Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza
Direzione Regionale Lazio
Risorse Materiali
Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza
Art. 26 d.lgs. 81/2008 Committente
Concessione di servizi per "Ludoteca"
Emissione
Il committente
.....................................
Acquisizione L’appaltatore
.....................................
Per conoscenza
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
.....................................
.....................................
.....................................
Allegato a AGE.AGEDRLAZ.REGISTRO UFFICIALE.0048294.22-05-2019-U
Sommario
Committente 3
Riferimenti normativi. 4
Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 4
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 4
Premessa 5
Descrizione dei servizi oggetto dell’appalto 6
Oggetto dell’appalto 6
Luoghi di svolgimento 6
Periodo ed orari 7
Attrezzature 7
Figure professionali 8
Norme generali di comportamento 10
Norme gestionali 10
Norme operative 10
Allegati 11
Committente
Ragione sociale : Agenzia delle Entrate
Luogo svolgimento concessione – Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Roma – Via Xxxxxxxx Xxxxx 58
Telefono :
P.IVA :
Attività esercitata : Agenzia Fiscale
Settore di appartenenza:
Numero di lavoratori o equiparati:
Datore di lavoro : Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Responsabile servizio prevenzione e protezione : Xxx . Xxxxxxx Xxxxx
Addetto servizio prevenzione e protezione : Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: Medico competente : Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Riferimenti normativi
Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
ARTICOLO 26 - OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture […].
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
Premessa
Il presente documento è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. In esso sono contenute tutte le informazioni che il committente, il gestore e l’appaltatore si forniscono reciprocamente al fine di:
• valutare i rischi di interferenza relativi e reciproci;
• stabilire le misure di prevenzione e di protezione per ridurli;
• cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro relativi all’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
• coordinare gli interventi di prevenzione e di protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
L’Agenzia delle Entrate affida in concessione alcune attività che vengono svolte da imprese, presso i propri luoghi di lavoro.
Il presente documento indaga circa i possibili rischi di interferenza fra le attività svolte dai lavoratori dipendenti del committente, quelle svolte dai lavoratori dipendenti o sotto la responsabilità dell’appaltatore e quelle degli utenti delle strutture scolastiche interessate.
Non sono presi in considerazione i rischi specifici dell’attività dell’appaltatore, né quelli che non derivano dalla presenza di interferenze.
Descrizione dei servizi oggetto dell’appalto
Oggetto dell’appalto
La Ludoteca è un servizio ricreativo ed educativo per il tempo libero, che si configura come luogo di svago, di socializzazione, di integrazione e di educazione, che pone il gioco al centro di tutti i progetti e azioni intraprese.
Contribuisce alla formazione dell’individuo e si inserisce a pieno titolo nella rete dei servizi socio- culturali ed educativi del territorio di riferimento.
La ludoteca si configura in pratica come un servizio formativo per bambini e genitori che vogliono confrontarsi, crescere nel gioco e soprattutto imparare a giocare correttamente.
Non rientra nelle finalità della ludoteca il servizio di custodia dei bambini fine a se stesso.
Il progetto Ludoteca ha l’obiettivo di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in coerenza con quanto disposto dall’art. 14 della Legge 17 agosto 2015 n. 124 “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche“. La disposizione richiamata invita, altresì, le Pubbliche amministrazioni alla stipula di convenzioni o accordi anche per l’organizzazione e fruizione di servizi di supporto alla genitorialità.
La ludoteca è un servizio principalmente destinato ai bambini nella fascia di età dai 3 ai 15 anni.
La ludoteca può accogliere, contemporaneamente, un numero massimo di 30 bambini per l’attività ordinaria, con la presenza di 1 operatore ogni 6 bambini in età compresa dai 3 ai 6 anni e di 1 operatore ogni 10 bambini dai 7 ai 15 anni di età.
Luoghi di svolgimento
La ludoteca è situata in un immobile in locazione all’Agenzia delle Entrate, sito in Roma, Xxx Xxxxxxxx Xxxxx x. 00, xx è anche la possibilità di attivare parallelamente al servizio della ludoteca, un servizio esterno.
Il servizio esterno ha inizio con l’accoglienza dei minori sull’autobus e termina con la consegna degli stessi. L’orario del servizio è quindi 8,30 - 17,00. La presenza dei minori presso la sede del servizio esterno è prevista per l’orario 9,30 - 16,00
Gli spazi messi a disposizione presso l’immobile, sono i seguenti:
- area esterna attrezzata
- ingresso
- accoglienza
- salone attività ludiche
- locale per personale e ripostiglio
- servizi igienici per bambini
- servizi igienici per adulti
- laboratorio attività ricreative
Ai fini dell’erogazione del servizio esterno, la struttura individuata dalla società partecipante, indicata già nell’offerta tecnica, dovrà rispettare i seguenti requisiti minimi:
• spazi esterni, con adeguate aree ombreggiate, destinati alle attività ricreative nell’esclusiva disponibilità degli utenti del servizio, idonei ad ospitare i bambini;
• piscina di lunghezza non inferiore a 25 metri, con un minimo di due corsie destinate agli utenti del servizio, con la presenza di almeno un bagnino di salvataggio e la disponibilità di spogliatoi, divisi per genere;
• area attrezzata per accogliere gli utenti nel momento del pranzo e/o della merenda.
Periodo ed orari
La durata della concessione relativa al servizio di gestione della Ludoteca avrà la durata di 1 (uno) anno in questa prima fase sperimentale. La durata inizierà a decorrere dalla data di stipula del contratto ovvero di consegna della struttura, accertata con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, se successiva.
Il servizio deve essere garantito dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, esclusivamente in tutti i periodi di sospensione didattica (vacanze natalizie, pasquali, estive, etc). L’apertura giornaliera è fissata tra le ore 7.30 e le ore 17.30.
Il periodo di permanenza massima per ogni bambino è di 5 ore giornaliere. I giorni e gli orari del servizio potranno comunque subire variazioni in relazione alle esigenze del servizio e/o dell’utenza.
Attrezzature
Tutte le attrezzature, gli arredi ed i giochi contenuti nei locali che ospitano la Ludoteca sono parte integrante del contratto di locazione stipulato dall’Agenzia delle Entrate e vengono messi a disposizione dell’impresa appaltatrice, che si impegna ad utilizzarli con la massima cura e diligenza.
DUVRI | |
Data redazione 03/05/2019 | |
Documento unico valutazione rischi interferenza | Pag.8 |
Figure professionali
Il servizio di ludoteca dovrà essere garantito da animatori socio culturali e da educatori, prevedendo anche, sulla base di progetti concordati, la collaborazione con operatori esperti.
Il soggetto affidatario individuerà una figura responsabile delle relazioni con l’Agenzia per tutte le comunicazioni e del progetto educativo. Dovrà essere in possesso di laurea specialistica/e/o laurea di primo livello in Pedagogia/Psicologia/Scienze della Formazione e dell’Educazione e in Scienze del Servizio Sociale o titoli equipollenti.
In base alle presenze dovrà sempre essere garantito il rapporto operatore/bambino che, in base al regolamento comunale è di 1 operatore ogni 6 bambini in età compresa dai 3 ai 6 anni e di 1 operatore ogni 10 bambini dai 7 ai 15 anni di età.
La formazione e le competenze del personale devono essere comprovate dal curriculum vitae che l’aggiudicatario è tenuto a trasmettere al concedente prima dell’inizio del servizio. E’ richiesta comunque una formazione professionale attinente alla funzione svolta.
I titoli di studio richiesti sono i seguenti:
a) Diploma di Maturità Magistrale o di Liceo Pedagogico.
b) Diploma di Assistente o Dirigente di Comunità Infantile o diplomi equipollenti.
c) Diploma di Scuola Media Superiore e un attestato di formazione professionale per attività socio- educative in favore di minori riconosciuto dallo Stato e/o dalle Regioni;
d) Diploma di Scuola Media Superiore, con il possesso del Diploma di Laurea o di Diploma Universitario in materie rientranti nelle Scienze della Formazione e dell’Educazione o in discipline afferenti la psicologia o i servizi sociali.
Almeno un educatore deputato al servizio dovrà possedere:
- certificazioni in lingua di inglese (alternative):
1. possesso della certificazione B2; UPPER INT (FIRST CERTIFICATE)
2. possesso della certificazione B1 integrata da esperienze professionali documentate, non inferiore a due anni complessivi, prestata a favore di bambini/ragazzi di età compresa tra i 4 (quattro) ed i 12 (dodici) anni che fanno riferimento al QCER (Quadro Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue).
Inoltre, almeno un educatore deputato al servizio dovrà essere dotato di :
- abilitazione all’insegnamento di strumento musicale
- accertate e documentate competenze di teatro.
Viene ora dettagliata un’analisi dei rischi per la sicurezza e per la salute cui potrebbero essere esposti gli operatori facenti parte dell’impresa appaltatrice, i lavoratori dipendenti del committente, gli utenti ed eventuali esterni i quali si trovano a lavorare o a transitare presso luoghi in cui si svolge l’attività della Ludoteca.
I lavoratori dell’impresa appaltatrice sono sottoposti alla tutela del proprio datore di lavoro, per quanto attiene l’esposizione a rischi specifici propri.
L’Agenzia delle Entrate si fa garante della conformità delle strutture e degli impianti, per le sole attività svolte presso l’immobile di Xxx Xxxxxxxx Xxxxx 00, il gestore garantisce la sicurezza in situazioni di emergenza e nei confronti di quegli eventuali rischi che derivano o sono influenzati dall’organizzazione e dall’attività propria.
L’Agenzia delle Entrate, in quanto committente dei servizi affidati in concessione, cura anche la gestione dei rischi di interferenza ipotizzabili, ad esclusioni di quelli di pertinenza del datore di lavoro appaltatore.
DUVRI | |
Data redazione 03/05/2019 | |
Documento unico valutazione rischi interferenza | Pag.10 |
Norme generali di comportamento
Le norme generali di comportamento che l’impesa appaltatrice deve osservare all’interno della sede nella quale si svolgeranno i lavori oggetto di appalto, sono le seguenti.
Norme gestionali
• Garantire la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e delle attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo previsto dal D.Lgs 81/2008.
• Individuare il responsabile della sicurezza per ciascuna sede del servizio.
• Comunicare il nominativo e recapito telefonico del responsabile del servizio che risponda dei rapporti contrattuali con l’Agenzia delle Entrate e che rappresenti la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene la gestione dei servizi.
• Trasmettere, almeno 8 giorni prima dell’avvio dei servizi, l'elenco nominativo di tutto il personale che sarà impiegato nei servizi con i relativi curricula e l’orario di lavoro.
Norme operative
• Fornire e gestire le cassette di pronto soccorso.
• Constatare la dislocazione della via di fuga più rapida.
• Verificare la presenza degli estintori sul proprio posto di lavoro.
• Segnalare immediatamente al proprio responsabile o al personale dell’appalto ogni situazione di pericolo o di emergenza (principio d’incendio, instabilità di materiali, ecc.), astenendosi da prendere iniziative personali.
• Qualora si dovessero effettuare interventi che potrebbero comportare rischi per le persone circostanti, provvedere a segregare la zona interessata in accordo con l’RSPP dell’aggiudicatario
• Attenersi a tutte le norme di legge (generali e speciali) esistenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma o procedura interna esistente.
• Prima di iniziare il lavoro prendere conoscenza dell’attività lavorativa o di altro tipo svolta presso il luogo di lavoro in cui si opera, per constatare se i lavori andranno a svolgersi in regime di contemporaneità: in questo caso darne pronta comunicazione all’Agenzia delle Entrate, prima di iniziare la propria attività.
• Non prendere alcuna iniziativa senza autorizzazione del referente per la concessione
• Rispettare il divieto di fumare all’interno di luoghi di lavoro tutti.
• Rispettare la segnaletica esistente.
• Operare attivamente per una reciproca informazione con i responsabili delle eventuali altre ditte operanti nella stessa area di lavoro, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le rispettive attività lavorative.
Ancora, l’impresa in concessione:
• Utilizzerà proprie attrezzature ed attrezzature date in comodato d’uso dall’Agenzia delle Entrate, le quali dovranno risultare conformi alle normative di sicurezza vigenti.
DUVRI | |
Data redazione 03/05/2019 | |
Documento unico valutazione rischi interferenza | Pag.11 |
Ogni responsabilità per danni derivanti a persone o a cose o all’ambiente resterà a totale carico dell’impresa appaltatrice.
• Effettuerà adeguata informazione e formazione ai propri dipendenti in merito ai rischi presenti presso i luoghi di lavoro in cui si andrà ad operare, nonché sulle misure di prevenzione e di protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente.
• L’impresa appaltatrice presterà particolare attenzione, nello svolgimento delle proprie attività, al rispetto dell’igiene dei luoghi di lavoro, mantenendo ordinata e pulita la propria attrezzatura di lavoro e libero il luogo di lavoro da materiali.
• Utilizzerà i servizi igienici ed i locali comuni all’interno dello stabile affidato in gestione, con criteri di igiene e di decoro.
• In caso fossero riscontrate inadempienze da parte del personale dell’impresa appaltatrice, si potrà, a insindacabile giudizio del referente per l’appalto, inibire l’accesso ai luoghi di lavoro a tutto o a parte del personale della stessa impresa.
• È responsabilità di chi esegue i lavori provvedere all’allontanamento dei rifiuti ed al loro smaltimento.
Il personale dell’impresa appaltatrice si attiene alle segnalazioni presenti sul luogo di lavoro ed alle istruzioni fornite dalla committenza relativamente ai compiti ed agli interventi condotti presso la struttura; qualsiasi variazione di comportamento sarà preventivamente valutata dal committente.
L’appaltatore si atterrà alla cooperazione ed al coordinamento nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi fornendo la informazioni che riguardano l’attività specifica