Convenzione
Traduzione
Convenzione
per l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale
Conclusa a Montreal il 28 maggio 1999
Approvata dall’Assemblea federale il 17 dicembre 20041
Ratificata tramite strumenti depositati dalla Svizzera il 7 luglio 2005 Entrata in vigore per la Svizzera il 5 settembre 2005
(Stato 1° novembre 2017)
0.748.411
Gli Stati parte alla presente Convenzione,
riconoscendo il significativo contributo che la Convenzione per l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 19292, nel seguito denominata «Convenzione di Varsavia», e gli altri strumenti collegati hanno dato all’armonizzazione del diritto privato internazionale in materia di navigazione aerea;
riconoscendo la necessità di adeguare e rifondere la Convenzione di Varsavia e gli strumenti collegati in un unico testo;
riconoscendo l’importanza di tutelare gli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale e la necessità di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione;
riaffermando l’auspicabilità di un ordinato sviluppo delle operazioni di trasporto aereo internazionale e del regolare traffico di passeggeri, bagagli e merci in confor- mità con i principi e gli obiettivi della Convenzione sull’aviazione civile internazio- nale conclusa a Chicago il 7 dicembre 19443;
convinti che l’azione collettiva degli Stati intesa all’ulteriore armonizzazione e codificazione di alcune norme che regolano il trasporto aereo internazionale per mezzo di una nuova convenzione rappresenti il mezzo più idoneo a realizzare il giusto equilibrio degli interessi,
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I: Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione
1 La presente Convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un’impresa di trasporto aereo.
RU 2005 4395; FF 2004 2535
1 RU 2005 4393
2 RS 0.748.410
3 RS 0.748.0
2 Ai fini della presente Convenzione l’espressione trasporto internazionale indica ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati parte o sul territorio di un medesimo Stato parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non è uno Stato parte. Ai fini della presente Convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato parte senza scalo concor- dato sul territorio di un altro Stato.
3 Ai fini della presente Convenzione il trasporto effettuato da più vettori successivi si presume costituire un unico trasporto qualora le parti lo abbiano considerato come un’unica operazione, indipendentemente dal fatto che sia stato stipulato per mezzo di un unico contratto o per mezzo di più contratti e il suo carattere internazionale non viene meno per il solo fatto che un contratto o più contratti debbano essere eseguiti integralmente sul territorio di un medesimo Stato.
4 La presente Convenzione si applica anche al trasporto di cui al capitolo V, fatte salve le disposizioni ivi previste.
Art. 2 Trasporto effettuato dallo Stato e trasporto di effetti postali
1 La presente Convenzione si applica al trasporto effettuato dallo Stato o da altre persone giuridiche di diritto pubblico sempreché ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1.
2 Nel trasporto di effetti postali il vettore è responsabile unicamente nei confronti dell’amministrazione postale competente conformemente alle norme applicabili nei rapporti tra i vettori e le amministrazioni postali.
3 Salvo quanto disposto al paragrafo 2, le disposizioni della presente Convenzione non si applicano al trasporto di effetti postali.
Capitolo II:
Documentazione e obblighi delle parti in materia di trasporto di passeggeri, bagagli e merci
Art. 3 Passeggeri e bagagli
1 In occasione del trasporto di passeggeri deve essere rilasciato un titolo di trasporto individuale o collettivo contenente:
a) l’indicazione dei punti di partenza e di destinazione;
b) se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di un mede- simo Stato parte e se sono previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l’indicazione di uno di tali scali.
2 In sostituzione del titolo di trasporto di cui al paragrafo 1 è ammesso l’impiego di qualsiasi altro mezzo che attesti le indicazioni ivi menzionate. Qualora venga utiliz- zato uno qualsiasi degli altri mezzi il vettore dovrà offrirsi di rilasciare al passeggero una dichiarazione scritta contenente le indicazioni in esso registrate.
3 Il vettore rilascia al passeggero uno scontrino identificativo per ogni bagaglio consegnato.
4 Al passeggero deve essere consegnato un avviso scritto nel quale sia specificato che la responsabilità del vettore per morte o lesione, per distruzione, perdita o dete- rioramento del bagaglio o per ritardo è soggetta alla presente Convenzione, qualora applicabile.
5 L’inosservanza delle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti non pregiudica l’esistenza né la validità del contratto di trasporto, il quale resta comunque soggetto alle norme della presente Convenzione, ivi comprese quelle concernenti la limita- zione della responsabilità.
Art. 4 Merci
1 Per il trasporto di merci viene emessa una lettera di trasporto aereo.
2 In sostituzione della lettera di trasporto aereo è ammesso l’impiego di qualsiasi altro mezzo che attesti le indicazioni relative al trasporto da eseguire. Qualora venga utilizzato uno di tali mezzi il vettore rilascia al mittente, a richiesta di quest’ultimo, una ricevuta di carico che permetta l’identificazione della spedizione e l’accesso alle indicazioni in esso registrate.
Art. 5 Contenuto della lettera di trasporto aereo o della ricevuta di carico La lettera di trasporto aereo o la ricevuta di carico devono contenere:
a) l’indicazione dei punti di partenza e di destinazione;
b) quando i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di un medesimo Stato parte e siano previsti uno o più scali sul territorio di un altro Stato, l’indicazione di uno di tali scali;
c) l’indicazione del peso della spedizione.
Art. 6 Documento relativo alla natura della merce
Se necessario all’espletamento delle formalità doganali, di polizia o imposte da autorità pubbliche analoghe, il mittente può essere tenuto a presentare un documento che specifichi la natura della merce. Questa disposizione non fa sorgere in capo al vettore alcun dovere, obbligo o conseguente responsabilità.
Art. 7 Descrizione della lettera di trasporto aereo
1 La lettera di trasporto aereo viene emessa dal mittente in tre esemplari originali.
2 Il primo originale porta l’indicazione «per il vettore» e viene firmato dal mittente. Il secondo originale porta l’indicazione «per il destinatario» e viene firmato dal mittente e dal vettore. Il terzo originale è firmato dal vettore e da questo consegnato al mittente dopo aver preso in consegna la merce.
3 La firma del vettore e quella del mittente possono essere stampate o sostituite da un timbro.
4 Se, a richiesta del mittente, il vettore emette la lettera di trasporto aereo, si conside- ra, sino a prova contraria, che egli abbia agito in nome del mittente.
Art. 8 Documentazione per colli multipli Quando vi sono più colli:
a) il vettore ha il diritto di chiedere al mittente di emettere lettere di trasporto aereo distinte;
b) il mittente ha il diritto di chiedere al vettore di rilasciargli ricevute di carico distinte quando vengano utilizzati gli altri mezzi di cui all’articolo 4 para- grafo 2.
Art. 9 Inosservanza delle disposizioni relative alla documentazione
L’inosservanza delle disposizioni degli articoli 4–8 non pregiudica l’esistenza né la validità del contratto di trasporto, il quale resta comunque soggetto alle norme della presente Convenzione, ivi comprese quelle concernenti la limitazione della respon- sabilità.
Art. 10 Responsabilità per le indicazioni contenute nella documentazione
1 Il mittente è responsabile dell’esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni relative alla merce inserite da lui o in suo nome nella lettera di trasporto aereo, nonché di quelle fornite da lui o in suo nome al vettore perché siano inserite nella ricevuta di carico o per la registrazione con gli altri mezzi di cui all’articolo 4 para- grafo 2. Quanto disposto nel presente articolo si applica anche quando la persona che agisce in nome del mittente sia anche l’agente del vettore.
2 Il mittente risponde di ogni danno subito dal vettore o da ogni altra persona nei cui confronti questi sia responsabile a motivo delle indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatte o incomplete fornite da lui o in suo nome.
3 Salvo quanto disposto ai paragrafi 1 e 2, il vettore risponde di ogni danno subìto dal mittente o da ogni altra persona nei cui confronti questi sia responsabile a motivo delle indicazioni e dichiarazioni irregolari, inesatte o incomplete inserite da lui o in suo nome nella ricevuta di carico o nei dati registrati con gli altri mezzi di cui all’articolo 4 paragrafo 2.
Art. 11 Efficacia probatoria della documentazione
1 La lettera di trasporto aereo o la ricevuta di carico fanno fede, sino a prova contra- ria, della conclusione del contratto, della presa in consegna della merce e delle condizioni di trasporto che vi figurano.
2 Le dichiarazioni contenute nella lettera di trasporto aereo o nella ricevuta di carico, relative al peso, alle dimensioni e all’imballaggio della merce, nonché al numero dei colli, fanno fede sino a prova contraria. Quelle relative alla quantità, al volume e allo stato della merce non costituiscono prova contro il vettore a meno che siano state verificate dal vettore stesso alla presenza del mittente, e la verifica consti dalla
lettera di trasporto aereo o dalla ricevuta di carico, ovvero si riferiscano allo stato apparente della merce.
Art. 12 Diritto di disporre della merce
1 Il mittente ha il diritto, a condizione di adempiere a tutti gli obblighi risultanti dal contratto di trasporto, di disporre della merce, sia ritirandola all’aeroporto di parten- za o di destinazione, sia facendola sostare in corso di rotta in caso di atterraggio, sia ordinandone la consegna nel luogo di destinazione o in corso di rotta ad un destina- tario diverso da quello originariamente indicato, sia chiedendone la restituzione all’aeroporto di partenza, purché l’esercizio di tale diritto non rechi pregiudizio né al vettore, né agli altri mittenti, salvo l’obbligo di rimborsare le spese che ne risultino.
2 Se l’esecuzione delle istruzioni del mittente non risulta possibile, il vettore deve prontamente informarne quest’ultimo.
3 Il vettore che ottempera alle istruzioni del mittente senza esigere la presentazione dell’originale della lettera di trasporto aereo o della ricevuta di carico rilasciata a quest’ultimo risponde per ogni danno che ne derivi a chiunque sia regolarmente in possesso della lettera di trasporto aereo o della ricevuta di carico, salvo il diritto di agire in regresso verso il mittente.
4 Il diritto del mittente cessa nel momento in cui inizia quello del destinatario, con- formemente all’articolo 13. Tuttavia, se il destinatario rifiuta la merce o se risulta irreperibile, il mittente riacquista il proprio diritto di disporre della merce.
Art. 13 Consegna della merce al destinatario
1 Salvo il caso in cui il mittente abbia esercitato il diritto che gli deriva dall’arti- colo 12, il destinatario può, dal momento dell’arrivo della merce nel punto di desti- nazione, richiedere al vettore la consegna della merce verso pagamento degli importi dovuti e previa esecuzione delle condizioni di trasporto.
2 Salvo diverso accordo tra le parti, è obbligo del vettore avvertire il destinatario al momento dell’arrivo della merce.
3 Se la perdita della merce viene riconosciuta dal vettore o se, decorsi sette giorni dalla data in cui sarebbe dovuta arrivare, la merce non è ancora giunta a destinazio- ne, il destinatario può far valere nei confronti del vettore i diritti nascenti dal contrat- to di trasporto.
Art. 14 Tutela dei diritti del mittente e del destinatario
Il mittente e il destinatario possono far valere tutti i diritti che sono loro conferiti rispettivamente dagli articoli 12 e 13, ciascuno in proprio nome, sia che agiscano per proprio conto che per conto altrui, a condizione di adempiere gli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.
Art. 15 Rapporti tra il mittente e il destinatario o rapporti reciproci tra terzi
1 Gli articoli 12, 13 e 14 lasciano impregiudicati i rapporti tra il mittente e il destina- tario, come pure i rapporti reciproci tra terzi i cui diritti derivino dal mittente o dal destinatario.
2 Ogni deroga alle disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 deve essere espressamente indicata nella lettera di trasporto aereo o nella ricevuta di carico.
Art. 16 Formalità doganali, di polizia o imposte da altre autorità pubbliche
1 Il mittente è tenuto a fornire le informazioni e i documenti che sono necessari all’espletamento delle formalità doganali, di polizia o imposte da altre autorità pubbliche prima della consegna della merce al destinatario. Il mittente è responsabi- le nei confronti del vettore di tutti i danni derivanti dalla omissione, irregolarità o inesattezza di tali informazioni o documenti, salvo che il danno sia imputabile al vettore ovvero ai suoi dipendenti o incaricati.
2 Il vettore non è tenuto a verificare l’esattezza e la completezza delle informazioni e dei documenti.
Capitolo III:
Responsabilità del vettore ed entità del risarcimento per danni
Art. 17 Morte o lesione dei passeggeri – Danni ai bagagli
1 Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l’evento che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell’aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco.
2 Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deteriora- mento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l’evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. Tuttavia la responsabilità del vettore è esclusa se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco. Nel caso di bagagli non consegnati, compresi gli oggetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati.
3 Se il vettore riconosce la perdita del bagaglio consegnato, ovvero qualora il baga- glio consegnato non sia ancora giunto a destinazione entro ventuno giorni dalla data prevista, il passeggero può far valere nei confronti del vettore i diritti che gli deriva- no dal contratto di trasporto.
4 Salvo diversa disposizione, nella presente Convenzione il termine «bagagli» indica sia i bagagli consegnati che quelli non consegnati.
Art. 18 Danni alla merce
1 Il vettore è responsabile del danno risultante dalla distruzione, perdita o deteriora- mento della merce per il fatto stesso che l’evento che ha causato il danno si è prodot- to nel corso del trasporto aereo.
2 Il deterioramento della merce deriva esclusivamente da uno o più fatti seguenti:
a) difetto, natura o vizio intrinseco della merce;
b) imballaggio difettoso della merce effettuato da persona diversa dal vettore o dai suoi dipendenti o incaricati;
c) un evento bellico o un conflitto armato;
d) un atto dell’autorità pubblica compiuto in relazione all’entrata, uscita o tran- sito della merce.
3 Il trasporto aereo ai sensi del paragrafo 1 comprende il periodo nel xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx trova sotto la custodia del vettore.
4 Il periodo del trasporto aereo non comprende alcun trasporto terrestre, marittimo o fluviale effettuato al di fuori di un aerodromo. Tuttavia, quando un tale trasporto venga effettuato in esecuzione del contratto di trasporto aereo al fine del carico, della consegna o del trasbordo, si presume, salvo prova contraria, che qualsiasi danno risulti da un evento intervenuto nel corso del trasporto aereo. Se il vettore, senza il consenso del mittente, esegue il trasporto in tutto o in parte con un mezzo diverso da quello aereo concordato dalle parti, tale trasporto si presume effettuato nel corso del trasporto aereo.
Art. 19 Ritardo
Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeg- geri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Art. 20 Esonero
Il vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contributo per negligenza, atto illecito o omis- sione, è esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità nei confronti dell’istante, nella misura in cui la negligenza o l’atto illecito o l’omissione ha provocato il danno o vi ha contribuito. Allorché la richiesta di risarcimento viene presentata da persona diversa dal passeggero, a motivo della morte o della lesione subita da quest’ultimo, il vettore è parimenti esonerato in tutto o in parte dalle sue responsabilità nella misura in cui dimostri che tale passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione. Questo articolo si appli- ca a tutte le norme in tema di responsabilità contenute nella presente Convenzione, compreso l’articolo 21 paragrafo 1.
Art. 21 Risarcimento in caso di morte o lesione del passeggero
1 Per i danni di cui all’articolo 17 paragrafo 1, che non eccedono i 113 1004 diritti speciali di prelievo per passeggero, il vettore non può escludere né limitare la pro- pria responsabilità.
2 Il vettore non risponde dei danni di cui all’articolo 17 paragrafo 1 che eccedono i 113 1005 diritti speciali di prelievo per passeggero qualora dimostri che:
a) il danno non è dovuto a negligenza, atto illecito o omissione propria o dei propri dipendenti o incaricati oppure che
b) il danno è dovuto esclusivamente a negligenza, atto illecito o omissione di terzi.
Art. 22 Limitazioni di responsabilità per ritardo, per il bagaglio e per le merci
1 Nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all’articolo 19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 46946 diritti speciali di prelievo per passeggero.
2 Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 11317 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazio- ne effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla conse- gna a destinazione.
3 Nel trasporto di merci, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 198 diritti speciali di prelievo per chilogrammo, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, effettuata dal mittente al momento della consegna del collo al vettore, dietro paga- mento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimo- stri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a desti- nazione.
4 In caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di una parte delle merci o di qualsiasi oggetto in esse contenuto, per determinare il limite di responsabilità del vettore si tiene esclusivamente conto del peso totale del collo o dei colli interessati.
4 Nuovo limite di responsabilità giusta la mod. del 4 nov. 2009, in vigore dal 30 dic. 2009 (RU 2010 63).
5 Nuovo limite di responsabilità giusta la mod. del 4 nov. 2009, in vigore dal 30 dic. 2009 (RU 2010 63).
6 Nuovo limite di responsabilità giusta la mod. del 4 nov. 2009, in vigore dal 30 dic. 2009 (RU 2010 63).
7 Nuovo limite di responsabilità giusta la mod. del 4 nov. 2009, in vigore dal 30 dic. 2009
(RU 2010 63).
8 Nuovo limite di responsabilità giusta la mod. del 4 nov. 2009, in vigore dal 30 dic. 2009 (RU 2010 63).
Tuttavia, allorché la distruzione, la perdita, il deterioramento o il ritardo di una parte delle merci, o di un oggetto in esse contenuto, pregiudichi il valore di altri colli coperti dalla stessa lettera di trasporto aereo o dalla stessa ricevuta di carico o, qualora tali documenti non siano stati rilasciati, dalla stessa registrazione con altri mezzi di cui all’articolo 4 paragrafo 2, ai fini della determinazione del limite di responsabilità si deve altresì tener conto del peso totale di tali altri colli.
5 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l’intenzione di provocare un danno o temera- riamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempre- ché, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell’esercizio delle loro funzioni.
6 I limiti previsti dall’articolo 21 e dal presente articolo non ostano alla facoltà del tribunale di riconoscere all’attore, in conformità del proprio ordinamento interno, un’ulteriore somma corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate degli interes- si. La disposizione precedente non si applica quando l’ammontare del risarcimento accordato, escluse le spese processuali e gli altri oneri relativi alla controversia, non supera la somma che il vettore ha offerto per iscritto all’attore entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento che ha provocato il danno, o prima della presenta- zione della domanda giudiziale, qualora questa sia successiva.
Art. 23 Conversione delle unità monetarie
1 Le somme espresse in diritti speciali di prelievo nella presente Convenzione si intendono riferite al diritto speciale di prelievo quale definito dal Fondo monetario internazionale. La conversione di tali somme nelle monete nazionali si effettuerà, in caso di procedimento giudiziario, secondo il valore di tali monete in diritti speciali di prelievo alla data della sentenza. Il valore in diritti speciali di prelievo di una moneta nazionale di uno Stato parte che sia membro del Fondo monetario interna- zionale è calcolato secondo il metodo di calcolo applicato alla data della sentenza dal Fondo stesso per le proprie operazioni e transazioni. Il valore in diritti speciali di prelievo di una moneta nazionale di uno Stato parte che non sia membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo indicato dallo stesso Stato parte.
2 Tuttavia, gli Stati che non sono membri del Fondo monetario internazionale e il cui ordinamento non consenta l’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 possono, al momento della ratifica o dell’adesione o in ogni momento successivo, dichiarare che nei procedimenti giudiziari sul loro territorio il limite di responsabilità del vettore di cui all’articolo 21 è fissato in 1 500 000 unità monetarie per passegge- ro; in 62 500 unità monetarie per passeggero in relazione all’articolo 22 paragrafo 1; in 15 000 unità monetarie per passeggero in relazione all’articolo 22 paragrafo 2 e in 250 unità monetarie per chilogrammo in relazione all’articolo 22 paragrafo 3. Tale unità monetaria corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro puro al titolo di novecento millesimi. Tali somme possono essere convertite in cifra tonda
nella moneta nazionale in questione. La conversione di tali somme in moneta nazio- nale è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato.
3 Il metodo di calcolo indicato nell’ultima frase del paragrafo 1 e il metodo di con- versione illustrato nel paragrafo 2 saranno applicati in maniera tale da esprimere nella moneta nazionale dello Stato parte, nella misura del possibile, lo stesso valore reale, per le somme di cui agli articoli 21 e 22, che risulterebbe dall’applicazione delle prime tre frasi del paragrafo 1. Gli Stati parte comunicheranno al depositario della presente Convenzione, a seconda dei casi, il metodo di calcolo adottato in applicazione del paragrafo 1 o il risultato della conversione di cui al paragrafo 2, al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione e ogni qualvolta uno di essi venga modificato.
Art. 24 Revisione dei limiti
1 Salvo quanto disposto dall’articolo 25 e dal paragrafo 2 del presente articolo, i limiti di responsabilità previsti dagli articoli 21, 22 e 23 saranno aggiornati dal depositario ad intervalli di cinque anni, la prima di tali revisioni avendo luogo alla scadenza di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, o qualora la Convenzione non sia entrata in vigore entro cinque anni dalla data in cui sarà stata aperta alla firma, entro il primo anno dall’entrata in vigore, facendo riferi- mento ad un fattore di inflazione costituito dal tasso di inflazione cumulato dalla precedente revisione, o in occasione della prima revisione, a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione. Per la determinazione del fattore di inflazione si farà ricorso al tasso di inflazione dato dalla media ponderata dei tassi annui di in- cremento o di diminuzione degli indici dei prezzi al consumo degli Stati le cui monete concorrono a formare i diritti speciali di prelievo di cui al paragrafo 1 dell’articolo 23.
2 Se nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx 0 si constata che il fattore di infla- zione supera il 10 per cento, il depositario procederà a notificare agli Stati parte la revisione dei limiti di responsabilità. La revisione entra in vigore dopo sei mesi dalla data della notifica agli Stati parte. Se, entro tre mesi dalla notifica agli Stati parte, la maggioranza degli Stati parte si dichiari contraria, la revisione non entrerà in vigore e il depositario rinvierà la questione all’esame di una riunione degli Stati parte. Il depositario procederà all’immediata notifica a tutti gli Stati parte dell’entrata in vigore di ogni revisione.
3 Salvo quanto disposto al paragrafo 1, la procedura di cui al paragrafo 2 si applica ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo degli Stati parte e qualora il fattore di inflazione di cui al paragrafo 1 sia aumentato del 30 per cento dalla precedente revisione ovvero, in assenza di una precedente revisione, dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Revisioni successive secondo la procedura descritta al paragrafo 1 verranno effettuate ad intervalli di cinque anni a partire dalla fine del quinto anno successivo alla data delle revisioni di cui al presente paragrafo.
Art. 25 Clausola sui limiti
Nel contratto di trasporto il vettore può stipulare limiti di responsabilità superiori a quelli previsti dalla presente Convenzione ovvero nessun limite di responsabilità.
Art. 26 Nullità delle clausole contrattuali
È nulla ogni clausola contrattuale intesa ad escludere la responsabilità del vettore o a fissare un limite inferiore a quello previsto nella presente Convenzione. La nullità di detta clausola non determina tuttavia la nullità dell’intero contratto, il quale rimane soggetto alle disposizioni della presente Convenzione.
Art. 27 Autonomia contrattuale
Nessuna disposizione della presente Convenzione impedisce al vettore di rifiutare la conclusione di un contratto di trasporto o di rinunciare ad uno dei mezzi di tutela da essa contemplati ovvero di stipulare condizioni che non siano in contrasto con essa.
Art. 28 Anticipi di pagamento
In caso di incidente aereo che provoca la morte o la lesione del passeggero, il vetto- re, se vi è tenuto dalla propria legislazione nazionale, provvede senza indugio agli anticipi di pagamento a favore della persona o delle persone fisiche aventi diritto al risarcimento per far fronte alle loro immediate necessità economiche. Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo successivamente pagato dal vettore a titolo di risarci- mento.
Art. 29 Fondamento della richiesta risarcitoria
Nel trasporto di passeggeri, bagaglio e merci, ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo in base alla presente Convenzione o in base a un contrat- to o ad atto illecito o per qualsiasi altra causa, può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla presente Convenzione, fatta salva la determinazione delle persone legittimate ad agire e dei loro rispettivi dirit- ti. Tale azione non dà luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitorio.
Art. 30 Dipendenti, incaricati – Risarcimento complessivo
1 Se l’azione di risarcimento è promossa nei confronti di un dipendente o un incari- cato del vettore per un danno contemplato nella presente Convenzione, tale dipen- dente o incaricato, ove dimostri di aver agito nell’esercizio delle sue funzioni, può far valere le condizioni e i limiti di responsabilità invocabili dal vettore stesso in virtù della presente Convenzione.
2 L’ammontare totale del risarcimento pagato dal vettore e dai suoi dipendenti e incaricati non può superare i predetti limiti.
3 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano al trasporto di merci qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o da una omissione del dipendente o dell’incaricato commessi o con l’intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno.
Art. 31 Termini per la presentazione dei reclami
1 Il ricevimento senza riserve del bagaglio consegnato o della merce da parte della persona avente diritto alla consegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che gli stessi sono stati consegnati in buono stato e conformemente al titolo di trasporto o alle registrazioni con altri mezzi di cui all’articolo 3 paragrafo 2 e all’articolo 4 paragrafo 2.
2 In caso di danno, la persona avente diritto alla consegna deve, appena constatato il danno, presentare reclamo al vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento, in caso di bagaglio consegnato, ed entro quattordici giorni dalla data di ricevimento, in caso di merce. In caso di ritardo, il reclamo deve essere inoltrato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a sua disposizione.
3 Il reclamo deve avere forma scritta ed essere presentato o inviato entro i predetti termini.
4 In mancanza di reclamo nei predetti termini, si estinguono le azioni nei confronti del vettore, salvo in caso di xxxxx da parte di quest’ultimo.
Art. 32 Morte della persona responsabile
In caso di morte della persona responsabile, l’azione per il risarcimento del danno si esercita, entro i limiti previsti dalla presente Convenzione, nei confronti dei suoi aventi causa.
Art. 33 Competenza giurisdizionale
1 L’azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell’attore, nel territo- rio di uno degli Stati parte, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione.
2 In caso di danno derivante dalla morte o dalla lesione del passeggero, l’azione di risarcimento può essere promossa dinanzi ad uno dei tribunali di cui al paragrafo 1 oppure nel territorio dello Stato parte nel quale al momento dell’incidente il passeg- gero ha la sua residenza principale e permanente e dal quale e verso il quale il vetto- re svolge il servizio di trasporto aereo di passeggeri, sia con propri aeromobili che con aeromobili di proprietà di un altro vettore in virtù di un accordo commerciale, e nel quale il vettore esercita la propria attività di trasporto aereo di passeggeri in edifici locati o di proprietà dello stesso vettore o di un altro vettore con il quale egli ha un accordo commerciale.
3 Ai fini del paragrafo 2:
a) «accordo commerciale» indica un accordo, diverso dall’accordo di agenzia, concluso tra vettori e relativo alla fornitura di servizi comuni per il trasporto aereo di passeggeri;
b) «residenza principale e permanente» indica il luogo in cui, al momento dell’incidente, il passeggero ha fissa e permanente dimora. La nazionalità del passeggero non costituisce l’elemento determinante a tale scopo.
4 Si applicano le norme procedurali del tribunale adito.
Art. 34 Arbitrato
1 Salvo quanto disposto dal presente articolo, le parti di un contratto di trasporto di merci possono stipulare che ogni controversia in tema di responsabilità del vettore ai sensi della presente Convenzione venga risolta tramite arbitrato. Tale accordo deve avere forma scritta.
2 La procedura arbitrale avrà luogo, a scelta dell’attore, nell’ambito di una delle giurisdizioni individuate all’articolo 33.
3 L’arbitro o il tribunale arbitrale deve applicare le disposizioni della presente Con- venzione.
4 Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 si presumono far parte di ogni clausola o accordo arbitrale. Ogni condizione stabilita in tale clausola o accordo che sia in contrasto con tali disposizioni è nulla e priva di effetto.
Art. 35 Prescrizione
1 Il diritto al risarcimento per danni si prescrive nel termine di due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l’arrivo a destinazione dell’aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto.
2 Il metodo di calcolo del periodo di prescrizione è determinato in conformità dell’ordinamento del tribunale adito.
Art. 36 Vettori successivi
1 Nei casi di trasporto ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 3, da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore che accetta passeggeri, bagaglio e merci è soggetto alle disposizioni della presente Convenzione ed è considerato parte del contratto di trasporto per quella parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo.
2 In caso di trasporto di tal genere, il passeggero o i suoi aventi diritto possono agire soltanto nei confronti del vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale l’incidente o il ritardo si sono verificati, salvo il caso in cui, per accordo espresso, il primo vettore si sia assunto la responsabilità dell’intero viaggio.
3 Nel caso di bagaglio o di merci, il passeggero o il mittente ha diritto di agire nei confronti del primo vettore, e il passeggero o il destinatario ha il diritto di agire nei confronti dell’ultimo vettore, e inoltre entrambi potranno agire contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale si sono verificati la distruzione, la perdi- ta, il deterioramento o il ritardo. I vettori sono responsabili singolarmente e solidal- mente nei confronti del passeggero o del mittente o del destinatario.
Art. 37 Regresso nei confronti di xxxxx
Nessuna disposizione della Convenzione impedisce alla persona responsabile del danno ai sensi della presente Convenzione di ricorrere contro qualsiasi altra persona.
Capitolo IV: Trasporto combinato
Art. 38 Trasporto combinato
1 Nel caso di trasporti combinati, effettuati in parte per via area ed in parte con altre modalità di trasporto, le disposizioni della presente Convenzione, salvo quanto previsto dall’articolo 18 paragrafo 4, si applicano solo al trasporto aereo sempreché esso rientri nella previsione dell’articolo 1.
2 Nel caso di trasporto combinato, nulla nella presente Convenzione vieta alle parti di inserire nel titolo di trasporto aereo condizioni relative alle altre modalità di trasporto, purché per quanto attiene al trasporto aereo vengano rispettate le disposi- zioni della presente Convenzione.
Capitolo V:
Trasporto aereo effettuato da persona diversa dal vettore contrattuale
Art. 39 Vettore contrattuale – Vettore di fatto
Le disposizioni del presente Capitolo si applicano nel caso in cui un soggetto (qui appresso denominato «vettore contrattuale») conclude in nome proprio un contratto di trasporto, retto dalla presente Convenzione, con un passeggero o un mittente o con una persona agente in nome del passeggero o del mittente e un altro soggetto (qui appresso denominato «vettore di fatto») effettua, in virtù dell’autorità conferita- gli dal vettore contrattuale, in tutto o in parte il trasporto, pur non costituendo relati- vamente a tale parte un vettore successivo ai sensi della presente Convenzione. Tale autorità si presume esistere fino a prova contraria.
Art. 40 Responsabilità rispettive del vettore contrattuale e del vettore di fatto
Salvo disposizione contraria del presente capitolo, quando un vettore di fatto effet- tua, in tutto o in parte, un trasporto che, in virtù del contratto di cui all’articolo 39, è retto dalla presente Convenzione, sia il vettore contrattuale che il vettore di fatto sono soggetti alle disposizioni della presente Convenzione, il primo per l’intero trasporto contemplato nel contratto, il secondo per la parte da lui eseguita.
Art. 41 Responsabilità reciproca
1 Gli atti e omissioni del vettore di fatto e dei suoi dipendenti e incaricati, compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, concernenti il trasporto eseguito dal vettore di fatto, sono parimenti considerati come atti e omissioni del vettore contrattuale.
2 Gli atti e omissioni del vettore contrattuale e dei suoi dipendenti e incaricati com- piuti nell’esercizio delle loro funzioni, concernenti il trasporto effettuato dal vettore contrattuale, sono considerati come atti e omissioni del vettore contrattuale. Tuttavia, per tali atti e omissioni, il vettore contrattuale non potrà incorrere in una responsabilità superiore ai limiti fissati agli articoli 21, 22, 23 e 24. Nessun accordo speciale conferente al vettore contrattuale obblighi non previsti dalla presente Con-
venzione, nessuna rinuncia a diritti o a mezzi di tutela derivanti dalla presente Con- venzione, nessuna dichiarazione speciale d’interesse alla consegna a destinazione ai sensi dell’articolo 22 potranno essere fatti valere contro il vettore di fatto, salvo che questi vi abbia acconsentito.
Art. 42 Destinatario dei reclami e delle istruzioni
I reclami e le istruzioni da rivolgere al vettore in applicazione della presente Con- venzione hanno gli stessi effetti sia se indirizzati al vettore contrattuale sia se indi- rizzati al vettore di fatto. Tuttavia, le istruzioni di cui all’articolo 12 valgono solo se indirizzate al vettore contrattuale.
Art. 43 Dipendenti e incaricati
Nel trasporto effettuato dal vettore di fatto, ogni dipendente o incaricato dello stesso vettore o del vettore contrattuale, che provi d’aver agito nell’esercizio delle proprie funzioni, può valersi dei limiti di responsabilità applicabili, ai sensi della presente Convenzione, al vettore di cui è dipendente o incaricato, sempreché non dimostri di aver agito in maniera che escluda l’applicabilità dei limiti di responsabilità concessi in conformità della presente Convenzione.
Art. 44 Risarcimento complessivo
Nel trasporto effettuato dal vettore di fatto, l’ammontare totale del risarcimento pagato dallo stesso vettore, dal vettore contrattuale e dai loro dipendenti e incaricati che abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni, non può superare il massimale che, secondo la presente Convenzione, può essere imputato al vettore contrattuale ovvero al vettore di fatto, e comunque nessuno di tali soggetti può essere tenuto responsabile oltre il limite previsto per ognuno di essi.
Art. 45 Destinatario della richiesta di risarcimento
L’azione per il risarcimento del danno contro il vettore di fatto, per il trasporto effettuato, può essere promossa, a scelta dell’attore, contro lo stesso vettore o contro il vettore contrattuale o contro entrambi, congiuntamente o separatamente. Quando l’azione è promossa contro uno solo dei vettori, questi ha il diritto di esigere la chiamata in corresponsabilità dell’altro vettore. La procedura e la chiamata sono disciplinate dalla legge del tribunale adito.
Art. 46 Giurisdizione addizionale
L’azione per il risarcimento per danni di cui all’articolo 45 è promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati parte, o davanti ad uno dei tribunali presso i quali può essere promossa l’azione contro il vettore contrattuale ai sensi dell’articolo 33 o davanti al tribunale competente del luogo in cui il vettore di fatto ha la sua residenza o la sede principale della sua attività.
Art. 47 Nullità di clausole contrattuali
È nulla ogni clausola contrattuale intesa ad esonerare il vettore contrattuale o il vettore di fatto dalla responsabilità che gli deriva dal presente capitolo o a fissare un limite inferiore a quello previsto nello stesso capitolo. La nullità di detta clausola non determina tuttavia la nullità dell’intero contratto, il quale rimane soggetto alle disposizioni del presente capitolo.
Art. 48 Rapporti reciproci tra vettore contrattuale e vettore di fatto
Salvo quanto disposto dall’articolo 45, nessuna disposizione del presente capitolo pregiudica i diritti e gli obblighi reciproci dei vettori, compreso il diritto di regresso e il diritto al risarcimento.
Capitolo VI: Altre disposizioni
Art. 49 Imperatività
Sono nulle tutte le clausole contenute nel contratto di trasporto e tutti gli accordi speciali conclusi prima del verificarsi del danno con i quali le parti mirano ad elude- re le disposizioni della presente Convenzione sia determinando la legislazione applicabile sia modificando le norme sulla competenza giurisdizionale.
Art. 50 Assicurazione
Gli Stati parte faranno obbligo ai propri vettori di provvedere a stipulare un contratto di assicurazione a idonea copertura della loro responsabilità derivante dalla presente Convenzione. Qualora richiesto dalla parte contraente nel cui territorio opera, il vettore deve dimostrare di godere di un’adeguata copertura assicurativa per i casi di responsabilità derivante dalla presente Convenzione.
Art. 51 Trasporto effettuato in circostanze eccezionali
Le disposizioni degli articoli 3–5, 7 e 8 concernenti i titoli di trasporto non si appli- xxxx al trasporto effettuato in circostanze eccezionali che esulano dal normale eser- cizio dell’attività del vettore.
Art. 52 Definizione di giorni
L’uso del termine «giorni» nella presente Convenzione indica i giorni di calendario e non i giorni feriali.
Capitolo VII: Disposizioni finali
Art. 53 Firma, ratifica ed entrata in vigore
1 La presente Convenzione sarà aperta alla firma a Montreal il 28 maggio 1999 da parte di ogni Stato partecipante alla Conferenza internazionale sul diritto aeronauti- co, tenutasi a Montreal dal 10 al 28 maggio 1999. Dopo il 28 maggio 1999 la pre- sente Convenzione resterà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile a Montreal fino alla data della sua entrata in vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6.
2 La presente Convenzione resterà altresì aperta alla firma delle Organizzazioni di integrazione economica regionale. Ai fini della presente Convenzione l’espressione
«Organizzazione di integrazione economica regionale» indica un’organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione che sia competente per quanto riguarda determinate materie rette dalla presente Convenzione ed sia stata debita- mente autorizzata a firmare e a ratificare, accettare, approvare la presente Conven- zione o ad aderirvi. Le espressioni «Stato parte» o «Stati parte», utilizzate nella presente Convenzione, tranne che nell’articolo 1 paragrafo 2, nell’articolo 3 paragra- fo 1 lettera b), nell’articolo 5 lettera b), negli articoli 23, 33, 46 e nell’articolo 57 lettera b), indica altresì le Organizzazioni di integrazione economica regionale. Ai fini dell’articolo 24, l’espressione «la maggioranza degli Stati parte» e «un terzo degli Stati parte» esclude le Organizzazioni di integrazione economica regionale.
3 La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratifica degli Stati e delle Organizza- zioni di integrazione economica regionale firmatari.
4 Gli Stati o le Organizzazioni di integrazione economica regionale che non sotto- scrivono la presente Convenzione potranno in ogni momento accettarla, approvarla o aderirvi.
5 Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso l’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile, che viene qui designa- ta quale depositario.
6 Tra gli Stati che avranno proceduto al deposito, la presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito, presso il depositario, del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Ai fini del presente paragrafo, non si considera lo strumento depositato da un’Organiz- zazione di integrazione economica regionale.
7 Nei confronti di ogni altro Stato o di ogni altra Organizzazione di integrazione economica regionale, la presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
8 Il depositario informerà prontamente tutti gli Stati firmatari e gli Stati parte in merito:
a) a ogni firma della presente Convenzione e alla relativa data;
b) a ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione e adesione e alla relativa data;
c) alla data di entrata in vigore della presente Convenzione;
d) alla data di entrata in vigore di ogni revisione dei limiti di responsabilità fis- sati dalla presente Convenzione;
e) a ogni denuncia ai sensi dell’articolo 54.
Art. 54 Denuncia
1 Ogni Stato parte alla presente Convenzione potrà denunciarla mediante notifica scritta indirizzata al depositario della stessa.
2 La denuncia produrrà i suoi effetti centottanta giorni dopo la ricezione da parte del depositario della notifica della denuncia.
Art. 55 Relazione con gli altri strumenti della Convenzione di Varsavia
La presente Convenzione prevale su ogni altra disposizione in materia di trasporto aereo internazionale:
1) tra gli Stati parte alla presente Convenzione che siano anche parti ai seguenti strumenti:
a) la Convenzione per l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 (qui appresso denominata Convenzione di Varsavia);
b) il Protocollo che modifica la Convenzione per l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, adottato all’Aja il 28 settembre 19559 (qui appresso denominato Protocollo dell’Aja);
c) la Convenzione complementare alla Convenzione di Varsavia per l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale ese- guito da persona diversa dal vettore contrattuale, firmata a Guadalajara il 18 settembre 196110 (qui appresso denominata Convenzione di Gua- dalajara);
d) il Protocollo che modifica la Convenzione per l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 così come modificata dal Protocollo adottato all’Aja il 28 settem- bre 1955, firmato a Città del Guatemala l’8 marzo 1971 (qui appresso denominato Protocollo di Città del Guatemala);
e) i Protocolli aggiuntivi dal n. 1 al n. 3 e il Protocollo n. 4 di Montreal che modificano la Convenzione di Varsavia così come modificata dal Protocollo dell’Aja o la Convenzione di Varsavia così come modificata sia dal Protocollo dell’Aja che dal Protocollo di Città del Guatemala firmati a Montreal il 25 settembre 197511 (qui appresso denominati Pro- tocolli di Montreal); oppure
9 RS 0.748.410.1
10 RS 0.748.410.2
11 RS 0.748.410.3, 0.748.410.4, 0.748.410.6
2) all’interno dei territori di ogni singolo Stato parte alla presente Convenzione che sia anche parte di uno o più strumenti elencati sopra alle lettere a)–e).
Art. 56 Stati con più ordinamenti giuridici
1 Qualora uno Stato sia costituito da due o più unità territoriali nelle quali per le materie oggetto della presente Convenzione si applicano ordinamenti giuridici diversi, tale Stato può, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutte le sue unità territoriali o soltanto ad una o a più di esse e può in ogni momento modificare tale dichiarazione presentando una nuova dichiarazione.
2 Tale dichiarazione dovrà essere notificata al depositario e dovrà contenere esatta indicazione delle unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.
3 Nel caso di uno Stato parte che abbia presentato la predetta dichiarazione:
a) l’espressione «moneta nazionale», di cui all’articolo 23, si intende riferita alla moneta in xxxxx xxxxxx xxxx’xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Stato oggetto della dichiarazione; e
b) l’espressione «legislazione nazionale», di cui all’articolo 28, si intende rife- xxxx alla legislazione vigente nell’unità territoriale del predetto Stato oggetto della dichiarazione.
Art. 57 Riserve
Nessuna riserva potrà essere formulata alla presente Convenzione, tuttavia uno Stato parte può in ogni momento dichiarare, per mezzo di notifica indirizzata al deposita- rio, che la presente Convenzione non si applica:
a) al trasporto aereo internazionale effettuato e operato direttamente dallo Stato parte per scopi non commerciali connessi alle proprie funzioni e ai propri obblighi di Stato sovrano; e/o
b) al trasporto di persone, di merci e bagagli effettuato per le proprie autorità militari a bordo di aeromobili immatricolati nello Stato parte o da questo no- leggiato, e la cui intera capacità sia stata riservata da tali autorità o in loro nome.
In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Montreal il ventottesimo giorno del mese di maggio dell’anno mille- novecentonovantanove nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e spagno- la, tutti i testi facenti ugualmente fede. La presente Convenzione rimarrà depositata negli archivi dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e copie con- formi autentiche della stessa verranno trasmesse dal depositario a tutti gli Stati parte alla presente Convenzione, nonché a tutti gli Stati parte alla Convenzione di Varsa-
via, del Protocollo dell’Aja, della Convenzione di Guadalajara, del Protocollo di Città del Guatemala e dei Protocolli di Montreal.
(Seguono le firme)
Campo d’applicazione il 1° novembre 201712
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Albania | 20 ottobre | 2004 A | 19 dicembre | 2004 |
Arabia Saudita | 15 ottobre | 2003 | 14 dicembre | 2003 |
Argentina* | 16 dicembre | 2009 A | 14 febbraio | 2010 |
Armenia | 16 aprile | 2010 | 15 giugno | 2010 |
Australia | 25 novembre | 2008 | 24 gennaio | 0000 |
Xxxxxxx* | 29 aprile | 2004 A | 28 giugno | 2004 |
Azerbaigian* | 10 febbraio | 2015 A | 11 aprile | 2015 |
Bahrein | 2 febbraio | 2001 A | 4 novembre | 2003 |
Barbados | 2 gennaio | 2002 A | 4 novembre | 0000 |
Xxxxxx* | 29 aprile | 2004 | 28 giugno | 2004 |
Belize | 28 maggio | 1999 | 4 novembre | 2003 |
Benin | 30 marzo | 2004 | 29 maggio | 2004 |
Bolivia | 6 maggio | 2015 | 5 luglio | 2015 |
Bosnia e Erzegovina | 9 marzo | 2007 A | 8 maggio | 0000 |
Xxxxxxxx | 28 marzo | 2001 A | 4 novembre | 2003 |
Brasile | 19 maggio | 2006 | 18 luglio | 0000 |
Xxxxxxxx | 10 novembre | 2003 A | 9 gennaio | 0000 |
Xxxxxxx Faso | 25 giugno | 2013 | 24 agosto | 2013 |
Camerun | 5 settembre | 2003 | 4 novembre | 2003 |
Canada* | 19 novembre | 2002 | 4 novembre | 2003 |
Capo Verde | 23 agosto | 2004 A | 22 ottobre | 2004 |
Ceca, Repubblica* | 16 novembre | 2000 | 4 novembre | 2003 |
Ciad | 12 luglio | 2017 A | 10 settembre | 2017 |
Cile* | 19 marzo | 2009 | 19 maggio | 2009 |
Cina a | 1° giugno | 2005 | 31 luglio | 2005 |
Macao | 1° giugno | 2005 | 31 luglio | 2005 |
Cipro | 20 novembre | 2002 A | 4 novembre | 2003 |
Colombia | 28 marzo | 2003 | 4 novembre | 2003 |
Congo (Brazzaville) | 19 dicembre | 2011 A | 17 febbraio | 2012 |
Congo (Kinshasa) | 21 luglio | 2014 A | 19 settembre | 2014 |
Xxxxx (Sud) | 30 ottobre | 2007 A | 29 dicembre | 2007 |
Costa d’Avorio | 4 febbraio | 2015 | 5 aprile | 2015 |
Costa Rica | 9 giugno | 2011 | 8 agosto | 2011 |
Croazia | 23 gennaio | 2008 A | 23 marzo | 2008 |
Cuba | 14 ottobre | 2005 | 13 dicembre | 2005 |
Danimarca b | 29 aprile | 2004 | 28 giugno | 2004 |
Dominicana, Repubblica | 21 settembre | 2007 | 20 novembre | 2007 |
12 RU 2005 4395, 2006 3357, 2007 5431, 2008 1649, 2009 3717, 2010 63, 2011 4321, 2014
2389, 2015 5993, 2017 507 e 6009.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx).
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Ecuador | 27 giugno | 2006 A | 26 agosto | 2006 |
Egitto | 24 febbraio | 2005 A | 25 aprile | 2005 |
El Xxxxxxxx | 7 novembre | 2007 A | 6 gennaio | 0000 |
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx | 7 luglio | 2000 A | 4 novembre | 0000 |
Xxxxxxx | 10 aprile | 2003 | 4 novembre | 2003 |
Etiopia | 23 aprile | 2014 A | 22 giugno | 2014 |
Figi | 10 novembre | 2015 A | 9 gennaio | 2016 |
Filippine* | 19 ottobre | 2015 A | 18 dicembre | 2015 |
Finlandia* | 29 aprile | 2004 | 28 giugno | 2004 |
Francia | 29 aprile | 2004 | 28 giugno | 2004 |
Gabon | 4 febbraio | 2014 | 5 aprile | 2014 |
Gambia | 10 marzo | 2004 A | 9 maggio | 2004 |
Georgia | 20 dicembre | 2010 A | 18 febbraio | 2011 |
Germania* | 29 aprile | 2004 | 28 giugno | 2004 |
Giamaica | 7 luglio | 2009 | 5 settembre | 2009 |
Giappone* | 20 giugno | 2000 A | 4 novembre | 2003 |
Giordania | 12 aprile | 2002 | 4 novembre | 2003 |
Grecia | 22 luglio | 2002 | 4 novembre | 2003 |
Guatemala* | 7 giugno | 2016 A | 5 agosto | 0000 |
Xxxxxx Equatoriale | 18 settembre | 2015 | 17 novembre | 2015 |
Guyana | 23 dicembre | 2014 A | 21 febbraio | 2015 |
Xxxxxxxx | 00 xxxxxxxx | 0000 X | 00 xxxxxxx | 0000 |
Xxxxx | 1° maggio | 2009 A | 30 giugno | 2009 |
Indonesia | 20 marzo | 2017 A | 19 maggio | 0000 |
Xxxxxxx | 29 aprile | 2004 | 28 giugno | 2004 |
Islanda | 17 giugno | 2004 | 16 agosto | 2004 |
Isole Cook | 22 maggio | 2007 A | 21 luglio | 2007 |
Israele* | 19 gennaio | 2011 A | 20 marzo | 2011 |
Italia | 29 aprile | 2004 | 28 giugno | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 2 luglio | 2015 A | 31 agosto | 2015 |
Kenya | 7 gennaio | 2002 | 4 novembre | 2003 |
Kuwait | 11 giugno | 2002 | 4 novembre | 2003 |
Lettonia | 17 dicembre | 2004 A | 15 febbraio | 2005 |
Libano | 15 marzo | 2005 A | 14 maggio | 2005 |
Lituania* | 30 novembre | 2004 | 29 gennaio | 2005 |
Lussemburgo* | 29 aprile | 2004 | 28 giugno | 2004 |
Macedonia | 15 maggio | 2000 A | 4 novembre | 2003 |
Madagascar | 28 dicembre | 2006 | 26 febbraio | 2007 |
Malaysia* | 31 dicembre | 2007 A | 29 febbraio | 0000 |
Xxxxxxx | 31 ottobre | 2005 A | 30 dicembre | 2005 |
Mali | 16 gennaio | 2008 A | 16 marzo | 2008 |
Malta | 5 maggio | 2004 | 4 luglio | 2004 |
Marocco | 15 aprile | 2010 A | 14 giugno | 2010 |
Xxxxxxxx | 2 febbraio | 2017 | 3 aprile | 2017 |
Messico | 20 novembre | 2000 | 4 novembre | 2003 |
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Moldova | 17 marzo | 2009 A | 17 maggio | 2009 |
Monaco | 18 agosto | 2004 | 17 ottobre | 2004 |
Mongolia | 5 ottobre | 2004 A | 4 dicembre | 0000 |
Xxxxxxxxxx* | 15 gennaio | 2010 A | 16 marzo | 2010 |
Mozambico | 27 gennaio | 2014 | 27 marzo | 2014 |
Namibia | 27 settembre | 2001 | 4 novembre | 2003 |
Nigeria | 10 maggio | 2002 | 4 novembre | 2003 |
Norvegia | 29 aprile | 2004 A | 28 giugno | 2004 |
Nuova Zelanda | 18 novembre | 2002 | 4 novembre | 0000 |
Xxxxxxx | 18 novembre | 2002 | 4 novembre | 2003 |
Oman | 28 maggio | 2007 A | 27 luglio | 2007 |
Paesi Bassi* | 29 aprile | 2004 | 28 giugno | 2004 |
Parte caraibica (Bonaire, | ||||
Sant’Eustachio e Saba) | 28 settembre | 2016 | 1° ottobre | 2016 |
Pakistan | 19 dicembre | 2006 | 17 febbraio | 2007 |
Panama | 13 settembre | 2002 | 4 novembre | 2003 |
Paraguay | 29 marzo | 2001 | 4 novembre | 2003 |
Perù | 11 aprile | 2002 | 4 novembre | 0000 |
Xxxxxxx | 17 gennaio | 2006 | 18 marzo | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 28 febbraio | 2003 | 4 novembre | 2003 |
Qatar* | 15 novembre | 2004 A | 14 gennaio | 2005 |
Regno Unito | 29 aprile | 2004 | 28 giugno | 2004 |
Romania | 20 marzo | 2001 | 4 novembre | 2003 |
Ruanda | 20 ottobre | 2015 A | 19 dicembre | 2015 |
Russia* | 22 giugno | 2017 A | 21 agosto | 2017 |
Saint Xxxxxxx e Grenadine | 29 marzo | 2004 A | 28 maggio | 2004 |
Seicelle | 13 settembre | 2010 A | 12 novembre | 2010 |
Senegal | 7 settembre | 2016 | 6 novembre | 2016 |
Serbia | 3 febbraio | 2010 A | 4 aprile | 2010 |
Sierra Leone | 25 novembre | 2015 | 24 gennaio | 2016 |
Singapore* | 17 settembre | 2007 A | 16 novembre | 2007 |
Siria | 18 luglio | 2002 A | 4 novembre | 2003 |
Slovacchia | 11 ottobre | 2000 | 4 novembre | 0000 |
Xxxxxxxx | 27 marzo | 2002 | 4 novembre | 2003 |
Spagna* | 29 aprile | 2004 | 28 giugno | 2004 |
Stati Uniti* | 5 settembre | 2003 | 4 novembre | 2003 |
Sudafrica | 22 novembre | 2006 | 21 gennaio | 2007 |
Sudan | 18 agosto | 2017 | 17 ottobre | 2017 |
Svezia | 29 aprile | 2004 | 28 giugno | 0000 |
Xxxxxxxx | 7 luglio | 2005 | 5 settembre | 2005 |
Swaziland | 23 novembre | 2016 | 22 gennaio | 0000 |
Xxxxxxxx | 11 febbraio | 2003 A | 4 novembre | 2003 |
Thailandia* | 3 agosto | 2017 A | 2 ottobre | 2017 |
Togo* | 27 settembre | 2016 | 26 novembre | 2016 |
Tonga | 20 novembre | 2003 A | 19 gennaio | 2004 |
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Turchia* | 25 gennaio | 2011 | 26 marzo | 0000 |
Xxxxxxx | 6 marzo | 2009 A | 6 maggio | 2009 |
Ungheria | 8 novembre | 2004 A | 7 gennaio | 2005 |
Unione europea* | 29 aprile | 2004 | 28 giugno | 2004 |
Uruguay | 4 febbraio | 2008 | 4 aprile | 2008 |
Vanuatu | 9 novembre | 2005 A | 8 gennaio | 2006 |
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazio- nale: xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx/Xxxxx/XX/XxxxxxXxxxxxxxxx_XX.xxxx oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazio- nali, 0000 Xxxxx.
a La Conv. non vale per la Regione amministrativa speciale (RAS) Hong Kong.
b La Conv. non vale per le Isole Féroé.