CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE
ALLEGATO 2
CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE
(Rif. normativi della Regione Basilicata)
TRA
(Inserire denominazione/ragione sociale del soggetto promotore)..............................................
…………………………………………………………………………....................................... di seguito denominato «soggetto promotore»,
con sede legale in .........................................................................................................................
Codice fiscale/partita Iva .............................................................................................................
rappresentato/a dal Sig./Sig.ra......................................................................................................
nato/a ..........................................................................................................................................
il ...................................................................................................................................................
e-mail............................................................................................................................................
PEC .............................................................................................................................................
E
(Inserire denominazione/ragione sociale del soggetto ospitante)………………………………
………………………………………………………………………………………………….. di seguito denominato «soggetto ospitante»,
con sede legale in .........................................................................................................................
Codice fiscale/partita Iva .............................................................................................................
rappresentato/a dal Sig./Sig.ra. ....................................................................................................
nato/a ...........................................................................................................................................
il ...................................................................................................................................................
e-mail............................................................................................................................................
PEC .............................................................................................................................................
PREMESSO CHE:
- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività, e non possono essere utilizzati per sostituire personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né ricoprire ruoli funzionali all’organizzazione dello stesso;
- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e/o per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- i tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante, fatti salvi eventuali specifici provvedimenti della Regione che, al solo fine di garantire l’inclusione, prevedano circostanziate deroghe in materia di ripetibilità per i tirocini in favore di persone disabili di cui alla legge 68/99;
- il soggetto promotore rientra tra i Xxxxxxxx individuati dal disciplinare regionale approvato con DGR n.116 del 30/01/2014 per la promozione di tirocini extracurriculari;
- il soggetto promotore rientra tra i Soggetti inseriti nell’Elenco regionale dei soggetti promotori/beneficiari di finanziamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale
n. 1006 del l’8 agosto 2014 “Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse Tirocini extracurriculari”;
- il soggetto ospitante ha aderito alla Manifestazione d’Interesse di cui alla summenzionata DGR 1006/2014;
- il soggetto ospitante è in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche, con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;
- i tirocinanti, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come “lavoratori” ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
- il soggetto ospitante è in regola con l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- il soggetto ospitante, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, non ha effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, per attività equivalenti a quelle del percorso formativo, nella medesima unità operativa;
- il soggetto ospitante, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, non ha in corso procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga, per attività equivalenti a quelle del percorso formativo nella medesima unità operativa;
- il soggetto ospitante può accogliere tirocinanti in numero non superiore a quanto previsto dal richiamato disciplinare regionale;
- che la deliberazione della Giunta regionale n. 747 del 27 giugno 2013 ha recepito le “Linee guida in materia di tirocini in attuazione dell’art.1, comma 34, della legge 92/2012 approvate dalla Conferenza Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013”;
- che la deliberazione della Giunta regionale.116 del 30 gennaio 2014 ha approvato il “Disciplinare in materia di tirocini extracurriculari;
- che la deliberazione della Giunta regionale n. 497 del 30 aprile 2014– ha approvato la “ convenzione relativa al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione –- PON YEI;
- che la deliberazione della Giunta regionale ha approvato la “convenzione relativa al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani – Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 497 del 30 aprile 2014” .
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Oggetto della Convenzione
1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. ....... tirocinante/i su proposta del soggetto promotore.
2. Alla presente Convenzione è allegato un Progetto formativo individuale per ciascun tirocinio. Nel Progetto formativo sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.
Art. 2 – Obblighi del soggetto promotore
Il soggetto promotore è tenuto a:
• aderire all’A.P. di cui alla D.G.R. n.1006/2014 e verificare di essere stato inserito nell’Elenco regionale dei soggetti promotori/beneficiari di finanziamento;
• verificare il possesso da parte del soggetto ospitante dei requisiti previsti dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti;
• accertare che il giovane sia iscritto alla Xxxxxxxx Xxxxxxx, che abbia sottoscritto il Patto di Servizio presso il CPI competente;
• designare un proprio tutor al quale sono affidati i compiti di cui alla D.G.R. 116/2014;
• fornire al soggetto ospitante il Registro presenze relativo al percorso di tirocinio timbrato, secondo il modello adottato;
• assistere il soggetto ospitante riguardo al rispetto degli obblighi e delle procedure relative all’attivazione del tirocinio e durante il suo svolgimento ;
• acquisire dal soggetto ospitante e conservare per il periodo prescritto la documentazione richiesta comprovante la realizzazione del percorso di tirocinio;
• comunicare alla Regione l’avvio del tirocinio indicando il soggetto ospitante, le generalità anagrafiche del tirocinante e la data di stipula della convenzione;
• elaborare e trasmettere alla Regione la domanda di ammissione al contributo del tirocinante contenente i dati anagrafici e le modalità di pagamento richieste (pagamento con accredito su conto corrente con relativo IBAN oppure con bonifico domiciliato, (cioè a mezzo di Ufficio postale che provvederà ad inviare all’interessato una comunicazione per ritirare l’importo a lui assegnato);
• erogare il servizio richiesto a tutti i giovani che ne facciano domanda, senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio;
• collaborare con il soggetto ospitante nella redazione del Progetto formativo;
• garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Progetto formativo;
• promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un’azione di monitoraggio del percorso formativo;
• collaborare con il soggetto ospitante nella redazione di una relazione intermedia (50% del percorso, calcolato in ore) e della relazione finale;
• comunicare al soggetto ospitante l’eventuale perdita dei requisiti richiamati in premessa;
• rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un’attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante e della relazione finale del tirocinante, vengano indicate le attività svolte e le competenze acquisite;
• registrare il riepilogo mensile delle ore di effettiva frequenza sul sistema informativo lavoro BASIL sezione COL, una volta acquisito il relativo accreditamento;
• verificare la regolarità di svolgimento del tirocinio attraverso la verifica della documentazione ( registri di presenza, assicurazione obbligatorie) e verifiche in loco, con redazione di verbale. In caso di carenza o irregolarità sanabile della documentazione probatoria, il Centro per l’Impiego o ad altro soggetto promotore, per una sola volta, richiederà le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per l‘adempimento; trascorso tale termine si dovrà segnala l’irregolarità alla Regione;
Art. 3 – Obblighi del soggetto ospitante
Il soggetto ospitante si impegna a:
• effettuare la comunicazione obbligatoria di attivazione del tirocinio, ai sensi della normativa vigente;
• provvedere alla copertura assicurativa INAIL del tirocinante;
• provvedere alla copertura assicurativa del tirocinante per la responsabilità civile;
• verso terzi, salvo diverso accordo tra le parti (soggetto ospitante e soggetto promotore);
• designare un proprio tutor al quale sono affidati i compiti di cui alla DGR 116/2014;
• mettere a disposizione strumentazioni, attrezzature, postazioni di lavoro, ecc., ai fini dello svolgimento del tirocinio;
• assicurare la regolare compilazione, firma e conservazione del registro tirocini rilasciato dal soggetto promotore accreditato;
• trasmettere al soggetto promotore una relazione sugli esiti del tirocinio, ai fini dell’attestazione delle competenze;
• redigere, in collaborazione con il soggetto promotore, il Progetto formativo;
• rispettare e far rispettare il Progetto formativo in tutti gli aspetti;
• garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
• assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del medesimo decreto;
• designare un tutor con funzioni di inserimento e affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio;
• collaborare con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell’andamento del tirocinio;
• comunicare in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo;
• comunicare al soggetto promotore l’eventuale cessazione anticipata o proroga del tirocinio; il soggetto ospitante informa il soggetto promotore della cessazione del tirocinio mediante comunicazione scritta in cui vengano illustrati i motivi dell’interruzione del tirocinio; eventuali richieste di proroga, entro i limiti di durata previsti dalla normativa vigente, devono pervenire al soggetto promotore almeno 5 giorni lavorativi prima della data di conclusione del tirocinio, mediante comunicazione scritta in cui vengano illustrati i motivi che giustifichino la prosecuzione del tirocinio oltre i termini stabiliti nel Progetto formativo;
• comunicare al soggetto promotore l’eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;
• valutare l’esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell’attestazione finale da parte del soggetto promotore.
Art. 4 – Tutoraggio
1. Il tutor individuato dal soggetto promotore, in qualità di responsabile organizzativo del tirocinio, ha il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l’attuazione del Progetto formativo.
2. Il tutor designato dal soggetto ospitante, in veste di responsabile dell’attuazione del Progetto formativo, affianca e supporta il tirocinante per l’intera durata del tirocinio, garantendo la necessaria assistenza e formazione ai fini dell’acquisizione delle competenze previste dal Progetto formativo. Ogni tutor può accompagnare un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente, oppure un solo tirocinante se disabile. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto che sia in grado di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto.
3. I riferimenti dei tutor e i relativi compiti e responsabilità sono indicati nel Progetto formativo.
Art. 5 – Diritti e doveri del tirocinante
1. Il tirocinante è tenuto a:
• firmare quotidianamente il registro di tirocinio;
• collaborare con il soggetto promotore per la compilazione del riepilogo mensile delle ore di effettiva frequenza, secondo le modalità e i termini stabiliti;
• collaborare con il soggetto promotore per la compilazione e l’inoltro alla Regione della richiesta di erogazione dell’indennità di tirocinio;
• svolgere le attività previste dal Progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l’ambiente di lavoro;
• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
• mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel xxxxx xxx xxxxxxxxx;
• redigere, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull’esperienza di xxxxxxxxx. La relazione deve essere inviata al tutor del soggetto promotore ai fini della valutazione del tirocinio e della redazione dell’attestazione delle attività e delle competenze.
2. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
3. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
4. Al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l’attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite.
5. Il tirocinante, deve aver svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo ai fini del riconoscimento dell’indennità a carico del PAR Basilicata.
Art. 6 – Garanzie assicurative
1. Ogni tirocinante è assicurato:
- presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto ospitante;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto ospitante.
2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda, rientranti nel Progetto formativo.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore, xxxxx restando gli obblighi di denuncia previsti dalla vigente normativa.
Art. 7 – Comunicazioni
1. Il soggetto ospitante provvede alle Comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il Soggetto promotore provvede all’inserimento della convenzione sul sistema Basil.
3. Il soggetto promotore ha l’obbligo di inviare, ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio, la Convenzione e il Progetto formativo alla Regione, alla Direzione Territoriale del lavoro e al Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio.
4. Il soggetto promotore ha l’obbligo di inviare alla Regione e al Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio l’attestazione finale delle attività svolte e delle competenze acquisite, ai fini della registrazione dell’esperienza, secondo le modalità previste dalla Regione, sul Libretto formativo del cittadino. Ai fini della registrazione dell’esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo.
5. Le parti si impegnano a trasmettere alla Regione eventuali ulteriori documenti e informazioni utili ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio e degli eventuali inserimenti lavorativi post-tirocinio.
Art. 8 – Indennità
1. La convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante prevede l'erogazione al tirocinante di un’indennità mensili lorda di almeno € 600,00.
2. L’indennità di tirocinio è rimborsata dalla Regione Basilicata per il tramite dell’INPS, che opera anche come sostituto d’imposta, nella misura di euro 450 direttamente al tirocinante.
3. Ulteriori 150 euro sono corrisposti direttamente dall’impresa che si farà carico anche del pagamento delle assicurazioni obbligatorie (assicurazione INAIL per infortuni sul lavoro e civile verso terzi). I giovani riceveranno dall’Inps, mediante le predette modalità di pagamento, l’indennità di tirocinio, determinata e calcolata dalla Regione, con cadenza mensile.
4. Il parametro di riferimento dell’indennità di tirocinio è stabilito dal Disciplinare regionale in materia, approvato con la D.G.R. n. 116/2014, pari ad € 450 lordi mensili.
5. L’importo massimo finanziabile a valere sul PAR per i tirocini extracurriculari non può superare l’importo di € 3.000 per l’intero periodo di tirocinio;
6. L’importo massimo finanziabile a valere sul PAR è elevato a € 6.000 per disabili e persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91;
7. L’indennità di tirocinio è assimilata ai fini fiscali al reddito da lavoro dipendente.
8. Ai fini dell’erogazione dell’indennità mensile di tirocinio a carico del PAR Basilicata, il soggetto promotore, trasmette :
• il prospetto mensile delle ore di tirocinio effettuate dal tirocinante attraverso il sistema informativo BASIL, sezione COL, rispetto a cui ha effettuato l’accreditamento;
• la richiesta di erogazione delle indennità mensili alla Regione- Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro Formazione e Ricerca- Ufficio Politiche del Lavoro. La richiesta, debitamente sottoscritta dal tirocinante, dovrà contenere i dati anagrafici dello stesso tirocinante, il periodo di riferimento e l’importo lordo complessivo da corrispondere a titolo di indennità di tirocinio per tale periodo.
Art. 9 – Durata della Convenzione
1. La presente Convenzione ha durata dal ………….. al ………………( sulla base del parametro mensile richiamato al precedente articolo, il tirocinio è finanziabile a valere sul PAR per il periodo massimo di mesi 6, elevabile a mesi 12, se il tirocinio è attivato a favore di disabili o di soggetti svantaggiati ai sensi della Legge 381/91);
2. Lo svolgimento del tirocinio può essere sospeso in caso di astensione obbligatoria per maternità, malattia lunga o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio: il periodo di sospensione non concorre al calcolo della durata del tirocinio. Nel corso del periodo di sospensione, il giovane non percepisce l’indennità mensile di tirocinio.
3. Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.
Art. 10 – Recesso
1. Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del Progetto formativo;
- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;
- perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti richiamati in premessa.
2. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all’altra parte e al tirocinante mediante comunicazione scritta.
Art. 11 – Trattamento dati personali
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente a che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
Art. 12 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
(Luogo)............................, (data)......................
(Firma per il soggetto promotore) (Firma per il soggetto ospitante)
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