CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI
1. Ambito di applicazione
Le presenti Condizioni Generali di Fornitura di beni e di servizi (di seguito le “Condizioni Generali”) si applicheranno a tutte le forniture di beni ovvero alla prestazione di servizi effettuate dalla Vostra società (di seguito il “Fornitore”) a favore del Gruppo Tea (come di seguito definita), in adempimento di Contratti/Ordini, in qualsiasi forma perfezionatisi tra le nostre società.
Le Condizioni Generali potranno essere integrate o modificate da Condizioni Specifiche inserite o allegate ai Contratti/Ordini, restando inteso che sebbene queste ultime prevarranno sul contenuto delle Condizioni Generali, la loro efficacia sarà peraltro limitata allo specifico Contratto/Ordine.
Il Fornitore rinuncia, conseguentemente, all’applicazione di eventuali proprie condizioni generali e particolari di vendita che dovranno in ogni caso ritenersi prive di ogni efficacia tra le parti.
2. Definizioni
Nel contesto delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato qui sotto rispettivamente assegnato a ciascuno di essi:
(I) Con “Gruppo Tea” deve intendersi Tea spa e le società da essa controllate, indicate nel Contratto/Ordine;
(II) Con “Bene/i” devono intendersi i materiali, i macchinari, i prodotti o qualsiasi bene mobile oggetto della specifica fornitura, come espressamente indicato nei Contratti/Ordini;
(III) Con “Servizi/o” devono intendersi le attività ed i servizi erogati dal Fornitore a Tea;
(IV) Con “Contratto/Ordine” deve intendersi l’insieme dei documenti contrattuali che hanno ad oggetto la Fornitura o il Servizio e che disciplinano i rapporti tra il Fornitore e il Gruppo Tea. In particolare il Contratto/Ordine potrà essere integrato con Condizioni Specifiche e tutto quanto necessario alla corretta formulazione del fabbisogno;
(V) Con “Evento di Forza Maggiore” deve intendersi un evento imprevedibile e al di fuori del proprio controllo che renda impossibile per una delle parti l'adempimento delle proprie obbligazioni dovute ai sensi di un Contratto/Ordine. Saranno considerati eventi di forza maggiore: guerre, atti terroristici, incendi, inondazioni, terremoti, scioperi generali, serrate, embarghi, pandemie diverse da quella da Covid 19 e ordini della pubblica Autorità;
(VI) Con ”Specifiche Tecniche” devono intendersi i disegni e le caratteristiche tecniche e/o funzionali che il Bene o il Servizio dovranno soddisfare;
(VII) Con “Condizioni specifiche” devono intendersi le particolari disposizioni inserite nei singoli Contratti/Ordini che possono integrare, derogare, modificare le presenti Condizioni Generali.
(VIII) Con “Parti” devono intendersi il Gruppo Tea e il Fornitore.
3. Contratti/Ordini d’Acquisto
I Contratti/Ordini di Acquisto dovranno essere emessi in forma scritta e dovranno contenere l’indicazione almeno dei seguenti elementi:
● Beni e/o Servizi oggetto del singolo Contratto/Ordine di Acquisto;
● quantità, caratteristiche dei termini di consegna dei Beni o Servizi;
● prezzi, modalità e termini di pagamento;
● eventuali Condizioni Specifiche di acquisto, anche in deroga a queste Condizioni Generali.
Il Contratto/Ordine diverrà vincolante per le Parti entro il termine, da ritenersi essenziale, di cinque giorni lavorativi dall’invio dello stesso. In assenza di espresso rifiuto del Contratto/Ordine, da inviare tassativamente a mezzo PEC (xxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx), lo stesso si riterrà accettato unitamente alle presenti Condizioni Generali.
Il Gruppo Tea si riserva il diritto di revocare i Contratti/Ordini finché il Fornitore non abbia tassativamente inviato a mezzo PEC il proprio rifiuto e comunque non oltre 5 giorni dall’invio del Contratto/Ordine.
Ai fini delle presenti Condizioni Generali, saranno considerate effettuate in forma scritta le comunicazioni scambiate tra le Parti tramite posta elettronica o PEC.
La vendita dei Beni o l’erogazione dei Servizi saranno disciplinate da quanto previsto nelle Condizioni Generali, nelle Specifiche Tecniche, negli Ordini di Acquisto e nei documenti eventualmente richiamati negli Ordini di Acquisto, incluse le Proposte Contrattuali. In caso di conflitto o discrepanza tra le Proposte Contrattuali e gli Ordini di Acquisto o le Condizioni Generali, prevarrà il contenuto delle Condizioni Generali e degli Ordini di Acquisto.
1
Il Gruppo Tea avrà diritto di recedere dai Contratti in ogni momento, anche in deroga all’art.1373, 1° comma, del Codice Civile, qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che sia venuta meno l’idoneità tecnica del Fornitore ad effettuare regolarmente la fornitura di Beni o Servizi o qualora, sempre a suo insindacabile giudizio, ritenga che il Fornitore si trovi in uno stato di difficoltà economica tale da porre in pericolo l’effettuazione regolare della fornitura di Beni o Servizi e ancora quando nei suoi confronti risultino promosse azioni legali per il recupero dei crediti o procedure esecutive, o lo stesso Fornitore versi in stato di insolvenza o sia stato ammesso ad una qualunque procedura concorsuale, di liquidazione o di concordato con i creditori.
Al fine di accertare la sussistenza delle situazioni sopra dette, il Gruppo Tea si riserva il diritto di avvalersi di canali di informazione specializzati, sempre nel rispetto della Privacy dei fornitori.
Prima di iniziare la fornitura del Bene o la prestazione del Servizio, il Fornitore deve segnalare ogni necessità di variazione rispetto a quanto prescritto dalle Specifiche Tecniche. In questo caso le forniture e/o i Servizi potranno iniziare solo dopo accettazione scritta da parte del Gruppo Tea delle variazioni proposte dal Fornitore.
4. Prezzi e pagamenti
Salvo diversi accordi scritti, i prezzi indicati nei Contratti/Xxxxxx si intendono al netto di IVA. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
Essendo il Gruppo Tea a partecipazione pubblica diretta od indiretta, dal 1° luglio 2017 è soggetto al meccanismo dello “split payment” di cui all’art. 17-ter del DPR 633/1972.
La fatturazione deve avvenire solo in via posticipata. Sulle fatture dovrà essere obbligatoriamente riportata l’annotazione “Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti - Art. 17 Ter DPR 633/72 – Split Payment". Le fatture sulle quali non sarà apposta tale annotazione non potranno essere processate e liquidate ed il fornitore dovrà attivarsi per la rettifica dei documenti in base alle istruzioni ufficiali fornite dall’Agenzia delle Entrate, il fornitore dovrà esporre l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta in fattura la quale, però, non concorrerà alla determinazione della sua liquidazione IVA periodica, poiché la suddetta IVA non sarà liquidata al cedente/prestatore al saldo della fattura, ma sarà pagata direttamente all’Erario da parte del Gruppo Tea.
Le fatture dovranno inoltre obbligatoriamente contenere: il numero del Contratto/Ordine di riferimento e i numeri di CIG (Codice Identificativo gara) e CUP (Codice Unico di Progetto) ove applicabili; estremi indicativi del c/c bancario o Postale dedicato a ricevere il pagamento e le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sullo stesso/i ai sensi della L 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari).
Termini e modalità di pagamento saranno indicati nei Contratti/Ordini. In mancanza di ciò, il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro novanta giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura. Il pagamento sarà in ogni caso condizionato alla consegna al Gruppo Tea dei beni.
Qualora i Contratti/Xxxxxx abbiano ad oggetto la prestazione di Servizi, il pagamento delle fatture che verranno emesse dal Fornitore è condizionato alla previa dimostrazione, da parte dello stesso, con trasmissione e acquisizione della relativa documentazione in favore del Gruppo Tea, dell’osservanza integrale di quanto previsto dalla legge in ordine (i) al regolare versamento dell’imposta sul valore aggiunto ed al versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente scaduti alla data del pagamento delle fatture; e (ii) al rispetto del trattamento retributivo, dal punto di vista sia normativo che economico, nonché contributivo, assistenziale ed assicurativo in favore dei propri dipendenti.
Il Fornitore terrà in ogni caso il Gruppo Tea indenne e manlevata da ogni e qualsivoglia danno, perdita, costo o spesa (ivi incluse eventuali sanzioni comminate ai sensi di legge) che possano ad essa derivare da eventuali violazioni e/o inadempimenti del Fornitore agli obblighi previsti dal presente articolo.
In tutti i casi di inadempimento del Fornitore, il Gruppo Tea avrà il diritto di sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore, senza che ciò determini la maturazione di alcun interesse o penalità, finché il Fornitore avrà rimediato all’inadempimento.
5. Termini essenziali
Salvo diversa esplicita previsione nel Contratto/Ordine e/o negli altri documenti contrattuali, i termini contrattuali non sono da intendersi posti come essenziali nell’interesse del Gruppo Tea.
In deroga a quanto previsto dall’art. 1457 c.c., qualora siano contrattualmente previsti termini essenziali nell’interesse del Committente, il Fornitore è tenuto a fornire il servizio anche oltre il termine convenuto salvo che il Committente manifesti la volontà di risolvere il Contratto/Ordine con le medesime modalità previste all’Art 16 delle presenti Condizioni Generali per la risoluzione.
La violazione dei termini essenziali per fatto e colpa del Fornitore comporta, a carico di quest’ultimo, l’applicazione delle penali eventualmente previste nel Contratto/Ordine e l’obbligo al risarcimento dei danni ulteriori patiti dal Committente.
6. Durata
Alla scadenza, il Contratto/Ordine s’intende concluso senza necessità di formale disdetta e la fornitura dei Beni e/o Servizi oltre la scadenza contrattuale in nessun modo può essere intesa come rinnovo automatico del Contratto/Ordine alle stesse condizioni e termini, né proroga della durata del medesimo, salvo che diversamente sia espressamente pattuito tra le Parti per iscritto nelle Condizioni Specifiche
7. Luogo e tempi di consegna
I termini previsti per la consegna, riferiti al punto di resa stabilito nel Contratto/Ordine, potranno essere prorogati solo con il consenso scritto del Gruppo Tea. L’obbligazione relativa al termine di consegna sarà adempiuta solo quando, a richiesta del Gruppo Tea, il materiale sarà corredato da tutta la documentazione tecnica per l’esercizio e la manutenzione nonché da quella relativa ai collaudi, oltre alla documentazione eventualmente prescritta dalla legge.
Il Gruppo Tea ha la facoltà di modificare i termini di consegna in funzione di esigenze sopravvenute e compatibilmente con le possibilità del Fornitore.
Il Gruppo Tea dovrà comunicare al Fornitore eventuali richieste di consegna anticipata, con preavviso di almeno un mese rispetto alle date stabilite nel Contratto/Ordine. I nuovi termini di consegna dovranno essere concordati per iscritto e sostituiranno a tutti gli effetti i termini di consegna originariamente previsti.
8. Ritardo nell’adempimento
In caso di ritardo nella consegna del bene e/o nella prestazione del Servizio, il Gruppo Tea avrà il diritto di applicare una penalità per il ritardo – salvo che il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore – pari al 5% dell’importo della fornitura e del servizio per ogni settimana di ritardo o frazione di essa fino ad un massimo del 10% dell’importo della fornitura non consegnata o del Servizio non completato entro il termine pattuito.
Rimangono comunque salve le Condizioni specifiche stabilite nel Contratto/Ordine.
In aggiunta alla penale sopra prevista, il Gruppo Tea avrà il diritto al risarcimento di ogni danno ad essa causato direttamente o indirettamente derivanti dal ritardo nella consegna dei Beni o nel completamento del Servizio.
Nel caso in cui i termini siano dichiarati essenziali, la fattispecie è regolata altresì dal successivo art. 16 delle presenti Condizioni Generali.
9. Esecuzione attività e/o servizi
Durante l'esecuzione delle attività e/o Servizi, il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni di legge applicabili alla prestazione del Servizio affidatogli ed in particolare:
- a garantire l’impiego di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo allo scopo;
- a mettere in atto, per la prestazione del Servizio, tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro dei propri tecnici ed operai, sia ai fini della sicurezza di persone, impianti e beni di Tea e di terzi nel rispetto della legislazione applicabile;
- a mantenere in vigore per tutta la durata del Contratto/Ordine le polizze assicurative di cui il Fornitore ha dato copia a Tea e di quelle eventualmente stipulate su richiesta del Gruppo Tea;
- a segnalare qualsiasi variazione intervenisse rispetto alle informazioni fornite al Gruppo Tea relativamente alla titolarità della propria impresa, alla compagine azionaria del Fornitore ed alla propria organizzazione aziendale;
- a garantire che il personale che impiegherà per lo svolgimento dei Servizi (i) è, e sarà, in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato (leggi, regolamenti e C.C.N.L./accordi collettivi), parasubordinato o di collaborazione e (ii) dovrà essere qualificato idoneo rispetto al lavoro da svolgere;
- a nominare un proprio referente nei rapporti con il Gruppo Tea, reperibile per tutta la durata del rapporto contrattuale con quest’ultima, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio della prestazione del Servizio.
Qualora sia chiamato ad erogare un Servizio presso stabilimenti, laboratori, magazzini o uffici del Gruppo Tea, il Fornitore si impegna :
- a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza del Gruppo Tea;
- ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio;
- a dare comunicazione alla committente, come previsto art. 29, comma 3 e degli art. 26 e 28 del D.lgs n° 81/08, di eventuali infortuni e mancati infortuni che avvengano durante l'esecuzione delle prestazioni affidate. Tale Obbligo deve inoltre essere esteso ad eventuali imprese in ATI o RTI o in subappalto. L'obbligo discende dalla necessità di valutare gli eventi significativi ai fini di un eventuale aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi, per l'adozione di eventuali misure preventive o di protezione.
- ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni in genere, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere del Gruppo Tea, sollevando espressamente e tenendo indenne il Gruppo Tea da ogni e qualsiasi responsabilità costo, onere o pretesa di terzi al riguardo.
I mezzi di sollevamento, movimentazione e, più in generale, tutte le attrezzature di necessità del Fornitore per la prestazione del Servizio saranno messi a disposizione a cura e spese dello stesso che ne garantisce la piena idoneità all’uso cui sono destinati.
Detti mezzi, per tutta la durata dell’attività e/o del Contratto/Ordine, devono essere pienamente conformi alle normative vigenti.
E’ fatto espresso divieto al Fornitore di fare uso di mezzi e/o attrezzature di proprietà del Gruppo Tea, salvo diverso preventivo accordo scritto.
10. Recesso
Salvo che sia diversamente disposto nelle Condizioni Specifiche, il Gruppo Tea ha la facoltà di recedere dal Contratto in ogni tempo e per qualsivoglia motivo e/o causa, previa comunicazione scritta a mezzo PEC al Fornitore con 30 (trenta) giorni di preavviso, gratuitamente, senza indennizzo, fatta salva la corresponsione del prezzo della Fornitura eseguita alla data di efficacia del summenzionato recesso: in particolare il Gruppo Tea ha facoltà di recedere dal Contratto in ogni momento e senza preavviso nel caso di liquidazione, fallimento, Amministrazione Controllata del Fornitore.
In caso di recesso, dal momento di ricezione della PEC il Fornitore deve immediatamente interrompere l’esecuzione del Contratto. Inoltre, in tal caso, il recesso determina la cancellazione d’ogni Contratto/Ordine in sospeso.
Il Fornitore della Prestazione rinuncia a far valere qualsivoglia pretesa al riguardo, a qualsivoglia titolo e/o causa. Tutti i pagamenti già effettuati e relativi ad una parte della Fornitura non ancora consegnata saranno immediatamente rimborsati al Gruppo Tea.
11. Garanzie
Il Fornitore garantisce che i Beni consegnati saranno esenti da difetti e conformi alle Specifiche Tecniche.
Ferme le altre previsioni normative, il Fornitore è responsabile nei confronti del Gruppo Tea ai sensi degli artt. 1490 c.c. (garanzia per i vizi della cosa venduta) e 1497 c.c. (mancanza di qualità). Il ricevimento della merce al punto di resa non esonerano il Fornitore dalla garanzia per vizi o la mancanza di qualità che dovessero manifestarsi entro i 12 (dodici) mesi successivi alla consegna.
I Beni oggetto della fornitura saranno considerati difettosi qualora:
(a) non risultino conformi a quanto prescritto nelle specifiche tecniche allegate agli Ordini e/o dai Contratti, oppure
(b) non rispecchino le caratteristiche possedute dai campioni e prototipi consegnati dal Fornitore,
(c) non siano idonei all’uso per cui il Gruppo Tea intendeva utilizzarli.
Nel caso in cui i Beni consegnati dovessero rivelarsi difettosi il Gruppo Tea avrà diritto di chiedere la sostituzione o la riparazione dei beni non conformi e/o difettosi, e, in tal caso, i beni saranno:
(i) rispediti al Fornitore a costo, spese e rischio del medesimo Fornitore;
(ii) sostituiti o riparati immediatamente con altri beni;
(iii) riconsegnati a costo, spese e rischio del Fornitore presso la sede del Gruppo Tea o dove altrimenti indicato da quest'ultima.
I beni sostituiti o riparati saranno garantiti dal Fornitore per un periodo di 12 (dodici) mesi a partire dal giorno in cui la sostituzione o riparazione sia stata completata con successo ed in maniera soddisfacente; ovvero risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo 16, salvo il risarcimento del danno.
Nel caso in cui i beni dovessero rivelarsi solo in parte non conformi e/o difettosi, il Gruppo Tea avrà la facoltà di risolvere il Contratto anche con riferimento ai beni conformi e/o non difettosi.
Il Fornitore garantisce che i servizi saranno prestati:
(a) in conformità a quanto previsto nel Contratto/Ordine e/o nelle Specifiche Tecniche;
(b) in conformità alle Norme Applicabili, inclusi i regolamenti ambientali, sanitari e di sicurezza, nonché le leggi sul lavoro;
(c) da personale debitamente qualificato e preparato, utilizzando la massima cura e diligenza e rispettando i più elevati livelli di qualità.
Il Fornitore dichiara e garantisce di aver ottenuto tutte le necessarie licenze, autorizzazioni e permessi per la fornitura dei beni e l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e manlevato il Gruppo Tea da qualsiasi azione, pretesa, molestia o turbativa, nonché dai danni, costi e spese ad esse relativi (inclusi costi di difesa, pagamenti e spese legali) derivante dalla violazione di tale garanzia.
Il Fornitore garantisce che tutto il proprio personale impiegato nell’esecuzione del Contratto con il Gruppo Tea è, e sarà, in regola rispetto alla vigente normativa lavoristica, anti-infortunistica, previdenziale ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e che sarà inquadrato e retribuito secondo i termini stabiliti dal contratto di lavoro di volta in volta vigente, stipulato con le organizzazioni sindacali di categoria, sia in sede nazionale che – eventualmente – in sede integrativa. Se, e nella misura in cui i dipendenti del Fornitore svolgano attività presso i locali del Gruppo Tea, tali dipendenti saranno unicamente soggetti alle direttive e al potere direzionale e organizzativo del Fornitore e sarà sua responsabilità assicurarsi che i propri dipendenti rispettino tutte le regole relative all’accesso e all’utilizzo di tali locali.
12. Responsabilità
Ogni Parte è responsabile di tutti i danni che essa, il suo personale, i suoi rappresentanti e i suoi eventuali Subappaltatori potrebbero cagionare all’altra Parte o a terzi nello svolgimento della fornitura e/o Servizi nell’esecuzione del Contratto/Ordine. Ciascuna delle Parti terrà indenne l’altra ed i suoi assicuratori da qualsiasi danno, spesa, responsabilità che quest’altra Parte potrebbe sopportare a tale titolo.
13. Assicurazioni
Il Fornitore della Prestazione e i suoi eventuali Subappaltatori, salvo diverso accordo tra le Parti, devono stipulare a proprie spese, e mantenere valide per tutto il periodo di esecuzione del Contratto, inclusa ogni eventuale proroga, le seguenti assicurazioni:
- assicurazione responsabilità civile «esercizio» per un importo di almeno euro duemilionicinquecentomila (2.500.000) per ogni tipo di danno e per sinistro;
- assicurazione responsabilità civile «dopo consegna» per un importo di almeno euro duemilionicinquecentomila (2.500.000) per sinistro e per anno;
- assicurazione responsabilità civile automobile per i veicoli terrestri a motori utilizzati per i fabbisogni dell’esecuzione dei Lavori e/o Servizi;
- ogni assicurazione e/o fidejussione indicata nelle Condizioni Specifiche del Contratto.
Gli importi minimi di garanzia sopra indicati non costituiscono limitazione di responsabilità del Fornitore della Prestazione.
Il Fornitore della Prestazione, su richiesta del Cliente, consegnerà una o più attestazioni rilasciate dal proprio assicuratore o dal suo broker in cui si certifica l’esistenza delle assicurazioni contratte, i capitali assicurati, la natura delle coperture e il periodo di garanzia della o delle polizze.
14. Cessione - Subfornitori
Il Fornitore non può cedere a terzi i Contratti, gli Ordini ed i crediti da essi derivanti. I Contratti, gli Ordini ed i crediti da essi derivanti sono, invece, cedibili dal Gruppo Tea alle sue Affiliate.
Nel caso di fusione della società del Fornitore con una società non appartenente allo stesso gruppo del Fornitore, di conferimento ad una società non controllata dal Fornitore, in caso di mutamento nel controllo societario, il Fornitore deve darne immediata comunicazione all’Acquirente: nei 30 (trenta) giorni di calendario successivi all’invio della comunicazione di cui sopra, l’Acquirente ha la facoltà di recedere dal Contratto dando 2 (due) mesi di preavviso e senza indennizzo, fatta eccezione per il Contratto/Ordine in corso d’esecuzione.
Ai fini dell’applicazione delle presenti Condizioni per controllo s’intende la titolarità di più del 50% delle azioni che conferiscono il diritto di voto o il diritto di nominare la maggioranza dei membri del consiglio d’amministrazione di un’altra società.
Salve espresse disposizioni contrarie, il Fornitore, in caso di cessione del Contratto, rimane solidalmente responsabile nei confronti dell’Acquirente per la completa esecuzione del Contratto.
Il Contratto non può essere subappaltato a terzi se non previo consenso scritto dell’Acquirente. In particolare, quando una Fornitura è prodotta secondo le specifiche dell’Acquirente, la Fornitura così prodotta e le operazioni connesse all’esecuzione del Contratto non possono essere affidate a terzi dal Fornitore senza previo consenso scritto dell’Acquirente e sempre nel rispetto da parte del Fornitore e dei terzi delle disposizioni di legge vigenti.
In ogni caso, il Fornitore rimane il solo responsabile per la corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore terrà indenne l’Acquirente da qualsiasi reclamo avanzato dai propri dipendenti, dai subfornitori e dai dipendenti di questi ultimi.
15. Divieto di subfornitura e di subappalto
Salvo diversa preventiva autorizzazione scritta, è fatto espresso divieto al Fornitore di affidare a terzi, anche parzialmente, la fabbricazione dei Beni e/o la prestazione dei Servizi oggetto del Contratto/Ordine.
16. Risoluzione e clausola risolutiva espressa
In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù degli Contratti/Ordini, il Gruppo Tea potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dai medesimi per specifiche ipotesi, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto.
In aggiunta a quanto previsto al paragrafo precedente, il Gruppo Tea potrà risolvere i Contratti in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 1456 cc, mediante comunicazione scritta via PEC al Fornitore e con effetto dalla data che il Gruppo Tea indicherà nella stessa comunicazione, qualora il Fornitore:
(a) venga posto in liquidazione, assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale o altri casi di cessazione dell’attività;
(b) sia inadempiente agli obblighi di riservatezza e limitazione d’uso di cui all’art.18;
(c) si associ o sia sottoposto a qualsiasi forma al controllo, anche indiretto, di un concorrente di Tea;
(d) sia inadempiente agli obblighi di divieto di subfornitura e di subappalto di cui all’articolo 15;
(e) sia inadempiente agli obblighi di incedibilità di cui all’articolo 14;
(f) si renda responsabile della violazione di una qualsiasi delle disposizioni dell’articolo 20 (Etica di Business e Corporate Responsibility);
(g) sia inadempiente rispetto agli obblighi di legge in ordine (i) al regolare versamento dell’imposta sul valore aggiunto ed al versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente; (ii) al trattamento retributivo, dal punto di vista sia normativo che economico, nonché contributivo, assistenziale ed assicurativo dei propri dipendenti, ovvero non trasmetta tempestivamente al Gruppo Tea la relativa documentazione ai sensi dell’art. 11 che precede e (iii) gravi inosservanze da parte del Fornitore e degli eventuali subappaltatori delle norme in materia di sicurezza nonché gravi inosservanze alle prescrizioni dei piani di sicurezza, oltre alle disposizioni contenute nell’ art.11 delle presenti Condizioni Generali;
(h) non sia in grado di eseguire i suoi obblighi contrattuali per una causa di forza maggiore che si protragga per un periodo continuativo superiore a 10 giorni lavorativi;
(i) abbia assunto, ovvero anche solo tentato di assumere, comportamenti in contrasto ai principi e alle prescrizioni del Modello 231 (ai sensi del D.L.231/2001), della Politica di tutela dei diritti umani e del Codice Etico adottati dalla Società.
Qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite prestazioni parziali, a proprio insindacabile giudizio, il Gruppo Tea ha la facoltà di trattenere i materiali e/o la documentazione prodotta; ritenuti utilizzabili in accordo al Contratto, mentre quanto ritenuto non fruibile dovrà essere ritirato a cura e spese del Fornitore tenendo il Committente completamente esente da qualsiasi onere.
Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione del Committente, inviata al Fornitore con lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.
Il Gruppo Tea potrà inoltre risolvere ciascun Contratto/Ordine mediante comunicazione scritta via PEC trasmessa con 30 (trenta) giorni di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa per il Gruppo Tea l’esecuzione di un Contratto/Ordine. La risoluzione ai sensi del presente articolo ed in ogni altro caso, non fa venire meno gli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 18 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.
17. Forza maggiore
L’inadempimento di una delle parti alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto/Ordine non sarà imputabile a tale parte se causato da un Evento di Forza Maggiore. In caso di Evento di Forza Maggiore che colpisca il Fornitore, questo è tenuto a comunicare per iscritto al Gruppo Tea il verificarsi dell’Evento di Forza Maggiore entro 24 ore dall’inizio dell’Evento, adottando ogni ragionevole misura al fine di adempiere alla propria prestazione non appena possibile.
In caso di Evento di Forza Maggiore che si protragga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, il Gruppo Tea ha diritto di risolvere il Contratto/Ordine.
18. Riservatezza
Tutti i documenti o le informazioni forniti dal Gruppo Tea al Fornitore per l’esecuzione del Contratto/Ordine, così come tutti gli elementi (in particolare tutte le relazioni, gli studi ed altri documenti) predisposti dal Fornitore per l’esecuzione del Contratto/Ordine sono strettamente confidenziali.
Allo stesso modo, sono strettamente confidenziali per il Fornitore tutti i documenti e le informazioni di cui il Fornitore viene a conoscenza nell’esecuzione del Contratto, in particolare quelli relativi all’organizzazione, alle attività ed ai risultati economici del Gruppo Tea.
Il Fornitore ha la facoltà di utilizzare i documenti, le informazioni e gli elementi di cui sopra unicamente per l’esecuzione del Contratto e non può divulgarli a soggetti terzi od al personale o ad agenti del Fornitore non adibiti all’esecuzione del Contratto, salva l’ipotesi in cui detta divulgazione sia necessaria per adempiere ad obbligazioni legali, contabili o regolamentari.
Il Fornitore si obbliga a rispettare e ad imporre al proprio personale, agenti e subfornitori di rispettare i suddetti obblighi di non utilizzo e di riservatezza per tutto il periodo di durata del Contratto/Ordine e per almeno 5 (cinque) anni successivi al termine del Contratto/Ordine e/o delle sue proroghe.
Il Fornitore non è tuttavia responsabile della divulgazione d’informazioni qualora le stesse siano di dominio pubblico o siano state reperite legittimamente da altre fonti. Il Fornitore si obbliga a restituire all’Acquirente, al termine del Contratto, i documenti ed i dati, così come tutte le copie dei medesimi, di cui disponga durante l’esecuzione del Contratto.
19. Pubblicità e promozione
Il Fornitore non potrà, salvo previo consenso scritto rilasciato dal Gruppo Tea, rendere in alcun modo noto a terzi di aver stipulato un Contratto con il Gruppo Tea o utilizzare il marchio e/o il nome commerciale del Gruppo Tea nel proprio materiale pubblicitario o promozionale.
20. Etica di Business e Corporate Responsibility
Il Fornitore si obbliga a rispettare i principi e le prescrizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, della Politica di tutela dei diritti umani e del Codice Etico adottati dal Gruppo Tea; a tal fine, il Fornitore dichiara di aver preso visione e di conoscere i citati documenti pubblicati e consultabili sul sito: xxxx://xxx.xxxxxx.xx sezione Etica e Conformità.
In particolare il Fornitore dichiara e garantisce che, nell’esecuzione dei Contratti/Ordini nessuno dei propri dirigenti, amministratori, dipendenti, collaboratori o consulenti:
(a) offrirà o autorizzerà alcuna contribuzione, pagamento, dono, influenza o altra utilità a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, funzionari, dipendenti o rappresentanti di alcuna autorità, ente governativo ed ogni altra istituzione nazionale ed internazionale;
(b) darà alcun contributo, in qualsiasi forma, a candidati a cariche pubbliche.
Alla luce di quanto sopra, il Fornitore si impegna, per sé e per i propri dirigenti, amministratori, dipendenti, collaboratori o consulenti che a qualsiasi titolo vengano in contatto con il Gruppo Tea nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto/Ordine, ad informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza 231 competente di ogni atto, fatto o comportamento, anche solo tentato, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali di cui al D. Lgs. n. 231/01.
Il Fornitore s’impegna altresì ad imporre ai propri eventuali subcontraenti e subfornitori i suddetti principi, valori e politiche, vigilando regolarmente sull’effettivo rispetto di tale obbligo da parte degli stessi.
21. Protezione dei dati personali
Ai fini dell’esecuzione del Contratto/Ordine, il Gruppo Tea ed il Fornitore si impegnano reciprocamente a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento Generale (UE) 2016/679 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”), nonché, nei limiti della relativa applicabilità, al D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
In particolare, il Fornitore riconosce che i dati personali propri e/o dei propri dipendenti e/o collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al Contratto, saranno trattati dal Gruppo Tea per le finalità e secondo le modalità indicate nell’Informativa resa ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR, che il Fornitore si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti e/o collaboratori.
Fermo quanto sopra, tenuto conto del contenuto e della tipologia di beni o servizi oggetto del Contratto e laddove l’esecuzione dello stesso implichi il trattamento da parte del Fornitore di dati personali di cui il Gruppo Tea sia titolare del trattamento e da compiersi per conto di quest’ultima, il Fornitore opererà quale “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti dell’art 28 GDPR, impegnandosi ad accettare le condizioni previste nel modello di contratto di designazione a responsabile del trattamento.
L’informativa completa è disponibile al seguente indirizzo web: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxx/xxxxxxx.
22. Legge applicabile e foro competente
Gli ordini ed i Contratti sono disciplinati in ogni aspetto dalla legge del Paese ove è stabilita la sede legale del Gruppo Tea, titolare del rapporto contrattuale con il Fornitore. Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione o in conseguenza dei Servizi e/o dei Contratti, la loro efficacia, validità esecuzione, interpretazione, risoluzione e cessazione, nonché di ogni rapporto inerente o connesso ai Servizi e/o ai Contratti, e di ogni relativa ragione di dare e di avere, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro del luogo ove è stabilita la sede legale del Gruppo Tea, titolare del rapporto contrattuale con il Fornitore.
23. Varie
Se una delle previsioni delle Condizioni Generali fosse o divenisse invalida o inefficace ai sensi delle norme applicabili, di decisioni o lodi arbitrali o di autorità giudiziarie competenti, le restanti previsioni rimarranno valide ed efficaci e il Gruppo Tea e il Fornitore accetteranno di modificare la previsione stessa nella misura necessaria a garantirne la conformità con tale norma o decisione.
Le presenti Condizioni Generali sostituiscono tutte le precedenti negoziazioni, accordi, impegni, dichiarazioni e intese tra il Gruppo Tea ed il Fornitore, sia scritte che verbali.
Il mancato o ritardato esercizio da parte del Gruppo Tea o del Fornitore di qualsiasi diritto o rimedio previsto nelle Condizioni Generali o dalla legge non costituirà una rinuncia allo stesso o ad ogni altro diritto o rimedio, né pregiudicherà il futuro esercizio dello stesso o di altri diritti o rimedi. Il parziale esercizio di tale diritto o rimedio non precluderà ogni ulteriore esercizio dello stesso o l’esercizio di ogni altro diritto o rimedio. La rinuncia a qualsiasi diritto o rimedio ai sensi delle presenti Condizioni Generali o di legge sarà efficace e valida solo se effettuata in forma di atto scritto.