BOZZA CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
BOZZA CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione scolastica “IC di Via Acerbi” di Pavia.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2020/2021.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, resta in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
Art. 2 – Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale.
Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto
1. La verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto, se richiesta da una delle parti, può aver luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l’ultimo giorno dell’anno scolastico di riferimento.
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI
Art. 4 – Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
b. contrattazione integrativa, compresa l’interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione.
Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente
1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del
restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
3. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l’incontro.
Art. 6 – Informazione
1. L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione.
Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 40 e più in generale all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
- l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
- i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art.1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n.146/1990 (art. 22
c. 4 lett. c5);
- criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).
Art. 8 – Confronto
1. Il confronto è disciplinato dall’art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
- l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
- i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn- out (art. 22 c. 8 lett. b4).
CAPO II - DIRITTI SINDACALI
Art. 9 – Attività sindacale
1. La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. rappresentative dispongono dell’albo sindacale, presente sul sito web dell’IC, e sono responsabili dell’invio dei documenti per i quali chiedono la pubblicazione.
2. Ogni documento pubblicato alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo redige, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le XX.XX. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato presso la scuola primaria Xxx Xxxxx, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente informa la RSU sulle notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno tramite la pubblicazione nell’albo sindacale di cui al punto 2.
Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro e scioperi
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e XX.XX. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione di adesione nei termini previsti implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il regolare orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso, la ricezione di eventuali telefonate ed eventualmente il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 (una) unità di personale ausiliario per singolo plesso e n. 1 (una) unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico. Nei plessi in cui è in servizio un’unica unità, la partecipazione sarà subordinata alla possibilità di sostituzione con personale di altri plessi (in cui sono presenti più unità) che non ha aderito all’assemblea.
Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti
1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno cinque giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al dirigente.
Art. 12 – Referendum
1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.
Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della Legge 146/1990
Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l’accordo sull’attuazione della L. 146/1990:
- per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: 1 Assistente Amministrativo e 2 Collaboratori Scolastici;
- per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto: 1 Collaboratore Scolastico per ogni sede di mensa,
- per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso previsto dall’accordo integrativo: il Direttore dei S.G.A., 1 assistente amministrativo.
L’individuazione del personale Ata destinato alla formazione del contingente avverrà prioritariamente su dichiarazione volontaria e successivamente su rotazione in base all’ordine alfabetico.
Una volta verificate le adesioni, secondo libera ma non obbligatoria espressione da parte del personale, il Dirigente comunica alle famiglie l’entità del servizio che sarà possibile erogare o la sospensione totale/parziale dello stesso.
TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente
1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico.
Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA
1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente, sentito il DSGA, può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l’orario d’obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di compiti aggiuntivi, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente, sentito il DSGA, può assegnare incarichi al personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.
TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA
Art. 16 – Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA
1. Per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità, della regolarità e della qualità dei servizi.
2. Il dirigente, acquisito il parere del Dsga, dà riscontro formale alla richiesta entro 10 (dieci) giorni.
3. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
- per il personale CS l’orario di entrata non potrà essere successivo all’orario di inizio delle lezioni e l’orario di uscita non potrà essere precedente all’ora successiva all’orario di conclusione delle lezioni per almeno una unità per plesso.
- per il personale A.A. la flessibilità dovrà essere compatibile con la garanzia della presenza di un’unità a presidio del servizio.
Art. 17 – Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio
1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico entro le ore 17.30 dei giorni lavorativi; se pubblicate successivamente valgono come pubblicate il giorno successivo. Con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all’uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. Analogamente le comunicazioni del personale all’amministrazione rispetteranno la medesima tempistica e modalità.
3. È fatta salva la possibilità di inviare comunicazioni, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
4. Durante i periodi di attività didattica per il personale docente e ATA è fondamentale consultare regolarmente tali comunicazioni di servizio nell’orario che ognuno ritiene più congeniale alle proprie esigenze di separazione della vita personale da quella lavorativa.
Art. 18 – Flessibilità oraria individuale dei docenti
1. In casi eccezionali, a seguito di domanda scritta del dipendente e di approvazione del DS, sono possibili per i docenti forme di flessibilità (scambio di ore o di turno), senza oneri per l’Amministrazione.
2. Le ore di servizio dovute e non prestate per varie ragioni (orario ridotto dei primi e degli ultimi giorni dell’anno scolastico, moduli orari di durata inferiore ai 60 minuti nella scuola secondaria, personale che non accompagna le classi durante i viaggi di istruzione, permessi brevi, ecc.) vanno rese secondo le priorità individuate nel Collegio Docenti nella seduta del 1° settembre 2020, ovvero:
• sostituzione colleghi assenti;
• attività alternative all’insegnamento della religione cattolica;
• attività di alfabetizzazione su progetto;
• attività di recupero su progetto in orario extracurricolare;
• attività di potenziamento su progetto in orario extracurricolare;
• attività di compresenza in orario curricolare su progetto per specifiche esigenze del CdC;
• eventuali ore eccedenti autorizzate per altre ragioni (es. partecipazione agli Open day).
Art. 19 – Chiusura prefestivi (personale ATA)
1. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche, nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali, sentito se il personale si è dichiarato favorevole almeno nella percentuale del 75%, sarà possibile la chiusura dell’Unità Scolastica nelle giornate prefestive.
2. Tale chiusura è disposta dal DS previa delibera del Consiglio di Istituto.
3. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all’albo della Scuola. Le ore non lavorate saranno recuperate secondo le seguenti modalità indicate in ordine di priorità:
a) con recupero dei crediti di lavoro straordinario già prestato;
b) con utilizzo di ore prestate in corsi di aggiornamento effettuati fuori dall’orario di servizio;
c) con utilizzo di giorni di ferie o festività soppresse.
Art. 21 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione
1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
Art. 22 – Organizzazione del lavoro agile
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c. con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, ai sensi dell’articolo 39 del decreto-legge18/2020;
d. dichiarati in condizioni di fragilità dal medico competente, secondo le modalità e le indicazioni previste dalla Nota 11 settembre 2020, n. 1585;
e. conviventi di persone immunodepresse.
2. Per il personale A.T.A. che non rientra nei casi precedenti, il dirigente scolastico consentirà, compatibilmente con le possibilità organizzative e l’effettività del servizio, l’accesso allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, sulla base di richiesta scritta e motivata, in base alle esigenze di funzionamento delle scuole, dando priorità a:
a. le esigenze delle lavoratrici madri che abbiano fruito del congedo obbligatorio di maternità nei tre anni antecedenti alla richiesta di accesso al lavoro agile;
b. i genitori di figli minori;
c. chi utilizza i mezzi pubblici per raggiungere la sede di servizio;
d. le esigenze di cura e assistenza nei confronti di parenti/congiunti non autosufficienti.
3. Nei periodi di attività didattica, la concessione del lavoro agile sarà necessariamente di carattere eccezionale, poiché le esigenze di funzionamento della scuola richiedono la presenza fisica del personale degli uffici di segreteria per le molteplici attività indifferibili (ad esempio sostituzioni del personale assente, ecc).
4. Anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche andrà sempre garantito un contingente minimo di personale in presenza pari 1 unità nell’ufficio alunni, 1 unità nell’ufficio personale e 1 unità a rotazione per affari generali e protocollo.
5. Per svolgere l’attività lavorativa è data facoltà ai lavoratori non dotati di adeguata strumentazione di connettività personale di farne richiesta all’Amministrazione stessa che potrà provvedere, nei limiti delle disponibilità finanziarie specifiche messe a disposizione dalla legge e senza ulteriori oneri o aggravi di spesa, a dotarli di quanto occorre in comodato d’uso, subordinatamente alle esigenze didattiche.
6. I lavoratori, posti in quarantena fiduciaria o isolamento fiduciario, possono comunque accedere al lavoro agile.
TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 22 – Fondo per il salario accessorio
1. Il Fondo per il salario accessorio è complessivamente determinato da:
a. Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
d. altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento.
2. l Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell’apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse.
CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO
Art. 23 – Finalizzazione del salario accessorio
1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che comportino l’assunzione di responsabilità ulteriori rispetto a quelle previste dal profilo di appartenenza, volte a incrementare la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. Tutte le risorse a disposizione, ed in particolare, il fondo di istituto, i fondi per le funzioni strumentali e gli incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento che prevedono la retribuzione del personale, sono finalizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie alla piena realizzazione del PTOF, definito dagli Organi Collegiali della scuola. Le risorse disponibili sono inoltre finalizzate alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione relativa agli studenti della scuola.
Art. 24 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica
1. Le risorse del Fondo dell’istituzione scolastica vengono impegnate al fine di realizzare le attività previste dal PTOF e al fine di assicurare il buon funzionamento della scuola; esse sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine, il criterio di ripartizione del FIS, decurtato delle risorse necessarie alla corresponsione al DSGA dell’indennità di direzione – quota variabile, è definito in proporzione: 77% al personale docente, 23% al personale ATA.
2. Al fine di perseguire le finalità sopra indicate, il fondo d’istituto destinato al personale docente è utilizzato per riconoscere le aree di attività di seguito specificate:
a) supporto alle attività organizzative: collaboratori del DS, coordinatore delle scuole dell’infanzia e referenti di plesso, responsabili sicurezza, referenti mensa
b) supporto alla didattica: coordinatori di classe, tutor docenti neoimmessi, referenti di dipartimento, presidenti di interclasse, segretari dei consigli di classe e di interclasse
c) supporto all’organizzazione della didattica: commissione orario, commissione formazione classi, commissioni a supporto delle funzioni strumentali deliberate dal Collegio docenti
d) progetti e attività di arricchimento dell’offerta formativa curricolare e non: progetti di istituto (Inclusione alunni stranieri, Istruzione domiciliare, Biblioteca scuole secondarie, Sportello d’ascolto, Prevenzione bullismo, Adozioni, Educazione alla Salute, Ed. civica)
e) eventuali attività d’insegnamento aggiuntive.
3. Allo stesso fine vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA:
- Collaboratori scolastici
a) intensificazione del carico di lavoro per assenza colleghi
b) servizi esterni (ritiro posta e materiale presso la sede centrale)
c) tenuta magazzino
d) servizio su più plessi
e) sgombero e pulizia straordinaria locali
f) alunni non autonomi (particolare gravità)
g) reperibilità allarme
h) piccola manutenzione i) supporto tecnico
j) supporto ai docenti
k) intensificazione per lavori di sanificazione connessi all' emergenza sanitaria per corona virus
l) ore straordinarie per esigenze di servizio (se non recuperate)
m) ore straordinarie per formazione (se non recuperate)
– Assistenti amministrativi
a) Supporto iscrizioni on line alunni
b) Supporto assistenti amministrativi di nuova nomina o su nuova area
c) Intensificazione per attività connesse all' emergenza sanitaria per corona virus – area alunni
d) Intensificazione per attività connesse all' emergenza sanitaria per corona virus – area personale
e) Intensificazione per attività connesse all' emergenza sanitaria per corona virus – area contabile
f) Utilizzo strumentazione personale per lo smart working in caso di lockdown o disposizione d’ufficio
g) Intensificazione per assenza dei colleghi
h) ore straordinarie per esigenze di servizio (se non recuperate) i) ore straordinarie per formazione (se non recuperate)
Art. 25 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale
1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti e a livello di istituto dal Piano di formazione di istituto, sono ripartite sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.
Art. 26 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale
1. Le attività per le quali è previsto l’accesso al bonus premiale hanno come obiettivo il miglioramento del servizio erogato e l’innalzamento dei livelli professionali della comunità scolastica.
2. Si conviene che il budget per valorizzazione del personale sarà suddiviso nella medesima percentuale utilizzata per la suddivisione del FIS, ovvero 77% ai docenti e 23% agli ATA. La quota destinata al personale Xxx confluisce nel FIS Ata.
3. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico tramite la distribuzione a posteriori di una quota pari al 60% del totale destinato ai docenti che a questo scopo viene accantonata. La quota restante 40% confluisce nel FIS docenti.
4. I destinatari del bonus possono essere individuati prioritariamente tra le figure di coordinamento organizzativo – didattico già destinatarie di nomina il cui impegno, per ragioni sopraggiunte in corso d’anno, si sia rivelato particolarmente gravoso (oltre quanto già previsto dall’incarico) e/o particolarmente strategico nella gestione di situazioni problematiche (ad esempio tensioni con le famiglie) o di emergenza (ad esempio classi/plessi in quarantena per covid).
5. Possono risultare destinatari del bonus anche docenti non individuati da specifica nomina in casi particolari, ovvero:
a. disponibilità individuale a modifiche dell’orario di lavoro per esigenze di servizio (ad esempio per sostituzione colleghi assenti nel proprio plesso e, a maggior ragione, in altri plessi);
c.
b.
supporto ai colleghi per problematiche legate alla digitalizzazione e alla Ddi;
coloro che si sono particolarmente impegnati in attività di formazione in servizio documentate
d. altre situazioni adeguatamente motivate che dovessero emergere in corso d’anno.
6. L’assegnazione del bonus docenti potrà interessare personale con contratto a tempo determinato o indeterminato; non sarà necessario produrre domanda, ma il dirigente formulerà adeguata motivazione.
7. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dall’art. 20, comma 2 e 3 e dell’art. 22, c. 4, punto c4 del
C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
a. i compensi non saranno distribuiti a pioggia su tutte le figure destinatarie di nomina, ma solo sulla base di adeguata motivazione;
b. i compensi non potranno concentrarsi su un numero di destinatari eccessivamente ristretto (non meno di 10 persone) per non creare squilibri nell’uso delle risorse destinate alla valorizzazione;
c. l’entità dei compensi potrà essere differenziata tra i vari destinatari in proporzione all’onere aggiuntivo e alle responsabilità assunte;
d. una volta individuate le figure destinatarie del bonus, la differenziazione dei compensi terrà conto anche della partecipazione ad attività di formazione su tematiche disciplinari o legate agli obiettivi del Ptof che garantiscano una ricaduta didattica della formazione effettuata.
Art. 27 - Criteri generali per l’attribuzione delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari
1. Le risorse derivanti dall’attuazione di progetti nazionali e comunitari, sono utilizzate per compensare le attività aggiuntive del personale docente e/o ATA coerentemente con le competenze professionali richieste e gli incarichi funzionali all’attività programmata attribuiti.
Art. 28 - Conferimento degli incarichi
1. Il dirigente conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati; la rendicontazione da parte del personale è prevista solo per i compensi che non hanno carattere forfettario.
Art. 29 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA
1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono calcolate in misura forfettaria ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere compensate con recuperi, come segue:
a) Collaboratori scolastici
Di norma fino ad un massimo di 7 (sette) giorni per anno scolastico da usufruire in periodi di sospensione delle attività didattiche, compatibilmente con le esigenze di servizio;
b) Assistenti amministrativi
Fino ad un massimo di 7 (sette) giorni per anno scolastico da usufruire in periodi di sospensione delle attività didattiche, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Compensi e recuperi saranno riconosciuti individualmente a seguito di verifica dell'effettivo svolgimento delle attività.
Art. 30 – Suddivisione del Fondo di Istituto
1. Il fondo per l’istituzione scolastica per l’a.s. 2020/2021 ammonta ad € 68.406,46; sono presenti residui degli anni precedenti per € 11.490,23 per un totale di € 79.896,69.
2. A tale quota viene decurtata l’indennità del Dsga pari ad € 6300,00.
3. Per assicurare un’equilibrata ripartizione delle risorse si conviene che la quota da destinare al personale ATA viene definita nel 23% (pari a € 16.927,24), quella destinata al personale docente al 77% (pari a € 56.669,45).
4. A tale quota si aggiunge quanto scaturisce dalla ripartizione della valorizzazione del personale, pari al 23% per il personale Ata, cioè euro 4.921,53, per un totale Fis Ata di euro 21.848,76.
5. Il 77% della quota della valorizzazione del personale che spetta ai docenti, pari a euro 16.476,41 viene ulteriormente suddiviso come specificato nell’art.26; il totale della quota Fis docenti risulta pertanto essere di euro 63.260,02.
6. Le risorse finanziarie disponibili saranno utilizzate secondo gli schemi allegati che fanno parte integrante del presente contratto nonché per la retribuzione della quota di indennità di direzione.
7. Per quanto riguarda le misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014, le risorse disponibili sono complessivamente pari a € 7159,33.
8. Per quanto riguarda il fondo per le attività complementari di educazione fisica, le risorse sono pari a € 1611,72.
PERSONALE DOCENTE
Art. 31 – Commissioni docenti
1. Nella Tabella n.1 Incarichi docenti si specificano le attività che si intendono retribuite in modo forfettario e quelle per le quali sarà necessario documentare l’effettivo svolgimento delle ore a seguito di presentazione di verbale e/o foglio firma a cura del referente.
Art. 32 – Funzioni strumentali
1. Le risorse da assegnare ai docenti con funzioni strumentali sono pari ad € 6591,60: tali risorse vengono ripartite in parti uguali tra i docenti impegnati in tali attività. Il compenso è forfettario.
2. La rendicontazione sarà assolta con la relazione conclusiva nel corso dell’ultimo collegio docenti dell’anno scolastico. Tale relazione è presupposto indispensabile per la liquidazione delle competenze.
Art. 33 – Progetti
1. Nella tabella n. 2 Progetti 2020-21 sono suddivise le quote destinate appunto ai progetti approvati in CD e CI. In particolare:
• per il progetto di istruzione domiciliare vengono accantonate 40 ore di insegnamento + 8 ore di non insegnamento;
• per lo sportello di ascolto vengono riconosciute 10 ore ciascuna alle due docenti referenti;
• per il progetto biblioteca Boezio vengono riconosciute rispettivamente 24 e 16 ore alle docenti referenti per le ore di apertura della biblioteca agli alunni per il prestito dei libri;
• per il progetto recupero si prevede un pacchetto fino a 200 ore di insegnamento e 20 ore di coordinamento su due referenti;
• per il progetto intercultura e accoglienza alunni stranieri si prevedono:
o per le attività di accoglienza e alfabetizzazione 30 ore di insegnamento sui docenti che hanno dato disponibilità (in caso di insufficienza dei fondi Afpi);
o per il gruppo di progetto 18 ore per ciascuna delle 3 docenti coinvolte;
o per il referente di progetto 30 ore;
• per il progetto continuità sono previste:
o 20 ore da suddividere tra i docenti coinvolti negli scambi infanzia - nido;
o 30 ore da suddividere tra i docenti coinvolti negli scambi infanzia – primaria;
• per tutti gli altri progetti (bullismo, adozioni, educazione alla salute, educazione civica) vengono riconosciute 10 ore forfettarie ai referenti.
A conclusione dell’attività, o comunque entro il termine ultimo del 15 giugno, ogni docente con incarico di progetto è tenuto a presentare una breve relazione sull’attività svolta. Tale relazione è presupposto indispensabile per la liquidazione delle competenze. Per le ore di insegnamento verrà verificato il registro di firma delle presenze.
PERSONALE ATA
Art. 34 – FIS Assistenti amministrativi e Collaboratori scolastici
1.
La quota FIS Assistenti Amministrativi è ripartita nell’allegato n. 4 con la precisazione che per la voce “Intensificazione per assenza dei colleghi”, al personale che ha sostituito gli assenti nell’ambito dello stesso ufficio sulla base di quanto previsto nel Piano delle attività del personale Ata è riconosciuta 1 ora di intensificazione per ogni giorno di assenza del collega (per Area alunni e per Area personale docente) fino al tetto massimo di 22 ore.
2. In riferimento a quanto indicato nell’allegato n.4 in merito al Fis Collaboratori scolastici 2020- 21 si precisa che:
• per quasi tutte le voci indicate è prevista una suddivisione delle ore tra i collaboratori sulla base dell’effettivo carico di lavoro;
• per la reperibilità per gli allarmi delle scuole è accantonato un pacchetto complessivo di 45 ore da riconoscere a chi dà la reperibilità; per ogni eventuale chiamata saranno inoltre riconosciute 2 ore a recupero (resta inteso che la persona reperibile ha diritto a non essere importunata durante i periodi di ferie);
• per l’intensificazione dovuta alla mancanza di un collega per l’intera giornata lavorativa viene accantonato un pacchetto di 146 che verranno attribuite a consuntivo in proporzione ai mesi effettivamente lavorati.
Art. 35 - Incarichi specifici
1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse da assegnare al personale ATA con incarichi specifici sono pari ad € 4749,07: tali risorse vengono ripartite tra il personale ATA impegnato in tali attività nella misura di € 1900,00 per gli AA e di € 2849,07 per i Collaboratori scolastici. Il compenso è forfettario.
3. Gli incarichi e i relativi importi sono dettagliati nella tabella allegata n. 5
TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 36 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell’art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
Art. 37 Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione
1. Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
TITOLO SETTIMO – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 38 Procedure per la liquidazione
1. Si decide la decurtazione in percentuale del FIS con assenze complessive superiori a 16 giorni, secondo la seguente formula:
2. COMPENSO: 300 = X: GG DI ASSENZA OLTRE I 16 per i docenti
3. COMPENSO: 365 = X: GG DI ASSENZA OLTRE I 16 per il personale Ata
4. X = COMPENSO * ASSENZE OLTRE 16 GG/365 (oppure 16/300) 5. Nelle assenze non si computano le ferie.
6. La decurtazione sarà applicata a tutte le attività incentivate.
Art. 39 Eventuali economie e compensazioni
1. Nel caso in cui le attività svolte siano inferiori o superiori alle ore previste, il dirigente potrà disporre, previa informazione alla parte sindacale, la compensazione tra le aree all’interno del compenso complessivamente definito per il comparto.
2. Le eventuali economie rimaste a consuntivo saranno riassegnate a seguito di riapertura della contrattazione.
Art. 40 Clausola di salvaguardia finanziaria
1. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 48, comma 3 del D. Lgs. 165/2001.
2. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art.48 c. 3 del D. Lgs n. 165/2001, il Dirigente Scolastico può sospendere parzialmente o totalmente l’esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS avvenga quando le attività previste sono già state svolte, il DS dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
LA DIRIGENTE SCOLASTICA Dott.ssa Xxxxx Xxxxx
DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
RSU D’ISTITUTO Xxxxxxxxx Xxxxxxx |
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RSU D’ISTITUTO Xxxxx Xxxxxxx |
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RSU D’ISTITUTO Xxxxxx Xxxxxxxxx |
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RSU D’ISTITUTO Xxxxxxx Xxxxx |
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RSU D’ISTITUTO Xxxxxx Xxxxxx |
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XX.XX. PROVINCIALI CISL SCUOLA |
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XX.XX. PROVINCIALI UIL SCUOLA |
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XX.XX. PROVINCIALI FLC CGIL SCUOLA