CONVENZIONE
TRA
IL SOGGETTO ATTUATORE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE NELLA REGIONE SARDEGNA AI SENSI DELLA O.P.C.M. 3933 DEL 13/04/2011
E
PER
LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO .
L’anno duemiladodici il giorno del mese di nella sede del Soggetto attuatore per la Sardegna, sono presenti il dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx , in qualità di Soggetto Attuatore per gli interventi nella Regione Sardegna ai sensi della O.P.C.M. 3933 del 13.04.2011 , C.F. 92182830924 , da ora in avanti detto “Soggetto Attuatore”) e ……………………. nato a ……………………. il nella qualità di
………………… sede legale in ………………….Cagliari , …………………. in Via ………………… - C.F P.IVA
………………. (da ora in avanti detto “Soggetto Gestore”)
Premesso che
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011 ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 18 febbraio 2011 e successive modifiche ed integrazioni sono state emanate "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea";
- tutte le Regioni italiane si sono impegnate, in base all'accordo siglato nella seduta straordinaria della Conferenza unificata Stato - Regioni - Città ed Autonomie Locali del 30.3.2011 ed all’intesa siglata in sede di cabina di regia della Conferenza Unificata lo scorso 6 aprile, ad affrontare questa emergenza umanitaria con spirito di leale collaborazione e di solidarietà, prevedendo che i profughi siano equamente distribuiti nel territorio nazionale in ciascuna Regione, escluso l'Abruzzo ;
- con D.P.C.M. 5.4.2011 sono state adottate misure di protezione temporanea per i cittadini stranieri provenienti dai Paesi Nordafricani affluiti nel territorio nazionale dallo gennaio alla mezzanotte del 5 aprile 2011, che prevede, tra l'altro, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi e l’invio dei cittadini nordafricani presso strutture di primo soccorso individuate e realizzate nel territorio nazionale;
- con D.P.C.M. 7.4.2011 è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel Nord Africa;
- con O.P.C.M. n. 3933 del 13.4.2011 è stato nominato il Commissario Delegato per l'emergenza umanitaria sia nel territorio nazionale che nel territorio del Nord Africa nella persona del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed istituito un Comitato di coordinamento; che l'ordinanza prevede, tra l'altro, l'adozione da parte del Commissario Delegato, anche attraverso i soggetti attuatori (nominati in ogni Regione da parte del proprio Presidente), di tutti i provvedimenti necessari per fronteggiare l'emergenza, compresa la requisizione di beni mobili e immobili per il trasporto o l'ospitalità dei cittadini extracomunitari ;
- con Decreto n. Rep. 2133 del 4.05.2011, il Commissario Delegato ha nominato quale soggetto attuatore per la Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del O.P.C.M. 3933/11 il Direttore Generale pro- tempore della Protezione Civile regionale il Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx ;
- con D.P.C.M. 06.10.2011 è stato prorogato lo stato di emergenza umanitaria nel Nord Africa sino al 31.12.2012,
Rilevata la necessità di garantire la perfetta efficienza e la piena funzionalità delle strutture al fine di assicurare allo straniero temporaneamente ospitato la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Oggetto della convenzione
La convenzione ha per oggetto l’erogazione, con piena assunzione di responsabilità della gestione e dei risultati, dei servizi di seguito elencati, relativi al funzionamento e alla gestione dell’ Accoglienza per i Richiedenti Xxxxx, e delle relative strutture (da ora in avanti detto “Struttura di Accoglienza”):
1) Servizio di accoglienza
• Alloggio presso unità immobiliari residenziali o strutture ricettive sino a un massimo di 20 persone nel singolo Comune;
2) Servizio di assistenza generica alla persona, consistente in:
• mediazione linguistica culturale;
• informazione sulla normativa concernente l’immigrazione, i diritti e i doveri e la condizione dello straniero e sulla relativa normativa con particolare attenzione alle successive
procedure di regolarizzazione ed alle possibilità di inserimento nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ovvero sui programmi di rimpatrio volontario assistito;
• Distribuzione, conservazione e controllo dei pasti;
• Sostegno socio – psicologico;
• Insegnamento della lingua italiana;
• Intrattenimento e organizzazione del tempo libero;
• Assistenza diretta, ove necessario, ai bambini e ai neonati;
• Servizio di barberia e lavanderia.
3) Servizio di gestione amministrativa consistente in:
• Registrazione degli ospiti (dati anagrafici, nazionalità, entrata, data e motivo della dimissione, tempi di permanenza) comprensivo di un report destinato al Soggetto Attuatore a mezzo mail;
• Registrazione degli eventuali visitatori con annotazione dell’autorizzazione;
• Forniture economali (beni di facile consumo, cancelleria e simili);
4) Servizi di assistenza sanitaria consistente in:
• Prime misure di profilassi e di sorveglianza sanitaria, visita preliminare degli ospiti, soccorso sanitario, tenuta della scheda sanitaria per ciascun ospite.
• Eventuali trasferimenti presso strutture ospedaliere;
• Forniture di medicinali e di presidi sanitari necessari per il primo soccorso e per l’assistenza sanitaria ordinaria;
5) La fornitura dei seguenti beni e servizi :
• Erogazione Pasti/ Generi alimentari finalizzati alla preparazione dei pasti ( se l’accoglienza avviene presso singole unità immobiliari)
• Effetti letterecci
• Prodotti per l’igiene personale
• Vestiario
• Generi di conforto
• Poket money pari a € 2,5 giornalieri per migrante sino ad un massimo di € 7,5 per famiglia da erogare sotto forma di buoni o carte di credito prepagate spendibili negli esercizi appositamente convenzionati per l'acquisto di bolli postali, schede telefoniche, snack alimentari, bibite, sigarette, libri e giornali.
6) Servizio manutenzione ordinaria
• Pulizia di locali diurni e notturni e aree comuni, con il coinvolgimento dei soggetti beneficiari, nell’ottica della costruzione di un percorso di autonomia;
• Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione delle superfici;
• Manutenzione ordinaria.
Le modalità di fornitura dei beni e dei servizi di cui al presente articolo avverranno con modalità differenti in funzione della struttura e dell’organizzazione del luogo dove la singola persona è ospitata e dei bisogni delle persone accolte.
Art. 2
Risorse strumentali e personale
Il responsabile della gestione della Struttura di Accoglienza ed il personale impiegato, operano assicurando il rispetto delle finalità della missione istituzionale.
L’inosservanza della precedente clausola costituisce inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti c.c.
Il soggetto gestore provvede all’organizzazione e all’espletamento di tutti i compiti e di tutte le attività di gestione della struttura.
In relazione alla natura del servizio, Il soggetto gestore impiega le figure professionali in possesso dei profili professionali adeguati ai relativi compiti.
Per ogni turno di lavoro Il soggetto gestore dispone l’impiego del personale necessario per l’espletamento di tutti i servizi, nella misura corrispondente a quella indicata nella scheda relativa alla dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi (Allegato 1).
Nessun rapporto di impiego e, comunque, di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale e il Soggetto attuatore.
Sia per il proprio personale che per quello delle ditte di cui dovesse avvalersi, Il soggetto gestore garantisce per sé ed accerta per gli altri, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
Il soggetto gestore garantisce, altresì, l’osservanza delle disposizioni in tema di trattamento giuridico ed economico del personale, dettate dai rispettivi CC.CC.NN.L.
Art. 3
Durata
Gli effetti della presente convenzione hanno avuto inizio in data e si concluderanno il 31.12.2012. Entro il 30.11.2012 dovrà essere fissato un incontro di verifica tra le parti al fine di valutare l’eventuale proroga della convenzione o il rinnovo della stessa.
Art. 4
Determinazione dell’importo e pagamento
Per i servizi e le forniture oggetto della presente convenzione il Soggetto Attuatore corrisponderà al Soggetto Gestore l’importo di € giornalieri per ciascun ospite assistito.
I pagamenti saranno disposti dal Soggetto Attuatore dietro esibizione da parte del Soggetto Gestore di regolare nota di debito con cadenza mensile con eventualmente allegato un prospetto riepilogativo delle presenze degli ospiti assistiti nella Struttura di Accoglienza.
Il termine di pagamento delle fatture è fissato in 30 giorni dalla ricezione della stessa, compatibilmente con i trasferimenti ricevuti dal Commissario delegato per la gestione dell’emergenza.
Art. 5
Direttore del Struttura di Accoglienza Diffusa
Il Direttore della Struttura di Accoglienza Diffusa per Richiedenti è il referente nei confronti del Soggetto Attuatore ed è individuato nella persona di
Art. 6
Penali
Ove si verifichino disservizi (mancata o inesatta esecuzione di uno dei servizi oggetto della convenzione) rilevati in sede di attività ispettiva, di controllo o di monitoraggio, ovvero lamentati, dagli utenti e, previa contestazione al Gestore, riscontrati fondati, è applicata per ciascun disservizio una penale pari ad almeno € 100,00 del corrispettivo mensile, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno.
La penale è applicata dietro semplice comunicazione al Gestore, con provvedimento immediatamente esecutivo e trattenuta dal corrispettivo periodico.
Art. 7
Subappalto
In relazione alle indicazioni espresse in sede di offerta e verificata la conformità al capitolato, Il soggetto gestore ha la facoltà di subappaltare le seguenti prestazioni oggetto della presente
convenzione: mediazione culturale, assistenza sanitaria, consulenza e assistenza psicologica, consulenza e assistenza legale.
Il soggetto gestore è tenuto all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n 163 e ss.mm.ii., recante il codice dei contratti pubblici.
Al pagamento delle prestazioni subappaltate provvede Il soggetto gestore, fermo restando l’obbligo di documentazione dei pagamenti effettuati ai sensi di quanto previsto dall’art. 118 – comma 3 – del D.Lgs 163/2006. In ogni caso Il soggetto gestore resta unico responsabile del servizio subappaltato nei confronti dell’Amministrazione in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con Il soggetto gestore.
Il Soggetto Attuatore è escluso da qualsiasi responsabilità per ciò che concerne i rapporti convenzionali tra Il soggetto gestore e le ditte o società terze e Il soggetto gestore si obbliga a manlevare il Soggetto attuatore da ogni richiesta che possa essere loro rivolta dai succitati terzi.
Art. 8
Risoluzione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile il Soggetto Attuatore ha la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione per grave inadempienza, previo semplice preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. e senza l’obbligo di preventiva messa in mora.
Costituiscono gravi inadempienze l’essere incorso in più di tre volte nell’applicazione delle penali di cui all’art. 6; l’aver consentito l’ingresso nelle strutture di persone non autorizzate; l’aver consentito o favorito l’allontamento arbitrario degli ospiti dalle strutture; l’ommessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone.
La risoluzione della convenzione per grave inadempienza comporta l’incameramento della cauzione.
Art. 9
Esecuzione in danno
Qualora Il soggetto gestore non dia corso all’ esecuzione delle prestazioni oggetto della presenza convenzione, anche dopo l’assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza del servizio stesso, il Soggetto Attuatore ha il diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi.
Art. 10
Controlli
Il Soggetto Attuatore si riserva di disporre, in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l’esatto adempimento delle prestazioni di servizi dovute e della documentazione contabile.
Art. 11
Attività e modalità di controllo
Il Soggetto Gestore consente all’attività di controllo da parte del Soggetto Attuatore che a tal fine acquisisce documentazione le notizie sui servizi erogati, valuta reclami, istanze e segnalazioni degli utenti, in contraddittorio alla presenza del Coordinatore.
Art. 12
Regolarizzazione dei rapporti pregressi
Le parti prendono atto che in relazione alle prestazioni fornite dal Soggetto Gestore nel periodo antecedente alla sottoscrizione della presente convenzione, sarà emessa separata nota di debito al prezzo pro die pro capite di cui all’art. 4, previo accertamento dell’effettivo numero delle presenza e della regolare esecuzione delle prestazioni.
Art. 13
Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Art. 14
Controversie
In caso di controversie nascenti dell’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, laddove non abbia esito un preventivo tentativo di bonaria composizione, da effettuarsi nella sede del Soggetto Attuatore entro 10 giorni dall’avvenuta contestazione dell’inadempimento, è esclusivamente competente il Foro di Cagliari.
Art. 15
(Spese contrattuali)
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso e le relative spese saranno a totale carico del Soggetto Gestore.
Cagliari
Il Soggetto attuatore
Il Soggetto gestore
Ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile il Soggetto Gestore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente e senza riserve il contenuto dei seguenti articoli della convenzione: 2,3,12 e 15.
Il Soggetto gestore
Allegato 1
Allegato alla Convenzione Prot. del fra Soggetto Attuatore e Xxxxxxxx gestore
Servizi alla persona | |
Operatori diurni | 1 |
Amministrazione e gestione | |
Direttore | h. 36/settimanali (Coordinamento) |
Amministrativo | -------------------------- |
Magazziniere/Economo | -------------------------- |
Assistenza Sanitaria | |
Ambulatorio | Infermiere 5 ore settimanali (Coordinamento) |
Presidio Medico | Medico 5 ore settimanali (Coordinamento) |
Assistenza psico-sociale e mediazione culturale | |
Sostegno socio psicologico | h. 12/ settimanali |
Assistente sociale | h. 12/ settimanali |
Mediazione linguistica | h. 24/ settimanali |
Informazione normativa (comprensivo dell’orientamento al territorio e all’orientamento al rimpatrio ove previsto) | Compresa nell’assistenza sociale |
Insegnamento lingua | h. 12/ settimanali |