Contratto di assicurazione contro i danni alla persona. Malattia.
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Invalidità Permanente da Malattia.
Contratto di assicurazione contro i danni alla persona. Malattia.
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• NOTA INFORMATIVA, COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Mod. 220329C - Ed. 7/2017
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831
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Cap. Soc. euro 204.342.840 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d’Astorg
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALLA PERSONA. MALATTIA.
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx – Italia. Tel 06/3018.1 - fax 06/80210.831- xxx.xxxxxxxx.xx; xxxx@xxxxxxxx.xx– PEC: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585 e nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023, ed è diretta e coordinata da Groupama SA -Unico Socio - Sede legale: 00000 Xxxxxx 8·10 Rue d'Astorg.
Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Alla data dell’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2016, il patrimonio netto della Società ammonta a 478,8 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 172,6 e a 306,2 milioni di Euro.
Gli indici di solvibilità, determinati ai sensi “Solvency II” (normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione entrata in vigore il 1° gennaio 2016), al 31/12/2016 sono pari a: 122,64% che rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) e 257,08% che rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili e il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il presente contratto è stipulato con tacito rinnovo. In questo caso la disdetta, ovvero la comunicazione che il contraente deve fare all’assicuratore per evitare che il contratto si rinnovi, dovrà essere esercitata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso, mediante lettera raccomandata da inviare all’agenzia o alla società. In mancanza di disdetta, esercitata nei tempi e nelle modalità indicate, l’assicurazione si intende prorogata per un anno e così successivamente.
Per maggiori dettagli si rinvia all’articolo 8 delle condizioni di assicurazione.
3. Copertura assicurativa offerta – limitazioni ed esclusioni
La Società con la garanzia Invalidità permanente da malattia si impegna a corrispondere in caso di malattia, diagnosticata nel corso del periodo di validità dell’assicurazione, che abbia per conseguenza un’invalidità permanente, un indennizzo in virtù del grado di Invalidità permanente accertato, con utilizzo della tabella INAIL. La garanzia si attiva da una soglia d’invalidità pari ad almeno il 25% dell’efficienza fisica. Per maggiori dettagli si rinvia all’ articolo 15 delle condizioni di assicurazione.
Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli articoli da 1 a 5, 7, 8, 11,13 da 15 a 19 delle condizioni di assicurazione.
Il contratto contiene franchigie; si rinvia all’ articolo 15, delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento.
La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato, e che quest’ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto
all’indennizzo. Solitamente viene espressa in cifra assoluta o, più raramente in una percentuale sulla somma assicurata. Funzionamento: alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l’importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione.
Sulla Garanzia di Invalidità permanente da malattia è operante una franchigia in percentuale per cui le invalidità permanenti di grado inferiore al 25% non danno luogo ad alcun indennizzo, le invalidità di importo superiore saranno liquidate applicando la percentuale indicata in tabella all’articolo 15 delle Condizioni di assicurazione alla somma assicurata. Ad esempio, se il danno è quantificabile in una percentuale di invalidità permanente accertata del 26% e le condizioni di assicurazione prevedono una percentuale da liquidare dell’8%. La somma spettante all’assicurato, ipotizzando un capitale assicurato di € 100.000,00 sarà pari a € 8.000,00 così determinata: (8% di 100.000,00).
4. Periodi di carenza contrattuali
Il contratto prevede alcune carenze, ovvero per alcune garanzie ci sono periodi di tempo che devono intercorrere tra la data di stipulazione della polizza e l’effettiva decorrenza della garanzia.
La garanzia di Invalidità permanente da Malattia decorre dal 90° giorno successivo al momento in cui ha effetto l’assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all’articolo 16 delle condizioni di assicurazione.
5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Questionario sanitario - Nullità
Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Le conseguenze sono descritte all’articolo 4 delle condizioni di assicurazione, a cui si rinvia.
Qualora sia richiesta la compilazione di un questionario sanitario, è necessario rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande del questionario stesso; se richiesta la sottoscrizione di dichiarazioni sanitarie è necessario che il soggetto legittimato a fornirle ne verifichi l’esattezza prima della sottoscrizione.
6. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può comportare conseguenze sulla prestazione, per il dettaglio delle quali, si rinvia agli articoli 2, 3, delle condizioni di assicurazione.
A titolo esemplificativo, una circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio potrebbe essere costituita dal fatto che l’Assicurato divenga un alcoolista. In questo caso l’assicurazione cessa e la Società restituirà al Contraente il rateo di premio pagato e non goduto. La perdita sarà parziale nel caso in cui la Società, se avesse conosciuto il nuovo stato delle cose, avrebbe dato il suo consenso alla prosecuzione del contratto a condizioni differenti; la perdita sarà totale nel caso in cui la Società non avrebbe assunto il rischio.
7. Premio
Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un premio annuo. Le modalità di pagamento riconosciute dall’Impresa sono:
1. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile intestato o girato all’Impresa o all’Intermediario, in tale sua qualità;
2. bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico (per quest'ultimo solo qualora l'intermediario sia dotato di idoneo strumento), comunque sempre emesso a favore dell’Impresa o dell’Intermediario, in tale sua qualità;
3. contanti fino al limite consentito dalla vigente normativa in materia e limitatamente alle garanzie per le quali è ammessa detta modalità.
Il premio può essere corrisposto anche in rate semestrali, quadrimestrali e mensili, senza applicazione di alcuna maggiorazione.
Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo può essere versato anche mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). A tale scopo il Contraente autorizza Groupama Assicurazioni S.p.A. ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria banca, i cui estremi sono comunicati a Groupama Assicurazioni S.p.A. con la sottoscrizione di apposita delega SDD.
Esiste la possibilità che siano applicati sconti di premio da parte dell’impresa. Tali sconti potranno essere applicati in base al numero dei moduli acquistati.
8. Rivalse
La rivalsa è un diritto dell’assicuratore sancito dal Codice Civile. Si applica quando l’impresa, dopo aver pagato un sinistro, pretenda, da parte dell’assicurato o da parte di eventuali terzi responsabili del danno la restituzione dell’intera somma corrisposta, o di parte di essa.
La Società rinuncia al diritto di rivalsa: per maggiori dettagli, per i presupposti e per gli effetti per il contraente si rinvia all’articolo 10 delle condizioni di assicurazione
9. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Le somme assicurate e il premio dell'assicurazione non sono soggetti ad adeguamento.
10. Diritto di recesso
Al Contraente è data facoltà di recedere dal contratto entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto stesso è concluso. Tale recesso comporta l’annullamento della polizza e delle relative garanzie assicurative ed ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio corrisposto al netto della parte relativa al periodo per i quale il contratto ha avuto effetto e delle imposte.
Il contraente e l’impresa hanno diritto di recedere dal contratto di assicurazione essendo il contratto di durata annuale.
Per maggiori dettagli riguardo le modalità di esercizio del diritto di recesso si rinvia all’articolo 8 delle condizioni di assicurazione.
11. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno.
12. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
13. Regime fiscale
Imposta sui premi
I premi relativi ai contratti di assicurazione del comparto danni sono soggetti ad Imposta sulle Assicurazioni, secondo le disposizioni contenute nella Legge 1216/1961 e sue successive modifiche e integrazioni.
Il premio relativo al presente contratto, avente ad oggetto la copertura del rischio Malattia, è soggetto ad aliquota pari a 2,50%.
Detraibilità fiscale dei premi
I premi versati per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di invalidità permanente qualificata (superiore al 5%) danno diritto ad una detrazione d’imposta IRPEF nella misura prevista dalle norme di legge vigenti in materia. Per usufruire della detrazione, il Contraente deve avere stipulato il contratto nell’interesse proprio o di persona fiscalmente a carico.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
14. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto della malattia all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 30 giorni, da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa comportare un’invalidità permanente, a parziale deroga dell’articolo 1913 del Codice Civile.
La denuncia deve essere corredata da certificazione medica contenente la diagnosi e, successivamente, l’assicurato deve presentare la documentazione medica richiesta.
L’Assicurato deve consentire le indagini e gli accertamenti necessari nonché, su richiesta della Società, sottoporsi a eventuali accertamenti medici e fornire ogni informazione.
Per maggiori dettagli sulle procedure liquidative, si rinvia agli articoli 7, 18 e 19 delle condizioni di assicurazione.
15. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - fax: +39 06 80210.979
- E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx .
Qualora l’Esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx ) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all’ IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell’ esponente di adire l’ Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate.
16. Arbitrato
Nel contratto è prevista la possibilità di far ricorso all’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie. Per maggiori dettagli, si rinvia all’ articolo 20 delle condizioni di assicurazione.
Per la risoluzione delle controversie è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede di istituto di medicina legale più vicina all’assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli.
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Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia alla pagina Aggiornamenti documentazione raggiungibile dalla sezione Prodotti del nostro al sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Groupama Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Groupama Assicurazioni S.p.A. Il rappresentante legale
Xxxxxxx xx Xxxxxx
GLOSSARIO
Accessori
Rappresentano la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’impresa di assicurazione.
Agente
Intermediario che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione.
Aggravamento (del rischio)
Si ha aggravamento del rischio quando, successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L’assicurato ha l’obbligo di segnalare immediatamente l’avvenuto aggravamento del rischio all’assicuratore.
Arbitrato
Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare ricorso all’arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.
Assicurato
soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione (attività assicurativa)
Operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge).
Assicurazione a primo rischio assoluto
Forma di assicurazione per la quale l’assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, indipendentemente dall’effettivo valore globale dei beni. Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale (articolo 1907 c.c.).
Assicurazione a valore intero
Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati. Nel caso in cui quest’ultimo sia superiore al primo, si applica la regola proporzionale, per cui l’assicuratore indennizza il danno solo proporzionalmente al rapporto tra valore assicurato e valore dei beni.
Beneficiario
persona fisica o giuridica alla quale deve essere corrisposta la prestazione prevista dal contratto qualora si verifichi l'evento assicurato.
Broker (mediatore) di assicurazione
intermediario che agisce su incarico del cliente e che non ha poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione.
Carenza (periodo di)
Periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace. Tale concetto trova applicazione solo in alcune forme di assicurazione ad esempio assicurazioni malattia.
Caricamenti (v. Accessori) Condizioni di assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Contraente
Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può o meno coincidere con l’assicurato.
Contratto di assicurazione
Contratto mediante il quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio, si impegna a tenere indenne l'assicurato, entro i limiti convenuti, dei danni prodotti da un sinistro.
Danno
Pregiudizio subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito in conseguenza di un sinistro.
Decorrenza della garanzia
Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace.
Denuncia di sinistro
Avviso che l’assicurato deve dare all’assicuratore o all’agente a seguito di un sinistro.
Dichiarazioni precontrattuali
informazioni fornite dal contraente e/o dall’assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione.
Se il contraente e/o l’assicurato forniscono dati o notizie inesatti od omettono di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente e/o dell’assicurato sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
Diminuzione (del rischio)
Si ha diminuzione del rischio quando, successivamente alla stipula di un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell’evento dannoso. Se l’assicuratore viene informato dell’avvenuta diminuzione del rischio, è tenuto a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione stessa.
Disdetta
Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione.
Estensione territoriale
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
Fascicolo informativo
Insieme dei documenti che il cliente deve ricevere prima di concludere il contratto e che lo aiutano ad entrare in possesso di tutte le informazioni utili ad una valutazione completa del prodotto che gli viene offerto.
Fondo di garanzia per le vittime della strada
Fondo gestito dalla CONSAP, costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non identificati, oppure risultanti non assicurati, o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In ciascuna regione (o gruppo di regioni) viene designata una impresa per la liquidazione dei danni.
Franchigia
La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato, e che quest’ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all’indennizzo.
Franchigia Assoluta
Somma che rimane a carico dell’assicurato a prescindere dall’entità del danno.
Franchigia relativa
Somma che rimane a carico dell’assicurato solo quando il danno sia pari o inferiore alla franchigia.
Impresa di assicurazione
società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa.
Indennizzo
Somma dovuta dall’assicuratore a titolo di riparazione del danno subito dall’assicurato in caso di sinistro.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Margine di solvibilità
Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell’impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell’impresa.
Massimale
La somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Se i danni procurati sono superiori a tale somma la differenza resta a carico del diretto responsabile.
Nota informativa
Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, che l’assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.
Periodo di assicurazione
Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa.
Polizza
È il documento che prova l’assicurazione.
Premio
Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge.
Principio indennitario
Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto
dall’assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’assicurato e non può rappresentare per quest’ultimo fonte di guadagno.
Provvigione
Elemento fondamentale del rapporto di agenzia per il quale, a fronte dell’obbligazione in capo all’agente di svolgere l’attività diretta alla conclusione dei contratti, corrisponde l’obbligazione in capo al preponente (impresa di assicurazione) di corrispondergli il relativo compenso per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione.
Questionario anamnestico
Detto anche questionario sanitario, è il documento che il contraente deve compilare prima della stipulazione di un’assicurazione contro i danni alla persona o di un’assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell’assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all’assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.
Quietanza
Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L’assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l’assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore.
Risarcimento
Somma che il responsabile è tenuto a versare per risarcire il danno da lui causato o, comunque riconducibile alla sua responsabilità.
Rischio
La probabilità che si verifichi un evento futuro ed incerto in grado di provocare conseguenze dannose.
Riserve tecniche
Somme che le imprese di assicurazione devono accantonare ed iscrivere nel proprio bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati e di persone terze danneggiate.
Rivalsa
Diritto che spetta all’Assicuratore di richiedere al responsabile del danno il pagamento della somma versata all’Assicurato a titolo di risarcimento. Tale diritto è contrattualmente rinunciabile da parte dell’Assicuratore.
Scoperto
Lo scoperto è la parte di danno che resta a carico dell’assicurato; si esprime in una percentuale da calcolare sul danno. Lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all’indennizzo.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia.
Somma assicurata
Importo nei limiti del quale l’assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.
Valore a nuovo
Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono di garantire un indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa.
Valore allo stato d’uso
Valore della cosa materiale nelle condizioni in cui si trova al momento del sinistro.
Valore assicurato
Rappresenta la misura dell’interesse sottoposto ad assicurazione.
Dati aggiornati al 31/7/2017 Nota Informativa comprensiva del Glossario mod. 220329 ed. 7/2017
My Protection CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
Premessa 2
Definizioni 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 5
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 5
Art. 2 Aggravamento del rischio 5
Art. 3 Diminuzione del rischio 5
Art. 4 Altre assicurazioni 5
Art. 5 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 5
Art. 6 Modifiche dell’assicurazione 6
Art. 7 Obblighi in caso di sinistro 6
Art. 8 Recesso, proroga e periodo di assicurazione 6
Art. 9 Assicurazione per conto altrui e titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 6
Art. 10 Rinuncia al diritto di rivalsa 6
Art. 11 Persone non assicurabili 6
Art. 12 Oneri fiscali 6
Art. 13 Estensione territoriale 6
Art. 14 Rinvio alle norme di legge 6
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA 7
Art. 15 Invalidità permanente da malattia 7
AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE 8
Art. 16 Termini di aspettativa 8
Art. 17 Esclusioni 8
SINISTRI: DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI 9
Art. 18 Obblighi del contraente e/o dell’assicurato in caso di sinistro 9
Art. 19 Criteri di liquidazione 9
Art. 20 Controversie: arbitrato irrituale 9
ELENCO ATTIVITÀ PROFESSIONALI 10
Premessa
Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono, integrate, ove previsto, dalle dichiarazioni rese nel Questionario sanitario (mod. 220334), costituiscono parte integrante della polizza (mod. 220334). Resta pertanto inteso che si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in polizza e nel Questionario sanitario e che l’assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in polizza, fatti salvi i limiti di rimborso e le franchigie eventualmente previste in polizza o nelle Condizioni di Assicurazione.
Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
Avvertenza
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono state evidenziate con fondo grigio nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220329).
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini viene attribuito convenzionalmente il significato qui precisato, valido agli effetti delle garanzie prestate.
ASSICURATO
Il soggetto per il quale è prestata l’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento del premio, si obbliga a tutelare l’Assicurato.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
DIFETTI FISICI
Conformazioni anomale di parti anatomiche (obiettivabili o clinicamente diagnosticate) e loro conseguenze peggiorative, ivi comprese le anomalie cromosomiche che danno luogo a manifestazioni cliniche.
FRANCHIGIA
La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in punti percentuali di Invalidità, in giorni o in cifra fissa.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
INFORTUNIO
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
INVALIDITÀ PERMANENTE
Perdita definitiva, totale o parziale, della capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione esercitata.
MALATTIA
Ogni obiettivabile alterazione evolutiva dello stato di salute, che non sia malformazione o difetto fisico, non dipendente da infortunio.
MALATTIA COESISTENTE
Malattia o invalidità presente nell’Assicurato, che non determini alcuna influenza sulla malattia denunciata come sinistro, e/o sulla invalidità permanente da essa causata, in quanto interessa sistemi organo - funzionali diversi.
MALATTIA CONCORRENTE
Malattia o invalidità presente nell’Assicurato, che determini una influenza peggiorativa sulla malattia denunciata come sinistro, e/o sulla invalidità permanente da essa causata, in quanto interessa uno stesso sistema organo - funzionale.
MALFORMAZIONE
Anomalia somatica grossolana nota o non nota all’Assicurato.
MASSIMALE
La somma fino a concorrenza della quale, per ciascun anno assicurativo, la Società presta la garanzia.
POLIZZA
Il documento contrattuale, sottoscritto dal Contraente e dalla Società, che prova l’assicurazione.
PREMIO
La somma che il Contraente versa alla Società.
QUESTIONARIO SANITARIO
Il documento contrattuale che contiene le notizie sanitarie dell’Assicurato. Il documento deve essere
compilato prima di stipulare il contratto assicurativo e sottoscritto dall’Assicurato o da chi ne esercita la
potestà.
RECESSO
Lo scioglimento del vincolo contrattuale.
RICOVERO
La degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO
La quota parte delle spese sostenute, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ
Groupama Assicurazioni S.p.A.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell’aggravamento
ART. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile
ART. 3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio, invece, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile: in tal caso la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le assicurazioni stipulate per conto dell’Assicurato da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e quelle di cui l’Assicurato è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie di altri servizi.
ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1901 Codice Civile, dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.
Se tuttavia il Contraente non paga entro 60 giorni dalla scadenza una rata di premio successiva alla prima,
l’assicurazione riprende effetto a decorrere dalle ore 24 dal 60° giorno successivo a quello del pagamento per le malattie a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1901 Codice Civile.
Il pagamento del premio, solo in caso di frazionamento mensile, può avvenire anche mediante addebito
Il Contraente dovrà, in fase di stipula, compilare e
sottoscrivere il relativo mandato di addebito diretto sul conto corrente (“mandato SDD”) fornito dalla Società
così come, in caso di modifica del conto corrente, dovrà darne avviso e compilarne uno nuovo per garantire la continuità dei versamenti. Le richieste di variazione o modifica del mandato SDD dovranno essere
diretto “SDD” sul conto corrente del Contraente.
effettuate presso il proprio intermediario di riferimento. La Società si impegna a recepire tali variazioni non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
Nel caso in cui sia stato convenuto il pagamento con periodicità mensile mediante addebito diretto “SDD”, resta convenuto che:
•le prime tre mensilità sono corrisposte in Agenzia all’atto della sottoscrizione;
•l’ SDD sarà attivato dalla quarta mensilità.
quindi, recarsi in Agenzia per il pagamento delle rate insolute, la riattivazione della copertura assicurativa e
del pagamento premi per le successive rate ai sensi e per gli effetti dell’art. 1901 Codice Civile.
Il Contraente dovrà,
Si precisa che per ciascuna mensilità da corrispondere con “mandato SDD” saranno esperiti al più due tentativi di addebito, in caso di mancato buon fine anche del secondo tentativo la copertura resta sospesa dalla ore 24 del 30° giorno successivo alla scadenza insoluta e l’addebito SDD è sospeso.
alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società e, quali che siano le modalità di pagamento convenute, è
interamente dovuto per l’annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
il premio deve essere pagato all’Agenzia
Qualora nei 6 mesi dalla scadenza della prima mensilità omessa il Contraente adempia al suo obbligo di pagamento presso l’Agenzia di tutte le mensilità scadute e non pagate, l’assicurazione riprende effetto nei termini sopra previsti. Decorsi 6 mesi dalla scadenza senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento il contratto è risoluto di diritto.
Fatta eccezione per l’ipotesi in cui sia stato convenuto il pagamento con SDD,
ART. 6 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto e sottoscritte dal Contraente e
dalla Società.
ART. 7 - OBBLIGHI IN CASO DI XXXXXXXX (VEDERE ANCHE ART. 18)
In caso di sinistro, non appena ne abbia la conoscenza e la possibilità, il Contraente o l’Assicurato deve darne
avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi
dell’art. 1915 del Codice Civile.
ART. 8 - RECESSO, PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE
Il Contraente entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso può recedere. Le modalità di esercizio del recesso, nei termini che precedono, sono le seguenti:
• il Contraente deve comunicare alla Società - a mezzo lettera raccomandata A.R. – la propria volontà di re- cedere dal contratto, indicando gli elementi identificativi del contratto; la comunicazione deve essere in- viata a Groupama Assicurazioni S.p.A. – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 385 – 00000 Xxxx.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio corrisposto al netto della parte relativa al rischio non corso e delle imposte.
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno.
ART. 9 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
I diritti derivanti dalla polizza, invece, spettano all’Assicurato e il Contraente non potrà farli valere se non con espresso consenso dell’Assicurato.
ART. 10 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 Codice Civile.
ART. 11 - PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che la Società, qualora al momento della stipula dell’assicurazione fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o sindromi correlate, non avrebbe acconsentito a prestare l’assicurazione, si precisa che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso dell’assicurazione, l’assicurazione stessa cessa, contestualmente – indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato – a norma dell’art. 1898 Codice Civile, senza l’obbligo della Società a corrispondere l’indennizzo. In caso di cessazione dell’assicurazione in corso, ed entro 60 giorni dall’effetto della stessa, la Società restituirà al Contraente la parte di premio netto già pagata e relativa al periodo di tempo che intercorre tra il momento della cessazione dell’assicurazione ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.
ART. 12 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.
ART. 13 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione è valida in tutto il mondo.
La valutazione della invalidità permanente viene effettuata in Italia.
ART. 14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
L’Assicurazione è regolata dalla legge italiana.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
OGGETTO DELLA GARANZIA
ART. 15 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
Se la malattia, diagnosticata nel periodo di validità dell’assicurazione, ha come conseguenza un Invalidità Permanente da Malattia e questa si manifesta non oltre un anno dalla cessazione del contratto, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata secondo le condizioni di seguito riportate:
Criteri di valutazione - Accertamento del grado di invalidità permanente da malattia
La percentuale di invalidità permanente viene accertata con riferimento alla Tabella delle Valutazioni del Grado Percentuale di Invalidità Permanente allegata al DPR 30/6/1965 n. 1124 e sue successive modifiche e/o integrazioni intervenute fino al 31/12/1999.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella sopra menzionata, la percentuale di invalidità è stabilita con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
Per organi o arti che abbiano subito una minorazione, anziché la perdita totale anatomica o funzionale, le percentuali di invalidità previste dalla Tabella sopra citata per la perdita totale degli stessi, vengono ridotte in proporzione alla definitiva perdita funzionalità di detti organi o arti.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla tabella sopra menzionata sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente.
La minorazione o perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
L’accertamento avviene tramite visita medico-legale che viene effettuata tra il sesto ed il diciottesimo mese decorrenti dalla data di denuncia della malattia.
L’accertamento dell’invalidità può avvenire anche al domicilio dell’Assicurato nel caso in cui sia comprovata la sua impossibilità a recarsi a visita medica.
In ogni caso l’Assicurato deve interrompere il termine di prescrizione (art. 2952 Codice Civile).
Le invalidità permanenti da malattia già indennizzate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie.
Criteri di indennizzabilità - Liquidazione dell’invalidità permanente da malattia
all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo.
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive della singola malattia denunciata. Sono in ogni caso escluse preesistenti infermità o invalidità determinanti perdita o diminuzione della capacità
Nessun indennizzo è dovuto all’Assicurato quando l’invalidità permanente accertata è di grado inferiore al 25%. Se l’Invalidità permanente da Malattia è di grado pari o superiore al 25%, la Società liquida un indennizzo sulla somma assicurata in base alle percentuali riportate nella tabella seguente:
TABELLA DELLE PERCENTUALI DI INVALIDITÀ PERMANENTE ACCERTATA E RELATIVI INDENNIZZI
PERCENTUALE DI I.P. ACCERTATA | PERCENTUALE DI I.P. DA LIQUIDARE | PERCENTUALE DI I.P. ACCERTATA | PERCENTUALE DI I.P. DA LIQUIDARE | PERCENTUALE DI I.P. ACCERTATA | PERCENTUALE DI I.P. DA LIQUIDARE | PERCENTUALE DI I.P. ACCERTATA | PERCENTUALE DI I.P. DA LIQUIDARE |
25 | 5 | 36 | 36 | 47 | 47 | 58 | 67 |
26 | 8 | 37 | 37 | 48 | 48 | 59 | 71 |
27 | 11 | 38 | 38 | 49 | 49 | 60 | 75 |
28 | 14 | 39 | 39 | 50 | 50 | 61 | 79 |
29 | 17 | 40 | 40 | 51 | 51 | 62 | 83 |
30 | 20 | 41 | 41 | 52 | 52 | 63 | 87 |
31 | 23 | 42 | 42 | 53 | 53 | 64 | 91 |
32 | 26 | 43 | 43 | 54 | 54 | 65 | 95 |
33 | 29 | 44 | 44 | 55 | 55 | oltre 65 | 100 |
34 | 32 | 45 | 45 | 56 | 59 | ||
35 | 35 | 46 | 46 | 57 | 63 |
AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE
ART. 16 - TERMINI DI ASPETTATIVA
Fermo quanto previsto all’art. 5, la garanzia decorre
dal 90° giorno successivo a quello in cui, ai sensi dell’art. 3, ha effetto l’assicurazione.
relazione alle maggiori somme previste dal nuovo contratto.
Qualora il contratto sia stato emesso in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altro contratto stipulato con la Società riguardante analoghe garanzie, i termini di aspettativa di cui sopra operano soltanto in
ART. 17 - ESCLUSIONI
L’assicurazione non è operante per:
a) le malattie, le malformazioni e gli stati patologici, che abbiano dato origine a cure o esami o diagnosi an- teriormente alla stipula del contratto, nuovo o in sostituzione, anche se già oggetto di liquidazione da parte della Società, o che abbiano comportato sintomatologie significative o ricorrenti tali da essere co- munque note all’Assicurato all’atto della stipula stessa del contratto, tanto se sottaciuti in quel momento alla Società con dolo o colpa grave quanto se dichiarati;
b) le preesistenti infermità o invalidità determinanti perdita o diminuzione della capacità di svolgere un qual- siasi lavoro proficuo;
c) le conseguenze, anche indirette, derivanti all’Assicurato da assunzione di psicofarmaci per uso terapeutico con modalità o posologie diverse da quelle prescritte dal medico, abuso di psicofarmaci e/o di alcool, dal- l’uso di stupefacenti o allucinogeni;
d) malattie mentali; epilessia; xxxxxxx, intendendosi per tali Alzheimer, Parkinson, Demenza senile e Sin- dromi demielinizzanti; disturbi della personalità: disturbi psicotici, disturbo delirante, disturbo depressivo maggiore, disturbi dissociativi dell’identità in genere, ivi compresi i comportamenti ossessivo-compulsivi, e loro conseguenze;
e) patologie correlate a infezione da HIV;
f) le conseguenze derivanti da prestazioni sanitarie e cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fe- condazione assistita di qualsivoglia tipo, impotenza, nonché tutte le procedure mediche e gli interventi chirurgici finalizzati alla modifica dei caratteri sessuali primari e secondari;
g) le conseguenze di trattamenti dietologici o estetici;
h) le conseguenze di prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale o di prestazioni non ef- fettuate da medici o professionisti sanitari in possesso di regolare abilitazione all’esercizio della profes- sione;
i) le conseguenze di tumulti popolari, atti violenti od aggressioni, cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
j) le conseguenze di delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato (compresi, invece, quelli derivanti da im- perizia, imprudenza o negligenza anche gravi dell’Assicurato);
k) le conseguenze di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni.
l) le conseguenze di guerre e/o insurrezioni (salvo che per le conseguenze derivanti da stato di guerra o di insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità o dell’insurrezione, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all’estero
– con esclusione della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino – in un Paese sino ad allora in pace);
m) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o pro- vocati, e le accelerazioni di particelle atomiche - fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc. (salvo siano causate da radiazioni utilizzate per terapie mediche);
n) le conseguenze dello svolgimento di operazioni militari all’estero.
Per le maggiori somme e le diverse prestazioni conseguenti a variazioni intervenute in corso di contratto, quanto indicato alla lettera a) si applicherà con riguardo alla data della variazione, anziché a quella di stipula dell’assicurazione.
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
SINISTRI: DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
ART. 18 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto della malattia all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 30 giorni, da quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia stessa, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa comportare un’invalidità permanente, a parziale deroga dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
La denuncia deve essere corredata da certificazione medica che contenga diagnosi circostanziata sulla causa e sulla natura dell’infermità.
L’Assicurato deve consentire le indagini e gli accertamenti necessari nonché, su richiesta della Società, sottoporsi in Italia agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati, fornire ogni informazione e produrre in originale la cartella clinica completa, i certificati, le diagnosi, i referti e ogni altra documentazione medica richiesta, sciogliendo dal segreto professionale e d’ufficio i medici che lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente.
ART. 19 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE
La Società, compiuti gli accertamenti del caso, liquida l’indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento.
Il diritto all’indennità è di carattere personale e non è quindi trasferibile agli eredi.
Tuttavia, se l’Assicurato muore dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della
successione legittima o testamentaria.
ART. 20 - CONTROVERSIE: ARBITRATO IRRITUALE
Le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro e/o sulla misura dell’indennizzo possono essere demandate con comunicazione scritta a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo dai medici designati di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.
Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, anche nell'ipotesi che questo non sia contraente di polizza.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio medico mentre quelle del terzo medico sono ripartite a metà tra la parte e l’Assicurato.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violenza, dolo, errore e violazione dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. In esso deve risultare anche l’eventuale rifiuto di uno dei medici a firmare il verbale stesso.
ELENCO ATTIVITÀ PROFESSIONALI ATTIVITÀ CLASSE DI RISCHIO A
Agente/ Intermediario in genere/Rappresentante Agricoltore (proprietario, affittuario) senza lavoro manuale Amministratore di beni propri o altrui
Antiquario senza restauro Appartenente al Clero Architetto
Artigiano senza uso di macchine
Artista (attore, musicista, cantante, regista, sceneggiatore)/ Modello- Indossatrice Assistente personale (bambini, anziani)/ Collaboratore familiare
Assistente sociale Attuario Avvocato
Barbiere/ Parrucchiere
Benestante senza particolari occupazioni Biologo/ addetto a laboratori di analisi mediche Xxxxxxxxx
Commercialista/ Consulenti del lavoro/ Revisore dei Conti Diplomatico/ Politico/ Sindacalista
Dirigente/ Impiegato/ Quadro senza lavoro manuale Disegnatore/ Grafico/ Pubblicitario
Enologo ed enotecnico
Esercente di attività commercili o servizi Farmacista titolare/ addetto
Forze armate solo personale amministrativo Fotografo
Guida turistica Ingegnere
Imprenditore senza lavoro manuale
Insegnante escluse discipline sportive/ materie sperimentali e pratica professionale Magistrato
Medico generico/ Medico specialista/ Odontoiatra Notaio
Odontotecnico
Orefice/ Orologiaio/ Gioielliere Pensionato
Professionista dell'area sanitaria (Fisioterapista, Ostetrica, Logopedista, Dietista, Igenista dentale,
Audiometrista, Educatore Professionale)
Proprietario settore ricettizio ( Alberghi/ Bar/ Ristoranti/ Enoteche/ Birrerie e simili) senza lavoro manuale Proprietario/ addetto di esercizio commerciale
Sarto/ Vetrinista
Scrittore/ Poeta/ Giornalista Studente >18 anni
ATTIVITÀ CLASSE DI RISCHIO B
Addetto in attività commerciali o servizi con lavoro manuale e/o carico e scarico Agricoltore (proprietario, affittuario)/ Bracciante agricolo
Agronomo
Allevatore/ proprietario di pollame, equini, bovini, suini , ovini
Artigiano con uso di macchine (calzolaio, pellettiere, pellicciaio, conciaio, corniciaio) Autista
Autoriparatore (Xxxxxxxxxxx, Elettrauto, Meccanico, Gommista) Ballerino/a
Boscaiolo
Muratore/ Piastrellista/ Pavimentatore/ Palchettista Casaro/ Macellaio/ Salumiere
Cuoco/ Pasticciere/ Panettiere/ Pizzaiolo/ Gelataio Dirigente/ Impiegato/ Quadro con lavoro manuale
Esercente di attività commerciali o servizi con posa in opera di materiali/ installazioni Estetista
Fabbro/ Saldatore/ Tornitore Falegname/ Mobiliere Geologo
Geometra
Gestore di distributori automatici di carburante con operazioni di manutenzione, lavaggio e simili Giardiniere/ Vivaista/ Floricultore/ Orticoltore
Guardiacaccia/ guardiapesca/ guardie campestri/ guardie forestali Idraulico
Imbianchino
Imprenditore con lavoro manuale
Insegnante di discipline sportive quali: nuoto, sci, basket, pallavolo, tennis, scherma, ballo, atletica leggera Insegnante di educazione fisica
Insegnante di materie sperimentali anche in laboratorio o di pratica professionale Istruttore di pratica di scuola guida
Marinaio
Marmista/ Incisore/ Scultore/ Intagliatore/ Coniatore Mediatore
Operaio anche con uso di macchine e/o accesso ad officine, cantieri, ponteggi ed impalcature Personale ATA
Pescatore
Porprietario/ Addetto settore ricettizio (alberghi, bar, ristoranti, enoteche, birrerie e simili) Portiere/ Custode
Professionista dell'area sanitaria (Infermiere, Podologo …….) Restauratore/ Antiquario
Tappezziere Tipografo Topografo
Venditore ambulante
PROFESSIONI NON AMMESSE
Calciatore di serie A-B-C e altre serie o divisioni Carpentiere
Carabiniere, guardia di finanza, guardia doganali, guardia portuali, pubblica sicurezza (personale operativo) Ciclista: corridori dilettanti e professionisti
Circense
Esercito, marina militare ed aviazione Fantino
Guardia notturna, giurata, guardia armata, portavalori, investigatore privato, guardia del corpo, custode di autorimesse
Insegnante di alpinismo, guida alpina Xxxxxxxxx/sommozzatore
Personale viaggiante dell'aviazione civile Pirotecnico
Speleologo
Sportivi professionisti Vigile del fuoco Vigile urbani
Dati aggiornati al 31 Luglio 2017
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