REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D. LGS. 151/05 ART. 6 COMMA 1, LETTERA C) E DAL D.LGS. 49/14 ART. 12 COMMA 1, LETTERA B).
PREMESSE
• Il Decreto Legislativo del 14 Marzo 2014 n. 49 e successive modifiche e integrazioni detta specifiche norme in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (da qui in avanti “RAEE”) provenienti da nuclei domestici, in attuazione della Direttiva 2012/19/UE;
• il suddetto decreto, all’art. 12 comma 1, lettera b) prevede che i Produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, possono organizzare e gestire sistemi di raccolta o di restituzione di RAEE provenienti dai nuclei domestici;
• ai sensi delle citate norme i Produttori sono responsabili della corretta gestione ambientale dei RAEE provenienti da nuclei domestici conferiti dal consumatore e dai Distributori al servizio pubblico con le modalità specificate agli articoli 15 e 16 del suddetto Decreto Legislativo, ed in particolare istituendo Sistemi Collettivi di gestione dei RAEE;
• il conferimento deve essere organizzato secondo i Raggruppamenti indicati nell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale del 25 Settembre 2007 n. 185 e s.m.i., ovvero:
- R1 Freddo e Clima
- R2 Altri grandi bianchi
- R3 TV e Monitor
- R4 IT e Consumer Electronics, Apparecchi di Illuminazione, PED e altro
- R5 Sorgenti Luminose
• il Centro di Coordinamento RAEE costituito dai Sistemi Collettivi è il consorzio, avente personalità giuridica di diritto privato, operante sulla base dell’art. 33 del D.Lgs. 49/14 per assicurare l’ottimizzazione delle attività di competenza dei Sistemi Collettivi, a garanzia di comuni, omogenee ed uniformi condizioni operative;
• i Produttori o i Sistemi Collettivi che agiscono in loro nome e mettono a disposizione dei Distributori, degli Installatori e dei Centri di Assistenza Tecnica un luogo opportunamente autorizzato, e questi Sistemi Collettivi assumeranno il ruolo di Sottoscrittore nel portale del Centro di Coordinamento RAEE ai sensi del presente Regolamento;
• ai sensi dell’art. 11 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 49/14 i Distributori possono conferire ai Centri di Raccolta i RAEE provenienti dai nuclei domestici e ritirati gratuitamente a fronte della vendita di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche;
• il D.M. 65/10 individua le specifiche modalità semplificate di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte dei Distributori, degli Installatori e dei Centri
di Assistenza Tecnica per procedere alla raccolta ed al trasporto dei RAEE presso i Centri di Raccolta;
• il Decreto 121/2016 individua modalità semplificate per il ritiro “uno contro zero” da parte della Distribuzione.
DEFINIZIONI
I termini indicati nel presente Regolamento con la lettera maiuscola hanno il significato di seguito rispettivamente attribuito:
• “Centro di Coordinamento RAEE”: ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Regolamento;
• “Centro di Raccolta”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 4 comma 1, lettera mm) del D.Lgs. 49/14;
• “Centro di Raccolta privato” ciascun Centro di Raccolta costituito ai sensi dell’art. 12 comma1, lettera b) del D.Lgs. 49/14 di seguito anche CRP;
• “Convenzione Operativa”: indica la convenzione di cui all’Allegato del presente Regolamento;
• “Distributore”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 4 comma 1, lettera h) del X.Xxx. 49/14;
• “Installatori / Centri di Assistenza Tecnica”: indica i soggetti che, a titolo professionale, rispettivamente installano o sostituiscono in garanzia, ovvero installano, manutengono e riparano le AEE e che, ai fini di cui al presente Regolamento, sono assimilati ai Distributori;
• “Normativa Ambientale”: significa qualsivoglia legge o normativa o disposizione di qualunque genere, incluse quelle derivanti da provvedimenti abilitativi individuali o licenze, applicabile di volta in volta in materia o comunque connessa (i) alla protezione dell’ambiente; (ii) alla gestione dei rifiuti; (iii) alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro.
• “Produttore”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 4 comma, 1 lettera g) del D.Lgs. 49/14;
• “RAEE” o rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 4 comma 1, lettera e) del D.Lgs. 49/14;
• “RAEE domestici”: indica i RAEE provenienti dai nuclei domestici di cui all’art. 4 comma 1, lettera l) del D.Lgs. 49/14 identificati da un codice CER della famiglia 20;
• “Raggruppamenti”: indica i raggruppamenti di cui in Allegato I al D.M. 185/07 e s.m.i.;
• “Regolamento”: indica il presente documento redatto ai sensi dell’art. 12 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 49/14;
• “Sistemi Collettivi”: indica i sistemi collettivi di Produttori istituiti per la gestione dei RAEE domestici operanti ai sensi del D.Lgs. 49/14 facenti parte del Centro di Coordinamento RAEE;
• “Sottoscrittori”: indica i Sistemi Collettivi che, in accordo con le premesse, istituiscono i Centri di Raccolta ai sensi dell’art. 12 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 49/14 che abbiano perfezionato l’iscrizione al portale del Centro di Coordinamento RAEE.
• “Gestore”: indica il soggetto che materialmente detiene i RAEE presso il Centro di Raccolta privato e che ha un apposito contratto con il Sottoscrittore.
• “Trattatori”: sono i soggetti che svolgono le operazioni di trattamento dei RAEE ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 49/14
ISCRIZIONE E REQUISITI DI BASE DEI CENTRI DI RACCOLTA PRIVATI (CRP)
(costituiti ai sensi dell’art. 12 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 49/14)
Registrazione On line
La registrazione on line al portale del Centro di Coordinamento RAEE viene effettuata dal Sottoscrittore, che deve obbligatoriamente coincidere con un Sistema Collettivo, per ciascun CRP, che ottempera ai requisiti minimi di seguito specificati e deve indicare, oltre ai requisiti minimi, i seguenti elementi:
• l’anagrafica del Sottoscrittore comprensiva delle informazioni necessarie, anche in relazione ai soggetti - persone fisiche - che gestiranno operativamente il servizio;
• le caratteristiche del CRP, ivi incluso l’indirizzo completo e la stima del quantitativo annuo di RAEE che si potrà raccogliere.
Per evitare che un Produttore presente sul mercato, ma non rappresentato da un Sistema Collettivo, possa aprire uno o più CRP, tale operazione potrà essere effettuata esclusivamente incaricando da parte di un Produttore un Sistema Collettivo.
Ogni Sottoscrittore potrà mantenere attivi (cioè in stato di operatività o di sospensione al portale del CdC RAEE) contemporaneamente un massimo di 15 CRP ovunque distribuiti sul territorio.
Requisiti minimi
Al fine di poter essere registrati al portale del Centro di Coordinamento RAEE i Sottoscrittori devono garantire che i CRP:
• siano autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06;
• assicurino, in particolare, che i RAEE ricevuti, appartenenti ai raggruppamenti 1, 2, 3 e 4, provengano esclusivamente da nuclei domestici;
• siano dotati di bilancia per pesare il rifiuto in uscita.
RUOLO E OPERATIVITA’ DEI DIVERSI SOGGETTI
Gli obblighi di gestione a carico dei diversi soggetti della filiera della gestione dei RAEE sono disciplinati dal D. Lgs. 49/14 e dal D. Lgs. 152/06 e, più in generale dalla Normativa Ambientale applicabile.
La disponibilità giuridica dei RAEE, nel momento del ritiro (inteso come prelievo dal CRP si trasferisce, in forza degli obblighi di cui al D.Lgs. 49/14, ai Sistemi Collettivi incaricati del ritiro che, ottemperando agli obblighi dei Produttori sanciti dal medesimo D.Lgs. 49/14, agiscono quali intermediari senza detenzione di tali RAEE, anche ai fini della disciplina applicabile ai sensi del D.Lgs. 152/06. La detenzione e materiale disponibilità dei RAEE in
questa fase di ritiro viene trasferita direttamente dal CRP, agli operatori logistici designati dai Sistemi Collettivi incaricati del ritiro, operatori che rispondono alle condizioni previste per i gestori ambientali dalla Normativa Ambientale.
Il formulario di identificazione dei rifiuti, e, per quanto applicabile, i registri di cui agli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/06 saranno compilati contenendo espressa indicazione del Gestore incaricato dal Sottoscrittore quale detentore del rifiuto, del Sistema Collettivo incaricato del ritiro quale intermediario senza detenzione del rifiuto, dell’operatore logistico quale trasportatore e dell’impianto di destinazione quale recuperatore/smaltitore. Tale inquadramento sarà - mutatis mutandis – applicabile a tutta la casistica prevista dal D.Lgs. 152/06 e dalla Normativa Ambientale in generale, comprese le innovazioni derivanti dall’adeguamento normativo.
Il rapporto intercorrente tra i Sottoscrittori e i Sistemi Collettivi incaricati del ritiro in relazione alle unità di carico posizionate all’interno dei CRP consiste in un contratto di comodato, disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile, secondo quanto indicato nella Convenzione Operativa.
ATTIVITA’ E COMPITI DEI SISTEMI COLLETTIVI INCARICATI DEL RITIRO
I Sistemi Collettivi incaricati del ritiro servono tutto il territorio nazionale e tutti i CRP iscritti, assicurando i livelli di servizio di seguito specificati.
I CRP ed i rispettivi Punti di Prelievo (intesi come singolo Raggruppamento) saranno assegnati ai Sistemi Collettivi incaricati del ritiro esclusivamente dal Centro di Coordinamento RAEE per essere serviti dai medesimi Sistemi Collettivi incaricati del ritiro su tutto il territorio nazionale.
RACCOLTA DEI RAEE DEI DISTRIBUTORI, DEGLI INSTALLATORI E DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA
Nell’ambito del presente Regolamento, il Sottoscrittore si impegna a favorire l’accesso da parte di ogni Distributore / Installatore / Centro di Assistenza Tecnica ai propri CRP, così da consentire a regime una corretta gestione anche dei flussi dei RAEE provenienti dai nuclei domestici raccolti dai Distributori, dagli Installatori e dai Centri di Assistenza Tecnica a patto che vengano da essi rispettate le normative vigenti. Non sarà ammesso il rifiuto all’ingresso di qualsiasi Distributore / Installatore / Centro di Assistenza Tecnica che sia in regola con la normativa vigente in materia ambientale e specificatamente di RAEE.
CONDIZIONI GENERALI DI RITIRO DEI RAEE PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COSTITUITI AI SENSI DELL’ART. 6 comma 1, lettera C) DEL D.LGS. 151/05
Le seguenti prescrizioni costituiscono condizioni uniformi applicabili a tutti i CRP e descrivono le condizioni operative di dettaglio delle specifiche previsioni di cui al presente Regolamento.
UNITA’ DI CARICO
Le “Unità di Carico” sono i contenitori forniti a titolo gratuito dai Sistemi Collettivi incaricati del ritiro, tramite i propri operatori di logistica (a titolo esemplificativo scarrabili, ceste, pallet, contenitori per sorgenti luminose) secondo le modalità previste dal contratto di comodato d’uso e utilizzati dai CRP per il deposito dei RAEE.
I Sottoscrittori in relazione alle Unità di Xxxxxx si impegnano espressamente:
• ad effettuare prima dell’attivazione del servizio una compiuta valutazione dei rischi potenzialmente derivanti dalle attività svolte all’interno dei CRP, ivi compresi i rischi di natura interferenziale ed a impiegare il portale del Centro di Coordinamento RAEE per la gestione dei DUVRI;
• ad uniformarsi a quanto previsto in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, e in particolare dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., e a mettere in atto tutto quanto necessario al fine di adeguarsi alle normative applicabili in materia di volta in volta vigenti;
• ad adottare tutte le misure precauzionali idonee ad rendere edotti utenti e operatori dei rischi derivanti dalla presenza delle Unità di Carico, dalla loro movimentazione, dalla presenza dei RAEE e dalle sostanze e dai materiali nei medesimi contenuti, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo - idonea segnaletica;
• a mettere in atto qualunque misura idonea a salvaguardare l’incolumità dei propri operatori, nonché degli utenti dei CRP.
I Sistemi Collettivi incaricati del ritiro si impegnano espressamente affinché i propri fornitori di servizi logistici forniscano ai Sottoscrittori tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare una compiuta valutazione dei rischi anche di natura interferenziale, anche attraverso l’apposita sezione del portale del Centro di Coordinamento RAEE.
Le Unità di Carico utilizzabili per i raggruppamenti sono quindi le seguenti:
Raggruppamento | Unità di Carico |
R1/R2 | Scarrabile / pallet |
R3 | Ceste |
R4 | Scarrabile / ceste |
R5 | Contenitori sorgenti luminose (piccolo/grande) |
I Sistemi Collettivi incaricati del ritiro faranno pervenire gratuitamente per mezzo delle aziende da essi incaricate ai CRP le Unità di Carico per il contenimento dei RAEE, unitamente ad una scheda descrittiva, ai sensi della Circolare n. 6649 del 18 novembre 2005 del Ministero dello Sviluppo Economico, ovvero altro documento equipollente rispondente alle norme europee sui contenitori di trasporto delle merci, nella quale siano riportate le caratteristiche descrittive dell’Unità di Xxxxxx, salvo che le informazioni siano già riportate
sull’Unità di Carico stessa; tale documentazione verrà fatta pervenire prima della consegna e del posizionamento delle Unità di Carico.
All’atto della fornitura delle Unità di Carico, le aziende incaricate dai Sistemi Collettivi faranno firmare il Documento di Trasporto (DDT) al CRP che attesterà la presa in consegna e lo stato delle Unità di Carico.
I Sistemi Collettivi incaricati del ritiro e i Sottoscrittori concorderanno congiuntamente, sulla base di dati indicativi, quali – a titolo esemplificativo - gli spazi disponibili all’interno dei CRP e i quantitativi annui raccolti, quali siano le Unità di Carico che garantiscano l’ottimizzazione della gestione dei RAEE.
Qualora non sia possibile concordare ciò, i Sistemi Collettivi incaricati del ritiro determineranno autonomamente, sulla base dei medesimi dati disponibili, quali siano le Unità di Carico che garantiscano tale ottimizzazione. Nel caso successivamente, nel corso del servizio, i Sistemi Collettivi incaricati del ritiro accertino che le Unità di Carico così determinate non garantiscano tale ottimizzazione, informando anticipatamente i Sottoscrittori, avranno la facoltà di sostituire tali Unità di Carico con altre idonee a garantire l’ottimizzazione dello stoccaggio dei RAEE presso i CRP, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni autorizzative che vincolino ogni sostituzione delle Unità di Carico non conformi a dette prescrizioni.
Lo stoccaggio dei raggruppamenti R1 e R2 deve essere effettuato nel rispetto della Normativa Vigente, eventualmente anche collocando rifiuti a terra e non posizionati in contenitori, in tal caso il gestore del CRP si impegna ad effettuare con proprio personale e mezzi il carico degli automezzi impiegati per il trasporto da parte del Sistema Collettivo incaricato del ritiro.
Tali condizioni dovranno essere adeguatamente motivate dai CRP e in ogni caso concordate tra Sistemi Collettivi incaricati del ritiro e Sottoscrittori, al fine di razionalizzare e standardizzare, ove possibile, le fasi successive di trasporto.
La fornitura di Unità di Carico coperte sarà garantita dai Sottoscrittori nella misura in cui esse siano espressamente richieste da prescrizioni autorizzative dei CRP ovvero siano richieste in modo esplicito dalle normative applicabili in materia, anche di natura regolamentare, ovvero che siano sanciti da provvedimenti formali di Enti preposti alla disciplina in materia. Nel caso in cui il numero complessivo di ritiri annui sia inferiore a 6 i Sottoscrittori forniranno le unità di carico coperte. In tal caso le caratteristiche del ritiro saranno in analogia con la gestione dei pezzi a terra.
Sarà cura dei Sottoscrittori segnalare al CdC RAEE e ai Sistemi Collettivi da cui siano serviti tali specificità e peculiarità, producendo la relativa documentazione, all’atto dell’iscrizione o comunque appena la medesima risulti in vigore e disponibile.
CONDIZIONI MINIME PER L’ACCESSO AL SERVIZIO
Per poter accedere al servizio di ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi incaricati del ritiro i Sottoscrittori devono assicurare la disponibilità di spazi tali da accogliere le seguenti tipologie di unità di carico per ciascun Raggruppamento (è ammessa la gestione anche di un solo Raggruppamento):
RAGGRUPPAMENTI | UNITA’ DI CARICO |
R1 | 1 SCARRABILE 30MC |
R2 | 1 SCARRABILE 30 MC |
R3 | CESTE PER UN VOLUME MINIMO EQUIVALENTE A 25 MC |
R4 | 1 SCARRABILE DA 25 MC o CESTE PER UN VOLUME MINIMO EQUIVALENTE |
R5 | 1 CONTENITORE TUBI FLUORESCENTI 1 CONTENITORE PER SORGENTI LUMINOSE ALTRE FORME |
All’atto dell’adesione al servizio il Sottoscrittore dovrà versare al Centro di Coordinamento un contributo di attivazione servizio pari a 150,00 € per ogni Raggruppamento per cui viene richiesto il servizio; ciò prima dell’attivazione del servizio .
SATURAZIONE UDC – VALORI IN PESO DI BUONA PRATICA NEI RITIRI
I Sistemi Collettivi eseguiranno comunque il servizio di ritiro e il successivo trasporto dei RAEE dai CRP indipendentemente dal raggiungimento delle soglie di buona pratica, indicati qui sotto.
Raggruppamento | Peso min. kg |
R1 | 2.000 kg a presa |
R2 | 3.500 kg a presa |
R3 | 2.400 kg a presa |
R4 | 2.700 Kg a presa |
R5 | 100 Kg a presa |
Il raggiungimento di tali soglie darà diritto ad un premio di efficienza descritto nello specifico paragrafo del Regolamento.
I dati di peso dovranno essere indicati all’atto della partenza dei rifiuti e saranno comunque soggetti a verifica a destino.
QUANTITATIVO PER EFFETTUARE LE RICHIESTE DI RITIRO (RDR)
I Sottoscrittori potranno richiedere il ritiro da parte dei Sistemi Collettivi incaricati del ritiro solo per quantitativi superiori o uguali a quelli indicati nella seguente tabella per ciascun Raggruppamento (i pesi saranno comunque verificati a destino):
RAGGRUPPAMENTI | QUANTITATIVO MINIMO PER CIASCUNA RICHIESTA (Kg.) |
R1 | 1.000 |
R2 | 1.750 |
R3 | 1.200 |
R4 | 1.350 |
R5 | 100 |
I ritiri sotto la soglia sopra indicata saranno penalizzati con un contributo pari a:
RAGGRUPPAMENTI | CONTRIBUTO RITIRO SOTTO SOGLIA (€) |
R1 | 150 |
R2 | 150 |
R3 | 150 |
R4 | 150 |
R5 | 50 |
In aggiunta a ciò si pattuisce che devono essere effettuati un numero di ritiri minimi pari a 4 annui e, nel caso in cui ciò non avvenga, per ogni ritiro non effettuato fino ad un numero massimo di 4 sarà riconosciuto dal Sottoscrittore il contributo sopra riportato.
LIVELLI DI SERVIZIO
Di seguito sono indicati i livelli di servizio concordati tra i Sistemi Collettivi incaricati del ritiro e i Sottoscrittori volti a garantire la continuità del servizio ai fini del corretto perseguimento delle finalità del sistema.
Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione Operativa, il Sistema Collettivo incaricato del ritiro che non si attenga ai livelli di servizio di cui al presente Regolamento in quanto non effettui in toto o in parte i servizi stabiliti può essere assoggettato, previa contestazione scritta da trasmettersi per mezzo del portale del Centro di Coordinamento RAEE nella sezione dedicata ai Moduli di Segnalazione Anomalia (MSA) da parte del Sottoscrittore, alle penali qui nel seguito descritte.
Ai fini dell’applicazione dei livelli di servizio, sono valide le seguenti definizioni:
• TMI ovvero Tempo Massimo di Intervento indica il tempo massimo che – ai fini del rispetto dei livelli di servizio – intercorre tra il momento in cui una Richiesta di Xxxxxx diventa evadibile, secondo quanto previsto al punto che segue, e il ritiro da parte dei Sistemi Collettivi;
• Richiesta di Xxxxxx (RdR): indica la richiesta del Sottoscrittore effettuata esclusivamente tramite la modalità web al portale gestito dal Centro di Coordinamento RAEE della quale saranno registrati i seguenti dati: (i) data; (ii) orario;
(iii) numero di identificazione del Centro di Raccolta; (iv) Raggruppamento per cui si richiede il prelievo; (v) Unità di Carico per cui si chiede il prelievo; (vi) numero delle Unità di Carico per cui si richiede il prelievo; (vii) Codice CER (se previsto); (viii) Classi di Pericolo (se previsto).
La Richiesta di Xxxxxx diventa evadibile come segue:
o le Richieste di Xxxxxx che pervengono entro le ore 12 del giorno x si intendono evadibili dal giorno x+1;
o le Richieste di Xxxxxx che pervengono oltre le ore 12 del giorno x si intendono evadibili dal giorno x+2.
• Orario di Apertura per il ritiro indica l’orario durante il quale è possibile per chi effettua il servizio di ritiro per conto dei Sistemi Collettivi accedere al CRP e prelevare i RAEE.
• Giorno di Apertura per il ritiro: indica tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in cui il CRP deve essere aperto per il ritiro almeno 6 ore.
I Sistemi Collettivi incaricati del ritiro si impegnano a evadere la Richiesta di Ritiro entro i seguenti Tempi Massimi di Intervento (TMI):
TIPOLOGIA RICHIESTA | TEMPO MASSIMO DI RITIRO CONTENITORE DALL’INSERIMENTO DELLA RdR SUL PORTALE DEL CDC RAEE (GIORNI LAVORATIVI di APERTURA del CRP) |
R1, R2, R3 e R4 | 6 |
R5 | 10 |
I giorni in cui è permessa la circolazione dei mezzi in orari limitati (mezza giornata) per disposizione delle Autorità competenti non saranno considerati come giorni utili ai fini del calcolo del TMI.
I Sistemi Collettivi incaricati del ritiro potranno adottare, in accordo con i Sottoscrittori, metodologie di servizio “a giro”, che prevedono ritiri senza la ricezione di una Richiesta di Xxxxxx e tali da garantire, ai CRP serviti secondo tale metodologia la corretta effettuazione del servizio.
I Punti di Prelievo che il Sottoscrittore intende adibire alla modalità di servizio a giro sono comunque nella possibilità di effettuare una Richiesta di Ritiro.
PENALI E SANZIONI SPECIFICHE A CARICO DELLE PARTI GESTIONE DELLE ANOMALIE
Le seguenti anomalie generate dai CRP danno origine ad una sanzione pari a 150,00 € per ciascuna missione:
a) CRP chiuso all’interno della fascia oraria prestabilita: nel caso in cui il CRP non sia effettivamente accessibile nel giorno o nella fascia oraria indicata, il tempo massimo di attesa per il carico è di 45 minuti trascorsi i quali al CRP sarà rilevata un’anomalia;
b) presenza di RIFIUTI estranei al Raggruppamento: nel caso in cui nell’Unità di Carico relativa ad uno specifico Raggruppamento siano presenti rifiuti diversi dai RAEE ovvero RAEE appartenenti ad un diverso Raggruppamento, sarà rilevata un’anomalia;
c) presenza di RAEE fortemente danneggiati o sensibilmente privi di parti e/o componenti: nel caso in cui nell’Unità di Carico ritirata dai Sistemi Collettivi incaricati
del ritiro sia presente una percentuale significativa di RAEE danneggiati o con componenti mancanti, sarà rilevata un’anomalia (percentuale di riferimento 10% verificata a destino).
I Sistemi Collettivi incaricati del ritiro, oltre alle anomalie sopra riportate, segnaleranno al CdC RAEE ogni altra anomalia riscontrata nell’espletamento delle attività di ritiro e non sottoposte a sanzione.
Le seguenti anomalie generate dai Sistemi Collettivi incaricati del ritiro danno origine ad una penale pari a 150,00 € per ciascuna missione:
a) nel caso in cui l’intervento non avvenga entro i TMI indicati al paragrafo precedente (con l’espressa esclusione della gestione a “giro periodico”) il CRP segnalerà una anomalia al CdC RAEE;
b) nel caso in cui un Sistema Collettivo incaricato del ritiro non sostituisca l’Unità di Carico contestualmente al ritiro, il CRP segnalerà una anomalia al CdC RAEE;
c) nel caso in cui un Sistema Collettivo incaricato del ritiro non attivi il servizio entro 15 giorni dalla data di assegnazione, il CRP segnalerà un’anomalia al CdC RAEE.
PREMIALITA’
I Sistemi Collettivi incaricati del ritiro riconosceranno ai Sottoscrittori un Premio di Efficienza per la raccolta dei Xxxxxxxxxxxxxx X0, X0, X0, X0. Verrà riconosciuto un Premio di efficienza, pari a 35 euro per tonnellata raccolta, per:
- tutte le missioni eseguite in modalità “a giro”;
- tutte le missioni eseguite in modalità “a chiamata” (ossia a seguito di una Richiesta di Xxxxxx) che dovessero registrare quantitativi superiori alle soglie di buona pratica e, come sopra specificato, per le quali non venga comminata alcuna sanzione.
I Sistemi Collettivi incaricati del ritiro riconosceranno ai Sottoscrittori un Premio di Efficienza annuale per la raccolta del Raggruppamento R5, in base al quantitativo totale raccolto durante l’anno secondo le fasce indicate di seguito:
Fascia > 1500 kg raccolti in un anno: 500 € all’anno Fascia > 2000 kg raccolti in un anno: 1000 € all’anno Fascia > 3000 kg raccolti in un anno: 2000 € all’anno Fascia > 5000 kg raccolti in un anno: 4000 € all’anno.
DOCUMENTAZIONE
Il Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) verrà fornito e compilato dal trasportatore sulla base delle indicazioni del Sottoscrittore, in qualità di detentore del rifiuto, il quale ha l’obbligo di classificare il rifiuto stesso e di sottoscrivere il documento.
È necessaria la consegna al Sottoscrittore del CRP della quarta copia del FIR nei termini di legge, per esigenze normative e amministrative.
Gli operatori incaricati del servizio da parte dei Sistemi Collettivi incaricati del ritiro indicheranno nel FIR, redatto per ciascuna presa, il Sistema Collettivo incaricato del ritiro quale intermediario senza detenzione e la sigla del Raggruppamento trasportato.
I codici CER utilizzati per la compilazione della modulistica prevista sono i seguenti: 200121*, 200123*, 200135*, 200136.
I Sistemi Collettivi incaricati del ritiro solleciteranno i propri fornitori ad inviare direttamente ai Sottoscrittori i dati necessari per la loro attività interna.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo che segue i trasportatori che saranno impiegati direttamente o indirettamente dai Sistemi Collettivi incaricati del ritiro per il prelievo dei RAEE dai Centri di Raccolta dovranno essere regolarmente iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria necessaria per trasportare i RAEE di cui in oggetto e analogamente gli impianti di destinazione devono essere autorizzati e operare ai sensi della normativa vigente in materia e nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all’Accordo sottoscritto tra il Centro di Coordinamento RAEE e gli organi di rappresentanza dei Trattatori.
I Sistemi Collettivi incaricati del ritiro si impegnano ad utilizzare la documentazione prevista dalla normativa vigente.
OBBLIGHI DELLE PARTI
I Produttori, attraverso i Sistemi Collettivi che agiscono in loro nome, che si impegnano a promuovere su base volontaria la realizzazione di un sistema di raccolta dei RAEE, si attengono a quanto previsto dal D.Lgs. 49/14, dal D.M. 185/07, dal D.M. 65/10, dal Decreto 121/16, e comunque a quanto previsto dalla normativa vigente.
Si conviene che l’operatività del sistema sarà disciplinata dal seguente sistema di regole:
• Al fine di usufruire del servizio di ritiro dei RAEE coordinato dal Centro di Coordinamento RAEE, i Sottoscrittori dei CRP, devono:
o assicurare che ciascun CRP sia e si mantenga conforme ai diversi requisiti previsti dalla Normativa Ambientale;
o iscrivere i CRP destinatari dei servizi di ritiro all’apposito portale internet messo a disposizione dal Centro di Coordinamento RAEE xxx.xxxxxxx.xx, sottoscrivendo la Convenzione Operativa allegata al presente Regolamento.
o I Sottoscrittori che sottoscrivono la Convenzione Operativa si impegnano a rispettare con diligenza le obbligazioni in essa contenute e a rispettare quanto previsto nel presente Regolamento.
o In ogni caso nella gestione dei RAEE presso i CRP i Sottoscrittori dovranno attenersi alle Normative Ambientali di volta in volta applicabili, con particolare attenzione a quelle relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del
D.Lgs. 81/08, anche a tutela dei privati che abbiano eventualmente accesso al Centro di Raccolta.
Impegni dei Sistemi Collettivi incaricati del ritiro in relazione alle aziende che svolgono il servizio
Le aziende che svolgono il servizio per conto dei Sistemi Collettivi incaricati del ritiro dovranno:
• essere iscritte al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (ovvero nel corrispondente Registro del Paese di stabilimento);
• osservare tutte le norme tecniche, previste dalle leggi vigenti, in materia di sicurezza e antinfortunistica sul lavoro, di previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, di protezione ambientale;
• formare adeguatamente il personale impiegato nello svolgimento del servizio sia in materia di sicurezza sul lavoro che in materia di salvaguardia ambientale;
• possedere mezzi idonei in relazione alle Unità di Carico e alle modalità di caricamento e trasporto concordate;
• predisporre e consegnare al Sottoscrittore, anche attraverso la sezione dedicata del portale del Centro di Coordinamento RAEE, prima dell’inizio del servizio, il “piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori” (redatto anche sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi e/o Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze, relativo ai luoghi specifici in cui l’impresa andrà ad operare) e comunque coordinarsi con il Sottoscrittore anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 81/08 in modo da minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
• nominare e comunicare al Sottoscrittore il nominativo di un Referente Operativo, ovvero un tecnico non operativo, al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto delle norme relative all’esecuzione del servizio e che dovrà garantire la propria disponibilità per necessità correlate ai servizi;
• stabilire un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono e di posta elettronica;
• possedere idonea iscrizione all’Albo Gestori Ambientali e osservare tutte le norme ambientali vigenti e le prescrizioni impartite nelle proprie autorizzazioni al trasporto;
• rendere disponibili, anche attraverso la sezione dedicata del portale del Centro di Coordinamento RAEE, le autorizzazioni al trasporto dei rifiuti al Sottoscrittore prima dell’attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In caso contrario il Gestore del CRP si riserva di controllare le autorizzazioni all’atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo;
• rendere disponibili, anche attraverso la sezione dedicata del portale del Centro di Coordinamento RAEE, copia delle autorizzazioni dei siti/impianti di stoccaggio, trattamento e recupero dei RAEE prima dell’attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In caso contrario il Gestore del CRP si
riserva di controllare le autorizzazioni all’atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo;
• possedere adeguata copertura assicurativa (RCT e RCO);
• osservare tutte le altre norme vigenti connesse all'espletamento del servizio.
Impegni del Sottoscrittore in relazione al CRP
Il Sottoscrittore che riceve il servizio presso il CRP dovrà:
• dimostrare l’esistenza di un valido titolo di utilizzo dell’area destinata a CRP;
• osservare le norme tecniche, previste dalle leggi vigenti, in materia di sicurezza e antinfortunistica sul lavoro, di previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, di protezione ambientale;
• formare il personale impiegato nel CRP sia in materia di sicurezza sul lavoro che in materia di salvaguardia ambientale;
• fornire copia del provvedimento di autorizzazione;
• predisporre e consegnare all’impresa incaricata dal Sistema Collettivo incaricato del ritiro, anche attraverso la sezione dedicata del portale del Centro di Coordinamento RAEE, prima dell’inizio del servizio, il “piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori” (redatto anche su sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi e/o Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze, relativo ai luoghi specifici in cui l’impresa andrà ad operare) e coordinare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 81/08, in modo da minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
• nominare e comunicare un Referente Operativo al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto di quanto legato all’esecuzione del servizio da parte dei Sistemi Collettivi incaricati del ritiro, e che dovrà garantire la propria disponibilità per necessità correlate ai servizi;
• dare evidenza del rispetto da parte del CRP dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, ove presenti, fornire copia delle autorizzazioni, anche di natura regolamentare, dei Centri di Raccolta, e comunicarne ogni variazione significativa, anche attraverso la sezione dedicata del portale del Centro di Coordinamento RAEE;
• osservare tutte le altre norme vigenti connesse all'espletamento del servizio da parte dei Sistemi Collettivi incaricati del ritiro.
FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che non dovesse essere risolta in via bonaria sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.