ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANTI BITUMATI NELLA ZONA SUD DELLA PROVINCIA DI SIENA
ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MANTI BITUMATI NELLA ZONA SUD DELLA PROVINCIA DI SIENA
CUP B67H18005800001
AREA 3 “SUD‐EST” ‐ AREA 4 “SUD‐OVEST”
PROGETTO DEFINITIVO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Siena, Febbraio 2019
IL X.X.X. X XXXXXXX
XXXX 0 XXXX 0
(Xxxx. Xxxxx Xxxxx)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Geom. Xxxxxx Xxxx)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Geom. Xxxxxxx Xxxxx)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elaborato N. 2
Parte I – DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI 4
Capo I | 4 |
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO | 4 |
Art. 1 – Oggetto, durata ed ammontare dell’accordo quadro | 4 |
Art. 2 – Modalità di stipulazione dei contratti attuativi | 4 |
Art. 3 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili | 5 |
Art. 4 – Descrizione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, dotazione tecnica dell’impresa, | disponibilità |
di impianto per la produzione di conglomerato bituminoso a caldo | 5 |
Art. 5 – Criteri di selezione del contraente dell'accordo quadro | 5 |
Art. 6 – Documenti contrattuali – Spese contrattuali | 5 |
Art. 7 – Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni dell'accordo quadro | 5 |
Art. 8 – Consegna e inizio dei lavori dei contratti attuativi | 6 |
Art. 9 – Andamento dei lavori | 6 |
Art. 10 – Proprietà dei materiali di recupero o scavo | 6 |
Art. 11 – Sospensione – Ripresa ‐Proroghe – Termine utile per l’ultimazione dei lavori ‐Penalità | 6 |
Art. 12 – Garanzia provvisoria | 7 |
Art. 13 – Garanzia definitiva | 7 |
Art. 14 – Riduzione delle garanzie | 8 |
Art. 15 – Copertura assicurativa a carico dell’impresa | 8 |
Art. 16 – Xxxxx, obblighi e responsabilità del contraente dell'accordo quadro | 8 |
Art. 17 – Subappalto e cottimo | 10 |
Art. 18 – Pagamento dei subappaltatori | 11 |
Art. 19 – Distacco manodopera | 11 |
Art. 20 – Requisiti di sicurezza del cantiere | 11 |
Art. 21 – Direttore tecnico di cantiere | 12 |
Art. 22 – Direttore dei lavori | 12 |
Art. 23 – Criteri contabili per la liquidazione dei lavori (Valutazione dei lavori a misura) | 12 |
Art. 24 ‐Anticipazioni – Pagamenti in acconto – Pagamenti a saldo – Ritardi nei pagamenti – Conto finale | 12 |
Art. 25 – Prezzi unitari – Revisione prezzi | 13 |
Art. 26 – Individuazione interventi | 13 |
Art. 27 – Lavori non previsti – Nuovi prezzi | 13 |
Art. 28 – Controlli – Prove e verifiche dei lavori | 13 |
Art. 29 – Xxxxxxxx e indagini ispettive | 14 |
Art. 30 – Danni di forza maggiore | 14 |
Art. 31 – Definizione delle controversie | 14 |
Art. 32 – Scioglimento dell’accordo quadro – Esecuzione d’ufficio dei lavori – Fusioni e conferimenti | 15 |
Art. 33 – Osservanza delle leggi | 16 |
PARTE II – PRESCRIZIONI TECNICHE | 16 |
CAPO I | 16 |
QUALITÀ, PROVENIENZA E PROVE DEI MATERIALI | 16 |
Art. 34 – Qualità e provenienza dei materiali | 16 |
Art. 35 – Prove dei materiali | 18 |
CAPO II | 18 |
MODALITA'DI ESECUZIONE DEI MOVIMENTI TERRA | 18 |
Art. 36 ‐ Scavi e rilevati in genere | 18 |
Art. 37 ‐ Scavi di fondazione ed a sezione obbligata | 19 |
CAPO III | 20 |
OPERE D'ARTE | 20 |
Art. 38 ‐ Conglomerati e malte | 20 |
Art. 39 ‐ Murature e calcestruzzi | 20 |
Art. 40 ‐ Demolizioni 20
CAPO IV 21
CARREGGIATA 21
Art. 41 ‐ Materiali per fondazione stradale 21
Art. 42 ‐ Cilindratura della fondazione stradale 21
CAPO V 22
SOVRASTRUTTURA 22
Art. 43 – Scarificazione di pavimentazioni esistenti 22
Art. 44 – Fresatura di strati in conglomerato bituminoso con idonee attrezzature 22
Art. 45 ‐ Conglomerato bituminoso per pavimentazioni 22
CAPO VI 34
FINITURE STRADALI 34
Art. 46 – Segnaletica orizzontale 34
CAPOVII 36
NORME SPECIFICHE PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE OPERE 36
Art. 47 ‐ Norme generali 36
Art. 48 ‐ Lavori in economia 36
Art. 49 ‐ Materiali a piè d'opera 36
Parte I – DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
Capo I
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 – Oggetto, durata ed ammontare dell’accordo quadro
Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 in base al quale saranno affidati, a seguito di stipula di specifici contratti applicativi, i lavori di manutenzione delle strade di competenza provinciale ricadenti nella xxxx Xxx, Xxxx 0 “Sud-Est” ed Area 4 “Sud-Ovest”.
La realizzazione di detti lavori sarà affidata mediante la stipula di singoli contratti attutivi con il contraente dell'accordo quadro entro i limiti e le condizioni fissati dallo stesso accordo.
La durata dell'accordo quadro è valida fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’accordo stesso. L’accordo quadro sarò ritenuto concluso a seguito di esaurimento della disponibilità economica e comunque entro il corrente anno solare.
L'importo complessivo massimo dei lavori ammonta a presunti € 480.000,00, dei quali € 10.000,00 per oneri sulla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, per l’attuazione dei piani di sicurezza. Pertanto, l’importo lavori a base di gara soggetto a ribasso d’asta ammonta ad € 470.000,00 come da prospetto.
- Importo lavori soggetti a ribasso d'asta € | 470.000,00 10.000,00 | |
- Importo oneri per sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € | ||
- Importo totale lordo lavori € | 480.000,00 | 480.000,00 |
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'XXX.XX | ||
- IVA 22% € | 105.600,00 | |
Spese tecniche, analisi materiali in laboratorio e in sito | 4.575,00 | |
Contributo ANAC | 225,00 | |
- Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 € | 9.600,00 | |
- Importo totale somme a disposizione € | 120.000,00 | 120.000,00 |
- IMPORTO Totale Accordo Quadro € | 600.000,00 |
Il costo della manodopera, compreso nell’importo soggetto a ribasso d'asta, è stimato in presunti € 62.400,00 (pari al 13% dell'ammontare dei lavori).
Si precisa che l’importo totale indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. La puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro e l'ammontare effettivo utilizzabile per i lavori in oggetto sarà determinato sulla base delle somme annualmente stanziate a bilancio e rese disponibili dall'Amministrazione per gli interventi previsti dall'accordo quadro.
Art. 2 – Modalità di stipulazione dei contratti attuativi
I contratti attutivi dell'accordo quadro sono stipulati “a misura”, come definiti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro i limiti e le condizioni fissate dall'accordo e l’importo massimo contrattuale sarà comprensivo degli oneri per la sicurezza.
L’importo di ogni contratto attuativo dell'accordo quadro sarà determinato applicando ai prezzi posti a base di gara il ribasso d’asta offerto, fino al raggiungimento dell’importo stabilito dallo stesso contratto. La somma complessiva degli importi dei contratti attuativi non potrà superare comunque l’importo totale disponibile dell’Accordo Quadro.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016, sono consentite modifiche non sostanziali all’Accordo Quadro (ai sensi del comma 4) fino ad esaurimento delle somme disponibili riportate nel quadro economico.
Ad ogni contratto attuativo sarà allegato il computo metrico estimativo dei lavori e il relativo quadro economico, con l'avvertenza che, trattandosi di attività di manutenzione sull'esistente, le tipologie degli interventi e le relative quantità devono intendersi indicative e formeranno oggetto di esatta misurazione e contabilizzazione al termine dell'esecuzione. Il contratto attuativo dovrà indicare la durata dei lavori.
La stazione appaltante, in base alle proprie esigenze, potrà comunque affidare al contraente dell'accordo quadro l’esecuzione di tutte le tipologie di interventi rientranti nell’accordo medesimo.
Gli oneri per la sicurezza, il cui importo complessivo presunto è di € 10.000,00, saranno oggetto di una stima specifica per ogni contratto attuativo.
Nell'ipotesi di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipula di un contratto attuativo potrà avvenire anche tramite una lettera-contratto. In questo caso il contratto attuativo si perfeziona con la sottoscrizione per accettazione della lettera-contratto da parte del contraente dell'accordo quadro.
Art. 3 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi degli articoli 61 e seguenti del regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere Generali “OG3” di seconda categoria.
Art. 4 – Descrizione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, dotazione tecnica dell’impresa, disponibilità di impianto per la produzione di conglomerato bituminoso a caldo
L’accordo quadro di cui al presente capitolato, prevede l’esecuzione delle seguenti lavorazioni:
• Risanamenti della fondazione stradale e successiva bitumatura;
• Fresatura di manto bituminoso compreso carico, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta;
• Bitumatura di tratti stradali deteriorati
• Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale;
• Opere varie di completamento.
I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d’arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.
Dotazione tecnica dell’Impresa durante il periodo di validità dell’accordo quadro:
Elementi fondamentali dell’appalto sono l’operatività immediata e continuativa dell’impresa in ogni momento, il rispetto dei tempi di intervento e un’adeguata dotazione tecnica, che costituiscono nel loro insieme presidio inderogabile alla sicurezza stradale, specialmente per interventi di urgenza conseguenti a attività non programmabili.
Per lo svolgimento della prestazione è richiesta la disponibilità di un impianto per la produzione di conglomerato bituminoso a caldo ad una distanza non superiore a 100 chilometri dal punto più lontano compreso nella zona Sud (Area 3 “Sud-Est” e Area 4 “Sud-Ovest”). A tal proposito l’offerta dovrà contenere una dichiarazione esplicita dalla quale risulti tale disponibilità.
Art. 5 – Criteri di selezione del contraente dell'accordo quadro
Il contraente dell'accordo quadro sarà individuato con il sistema della procedura ordinaria di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del citato decreto, mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara, con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 97, comma 2 e 8, dello stesso X.Xxx. 50/2016 e s.m.i.
Art. 6 – Documenti contrattuali – Spese contrattuali
Xxxxx parte integrante e sostanziale dell'accordo quadro:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore e non in contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso;
b) il presente capitolato speciale d’appalto;
c) le planimetrie delle aree “Sud-Est” e “Sud Ovest”;
d) l’elenco dei prezzi unitari contenuti nel Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Toscana approvato con D.G.R.T. n. 1287 del 27-11-2018;
e) le polizze di garanzia;
Fanno inoltre parte integrante dell'accordo quadro tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
Fanno parte integrante e sostanziale di ogni singolo contratto attuativo tutti i documenti facenti parte dell’accordo quadro (anche se non materialmente allegati), oltre che il computo metrico estimativo dei lavori previsti e il relativo quadro economico (e tutti gli altri documenti necessari per l’esecuzione richiesta dal contratto attuativo).
Sono a carico del contraente dell'accordo quadro tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione
dei contratti, quelle di xxxxx e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell’aggiudicazione a quello del collaudo dell’opera finita, relativamente all'ultimo contratto applicativo.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
L’interpretazione delle clausole dell'accordo quadro e dei contratti attuativi, così come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, è fatta tenendo conto delle finalità dell'accordo quadro e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7 – Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni dell'accordo quadro
L’Appaltatore (inteso quale contraente dell'accordo quadro), con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nell'accordo quadro, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che dell'accordo quadro fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
La sottoscrizione dell'accordo quadro e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente accordo quadro e dei successivi contratti attuativi per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.
Art. 8 – Consegna e inizio dei lavori dei contratti attuativi
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto attuativo dell'accordo quadro, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
È facoltà della stazione appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto attuativo, alla consegna dei lavori, ai sensi dell’articolo 32, commi 8, periodo 5 e seguenti del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio dalla Direzione Lavori, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L’Appaltatore, nell’eseguire i lavori in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.
Se l’inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell’Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante.
Art. 9 – Andamento dei lavori
In seguito agli ordini di servizio di volta in volta impartiti dalla Direzione Lavori, l'appaltatore dovrà far pervenire alla medesima Direzione Lavori un programma dettagliato inerente allo svolgimento degli stessi.
Sulla base di ciò in linea di massima l'impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo e nell'ordine che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine di tempo contrattuale purché a giudizio della Direzione dei Lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e degli interessi dell'amministrazione appaltante.
La Direzione Lavori si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo periodo di tempo e di disporre l'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori, nel modo che riterrà più conveniente.
Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse dovrà essere fatta a cura e spese dell'impresa.
Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione delle opere ed il loro collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del codice civile, l'impresa sarà quindi garante delle opere eseguite.
Art. 10 – Proprietà dei materiali di recupero o scavo
I materiali provenienti da scavi o demolizioni resteranno di proprietà dell’Amministrazione appaltante, e per essi il Direttore dei lavori potrà ordinare all’Appaltatore la selezione, l’accatastamento e lo stoccaggio in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Tali materiali potranno essere riutilizzati dall’Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del Direttore dei lavori, e dopo avere pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente lavorazione se non già contemplato (art.
36 del D.M. LL.PP. n. 145/2000). I materiali di risulta dovranno essere smaltiti in discariche autorizzate da parte dell’Appaltatore.
Art. 11 – Sospensione – Ripresa -Proroghe – Termine utile per l’ultimazione dei lavori -Penalità
Con riferimento ad ogni contratto attuativo dell'accordo quadro, la Direzione Lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori in conformità a quanto previsto dall’art. 107, commi da 1 a 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Cessate le cause della sospensione la Direzione Lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale. L’Appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni alla Direzione dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori stessi.
Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all’Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sarà aggiunta al tempo utile per l’ultimazione dei lavori.
I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall’Appaltatore e trasmessi al Responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della loro sottoscrizione.
Nell’interesse dell’Amministrazione appaltante, previo accordo della Direzione Lavori e del Responsabile del procedimento, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale dovranno essere riportate le opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.
Le eventuali sospensioni illegittime sono regolate e normate dall’articolo 107, comma 6 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i.
Qualora l’Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori, la risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento (art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i.).
La concessione della proroga annulla l’applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa.
Qualora l’Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti nei contratti attuativi dell'accordo quadro, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel stesso contratto attuativo, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto.
In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto attuativo.
L’Appaltatore dovrà avere compiuto interamente i lavori appaltati nel tempo stabilito dal contratto attuativo a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Gli interventi verranno ordinati con ordine di servizio della D.L. di volta in volta, con l’indicazione del tempo a disposizione per la realizzazione delle singole opere.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato nell’ordine di servizio per l’esecuzione delle singole opere, o del termine per la conclusione di tutti i lavori appaltati con il contratto attuativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille (uno per mille) dell’importo contrattuale.
La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull’ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità si dovrà riferirsi alla cauzione definitiva.
Art. 12 – Garanzia provvisoria
In base all’art. 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Impresa dovrà disporre di una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% dell’importo complessivo dell'accordo quadro. Ai sensi del citato art. 93, comma 8, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse contraente dell'accordo quadro. Tale impegno non si applica nei casi di cui al citato art. 93, comma 8, secondo periodo.
La garanzia provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia provvisoria, realizzata sotto forma di cauzione o di fidejussione, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
Art. 13 – Garanzia definitiva
Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dell'accordo quadro dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo complessivo dell'accordo quadro secondo quanto disposto dall’art. 103, comma 1 dello stesso X.Xxx. 50/2016 e s.m.i.
In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio dei lavori previsti dall'ultimo contratto attuativo dell'accordo quadro.
L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte.
In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale.
Art. 14 – Riduzione delle garanzie
Alla garanzia provvisoria e a quella definitiva si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei casi previsti per i contratti relativi a soli lavori.
Art. 15 – Copertura assicurativa a carico dell’impresa
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente dell'accordo quadro è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna del primo contratto applicativo dell'accordo quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all’importo complessivo dell'accordo quadro; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari al 5 per cento dell’importo complessivo dell'accordo quadro, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro. Tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo di attuazione dell’accordo quadro fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori relativi all'ultimo contratto attuativo dell'accordo quadro.
La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Art. 16 – Xxxxx, obblighi e responsabilità del contraente dell'accordo quadro
Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato, nell’elenco prezzi della Regione Toscana, al Regolamento generale, al capitolato generale d’appalto, ai contratti attuativi, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
• la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entità dell’opera con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire compreso la delimitazione del cantiere con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti;
• l’apposizione e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e dei dispositivi che assicurino la visibilità notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, in conformità al nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione vigente nonché del Disciplinare Tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo dei cantieri stradali (D.M. 10.07.2002);
• i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico e scavi aperti siti in corrispondenza e prossimità del cantiere e personale con incarico da movieri a terra muniti di bandierine e abbigliamento catarifrangente, disponendo quando necessario degli opportuni semafori;
• l’apposizione di segnalazioni, delimitazioni, recinzioni e quant’altro necessario per impedire l’accesso dei non addetti alle zone corrispondenti al cantiere;
• l’apposizione di almeno una tabella informativa all’esterno del cantiere di dimensioni minime di 200×150 cm, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali come previste
dal DPR 495/92 art.30 e/o dalla Circ. Min. LL.PP. n.1729/UL del 1° giugno 1990; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all’Amministrazione verrà addebitato all’Appaltatore in sede di contabilità;
• provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il proprio personale tecnico e relativa mano d’opera necessari per predisporre i lavori in conformità agli elaborati progettuali o agli ordini impartiti dalla Direzione lavori;.
• il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere provvisionali in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e dei loro spostamenti;
• le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per l’accertamento delle misure, sia in corso d’opera per la contabilità che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso l’onorario per i collaudatori, compreso l’eventuale rifacimento in pristino stato di opere dal giorno della consegna fino al collaudo compiuto;
• i passaggi, le occupazioni temporanee, l’uso delle località di scarico definitivo ed il risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati;
• l’immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della Direzione Lavori;
• la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva compreso l’onere per la buona conservazione delle opere realizzate e dell’intero cantiere fino a collaudo ultimato;
• le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future; – ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;
• l’esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti dalla Direzione Lavori o dal collaudatore;
• le analisi delle caratteristiche dei materiali inerti, dei bitumi e delle miscele di conglomerati da sottoporre all’accettazione della Direzione Lavori prima dell’inizio dei lavori (prove preliminari di qualificazione);
• l’esecuzione presso gli Istituti incaricati ovvero di laboratori ufficiali di fiducia dell’Amministrazione appaltante, di tutte le prove e gli assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori o dal collaudatore sui materiali impiegati e da impiegarsi nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi
(prove di qualità in corso d’opera – prove finali e di collaudo);
• dare comunicazione alla Direzione lavori nei tempi e modalità stabiliti dallo stesso, nei riguardi di notizie sul numero di operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non si è lavorato e motivo e i lavori eseguiti; la mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre 10 giorni, da parte dell’Appaltatore a quanto
suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
• l’eventuale conservazione, dei campioni muniti di sigilli e firme della Direzione Lavori e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire l’autenticità;
• la fornitura di fotografie delle opere in corso dei vari periodi dell’appalto, in particolare modo per lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a semplice
richiesta della Direzione Lavori, corrispondente ad ogni stato di avanzamento nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla Direzione Lavori;
• l’adozione nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
• lo sgombero e la pulizia del cantiere entro 7 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei mezzi d’opera ed impianti di sua proprietà;
• gli oneri di discarica per lo smaltimento dei rifiuti e/o dei materiali di scavo;
• i pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti;
• all’atto della consegna dei lavori l’Appaltatore dovrà fornire la prova dell’avvenuta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutta la durata dei lavori appaltati, inoltre dovrà dare prova dell’avvenuta comunicazione dell’apertura del cantiere alla Cassa Edile, enti previdenziali e assicurativi quali: I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Ispettorato del lavoro.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e delle norme contenute nei protocolli d’intesa, in ordine alla tutela dei lavoratori del settore edile.
A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuerà sull’importo complessivo netto dei lavori, ad ogni stato di avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50%.
In caso di trascuratezza da parte dell’Appaltatore nell’adempimento dei suddetti obblighi, vi provvederà la Stazione appaltante, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali peggiori responsabilità dell’Appaltatore verso gli aventi diritto.
Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell’appaltatore fino a raggiungere l’importo della somma necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente. L’importo delle ritenute fatte per lo scopo sopra detto ed eventualmente non erogate, sarà restituito all’Appaltatore con l’ultima rata di acconto.
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevata la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione ed alla sorveglianza. All’Impresa appaltatrice è fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo di ordine o disposizione ai cantonieri o al personale di sorveglianza dell’Amministrazione appaltante.
L’Impresa appaltatrice dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell’eseguire opere di sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per l’erogazione del gas e quanto altro.
Pertanto, l’Impresa dovrà preventivamente rivolgersi ai diversi Enti erogatori di servizi, affinché questi segnalino (ubicazione e profondità) all’interno dell’area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi.
Qualora nonostante la cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, l’Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.
In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, questa Amministrazione rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale che ne consegua.
Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante l’esecuzione dei lavori, l’unica responsabile resta l’Impresa, rimanendo del tutto estranea l’Amministrazione appaltante, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.
Art. 17 – Subappalto e cottimo
Tutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili a scelta del concorrente.
L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
• il subappalto non può superare la quota massima del 30% dell’importo complessivo di ogni singolo contratto attuativo dell'accordo quadro;
• il concorrente all’atto dell’offerta deve aver indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
• l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
• il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
• assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, tra il contraente dell'accordo quadro e il subappaltatore;
• che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011. A tale scopo:
o se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad € 150.000,00, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia, acquisita dalla competente prefettura ai sensidell’art. 99, comma 2- bis, del citato D.Lgs. n° 159/2011. Dopo l’attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all’art. 99, comma 2-bis, primo periodo, del D.Lgs. 159/2011, la condizione viene accertata mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli artt. 96 e 97 del citato decreto legislativo;
o se l’importo del contratto di subappalto è pari o inferiore ad € 150.000,00, in alternativa alla documentazione di cui al precedente numero 1), l’Appaltatore può produrre alla Stazione Appaltante l’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 159/2011.
In ogni caso, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.
Per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto o del cottimo il contraente dell'accordo quadro presenta richiesta scritta alla Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, con allegata la seguente documentazione:
1. copia autentica del contratto di subappalto;
2. documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo
3. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
L’Amministrazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione del subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
o nel contratto di subappalto devono essere applicati i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
o se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. connessi ai lavori subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del Direttore dei lavori e sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione;
o nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
o le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e l'appaltatore è responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
o le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
o la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
o copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
La Stazione appaltante resta completamente estranea al rapporto intercorrente fra l’Appaltatore e le ditte che effettuano le forniture o le opere in subappalto per cui l’Appaltatore medesimo resta l’unico responsabile nei confronti della Stazione
appaltante della buona e puntuale esecuzione di tutti i lavori. È posto l’assoluto divieto della cessione del contratto, sotto pena di nullità. È pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla Stazione appaltante.
L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Per le infrazioni alle disposizioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l’Amministrazione appaltante provvederà alla segnalazione all’autorità giudiziaria per l’applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
Art. 18 – Pagamento dei subappaltatori
Salvo i casi previsti dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante non provvede al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti e il contraente dell’accordo quadro è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Nei casi elencati nel citato art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti per le prestazioni da esse eseguite previa acquisizione:
o da parte del contraente dell’accordo quadro di una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai
subappaltatori e dai cottimisti, specificando i relativi importi oggetto dei pagamenti;
o all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore.
Art. 19 – Distacco manodopera
Se il contraente dell’accordo quadro intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
• di avere in essere con il soggetto distaccante un contratto di distacco, che dovrà essere allegato in copia;
• di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’accordo quadro in oggetto indicando i nominativi delle persone distaccate;
• che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
La comunicazione di cui sopra deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse del soggetto distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
Art. 20 – Requisiti di sicurezza del cantiere
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante:
1) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi delle disposizioni previste nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (nei casi previsti);
2) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 1).
L’Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali.
L’Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l’osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell’opera presenta nelle diverse fasi.
In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell’appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.
Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo. Tanto l’Impresa appaltatrice quanto l’Appaltatore incorrono nelle responsabilità previste a loro carico dal D.Lgs. 81/208 e s.m.i. in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse.
Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore del cantiere e dal Progettista.
A pena di nullità dell’accordo quadro, il piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il piano operativo di sicurezza del cantiere saranno allegati e formano parte integrante dell’accordo stesso.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.
L’Impresa appaltatrice, prima dell’inizio dei lavori previsti dai contratti attuativi ovvero in corso d’opera, può presentare al
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. In nessun caso, le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara.
Art. 21 – Direttore tecnico di cantiere
Prima dell’inizio dei lavori previsti dai contratti attuativi dell’accordo quadro, l’Impresa ha l’obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sarà un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all’espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.
Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell’Appaltatore per insubordinazione, per incapacità o per grave negligenza.
L’Impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l’eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.
Art. 22 – Direttore dei lavori
Il Direttore dei lavori, ove provveda alla consegna dei lavori previsti dai contratti attuativi dell’accordo quadro, è tenuto ad acquisire, prima che i lavori abbiano inizio, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.
Il Direttore dei lavori dovrà annotare nel verbale di consegna dei lavori previsti dai contratti attuativi dell’accordo quadro, qualora si provveda sotto riserva di legge, l’avvenuta predisposizione e consegna dei piani di sicurezza previsti dal presente capitolato speciale, verificando nel contempo la sottoscrizione degli stessi.
Il Direttore dei lavori dovrà, inoltre, comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante l’eventuale esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate o l’inosservanza dei piani di sicurezza o la accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme restando le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell’Impresa e del Direttore tecnico di cantiere.
Art. 23 – Criteri contabili per la liquidazione dei lavori (Valutazione dei lavori a misura)
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Per i lavori a misura l’importo degli stessi sarà desunto dai registri contabili che dovranno indicare qualità, quantità, prezzo unitario e prezzo globale.
Art. 24 -Anticipazioni – Pagamenti in acconto – Pagamenti a saldo
– Ritardi nei pagamenti – Conto finale
Entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori di ciascun contratto attuativo dell’accordo quadro l’Amministrazione appaltante concederà all’appaltatore un’anticipazione del prezzo calcolata nella misura del 20 per cento del valore stimato del contratto applicativo, previa consegna di apposita polizza fideiussoria, secondo le modalità ed i termini indicato dall’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'importo di detta garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo. Le rate di acconto relative ai soli lavori eseguiti e di cui sia stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione saranno contabilizzate, al
netto del ribasso d’asta, comprensive della eventuale quota relativa ai costi per la sicurezza. La definizione delle soglie dell’ammontare dei lavori in corrispondenza delle quali in corso d’opera saranno corrisposti pagamenti in acconto sarà definita in relazione al singolo contratto applicativo. In ogni caso tali pagamenti saranno corrisposti sulla base di stati di avanzamento lavori, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’art. 30, co.5, del D.Lgs. 50/2016. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale del singolo Contratto Applicativo, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione del singolo Contratto Applicativo, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva regolare.
Nel caso in cui l’importo della rata d’acconto non fosse esplicitamente indicato nel contratto applicativo, sarà corrisposto un unico pagamento a saldo, in relazione al singolo contratto applicativo, al termine dei lavori.
La Direzione Lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.
Entro due mesi dall’ultimazione dei lavori di ciascun contratto attuativo dell’accordo quadro la Stazione appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 201 del D.P.R. 207/2010).
Il pagamento della rata di saldo di ciascun contratto attuativo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del codice civile.
Ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il pagamento degli acconti devono essere effettuati entro 45 giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
In sede di emissione dei certificati di pagamento, l’Amministrazione appaltante ha l’obbligo di procedere all’acquisizione delle certificazioni attestanti l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal presente capitolato speciale d’appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i.
Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.
In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l’Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà a trattenere sul certificato di pagamento l’importo dovuto agli Enti e/o alla sospensione dei pagamenti; la procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.
Art. 25 – Prezzi unitari – Revisione prezzi
Nei prezzi unitari del contraente dell’accordo quadro si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che l’assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei lavori compresi quindi ogni consumo, l’intera mano d’opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.
Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi unitari del concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.
Art. 26 – Individuazione interventi
Essendo un contratto di manutenzione da effettuarsi sul territorio dell’Aree stradali di competenza, gli interventi da realizzarsi a seguito dei contratti attuativi dell'accordo quadro saranno ordinati dalla D.L. in fase esecutiva e secondo le necessità dell'Amministrazione senza che l'impresa possa sollevare eccezione alcuna.
Art. 27 – Lavori non previsti – Nuovi prezzi
In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire lavorazioni che contemplino opere non previste nell’elenco prezzi unitari d’appalto (prezzario di riferimento della Regione Toscana di cui all’art.6), si procederà all’applicazione dei nuovi prezzi desumendoli da apposite analisi redatte prendendo come riferimento gli stessi prezzi rilevati da detto prezzario. La contabilità dei nuovi lavori sarà effettuata utilizzando i nuovi prezzi unitari ribassati della medesima percentuale praticata in sede di gara per le corrispondenti misure riscontrate in cantiere.
Nel caso in cui anche nel prezzario della Regione Toscana non esista il prezzo unitario si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento prima dell’esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi, ribassati della medesima percentuale praticata in sede di gara, non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione.
Art. 28 – Controlli – Prove e verifiche dei lavori
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali dell’accordo quadro. Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.
La Direzione dei lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori sono sufficienti due testimoni per l’accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilità dell’appalto.
Il Direttore dei lavori segnalerà tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; l’Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.
Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.
In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l’esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla pre-costituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.
Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l’Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.
Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei lavori farà le sue controdeduzioni. Le riserve
dell’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.
Art. 29 – Xxxxxxxx e indagini ispettive
Il Collaudo delle opere verrà eseguito mediante certificato di regolare esecuzione il quale dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo dell’accordo quadro e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell’opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall’Amministrazione.
Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione Lavori ordinerà all’Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.
Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l’Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere dovranno
presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l’esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell’Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e vizi dell’opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 30 – Danni di forza maggiore
L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisionali atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.
Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell’evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.
I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra.
Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’Appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore.
Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l’interramento delle cunette e l’allagamento dei cavi di fondazione. La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potrà comportare l’esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri appalti che l’Amministrazione indirà.
Art. 31 – Definizione delle controversie
Qualora, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano le disposizioni previste all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’accordo quadro, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento bonario previsto dal citato art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno deferite al giudice del luogo ove è stato stipulato il contratto. Ai sensi dell’art. 291, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa che è esclusa la clausola compromissoria.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 32 – Scioglimento dell’accordo quadro – Esecuzione d’ufficio dei lavori – Fusioni e conferimenti L’Amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere i singoli contratti attuativi dell’accordo quadro e lo stesso accordo durante il periodo di sua efficacia e nelle modalità previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., oltre che nei casi di cui ai commi 1 e 3 del citato dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli del presente capitolato, integranti l’accordo quadro, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
L’Amministrazione appaltante intende inoltre avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente i singoli contratti attuativi dell'accordo quadro e lo stesso accordo in qualunque momento e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell’art. 1671 c.c. e dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o di PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori, con un preavviso non inferiore a 20 giorni.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Impresa esecutrice dei lavori (art. 106, comma 1, lettera d), punto 2) non produrranno singolarmente effetto nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nei sessanta giorni successivi, l’Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con
effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere alcuno dei divieti previsti dall'art. 64 del D.Lgs. 159/2011.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al citato art. 106, comma 1, lettera d), punto 2) produrranno, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
Art. 33 – Osservanza delle leggi
Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente capitolato speciale e dall'accordo quadro si farà altresì applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate da contraente dell'accordo quadro, salvo diversa disposizione del presente capitolato:
• delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;
• di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
• delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
• Legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto applicabile);
• Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207(per quanto applicabile); -D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; -D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
• Il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto applicabile);
• Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII “dell’appalto”, artt. 1655-1677;
• Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione; Le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.
Parte II – PRESCRIZIONI TECNICHE CAPO I
QUALITÀ, PROVENIENZA E PROVE DEI MATERIALI
Art. 34 – Qualità e provenienza dei materiali
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità della specie, e rispondano ai requisiti appresso indicati. Quando la Direzione dei Lavori avrà rifiutata qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio insindacabile, non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.
a) ACQUA
L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, da cloruri e da solfati.
b) LEGANTI IDRAULICI
Sono considerati leganti idraulici:
· cementi normali e ad alta resistenza
· cemento alluminoso
· cementi per sbarramenti di ritenuta
· agglomerati cementizi
· calci idrauliche.
Le caratteristiche, le modalità di fornitura, il prelievo dei campioni, la conservazione e tutte le operazioni relative ai materiali sopracitati, dovranno essere in accordo alla normativa vigente. I cementi pozzolanici verranno impiegati per opere in contatto con terreni gessosi, acque saline o solfatate; i cementi d'alto forno dovranno essere impiegati per pavimentazioni stradali, per opere in contatto con terreni gessosi, per manufatti dove è richiesto un basso ritiro e non dovranno, invece, essere impiegati per strutture a vista. I cementi bianchi dovranno corrispondere alle prescrizioni della normativa indicata, avere caratteristiche di alta resistenza e verranno impiegati, mescolandoli a pigmenti colorati, per ottenere cementi colorati. I cementi alluminosi verranno impiegati per getti subacquei, per getti a bassa temperatura e per opere a contatto con terreni ed acque chimicamente o fisicamente aggressive. I sacchi di materiale dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno.
c) CEMENTI
Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualità, provenienza e dovranno essere in perfetto stato di conservazione; si dovranno eseguire prove e controlli periodici ed i materiali andranno stoccati in luoghi idonei.
Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dal progetto o dalla Direzione lavori.
I cementi saranno del tipo:
-cementi normali e ad alta resistenza;
-cementi alluminosi;
-cementi per sbarramenti di ritenuta.
I cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45'dall'impasto, termine presa dopo 12 ore e resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del tipo di cemento usato e delle quantità e rapporti di impasto.
I cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30'dall'impasto, termine presa dopo 10 ore e resistenze analoghe ai cementi normali.
I cementi per sbarramenti di ritenuta avranno un inizio presa dopo 45'dall'impasto, termine presa dopo 12 ore e resistenze massime (dopo 90 giorni) di 34 N/mmq. (350 Kg./cmq.).
d) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA
Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od armato, di cui alle norme vigenti. Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escludono quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive. La sabbia naturale o di frantumazione da impiegarsi per i calcestruzzi ed i conglomerati bituminosi, dovrà essere di natura prevalentemente silicea, dura, viva, ruvida al tatto, pulita ed esente da polvere o altro materiale estraneo, e dovrà avere, inoltre, una perdita, per decantazione, in acqua inferiore al 2 %. Dovrà
avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm. 1 a mm. 5.
La granulometria degli aggregati litici peri i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Impresa dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro. Per i lavori di notevole importanza l'Impresa dovrà disporre della serie di vagli normali atti a consentire alla Direzione dei Lavori i normali controlli.
In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie queste dovranno essere da mm. 40 a mm. 71 (trattenuti da crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71 U.N.I. n. 2334) per i lavori correnti di fondazione, elevazione, muri di sostegno; da mm. 40 a mm. 60 (trattenuti dal crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 60 U.N.I. numero 2334) se si tratti di volti di getti di un certo spessore; da mm. 25 a mm. 40 (trattenuti dal crivello U.N.I. n. 2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore. Il pietrischetto e la graniglia per conglomerati bituminosi dovranno provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo, dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose. Xxxxxxx rifiutati i pietrischetti e graniglie contenenti una percentuale elevata di elementi piatti allungati. Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di Enti Pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle caratteristiche, è necessario effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività. Gli additivi da impiegarsi per i conglomerati bituminosi dovranno provenire dalla frantumazione di rocce, preferibilmente calcaree che potranno essere sostituite da cemento, ed anche da aggreganti bituminosi, purché questi ultimi, prima dell'impiego, siano completamente disgregati. I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi, dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n.4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che si intendono qui trascritte: Per il conglomerato bituminoso di base, si dovranno usare i pietrischetti e graniglia con i requisiti richiesti per la categoria V^; per il tappeto di usura si dovranno usare materiali litoidi con i requisiti richiesti per la categoria II^. Il coefficiente volumetrico minimo per l'accettazione sarà di 0,20 per i pietrischetti e le graniglie di mm. 10-15. Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura, sarà ammessa una percentuale in peso non superiore al 5 % di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta pezzatura, purché per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10 % inferiori al limite della pezzatura fissata.
Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata od appiattita (lamellare).
e) PIETRAME
Il pietrame da impiegarsi per l'esecuzione dei fognoli e drenaggi dovrà essere di cava e corrispondente ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovrà essere a grana compatta, esente da cappellaccio, da piani di sfaldamento, screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovrà avere spigoli vivi e dimensioni adatte al suo particolare impiego ed offrire una resistenza proporzionale alla entità delle sollecitazioni di cui devono essere assoggettate. Saranno escluse le pietre alterabili alla azione degli agenti atmosferici e all'acqua corrente.
f) STABILIZZATO DI CAVA
Il misto granulometrico di cava (stabilizzato) da impiegare sempre per la formazione di strati di fondazione, dovrà avere le caratteristiche di cui alla classificazione U.N.I. del Consiglio Nazionale delle Ricerche Tabella 10006, edita nel maggio 1963, Gruppo A1 del Prospetto 1 relativo alla classificazione delle terre, che si intendono qui integralmente trascritte. A titolo di base per lo studio della curva granulometrica dello stabilizzato di cava, si prescrivono formula e caratteristiche di cui all’Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
g) MATERIALI FERROSI
I materiali ferrosi da impiegarsi nei lavori, dovranno essere esenti di scorie, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura, e simili. Essi dovranno corrispondere a tutte le condizioni previste dalle norme vigenti, presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:
FERRO
Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità. ACCIAIO
L'acciaio dovrà avere le caratteristiche previste dalla Legge 05.11.1917, dal D.M. 27.7.1986, dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 01.01.1987, n. 29010, che si intendono integralmente trascritti.
i) BITUMI
I bitumi dovranno soddisfare alle " Norme per la accettazione dei bitumi per usi stradali", di cui al fascicolo n. 2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione, che si intendono qui trascritte. Per il manto di usura verrà adoperato il tipo B 80/100.
l) EMULSIONI BITUMINOSE
Debbono soddisfare alle "Norme per la accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali", di cui al fascicolo n. 3 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione, che si intendono qui trascritte, alla osservanza dei quali, l'Impresa è tenuta ad ogni effetto.
Art. 35 – Prove dei materiali
In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto sperimentale debitamente riconosciuto. Dovranno essere eseguite d'obbligo, salvo diversa disposizione della Direzione dei Lavori.
-La verifica della percentuale di bitume riferita agli inerti;
-Il peso specifico del binder o del tappeto e le relative verifiche delle curve granulometriche;
-La prova Xxxxxxxxx e percentuale dei vuoti;
-La verifica della curva granulometrica nei materiali da cava di prestito e per fondazione stradale;
-La resistenza dell'acciaio;
-la prova di resistenza su xxxxxxxxxxxx impiegati nelle opere in c.a. da effettuarsi ogni 100 mc., in ogni caso in numero non inferiore a tre per ogni tipo di calcestruzzo.
L'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti, senza possibilità di rivalsa.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne la autenticità.
CAPO II
MODALITA'DI ESECUZIONE DEI MOVIMENTI TERRA
Art. 36 - Scavi e rilevati in genere
Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale, rampe e simili, saranno eseguiti conformemente alle previsioni di progetto, salvo le eventuali varianti che fossero disposte dalla Direzione dei Lavori; dovrà essere usata ogni esattezza nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi e le banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada che dovranno perciò risultare paralleli all'asse stradale. L'Appaltatore dovrà consegnare le trincee ed i rilevati nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto piano prescritto con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e l'espurgo dei fossi. Si dispone che non potranno essere occupate che le zone strettamente necessarie per la costruzione dell'opera, mentre i materiali pietrosi di grossa pezzatura dovranno essere appositamente sistemati su aree idonee, da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, e non rotolati a valle per evitare di procurare danni alla vegetazione arborea ed ai terreni sottostanti. Il risarcimento di danni provocati per l'inosservanza a quanto sopra farà carico alla Ditta Appaltatrice.
In particolare si prescrive:
a) SCAVI
Nell'esecuzione degli scavi l'Appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che sarà ritenuta necessaria e prescritta con ordine di Servizio dalla Direzione dei Lavori allo scopo di impedire scoscendimenti, restando egli oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese, alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni all'uopo impartitegli. L'Appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre, dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, mantenere, efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se occorre, con canali fugatori.
Le materie provenienti dagli scavi per l'apertura della sede stradale o altro, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, fuori della sede dei lavori depositandole su aree che l'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese.
Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non arrechino danno ai lavori, od alle proprietà pubbliche e private nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e private. La Direzione dei Lavori potrà far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
b) RILEVATI
Per la formazione dei rilevati si impiegheranno, in genere, e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lettera a) precedente, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, dopo aver provveduto alla cernita e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione di ossature, inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc., i quali resteranno di proprietà della Amministrazione come per legge. Potranno essere, altresì utilizzate nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie proveniente da scavi di opere d'arte, di cui al presente titolo b), e sempreché disponibili ed ugualmente ritenute idonee e previa cernita e preparazione dei materiali utilizzabili di cui sopra.
Qualora venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra ed infine per le strade da eseguire totalmente in rilevato, si provvederanno le materie occorrenti scavandole, o come si suol dire prelevandole, da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei Lavori; le quali cave potranno essere aperte dovunque l'Impresa riterrà di sua convenienza subordinatamente soltanto alla accennata idoneità delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di Polizia Mineraria e Forestale, nonché Stradale, nei riguardi di eventuali distanze di escavazione lateralmente alla costruenda strada. Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell'Appaltatore, al quale sarà corrisposto il solo prezzo unitario di elenco per le materie escavate di tale provenienza, debbono essere coltivate in modo
che, tanto durante l'esecuzione degli scavi, quanto a scavo ultimato, sia provveduto al loro completo e regolare scolo e restino impediti ristagni d'acqua ed impaludamenti. A tale scopo l'Appaltatore, quando occorra, dovrà aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza. Le cave di prestito, che siano scavate lateralmente alla strada, dovranno avere una profondità tale da non pregiudicare la stabilità di alcuna parte dell'opera appaltata, né, comunque, danneggiare opere pubbliche o private.
Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo od opere consimili, dovrà essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e soprattutto portando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto. Tale scotico non verrà computato come scavo fino alla profondità dal piano di campagna di 50 cm. La base dei suddetti rilevati, se ricadenti sul terreno pianeggiante, dovrà essere inoltre arata e, se cadente sulla scarpata di un altro rilevato esistente o su un terreno a declivio trasversale superiore al 15 % dovrà essere preparata a gradoni alti fino a m. 1, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno e di larghezza stabilita dalla Direzione dei Lavori.
Tale gradonatura, come per lo scotico fino a 50 cm., sarà un onere dell'Impresa e quindi non sarà computata come scavo. Sarà obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché, all'epoca del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte. Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro, il rilevato già eseguito dovrà essere spurgato delle erbe e cespugli che vi fossero nati nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.
Qualora l'escavazione ed il trasporto avvenga meccanicamente, si avrà cura che il costipamento sia realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti 50 cm. -. Comunque dovrà farsi in modo che, durante la costruzione, si conservi un tenore di acqua conveniente, evitando di formare rilevati con terreni la cui densità ottima sia troppo rapidamente variabile col tenore e si eseguano i lavori, per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura comunque di assicurare lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la costruzione. Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti od ordinati dalla Direzione dei Lavori; l'Impresa è altresì tenuta a procedere a sua cura e spese, alla seminagione delle scarpate con erba medica. I rilevati dovranno essere costituiti da terre appartenenti ai gruppi A1 -A2 -A3 della classificazione di cui alle norme del Consiglio Nazionale delle Ricerche UNI -tabella 10006 edita nel maggio 1963, che si intendono qui trascritte.
Dette terre saranno cioè del tipo ghiaioso-sabbioso caratterizzate dall'avere un passante allo staccio 0075 UNI 2332 non maggiore del 35 %.
Art. 37 - Scavi di fondazione ed a sezione obbligata
Per gli scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. Le profondità che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo
alcuno di fare eccezioni e domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, con i prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani di fondazione.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadano sopra falde inclinate, potranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'Impresa dovrà, occorrendo, sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone che dovesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno, però, ove speciali ragioni lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpate. In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell'opera, e l'impresa dovrà provvedere a sua cura e spesa al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo. Analogamente dovrà procedere l'Impresa, senza ulteriore compenso, a riempire i vuoti che restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza dell'esecuzione delle murature con riseghe in fondazione. Per aumentare la superficie di appoggio la Direzione dei Lavori potrà ordinare per il tratto terminale di fondazione e per un'altezza sino ad un metro, che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando fermo quanto sopra è detto circa l'obbligo dell'Impresa, ove occorra di armare convenientemente, durante i lavori, la parete verticale sovrastante. Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi l'Appaltatore dovrà provvedere, se richiesto dalla Direzione dei Lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa con mezzi che saranno ritenuti più opportuni. L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nella qualità e robustezza che per la qualità delle materie da scavare siano richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo e per garantire la sicurezza delle cose e delle persone, gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione, resteranno di proprietà dell'impresa, che potrà perciò recuperarle ad opera compiuta. Nessun compenso spetta all'Impresa se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare soltanto parziale, od anche totalmente negativo. L'Impresa sarà, però, tenuta ad evitare il recapito entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall'esterno. Nel caso che ciò si verificasse, resterà a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti.
CAPO III
OPERE D'ARTE
Art. 38 - Conglomerati e malte
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
1) Malta cementizia per murature:
Cemento a lenta presa x.xx 3,00
Sabbia ................................................. mc. 1,00
I conglomerati dovranno rispondere ai seguenti requisiti di cui al D.L. 16.6.1976 e al D.M. 14.02.92, e in particolare: 1) Per fondazioni non armate Rck 150
2) Per tombini tubolari e platee non armate Rck 200-250
3) Per opere in elevazione semplici o armate Rck 250 -300
Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni per le malte e la classe dei conglomerati l'Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni o classi previste. I materiali impiegati per la formazione delle malte e dei conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno, ad ogni impasto, essere misurati con apposite casse della capacità prescritta dalla Direzione dei Lavori e che l'Appaltatore sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione.
L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici e mescolatrici.
Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolate a secco fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.
I getti debbono essere convenientemente vibrati.
Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza dei conglomerati deve essere ancora comprovata da frequenti prove di compressione sui cubetti prima e durante i getti. Gli impasti, sia di malta che di conglomerato dovranno essere preparati solamente nella quantità necessaria, per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e quanto è possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto.
Art. 39 - Murature e xxxxxxxxxxxx
Il calcestruzzo sarà messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dell'altezza da 20 a 30 cm. su tutta l'estensione della parte in opera che si esegue da un tempo, ben battuto e xxxxxxxxx, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua massa.
Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovrà essere calato nel cavo mediate secchi a ribaltamento. Solo in cavi molto larghi, la Direzione dei Lavori potrà consentire che il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura, per ogni strato di cm. 30 di altezza dovrà essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.
Quando il calcestruzzo sia gettato sotto acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili, o quegli altri mezzi di immersione che la Direzione dei Lavori prescriverà ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare attraverso l'acqua il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pure minimamente, della sua energia. Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà essere lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori riterrà necessario per reggere la pressione che il calcestruzzo dovrà sopportare. Quando il calcestruzzo sarà impiegato in rivestimento di scarpate, si dovrà avere cura di coprirlo con uno strato di sabbia di almeno 10 cm. e di bagnarlo frequentemente ed abbondantemente per impedire il troppo rapido prosciugamento. E' vietato assolutamente l'impiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera immediatamente dopo la loro preparazione: quelli che per qualsiasi motivo non avessero impiego immediato dopo la loro preparazione, debbono senz'altro essere gettati a rifiuto.
Art. 40 - Demolizioni
Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo perciò vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che, invece, dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo. Nelle demolizioni l'Appaltatore dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali che possono ancora, a giudizio della Direzione impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso l'Amministrazione, alla quale spetta ai sensi dell'art. 52 del Capitolato Generale, la proprietà di detti materiali, l'Appaltatore dovrà procedere per la loro cernita, trasporto in deposito, ecc., in conformità e con gli oneri previsti nel citato art. 52. La Direzione dei lavori si riserva di disporre, con sua facoltà insindacabile, l'impiego dei suddetti materiali utili per l'esecuzione dei lavori appaltati. I materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre ed al più presto, venire trasportati, a cura e spese dell'Appaltatore, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori della sede dei lavori, con le norme e cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto delle materie di cui agli articoli precedenti.
CAPO IV
CARREGGIATA
Art. 41 - Materiali per fondazione stradale
Le fondazioni stradali dovranno essere realizzate in stabilizzato di cava e dovranno essere formate da uno strato di materiale dello spessore definito dal progetto che potrà essere variato di volta in volta dalla Direzione dei Lavori a seconda della natura delle terre di sottofondo. Il piano di posa del misto dovrà corrispondere alle livellette esecutive e dovrà essere accuratamente sagomato prima del suo stendimento. Lo strato dovrà essere assestato mediante cilindratura meccanica fino al raggiungimento di un indice di costipamento non inferiore a 0,95 di quello massimo ottenuto con la prova Xxxxxxx modificata. Se il materiale lo richiede per scarsità di potere legante, è necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che l'acqua non arrivi al sottofondo. Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito, la superficie dovrà risultare parallela a quella prevista per il piano viabile. La superficie di fondazione, prima dello stendimento del conglomerato, dovrà essere perfettamente regolare. All'uopo andrà risagomata con l'aggiunta di materiale più fine, bagnato e rullato fino a completo assestamento. Il materiale occorrente per la risagomatura resta a carico dell'Impresa. Il misto granulometrico di cava (stabilizzato) da impiegare per la formazione di strati di fondazione, dovrà avere le caratteristiche di cui alla classificazione U.N.I. del Consiglio Nazionale delle Ricerche Tabella 10006, edita nel maggio 1963, Gruppo A1 del Prospetto 1 relativo alla classificazione delle terre, che si intendono qui integralmente trascritte; a titolo di base per lo studio della curva granulometrica dello stabilizzato di cava, si prescrive la seguente formula:
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CRIVELLO/SETACCIO % in peso
U.N.I. del passante
Crivello UNI 2334 | 71 | 100 |
Crivello UNI 2334 | 40 | 75-100 |
Crivello UNI 0000 | 00 | 00-00 |
Crivello UNI 0000 | 00 | 00-00 |
Crivello UNI 2334 | 5 | 25-55 |
Setaccio UNI 2332 | 2 | 15-40 |
Setaccio UNI 2332 | 0,4 | 7-22 |
Setaccio UNI 2332 | 0,075 | 2-10 |
• Il rapporto fra il passante al setaccio 0,075 UNI 2332 e il passante al setaccio 0,4 UNI 2332 deve essere inferiore a 2/3 (cioè < 0,667).
• L'indice di plasticità della xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx X.X.X. 0000 0,4 deve essere minore o uguale a 6.
• Il coefficiente di frantumazione dell'aggregato dovrà essere inferiore a 160.
Art. 42 - Cilindratura della fondazione stradale
Quando si tratti di cilindrare a fondo la fondazione stradale in misto granulometrico di fiume o stabilizzato di cava per prepararla a ricevere la sovrastruttura, si provvederà all'uopo ed in generale con idonei compattatori a ruote gommate. Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterrà la velocità oraria uniforme non superiore a Km. 3. Per la chiusura e finitura della cilindratura si impiegheranno i rulli di peso non superiore a 14 tonnellate e la loro velocità potrà anche essere superiore a quella suddetta, nei limiti delle buone norme della tecnica stradale. I compressori saranno forniti a piè d'opera dall'Impresa con i relativi macchinisti e conduttori abilitati e con tutto quanto è necessario al loro perfetto funzionamento. Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio, l'Impresa dovrà provvedere prontamente alla riparazione ed anche alla sostituzione, in modo che le interruzioni di lavoro siano ridotte al minimo possibile. Il lavoro di compressione o cilindratura dovrà essere iniziato ai margini della strada e gradualmente proseguito verso la zona centrale. Il rullo dovrà essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi una striscia di almeno 20 centimetri dalla zona precedentemente cilindrata e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a comprimere anche una zona di banchina di almeno 20 cm. di larghezza. Non si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di misto superiori a cm. 30 -35 di altezza misurati sul misto soffice sparso, e quindi prima della cilindratura. Pertanto, ed ogni qualvolta la fondazione debba essere formata con misto di altezza superiore a cm. 30 -35, misurata sempre come sopra, la cilindratura dovrà essere eseguita separatamente e successivamente per ciascun strato di centimetri 30-35 o frazione, a partire da quello inferiore. La cilindratura, dovrà essere eseguita con le seguenti modalità:
a) l'impiego dell'acqua dovrà essere pressoché completamente eliminato durante la cilindratura, limitandone l'uso ad un preliminare innaffiamento moderato del misto prima dello spandimento e configurazione, in modo da facilitare l'assestamento dei materiali di fondazione durante le prime passate del compressore, ed a qualche leggerissimo innaffiamento in sede di cilindratura e limitatamente nello strato inferiore da cilindrare per primo (tenuto conto che normalmente la cilindratura della fondazione per strade di nuova costruzione interessa uno strato di materiale di spessore superiore a cm. 30-35) e ciò laddove si verificasse qualche difficoltà per ottenere l'assestamento suddetto. Le ultime passate di compressore e comunque
la cilindratura della zona di misto che si dovesse successivamente cilindrare al di sopra della zona suddetta di cm. 30-35 dovranno eseguirsi totalmente a secco.
b) Il materiale minuto da impiegare per la risagomatura della fondazione prima dello stendimento della sovrastruttura dovrà essere della stessa natura del misto impiegato per costruire la fondazione stessa. La cilindratura sarà eseguita col numero di passate che risulterà necessario per ottenere il più perfetto costipamento in relazione alla qualità e durezza del materiale impiegato ed in ogni caso con un numero non inferiore di 80 passate.
CAPO V
SOVRASTRUTTURA
Art. 43 – Scarificazione di pavimentazioni esistenti
Per gli interventi su pavimentazioni stradali già esistenti sui quali dovrà procedersi a ricarichi o risagomature, previo ordine della Direzione lavori, l’Impresa dovrà dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente adoperando, all’uopo, apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato.
La scarificazione sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione lavori, provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e spese dell’Impresa.
Qualora la Direzione dei lavori ritenga opportuno allontanare il materiale risultante da scarificazione, la ditta Appaltatrice dovrà essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o edili.
Art. 44 – Fresatura di strati in conglomerato bituminoso con idonee attrezzature
La fresatura della sovrastruttura stradale per la parte legata a bitume per l’intero spessore o parte di esso dovrà essere effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta.
Le attrezzature dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche meccaniche, dimensioni e produzioni approvate secondo la “direttiva macchine”, D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459.
La superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non completamente fresati. L’Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla Direzione lavori. Particolare cura e cautela deve essere rivolta alla fresatura della pavimentazione su cui giacciono coperchi o prese dei sottoservizi, la stessa Impresa avrà l’onere di sondare o farsi segnalare l’ubicazione di tutti i manufatti che potrebbero interferire con la fresatura stessa.
Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato mediando l’altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.
La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali, dovrà essere eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente pulito.
Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e privo di sgretolature.
Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso.
La ditta appaltatrice dovrà essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o edili.
Art. 45 - Conglomerato bituminoso per pavimentazioni
I conglomerati bituminosi a caldo tradizionali sono miscele, dosate a peso o a volume, costituite da aggregati lapidei di primo impiego, bitume semisolido, additivi.
MATERIALI COSTITUENTI E LORO QUALIFICAZIONE
Legante Il legante deve essere costituito da bitume semisolido (tal quale).
I bitumi sono composti organici costituiti sostanzialmente da miscele di idrocarburi, completamente solubili in solfuro di carbonio e dotati di capacità legante.
Tabella 1
A seconda della temperatura media della zona di impiego il bitume deve essere del tipo 50/70 oppure 80/100 con le caratteristiche indicate nella Tabella 1, con preferenza per il 50/70 per le temperature più elevate.
Bitume | ||||
Parametro | Normativa | unità di misura | tipo 50/70 | tipo 80/100 |
Penetrazione a 25°C | EN1426, CNR24/71 | dmm | 00-00 | 00-000 |
Punto di rammollimento | EN1427, CNR35/73 | °C | 00-00 | 00-00 |
Punto di rottura (Fraass) | CNR43 /74 | °C | ≤ - 8 | ≤ - 8 |
Solubilità | EN 12592 | % | ≥ 99 | ≥ 99 |
-1 Viscosità dinamica a 160°C, γ =10s | PrEN 13072-2 | Pa•s | ≥ 0,15 | ≥ 0,10 |
Valori dopo RTFOT | EN12607-1 | |||
Volatilità | CNR54/77 | % | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
Penetrazione residua a 25°C | EN1426, CNR24/71 | % | ≥ 50 | ≥ 50 |
Incremento del punto di Rammollimento | EN1427, CNR35/73 | °C | ≤ 9 | ≤ 9 |
Additivi Gli additivi sono prodotti naturali o artificiali che, aggiunti agli aggregato o al bitume, consentono di migliorare le prestazioni dei conglomerati bituminosi.
Gli attivanti d’adesione, sostanze tensioattive che favoriscono l’adesione bitume – aggregato, sono additivi utilizzati per migliorare la durabilità all’acqua delle miscele bituminose.
Il loro dosaggio, da specificare obbligatoriamente nello studio della miscela, potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto.
La scelta del tipo e del dosaggio di additivo dovrà essere stabilita in modo da garantire le caratteristiche di resistenza allo spogliamento e di durabilità all’azione dell’acqua riportate nelle tabelle 2 e 6. In ogni caso, l’attivante di adesione scelto deve presentare caratteristiche chimiche stabili nel tempo anche se sottoposto a temperatura elevata (180 °C) per lunghi periodi (15 giorni).
L’immissione delle sostanze tensioattive nel bitume deve essere realizzata con attrezzature idonee, tali da garantire l’esatto dosaggio e la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso
La presenza ed il dosaggio degli attivanti d’adesione nel bitume vengono verificati mediante la prova di separazione cromatografica su strato sottile.
Aggregati Gli aggregati lapidei, di primo impiego, costituiscono la fase solida dei conglomerati bituminosi a caldo tradizionali. Gli aggregati di primo impiego risultano composti dall’insieme degli aggregati grossi (trattenuti al crivello UNI n. 5), degli aggregati fini e del filler che può essere proveniente dalla frazione fina o di additivazione.
L’aggregato grosso deve essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce lapidee, da elementi naturali tondeggianti, da elementi naturali tondeggianti frantumati1, da elementi naturali a spigoli vivi. Tali elementi potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti indicati nella Tabella 2 al variare del tipo di strada.
Tabella 2
AGGREGATO GROSSO
EXTRAURBANE SECONDARIE E URBANE DI SCORRIMENTO | |||||
Trattenuto al crivello UNI n. 5 | |||||
Indicatori di qualità | Strato pavimentazione | ||||
Parametro | Normativa | Unità di misura | Base | Binder | Usura |
Los Angeles (∗) | CNR 34/73 | % | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 20 |
Quantità di frantumato | - | % | ≥ 70 | ≥ 80 | 100 |
Dimensione max | CNR 23/71 | mm | 40 | 30 | 20 |
Sensibilità al gelo | CNR 80/80 | % | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 |
Spogliamento | CNR 138/92 | % | ≤ 5 | ≤ 5 | 0 |
Xxxxxxxx xxxx 0.0000 | CNR 75/80 | % | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
Indice appiattimento | CNR 95/84 | % | ≤ 30 | ≤ 30 | |
Porosità | CNR 65/78 | % | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | |
CLA | CNR 140/92 | % | ≥ 40 |
Nello strato di usura la miscela finale degli aggregati deve contenere una frazione grossa di natura basaltica o porfirica < 50%< Il restante 50% di aggregato grosso deve avere una L.A. << 20; nel caso in cui la L.A. è >20, è accettata per un valore fino a
< 23, purché il CLA sia < 43.
L’aggregato fino deve essere costituito da elementi naturali e di frantumazione.
A seconda del tipo di strada, gli aggregati fini per conglomerati bituminosi a caldo tradizionali devono possedere le caratteristiche riassunte nelle Tabella 3 .
AGGREGATO FINO
Tabella 3 | |||||
EXTRAURBANE SECONDARIE E URBANE DI SCORRIMENTO | |||||
Passante al crivello UNI n. 5 | |||||
Indicatori di qualità | Strato pavimentazione | ||||
Parametro | Normativa | Unità di misura | Base | Binder | Usura |
Equivalente in Sabbia | CNR 27/72 | % | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 70 |
Indice Plasticità | CNR-UNI 10014 | % | N.P. | ||
Limite Liquido | CNR-UNI 10014 | % | ≤ 25 | ||
Passante allo 0.075 | CNR 75/80 | % | ≤ 2 | ≤ 2 | |
Quantità di frantumato | CNR 109/85 | % | ≥ 40 | ≥ 50 |
Un granulo si intende frantumato quando presenta meno del 20% di superficie arrotondata.
Per aggregati fini utilizzati negli strati di usura il trattenuto al setaccio 2 mm non deve superare il 10 % qualora gli stessi provengano da rocce aventi un valore di CLA < 42.
Il filler, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 0,000 mm, proviene dalla frazione fina degli aggregati oppure può essere costituito da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti. In ogni caso il filler per conglomerati bituminosi a caldo tradizionali deve soddisfare i requisiti indicati in -Tabella 4-.
Tabella 4 | |||
EXTRAURBANE SECONDARIE E URBANE DI SCORRIMENTO | |||
Filler | |||
Indicatori di qualità | Strato pavimentazione | ||
Parametro | Normativa | Unità di misura | Base Binder Usura |
Spogliamento | CNR 138/92 | % | ≤ 5 |
Passante allo 0.18 | CNR 23/71 | % | 100 |
Passante allo 0.075 | CNR 75/80 | % | ≥ 80 |
Indice Plasticità | CNR-UNI 10014 | N.P. | |
Xxxxx Xxxxxx | CNR 123/88 | % | 30-45 |
Stiffening Power Rapporto filler/bitume = 1,5 | CNR 122/88 | ΔPA | ≥ 5 |
Miscele La miscela degli aggregati di primo impiego, da adottarsi per i diversi strati, deve avere una composizione granulometrica contenuta nei fusi riportati in Tabella 5
La percentuale di legante totale (compreso il bitume presente nel conglomerato da riciclare), riferita al peso degli aggregati, deve essere compresa nei limiti indicati nella stessa Tabella 5
Serie xxxxxxxx e setacci UNI | Base | Binder | Usura A | Usura B | |
Crivello | 40 | 100 | - | - | - |
Crivello | 30 | 80 – 100 | - | - | - |
Crivello | 25 | 70 – 95 | 100 | 100 | - |
Crivello | 15 | 45 – 70 | 65 – 100 | 75 - 100 | 100 |
Crivello | 10 | 35 – 60 | 50 – 80 | 55 – 85 | 70 – 100 |
Crivello | 5 | 25 – 50 | 30 – 60 | 35 – 62 | 43 – 67 |
Xxxxxxxx | 0 | 20 – 40 | 20 – 45 | 23 – 45 | 25 – 45 |
Setaccio | 0,4 | 6 – 20 | 7 – 25 | 10 – 25 | 12 – 25 |
Setaccio | 0.18 | 4 – 14 | 5 – 15 | 7 – 15 | 7 – 15 |
Xxxxxxxx | 0.000 | 4 – 8 | 4 – 8 | 6 – 10 | 6 – 11 |
% di bitume | 4,0 – 5,0 | 4,5 – 5,5 | 4,8 – 5,8 | 5,0 – 6, 0 |
Tabella 5
Per i tappeti di usura il fuso A è da impiegare per spessori superiori a cm 4, mentre il fuso B per spessori 3-4 cm. Le caratteristiche richieste per lo strato di base, il binder ed il tappeto di usura sono riportate in -Tabella 6-
Tabella 6 | ||||
METODO XXXXXXXX | Strato pavimentazione | |||
Condizioni di prova | Unità di misura | Base | Binder | Usura |
Costipamento | 75 colpi x faccia | |||
Risultati richiesti | ||||
Stabilità Xxxxxxxx | KN | ≥ 8 | ≥ 9 | ≥ 10 |
Rigidezza Xxxxxxxx | KN/mm | > 2,5 | 3–4,5 | 3–4,5 |
Vuoti residui (∗) | % | 4 – 7 | 4 – 7 | 3 – 6 |
Vuoti residui su stesa a rullatura terminata | % | ≤ 8 | ||
Perdita di Stabilità Xxxxxxxx dopo 15 giorni di immersione in acqua | % | ≤ 25 | ≤ 25 | ≤ 25 |
(∗) La densità Xxxxxxxx viene indicata nel seguito con DM |
CONFEZIONAMENTO DELLE MISCELE
Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non deve essere spinta oltre la sua potenzialità, per garantire il perfetto essiccamento, l’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati. L’impianto deve comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare le miscele rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell’accettazione.
Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme fino al momento della miscelazione oltre al perfetto dosaggio sia del bitume che dell’additivo.
La zona destinata allo stoccaggio degli inerti deve essere preventivamente e convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi devono essere nettamente separati tra di loro e l’operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.
Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante.
L’umidità degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non deve superare lo 0,25% in peso.
La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione deve essere compresa tra 160°C e 180° C e quella del legante tra 150° C e 170° C, in rapporto al tipo di bitume impiegato.
Il materiale verrà steso a temperatura non inferiore a 130°C.
Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti devono essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI STESA
Prima della realizzazione di uno strato di conglomerato bituminoso è necessario preparare la superficie di stesa allo scopo di garantire una adeguata adesione all’interfaccia mediante l’applicazione, con dosaggi opportuni, di emulsioni bituminose aventi caratteristiche specifiche. A seconda che lo strato di supporto sia in misto granulare oppure in conglomerato bituminoso la lavorazione corrispondente prenderà il nome rispettivamente di mano di ancoraggio e mano d’attacco.
Per mano di ancoraggio si intende una emulsione bituminosa a rottura lenta e bassa viscosità, applicata sopra uno strato in misto granulare prima della realizzazione di uno strato in conglomerato bituminoso. Scopo di tale lavorazione è quello di riempire i vuoti dello strato non legato irrigidendone la parte superficiale fornendo al contempo una migliore adesione per l’ancoraggio del successivo strato in conglomerato bituminoso.
Il materiale da impiegare a tale fine è rappresentato da una emulsione bituminosa cationica, le cui caratteristiche sono riportate in -Tabella 7,applicata con un dosaggio di bitume residuo almeno pari a 1,0 Kg/m2.
Tabella 7 | |||
Indicatore di qualità | Normativa | Unità di misura | Cationica 55% |
Polarità | CNR 99/84 | positiva | |
Contenuto di acqua % peso | CNR 101/84 | % | 45±2 |
Contenuto di bitume+flussante | CNR 100/84 | % | 55±2 |
Flussante (%) | CNR 100/84 | % | 1-6 |
Viscosità Engler a 20 °C | CNR 102/84 | °E | 2-6 |
Sedimentazione a 5 g | CNR 124/88 | % | < 5 |
Residuo bituminoso | |||
Penetrazione a 25 °C | CNR 24/71 | dmm | > 70 |
Punto di rammollimento | CNR 35/73 | °C | > 30 |
Per mano d’attacco si intende una emulsione bituminosa a rottura media oppure rapida (in funzione delle condizioni di utilizzo), applicata sopra una superficie di conglomerato bituminoso prima della realizzazione di un nuovo strato, avente lo scopo di evitare possibili scorrimenti relativi aumentando l’adesione all’interfaccia.
Le caratteristiche ed il dosaggio del materiale da impiegare variano a seconda che l’applicazione riguardi la costruzione di una nuova sovrastruttura oppure un intervento di manutenzione.
Nel caso di nuove costruzioni, il materiale da impiegare è rappresentato da una emulsione bituminosa cationica (al 60 % oppure al 65 % di legante), le cui caratteristiche sono riportate in -Tabella 8, dosata in modo che il bitume residuo risulti pari a 0.30 Kg/m2.
Tabella 8 | ||||
Indicatore di qualità | Normativa | Unità di misura | Cationica 60% | Cationica 65% |
Polarità | CNR 99/84 | Positiva | positiva | |
Contenuto di acqua % peso | CNR 101/84 | % | 40±2 | 35±2 |
Contenuto di bitume+flussante | CNR 100/84 | % | 60±2 | 65±2 |
Flussante (%) | CNR 100/84 | % | 1-4 | 1-4 |
Viscosità Engler a 20 °C | CNR 102/84 | °E | 5-10 | 15-20 |
Sedimentazione a 5 g | CNR 124/88 | % | < 8 | < 8 |
Residuo bituminoso | ||||
Penetrazione a 25 °C | CNR 24/71 | dmm | > 70 | > 70 |
Punto di rammollimento | CNR 35/73 | °C | > 40 | > 40 |
Qualora il nuovo strato venga realizzato sopra una pavimentazione esistente può essere usata, secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori una emulsione bituminosa modificata avente le caratteristiche riportate in -Tabella 9, dosata in modo che il bitume residuo risulti pari a 0.35 Kg/m2.
Prima della stesa della mano d’attacco l’Impresa dovrà rimuovere tutte le impurità presenti e provvedere alla sigillatura di eventuali zone porose e/o fessurate mediante l’impiego di una malta bituminosa sigillante.
Tabella 9 | |||
Indicatore di qualità | Normativa | Unità di misura | Modificata 70% |
Polarità | CNR 99/84 | Positiva | |
Contenuto di acqua % peso | CNR 101/84 | % | 30±1 |
Contenuto di bitume+flussante | CNR 100/84 | % | 70±1 |
Flussante (%) | CNR 100/84 | % | 0 |
Viscosità Engler a 20 °C | CNR 102/84 | °E | > 20 |
Sedimentazione a 5 g | CNR 124/88 | % | < 5 |
Residuo bituminoso | |||
Penetrazione a 25 °C | CNR 24/71 | dmm | 50-70 |
Punto di rammollimento | CNR 35/73 | °C | > 65 |
Ritorno elastico a 25 °C | EN 13398 | % | > 75 |
Nel caso di stesa di conglomerato bituminoso su pavimentazione precedentemente fresata, è ammesso l’utilizzo di emulsioni bituminose cationiche e modificate maggiormente diluite (fino ad un massimo del 55 % di bitume residuo) a condizione che gli indicatori di qualità (valutati sul bitume residuo) e le prestazioni richieste rispettino gli stessi valori riportati rispettivamente nella -Tabella 8 e nella -Tabella 9.
POSA IN OPERA DELLE MISCELE
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.
Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi.
Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente.
Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata deve essere spalmato con emulsione bituminosa cationica per assicurare la saldatura della striscia successiva.
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si deve procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati deve essere programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno 20 cm e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.
Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa deve avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.
La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa controllata immediatamente dietro la finitrice deve risultare in ogni momento non inferiore a 140° C.
La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.
Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a spese dell’Impresa.
La compattazione dei conglomerati deve iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza interruzioni. L’addensamento deve essere realizzato preferibilmente con rulli gommati.
Per gli strati di base e di binder possono essere utilizzati anche rulli con ruote metalliche vibranti e/o combinati, di idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.
Per lo strato di usura può essere utilizzato un rullo tandem a ruote metalliche del peso massimo di 15t.
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
La superficie degli strati deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarità ed ondulazioni. Un’asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato deve aderirvi uniformemente; può essere tollerato uno scostamento massimo di 5 mm.
La miscela bituminosa dello strato di base verrà stesa dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza della fondazione ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati in progetto.
Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato deve essere rimossa, per garantirne l’ancoraggio, la sabbia eventualmente non trattenuta dall’emulsione stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso. Nel caso di stesa in doppio strato essi devono essere sovrapposti nel più breve tempo possibile. Qualora la seconda stesa non sia realizzata entro le 24 ore successive tra i due strati deve essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,3 Kg/m2 di bitume residuo.
La miscela bituminosa del binder e del tappeto di usura verrà stesa sul piano finito dello strato sottostante dopo che sia stata accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest’ultimo ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati in progetto.
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali da impiegarsi, per i lavori compresi nell’appalto, dovranno corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito nelle Leggi e Regolamenti vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alle funzioni a cui sono destinati. Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell’art. 15 del Capitolato Generale. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori. I materiali proverranno da località o fabbriche che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purchè corrispondano ai requisiti di cui sopra. Quando la Direzione Xxxxxx abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche dovute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Malgrado l’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere per quanto può dipendere dai materiali stessi. I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti riportati nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
FORMAZIONE DI MANTI DI USURA SPECIALI
Nel presente articolo sono trattati i conglomerati bituminosi a caldo cosiddetti di nuova generazione impiegati per la realizzazione di manti di usura speciali.
Si tratta di conglomerati che, grazie alle particolari caratteristiche granulometriche e alla elevata qualità dei materiali costituenti, consentono di pervenire a prestazioni di livello superiore in termini di durabilità, stabilità e sicurezza.
Tra i più diffusi manti di usura speciali sono da considerare i tappeti drenanti, i microtappeti a caldo e gli splittmastix. Per tutti questi manti, ed in particolare per i drenanti, l’elevato contributo fornito alla sicurezza suggerisce una progressiva maggiore applicazione sia nel caso di pavimentazioni di nuove strade, sia nel rifacimento del manto di usura di pavimentazioni esistenti. Gli strati di usura drenanti sono tappeti dotati di elevata rugosità superficiale, drenanti e fonoassorbenti, in grado di fornire una buona aderenza anche in caso di pioggia e di abbattere il rumore di rotolamento.
I microtappeti a caldo sono manti di spessore ridotto, caratterizzati da una elevata rugosità superficiale, parzialmente drenanti e fonoassorbenti.
Gli splittmastix sono conglomerati chiusi, ad alto contenuto di graniglie e di legante, in grado di fornire rugosità superficiale, stabilità, resistenza alle deformazioni e all'ormaiamento.
MATERIALI COSTITUENTI E LORO QUALIFICAZIONE
Bitume I bitumi modificati sono bitumi semisolidi contenenti polimeri elastomerici e/o plastomerici che ne modificano la struttura chimica e le caratteristiche fisiche e meccaniche.
Per i conglomerati bituminosi drenanti il bitume deve essere del tipo A con le caratteristiche indicate nella Tabella1.
Per i microtappeti a caldo il bitume deve essere del tipo A con le caratteristiche indicate nella Tabella 1.
Tabella 1
Per gli splittmastix, a seconda del tipo di strada, del traffico e della temperatura media della zona di impiego il bitume deve essere del tipo del tipo A oppure del tipo B con le caratteristiche indicate nella Tabella 1.
Bitume | D1) - | |||
Parametro | Normativa | unità di misura | tipoA | tipo B |
Penetrazione a 25°C | EN1426, CNR24/71 | dmm | 50-70 | 50/70 |
Punto di rammollimento | EN1427, CNR35/73 | °C | ≥ 65 | ≥ 60 |
Punto di rottura (Fraass) | CNR43 /74 | °C | ≤ - 15 | ≤ - 12 |
-1 Viscosità dinamica a 160°C, γ =10s | PrEN 13072-2 | Pa•s | ≥ 0,4 | ≥ 0,25 |
Ritorno elastico a 25 °C | EN 13398 | % | ≥ 75% | ≥ 50% |
Stabilità allo stoccaggio 3gg a 180°C Variazione del punto di Rammollimento | EN 13399 | °C | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
Valori dopo RTFOT | EN12607-1 | |||
Volatilità | CNR54/77 | % | ≤ 0,8 | ≤ 0,8 |
Penetrazione residua a 25°C | EN1426, CNR24/71 | % | ≥ 60 | ≥ 60 |
Incremento del punto di Rammollimento | EN1427, CNR35/73 | °C | ≤ 5 | ≤ 5 |
Additivi Gli additivi sono prodotti naturali o artificiali che, aggiunti agli aggregato o al bitume, consentono di migliorare le prestazioni dei conglomerati bituminosi.
Gli attivanti d’adesione, sostanze tensioattive che favoriscono l’adesione bitume – aggregato, sono additivi utilizzati per migliorare la durabilità all’acqua delle miscele bituminose.
Il loro dosaggio, da specificare obbligatoriamente nello studio della miscela, potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto.
La scelta del tipo e del dosaggio di additivo dovrà essere stabilita in modo da garantire le caratteristiche di resistenza allo spogliamento e di durabilità all’azione dell’acqua riportate nelle tabelle 2, 6, 7. In ogni caso, l’attivante di adesione scelto deve presentare caratteristiche chimiche stabili nel tempo anche se sottoposto a temperatura elevata (180 °C) per lunghi periodi (15 giorni).
L’immissione delle sostanze tensioattive nel bitume deve essere realizzata con attrezzature idonee, tali da garantire l’esatto dosaggio e la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso
La presenza ed il dosaggio degli attivanti d’adesione nel bitume vengono verificati mediante la prova di separazione cromatografica su strato sottile.
Le fibre minerali nelle miscele ricche di graniglia e povere di sabbia hanno una funzione stabilizzante del mastice (filler + bitume) evitandone la separazione dallo scheletro litico.
Le fibre minerali stabilizzanti possono essere costituite da microfibrette di cellulosa, di vetro, acriliche, ecc.
Aggregati Gli aggregati lapidei costituiscono la fase solida dei conglomerati per manti di usura speciali.
Essi risultano composti dall’insieme degli aggregati grossi (trattenuti al crivello UNI n.5), degli aggregati fini e del filler che può essere proveniente dalla frazione fina o di additivazione.
Tabella 2
L’aggregato grosso deve essere costituito da pietrischetti e graniglie ottenuti dalla frantumazione di rocce lapidee o da elementi naturali tondeggianti frantumati1. Tali elementi potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti indicati nella –Tabella 2-.
AGGREGATO GROSSO Trattenuto al crivello UNI n. 5 | |||
Indicatori di qualità | |||
Parametro | Normativa | Unità di misura | Valore |
Los Angeles | CNR 34/73 | % | ≤ 20 |
Micro Deval umida | CNR 109/85 | % | ≤ 15 |
Quantità di frantumato | - | % | 100 |
Dimensione max | CNR 23/71 | mm | 20 |
Sensibilità al gelo | CNR 80/80 | % | ≤ 30 |
Spogliamento | CNR 138/92 | % | 0 |
Passante allo 0.075 | CNR 75/80 | % | ≤ 1 |
Coefficiente di forma | CNR 95/84 | ≤ 3 | |
Coefficiente di appiattimento | CNR 95/84 | ≤ 1,58 |
Indice appiattimento | CNR 95/84 | % | ≤ 20 |
Porosità | CNR 65/78 | % | ≤ 1,5 |
CLA | CNR 140/92 | % | ≥ 45 |
L’aggregato fino deve essere costituito esclusivamente da sabbie di frantumazione e possedere le caratteristiche riassunte nella
-Tabella 3-.
Tabella 3
Il trattenuto al setaccio 2 mm non deve superare il 10% qualora gli aggregati fini provengano da rocce aventi un valore di CLA< 42.
AGGREGATO FINO Passante al crivello UNI n. 5 | |||
Indicatori di qualità | |||
Parametro | Normativa | Unità di misura | Valore |
Equivalente in sabbia | CNR 27/72 | % | ≥ 80 |
Passante allo 0.075 | CNR 75/80 | % | ≤ 2 |
Quantità di frantumato | CNR 109/85 | % | 100 |
Tabella 4
Il filler, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 0,000 mm, proviene dalla frazione fina degli aggregati oppure può essere costituito da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, polvere di asfalto, ceneri volanti. In ogni caso il filler per conglomerati bituminosi di usura speciali deve soddisfare i requisiti indicati nella Tabella 4-.
FILLER | |||
Indicatori di qualità | |||
Parametro | Normativa | Unità di misura | Valore |
Spogliamento | CNR 138/92 | % | ≤ 5 |
Passante allo 0.18 | CNR 23/71 | % | 100 |
Passante allo 0.075 | CNR 75/80 | % | ≥ 80 |
Indice Plasticità | CNR-UNI 10014 | N.P. | |
Xxxxx Xxxxxx | CNR 123/88 | % | 30-45 |
Stiffening Power Rapporto filler/bitume = 1,5 | CNR 122/88 | ΔPA | ≥ 5 |
Miscele La miscela degli aggregati da adottarsi per i conglomerati bituminosi drenanti deve avere una composizione granulometrica contenuta nel fuso riportato in Tabella 5.1 .
Nelle zone in cui si vuole ulteriormente favorire l’aderenza e la fono-assorbenza della pavimentazione può essere consentito l’uso di un 10% in peso di argilla espansa di tipo “strutturale” di pezzatura 6/15 mm rispondente alle seguenti caratteristiche: Resistenza allo schiacciamento: < 35 daN/cm2 (UNI 7549 p.7a)
C.L.A.: < 0,65 (CNR 140/92)
La miscela, per migliorare la stabilità del mastice bituminoso, può essere additivata, mediante idonee apparecchiature, con fibre minerali in quantità comprese tra lo 0,25% e lo 0,40% rispetto al peso degli aggregati.
Tabella 5.1
La percentuale di bitume, riferita al peso degli aggregati, deve essere compresa nei limiti indicati nella stessa Tabella 5.1 .
Serie xxxxxxxx e setacci UNI | %Passanti | |
Crivello | 20 | 100 |
Crivello | 15 | 80 – 100 |
Crivello | 10 | 20 – 40 |
Crivello | 5 | 15 – 25 |
Xxxxxxxx | 0 | 10 – 20 |
Setaccio | 0,4 | 8 – 12 |
Setaccio | 0.18 | 7 – 10 |
Xxxxxxxx | 0.000 | 5 – 7 |
Percentuale di bitume | 5,0 – 6,0 |
Tabella 6.1
Le caratteristiche richieste per i conglomerati bituminosi drenanti sono riportate nella -Tabella 6.1-
METODO XXXXXXXX | ||
Condizioni di prova | Unità di misura | Valori |
Costipamento | 50 colpi x faccia | |
Risultati richiesti | ||
Stabilità Xxxxxxxx | KN | >5 |
Rigidezza Xxxxxxxx | KN/mm | > 2,0 |
Vuoti residui (∗) | % | > 18 |
Perdita di Stabilità Xxxxxxxx dopo 15 giorni di immersione in acqua | % | ≤ 25 |
Resistenza a trazione indiretta a 25 °C | N/mm2 | > 0,4 |
Coefficiente di trazione indiretta a 25 °C | N/mm2 | > 30 |
(∗) La densità Xxxxxxxx viene indicata nel seguito con DM |
Il peso di volume deve essere calcolato tenendo conto del volume geometrico del provino.
La miscela degli aggregati da adottarsi per i microtappeti a caldo deve avere una composizione granulometrica contenuta nel fuso riportato in Tabella 5.2 .
Tabella 5.2
La percentuale di bitume, riferita al peso degli aggregati, deve essere compresa nei limiti indicati nella stessa Tabella 5.2 .
Serie xxxxxxxx e setacci UNI | %Passanti | |
Crivello | 15 | 100 |
Crivello | 10 | 90 –100 |
Crivello | 5 | 20 –30 |
Xxxxxxxx | 0 | 15 –25 |
Setaccio | 0,4 | 8 –16 |
Setaccio | 0.18 | 6 –12 |
Xxxxxxxx | 0.000 | 5 –10 |
Percentuale di bitume | 5,0 – 6,0 |
La miscela deve essere additivata, mediante idonee apparecchiature, con fibre minerali in quantità comprese tra lo 0,25% e lo 0,40% rispetto al peso degli aggregati.
Tabella 6.2
Le caratteristiche richieste per i conglomerati bituminosi drenanti sono riportate nella -Tabella 6.2-
METODO XXXXXXXX | ||
Condizioni di prova | Unità di misura | Valori |
Costipamento | 50 colpi x faccia | |
Risultati richiesti | ||
Stabilità Xxxxxxxx | KN | >6 |
Rigidezza Xxxxxxxx | KN/mm | 1,5 – 3,0 |
Vuoti residui (∗) | % | 10 – 14 |
Perdita di Stabilità Xxxxxxxx dopo 15 giorni di immersione in acqua | % | ≤ 25 |
Resistenza a trazione indiretta a 25 °C | N/mm2 | > 0,45 |
Coefficiente di trazione indiretta a 25 °C | N/mm2 | > 45 |
(∗) La densità Xxxxxxxx viene indicata nel seguito con DM |
Il peso di volume deve essere calcolato tenendo conto del volume geometrico del provino.
La miscela degli aggregati da adottarsi per gli splittmastix dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nei fusi riportati in -Tabella 5.3-.
Tabella 5.3
La percentuale di bitume, riferita al peso degli aggregati, dovrà essere compresa nei limiti indicati nella stessa -Tabella 5.3-.
Setacci ASTM | Tipo 0/12 | Tipo 0/8 | Tipo 0/5 | |
Setaccio | ¾” | 100 | ||
Setaccio | ½” | 90 – 100 | 100 | |
Xxxxxxxx | 0/0” | 53 – 75 | 90 – 100 | 100 |
Xxxxxxxx | x. 0 | 30 – 55 | 30 – 48 | 90 – 100 |
Xxxxxxxx | x. 00 | 20 – 30 | 18 – 28 | 16 – 26 |
Xxxxxxxx | x. 00 | 12 – 22 | 10 – 20 | 10 – 18 |
Xxxxxxxx | x. 00 | 9 – 18 | 9 – 18 | 9 – 16 |
Xxxxxxxx | x. 000 | 8 - 12 | 8 – 12 | 8 – 12 |
Percentuale di bitume | 6,5 – 7,5 | 6,5 – 7,5 | 7,0 – 8,0 |
La miscela deve essere additivata, mediante idonee apparecchiature, con fibre minerali in quantità comprese tra lo 0,25% e lo 0,40% rispetto al peso degli aggregati.
Tabella 6.3
Le caratteristiche richieste per lo splittmastix sono riportate nella -Tabella 6.3-
METODO XXXXXXXX | ||
Condizioni di prova | Unità di misura | Valori |
Costipamento | 50 colpi x faccia |
Risultati richiesti | ||
Stabilità Xxxxxxxx | KN | >9 |
Rigidezza Xxxxxxxx | KN/mm | 1,5 – 3,0 |
Vuoti residui (∗) | % | 2 – 4 |
Perdita di Stabilità Xxxxxxxx dopo 15 giorni di immersione in acqua | % | ≤ 25 |
Resistenza a trazione indiretta a 25 °C | N/mm2 | > 0, 60 |
Coefficiente di trazione indiretta a 25 °C | N/mm2 | > 40 |
(∗) La densità Xxxxxxxx viene indicata nel seguito con DM |
CONFEZIONAMENTO DELLE MISCELE
Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non deve essere spinta oltre la sua potenzialità, per garantire il perfetto essiccamento, l’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati. L’impianto deve comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare le miscele rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell’accettazione.
Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme fino al momento della miscelazione oltre al perfetto dosaggio sia del bitume che dell’additivo.
La zona destinata allo stoccaggio degli inerti deve essere preventivamente e convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi devono essere nettamente separati tra di loro e l’operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.
Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante.
La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione deve essere compresa tra 160°C e 180° C e quella del legante tra 150° C e 170° C, in rapporto al tipo di bitume impiegato.
Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti devono essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
L’umidità degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non deve superare lo 0,25% in peso. PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI STESA
Prima della realizzazione del manto di usura drenante o del microtappeto a caldo è necessario preparare la superficie di stesa allo scopo di garantire il perfetto ancoraggio e l'impermeabilizzazione dello strato sottostante.
La mano d'attacco può essere realizzata con emulsione di bitume modificato, spruzzata con apposita spanditrice automatica in modo che il bitume residuo risulti pari a 1,20 Kg/m2 per le usure drenanti e di 1,00 Kg/m2 per i microtappeti a caldo; in alternativa può essere utilizzato bitume modificato steso a caldo nella stessa quantità per unità di superficie.
Per il manto di usura di tipo splittmastix la mano d’attacco ha solo lo scopo di garantire il perfetto ancoraggio allo strato sottostante. Anche in questo caso può essere impiegata emulsione di bitume modificato, oppure bitume modificato steso a caldo, in modo che il bitume residuo risulti pari a 0,50 Kg/m2.
Sulla mano d'attacco, per consentire il transito dei mezzi di stesa, dovrà seguire immediatamente la granigliatura con aggregati di pezzatura 4/8 mm in ragione di 6/8 litri al metro quadrato. Allo stesso scopo potrà essere utilizzata sabbia o calce idrata.
Tabella 7
L’emulsione per mano d’attacco deve rispondere ai requisiti riportati in Tabella 7 .
Indicatore di qualità | Normativa | Unità di misura | Modificata 70% |
Contenuto di acqua | CNR 101/84 | % | 30±1 |
Contenuto di legante | CNR 100/84 | % | 70±1 |
Contenuto di bitume | CNR 100/84 | % | > 69 |
Contenuto flussante | CNR 100/84 | % | 0 |
Demulsività | ASTM D244 | 50-100 | |
Omogeneità | ASTM D244 | % | < 0,2 |
Viscosità Engler a 20 °C | CNR 102/84 | °E | > 20 |
Sedimentazione a 5 g | CNR 124/88 | % | < 5 |
Residuo bituminoso | |||
Penetrazione a 25 °C | CNR 24/71 | dmm | 50-70 |
Punto di rammollimento | CNR 35/73 | °C | > 65 |
Punto di rottura (Frass) | CNR43/74 | °C | ≤ - 15 |
Ritorno elastico a 25 °C | EN 13398 | % | > 75 |
Il bitume modificato steso a caldo deve avere le caratteristiche indicate in Tabella1.
Il piano di posa, prima di procedere alla stesa della mano d’attacco, deve risultare perfettamente pulito e privo della segnaletica orizzontale.
POSA IN OPERA DELLE MISCELE
La posa in opera dei manti di usura speciali viene effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.
La velocità di avanzamento delle vibrofinitrici non deve essere superiore ai 3 – 4 m/min con alimentazione continua del conglomerato.
Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi.
Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente.
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si deve procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali con quelli degli strati sottostanti deve essere programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno 20 cm e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.
Il trasporto del conglomerato dall’impianto di confezione al cantiere di stesa deve avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.
La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa controllata immediatamente dietro la finitrice deve risultare in ogni momento non inferiore a 140° C.
La stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.
Il conglomerato eventualmente compromesso deve essere immediatamente rimosso e successivamente lo strato deve essere ricostruito a spese dell’Impresa.
La compattazione del conglomerato deve iniziare appena steso dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza interruzioni.
Il costipamento deve essere realizzato mediante rullo statico a ruote metalliche del peso massimo di 15t (10t per i microtappeti a caldo).
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
La superficie degli strati deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarità ed ondulazioni. Un’asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato deve aderirvi uniformemente; può essere tollerato uno scostamento massimo di 5 mm.
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali da impiegarsi, per i lavori compresi nell’appalto, dovranno corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito nelle Leggi e Regolamenti vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alle funzioni a cui sono destinati. Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell’art. 15 del Capitolato Generale. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori. I materiali proverranno da località o fabbriche che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purchè corrispondano ai requisiti di cui sopra. Quando la Direzione Xxxxxx abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche dovute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Malgrado l’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere per quanto può dipendere dai materiali stessi. I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti riportati nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
CAPO VI
FINITURE STRADALI
Art. 46 – Segnaletica orizzontale
Per la segnaletica orizzontale la normativa di riferimento risulta essere la seguente:
• Circ. LL.PP. 16 maggio 1996, n. 2357;
• Circ. LL.PP. 27 dicembre 1996, n. 5923;
• Circ. LL.PP. 9 giugno 1997, n. 3107.
La vernice da impiegare per la segnaletica orizzontale lineare dovrà essere del tipo rifrangente premiscelato e cioè contenere sfere di vetro mescolato durante il processo di fabbricazione così che dopo l’essiccamento e successiva esposizione delle sfere di vetro dovute all’usura dello strato superficiale di vernice stessa sullo spartitraffico svolga effettivamente efficiente funzione di guida nelle ore notturne agli autoveicoli, sotto l’azione della luce dei fari, mentre per i passaggi pedonali, sbarre d’arresto, zebrature e scritte dovrà essere in vernice non rifrangente.
Inoltre la segnaletica orizzontale dovrà essere priva di sbavature e ben allineata.
Il Direttore dei lavori potrà chiedere, in qualsiasi momento, all’appaltatore la presentazione del “certificato di qualità”, rilasciato da un laboratorio ufficiale, inerente alle caratteristiche principali della vernice impiegata.
A) CONDIZIONI DI STABILITÀ
Per la vernice bianca il pigmento colorato sarà costituito da biossido di titanio con o senza aggiunta di zinco, per quella gialla da cromato di piombo e per quella blu da biossido di titanio e ftacotonina blu.
Il liquido pertanto deve essere del tipo oleo-resinoso con parte resinosa sintetica; il fornitore dovrà indicare i solventi e gli essiccamenti contenuti nella vernice.
La vernice dovrà essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia ed uniforme, non dovrà fare crosta né diventare gelatinosa od inspessirsi.
La vernice dovrà consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza difficoltà mediante l’uso di una spatola a dimostrare le caratteristiche desiderate, in ogni momento entro sei mesi dalla data di consegna. La vernice non dovrà assorbire grassi, olii ed altre sostanze tali da causare la formazione di macchie di nessun tipo e la sua composizione chimica dovrà essere tale che, anche durante i mesi estivi, anche se applicata su pavimentazione bituminosa, non dovrà presentare traccia di inquinamento da sostanze bituminose.
Il potere coprente della vernice deve essere compreso tra 1,2 e 1,5 mq/Kg (ASTM D 1738); ed il peso suo specifico non dovrà essere inferiore a Kg 1,50 per litro a 25 gradi C (ASTM D 1473).
. | Setaccio A.S.T.M | % in peso |
Perline passanti per il setaccio | n. 70 | 100 |
Perline passanti per il setaccio | n. 140 | 15 – 55 |
Perline passanti per il setaccio | n. 230 | 0 – 10 |
B) CARATTERISTICHE DELLE SFERE DI VETRO
Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità e di bolle d’aria e, almeno per il 90 % del peso totale, dovranno aver forma sferica con esclusione di elementi ovali, e non dovranno essere saldate insieme.
L’indice di rifrazione non dovrà essere inferiore ad 1,50 usando per la determinazione del metodo della immersione con luce al tungsteno.
Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all’azione di soluzioni acide saponate a ph 5-5,3 e di soluzione normale di cloruro di calcio e di sodio.
La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni chilogrammo di vernice prescelta dovrà essere compresa tra il 30 ed il40 %. Le sfere di vetro (premiscelato) dovranno soddisfare complessivamente alle seguenti caratteristiche granulometriche:
C) IDONEITÀ DI APPLICAZIONE
La vernice dovrà essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le normali macchine spruzzatrici e dovrà produrre una linea consistente e piena della larghezza richiesta.
Potrà essere consentita l’aggiunta di piccole quantità di diluente fino al massimo del 5% in peso.
D) QUANTITÀ DI VERNICE DA IMPIEGARE E TEMPO DI ESSICAMENTO
La quantità di vernice, applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, dovrà essere non inferiore a Kg 0,120 per metro lineare di striscia larga cm 12, mentre per la striscia larga cm 15 non dovrà essere inferiore a Kg 0,150 e di Kg 1,00 per superfici variabili di mq 1,0 e 1,2. In conseguenza della diversa regolarità della pavimentazione ed alla temperatura dell’aria tra i 15 °C e 40 °C e umidità relativa non superiore al 70%, la vernice applicata dovrà asciugarsi sufficientemente entro 30-45 minuti dell’applicazione; trascorso tale periodo di tempo le vernici non dovranno staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l’azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito. Il tempo di essiccamento sarà anche controllato in laboratorio secondo le norme ASTM D/711-35.
E) VISCOSITÀ
La vernice, nello stato in cui viene applicata, dovrà avere una consistenza tale da poter essere agevolmente spruzzata con la macchina traccialinee; tale consistenza misurata allo stormerviscosimiter a 25 °C espressa in unità Xxxxx xxxx compresa tra 70 e 90 (ASTM D 562). La vernice che cambi consistenza entro sei mesi dalla consegna sarà considerata non rispondente a questo requisito.
F) COLORE
La vernice dovrà essere conforme al bianco, al giallo o al blu richiesto.
La determinazione del colore sarà fatta in laboratorio dopo l’essiccamento della stessa per 24 ore. La vernice non dovrà contenere alcuno elemento colorante organico e non dovrà scolorire al sole.
Quella bianca dovrà possedere un fattore di riflessione pari almeno al 75% relativo all’ossido di magnesio, accertata mediante opportuna attrezzatura.
Il colore dovrà conservare nel tempo, dopo l’applicazione, l’accertamento di tali conservazioni che potrà essere richiesto dalla Stazione appaltante in qualunque tempo prima del collaudo e che potrà determinarsi con opportuni metodi di laboratorio.
G) RESIDUO
Il residuo non volatile sarà compreso tra il 65% ed il 75% in peso sia per la vernice bianca che per quella gialla e blu.
H) CONTENUTO DI PIGMENTO
Il contenuto di biossido di titanio (pittura bianca) non dovrà essere inferiore al 14% in peso, quello cromato di piombo (vernice
gialla) non inferiore al 10% in peso, quello ftacotonina blu (vernice blu) non inferiore al 6% in peso.
I) RESISTENZA AI LUBRIFICANTI E CARBURANTI
La pittura dovrà resistere all’azione lubrificante e carburante di ogni tipo e risultare insolubile ed inattaccabile alla loro azione.
L) PROVA DI RUGOSITÀ SU STRADA
Le prove di rugosità potranno essere eseguite su strade nuove in un periodo tra il 10° ed il 30° giorno dall’apertura del traffico stradale.
Le misure saranno effettuate con apparecchio Skid Tester ed il coefficiente ottenuto secondo le modalità d’uso previste dal
R.D.L. inglese, non dovrà abbassarsi al di sotto del 60% di quello che presenta pavimentazioni non verniciate nelle immediate vicinanze della zona ricoperta con pitture; in ogni caso il valore assoluto non dovrà essere minore di 35 (trentacinque).
CAPOVII
NORME SPECIFICHE PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE OPERE
Art. 47 - Norme generali
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici od a numero o a peso in relazione a quanto è previsto nell'elenco dei prezzi.
I lavori saranno liquidati in base alle misure prese in contraddittorio che saranno rilevate mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori medesimi e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dei Lavori e dall'Impresa. Resta sempre salva ad ogni caso, la possibilità di verifica in occasione delle operazioni di collaudo.
Art. 48 - Lavori in economia
Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari. In ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva della Direzione dei Lavori.
Art. 49 - Materiali a piè d'opera
I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:
a)-alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori, come ad esempio, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature, ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente l'Amministrazione appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l'Impresa non debba effettuarne lo spandimento; b)-la valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di Ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento del contratto;
c)-alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nelle situazioni provvisorie;
d)-alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dall'Amministrazione quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.
I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi, ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale.
In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo dell'impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa.