CONTRATTO DI CONCESSIONE
Comune di Sant’Antimo (Na)
Progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione con apporto di capitali privati
CONTRATTO DI CONCESSIONE
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO ART. 180 e ss D.LGS N. 50/2016
INDICE
PREMESSA
CAPO I – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
art. 1 – Oggetto della concessione art. 2 – Valore del contratto
CAPO II – REALIZZAZIONE LAVORI
art. 3 – Progettazione e esecuzione delle opere art. 4 – Varianti in fase di progettazione
art. 5 – Attuazione delle opere programmate art. 6 – Trasferimento delle opere al comune art. 7 – Direzione lavori e organo di vigilanza art. 8 – Procedure di collaudo
CAPO III – SERVIZI DI GESTIONE
art. 9 – Organo di vigilanza sulla concessione art. 10 – Responsabilità della gestione
art. 11 – Nulla osta all’esercizio
art. 12 – Manutenzioni e sostituzioni
CAPO IV – SERVIZI PUBBLICI
art. 13 – Gestione servizi pubblici art. 14 – Canoni
art. 15 – Modalità di pagamento del canone art. 16 – Modalità di gestione dei servizi
CAPO V – EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO
art. 17 – Modifiche alla convenzione
art. 18 – Indicatori economici e finanziari art. 19 – Definizione e allocazione dei rischi art. 20 – Identificazione dei rischi
art. 21 – Forza maggiore
art. 22 – Condivisione dei benefici
art. 23 – Modalità di monitoraggio permanenza rischi
art. 24 – Procedura per la composizione delle controversie Art. 25 – Tribunale
CAPO VI – NORME PROCEDURALI ED AMMINISTRATIVE
art. 26 – Oneri del concessionario art. 27 – Società di progetto
art. 28 – Subentro soci società di progetto art. 29 – Fideiussioni e garanzie
art. 30 – Penali
art. 31 – Risoluzione e recesso
art. 32 – Risoluzione per inadempimento concedente e revoca art. 33 – Scadenza della concessione
art. 34 – Tracciabilità dei flussi finanziari art. 35 – Spese generali
PREMESSE
L’anno duemiladiciannove il giorno …. del mese di …… in … nella sede del Comune, alla via ……, innanzi a me, Dott …… in qualità di Segretario Generale di questo Ente e ufficiale rogante.
………
……….
………………
Sono comparsi i signori:
Ing./arch./dr./
nato a
il e domiciliato, per
ragioni di carica, in presso la residenza Municipale, il quale dichiara di
intervenire nel presente atto, non in proprio, ma esclusivamente in nome e in rappresentanza, nella sua qualità …………, del Comune c.f , più
brevemente denominato, nel prosieguo del presente atto, anche “Comune Concedente”, “Concedente” o “Comune”, avente ogni occorrente potere per la stipulazione del presente atto ai sensi dell’art.107 comma 3 lett. c del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267;
E
il sig ……………… nato il …………. a …………… e residente in
…………………… alla via ……………..n°………….., il quale dichiara di
“……………….”
intervenire quale rappresentante legale della Società con
sede legale in ……………… via numero di iscrizione al Registro
delle Imprese ……………. e C.F ,R.E.A. della
C.C.I.A.A. di …………….. n°…………, più brevemente denominata nel prosieguo del presente atto, anche “società Concessionaria”, “Concessionario”;
Dell'identità personale, qualifica e poteri dei costituiti io Segretario generale
sono certo.
Premesso
….)
…
che gli strumenti di programmazione delle opere pubbliche del Comune
(delibera C.C. n.
del
contemplano la realizzazione di un “intervento
per la progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione con apporto di capitali privati”;
che l’art. 181, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di partenariato pubblico privato ponendo a base di gara il progetto definitivo, uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico;
n. … del …
che l’Anac con delibera n. 437 del 09.05.2018 ha stabilito che il comma 1, secondo periodo, dell’articolo 59 del Codice sancisce l’obbligo di affidare i lavori pubblici ponendo a base di gara il progetto esecutivo ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, epr i quali è possibile l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori;
il Comune con determina a contrare
aperta per l’affidamento della concessione
ha indetto una procedura per “intervento per la
progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione con apporto di capitali privati”;
…………
che la concessione è stata affidata con determina dirigenziale n. … del …..
in via definitiva alla società
con sede in
………………
via
……………………,
Premesso altresì:
che i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione, così come risulta dallo specifico piano economico-finanziario allegato alla presente convenzione (all.), sono:
a) importo totale dell’investimento;
b) importo del costo dei lavori;
c) cronoprogramma dei lavori;
d) durata della concessione con riferimento sia alla fase costruttiva che gestionale;
e) importo del canone di disponibilità;
f) importo del canone di gestione;
Tutto ciò premesso le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto segue:
CAPO I – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART. 1
OGGETTO, DURATA DELLA CONCESSIONE
1. Col presente contratto, il Concedente affida in favore della Società Concessionaria la concessione per un “intervento per la progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione con apporto di capitali privati”
2. Il previsto intervento consiste:
a) nelle attività di eventuale completamento della progettazione esecutiva delle opere e lavori;
b) nella realizzazione delle opere e dei lavori:
i. impianto di pubblica illuminazione;
c) nella gestione tecnica, funzionale ed economica delle opere e dei lavori eseguiti.
….
Il tutto come specificato nell’allegata progettazione.
3. Il contratto di concessione avrà la durata di anni
di stipula.
con decorso dalla data
4. Il Concedente garantisce che la destinazione delle aree è compatibile con la realizzazione delle opere di cui alla presente concessione.
5. Il Concedente garantisce la disponibilità delle aree e dei relativi sottosuoli nonché la possibilità dei necessari allacciamenti di propria competenza.
ART. 2
VALORE DEL CONTRATTO
1. Il valore della presente contratto ai fini della individuazione della soglia per
……………
la scelta della procedura ammonta ad Euro
D.lgs n. 50/2016).
2. Il valore stimato della concessione ammonta ad Euro
comma 4, del D.lgs n. 50/2016).
(art. 167, comma 1, del
……………
(art. 167,
3. Il costo complessivo dell’investimento, così come desumibile dal quadro economico previsto nell’ambito del progetto, è totalmente a carico del Concessionario.
CAPO II – REALIZZAZIONE LAVORI
ART. 3
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE.
1. Il Concessionario si obbliga a presentare entro 30 giorni dalla notifica della richiesta l’eventuale completamento della progettazione esecutiva.
Ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, non trova applicazione l’istituto del titolo abilitativo per le opere pubbliche assistite dalla validazione.
ART. 4
VARIANTI IN FASE DI PROGETTAZIONE
1. Il Comune si riserva la facoltà di fornire al Concessionario direttive per la definizione del completamento del progetto esecutivo. Dette direttive, di carattere meramente specificativo, non dovranno comunque essere tali da alterare i caratteri generali, nonché le condizioni realizzative e gestionali relative al progetto e all’offerta aggiudicataria.
2. Le attività preordinate alla costruzione dell’opera potranno essere intraprese dal Concessionario solo a seguito dell’approvazione da parte dell’Amministrazione locale del progetto esecutivo completo, nonché della acquisizione di ogni altro atto organizzativo e/o nulla osta necessario di competenza di altro organo, ente o autorità amministrativa.
Art. 5
ATTUAZIONE DELLE OPERE PROGRAMMATE
…..
1. Il Concessionario si impegna entro n. giorni naturali e consecutivi,
dalla consegna dei lavori, alla realizzazione dell’intervento di cui trattasi, nei modi e secondo quanto previsto nell’allegata progettazione.
2. Il Concessionario, in conformità al progetto esecutivo approvato dai competenti uffici, si impegna alla realizzazione delle opere complete in ogni loro parte e finitura.
3. Il Concessionario dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari affinché l’esecuzione dei lavori previsti da ciascun programma annuale di attuazione non intralci in alcun modo il normale andamento dei servizi.
4. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività, le aree di cantiere dovranno essere interdette per non creare pericoli alla pubblica incolumità e dovranno essere opportunamente schermate, anche visivamente con l’uso di barriere provvisorie mobili, garantendo comunque il decoro delle aree aperte al pubblico.
5. In caso di ritardi o inadempienze l’Amministrazione potrà applicare le penali previste dalla presente convenzione, con le modalità ivi contemplate, sino alla risoluzione del rapporto contrattuale.
ART. 6
TRASFERIMENTO DELLE OPERE AL COMUNE
1. Le opere gestite dal Concessionario rientreranno nella disponibilità del Comune allo scadere del termine della concessione.
2. Il Concessionario si impegna a consegnare le opere al Comune in buono stato di manutenzione con i relativi impianti e beni mobili perfettamente funzionanti.
3. Le parti al momento della presa in consegna delle opere da parte del Concessionario in pendenza dello spirare del contratto di concessione effettueranno un apposito verbale al fine di constatare lo stato dei luoghi.
ART. 7 DIREZIONE LAVORI
1. La direzione dei lavori compete al concedente che provvederà ad istituire l’ufficio di Direzione dei lavori composto da un Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010.
2. Il concedente sarà tenuto, altresì a comunicare, prima dell’inizio dei
Lavori, i nominativi dei professionisti componenti il predetto ufficio al Concessionario.
3. Il Concessionario e il Direttore dei Lavori saranno tenuti a uniformarsi alle osservazioni e direttive impartite dal Concedente in sede di Alta Vigilanza, senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella misura in cui la sospensione o ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni o direttive.
4. Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario sarà pienamente responsabile:
della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei Lavori;
dell'osservanza delle buone regole dell’arte;
della qualità dei materiali impiegati
ART. 8
PROCEDURE DI COLLAUDO
1. Il Concessionario, con preavviso di 30 giorni, darà comunicazione scritta al Responsabile della Vigilanza della data di completamento di ciascuna fase di avanzamento prevista dal cronoprogramma e del progetto esecutivo.
2. Il Concessionario comunicherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo in corso d’opera e finale, conformemente alle previsioni del Progetto Esecutivo.
3. Il Concedente nomina il collaudatore, ovvero la commissione di collaudo, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 102 del D.Lgs n. 50/2016 e dall’art. 216 del Regolamento.
4. Il collaudo sarà effettuato, nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 215 e ss. del Regolamento
5. Durante l’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.
6. Del collaudo in corso d’opera verrà redatta dettagliata relazione.
7. Alla verifica dell’avvenuto completamento dei Lavori sarà redatto processo verbale ai sensi dell’art. 223 del Regolamento, nonché rilasciato il nulla osta a eseguire tutte le prove e verifiche previste per la messa in esercizio.
8. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all’art. 229 del Regolamento, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 24 mesi dalla data di rilascio. Decorsi due mesi dalla scadenza del predetto termine, il collaudo si intende approvato dal Concedente, ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
CAPO III – SERVIZI DI GESTIONE
ART. 9
ORGANO DI VIGILANZA SULLA CONCESSIONE
1. Il Concedente eserciterà la funzione di Vigilanza sulla gestione della concessione.
2. Le fasi di esecuzione di ogni singolo intervento saranno eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), al quale saranno attribuiti i poteri previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall’art. 10, lett. r), del D.P.R. n. 207/2010.
ART. 10 RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE
1. Il Concessionario gestirà le opere realizzate sotto la responsabilità propria sollevando e manlevando il Comune da ogni pretesa e domanda di terzi.
2. Il Concessionario si impegna alla nomina del Responsabile Tecnico della gestione che sarà l’interlocutore del Concedente per tutti gli atti conseguenti alla gestione della presente convenzione.
3. Il Responsabile Tecnico sarà nominato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione ed il suo nominativo dovrà essere immediatamente comunicato al Concedente.
4. Il Concessionario inoltre è tenuto a:
a. impiegare nella prestazione di servizi gestiti in maniera diretta personale tecnicamente qualificato e in possesso dei requisiti di legge;
b. applicare, relativamente al personale con contratto di lavoro subordinato, i contratti e gli accordi nazionali e locali di categoria, nonché il trattamento assistenziale e previdenziale prescritto dalla legge;
c. mantenere in ogni momento in servizio personale dipendente, professionale o occasionale, in misura sufficiente a garantire il funzionamento e la sicurezza del servizio;
d. rispondere di eventuali danni cagionati a terzi per effetto delle attività di gestione, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative;
e. rispondere dei danni o dei furti agli impianti ed all’attrezzatura, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative.
5. Al Responsabile Tecnico della gestione compete disporre e vigilare:
f. Su tutte le operazioni riguardanti i servizi in gestione, accertando che si compiano secondo le norme stabilite nel presente contratto e nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
g. Sull'osservanza di tutte le disposizioni comunali, provinciali, regionali e statali;
h. Sul personale addetto alle strutture, circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento, la disciplina, i rapporti con l’utenza.
6. La manutenzione delle strutture è coordinata dal responsabile, il quale ne
risponde nei confronti del Concedente.
7. Il Concedente non assume responsabilità conseguenti a rapporti del Concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori di opera e terzi in genere.
ART. 11
NULLA OSTA ALL’ESERCIZIO
1. Sono a carico del Concessionario oneri e spese per l’acquisizione di tutti i titoli, comunque denominati, per l’esercizio dell’attività.
ART. 12 MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI
1. Sono a carico del Concessionario gli oneri e le spese necessarie per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nei limiti disciplinati dagli allegati tecnici.
2. Rientrano tra le attività da affidare mediante le modalità di cui al successivo art. 17, comma 1 lett. b), i servizi, forniture e lavori necessari per l’installazione delle luminarie per le festività natalizie.
3. Rimane in capo al concedente l’onere di provvedere al ripristino dei pali che dovessero essere danneggiati da incidenti, furti, atti vandalici. Sarà lo stesso concessionario a rivalersi sugli autori dei danneggiamenti.
CAPO IV – SERVIZI PUBBLICI
ART. 13
GESTIONE SERVIZI PUBBLICI
1. Il Concessionario si impegna a gestire i seguenti servizi qualificati ai fini del presente contratto come “servizi pubblici” i cui proventi saranno introitati dal gestore:
a) Gestione tecnica e funzionale degli impianti di pubblica illuminazione;
2. Il Comune con il presente atto affida al concessionario la gestione dei servizi citati e con le modalità previste nel presente atto e nell’allegato elaborato di gestione.
3. La gestione dei servizi inizierà a partire dalla consegna delle aree oggetto dell’affidamento, e comunque entro e non oltre n. 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
4. Le modalità di gestione dei servizi oggetto della concessione sono meglio illustrate nell’allegato disciplinare di gestione.
ART. 14 CANONI
1. La controprestazione per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e di manutenzione, nonché per le forniture di energia elettrica è costituito dal diritto di gestire tecnicamente, funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere realizzate e/o riqualificate da parte del concessionario.
2. Il concedente, in conformità all’art. 180, commi 2 e 4, del D.lgs n. 50/2016, eroga a favore del concessionario un canone suddiviso nel seguente modo:
…….
a) Canone di gestione consistente nella somma pari a euro annui
finalizzata al pagamento dei consumi energetici sostenuti dal concessionario per la gestione della Pubblica illuminazione;
…….
b) Canone di disponibilità consistente nella somma pari a euro annui
finalizzata al pagamento delle somme per la manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione effettuate dal concessionario;
3. In caso di variazione del costo dell’energia elettrica come stabilito dalla competente Autorità per l’energia ed il gas (D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79), la somma del canone di gestione verrà adeguata annualmente, su richiesta della parte interessata, in base alla formula di revisione di seguito riportata:
Cbr = Cb x [0,7 x (E/Eo) + 0,3 x (G/Go)]
Dove
Cbr = canone Annuo aggiornato per ogni punto luce
Cb = Canone annuo per ogni punto luce al momento dell’offerta
E = Prezzo dell’energia elettrica medio dell’anno per utenze di illuminazione pubblica
Eo = Prezzo dell’energia elettrica al momento dell’offerta
G = Indice Medio annuo ISTAT dell’anno (prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati)
Go = Indice medio Annuo ISTAT al momento dell’offerta.
4. Per consentire al Comune l’inserimento nei bilanci preventivi delle voci di spesa relative alla pubblica illuminazione, la Società concessionaria si impegna a fornire, entro il 30 Settembre di ciascun anno, l’impegno di spesa presunto per l’anno successivo relativo ai servizi oggetto della Convenzione.
5. Il Concedente affiderà al concessionario la gestione di nuovi impianti di illuminazione in aggiunta a quelli indicati nel verbale di consegna.
6. L’aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli impianti verrà effettuato in funzione della seguente formula:
Pta = Cbr x Npl
Dove
Pta= prezzo totale annuo
Cbr = canone Annuo aggiornato per ogni punto luce Npl= numero punti luce al 31/12 dell’anno precedente
Il prezzo totale annuo sarà determinato dal prodotto del prezzo unitario annuo di cui al punto precedente per il numero dei punti luce esistenti al 31/12 dell’anno precedente.
7. In caso di dismissione definitiva da parte del concedente di parte di impianti, si avrà una riduzione delle somme erogate per il canone di gestione e per il canone di disponibilità con riferimento alle sole spese di manutenzione nonché fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione. L'eventuale quota di ammortamento per interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico del Concedente, aggiornando in tal senso il corrispettivo contrattuale.
8. In caso di spegnimento di alcuni impianti il canone di gestione potrà diminuire per la sola quota della energia risparmiata.
ART. 15
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE
1. La fatturazione degli importi relativi alla remunerazione del servizio
erogato avverrà sulla base di rate mensili. Le fatture saranno inoltrate agli uffici comunali entro i primi 5 (cinque) giorni del mese successivo alla scadenza di ogni periodo.
2. Il pagamento delle somme non contestate avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.
3. Decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza stabilita per il pagamento, saranno calcolati sulle somme dovute gli interessi in misura legale come da normativa in materia.
4. Il canone di servizio sarà erogato in concomitanza al rilievo in contraddittorio dei KWh riscontrati sui misuratori elettrici e coincidenti con la richiesta di voltura delle utenze a favore del concessionario al momento della consegna dei lavori. Il costo dell’energia elettrica sarà a carico del concessionario dalla data del rilievo. Il Comune verificherà i KWh sulla prima fattura pervenuta a nome del concessionario ed in caso di calcolo non coincidente con i KWh rilevati, tratterrà dai canoni di concessione il consumo di energia, dal rilievo effettuato in contraddittorio ed il nr. dei KWh riscontrato sulla prima fattura a nome del concessionario.
ART. 16
MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI
1. I servizi pubblici di cui al precedente articolo potranno essere gestiti nel seguente modo:
a) mediante gestione diretta da parte del concessionario;
b) mediante affidamento di servizi a terzi.
2. Nel caso in cui i servizi fossero affidati a terzi le società affidatarie dovranno essere in possesso dei requisiti previsti per contrarre con la pubblica amministrazione (art. 80 del D.lgs n. 50/2016).
CAPO V
EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO
ART. 17
MODIFICHE DELLA CONVENZIONE
1. La presente concessione può essere modificata, senza una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi:
modifiche oggettive
a) nei casi di revisione del rapporto sinallagmatico che comporti una variazione del Piano economico e finanziario come previsto nella allegata matrice dei rischi;
b) per lavori o servizi supplementari effettuati da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi. Qualora ricorrano le condizioni previste, la procedura di affidamento consisterà in una indagine di mercato effettuata dagli uffici comunali del RUP, al fine di individuare il miglior prezzo della prestazione, e nel diritto da parte del concessionario di adeguarsi ad esso per vedersi affidato il citato appalto.
Per affidamenti di ulteriori opere suscettibili di gestione economica e funzionale (nuovi impianti di illuminazione) che si rendessero necessari ma non programmabili, il corrispettivo a favore del concessionario consisterà
nella erogazione da parte della stazione appaltante di un canone annuale, complessivo, di servizio e per erogazione di energia, di € 140,00 (euro centoquaranta/00) per ogni palo ulteriore realizzato e funzionante. Il canone integrato con i nuovi servizi sarà erogato dopo il collaudo delle nuove opere.
c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica derivi da circostanze di forza maggiore come previsto dallo specifico articolo;
2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;
2. Qualora la stazione appaltante modifichi la concessione nei casi previsti dalle precedenti lett. b) e c) pubblica, conformemente a quanto disposto dall'articolo 72 del Codice, un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le informazioni di cui all'allegato XXV del Codice.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'eventuale aumento di valore del contratto, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale.
modifiche soggettive
4. Se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:
a) una clausola di revisione in conformità della lettera a) del primo comma che comporta la risoluzione o revoca della concessione, il subentro avverrà con le modalità di cui allo specifico articolo;
b) al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni,
acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i requisiti stabiliti inizialmente dal bando di gara, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
c) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
ART. 18
INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI
1. I parametri attraverso il quale deve essere valutata la permanenza dell’equilibrio economico e finanziario sono:
a) valore attuale netto e tasso interno di rendimento dei flussi di cassa operativi (Van e Tir di Progetto);
b) valore attuale netto e tasso interno di rendimento dei flussi di cassa per gli azionisti (Van e Tir equity);
c) rapporto di copertura della rata annuale o semestrale di servizio del debito (DSCR);
d) rapporto tra il valore attuale netto dei flussi di cassa che si generano nel periodo di vita del finanziamento e il valore del debito residuo (LLCR).
ART. 19
DEFINIZIONE E ALLOCAZIONE DEI RISCHI
1. In conformità all’art. 165, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 il rischio operativo viene trasferito in capo al concessionario. Ai fini del presente contratto per rischio operativo si intende la possibilità che, in condizioni
operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione, incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario della stessa. In particolare, il concessionario assume il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione.
2. In applicazione dell’art. 180, comma 3, del D.lgs n. 50/2016 sono allocati in capo al concessionario il rischio di costruzione e, per la tipologia dell’opera da realizzare e gestire, sono allocati in capo al privato anche il rischio di disponibilità.
3. Ai fini di una ottimale allocazione del rischio specifico tra il soggetto pubblico e quello privato si rimanda all’allegata “matrice dei rischi” in cui sono valutati i singoli rischi e le modalità di mitigazione degli stessi (allegato A).
4. Qualora le condizioni operative normali siano alterate da eventi non riconducibili a responsabilità del concessionario in grado di influenzare la progettazione, realizzazione e/o la gestione dell’opera nonché di ripercuotersi negativamente sull’equilibrio del piano economico-finanziario, l’operatore privato potrà richiedere una revisione dello stesso (art. 165, comma 6, del D.lgs n. 50/2016).
5. In mancanza della revisione del Piano il concessionario può recedere dal contratto. In tal caso il concessionario avrà diritto a un indennizzo pari al valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici (art. 165, comma 6, del D.lgs n. 163/2006). Per oneri accessori si intendono le spese di progettazione e di
consulenza sostenute dal concessionario durante il procedimento di gara e di esecuzione del contratto nonché tutte le altre spese riguardanti la chiusura del finanziamento bancario.
6. Gli eventi che incidano negativamente (in misura significativa) sull’equilibrio del Piano economico e finanziario del Concessionario mediante una modifica degli indicatori economici di cui al precedente art. 18, comportano la revisione della concessione attraverso le seguenti attività di riequilibrio, ove non previsto in maniera specifica nell’allegata matrice dei rischi:
a) rideterminazione delle tariffe da applicare a terzi;
b) corresponsione di un prezzo in denaro ovvero mediante trasferimento di un diritto reale di godimento;
c) affidamento di ulteriori servizi da gestire che producono idonei flussi di cassa.
d) Modifica della durata della concessione
ART. 20
IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI
1. Il Rischio di costruzione è quello legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera (art. 3, comma 1, lett. aaa), del Codice). In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici:
a) rischio di commissionamento, ossia che l’opera non riceva l’approvazione, da parte di altri soggetti pubblici o della collettività
(portatori d’interessi nei confronti dell’opera da realizzare), necessaria per procedere alla realizzazione, con conseguenti ritardi nella realizzazione e insorgere di contenziosi;
b) rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti, ivi compreso la commissione di collaudo, con conseguenti ritardi nella realizzazione;
c) rischio espropri, connesso a ritardi da espropri o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione e/o stima;
d) rischio ambientale/o archeologico, ossia rischio di bonifica dovuta alla contaminazione del suolo e rischio di ritrovamenti archeologici, con conseguenti ritardi nella realizzazione dell’opera e incremento di costi per il risanamento ambientale o la tutela archeologica. Qualora il concessionario dimostri che i ritrovamenti sono stati realizzati nonostante la buona diligenza utilizzata nelle fasi di progettazione, tale evento e riconducibile a cause di forza maggiore;
e) rischio di progettazione, connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione dell’opera;
f) rischio di esecuzione dell’opera difforme dal progetto, collegato al mancato rispetto degli standard di progetto;
g) rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto;
h) rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione, anche
conseguenti alle varianti richieste dal concedente;
i) rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori.
2. Il Rischio di disponibilità è quello legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti (art. 3, comma 1, lett. bbb), del Codice). In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici:
a) rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione non adeguata, con conseguente aumento dei costi;
b) rischio di performance, ossia il rischio che la struttura messa a disposizione o i servizi erogati non siano conformi agli standard tecnici e funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi;
c) rischio di obsolescenza tecnica, legato ad una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti, incidente sui costi di manutenzione.
4. Accanto ai rischi di costruzione, di domanda e di disponibilità, vi sono una serie di ulteriori rischi che possono presentarsi nella fase antecedente l’aggiudicazione e/o la stipula del contratto in quella successiva al termine di scadenza contrattuale ovvero durante l’intero ciclo di vita del contratto di PPP. Tra questi, si segnalano:
1. rischio normativo-politico-regolamentare, ossia che modifiche normative non prevedibili contrattualmente, anche rinvenienti da atti di soft law, determinino un aumento dei costi per il conseguente
adeguamento o, nei casi estremi, il venir meno della procedura o dell’affidamento, nonché costi legati alle azioni contro la nuova normativa;
2. rischio finanziario, che si concretizza nel mancato reperimento delle risorse di finanziamento a copertura dei costi e nei tempi prestabiliti dall’articolo 180, comma 7 o in un aumento dei tassi di interesse e/o di mancato rimborso di una o più rate di finanziamento, con conseguente aumento dei costi o impossibilità di proseguire nell’operazione;
3. rischio delle relazioni industriali, legato alle relazioni con altri soggetti pubblici che influenzino negativamente costi e tempi della consegna;
4. rischio da eccessiva onerosità sopravvenuta in caso di eventi straordinari e imprevedibili che modifichino il sinallagma contrattuale e il relativo equilibrio economico e finanziario. In questo caso si possono modificare equamente le condizioni originarie di contratto;
5. rischio da impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione che si concretizza quando la prestazione è divenuta parzialmente impossibile per cause non imputabili al concessionario. Qualora la prestazione risulti totalmente impossibile il rischio è riconducibile a cause di forza maggiore;
ART. 21
FORZA MAGGIORE
1. Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Concedente il verificarsi di un evento di forza maggiore, fornendo una
descrizione delle cause che lo hanno determinato ed indicando la prevedibile durata dell’evento, degli effetti e i rimedi che egli intende attivare.
2. Per “forza maggiore” s’intende ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto o imprevedibile non direttamente imputabile alla parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto l’adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta, sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:
a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l’amministrazione
o l’operatore economico, ovvero l’affidatario di lavori o servizi oggetto del contratto di PPP;
b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
d) fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
e) epidemie e contagi;
f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all’amministrazione, all’operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;
g) impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell’intervento;
3. Qualora un evento di forza maggiore determini l’impossibilità definitiva di realizzazione delle opere, la presente Convenzione sarà automaticamente risolta, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1463 e ss. c.c. relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
7. In tale circostanza il Concessionario avrà diritto alla corresponsione dell’importo di cui all’art. 176, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii.
Art. 22 CONDIVISIONE DEI BENEFICI
1. In caso di eventuali livelli di extra redditività generati dal progetto, rispetto a quelli stimati, qualora il concedente dovesse essere destinatario di un contributo pubblico in conto capitale e/o un finanziamento pubblico a tasso agevolato per la realizzazione dei lavori oggetto della presente concessione, le parti attiveranno il Tavolo Tecnico, di cui al successivo articolo, nel quale saranno esaminate le modifiche all’equilibrio economico e finanziario dell’intervento mediante le variazioni agli indici di natura economica individuati al precedente art. 18.
2. Qualora l’indicatore del tasso interno di rendimento o il valore attuale netto dei flussi di cassa operativi o degli azionisti dovesse registrare un incremento superiore al 25% rispetto a quello indicato nel PEF presentato in sede di gara, il concedente potrà procedere a una rimodulazione del rapporto sinallagmatico sulla base delle indicazioni emergenti dal succitato Tavolo Tecnico, quale ad esempio:
a) riduzione del canone;
b) riduzione della durata della concessione;
ART. 23
MODALITÀ DI MONITORAGGIO PERMANENZA RISCHI
1. Il Comune ed il concessionario, in conformità a quanto stabilito dall’art. 182, comma 2, del D.lgs n. 50/2016, sottopongono congiuntamente ad esame, con cadenza periodica, le condizioni di equilibrio economico-finanziarie della concessione e la permanenza dei rischi in capo al concessionario mediante la composizione di un Tavolo Tecnico.
2. Il Tavolo Tecnico sarà composto dal Responsabile unico del procedimento e dal Responsabile del Concessionario. Al tavolo potranno partecipare anche gli eventuali consulenti delle parti. Delle riunioni viene redatto un verbale a cura di un segretario verbalizzante.
3. La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento
dell’equilibrio economico-finanziario medesimo potrà essere richiesta, anche prima delle scadenze indicate, qualora nel periodo di durata della concessione si verifichi:
a) un mutamento dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione a causa di eventi destabilizzanti connessi ai rischi di cui alcuni individuati nella allegata matrice dei rischi;
b) l’insorgere di un evento di forza maggiore, come definito dallo specifico articolo.
4. Ai fini di cui al comma precedente, la questione sarà sottoposta dal concessionario al Responsabile unico della concessione per essere trattata – ove non sia possibile raggiungere un accordo breve tra le parti – nei modi
previsti dai successivi articoli.
5. Ove le condizioni di equilibrio economico-finanziario, per effetto di eventuali variazioni apportate dal Comune o delle nuove condizioni introdotte per effetto di modifiche normative e/o regolamentari, risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del Comune.
7. Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione non accetti l’istanza dell’altra parte, le parti tratteranno la questione nei modi previsti dai successivi articoli che disciplinano l’Alternative Dispute Resolution (ADR).
ART. 24
PROCEDURA PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Tutte le contestazioni e le richieste che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta o anche PEC, debitamente documentata. Le comunicazioni del concessionario devono essere indirizzate al Responsabile unico del procedimento.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi.
3. Ove lo reputi opportuno il Responsabile della concessione (RUP) potrà
acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori, del Collaudatore e dell’eventuale direttore di esecuzione del contratto.
4. Il Comune comunicherà le sue determinazioni sulle richieste entro il termine di 7 (sette) giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente
comma 2.
ART. 25 TRIBUNALE
1. Espletato il procedimento di contestazione indicato nel precedente articolo, ogni controversia insorta nel corso della progettazione, della costruzione e/o della gestione delle opere potrà essere deferita al tribunale competente, fatta salva la possibilità di recesso contrattuale del concessionario.
CAPO VI
NORME PROCEDURALI ED AMMINISTRATIVE
ART. 26
ONERI DEL CONCESSIONARIO
Il Concedente, comunque, resta estraneo e manlevato a tutti i rapporti del Concessionario con gli appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il Concessionario.
Il Concessionario si obbliga per l'intero periodo della convenzione:
ad osservare e a far osservare, nei limiti della sua competenza, tutte le norme di legge e dei regolamenti pubblici vigenti e di futura emanazione, regolanti la gestione delle strutture e degli impianti costruiti;
a mantenere le strutture realizzate in condizioni di piena efficienza e di decoro in modo da garantire agli utenti la regolarità del servizio.
ART.27 SOCIETÀ DI PROGETTO
La Società di Progetto si impegna a compiere le attività oggetto della Concessione in conformità ai termini e alle condizioni di cui ai documenti ivi indicati e allegati alla presente Convenzione.
La Società di Progetto sarà unica responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;
I rapporti e le obbligazioni dei soci nei confronti della Società di Progetto nonché del Concedente sono disciplinati dalla normativa vigente (art. 184,
del D.Lgs n. 50/2016).
Il Concessionario si impegna a conservare i requisiti e le garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario, posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione, fino all’emissione del certificato di collaudo.
Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti o delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.
L’affidamento diretto di lavori o servizi da parte della società di progetto a un proprio socio, è esplicitamente ammesso dal comma 2, dell’art. 184, del D. Lgs. n.50/2016
ART. 28
SUBENTRO SOCI SOCIETÀ DI PROGETTO
La cessione delle quote della Società di Progetto prima del collaudo dell’opera potrà aver luogo con i seguenti limiti:
a) i soci qualificanti possono mantenere la propria quota di partecipazione entro i limiti della porzione di prestazioni da eseguire e, quindi, dell’ammontare dei corrispondenti requisiti di qualificazione. Con l’autorizzazione del concedente possono comunque ridurre la propria partecipazione ad almeno il 10% del totale delle prestazioni da effettuare;
b) i soci che non hanno concorso a formare i requisiti hanno facoltà di cedere in tutto o in parte la propria quota;
c) le banche, gli investitori istituzionali e i soci di capitale possono cedere la propria partecipazione al capitale o farvi il proprio ingresso in qualsiasi momento;
d) inoltre, è prevista la possibilità per la Società di progetto di modificare il proprio assetto societario in applicazione e con le modalità di quanto stabilito per la esecuzione dei contratti.
Qualsiasi cessione di quote del Concessionario che comporti l'uscita di uno o più soci ovvero l'ingresso di uno o più nuovi soci nel capitale sociale del Concessionario dovrà essere previamente comunicata al Concedente.
Ogni mutamento dell’assetto proprietario delle quote o azioni è soggetto alle verifiche previste dalla legislazione antimafia ed è nullo di diritto nel caso in cui l’acquirente non risulti idoneo ai fini della legislazione stessa.
Il Concessionario è tenuto, periodicamente ed a richiesta del Concedente, alla produzione di idonea certificazione comprovante il rispetto della legislazione antimafia dei soci e degli amministratori della società di progetto.
ART. 29 FIDEIUSSIONI E GARANZIE
1. Si da atto altresì che il concessionario prima della stipula del presente contratto ha presentato:
a) Cauzione definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016
La cauzione definitiva è in misura pari al dieci per cento dell'importo dei lavori. La cauzione definitiva permane fino alla data del certificato di collaudo dei lavori.
b) Polizza assicurativa ex articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 Tale polizza deve essere prestata dal concessionario per una somma assicurata:
1. per i danni di esecuzione: importo dei lavori (art. 103, comma 7 primo periodo, D.lgs n. 50/2016)
2. per la responsabilità civile verso terzi: cinque per cento della somma assicurata per le opere (art. 103, comma 7 terzo periodo, D.lgs n. 50/2016)
c) Polizza assicurativa dei progettisti ex art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016
2. Il concessionario dovrà prestare dalla data di inizio di esercizio del servizio:
a) Cauzione ex articolo 183, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016
Tale cauzione da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
3. Le garanzie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123.
4. Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.
ART. 30 PENALI
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario, le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
È ammessa, su motivata richiesta del Concessionario, la totale o parziale
disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile al Concessionario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al Concessionario.
In caso di inadempienza da parte del Concessionario ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, afferenti alla progettazione, la realizzazione delle opere e la gestione del servizio, il Comune previa messa in mora, potrà in tutto od in parte sostituirsi al Concessionario inadempiente provvedendo all’espletamento in danno previo formale preavviso determinato dal R.U.P., agli adempimenti richiesti.
Le spese tutte saranno poste a totale carico del Concessionario mediante sanzione irrogata dai competenti Uffici Comunali con specifico provvedimento.
Il Concessionario è tenuto al pagamento delle sanzioni irrogate entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Decorso infruttuosamente tale termine il Comune provvederà alla escussione totale o parziale della polizza fidejussoria a garanzia della corretta gestione.
Per l’inosservanza delle norme regolamentari locali, qualora non si tratti di violazioni anche alle disposizioni di regolamenti nazionali, è prevista l’applicazione, della sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità di cui agli att. 106 e 110 del T.U.L.C.P. approvato con RD 3 marzo 1934, n° 683 e successive modificazioni ed integrazioni.
In ogni caso, è fatta salva la facoltà del Concedente di avvalersi delle previsioni di cui al primo comma del presente articolo nonché della previsione contenuta nella clausola risolutiva espressa.
ART. 31 RISOLUZIONE E RECESSO
1. Il Comune medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del Concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del codice civile, previa diffida e concessione di congruo termine, non inferiore a nr. 15 giorni, per fornire controdeduzioni e giustificazioni, anche per una sola delle seguenti cause:
a) Fallimento del Concessionario o suoi aventi causa;
b) Riscontro di gravi vizi o gravi ritardi nella progettazione;
c) Chiusura totale e/o parziale anche temporanea delle opere concesse in gestione senza giustificato motivo;
d) Gravi violazione delle disposizioni in materia di affidamento dei lavori e di subappalto;
e) Violazione del divieto di sub-concessione;
f) Gravi violazioni delle norme contrattuali riguardanti le garanzie fornite all’Amministrazione;
g) Cessione non autorizzata di aree;
h) Xxxxx nell’esecuzione dei lavori e nella gestione;
i) Mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nella fase della gestione;
2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Concedente è fatta al Concessionario della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione per la data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori/gestione.
3. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Concedente si fa luogo, in contraddittorio fra il RUP e il Concessionario ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori/gestione, all’inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere o nei luoghi oggetto della concessione, nonché nel caso di esecuzione di ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione del Concedente per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
4. In caso di risoluzione per inadempimento del concessionario il concedente potrà chiedere, in conformità all’art. 1453 del Codice civile, un eventuale risarcimento del danno. In ogni caso al concessionario è riconosciuto un indennizzo, al netto di un eventuale contributo pubblico, determinato con le modalità di cui all’art. 108, comma 5, del D.lgs n. 50/2016.
5. In caso di recesso contrattuale al concessionario spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici. Per oneri accessori si intendono le spese di progettazione e di consulenza sostenute dal concessionario durante il procedimento di gara e di esecuzione del contratto nonché tutte le altre spese riguardanti la chiusura del finanziamento bancario.
ART. 32
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE E REVOCA
1. La concessione potrà essere altresì revocata dal Concedente, con decisione motivata, qualsiasi momento prima della scadenza e con preavviso di almeno sei mesi per gravi ed inderogabili esigenze di interesse pubblico che rendessero non compatibile la prosecuzione della concessione.
2. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per i motivi di pubblico interesse di cui al precedente comma, il Concessionario trasferirà gli immobili e le relative strutture al Concedente a fronte:
a) di un corrispettivo pari al valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti in caso di superamento della fase di collaudo;
b) dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, ivi compresi eventuali oneri finanziari, e il valore dei servizi già erogati, il tutto al netto di quanto già corrisposto al concessionario medesimo in caso di non superamento della fase di collaudo;
c) delle penali e di ogni altro costo od onere che il concessionario è tenuto ragionevolmente a sostenere in conseguenza della revoca;
d) di un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte dei servizi ancora da svolgere e gestire, valutato sulla base del Piano Economico-Finanziario.
3. Tra le fattispecie di costo ricomprese sub c) potranno essere considerati oltre ai costi finanziari capitalizzati, anche i costi di chiusura del finanziamento bancario già contratto dal concessionario secondo proporzioni e caratteristiche dell’ammortamento coerenti con quelle indicate nel Piano Economico – Finanziario allegato alla Convenzione, incluso l’eventuale indennizzo di estinzione anticipata per i finanziamenti a tasso fisso e variabile.
4. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore delle somme previste al precedente comma 2.
5. Nel caso di risoluzione per fatto attribuibile al Concessionario troverà
applicazione le modalità di subentro del concessionario disciplinate dall’art. 176, commi 8, 9, 10 del D.lgs n. 50/2016.
Art. 33
SCADENZA DELLA CONCESSIONE
1. Alla scadenza della concessione, l’opera, le relative pertinenze ed attrezzature, materiali accessori e quant’altro attinente alla gestione dei Servizi passeranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente. Il Concessionario avrà l’obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.
2. Il Concedente si impegna ad avviare almeno 6 mesi prima della scadenza
della Concessione, la procedura di gara per l’individuazione del nuovo Concessionario.
ART.34
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il Concessionario è tenuto, in particolare:
a) a comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell’appalto;
b) ad effettuare ogni transazione relativa all’appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della legge n. 136/2010;
c) a utilizzare il CIG comunicato dalla Stazione Appaltante nell’ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni della concessione.
3. La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni eventuale pagamento al Concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Il Concessionario deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.
5. La Stazione Appaltante verifica la presenza delle clausole relative al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti di subappalto e nei subcontratti mediante deposito anticipato e autorizzazione degli stessi.
ART. 35 SPESE GENERALI
Le spese generali a carico del concessionario saranno trasferite alla stazione appaltante, alcune prima della sottoscrizione della presente concessione, altre nel corso dei lavori di adeguamento.
Per spese generali da versare prima della sottoscrizione del contratto si
intendono:
Spese per supporto giuridico amministrativo ed economico finanziario al Rup pari a euro 30.000,00 oltre IVA;
Spese contrattuali pari a euro ……;
spese per il supporto tecnico al RUP pari a euro ;
spese per incentivi pari alla prima metà del 2% dell’importo dei lavori.
Le ulteriori spese generali sottoelencate potranno essere trasferite successivamente alla stipula della presente concessione suddivise in rate mensili costanti per il periodo previsto per l’esecuzione dei lavori di adeguamento:
Spese per la direzione lavori (art.7) e per il collaudo (art.8), per la parte non eseguita dall’Ufficio Tecnico comunale, pari a € …..
spese per incentivi pari al saldo della metà del 2% dell’importo dei lavori.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
………………………
Il Comune ..…………
Il Concessionario ..…………