SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
DiSCo
Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza
L’anno duemiladiciotto, il giorno …. del mese di …….in Roma, nell’ufficio del Direttore Generale di DiSCo- Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx 00X, innanzi a me, Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Ufficiale Rogante, giusta il decreto del Direttore Generale n. 1 del 1 febbraio 2012, sono personalmente comparsi, senza l’assistenza di testimoni, avendovi le parti contraenti rinunciato in accordo con me a norma dell’art. 48 della vigente legge 16 febbraio 1913, n. 89 i signori:
- Ing. Xxxxxxx De Xxxxxxx , nato a Roma il 13 giugno 1952, domiciliato per la carica in Xxxx
- Xxx Xxxxxx Xx Xxxxxx, 00/x, il quale interviene al presente atto nella sua veste di Direttore Generale di DiSCo C.F. 08123891007, (che in prosieguo sarà indicato anche come Ente, Amministrazione, Ente appaltante o Appaltante), conforme al decreto n. 45 del 30 dicembre 2016;
- il Sig………….., nato ………..il ………, residente a , il quale interviene al presente
atto nella sua qualità di legale rappresentante della……….. (che in prosieguo sarà indicata come impresa appaltatrice o prestatore di servizi) con sede legale in in
………., (CF e P. IVA ).
I suddetti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica amministrativa.
PREMESSO
CHE con determinazione direttoriale n…………., l’Amministrazione ha indetto una procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del “Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di una residenza
universitaria per n. 200 posti letto, in vicolo Xxxxxx – località Valco San Paolo, Roma - legge n. 338/00 – cod. miur e7snyl4/01 – fascicolo n.257” (lotto 1)” e per l’affidamento del “Servizio di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di residenze e servizi correlati per gli studenti presso l’area dello sdo di Pietralata – Roma d.m. 26/2011 - d.m. 27/2011 - d.m. 127/2011 (l. 388/2000)” - cod. miur e1s4ft3/01 – fascicolo n. 424 (lotto 2)”.
CHE con determinazione direttoriale n……………, l’Amministrazione ha aggiudicato definitivamente la gara alla ……………….
CHE con nota prot……………., l’Amministrazione ha richiesto l’informativa antimafia tramite la Banca dati Nazionale Antimafia per la……………..
CHE con richiesta telematica all’Autorità competente, l’Amministrazione ha effettuato positivamente la verifica in tempo reale in ordine alla regolarità contributiva (DURC) nei confronti del… ;
CHE l’impresa appaltatrice ha prodotto alla Stazione appaltante tutta la documentazione richiesta dall’ Amministrazione;
CHE l’impresa appaltatrice ha costituito ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e smi, la cauzione definitiva di cui al Capitolato d’oneri mediante polizza rilasciata dalla
……………… per la somma di € ;
CHE l’impresa appaltatrice ha costituito ai sensi del Capitolato d’oneri polizza si per la copertura assicurativa contro i rischi professionali per tutta la durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo per un importo percentuale non inferiore al 10% dell’importo dei lavori pari ad euro xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx/xx).
CHE ai sensi dell’art.32 , comma 14, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e smi come di seguito
indicato: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante…”;
Ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, con la presente scrittura da valere quale atto in forma pubblica amministrativa elettronica a tutti gli effetti di legge, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che si richiama a far parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
( Finalità e contenuto del contratto d’appalto)
Il presente contratto disciplina i rapporti tra l’Amministrazione in seguito denominata anche (“Stazione Appaltante“ o “SA”) e l’operatore economico aggiudicatario (di seguito anche affidatario), del “SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA UNIVERSITARIA PER N. 200 POSTI LETTO, IN VICOLO XXXXXX – LOCALITÀ VALCO SAN PAOLO, ROMA - LEGGE N. 338/00 – COD. MIUR E7SNYL4/01 – XXXXXXXXX X.000” (LOTTO 1) E PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI “RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L’AREA DELLO SDO DI PIETRALATA – ROMA D.M. 26/2011 - D.M. 27/2011 - D.M. 127/2011 (L. 388/2000)” - COD. MIUR E1S4FT3/01 – FASCICOLO N. 424 (LOTTO 2)”.
Si precisa che le prescrizioni contenute nel presente Contratto prestazionale, sono riferite indistintamente all’esecuzione del servizio per tutti i Lotti. Pertanto, laddove la Stazione Appaltante voglia impartire prescrizioni riferite unicamente alla particolarità di un singolo Lotto, avrà cura di specificare quello a cui sono riferite.
ARTICOLO 2
(Durata dell’affidamento e luogo di esecuzione)
Il Soggetto affidatario, dovrà prestare il Servizio affidato presso il sito del cantiere dove saranno realizzati i lavori, nonché presso i propri uffici o altre sedi indicate dallo stesso; riunioni ed incontri potranno avvenire anche presso gli uffici della Stazione appaltante.
Le prestazioni decorreranno dalla sottoscrizione del contratto; è fatta salva la possibilità di esigere l’inizio della prestazione del servizio antecedentemente alla stipulazione del contratto in caso di motivate ragioni di urgenza, ai sensi dell'art. 32 - comma 13 del D. Lgs. 50/2016. I tempi per l'espletamento dell'incarico seguiranno i tempi di esecuzione dei lavori e terminerà con il collaudo dei lavori.
Il termine di esecuzione corrisponde alla conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, e documenti inerenti il servizio svolto nonché con la conclusione con esito positivo delle attività inerenti l’eventuale collaudo tecnico ammnistrativo.
Il Soggetto affidatario rinuncia ad avanzare richieste e/o pretese in ordine al riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, connessi con la eventuale maggiore durata del vincolo contrattuale, essendo ogni relativo onere compreso e compensato nel corrispettivo.
ARTICOLO 3
(Costo stimato degli interventi edilizi)
I costi rispettivi dei due interventi edilizi, come si evince dai quadri economici di progetto ammontano a:
- € 18.131.465,69, XXX xxxxxxx (di cui € 17.426.635,69 IVA esclusa per l’esecuzione dei lavori posti a base di gara + € 704.830,00 IVA esclusa per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per la Realizzazione di una residenza universitaria per n.200 posti letto, in vicolo Xxxxxx località Valco San Paolo, Roma - CODICE MIUR : E7SNYL4/01 – FASC.n°257 – CUP : J89H11003600000 - (Lotto 1);
- € 14.774.036,00, XXX xxxxxxx (di cui € 13.462.960,26 IVA esclusa per l’esecuzione dei lavori posti a base di gara + € 1.311.075,74 IVA esclusa per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per la Realizzazione di RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L’AREA DELLO "SDO" DI PIETRALATA – XXXX, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - X. 000/00” CODICE MIUR:E1S4FT3/01 – FASC. n° 424. CUP: J89H11003590000 - (Lotto 2).
ARTICOLO 4
(Corrispettivo e modalità di pagamento)
L'importo del contratto (per ciascun Lotto) per la prestazione professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, di seguito CSE, derivante dall’offerta formulata in sede di gara ammonta a:
a) € …………………, oneri 4% e I.V.A. 22% esclusi per svolgimento di CSE di una residenza universitaria per n.200 posti letto, in vicolo Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxx Xxxxx, Xxxx CODICE MIUR : E7SNYL4/01 – FASC.n°257 – CUP : J89H11003600000 – LOTTO 1.
Per il Lotto 1, il valore dell’affidamento calcolato come sopra è stato effettuato sulla base delle lavorazioni effettuate e che saranno effettuate. Nell’eventualità che al momento della stipula del contratto siano state eseguite lavorazioni (rispetto a quelle prese in considerazione indicate nella tabella di cui sopra), le stesse provocheranno un riproporzionamento del valore dell’affidamento come indicato nella tabella di cui sopra.
In tal caso opereranno le previsioni dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e
l’operatore economico non potrà vantare alcun onere economico a carico
b) €…………., oneri 4% e I.V.A. 22% esclusi per lo svolgimento di CSE per la la Realizzazione di RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L’AREA DELLO "SDO" DI PIETRALATA – XXXX, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - X. 000/00” CODICE MIUR:E1S4FT3/01 – FASC. n° 424. CUP: J89H11003590000 – LOTTO 2.
dell’Amministrazione se non il corrispettivo spettante in relazione alla propria prestazione in corrispondenza con le lavorazioni per la realizzazione degli interventi edilizi poste in essere dal momento dell’affidamento.
L’importo del Compenso Professionale, non prevede il riconoscimento delle spese e degli oneri accessori, poiché questi ultimi non vengono riconosciuti come prassi per la SA.
Il compenso è da ritenersi remunerativo per:
- l’esecuzione di sopralluoghi e rilievi;
- tutte le attività di cui al presente affidamento;
- l’esecuzione degli incontri previsti dal presente affidamento.
Le pratiche autorizzative di cui al presente affidamento devono intendersi già compensate nell’onorario complessivo della parcella posto a base di gara.
Tutte le spese conglobate vengono compensate con l’offerta economica in sede di gara, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente contenuto nel presente contratto disciplinare. Tali spese si intendono ricomprese all’interno dell’onorario di cui al presente affidamento.
I corrispettivi sono immodificabili.
Le prestazioni professionali, di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, saranno liquidate contestualmente e proporzionalmente secondo quanto sotto riportato:
• agli stati di avanzamento lavori fino al raggiungimento del 90% di quanto dovuto per la quota lavori.
• Il restante 10% verrà liquidato all’ emissione del certificato collaudo
La richiesta di pagamento della prestazione avverrà dopo l’emissione dei rispettivi certificati di pagamento, mentre la restante parte del 10% dopo l’emissione del certificato di collaudo.
Con l'assunzione dell'incarico l’operatore economico si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.
L’affidatario, ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita da DiSCo per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico, salvo diversi accordi.
L’operatore economico deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.
Il pagamento delle spettanze dovute avverrà entro i termini di legge dalla presentazione della fattura, a mezzo accreditamento sul conto dedicato comunicato dal professionista ai sensi dell’art. 3 c.7 della L. 136/2010.
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione della documentazione comprovante la regolarità contributiva (DURC), in difetto della stessa si provvederà nei termini di legge e secondo disposizioni vigenti in materia.
L’Amministrazione, qualora il Professionista sia inadempiente agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 13 agosto 2010 n°. 136, provvederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale ed a tutte le conseguenze previste dalla stessa Xxxxx.
L’Amministrazione prima di effettuare i pagamenti con le modalità sopra previste, provvederà a conformarsi all’adempimento di cui all’art. 3, comma 5 della L. 13 agosto 2010 n°. 136.
Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale dell’incarico ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con XxXXx.
In fase di compilazione della fattura andranno indicati i seguenti dati:
• Numero e data della determinazione direttoriale di aggiudicazione della gara
• - CIG
• - Codice dell’amministrazione destinataria EVY0ZN;
• - CUP
In caso di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.
In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione.
Il Soggetto affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entità dei medesimi.
Nessun compenso o indennizzo spetterà al Soggetto affidatario nel caso che le lavorazioni per qualsiasi motivo non siano comunque iniziate.
L’Incaricato è tenuto a fatturare in modalità elettronica.
In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/02, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.
6. Le spese conglobate forfettariamente verranno corrisposte in quota proporzionale alla prestazione da liquidare.
L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell’incarico è comunque subordinata alla verifica, da parte della SA, della regolarità contributiva.
In caso di inadempimento contrattuale, la SA si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le relative penali.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni la SA opererà una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità,
previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (si veda l’art 30, comma 5-bis
D.Lgs. n. 50/2016 e smi).
ARTICOLO 5
(Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela del lavoro) L'Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del Servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività del Servizio, sollevando la Stazione appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti, o emanati in fase di esecuzione del contratto, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto e alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.
L'Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori vigenti. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata del Servizio, anche se non aderente alle associazioni stipulati o receda da esse e indipendentemente dalla natura e dimensioni dello stesso.
ARTICOLO 6
(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 Legge 13 agosto 2010, n° 136 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
L’Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.
L’Affidatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:
a) i riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l’Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.
Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.
Tutti i documenti fiscali emessi per l’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato. E’ inoltre previsto che:
a) i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all’espletamento dell’incarico;
b)i pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) ove per il pagamento di spese estranee all’incarico sia necessario il ricorso a somme provenienti dal conto corrente dedicato queste ultime possono essere successivamente reintegrate mediante bonifico bancario o postale.
Il mancato rispetto dei suddetti obblighi di legge, comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.
Il contratto, inoltre, sarà risolto, nell'ipotesi in cui il legale rappresentante, o uno dei dirigenti dell'Aggiudicatario, siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
ARTICOLO 7
(Descrizione delle prestazioni richieste)
L’affidatario assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall’applicazione dell’art. 92 del D. Lgs. 81/08 e dell’art. 101 comma 6 del D.Lgs. 50/16, con l’obbligo di uniformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico.
La SA si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento delle disposizioni contenute all’interno del presente disciplinare.
del .
L’appaltatore si impegna a fornire il servizio, secondo le condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti: a) Capitolato prestazionale, b) Offerta Tecnica; c) Offerta economica, già depositati agli atti, con nota prot.
n.
ARTICOLO 8
(Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni)
Nell’esecuzione della prestazione professionale di CSE oggetto del presente affidamento, saranno a esclusivo carico dell’affidatario dell’incarico, nel prosieguo indicato semplicemente come Xxxxxxxx affidatario, tutti gli oneri, gli obblighi e le spese discendenti dall’applicazione del D.Lgs. n° 81/2008.
È, inoltre, a carico del Soggetto affidatario ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario per la compiuta esecuzione del Contratto.
Nell’esecuzione del presente incarico il Soggetto affidatario, si atterrà a ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo al Codice.
Il Soggetto affidatario svolgerà i Servizi oggetto del Contratto interfacciandosi con l’Appaltatore dei lavori, con il Responsabile del procedimento (RUP) e con i soggetti dal medesimo eventualmente indicati, nonché con l’eventuale organo di collaudo.
Il Soggetto affidatario è tenuto ad informare il RUP in ordine all’andamento dei lavori mediante report informativi con frequenza settimanale da trasmettere entro il primo giorno della successiva settimana. Al termine dell’incarico, entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, il Soggetto affidatario dovrà elaborare una relazione riepilogativa e conclusiva su tutta l’attività svolta, corredata da eventuali documenti di riferimento e trasmettere il tutto, in duplice originale nonché su supporto magnetico, al Responsabile unico del procedimento.
Inoltre il Soggetto affidatario è tenuto a comunicare al Responsabile unico del procedimento, entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento, tutti i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste per la raccolta delle informazioni da inviare all’Osservatorio.
Il Soggetto affidatario sarà in ogni caso tenuto, essendo i relativi oneri, obblighi e spese compresi e compensati nel corrispettivo, all’espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non espressamente previste nel Contratto, risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per la corretta e completa esecuzione dei Servizi in oggetto, in relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi Servizi sono destinati. Sono a carico del Soggetto affidatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l’espletamento delle attività contrattuali.
Il Soggetto affidatario, procederà allo svolgimento delle attività contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:
• tempestività nei contatti con l’Appaltatore dei lavori, con la Stazione appaltante, con il RUP;
• completezza e tempestività dei report informativi sull’andamento dei lavori;
• completezza e tempestività nella trasmissione alla Stazione appaltante/RUP dei dati da comunicare all’Osservatorio;
• diligenza nella vigilanza e prontezza negli interventi correttivi diretti.
Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni rientranti nelle prestazioni oggetto del servizio in gara saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l’aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
Il CSE deve essere in possesso, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e provvede a svolgere l’incarico in conformità al Contratto, all’offerta, alla normativa vigente ed a quella eventualmente sopravvenuta in corso d’opera, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria dalla Stazione appaltante al fine di una migliore tutela della sicurezza dei lavoratori.
Pertanto, le prestazioni da eseguirsi da parte del CSE, ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii., del Codice e di ogni altra normativa vigente in materia consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• nell’assistenza relativa agli adempimenti imposti alla Stazione appaltante da norme cogenti; in particolare, sarà cura del CSE proporre in bozza al RUP/responsabile dei lavori, la comunicazione per la notifica preliminare per l’invio agli organi competenti, compresi i successivi aggiornamenti della stessa notifica;
• nel disporre il coordinamento tra il Piano di sicurezza e coordinamento e i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese, nonché garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
• nel garantire la sicurezza del cantiere e l’informativa di cantiere ai soggetti esterni coinvolti dai lavori, anche con il supporto della Stazione appaltante;
• nella verifica dell’applicazione del PSC, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
• nella verifica, sia all’inizio del contratto che nel corso dell’esecuzione dei lavori, dell'idoneità del Piano operativo di sicurezza (POS) dell’Appaltatore dei lavori e delle imprese esecutrici, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
• nell’organizzazione e nel coordinamento delle lavorazioni tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi ed i fornitori in ambito cantiere, e della loro reciproca informazione;
• nella verifica e controllo della completezza e regolarità della documentazione fornita dall’Appaltatore dei lavori e dai subappaltatori, ai sensi di legge, con particolare riguardo a:
- notifiche preliminari;
- elenco dei lavoratori presenti per singola impresa;
- dichiarazione sull’organico medio annuo;
- predisposizione di luoghi o spazi comuni per lo svolgimento delle assemblee sindacali e per le riunioni periodiche convocate dal CSE stesso;
• nella verifica dell’avvenuta e specifica formazione, da parte delle rispettive imprese esecutrici, del personale impiegato in cantiere in tema di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
• nella segnalazione al RUP di anomalie nella gestione in sicurezza del cantiere;
• nella sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Durante il corso dei lavori il CSE, tra gli altri compiti, dovrà svolgere le seguenti prestazioni, di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, sempre in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n°81/2008 (con particolare riguardo all’art. 92):
• verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte dell’Appaltatore dei lavori, delle imprese esecutrici dei lavori e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
• verificare la costanza nel tempo dell’idoneità del piano, del fascicolo e dei piani operativi; adeguare il piano e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, nonché verificare che l’Appaltatore dei lavori e le imprese esecutrici dei lavori adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi;
• organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i fornitori con posa, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
• verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
• segnalare al responsabile dei lavori/RUP, previa contestazione scritta all’Appaltatore dei lavori, alle imprese esecutrici dei lavori ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e alle disposizioni in materia di obblighi dei lavoratori autonomi, di misure generale di tutela e di obblighi dei datori di lavoro, previste dal D.Lgs. n° 81/2008;
• proporre al RUP la sospensione dei lavori, l’allontanamento dell’Appaltatore dei lavori, delle imprese esecutrici dei lavori e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del Contratto;
• portare a conoscenza preventiva di tutti i dipendenti, dei subappaltatori e dei fornitori, tutti i rischi relativi nell’area dei lavori all’atto della consegna degli stessi e quelli individuati nel PSC e tutte le norme e le disposizioni legislative in materia;
• disporre e controllare che tutti i lavoratori presenti in cantiere, dipendenti, subappaltatori, cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante l’esecuzione dei lavori;
• controllare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà dei subappaltatori dell’Appaltatore dei lavori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
• chiedere l’allontanamento immediato delle attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle norme vigenti in materia ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
• verificare che siano informati, immediatamente prima dell’inizio di ogni lavorazione prevista nell’affidamento, tutti i propri dipendenti, subappaltatori, cottimisti e fornitori, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione, sicurezza e protezione da adottare;
• controllare l’ottemperanza, in caso di infortunio o incidente, a tutte le incombenze prescritte dalla legge e, in particolare, a consegnare alla Stazione appaltante le copie delle denunce di infortuni presentate alla sede INAIL competente;
• rendicontare la propria attività nel cantiere durante i lavori mediante la redazione di appositi verbali almeno in duplice copia debitamente sottoscritti dall’Appaltatore dei lavori, dalle imprese esecutrici dei lavori e/o dai lavoratori autonomi - una della quali, dovrà essere trasmessa al RUP. A comprova del puntuale adempimento del Contratto, dovrà essere, inoltre, compilato anche uno specifico registro (libro-giornale della sicurezza), vidimato a cura del RUP, da conservarsi in cantiere; in quest’ultimo registro, che affiancherà il giornale dei lavori, dovranno essere contestualmente aggiornati e sottoscritti dal CSE i sopralluoghi espletati, le disposizioni impartite, le modalità ed i tempi di risposta dell’impresa.
L’affidatario si impegna ad eseguire ogni altra attività non ricompresa nel presente Contratto ma necessaria alla corretta esecuzione della prestazione di cui si tratta e/o alla corretta realizzazione degli interventi.
Per la sospensione delle singole lavorazioni, il CSE può provvedere verbalmente, con immediata comunicazione al RUP e verbalizzazione nel libro giornale della sicurezza.
In coerenza con l’entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro, il CSE dovrà, inoltre, garantire la propria personale presenza in cantiere assicurando comunque la reperibilità 24 ore su 24. In ogni caso, durante l’esecuzione dei lavori, devono essere ottemperati i seguenti obblighi:
• presenza/sopralluogo del CSE con registrazione sull’apposito libro giornale delle verifiche e delle attività effettuate;
• presenza giornaliera continuativa nelle fasi di attività del cantiere e/o di sue parti, per tutte le lavorazioni e per tutta la durata delle stesse, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel PSC, ovvero quando lo richieda il RUP (o il Direttore dei lavori), compresa ogni attività in doppio turno e/o prolungata nel tempo per esigenze tecnico-operative, ecc.;
• organizzazione/predisposizione/documentazione delle riunioni di coordinamento di cui all’art. 92, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n° 81/2008; Il CSE è obbligato, senza che per questo possano essere vantate pretese in ordine a maggiori compensi e/o corrispettivi rispetto a quelli previsti nel Contratto, a:
- relazionare in ordine alle operazioni svolte e alle metodologie adottate, a semplice richiesta del RUP;
- fornire al RUP ogni assistenza in materia di sicurezza e salute nel cantiere;
- fornire la propria consulenza, anche scritta con redazione di pareri motivati, in ordine a vertenze/riserve dell’Appaltatore dei lavori in materia di sicurezza.
Nel termine di 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dei lavori, il CSE:
- produce i documenti aggiornati relativi all’opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano, a loro volta, state oggetto, direttamente o indirettamente, dell’intervento;
- redige una relazione da trasmettere al RUP, all’Appaltatore dei lavori, e all’organo di collaudo, contenente:
a) un giudizio sintetico sull’operato dell’Appaltatore dei lavori in materia di sicurezza;
b) eventuali giudizi negativi sull’operato delle imprese esecutrici dei lavori e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza;
c) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l’attuazione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi derivati da variazione in diminuzione di lavorazioni o semplificazione delle stesse con conseguente riduzione dei rischi interferenziali, oggetto di perizia o altro atto giuridicamente assimilabile, purché tali risparmi non siano conseguenti all’elusione o alla riduzione delle misure di sicurezza;
d) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l’attuazione del piano, qualora vi siano state ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;
e) eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell’esecuzione dei lavori, che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall’attuazione non corretta delle misure di sicurezza;
f) la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure
di sicurezza, con l’indicazione delle relative conseguenze.
All’atto della liquidazione di ogni singolo stato d’avanzamento lavori e della relativa quota di oneri di sicurezza, il CSE attesta il corretto adempimento degli obblighi da parte dell’Appaltatore dei lavori e degli eventuali subappaltatori in merito alle lavorazioni oggetto di contabilizzazione.
Inoltre, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per lo svolgimento delle funzioni di cui ai comma seguenti.
- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
- verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100
del D.Lgs.81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo.
- adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91 comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte dell'impresa esecutrice dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.
- verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.
- segnala al RUP, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1
del D.Lgs. 81/2008, nonché alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il RUP non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Contratto trovano applicazione le norme di legge, la lex specialis della procedura aperta che ha condotto all’individuazione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e le Linee Guida di riferimento.
ARTICOLO 9
(Impegni del Soggetto affidatario)
Il Soggetto affidatario deve comunicare al RUP per iscritto con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni naturali e consecutivi le assenze per ferie e/o comunque previste.
Su richiesta scritta del RUP, il Soggetto affidatario è tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte dall’Appaltatore dei lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.
Il Soggetto affidatario, infine, è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.
Il Soggetto affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dovrà garantire, nelle prestazioni oggetto del presente contratto, coerenza con la documentazione tecnico amministrativa fornitagli, dopo l’aggiudicazione, dalla Stazione appaltante. Il Soggetto affidatario non dovrà interferire con il normale funzionamento degli
uffici e non dovrà aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione appaltante.
ARTICOLO 10
(Impegni della Stazione appaltante)
La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al Soggetto affidatario all’inizio dell’affidamento dei Servizi, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità dei progetti e relativi atti, con particolare riguardo al Progetto esecutivo dell’opera e al Piano di sicurezza e di coordinamento e fascicolo dell’opera relativo a ciascun lotto.
La Stazione appaltante si impegna ad adempiere agli obblighi previsti a suo carico dal Contratto; in particolare, la Stazione appaltante provvede a consegnare al Soggetto affidatario copia della documentazione contrattuale occorrente per l’esecuzione del Contratto relativa a ciascun lotto, che non sia già stata consegnata in fase di gara.
Il Soggetto affidatario si obbliga ad utilizzare tutta la documentazione di cui al primo comma del presente articolo esclusivamente per gli scopi inerenti all’esecuzione del Contratto, garantendone la massima riservatezza, nonché a restituirla alla Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del Contratto. Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto al Soggetto affidatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve.
La Stazione appaltante s’impegna, altresì, a garantire al Soggetto affidatario, contestualmente all’affidamento dei Servizi, il libero accesso alle aree, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo e variazioni contrattuali per perizie suppletive e di variante entro il quinto d’obbligo.
ARTICOLO 11
(Riservatezza e diritti sui materiali)
Gli elaborati e quanto altro discenderà dall’incarico commissionato di cui al presente affidamento, con la liquidazione del relativo compenso al Soggetto affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione appaltante, compresi anche tutti gli elaborati grafici e documentali introdotti in seguito a varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Soggetto affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta.
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico rimarranno quindi di titolarità esclusiva dell’Amministrazione che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
ARTICOLO 12
(Obblighi specifici dell’Amministrazione)
La SA si impegna a trasmettere all'operatore economico affidatario in tempo utile i dati, comunicati dall’Appaltatore, relativi alle Imprese esecutrici ai lavoratori autonomi che opereranno all'interno del cantiere. Ove l’ingresso in cantiere preveda specifica autorizzazione ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/16, la Stazione Appaltante provvederà ad inviare copia del provvedimento.
ARTICOLO 13
(Ulteriori obblighi riguardanti tutte le prestazioni)
L’operatore economico si impegna ad eseguire le prestazioni secondo le previsioni di cui al presente disciplinare di incarico.
Le prestazioni e/o gli obblighi non previsti dal presente disciplinare di incarico, dovranno essere eseguite secondo la normativa vigente di settore e secondo diligenza professionale.
ARTICOLO 14
(Obbligo di riservatezza e tutela dei dati)
L'Aggiudicatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall’Amministrazione o che derivasse dall'esecuzione delle opere progettate.
Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dall’Amministrazione, o che siano stati preparati dall'Aggiudicatario per essere impiegati dall’Amministrazione.
Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell’Amministrazione, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.
ARTICOLO 15
(Verifiche della stazione appaltante sullo svolgimento delle attività)
La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dal medesimo incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull’operato del Soggetto affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza il Soggetto affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.
L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione appaltante non esonera in ogni caso il Soggetto affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell’attività esercitata dal
Soggetto affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni contrattuali.
È in facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attività svolta, l’idoneità professionale del CSE e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti. A tal fine, il Soggetto affidatario sarà tenuto a consentire alla Stazione appaltante l’effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneità di tali soggetti all’espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.
L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale del Soggetto affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.
La Stazione appaltante ha altresì facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza il Soggetto affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.
Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, il Soggetto affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte della Stazione appaltante. Il personale proposto per la sostituzione dovrà essere obbligatoriamente quello che segue in graduatoria della gara riguardante il lotto di competenza e così di seguito nel caso di non accettazione e o decadimento dei requisiti valutati in sede di
gara. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da parte della Stazione appaltante. La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, così come l’inosservanza da parte del Soggetto affidatario anche di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.
Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità del Soggetto affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l’adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’Appaltatore dei lavori.
ARTICOLO 16
(Cessione del contratto)
È vietata la cessione totale, o parziale, del contratto. Ogni atto contrario è nullo.
ARTICOLO 17
(Copertura assicurativa)
L'operatore economico affidatario dovrà presentare, entro i termini fissati dalla SA e comunque prima della sottoscrizione del presente contratto, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo “Responsabilità Civile Generale” nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale.
La polizza dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al D.M. n. 31/2018 da integrarsi con le successive disposizioni normative e regolamentari.
La garanzia dovrà essere prestata per un massimale pari al 1 per cento dell'importo dei lavori. La mancata presentazione della polizza da parte dell’affidatario esonera la SA dal pagamento di tutti i compensi professionali.
ARTICOLO 18
(Verifica di conformità)
Al contratto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità previste dall'art. 102 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.
ARTICOLO 19
(Penalità)
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:
- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Impresa appaltatrice per iscritto dallaStazione Appaltante ;
- L'Impresa appaltatrice dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Stazione Appaltante medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima
Stazione Appaltante, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Impresa appaltatrice le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
Nel caso di applicazione di penali, 1'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Impresa appaltatrice a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
ARTICOLO 20
(Risoluzione del contratto)
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 e 108 del Codice dei contratti pubblici la Stazione Appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma i del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'Impresa appaltatrice sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'Impresa appaltatrice sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia
e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Impresa appaltatrice, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Impresa appaltatrice. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Impresa appaltatrice, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa appaltatrice abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Impresa appaltatrice rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Impresa appaltatrice deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'Impresa appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:
- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni alla Stazione Appaltante ;
- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;
- sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente contratto;
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante ;
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003;
- mancata produzione da parte dell'aggiudicatario della Copia Modelli DM10 (o documentazione similare) dei prestatori di lavoro;
- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta tecnica ed economica formulate in sede di gara;
- inosservanza dei codice di comportamento dei dipendenti di DiSCo (pubblicato sul sito della SA).
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa;
- svolgimento prestazioni oggetto del Contratto da parte di soggetti non idonei.
Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.
La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, l’Amministrazione si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento.
Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:
- cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del Codice);
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;
- inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attività previste dal contratto;
- esito negativo dell’l’informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza;
- quando l’Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico. Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, n caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
ARTICOLO 21
(Garanzia definitiva)
Il soggetto affidatario del servizio dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 la "garanzia definitiva' a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia definitiva" si rinvia all'art. 103 del Codice di e contratti.
ARTICOLO 22
(Recesso)
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite.
Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/prestazioni eseguite.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.
L'Amministrazione potrà recedere, inoltre, dal contratto, qualora, l'appaltatore non acconsenta a modificare le condizioni economiche del presente appalto rispetto a parametri economici
migliorativi derivanti dall'espletamento di procedure di gara da parte della Direzione Centrale di Acquisto regionale e/o Consip verso i quali l'Amministrazione ha l'obbligo di aderire
ARTICOLO 23
(Recesso dal contratto da parte dell'affidatario)
Il recesso dal contratto da parte dell'affidatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.
ARTICOLO 24
(Spese contrattuali, imposte e tasse)
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente Contratto, con la sola esclusione dell’I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Affidatario; tra queste vi sono:
• le spese contrattuali;
• le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto;
• le spese relative alla pubblicità della gara, ove previste dalla vigente normativa.
Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Affidatario. S’intendono, altresì, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali:
• le spese per provvedere agli eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all’espletamento della presente prestazione;
• gli oneri per le polizze assicurative;
• ulteriori spese per l’esecuzione dell’affidamento.
ARTICOLO 25
(Responsabile unico del procedimento)
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’xxx. Xxxxx Xxxxx Xxxx.
ARTICOLO 26
(Tutela della privacy)
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e smi s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è XxXXx.
Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.
In ogni caso l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.
ARTICOLO 27
(Foro competente)
Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l’affidamento o durante l’esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.
Articolo 28 (Clausola compromissoria)
Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.
ARTICOLO 29
(Norme di rinvio)
Per quanto non espressamente atteso nel presente Contratto si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici in quanto richiamate, al Regolamento di attuazione del Codice in quanto richiamate, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici in quanto applicabile ed a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
La medesima impresa appaltatrice si obbliga altresì al rispetto di ogni norma di legge che dovesse intervenire successivamente alla stipula del presente contratto di appalto, senza pretendere e richiedere alcun onere in relazione agli adempimenti aggiuntivi che la legge potrebbe prevedere. Inoltre, il presente appalto è soggetto alle norme in materia di circolazione stradale e di trasporti pubblici ed a tutta la normativa di settore vigente.
Per la ………. DIRETTORE GENERALE
ing. Xxxxxxx De Xxxxxxx
(Dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del codice civile)
L’Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del
Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Contratto: ARTICOLO 4 (Corrispettivo e modalità di pagamento); ARTICOLO 19 (Penalità); ARTICOLO 20 (Risoluzione del contratto); ARTICOLO 22 (Recesso), ARTICOLO 27 (Foro competente). ARTICOLO 28 (Clausola compromissoria).
Per la ………. DIRETTORE GENERALE
ing. Xxxxxxx De Xxxxxxx
Io Ufficiale Xxxxxxx, dopo aver dato lettura del presente atto alle parti comparenti come sopra costituite, e che da me richieste lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, ho presenziato alla apposizione delle firme in fine ed a margine degli altri fogli oltreché apporre io stesso la mia.
Il presente atto scritto con mezzi meccanici ed elettronici da persona di mia fiducia ed in piccola parte da me Ufficiale Rogante consta di n. 37 (trentasette) intere facciate e fin qui della presente.