REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Città di Venaria Reale
Provincia di Torino
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
E LA DISCIPLINA DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Approvavo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/01/2010 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 26/04/2010
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto del Regolamento pag. 6
Art. 2 Classe del Comune……………………………………………………....pag. 6
Art. 3 Gestione del servizio……………………………………………………..pag. 6 Art. 4 Funzionario responsabile - Rappresentante del concessionario…………pag. 7
TITOLO II
CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. 5 Concetto di occupazione……………………………………………….pag. 8 Art. 6 Concessioni ed autorizzazioni ad occupare
spazi ed aree pubbliche…………………………………………………pag. 8 Art. 7 Autorizzazioni e concessioni……………………………………………pag. 8
Art. 8 Scopo delle occupazioni……………………………………………..….pag. 9
Art. 9 Intralci alla circolazione…………………………………………..…….pag. 9 Art. 10 Occupazioni con vetture da piazza o private………………………..…..pag. 9
Art. 11 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche………………..….pag. 10 Art. 12 Deposito cauzionale………………………………………………..…...pag. 11 Art. 13 Procedimento per il rilascio delle concessioni……………………….…pag. 11 Art. 14 Concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ………….…..pag. 11
Art. 15 Durata delle autorizzazioni e delle concessioni…………………………pag. 12 Art. 16 Prescrizioni per le occupazioni………………………………………….pag. 12 Art. 17 Norme per l’esecuzione dei lavori……………………………………….pag. 13
Art. 18 Autorizzazioni di altri uffici comunali
o di altri enti—diritti di terzi…………………………………………..…pag. 14
Art. 19 Divieto temporaneo di occupazione……………………….…………….pag. 14 Art. 20 Decadenza dalla concessione……………………………………………pag. 14
Art. | 21 | Revoca della concessione pag. 15 |
Art. | 22 | Sospensione delle concessioni pag. 15 |
Art. | 23 | Rinnovo delle concessioni pag. 16 |
Art. | 24 | Occupazioni abusive— rimozione dei materiali pag. 16 |
TITOLO III
APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. 25 Occupazioni permanenti e temporanee pag. 17
Art. 26 Disposizioni Generali……………………………………………….……pag. 17 Art. 27 Soggetti attivi e passivi…………………………………………………..pag. 18
Art. 28 Graduazione della tassa, classificazione
delle strade, spazi ed aree pubbliche……………………………………..pag. 18
Art. 29 Criteri per la determinazione della tassa…………………………………pag. 18 Art. 30 Misura dell’area occupata — Criteri……………………………………….pag. 18 Art. 31 Tariffe…………………………………………………………………….pag. 19 Art. 32 Occupazioni permanenti— disciplina e tariffe…………………….……..pag. 19
Art. 33 Passi carrabili - criteri di determinazione
della superficie — disciplina e tariffe………………………………………pag. 20
Art. 34 Distributori di carburante…………………………………………………pag. 21 Àrt. 35 Impianti ed esercizio di apparecchi
automatici per la distribuzione di tabacchi…………………………….….pag. 21
Art. 36 Occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi in genere ed altri manufatti desti-
nati all’ esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di servizi pubblici, compresi quelli posti suolo
e collegati alle reti stesse…………………………………………....……pag. 22
Art. 37 Occupazioni temporanee – disciplina…………………………..…..…….pag. 22 Art. 38 Occupazioni temporanee – tariffe……………………………..………….pag. 22 Art. 39 Occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti………..…..pag. 23 Art. 40 Occupazioni effettuate in area di mercato…………………………….….pag. 23
Art. 41 Occupazioni realizzate da venditori ambulanti pubblici esercizi, produttori agri-
coli che vendono direttamente i loro prodotti………………………….…pag. 23
Art. 42 Occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante pag. 23
Art. 43 Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione
delle reti di erogazione di pubblici servizi…………………………….pag. 24
Art. 44 Occupazioni temporanee con cantieri di lavoro per la messa a dimora di condutture, cavi, impianti in genere destinati allo esercizio e alla manutenzione delle reti
di erogazione di pubblici servizi. nonché
di quelli non destinati allo stesso scopo………………….…………….pag. 24
Art. 45 Occupazioni con autovetture ad uso
privato su aree destinate a parcheggio…………………………………pag. 25
Art. 46 Occupazioni realizzate durante l’esercizio di attività edili…………….pag. 25 Art. 47 Occupazioni realizzate in occasione di
Manifestazioni politiche, culturali o sportive………………………….pag. 25
Art. 48 Occupazioni superiori a 30 giorni o ricorrenti –Convenzioni…………pag. 25 Art. 49 Occupazione nei mercati - norme di rinvio…………………………….pag. 25
TITOLO IV
DENUNCIA, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLA TASSA
Art. 50 Denuncia e versamento della tassa……………………………………..pag. 27 Art. 51 Riscossione mediante convenzione…………………………………….pag. 28
Art. 52 Esenzioni……………………………………………………………….pag. 28
Art. 53 Particolari agevolazioni…………………………………………….…..pag. 29 Art. 54 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa.
Contenzioso…………………………………………………………….pag. 29
Art. 55 Sanzioni………………………………………………………..………pag. 31
Art. 56 Interessi……………………………………………………….……….pag. 31
TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 57 Norme finali, abrogazioni, entrata in vigore del Regolamento pag. 32
ALLEGATI
Allegato A): Categorie strade
Allegato B): Tabelle tariffe
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. medesimo e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
2. Ai fini del presente regolamento per suolo pubblico o “spazio pubblico” si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di legge.
ART. 2 CLASSE DEL COMUNE
Ai fini dell’applicazione della tassa disciplinata dal presente regolamento, questo Comune, agli effetti del D.Lgs. 507/93, avendo al 31/12/2008 una popolazione residente di
34.563 unità appartiene alla classe.
ART. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa spazi ed aree pubbliche per l’occupazione potrà essere gestito, come previsto dall’art. 52 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507:
a) in forma diretta;
b) in concessione ad apposita azienda speciale;
c) in concessione a ditta iscritta all’albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall’art. 52 del D. Lgs. medesimo;
2. Il Consiglio Comunale, con apposita determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alla lettera b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente lo Statuto o il Capitolato.
ART. 4 FUNZIONARIO RESPONSABILE
RAPPRESENTANTE DEL CONCESSIONARIO
1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi d’accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L’Amministrazione comunicherà alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
3. Tutti i provvedimenti del “Funzionario responsabile” assumono la forma di “determinazione” e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all’interessato o di pubblicazione all’albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.
4. Nel caso di gestione del servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1) del presente articolo spettano al concessionario del servizio, sotto la supervisione e vigilanza del Comune.
5. Nell’espletamento delle attività il concessionario del servizio può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 507/93. Di ciò dovrà essere fornita al Comune dichiarazione, resa a norma degli artt. 4, 20 e 26 della Legge 15/68, unitamente al deposito dell’atto di conferimento della procura. Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal Comune e predisposta dal concessionario.
TITOLO II
CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ART. 5 CONCETTO DI OCCUPAZIONE
Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.
ART. 6
CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI AD OCCUPARE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
1. Nessuna occupazione può essere effettuata senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell’autorità comunale e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali è tuttavia sempre richiesto l’atto di concessione o di autorizzazione.
2. Le concessioni e le autorizzazioni del diritto all’occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e edilizia.
3. Esse sono sempre accordate dall’Amministrazione Comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità.
ART. 7 AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
1. Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte dell’Amministrazione comunale, di semplici autorizzazioni scritte.
2. Per le occupazioni, che non necessitino di previa autorizzazione scritta, la bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall’agente autorizzato alla riscossione, sostituisce l’autorizzazione.
3. Le occupazioni permanenti di suolo, sottosuolo pubblico, comunque effettuate, con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade sono subordinate ad apposito atto di concessione, soggetto a registrazione, le cui spese sono a carico del concessionario.
ART. 8
SCOPO DELLE OCCUPAZIONI
1. Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come l’esercizio di un’industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici, ecc..
2. Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino.
3. Saranno in ogni caso autorizzazioni per l’esercizio di vigenti disposizioni di legge e comunali.
3. Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.
ART. 9
INTRALCI ALLA CIRCOLAZIONE
1. Le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l’accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici e privati.
2. Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli ed i veicoli che trasportino merci od altri prodotti necessari all’esercizio di attività industriali, commerciali ecc., dovranno sgomberare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di carico e scarico, ripristinando libero il transito, pur non essendo soggette a tassazione.
ART 10
OCCUPAZIONI CON VETTURE DA PIAZZA O PRIVATE
1. Le aree di stazionamento delle autovetture e delle vetture a trazione animale da piazza, cosi come le aree destinate a parcheggi delle autovetture di uso privato, sono inappellabilmente determinate dall’autorità comunale.
2. Le aree delimitate con destinazione a parcheggio di vetture ad uso privato sono destinate alla libera utilizzazione, esclusivamente ad uso di parcheggio, da parte della collettività.
3. Dette aree possono essere affidate in concessione pluriennale nelle forme di cui all’art. 113 del Decreto Legislativo n. 267/00 ovvero, nelle forme previste dalle leggi in materia, a soggetti privati.
4. Apposita speciale normativa regolerà dette concessioni pluriennali fermo comunque quanto disposto nel presente Regolamento.
5. Ai fini della riscossione della tassa di cui al presente regolamento, l’utilizzazione degli spazi adibiti a parcheggio è di norma assoggettata al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Ove le predette aree siano affidate in concessione pluriennale, il concessionario è tenuto all’assolvimento della tassa di occupazione permanente per gli spazi concessi ed utilizzati.
ART. 11
RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi superficiali sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio anche se per legge o per regolamento l’occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda in carta legale all’Amministrazione Comunale ed ottenere regolare licenza con l’assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso.
2. La domanda che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dal Comune, deve contenere:
- le generalità e domicilio del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell’occupazione;
- la durata dell’occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell’opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
2. Quando occorre, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell’oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l’area richiesta.
3. Nella domanda l’interessato dovrà dichiarare di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nel D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.
4. Ove per la concessione o autorizzazione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte. E’ tuttavia data sempre la preferenza ai titolari degli esercizi che chiedono la concessione dello spazio antistante degli esercizi stessi per l’esposizione della loro merce.
5. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il Sindaco potrà disporre l’esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d’ufficio o su semplice richiesta del richiedente l’occupazione.
6. Per l’occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell’estetica.
7. L’Amministrazione, per ogni domanda di concessione può chiedere un rimborso spese istruttorie, anche mediante la costituzione di un congruo deposito anticipato da determinarsi con deliberazione della Giunta Comunale.
8. Il rilascio, il rinnovo, la proroga, il subingresso, l’affitto di concessioni o autorizzazioni da parte del Comune è subordinato alla non sussistenza in capo al richiedente titolare originario, subentrante o detentore di concessione od autorizzazione, di morosità pregresse relative a qualsiasi concessione e autorizzazione.
ART. 12 DEPOSITO CAUZIONALE
1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo e a garanzia dell’eventuale risarcimento.
ART. 13
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI
1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all’atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall’art. 10 del Decreto Legislativo n. 267/00, a rendere noto l’avvio del procedimento.
2. Il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente art. 11, comma 1) è fissato in 60 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell’ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di altri 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dei chiarimenti o della documentazione integrativa.
ART. 14
CONCESSIONI PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
1. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta nell’atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l’ubicazione e la superficie dell’area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
2. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.
3. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
4. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l’uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all’esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
5. In tutti i casi esse vengono accordate:
a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
b) con l’obbligo del concessionario di riparare tutti gli eventuali danni derivanti dall’occupazione;
c) con la facoltà dell’Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
d) a termine, per la durata massima di anni 5 (cinque).
6. Il concessionario è tenuto ad esibire l’atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.
ART. 15
DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI
1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste. Le concessioni permanenti hanno, invece, durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo tempestiva rinnovazione o proroga concesse per atto scritto. La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell’occupazione dovranno, in ogni caso, essere indicate nell’atto di autorizzazione o di concessione
2. La cessazione volontaria dell’occupazione prima del termine stabilito nel titolo o nella ricevuta della tassa pagata, non dà diritto a restituzione, anche parziale del tributo o, a refusione ovvero a compenso di sorta.
ART. 16 PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI
1. L’occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall’Amministrazione Comunale.
2. I concessionari, sono tenuti a:
− limitare l’occupazione allo spazio assegnato;
− versare alle scadenze stabilite la tassa dovuta;
− custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte da questa Amministrazione;
− curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
− eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
− evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
− risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l’esecuzione di lavori;
− disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l’Amministrazione Comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando noie e spese al Comune, che, in ogni caso sono a loro carico;
− osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell’atto di concessione esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l’esercizio del diritto di occupazione e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione stessa;
− mantenere costantemente pulita l’area loro assegnata;
3. E’ vietato, in particolare, ai concessionari, di:
− protrarre l’occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
− alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l’acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino; a garanzia dell’adempimento di quest’ultimo obbligo, il Comune, specie quando l’occupazione richieda lavori di risistemazione o di adattamento del terreno, ha la facoltà di richiedere la costituzione del deposito cauzionale previsto nel precedente articolo 12.
ART. 17
NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Durante l’esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, nonché dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte, all’atto della concessione:
a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
b) evitare scarichi o depositi di materiali sull’area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o di altre autorità;
c) evitare scarichi di acqua sull’area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
d) evitare l’uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
e) collocare adeguati ripari per evitare spargimenti di materiali sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che verrà invece a ricadere interamente sul concessionario.
2. L’atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell’atto stesso.
3. In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dall’Amministrazione nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il Comune delle opere distrutte.
4. Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall’Amministrazione Comunale ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederanno per la loro ricostruzione in altre località,
anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore.
5. Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario, che pertanto sarà tenuto in ogni caso ad accettarla, onde evitare la revoca della concessione.
5. L’uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l’atterramento di piante e qualsiasi altra utilizzazione dei beni comunali di uso pubblico o patrimoniale, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di analogo corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dall’Amministrazione Comunale con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria.
7. L’uso di beni comunali comporterà, altresì, per il concessionario la loro continua manutenzione e l’obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà fissato, in ottime condizioni e con il risarcimento di eventuali danni arrecati.
ART. 18
AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI
- DIRITTI DI TERZI -
1. La concessione comunale all’occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione stessa, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. La concessione comunale s’intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l’utente.
ART. 19
DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE
1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell’interesse della viabilità.
ART. 20
DECADENZA DALLA CONCESSIONE
1. Il mancato adempimento delle condizioni imposte nell’atto di autorizzazione o di concessione, ovvero delle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento, comporta la decadenza del diritto ad occupare.
2. Si incorre, altresì, nella decadenza:
a) per il mancato pagamento della relativa tassa;
b) per reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
c) allorché non si sia avvalso nei sei mesi dalla definizione delle formalità d’ufficio, della concessione accordatagli;
d) qualora avvenga il passaggio nei modi e forme di legge del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della provincia o della Regione e, si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione o autorizzazione da parte del l’Amministrazione.
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal successivo articolo.
ART. 21
REVOCA DELLA CONCESSIONE
1. E’ prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e qualsiasi indennità.
3. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
4. Nell’ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l’esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale, essi saranno eseguiti d’ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell’inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell’atto di concessione.
5. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.
6. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune e ai terzi.
ART. 22 SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI
1. E’ in facoltà, del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del secondo comma del precedente art. 21.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all’ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti il concessionario, non potrà opporsi richiedere indennizzi di qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione al presente Regolamento.
ART. 23
RINNOVO DELLE CONCESSIONI
1. Le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario deve presentare apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.
ART. 24
OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI
1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione, revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni civili e penali secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla Legge e dal presente regolamento.
3. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà a termini dell’art. 823 C.C. sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.
4. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva, sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, l’autorità comunale, previa contestazione all’interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d’ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.
5. Oltre alla diffida ed ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato, a carico dei contravventori alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di accertamento di violazione di norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all’Autorità Giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti.
TITOLO III
APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ART. 25
OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si distinguono in permanenti e temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.
2. Per le occupazioni permanenti e temporanee che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorché uguale o superiore all’anno si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
ART. 26 DISPOSIZIONI GENERALI
1. Sono soggette alla tassa comunale per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del D. Lgs.15 novembre 1993, n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito nel precedente 1° comma , con esclusione dei balconi, verande, bow- windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono soggette all’imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto questo Comune ha popolazione superiore a 10.000 abitanti.
5. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.
6. E’ fatta comunque salva la facoltà del Comune di applicare alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche un canone di concessione in rapporto alle superfici utilizzate ed alla categoria stradale ove si realizza l’occupazione, da disciplinarsi con deliberazione consiliare.
ART . 27 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
1. La tassa è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, dal titolare dell’atto di concessione di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del territorio.
ART. 28 GRADUAZIONE DELLA TASSA
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
1. La tassa è graduata a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 26 sono classificate in n. 3 categorie come da allegato A) al presente regolamento.
2. La misura corrispondente all’ultima categoria non può comunque essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.
ART. 29
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA
1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati, o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all’art. 46 del D.Lgs. 507/1993, se nell’ambito della stessa categoria prevista dall’articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
4. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.
ART. 30
MISURAZIONE DELL’AREA OCCUPATA - CRITERI
1. La misurazione dell’area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall’Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l’occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
3. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l’area occupata si computano ai fini della tassazione.
4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.
ART. 31 TARIFFE
1. Le tariffe della tassa per l’occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dal precedente art. 28 e sono allegate al presente regolamento — (allegato B) —..
2. Le tariffe successive a quelle contenute nel presente regolamento sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore con il primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a sensi di legge.
3. Un esemplare delle tariffe deve essere esposto nell’ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
ART. 32
OCCUPAZIONI PERMANENTI - DISCIPLINA E TARIFFE
1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffe di cui all’allegato B) tabella 1 del presente regolamento.
a) occupazione di suolo: tariffa base.
b) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 50%.
2. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, alla tariffa di cui alla lettera a) del precedente comma, si applica la riduzione del 70% (allegato B - tab. 2).
3. Per le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, effettuate con strutture fisse, quali chioschi, edicole, banchi e simili, per un periodo di tempo pluriennale e con utilizzazione quotidiana da parte degli stessi soggetti durante tutta la settimana, la tassa è dovuta nella misura delle tariffe di cui al comma 1) lettere a) e b) ed al comma 2).
4. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico e nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti
assegnati.
5. Per le occupazioni permanenti con dehors, alla tariffa di cui alla lettera a) del comma 1, si applica la maggiorazione del 40% (allegato B - tab. 8).
ART. 33
PASSI CARRABILI: CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DISCIPLINA E TARIFFE
1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Per i passi carrabili, alla tariffa di cui al precedente art. 32 lettera a), si applica la riduzione del 50% allegato B) - tabella 3.
3. La tassa è determinata in base alla sua larghezza lineare e non è frazionabile nel caso di multiproprietà del relativo fabbricato. In tal caso il Comune ha la facoltà di procedere alla riscossione della tassa per l’intero importo nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una metratura complessiva non superiore a mq. 9. L’eventuale metratura eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
5. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione di spazio sottratto all’uso pubblico. Per tali tipologie la tassa è invece dovuta qualora per l’accesso sia stato rilasciato apposito cartello segnaletico contenente il divieto di sosta antistante gli accessi medesimi.
6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell’immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, alla tariffa di cui al precedete art. 32 comma 1 lettera a), si applica la riduzione del 90% (Allegato B) — tabella 4).
7. La tassa relativa all’occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento di una somma pari a venti annualità del tributo.
8. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l’abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell’assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
10. Alle occupazioni permanenti con passi carrabili che insistono su aree dove si svolge il mercato ambulante, per effetto del loro oggettivo mancato utilizzo temporaneo, durante il rispettivo giorno di mercato (sabato) si applica la riduzione del 50% della relativa tariffa.
ART. 34 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
1. La tassa per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è quella riportata in allegato B) - tabella 5
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E’ ammessa la tolleranza del 5% sulla misura di capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l’occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l’occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorativi, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 32 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, alla tariffa di cui al precedente articolo 32, comma 1, lettera a), si applica la riduzione del 70% (allegato B)- tabella 6)
7. La tassa relativa all’occupazione con i suddetti passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.
ART. 35
IMPIANTI ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI
1. Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprasuolo comunale è dovuta la tassa annuale, di cui all’allegato B) - tabella 7).
ART. 36
OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL’ESERCIZIO ED ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE
1. Per l’occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze risultati al 31 dicembre dell’anno precedente, pari alla misura unitaria per utenza, stabilita dalla legge. Allegato B) - tabella 8
2. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica, ai sensi dell’art. 47, comma
2 bis del D.Lgs. n. 507/1993, così come modificato dall’art.3 comma 62 della Legge 28/12/1995 n. 549.
3. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l’immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, imporrà, oltre alla tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50% delle spese medesime.
ART. 37
OCCUPAZIONI TEMPORANEE — DISCIPLINA
1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell’ambito delle categorie previste dall’art. 28 comma 1, del presente regolamento in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberate dal Comune ed indicati nel presente regolamento.
3. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta in misura del 50%.
ART. 38
OCCUPAZIONI TEMPORANEE - TARIFFE
1. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere e fasce orarie (dalle 6 alle 18 e dalle 18 alle 6) di tariffa, di cui all’allegato B), tabella 10, comprendendo nelle stesse le fasi relative all’installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzate per l’occupazione:
a) occupazione temporanea di suolo: tariffa base;
b) per l’occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, alla
tariffa base di cui alla precedente lettera a) del presente comma, si applica la riduzione del 50% Allegato B) — tabella 10.
2. Per le occupazioni temporanee con tende e simili alla tariffa di cui al precedente comma lettera a), si applica la riduzione del 70% (Allegato B), — tabella 11). Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa và determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
3. Per le occupazioni temporanee determinate per ore o fasce orarie le tariffe non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell’occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,13 al metro quadrato al giorno.
ART. 39
OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONI DI FIERE E FESTEGGIAMENTI
1. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, alla tariffa di cui al precedente articolo 38 comma 1, lettera a) si applica l’aumento del 50% (Allegato B) — tabella 12).
ART. 40
OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN AREA DI MERCATO
1. Per le occupazioni temporanee effettuate non da venditori ambulanti in aree destinate dal Comune a mercato, la tassa si applica in relazione all’effettiva occupazione di queste ultime nella misura di tariffe previste all’allegato B) tabella 13.
ART. 41
OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI, PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE I LORO PRODOTTI
1. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli, che vendono direttamente il loro prodotto, alla tariffa di cui al precedente articolo 38 comma 1 lettera a) si applica la riduzione del 50% come espresse all’allegato B)—tabelle 14 a), 14 b) e 14 c).
ART. 42
OCCUPAZIONI EFFETTUATE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
1. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, alla tariffa di cui al precedente articolo 38 comma 1 lettera a), si applica la riduzione dell’8O% (Allegato B) tabella 16).
ART. 43
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE E ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL’ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI.
1. Per l’occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nelle misure di cui all’allegato B) — tabella 15:
1) - fino ad 1 Kml. e fino a 30 giorni:
tassa complessiva come in tariffa
2) - superiore ad 1 Kml. e fino a 30 giorni:
tassa complessiva come in tariffa maggiorata del 50%
2. Per le occupazioni di cui ai punti 1) e 2) di durata superiore ai 30 giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
a) — occupazioni di durata non superiore a 90 giorni maggiorazione del 30%
b) — occupazioni superiori a 90 giorni e fino a 180 giorni maggiorazione del 50%
c) — occupazioni di durata maggiore di 180 giorni maggiorazione del 100%
ART. 44
OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON CANTIERI DI LAVORO PER LA MESSA A DIMORA DI CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE DESTINATI ALL’ESERCIZIO ED ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, NONCHE’ DI QUELLI NON DESTINATI ALLO STESSO SCOPO
1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora, ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, alla tariffa di cui al precedente articolo 38, comma 1 lettera a) si applica la riduzione del 50% (allegato B) — tabella 18).
2. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture, ecc., non finalizzati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura prevista dall’articolo 38 del presente regolamento.
ART. 45
OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE AD USO PRIVATO SU AREE DESTINATE A PARCHEGGIO
1. Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato, realizzate su aree eventualmente destinate a parcheggio dal Comune con posti auto delimitati, si applica la tariffa di cui al precedente articolo 38 comma 1, lettera a), del presente regolamento (allegato B) — tabella 19).
ART. 46
OCCUPAZIONI REALIZZATE DURANTE L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ EDILI
1. Per le occupazioni temporanee realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia, si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di cui al precedente articolo 38 comma 1 lettera a) del presente regolamento (allegato B) — tabella 20).
ART. 47
OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE
1. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, e per tutte le occupazioni per le quali è stato concesso il patrocinio dal Comune, si applica la riduzione dell’80% sulla tariffa di cui all’art. 38 del presente regolamento (allegato B) — tabella 21).
ART. 48
OCCUPAZIONI SUPERIORI A 30 GIORNI O RICORRENTI
— CONVENZIONI
1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50% sulle tariffe dei precedenti articoli 38—39—40—41—42—43—44—46 e 47.
2. La riscossione è effettuata mediante convenzione, da stipularsi in forma preventiva, tra il Comune, ovvero tra l’eventuale concessionario del servizio ed il contribuente come disciplinato al successivo articolo 51. Il pagamento anticipato, anche in assenza di sottoscrizione della convenzione, viene considerata situazione di fatto conforme alla norma e dà diritto al riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 del presente articolo.
ART. 49 OCCUPAZIONE NEI MERCATI
NORME DI RINVIO
1. Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato si applicano, oltre alle norme del presente regolamento le disposizioni di cui alla legge 112/91 al D.M. 248/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i regolamenti comunali per il commercio e per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa tassa; si applicano altresì le disposizioni del regolamento di polizia urbana e sanitaria ed in ogni caso tutte le leggi e regolamenti afferenti al commercio su aree pubbliche.
TITOLO IV
DENUNCIA, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLA TASSA
ART. 50
DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi di cui all’art. 27 del presente regolamento devono presentare al Comune, ovvero all’eventuale concessionario, apposita denuncia, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima.
La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi moduli predisposti da1 Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio.
La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell’atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell’area sulla quale si realizza l’occupazione, la misura di tariffa corrispondente e l’importo complessivamente dovuto.
Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione allegando alla denuncia l’attestato di versamento.
2. L’obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l’anno di riferimento.
3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 31 marzo dell’anno di riferimento.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti nel suolo e collegati alle reti stesse, l’utente deve denunciare il numero delle utenze e provvedere al relativo versamento entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di c/c postale intestato al Comune o alla Provincia, ovvero, direttamente presso le Tesorerie Comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministero delle Finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune anche mediante conto corrente postale. L’importo deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
La consegna delle attestazioni di pagamento a mezzo di c/c postale deve di norma essere effettuata direttamente all’ufficio competente; eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.
6. Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente comma, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell’Amministrazione, quali le occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dal Comune a parcheggio o quelle effettuate da commercianti che svolgono l’attività in forma itinerante, ovvero quelle poste in essere dai sorteggianti di cui all’art. 7, comma 5 del D.M. 4/6/1993, n. 245 ecc., il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
ART. 51
RISCOSSIONE MEDIANTE CONVENZIONE
1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, come risultanti dall’autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione.
In tale caso le tariffe di cui agli articoli 38—39—40—41—42—43—44—46 e 47 del presente regolamento, sono ridotte del 50%.
2. La convenzione ha lo scopo di disciplinare:
a) la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per l’intera durata dell’autorizzazione ad occupare, come rilasciata dal Comune.
Il pagamento della tassa deve avvenire in forma anticipata e comunque non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste dall’ articolo 50 del presente regolamento.
Il pagamento anticipato, che può essere effettuato in unica soluzione o a rate, non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l’occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall’atto di autorizzazione.
b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo articolo 54 e con le modalità di cui all’art. 50 del presente regolamento, che comportano, altresì, l’obbligo dell’assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate.
c) la revoca dell’autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto della scadenza delle rate comportante, oltre all’applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto ad occupare.
L’istanza di autorizzazione di cui all’art. 11 del presente regolamento, richiesta per periodi superiori a 30 giorni, ovvero per occupazioni ricorrenti, comporta la completa adesione alle condizioni espresse nella convenzione.
Nell’atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la convenzione di cui al presente articolo.
3. La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dal concessionario del servizio, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio; l’atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell’atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell’area sulla quale si realizza l’occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l’importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.
ART. 52 ESENZIONI
1. Sono esenti dalla tassa:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità,
educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia a termine della concessione medesima;
f) le occupazioni di aree cimiteriali;
g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. L’esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.
ART. 53 PARTICOLARI AGEVOLAZIONI
1. Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei mesi, la Giunta Comunale può deliberare agevolazioni del tributo per il periodo interessato alla predetta limitazione relativamente ad attività commerciali ed artigianali che si svolgono all’interno della zona delimitata con la stessa deliberazione.
ART. 54
ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA, CONTENZIOSO
1. Il Comune, ovvero il concessionario del servizio, controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti con apposito avviso di liquidazione notificato nei modi di cui al successivo comma 3. L’eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune, ovvero dall’eventuale concessionario del servizio e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all’art. 50 del presente regolamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Il Comune, o l’eventuale concessionario del servizio, provvede all’accertamento di rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all’accertamento d’ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.
A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di 60 giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d’ufficio, sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia che è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l’avviso di accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. Avverso gli atti di rettifica, ovvero di accertamento d’ufficio, è ammesso ricorso, nei modi e termini previsti dal D.Lgs. n. 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.
6. Decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, il comune procede alla riscossione coattiva del tributo e dei relativi interessi e sanzioni.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 la riscossione coattiva può essere effettuata seguendo la procedura prevista dal DPR n. 602/1973 se affidata ai concessionari della riscossione oppure con l'ingiunzione fiscale se svolta dall'ente locale o se affidata ad altri soggetti.
7. Si applica l’art. 2752 del codice civile inerente il privilegio generale riservato per i tributi dello Stato e degli enti locali.
8. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune o il concessionario del servizio, è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni.
Qualora venga disposto lo sgombero anticipato e il restauro dello spazio o dell’area occupati per cause di pubblico interesse o di sicurezza, al titolare della concessione spetta il rimborso per il periodo di mancato godimento, decorrente dal giorno successivo alla effettiva cessazione dell’occupazione. Sull’importo da rimborsare non sono dovuti interessi né indennità alcuna.
La cessazione anticipata dell’occupazione, salvo quanto previsto dal capoverso precedente, non dà diritto ad alcun rimborso di quanto versato per l’anno in cui è stata cessata l’occupazione stessa.
ART. 55 SANZIONI
1. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, si applica, oltre al pagamento della tassa, una sanzione il cui ammontare è stabilito dal D.Lgs n. 473/1997.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento della tassa o delle singole rate di essa, è dovuta una sanzione pari al 30 per cento della tassa il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
ART. 56 INTERESSI
1. La misura degli interessi da applicare sugli importi dovuti a titolo di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche a seguito di accertamento è pari al tasso di interesse legale aumentato di 1 punto percentuale. La maturazione degli interessi è giornaliera. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento
TITOLO V
NORME FINALI, ABROGAZIONI, ENTRATA IN VIGORE
ART. 57
NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche incompatibile con esso o con il D.Lgs. n. 507/93.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali, nonché i decreti in materia.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopravvenuta.
4. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno 2010.
A LLEGATO A)
R E G O L A M E N T O
T A S S A O C C U P A Z I O N E S P A Z I
ED A R E E P U B B L I C H E
CATEGORIE STRADE
REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ALLEGATO “A”
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE
1^ CATEGORIA
ALESSANDRIA (corso) XXXXX XXXXXXX (via)
ANNUNZIATA (piazza) BARBI-CINTI PRIMO (via)
BURIDANI (viale) XXXXXX XXXX (via)
XXXXX XXXXXXXX XX (viale) XXXXXXX XXXXXXXX (via) XXXXXX XXXXXXX (piazza) DA XXXXX XXXXXXXX (via) DE GASPERI ALCIDE (piazza) DELLA COSTITUENTE (piazza) DELLA REPUBBLICA (piazza)
DI XXXXXXXXXXXXX XXXXXX (via) DRUENTO (via)
XXXXXXXXX XXXXXXXX (corso) XXXXXXX XXXXXXX (via) XXXXXXXXXXX XXXXXXX’ (via) MARTIRI DELLA LIBERTA’ (piazza) XXXXXXXXX XXXXXXX (corso) XXXXX XXXXXX (via)
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (piazza) PALESTRO (via)
XXXX XXXXXXXX XXXXX (corso)
PETTITI (piazza) RAVERA (piazza) XXXX (xxxxx)
XXX XXXXXXXX (xxx) XXXXXX XXX XXXXXXXX (xxx)
XXXXXXX (xxxxx)
XXXXXXXX XXXXXX (piazza)
2^ CATEGORIA
XXXXXXXXX XXX XXXXXXX (piazza) XXXXXXX XXXXXXXXX (via)
AOSTA (via) ASTI (via) BAROLO (via) BASSI (via)
XXXXXXXXX XXXXX (via) XXXXXX XXXXXXX (via) XXXXXXXXX XXXXXXXX (via) XXXXXX XXXXX (via) XXXXXXXXX XXXXX (via) XXXXXXXXX (via) XXXXXXXX XXXXXX’ (via)
XXXXXXXXXX XXXXXXX (via) XXXXXXXXXX (via)
CUNEO (corso)
GENERALE DALLA CHIESA (via) X’XXXXXXXX XXXXXXXX (via) XXXXX XXXXXXXXX (via)
DE XXXXXX XXXXXXX (via) DI XXXXXXXX XXXXXXXX (via) XXXX XXXXXXX (via) DONATELLO (via)
XXXXXX (via) F.LLI CERVI (via)
XXXXXXX XXX (via) XXXXXXX XXXXXXXX (via) XXXXXX XXXXXXX (via) XXXXXXXX (via) XXXXXXXX XXXXX (viale) XXXXXX (via)
GIROTTO (via) GOITO (via)
XXXXXXX XXXXX (via) XXXXXXX XXXXXXX (via) XXXXXXXXXXXX XXXXX (via)
INDUSTRIE (viale) XXXXXXX XXXXXXX (via) XXXXXXXX XXXXXXX (via)
LIGURIA (corso) LOMBARDIA (corso) LUCCHESE ODO (via)
XXXXXXXXX XXXXXXXX (via) XXXXXXX XXXXXXXXXX (via) XXXXXXX XXXXXXXXX (via) XXXXXXXX XXXXXX (via)
MEDICI DEL VASCELLO XXXXXXX (via) MONTELLO (via)
MONTELUNGO (piazza) XXXX XXXX (via) XXXXXX XXXXXXXX (via) XXXXXXXXXX XXXXXX (via) NEGRO (via)
XXXXX (piazza)
NOVARA (corso) XXXXXXXXX XXXXXXXX (via) XXXXXXXX XXXXXX’ (via) XXXXXX XXXXXXXX (via) XXXXXX XXXXXX (via) XXXXXXX XXX XXXXX (via)
XXXXXXXX XXXXXXXXX (via) PIAVE (via)
XXXXX XXXX (via)
PIEMONTE (corso) XXXXX XXXXXXXX (via)
PRETEGIANI FLORA (via)
XXXXXXX (corso)
QUATTRO NOVEMBRE (via) XXXXX XXXXXX (via)
XXXXX XXXXX (via) XXXXXXX XXXXXXXXXX (via) SABOTINO (via)
XXXXXXXXXX XXXXXXX (via) XXXXXXXXX XXXXXXX (via) XXX XXXXXXXXX X’XXXXXX (via) XXXXXX XXXXXX (via) XXXXXXX XXXXXXXX (via) XXXXX XXXXXXX (via)
XXXXXX XXXXXXX (via) XXXXX XXXXX (via) XXXXXXXX XXXXX (via)
SUSA (via)
XXXXXXXX XXXXXX (via) XXXXXXX XXXXXXXX (via)
TOSCANA (corso) XXXXXXXXX XXXXXX (via) XXXX XXXXXX (via) XXXXXX (xxx)
XXXXXXX (xxx) XXXXXXX XXXXXX (xxx)
XXXXX XXXXXXXXX (xxx)
XXXXXXXX (xxxxx) XXXXX XXXXXXXX (via) XXXXX XXXXXXXX (via)
XXXXXXXXX XXXXXXXX (via)
3^ CATEGORIA
XXXXXXX XXXXXXX (via)
XXXXXXX XXXXXXXXX (via) XXXXXX XXXXX (via) XXXXXXXX XXXXXX (via) XXXXXXXX XXXXX (via) XXXXXXXX XXXXXX (via) XXXXXXXXX XXXXXXXX (via) XXXXXXX XXXXXXXX (via) XXXXXXXXXXX XXXXXXX (via) XXXXXX (via)
XXXXXX XXXXXX (via) XXXXXXX XXXXXXX (via) COSTA (via)
DA XXX XXXXXXX (via )
DE GASPERI ALCIDE (corso)
DEL CIMITERO ALTESSANO (viale) DELLA BASCHIERA (strada) DELLA MADONNINA (strada)
XXXXX XXXXX (via) XXXXXXXXXX XXXXXXXX (via) XXXXXXXX XXXXXXXX (via) GORIZIA (via)
XXXXXX XXXXX (via) XXXXXXXXX XXXXXXX (via) XXXXX (via)
XXXXXX XXXXXXX (via) MAZZINI (via)
XXXXXXXXX XXXXXXX (via) XXXXXX XXXXXXX (via)
ROBASSOMERO (strada) SALVA’ XXXX (via) SAN XXXXXXXX (via)
SAN XXXXX (vicolo) XXXXXXXXX XXXXXXXX (via) UNDICI FEBBRAIO (via) XXXXXX XXXXX (via)
A LLEGATO B)
R E G O L A M E N T O
T A S S A O C C U P A Z I O N E S P A Z I
ED A R E E P U B B L I C H E
TABELLA TARIFFE
Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
Tariffe
PERMANENTI
Tabella 1) - art. 32 comma 1
Occupazioni Permanenti Ordinarie | |
SUOLO | |
categoria strade | Euro a mq. |
1 | 27,89 |
2 | 23,71 |
3 | 19,52 |
Tabella 1) - art. 32 comma 1
Occupazioni Permanenti Ordinarie | |
SOTTOSUOLO - SOPRASUOLO | |
categoria strade | Euro a mq. |
1 | 13,94 |
2 | 11,85 |
3 | 9,76 |
Tabella 2) - art. 32 comma 2
Occupazioni Permanenti Ordinarie | |
SOPRASUOLO CON TENDE | |
categoria strade | Euro a mq. |
1 | 8,37 |
2 | 7,11 |
3 | 5,86 |
Tabella 3) - art. 33 comma 2
Occupazioni Permanenti Ordinarie | |
PASSI CARRABILI | |
categoria strade | Euro a mq. |
1 | 13,94 |
2 | 11,85 |
3 | 9,76 |
Tabella 4) - art. 33 comma 7
Occupazioni Permanenti Ordinarie | |
PASSI CARRABILI | |
COSTRUITI DAL COMUNE ED INUTILIZZATI | |
categoria strade | Euro a mq. |
1 | 2,79 |
2 | 2,37 |
3 | 1,95 |
Tabella 5) - art. 34 comma 1, 2, 3, 4, 5
Occupazioni Permanenti Ordinarie | ||||||
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE | ||||||
serbatoio | sino a 3000 litri | per ogni 1000 lt. Sup. | ||||
1^ cat. | 2^ cat | 3^ cat. | 1^ cat. | 2^ cat | 3^ cat. | |
centro abitato | € 43,38 | € 36,88 | € 30,37 | € 8,68 | € 7,38 | € 5,00 |
zona limitrofa | € 27,89 | € 23,71 | € 19,52 | € 5,58 | € 4,74 | € 3,90 |
sobborghi e zone periferiche | € 15,49 | € 13,17 | € 10,85 | € 3,10 | € 2,63 | € 2,17 |
frazione | € 7,75 | € 6,58 | € 5,42 | € 1,55 | € 1,32 | € 1,08 |
Tabella 6) - art. 34 comma 6
Occupazioni Permanenti Ordinarie | |
PASSI CARRABILI | |
di accesso a Distributori di Carburante | |
categoria strade | Euro a mq. |
1 | 8,37 |
2 | 7,11 |
3 | 5,86 |
Tabella 7) - art. 35
Occupazioni Permanenti Ordinarie | |
DISTRIBUTORI DI TABACCHI | |
categoria strade | Euro a mq. |
1 | 15,49 |
2 | 10,33 |
3 | 7,75 |
Tabella 8) - art. 35
Occupazioni Permanenti Ordinarie DEHORS | |||
categoria strade | Euro a mq. | ||
1 | 39,05 | ||
2 | 33,19 | ||
3 | 27,33 |
Tabella 9) - art. 18, legge 23/12/1999, n. 488
Occupazioni Permanenti Ordinarie | |
CAVI ED IMPIANTI DI EROGAZIONE DI | |
PUBBLICI SERVIZI | |
per numero utente | € 0,66 |
TEMPORANEE
Tabella 10) - art. 38 comma 1, lettere a)
Occupazioni Temporanee | ||||||
SUOLO | ||||||
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino | |||
1 | € | 3,10 | € | 2,58 | € | 0,52 |
2 | € | 2,63 | € | 2,19 | € | 0,44 |
3 | € | 2,17 | € | 1,81 | € | 0,36 |
Tabella 10) - art. 38 comma 1, lettere b)
Occupazioni Temporanee | ||||||
SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO | ||||||
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino | |||
1 | € | 1,55 | € | 1,29 | € | 0,26 |
2 | € | 1,32 | € | 1,10 | € | 0,22 |
3 | € | 1,08 | € | 0,90 | € | 0,18 |
Tabella 11) - art. 38, comma 2
Occupazioni Temporanee di soprassuolo con | ||||||
TENDE | ||||||
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino | |||
1 | € | 0,93 | € | 0,77 | € | 0,15 |
2 | € | 0,79 | € | 0,66 | € | 0,13 |
3 | € | 0,65 | € | 0,54 | € | 0,11 |
Tabella 12) - art. 39
Occupazioni Temporanee di Suolo in occasione di | ||||||
FIERE E FESTEGGIAMENTI | ||||||
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino | |||
1 | € | 4,65 | € | 3,87 | € | 0,77 |
2 | € | 3,95 | € | 3,29 | € | 0,66 |
3 | € | 3,25 | € | 2,71 | € | 0,54 |
Tabella 12 - art. 39
Occupazioni Temporanee di Soprassuolo e Sottosuolo | ||||||
in occasione di FIERE E FESTEGGIAMENTI | ||||||
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino | |||
1 | € | 2,32 | € | 1,94 | € | 0,39 |
2 | € | 1,98 | € | 1,65 | € | 0,33 |
3 | € | 1,63 | € | 1,36 | € | 0,27 |
Tabella 12 - art. 39
Occupazioni Temporanee di Soprassuolo con Tende | ||||||
in occasione di FIERE E FESTEGGIAMENTI | ||||||
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino | |||
1 | € | 1,39 | € | 1,16 | € | 0,23 |
2 | € | 1,19 | € | 0,99 | € | 0,20 |
3 | € | 0,98 | € | 0,81 | € | 0,16 |
Tabella 13 - art. 40
Occupazioni Temporanee di Suolo effettuate in aree di | ||||||
mercato non da Venditori Ambulanti | ||||||
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino | |||
1 | € | 3,10 | € | 2,58 | € | 0,52 |
2 | € | 2,63 | € | 2,19 | € | 0,44 |
3 | € | 2,17 | € | 1,81 | € | 0,36 |
Tabella 13 - art. 40
Occupazioni Temporanee di Soprassuolo e Sottosuolo | ||||||
effettuate in aree di mercato non da Venditori Ambulanti | ||||||
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino | |||
1 | € | 1,55 | € | 1,29 | € | 0,26 |
2 | € | 1,32 | € | 1,10 | € | 0,22 |
3 | € | 1,08 | € | 0,90 | € | 0,18 |
Tabella 13 - art. 40
Occupazioni Temporanee di Soprassuolo effettuate con | ||||||
Tende in area di mercato non da Venditori Ambulanti | ||||||
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino | |||
1 | € | 0,93 | € | 0,77 | € | 0,15 |
2 | € | 0,79 | € | 0,66 | € | 0,13 |
3 | € | 0,65 | € | 0,54 | € | 0,11 |
Tabella 14/a - art. 41
Occupazioni Temporanee di Suolo effettute da | ||||||
venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli | ||||||
che vendono direttamente | ||||||
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino | |||
1 | € | 1,55 | € | 1,29 | € | 0,26 |
2 | € | 1,32 | € | 1,10 | € | 0,22 |
3 | € | 1,08 | € | 0,90 | € | 0,18 |
Tabella 14/a - art. 41
Occupazioni Temporanee di Soprassuolo e Sottosuolo | ||||||
effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e | ||||||
produttori agricoli che vendono direttamente | ||||||
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino | |||
1 | € | 0,77 | € | 0,65 | € | 0,13 |
2 | € | 0,66 | € | 0,55 | € | 0,11 |
3 | € | 0,54 | € | 0,45 | € | 0,09 |
Tabella 14/b - art. 41
Occupazioni Temporanee di soprassuolo con Tende | ||||||
effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e | ||||||
produttori agricoli che vendono direttamente | ||||||
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino | |||
1 | € | 0,46 | € | 0,39 | € | 0,08 |
2 | € | 0,40 | € | 0,33 | € | 0,07 |
3 | € | 0,33 | € | 0,27 | € | 0,05 |
Tabella 14/c - art. 41
Occupazioni Temporanee di Suolo effettute da | ||||||
venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli | ||||||
che vendono direttamente, in occasione di | ||||||
Fiere e Festeggiamenti | ||||||
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino | |||
1 | € | 2,32 | € | 1,94 | € | 0,39 |
2 | € | 1,98 | € | 1,65 | € | 0,33 |
3 | € | 1,63 | € | 1,36 | € | 0,27 |
Tabella 14/c - art. 41
Occupazioni Temporanee di Soprassuolo e Sottosuolo | ||||||
effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e | ||||||
produttori agricoli che vendono direttamente, in occasione | ||||||
di Fiere e Festeggiamenti | ||||||
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino | |||
1 | € | 1,16 | € | 0,97 | € | 0,19 |
2 | € | 0,99 | € | 0,82 | € | 0,16 |
3 | € | 0,81 | € | 0,68 | € | 0,14 |
Tabella 14/c - art. 41
Occupazioni Temporanee di Soprassuolo con Tende | ||||||
effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e | ||||||
produttori agricoli che vendono direttamente, in occasione | ||||||
di Fiere e Festeggiamenti | ||||||
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino | |||
1 | € | 0,69 | € | 0,58 | € | 0,12 |
2 | € | 0,59 | € | 0,49 | € | 0,10 |
3 | € | 0,49 | € | 0,41 | € | 0,08 |
Tabella 15 - art. 41
Occupazioni temporanee di suolo effettuate con DEHORS | ||||||
categoria | al mq. | dalle 6.00 del mattino | dalle 18.01 alle 5.59 | |||
strade | giornaliero | alle 18.00 di sera | del mattino | |||
1 | € | 1,55 | € | 1,29 | € | 0,26 |
2 | € | 1,32 | € | 1,10 | € | 0,22 |
3 | € | 1,08 | € | 0,90 | € | 0,18 |
Tabella 16 - art. 42
Occupazioni Temporanee di Suolo effettuate con | ||||||
installazione di attrazioni, giochi, divertimenti dello | ||||||
spettacolo viaggiante | ||||||
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino | |||
1 | € | 0,62 | € | 0,52 | € | 0,10 |
2 | € | 0,53 | € | 0,44 | € | 0,09 |
3 | € | 0,43 | € | 0,36 | € | 0,07 |
Tabella 16 - art. 42
Occupazioni Temporanee di Soprassuolo e Sottosuolo | ||||||
effettuate con installazione di attrazioni, giochi, | ||||||
divertimenti dello spettacolo viaggiante | ||||||
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino | |||
1 | € | 0,31 | € | 0,26 | € | 0,05 |
2 | € | 0,26 | € | 0,22 | € | 0,04 |
3 | € | 0,22 | € | 0,18 | € | 0,04 |
Tabella 16 - art. 42
Occupazioni Temporanee di Soprassuolo con Tende | ||||||
effettuate con installazione di attrazioni, giochi, | ||||||
divertimenti dello spettacolo viaggiante | ||||||
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino | |||
1 | € | 0,19 | € | 0,15 | € | 0,03 |
2 | € | 0,16 | € | 0,13 | € | 0,03 |
3 | € | 0,13 | € | 0,11 | € | 0,02 |
Tabella 17 - art. 43
Occupazioni temporanee del soprassuolo e sottosuolo | |||||||||
effettuate con condutture, cavi, impianti in genere, | |||||||||
destinati all'esercizio ed alla manutenzione di | |||||||||
reti di erogazione di Pubblici Servizi | |||||||||
str. 1^ categ | fino a giorni | 30 | 90 | 180 | super. 180 | ||||
fino ad un km. lineare | € | 10,33 | € | 13,43 | € | 15,49 | € | 20,66 | |
super. ad un km. lineare | € | 15,49 | € | 20,14 | € | 23,24 | € | 30,99 | |
str. 2^ categ | fino a giorni | 30 | 90 | 180 | super. 180 | ||||
fino ad un km. lineare | € | 8,78 | € | 11,41 | € | 13,17 | € | 17,56 | |
super. ad un km. lineare | € | 13,17 | € | 17,12 | € | 19,75 | € | 26,34 | |
str. 3^ categ | fino a giorni | 30 | 90 | 180 | super. 180 | ||||
fino ad un km. lineare | € | 7,23 | € | 9,40 | € | 10,85 | € | 14,46 | |
super. ad un km. lineare | € | 10,85 | € | 14,10 | € | 16,27 | € | 21,69 |
Occupazioni temporanee di Suolo effettuate con cantieri di lavoro per la messa a dimora o manutenzione di condutture, cavi ed impianti destinati all'esercizio o manutenzione di impianti di erogazione di Pubblici Servizi
Tabella 18 - art. 44
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino |
1 | € 1,55 | € 1,29 | € 0,26 |
2 | € 1,32 | € 1,10 | € 0,22 |
3 | € 1,08 | € 0,90 | € 0,18 |
Tabella 18 - art. 44
Occupazioni temporanee di Soprassuolo e Sottosuolo | ||||||
effettuate con cantieri di lavoro per la messa a dimora o | ||||||
manutenzione di condutture, cavi ed impianti destinati | ||||||
all'esercizio o manutenzione di impianti di erogazione | ||||||
di Pubblici Servizi | ||||||
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino | |||
1 | € | 0,77 | € | 0,65 | € | 0,13 |
2 | € | 0,66 | € | 0,55 | € | 0,11 |
3 | € | 0,54 | € | 0,45 | € | 0,09 |
Tabella 18 - art. 44
Occupazioni temporanee di Soprassuolo effettuate con | ||||||
Tende presso cantieri di lavoro per la messa a dimora | ||||||
o manutenzione di condutture, cavi ed impianti destinati | ||||||
all'esercizio o manutenzione di impianti di erogazione | ||||||
di Pubblici Servizi | ||||||
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino | |||
1 | € | 0,46 | € | 0,39 | € | 0,08 |
2 | € | 0,40 | € | 0,33 | € | 0,07 |
3 | € | 0,33 | € | 0,27 | € | 0,05 |
Tabella 19 - art. 45
Occupazioni temporanee effettuate con autovetture ad | ||||||
uso privato, su aree destinate dal Comune a parcheggio | ||||||
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino | |||
1 | € | 3,10 | € | 2,58 | € | 0,52 |
2 | € | 2,63 | € | 2,19 | € | 0,44 |
3 | € | 2,17 | € | 1,81 | € | 0,36 |
Tabella 20 - art. 46
Occupazioni di Suolo realizzate durante l'esercizio | ||||||
di lavori edili | ||||||
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino | |||
1 | € | 1,55 | € | 1,29 | € | 0,26 |
2 | € | 1,32 | € | 1,10 | € | 0,22 |
3 | € | 1,08 | € | 0,90 | € | 0,18 |
Tabella 20 - art. 46
Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo realizzate | ||||||
durante l'esercizio di lavori edili | ||||||
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino | |||
1 | € | 0,77 | € | 0,65 | € | 0,13 |
2 | € | 0,66 | € | 0,55 | € | 0,11 |
3 | € | 0,54 | € | 0,45 | € | 0,09 |
Tabella 20 - art. 46
Occupazioni realizzate con Tende durante | ||||||
l'esercizio di lavori edili | ||||||
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino | |||
1 | € | 0,46 | € | 0,39 | € | 0,08 |
2 | € | 0,40 | € | 0,33 | € | 0,07 |
3 | € | 0,33 | € | 0,27 | € | 0,05 |
Tabella 21 - art. 47
Occupazioni di suolo effettuate nel corso di | ||||||
manifestazioni politiche, culturali e sportive | ||||||
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino | |||
1 | € | 0,62 | € | 0,52 | € | 0,10 |
2 | € | 0,53 | € | 0,44 | € | 0,09 |
3 | € | 0,43 | € | 0,36 | € | 0,07 |
Tabella 21 - art. 47
Occupazioni di Soprassuolo e Sottosuolo effettuate | ||||||
nel corso di manifestazioni politiche, culturali e sportive | ||||||
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino | |||
1 | € | 0,31 | € | 0,26 | € | 0,05 |
2 | € | 0,26 | € | 0,22 | € | 0,04 |
3 | € | 0,22 | € | 0,18 | € | 0,04 |
Tabella 21 - art. 47
Occupazioni di Soprassuolo con Tende | ||||||
nel corso di manifestazioni politiche, culturali e sportive | ||||||
categoria strade | al mq. giornaliero | dalle 6.00 del mattino alle 18.00 di sera | dalle 18.01 alle 5.59 del mattino | |||
1 | € | 0,19 | € | 0,15 | € | 0,03 |
2 | € | 0,16 | € | 0,13 | € | 0,03 |
3 | € | 0,13 | € | 0,11 | € | 0,02 |
RIDUZIONI
Sulle tariffe per le occupazioni temporanee, come sopra espresse, si applicano le seguenti riduzioni (cumulabili):
Occupazioni di durata superiore a 15 giorni 50%(*)
Occupazioni di durata superiore a 30 giorni, ovvero aventi carattere ricorrente, la riscossione avviene
mediante convenzione 50%(**)
NOTE
(*) - Art. 37 del Regolamento
(**) - Art. 48 del Regolamento