SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALI ED AREE UBICATI ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO SPORTIVO PISCINA “G. LEONI” DI SALSOMAGGIORE TERME
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALI ED AREE UBICATI ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO SPORTIVO PISCINA “X. XXXXX” DI SALSOMAGGIORE TERME
Sommario
Art. 1 – Oggetto del Contratto 4
Art. 2 – Criteri di gestione del servizio 5
Art. 3 – Durata della concessione 6
Art. 4 – Valore economico del contratto – Canone di concessione – Importo a base d’asta 6
Art. 5 – Obblighi del Concessionario 8
Art. 6 – Obblighi di manutenzione ordinaria 13
Art. 7 – Attività di somministrazione 17
Art. 8 – Comunicazioni del Concessionario: 17
Art. 9 – Controlli da parte di SO.G.I.S. srl 18
Art. 11 – Requisiti per la partecipazione 18
Art. 13 – Manutenzioni straordinarie 19
Art. 15 – Subconcessione e cessione del contratto – Attività appaltabili a terzi 22
Art. 16 – Spazi pubblicitari 23
Art. 17 – Cauzione definitiva 23
Art. 18 – Consegna e riconsegna dei locali e delle aree 25
Art. 19 – Migliorie ed interventi 26
Art. 20 – Risoluzione delle controversie 26
Art. 22 – Risoluzione e recesso 28
Art. 24 – Rischi da interferenza 31
Art. 25 – Garanzie ed adempimenti in materia antimafia 31
Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari 33
Art. 28 – Trattamento dei dati personali 34
Art. 31 – Disposizioni finali 37
Art. 32 – Approvazione specifica 37
L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno ( ) del mese di ( ) in Fidenza (PR), con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di Xxxxx, fra i sottoscritti:
, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante di SO.G.I.S. srl, per il presente atto domiciliato presso la stessa Società, con sede legale in Xxxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, codice fiscale, Partita IVA e iscrizione del Registro delle Imprese di Parma, n. 02220830349, di seguito denominata anche “concedente” e/o “parte concedente”;
e
, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante di
, per il presente atto domiciliato presso la stessa, con sede legale in ,
, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione del Registro delle Imprese di , n.
, del REA, di seguito denominata anche “concessionario” e/o “parte concessionaria”.
Premesse
a) con determina di cui a Prot. n. del , SO.G.I.S. SRL ha aggiudicato, in concessione, il servizio di somministrazione di alimenti e bevande all’interno dei locali e delle aree a servizio dell’impianto sportivo Piscina “X. Xxxxx” di Salsomaggiore Terme;
b) le attività di cui al presente contratto devono esercitarsi nei locali e nelle aree ubicati all’interno dell’area di servizio della piscina “X. Xxxxx” di Salsomaggiore Terme, e non possono essere trasferite in locali e aree diversi;
c) i locali e le aree ove si svolge l’esercizio del servizio oggetto del presente contratto risultano meglio individuati nelle planimetrie che si allegano sub 1 al presente contratto, indicate con la dicitura “IN DISPONIBILITA’ DEL CONCESSIONARIO”, sottoscritte ed accettate dalle parti, e costituenti parte integrante della presente scrittura;
d) lo stato in cui si trovano i locali e le aree ove si svolge l’esercizio del servizio oggetto del presente contratto risulta dalle fotografie, nonché dall’inventario redatto prima della consegna, che si allegano sub 2 al presente contratto, sottoscritti ed accettati dalle parti e costituenti parte integrante della presente scrittura;
e) l'affidamento in concessione oggetto della presente scrittura ha natura e caratteristiche strumentali nell’ambito dell’attività dell’impianto sportivo Piscina “X. Xxxxx” di Salsomaggiore Terme e comporta l’insediamento e lo svolgimento, per la durata del contratto, di un’attività soggetta a SCIA – segnalazione certificata di inizio attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 della L. 241/90 e succ. modif. e dell’art. 4, comma 5 – lett. A) – della L.R. 26 luglio 2003, n. 14, oltre a notifica sanitaria ex determina Regione E.R. 01 agosto 2008 n. 9223.
La presentazione della SCIA e della notifica sanitaria sarà effettuata a cura e spese del Concessionario il quale dovrà essere in possesso dei requisiti professionali nonché di quelli morali prescritti dalla legge (l.r. 14/03 cit. e art. 71 d.lgs. 59/2010). La SCIA dovrà essere inoltrata on- line, utilizzando la piattaforma telematica SUAPER, accedendo dall’indirizzo xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xx/#/XxxxXxxxxxxxx, ovvero dal sito del Comune di Salsomaggiore Terme: xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx-xxxxx.xx.xx (link dedicato sull’homepage) sul quale si potranno reperire le informazioni necessarie;
f) i locali ove sarà esercitata la somministrazione sono conformi alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di destinazione d’uso degli stessi;
g) a norma dell'art. 165 c. 1 del d.lgs. n. 50/2016 nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), i ricavi di gestione del concessionario provengono dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) del codice;
h)
Tutto ciò premesso,
Tra SO.G.I.S. SRL e la come sopra rappresentata, si conviene e si stipula quanto segue, tenendo conto che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:
Art. 1 – Oggetto del Contratto
1. Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande (di seguito anche semplicemente “servizio”) in locali ed aree ubicati all’interno dell’impianto sportivo piscina “X. Xxxxx” di Salsomaggiore Terme (PR), identificate dalla dicitura “in disponibilità del concessionario” nella planimetria allegata sub “1” al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso e precisamente “Parco Urbano Zona – A”, “Zona Somministrazione” e “Servizi Igienici di nuova realizzazione”.
2. La Parte Concedente dichiara che l’oggetto del presente contratto comprende quindi i locali e le aree “in disponibilità del Concessionario”, indicate alla planimetria allegata sub “1” come “Parco Urbano Zona A”, “Zona Somministrazione” - e “Servizi Igienici di nuova realizzazione”. L’oggetto del presente contratto comprende inoltre tutti gli impianti, compresi quelli elettrici, idraulici e di irrigazione delle aree verdi, esistenti nei locali e aree in cui l’attività di somministrazione è esercitata “in disponibilità del concessionario”, nonché i sanitari dei servizi igienici, il tutto come esistente e noto alle parti senza riserva ed obiezione alcuna in ordine alla loro consistenza e stato di conservazione.
In particolare, le parti dichiarano che la consistenza di locali, aree e dotazioni è quella risultante dalla documentazione fotografica e dall’inventario che vengono allegati sub “2".
3. La Parte Concedente dichiara che i locali e aree in cui il servizio di somministrazione è esercitato sono conformi alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie e di destinazione d’uso degli stessi.
4. I locali e le aree oggetto del presente contratto, nonché le strutture, gli arredi, le attrezzature e le dotazioni esistenti presso l’impianto sportivo costituiscono parte del patrimonio del Comune di Salsomaggiore Terme. Alla scadenza del presente contratto, ovvero alla perdita di efficacia dello stesso per effetto di revoca, recesso o risoluzione, i locali e le aree rientreranno nella piena disponibilità del Concedente in condizioni adeguate al loro ordinario utilizzo e funzionamento. A tal fine le parti fanno riferimento al verbale di consegna, comprensivo dello stato di consistenza degli stessi, ed alla documentazione fotografica allegati sub “2”.
5. I locali e le aree vengono affidati nello stato di fatto in cui si trovano al momento del sopralluogo presso l’impianto da parte del Concessionario. La sottoscrizione del presente contratto da parte del Concessionario stesso vale quale attestazione di conoscenza dello stato dei luoghi, dei locali, delle aree e di tutti i beni compresi nel contratto, anche in relazione alla conservazione ed al quadro manutentivo complessivo.
6. L’esercizio dell’attività di somministrazione deve avvenire nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di sicurezza di cui al DUVRI, che viene allegato sub “3”.
7. Per espressa pattuizione delle parti, la concessione del servizio non determina il trasferimento in capo al Concessionario dei debiti e dei crediti facenti capo al Concedente e/o relativi alla precedente gestione del servizio medesimo, anche se scadenti successivamente alla data di stipula del presente contratto; inoltre la Parte Concessionaria non subentra in alcun rapporto di lavoro, consulenza e/o collaborazione, poiché non viene trasferito alcun dipendente e/o collaboratore, così come non subentrerà a SO.G.I.S. SRL in alcun contratto di fornitura di merci e/o servizi.
Art. 2 – Criteri di gestione del servizio
1. Le aree, i locali e il servizio di somministrazione di alimenti e bevande oggetto del presente contratto sono inserite in un impianto sportivo natatorio la cui gestione persegue finalità turistiche, sociali e di aggregazione, con particolare riguardo agli abitanti del Comune di Salsomaggiore Terme, e si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
-garanzia dell’uso pubblico di tutte le aree dell’impianto sportivo e del pluralismo, in conformità alle normative vigenti;
-massima fruibilità dei locali e delle aree per la pratica di attività ricreative e sociali garantita a tutti gli utenti dell’impianto sportivo;
-miglioramento e manutenzione dell’impianto sportivo e delle strutture ivi presenti;
-garanzia dell’ottimale funzionalità dell’utilizzo delle strutture;
-buona conservazione e pulizia delle strutture;
-adeguato controllo sull’utenza nell’utilizzo delle strutture.
2. Pertanto, anche la gestione del servizio oggetto del presente contratto dovrà ispirarsi ai seguenti criteri di fondo:
- ricerca della massima qualità nella conduzione dei locali, delle aree e nell’organizzazione del servizio, a tutela preminente dei fruitori del servizio medesimo;
-garantire l’uso completo ed equo dei locali e delle aree, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenti e delle diverse caratteristiche delle attività.
Art. 3 – Durata della concessione
1. La concessione avrà durata di anni 9 (nove), con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente o dalla data di consegna di locali ed aree, se anticipata, quale risultante da verbale di consegna controfirmato da entrambe le parti.
2. SO.G.I.S. srl si riserva la facoltà di effettuare la consegna dei locali e delle aree per lo svolgimento dell’attività sotto riserva di legge.
3. La consegna dei locali e delle aree per l’inizio dell’attività di somministrazione potrà essere effettuata solo ad avvenuto deposito delle garanzie e di tutti gli altri documenti richiesti al Concessionario.
4. Al termine del contratto, sia esso naturale o anticipato, il Concessionario non avrà diritto, e quindi non gli verrà riconosciuto, alcun indennizzo a titolo di avviamento commerciale o di buona uscita.
Art. 4 – Valore economico del contratto – Canone di concessione – Importo a base d’asta
1. Il valore economico presunto della concessione è di € 282.000,00/anno, per un valore complessivo presunto di € 2.538.000,00 per l’intera durata del contratto. Il valore economico presunto è stimato utilizzando come criterio il fatturato medio dell’ultimo triennio dell’attività. Si precisa che tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo il Concedente e non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al Concessionario
2. Il Concessionario percepirà tutti gli introiti derivanti dall’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere alla Concedente un canone di concessione annuo pari all’importo di ( ) €+IVA.
L’importo del canone è pari alla somma posta a base di gara, pari ad € 50.000,00 (cinquantamila)
+IVA, e del rialzo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.
4. Il canone così determinato verrà corrisposto a partire dall’anno 2021 mediante n. 3 rate annue secondo le seguenti modalità:
- n. 1 rata di importo pari al 20% (venti per cento) del canone annuo+IVA, per il periodo dal 01 Aprile al 31 Maggio di ogni anno. L’importo minimo della rata sarà, quindi, di almeno € 14.000,00 (quattordicimila), ovvero il 20% della base d’asta, oltre IVA. Il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione entro il 30 Aprile di ogni anno, previa emissione di regolare fattura da parte della Concedente;
- n. 1 rata di importo pari al 60% (sessanta per cento) del canone annuo+IVA, per il periodo dal 01 Giugno al 31 Agosto di ogni anno. L’importo minimo della rata sarà, quindi, di almeno € 42.000,00 (quarantaduemila), ovvero il 60% della base d’asta, oltre IVA. Il pagamento dovrà avvenire in due soluzioni di eguale importo ciascuna. Metà dell’importo dovrà essere pagato entro il 30 Giugno di ogni anno e la restante metà entro il 31 Agosto di ogni anno, previa emissione da parte della concedente di un’unica regolare fattura per l’intero importo della rata;
- n. 1 rata di importo pari al 20% (venti per cento) del canone annuo+IVA, per il periodo dal 01 Settembre al 31 Ottobre di ogni anno. L’importo minimo della rata sarà, quindi, di almeno € 14.000,00 (quattordicimila), ovvero il 20% della base d’asta, oltre IVA. Il pagamento dovrà avvenire entro il 31 Ottobre di ogni anno, previa emissione di regolare fattura da parte della concedente.
5. A partire dall’anno 2022, verrà applicata una maggiorazione annua sul canone del 3,5%. A titolo illustrativo si fornisce la seguente tabella, riportante gli importi minimi del canone, ottenuti applicando la maggiorazione alla base d’asta:
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
€50.000,00 | €51.750,00 | €53.562,00 | €55.437,00 | €57.738,00 | €59.387,00 | €61.466,00 | €63.618,00 |
6. Salvo quanto disposto al paragrafo seguente, il Concessionario è tenuto a pagare l’intero ammontare del canone di concessione annuo, secondo le modalità indicate ai paragrafi precedenti, anche nel caso in cui decida di non esercitare l’attività nei periodi di apertura facoltativa di cui all’art. 5, senza poter eccepire, opporre o pretendere alcunché.
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata del canone entro i termini previsti, SO.G.I.S. srl invierà formale sollecito di pagamento al Concessionario a mezzo PEC, assegnando un termine per l’adempimento pari a 10 giorni. Il mancato pagamento da parte del Concessionario entro il termine indicato nel sollecito costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 23 del presente contratto.
7. In caso di chiusura dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande dovuta a causa non riconducibile alla volontà del Concessionario o di SO.G.I.S. srl, il canone sarà riparametrato sul periodo di effettiva apertura, secondo la proporzione utilizzata per la quantificazione delle rate.
Tra le cause non riconducibili alla volontà del concessionario o di SO.G.I.S. srl si annoverano, a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività:
-il divieto temporaneo di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande disposto con provvedimento legislativo o regolamentare dell’Autorità, di qualunque tipo e natura;
-la mancata o parziale apertura dell’impianto sportivo piscina “X. Xxxxx” dovuto a divieto temporaneo di apertura degli impianti sportivi, disposto con provvedimento legislativo o regolamentare dell’Autorità, di qualunque tipo e natura.
La riparametrazione del canone avviene sottraendo, dall’importo della rata riferita al periodo entro cui avviene la chiusura forzata, una cifra pari alla frazione di chiusura rispetto all’intero periodo di riferimento della rata. A titolo di esempio illustrativo, se all’interno del periodo riferito alla prima rata, ovvero due mesi dal 01 Aprile al 31 Maggio, avvenisse una chiusura per provvedimento dell’Autorità di un mese, ovvero metà del periodo, dall’importo della rata corrispondente sarebbe sottratta metà della cifra.
8. Il Concessionario, a partire dal 2021, potrà compensare l’importo del canone annuo, sino a concorrenza dello stesso, con le spese effettuate per i lavori di manutenzione straordinaria assunti volontariamente a suo carico, secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del presente contratto.
Art. 5 – Obblighi del Concessionario
1. Il Concessionario si obbliga a:
1.1. non svolgere nei locali e nelle aree affidate e nelle relative pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente contratto, salvo espresso consenso scritto di SO.G.I.S. srl, da ottenere di volta in volta.
Il Concessionario si obbliga specificamente a rispettare le disposizioni del regolamento dell’impianto sportivo comunale Piscina “X.Xxxxx”, in quanto applicabile alle attività affidate in concessione;
1.2. assumere la custodia e la vigilanza, sostenendone tutti i relativi costi e spese, dei locali e delle aree “in disponibilità del Concessionario” , come indicate sub “1” e quindi comprensive di “Parco Urbano Zona – A”, “Zona Somministrazione” e “Servizi Igienici di nuova realizzazione”, per tutta la durata del presente contratto ed in qualsiasi giorno e fascia oraria.
La custodia, nei termini e limiti di cui sopra, riguarda sia le aree ed i locali, che tutte le attrezzature e dotazioni, fisse e mobili, anche relative all’impianto natatorio, ricomprese in esse. A tal fine, alla consegna dei locali e delle aree, il Concedente comunicherà per iscritto al Concessionario la consistenza degli arredi e delle attrezzature relativi all’impianto natatorio. Al termine di ogni anno di
concessione ed alla scadenza del contratto, naturale o anticipata, il Concedente procederà al rilievo della consistenza degli arredi e delle attrezzature in essi presenti relativi all’impianto natatorio. In caso di differenza negativa della consistenza, sarà obbligo del Concessionario provvedere al ripristino della consistenza originaria entro il termine di 15 giorni dalla richiesta ricevuta dalla Concedente.
Durante gli orari di chiusura dell’impianto natatorio ma di apertura dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente contratto, il Concessionario dovrà segnalare alle Autorità di Pubblica Sicurezza l’eventuale accesso degli utenti o di altri soggetti alle aree “non in disponibilità del Concessionario”, e precisamente Zona Parco Urbano B, Impianto Natatorio e Zona Solarium indicate nella planimetria sub “1”,.
La vigilanza deve essere organizzata dal Concessionario in modo da garantire una presenza costante e continua di personale, con funzioni di referente per gli utenti, durante tutto l'orario di apertura dell’attività di somministrazione. Il Concessionario si impegna in ogni caso a manlevare e tenere indenne il gestore dell’impianto natatorio da qualsiasi responsabilità derivante e/o connessa e/o conseguente all’inadempimento degli obblighi di vigilanza e custodia di cui sopra;
1.3. garantire l’apertura dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande oggetto del servizio (bar) - salva la chiusura forzata disposta con Provvedimento dell’Autorità o, comunque, dipendente da causa non imputabile al Concessionario - per il periodo intercorrente tra il 01 Giugno ed il 31 Agosto di ogni anno di concessione. L’orario di apertura e chiusura del bar, in tale periodo, dovrà obbligatoriamente essere organizzato in modo da coincidere almeno con quello di normale apertura al pubblico dell’impianto natatorio, in modo da garantire l’accesso e l’uso del bar da parte di tutti i soggetti che svolgono attività nell’ambito dell’impianto natatorio; durante il predetto orario di apertura del bar, il servizio dovrà essere garantito ininterrottamente, salvo brevi chiusure di durata comunque non superiore a 60 minuti, per effettuare le manutenzioni o per altre necessità motivate e, comunque, previa intesa con SO.G.I.S. srl e/o il Comune di Salsomaggiore Terme.
Inoltre, nel suddetto periodo (01 Giugno - 31 Agosto), in occasione di manifestazioni sportive o ricreative organizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale o dalla stessa SO.G.I.S. s.r.l., ovvero organizzate da parte delle associazioni operanti sul territorio comunale, da effettuarsi in orari diversi da quelli di normale apertura del servizio di somministrazione alimenti e bevande, il Concessionario si impegna comunque ad assicurare la piena disponibilità ed operatività del bar, previa semplice comunicazione al Concessionario del giorno programmato per l’evento.
In ogni caso, nel periodo suddetto (01 Giugno - 31 Agosto), le parti si riservano la possibilità di concordare la modifica degli orari di apertura e chiusura del bar in base all'effettiva richiesta del servizio di somministrazione di alimenti e bevande da parte dell’utenza.
L’apertura dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande durante il periodo intercorrente tra il 01 Gennaio ed il 31 Maggio e tra il 01 Settembre ed il 31 Dicembre di ogni anno di concessione è invece facoltativa e rimessa a libera scelta del Concessionario;
1.4. segnalare immediatamente al Responsabile del Procedimento tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell’espletamento del servizio, possano pregiudicare il regolare svolgimento dello stesso;
1.5. tenere indenne SO.G.I.S. srl e il Comune di Salsomaggiore Terme da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto di concessione;
1.6. effettuare gli interventi e sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessaria al buon funzionamento del servizio, nonché gli altri interventi non espressamente posti a carico del Concedente o del Comune di Salsomaggiore Terme nel presente contratto;
1.7. assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi ed attività oggetto del presente contratto, garantendone la sicurezza;
1.8. garantire la presenza di personale formato ai fini del primo soccorso e dell’attività antincendio, ai sensi del DM 10/03/1998, e garantire l’immediata allerta dei servizi di pronto intervento ed assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ad essi o agli utenti dell’impianto sportivo;
1.9. in occasione di eventi, limitare l’accesso al numero di utenti permesso, in base alla capacità ricettiva dei locali e delle aree concessi, ai sensi delle vigenti norme in merito alla vigilanza igienico- sanitaria, di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
1.10. assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
1.11. assumere la formale qualifica di datore di lavoro di cui al X.Xxx. n. 81/2008 in relazione all’attività esercitata;
1.12. dotarsi a proprie spese, e senza oneri per SO.G.I.S. srl e per il Comune di Salsomaggiore Terme, di tutte le attrezzature e strumentazioni necessarie per l’esercizio del servizio;
1.13. assumere a proprio carico le spese per le utenze, per il telefono, per l’energia elettrica, per la fornitura di acqua, compresi i consumi e le quote fisse e, comunque, tutte le spese per le utenze necessarie per l’esercizio del servizio oltre agli oneri di pulizia e igienizzazione. Nelle spese a carico del Concessionario si intende ricompresa anche l’utenza per acqua derivante dal mantenimento dei tappeti erbosi. In nessun caso il Concessionario potrà opporre eccezioni e/o richiedere il pagamento di oneri e/o spese nel caso in cui i costi dovessero risultare superiori a quanto ipotizzato e/o preventivato;
1.14. assumere a proprio carico le spese relative a:
-costi per il personale in qualsiasi modo impiegato;
-costi del materiale di consumo necessario per la conduzione e per l’esercizio del servizio di somministrazione di alimenti e bevande;
-costi per mantenimento e manutenzione delle aree di cui all’allegato sub “1” in disponibilità del Concessionario, comprese le spese di pulizia e igienizzazione, per il personale e per l'acquisto di materiali di consumo;
- costi per la manutenzione straordinaria resa necessaria dalla mancata realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria o per la riparazione di danneggiamenti causati da terzi (compresi gli atti vandalici), dei locali e delle aree in disponibilità del Concessionario;
Il Concessionario si assume altresì a proprio carico gli obblighi previsti dalla normativa emanata a fronte dell’emergenza sanitaria derivata dall’epidemia di COVID – 19, tempo per tempo vigente, e così, senza pretesa di esaustività, da tutte le norme, protocolli, linee guida ed altri provvedimenti emanati dall’autorità legislativa, regolamentare e sanitaria, tempo per tempo vigenti ed applicabili al servizio esercitato, per le finalità di contrasto e contenimento della diffusione del contagio.
In particolare, il Concessionario si assume tutti gli obblighi di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni (fintanto in vigore) di sicurezza, distanziamento sociale ed utilizzo dei dispositivi di protezione da parte del personale e dell’utenza, nonché di controllo e registrazione degli accessi e permanenze nei locali ed aree concessi.
Tutte le spese e gli oneri, anche amministrativi, e di dotazione tecnica e di materiale, discendenti dall’osservanza delle suindicate disposizioni, sono a completo ed esclusivo carico del Concessionario;
1.15. somministrare prodotti di buona qualità e conformi alle norme vigenti in materia di alimenti e bevande;
1.16. esporre il listino prezzi nel locale in modo da consentirne una facile lettura. A fianco di questo dovrà essere esposto anche l’elenco degli ingredienti con la data di scadenza;
1.17. somministrare prodotti confezionati con materie fresche di prima qualità e consumati in giornata;
1.18. mantenere i locali, i servizi, i vetri nonché i mobili e tutto il materiale destinato all'espletamento del servizio in stato decoroso e di perfetta pulizia, rispettando le norme in materia di igiene;
1.19. predisporre la presenza, nella zona ad uso pubblico del bar, di contenitori atti alla raccolta differenziata dei rifiuti e al conferimento del contenuto negli appositi punti di raccolta;
1.20. provvedere alla chiusura quotidiana, a fine attività lavorativa, dei locali e di tutti gli accessi presenti nell’impianto sportivo per il raggiungimento degli stessi;
1.21. provvedere, per i locali e le aree in disponibilità del Concessionario, alla loro manutenzione, compreso l’innaffio delle aree a verde, e pulizia almeno una volta al giorno; i servizi igienici dovranno essere oggetto di costante pulizia e igienizzazione, almeno due volte al giorno. Tali servizi si dovranno trovare, all’apertura quotidiana dell’impianto natatorio ai bagnanti, in perfetto stato manutentivo, di pulizia e igienizzazione.
1.22. acquisire specifica autorizzazione del Comune di Salsomaggiore Terme, previo nulla osta di SO.G.I.S. srl, per effettuare serate di musica dal vivo o, comunque, manifestazioni, spettacoli ed ogni altro genere di evento, anche ad impianto natatorio chiuso, all'interno delle aree affidate.
In caso di evento organizzato ad impianto natatorio aperto, l’attività di somministrazione non può proseguire oltre 30 minuti dopo la chiusura dello stesso impianto natatorio.
Saranno in tal caso a carico del Concessionario:
-le eventuali spese di allestimento;
-i costi inerenti la sicurezza in genere, la vigilanza, la pulizia ed il ripristino degli ambienti interessati, comprese le aree esterne, anche verdi;
-la redazione di apposita Relazione di impatto acustico necessaria per la comunicazione di attività rumorosa al Comune di Salsomaggiore Terme;
-la relazione del tecnico che attesta le condizioni di sicurezza.
Nei casi previsti dalla legge è obbligo del Concessionario richiedere al SUAP la convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza, sostenendo le spese di istruttoria;
1.23. comunicare al SUAP, qualora di interesse del Concessionario, la richiesta per utilizzare nel locale bar, ovvero negli altri locali o nelle aree ad esso affidati, musica proveniente da impianto stereo con regolazione del volume in modo da non arrecare disturbo a terzi e di rispettare orari e valori limite di cui ai regolamenti comunali;
1.24. osservare sempre l’assoluto divieto di installare giochi elettronici tipo video-poker o simili e/o di vendere biglietti della lotteria o simili.
2. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente contratto è tassativamente vincolata ai locali e aree che ne formano oggetto e, dunque, non è trasferibile a terzi, né esercitabile in altri locali. In caso di cessazione a qualsiasi titolo dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte del Concessionario i locali e le aree in disponibilità del Concessionario torneranno nell’immediata disponibilità di SO.G.I.S. Srl.
3. Tutte le spese, imposte tasse e contributi relativi all’esercizio del servizio e decorrenti dall’inizio del presente contratto sono a carico del Concessionario, così come tutti i crediti e i debiti per rapporti sorti nel corso del presente contratto sono rispettivamente a vantaggio e carico del Concessionario.
SO.G.I.S. Srl resterà estranea a tutti i rapporti contrattuali del Concessionario con soggetti terzi in genere quali, a mero titolo di esempio, appaltatori e fornitori, poiché tali rapporti saranno da intendersi di esclusiva competenza del Concessionario.
4. È obbligo del Concessionario fornire una relazione, entro il 30 Marzo di ogni anno di concessione, contenente i prospetti riassuntivi:
-delle attività o manifestazioni svolte;
-delle manutenzioni o interventi migliorativi effettuati e della compilazione del registro delle manutenzioni e dei controlli periodici antincendio, appositamente redatto;
-dei dipendenti, incaricati e altri soggetti impiegati, comunque e a qualsiasi titolo, nella gestione del servizio.
5. Il Concessionario è tenuto ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, quantunque non espressamente indicate, e comunque ad eseguire le manutenzioni ordinarie e riparazioni non poste dal presente contratto a carico di So.G.I.S. srl o del Comune di Salsomaggiore Terme, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.
6. Il Concessionario prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l’obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, contenute nel documento di valutazione dei rischi allegato sub “3”, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2010 e successive modifiche, dei quali, con l’accettazione della presente concessione, dichiara di conoscere il contenuto.
7. Il Concessionario si impegna a svolgere tutte le attività occorrenti affinché possa essere iniziata la gestione del servizio e vengano ad esso intestate e volturate le autorizzazioni igienico-sanitarie e quant’altro necessario all’esercizio del servizio medesimo.
8. Il Concessionario si impegna ad ottenere e mantenere per tutta la durata del contratto le necessarie autorizzazioni, licenze, permessi e quant’altro necessario all’esercizio del servizio, a proprio esclusivo carico, onere e spesa.
Art. 6 – Obblighi di manutenzione ordinaria
1. Il Concessionario si impegna a conservare i locali e le aree in disponibilità del Concessionario (“Parco Urbano Zona – A”, “Zona Somministrazione” e “Servizi Igienici di nuova realizzazione”) nelle attuali condizioni ed a gestirli con ogni cura e diligenza, mantenendoli in buono stato di conservazione ed assumendo gli obblighi di manutenzione ordinaria a proprio esclusivo carico, onere e spesa. Il Concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che SO.G.I.S. srl o il Comune invierà per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare senza indugio gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.
Negli obblighi di manutenzione ordinaria a carico del Concessionario, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono ricompresi, con riferimento alle aree in disponibilità del Concessionario:
1.1. pulizia e igienizzazione ordinaria almeno una volta al giorno dei locali affidati principali e accessori, delle aree esterne, ivi comprese le aree verdi, e di tutti gli spazi di pertinenza e almeno due volte al giorno per i locali adibiti a servizi igienici, al fine di mantenere le necessarie condizioni igienico sanitarie e, in caso di manifestazioni, eventi o spettacoli, un’ulteriore pulizia giornaliera prima o durante l'intervallo della manifestazione secondo le necessità;
1.2. la pulizia e igienizzazione ordinaria dovrà essere effettuata mediante la rimozione dei rifiuti e spazzatura da tutti i pavimenti, l’accurato lavaggio con soluzione detergente/disinfettante degli stessi, con spazzatura, lavaggio, disinfezione e igienizzazione di tutti i pavimenti, dei servizi igienici, di tutte le apparecchiature igienico-sanitarie e dei rivestimenti, ivi compresa la pulizia di tutte le suppellettili, e lo svuotamento dei cestini portarifiuti con sostituzione dei sacchetti. Tali operazioni dovranno essere ripetute almeno due volte al giorno per i servizi igienici e almeno una volta al giorno per gli altri locali ed aree, comunque secondo le necessità, al fine di garantire l’igiene dei locali e spazi;
1.3. il Concessionario è anche tenuto settimanalmente alla pulizia dei vetri e serramenti ed alla pulizia e igienizzazione delle maniglie, interruttori e pulsantiere. Le attività di pulizia dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti né intralcio al regolare andamento delle attività dell’impianto sportivo;
1.4. Nell’esecuzione delle operazioni di pulizia e igienizzazione il Concessionario deve attenersi alle prescrizioni di cui alla normativa emanata a fronte dell’emergenza sanitaria derivata dall’epidemia di COVID – 19, tempo per tempo vigente e così, senza pretesa di esaustività, a tutte le norme, protocolli, linee guida ed altri provvedimenti emanati dall’autorità legislativa, regolamentare e sanitaria, tempo per tempo vigenti ed applicabili al servizio esercitato, per le finalità di contrasto e contenimento della diffusione del contagio.
Tutte le spese e gli oneri, anche amministrativi e di dotazione tecnica e materiale, discendenti dall’osservanza delle suindicate disposizioni, sono a completo ed esclusivo carico del Concessionario;
1.5. pulizia della zona adibita all'attività specifica di preparazione di alimenti e bevande, almeno una volta al giorno e prima di ogni manifestazione ed in caso di particolari condizioni atmosferiche (caduta foglie, ecc.);
1.6. pulizia di tutte le aree pavimentate, delle aree a verde con regolari sfalci, potature delle siepi;
1.7. rimozione e raccolta foglie su tutti gli spazi almeno una volta al mese ed in caso di particolari condizioni meteorologiche (temporali, grandinate, vento, ecc.);
1.8. pulizia semestrale, o comunque secondo necessità, dei pozzetti delle acque nere e bianche, delle griglie di raccolta delle acque piovane con relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e degli scarichi;
1.9. sfalcio regolare (mantenimento del tappeto erboso al di sotto dei 4 cm) di tutte le aree a verde in disponibilità del Concessionario, con raccolta e smaltimento dell'erba, irrigazione e regolazione delle piante e delle siepi (interne ed esterne) di pertinenza, mantenendo in piena efficienza l’impianto di irrigazione;
1.10. manutenzione costante del manto erboso in base alle diverse tipologie dello stesso, prevedendo tutte le lavorazioni necessarie per il perfetto stato di conservazione. A titolo indicativo e non esaustivo: areazione, taglio, irrigazione, concimazione, semina, ecc.;
1.11. controllo settimanale delle condizioni di tutti gli arredi ed esecuzione di piccole riparazioni al fine di mantenerne le normali condizioni d’uso;
1.12. pulizia, regolazione e manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di produzione dell'acqua calda, e mantenimento delle relative canne fumarie;
1.13. xxxxxxxx alle tinteggiature interne ed esterne ove deteriorate e/o in punti particolarmente esposti;
1.14. tinteggiatura e/o verniciatura anche parziale (ritocchi) di pareti e/o infissi qualora deterioratisi e verniciature periodiche dei pali in ferro, recinzioni cancelli e di tutte le opere in ferro;
1.15. revisione trimestrale di tutti gli infissi e i serramenti, interni ed esterni;
1.16. riparazioni, con eventuali demolizioni e riprese additivate, degli intonaci e dei rivestimenti murali, con relativa tinteggiatura;
1.17. riparazione e mantenimento delle stuccature, con eventuali sostituzioni parziali, dei pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico deteriorati;
1.18. riparazione, con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, dei trattamenti protettivi e verniciature, degli infissi e dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;
1.19. pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento;
1.20. sostituzione dei vetri e degli infissi in caso di rotture;
1.21. riparazione o sostituzione delle apparecchiature manomesse, degli arredi rotti e di infissi lesionati;
1.22. xxxxxxx, controllo e riparazione delle canalizzazioni e dei manufatti di scolo delle acque piovane e delle condotte fognarie;
1.23. riverniciature, sostituzioni e riparazioni per tutti gli eventuali eventi vandalici e di teppismo, da effettuarsi entro 5 giorni dal loro avvenimento, ritenendo compresa l'intera area affidata;
1.24. provvedimenti contro gli effetti atmosferici sugli impianti irrigui;
1.25. manutenzione di tutti gli impianti tecnologici (a titolo esemplificativo: elettrici, idrici, igienico- sanitari), con rinnovo o sostituzione dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad
integrarli e a mantenerli in efficienza, nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
1.26. tutte le attività e le operazioni necessarie per il mantenimento dei locali e delle aree nelle normali condizioni d’uso, nonché tutte le operazioni richieste dai competenti organi territoriali di vigilanza;
1.27. relativamente agli impianti elettrici:
-sostituzione di lampade, fari, prese o spine, interruttori deterioratesi;
-verifica dell'efficienza della messa a terra, dei corpi illuminanti e di segnalazione sia visiva che acustica;
-controllo, come da normative vigenti, degli impianti di messa a terra, con frequenza biennale, da parte di ente certificatore con rilascio di apposito certificato da prodursi alla Concedente;
-riparazione delle apparecchiature manomesse o lesionate dall'uso;
-controllo periodico delle linee esterne e dei quadri comando e loro mantenimento a norma di legge;
1.28. relativamente all'impianto igienico-sanitario:
-controllo e verifica dell'efficienza dei lavandini e rubinetterie, nonché pulizia periodica delle relative condotte con xxxxxxx e disinfezioni accurate;
-sostituzione di tutte le rubinetterie e suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e mantenimento in perfetto stato delle altre;
-sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature;
1.29. trattamento e controllo degli animali infestanti;
1.30. il cancello carraio lato Viale Xxxxxxxx dovrà essere interdetto all’ingresso dei mezzi a motore. Le attività di carico e scarico merci dovranno terminare 30 minuti prima dell’apertura prevista dell’impianto natatorio al pubblico. Non potrà essere depositato, stoccato, né potrà permanere in alcun modo, nessun genere di materiale nei pressi del predetto accesso e dell’area circostante.
2. Resta inteso che il Concessionario è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati al mantenimento dei locali e delle aree in disponibilità del Concessionario ancorché non ricompresi nell’elenco di cui sopra.
Sono in capo al Concessionario anche il disbrigo di pratiche autorizzatorie o tecniche necessarie al corretto funzionamento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Tutti i locali, le aree e gli impianti dovranno, al termine della concessione, essere restituiti alla parte concedente in buono stato di conservazione e ottimale pulizia, dovendo provvedere il Concessionario alla loro sostituzione in caso di rotture, fatta salva la normale usura.
4. La parte concedente potrà, durante l’orario di apertura del Servizio, ispezionare o far ispezionare dai suoi incaricati le aree ed i locali concessi, per constatare le modalità d’uso o per la verifica dello stato dei luoghi.
Art. 7 – Attività di somministrazione
1. Il Concessionario dovrà munirsi di tutti i titoli occorrenti sia per l’esercizio e la gestione del servizio di somministrazione sia per la modifica dello stato dei luoghi, assumendo a proprio carico ogni spesa relativa all’approntamento di detti servizi e alle eventuali modifiche strutturali, previamente autorizzate da SO.G.I.S. srl o dal Comune di Salsomaggiore Terme.
2. Il Concessionario, prima dell’inizio dell’attività di somministrazione, dovrà definire e comunicare a SO.G.I.S. srl, all’ufficio tributi comunale e al SUAP l’area destinata al servizio di somministrazione di cibo e bevande con servizio al tavolo. Detta area potrà essere modificata sempre e solo previo il benestare di SO.G.I.S. srl e la comunicazione all’ufficio tributi comunale e al SUAP. Il mancato rispetto del vincolo sull’area destinata al servizio di somministrazione sarà oggetto di responsabilità penale e, se reiterato, potrà portare alla risoluzione del contratto per inadempimento.
3. I proventi derivanti dall’attività di somministrazione saranno introitati dal Concessionario a beneficio esclusivo di quest’ultimo.
4. Il Concessionario è tenuto ad attuare e garantire, congiuntamente all’inizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande presso i locali oggetto del contratto, l’osservanza di tutte le normative vigenti, tra le quali:
-normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
-normativa antincendio, provvedendo a definire il piano di evacuazione e ad apporre idonea cartellonistica;
-normativa concernente l’igiene dei prodotti alimentari;
-norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle norme previdenziali e assistenziali;
- normativa per il contenimento e la prevenzione del contagio da COVID-19.
Art. 8 – Comunicazioni del Concessionario:
1. Il Concessionario deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile del Procedimento. Le comunicazioni dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo PEC o posta raccomandata.
2. Il Concessionario è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali indicazioni e istruzioni, che siano di competenza di SO.G.I.S. srl o del Comune, di cui abbia bisogno per l’esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del contratto.
3. Qualora il Responsabile del Procedimento ritardi la consegna di documenti e/o istruzioni dovute, malgrado la richiesta del Concessionario sia fatta in tempo utile, e questo ritardo comporti in modo inevitabile la sospensione delle attività e delle prestazioni oggetto del contratto, il Concessionario non sarà ritenuto responsabile di eventuali ritardi o sospensioni , fatta salva la documentata impossibilità di SO.G.I.S. srl o del Comune di produrre il materiale richiesto.
4. Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente contratto, dovrà essere segnalato al Responsabile del Procedimento nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi; in tal caso il Concessionario dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.
Art. 9 – Controlli da parte di SO.G.I.S. srl
1. SO.G.I.S. srl, nel corso del contratto, potrà effettuare, tramite propri delegati, audit ed ispezioni senza obbligo di preavviso.
2. Eventuali irregolarità che venissero riscontrate saranno notificate al Concessionario, a cura del Responsabile del Procedimento
3. Il controllo delle attività e delle prestazioni oggetto del contratto svolte dal Concessionario sarà effettuato sui risultati che saranno valutati attraverso il monitoraggio dei seguenti parametri fondamentali:
-rispetto degli standard di disponibilità, imparzialità, cortesia e impegno degli operatori;
-raggiungimento del target di soddisfazione del cliente interno: giudizio a caldo espresso sul momento e giudizio a freddo su questionari predisposti da SO.G.I.S. srl o dal Comune di Salsomaggiore Terme;
-livello di aderenza alle norme di sicurezza;
-rispetto delle prescrizioni previste dal presente contratto.
Art. 10 – Prezzi
1. I prezzi praticati al pubblico durante l’apertura dell’impianto natatorio, per la vendita di cibi e bevande dovranno essere congrui con quelli mediamente praticati per gli stessi generi negli esercizi pubblici del Comune di Salsomaggiore Terme.
Art. 11 – Requisiti per la partecipazione
1. Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016.
2. I soggetti partecipanti devono essere abilitati allo svolgimento del servizio in oggetto e dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
-iscrizione alla CCIAA per la categoria della presente concessione;
-inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
-aver prodotto un fatturato minimo medio, dell’ultimo triennio rispetto all’anno di uscita del bando di cui al presente, inerente al servizio di somministrazione di alimenti e bevande di € 150.000,00.
Art. 12 – Personale
1. Il personale dipendente, incaricato o, comunque, impiegato nel Servizio oggetto del presente contratto da parte del Concessionario, deve tenere un comportamento serio e corretto.
Il personale di cui sopra deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.
2. Il Concessionario è tenuto, previa esplicita richiesta, a consegnare al Responsabile del procedimento l’elenco nominativo del personale adibito al servizio di cui sopra e a comunicare le eventuali variazioni.
3. Il Concessionario dovrà, altresì, individuare un responsabile del servizio, il quale dovrà garantire la propria reperibilità, anche telefonica, nei confronti di So.g.i.s. srl e del Comune di Salsomaggiore Terme.
4. Il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, ivi compresi i CCNL di categoria e gli eventuali contratti integrativi in vigore nell’ambito territoriale di riferimento, di assicurazione sociale e di previdenza infortuni.
5. So.g.i.s. srl procederà alla verifica, una volta per ogni anno di concessione, dell’esistenza e regolarità del DURC del Concessionario.
Art. 13 – Manutenzioni straordinarie
1. Le manutenzioni e le riparazioni straordinarie sono a carico di SO.G.I.S. srl e/o del Comune di Salsomaggiore Terme, secondo accordo scritto tra le predette parti.
2. Nessun indennizzo in favore del Concessionario può essere previsto a carico del Comune o di SO.G.I.S. srl per eventuali conseguenti riduzioni o interruzioni del servizio derivanti da programmate manutenzioni straordinarie o interventi in somma urgenza.
3. In parziale deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, gli oneri relativi all’esecuzione di riparazioni e/o alla sostituzione di componenti dei locali e delle aree in disponibilità del Concessionario dell’impianto, qualificabili quali manutenzioni straordinarie, di importo pari o inferiori a € 1.500,00 (millecinquecento), sono in ogni caso a completo carico del Concessionario, che comunque deve darne comunicazione a SO.G.I.S. srl. Tali interventi dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione della Concedente anche nel caso in cui si intenda utilizzare materiale di tipo e marca identico a quello installato.
4. Sono altresì a completo carico del Concessionario, indipendentemente dal valore, le riparazioni o sostituzioni di componenti dei locali e delle aree tutte affidate, qualificabili come manutenzioni straordinarie, la cui necessità derivi dalla mancata effettuazione, da parte del Concessionario, degli interventi di manutenzione ordinaria a suo carico o, comunque, da inadempimenti ad esso imputabili.
5. Nel caso di intervento di manutenzione straordinaria a carico di SO.G.I.S. srl e/o del Comune di Salsomaggiore Terme, il Concessionario può assumersene volontariamente l’esecuzione a proprie spese. In tale caso, l’esecuzione dell’intervento a spese del Concessionario è subordinata alla preventiva approvazione da parte di SO.G.I.S. xxx, che decide a proprio insindacabile giudizio.
6. Qualora autorizzato ad eseguire l’intervento di manutenzione straordinaria a proprie spese, il Concessionario emette regolare fattura a carico di SO.G.I.S. srl per l’importo della spesa sostenuta. La fattura deve avere scadenza non inferiore a 60 (sessanta) giorni e non può essere emessa prima che la direzione dei lavori abbia dichiarato la conclusione dell’intervento ed accertato la regolare esecuzione dello stesso. L’importo della fattura relativa all’intervento è compensato con l’importo del canone annuale, sino a concorrenza dello stesso, e laddove la compensazione non sia possibile la Concedente provvederà al rimborso.
7. il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al Responsabile del Procedimento e al Servizio Patrimonio dell’Amministrazione Comunale la necessità e/o la volontà di procedere ad interventi di manutenzione straordinaria.
Art. 14 – Responsabilità
1. Il Concessionario è responsabile e solleva la parte concedente da ogni e qualsiasi responsabilità diretta od indiretta e da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a persone, animali o cose, della SO.G.I.S. S.r.l, del Comune di Salsomaggiore Terme e /o di terzi, conseguente e/o comunque connessa:
-allo svolgimento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, all’interno e all’esterno dei locali e delle aree “in disponibilità del concessionario”, nonché
-all’omessa o inadeguata attività di vigilanza, custodia e controllo cui il Concessionario è tenuto ai sensi all’art. 5 del presente contratto.
1.1. In caso di furti o danni alle attrezzature e dotazioni nelle aree tutte affidate alla custodia ed alla vigilanza del Concessionario secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1.2, lo stesso dovrà provvedere a proprie spese alla loro sostituzione.
1.2. In particolare, il Concessionario assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di sinistro, sia al personale addetto all’attività sia a terzi, che possa derivare per fatto proprio o di propri dipendenti o collaboratori, nonché per ogni danno arrecato a beni pubblici e privati, intendendo la stessa parte concedente escludere ogni propria responsabilità in merito.
2. Il Concessionario ha l’obbligo di stipulare specifiche polizze assicurative aventi validità non inferiore alla durata del contratto di concessione, con le seguenti caratteristiche:
2.1. polizza di responsabilità civile, a copertura dei danni cagionati a terzi dal concessionario per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori e da ogni soggetto (persona fisica
e/o giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento delle prestazioni oggetto della concessione. La polizza dovrà prevedere:
a) un massimale unico RCT/RCO non inferiore ad € 3.000.000,00 (tre milioni) per ciascun sinistro e comunque per persona. La predetta copertura assicurativa dovrà essere estesa a tutte le aree in disponibilità del Concessionario come indicate all’allegato sub “1” al presente contratto;
b) le seguenti estensioni di garanzia:
-danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all’attività oggetto di concessione a qualsiasi titolo (collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
-danni a cose/enti di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’assicurato o da lui detenute, con un massimale non inferiore ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila);
-responsabilità civile da conduzione ed uso di beni non di proprietà;
-danni a cose di terzi detenute e/o in consegna o custodia all’assicurato a qualsiasi titolo, con un massimale non inferiore ad € 30.000,00 (trentamila);
-danni a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori;
-danni a locali, arredi, impianti e strutture in genere assunte in uso da terzi;
-rischio per l’attività di vigilanza dei locali ed aree a carico del Concessionario;
-qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta, la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico del Concessionario. Eventuali scoperti o franchigie non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico del Comune di Salsomaggiore Terme o di SO.G.I.S. srl e/o del danneggiato;
2.2. polizza a copertura dei danni materiali e diretti per incendio ed eventi complementari (rischio locativo, atti vandalici, eventi naturali, danni da acqua, incendio, fenomeno elettrico, esplosione, furto, ecc.) ivi inclusi i danni da furto e quelli ad infissi conseguenti al furto, tentato o consumato, dei beni mobili strumentali a servizio dell’impianto sportivo e presenti nelle aree in disponibilità del Concessionario, dei locali e delle aree, comprese di tutte le dotazioni e strutture, oggetto della presente concessione (oggetto del verbale di consegna). La polizza dovrà assicurare le seguenti somme e partite:
-copertura del rischio locativo dei fabbricati per un massimale minimo di € 200.000,00 (duecentomila);
-copertura del rischio locativo del contenuto dei fabbricati per un massimale minimo di € 60.000,00 (sessantamila);
-la polizza per il rischio da incendio deve coprire tutto il contenuto dei fabbricati, compresi arredi, attrezzature, macchinari, impianti, apparati elettrici ed elettronici, nonché il ricorso terzi da incendio e le spese di demolizione e sgombero;
-la polizza per il rischio da furto deve coprire i guasti cagionati dai ladri per un massimale non inferiore al 20% (venti per cento) della somma da assicurare.
3. In alternativa alla stipulazione delle polizze di cui al punto precedente, il Concessionario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza o più polizze già attivate, aventi le medesime caratteristiche suindicate per quella specifica. In tal caso, il Concessionario dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale sia espressamente previsto che la polizza in questione copre anche i rischi derivanti dalla concessione di servizio di cui al presente contratto.
4. Copia della polizza del Concessionario, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità della polizza nel corso della durata della concessione.
5. Il mancato deposito della quietanza di pagamento del premio, entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza indicata nella polizza, comporta l’immediata sospensione di tutte le attività e le prestazioni oggetto del presente contratto, fino al ripristino delle coperture assicurative previste dal presente articolo e con facoltà della Concedente di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 23 che segue.
Art. 15 – Subconcessione e cessione del contratto – Attività appaltabili a terzi
1. Per tutta la durata del contratto è vietato al Concessionario la subconcessione e la cessione, anche parziale, del contratto concluso con SO.G.I.S. s.r.l., a pena di nullità dei relativi contratti e con facoltà della Concedente, in caso di violazione del divieto, di dare corso alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 22 che segue.
2. Sono subappaltabili a terzi da parte del Concessionario le attività non rientranti nell’oggetto del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, previa autorizzazione scritta di SO.G.I.S. srl. Tra le attività subappaltabili a terzi rientrano, a mero titolo d’esempio, le attività manutentive, di pulizia, di vigilanza.
3. SO.G.I.S. s.r.l. potrà, a proprio insindacabile giudizio, cedere il contratto alla propria controllata SAN DONNINO SPORT SSD A R.L., codice fiscale e P.IVA 02581350341, con sede legale in Fidenza (PR), Piazza Garibaldi n.1. La cessione sarà consentita nel caso in cui SO.G.I.S. s.r.l. affidi alla predetta controllata la gestione dell’impianto sportivo Piscina “X.Xxxxx”.
4. Il Concessionario si impegna ad accettare, sin dalla stipula, l’eventuale cessione del contratto da parte di SO.G.I.S. s.r.l. alla controllata SAN DONNINO SPORT SSD A R.L. e rinuncia a qualsiasi opposizione ed eccezione sia nei confronti del cedente che del cessionario.
5. La cessione del contratto da parte di SO.G.I.S. s.r.l. non potrà costituire, in nessun caso, ipotesi di recesso o risoluzione del contratto da parte del Concessionario.
Art. 16 – Spazi pubblicitari
1. All’interno dei locali e delle aree “in disponibilità del concessionario” è consentita, previa autorizzazione di SO.G.I.S. ai sensi dei successivi commi, l’effettuazione di pubblicità commerciale attraverso l’esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari, con osservanza delle autorizzazioni e procedure richieste dalla legge e dai regolamenti comunali e, comunque, previo pagamento delle relative imposte.
2. La pubblicità deve essere rispettosa del decoro dell’impianto sportivo e deve tenere conto della tipologia di pubblico e di utenza delle strutture.
3. La dislocazione dei mezzi diffusivi dei messaggi pubblicitari deve essere preventivamente autorizzata da SO.G.I.S. xxx, che può concedere o negare l’autorizzazione a proprio insindacabile giudizio.
4. Il Concessionario deve effettuare richiesta scritta con indicazione del numero e tipologia dei mezzi diffusivi che intende esporre e del periodo di tempo di esposizione.
5. Nel caso SO.G.I.S. srl conceda l’autorizzazione, il Concessionario deve attenersi alle disposizioni in essa contenute.
6. In caso di inadempimento, SO.G.I.S. srl ordinerà l’immediata e completa rimozione dei mezzi dislocati in violazione delle disposizioni contenute nell’autorizzazione, ad onere e spesa esclusivi del Concessionario.
7. I proventi derivanti dalle attività pubblicitarie di cui al presente articolo saranno introitati dal Concessionario e ad esclusivo beneficio di quest’ultimo.
Art. 17 – Cauzione definitiva
1. Il Concessionario dovrà costituire, nelle forme di legge e prima della sottoscrizione del presente contratto, una cauzione definitiva pari a € 50.000,00 (cinquantamila) a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nessuna esclusa, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni ed alla liberazione del garante di cui all'art. 1957 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Concedente (contratto autonomo di garanzia).
2. La cauzione è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il Concessionario e il garante non potranno eccepire alcunché, neppure in relazione alle obbligazioni nascenti dal rapporto sottostante. La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente
che, in caso di controversia tra garante e beneficiario, il Foro territorialmente competente sarà esclusivamente quello di Parma.
4. La cauzione dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di SO.G.I.S. srl, con la quale verrà attestata l'assenza, oppure la definizione, di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
5. Il deposito cauzionale potrà essere costituito con una delle seguenti modalità alternative:
a) mediante fidejussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati a norma di legge;
b) mediante fidejussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione di primaria importanza, debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;
6. L’importo della cauzione dovrà essere espressamente costante ed invariabile, ovvero di € 50.000,00 (cinquantamila) per tutta la durata contrattuale e dovrà essere immediatamente reintegrato in caso di utilizzo.
7. Ogni qualvolta SO.G.I.S. srl si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, il Concessionario è tenuto a reintegrare la somma entro 30 giorni.
8. Tale deposito è costituito a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Concessionario, del puntuale e regolare pagamento dei canoni ed oneri accessori convenuti, del pagamento di penali ed indennizzi e del risarcimento dei danni tutti, ivi compresi i danni arrecati ai locali, impianti, arredi, e beni in genere avuti in dotazione e per l’eventuale indennità di occupazione.
9. In particolare si richiamano:
-sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte del Concessionario di uno o più servizi;
-mancato, inesatto o incompleto adempimento da parte del Concessionario di uno o più obblighi;
-impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza e qualità dei servizi;
-risoluzione, revoca o recesso contrattuale da parte di SO.G.I.S. srl.
10. Resta salvo per SO.G.I.S. srl l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione dovrà avere validità per l’intero importo garantito di cui al presente articolo, per l’intero periodo di durata contrattuale e comunque sino alla dichiarazione liberatoria di SO.G.I.S. di cui al comma 4 che precede. La cauzione resterà dunque a disposizione di SO.G.I.S. srl non solo per tutto il periodo di durata del contratto di concessione, bensì fino all’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti e/o aventi causa dal contratto medesimo, nel caso che la parte Concedente dovesse farvi ricorso anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale, integralmente o parzialmente, .
11. La mancata costituzione della suddetta cauzione definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di SO.G.I.S. srl.
Art. 18 – Consegna e riconsegna dei locali e delle aree
1. La consegna dei locali e delle aree “in disponibilità del Concessionario” avverrà previa redazione di verbale di inventario in contraddittorio fra il Concessionario e il Responsabile del Procedimento. In detto verbale saranno descritti i locali e le aree, anche con l’ausilio di documentazione fotografica, con specificazione delle qualità e dello stato di manutenzione e di ogni eventuale riserva in merito espressa dalle parti. Ciò ovviamente senza che siano posti costi e/o oneri a carico di SO.G.I.S. srl o del Comune di Salsomaggiore Terme.
2. Allo scadere del contratto sarà redatto, con la stessa modalità, un verbale di riconsegna. Ogni riserva relativa allo stato dei luoghi, anche se precedentemente espressa da ambo le parti in forme diverse, dovrà essere riconfermata in detti verbali, pena la decadenza della riserva stessa.
3. Spetta al Concessionario dotarsi di tutti quegli arredi, attrezzature, impianti e ogni altra dotazione necessari per l’esercizio del servizio oggetto del presente contratto. Le parti concordano che gli arredi e le attrezzature di proprietà di SO.G.I.S. Srl, diversi da quelli di cui all’allegato sub “2” (a mero titolo di esempio, i beni a servizio dell’impianto natatorio che si trovano nelle aree “in disponibilità del concessionario”) vengano dallo stesso tenuti e gestiti con la diligenza del “buon padre di famiglia”. Tutti i beni anzidetti dovranno essere restituiti a SO.G.I.S. Srl nello stato in cui sono stati consegnati, fatte salve le ordinarie condizioni di degrado imputabili all’uso ed al tempo.
4. Alla scadenza del contratto, i locali e le aree dovranno essere liberati da tutti i beni di proprietà del Concessionario, il quale dovrà lasciare nelle disponibilità di SO.G.I.S. s.r.l. gli arredi fissi e gli abbellimenti che non sono asportabili, senza pretesa di indennizzo. Nel caso in cui il Concessionario non proceda alla rimozione degli ulteriori arredi e mobili al termine della concessione, questi rientreranno di diritto nella proprietà di SO.G.I.S. s.r.l. senza alcun onere derivante e/o pretesa di indennizzo da parte del Concessionario.
5. SO.G.I.S. srl si riserva la facoltà di acquistare dal Concessionario, a proprio insindacabile giudizio, quella parte di arredi e attrezzature specifiche che lo stesso, per far fronte a proprie esigenze di gestione, dovesse aver acquistato direttamente a esclusivo utilizzo dell’esercizio.
Per tale acquisto SO.G.I.S. srl, oltre che riservarsene la più ampia facoltà, dovrà fare riferimento al prezzo di costo, documentato dalla fattura originaria di acquisto intestata al Concessionario, diminuito del 20% (venti per cento).
Art. 19 – Migliorie ed interventi
1. Il Concessionario non potrà apportare ai locali, alle aree ed ai beni oggetto della concessione alcuna opera, innovazione, addizione e/o miglioria, non implicanti interventi strutturali, senza il consenso scritto della parte concedente. Le eventuali opere, innovazioni, addizioni e/o migliorie, autorizzate per iscritto dalla Concedente ed eseguite previo ottenimento delle certificazioni ed autorizzazioni di legge a carico del Concessionario, durante il corso del presente contratto, resteranno al termine del contratto acquisite a vantaggio della parte Concedente, senza che il Concessionario possa vantare diritto a compensi e/o pretesa di rimborso e/o indennità di alcun genere. Qualora invece, al termine del contratto, la Concedente richiedesse la riduzione in pristino dei locali, il Concessionario si impegna a provvedervi a proprie spese.
Nel caso le opere, innovazioni, addizioni e/o migliorie di cui sopra siano state eseguite dal Concessionario senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di SO.G.I.S. srl, il Concessionario sarà invece tenuto a rimuovere immediatamente a proprie spese le opere eseguite senza autorizzazione, qualora la parte concedente lo richieda; laddove invece la parte Concedente non ne richieda la rimozione, esse resteranno al termine del contratto acquisite a vantaggio della parte Concedente, senza che il Concessionario possa vantare diritto a compensi e/o pretesa di rimborso e/o indennità di alcun genere;
2. Il Concessionario non può realizzare alcun intervento strutturale senza la preventiva autorizzazione di SO.G.I.S. srl, sentito il parere del Comune di Salsomaggiore Terme.
Il Concessionario, previa l’autorizzazione di cui sopra, potrà proporre la realizzazione di interventi strutturali migliorativi, tra cui quelli di adeguamento normativo e/o tesi a ridurre il costo di funzionamento della struttura (ad esempio risparmio energetico dei locali) e/o migliorie impiantistiche (adeguamenti e riqualificazioni) o funzionali rivolte a una migliore fruibilità dei locali, diversi da quelli eventualmente proposti in sede di procedura di gara.
3. Tutte le migliorie, innovazioni, addizioni, opere e gli interventi, anche strutturali, effettuati ai sensi del presente articolo, una volta realizzati dal Concessionario rimarranno, al termine della concessione, acquisiti al patrimonio del Comune di Salsomaggiore Terme, senza che il Concessionario possa vantare diritto a compensi e/o pretesa di rimborso e/o indennità di alcun genere;
Art. 20 – Risoluzione delle controversie
1. Tutte le vertenze, non risolvibili in via bonaria, che avessero a sorgere tra SO.G.I.S. srl e il Concessionario, di qualunque natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa od eccettuata, verranno devolute alla competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Parma.
Art. 21 – Penalità
1. Il Concessionario, nell’esecuzione del servizio previsto dal presente Contratto, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge in vigore ed alle disposizioni emanate da SO.G.I.S. srl o dal Comune di Salsomaggiore Terme.
2. Qualora venga riscontrato un qualsiasi inadempimento agli obblighi di cui al presente contratto, ovvero un adempimento incompleto, inesatto o non puntuale, ovvero qualsiasi irregolarità o non conformità a leggi, regolamenti e/o disposizioni impartite, imputabile a fatto od omissione del Concessionario, il Responsabile del Procedimento invierà formale contestazione a mezzo posta elettronica certificata, assegnando un termine di 15 giorni per provvedere all’esatto adempimento e/o a sanare l’irregolarità.
3. Il Concessionario potrà comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.
4. Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni non siano ritenute motivatamente accettabili, o qualora il Concessionario non provveda all’adempimento/sanatoria entro il termine assegnato, si provvederà all’irrogazione di una delle sotto elencate penali, a valere sulla cauzione prestata.
5. In caso la cauzione non fosse sufficiente al pagamento della penale, la differenza sarà a carico del Concessionario.
I tempi previsti, e sui quali si calcolano le penali, si intendono naturali e consecutivi.
6. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento dei maggiori danni e/o di ulteriori oneri sostenuti dalla Concedente a causa delle infrazioni commesse dal Concessionario. Resta salva la facoltà di SO.G.I.S. srl, inoltre, di rivalersi nei confronti del Concessionario per tutti i danni conseguenti all’interruzione del servizio ed al riaffidamento dello stesso.
7. L'applicazione della penale non solleva il Concessionario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.
8. Tutte le penali verranno riscosse sulla cauzione, e addebitando alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Tutte le penali sono cumulabili.
11. Sono applicate al Concessionario le seguenti penali:
-€ 500,00 per ogni giorno di immotivata chiusura e/o sospensione dell’attività durante il periodo obbligatorio di apertura di cui all’art. 5, punto 1.3;
-€ 100,00 per ogni 60 minuti di mancato rispetto degli orari di normale apertura dell’impianto natatorio, di cui all’art. 5, punto 1.3.;
-€ 150,00 per ogni inadempimento riscontrato a seguito di controllo del concedente nell’esecuzione degli interventi manutentivi a suo carico di cui agli artt. 5, 6 e 13. Si eleva a 500 € la penale in caso di mancata pulizia, igienizzazione e/o raccolta rifiuti con le tempistiche previste nel presente contratto;
-€ 200,00 per ogni accertato punto di mancato rispetto delle norme di sicurezza e igiene sul lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e/o in materia di igiene e sicurezza alimentare;
-€ 500,00 per ogni giorno di accertato esercizio di attività diversa ed incompatibile con quella oggetto del presente contratto;
-€ 500,00 per ogni giorno di accertato abbandono dei locali ed aree concessi;
-€ 100,00 in caso di ritardo, di oltre quindici giorni dalla richiesta del concedente, nel ripristino delle differenze negative della consistenza degli arredi e delle attrezzature relativi all’impianto natatorio;
-al di fuori dalle ipotesi previste nei punti precedenti, in caso di accertata violazione di una qualunque delle disposizioni del presente contratto, sarà applicata una penale determinata ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento, secondo la gravità della violazione ed ogni altra circostanza, non superiore ad € 500,00, per ogni violazione accertata;
-qualora la violazione imputabile al Concessionario rendesse necessario per SO.G.I.S. srl sostenere spese o altri oneri, di qualunque tipo, per assicurare il regolare esercizio dell’attività di somministrazione, la Concedente si rivarrà di tali spese o oneri sulla cauzione prestata;
-l’applicazione di una penale non esclude la possibilità da parte di SO.G.I.S. srl di risolvere il contratto con il Concessionario in considerazione della gravità dell’infrazione commessa, ai sensi dell’articolo seguente.
Art. 22 – Risoluzione e recesso
1. SO.G.I.S. xxx può procedere all’immediata risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi:
-dopo l’irrogazione di 3 (tre) penali al Concessionario, anche non consecutive, ai sensi dell’articolo precedente;
-in caso di verificarsi di danno attuale o di pericolo di danno a sfavore degli utenti dei servizi o, anche indirettamente, di SO.G.I.S. srl o del Comune di Salsomaggiore Terme derivante da condotta attribuibile al Concessionario;
-violazione da parte del Concessionario dell’obbligo di permettere al personale di SO.G.I.S. srl o del Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
-interruzione o sospensione ingiustificata del servizio anche per una sola volta;
-abbandono dei locali e/o aree concessi, anche per una sola volta, salvo che per casi di forza maggiore;
-cessione del contratto a terzi, anche a titolo gratuito, subconcessione, sia totale che parziale, concessione a terzi dell’uso o godimento, anche parziale, dei locali ed aree oggetto dello stesso;
-appalto di attività al di fuori dei casi di cui all’art. 15;
-qualora non vengano rispettati i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione degli infortuni;
-nel caso di mancata corresponsione da parte del Concessionario delle paghe ai propri dipendenti;
-in presenza di comportamento, da parte di dipendenti e collaboratori del Concessionario, lesivo dell’immagine di SO.G.I.S. srl o del Comune di Salsomaggiore Terme;
-in caso di più di due sostituzioni del personale del Concessionario nell’arco dello stesso mese, causate da inadeguatezza dei soggetti da questo preposti;
-a seguito di danneggiamento volontario o colposo da parte del Concessionario, o comunque ad esso imputabile, di cose appartenenti al Comune di Salsomaggiore Terme o a SO.G.I.S. srl;
-per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
-mancata stipula da parte del Concessionario delle polizze di cui all’art. 14 ovvero mancato deposito delle quietanze attestanti il puntuale pagamento del relativo premio;
-violazione da parte del Concessionario degli obblighi relativi alla cauzione definitiva di cui all’art. 18;
-stato di insolvenza, fallimento del Concessionario e altre procedure concorsuali. In questo caso si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e all’Art. 72, 4^ xxxxx, del R.D. n. 267/1942;
-estinzione o scioglimento societario del Concessionario o cessazione dell’attività da parte di quest’ultimo;
-mancato pagamento da parte del Concessionario anche di una sola rata del canone annuale, decorso inutilmente il termine fissato nel sollecito di cui all’art. 4, punto 6, del presente Contratto;
-mancato pagamento delle imposte e delle tasse relative all’attività di gestione del servizio affidato. A tal fine SO.G.I.S. srl procederà alla verifica, una volta per ogni anno di concessione, dell’esistenza e regolarità della liberatoria fiscale del Concessionario;
-violazione del Codice Etico di SO.G.I.S. srl ai sensi dell’articolo seguente;
-l’accertamento, successivo all’aggiudicazione definitiva, del difetto del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura di gara;
-la perdita, successivamente all’aggiudicazione definitiva, del possesso dei requisiti prescritti per la sottoscrizione di contratti di affidamento pubblico;
-il mancato conseguimento, successivamente all’aggiudicazione definitiva, ovvero la perdita, durante l’esecuzione del contratto, delle licenze, autorizzazioni, permessi necessari all’esercizio dell’attività;
-qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della 136/2010;
-ogni qualvolta, nei confronti del Concessionario o dei componenti la relativa compagine sociale o dei dirigenti, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p.,
322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;
-in caso di reiterato mancato rispetto del vincolo sull’area destinata al servizio di somministrazione di cibo e bevande con servizio al tavolo, ai sensi dell’art. 7, punto 2;
-qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del d.lgs. 159/2011;
-in caso di accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti procedura di gara;
-in caso di emissione da parte del Prefetto di un’informazione ai sensi dell’art. 1 septies del d.l. 629/1982, convertito dalla l. 726/1982.
2. La risoluzione del contratto viene disposta con atto comunicato al Concessionario mediante posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
3. La risoluzione del contratto e l’esecuzione d’ufficio, conseguenti ad inadempienze del Concessionario, saranno regolate dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici di concessione di servizi.
4. Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto SO.G.I.S. srl procederà ad escutere l’intero deposito cauzionale a titolo di penale, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Il Concessionario sarà tenuto al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti da SO.G.I.S. srl per il ripristino del livello di efficienza dei servizi, compreso l’affidamento ad altro operatore economico e per spese varie, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare a SO.G.I.S. srl o al Comune di Salsomaggiore Terme.
5. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo non sarà dovuto al Concessionario alcun compenso, indennizzo o risarcimento.
6. In ogni momento prima della scadenza del contratto, il Comune di Salsomaggiore Terme potrà imporre a SO.G.I.S. srl di recedere senza preavviso per ragioni di pubblico interesse, senza che il Concessionario possa sollevare eccezione alcuna ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo, salvo la restituzione della quota parte di canone annuale corrisposto a titolo di concessione del servizio non goduta.
7. In caso di risoluzione anticipata o di revoca o recesso dal contratto, il Concessionario è tenuto a garantire, nel rispetto di tutti gli obblighi, la continuità del servizio sino all’individuazione di un nuovo soggetto gestore dello stesso.
Art. 23 – Codice etico
1. Il Concessionario prende atto dell'esistenza del “Codice Etico” di SO.G.I.S. xxx, approvato con delibera del CDA del 27/09/2016, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 62/2013, e si impegna ad osservare gli obblighi di condotta in esso previsti ed a farli osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.
2. A tal fine si dà atto che il Codice è reperibile sul sito web di SO.G.I.S. srl nella sezione “Amministrazione Trasparente” e che il Concessionario si impegna a portarlo a conoscenza dei propri dipendenti e collaboratori per le finalità sopra descritte. La violazione degli obblighi di cui al
D.P.R. n. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. SO.G.I.S. srl, verificata l'eventuale violazione, procede ai sensi dell’articolo precedente.
Art. 24 – Rischi da interferenza
1. Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del Concedente e quello del Concessionario o tra il personale di operatori economici diversi che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
In particolare:
-rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di operatori economici diversi;
-rischi immessi nel luogo di lavoro dal Concedente, ove è previsto che lo stesso debba operare, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria del Concessionario;
-rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività in concessione), richieste esplicitamente dal Concedente.
2. Si è proceduto alla redazione di un documento di valutazione dei rischi anzidetti, allegato sub 3. L’importo degli oneri per la sicurezza sostenuti da SO.G.I.S. srl per il proprio personale è quantificato in € 1.250,00 (milleduecentocinquanta).
Art. 25 – Garanzie ed adempimenti in materia antimafia
1. Il Concedente ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, la comunicazione antimafia, dalla quale emerge l’insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011.
2. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in data 11/07/2016 presso la Prefettura di Parma, tra l’altro consultabile al sito
xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
3. Il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione all’appalto di attività diverse dalla somministrazione, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del d.lgs. 159/2011. Analogo effetto risolutivo deriverà dall’accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico del Concessionario, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione sulla cauzione costituita dal Concessionario. In caso di emissione da parte del Prefetto di un’informazione ai sensi dell’art. 1 septies del d.l. 629/1982, convertito dalla l. 726/1982, la Concedente si riserva di valutare discrezionalmente l’opportunità di escludere il Concessionario, interessato dalla suddetta informazione, dalla procedura e da ogni contratto, nonché di risolvere il contratto in corso.
4. Il Concessionario si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione anche alla Concedente, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro famigliari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc..). Resta fermo l’obbligo di denuncia degli stessi fatti all’Autorità Giudiziaria, come da clausola seguente.
5. Il Concessionario si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altre utilità ad esso formulata prima della stipula del contratto o nel corso dell’esecuzione, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. Della denuncia sono informate la Concedente e la Prefettura, come da clausola precedente.
6. Il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della legge citata.
7. Il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi ed i pagamenti, relativi al presente contratto, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato, tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto. In caso di violazione di tale obbligo senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l’importo dalla cauzione costituita dal Concessionario.
8. Il Concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti del Concessionario. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
9. Il Concedente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti del Concessionario, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 xxxxxx c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..
Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Concessionario si assume tutti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari posti a suo carico dalla legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche.
2. A tal fine il Concessionario dovrà utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, al presente contratto.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG che verrà comunicato al Concessionario dalla società concedente.
5. Il Concessionario comunica alla società concedente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
6. La società concedente verifica che, nei contratti sottoscritti dal Concessionario con gli eventuali appaltatori, a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010.
Art. 27 – Riservatezza
1. Tutti i documenti prodotti dal Concessionario saranno di proprietà di SO.G.I.S. srl e del Comune di Salsomaggiore Terme.
2. Il Concessionario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa al contratto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente da SO.G.I.S. srl o dal Comune di Salsomaggiore Terme o che derivasse dall’esecuzione del servizio.
3. Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte di SO.G.I.S. srl e del Comune di Salsomaggiore Terme.
4. Il Concessionario potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per SO.G.I.S. srl, purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.
5. Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, il Concessionario, sino a che la documentazione dei lavori non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare di SO.G.I.S. srl sul materiale scritto e grafico inerente ai Servizi resi a SO.G.I.S. srl nell’ambito del contratto, che intendesse esporre o produrre.
Art. 28 – Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, Codice Privacy, e del Reg. UE 679/2016, GDPR, la Concedente informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto e negli altri documenti comunque acquisiti ai fini della concessione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Il Concessionario informa in modo consimile la Concedente delle modalità di trattamento dei dati personali relativi al presente rapporto contrattuale che riguardano il Concedente stesso. Sono salve ed impregiudicate l’eliminazione e/o le rettifiche dei dati a richiesta di una delle parti quando non più attuali.
2. I dati personali forniti e raccolti in occasione del presente contratto verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso.
3. Il trattamento dei dati conferiti dalla controparte ha la finalità di consentire l’esecuzione del presente contratto e l’assolvimento degli obblighi di legge.
4. Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa. Un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l’impossibilità di stipulare e dare attuazione al contratto.
5. Titolare del trattamento dei dati è SO.G.I.S. srl, con sede in Xxxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxxxxxx 0, tel. 0000.000000, PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
6. Il Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) può essere contattato al recapito: xxx@xxxxxxxxxx.xx.
7. Il Titolare, tratterà i dati personali conferiti per la stipula e l’esecuzione del contratto nonché per lo svolgimento delle attività ad esse correlate e conseguenti. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell’esecuzione e rendicontazione del contratto, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
8. L’eventuale trattamento dei dati sensibili sarà effettuato nel caso di sinistri che si verifichino in sede di esecuzione del contratto. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, esecuzione e rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.
9. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
-soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore del servizio/esecuzione/lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
-soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
-altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
-soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
-legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
-ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
10. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Titolare solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
11. I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del contratto in oggetto e successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
12. Il Titolare non conserverà i dati per un periodo di tempo superiore a quello necessario per soddisfare lo scopo per cui sono stati trattati. Per determinare il periodo di conservazione appropriato, vengono presi in considerazione la quantità, la natura e la sensibilità dei dati personali, gli scopi per i quali sono trattati e se possono essere raggiunti tali scopi con altri mezzi. Verranno inoltre presi in considerazione i periodi per i quali il Titolare potrà aver bisogno di conservare i dati personali al fine di adempiere ad obblighi di legge, per far fronte a richieste di risarcimento o ad altre forme di esercizio dei diritti da parte dei soggetti interessati, per esaminare reclami, richieste e difendere i diritti legali del Titolare in caso di richiesta di risarcimento. Nel momento in cui il Titolare non avrà più bisogno dei dati personali del Concessionario, li eliminerà o li distruggerà in modo sicuro. Il Titolare valuterà inoltre se e come è possibile ridurre nel tempo i dati personali che utilizza e se può rendere anonimi i dati personali del Concessionario in modo che non possano più essere associati al Concessionario o utilizzati per identificarlo.
13. Con la sottoscrizione del contratto di concessione di servizio, l’operatore economico sarà designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
14. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto in oggetto, l’operatore economico Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari, nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
15. I diritti che l’interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il
Regolamento medesimo. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento. Gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda e di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (DPO). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo, secondo le procedure previste.
Art. 29 – Spese
1. Il presente contratto è redatto tramite atto notarile.
2. Tutte le spese contrattuali (spese di rogito, segreteria, bolli, imposta di registrazione) ed ogni altro onere inerente e pertinente il presente contratto, nessuno escluso ed eccettuato, e qualsiasi altra imposta e/o tassa, sia ordinaria che straordinaria, presente e futura, dovuta in dipendenza del contratto, andranno, senza eccezioni di sorta, a completo ed esclusivo carico del Concessionario, senza che il medesimo possa esercitare alcun diritto di rivalsa verso SO.G.I.S. s.r.l. per patto espresso.
3. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti all’esercizio del servizio oggetto della presente concessione, i mezzi, i materiali di consumo e la manodopera e tutte le spese, non espressamente indicate, che conseguiranno dall’esercizio del servizio.
Art. 30 – Domicilio
1. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, , il Concessionario elegge domicilio nei locali a lui affidati e, ove egli non li occupi più o comunque detenga, presso la propria sede legale o il domicilio del Legale Rappresentante.
Art. 31 – Disposizioni finali
1. Il presente contratto di concessione di servizio è regolato, oltre che dalle disposizioni espressamente contenute nel presente contratto, dalle norme di legge e regolamento vigenti.
Art. 32 – Approvazione specifica
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, dichiarano di approvare, reietta sin d’ora ogni reciproca eccezione, le clausole contenute nei patti:
- Artt. 1 (Oggetto del Contratto), 3 (Durata della concessione), 4 (Valore economico del contratto – Canone di concessione - Importo a base d’asta), 5 (Obblighi del Concessionario), 6 (Obblighi di manutenzione ordinaria), 7 (Attività di somministrazione), 9 (Controlli da parte di SO.G.I.S. srl), 12 (Personale), 13 (Manutenzioni straordinarie), 14 (Responsabilità), 15 (Subconcessione e cessione del contratto – Attività appaltabili a terzi), 18 (Cauzione definitiva), 19 (Consegna e riconsegna dei locali e delle aree), 20 (Migliorie ed interventi), 21 (Risoluzione delle controversie), 22 (Penalità),
23 (Risoluzione e recesso), 24 (Codice etico), 25 (Rischi da interferenza), 26 (Garanzie ed adempimenti in materia antimafia), 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 28 (Riservatezza), 29 (Trattamento dei dati personali), 30 (Spese), 31 (Domicilio) del presente contratto.
Allegati:
Allegato 1) Planimetria
Allegato 2) Fotografie locali e inventario Allegato 3) DUVRI