DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
SERVIZI GRAFICI PER LA COMUNICAZIONE DELLA SISSA
Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 36/2023
Procedura ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023
RdO n. 4548932 - CIG B29F7581B5
Durata del contratto (parte certa): 36 mesi
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PREMESSE
Con delibera del Consiglio di Amministrazione Prot. n. 20989 - X/4 del 27/06/2024 e con determina del Segretario Generale Prot. n. 24544-X/4 dd 29.07.2024 di approvazione degli atti di gara, questa Amministrazione ha deciso di affidare i servizi grafici per la comunicazione della SISSA, da intendersi come un’attività di promozione e divulgazione delle iniziative istituzionali attraverso l’ideazione, la progettazione e la realizzazione grafica di materiale comunicativo, cartaceo e digitale, con un approccio coerente a quanto già realizzato in anni recenti e con i valori fondanti della Scuola.
La SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati è un istituto di alta formazione dottorale italiano, a statuto speciale, con sede a Trieste. Organizzazione di rilevanza internazionale per la qualità della ricerca e della formazione, la SISSA concentra le sue attività su tre aree scientifiche: Fisica, Matematica e Neuroscienze. Con il Laboratorio Interdisciplinare la Scuola esplora inoltre le connessioni tra scienza e società. La SISSA organizza ogni anno una pluralità di attività di comunicazione ed eventi dedicati ad argomenti scientifici e non solo. Queste iniziative di comunicazione sono destinate a pubblici diversi (scienziati/e, pubblico generico, policy makers, scuole, personale interno ecc.). L’esecuzione contrattuale verrà affidata all’Ufficio Comunicazione della SISSA (d’ora in poi UCOMM).
Il modello contrattuale prescelto è l’Accordo Quadro con un unico operatore economico disciplinato dall’art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023 che prevede l’emissione di singoli ordinativi sulla base delle effettive necessità, non programmabili allo stato attuale, senza vincoli di spesa minimi, sino al raggiungimento dell’importo complessivo massimo stimato, rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completo esaurimento.
Per la selezione del contraente è stata individuata la procedura negoziata sottosoglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lettera e) del D. Lgs. 36/2023 (Codice appalti). Poiché tale servizio (CPV servizi di progettazione grafica 79822500-7) è previsto nel bando Mepa SERVIZI – Stampa e Grafica -, la procedura verrà esperita, tramite Richiesta di Offerta (RdO) con invito agli operatori economici che hanno manifestato interesse a seguito di avviso di indagine di mercato, pubblicata, per un periodo di 15 (quindici) giorni, sul sito istituzionale della SISSA, in Amministrazione Trasparente al link xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC, aperta a tutti coloro che abbiano voluto manifestare interesse e che verranno tutti invitati a presentare offerta in MEPA, come previsto dall’art. 49. c. 5 del Codice.
Si prevede di esperire una procedura a lotto unico, in ragione della gestione unica di un affidamento legato ad una prestazione intellettuale creativa, e di ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 50, comma 4 del Codice appalti, per la necessaria valutazione della qualità, oltre al prezzo.
La durata massima del procedimento è pari a quattro mesi dalla pubblicazione della RdO sul MEPA, ai sensi dell’Allegato I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione - sulla base di quanto disposto dall’art. 17, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023.
Le norme che regolano l’affidamento sono contenute, oltre che nel presente documento, nelle regole del Mercato Elettronico Consip nonché, in generale, nella normativa vigente in materia di appalti pubblici e specifiche della categoria merceologica e nelle norme del Codice civile applicabili.
Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è il Segretario Generale xxxx. Xxxxx Xxxxx.
1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
La procedura d’acquisto verrà svolta tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) della concessionaria pubblica Consip S.p.A., xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx con ricorso alla Richiesta d’Offerta (RdO) e pertanto gli operatori che abbiano dato riscontro all’avviso di manifestazione di interesse devono essere abilitati al seguente bando:
SERVIZI – Stampa e Grafica (CPV servizi di progettazione grafica 79822500-7).
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme alle prescrizioni elaborate da Acquisti in Rete PA e consultabili al seguente link Wiki Acquisti in rete PA (xxxxxxxxxxxxxxx.xx) ;
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per il tempo di ripristino del normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
Per eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma si prega di chiamare il numero verde MEPA riservato alle imprese 800062060.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
b) capitolato speciale
c) dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 28.12.2000, n. 445
d) documento di gara unico europeo in formato elettronico
e) Il patto di integrità adottato dalla Scuola, approvato dal CdA della SISSA in data 26.02.2019
f) Dichiarazione sostitutiva (generata dal MEPA)
g) Offerta economica di sistema (generata dal MEPA)
h) Offerta tecnica di sistema (generata dal MEPA)
La documentazione di gara è disponibile anche sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: Tenders and Announcements | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (xxxxx.xx).
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, attraverso la sezione della RdO MEPA - Richiesta Chiarimenti – riservata agli operatori economici.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Poiché la Sezione del MEPA “Richiesta Chiarimenti” permette di rispondere solo al singolo operatore economico che ha formulato la richiesta e la Sezione “Comunicazioni” del MEPA è attiva solo dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte, le risposte alle richieste di chiarimenti, presentate in tempo utile, verranno fornite al singolo operatore richiedente via MEPA, e rese pubbliche, in forma anonima, a tutti i partecipanti sul sito istituzionale SISSA al link Tenders and Announcements | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (xxxxx.xx) almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente il sito istituzionale.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto in ragione della gestione unica di un affidamento legato ad una prestazione intellettuale creativa.
n. | Descrizione servizi | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | servizi grafici per la comunicazione della SISSA | 79822500-7 | P | 69.450,00 |
A) Importo a base di gara | 69.450,00 | |||
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi] | 0,00 | |||
A) + B) Importo complessivo | 69.450,00 |
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché trattasi di prestazione di natura intellettuale.
L’importo complessivo è al netto di Iva.
L’appalto è finanziato con fondi della Scuola - UA.00.UCOMM - alla voce di costo CA.04.41.02.05 - “Informazione e divulgazione delle attività istituzionali” del budget autorizzatorio 2024 e nei budget di previsione 2025, 2026 e 2027;
3.1 DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi (trentasei), decorrenti dalla data di stipula della RdO MEPA relativa alla presente procedura.
3.2 REVISIONE DEI PREZZI
Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.
Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano, trattandosi di contratto di servizi, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 60, comma 3, lettera b del Codice.
Gli indici di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell’informazione statistica ufficiale.
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE
Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L’importo stimato di tale opzione è pari a € 23.150,00 (ventitremilacentocinquanta/00), al netto di Iva. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto.
Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Il valore globale stimato dell’appalto è pari ad € 111.120,00 (centoundicimilacentoventi/00), al netto di Iva così suddiviso:
Importo complessivo parte certa (36 mesi) | 69.450,00 |
Importo per l’opzione di proroga | 23.150,00 |
Importo massimo del quinto d’obbligo | 18.520,00 |
Valore globale stimato | 111.120,00 |
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:
− partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
− partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
− partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
− partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell’informazione, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).
L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito: FVOE).
Le circostanze di cui all’articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
Self cleaning
Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l’impossibilità a adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.
Altre cause di esclusione
Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).
L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.
6.1 REQUISITI DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice;
Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
6.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
a) Fatturato globale maturato nel triennio precedente (2021-2022-2023) almeno pari € 100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa
La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto secondo la formula: [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].
6.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Esecuzione negli ultimi tre anni (calcolati dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta in MEPA) di almeno n. 3 (tre) servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura di importo minimo, ciascuno, pari a € 7.000,00 (settemila/00) al netto dell’IVA.
La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
− certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
− contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
− attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
− contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.
Requisiti di idoneità professionale
a) Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. deve essere posseduto:
− da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
− da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
Requisiti di capacità economico finanziaria
a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
Requisiti di capacità tecnico-professionale
a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. richiesto in relazione alla prestazione oggetto della presente procedura deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.
Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI
Requisiti di idoneità professionale
a) Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori
Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale
I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
Per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.
Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del consorzio.
7. AVVALIMENTO
Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e/o per migliorare la propria offerta.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti.
Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell’iscrizione alla Camera di commercio.
L’ausiliario deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all’articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.
Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all’Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15, del Codice. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
8. SUBAPPALTO
Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
9. GARANZIA PROVVISORIA
Trattandosi di una procedura di affidamento di cui all’art. 50 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria in quanto, data la tipologia e specificità della singola procedura, non ricorrono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta.
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Ai sensi dell’articolo 2 della delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023 pubblicata al seguente link Gestione Contributi Gara - xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx gli operatori economici partecipanti alla procedura sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma MEPA. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità
diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 19:00 del giorno 02.09.2024 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..
L’“OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa; B – documentazione tecnica
C – documentazione economica
L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione nella Piattaforma e in Amministrazione Trasparente al link Tenders and Announcements | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (xxxxx.xx), tranne i documenti denominati rispettivamente “Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione”, “Offerta tecnica di sistema” e “Offerta economica di sistema” che sono creati automaticamente dalla Piattaforma MEPA.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
L’offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.
A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;
Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’operatore economico deve allegare nella Piattaforma MEPA – RdO n. 4548932 la seguente documentazione:
1) MODELLO A dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 28.12.2000, n. 445
2) DGUE
3) eventuale procura;
4) MODELLO B documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 13.3;
5) MODELLO C documentazione per i soggetti associati di cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.;
6) MODELLO D Patto di integrità
7) Il Disciplinare
8) Il Capitolato
9) Il modello dichiarazione sostitutiva di partecipazione (creata in automatico dal sistema MEPA)
10) Il modello Offerta tecnica (creata in automatico dal sistema MEPA)
11) Il modello Offerta economica (creata in automatico dal sistema MEPA)
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
La dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 28.12.2000, n. 445 è redatta secondo il modello di cui all’allegato A.
Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico.
Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:
- le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all’articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.
L’operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato a adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
Se l’operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.
Nella dichiarazione sostitutiva il concorrente dichiara:
− i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
− di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
− di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
− di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e reperibile al seguente indirizzo:
Codice disciplinare e codice di condotta | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (xxxxx.xx) e recepito dal seguente provvedimenti interno: Codice_di_comportamento_0.pdf (xxxxx.xx)
e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
− di accettare il patto di integrità adottato dalla Scuola, approvato dal CdA della SISSA in data 26.02.2019;
− per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
− per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
− di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 277. Le dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni devono essere sottoscritte dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, le dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente dal consorzio medesimo.
Le dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;
13.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14
Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
13.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell’apposita sezione del DGUE.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) la dichiarazione di avvalimento;
2) il contratto di avvalimento;
Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell’offerta tecnica.
13.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
14. OFFERTA TECNICA
L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma MEPA – RdO n.4548932 secondo le modalità di seguito descritte, a pena di inammissibilità dell’offerta. L’offerta è
firmata secondo le modalità previste al precedente punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) compilare l’Offerta Tecnica di sistema.
2) allegare una proposta grafica della cartolina (fronte e retro), del manifesto promozionale e del materiale digitale per il sito della SISSA e per i social della SISSA (Facebook e Instagram) di un evento istituzionale intitolato: Opening Ceremony della SISSA. L’appuntamento consiste nella cerimonia di apertura dell’anno accademico della SISSA che si terrà nel mese di novembre 2024, che prevede nel programma: l’introduzione del Direttore della SISSA, l’intervento delle autorità, quello dei principali rappresentanti della Scuola e una lecture del main speaker oltre a un breve spettacolo conclusivo, in un orario compreso tra le ore 11.00 e le ore 13.00. Il concorrente dovrà elaborare una proposta in grado di dare riconoscibilità immediata alla Scuola, in conformità con i valori, la visione e la missione della SISSA.
3) allegare un portfolio con almeno tre progetti grafici di materiale di promozione culturale (cartoline, pieghevoli, locandine, brochure ecc...) e/o campagne di comunicazione realizzati dall’operatore economico per altri soggetti pubblici e/o privati (indicando committente, importo, oggetto, data dell’affidamento e durata), svolti e completati, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e scelti tra gli interventi qualificabili come “affini” a quelli ad oggetto del presente affidamento.
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) riferita all’Offerta Economica.
Per la scelta della miglior offerta tecnica, il Responsabile Unico del Progetto si avvarrà di una Commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), esperta della materia, che applicherà i criteri e sotto-criteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nei successivi artt. 16.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA - e 16.2 - METODI DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA -.
L’incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire alla Commissione la valutazione dei requisiti migliorativi soggetti a punteggio comporta la mancata attribuzione del relativo punteggio.
La Commissione si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta ai concorrenti in sede di valutazione delle offerte, per eventuali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento delle offerte presentate.
La Scuola non corrisponderà alcun rimborso, a qualsiasi titolo o ragione, ai concorrenti per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti.
L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
15. OFFERTA ECONOMICA
L’operatore economico inserisce il documento - Offerta economica di sistema - nella Piattaforma esprimendo una percentuale di ribasso rispetto alla base d’asta.
Tale percentuale di ribasso verrà poi applicata sui prezzi previsti per le singole attività come dettagliate all’art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto.
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnica e del punteggio complessivo dell’offerta economica. In caso di parità di punteggio, si darà precedenza all'offerta che avrà ottenuto un punteggio maggiore sull'offerta tecnica.
Tutti i coefficienti ed i punteggi conseguenti per gli elementi tecnico-qualitativi verranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola. L’arrotondamento dell’offerta economica verrà calcolato automaticamente dal MEPA.
L'Amministrazione si riserva il diritto di:
1) non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea;
2) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e conveniente in relazione all'oggetto della prestazione;
3) affidare la prestazione, in caso di revoca dell'aggiudicazione, all'operatore che segue il primo, nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.
16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito dalla Commissione giudicatrice appositamente nominata di cui all’art. 17 sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | ||
1 | proposta grafica cartolina | 20 | 1.1 | gradevolezza | 5 | 0 | |
1.2 | armonia compositiva | 5 | 0 | ||||
1.3 | originalità e innovazione | 5 | 0 | ||||
1.4 | adeguatezza alle esigenze della Scuola in termini di valori, visione e missione | 5 | 0 | ||||
2 | proposta grafica manifesto | 20 | 2.1 | gradevolezza | 5 | 0 | |
2.2 | armonia compositiva | 5 | 0 | ||||
2.3 | originalità e innovazione | 5 | 0 | ||||
2.4 | adeguatezza alle esigenze della Scuola in termini di valori, visione e missione | 5 | 0 | ||||
3 | Proposta materiale digitale | 10 | 3.1 | gradevolezza | 5 | 0 | |
3.2 | armonia compositiva | 5 | 0 | ||||
3.3 | originalità e innovazione | 5 | 0 | ||||
3.4 | adeguatezza alle esigenze della Scuola in termini di valori, visione e missione | 5 | 0 |
4 | portfolio | 20 | 4.1 | qualità del portfolio | 5 | 0 | |
4.2 | coerenza delle precedenti esperienze del proponente con le esigenze comunicative della SISSA | 5 | 0 | ||||
4.3 | approccio stilistico | 5 | 0 | ||||
4.4 | potenziale creativo | 5 | 0 | ||||
5 | Tempistiche | 5 | 5.1 | Verrà premiata la riduzione del tempo di realizzazione delle prime bozze sulla base di quanto previsto all’art. 2 – CSA: • Entro 8 giorni lavorativi: 0 punti • Entro 7 giorni lavorativi: 1 punto • Entro 6 giorni lavorativi: 2 punti • Entro 5 giorni lavorativi: 3 punti • Entro 4 giorni lavorativi: 4 punti • Entro 3 giorni lavorativi: 5 punti | 0 | 5 | |
6 | disponibilità | 5 | 6.1 | Verrà premiata la maggiore disponibilità a partecipare a incontri organizzativi di programmazione e verifica rispetto a quanto previsto all’art. 2 – CSA • Un incontro al mese: 2 punti • Due incontri al mese: 5 punti | 0 | 5 | |
Totale | 80 |
Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio tecnico complessivo inferiore alla soglia minima di sbarramento fissata a 40 punti.
16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
L’esame della busta tecnica da parte della Commissione è articolato in due parti:
- valutazione della documentazione tecnica con attribuzione di punteggio con riferimento agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella di cui al punto 16.1, (punto 5 – tempistiche e punto 6 - Disponibilità -).
- valutazione discrezionale da parte della commissione tecnica dei criteri qualitativi:
1. proposta grafica cartolina
2. proposta grafica manifesto
3. Proposta materiale digitale
4. portfolio
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella è attribuito un coefficiente variabile da 0,00 a 1,00 sulla base della seguente scala di valutazione.
GIUDIZIO | VALORE ASSEGNATO |
Non valutabile | 0,0 |
Gravemente insufficiente | 0,1 |
Insufficiente | 0,2 |
Scarso | 0,3 |
Quasi sufficiente | 0,4 |
Sufficiente | 0,5 |
Discreto | 0,6 |
Buono | 0,7 |
Più che buono | 0,8 |
Ottimo | 0,9 |
Eccellente | 1,0 |
Verrà determinata la media dei coefficienti attribuiti da ogni commissario e, al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, tale media verrà moltiplicata per il punteggio massimo previsto per il singolo criterio dell'Offerta Tecnica.
Si procederà quindi a determinare il punteggio complessivo assegnato derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai singoli criteri.
La commissione procederà alla registrazione nella piattaforma MEPA dei punteggi attribuiti con metodo tabellare e discrezionale che andandosi a sommare determineranno l’assegnazione di un punteggio complessivo ad ogni fornitore e, in seguito, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Nella medesima seduta in cui si è sostenuto l’esame della busta tecnica, o in una seduta successiva, la commissione procederà all’apertura della Busta economica con la relativa approvazione della documentazione presentata e l’attribuzione dei punteggi da parte del Sistema MEPA.
I punti previsti per l’offerta economica (punti 20) saranno attribuiti automaticamente dal sistema sulla base della seguente formula non lineare a proporzionalità inversa (interdipendente) per cui al maggior ribasso offerto sarà attribuito il massimo punteggio e in proporzione saranno attribuiti i punteggi agli altri ribassi:
PE= PEmax* 𝑅
𝑅𝑚𝑎𝑥
PE= Punteggio economico attribuito |
PEmax= massimo punteggio attribuibile (20 punti) |
Rmax = Ribasso più elevato tra quelli offerti in gara |
R = ribasso rispetto alla base d’asta |
Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo nell’offerta tecnica, costituisce causa di esclusione dalla gara.
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice, responsabile della valutazione delle offerte tecniche, è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.
La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.
La commissione giudicatrice può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La prima sessione ha luogo il giorno 03.09.2024 ore 10:00.
La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:
• della documentazione amministrativa;
• delle offerte tecniche;
• delle offerte economiche.
La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’apertura delle offerte avverrà in modo virtuale e gli operatori economici che hanno presentato offerta potranno vedere lo stato di avanzamento delle attività del seggio di gara e della commissione giudicatrice attraverso il Login alla propria area personale della Piattaforma Mepa.
La busta amministrativa verrà esaminata, in apposita seduta, scaduti i termini per la presentazione delle offerte come da data e orario indicati nella RdO. Eventuali variazioni verranno prontamente comunicate agli offerenti.
L’esame della busta amministrativa verrà effettuata dall’Ufficio Procurement e Contratti a ciò deputato che procederà a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.2.
Le Offerte tecniche ed economiche resteranno chiuse e archiviate nella piattaforma MEPA fino alla conclusione dell’esame della documentazione amministrativa.
Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma MEPA ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.
La commissione giudicatrice procede all’apertura, all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione procederà alla registrazione nella piattaforma MEPA dei punteggi attribuiti con metodo tabellare e discrezionale che andandosi a sommare determineranno l’assegnazione di un punteggio complessivo ad ogni fornitore e, in seguito, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma MEPA consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e stilerà la graduatoria automaticamente.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativamente all’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 3 (tre) giorni. La richiesta è effettuata tramite il Portale MEPA “Sezione Comunicazioni”. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha
presentato la migliore offerta. Xxx xxxxxxxx l’ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio tramite il Portale MEPA “Sezione Comunicazioni”.
La graduatoria è visibile ai concorrenti tramite il portale MEPA. L’offerta è esclusa in caso di:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino valori sproporzionati o inappropriati rispetto alle altre offerte.
Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della struttura di supporto ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Sulla base della graduatoria del MEPA e dopo l’eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta, la proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta valida.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC e allo scorrimento della graduatoria.
Il contratto è stipulato tramite il portale MEPA entro 30 (trenta) giorni dal provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 55, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023.
Il valore contrattuale è il valore dell’Accordo quadro pari a euro 69.450,00.
Non si applicano i termini dilatori previsti dall’art. 108, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 36/2023.
A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, resa con le modalità di cui all’art. 117 del Codice da calcolare sull’importo contrattuale, nella misura del 5% ai sensi dall’articolo 53, c. 4 del Codice.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
− gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
− ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
24. CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento SISSA.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante
Codice disciplinare e codice di condotta | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (xxxxx.xx) Codice_di_comportamento_0.pdf (xxxxx.xx)
25. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all’articolo 36 del codice.
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Trieste.
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR) e delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che tutti i dati conferiti a questa Amministrazione, per le finalità connesse e strumentali al contratto, saranno trattati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Le informazioni riguardanti il trattamento dei dati sono reperibili al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxx.