COLLEGIO DI ROMA
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) MASSERA Presidente
(RM) MELI Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SILVETTI Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COLOMBO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXX XXXXXX
Nella seduta del 11/03/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorso verte su un contratto di locazione finanziaria (leasing strumentale), stipulato nella prima metà del 2010, per un ammontare pari a Euro 300.000,00 oltre IVA.
Con il ricorso presentato il 28.9.2015, preceduto da reclamo del 19 maggio 2015, la parte ricorrente, che si qualifica come non consumatore e dalla documentazione in atti risulta essere una S.r.l., rileva l’omessa indicazione in contratto del TAEG/ISC (con conseguente indeterminatezza del tasso dell’operazione) e chiede la restituzione della somma corrisposta in eccedenza a titolo di interessi (ad un tasso pari al 5,44%) dovendo trovare applicazione, in ottemperanza all’art. 117, commi 6 e 7, del TUB, il tasso minimo dei BOT annuali emessi nei 12 mesi precedenti l’erogazione del prestito (tasso minimo che indica nella misura dello 0,74 %). Afferma che l’indicazione del TAEG/ ISC, che rappresenta il reale costo del finanziamento, è obbligatoria per tutte le operazioni di finanziamento e si riferisce a tutti i "clienti”. Sottolinea inoltre che non le è stata inviata alcuna documentazione prevista dalla disciplina in tema trasparenza e che non le è stato consegnato il contratto in originale opportunamente datato e sottoscritto.
Espone inoltre che il contratto in questione prevedeva un tasso di mora (effettivamente applicato) pari all’Euribor a 3 mesi maggiorato di dieci punti percentuali.
Sostiene che tale tasso va ritenuto usurario, essendo il “tasso soglia” vigente nel primo trimestre del 2010 pari al 9,84%, se si considera come data di stipula il 19.1.2010. Se si tiene conto che non è mai stato consegnato il contratto in originale, che sul documento di sintesi allegato allo stesso viene indicata la data del 13.5.2010 e si considera quest'ultima come data di stipula del contratto, il tasso soglia per il periodo di riferimento sarebbe pari all’8,325%. Aggiunge che, oltre al suddetto tasso, era prevista in caso di mora anche la corresponsione di una somma pari al 15% degli importi insoluti, per il relativo recupero, con un minimo di € 130,00. Non era prevista una clausola di salvaguardia.
Chiede pertanto:
x attesa la mancata indicazione del TAEG/ISC nel contratto, con conseguente indeterminatezza del tasso pattuito, la sostituzione, ex art. 117, comma 7, del TUB, del tasso convenuto con il tasso minimo BOT mensili, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, con conseguente obbligo restitutorio delle somme indebitamente corrisposte;
x in merito al tasso di mora, atteso il superamento del “tasso soglia”, previa dichiarazione di nullità della relativa clausola la restituzione di ogni somma e/o compenso corrisposto a seguito del ritardo nel pagamento delle rate del finanziamento, ai sensi dell'art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., secondo comma;
x accertati la mancata consegna del contratto in originale ed il mancato adempimento delle comunicazioni ai sensi della normativa sulla trasparenza, l’assunzione dei provvedimenti ritenuti più opportuni.
Con controdeduzioni in data 21.10.2015 parte resistente espone che tra il 2008 ed il 2011 le parti sottoscrivevano sei contratti di leasing strumentale, fra cui quello oggetto del ricorso per il quale si verificava un inadempimento di € 180.000,00 (con conseguente intervento del Fondo di Garanzia di Mediocredito Centrale). Con il reclamo la ricorrente, già segnalata a sofferenza, contestava alla resistente il mancato rispetto della normativa di trasparenza in relazione a detti contratti. Nonostante il riscontro fornito, presentava poi ricorso limitando la contestazione ad un solo rapporto e – afferma la resistente - introducendo allora l’ulteriore tema dell’usurarietà del tasso di mora.
Rileva la resistente che il TAEG/ISC è un indicatore sintetico di costo previsto per i finanziamenti ai consumatori e che l’introduzione dal dicembre 2009 della categoria “clienti al dettaglio” e “microimprese” non ha parificato tale clientela al consumatore. Per le operazioni di leasing non è previsto alcun obbligo di indicazione dell’ISC ed in ogni caso l’eventuale omessa indicazione di tale indicatore non rientra tra le ipotesi di nullità sanzionate dall’art. 117, commi 6 e 7, del TUB.
Premesso che la disciplina primaria e secondaria sulla trasparenza ha avuto un’evoluzione nell’arco dell’ultimo decennio e che pertanto gli obblighi informativi e pubblicitari in materia vanno verificati ratione temporis conclude, sulla scorta di una dettagliata disamina della normativa applicabile dal settembre 2003 all’ottobre 2015, suddivisa in tre successive fasce temporali di valutazione, nel senso che le operazioni di leasing non sono state mai comprese fra le fattispecie contrattuali soggette all’indicazione del TAEG/ISC.
Evidenzia che nel contratto sono correttamente indicate le condizioni economiche da pubblicizzare nei locali aperti al pubblico tra cui il tasso d’interesse che, per il leasing finanziario è, ai sensi delle disposizioni di Banca d’Italia, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Il documento di sintesi del contratto indica il tasso del leasing (5,44%), i criteri di indicizzazione periodica di detto tasso (euribor a 3 mesi, pari a 0.672 come livello di riferimento iniziale), la variazione minima apprezzabile e il floor. Gli
elementi esposti in contratto consentono quindi di determinare univocamente il contenuto della prestazione.
Quanto all’asserita usurarietà del tasso di mora è pacifica l’inammissibilità della sommatoria del tasso mora e del tasso corrispettivo ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia. Inoltre, anche qualora si riscontrasse l’usurarietà degli interessi di mora, questa sarebbe irrilevante ai fini della debenza di quelli compensativi.
Aggiunge che, nel caso di specie, l’art. 10 delle condizioni generali di contratto espressamente chiarisce che “in caso di ritardo nel pagamento delle somme (anche a titolo di penale) dovute al concedente, l’utilizzatore dovrà pagare … gli interessi di mora pari all’ EURIBOR 365/3 mesi vigente al momento del pagamento dovuto + 8 punti percentuali (8%) …”. Afferma potersi dedurre da tale clausola che gli interessi di mora sono solo eventuali, che, se superiori al tasso soglia, saranno contenuti al di sotto dello stesso e che la relativa base di calcolo è unicamente la somma non pagata in linea capitale. Sostiene che le soglie rilevanti per il tasso di mora sono correlate alle variazioni registrate nel periodo di riferimento e che comunque non è mai stato fissata per legge una specifica soglia degli interessi di mora limitandosi ad ipotizzare che tale tasso sia dato dal valore del tasso soglia ordinario maggiorato di 2,1 punti percentuali.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Con il primo motivo di doglianza la ricorrente lamenta la mancata indicazione del TAEG/ISC nel contratto, e quindi l’indeterminatezza del tasso pattuito, con conseguente sostituzione, ex art. 117, comma 7, del TUB, del tasso convenuto con il tasso minimo dei BOT mensili, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
Ai sensi delle Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari applicabili all’epoca della conclusione del contratto de quo (provvedimento del 29.7.2009) ed in particolare del paragrafo 8 “Indicatore sintetico di costo”, punto 8 “Finanziamenti”, “Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'Allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: mutui; anticipazioni bancarie; altri finanziamenti; aperture in conto corrente offerte a clienti al dettaglio. Il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (Sezione VII, paragrafo 4.2.4 e Allegato 5B)”.
Dalle succitate disposizioni si desume che le norme di trasparenza estendono il metodo di calcolo del TAEG, previsto per i rapporti di credito con i consumatori, solo ad alcuni rapporti di credito instaurati con soggetti che non abbiano, come nel caso di specie, tale natura. Si tratta pertanto di verificare se le operazioni di leasing finanziario, qual è quella oggetto della presente controversia, siano comprese nell’ambito della predetta disposizione e nello specifico in una delle categorie di operazioni previste ai fini dell’indicazione dell’ISC con le modalità di calcolo previste per il TAEG nei contratti di credito ai consumatori. Escluse le categorie di finanziamenti specificatamente individuate (mutui e anticipazioni bancarie oltreché aperture in conto corrente) che sono chiaramente estranee alla natura delle operazioni di leasing finanziario, si tratta in sostanza di valutare se la categoria “altri finanziamenti” includa, nella sua formulazione di ordine generale, le operazioni in parola. Come affermato dal Collegio di Milano (dec. 4974/2015) “ la riconducibilità … alla categoria residuale degli “altri finanziamenti” è da negarsi in ragione del chiaro enunciato di cui al § 1 della … Sez. II delle Norme di Trasparenza, là dove,
nell’individuare l’ambito applicativo della materia, la disposizione elenca i seguenti servizi e operazioni: “depositi; certificati di deposito (secondo quanto previsto dalla sezione I); finanziamenti (mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII”. La disposizione distingue con estremo nitore, nell’insieme dei finanziamenti, il leasing finanziario dagli “altri finanziamenti” con ciò precludendo l’ascrivibilità del primo alla categoria residuale in parola. Ne consegue che l’estensione della metodologia di calcolo del TAEG all’ISC non investe il contratto di leasing finanziario il cui ISC verrà conteggiato secondo i criteri suoi propri e non già secondo quelli che conducono alla formazione del TAEG in ragione della carenza dell’estensione metodologica per siffatta tipologia di finanziamento. […]”.
In sostanza il costo dell’operazione in parola risulta sufficientemente determinato attraverso l’indicazione del “tasso leasing” iniziale, calcolato secondo i criteri di attualizzazione dei flussi previsti dalle pertinenti disposizioni di vigilanza, e del relativo parametro finanziario di indicizzazione.
Quanto alla prima doglianza il ricorso è pertanto infondato.
Con il secondo motivo di doglianza la ricorrente, ribadendo quanto già contenuto nel reclamo, lamenta il superamento del “tasso soglia” da parte del tasso di mora e chiede pertanto, previa dichiarazione di nullità della relativa clausola, la restituzione di ogni somma e/o compenso corrisposto a seguito del ritardo nel pagamento delle rate del finanziamento, ai sensi dell'art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., secondo comma.
Nel caso di specie, il contratto di leasing finanziario fissa il tasso corrispettivo (tasso interno di attualizzazione) al 5,44% (indicizzato all’Euribor a 3 mesi) e il tasso di mora in misura pari all’Euribor a 3 mesi maggiorato di 10 punti percentuali. E’ inoltre prevista, quale ulteriore voce di costo in caso di ritardo nei pagamenti, la corresponsione del 15% degli importi insoluti, per il relativo incasso, anche tramite intervento di agenzie esterne specializzate. Secondo la ricorrente il “tasso soglia” vigente nel primo trimestre del 2010 era pari al 9,84%, se si considera come data di stipula il 19.1.2010; quello vigente nel secondo trimestre del 2010, l’8,325%, se si considera come data di stipula il 13.5.2010: entrambi i livelli del “tasso soglia” sono inferiori al tasso di mora.
Ciò detto occorre peraltro rilevare che il Collegio di coordinamento ha affrontato in generale il tema dell’usurarietà degli interessi moratori (anche a seguito di alcune pronunce della Corte costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione) pervenendo alla conclusione che deve escludersi l’estensione agli interessi di mora della disciplina riguardante l’usura.
Nella decisione n. 1875/2014 (cfr. p. 14 e ss. cui si fa rinvio), il Collegio ha precisato, in particolare, che: “il punto è comunque risolto dal diritto positivo, posto che l’art. 1224 c.c. indica con chiarezza la specifica funzione degli interessi moratori e la loro radicale differenza rispetto agli interessi corrispettivi. Pertanto alla luce dei dati positivi e della loro ratio la tesi della equivalenza tra interessi moratori ed interessi corrispettivi emerge come insostenibile”. Da ciò il Collegio ha fatto conseguire la non configurabilità degli interessi di mora come “usurari”, in quanto “non possono essere assoggettati alla disciplina relativa agli interessi usurari elementi di costo del credito che non siano contemplati nel calcolo dei tassi soglia” (cfr. dec. cit., pp. 16 e 18).
Quanto sopra non vuol dire, come anche recentemente affermato da questo stesso Xxxxxxxx (cfr. dec. 8392/2015), che tale conclusione equivalga a sottrarre gli interessi moratori da qualsivoglia vaglio di legittimità, dovendosi avere riguardo, trattandosi nel caso di specie di un contratto stipulato con un soggetto non consumatore, al potere officioso del giudice di ridurre, ai sensi dell’art. 1384 c.c., il tasso convenzionale degli interessi moratori ove manifestamente eccessivo (cfr. sempre Coll. di Coord. Dec. 1875/2014).
Nella predetta decisione il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha affermato che la mancata disponibilità, da parte del Collegio medesimo, di parametri di giudizio sufficienti per pronunciarsi circa l’eccessività degli interessi moratori pattuiti non pregiudica l'esercizio officioso del potere del giudicante, il cui potere di controllo è ad esso attribuito non nell'interesse della parte, ma nell'interesse dell'ordinamento, per evitare che l'autonomia contrattuale travalichi i limiti entro i quali la tutela delle posizioni soggettive delle parti appare meritevole di tutela. Il Collegio di Coordinamento è consapevole che, in caso di ritardato pagamento, la maggiorazione stabilita contrattualmente rispetto agli interessi corrispettivi, secondo quanto rilevato nel 2001 dalla Banca d’Italia, era mediamente pari a 2,1 punti percentuali. Ritiene peraltro che quanto all’epoca rilevato costituisca un dato non sufficiente ai fini della individuazione di un tasso soglia applicabile anche agli interessi moratori che può, invece, fornire indicazioni concorrenti con altre al fine di formare nel giudicante il razionale convincimento della eccessività della misura degli interessi moratori pattuiti. Afferma inoltre il Collegio che “… sia la valutazione di sproporzione sia la misura della susseguente riduzione non può prescindere dal rapporto quantitativo intercorrente tra i tassi corrispettivi e quelli moratori convenzionalmente predefiniti. Infatti benché i due tipi di tassi siano assai diversi tra loro per natura e funzioni, tuttavia entrambi incorporano la stima del sacrificio che il prestatore accetta di subire per trasferire una somma di denaro dalla propria sfera patrimoniale nella sfera di disponibilità altrui. Ne discende che … la elisione di ogni rapporto di proporzionalità comporta conseguenze inaccettabili perché contraddittorie con la premessa già assunta circa l’applicabilità del disposto dell’art. 1384
c.c. ai tassi moratori e che … la riduzione degli interessi moratori si impone quando la
funzione assegnata alla misura pattizia degli interessi moratori sia completamente scollegata dalla stima del sacrificio illecitamente imposto al prestatore di denaro per assumere quella di atterrire il debitore. […]”
Alla luce di quanto detto, occorre raffrontare la misura del tasso del leasing, indicizzato all’Euribor a 3 mesi, pari al 5,44% all’atto della stipula del finanziamento, e la misura del tasso di mora (pari al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 10 punti percentuali, quale risultante dalla relativa previsione contrattuale che non coincide con quella citata dalla ricorrente nel ricorso, secondo cui la maggiorazione sarebbe di 8 punti percentuali). Non risulta dalla documentazione in atti quando si siano verificati i ritardi dei pagamenti che hanno cagionato, a carico della ricorrente, l’applicazione degli interessi di mora e di cui si chiede la restituzione. Da una semplice verifica dell’andamento del tasso Euribor a tre mesi dall’epoca di conclusione del contratto di leasing a quella del ricorso può notarsi come nel periodo considerato tale tasso dall’iniziale 0,65 circa abbia raggiunto una punta di circa 1,60% nella seconda metà del 2011 per poi discendere considerevolmente attestandosi dalla seconda metà del 2012 a un livello poco superiore allo zero fino a raggiungere livelli negativi.
In base alla comparazione dei livelli del tasso corrispettivo e di quello del tasso di mora,
cui vanno aggiunte le ulteriori componenti di costo a carico del finanziato in caso di ritardo nei pagamenti e nello specifico il pagamento del 15% degli importi insoluti per il relativo incasso, quanto pattuito in caso di ritardati pagamenti risulta manifestamente eccessivo. Ai sensi dell’art. 1384 c.c. si ritiene equa la riduzione del tasso di mora ad un saggio pari a quello del tasso leasing dell’operazione de quo aumentato di 2,1 punti percentuali, incremento che rappresenta, nella citata rilevazione della Banca d’Italia, la maggiorazione mediamente applicata ai tassi corrispettivi in caso di ritardo nei pagamenti. Da ciò discende l’obbligo di restituzione alla ricorrente di quanto percepito in eccesso, a tale titolo.
Con la terza ed ultima doglianza la ricorrente richiede che, accertati la mancata consegna del contratto in originale ed il mancato adempimento delle comunicazioni di trasparenza, siano assunti i provvedimenti ritenuti più opportuni.
Si osserva a riguardo che la documentazione contrattuale, sottoscritta a nome della resistente seppur priva di data in calce, risulta allegata al ricorso. L’esatta data di stipula (19.1.2010 ovvero 13.5.2010 come può alternativamente desumersi dal testo del contratto) non è oggetto di contestazione né appare rilevante ai fini della decisione sul ricorso.
Quanto all’invio delle comunicazioni periodiche previste dalla normativa in tema di trasparenza non risulta alcuna evidenza fornita a riguardo dalla resistente. Tuttavia la richiesta di un accertamento finalizzato all’assunzione dei “provvedimenti ritenuti più opportuni” appare implicare, se del caso, l’espletamento di un’attività finalizzata all’irrogazione di sanzioni che esula dalla competenza dell’Arbitro.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio dispone che il tasso moratorio sia ridotto al tasso leasing aumentato di 2,1 punti percentuali e che, per l’effetto, l’intermediario restituisca le somme percepite in eccesso.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1