Principi generali)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––– PARTE PRIMA –––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
Allegato n. 7
Allegato n. 8 Allegato n. P
Art. 1
(Principi generali)
REGOLAMENTO REGIONALE 15 settembre 2008, n. 3.
Regolamento per la gestione dell'anagrafe canina in attuazione della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, articolo 2, comma 2, lettera A).
PREMESSO che:
➠ il Consiglio Regionale ha approvato la deliberazione
n. 239 del 4 agosto 2008;
IL PRESIDENTE della REGIONE
e m a n a
il seguente regolamento:
INDICE
ARTICOLO 1 – Principi generali ARTICOLO 2 – Definizioni
ARTICOLO 3 – Caratteristiche tecniche
di microchip e lettori
ARTICOLO 4 – Banca dati dell'anagrafe canina
della Regione Molise - BDCM
ARTICOLO 5 – Norme generali
sull'identificazione dei cani ARTICOLO 6 – Compiti dei Servizi veterinari
ARTICOLO 7 – Autorizzazione e fornitura
di microchip
ai veterinari liberi professionisti
ARTICOLO 8 – Compiti del veterinario
libero professionista autorizzato ARTICOLO 9 – Ruolo dei Comuni
ARTICOLO 10 – Modalità di applicazione
dei microchip
ARTICOLO 11 – Modalità di iscrizione e
identificazione
ARTICOLO 12 – Attività di identificazione
nei canili sanitari e rifugi per cani ARTICOLO 13 – Sanzioni
ARTICOLO 14 – Norma transitoria
Allegato n. 1
Allegato n. 2
Allegato n. 3
Allegato n. 4
Allegato n. 5
Allegato n. 6
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'arti- colo 2, comma 2, lett. a), della legge regionale 4 mar- zo 2005 n. 7, nel rispetto dell'Accordo tra il Ministe- ro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003 recepito dal D.
P.C.M. del 28 febbraio 2003, la gestione dell'anagra- fe canina anche attraverso strumenti informatici e l'u- tilizzo dei microchip come unico sistema di identifi- cazione dei cani.
2. L'identificazione dei cani nel territorio regionale è ob- bligatoria e viene effettuata esclusivamente attraver- so microchip, aventi le caratteristiche di cui all'artico- lo 3, forniti dai Servizi veterinari dell'Azienda sanita- ria regionale del Molise.
3. La gestione dei dati dell'anagrafe canina regionale vie- ne effettuata per mezzo del programma informatico di gestione dell'anagrafe canina predisposto dall'Uf- ficio Anagrafe zootecnica del Servizio veterinario re- gionale e denominato: "Banca dati dell'anagrafe ca- nina della Regione Molise" (di seguito denominato BDCM), in grado di colloquiare con l'anagrafe cani- na nazionale istituita presso il Dipartimento della Sa- nità pubblica veterinaria, la Nutrizione e la Sicurez- za alimentare del Ministero della Salute. Nella banca dati regionale vengono registrati tutti i cani identifi- cati.
4. Tutte le certificazioni veterinarie che prevedono la se- gnalazione dell'identità di un cane devono riportare il numero di codice identificativo dell'animale.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le se- guenti definizioni:
a) responsabile: il proprietario o il detentore a qual- siasi titolo, del cane;
b) trasponder: il microchip costituito da un circui- to elettronico inoculabile sottocute ad animali ed in grado di emettere, quando sia sollecitato con lo strumento di cui alla lettera d), un segnale ra- dio decodificabile in un codice espresso in algo- ritmo numerico con il quale si perviene alla iden- tificazione del responsabile di ciascun cane me- diante la banca dati regionale e le sue articolazio- ni locali;
c) codice identificativo: il codice numerico relati- vo a ciascun trasponder che accompagna l'ani- male per tutta la vita e che viene apposto nella scheda di cui all'articolo 7, comma 3, mediante etichetta adesiva;
d) lettore: una strumentazione mediante la quale si
effettua la lettura del codice emesso dal traspon- der;
e) carattere non temporaneo: la qualità di una si- tuazione oggettiva o soggettiva che si protrae per almeno novanta giorni.
Art. 3
(Caratteristiche tecniche di microchip e lettori)
1. Ai fini dell'utilizzo per l'anagrafe canina regionale, sono riconosciuti idonei i microchip (trasponder) e i lettori conformi allo standard ISO 11784 e ISO 11785. In particolare:
a) i microchip conformi contengono un codice a 15 cifre di tipo FDX-B;
b) i lettori conformi sono in grado di leggere sia i microchip che utilizzano sistemi di trasmissione FDX-B e HDX, che quelli con il sistema di trasmis- sione tipo FDX-A tipo FECAVA.
2. I microchip conformi alle caratteristiche tecniche so- pra riportate rappresentano l'unico metodo ufficiale di identificazione dei cani nella Regione Molise.
Art. 4
(Banca dati dell'anagrafe canina della Regione Molise - BDCM)
1. Presso il Servizio veterinario regionale è istituita la Banca dati dell'anagrafe canina della Regione Molise (BDCM) nella quale confluiscono tutti i dati raccolti dai Servizi veterinari delle singole Zone territoriali della A.S.Re.M. e registrati sull'articolazione locale della stes- sa banca dati.
2. Tutti i Servizi veterinari dell'A.S.Re.M. devono dispor- re delle attrezzature informatiche dedicate per l'instal- lazione della banca dati locale dell'anagrafe canina, per la sua implementazione, per l'invio dei dati alla BDCM e per la consultazione dei dati regionali via internet. In particolare ciascuna Zona dovrà essere do- tata almeno di:
a) personal computer collegato alla rete internet e stampante;
b) indirizzo di posta elettronica dedicato;
c) software microsoft Access version 2002 o succes- siva.
Ciascun Servizio territoriale individua un veterinario e un impiegato amministrativo referenti per l'anagra- fe canina.
3. La consultazione dei dati su apposita sezione del si- to web della Regione Molise prevede due tipi di ac- cesso:
a) i Servizi Veterinari dell'A.S.Re.M., previo inseri- mento di codici criptati, possono visualizzare tut- ti i dati presenti nella BDCM;
b) il libero accesso, in seguito alla digitazione del co- dice identificativo, microchip o tatuaggio, consen- te agli organi di vigilanza ed a chiunque sia inte- ressato di rintracciare il proprietario di un cane
smarrito, controllare l'avvenuta iscrizione all'ana- grafe del proprio cane, e di conoscere i riferimen- ti del Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. compe- tente per territorio a cui rivolgersi per eventuali ulteriori informazioni.
4. Unitamente ai dati identificativi del cane, del proprie- tario e dell'eventuale detentore, sono registrati nella banca dati informatizzata, a cura del Servizio veteri- nario competente, gli episodi di morsicature e di ag- gressioni nei confronti di persone o animali, al fine di costituire un osservatorio regionale riguardante i cani mordaci e potenzialmente pericolosi. Sono regi- strati in BDCM anche le attività di prevenzione del- le nascite svolte dai Servizi veterinari della A.S.Re.M. ed i passaporti rilasciati.
5. Le modalità di funzionamento e di implementazione della BDCM sono disposte dal Servizio veterinario re- gionale e possono subìre modifiche parziali in ordine alle necessità tecniche o operative di buon funziona- mento del sistema e al rispetto dei principi di sempli- ficazione amministrativa e di sussidiarietà.
6. La BDCM è la fonte ufficiale dei dati relativi all'ana- grafe canina della Regione Molise.
7. Il Servizio veterinario regionale provvede ad imple- mentare la Banca dati nazionale dell'anagrafe canina istituita presso il Ministero della Salute.
Art. 5
(Norme generali sull'identificazione dei cani)
1. L'applicazione del microchip ai cani i cui responsa- bili risiedono stabilmente sul territorio regionale può essere effettuata esclusivamente da medici veterina- ri della A.S.Re.M. o da liberi professionisti autorizza- ti dalla Regione Molise.
2. I veterinari liberi professionisti possono essere auto- rizzati ad espletare le attività di segnalamento e di ap- plicazione dei microchip secondo le modalità ripor- tate nel presente regolamento.
3. Per l'identificazione dei cani sul territorio regionale e la successiva registrazione in BDCM si utilizzano esclusivamente i microchip acquistati e forniti dalla A.S.Re.M.; i microchip regionali vanno utilizzati per identificare solo i cani il cui responsabile risiede nel territorio regionale.
4. L'A.S.Re.M., con i proventi derivanti dalla vendita ai veterinari autorizzati e della quota parte della tariffa di applicazione dei microchip forniti dalla Regione Molise, provvede all'acquisto dei microchip e alla lo- ro distribuzione ai Servizi territoriali sulla base delle richieste effettuate dagli stessi. L'A.S.Re.M. informa de- gli acquisti effettuati il Servizio veterinario regionale, fornendo allo stesso su supporto informatico i dati relativi ai lotti dei microchip acquistati. Il file conte- nente i suddetti dati dovrà essere generato e conse- gnato dalla ditta fornitrice al momento della conse- gna del materiale.
5. I Servizi veterinari delle Zone dell'A.S.Re.M. provve-
dono alla fornitura dei microchip ai veterinari auto- rizzati sulla base delle richieste effettuate, registran- do tale fornitura in BDCM.
6. Il tariffario regionale per le prestazioni rese dal per- sonale sanitario dei Dipartimenti di prevenzione, ag- giornato con cadenza biennale, fissa il costo del mi- crochip e la tariffa per l'applicazione degli stessi da parte dei Servizi veterinari dell'A.S.Re.M. (codice 3.42).
7. La Giunta regionale, sentiti gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari, fissa la tariffa per l'applicazione dei microchip da parte dei veterinari liberi professionisti autorizzati, da aggiornarsi con cadenza biennale, te- nuto conto del costo della prestazione professionale e dei costi di gestione informatizzata dell'anagrafe.
8. Con il microchip devono essere identificati tutti i ca- ni da iscrivere per la prima volta in BDCM e quelli, già identificati con il sistema dermografico, il cui ta- tuaggio non risulti più leggibile.
9. Nel caso in cui il proprietario di un cane, già regolar- mente tatuato in modo leggibile, ritenga utile passa- re all'identificazione anche mediante microchip, è in- dispensabile riportare nella scheda di cui all'allegato
n. 1 sia il numero del tatuaggio che quello del micro- chip, in modo da creare nella banca dati gli opportu- ni collegamenti.
10. I cani privi di identificazione non possono essere i- scritti all'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) e condotti a mostre, gare ed esposizioni.
Art. 6
(Compiti dei Servizi veterinari)
1. Ad integrazione dei compiti svolti ai sensi della legge regionale n. 7/2005, i Servizi veterinari dell'A.S.Re.M., ai sensi del presente regolamento, svolgono i seguen- ti compiti:
a) identificazione dei cani su richiesta dei proprie- tari previo pagamento della relativa tariffa;
b) identificazione dei cani randagi presenti nei ca- nili comunali o nelle strutture convenzionate che svolgono tale funzione;
c) registrazione in BDCM, entro 5 giorni lavorativi successivi delle denunce di proprietà, delle varia- zioni di dati, delle sterilizzazioni effettuate nei ca- nili e rifugi, dei casi di morsicature, dei cani pe- ricolosi e dei passaporti rilasciati;
d) autorizzazione dei Veterinari liberi professionisti di cui all'articolo 7;
e) rilascio al proprietario/detentore dell'animale del tesserino tascabile, opportunamente vidimato, ri- portante tutti i dati del cane e del proprietario;
f) invio periodico dei dati ai comuni in base alle ne- cessità concordate e quindicinale al Servizio ve- terinario regionale;
g) vigilanza sui veterinari autorizzati e revoca della autorizzazione nel caso in cui il veterinario libe- ro professionista non ottemperi reiteratamente a tutti gli adempimenti previsti nel presente regola- mento.
Art. 7
(Autorizzazione e fornitura di microchip ai veterinari liberi professionisti)
1. I Servizi veterinari dell'A.S.Re.M. autorizzano all'appli- cazione dei microchip i veterinari liberi professionisti che ne fanno richiesta tramite compilazione del mo- dello di cui all'allegato n. 7.
2. I veterinari liberi professionisti che sono autorizzati ad identificare i cani mediante microchip sono inca- ricati di pubblico servizio. A tale scopo dovranno pre- sentare istanza al Responsabile Veterinario dell'UOC di Sanità animale del Dipartimento di Prevenzione ter- ritorialmente competente dove esercitano in modo prevalente la loro attività professionale. Tale istanza dovrà essere conforme all'allegato n. 7.
3. Ai fini dell'autorizzazione il veterinario libero profes- sionista deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari del- la Provincia;
b) essere munito di lettore ottico (transceiver);
c) essere munito di personal computer e relativo col- legamento alla rete internet.
4. Il dirigente del Servizio Veterinario dell'A.S.Re.M., ve- rificato il possesso dei requisiti e dell'impegno al ri- spetto del protocollo operativo di cui al presente re- golamento, autorizza il veterinario libero professioni- sta all'applicazione dei microchip ed ai conseguenti adempimenti (allegato n. 8).
5. I Servizi veterinari forniscono i microchip ai veteri- nari liberi professionisti autorizzati previo pagamen- to degli stessi. La fornitura di microchip può avveni- re esclusivamente presso la Zona territoriale della A.S.Re.M. che ha rilasciato l'autorizzazione.
6. La fornitura minima di microchip è costituita da una confezione (n. 10 trasponder), mentre la massima è di 10 confezioni (n. 100 trasponder). La BDCM do- vrà essere aggiornata registrando il codice delle con- fezioni distribuite associato al nominativo del veteri- nario a cui sono state assegnate, in modo da permet- tere la rintracciabilità di tutti i microchip consegnati. Prima di distribuire a un veterinario libero professio- nista autorizzato successive forniture, il Servizio ve- terinario verifica, tramite la BDCM, che lo stesso ve- terinario abbia applicato almeno il 70 per cento dei microchip precedentemente attribuitigli.
7. Il responsabile veterinario dell'UOC di sanità anima- le del Servizio Veterinario territorialmente competen- te può revocare l'autorizzazione nel caso in cui il ve- terinario libero professionista non ottemperi a tutte le operazioni elencate nella presente disposizione e agli indirizzi organizzativi del Servizio veterinario.
8. Il responsabile veterinario dell'UOC di sanità anima- le dell'A.S.Re.M. competente programma incontri con i veterinari liberi professionisti autorizzati al fine di armonizzare l'effettuazione delle operazioni previste, verificare gli indirizzi organizzativi e valutare l'attivi- tà svolta.
Art. 8
(Compiti
del veterinario libero professionista)
1. Ai sensi del presente regolamento, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 7/2005, il ve- terinario libero professionista autorizzato svolge i se- guenti compiti:
a) applica i microchip secondo le modalità previste agli articoli 10 e 11;
b) su richiesta del responsabile del cane, mediante esplicita delega, provvede alla consegna del tes- serino tascabile vidimato dal veterinario della A.S.Re.M.;
c) invia le denunce di proprietà (allegato n. 1) al Ser- vizio veterinario dell'A.S.Re.M. competente con cadenza almeno settimanale;
d) informa adeguatamente i propri clienti circa l'ob- bligo di legge che impone l'iscrizione all'anagra- fe canina, facendo presente anche le sanzioni pre- viste;
e) segnala al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. i ca- ni non identificati per i quali richiede l'analisi del siero presso l'IZS per il controllo delle zoonosi.
Art. 9
(Ruolo dei Comuni)
1. Ad integrazione dei compiti svolti ai sensi della leg- ge regionale n. 7/2005, i Comuni, in forma singola o associata, ai sensi del presente regolamento, svolgo- no i seguenti compiti:
a) mettono a disposizione del Servizio veterinario della Zona territoriale dell'A.S.Re.M., per la realiz- zazione della rete dei servizi e l'attuazione delle operazioni di identificazione, locali idonei e per- sonale tecnico ausiliario sufficiente;
b) in collaborazione con il Servizio veterinario del- la Zona territoriale dell'A.S.Re.M., definiscono un calendario di giornate dedicate all'identificazione dei cani sul territorio comunale sulla base delle necessità territoriali e delle condizioni topografi- che, in modo tale da garantire adeguata copertu- ra del territorio di competenza e per incentivare l'identificazione dei cani;
c) in accordo con i Servizi veterinari dell'A.S.Re.M. e il Servizio veterinario regionale, si impegnano nel rendere noto ai cittadini le responsabilità e gli obblighi connessi alla detenzione dei cani alla lu- ce della nuova normativa regionale in materia.
Art. 10
(Modalità di applicazione dei microchip)
1. L'applicazione del microchip va praticata da un me- dico veterinario secondo la procedura descritta di se- guito:
a) si verifica l'eventuale presenza di precedenti con- trassegni di identificazione del cane (tatuaggi e/ o microchip); qualora sia presente un tatuaggio,
questo deve essere riportato nella scheda segna- letica. Qualora fosse già presente un microchip non se ne deve applicare un secondo;
b) prima della sua applicazione, si verifica la funzio- nalità del microchip, utilizzando il lettore;
c) si controlla la corrispondenza tra la lettura del mi- crochip e il codice riportato sull'etichetta (fustel- la) che accompagna ogni pezzo;
d) si procede all'inoculazione sul lato sinistro del col- lo, nel terzo craniale, in modo da non provoca- re inutili sofferenze all'animale;
e) effettuata l'inoculazione, si procede ad una lettu- ra di verifica;
f) l'applicazione del microchip viene certificata attra- verso la compilazione della seconda parte dell'al- legato n. 1, dove viene apposta, nell'apposito spa- zio su ciascuna copia, la fustella del microchip contenente il numero dello stesso, e riportando nello spazio a lato la data dell'avvenuta identifi- cazione e la firma. La scheda dell'allegato n. 1 de- ve essere controfirmata dal proprietario del cane o da un suo delegato. Contestualmente si verifi- xxxx i dati relativi al proprietario del cane;
g) l'allegato n. 1 va redatto su personal computer in triplice copia nel caso dei veterinari liberi profes- sionisti e dei Servizi Veterinari dei distretti territo- riali A.S.Re.M. e in duplice copia, se redatto dal Ser- vizio Veterinario della sede della Zona A.S.Re.M.. Di tali copie una va consegnata al proprietario del cane l'altra al Servizio Veterinario della Zona A.S.Re.M. competente ove sarà trattenuta agli at- ti mentre la terza è conservata dal Veterinario i- dentificatore libero professionista, per almeno tre anni, o dal Servizio Veterinario dei distretti terri- toriali A.S.Re.M..
2. Il veterinario libero professionista autorizzato e il Ser- vizio Veterinario dei distretti territoriali A.S.Re.M. in- viano, con cadenza almeno settimanale, sia su sup- porto cartaceo che tramite posta elettronica copia del- l'allegato n. 1 al Servizio Veterinario della A.S.Re.M. competente.
3. Qualora venga erroneamente applicato un secondo microchip sullo stesso cane, si provvederà a riporta- re sull'allegato n. 1, la doppia identificazione. Que- st'ultima dovrà essere riportata anche nella BDCM con una doppia registrazione del cane.
Art. 11
(Modalità di iscrizione e identificazione)
1. I proprietari o detentori di cani sono tenuti, ai sensi della legge regionale n. 7/2005 e del presente rego- lamento, ad iscrivere i propri cani alla BDCM, secon- do le procedure di seguito descritte.
a) il cane deve essere identificato ed iscritto in ana- grafe presso il Servizio veterinario della Zona del- l'A.S.Re.M. territorialmente competente entro i pri- mi due mesi di vita; in caso di vendita o cessio- ne prima di tale data, l'identificazione deve esse- re anticipata;
b) al momento dell'identificazione, il responsabile del cane deve esibire un documento di riconosci- mento in corso di validità ed il codice fiscale, in- dispensabili per la registrazione in BDCM;
c) al responsabile del cane verrà consegnata la de- nuncia di proprietà (allegato n. 1) completa di tut- ti i dati e della fustella riportante il codice del mi- crochip;
d) in un momento successivo, in seguito alla regi- strazione in BDCM sarà consegnato al responsa- bile del cane dal Servizio veterinario A.S.Re.M. o dal Veterinario libero professionista che ha prov- veduto all'identificazione del cane, un tesserino tascabile, opportunamente vidimato dal Veterina- rio A.S.Re.M., riportante tutti i dati del cane e del responsabile stesso.
2. Se il medico veterinario a cui il cucciolo è sottopo- sto per l'identificazione valuta che per le dimensio- ni o per altri motivi ostativi (es. lesioni della parte, se- ria compromissione dello stato generale) non è oppor- tuna l'applicazione del microchip, dopo avere regi- strato il cane sugli appositi moduli, riporta la motiva- zione della mancata identificazione e la data in cui il cane dovrà essere ricondotto per l'intervento. Al re- sponsabile verrà consegnata copia della scheda di i- dentificazione del cane con le suddette indicazioni. Entro la data prevista il cane dovrà essere riportato dal Veterinario per la conclusione della procedura.
3. Fino all'avvenuta identificazione l'animale non potrà essere ceduto.
4. La registrazione in banca dati avverrà solo nel mo- mento in cui il cane sarà stato identificato tramite il microchip, ma il proprietario dell'animale avrà nel frat- tempo copia della scheda che attesta che ha rispetta- to l'obbligo di legge e che solo motivazioni particola- ri hanno impedito l'inserimento del microchip.
5. Coloro che possiedono un cane introdotto stabilmen- te da altre regioni o da altri stati, sono tenuti, entro 15 giorni dall'acquisizione dell'animale:
a) per i cani già identificati con microchip che risul- tino provvisti della certificazione veterinaria e/o iscritti nella Banca dati Nazionale, alla segnalazio- ne dell'acquisizione del cane al Servizio veterina- rio della Zona Territoriale dell'A.S.Re.M. di residen- za per la registrazione nella banca dati regionale. La suddetta segnalazione deve avvenire tramite la consegna della documentazione rilasciata dalla re- gione o stato di provenienza eventualmente in- tegrata con i campi obbligatori dell'allegato n. 1 se mancanti;
b) per i cani già identificati con microchip che risul- tino sprovvisti della certificazione veterinaria e/o non iscritti nella Banca dati Nazionale, alla segna- lazione dell'acquisizione del cane al Servizio ve- terinario della Zona Territoriale A.S.Re.M. di re- sidenza per la registrazione nella banca dati re- gionale previo pagamento della sanzione previ- sta dall'articolo 13, comma 2;
c) per i cani non ancora identificati, all'identificazio-
ne e registrazione dei cani stessi previo pagamen- to della sanzione prevista dall'articolo 13, comma 4.
6. Il responsabile del cane ha l'obbligo di segnalare al Servizio veterinario della Zona territoriale della A.S.Re.M., utilizzando i relativi allegati al presente re- golamento, le seguenti variazioni che dovessero ve- rificarsi:
a) entro 15 giorni, il cambio residenza o domicilio, la cessione ad altro proprietario o la morte del ca- ne;
b) entro tre giorni, i casi di smarrimento o di ritro- vamento di un cane.
Quest'ultimo obbligo corre anche per i veterinari li- beri professionisti qualora intervengano, direttamente o su richiesta, su animali per i quali non sia rintraccia- bile il proprietario.
7. Le suddette segnalazioni vanno effettuate presso la Zona territoriale dell'A.S.Re.M. dove il cane è stato re- gistrato. Nei casi in cui le variazioni dei dati compor- tino il cambiamento di competenza territoriale della A.S.Re.M., è compito del Servizio veterinario della A.S.Re.M. trasmettere d'ufficio tale variazione al Ser- vizio della Zona divenuta competente territorialmen- te.
8. In caso di trasferimento della proprietà o della deten- zione a qualsiasi titolo e di carattere non temporaneo, il cedente effettua la relativa comunicazione tramite l'allegato n. 2 al Servizio veterinario della Zona terri- toriale dell'A.S.Re.M. di propria residenza, indicando le generalità complete del nuovo responsabile, che controfirma e ne trattiene una copia.
9. La variazione di responsabile non ha effetto se non dal momento della registrazione dell'avvenuto aggior- namento della BDCM e del ritiro da parte del nuovo responsabile del cane del tesserino tascabile, oppor- tunamente vidimato dal veterinario A.S.Re.M., ripor- tante tutti i dati del cane e del nuovo proprietario, con effettiva presa in carico dell'animale da parte di quest'ultimo.
10. Nei casi di soppressione dell'animale, alla relativa co- municazione (Allegato n. 4) va allegata copia del cer- tificato veterinario in cui sono riportati i motivi del- l'applicazione dell'eutanasia.
Art. 12
(Attività di identificazione nei canili comunali)
1. Tutti i cani presenti nei canili comunali e nelle strut- ture di ricovero pubbliche o private convenzionate che svolgono funzione di canile comunale, devono essere sottoposti all'applicazione del microchip da par- te del Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. competente territorialmente sul canile e possibilmente anche fo- tografati, intestandone la temporanea proprietà al co- mune ove è avvenuto il ritrovamento. I dati dovran- no essere registrati in BDCM entro cinque giorni la- vorativi dall'evento. Il costo del microchip applicato
ai cani di cui sopra è posto a carico del comune ove è stato rinvenuto il cane.
Art. 13
(Sanzioni)
1. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge n. 281/1991, dalla legge n. 189/2004, dell'O.M. 14 gennaio 2008 e dalla legge regionale n. 7/2005, l'inosservanza delle norme di cui al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative indicate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Qualora il proprietario del cane al quale sia già sta- to impiantato un microchip al momento dell'iscrizio- ne in anagrafe risulti sprovvisto della certificazione veterinaria di cui all'articolo 11, è punito con una san- zione pari a Euro 25,00, oltre alla tariffa prevista per l'iscrizione in anagrafe, ad eccezione dei cani identi- ficati prima dell'entrata in vigore del presente rego- lamento. in questo caso il veterinario dell'A.S.Re.M. provvede alla verifica della presenza del microchip ed alla compilazione della sezione dell'allegato n. 1 di propria competenza.
3. Qualora al momento dell'iscrizione in anagrafe regio- nale risulti che l'animale sia già stato identificato da un veterinario extra regionale e non risulti iscritto nel- l'anagrafe dell'altra regione, si applica la sanzione pa- ri a Euro 25,00.
4. Chiunque ceda, anche a titolo gratuito, un cane non identificato e registrato in banca dati, è punito con la sanzione da Euro 80,00 a Euro 480,00.
5. Chiunque acquisti o riceva, anche a titolo gratuito, un cane non identificato e registrato in banca dati, è punito con la sanzione da Euro 40,00 a Euro 240,00.
6. Qualora un proprietario che risiede in territorio extra regionale intenda far identificare il proprio cane da un veterinario libero professionista autorizzato ai sen- si del presente regolamento, quest'ultimo non deve utilizzare un microchip regionale: in caso di utilizzo in tale fattispecie, il veterinario è punito con una san- zione pari a Euro 25,00.
7. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti confluiscono nel fondo re- gionale istituito per il finanziamento della legge regio- nale n. 7/2005.
Art. 14
(Norma transitoria)
1. Restano validi i codici di anagrafe canina regionale apposti con tatuaggio precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. il cane già identificato con trasponder alla data di en- trata in vigore del presente regolamento viene iscrit- to all'anagrafe canina mantenendo il codice possedu- to, previa verifica di conformità del trasponder ai re- quisiti di cui all'articolo 3 del presente regolamento. A tal fine, il responsabile presenta al Servizio veteri- nario della Zona territoriale dell'A.S.Re.M. competen-
te la documentazione relativa, completa di etichetta con codice identificativo.
3. Per i cani con un'età superiore a due mesi di vita al- la data di entrata in vigore del presente provvedimen- to, entro 60 giorni dalla stessa data si applicano le se- guenti disposizioni:
a) i proprietari di cani non ancora identificati, né tra- mite tatuaggio né tramite microchip devono prov- vedere alla registrazione e identificazione degli stessi secondo le procedure di cui al presente re- golamento;
b) per i cani il cui tatuaggio cane sia diventato illeg- gibile, il proprietario ha l'obbligo di provvedere ad una nuova identificazione tramite microchip;
c) i proprietari di cani già identificati ma non anco- ra inseriti nella BDCM, possono far registrare il proprio animale rivolgendosi direttamente al Ser- vizio veterinario dell'A.S.Re.M. competente previa presentazione della denuncia di proprietà (allega- to n. 1).
Trascorso il suddetto termine, i contravventori sono passibili di sanzione amministrativa secondo quanto previsto all'articolo 13, comma 1, della legge regio- nale n. 7/2005.
4. Al fine di aggiornare la BDCM in modo da avere re- gistrati tutti i cani presenti sul territorio regionale an- che i proprietari di cani già regolarmente tatuati in modo leggibile devono presentare al Servizio veteri- nario della Zona competente dell'A.S.Re.M., entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la denuncia di proprietà (allegato n. 1), compilando la parte di propria competenza ed indicando il codi- ce del tatuaggio nella parte riservata al veterinario sen- za la controfirma di quest'ultimo. Tale registrazione non comporta oneri finanziari per il responsabile del cane. La mancata denuncia entro il suddetto termine si configura come mancata registrazione del cane in anagrafe con l'applicazione della sanzione prevista dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 7/2005.
il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Campobasso, 15 settembre 2008
Il Presidente
iORiO
SEGUONO ALLEGATI
Allegato n. 1
Allegato n. 2
Allegato n. 3
Allegato n. 4
Allegato n. 5
Allegato n. 6
Allegato n. 7
Allegato n. 8
Allegato n. 9
A L L E G A T O N . 1
Regione Molise
Direzione Generale V – SERVIZIO di Medicina Veterinaria
Al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. ZONA DI
DENUNCIA DI PROPRIETÀ E RICHIESTA D'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA
Da compilare in stampatello
Parte riservata al proprietario
*Il/La sottoscritto/a
*nato a *prov. *il
*C.F. ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫ *residente a *prov.
*via *n.
tel.
cell.
D IC H IA RA D I PO S S E D E RE U N C A N E
per il quale richiede l'identificazione tramite microchip ai sensi della L.R. n. 7/2005 e suo regolamento di attuazione.
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste per gli inadempimenti previsti dalla L.R. n. 7/2005 e dal suo re- golamento di attuazione.
*Dichiara, inoltre, di essere già registrato presso codesta anagrafe SI ❑ NO ❑
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla Privacy).
*Data
*Il Proprietario o Detentore
Parte riservata al Veterinario
*Il/La sottoscritto/a Dr.
❑ Veterinario ASL
❑ Veterinario libero professionista autorizzato (Aut. n. del )
C E RT I F IC A
*che il cane del Sig.
*C.F. ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫ di nome
*nato il *di razza
*colore *sesso
*pelo *taglia
numero tatuaggio osservazioni:
*è stato identificato mediante microchip n. ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫
*Applicare qui l'etichetta adesiva con il codice a barre
*Data
*Timbro e firma
* Campi obbligatori.
A L L E G A T O N . 1 R E T R O
LEGGE REGIONALE N. 7/2005 E SUO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
L'anagrafe canina è istituita presso i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie.
I proprietari o detentori degli animali hanno l'obbligo di iscrivere all'anagrafe il proprio cane entro i primi 2 mesi di vita. Chiunque abbandoni il cane è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro (Legge n. 189/2004). Per le operazioni di identificazione i proprietari possono rivolgersi al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. competente o a veterina- ri liberi professionisti autorizzati ai sensi della L.R. n. 7/2005 e suo regolamento attuativo.
I proprietari hanno l'obbligo di segnalare entro i termini previsti dal regolamento di attuazione della L.R. n. 7/2005 agli stessi Ser- vizi dell'A.S.Re.M. tutte le variazioni che dovessero verificarsi (cambio residenza o domicilio, cessione ad altro proprietario, mor- te, sottrazione, smarrimento, ritrovamento).
Le omissioni al regolamento attuativo sono punite con le sanzioni previste all'articolo 13 della L.R. n. 7/2005 e con quelle previ- ste dal regolamento attuativo stesso.
*Il/La sottoscritto/a
Delega il Dr. vidimato presso il Servizio veterinario dell'A.S.Re.M..
*Data
al ritiro del tesserino tascabile
*Il Proprietario o Detentore
*Il Veterinario
A L L E G A T O N . 2
Regione Molise
Direzione Generale V – SERVIZIO di Medicina Veterinaria
Al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. ZONA DI
SEGNALAZIONE DI CESSIONE DEL CANE
(Legge regionale n. 7/2005 e suo regolamento di attuazione)
AUTOCERTIFICAZIONE
*Il sottoscritto
*nato a *prov. *il
*C.F. ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫ *residente in *prov.
*via n.
tel. cell. fax e-mail
*Proprietario/Detentore del cane contrassegnato con il codice: ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫
D IC H IA RA
*di cederlo al Signor/alla Signora
*nato/a a *prov. *il
*C.F. ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫ *residente in *prov.
*in via n.
tel. note che si impegna ad accettarlo ed a prendersene cura, assumendosi tutte le responsabilità che ne derivano nel rispetto della nor- mativa vigente.
*Data
*Il Proprietario o Detentore(1)
*L'Acquirente(1)
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamen- te all'espletamento delle attività connesse all'istituzione dell'Anagrafe canina di cui alla L.R. n. 7/2005 ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla legge regionale sopracitata ed il mancato conferimento dei da- ti precluderà l'adempimento degli obblighi ivi prescritti.
I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla L.R. n. 7/2005.
Titolare del trattamento: Responsabile del trattamento: Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
* Campi obbligatori.
(1) In caso la firma non sia apposta in presenza dell'incaricato allegare copia del documento di riconoscimento in corso di vali- dità.
A L L E G A T O N . 3
Regione Molise
Direzione Generale V – SERVIZIO di Medicina Veterinaria
Al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. ZONA DI
VARIAZIONE DELLA RESIDENZA/DELLA SEDE ABITUALE DI DETENZIONE DEL CANE
(Legge regionale n. 7/2005 e suo regolamento di attuazione)
AUTOCERTIFICAZIONE
*Il sottoscritto
*nato a *prov. *il
*C.F. ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫ *residente in *prov.
*via n.
tel. cell. fax e-mail
*Proprietario/Detentore del cane contrassegnato con il codice: ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫
D IC H IA RA
*di essersi trasferito in data *nel Comune di *prov.
*via tel.
n.
*Data
*Il Proprietario o Detentore(1)
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamen- te all'espletamento delle attività connesse all'istituzione dell'Anagrafe canina di cui alla L.R. n. 7/2005 ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla legge regionale sopracitata ed il mancato conferimento dei da- ti precluderà l'adempimento degli obblighi ivi prescritti.
I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla L.R. n. 7/2005.
Titolare del trattamento: Responsabile del trattamento: Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
* Campi obbligatori.
(1) In caso la firma non sia apposta in presenza dell'incaricato allegare copia del documento di riconoscimento in corso di vali- dità.
A L L E G A T O N . 4
Regione Molise
Direzione Generale V – SERVIZIO di Medicina Veterinaria
Al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. XXXX XX
XXXXXXXX XX XXXXX XXX XXXX
(Xxxxx xxxxxxxxx x. 0/0000 e suo regolamento di attuazione)
AUTOCERTIFICAZIONE
*Il sottoscritto
*nato a *prov. *il
*C.F. ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫ *residente in *prov.
*via n.
tel. cell. fax e-mail
*Proprietario/Detentore del cane contrassegnato con il codice: ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫
D E N U N C IA
*l'avvenuta morte del cane di cui sopra in data *causa
❑ Allego dichiarazione del medico veterinario che l'ha constatata
❑ Non allego dichiarazioni veterinarie
*Data
*Il Proprietario o Detentore(1)
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamen- te all'espletamento delle attività connesse all'istituzione dell'Anagrafe canina di cui alla L.R. n. 7/2005 ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla legge regionale sopracitata ed il mancato conferimento dei da- ti precluderà l'adempimento degli obblighi ivi prescritti.
I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla L.R. n. 7/2005.
Titolare del trattamento: Responsabile del trattamento: Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
* Campi obbligatori.
(1) In caso la firma non sia apposta in presenza dell'incaricato allegare copia del documento di riconoscimento in corso di vali- dità.
A L L E G A T O N . 5
Regione Molise
Direzione Generale V – SERVIZIO di Medicina Veterinaria
Al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. ZONA DI
DENUNCIA DI SMARRIMENTO
(Legge regionale n. 7/2005 e suo regolamento di attuazione)
AUTOCERTIFICAZIONE
*Il sottoscritto
*nato a *prov. *il
*C.F. ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫ *residente in *prov.
*via n.
tel. cell. fax e-mail
*Proprietario/Detentore del cane contrassegnato con il codice: ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫
D E N U N C IA
*di aver smarrito in data *il sopracitato cane di nome
*razza *sesso *taglia
*colore mantello data di nascita
*tatuaggio n.
*microchip n. ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫
Segni particolari Circostanze e particolari dello smarrimento
*Data
*Il Proprietario o Detentore(1)
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamen- te all'espletamento delle attività connesse all'istituzione dell'Anagrafe canina di cui alla L.R. n. 7/2005 ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla legge regionale sopracitata ed il mancato conferimento dei da- ti precluderà l'adempimento degli obblighi ivi prescritti.
I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla L.R. n. 7/2005.
Titolare del trattamento: Responsabile del trattamento: Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
* Campi obbligatori.
(1) In caso la firma non sia apposta in presenza dell'incaricato allegare copia del documento di riconoscimento in corso di vali- dità.
A L L E G A T O N . 5
Regione Molise
Direzione Generale V – SERVIZIO di Medicina Veterinaria
Al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. XXXX XX
XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX
(Xxxxx xxxxxxxxx x. 0/0000 e suo regolamento di attuazione)
AUTOCERTIFICAZIONE
*Il sottoscritto
*nato a *prov. *il
*C.F. ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫ *residente in *prov.
*via n.
tel. cell. fax e-mail
*Proprietario/Detentore del cane contrassegnato con il codice: ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫
D IC H IA RA
*di aver ritrovato in data *il sopracitato cane di nome
*Data
*Il Proprietario o Detentore(1)
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamen- te all'espletamento delle attività connesse all'istituzione dell'Anagrafe canina di cui alla L.R. n. 7/2005 ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla legge regionale sopracitata ed il mancato conferimento dei da- ti precluderà l'adempimento degli obblighi ivi prescritti.
I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla L.R. n. 7/2005.
Titolare del trattamento: Responsabile del trattamento: Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
* Campi obbligatori.
(1) In caso la firma non sia apposta in presenza dell'incaricato allegare copia del documento di riconoscimento in corso di vali- dità.
A L L E G A T O N . 7
Regione Molise
Direzione Generale V – SERVIZIO di Medicina Veterinaria
Al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. ZONA DI
Il/La sottoscritto/a Medico Veterinario L.P. nato a prov. il residente in c.a.p. prov.
via n.
tel. cell. fax e-mail
ai sensi della L.R. n. 7/2005
C H IE D E
di essere autorizzato/a ad effettuare le operazioni di applicazione di microchip dei cani da iscrivere all'Anagrafe canina dell'A.S.Re.M. Zona di
D IC H IA RA
➢ di essere regolarmente iscritto/a all'albo dell'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di al numero ;
➢ di essere munito di un lettore per microchip, di computer e collegamento rete internet;
➢ di possedere i requisiti previsti dalla L.R. n. 7/2005 e suo regolamento di attuazione;
➢ di riconoscere che la predetta autorizzazione non instaura alcun rapporto di dipendenza contrattuale, convenzionale o di in- carico;
➢ di sollevare l'Amministrazione di codesta A.S.L. da qualsiasi responsabilità civile, penale o per danni a terzi o a cose;
➢ di non aver diritto a compenso alcuno da parte dell'Amministrazione di codesta A.S.L.;
➢ di acconsentire al trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla Privacy).
S I IM PE G N A
➢ a trasmettere copia del certificato di iscrizione e identificazione tramite microchip al Servizio veterinario della Zona compe- tente della A.S.Re.M.;
➢ ad operare secondo gli indirizzi organizzativi dettati dal Servizio veterinario regionale e con la supervisione del Servizio vete- rinario della Zona competente della A.S.Re.M.;
➢ al rispetto degli obblighi di riservatezza dei dati personali dei detentori dei cani ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla
privacy) e di gestire gli stessi dati in maniera controllata, finalizzata unicamente alla loro trasmissione al Servizio veterinario competente e a non diffonderli a terzi.
*Data
*Timbro e firma
A L L E G A T O N . 8
Regione Molise
Direzione Generale V – SERVIZIO di Medicina Veterinaria
A.S.Re.M.
Zona di
AUT. N.
Al Dr.
E.P.C. REGIONE MOLISE Servizio veterinario regionale LORO SEDI
OGGETTO: Anagrafe canina – Autorizzazione all'applicazione del microchip
VISTA la domanda del Dott. tesa ad otte-
nere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di applicazione di microchip dei cani da iscrivere all'anagrafe canina;
VERIFICATI i requisiti previsti dalla L.R. n. 7/2005 e suo regolamento di attuazione;
S I A U T O RIZ Z A
Il Dr. , ve- terinario libero professionista, ad effettuare le operazioni relative all'anagrafe canina per quanto di competenza presso la struttu- ra denominata , sita in xxx , x. .
Il Direttore U.O.C. di Sanità animale
(TIMBRO E FIRMA)
A L L E G A T O N . 9
Regione Molise
Direzione Generale V – SERVIZIO di Medicina Veterinaria
Alla Polizia Municipale
del Comune di
SEGNALAZIONE DI UN CANE VAGANTE O RANDAGIO
(Legge regionale n. 7/2005 e suo regolamento di attuazione)
*Il sottoscritto
*nato a *prov. *il
*C.F. ∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫∫ *residente in *prov.
*via n.
tel. cell. fax
*che in data
S E G N A LA
*in località
è stato avvistato un cane va-
gante o randagio con le seguenti caratteristiche:
Il cane attualmente:
❑ è ancora vagante in zona
❑ è detenuto presso
❑ non è noto dove sia Osservazioni:
*Data
*Il Proprietario o Detentore(1)
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamen- te all'espletamento delle attività connesse all'istituzione dell'Anagrafe canina di cui alla L.R. n. 7/2005 ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse alla legge regionale sopracitata ed il mancato conferimento dei da- ti precluderà l'adempimento degli obblighi ivi prescritti.
I dati saranno oggetto delle comunicazioni di cui alla L.R. n. 7/2005.
Titolare del trattamento: Responsabile del trattamento: Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
* Campi obbligatori.
(1) In caso la firma non sia apposta in presenza dell'incaricato allegare copia del documento di riconoscimento in corso di vali- dità.