Contract
CAPITOLATO PRESTAZIONALE – CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO |
Avviso esplorativo di mercato finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse, corredate da relative quotazioni economiche, per il successivo ed eventuale affidamento diretto della “FORNITURA A CORPO DI APPARATI INFORMATICI E SOFTWARE PER EFFICIENTAMENTO INFORMATICO DELLA STRUTTURA TECNICO- AMMINISTRATIVA DELLA SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A.”. |
ART. 1 - PREMESSA
Il presente capitolato prestazionale, allegato all’avviso pubblico in oggetto generalizzato, quale sua parte integrante e sostanziale, disciplina, oltre agli aspetti tecnici, tutte le condizioni particolari di contratto che regoleranno il rapporto contrattuale eventualmente discendente dall’esito dell’indagine di mercato cui fa capo detto avviso esplorativo, in deroga e/o ad integrazione alle “Condizioni generali di contratto” (applicabili ai relativi beni/servizi offerti dal MePA. per la relativa area merceologica interessata) e allo “schema standard di Contratto” generato automaticamente dal sistema di e-procurament della P.A. all’esito della procedura di trattativa diretta (rectius: il contratto di prestazione della fornitura dei beni concluso nell’ambito del Sistema di e-Procurement tra il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore e disciplinato, in assenza di diverse indicazioni fornite dal Soggetto Aggiudicatore nelle Condizioni Particolari di Fornitura allegate alla Richiesta di Offerta o alla Trattativa Diretta, dalle Condizioni Generali di Contratto allegate al Capitolato d’Oneri).
In sede di indagine di mercato, il presente documento funge da anticipazione delle condizioni particolari di contratto che, in deroga e/o ad integrazione alle “Condizioni generali di contratto” e allo “Schema standard di Contratto” di cui sopra, regoleranno il rapporto contrattuale discendente dal successivo esito della procedura di trattativa diretta eventualmente sperimentata facendo ricorso al sistema di e-procurament della P.A, nell’ambito del MePA di Consip, con idoneo operatore preselezionato a seguito della predetta indagine. In tal senso, infatti, il presente documento - che, in sede d’indagine, dovrà essere sottoscritto per semplice presa visione da tutti i soggetti manifestanti – rende noto le caratteristiche contrattuali necessitate, al fine di consentire la presentazione di una consapevole ed aderente manifestazione d’interesse propedeutica all’affidamento. Vengono, quindi, riportate, sia a livello generale che per ogni singolo componente di base, i requisiti e le caratteristiche obbligatorie minime a cui devono necessariamente rispondere le apparecchiature proposte.
L’acquisizione di che trattasi si pone quale fornitura sostitutiva rispetto alle attuali attrezzature informatiche in possesso della S.A. che per sopravvenuti guasti, dovuti alla loro vetustà, risultano ormai obsolete, inadeguate e/o del tutto inutilizzabili. Inoltre, il reperimento dei dispositivi in argomentazione risponde ad esigenze di fabbisogno legate al costante sviluppo delle attività istituzionali esercitate dall’Ente nonché al processo di adeguamento degli apparati tecnologici rispetto alle odierne disposizioni di cui al CAD e al GDPR.
Tenuto conto che si tratta di un’unica macrocategoria merceologica omogenea, la fornitura è formata da un solo lotto prestazionale complessivo.
I beni ad oggetto della presente fornitura, indipendentemente dai marchi, devono rispettare tutte le caratteristiche tecniche minime dettagliate al successivo art. 2.
ART. 2 - OGGETTO E CARATTERISTICHE MINIME DELLA FORNITURA
Costituisce oggetto dell’appalto la fornitura a corpo dei seguenti beni informatici:
A. N. 2 PC ALL IN ONE della configurazione tecnica di cui alla tabella “A”;
B. N. 1 PC DESKTOP della configurazione tecnica di cui alla tabella “B”;
X. X. 0 XX PORTATILE MACBOOK PRO 14" della configurazione tecnica di cui alla tabella “C”;
D. N. 1 MONITOR DA 27" della configurazione tecnica di cui alla tabella “D”;
E. N. 1 DISCO DI BACKUP ESTERNO della configurazione tecnica di cui alla tabella “E”;
F. N. 1 USB HUB (Adattatore multi-porta) della configurazione tecnica di cui alla tabella “F”;
G. N. 1 TAVOLETTA GRAFICA CON PENNA SENSIBILE ALLA PRESSIONE della
configurazione tecnica di cui alla tabella “G”;
H. N. 55 LICENZE ANNUALI ESD SOFTWARE ANTIVIRUS della configurazione tecnica di cui alla tabella “H”;
I. N. 38 LICENZE ANNUALI ESD SOFTWARE DI VIDEOSCRITTURA “MICROSOFT OFFICE 365 APPS FOR BUSINESS”;
J. N. 1 ABBONAMENTO ANNUALE ESD SOFTWARE PER GRAFICA “ADOBE CREATIVE
CLOUD” COMPRESSIVO DI TUTTE LE APPLICAZIONI.
Di seguito le caratteristiche tecniche minime ammesse dei beni oggetto di fornitura:
TABELLA “A”: CONFIGURAZIONE MINIMA AMMESSA PC ALL IN ONE.
Caratteristiche | Valore minimo | Quantità |
Tipologia | ALL IN ONE | 2 |
Processore | CPU Intel Core i7 | |
Memoria RAM | 8GB di RAM | |
Unità Storage | Unità SSD da 1TB | |
Sistema Operativo | Windows 10 Pro | |
Scheda Video | Scheda grafica con almeno 2 GB di RAM | |
Display | Display FULL HD 27’’ Risoluzione 1920x1080 | |
Connettività | HDMI, USB tipo A, USB tipo C |
TABELLA “B”: CONFIGURAZIONE MINIMA AMMESSA PC DESKTOP.
Caratteristica | Valore minimo | Quantità |
Tipologia | Desktop | 1 |
Processore | CPU Intel Core i7 | |
Memoria RAM | 8GB di RAM | |
Unità Storage | Unità SSD da 1TB | |
Sistema Operativo | Windows 10 Pro | |
Scheda Video | Scheda grafica 3D Midrange – NVIDIA Quadro P2200 5 GB Graphics Card | |
Monitor aggiuntivo 27’’ | Display FULL HD 27’’ Risoluzione 1920x1080 | |
Connettività | HDMI, USB tipo A, USB tipo C |
La configurazione base dei PC di cui alle superiori tabelle “A” e “B” deve comprendere i seguenti componenti complementari:
• Tastiera connessa al sistema con cavo, di tipo italiana estesa, tasti funzione per Windows, tastierino numerico separato e tasto EURO;
• Mouse connesso al sistema con cavo, di tipo ottico, a due o tre pulsanti e con rotella per lo scrolling, non cordless, risoluzione 800 dpi e lunghezza cavo almeno 1,5 m
• Cavo di alimentazione con spina italiana;
• Cavo (DVI o DisplayPort) per la trasmissione del segnale video tra PC e monitor (solo per PC di cui alla Tabella B)
• Cavo di connessione per il collegamento alla rete locale, cat. 5 e/o superiore, di lunghezza pari a 3 metri, con connettori pressofusi;
• I software necessari per l’utilizzo delle differenti componenti dovranno essere forniti nella loro ultima versione ed in lingua italiana, dovranno avere anche installata l’ultima versione dei relativi Service Pack (ove del caso). Detti software devono includere tutti i “device drivers” necessari a garantire la piena operatività di tutti i dispositivi hardware presenti o collegati al sistema. Qualora i “device drivers” necessari a garantire la piena operatività di tutti i dispositivi hardware presenti o collegati al sistema non fossero compresi nel Sistema Operativo, gli stessi dovranno essere forniti su appositi supporti ottici. Ciascun prodotto software, in ogni caso, deve essere installato e reso completamente operativo su ciascuna apparecchiatura consegnata e messa in esercizio.
• La manualistica tecnica completa relativa ai prodotti hardware forniti, edita dal produttore. Tale documentazione deve possedere tutte le caratteristiche di accessibilità (formato elettronico accessibile), secondo quanto previsto dal D.M. 8 luglio 2005, Allegato D, requisito n. 11. La documentazione dovrà essere in lingua italiana oppure, se non prevista, in lingua inglese.
TABELLA “C”: CONFIGURAZIONE MINIMA AMMESSA PC PORTATILE.
Caratteristica | Valore minimo | Quantità |
Tipologia | Notebook | 1 |
Processore | Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core, GPU 16-core, Neural Engine 16-core | |
Memoria RAM | 16GB di memoria unificata | |
Unità Storage | Unità SSD da 1TB | |
Alimentazione | Alimentatore USB-C da 96W | |
Display | Display Liquid Retina XDR da 14" | |
Connettività | Tre porte Thunderbolt 4, porta HDMI, slot SDXC card, porta MagSafe 3 | |
Layout Tastiera | Magic Keyboard retroilluminata con Touch ID - Italiano |
TABELLA “D”: CONFIGURAZIONE MINIMA AMMESSA MONITOR GRANDI DIMENSIONI.
Caratteristica | Valore minimo | Quantità |
Tipologia | Monitor | 1 |
Dimensione pannello | 27’’ | |
Risoluzione schermo | QHD (2560x1440) HDR | |
Tipo pannello | IPS | |
Copertura Spazio Colore | TECNOLOGIA AQCOLOR: copertura 100% dello spazio colore sRGB/Rec. 709, Omogeneità e uniformità dei colori con Delta E ≤ 3 | |
Connettività | USB-C per trasmissione di video/audio/dati e alimentazione elettrica, HDMI (v2.0), HUB USB, DispayPort | |
Compatibilità | Mac | |
Certificazione | Pantone Validated |
TABELLA “E”: CONFIGURAZIONE MINIMA AMMESSA HARD DISK ESTERNO.
Caratteristica | Valore minimo | Quantità |
Tipologia | Hard Disk Esterno | 1 |
Tecnologia | SSD | |
Unità Storage | 2 TB | |
Connettività | USB-C e USB 3.2 (10 GB/s) | |
Velocità di lettura/ scrittura | 1.050 MB/s | |
Compatibilità | Mac |
TABELLA “F”: CONFIGURAZIONE MINIMA AMMESSA ADATTATORE MULTI-PORTA.
Caratteristica | Valore minimo | Quantità |
Tipologia | HUB multiporta | 1 |
Connettività | USB Tipo-C | |
Porte | 1 x Porta Gigabit Ethernet – supporta 10/100/1000 Mbps 3 x USB Tipo A | |
Compatibilità | Mac |
TABELLA “G”: CONFIGURAZIONE MINIMA AMMESSA TAVOLETTA GRAFICA CON PENNA.
Caratteristica | Valore minimo | Quantità |
Tipologia | Tavoletta grafica professionale con penna sensibile alla pressione | 1 |
Specifiche | Tasti Express key personalizzabili - Touch Ring | |
Connettività | Bluetooth e USB | |
Area attiva | 224 x 148 mm | |
Livelli pressione penna | 8192 | |
Livelli riconoscimento inclinazione | + - 60 | |
Compatibilità | Mac |
TABELLA “H”: CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME AMMESSA SOFTWARE ANTIVIRUS.
Caratteristica | Valore minimo | Quantità |
Tipologia | Licenze annuali ESD | 55 |
Specifiche | Protezione da ransomware, Password manager, Firewall integrato |
TABELLA “I”: CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME AMMESSA SOFTWARE DI VIDEOSCRITTURA.
Caratteristica | Valore minimo | Quantità |
Tipologia | Licenze annuali ESD | 38 |
Specifiche | Microsoft Office 365 Apps for Business |
TABELLA “J”: CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME AMMESSA SOFTWARE PER GRAFICA.
Caratteristica | Valore minimo | Quantità |
Tipologia | Abbonamento annuale software | 1 |
Specifiche | Adobe Creative Cloud comprensivo di tutte le applicazioni |
La fornitura a corpo innanzi generalizzata si intende compressiva di consegna al piano, installazione, messa in esercizio, manutenzione ed assistenza (ove del caso).
La disciplina contrattuale circa l’esecuzione dei predetti servizi complementari è contenuta nei seguenti artt. 4 e 5 del presente Capitolato.
ART. 3 - VALORE E DURATA DEL CONTRATTO
Il valore massimo stimato del contratto è pari ad euro 14.722,68 IVA esclusa.
Tale importo è onnicomprensivo di spese di imballaggio, trasporto, consegna al piano nonché di installazione, collaudo, manutenzione ed assistenza (ove del caso) e, ad ogni modo, assorbente di tutti i rischi e gli oneri connessi all’espletamento ottimale e completo della fornitura richiesta.
Il contratto discendente dall’affidamento della fornitura in oggetto avrà efficacia dalla data di stipula del contratto medesimo e fino allo scadere di 36 mesi consecutivi a partire dalla data di collaudo dell’apparecchiatura in questione.
ART. 4 - CONSEGNA E ISTALLAZIONE
La fornitura a corpo descritta al precedente articolo 2, dovrà essere consegnata al piano, in unica soluzione e franco destino, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla data di stipula del relativo contratto, nelle ore utili di lavoro, ovvero dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 (festivi esclusi).
La consegna dei beni oggetto di fornitura dovrà essere effettuata presso la sede amministrativa dell’Ente contraente, sita al piano terzo e decimo di un unico complesso edilizio ubicato in Xxx Xxxxxxxxx x. 000, Xxxxxxx - 00000 (XX). Nell’ambito dei termini innanzi assegnatisi, la specifica data di consegna dovrà, comunque, essere preventivamente concordata con i referenti della S.A.
Il fornitore, contestualmente alla consegna, dovrà trasmettere le informazioni necessarie per l’inserimento della fornitura de qua sul sistema di gestione degli asset aziendali (HW e SW) e, pertanto, dovrà inviare in formato elettronico al seguente indirizzo di pec: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Per gli apparati hardware, le informazioni minime di cui al seguente tracciato record:
Repertorio Contratto | Tipo apparato | Costruttore | Modello | Serial number |
Per le licenze software, le informazioni minime di cui al seguente tracciato record:
Repertorio Contratto | Produttore | Nome licenza | Quantità | Unità di misura | Versione | Sistema operativo | Part number |
Sempre allo stesso indirizzo di pec, il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria per l’utilizzo del prodotto; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il link da cui scaricare la licenza d’uso del prodotto, nonché la chiave di accesso che consenta l’utilizzo della licenza stessa e la disponibilità delle nuove versioni del prodotto.
La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto della merce permane ad esclusivo a carico della ditta affidataria che, qualora necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, che dovrà essere eseguito a regola d'arte, in modo da evitare qualsiasi danno. Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali della SRR eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.
Nel caso di consegne difformi, per tipologia e caratteristiche, rispetto a quanto previsto con la stipula del contratto, la SRR avrà diritto di rifiutarle e di richiederne la tempestiva sostituzione, in deroga all’art. 1495 del Codice Civile, entro 30 (trenta) giorni solari, a totale carico della ditta affidataria, con consegna entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta di sostituzione.
In caso di mancato rispetto dei suindicati termini e condizioni di consegna si applicheranno le penalità di cui al successivo art. 13.
L’installazione delle apparecchiature è effettuata a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali di cui sopra. L’installazione, la messa in esercizio e la verifica di funzionalità delle apparecchiature avvengono a cura del Fornitore nello stesso giorno in cui verrà effettuata la consegna.
Alla consegna delle apparecchiature di che trattasi, da effettuare con pacco sigillato (ovvero con etichetta sigillo comprovante l’integrità del pacco) contenente tutto il materiale ordinato, dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna, sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore nel quale dovrà essere dato atto dell’idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature nonché essere riportati i seguenti dati:
a) la data di stipula del correlativo contratto,
b) la data di avvenuta consegna, installazione e collaudo, estremi del DDT (Documento di trasporto) di consegna, il numero progressivo di installazione assegnato dal Fornitore,
c) il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna.
ART. 5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA
Con la stipula del discendente contratto, la S.A. acquisisce automaticamente il servizio base di manutenzione. Il costo del servizio in rubrica è incluso nel prezzo di acquisto dei componenti stessi.
Il servizio di manutenzione consiste nell’erogare assistenza on-site o da remoto (ove del caso), ponendo in essere ogni attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti dell’apparecchiatura ed al ripristino della loro piena operatività.
L’attività di che trattasi dovrà essere espletata mediante un tecnico specializzato con conoscenza specifica degli ambienti hardware e software oggetto di fornitura, con esperienza in attività di installazione e configurazione di sistemi informatici (HW e SW) non particolarmente complesse.
Il servizio deve essere assicurato dal Fornitore affidatario a partire dalla data di consegna ed istallazione della fornitura e per un periodo continuativo di almeno 36 (trentasei) mesi.
Gli interventi di manutenzione dovranno essere richiesti dalla S.A. al Fornitore, mediante formale richiesta d’intervento a mezzo pec. I termini di erogazione del servizio decorreranno dall’ora di ricezione della richiesta di intervento.
Per “malfunzionamento dell’apparecchiatura” si intende ogni difformità del prodotto hardware (sia nella configurazione base, che per i singoli eventuali dispositivi opzionali) dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso.
Il servizio de quo non comprende manutenzione sui software (sia essi sistemi operativi o altri precaricati) ma solo sulla componente hardware .
Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere affinché, laddove riparabile, l’apparecchiatura originale riparata torni a far parte della dotazione della S.A. entro 30 giorni dalla data di ritiro, a meno di differenti accordi. Inoltre, in caso di sostituzione dell’apparecchiatura, qualora il malfunzionamento non dovesse essere relativo all'unità disco fisso, il fornitore dovrà procedere allo spostamento del disco fisso dall’apparecchiatura guasta a quella data in sostituzione, al fine di ripristinare pienamente l'operatività della postazione di lavoro.
In caso di sostituzione di componenti dell’apparecchiatura, deve essere garantita la piena compatibilità della stessa con il software già installato.
Il Fornitore è obbligato a ripristinare la piena operatività dell’apparecchiatura, mediante l’eliminazione del malfunzionamento o mediante la sostituzione temporanea dell’apparecchiatura con altra equivalente, entro il termine perentorio di cinque (5) giorni consecutivi dalla data di ricezione della richiesta di intervento.
Per ogni manutenzione dovrà essere redatto un apposito rapporto di intervento tecnico, sottoscritto da un incaricato della S.A. e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere registrati: il serial number, la data e l’ora della richiesta d’intervento, la data e l’ora dell’intervento, l’ora ed il giorno dell’avvenuto ripristino (o del termine intervento), i dettagli dell’intervento.
Il fornitore dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione secondo quanto previsto dall’art. 266 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
In caso di mancato rispetto dei suindicati termini e condizioni di manutenzione si applicheranno le penalità di cui al successivo art. 13.
ART. 6 - CAUZIONE PROVVISORIA
Non è richiesta alcuna garanzia provvisoria.
ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA
L’impresa risultata affidataria della commessa in trattazione, secondo quanto stabilito all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell’assolvimento di tutte le obbligazioni da essa derivanti.
La cauzione definitiva sarà calcolata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto di cui al precedente art. 3 a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento definitivo della regolare esecuzione del contratto, secondo quanto previsto all’art. 103, comma 5, dell’anzidetto decreto legislativo.
La cauzione definitiva potrà essere costituita con le modalità e le forme previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 8 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., ove ciò si rendesse necessario, in corso di esecuzione del discendente contratto, la SRR si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno rispetto al valore netto del contratto stesso.
In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel contratto discendente e nelle presenti condizioni particolari di fornitura.
In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla SRR nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii. e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente, fermo restando il diritto della SRR di risolvere il contratto e di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all’art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue ss.mm.ii.
ART. 9 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Costituendo il presente appalto, sostanzialmente, mera fornitura di materiali, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D.Lgs 81/2008 e sue s.m.i, non è stato necessario redigere il DUVRI preliminare e prevedere alcuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi in favore dell’operatore economico affidatario.
ART. 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.
Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti scaturenti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
ART. 11 - ONERI E OBBLIGHI DEL FORNITORE
È fatto obbligo all’Impresa affidataria di:
• fornire gli articoli richiesti in conformità alle caratteristiche tecniche minime di cui al precedente art. 2 ed in ossequio alle modalità ed entro i termini di cui ai precedenti artt. 4 e 5 del presente Capitolato;
• comunicare, tempestivamente, il/i nominativo/i del/i soggetto/i incaricato/i della gestione commerciale e tecnica del contratto, nonché i recapiti (tel, mail, pec, cell, fax) ai quali inoltrare tutte le comunicazioni relative all’appalto;
• ritirare, con propri mezzi o tramite corriere, presso la sede della SRR, il materiale difettoso specificato in apposita comunicazione ed a sostituirlo entro i termini e secondo le modalità di cui al presente Capitolato;
• provvedere tempestivamente, qualora la SRR con apposita segnalazione evidenzi criticità nell’esecuzione della fornitura, all’adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere le anomalie riscontrate;
• assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni contrattuali;
• risarcire, a propria cura e spese, senza riserve od eccezioni, alla SRR o a terzi, eventuali danni conseguenti dall’espletamento della fornitura;
• sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura assegnata;
• applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
• rispettare, in applicazione di quanto previsto dall’art. 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del predetto decreto legislativo;
• comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nell’ambito della gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa i riferimenti del Fornitore ed il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 12 - VERIFICHE
La SRR si riserva la facoltà di sottoporre tutta o parte della fornitura in questione a verifiche circa la completa corrispondenza dei beni forniti rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato.
Resta comunque salva la responsabilità dell’Impresa fornitrice, qualora siano accertati successivamente alle verifiche, difetti od imperfezioni nella fornitura.
ART. 13 - PENALITÀ’
In caso di ritardata esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini stabiliti agli artt. 4 e 5 del presente Capitolato, non imputabile a causa di forza maggiore o ad altre legittime cause di esclusione della responsabilità previste ex lege, previa formale contestazione della S.A., rispetto alla quale l’impresa avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari dal relativo ricevimento, l’Impresa fornitrice, in mancanza di controdeduzioni e/o di giustificazioni congrue, documentate o non pertinenti, sarà passibile dell’applicazione delle seguenti penalità:
• una quota pari all’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale (rectius: quello discendente dall’aggiudicazione, ossia quello derivante dal ribasso offerto in sede di trattativa) per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto all’ultimo giorno utile per effettuare la consegna e l’istallazione di cui all’art. 4 del presente Capitolato, fino al decimo giorno di ritardo consecutivo. Dall’undicesimo giorno di ritardo sarà facoltà della SRR far eseguire la fornitura non consegnata, ovvero eseguita in maniera non conforme, presso terzi addebitando alla ditta inadempiente l'eventuale maggior prezzo, ferma restando la possibilità di richiedere il risarcimento del danno e dichiarare la risoluzione contrattuale;
• una quota pari all’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale (rectius: quello discendente dall’aggiudicazione, ossia quello derivante dal ribasso offerto in sede di trattativa) per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto all’ultimo giorno utile per gli interventi manutenzione ed assistenza di cui all’art. 5 del presente Capitolato, fino al decimo giorno di ritardo consecutivo. Dall’undicesimo giorno di ritardo sarà facoltà della SRR far eseguire la prestazione non effettuata, ovvero eseguita in maniera non conforme, presso terzi addebitando alla ditta inadempiente l'eventuale maggior prezzo, ferma restando la possibilità di richiedere il risarcimento del danno e dichiarare la risoluzione contrattuale.
L’applicazione delle penalità e le ordinazioni delle forniture in danno all'Impresa assegnataria saranno comunicate alla stessa via PEC o con altre modalità che ne garantiscano la regolare ricezione.
Le penalità suddette verranno prelevate dai pagamenti in corso ovvero tramite escussione della cauzione definitiva presentata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
La Ditta affidataria non potrà opporre alla SRR, quale esimente della propria responsabilità, i ritardi nelle consegne derivanti dalla negligenza di eventuali corrieri terzi individuati dalla stessa ditta.
Il valore complessivo delle penali non potrà comunque superare il 20 per cento dell’ammontare netto contrattuale. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all’Impresa affidataria raggiunga il 20% di tale importo, la SRR avrà facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il discendente contratto di fornitura, fatto salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
Ferma restando l’applicazione delle penali previste nel presente articolo, la SRR si riserva ad ogni modo di richiedere il maggior danno eventualmente subito, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del discendente contratto nell’ipotesi di grave o reiterato inadempimento.
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La SRR, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il contratto d’appalto discendente ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa affidataria tramite pec, nei seguenti casi:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura di gara, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) sono state superate le soglie di cui all’art. 106, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente alle fattispecie di cui al comma 1, lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
c) il Fornitore si è trovato, al momento dell'assegnazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii. e, dunque, avrebbe dovuto essere stato estromesso dall’assegnazione del contratto;
d) sono state intentate contro la Committente SRR azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui di cui al successivo articolo, rubricato “Brevetti”;
e) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e sue ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dall’art. 71 del medesimo D.P.R. 445/2000;
f) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01 e sue ss.mm.ii., che impediscano all’Impresa affidataria di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni e/o enti equiparati;
g) in caso di violazione del Patto di integrità della SRR; trova applicazione, in particolare, quanto previsto
all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
h) in tutti gli altri casi previsti espressamente dagli articoli del presente Capitolato.
Nelle fattispecie di cui al presente comma, non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e sue ss.mm.ii.
La SRR, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa affidataria tramite pec, dovrà risolvere il discendente contratto nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. n. 159/2011 e sue ss.mm.ii., oppure, qualora sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii., o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività d’impresa. In caso in cui la SRR accerti un grave inadempimento del Fornitore affidatario ad una delle obbligazioni assunte con il presente capitolato, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore stesso e, contestualmente, assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale il Fornitore medesimo dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la SRR ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito e subendo.
Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del presente capitolato, la SRR assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore stesso dovrà eseguire le prestazioni de quibus. Scaduto il termine assegnato, e redatto apposito processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la SRR potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle relative penali.
Nel caso di risoluzione del contratto, il Fornitore affidatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso, ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii.
Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii.
Resta inteso, altresì, che ai sensi della normativa vigente in materia, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, saranno oggetto di segnalazione all’autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
ART. 15 - RECESSO
Stante la mutevole disciplina regionale che attualmente sovraintende ed abilità le SS.R.R. dell’isola (Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti) all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali (cfr. L.r. 9/2010 e sue ss.mm.ii.), durante tutta l’esecuzione del relativo contratto d’appalto, la SRR potrà, unilateralmente e con semplice richiamo alla presente causa motivazionale, recedere dal medesimo negozio all’uopo discendente, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’impresa assegnataria con lettera raccomandata A/R. o PEC. In tal caso, l’impresa affidataria avrà diritto al pagamento delle sole prestazioni di fatto rese, purché eseguite correttamente ed in perfetta regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni previste nel presente capitolato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011 e sue ss.mm.ii.
È altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti del fornitore contraente, anche se non gravi. In tale ipotesi, l’Impresa affidataria ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto all’art. 1671 c.c. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non affatto esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii.;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia insito nel contratto d’appalto discendente.
Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l’Impresa affidataria rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
Ove del caso, in aggiunta ai commi precedenti, la SRR, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e sue s.m.i., detiene il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto discendente, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del relativo contratto, siano migliorativi rispetto a quelli addivenuti ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l’impresa affidataria avrà diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
ART. 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVO
Il corrispettivo da corrispondere a corpo, così come risultate al netto del ribasso offerto, si riferisce alla fornitura prestata a perfetta regola d’arte e nel pieno ed incondizionato adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall’esecuzione del presente Capitolato e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle
competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale per il quale dovrà essere emessa regolare fattura.
La fattura di che trattasi dovrà essere intestata alla Committente S.A., ossia alla “Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.” (in sigla “SRR Palermo Area Metropolitana SCpA”) e dovrà riportare in evidenza:
✓ gli estremi del CIG;
✓ il codice fiscale della SRR (06269510829);
✓ il codice univoco IPA per ricevere le fatture dai fornitori (SI45BG);
✓ gli estremi del verbale di consegna, installazione e collaudo della fornitura;
✓ la descrizione degli articoli oggetto di fornitura con la specifica del quantitativo, della marca e del modello;
✓ il prezzo onnicomprensivo della fornitura a corpo in coerenza con l’offerta economica formulata in sede di trattativa diretta.
La fattura dovrà pervenire, in formato elettronico secondo la normativa in materia pro – tempore vigente, entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di relativa competenza.
Non è ammesso fatturare in caso di fornitura parzialmente evasa.
Ai fini del pagamento del corrispettivo, la SRR procederà all’acquisizione preventiva del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell’impresa affidataria in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti. La SRR non verserà alcun interesse sulle somme da liquidare a causa di ritardo nei pagamenti dovuti a riscontrate irregolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti ex lege.
La SRR, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà preventivamente a verificare, altresì, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, la SRR applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
Fatte salve ed impregiudicate le superiori verifiche preliminari, il termine di pagamento della fattura è fissato in 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione contabile e, ciò, in conformità alla normativa vigente ed all’uopo applicabile di cui al D.lgs. 231/2002 e sue ss.mm.ii. Il relativo bonifico, previo accertamento della prestazione svolta, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue ss.mm.ii. i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla SRR, mediante PEC istituzionale e/o altro idoneo canale, con apposita dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione, che dovrà contenere le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato, dovrà pervenire alla SRR entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla SRR le eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito del corrispettivo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa affidataria non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore della SRR, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015, così come modificato dal DM 27 giugno 2017.
ART. 17 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue ss.mm.ii., il Fornitore contraente si impegna a rispettare, puntualmente, quanto previsto dalla predetta disposizione di legge, in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente capitolato, si conviene che la SRR, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il discendente contratto d’appalto ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx. 0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi all’Impresa affidataria con raccomandata A.R. o PEC, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della predetta Legge 13 agosto 2010, n.136 e sue ss.mm.ii..
Il Fornitore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e sue ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Fornitore contraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone, contestualmente, sia la SRR che la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente.
Il Fornitore contrente si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della SRR e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente.
Il Fornitore affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del relativo contratto d’appalto, dovranno intendersi come automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore affidatario, in caso di regolare cessione dei crediti, si impegnerà a comunicare il CIG di specifico riferimento al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il relativo CIG dallo stesso comunicato.
ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto divieto all’Impresa affidataria di cedere, a qualsiasi titolo e merito, il contratto discendente dal presente Capitolato, a pena di nullità assoluta della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016 e sue s.m.i.
Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti dall’esecuzione del contratto de quo, nelle modalità espresse dall’art. 106, comma 13, D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla SRR. Al tal riguardo, si applicano le disposizioni di cui alla vigente Legge n. 52/1991.
È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma e mezzo, procure all’incasso.
In caso d’inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la SRR, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha comunque la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto d’appalto discendente. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 19 - RISERVATEZZA
Il Fornitore avrà l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla SRR, di mantenere integralmente riservati - per tutta la durata del contratto e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale – tutti i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del discendente contratto medesimo, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla SRR stessa cui il Fornitore sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto.
L’obbligo di cui al precedente comma s’intende esteso a tutto il materiale originario e/o predisposto in esecuzione del discendente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni e i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
L’impresa affidataria è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto discendente.
ART. 20 - TRASPARENZA
Il fornitore, espressamente ed irrevocabilmente, dichiara:
a) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto discendente dal presente capitolato;
b) di obbligarsi ad informare immediatamente la SRR di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa, l’esecuzione della presente fornitura né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) con riferimento al procedimento alla base del discendente contratto di non avere in corso, né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e artt. 2 e seguenti della legge 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
e) di obbligarsi al rispetto del piano della trasparenza e del piano anticorruzione in vigore nell’ente al momento
dell’esecuzione del contratto nonché al rispetto degli obblighi previsti dal Patto di Integrità della SRR. Qualora non risultasse veritiera anche una sola delle dichiarazioni di cui alle precedenti lett. a) e d) ovvero il fornitore non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lett. b) e c) ed e), il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile per fatto o colpa del fornitore, con facoltà della SRR di incamerare la cauzione prestata. Per la consultazione del vigente Piano per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, si rimanda al sito istituzionale dell’Ente.
ART. 21 - BREVETTI
Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere privativa altrui. Il fornitore, pertanto, si obbliga a sollevare la SRR dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venisse promossa nei confronti della SRR azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti sulle prestazioni contrattuali, il fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la SRR è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti della SRR, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 22 – INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati (RGPD), la SRR, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo, nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l’operatore economico affidatario, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:
• ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante:
• strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici, ed avviene sulla base delle disposizioni di legge che autorizzano il trattamento dei dati a carattere giudiziario.
Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione, la rendicontazione ed il controllo del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali (in particolare: dipendenti adibiti alla protocollazione degli atti, alla pubblicazione all’albo pretorio, all’ufficio contratti, all’ufficio ragioneria, e all’ufficio competente per l’esecuzione contratto).
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
• soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il verificatore/collaudatore;
• soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
• altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
• soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
• legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
• ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento del contratto. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa data di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e sue xx.xx. ed ii., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.
Con la partecipazione alla procedura di selezione per il conferimento delle prestazioni in trattazione, l’operatore economico affidatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di
rendicontazione del contratto di appalto, l’operatore economico affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese gli eventuali dati particolari e giudiziari, nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Il Titolare del trattamento dei dati personali al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è la “SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.” con sede amministrativa in Via Resuttana n. 360 – Xxxxxxx 00000 - il cui rappresentante legale pro- tempore è il Presidente del C.d.A., xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx. Maggiori informazioni in materia di riservatezza e protezione dei dati personali sono riportate nella specifica sezione “Privacy” presente sul sito web istituzionale.
ART. 23 - FORMA, SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI
La forma di stipula del discendente contratto consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/16.
È a carico dell’impresa impresa affidataria l’imposta di bollo, ai sensi della vigente normativa.
Il contratto d’appalto discendente, in quanto regola prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 2674/86 n. 131, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del precitato D.P.R.
In virtù della particolare qualificazione giuridica della SRR, devono intendersi integralmente applicate le disposizioni introdotte dalla legge n.190/2014, art. 1, comma 629, lettera b), in materia “scissione contabile dei pagamenti” (altrimenti nota quale “split payment”).
ART. 24 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Qualsivoglia eventuale controversia che dovesse insorgere circa la validità, l’applicazione, l’interpretazione e l’esecuzione dell’eventuale discendente contratto, per cui non sia possibile procedere ad una risoluzione bonaria in via amministrativa, è espressamente deferita alla competenza esclusiva del Foro Palermo, rimanendo esclusa la competenza - anche per territorio - di ogni altro foro alternativo o concorrente, ovvero quella arbitrale.
ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento e negli altri documenti allegati alla procedura di riferimento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia applicabili.
Si sottolinea, altresì, che i termini stabiliti nel presente atto, relativamente ai tempi di esecuzione del contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti di legge e di contratto quali termini essenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c.
La semplice presentazione di offerta implica l’accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato. Mentre, l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta stessa la SRR, invece, non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti al discendente contratto.
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Con la sottoscrizione dell’offerta e del siffatto atto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il fornitore dichiara di aver preso particolareggiata conoscenza e di accettare espressamente ed incondizionatamente quanto previsto agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del presente Capitolato: