LOCAZIONE DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE” TRA
“CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI IN USO E DI
LOCAZIONE DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE”
TRA
Terre di Siena Lab s.r.l., con sede in Siena, (53100), Piazza Duomo 9, P.IVA 01422570521
- di seguito anche, breviter, il “TS LAB”
E
……………………. con sede in …………………………, CAP ……………………….., all’indirizzo ………………………………….. P.IVA e C.F. ……………………………………..,
di seguito anche, breviter, “Conduttore” -
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Le premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 – Oggetto
2.1- Concessione in uso di immobili: TS LAB concede in uso al Conduttore gli spazi interni posti il piano primo (porzione) del “Centro Servizi Imprese Val di Chiana”, sito in Torrita di Siena, Via Traversa Valdichiana Est, al n^ civico 175/A, censito al foglio di mappa n. 9, Particella n. 467; il tutto come meglio risulta definito con contorno di colore rosso dalla planimetria allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
La durata del diritto di uso è fissata fino al 15/12/2025, salvo i casi di decadenza e risoluzione anticipata previsti al successivo art. 10.
Il Conduttore prende atto che detti locali sono stati concessi in comodato gratuito dal Comune di Torrita di Siena A TS LAB al solo fine insediare negli stessi locali imprese/consorzi che operino nel settore della ricerca e del trasferimento tecnologico, con espressa facoltà a TS LAB di concederlo in uso a terzi per i fini sopra specificati.
Il Conduttore prende atto altresì che non potrà effettuare alcun intervento o apportare modifiche ai locali concessi in uso. Il conduttore è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l’uso previsto dal presente contratto.
Al termine di validità del presente contratto il Conduttore è tenuto a restituire il locale le attrezzature nello stato di consistenza, efficienza e manutenzione in cui è stato concesso in uso.
Alla scadenza del presente contratto, qualora si riscontrino difetti, manchevolezze o qualunque tipo di inefficienza, il comodatario sarà tenuto a ripristinare le condizioni originarie dell’immobile, a propria cura e spesa, secondo quanto richiesto e ordinato da TS LAB; in caso di inadempienza il Conduttore sarà tenuto a rimborsare a TS LAB gli oneri che lo stesso avrà sostenuto per il ripristino a regola d’arte di quanto contestato; in caso di mancato rimborso di detti oneri entro 30 gg, TS LAB potrà escutere la fidejussione a garanzia degli obblighi scaturenti dal presente contratto a carico del Conduttore.
Sono a carico del Conduttore:
- tutte le spese per la manutenzione ordinaria dell’immobile, per i soli vani a disposizione, con esclusione delle parti condominiali
- spese ed oneri per le utenze quali acqua, energia elettrica, gas, telefonia, nettezza urbana, nonché le spese per la pulizia interna ed esterna, manutenzione delle aree a verde, ecc.. afferenti le proprie unità, in proporzione alle tabelle millesimali approvate.
Il Conduttore non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute per il funzionamento e la manutenzione del bene concesso per l’uso a cui è destinato.
Il Conduttore non può apportare –anche se a propria cura e spesa- alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all’immobile concesso in comodato, senza il preventivo consenso scritto di TS LAB. In caso contrario il Conduttore avrà l’obbligo della rimessa in pristino a propria cura e spesa salvo, comunque, la facoltà di TS LAB di ritenere le migliorie senza obbligo di corrispondere alcunché al Conduttore.
Il Conduttore esonera espressamente TS LAB da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti del personale addetto all’uso dell’immobile e delle attrezzature ed all’esecuzione degli obblighi ed oneri di cui al presente contratto. Il Conduttore esonera espressamente TS LAB da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o persone e/o cose o infortuni che possano derivare a terzi, ivi compreso al personale addetto all’uso dei locali ed alla prestazione dei servizi di cui al presente contratto, per l’uso dell’immobile, comunque verificatisi nell’immobile stesso, anche a cura di terzi.
Il Conduttore si obbliga a rispettare e a far rispettare al personale addetto all’uso dell’immobile ed all’esecuzione degli obblighi ed oneri di cui al presente contratto, le prescrizioni ed i divieti per la sicurezza contenuti nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. di cui dichiara di aver preso piena conoscenza.
2.2: LOCAZIONE ATTREZZATURE: TS LAB si obbliga a far godere il Conduttore delle attrezzature di sua proprietà elencate nell’allegato “A – ELENCO ATTREZZATURE” al presente atto che si intende costituire parte integrante del presente contratto e funzionali allo svolgimento dell’attività di questo individuate in premessa e si obbliga altresì a garantirne il pacifico godimento per tutta la durata della locazione.
Art. 3 – Accettazione delle attrezzature
Sottoscrivendo il presente contratto, il Conduttore dichiara espressamente di accettare le attrezzature tutte locategli come “viste e piaciute”.
Il Conduttore riconosce altresì di ricevere le attrezzature di cui all’allegato “A” in perfetto stato di funzionamento e che queste sono perfettamente idonee alla destinazione d’uso loro propria.
TS LAB si riserva il diritto di apporre sui Beni locati idonei segni identificativi attestanti la sua proprietà dei beni. Il Conduttore, dal canto suo, si obbliga a non rimuovere o alterare detti xxxxx.Xx conduttore non potrà sublocare, cedere in uso o comunque affittare a terzi le attrezzature locate o parte di queste, né cedere il contratto. La violazione di detti divieti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.
Art. 4 – Corrispettivo della locazione.
Fermo restando quanto previsto nei successivi articoli 5 e 13, l’importo del corrispettivo relativo alla locazione delle attrezzature viene determinato, in base di quanto stabilito dall’esito del bando di gara, in € 41.500 € annui, oltre ad I.V.A. se dovuta, da pagarsi a TS LAB così come stabilito al successivo art. 6. Tale corrispettivo è soggetto ad indicizzazione Istat di anno in anno in base all’incremento rilevato al 31/12 dell’anno precedente dell’indice dell’incremento del costo della vita per la famiglia di operai e impiegati.
Art. 5 – Durata della locazione delle attrezzature
Il noleggio del materiale in oggetto decorre dal giorno ………………. e termina il giorno 15/12/2025 (Data di Restituzione).
Le parti si danno reciprocamente atto che non è consentito il recesso unilaterale dagli obblighi della presente scrittura; in caso di recesso anticipato da parte del Conduttore lo stesso sarà responsabile dei danni causati per la mancata applicazione del presente contratto.
Art. 6 Modalità di pagamento
Il corrispettivo decorrerà dal giorno della consegna dei Beni o messa a disposizione degli stessi secondo quanto previsto al precedente art. 5. Il corrispettivo di cui all’art. 4 sarà dovuto in 2 semestralità anticipate da pagarsi in due rate entro la fine del primo e del sesto mese dalla data di effettiva immissione in possesso, fino al 30 novembre 2025
Le fatture dovranno essere regolate a mezzo bonifico bancario o a mezzo di addebito diretto sul c/c del conduttore. Il conto corrente e la banca di appoggio del locatore saranno indicati in fattura. Il canone dovrà essere così corrisposto automaticamente e senza bisogno di richiesta scritta.
Sono a carico della parte conduttrice, che dichiara irrevocabilmente di accollar sente il pagamento, tutte le spese di gestione di dette attrezzature. Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da pretese od eccezioni della parte conduttrice, qualunque ne fosse il titolo, salvo il successivo e separato esercizio delle sue ragioni.
In caso di ritardato pagamento, il Locatario sarà tenuto a corrispondere al Locatore, senza necessità di intimazione o messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati, su base annua, in misura pari al tasso legale corrente aumentato di cinque punti.
TS LAB si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il Contratto in caso di ritardo nei pagamenti del corrispettivo da parte del Locatario, anche se non ripetuto.
La mancata utilizzazione dei Beni, da qualsiasi causa dipendente, non esonera il Locatario dall'obbligo di corrispondere il canone, né gli attribuisce titolo alcuno ad indennizzi o risarcimenti di sorta. Il mancato pagamento, in tutto od in parte, del corrispettivo alle scadenze mensili pattuite, costituirà automaticamente la parte conduttrice in mora; tale mancato pagamento costituirà inoltre inadempienza grave, legittimando in ogni caso la parte locatrice a chiedere la risoluzione di diritto del contratto e ad escutere la fidejussione stipulata dal conduttore a garanzia di cui all’Art 7.
La parte conduttrice si obbliga, in deroga agli artt. 1576 e 1609 cod. civ. ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie di qualunque natura. Sempre a carico della parte conduttrice sono tutti gli adempimenti inerenti la conduzione e manutenzione di tutti gli impianti tecnici, compresa la figura di terzo responsabile per la eventuale centrale termica; al termine di ogni annualità il conduttore dovrà produrre al locatore tutta la documentazione inerente interventi di manutenzione programmata e straordinaria.
La parte conduttrice non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento del danno o spese qualora, per riparazioni necessarie ed indifferibili, dovesse risultare limitato l’uso ed il godimento della cosa locata.
Art. 7 – Garanzia fidejussoria
A garanzia degli obblighi scaturenti dal presente contratto, si da atto che il conduttore ha l’obbligo di consegnare a TS LAB garanzia fidejussoria emessa da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Detta fidejussione, pari a quattro volte il canone annuo di locazione offerto dal locatore, vale a dire € 166.000,00 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di TS LAB.
Art. 8 – Condizioni d'uso
La parte conduttrice è costituita custode della cosa locata. TS LAB, fino alla riconsegna, ha il diritto di ispezionare e far ispezionare le attrezzature locate per accertarne lo stato ed il buon uso.
Il Conduttore si impegna ad utilizzare le attrezzature locate in modo idoneo e tale da non comprometterne lo stato di buona conservazione e comunque in modo tale da lasciarne inalterati valore commerciale, idoneità alla destinazione d'uso, caratteristiche e specifiche tecniche.
TS LAB è fin d'ora autorizzato ad accedere ai locali ove i Beni saranno installati; ad effettuare accertamenti, direttamente o tramite suoi incaricati ed a procedere ad ispezioni e verifiche dei Beni ogni qualvolta lo ritenesse opportuno, previa comunicazione.
Art. 9 – Esame delle attrezzature locate
Al momento della riconsegna TS LAB o soggetti da lui indicati, effettuerà un esame della merce restituita dal Conduttore, al fine di verificarne la non alterazione di caratteristiche, specifiche tecniche, stato di conservazione ed idoneità alla destinazione d’uso loro propria.
Art. 10 – Sopravvenienze e risoluzione
Nel caso in cui in corso di locazione il materiale locato dovesse subire guasti o comunque alterazioni in conseguenza di una condotta da parte del Conduttore incompatibile con le normali condizioni d'uso, tali sopravvenienze dovranno essere tempestivamente comunicate a TS LAB.
Qualora, nonostante l’inerzia del Conduttore, dovessero giungere a conoscenza di TS LAB gli eventi o le violazioni di cui al primo paragrafo del presente articolo, TS LAB potrà inviare formale lettera di diffida al Conduttore allo scopo di intimare la cessazione immediata della condotta contraria alle normali condizioni d’uso. Nel caso in cui tale condotta dovesse essere reiterata in spregio dell’intimazione suddetta TS LAB avrà la facoltà di risolvere senz’altro il presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, pretendendo la restituzione immediata della merce locata oltre che compiendo le operazioni e pretendendo le somme dovute a titolo di corrispettivo per il periodo effettivo di locazione.
Il presente contratto si intende inoltre risolto di diritto in caso cessazione attività, insolvenza, concordato preventivo, fallimento o concordato fallimentare, messa in liquidazione volontaria del conduttore, o in qualunque altra situazione equivalente, così come in una delle cause di esclusione previste dall’art. 12 della L. 157/95, così come modificato dal D.Lgs. 65/2000, o nei confronti della quale sia stato comminato un provvedimento interdittivo ai sensi della L. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni (lotta contro la delinquenza mafiosa).
Art. 11 – Riparazioni e risarcimento.
Nell’eventualità in cui le attrezzature restituite dal Conduttore siano gravemente danneggiate, distrutte o comunque versino in uno stato di conservazione tale da renderne inutili ed infruttuose oltre che eccessivamente onerose le operazioni di riparazione e/o ripristino, oppure ancora nel caso in cui alcune delle attrezzature di cui all’elenco “A” non vengano restituite alla Data di Restituzione e trattenute dal Conduttore, fermo restando il disposto del successivo articolo 13, TS LAB avrà la facoltà di richiedere al Conduttore il versamento di un importo a titolo di risarcimento danni pari al valore di mercato corrente, per il nuovo, delle suddette attrezzature.
Nel caso in cui il Conduttore non dovesse tempestivamente provvedere al pagamento delle suddette spese di riparazione e/o ripristino ovvero non dovesse tempestivamente corrispondere al Locatore l’importo dovuto a titolo di risarcimento danni di cui al paragrafo precedente, resta qui espressamente inteso e stabilito che quest’ultimo potrà escutere la fidejussione di cui al precedente art.7, rimanendo comunque a carico del Conduttore ogni eventuale spesa o importo eccedente non coperto da detto deposito.
É fatto espresso divieto al Locatario di provvedere, direttamente o tramite terzi, ad eventuali modifiche, trasformazioni delle attrezzature o comunque manomettere i Beni o parte di essi ed eseguire sugli stessi interventi di qualsiasi natura, se non espressamente autorizzati per iscritto da TS LAB.
Art. 12 –Restituzione delle attrezzature
Alla scadenza del contratto, il Locatario restituirà immediatamente le attrezzature, con le eventuali migliorie, addizioni ed innovazioni, in condizioni di perfetta efficienza e manutenzione ed in perfetto stato di conservazione, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso. Solamente con la riconsegna dei Beni nelle condizioni di cui sopra cesserà ogni responsabilità dello stesso verso TS LAB.
Art. 13 – Proprietà e manleva
La proprietà delle attrezzature oggetto del presente contratto è e resterà del Locatore. Il conduttore si impegna a non cederle, sublocarle, sottoporle in pegno o comunque disporne per finalità diverse dalla destinazione d'uso loro propria.
La perdurante proprietà delle attrezzature in capo a TS LAB sarà resa nota dal Conduttore ai suoi aventi causa relativamente ad ogni pretesa vantata da costoro a qualsiasi titolo, anche in forza di atti di carattere esecutivo o cautelare.
Il Conduttore, sottoscrivendo il presente contratto, acconsente a lasciare indenne e manlevato TS LAB anche promettendo il fatto del terzo a norma dell’articolo 1381 del codice civile, relativamente a qualsivoglia pretesa di risarcimento di danni, responsabilità, perdita, spesa o domanda, ivi comprese le spese legali, riferite a violazione da parte del Conduttore stesso delle condizioni d'uso di cui all'articolo 3 o comunque riferibili direttamente od indirettamente all'utilizzo o detenzione delle attrezzature da quest'ultimo locate che potessero essere avanzate da terzi, anche aventi causa del Conduttore.
Art. 14 – Esclusione di responsabilità ed assicurazione
TS LAB non assume alcuna responsabilità e non fornisce alcuna garanzia relativamente a qualsiasi danno o pregiudizio, diretto o indiretto, che possa derivare al Conduttore da difetti occulti del materiale o suo non efficiente funzionamento, sinistri, totali o parziali, che avvengano durante il funzionamento delle attrezzature e suscettibili di provocarne l'arresto, quali, a mero titolo esemplificativo, danneggiamenti di prodotti o materie prime o interazioni distruttive fra le apparecchiature locate e altre strumentazioni di proprietà del Conduttore.
Resta altresì inteso che TS LAB non assume alcuna responsabilità relativamente ad ogni danno o pregiudizio, diretto o indiretto, che possa derivare al Conduttore dalla sostituzione o dalla riparazione delle attrezzature per ritardi nella produzione, mancate scadenze o per qualsiasi altra ragione.
Con la sottoscrizione del presente contratto le parte si danno reciprocamente atto che il Conduttore, ha stipulato idonee polizze assicurative a favore di TS LAB e copia delle stesse sono state in precedenza consegnate dal Conduttore a TS LAB stessa.
Il Conduttore dovrà comunicare per iscritto a TS LAB, entro 24 ore dall'evento, qualsiasi sinistro che coinvolga i Beni, indicandone le cause e le conseguenze. In caso di incendio o furto il Locatario dovrà altresì inoltrare denuncia all'Autorità Giudiziaria e allegare copia della denuncia alla suddetta comunicazione.
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e di sublocazione
Il Conduttore non ha facoltà di cedere a terzi, anche parzialmente, il contratto se non formalmente autorizzato per iscritto dal Locatore a mezzo fax o lettera raccomandata a/r in data anteriore a detta cessione.
Art. 16 – Modifiche ed integrazioni
Eventuali accordi modificativi del presente contratto dovranno essere conclusi per iscritto. Per quanto non espressamente previsto nel seguente contratto si applicano le rilevanti norme del codice civile in materia di locazione di beni mobili.
Art. 17 – Giurisdizione e risoluzione delle controversie
Ogni spesa, tassa o imposta presente o futura, di qualsiasi natura, inerente al presente contratto sarà ad esclusivo carico del Locatore.
Il presente contratto è regolamentato ed interpretato sotto ogni punto di vista dalla legge italiana tranne per quanto espressamente previsto in questi articoli.
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione, e/o all’esecuzione, e/o alla risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Siena
Si allegano:
- A - Elenco riepilogativo delle attrezzature locate;
- B – Planimetria dei locali concessi in uso;
- C- Copia di valido Documento di Identità del legale rappresentante del Conduttore.
Siena, lì _____________________.
Per accettazione,
IL CONDUTTORE TS LAB
(timbro e firma) (timbro e firma)
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Conduttore dichiara di aver letto e
di approvare specificamente ed espressamente gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
IL CONDUTTORE TS LAB
(timbro e firma) (timbro e firma)