CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SEGRETARIATO SOCIALE – SERVIZIO SOCIALE/EDUCATIVO
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SEGRETARIATO SOCIALE – SERVIZIO SOCIALE/EDUCATIVO
E PROGETTI SPECIALI DI SERVIZIO SOCIALE
Procedura aperta - aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Combinato disposto: art. 35 c. 1 lett. d) - art. 60 – art. 142 - allegato IX – 95 c. 3, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Nichelino, 04.06.2019 Il Responsabile Unico del Procedimento X.xx Dr.ssa Xxxxx XXXXXXXX
PREMESSA – RELAZIONE DESCRITTIVA DEL SERVIZIO
Il Segretariato Sociale ed il Servizio Sociale/Educativo sono attività complesse tese a soddisfare il dovere delle istituzioni di informare i cittadini sulla consistenza e sull’efficienza del sistema servizi e, contemporaneamente, il diritto dei cittadini ad avere quelle informazioni che permettono loro un accesso più lineare e consapevole alle risorse sociali e la concreta possibilità di essere soggetti attivi nei processi partecipativi relativi al sistema stesso.
La Legge n. 328/2000 e la Legge Regionale n. 1/2004, disciplinano il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali precisando quali sono gli obiettivi e le prestazioni ed i servizi essenziali necessari per assicurare risposte adeguate ai bisogni delle persone.
Le modalità di accesso al sistema integrato degli interventi devono assicurare tutela, pari opportunità di fruizione dei servizi e diritto di scelta, conseguentemente deve essere garantita ai cittadini la possibilità di accedere ai servizi sociali in tempi congrui rispetto alla situazione di bisogno presentata.
L’accesso ai servizi consortili ed ai servizi ad integrazione socio-sanitaria deve pertanto essere assicurato attraverso l’uniformità delle procedure, l’informazione sistematica ed efficace sull’offerta dei servizi, l’orientamento e l’accompagnamento all’accesso alle prestazioni di tutte le persone, in particolare di quelle in condizione di fragilità.
Il Servizio di Segretariato sociale ed i Progetti di Servizio Sociale/Educativo dovranno essere organizzati in modo da garantire tempi adeguati alle esigenze dei cittadini, assicurare in una prima fase l’ascolto, con funzioni di informazione e di orientamento ed in una seconda fase, mediante colloqui “professionali”, la valutazione del bisogno, con l’attivazione di progettualità individualizzate congrue rispetto alle risorse disponibili.
Il Servizio oggetto dell’appalto dovrà essere realizzato in integrazione con tutte le politiche ed i servizi del Consorzio, nonché con i servizi di integrazione socio-sanitaria erogati in collaborazione con l’ASL, con le politiche e gli interventi comunali, con le altre realtà istituzionali e con le organizzazioni non profit del territorio. Detti rapporti assumono rilevanza strategica.
La crisi economica, con conseguente crisi lavorativa colpisce la popolazione dei Comuni consortili e comporta un aumento della povertà, intesa come carenza non solo di reddito, ma anche carenza di beni e servizi. Questo ha determinato un aumento delle persone che si rivolgono al Consorzio per richiedere informazioni, orientamento ed aiuti, compresa una fascia di popolazione in passato autonoma, appartenente alle cosiddette “nuove povertà”, composta da persone che sono vissute “normalmente” e che improvvisamente vengono travolte da eventi che obbligano ad imprevisti cambiamenti degli stili di vita e presentano grandi incertezze.
La complessità dei bisogni e la limitatezza delle risorse richiede, sempre di più, un orientamento al lavoro sociale di comunità. Diventa quindi importante per i servizi collegarsi alle risorse informali presenti nei territori, intercettarle ed interagire con le stesse, unendo competenze, professionalità e disponibilità.
L’aumento della complessità delle situazioni e della fragilità delle famiglie richiede un lavoro sociale di sostegno alle progettualità individuali e collettive, con una sempre maggiore attenzione all’accoglienza, che deve garantire un ascolto competente, acquisire e rielaborare le informazioni, accogliere e sostenere i limiti della non autosufficienza, ma anche perseguire il massimo dell’autonomia delle persone;
Nello specifico il servizio ha i seguenti obiettivi:
- favorire l’accesso ai servizi consortili;
- garantire l’ascolto e l’accoglienza delle persone;
- fornire informazioni ed orientamento all’uso dei servizi, consulenza, analisi della domanda, sostegno ed accompagnamento alla fruizione dei servizi, ricerca delle soluzioni idonee e costruttive per l’uscita dalla situazione di bisogno;
- assicurare la raccolta delle domande dei cittadini e l’espletamento delle pratiche amministrative nei tempi previsti dalla normativa, dai regolamenti e dei procedimenti consortili anche attraverso il corretto utilizzo delle procedure informatiche in uso;
- garantire l’elaborazione di progettualità individuali che mirino alla diretta attivazione delle persone favorendone il cambiamento attraverso il sostegno e lo sviluppo delle risorse personali, della rete familiare e/o delle reti di fronteggiamento attivabili;
- assicurare il monitoraggio e la valutazione delle situazioni anche in integrazione con altri operatori consortili, sanitari, comunali e del terzo settore;
- favorire percorsi di integrazione sociale con tutti gli attori del territorio e promuovere azioni di sviluppo di comunità.
Attualmente, per le attività legate al Progetto di Segretariato Sociale sono impiegati 8 operatori (n. 3 a 36 ore e 5 a n. 38 ore settimanali) mentre per i Progetti di Servizio Sociale/Educativo sono operativi per 38 ore settimanali, n. 2 Assistenti sociali e n. 1 educatore professionale. Il monte ore annuo presunto è di circa 21.424 ore.
Progetti speciali di Segretariato e Servizio Sociale potranno essere richiesti in riferimento alla progettazione riconducibile , di massima, ai Piani di Zona e alla Programmazione dell’Ente in riferimento a finanziamenti Ministeriali e/o Regionali e dovranno essere svolti da operatori qualificati e comprendere tutte le azioni professionali peculiari quali: accoglienza, ascolto e codifica della domanda, indagini di approfondimento attraverso colloqui, visite domiciliari, progettazione personalizzata degli interventi, attivazione servizi, verifica in itinere dei progetti e valutazione efficacia.
In via di massima si ipotizza la necessità di 2/3 operatori Assistenti Sociali/Educatore Professionale.
PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 OGGETTO DELL’ APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di “Segretariato sociale/Servizio Sociale e Progetti speciali di servizio sociale” presso le sedi distrettuali del Consorzio situate nei comuni di Nichelino, Vinovo, None e Candiolo o altre sedi in base a specifici progetti.
Il servizio è rivolto ai cittadini residenti sul territorio dei Comuni del Consorzio CISA 12.
Il Consorzio appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara di cui al presente capitolato ovvero di prorogarne la data di espletamento, dandone comunicazione ai concorrenti.
Nell’ipotesi di cui al precedente comma le imprese partecipanti non potranno fare valere pretese di alcun genere.
ART. 2 DURATA ED AMMONTARE DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è fissata in anni tre decorrenti dalla data della stipulazione del contratto ovvero dalla data del verbale di avvio del servizio in pendenza di stipulazione del contratto stesso.
L’importo presunto annuale dell’appalto è pari ad € 444.000,00= IVA esclusa, per un totale triennale pari ad € 1.332.000,00= IVA esclusa, oneri da interferenza pari a 0,00= (zero).
Il costo della manodopera è quantificabile in euro 1.284.000,00=
Il monte ore annuo presunto degli operatori è stimato in 21.424 ore
Il costo orario indicativo, posto a base di gara, viene di seguito specificato:
- Prestazione Operatore del Segretariato sociale: € 20,20= IVA esclusa;
- Prestazione Assistente Sociale ed Educatore Professionale: € 22,00= XXX xxxxxxx.
I costi predetti sono stati determinati tenuto conto dell’inquadramento del personale attualmente impiegato nell’esecuzione dell’appalto e che dovrà essere assorbito nel nuovo appalto in applicazione della c.d. clausola sociale, come specificato all’art. 8 del presente capitolato.
ART. 3 OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti pubblici il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori due anni, anche di anno in anno, previa valutazione positiva del servizio svolto.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti la Stazione Appaltante potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale. In particolare, ai fini del presente appalto, si intendono per modifiche non sostanziali prestazioni aggiuntive e/o complementari – funzionali all’oggetto principale del contratto – di valore non superiore al cinquanta per cento dell’importo originario del contratto medesimo.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti, a decorrere dalla seconda annualità, il corrispettivo contrattuale sarà oggetto di revisione sulla base dell’indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) pubblicato dall’ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, considerando la variazione annuale riferita al mese di avvio del servizio. Per variazione annuale si intende la media annua delle variazioni mensili dei 12 mesi precedenti, compreso fra questi il mese di avvio del servizio. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere formulata dall’appaltatore mediante nota motivata, evidenziante l’istruttoria già svolta.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del codice dei contratti, all’appaltatore potranno essere affidati ulteriori servizi e progetti speciali, strettamente connessi ed interpendenti a quelli oggetto di gara, in relazione all’ammontare delle risorse variabili erogate da soggetti terzi quali, ad esempio, i fondi per il contrasto alla povertà, per un ammontare presunto stimato annuo di euro 115.000,00= oltre IVA.
PARTE II – SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ART. 4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’appalto si articola nell’erogazione dei seguenti servizi:
A) Servizio di Segretariato Sociale il quale prevede i seguenti interventi:
1. Front office: si intendono tutte le azioni di prima accoglienza di coloro che si rivolgono al servizio sia telefonicamente che di persona. Fondamentale risulta gestire l’accesso personalizzato ai servizi per facilitare l’accoglienza e la risposta di tutta l’organizzazione.
2. Back office: si intende la gestione delle informazioni, la raccolta dei dati e dei processi comunicativi e degli scambi all’interno dell’ente. A titolo esemplificativo:
• gestione archivio, consegna e ritiro posta corrente in entrata ed in uscita dalla sede centrale alle 5 sedi dei distretti e viceversa:
□ Nichelino n. 3 sedi: X.xx Camandona 29 – Xxx Xxxxxx 0 – Xxx Xxxxxxxxxx 00/00
□ Vinovo – X.xx 0 Xxxxxx 00;
□ None – X.xx Xxxxxx 0;
□ Candiolo – Xxx Xxxxxxx 0;
− archiviazione documentazione compresa quella informatizzata su specifica cartella sociale;
− supporto amministrativo alle diverse rendicontazioni richieste da Regione, Ministero in relazione ai progetti attivati dal Consorzio tra cui il PON Inclusione, portale SIGMA, ECC.
3. Ufficio Tutele: si intende la gestione amministrativa (istanze, rendicontazioni annuali all’Autorità Giudiziaria, pagamenti, verifiche con INPS, ed ogni altro adempimento amministrativo dei soggetti seguiti) delle amministrazioni di sostegno e delle tutele in capo al Consorzio in base a quanto definito nel progetto personalizzato. Attualmente i casi seguiti sono circa n. 60 con progetti residenziali e domiciliari prevalentemente di anziani e disabili.
Orario di massima per il quale deve essere garantito il servizio: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 8 alle 17.
B) Progetti di Servizio Sociale/Educativo
Tali progetti consistono nell’intervento professionale dell’Assistente sociale e dell’Educatore in relazioni a singoli casi segnalati dal Consorzio per i quali si deve provvedere, fra l’altro, garantendo l’accoglienza, l’ascolto e la codifica della domanda, la progettazione personalizzata, la verifica degli interventi (individuali e di gruppo) in ambito sociale e socio sanitario, in rete con gli altri professionisti e istituzioni del territorio. Le indagini di approfondimento dovranno essere effettuate utilizzando i metodi e le tecniche tipiche dei servizi sociali: colloqui, visite domiciliari etc.
Viene richiesta, per la figura educativa, un’ottima conoscenza e capacità di utilizzo della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), mentre, per l’assistente sociale, l’applicazione della metodologia richiesta dal Ministero per gli interventi REI/RDC.
Orario di massima per il quale deve essere garantito il servizio: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 8 alle 18.
C) Eventuali Progetti Speciali di Segretariato e Servizio Sociale potranno essere attivati dal Consorzio sulla base di specifiche esigenze in relazione a progettazioni particolari finalizzate alla realizzazione di interventi e servizi peculiari legati ai Piani di Zona, agli interventi relativi al Piano Contrasto alla Povertà, ecc.
Possibile Orario per il quale deve essere garantito il servizio: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 8 alle 18.
ART. 5 AUTONOMIA ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore deve garantire il servizio oggetto del presente appalto in piena autonomia, fornendo periodicamente al Consorzio una reportistica evidenziante i risultati raggiunti e la qualità delle prestazioni rese.
Sono a carico dell’appaltatore tutte gli oneri necessari per garantire il corretto espletamento del servizio, fra cui, a titolo meramente esemplificativo:
□ oneri relativi al costo del personale degli operatori e al referente del servizio;
□ copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile relativa a personale e utenti;
□ spostamenti degli operatori nell’espletamento delle attività, comprensivo dei mezzi di trasporto.
In particolare, l’Appaltatore deve garantire che il personale effettui, mediante utilizzo di automezzi propri o dell’appaltatore medesimo, tutti gli spostamenti necessari allo svolgimento del Servizio sia all’interno del territorio consortile sia all’esterno per le situazioni di necessità. In caso di utilizzo da parte dei dipendenti di mezzi propri l’Appaltatore è tenuto ad effettuare i rimborsi chilometrici; inoltre, deve garantire che il personale utilizzi autovetture per le quali deve essere garantita copertura assicurativa RCA. È fatto divieto agli operatori il trasporto su propria autovettura di persone in carico al Servizio. Per garantire tale trasporto, se necessario, deve essere utilizzato esclusivamente un veicolo messo a disposizione dall’Appaltatore ed in casi eccezionali il Consorzio potrà concedere l’utilizzo di proprio automezzo, previa valutazione del Responsabile. Il numero stimato di chilometri annui è di 9.600=;
□ formazione del personale;
□ tutta la dotazione strumentale (cellulari, portatili, ecc.) necessaria per adempiere ai compiti assegnati dal presente capitolato.
PARTE III – PERSONALE DELL’APPALTATORE
ART. 6 CARATTERISTICHE E COMPETENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO
Il Servizio di cui al presente Capitolato sarà svolto dall’Appaltatore mediante propri operatori adeguatamente preparati in relazione alle mansioni da svolgere ed al tipo di contesto in cui opereranno. Per la corretta esecuzione degli interventi e delle attività, l’Appaltatore dovrà impiegare complessivamente n. 11 operatori di cui:
Progetto di Segretariato Sociale:
• n. 8 impiegati amministrativi di cui n. 3 a part time a 36 ore e n. 5 a 38 ore settimanali
Progetto di Servizio Sociale/Educativo:
• n. 2 assistenti sociali a tempo pieno;
• n. 1 educatore professionale a tempo pieno.
Il monte ore annuo onnicomprensivo per la realizzazione del Servizio di Segretariato Sociale è conteggiato di massima in 15.496 ore, mentre il monte ore annuo onnicomprensivo per i progetti di Servizio di Sociale sono stimati di massima in 5.928 ore per un totale di massima di 21.424 ore annue.
X. Xxxxxxxxxx professionali e requisiti
A.1. Per la qualifica amministrativa l’Appaltatore deve individuare un operatore in possesso di diploma di scuola media superiore, con conoscenza ed uso di strumenti informatici ed applicativi, con competenze amministrative-contabili e capacità comunicative e relazionali per il contatto con il pubblico.
A.2. Per l’esercizio della professione di Assistente Sociale sono richiesti l’iscrizione obbligatoria all’Albo Professionale e, alternativamente, il possesso di diploma universitario in servizio sociale o laurea triennale o quinquennale in servizio sociale. Nell’ambito dei curriculum professionali devono essere indicati l’Università presso la quale è stata conseguita la laurea con riferimento al punteggio riportato e l’anno accademico di conseguimento del titolo, l’iscrizione all’Albo Professionale con indicazione del numero, data di iscrizione, sezione e Regione di iscrizione.
A.3. Per la figura dell’educatore professionale è richiesto il possesso della laurea in Scienze dell’Educazione, o laurea in Educazione professionale classe SNT2, o di diploma di educatore professionale, o qualifica di educatore professionale post diploma di maturità.
Tutto il personale deve essere in possesso della patente di guida di tipo B.
I titoli di studio devono essere conseguiti in Italia o, se conseguiti all’estero, riconosciuti dallo Stato italiano secondo la normativa vigente.
B. Comportamento del personale e responsabilità dell’appaltatore
B.1. Tutti gli operatori sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima correttezza, al rispetto del segreto professionale, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso, avere un'etica adeguata alla professione che svolgono ed al rispetto di quanto previsto dal codice disciplinare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (DPR n. 62/2013 che prevede l’estensione nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi del codice disciplinare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni). Inoltre, gli assistenti sociali devono attenersi scrupolosamente al rispetto di quanto previsto dal Codice deontologico dell’Assistente Sociale.
B.2. Gli operatori dell’Appaltatore aggiudicataria prestano la loro attività senza vincolo di subordinazione al personale del Consorzio, curando lo svolgimento autonomo di tutti i compiti propri del Servizio sociale, in raccordo con il servizio sociale consortile, afferente all’ Area Servizio Sociale di Base – Minori e Famiglie. Gli operatori, oltre ad assicurare tutti gli interventi necessari alle persone/nuclei familiari in situazione di disagio o difficoltà dovranno:
⮚ collaborare con i Responsabili di Area del Consorzio;
⮚ partecipare agli incontri di programmazione, coordinamento e verifica previsti a livello consortile ed in particolare per le unità operative anche aggregate in Aree Territoriali;
⮚ partecipare agli incontri delle equipe multidisciplinari;
⮚ collaborare con gli assistenti sociali e gli altri operatori dell’Ente, nello svolgimento delle funzioni specifiche e, inoltre, partecipare alla realizzazione di iniziative e progetti del Consorzio ed alla raccolta di dati sull’attività svolta;
⮚ collaborare con le risorse formali e non del territorio.
B.3. Il personale addetto al Servizio deve essere assunto alle dipendenze dell’Appaltatore, con la quale unicamente intercorre il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.
B.4. L’ Appaltatore deve fornire agli operatori un tesserino/documento di riconoscimento.
B.5. Nei confronti del proprio personale l’Appaltatore deve applicare gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore, nonché il trattamento salariale e normativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e, se esistenti, dai contratti territoriali.
B.6. È fatto divieto assoluto al personale dell’Appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte di qualunque destinatario (diretto o indiretto) degli interventi di cui al presente capitolato.
B.7. L’Appaltatore deve garantire al Consorzio di conoscere in tempo reale l’orario di lavoro effettuato dai singoli operatori, attraverso una rilevazione obiettiva.
C. Coordinatore del Servizio
C.1. L’Appaltatore deve individuare un Coordinatore per il Servizio che dovrà garantire la predisposizione della documentazione, della rendicontazione delle attività e partecipare ai momenti di verifica dell’andamento del servizio ogni volta che si renderanno necessari e su richiesta del Consorzio.
D. Sostituzioni
D.1. È cura dell’Appaltatore garantire, in caso di assenza, la sostituzione del personale assente con altro personale avente la stessa qualifica professionale con le seguenti tempistiche:
⮚ in caso di turn over di operatori o di personale che dovesse risultare inidoneo la sostituzione deve avvenire entro 5 giorni lavorativi con altro personale avente la medesima qualifica professionale;
⮚ in caso di assenze per maternità la sostituzione deve avvenire contestualmente all’assenza nei casi programmati ed entro 10 giorni lavorativi in caso di astensione anticipata;
⮚ in caso di assenze (malattia, infortunio, ecc.) superiori a 20 giorni lavorativi consecutivi, fatta salva una diversa e specifica valutazione congiunta del Consorzio e della Ditta, la sostituzione deve avvenire immediatamente;
⮚ in ogni caso, per tutte le assenze da parte degli operatori impegnati nel Servizio, l’Appaltatore deve attivare tutti gli strumenti possibili per garantire la realizzazione delle attività di cui al presente capitolato e, per ovviare a situazioni di emergenza, utilizzare, fra le possibili modalità, anche la flessibilità del personale sia per sedi che per orari.
ART. 7 NORME A TUTELA DEI LAVORATORI
Per l’intera durata dell’appalto, l’appaltatore, anche se trattasi di cooperativa sociale, fatti salvi i requisiti professionali richiesti nella presente gara, si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.
Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci lavoratori.
Se la Ditta aggiudicataria sarà una cooperativa, questa dovrà applicare agli operatori sociali il regime di rapporto subordinato ovvero di dipendenti. Tale condizione riguarderà anche il personale eventualmente in servizio da assorbire.
L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché per le Cooperative Sociali nei rapporti con i soci, garantendo il mantenimento dell’anzianità maturata e maturanda e l’inquadramento contrattuale in essere corrispondente all’elenco che verrà fornito.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della Ditta/Cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
Le condizioni di miglior favore in essere saranno considerate come superminimi non assorbibili.
Sono, altresì, ad esclusivo carico dell’appaltatore tutti gli oneri inerenti la formazione del personale nonché scaturenti dalla disciplina in materia di sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/2008 e
s.m.i. e relativi atti attuativi).
Sulla base di quanto stabilito dalla L. 12/6/90 n. 146, recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”, la Ditta aggiudicataria in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, deve darne comunicazione almeno 10 giorni prima alla direzione del Consorzio al fine di consentire l’avviso agli utenti entro 5 giorni, nonché la relativa organizzazione dei servizi minimi essenziali.
L’Appaltatore si impegna altresì ad assicurare i contingenti minimi di personale in servizio previsti dal “Regolamento per i servizi pubblici essenziali in caso di sciopero” di cui all’art.2, c.4, L.12/6/1990. In caso di mancata o ritardata comunicazione da parte della Ditta circa la data e le modalità di sciopero del proprio personale, la direzione del Consorzio, sentiti i sindacati potrà definire i livelli minimi essenziali dei servizi da garantire da parte della Ditta.
L’Appaltatore solleva e si impegna a mantenere indenne il Consorzio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. I suddetti obblighi vincoleranno l’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa, della struttura o dimensioni della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. A tale scopo l’Appaltatore dovrà fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, ogni qualvolta il Consorzio riterrà di disporre le opportune verifiche.
Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, il Consorzio segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. La mancata applicazione dei contratti di Lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto. In tal caso il Consorzio provvederà ad incamerare il deposito cauzionale, al fine di far fronte al pagamento delle somme non corrisposte al personale adibito al servizio. In mancanza della ricostituzione del deposito da
parte dell’appaltatore entro due mesi, il Committente applicherà le sanzioni di cui al presente capitolato.
L’Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare al Consorzio entro l’inizio dell’attività, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.
L’Appaltatore riconosce e prende atto che il Consorzio risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la Cooperativa/Ditta stessa ed il proprio personale dipendente /o socio-dipendente.
L’Appaltatore deve portare a conoscenza del proprio personale che l’Ente Appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti del Consorzio appaltante.
L’ Appaltatore si impegna a sollevare e mantenere indenne il Consorzio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
ART. 8 CLAUSOLA SOCIALE E DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
Ai sensi dell’art. 50 del codice dei contratti pubblici e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 13/2019 (di cui alla delibera A.N.A.C. n. 114/2019) l’Appaltatore deve procedere, prioritariamente, all’assorbimento del personale già impiegato nell’esecuzione dell’appalto.
A tale scopo si precisa quanto segue:
1. Il Contratto Collettivo applicato attualmente al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto è il seguente: Cooperative Sociali;
2. L’operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante. È comunque fatta salva l’applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall’operatore economico.
3. Il concorrente deve allegare all’offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale.
4. La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale.
5. La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un’offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale
si impone l’esclusione dalla gara.
In proposito, si evidenzia espressamente che alcuni operatori del Servizio di segretariato sociale hanno maturato negli anni precedenti un trattamento economico che prevede condizioni di miglior favore rispetto all’applicazione del CCNL cooperative sociali.
Tali trattamenti economici sono da intendersi inclusi nella contrattazione di secondo livello e prevedono un’indennità mensa pari ad €. 4,00 per ogni giornata lavorata ed un premio annuale complessivo pari ad € 6.000,00.
PARTE IV
SERVIZI COMPLEMENTARI
ART. 9 SERVIZI COMPLEMENTARI SUBAPPALTABILI
Per i servizi oggetto di appalto non sono previste prestazioni subappaltabili.
PARTE V RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
ART. 10 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Sono a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al presente appalto, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto.
L’appaltatore è responsabile esclusivo dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/operatori sociali addetti, dei suoi mezzi, o per negligenza o mancata previdenza venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose durante il periodo contrattuale.
L'Appaltatore, con effetti dalla data di avvio del servizio, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:
A. Infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio (beneficiari) e gli operatori, con capitali non inferiori ad euro 5.000.000,00= in caso di morte e di euro 5.000.000,00= in caso di invalidità permanente.
B. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00= per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a:
• danni a cose di terzi da incendio;
• danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l’Aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
• danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui la ditta aggiudicataria si avvalga) dai beneficiari del presente capitolato, inclusa la loro responsabilità personale;
• danni arrecati ai locali, strutture e beni nell’ambito dell’attività del presente appalto.
• espressa inclusione – nella qualifica di “terzo” - del Consorzio.
C. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’Aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata.
• Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00= per sinistro e Euro 1.000.000,00= per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”.
Le polizze predette dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante.
L'appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto, o che risultino ridotte o poste a riserva dall’assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.
In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l’ammontare delle garanzie medesime.
Del pari, il committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l’onere all’appaltatore.
I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia saranno posti a carico esclusivo dell’appaltatore.
ART. 11 CLAUSOLA DI MANLEVA
Le Parti convengono che la Stazione Appaltante resta assolutamente estranea rispetto ad eventuali responsabilità circa infortuni o danni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto di appalto. L’appaltatore, in ogni caso, si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa risarcitoria per fatti dipendenti o connessi all’esecuzione dell’appalto. Il mancato rispetto dell’onere di manleva costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto e di escussione della cauzione definitiva.
PARTE VI CONTROLLI E PENALITÀ
ART. 12 VERIFICA DI GESTIONE – MODALITÀ DI CONTROLLO
L’appaltatore con cadenza annuale è tenuto a presentare al Responsabile area Servizio Sociale di Base una relazione scritta circa l’attività svolta, evidenziando eventuali proposte e indicazioni di sviluppo dell’attività.
• Il Consorzio si riserva la facoltà di eseguire in qualsiasi momento, mediante i propri incaricati, verifiche e controlli al fine di accertare:
• l’andamento del servizio;
• la qualità delle prestazioni;
• il rispetto delle condizioni contrattuali quali risultano dal presente capitolato;
• la congruità degli interventi e i risultati conseguiti;
Eventuali osservazioni e reclami da parte dei cittadini saranno raccolti dal Consorzio che verificherà le specifiche situazioni con il Coordinatore del Servizio dell’appaltatore.
Le modalità di controllo, si esplicano a mezzo di:
a) sopralluoghi intesi a verificare la rispondenza di: personale in servizio, attività, trasporti, tenuta e conservazione della sede assegnata, ecc.;
b) attività di verifica di corrispondenza tra la progettualità (individuale sugli utenti e sul servizio in generale) e le attività svolte per realizzarla, nonché della presenza in servizio del personale contrattualmente pattuito;
c) verifica del rispetto delle norme amministrative quali: le assicurazioni, gli oneri contributivi, le dichiarazioni e certificazioni richieste.
ART. 13 INADEMPIMENTI, PENALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato il Consorzio invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.
In caso di contestazione la ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni al Consorzio nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.
Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dal Consorzio, o in caso di mancata risposta o di mancata presentazione nel termine indicato, il Consorzio applicherà una
penale da euro 100,00= ad euro 1.500,00= a seconda della gravità dell’inadempienza e della recidiva nella violazione.
Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo, ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione del Consorzio sull’impatto che il disservizio provocasse sull’utenza del medesimo e sull’organizzazione complessiva):
a) la sospensione, l’abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio senza giustificazione né preavviso;
b) la violazione degli orari concordati e dell’organizzazione del servizio concordata;
c) l’impiego di personale con qualifiche inferiori a quelle stabilite e concordate;
d) il mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di subappalto e in materia di trattamento dei dati personali.
L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’appaltatore inadempiente.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Dopo reiterate inadempienze ed in particolare dopo l’applicazione di tre penalità per gravi inadempienza, il Consorzio ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della Ditta aggiudicataria e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con semplice comunicazione scritta all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento. Potrà inoltre procedere all’esecuzione del servizio in danno alla ditta aggiudicataria, a carico della quale resterà l’onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che il Consorzio ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Oltre a quanto previsto genericamente dall’art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c. i seguenti casi:
a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
b) abituale deficienza o negligenza del servizio quanto la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del Consorzio;
c) quando la Ditta si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;
d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della normativa in materia di sicurezza prevista nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Consorzio di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Il Consorzio sarà tenuto a corrispondere all’appaltatore soltanto il prezzo contrattuale del servizio fino al giorno della risoluzione dedotte le penalità e le spese eventualmente sostenute.
La risoluzione del contratto porterà all’incameramento da parte del Consorzio del deposito cauzionale a titolo di penale forfetaria per l’inadempimento (senza necessità di prova in tal senso), salvo l’eventuale azione di rimborso del maggior costo che deriverà al Consorzio da nuova aggiudicazione e al risarcimento dei danni eventualmente subiti dallo stesso.
Nel caso in cui nel corso del contratto il Consorzio accertasse che l'esecuzione dello stesso da parte della Ditta aggiudicataria non proceda secondo le condizioni stabilite, fatte salve l'applicazione delle penali previste, questa fisserà un congruo termine entro il quale la ditta aggiudicataria si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto potrà essere risolto dal Consorzio.
PARTE VII ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 14 PAGAMENTI
1. Modalità di presentazione delle fatture:
• la fatturazione delle prestazioni effettivamente fornite dovrà essere predisposta con le modalità previste all'art. 1 comma 629 lett. b) L. 190/2014 (Split payment) e del D.M. 55 del 03/04/2013 (Fatturazione elettronica);
• le fatture mensili posticipate, riportanti l’indicazione del CIG (codice identificativo di gara), dovranno essere così calcolate: costo orario determinato in sede di gara in base all’offerta presentata, per il numero di ore effettivamente prestate nel mese e rendicontabili;
• l’Impresa, congiuntamente alla fattura, dovrà produrre la rendicontazione delle ore e delle attività svolte nel mese suddivise per tipologia di servizio e personale;
• la mancata trasmissione della documentazione di cui al punto precedente del presente articolo rende non ricevibili le fatture;
• tali documenti devono essere inoltrati al responsabile del Procedimento, che ne controllerà la regolarità prima di autorizzare il pagamento delle spettanze richieste.
2. Modalità di pagamento:
• il pagamento delle fatture mensili relative alle prestazioni effettuate avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Consorzio della documentazione
attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C);
• il Consorzio non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture;
• il pagamento delle fatture elettroniche avverrà entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, con decorrenza dalla data di protocollazione delle fatture stesse, corredate dalla documentazione giustificativa. Il termine di pagamento potrà essere altrimenti stabilito in sede di stipula del contratto. Qualora sopravvengano richieste di chiarimenti o vengano formulate contestazioni da parte dei servizi competenti i termini di pagamento potranno essere interrotti.
3. Tracciabilità dei flussi finanziari:
• ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. In particolare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi;
L’appaltatore s’impegna a comunicare, entro sette giorni, al Consorzio eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Con il corrispettivo fissato, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, l’Aggiudicataria si intenderà compensata di ogni suo avere o pretendere dal Consorzio per i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatta dal pagamento degli importi di contratto.
PARTE VIII DISPOSIZIONI FINALI
ART. 15 SPESE DI GARA E DI CONTRATTO
Sono a carico dell’appaltatore le spese della procedura di gara che vengono quantificate nell’ammontare presunto di euro 6.000,00=.
Sono, altresì, a carico dell’appaltatore le eventuali spese di bollo del contratto, il quale sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso.
ART. 16 MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Qualora l’aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto o non provveda al deposito delle spese nel termine fissato, decadrà automaticamente dall’affidamento, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria. Saranno, inoltre, a carico dell’inadempiente le spese che la Stazione Appaltante dovesse affrontare per far fronte all’inadempienza dell’aggiudicatario.
ART. 17 RECESSO DAL CONTRATTO
1. Il recesso dell’Appaltatore non è ammesso e, qualora comunque attuato, comporta l'obbligazione per lo stesso del risarcimento dei danni, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria dell’inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.
2. Ai sensi dell’art. 109 del codice dei contratti la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, del servizio eseguito e del corrispettivo dovuto per il decimo dei servizi non eseguiti.
3. La Stazione Appaltante – qualora gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all’affidamento del servizio, dovessero subire modifiche tali da incidere significativamente sull’equilibrio del contratto - si riserva la facoltà di recedere dal contratto stesso, con un preavviso di sessanta giorni, senza che l’appaltatore abbia a pretendere alcun risarcimento di danni o altre forme di compensazione, cui l’appaltatore medesimo fin d'ora dichiara di rinunciare.
ART. 18 INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE
Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.
ART. 19 DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Ai sensi dell’art. 5 bis del codice dell’amministrazione digitale l’appaltatore elegge domicilio per tutta la durata del contratto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in sede di partecipazione alla gara.
ART. 20 FORO COMPETENTE
È esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia eventualmente derivante dall’esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale Ordinario di Torino.
ART. 21 RINVIO DINAMICO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.
ART. 22 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento di gara nonché alla stipula e gestione del contratto.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione ed è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
I dati saranno comunicati a soggetti pubblici nell’adempimento dei compiti di legge.
In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15-16-17 e 18 del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati è il Xxxxxxxxx XXXX 00, il Responsabile del Trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento.
ART. 23 DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore elegge domicilio per tutta la durata del contratto presso il proprio indirizzo di posta certificata dichiarata in sede di gara.
Tutte le comunicazioni inerenti ai servizi contemplati dal presente contratto saranno indirizzate all'appaltatore od al suo legale rappresentante presso il domicilio eletto a norma del presente articolo.
ART. 24 CONTROVERSIE
Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione dei servizi disciplinati dal presente capitolato, per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le Parti, è competente il Tribunale Ordinario del Foro della Stazione Appaltante.
Allegato A (Questo documento deve essere incluso nella busta dell’offerta economica)
OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL SEGRETARIATO SOCIALE – SERVIZIO SOCIALE/EDUCATIVO E PROGETTI SPECIALI DI SERVIZIO SOCIALE
C.I.G. 7923274C89
OFFERTA DELLA DITTA ......................................... CODICE FISCALE .......................................
Tipo di prestazioni | Costo ORARIO prestazione in lettere e cifre | Numero ore stimate per anni tre | Importo totale offerto (al solo netto dell’IVA) |
OPERATORE SEGRETARIATO SOCIALE | 46.488 | ||
ASSISTENTE SOCIALE – EDUCATORE PROFESSIONALE | 17.784 | ||
TOTALE |
GIUSTIFICAZIONI DELL’OFFERENTE
Tipo di prestazioni | Costo ORARIO prestazione in cifre | Oneri riflessi in cifre | Quota di utile di impresa in cifre | Costo totale (IVA esclusa) in cifre | IVA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
OPERATORE SEGRETARIATO SOCIALE | |||||
ASSISTENTE SOCIALE | |||||
EDUCATORE PROFESSIONALE | |||||
TOTALE |
DICHIARA che gli oneri per la sicurezza aziendale strettamente connessi all'attività di impresa, di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ammontano ad €. .
DICHIARA, altresì che i costi della manodopera, di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mmi., ammontano ad €. .
lì, ……………………….. TIMBRO DELLA COOPERATIVA FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE