REGOLAMENTO
R E G O L A M E N T O
P R O C U R A T O R I
REGOLAMENTO
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI PROCURATORE DI ATLETI DI PALLACANESTRO
APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 19 E 20 NOVEMBRE 2010 AGGIORNATO AL CONSIGLIO FEDERALE DEL 29 aprile 2016
Definizioni
Il presente Regolamento norma e disciplina l’attività dei “procuratori di atleti di pallacanestro” (d’ora innanzi “Procuratori”) che operano all’interno di tutti i Campionati senior organizzati dalla Federazione Italiana Pallacanestro (d’ora innanzi “FIP”) e che si occupano dei rapporti tra “atleti italiani e non” (d’ora innanzi “Atleti”) e Società” (d’ora innanzi “Società”) affiliate alla FIP stessa, in vista della stipula dei contratti o degli accordi economici.
Il presente Regolamento si aggiunge, e si integra con tutti i Regolamenti Federali che sono e rimangono norme a cui tutti i soggetti che operano all’interno della Fip devono far riferimento. Il presente Regolamento si integra altresì con il “Regolamento Interno FIBA”. Ai superiori regolamenti FIP e FIBA si rimanda per tutto quanto non specificato di seguito.
Presso la FIP sono all’uopo istituiti:
⮚ il Registro dei Procuratori di atleti di pallacanestro (d’ora innanzi “Registro”)
⮚ la Commissione Procuratori (d’ora innanzi “Commissione”)
Solo i Procuratori iscritti nel Registro FIP e/o FIBA potranno qualificarsi come: “Procuratore autorizzato FIP”. I Procuratori iscritti nel Registro hanno l’obbligo di osservare lo Statuto e i Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro nonché i provvedimenti e le decisioni Federali.
Chi esercita l’attività di “Procuratore di Atleti di pallacanestro” può anche rappresentare gli iscritti alla categoria degli “Allenatori” (d’ora innanzi “Allenatori”).
Nel presente Regolamento la figura, le regole, i doveri, i divieti, le sanzioni relative ad un Allenatore sono equiparate a quelle di un Atleta.
I. Regole generali
Art. 1
1. Gli Atleti, e le Società possono avvalersi dell’opera professionale di un Procuratore purché lo stesso sia in possesso della prescritta licenza rilasciata da FIP e/o da FIBA.
2. Si definisce Procuratore la persona fisica che, dietro compenso e avendo ricevuto specifico mandato o incarico scritto, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento e dalle norme FIP oltre che dal “Regolamento Interno FIBA”, rappresenta un Atleta in vista della stipula di un contratto o accordo di prestazione sportiva con una Società.
3. Il Procuratore cura gli interessi di un Atleta prestando opera di consulenza a favore dello stesso, nelle trattative dirette alla stipula del contratto o accordo ed assistenza nelle attività di
definizione della durata, del compenso e di ogni altra pattuizione del contratto o accordo di prestazione sportiva stesso.
4. Il Procuratore assiste l’Atleta in costanza di rapporto per tutto il periodo indicato nel mandato, curando altresì le trattative per eventuali rinnovi.
5. Il Procuratore può svolgere attività di assistenza a favore di una Società configurando pertanto una prestazione di servizi.
Art.2 (del. n.68 C.F. 16/07/2011)
1. Il Procuratore che ha ricevuto il mandato o l’incarico è l’unica persona fisica riconosciuta da FIP e FIBA per promuovere e tutelare gli interessi del proprio assistito. Egli può avvalersi di dipendenti e/o collaboratori con compiti esclusivamente amministrativi.
2. È ammesso l’esercizio dell’attività di Procuratore in forma societaria e associata in conformità con le vigenti norme di legge purché il rappresentante legale sia un Procuratore regolarmente iscritto nel Registro. Copia dell’atto costitutivo, dello statuto, di eventuali modifiche agli stessi e dell’elenco degli amministratori e soci deve essere inviato alla Commissione nei 20 giorni solari successivi alla data di costituzione e di ogni variazione, pena il mancato riconoscimento di ogni operazione effettuata.
Art.3
1. Un Xxxxxx può farsi assistere dai genitori, dai fratelli o dal coniuge. Di tale fatto deve essere fatta espressa menzione nel contratto o accordo di prestazione sportiva stipulato con la Società.
II. Requisiti e modalità di iscrizione nel Registro Art. 4 (del. n.302 C.F. 21/02/2015)
1. Il cittadino italiano, nonché il cittadino straniero, che voglia sostenere la prova di esame per l’iscrizione nel Registro (vedi Allegato “B”), dovrà inviare alla Commissione apposita domanda, redatta in conformità alle modalità ed ai termini del bando di concorso predisposto dalla Commissione.
Nella domanda il candidato dovrà, inoltre, indicare:
a) di aver conseguito il diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;
b) di avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito;
c) di non aver riportato condanne per delitti non colposi;
d) di non aver riportato condanne, per un periodo superiore ad anni uno, in ambito sportivo (CONI o CIO o FIP o FIBA) per più di un anno, in campo sportivo negli ultimi cinque anni;
e) di non aver riportato sanzioni per illecito sportivo, né aver in corso procedimenti per lo stesso titolo; né essere stato assoggettato a sanzione sportiva di preclusione da ogni rango o categoria della FIP o della FIBA;
f) di non essere in una delle posizioni di incompatibilità previste dal presente Regolamento per il rilascio della licenza di Procuratore.
La domanda dovrà essere corredata dalla ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo di esame, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio federale.
2. Saranno esclusi dalla prova di esame, ovvero dal rilascio della licenza, i candidati che non siano in possesso dei requisiti previsti dal comma precedente e dal bando di concorso.
3. Avverso il provvedimento della Commissione di esclusione dalla prova di esame, è ammesso il ricorso al Tribunale federale. Nel caso di rigetto del ricorso, l’interessato non potrà ripresentare domanda se non trascorso un anno dalla pronuncia.
Art. 5 (del. n.68 C.F. 16/07/2011 - del. n.221 C.F. 28/11/2014 – del. n.302 C.F. 21/02/2015 – del. n.302 C.F. 29/04/2016)
1. L’iscrizione e la permanenza nel Registro sono incompatibili con qualsiasi tesseramento nell’ambito della FIP, FIBA, Area FIBA, o Società o attività organizzate e gestite da FIP, FIBA, Area FIBA, salvo quanto stabilito nel presente Regolamento, o di associazioni, Società o organizzazioni ad esse collegate; non è inoltre consentito detenere a qualsiasi titolo partecipazioni, anche minoritarie, direttamente o indirettamente in Società di capitali affiliate alla FIP. La Commissione, accertata la incompatibilità, concede un termine non superiore ai 30 giorni per la cessazione della stessa, decorso inutilmente il quale, può chiedere al Tribunale federale la cancellazione dal Registro.
2. In caso di prima iscrizione nel Registro, la cessazione delle incompatibilità deve essere dimostrata con documenti entro la data della richiesta di iscrizione medesima. Nel caso di atleti in attività l’incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva per la quale è stato effettuato il tesseramento.
3. Prima che la incompatibilità si verifichi, il Procuratore può chiedere la sospensione temporanea dal Registro, comunicando per iscritto alla Commissione le ragioni della propria decisione e, pena il rigetto della domanda di sospensione, il nominativo del/dei procuratore/procuratori cui verranno affidati i propri rappresentati. Il Procuratore è comunque tenuto a pagamento della quota annuale di iscrizione, a pena di esclusione definitiva dal Registro. Cessata la causa di incompatibilità, ed a condizione che sia stata pagata regolarmente la quota annuale di iscrizione, il Procuratore ha facoltà di chiedere per iscritto alla Commissione la revoca della sospensione.
Art. 6
1. Abrogato.
2. All’atto dell’iscrizione nel Registro, il Procuratore dovrà versare la somma che sarà determinata annualmente dal Consiglio federale, quale contributo di prima iscrizione.
3. Il candidato che, avendo superato la prova di esame, non provveda a richiedere l’iscrizione nel termine perentorio di 12 mesi dalla data del Comunicato Ufficiale. FIP contenente i risultati, decade dal diritto. Al verificarsi di quanto sopra, il candidato potrà presentare una nuova domanda d’esame.
Art. 7 (del. n.302 C.F. 21/02/2015)
1. Al fine di ottenere l’iscrizione nel Registro, il candidato che ha superato la prova di esame dovrà inoltre sottoscrivere il “Codice di Condotta Professionale” (vedi Allegato “A”).
2. Il Procuratore che, non rispetta il “Codice di Condotta Professionale” è soggetto alle sanzioni previste nel successivo art. 14.
3. Per la permanenza nel Registro, il Procuratore deve corrispondere la quota annua fissata da FIP, pena la sospensione dal Registro stesso.
4. Al termine dell’anno sportivo in cui è stata disposta la sospensione, in caso di perdurante inadempienza, la Commissione può chiederne la cancellazione dal Registro.
III. Modalità dell’incarico
Art. 8
1. Un Procuratore FIP o FIBA può rappresentare gli interessi di un Atleta solo dopo aver ricevuto uno specifico mandato scritto da parte dell’Atleta stesso.
1. Bis I Procuratori che hanno ottenuto la licenza FIP, devono obbligatoriamente comunicare alla Segreteria della Commissione, entro 20 giorni, la stipula di nuovi contratti, e la cessazione degli effetti di contratti in essere, a seguito di scadenza (art. 8.2) o la risoluzione (art. 9). Detta comunicazione dovrà avvenire attraverso la compilazione del modello appositamente predisposto dalla Commissione stessa. Xxxxxx, altresì, obbligatoriamente presentare alla Segreteria della Commissione, due volte l’anno, precisamente entro e non oltre il 30 Aprile ed il 30 Ottobre, una autocertificazione con la lista aggiornata dei atleti da loro rappresentati attraverso la compilazione del modello appositamente predisposto dalla Commissione stessa. FIP provvede a rendere note le liste dei Procuratori attraverso il proprio sito web.
1. Ter La mancata comunicazione dell’autocertificazione e/o della costituzione o della estinzione del rapporto (art. 8.2) nei tempi indicati nel comma precedente, comporta, per il solo Procuratore, l’impossibilità di chiedere la tutela dei propri interessi eventualmente violati con ricorso agli organi di giustizia della FIP.
2. Il singolo mandato o incarico deve indicare esplicitamente la durata concordata che, comunque, non può avere durata superiore a 2 anni.
3. Abrogato.
4. Il Procuratore può essere remunerato direttamente solo dall’Atleta o dalla Società che usufruisce dei suoi servizi e da nessun altro.
5. Il compenso del Procuratore è liberamente convenuto tra le parti. L’importo del compenso dovuto è in genere calcolato sulla base del compenso lordo annuo dell’Atleta che il Procuratore ha negoziato con la Società. Ove il compenso del Procuratore non sia stato esplicitamente determinato tra le parti, esso si intende determinato nella misura del 5% del compenso lordo annuo dell’Atleta.
6. Se il contratto o l’accordo di prestazione sportiva ha una durata più lunga di quella dell’incarico conferito, il Procuratore ha diritto alla remunerazione maturata e maturanda anche dopo la scadenza del contratto o accordo stesso. La pretesa del Procuratore è valida fino alla scadenza del contratto o accordo di prestazione sportiva dell’Atleta.
7. Il mandato o l’incarico o la dichiarazione sono redatti in duplice copia debitamente firmate dalle parti, ciascuna delle parti ne trattiene una copia.
8. Abrogato.
Art. 9 (del. n.68 C.F. 17/07/2013 - del. n.302 C.F. 21/02/2015)
1. Le parti possono risolvere consensualmente il mandato in qualsiasi momento, mediante sottoscrizione di apposita scrittura privata di risoluzione, nella quale dovranno essere esplicitamente regolati tutti i rapporti in essere tra le parti.
2. L’atleta può revocare il mandato al procuratore con lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equipollente nei seguenti casi:
a) entro i tempi previsti dall’accordo atleta/procuratore;
b) fuori dai tempi previsti dall’accordo atleta/procuratore.
Nel caso di cui al punto a) l’atleta è obbligato a corrispondere il compenso pattuito nel contratto o accordo sino alla scadenza dello stesso nei termini e moda*lità convenute.
3. Nel caso di cui al punto b) oltre al suddetto pagamento il procuratore revocato ha diritto, qualora ne faccia richiesta, ad un indennizzo pari al 3% dell'ammontare lordo dell'ultimo contratto stipulato prima della disdetta fuori dai termini. Tuttavia, se l’atleta non è italiano, le parti possono sottoporre la loro controversia al Tribunale Arbitrale FIBA.
4. Un Procuratore può recedere dal mandato nei confronti dell’Atleta, con un preavviso di 30 giorni, con lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equipollente. L’Atleta ha diritto, dietro sua espressa richiesta, ad un indennizzo degli eventuali danni che avesse subito e che, in caso di contrasto, saranno determinati secondo quanto disposto dagli articoli 58 e seguenti Regolamento Organico. Tuttavia, se l’atleta non è italiano, le parti possono sottoporre la loro controversia al Tribunale Arbitrale FIBA.
IV. Doveri del Procuratore
Art. 10 (del. n.327 C.F. 3e4/02/2012)
1. Il Procuratore è tenuto ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti FIP e FIBA, improntando il proprio operato a principi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza professionale.
2. Il Procuratore deve garantire che ogni trattativa abbia come oggetto esclusivamente gli interessi del singolo Atleta rappresentato e che ogni contratto o accordo di prestazione sportiva concluso sia conforme alle norme FIP e FIBA, nonché a quelle del diritto italiano in particolare quelle che disciplinano la tutela della salute.
3. Abrogato.
4. Il procuratore è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento annui organizzati dalla Commissione Procuratori, che può avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative di Società, allenatori, giocatori e procuratori riconosciute dalla FIP. Il procuratore che non partecipa ai corsi di aggiornamento per due anni consecutivi, sarà cancellato dal Registro.
III. Doveri dell’Atleta
Art. 11
1. L’Atleta che intenda avvalersi dei servizi di un Procuratore deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto nei Registri istituiti presso FIP o FIBA.
2. Abrogato.
3. Abrogato.
VI. Doveri della Società
Art. 12
1. La Società che intende concludere un contratto di prestazione sportiva con un Atleta deve trattare unicamente e personalmente con l’Atleta ovvero con il suo Procuratore, iscritto nei registri FIP o dotato di licenza FIBA, con la sola eccezione di quanto previsto all’art. 3 comma 1.
2. Abrogato.
VII. Divieti
Art. 13
1. E’ vietato al Procuratore svolgere qualsivoglia attività contrattualmente formalizzata e comunque retribuita a favore o nell’interesse di atleti appartenenti ai settori giovanili di Società italiane e estere, con età inferiore ad anni 18.
2. È vietato al Procuratore contattare un Atleta che abbia in essere un rapporto contrattuale con altro Procuratore, fino a 3 mesi della scadenza dello stesso.
3. È vietato al Procuratore in fase di trattativa con una Società far valere interessi personali diversi ed estranei rispetto a quelli dell’Atleta rappresentato.
4. Abrogato.
5. È fatto divieto agli Atleti di conferire mandati a Procuratori non iscritti nel Registro FIP o FIBA e di farsi assistere da un Procuratore al quale non sia stato preventivamente conferito mandato.
6. È fatto divieto ad una Società di conferire incarichi a procuratori non iscritti nel Registro FIP o FIBA; di effettuare pagamenti o transazioni verso un’altra Società o verso FIP per il tramite di un Procuratore iscritto nel Registro.
VIII. Le sanzioni
Art. 14 (del. n.327 C.F. 3e4/02/2012)
1. Il Procuratore che contravviene ai propri doveri o abusa dei propri diritti sanciti dal presente Regolamento e dal “Regolamento Interno FIBA”, a seconda della gravità, tenuto conto di eventuali recidive (ex art. 22 R.G.) è soggetto alle seguenti sanzioni:
a) avvertimento o censura o deplorazione;
b) sanzione pecuniaria da € 5.000,00 ad € 10.000,00;
c) sospensione dal Registro;
d) cancellazione dal Registro.
Le sanzioni possono essere cumulate.
2. Abrogato
2. Bis Il Procuratore che subisce una sanzione disciplinare che prevede un esborso economico è tenuto ad adempiere nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della sanzione stessa. In mancanza, decorso tale termine, sarà automaticamente sospeso dal Registro. Il Procuratore sarà reintegrato nel Registro solo dopo aver provveduto al pagamento della sanzione.
3. Il Procuratore è cancellato dal Registro al venir meno dei requisiti necessari e dichiarati per l’iscrizione e all’insorgere di incompatibilità accertate.
Art. 15
Abrogato
Art. 16
1. L’Atleta che trasgredisce un divieto o una regola contenuti nel presente Regolamento e del “Regolamento Interno FIBA” è soggetto alle seguenti sanzioni:
a) diffida;
b) multa commisurata alla gravità del fatto, da un minimo di euro 1.000,00 (mille/00) ad un massimo di euro 15.000,00 (quindicimila/00);
c) sospensione disciplinare dall’attività agonistica fino a 12 mesi.
Art. 17
1. La Società che trasgredisce uno dei divieti contenuti nel presente Regolamento e del “Regolamento Interno FIBA” è soggetta alle seguenti sanzioni:
a) multa commisurata alla gravità del fatto, da un minimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) ad un massimo di euro 15.000,00 (quindicimila/00);
b) divieto di tesseramento degli Atleti per un periodo minimo di un mese ad un massimo di 6 mesi;
c) Abrogato.
Qualsiasi operazione effettuata dalla Società in violazione del disposto di cui all’art. 13 comma 6 del presente Regolamento verrà considerata da FIP non valida e sarà sanzionata ai sensi del presente articolo.
Art. 18
1. Sono fatte salve le norme federali, statutarie e regolamentari ed il “Regolamento Interno FIBA”, che dovranno essere rispettati dai Procuratori, dagli Atleti, dalle Società pena le sanzioni ivi previste che concorrono con quelle di cui al presente Regolamento.
IX. La Commissione Art. 19 (del. n.368 C.F. 09/03/2013 - del. n.302 C.F. 21/02/2015)
1. La Commissione è composta da un Presidente e da quattro componenti.
1. Bis Il Consiglio federale nomina il Presidente e, sentite le componenti interessate, i restanti quatto componenti.
1. Ter La Commissione, nella prima riunione utile, elegge, scegliendolo tra i suoi componenti, un Vice Presidente.
La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti in materie giuridiche e fiscali, scelti dal Presidente della Commissione, che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
2. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno 3 membri, di cui uno deve essere il Presidente o un Vice Presidente. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto di chi presiede la riunione.
3. La Commissione delibera l’iscrizione nel Registro dei candidati risultati idonei, dopo che questi abbiano provveduto agli adempimenti previsti dal presente Regolamento FIP e dal “FIBA Players Agents Regulations”.
4. La Commissione svolge funzioni esaminatrici per la prova di idoneità di Procuratore e cura la pubblicazione dei bandi di concorso di cui all’art. 4.
5. Abrogato
6. La Commissione può chiedere al Tribunale Federale la provvisoria sospensione del Procuratore quando lo richiedano gravi ed urgenti ragioni di opportunità; può chiedere altresì la cancellazione dal Registro per il venir meno dei requisiti necessari per l’iscrizione e/o permanenza o all’insorgere di incompatibilità accertate. Il provvedimento di sospensione provvisoria e/o cancellazione può essere chiesto anche nei confronti di coloro che risultino aver procedimenti penali per delitti non colposi.
6. Bis Il Presidente della Commissione resta in carica 4 anni.
7. La Commissione resta in carica 2 anni e ha sede in Roma presso la sede FIP.
X. Disposizioni Finali
Art. 20 (del. n.302 C.F. 21/02/2015)
1. Ogni controversia comunque nascente è disciplinata dagli artt. 58 e seguenti del Regolamento Organico. Tuttavia, se l’atleta non è italiano, le parti possono sottoporre la loro controversia al Tribunale Arbitrale FIBA.
2. Abrogato
3. Negli atti di mandato o incarico le parti devono specificatamente approvare e sottoscrivere, ai sensi dall’art. 1341 C.C., secondo xxxxx, la clausola compromissoria FIP e devono impegnarsi irrevocabilmente ad accettare le decisioni emesse dal Xxxxxxxx eventualmente adito, così come ogni altra decisione adottata nei propri confronti dagli Organi di Giustizia della FIP. Tuttavia, se l’atleta non è italiano, le parti possono sottoporre la loro controversia al Tribunale Arbitrale FIBA.
4. Il ricorso all’Autorità Giudiziaria ordinaria, senza aver richiesto a FIP la specifica autorizzazione, è valutato violazione particolarmente grave e comporta per il Procuratore, l’Atleta e la Società le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.
Art. 21
Abrogato
Allegato “A”
Codice di Condotta Professionale del Procuratore di Atleti di Pallacanestro
I. Il Procuratore ha l’obbligo di svolgere il suo lavoro coscientemente e di comportarsi nella sua attività professionale in maniera degna di rispetto e confacente alla sua professione.
II. Il Procuratore deve rispettare scrupolosamente le norme federali, lo Statuto ed i Regolamenti della FIP e della FIBA.
III. Il Procuratore deve attenersi alla verità, alla chiarezza ed all’obiettività nei rapporti con il suo assistito e nelle trattative con le Società ed eventuali altre parti in causa.
IV. Il Procuratore deve proteggere gli interessi del suo assistito, con imparzialità e nel rispetto della Legge e dei regolamenti sportivi, dando luogo a relazioni d’affari improntate alla chiarezza ed alla legalità.
V. Nel corso delle trattative con i suoi interlocutori ed eventuali altre parti in causa, il Procuratore non deve venir meno al rispetto dei loro diritti. In particolare deve rispettare i rapporti contrattuali dei suoi colleghi e deve astenersi da qualsiasi azione diretta ad indurre gli atleti a revocare i mandati conferiti a colleghi Procuratori, anche se ciò non sia finalizzato ad instaurare nuovi rapporti professionali.
VI. Il Procuratore deve tenere la contabilità prevista dalla Legge, e rispettare le norme fiscali vigenti.
Su richiesta delle autorità federali che conducono una inchiesta, il procuratore deve essere in grado di produrre registri ed altra documentazione direttamente attinenti al caso in questione.
A semplice richiesta dell’assistito, il procuratore deve, senza indugio, documentare i costi e le spese e consegnare la documentazione fiscale idonea.
Il procuratore presta il proprio consenso ai sensi della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996.
Luogo e data …………
Il procuratore per FIP
………………….. …………………………
Allegato “B” Procedura di esame per “Procuratore di Atleti di pallacanestro”
1. La prova di esame sarà predisposta sotto forma di test a risposta multipla.
2. L’esame sarà considerato superato se il candidato avrà raggiunto il punteggio minimo stabilito dalla Commissione.
3. Ogni candidato sarà esaminato su i seguenti argomenti:
a) Statuto FIP
art. 3 (diritti e obblighi degli affiliati e tesserati)
art. 4 (ammissione e cessazione di appartenenza alla FIP) art. 5 (vincolo sportivo).
Regolamento Organico FIP
Parte V - Gli affiliati
Cap. V – Le Associazioni di persone tesserate. Parte VI - Norme attuative dello svincolo
Titolo I e II - Settore maschile e femminile da art. 175 a art. 181.
Regolamento Esecutivo Tesseramento FIP Regolamento Esecutivo Gare FIP
Titolo III – Gare, da art. 49 a art. 52.
Titolo IV - Giocatori di interesse nazionale da art. 73 ad art. 76.
Regolamento Esecutivo Professionistico FIP
Xxxxxx I - Norme generali da art. 1 a art.19.
Regolamento Procuratori FIP
b) FIBA Internal Regulations:
Disciplina Agenti di Atleti
Eleggibilità, Status e Trasferimento degli Atleti.
c) Accordo Collettivo Giocatori Professionisti Serie A.
d) Accordo Collettivo Allenatori Professionisti Serie A.
e) Legge 23.03.1981 n. 91 (norme sul professionismo), Testo Unico Imposte Dirette,
D.P.R. 22.12.1986 n. 917 art. 67 comma 1 lettera m) e art. 69 comma 2 (compensi e rimborsi nel settore dilettantistico)
4. Ogni candidato dovrà essere in possesso di buona conoscenza delle norme contrattualistiche civilistiche e fiscali che regolamentano l’attività sportiva professionistica e dilettantistica di atleti ed allenatori.
5. Ad ogni candidato è richiesta una ragionevole conoscenza delle seguenti normative fiscali:
a) Testo Unico Imposte Dirette, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, artt. da 49 a 52 (redditi di lavoro dipendente); artt. 53 e 54 (redditi di lavoro autonomo), artt. dal 55 al 57 (redditi d’impresa);
b) Imposta sul Valore Aggiunto D.P.R. 26.10.1972 n. 633, artt. dal n. 1 al n. 7 e dal n. 21 al n. 28;
6. Ogni prova di esame sarà composta di almeno 20 domande (a risposta multipla o aperte) decise, di volta in volta, dalla Commissione.
7. La Commissione informerà i candidati sul numero minimo di punti da raggiungere prima che essi si sottopongano alla prova di esame.
8. Le prove di esame saranno valutate immediatamente dopo la consegna, ed il candidato sarà subito informato dell’esito.
Allegato “C” FAC-SIMILE MODELLO PREVISTO DALL’ART. 8 REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI
Procuratore: (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale). Xxxxxx/Allenatore: (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale). Oppure
Società: (denominazione, codice FIP). (Dichiarazione di conferimento di mandato)
I sottoscritti (procuratore e atleta/allenatore/Società) dichiarano di aver sottoscritto un mandato al fine di consentire ed autorizzare il primo a rappresentare – assistere il secondo ai sensi delle norme federali FIP e Regolamenti FIBA.
Dichiarano di rendere disponibile, a semplice richiesta della Commissione, tutta la documentazione inerente il suddetto rapporto contrattuale.
Durata del rapporto: dal 00.00.0000 al 00.00.0000 tacitamente o non tacitamente rinnovabile. Note:………
Esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96 e successive modifiche.
Il Procuratore Atleta/Allenatore/Società
Sommario
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI PROCURATORE 2
Art.2 (del. n.68 C.F. 16/07/2011) 3
II. Requisiti e modalità di iscrizione nel Registro 3
Art. 5 (del. n.68 C.F. 16/07/2011) 4
Art. 10 (del. n.327 C.F. 3e4/02/2012) 6
Art. 14 (del. n.327 C.F. 3e4/02/2012) 7
Art. 19 (del. n.368 C.F. 09/03/2013) 8
Allegato “B” Procedura di esame per “Procuratore di Atleti di pallacanestro” 11
Allegato “C” FAC-SIMILE MODELLO PREVISTO DALL’ART. 8 REGOLAMENTO PROCURATORI SPORTIVI 13