SCHEMA DI CAPITOLATO PRESTAZIONALE
SCHEMA DI CAPITOLATO PRESTAZIONALE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI IN AMBITO SCOLASTICO RESIDENTI NEL COMUNE DI GRUMELLO XXXXXXXX – PERIODO SETTEMBRE 2023 / LUGLIO 2026
N.B. Il presente capitolato viene allegato all’avviso di manifestazione di interesse a puro scopo informativo ed esemplificativo.
Il capitolato definitivo verrà caricato solo successivamente in sede di eventuale e successiva procedura di gara.
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio socio educativo a favore di soggetti diversamente abili in ambito scolastico residenti nel Comune di Grumello del Monte, perseguendo i seguenti obiettivi:
1) assicurare l’esercizio del diritto all’istruzione, favorire l’integrazione scolastica e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni in situazione di handicap nelle Scuole;
2) favorire la realizzazione di progetti educativi integrati che rispondano ai bisogni specifici della persona nell’ambito della scuola;
3) migliorare la qualità dell’integrazione scolastica, promuovendo l’apprendimento di abilità necessarie alla conquista dell’autonomia personale;
4) vigilare nella cura dell’igiene personale dell’alunno in situazioni di handicap;
5) favorire l’integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società, promuovendo lo sviluppo delle potenzialità della persona in situazione di handicap nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
Il servizio dovrà svolgersi nell’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato (anche se soci di cooperative).
Si evidenzia che, in caso di una eventuale presa in carico diretta da parte della Regione del servizio di assistenza educativa agli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, che ha la competenza diretta in materia, l'ammontare annuo delle ore e dell'importo contrattuale potrebbe subire una diminuzione sostanziale.
Nel caso in cui i servizi, oggetto dell’appalto, dovessero terminare o essere esternalizzati alla luce dell’attuazione dei piani di zona approvati ai sensi della Legge 328/2000, il Comune si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo 50/2016.
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà la durata di anni tre, a partire da settembre 2023 e terminerà a luglio 2026 e lo svolgimento del servizio avverrà attenendosi all’articolazione del calendario scolastico deliberato dalla Regione Lombardia, incluse le eventuali estensioni del servizio per prolungamenti delle attività educative e ludico ricreative programmate nel periodo estivo di ciascun anno di durata dell’appalto
(C.R.E.).
Le rispettive date di inizio e di fine del servizio sono coincidenti con il calendario scolastico definito annualmente dalla Regione Lombardia.
In relazione al tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo contraente, potrà essere richiesta al concorrente aggiudicatario proroga del servizio da rendere agli stessi prezzi, patti o condizioni o più favorevoli per l’A.C., ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 3 – VALORE DELL’APPALTO
Il monte orario del servizio viene indicativamente ed orientativamente quantificato secondo lo schema di seguito riportato e specificando che, per la natura stessa del servizio, quanto indicato è sottoposto a variazioni in ciascun anno scolastico:
ore annuali | ore/triennio | |
Assistenti educatori | 10.000 | 30.000 |
Coordinatore | 150 | 450 |
Nel caso di mancata domanda del servizio da parte degli utenti, tale monte ore può ridursi, anche per le motivazioni nelle premesse richiamate. In tale caso l‘importo contrattuale subirà una riduzione in proporzione alle ore che verranno richieste, senza che l’aggiudicatario possa avanzare pretesa risarcitoria. Il monte ore sarà oggetto di verifica in concomitanza con l’inizio di ciascun anno scolastico di riferimento.
L’importo complessivo massimo presunto del presente appalto per anni tre (2023/2024 – 2024/2025 e 2025/2026) è di Euro 670.575,00 (IVA aliquota 5% esclusa), pertanto l’importo annuale per il servizio ammonta ad Euro 223.525,00 (IVA aliquota 5% esclusa).
Il prezzo è comprensivo di tutti i costi connessi all’erogazione delle prestazioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per il personale, spese per lo spostamento sul territorio degli operatori (con mezzi propri o della ditta), nonché ogni spesa inerente strutture, attrezzature ed utenze relative ad eventuale sede del servizio dacostituirsi nel Comune di Grumello del Monte.
(*) I costi del personale sono stati elaborati con le tabelle dei minimi contrattuali relativi al CCNL cooperative sociali valide per la Provincia di Bergamo – Elaborazione integrativa delle tabelle nazionali adottate dal Ministero del Lavoro, sottoscritto dalle Centrali Cooperative e dalle XX.XX. depositate ufficialmente presso la Direzione Prov.le del Lavoro della Provincia di Bergamo il 08/11/2021, aumentate per rinnovo CCNL cooperative sociali (comunicazioneConfcooperative Bergamo prot. n. 1141 del 24/01/2022):
- costo orario assistente educatore (comprensivo di incidenza sistemi prevenzione e protezione):
€ 22,00
- costo orario coordinatore: € 23,50.
Considerati l’oggetto e le modalità organizzative del presente capitolato, i relativi specifici costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono stimati pari a zero.
ART. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente appalto viene così sintetizzato:
DEFINIZIONE:
trattasi di servizio a carattere socio-assistenziale educativo di supporto all’istruzione rivolto ad alunni in situazione di handicap, che mira, attraverso l’affiancamento di personale professionale, al superamento delle difficoltà dell’utenza scolastica ed alla massima integrazione.
FINALITÀ:
Il servizio è finalizzato a:
1) incrementare l’autonomia personale degli alunni diversamente abili;
2) consentire una positiva fruizione dell’offerta scolastica da parte degli alunni in situazione di handicap;
3) agire in momenti non separati rispetto a quelli del personale docente e del gruppo classe;
4) promuovere una reale integrazione dell’alunno diversamente abile nella scuola;
5) favorire lo sviluppo di corrette e soddisfacenti relazioni con i compagni di scuola e con il personale docente e non docente;
6) migliorare la loro qualità di vita incrementando il benessere e l’efficienza dell’esperienza scolastica.
DESTINATARI:
I soggetti fruitori del servizio sono gli alunni in situazione di handicap in possesso di certificazione rilasciata dalla competente ATS che frequentano le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado (in quest’ultimo caso compatibilmente con quanto sopra indicato), residenti nel Comune di Grumello del Monte.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO:
La domanda di attivazione del servizio di assistenza educativa scolastica viene presentata su apposito modulo dal genitore dell’alunno in situazione di disabilità al Comune di residenza.
Alla domanda va allegata la certificazione di alunno in situazione di handicap (ai sensi della legge 104/92 e del D.P.C.M. n. 185 del 23/02/2006) ed il certificato UONPIA relativo alla necessità della presenza dell’assistente educatore, oltre all’insegnante di sostegno, contenente indicazioni circa il tempo di assistenza (parziale o pieno) e copertura delle ore in mensa.
Il monte ore viene definito dal Comune tenuto conto delle indicazioni dell’UONPIA e delle scuole, nei limiti del bilancio comunale e nel rispetto dei livelli essenziali del servizio di assistenza educativa scolastica qui di seguito riportati. Eventuali eccezioni possono essere fatte solo in situazioni particolari e solo se condivise con il servizio sociale del Comune, l’UONPIA e la Scuola.
PROFESSIONALITÀ E MANSIONI DELL’ASSISTENTE EDUCATORE
L’assistente educatore dev’essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo sociale, pedagogico ed educativo, laureato o laureando1negli stessi indirizzi. Deve avere un inquadramento contrattuale almeno alla categoria C1 se trattasi di cooperative sociali o contratto equivalente in caso di altri enti aggiudicatari, così come previsto dalle normative contrattuali nazionali e provinciali, fatti comunque salvi livelli ed anzianità maturati in precedenti contratti.
Le mansioni sono:
a) Supporto all’autonomia dell’alunno diversamente abile:
• cura ed igiene personale;
• aiuto negli spostamenti;
• aiuto durante la somministrazione di cibo.
b) Supporto all’integrazione scolastica dell’alunno diversamente abile:
• nella relazione con i suoi pari;
• nella relazione con gli adulti;
• accompagnamento nei viaggi di istruzione, se formalmente richiesto dalla scuola e preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale.
1 Studente universitario in procinto di laurearsi oppure che è iscritto all’ultimo anno di corso e sta preparando la tesi di laurea.
c) Supporto agli apprendimenti scolastici dell’alunno diversamente abile:
• affiancamento ed accompagnamento nei percorsi didattici concordati con il team docente.
d) Collaborazione con gli insegnanti e gli altri soggetti coinvolti nell’intervento a sostegno dell’alunno diversamente abile:
• partecipazione alla programmazione;
• partecipazione ad incontri con insegnanti, specialisti ed a eventuali incontri formali con i genitori.
Al fine di evitare alcune improprie modalità di utilizzo del servizio, sono precisate di seguito le attività che un assistente educatore non deve fare:
1. elaborare il progetto educativo individualizzato dell’alunno, di competenza del team docenti;
2. accompagnare l’alunno in caso di malore al pronto soccorso, azione di pertinenza dell’insegnante;
3. reperire e predisporre il materiale didattico da somministrare all’alunno, azione di pertinenza dell’insegnante;
4. assistere altri alunni, non ad egli attribuiti dal Comune;
5. supplire all’assenza di altro personale scolastico o di altro ente;
6. attuare prestazioni di carattere sanitario;
7. pulire gli ambienti, salvo il normale riordino dopo un’attività;
8. incontrare individualmente i genitori, compito spettante all’insegnante.
Ad ogni assistente educatore sono riconosciute le seguenti ore minime di programmazione:
- 2 ore al mese, da utilizzare per incontri con insegnanti e specialisti, in funzione delle esigenze della Scuola;
- 6 ore all’anno scolastico da utilizzare per il coordinamento e la verifica con il Comune e UONPIA, se richiesto.
In caso di assenza dell’alunno, l’assistente non è autorizzato a restare a scuola. Allo stesso verrà riconosciuta la prima ora del primo giorno di assenza non preavvisata.
In caso di un’assenza prolungata, l’assistente educatore non è autorizzato a svolgere la sua attività al domicilio, eccezion fatta per disposizioni specifiche del Servizio sociale comunale, previa domanda della famiglia e su valutazione sociale.
In caso di lunghe assenze legate alla patologia del minore, in accordo con precise indicazioni della UONPIA e con un progetto condiviso con la Scuola e con il Servizio sociale comunale, si può prevedere la domiciliarizzazione dell’intervento con lo stesso assistente educatore.
L’assistente educatore non è autorizzato a fare uscite sul territorio da solo con l’alunno, in quanto quest’ultimo è coperto da assicurazione se si trova all’interno della struttura scolastica o in presenza del personale scolastico. Eventuali deroghe sono autorizzate dal Servizio sociale comunale sulla base di quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) dell’alunno diversamente abile ed avranno copertura assicurativa (infortunio e responsabilità civile) a carico dell’ente assegnatario del servizio.
In riferimento agli stage formativi in azienda, previsti nella frequenza di scuole superiori, la Scuola dovrà presentare formale richiesta al Servizio sociale comunale contenente indicazioni della polizza assicurativa per l’alunno diversamente abile.
L’accompagnamento alle gite scolastiche spetta principalmente all’insegnante di sostegno, con l’eventuale presenza dell’assistente educatore qualora l’alunno diversamente abile presenti elevati carichi di assistenza.
In ogni caso l’assistente educatore è tenuto, se richiesto, alla partecipazione alle gite scolastiche, alle seguenti condizioni, fermo restando il limite delle risorse di bilancio comunali:
• per gite di un giorno si riconoscono all’assistente educatore le effettive ore svolte, per un massimo di 10 ore;
• per gite di più giorni si riconoscono un complessivo di 10 ore;
• vitto ed alloggio dell’assistente educatore sono a carico della Scuola.
PROFESSIONALITÀ E MANSIONI DEL COORDINATORE DELL’ENTE ASSEGNATARIO DEL SERVIZIO
Il coordinatore dell’Ente assegnatario del servizio di assistenza educativa scolastica deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio richiesto: diploma di educatore professionale o laurea in scienze dell’educazione o lauree affini ed esperienza almeno triennale nel coordinamento dell’assistenza scolastica, fatto salvo il personale già in servizio nel precedente appalto. Deve avere un inquadramento contrattuale almeno alla categoria D1 se trattasi di cooperative sociali e ad un livello equivalente in caso di altri enti aggiudicatari, così come previsto dalle normative contrattuali nazionali provinciali, fatti comunque salvi livelli ed anzianità maturati in precedenti contratti.
Il coordinatore svolge una funzione di gestione operativa e di supporto del personale assegnato, nonché una funzione di raccordo tra Cooperativa, Scuole e Comune. Il coordinatore/responsabile del servizio dovrà essere in grado di rispondere prontamente ed efficacemente alle esigenze ed alle eventuali emergenze che si verranno di volta in volta a presentare, nonché alle eventuali disfunzioni segnalate.
RACCORDO TRA COMUNE, UONPIA E SCUOLE
Durante l’anno scolastico sono organizzati incontri di confronto e di aggiornamento sulle situazioni, nonché di miglioramento della qualità del servizio di assistenza educativa scolastica, tra il Comune, la Scuola, la Neuropsichiatria Infantile, ai quali è invitato l’ente gestore del servizio.
Gli stessi enti si impegnano a collaborare nella programmazione e nella verifica congiunta dei progetti individualizzati e, con modalità coordinate, tengono gli opportuni contatti con le famiglie per raccogliere dalle stesse un parere circa la soddisfazione del servizio fornito e per coinvolgerle nelle varie fasi di realizzazione dei progetti individualizzati.
RACCORDO TRA COMUNE E L’ENTE ASSEGNATARIO DEL SERVIZIO
In aggiunta ai momenti di verifica con altri soggetti (famiglie, scuole, UONPIA, ecc.) sono previsti
n. 3 incontri tra referente Comunale e referente della Cooperativa.
STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI DAL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE
□ incontri (verifica intermedia e finale) all’anno con tutte le scuole;
□ incontri (verifica intermedia e finale) all’anno con tutte le famiglie;
□ incontri (verifica intermedia e finale) all’anno con tutti gli assistenti educatori;
□ eventuali questionari di valutazione per scuole;
□ eventuali questionari di valutazione per le famiglie.
Per le prestazioni di assistenza agli alunni diversamente abili è richiesta la messa a disposizione di figure di assistente educatore [corrispondenti a quelli del Contratto Nazionale di lavoro delle Cooperative sociali attualmente vigente (categoria C)] in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di un’adeguata esperienza professionale in analoghe attività e di tutti i requisiti di carattere igienico-sanitario, accertati dalla competente autorità sanitaria.
Le generalità, i curriculum scolastici e professionali (documentabili a richiesta) degli operatori incaricati di svolgere il servizio oggetto del presente capitolato d’oneri, dovranno essere trasmessi per iscritto al Comune prima dell’inizio del servizio.
La ditta fornirà, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione dettagliata, esaustiva ed articolata sull’esperienza svolta per ogni singolo alunno diversamente abile, per l’eventuale C.R.E. bambini/ragazzi diversamente abili, evidenziando le problematiche emerse ed eventuali proposte migliorative del servizio.
La ditta si impegna ad osservare le norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore (ad esempio sciopero del personale, chiusura delle scuole per elezioni anticipate o altro, ecc.) non danno luogo a responsabilità od onere alcuno per il Comune e saranno comunicate tempestivamente alla ditta appaltatrice.
ART. 5 – ORARIO E PERIODI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
II servizio dovrà essere svolto nei giorni feriali nell'arco dell'orario abituale delle lezioni/attività scolastiche. Gli orari sono definiti dal Servizio Istruzione del Comune all'avvio di ciascun anno scolastico in relazione alle esigenze particolari espresse da ogni singolo caso. Gli orari saranno stabiliti di comune accordo con la scuola, tenendo conto di eventuali necessità particolari del singolo alunno. Il servizio verrà espletato secondo il calendario scolastico della singola scuola ove l'operatore effettua l'intervento.
L'intervento degli operatori si attua all'interno delle strutture scolastiche frequentate dagli alunni disabili residenti nel Comune di Grumello del Monte; le attività effettuate al di fuori delle strutture scolastiche devono essere concordate con i servizi comunali di riferimento e comunicate agli stessi. Per i viaggi d'istruzione, si rinvia a quanto riportato all’articolo 4 del presente capitolato.
Le date di inizio e di fine del servizio in ciascun anno scolastico sono coincidenti con il calendario scolastico annuale approvato dalle diverse Direzioni Scolastiche, sulla base del calendario approvato da Regione Lombardia.
ART. 6 – ATTIVITA’ AGGIUNTIVE
La ditta aggiudicataria, sulla base delle ore non utilizzate nell’ambito dell’anno scolastico in corso, su indicazione dei Servizi Sociali del Comune, mette a disposizione il personale occorrente in possesso dei requisiti specificati nel presente capitolato e di quelli offerti in sede di gara per progetti estivi, quali “CRE bambini/ragazzi diversamente abili”.
L’orario di servizio sarà concordato indicativamente nel mese di giugno di ogni anno con l’Amministrazione Comunale (servizi sociali) e gli organizzatori del C.R.E.
Per il C.R.E. il monte ore dipenderà dall’eventuale situazione sopra specificata.
ART. 7 – COMPETENZE DEL COMUNE
La titolarità del servizio oggetto dell’appalto compete al Comune di Grumello del Monte, ai sensi del
D.P.R. 616/77 e della L.R. 10/99, che eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte della ditta.
ART. 8 – REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO
CARATTERISTICHE DEL PERSONALE
La ditta aggiudicataria assicura le prestazioni mediante propri assistenti educatori in possesso di formazione culturale ed il titolo di studio necessari per le mansioni da svolgere.
Per il coordinamento è richiesta la figura dell’educatore professionale, in possesso di formazione culturale ed il titolo di studio necessari per le mansioni da svolgere.
Gli assistenti educatori dovranno altresì possedere:
- capacità di osservazione e di raccolta dati utili alla programmazione di interventi personalizzati, da confrontare con quelli in possesso degli altri operatori di base;
- capacità di documentare il proprio lavoro (registrazione degli interventi);
- capacità di verificare e controllare l’efficacia del proprio intervento;
- capacità di lavorare in equipe con altri operatori per definire, verificare ed aggiornare i programmi di intervento.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire all’Amministrazione l’elenco nominativo degli assistenti educatori e/o educatori che intende impiegare per il servizio e tutte le eventuali successive sostituzioni, con relativo curriculum e deve altresì indicare il nominativo di un proprio operatore/coordinatore che funge da referente per l’Amministrazione.
La ditta aggiudicataria si impegna a far conoscere ad ognuno degli operatori il servizio nelle sue linee orientative generali, scopi, finalità, metodologie di lavoro ed articolazioni operative.
Spetterà all’Amministrazione chiedere la sospensione dal servizio di quegli assistenti educatori e/o educatori ritenuti non idonei all’espletamento dello stesso.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla loro sostituzione come indicato all’art. 9.
Il coordinatore dovrà essere in possesso di titolo professionale adeguato e deve aver maturato un’esperienza documentata di almeno tre anni nell’organizzazione dei servizi socio-assistenziali.
FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO ASSISTENTI EDUCATORI E/O EDUCATORI
1. La ditta aggiudicataria deve garantire la formazione/aggiornamento professionale di tutto il personale impiegato con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di abilità, conoscenza e capacità. Tenendo conto della tipologia degli utenti, il personale addetto al servizio dovrà frequentare corsi di aggiornamento organizzati dall’aggiudicataria sui temi principali inerenti le attività da svolgere nei confronti di minori.
La frequenza degli addetti dovrà svolgersi al di fuori dell’orario prestato per il servizio e senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale.
L’aggiudicatario si impegna, altresì, a formare il proprio personale sulle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. L’aggiudicatario dovrà inoltre essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni del D. Lgs.
n. 81/2008 e dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.
DOVERI DEGLI OPERATORI
Il personale assegnato al servizio dovrà effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza, riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio.
Deve mantenere il segreto con gli esterni su fatti e circostanze riguardanti il servizio e dei quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando vincolato al segreto professionale ai sensi dell’art. 622 del Codice Penale.
Il personale deve inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti, nonché rispettare gli orari di lavoro.
In caso di eventi gravi traumatici ed improvvisi (abuso e maltrattamento) di cui il personale viene a conoscenza, questi si rapporta immediatamente ed eventualmente anche in forma scritta con il Settore Servizi Sociali.
È fatto divieto al personale della ditta aggiudicataria di richiedere od accettare denaro dagli utenti per lo svolgimento del servizio. Tutti i rapporti amministrativi ed economici con i cittadini utenti saranno tenuti direttamente ed esclusivamente dal Settore comunale competente.
ART. 9 – CONTINUITA’ DELLA PRESTAZIONE E SOSTITUZIONI
Al fine di garantire la qualità del servizio, la ditta si impegna ad assicurare, per tutta la durata del presente contratto, la continuità dei singoli assistenti educatori sui rispettivi utenti; pertanto, l’avvicendamento degli operatori per motivi diversi dalla maternità, nomina in ruolo in Ente pubblico, malattia o altri gravi motivi documentati, comporterà l’applicazione della specifica penale prevista al successivo articolo 18. Va comunque garantito l’affiancamento di almeno una settimana in caso di sostituzione definitiva.
In caso di assenze programmate degli assistenti educatori la sostituzione dovrà avvenire immediatamente, mentre per le assenze non programmate la sostituzione dovrà avvenire nel limite delle 24 ore, comunicando all’Amministrazione Comunale il nominativo dell’assente e del sostituto con il relativo curriculum.
La ditta è tenuta ad utilizzare per le sostituzioni, assistenti educatori in possesso dei requisiti minimi garantiti in sede di offerta. Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono ricompresi nella tariffa oraria.
La ditta deve inoltre garantire la tempestiva sostituzione di quegli assistenti educatori che, a giudizio motivato dell’Amministrazione Comunale, siano ritenuti inidonei allo svolgimento del servizio.
ART. 10 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
La ditta aggiudicataria si obbliga:
- a garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale;
- ad utilizzare il personale già in servizio nell’anno scolastico appena iniziato, qualora lo stesso si renda disponibile, per garantire la continuità assistenziale;
- ad operare con un numero adeguato di educatori di ambo i sessi ed a limitare i fenomeni di turn- over, tali da compromettere la peculiarità socio-educativa del rapporto operatore-utente, garantendo la non interruzione del servizio;
- a garantire l’immediata sostituzione degli operatori, anche per assenze temporanee, con personale in possesso dei requisiti di cui all’art.8. Qualora l’Amministrazione Comunale verifichi che i motivi addotti non possano giustificare l’assenza, diffiderà la ditta aggiudicataria ed in casi estremi si riserva di risolvere il contratto di appalto;
- ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso;
- a designare un operatore referente del servizio (che può coincidere con la figura del coordinatore) cui compete:
• l’organizzazione, la verifica ed il controllo dell’attività degli educatori in servizio come da progetto;
• la cura ed il mantenimento dei rapporti tra l’affidataria e l’Amministrazione Comunale;
• garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio;
• dare immediata comunicazione al responsabile dei servizi sociali e/o all’assistente sociale di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l’andamento del servizio nonché dell’eventuale difficoltà di rapporti tra operatore ed utente.
In tale caso nell’ambito del principio generale della reciproca collaborazione, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.
La ditta aggiudicataria si obbliga inoltre ad osservare tutte le norme contrattuali, assicurative e previdenziali previste dai contratti collettivi nazionali in vigore e tutti gli accordi integrativi locali. Tutti gli obblighi e gli oneri a carattere sanitario, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali riguardanti il personale sono a carico della ditta appaltatrice.
L‘affidatario è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 39/2014 in materia di acquisizione obbligatoria del certificato penale del casellario giudiziale di propri dipendenti o collaboratori che prestino servizio a contatto con i minori, dal quale risulti l’assenza di condanne per i reati a danno di minori.
L’aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in merito al rispetto di quanto indicato nel presente capitolato.
ART. 11 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Data la peculiarità del servizio affidato, è assolutamente vietato alla ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di associazioni di imprese e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese.
Il contratto non può essere ceduto a terzi, anche in caso di cessazione dell’attività da parte della ditta aggiudicataria o di fallimento della stessa.
ART. 12 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
L’aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi territoriali.
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
L’aggiudicatario è tenuto inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali assistenziali, nei confronti del proprio personale.
Il Comune potrà richiedere all'aggiudicatario in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.
L’aggiudicatario, nel rispetto dell’art. 37 del CCNL cooperative sociali, nel settore socio- sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, visti i frequenti cambi di gestione che si producono nel settore delle cooperative sociali, salvaguarderà e tutelerà il salario dei lavoratori e soci/lavoratori, a garanzia dei diritti acquisiti e riconoscerà in busta paga l’anzianità ed i livelli retributivi acquisiti, e precisamente: scatti d’anzianità maturati e maturandi.
ART. 13 – ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA
Prima dell’inizio del servizio l’aggiudicatario deve inviare al Comune ed agli Istituti scolastici interessati, copia del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei dipendenti di cui al D.Lgs. 81/2008.
L’aggiudicatario del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori.
L’aggiudicatario deve comunicare al Comune tutti gli atti ed i comportamenti adottati in applicazione del D.Lgs. 81/2008.
Il Documento Unico Valutazione Rischi d’Interferenza (DUVRI) di cui al comma 3, dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, qualora necessario, verrà elaborato successivamente alla presente indagine di mercato.
ART. 14 – CONTROLLI E VERIFICHE
L’aggiudicatario svolge l’attività con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare la propria attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, agli indirizzi del Piano Regionale dei Servizi Sociali e ad osservare regolamenti e disciplinari operanti.
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate ai seguenti principi:
1. verifica trimestrale dei risultati conseguiti dal Servizio oggetto dell’appalto e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi stabiliti;
2. verifiche operative con il coinvolgimento diretto della Ditta finalizzate a valutare l’azione degli educatori da essa impegnati, in termini di efficienza ed efficacia;
3. verifiche disposte in qualunque momento dal Responsabile dei Servizi Sociali allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l’esatto adempimento degli obblighi della ditta.
Alla ditta aggiudicataria è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su tesi, problemi o questioni pertinenti. Può avanzare, per iscritto, proposte di eventuali modifiche o integrazioni alle metodologie o modalità di intervento e quant’altro ritenuto utile per un miglior svolgimento del servizio.
Queste proposte verranno valutate dall’Amministrazione Comunale e di concerto con l’Amministrazione Scolastica, eventualmente attuate.
ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA
L’aggiudicatario dovrà costituire per i termini di durata del contratto una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione.
La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
- rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all’art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.
L'importo della garanzia viene ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal legale rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
In caso di R.T.I.:
- Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento
non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.
Si applica la riduzione del 50%, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire della riduzione l’operatore economico dovrà documentare il possesso dei relativi requisiti.
Ai sensi dell’art. 103, co. 3, del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia fidejussoria definitiva determina la decadenza dell’affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria e l’affidamento della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall’Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
ART. 16 – ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA’
E’ a totale carico dell’affidatario, senza riserve od eccezioni, ogni onere e responsabilità, sia civile che penale, per danni che dovessero derivare agli utenti, all'operatore stesso, a terzi e a cose, in relazione all'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento o a cause ad esso connesse. L'aggiudicatario ha l'obbligo di stipulare polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, in relazione all’oggetto dell’appalto, per danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, o a terzi, nel corso dello svolgimento dell’attività, ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, per un massimale unico non inferiore ad
€. 2.000.000,00, con estensione specifica ai danni causati a terzi da tutti coloro che svolgano, a qualsiasi titolo, inclusi volontari, attività per conto dell'impresa. La copertura R.C.T. dovrà inoltre comprendere i danni subiti da detti soggetti nell'espletamento della loro attività a favore dell'aggiudicatario.
La succitata polizza dovrà espressamente contenere la copertura di responsabilità personale degli operatori dell'aggiudicatario che presteranno servizio.
ART. 17 – CORRISPETTIVO
Il prezzo dell’appalto rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto, ad eccezione degli aumenti derivanti dalla modifica del costo del lavoro. La richiesta di revisione derivante dall’aumento del costo del lavoro dovrà pervenire alla stazione appaltante entro il 30 novembre dell’anno in corso per l’anno successivo.
Alla liquidazione del corrispettivo si procederà, previa verifica della effettività del servizio reso, entro trenta giorni dal ricevimento al protocollo comunale di fattura elettronica mensile rispondente alle norme di legge, con specificato:
- tutti i dati relativi al pagamento (IBAN);
- CIG e gli estremi della determinazione di affidamento del servizio;
- codice identificativo dell’ufficio comunale destinatario della fattura elettronica, ai sensi del DM 03/04/2013, n. 55;
- canone mensile del servizio reso;
- dicitura “IVA da versare a cura del concedente o committente ente pubblico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx XXX x. 000/0000” xx quanto per effetto dello “Split payment” l’IVA dovuta sarà versata direttamente all’Erario anziché al fornitore.
Alla fattura elettronica seguiranno prospetti con indicazioni dettagliate delle ore prestate mensilmente dai singoli operatori. A fine dicembre verrà emessa fattura a conguaglio delle ore effettivamente rese nell’arco dell’intero anno calcolato moltiplicando la tariffa oraria per il numero di ore effettivamente prestate.
Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica da parte dell’Ente della sussistenza del requisito della regolarità contributiva.
Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate ed i cui prospetti analitici delle ore effettuate mensilmente non siano sottoscritti dal coordinatore, cui farà seguito il controllo dell’effettiva prestazione del servizio da parte del competente servizio.
Sono a carico dell’aggiudicatario le relative commissioni bancarie.
ART. 18 – PENALITA’
Nel caso in cui, per ragioni imputabili direttamente all'aggiudicatario, o configuranti a carico di essa l’ipotesi di “culpa in vigilando” e non adeguatamente giustificate nei termini assegnati in sede di contestazione, il servizio subisca ingiustificate interruzioni, anche di breve durata, o si riveli difforme da quanto previsto dal presente Capitolato e/o dal Progetto presentato in sede di offerta, il Comune di Grumello del Monte applicherà le seguenti misure sanzionatorie:
- penale di € 50,00 per ogni ora di mancato espletamento del servizio;
- penale di € 500,00 in caso di inosservanza, anche solo parziale, degli obblighi previsti nel presente capitolato, e/o delle eventuali ulteriori obbligazioni stabilite in sede contrattuale;
- penale di € 1.000,00 in caso di grave inadempienza nelle prestazioni che abbia inciso negativamente sull’andamento generale del Servizio.
Si considerano gravi inadempienze quelle indicate nel successivo articolo 19.
Le inadempienze ed irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi, anche a mezzo fax, alla ditta, che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto l'Ente appaltante deciderà nel merito, applicando le relative penali secondo quanto stabilito al primo comma del presente articolo nonché, se ne ricorra il caso, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 19.
E' fatto salvo in ogni caso il diritto, in capo al Servizio Istruzione, al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti direttamente o indirettamente imputabili alle inadempienze sopra descritte.
Ai fini della riscossione pecuniaria delle penalità, nella misura del relativo ammontare, sarà applicato il principio della compensazione, ex articolo 1241 c.c, con i crediti dell’appaltatore derivanti dal contratto o, qualora i crediti non siano ancora venuti in essere, con l’ammontare della cauzione che, in tal caso, dovrà essere integrata immediatamente nel proprio “quantum” iniziale.
La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate costituiscono comunque causa di risoluzione del contratto.
ART. 19 – CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., con preavviso di 30 (trenta) giorni in presenza delle seguenti gravi inadempienze contrattuali:
a) non reperimento del personale necessario per l’avvio del servizio nei tempi previsti;
b) mancanza dei requisiti richiesti da parte del personale impiegato nella gestione del servizio;
c) frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
d) subappalto;
e) abbandono dell’appalto, anche parzialmente;
f) intervenuto provvedimento di revoca dell'iscrizione della Cooperativa nel registro regionale delle cooperative sociali, se l’aggiudicataria è una cooperativa sociale;
g) mancato espletamento dei servizi per reiterate assenze del personale, non sostituito;
h) episodio gravemente lesivo della persona, dei diritti e dei beni degli utenti, dei loro familiari e del personale scolastico;
i) inosservanza delle norme riferite ai piani individuali di emersione ai sensi della legge 266/2002;
j) inosservanza delle norme contrattuali nonché di legge di carattere, previdenziale, assicurativo contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
k) non attuazione del progetto presentato, in particolare con riferimento ad ogni elemento che sia stato oggetto di attribuzione di punteggio tale da determinare l'aggiudicazione dell'appalto alla controparte;
l) mancato reintegro del deposito cauzionale.
La risoluzione interverrà qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, l'aggiudicatario persista nelle inadempienze rilevate.
Si considerano gravi inadempienze, ai sensi del presente articolo, anche tutti gli altri comportamenti indicati come motivo di risoluzione del contratto nel presente capitolato.
In caso di risoluzione del contratto per gravi inadempienze si provvederà:
− all’incameramento della fideiussione a titolo di risarcimento del danno e all’addebito alla parte inadempiente delle maggiori spese sostenute;
− ad escludere l’appaltatore dai futuri appalti dell’ente per un periodo di 4 anni;
− a segnalare il fatto all’ANAC ed all’Osservatorio regionale.
La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali, fa insorgere a favore del Comune il diritto di affidare il servizio al prestatore di servizi che segue immediatamente nella graduatoria. L’esecuzione in danno non esclude l’azione per eventuali responsabilità civili o penali del prestatore di servizi, se è a lui addebitabile l’evento che ha determinato la risoluzione.
ART. 20 – NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Nell’adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, l’appaltatore sarà nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28 del Reg. 679/16 sulla protezione dei dati personali (“Responsabile”) di titolarità del Comune (“Titolare”), con atto che si allega al presente come parte integrante e sostanziale.
ART. 21 – DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta aggiudicataria dovrà:
- eleggere domicilio in Grumello del Monte e indicare il proprio domicilio digitale (casella di pec) a cui indirizzare tutte le notifiche e comunicazioni;
- disporre di idoneo recapito, munito di telefono, segreteria telefonica, fax, funzionanti 24 ore su 24;
- disporre di un ufficio operativo a non più di 25 km dal Comune di Grumello del Monte che dovrà essere funzionante almeno dal lunedì al venerdì – orario minimo 8,00 – 13,00;
- La ditta dovrà comunicare il proprio domicilio al Comune, come tutte le variazioni che dovessero successivamente intervenire.
ART. 22 - REFERENTI COMUNALI
Il Comune di Grumello del Monte nomina quali suoi referenti la responsabile del Settore “Affari Generali e Servizi alla Persona” e l’assistente sociale, cui l’impresa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale, al fine di:
- collaborare con l’autorità scolastica nell’ambito delle attività previste dalla scuola in cui opera;
- evitare una gestione puramente assistenziale dell’alunno in situazione di handicap, pur costituendo essa la base da cui muovere;
- partecipare alla programmazione, realizzazione e verifica del progetto educativo;
- essere in raccordo fra scuola e territorio, favorendo la costruzione di una “rete significativa” tra le agenzie scolastiche, gli Enti Territoriali ed il terzo settore.
ART. 23 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
L’aggiudicatario è obbligato alla stipulazione del contratto, con l’osservanza dei principi generali di cui agli xxxx.xx 1337-1338-1375 c.c., improrogabilmente entro il termine che verrà assegnato dall’Amministrazione, pena la decadenza dall’aggiudicazione.
Saranno a carico dell’aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali (imposta di bollo, diritti di scritturazione, diritti di segreteria, ecc…) determinate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
In considerazione della particolare tipologia di utenza e della conseguente rilevanza del servizio oggetto di affidamento, che non può subire interruzioni senza un grave danno all’interesse pubblico, nelle more della stipula del contratto sarà possibile autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 24 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il Comune si riserva di verificare in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 25 –CONTROVERSIE
Ogni controversia che dovesse sorgere tra l’ente concedente ed il concessionario, anche circa l’interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, verrà definita a termine di legge. È competente in via esclusiva il foro di Bergamo.
ART. 26 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso richiamo alle vigenti norme in materia di contratti, al codice civile, al TUEL e successivi aggiornamenti, alle disposizioni legislative in
materia di servizi pubblici, alle norme vigenti sul procedimento amministrativo, sulla tutela della privacy, sul diritto di accesso agli atti amministrativi e sulle disposizioni di legge vigenti al momento della gara e per quelle che saranno emanate nel corso di validità dell’appalto di cui al presente capitolato.