’Appaltatore addetto al servizio.
Tale personale, infatti, è alle esclusive dipendenze dell’impresa appaltatrice e le sue prestazioni sono compiute sotto la responsabilità e a totale rischio dell’Impresa medesima. Ne deriva che, nel caso in cui, a fronte delle singole richieste di somministrazione da parte di SPL, l’Appaltatore dovesse fornire lo stesso lavoratore per un periodo di tempo superiore ai 24 mesi, in caso di conversione di rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 15 giugno 2015,
n. 81 e smi, né il lavoratore né l’Appaltatore potranno pretendere da SPL indennizzi e/o risarcimenti di sorta.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare ed applicare nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell’appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, nonché attenersi agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Qualsiasi variazione di tali oneri è a carico dell’Appaltatore, il quale non potrà rivalersi nei confronti di SPL.
Tutti gli addetti al servizio in oggetto dovranno svolgere i propri compiti rigorosamente ed in conformità alle norme del presente Contratto, nonché alle specifiche direttive che potranno essere impartite di volta in volta da SPL, attraverso i responsabili a tal fine designati.
ARTICOLO 9 – SUBAPPALTO
1. Qualora l’Aggiudicatario si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. Previa autorizzazione di SPL e nel rispetto dell’art. 105 del Codice, oltreché alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dalla normativa vigente e dagli atti di gara, l’Aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, potrà affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
Prestazione [●] %
[●] [●]
[●] [●]
[●] [●]
SPL provvederà, ai sensi dell’articolo 105 del Codice, a corrispondere all’Appaltatore anche l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore. Ai sensi della disposizione normativa sopra richiamata è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Società Appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L’Appaltatore si impegna a depositare presso la Società Appaltante, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di assoluta mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, SPL non autorizzerà il subappalto.
In caso di mancato deposito di soli alcuni dei documenti necessari nel termine previsto, SPL procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di SPL, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne SPL da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse della Stazione Appaltante; in tal caso l’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di SPL né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente Contratto.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, SPL potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, è onere dell’Appaltatore provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. SPL si riserva tuttavia di revocare, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui, entro al massimo 15 giorni dalla verifica sopra citata, non sia comunicata da parte dell’Appaltatore la sostituzione del subappaltatore.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 105 del Codice.
ARTICOLO 10 - VERIFICHE E CONTROLLI
La Società appaltante si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni
contenute nel presente Contratto e nei documenti e normative richiamate e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.
Qualora a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al Capitolato e/o all’offerta tecnico-economica presentata e/o al presente Contratto, l’Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare le non conformità rilevate entro il termine indicato dalla Società appaltante. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, la Società appaltante si riserva la facoltà di procedere all’applicazione di penali, il cui importo sarà calcolato sulla base di quanto indicato nel successivo art. 16 del presente Contratto.
La Società appaltante si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e attività di monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio, anche avvalendosi di soggetti terzi, senza che a ciò sia opponibile alcunché da parte dell’Appaltatore.
ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le fatture dovranno essere inviate a SPL per posta elettronica ordinaria o certificata con cadenza mensile e dovranno essere intestate a Servizi Pubblici Locali Sezze S.p.A Via Xxxxxxx I – Sezze 04018 e riportare il codice CIG 7862858BAD
Il pagamento delle fatture, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m. dal loro ricevimento, mediante bonifico bancario da disporre presso l’istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicati sulla fattura medesima.
Il pagamento sarà subordinato alla presentazione, da parte dell’Appaltatore, del documento, preferibilmente redatta sulla base dell’allegato A contenente, per ciascun lavoratore, la dichiarazione di regolarità retributiva nonché il conteggio delle ore di lavoro prestate in favore di SPL. La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di apporre riserve sulla dichiarazione relativa alle ore di lavoro svolte dal personale somministrato.
Ai sensi del D.L. 50/2017, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi a favore di SPL sono applicate le misure per la fatturazione previste dall’art.17-ter del DPR 633/72 (cd. Split payment).
L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente note alla Stazione appaltante le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati.
Prima di effettuare il pagamento, ove ne ricorrano i presupposti, SPL dovrà accertare presso il Servizio di verifica degli inadempimenti di cui all’Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 e s.m.i. se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui al presente articolo. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall’Appaltatore in ragione del presente appalto.
ARTICOLO 12 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
In particolare, l’Appaltatore è tenuto a:
a) comunicare a SPL i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi relativi al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. In caso contrario SPL non potrà effettuare i pagamenti dovuti;
b) dare tempestiva comunicazione circa eventuali variazioni dei dati trasmessi e/o delle modalità di accredito anzidette;
c) effettuare ogni transazione relativa al presente appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane spa, esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della legge n.136/2010;
d) utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con subappaltatori - subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell’appalto.
SPL verificherà, in occasione di ogni pagamento, l’assolvimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.
ARTICOLO 13 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI
L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente Contratto, solleva la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni subiti o di danni causati dal personale somministrato a beni o personale di SPL o di terzi.
L’Appaltatore, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.
A tal fine, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei lavoratori impiegati nel servizio e nelle attività oggetto del presente appalto, l’Appaltatore deve stipulare un’apposita polizza con primaria compagnia di assicurazioni, di durata pari a quella del presente appalto, per eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate in ragione della presente procedura.
ARTICOLO 14 - INADEMPIMENTI E PENALI
Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità nello stesso prescritte oltre che in piena aderenza a quanto contenuto nell’offerta tecnico-economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara.
In difetto, si applicheranno le penali previste nel presente articolo e determinate come segue:
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla somministrazione o sostituzione di personale richiesto, è prevista una penale pari € 500,00/giorno.
In caso di mancato rispetto dell’orario di lavoro indicato da SPL da parte dei lavoratori forniti in somministrazione, verrà applicata una penale giornaliera pari a € 500,00
Per tutti i restanti inadempimenti, sarà comminata all’Appaltatore una penale in ragione della gravità dell’infrazione e della sua reiterazione, ferma restando la facoltà per la Stazione Appaltante di ricorrere alla risoluzione in danno qualora da tali inadempimenti derivasse un danno al servizio pubblico da essa svolto.
La Stazione Appaltante potrà rivalersi delle penali attraverso la trattenuta dei corrispondenti importi sulla fattura da pagare, ovvero mediante rivalsa sulla cauzione definitiva di seguito meglio descritta. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, saranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Responsabile del Procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione. Qualora le giustificazioni non fossero accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta entro il termine indicato, potranno essere senz’altro applicate all’Aggiudicatario le penali sopra indicate.
Le suddette penali complessivamente intese - giornaliere e orarie - potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora il colpevole ritardo dell’Appaltatore ecceda il suddetto limite, la Stazione appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all’applicazione delle penali devono essere contestati dalla Stazione appaltante all’Appaltatore mediante e-mail e/o fax. In tal caso, l’Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di 7 (sette) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società stessa potrà applicare
all’Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello stesso.
La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l’Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ARTICOLO 15 - ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto di affidamento con le modalità ed entro i termini previsti nel Capitolato d’oneri e/o nell’offerta tecnico-economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara e/o nel presente Contratto, la Società appaltante, previa applicazione delle penali previste dal presente capitolato e decorsi infruttuosamente 10 (dieci) giorni dall’applicazione delle stesse - potrà affidare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l’esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall’Appaltatore al quale sarà addebitato il relativo maggior costo.
ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE E RECESSO
A) Risoluzione
Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Contratto, SPL potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all‘Appaltatore tramite posta elettronica certificata nei seguenti casi:
a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
b) in caso di revoca o sospensione della licenza di cui all’art. 4 del d.lgs. 276/2003 e smi;
c) a seguito dell’applicazione di sei penali gravi;
d) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
e) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto di affidamento, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Stazione appaltante;
f) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso;
g) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
h) ogniqualvolta, nei confronti dell’Appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’Appaltatore con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.
i) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante.
Al di fuori delle ipotesi sopra specificamente previste, in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato tramite posta elettronica certificata da SPL per porre fine all’inadempimento, la Stazione appaltante ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 c.c.
B) Recesso
La Stazione appaltante, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. A titolo esemplificativo, sussiste una giusta causa di recesso qualora:
a) taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Responsabile unico dell’appalto, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
b) venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni.
L’eventuale dichiarazione di risoluzione o di recesso per giusta causa deve essere inviata all’Appaltatore tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data della ricevuta di avvenuta consegna presso la casella PEC, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante. In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Stazione appaltante, l’Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
ARTICOLO 17– GARANZIA DEFINITIVA
La cauzione, prestata dall’Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto costituita mediante emessa da sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale, certificato da SPL, secondo quanto stabilito dall’art. 103 del Codice, previa deduzione di crediti della Stazione Appaltante verso l’Impresa. Si precisa che l’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, verrà svincolato al termine delle verifiche di cui al precedente art. 12 del presente Contratto, connesse all’ultimo bimestre di attività.
L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto e senza alcuna eccezione, anche in deroga all’art.1945 cod. civ..
SPL ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
SPL ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi derivanti dal presente Contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui SPL si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della richiesta di SPL.
In ogni caso di inadempimento a tale obbligo SPL ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del Codice.
ARTICOLO 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
È fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione
stessa.
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 106, comma 13, del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate a SPL con anticipo di almeno 60gg. rispetto all’emissione delle fatture relative ai crediti a cedersi. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, SPL, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ARTICOLO 19 - COMUNICAZIONI
Salvo quanto espressamente disposto in altre parti del presente Contratto e dei relativi Allegati, tutte le comunicazioni tra SPL e l’Appaltatore riguardanti l’esecuzione del presente appalto avverranno tramite posta elettronica certificata.
ARTICOLO 20- OBBLIGHI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell’ambito dell’esecuzione del presente Contratto.
Il trattamento dei dati personali avverrà secondo quanto previsto dall’Informativa sul Trattamento dei dati personali redatta dalla Stazione Appaltante,
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga in possesso durante l’esecuzione dei servizi, in qualsiasi formato o supporto presentate, i dati non potranno essere utilizzati dall’Appaltatore per scopi diversi da quelli dell’erogazione del servizio previsto da contratto. L’Appaltatore ha inoltre l’obbligo a non farne oggetto di vendita, cessione, noleggio o divulgazione in alcun modo. È compreso inoltre tutto quanto prodotto dall’Appaltatore in esecuzione al presente Contratto. L’Appaltatore non possiederà o vanterà qualsivoglia privilegio o altro diritto in relazione ai dati dell’Amministrazione.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e protezione dei dati anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, SPL ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al SPL stessa.
ARTICOLO 21 - CODICE ETICO E PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
L’Appaltatore dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto, tutte le prescrizioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza, e nel Codice Etico adottati da SPL, così come eventualmente aggiornati nel tempo, pubblicati all’indirizzo web xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/XxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxx.xxx. L’inosservanza di detti principi costituirà inadempienza agli obblighi del presente contratto e legittimerà SPL a valutare l’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L’Appaltatore dichiara, inoltre, di non incorrere in alcuna delle ipotesi di responsabilità contenute nel D.Lgs. 231/2001 e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza del rapporto contrattuale, il Contraente dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, si impegna a darne tempestiva informativa a SPL, che valuterà l’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ARTICOLO 22 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI
Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, sono integralmente poste a carico dell’Appaltatore, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Società Appaltante.
In caso d’uso, al contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore.
ARTICOLO 23 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
In caso di contestazioni in merito all’interpretazione del Contratto, del Capitolato d’Oneri e/o degli altri atti di gara, nonché dell’offerta presentata in sede di gara ovvero in merito all’esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per l’immediata soluzione delle controversie. Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Latina.
Sezze, lì
Per L’Appaltatore
Per SPL
L’Appaltatore dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341 del Codice Civile, di aver preso piena conoscenza e di approvare incondizionatamente gli articoli del presente atto, da 1 a 23 compreso.
Per L’Appaltatore
Per SPL