Contract
CONVENZIONE TRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E L’ISTITUTO DI RICERCHE CLINICHE ECOMEDICA S.P.A. PER PRESTAZIONI DI RADIOTERAPIA. Anni 2022-2023-2024-2025.
INDICE
ART. 1 - premessa
ART. 2 - oggetto del contratto ART. 3 - tetti economici
ART. 4 – protocollo operativo
ART. 5- modalità di accesso e erogazione delle prestazioni ART. 6 – obblighi della struttura
ART. 7- rispetto dei parametri fissati dalla Regione Toscana
ART. 8 - programmazione delle prestazioni e successivi adempimenti ART. 9 – corretta gestione della posizione dell’utente
ART. 10 – corretta registrazione delle prestazioni ART. 11 - tariffe e fatturazione
ART. 12 – prestazioni aggiuntive in correlazione all’attività di radioterapia ART. 13 – tracciabilità dei flussi finanziari
ART. 14- modalità di trasmissione dei flussi informatici ART. 15 - verifiche
ART. 16 - incompatibilità Art. 17 - carta dei servizi ART. 18 - tutela dell’utente ART. 19 - privacy
ART. 20 - coperture assicurative ART. 21 - adempimenti
ART. 22 -decorrenza
ART. 23 - inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione. ART. 24 - foro competente
ART. 25 - responsabili della convenzione ART. 26 - spese e clausole finali
VISTO
- che il D.Lgs n.502 del 1992, e s.m.i., all’art. 8-bis, rubricato “Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”, prevede che le regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;
- che, ai sensi della stessa disposizione legislativa, la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale, nonché alla stipula degli accordi contrattuali;
- che ai sensi dell’Art. 8-quinquies del medesimo D.Lgs 502/1992 e s.m.i, la regione e le unità sanitarie locali stipulano con strutture private accreditate contratti che indicano, tra l’altro, il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare;
-che l’Azienda contratta con le strutture private esclusivamente prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza applicando tariffe unitarie a prestazione, eguali per tutti gli assistiti indipendentemente dalla loro residenza;
- che le tariffe di riferimento sono quelle del Nomenclatore Tariffario Regionale approvato con deliberazione GRT n. 723 del 4.8.2011 e smi, collegato al vigente Catalogo Regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali;
-vista la L.R. n. 40 del 2005 e smi rubricata “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” ;
- vista la L.R. n. 51 del 5.8.2009 e smi rubricata “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00/x del 17/11/2016 “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 5 Agosto 2009 n. 51” e smi;
-visto il DPCM del 12/01/2017 di determinazione dei Livelli Essenziali di Assistenza;
-la D.G.R.T. n. 504 del 15/05/2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
-la delibera G.R.T. n. 1220 del 8/11/2018 rubricata “Determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture private accreditate” e la successiva di adeguamento GRT n. 1168/2020;
-il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D.Lgs 101/18;
- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n° 179 del 30.01.19 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”
PREMESSO:
--che con deliberazione del Direttore Generale n.1227 del 22/08/2019 è stato stipulato un accordo contrattuale con Ecomedica, per l'erogazione di prestazioni radioterapiche presso l'Istituto, in conformità con la programmazione regionale e aziendale, esteso fino al 31.12.2021;
-che l’Azienda ha necessità di continuare ad avvalersi dell’Istituto, che è l’unica struttura locale in possesso della strumentazione per la radioterapia, di una organizzazione di mezzi e di personale con competenze ed esperienze specifiche, fino all’entrata a regime del Centro di Radioterapia presso l’ospedale di Empoli la cui costruzione è inserita negli attuali piani
aziendali;
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, nella persona del dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 365 del 24/03/2022;
E
L’Istituto di Ricerche Cliniche Ecomedica S.p.A. di seguito denominato “Istituto”, partita IVA n. 03885540488 con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx x.0/0 xx Xxxxxx (Xx), nella persona dell’Amministratore Delegato Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxx di Soleto domiciliato per la carica presso la sede della struttura;
SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO
Art. 1 – Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 - Oggetto del contratto
L’Azienda con il presente atto si avvale dell’Istituto per l’erogazione di prestazioni specialistiche di RADIOTERAPIA previste dal vigente Nomenclatore Tariffario Regionale branca X, da eseguire a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, entro i limiti ed alle condizioni fissate nei successivi articoli nella seguente sede: Xxx Xxxxxxxxx x. 0/0 Xxxxxx.
Rientrano nell’oggetto della convenzione l’esecuzione della prima visita radioterapica di inizio trattamento, la visita di fine trattamento (ultimo giorno di radioterapia) e, nel caso di trattamenti radicali e/o preoperatori, eventuale visita a due/tre mesi dalla fine del trattamento per verifica tolleranza (sono escluse le visite di follow-up).
L’Istituto assicura la disponibilità del tomografo computerizzato in dotazione per lo svolgimento delle procedure di TAC-simulazione necessarie nell’ambito dell’attività di radioterapia.
Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno erogate presso la sede dell’istituto, non saranno svolte attività presso gli edifici/ambienti dell’Azienda.
Art.3 - Tetti economici
L’Istituto si impegna ad erogare le prestazioni di radioterapia, comprese le prestazioni di TAC-simulazione, entro il tetto economico successivamente indicato, agli utenti residenti nel territorio dell’Azienda e delle altre Aziende Sanitarie della Regione Toscana, nonché per i residenti fuori Regione Toscana, compresi i pazienti in day-hospital e ricoverati presso l’Ospedale di Empoli.
Tenuto conto del limite massimo di prestazioni necessarie all’Azienda, il tetto finanziario massimo per ogni singola annualità di cui al successivo art. 22 è determinato in € 3.300.000,00 complessivi così suddiviso:
♦Residenti nella Regione Toscana (compresi pazienti ospedalizzati RT e XRT): € 3.000.000,00
♦Residenti al di fuori della Regione Toscana: € 300.000,00
L’Azienda riconosce all'Istituto eventuali trattamenti erogati a pazienti non residenti in Regione Toscana per importi superiori ad euro 300.000 qualora l’importo complessivamente fatturato da Ecomedica non sia superiore al tetto complessivo annuale assegnato.
A tal fine Ecomedica sospende l’emissione dei documenti fiscali a fronte di prestazioni rese ai pazienti con residenza fuori Regione Toscana oltre il tetto di 300.000 euro, senza che ciò comporti richiesta di interessi moratori da parte di Ecomedica, fino alla verifica finale, da effettuarsi con i dati definitivi a consuntivo dell’anno di riferimento, del budget
complessivamente assegnato per le due tipologie, che non può essere superiore ai 3.300.000 euro contrattualmente pattuiti.
L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare spostamenti tra le due tipologie di budget solo a seguito di specifica richiesta avanzata dalla SOC Oncologia Medica di Empoli, in base alle proprie necessità, debitamente autorizzata dalla Direzione Aziendale, entro comunque il tetto massimo complessivamente assegnato per le due tipologie di utenti.
Nel volume economico annuo totale rientrano le prestazioni di radioterapia eseguite a pazienti ricoverati del presidio ospedaliero di Empoli.e in day-hospital, che vanno ad erodere il tetto riservato ai residenti nella Regione Toscana.
L’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti dell’Istituto relativamente alle prestazioni dallo stesso eseguite oltre il limite del tetto economico sopra riportato per ciascuna annualità.
Art. 4 – Protocollo operativo
A cura del Dipartimento Oncologico dell’Azienda è predisposto un apposito protocollo per definire le modalità specifiche di raccordo di tipo organizzativo, gestionale ed assistenziale tra la Struttura e l’Azienda, per la gestione dell’utente che necessita di trattamenti radioterapici. La procedura, parte integrante della presente convenzione, è allegata sotto la lettera A1).
Art. 5 - Modalità di accesso e erogazione delle prestazioni
L’accesso alla prima visita per la valutazione radioterapica, avviene su richiesta medica redatta sull’apposito ricettario regionale ed in possesso del personale medico operante per il Servizio Sanitario Nazionale, ovvero su richiesta dematerializzata, completata della motivazione, nel rispetto dei limiti di prescrizione previsti dalla normativa vigente, ovvero su prescrizione redatta dal reparto ospedaliero nel caso di pazienti ricoverati secondo le modalità previste nel Protocollo Operativo sopra indicato.
La prima visita medica è utile per definire il piano di trattamento e può essere omnicomprensiva di altre eventuali contemporanee prestazioni purchè stabilite a priori dal protocollo di cui all’allegato A1 (allegato 2 – Piano di Trattamento).
Il piano di trattamento è redatto sul modulo definito dal predetto protocollo allegato A1) che prevede direttamente l’esatto collegamento alle singole e specifiche prestazioni da nomenclatore (quali e quante).
Qualora il radioterapista di Ecomedica ritenga necessari ulteriori accertamenti diagnostici/radiologici e consulenze mediche nelle discipline per le quali la struttura risulti accreditata, è tenuto a raccordarsi con i GOM aziendali di provenienza del paziente o con il Professionista inviante. Tali prestazioni, che devono essere annotate all’interno del Piano di Trattamento del paziente a fine cura, sono escluse dalla presente convenzione e rientrano nel tetto economico annuo contrattuale assegnato ad Ecomedica per l’esecuzione di prestazioni specialistiche in accreditamento, al quale si rinvia, e dovranno essere registrate nell’applicativo gauss per il conseguente pagamento.
Non possono essere eseguite prestazioni terapeutiche senza la preventiva prescrizione di un medico del SSN su apposito ricettario, salvo l’uso di appositi moduli interni per utenti ricoverati presso l’Azienda che devono essere trasmessi tramite mail criptata all’ufficio liquidatore dell’Azienda.
Particolare attenzione dovrà essere posta alle prestazioni erogate ai cittadini non residenti sul territorio della Regione Toscana che sono oggetto di compensazione tra regioni a livello nazionale, che vengono negate anche per meri errori anagrafici. Tali prestazioni dovranno quindi essere perfettamente in linea con quanto prescritto nei ricettari SSN e comunque potranno essere contestate anche per errori anagrafici con la conseguente non valorizzazione delle prestazioni stesse.
Art .6 – Obblighi della struttura
L’Istituto assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono eseguite presso la propria struttura regolarmente accreditata, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l’uso di idonee tecnologie e dotazione organica in linea con gli standard terapeutici, anche sulla base delle indicazioni del Dipartimento Oncologico dell’Azienda, con identificazione digitale del professionista che ha approvato la prestazione. In particolare l’Istituto si impegna a:
a) garantire le revisioni periodiche delle apparecchiature di radioterapia previste, in conformità al programma di manutenzione della ditta fornitrice, nonché provvedere agli aggiornamenti tecnologici per allineamento agli standard più recenti anche in riferimento alla obsolescenza della strumentazione;
b) erogare le prestazioni in conformità con le disposizioni normative regionali e nazionali in materia e a garantire l’inizio del Piano di Trattamento in tempi congrui in considerazione di motivazioni cliniche e terapeutiche;
c) rispettare gli standard di qualità tecnica e clinica previsti ai sensi delle procedure operative e gli standard di qualità definiti dalle linee guida nazionali;
d) procedere alla revisione del piano di trattamento a fronte di nuove evidenze cliniche o ai fini del rispetto delle procedure operative, dandone comunicazione per mail alla segreteria della struttura aziendale inviante, utilizzando un sistema criptato;
e) garantire la continuità terapeutica ai pazienti che per problemi clinici necessitano di una sospensione dello stesso in conformità alle procedure operative, anche se il trattamento radioterapico ricade su due anni diversi con le modalità di tracciamento indicate all’art. 14;
f) concordare con le strutture invianti eventuali terapie di supporto secondo le modalità indicate nel Protocollo Operativo allegato;
g) assicurare un orario di apertura idoneo a garantire la corretta erogazione delle prestazioni terapeutiche programmate.
Nel caso di esami che necessitano di particolare preparazione, tutti gli operatori dell’Istituto, così come degli altri punti dell’Azienda, addetti alla prenotazione, sono tenuti a fornire agli utenti le informazioni necessarie.
L’istituto si impegna a consegnare al paziente, o alla segreteria della struttura inviante per i pazienti ricoverati, la relazione di fine trattamento con le modalità indicate nel protocollo operativo.
Art. 7 – Rispetto dei parametri fissati dalla Regione Toscana
L’Istituto per le prestazioni di radioterapia si impegna a raccordarsi con la SOC Oncologia Medica Empoli, con il Dipartimento Oncologico dell’Azienda USL Toscana Centro e ad applicarne direttive, linee guida e protocolli terapeutici dagli stessi emanati.
Art. 8- Programmazione delle prestazioni e successivi adempimenti L’istituto contraente si impegna a programmare le prestazioni convenzionate e rientranti nel tetto economico annuo ad esso riconosciuto ed assicurare che la programmazione sia collegata alle agende prenotabili del CUP Aziendale, secondo la regolamentazione generale dell’offerta CUP e sulla base degli indirizzi dell’Azienda.
Il Sistema delle prenotazioni delle prime visita di accesso viene inserito in CUP 2.0 con prenotazione ad uso esclusivo dell’AIUTO Point di Empoli.
Ecomedica dovrà altresì garantire agende per la programmazione delle prestazioni previste dal piano di trattamento (inserite in modalità ex-post) a eccezione degli utenti ricoverati presso l’Ospedale di Empoli ed eccezionalmente inviati alla struttura.
Al fine di condividere una programmazione stabile nel tempo l’Istituto si impegna a trasmettere al CUP per il successivo inserimento:
- agende di prenotazione dell’offerta complessiva suddivise in dodicesimi spalmate su tutti i mesi dell’anno per il 90% dell’offerta complessiva (compatibilmente alla considerazione che si tratta di prestazioni terapeutiche a favore di pazienti oncologici al fine di non creare liste
di attesa “amministrative);
-completamento dell’offerta con agende a scorrimento per quadrimestre da comunicare alla “Gestione Aziendale Agende” almeno con due mesi di anticipo rispetto al quadrimestre di riferimento
In difetto l’Azienda sospende la liquidazione dei compensi fino al ripristino della programmazione delle agende secondo i criteri sopra descritti.
L’istituto si impegna, altresì, al massimo contenimento di variazioni di agenda da comunicare con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo alla S.O.C. Cup- Call Center con eventuali spostamenti di pazienti a carico dell’istituto medesimo.
Resta inteso che variazioni sostanziali di tale programmazione, che sono da ritenersi occasionali e legati ad impossibilità tecniche di esecuzione delle prestazioni, saranno oggetto di preventiva comunicazione scritta all’Azienda: SOC Oncologia Medica Empoli e S.O.C. CUP – Call Center.
Per fronteggiare criticità rilevate dal monitoraggio delle liste di attesa, l’Istituto in accordo con l’Azienda può disporre di modificare tempestivamente la programmazione sempre nel rispetto dei volumi economici già stabiliti.
L’Istituto, collegato alla rete aziendale, registra attraverso il proprio punto CUP sulla procedura di prenotazione aziendale in uso, all’atto dell’evento, tutto ciò che riguarda la posizione dell’utente in particolare registra l’avvenuta erogazione della visita radioterapica di primo accesso.
L’Istituto si impegna a partecipare a eventuali incontri di aggiornamento su procedura CUP e su modalità di prenotazione, nonché ad applicare le direttive impartite dalla S.O.C. CUP- Call Center.
L’accesso alla rete informatica dell’Azienda, nonché i relativi costi, sono completamente a carico dell’Istituto accreditato convenzionato.
L’Istituto assume la responsabilità dell’assicurazione dell’erogazione delle prestazioni programmate pena il riconoscimento di penali.
Deve altresì comunicare, con congruo anticipo, alla S.O.C. CUP- Call Center e alla SOC Oncologia Medica Empoli i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature e, con comunicazione immediata, ogni altro periodo di sospensione o chiusura che si renda necessario per qualsiasi motivazione improvvisa.
Art. 9 – Corretta gestione della posizione dell’utente
Per ogni prestazione erogata a seguito di regolare prenotazione CUP (anche se d’importo pari o inferiore al valore della quota di compartecipazione – ticket), l’Istituto deve assicurare la corretta gestione della posizione economica dell’utente per l’accesso ai servizi, in regime di esenzione ove sussista il diritto, o con la compartecipazione alla spesa ove previsto dalle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti. Laddove sia dovuta la compartecipazione alla spesa sanitaria, il versamento della stessa dovrà avvenire prima dell’erogazione della prestazione presso la struttura. L’Istituto rilascerà regolare ricevuta fiscale precisando che trattasi di prestazioni erogate in convenzione con il SSN.
L’istituto deve garantire per conto dell’Azienda l’eventuale riscossione della quota di compartecipazione alla spesa (ticket) con contemporanea registrazione sui software aziendali.
L’istituto si impegna a seguire le disposizioni impartite dall’Azienda a tale proposito e ad attuare eventuali diverse modalità di riscossione, versamento o fatturazione che potrebbero intervenire per disposizioni nazionali, regionali o aziendali.
Art.10 –Corretta registrazione delle prestazioni
Le prestazioni erogate dovranno essere registrate correttamente, con correlazione alle specifiche prenotazioni, ciascuna nello specifico giorno ed ora di esecuzione sui gestionali dedicati. Effettuata la visita sarà cura dell’Istituto acquisire dall’utente l’attestazione
dell’effettiva fruizione della stessa mediante apposizione della propria firma sul retro della ricetta/promemoria. L’Istituto assicura in tempo reale l’aggiornamento della lista dei soggetti prenotati con la conferma dell’effettiva erogazione delle relative visite radioterapiche di primo accesso nel sistema informativo di prenotazione CUP.
L’Istituto si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell’Azienda e della Regione Toscana, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali.
Art. 11- Tariffe e fatturazione
L’Azienda è tenuta a corrispondere all’Istituto, per ciascuna prestazione sanitaria resa l’importo indicato nella corrispondente voce del Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla deliberazione GRT n. 723 del 4.8.2011 e smi e delibera GRT n. 563/2015 con applicazione dello sconto del 15% sulle tariffe regionali come da normativa attualmente vigente e salvo il sopravvenire di disposizioni normative nazionali o regionali diverse.
L’Istituto emette fatture mensili per l’importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente atto scontate e al netto dell’eventuale quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), con indicazione del Numero dell’Ordine – NSO che l’Azienda è tenuta a comunicare.
In seguito all’invio dei flussi, conformi alla normativa del debito informativo nei confronti della Regione Toscana, saranno validati su Xxxxx i cicli solo alla loro conclusione.
La fattura deve essere emessa dall’Istituto a seguito di validazione regionale dell’attività svolta così come risultante dallo specifico applicativo software GAUSS (ritorni regionali validati flusso SPA) entro il mese successivo a quello di erogazione del trattamento a ciclo chiuso.
La fattura è posta in pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di recezione della fattura elettronica da parte della SOC Clienti e Fornitori dell’Azienda.
L’omissione o il ritardo negli adempimenti descritti dà luogo ad inadempienza contrattuale di cui al successivo art.23.
L’Istituto si impegna a sanare, ove possibile, le anomalie segnalate dall’Azienda riguardo la fatturazione, oppure ad emettere la nota di credito, tempestivamente e comunque non oltre il mese successivo alla segnalazione. In mancanza di sanatoria oppure in assenza della nota di credito la fattura non verrà liquidata fino alla regolarizzazione da parte dell’Istituto.
L’Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d’ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvede ad attivare l’intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013.
Qualora nel xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx apporti modifiche al Nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alla deliberazione G.R.T. n. 723 del 4.8.2011 e s.m.i., l’Azienda provvede ad apportare le conseguenti modificazioni alle tariffe applicate.
Art.12 - Prestazioni aggiuntive in correlazione all’attività di radioterapia.
L’Azienda nel caso in cui si trovi di fronte a particolari situazioni contingenti nell’ambito dell’erogazione di prestazioni di radioterapia, fornisce all’Istituto l’intervento di propri specialisti con eventuali attrezzature come, ad esempio, l’intervento dell’equipe di elettrofisiologia per radioterapia a soggetti portatori di defibrillatore.
La struttura aziendale inviante inoltra la richiesta di intervento alla segreteria della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Empoli, utilizzando il modulo allegato 2) del protocollo operativo, che individua l’equipe e autorizza l’intervento a carico dell’Azienda.
Art.13 - Tracciabilità dei flussi finanziari
In analogia a quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e smi, l’Istituto è tenuto ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso Istituti Bancari o presso la
Società Poste Italiane S.p.A., anche non in via esclusiva.
Ai sensi della determinazione dell’ex AVCP n.4/2011 tale attività non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 14 - Modalità di trasmissione dei flussi informatici
L’Istituto si impegna a trasmettere, secondo i tracciati record previsti, tutta l’attività erogata relativa a trattamenti con cicli chiusi, ivi compresa quella che non genera effetti finanziari a carico del servizio sanitario nazionale nonchè i dati relativi a trattamenti effettuati per pazienti in regime di ricovero ordinario o day-hospital (residenti nella Regione Toscana o fuori Regione), che vanno rendicontati a parte.
Pertanto invia entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento (o entro le date che verranno indicate sulla base della normativa regionale), il flusso informatico previsto dalla normativa vigente – Flusso XXX.XXX con l’ausilio dello specifico applicativo software GAUSS, in modo da consentire all’Azienda il rispetto delle scadenze contenute nelle norme regionali e nazionali in materia.
I flussi relativi ad una annualità devono essere inviati a ciclo chiuso, in conformità al debito informativo, entro la data di scadenza indicata dalla Regione Toscana ossia entro il 15 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento; sarà cura dell’Azienda comunicare eventuali posticipi a tale termine regionale.
Per cicli interrotti e per i cicli a cavallo di anno, ai fini della corretta imputazione delle prestazioni, l’invio dei flussi deve avvenire entro la data di chiusura del validatore regionale dell’anno di competenza, quindi entro il giorno 15 gennaio dell’anno immediatamente successivo a quello di competenza.
L’Azienda non riconoscerà le prestazioni inserite oltre il termine regionale sopra detto, per singola annualità.
L’Azienda richiede integrazioni al tracciato record in base al modificato debito informativo
nei confronti della Regione Toscana dandone comunicazione formale all’Istituto; quest’ultimo si impegna ad adeguarlo entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. In difetto l’Azienda sospenderà la liquidazione delle competenze.
L’istituto è tenuto inoltre a fornire i dati di struttura del presidio ambulatoriale e delle relative apparecchiature di diagnosi e di cura così come richiesto dalla competente struttura di ESTAR, nel rispetto delle scadenze e delle modalità di trasmissione.
L’Istituto si impegna inoltre a collaborare nella trasmissione delle ulteriori informazioni che si renderanno eventualmente necessarie qualora siano apportate modifiche al sistema informativo sanitario.
Art. 15 - Verifiche
L’Istituto contraente riconosce all’Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l’Istituto, ferma restando ogni altra competenza dell’Azienda in materia di vigilanza e controllo sulle strutture sanitarie da parte del Dipartimento della Prevenzione.
L’ attività erogata sarà inoltre oggetto di controllo da parte della S.O.S. Verifica della Qualità delle Prestazioni erogate, pertanto l’Istituto deve essere disponibile ad inviare tempestivamente copia della documentazione clinica/amministrativa delle prestazioni erogate anche in formato elettronico alla Direzione Sanitaria Aziendale.
Tali controlli, che verranno effettuati sulla documentazione clinica delle prestazioni erogate, riguarderanno i seguenti aspetti:
-Che la prestazione erogata sia in linea con quanto prescritto dal Medico SSN su ricettario regionale
-Completezza e qualità della documentazione: valutazione clinico-anamnestica, esame obiettivo generale e locale iniziale, diagnosi o riconsiderazione critica della stessa, piano
terapeutico, consenso informato, visite durante il trattamento e di fine trattamento. L’Istituto si impegna a conservare presso la propria sede tutta la documentazione inerente l’attività oggetto della presente convenzione.
Art.16 - Incompatibilità
L’Istituto si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.
Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi a questa Azienda entro il 31 Gennaio di ogni anno.
L’Azienda può richiedere all’Istituto la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
L’Istituto si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.
E’ fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso l’Istituto.
Per la segnalazione di reati o irregolarità di cui può venire a conoscenza un lavoratore o collaboratore della struttura termale ai sensi dell’art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing) si rimanda alla sezione del sito aziendale “Amministrazione Trasparente”/Altri contenuti/whistleblowing”.
Art.17- Carta dei servizi
L’Istituto adotta ed attua una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della “Carta dei Servizi Pubblici Sanitari” emanato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995. Detta carta dei servizi è a disposizione per informazione degli utenti presso i locali dell’Istituto ovvero pubblicata sul sito web del medesimo.
Art.18 – Tutela dell’utente
L’Istituto riconosce il diritto alla tutela dell’utente e le modalità per il suo esercizio di cui al regolamento di Pubblica Tutela dell’Azienda contraente, collabora con l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e con la Commissione Mista Conciliativa nominata dal Direttore Generale dell’Azienda.
Gli operatori preposti al servizio sono tenuti alla osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali”.
Art.19 - Privacy
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “privacy”.
Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, allegato A2.
Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato B alla convenzione tra Azienda e l’Istituto di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che
dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).
Art. 20 - Coperture Assicurative
A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta per conto dell’Azienda dall’Istituto con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 10 della Legge 24/2017, per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione, esonerando espressamente l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento della attività oggetto della convenzione.
L’Istituto potrà, in alternativa, disporre di altre forme assicurative previste espressamente dalla normativa vigente del settore impegnandosi a darne dettagliata comunicazione all’Azienda.
Art. 21- Adempimenti
L’Istituto si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l’ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. 51/2009 e s.m.i. e al Decr. Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11.2016 e smi..
L’istituto si impegna, altresì, adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008) e di radioprotezione (D. Lgs. 101/2020), mediante i propri consulenti (RSPP e Esperto di Radioprotezione) e la sorveglianza fisica degli ambienti e delle sorgenti del Centro di Radioterapia.
L’istituto dovrà dotare il personale che opera nel centro di radioterapia dei mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione e ad assicurare, ai sensi
dell’art. 112 D. Lgs 101/2020, la tutela dei lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme vigenti, in particolare la sorveglianza medica e fisica e la formazione relativa ai rischi da radiazioni ionizzanti.
L’Istituto provvede ad informare il personale dell’Azienda che accederà, se necessario, agli ambienti di lavoro dell’Istituto, sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare e ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. qualora ricorrano gli estremi.
Art.22 - Decorrenza, rinnovo, proroga
22.1 decorrenza.
La presente convenzione produce effetti dalla data di apposizione dell’ultima firma in formato digitale fino al 31/12/2025, fatta salva la possibilità per l’Azienda di risolvere la convenzione prima della scadenza, mediante comunicazione PEC da inviarsi con 90 giorni di anticipo, qualora il centro di radioterapia dell’Ospedale di Empoli entri a regime prima della scadenza naturale della convenzione.
I rapporti intercorsi dalla data del 1/1/2022 e fino alla data di apposizione dell’ultima firma in formato digitale sono regolati dalla presente convenzione.
Ogni variazione alla presente convenzione è concordata tra le Parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali modifiche normative a livello nazionale e/o regionale in materia.
22.2 rinnovo – proroga.
La presente convenzione, su richiesta dell’Azienda può essere rinnovata, agli stessi patti e condizioni, per ulteriore anno.
E’ consentita altresì all’Azienda la possibilità di attivare, con un preavviso di almeno un mese, una proroga tecnica per un massimo di tre mesi qualora si rendesse necessaria per approfondimenti per nuovo accordo contrattuale.
Art. 23 - Inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione.
23.1 Inadempienze e penali
Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto per le prestazioni rese.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristino.
23.2 - sospensione
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere la convenzione qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all’art. 19. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all’Istituto un termine di 30 giorni dalla contestazione affinchè si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, la convenzione si intenderà automaticamente risolta.
23.3 -recesso
Qualora l’Istituto intenda recedere dalla convenzione deve darne comunicazione all’Azienda per iscritto tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi, in ogni caso esaurendo le prenotazioni già programmate.
L’Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per sopravvenuta diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione per iscritto tramite PEC con preavviso tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto all’Istituto da parte dell’Azienda.
23.4 - risoluzione
L’azienda può risolvere inoltre dalla convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di norma di un mese, nei seguenti casi:
-reiterate contestazioni per fatturazione errata o ricette irregolari;
-reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
-mancata trasmissione dei flussi di attività e dei dati relativi alle caratteristiche del presidio, risultati non sanati alla fine dell’anno di riferimento delle attività;
-sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda.
23.5 -Clausola risolutiva espressa.
La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:
-ritiro dell’autorizzazione sanitaria/ accreditamento regionale;
-reato per condotta esercitata ai danni dell’Azienda;
-accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art.16 addebitabile a responsabilità dell’Istituto;
-in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il
patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
Art.24- Foro competente
Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il foro di Firenze.
Art. 25- Responsabili della convezione
Sono individuati quali Responsabili della convenzione:
a) per l’Azienda:
- il Responsabile della Gestione Amministrativa del contratto nella figura del Direttore della
S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;
-per il livello di programmazione e per gli aspetti tecnico-professionali delle attività il riferimento è rappresentato dal Direttore della SOC Oncologia di Empoli, o delegato.
-per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate il riferimento è rappresentato dal Direttore della S.O.S. Verifica della Qualità delle Prestazioni Erogate, in collaborazione con i Dipartimenti sanitari interessati.
b) per il soggetto contraente:
- l’Amministratore Delegato dell’Istituto Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxx di Soleto.
Art. 26– Spese e clausole finali
Il presente atto consta di n. 37 pagine ed è sottoposto a registrazione solo in caso d’uso a cura e a spese della parte richiedente.
Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge.
Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili, nonché ai Protocolli operativi aziendali consegnati al personale dell’Istituto all’atto della
formazione.
Presso la S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati dell’Azienda verrà conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione
Letto confermato e sottoscritto
per l’Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx
per l’Istituto L’Amministratore Delegato
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx di Soleto
All A.1 PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA GESTIONE DEL PERCORSO RADIOTERAPICO IN AMBITO EMPOLESE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E L’ISTITUTO DI
RICERCHE CLINICHE ECOMEDICA SPA
SCOPO
Lo scopo del presente protocollo è quello di garantire, in ambito empolese, al paziente che necessita di trattamenti radioterapici, un adeguato percorso assistenziale e presa in carico da parte dell’Azienda USL Toscana Centro (nel documento successivamente indicata anche come “Azienda” o “AUSLTC”) e dell’Istituto di Ricerche Cliniche Ecomedica S.p.A (nel documento successivamente denominato Ecomedica) per l’erogazione di prestazioni radioterapiche da parte della struttura privata accreditata.
DEFINIZIONI
GOM: Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM), istituiti dalla Regione Toscana con Delibera di Giunta Regionale n. 115 del 20/02/2006.
PIANO DI TRATTAMENTO: studio fisico dosimetrico personalizzato per il trattamento radioterapico di ciascun paziente volto alla somministrazione della dose al volume bersaglio con adeguato risparmio dei tessuti sani circostanti individuati dal medico radioterapista su Imaging di centraggio è il risultato del lavoro di equipe tra medico radioterapista e specialista in fisica medica.
PROGRAMMA DI TRATTAMENTO: il documento, relativo al paziente ed emesso dal medico radioterapista del centro di radioterapia, che attesta la necessità del trattamento radiante, individuando la/le sedi di trattamento e il percorso di cura da seguire.
RADIOTERAPIA: disciplina medica che si occupa del trattamento, con radiazioni ionizzanti, di pazienti portatori di neoplasie maligne; in una quota trascurabile di casi, la radioterapia viene impiegata anche per patologie benigne nelle quali esiste una indicazione radioterapica documentata.
TERAPIE CONFORMAZIONALI TRIDIMENSIONALI: tecniche radioterapiche in cui il volume bersaglio e i tessuti sani vengono individuati su più scansioni TC (radioterapia conformazionale 3D CRT); il risultato è una maggior conformazione della distribuzione di dose al target tumorale e un risparmio dei tessuti sani circostanti.
TERAPIE STEREOTASSICHE: terapie radioterapiche che consentono di erogare una dose di radiazioni (frazionata in una o più sedute) ad un bersaglio di dimensione limitata (non oltre i cinque centimetri nel massimo diametro) individuato con estrema precisione e difficilmente raggiungibile, limitando contemporaneamente l’esposizione dei tessuti sani circostanti; dose erogata con tecniche ad alto gradiente di dose (Es. VMAT).
TERAPIE CON INTENSITÀ MODULATA: terapie radioterapiche che consentono una modulazione di intensità del fascio, che necessita di hardware e di software dedicati, riservata a trattamenti di alta complessità laddove la modulazione d’intensità consente di modellare la distribuzione di dose su bersagli con forme geometriche complesse (IMRT statica e dinamica), con ev. controllo e verifica mediante sistema di immagini con correzione on-line di ogni seduta di trattamento (IGRT).
VMAT modalità di terapia con intensità modulata: si tratta di una erogazione ad arco con variazione continua della velocità del gantry, del dose – rate e della velocità di movimentazione delle lamelle del collimatore multilamellare.
TSRM: Tecnico Sanitario di Radiologia Medica.
SOC: Struttura Operativa Complessa dell’Azienda Usl Toscana Centro
ATTIVITÀ
Descrizione delle attività
L’attività di radioterapia viene svolta da Ecomedica in specifica porzione della struttura posta in Xxx Xxxxxxxxx x. 0/0 Xxxxxx (centro di radioterapia) e consiste nell’ erogazione di prestazioni di radioterapia con le modalità e nei termini fissati nella convenzione e nel Protocollo medesimo e in osservanza di ogni norma e disposizione applicabile.
Calendario delle Attività
L'orario di attività è articolato dal lunedì al venerdì di norma con orario continuato dalle ore 7:30 alle ore 19:00.
Ecomedica, nel rispetto dei volumi indicati in convenzione, elabora annualmente la programmazione dell’attività entro il mese di dicembre di ogni anno per l’anno successivo, tenendo conto di eventuali periodi di riduzione di attività anche dedicati alla manutenzione delle apparecchiature e ogni altro periodo di sospensione o chiusura del centro si renda necessario per qualsiasi motivazione.
Ecomedica si impegna a favorire l’avvio in tempi brevi di tutti i trattamenti radioterapici, in particolar modo di quelli che rivestono carattere d’urgenza.
Accesso ai trattamenti
1. Prima visita di valutazione
I pazienti per la prima visita di valutazione radioterapica possono accedere alla Struttura muniti di prescrizione su ricettario del SSN, o ricetta dematerializzata, tramite il sistema di prenotazione CUP aziendale presso l’AIUTOPOINT dell’Ospedale S. Giuseppe di Empoli, secondo le seguenti modalità:
a) Inviati dai GOM dell’Ospedale S. Giuseppe di Empoli mediante prescrizione del SSR con esplicitata la richiesta di visita radioterapica e la relativa motivazione;
b) Inviati dai GOM di tutti i presidi della Asl Toscana Centro, delle altre Aziende Sanitarie della Regione Toscana o di Aziende Sanitarie del SSN delle altre Regioni in possesso di prescrizione medica, dopo la presa visione dei referti GOM da parte dell’AIUTOPOINT/CORD dell’Ospedale X. Xxxxxxxx che provvede alla loro prenotazione;
c) Inviati da medici specialisti afferenti all’AIUTOPOINT/CORD mediante prescrizione con esplicitata la richiesta di visita radioterapica e la relativa motivazione;
d) I pazienti in possesso di sola prescrizione medica (compilata da Medici di Medicina Generale, PLS e specialisti del SSN diversi da quelli sopra indicati) possono accedere alla prima visita di valutazione solo ed esclusivamente dopo discussione del caso all’interno dei GOM dell’Ospedale X. Xxxxxxxx xx Xxxxxx o, per i casi che si configurino come urgenze/emergenze (per es. compressione, metastasi ossee, sanguinamento incoercibile) tramite inserimento nella lista di prenotazione da parte del team dell’AIUTOPOINT/CORD. A tal fine Ecomedica si impegna a trasmettere tutta la documentazione clinica necessaria ai GOM di riferimento dell’Ospedale di Empoli secondo le modalità e calendarizzazioni stabilite dai vari Coordinatori e/o indirizzare il paziente munito di tutta la documentazione all’AIUTOPOINT/CORD dell’Ospedale S. Xxxxxxxx di Empoli secondo una delle seguenti 3 modalità:
-accesso diretto per richiesta di visita dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì (salvo variazioni orarie),
-contatto telefonico allo 0571-706668 nella stessa fascia oraria
-invio di mail alla casella di posta xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Nel caso il paziente sia indirizzato all’AIUTOPOINT/CORD, il team provvederà, eventualmente anche dopo aver richiesto ulteriori approfondimenti/valutazioni, o a fissare direttamente la visita radioterapica nell’agenda CUP dedicata oppure, prima, a indirizzare il paziente al GOM di riferimento dell’Ospedale X. Xxxxxxxx o dell’Azienda Toscana Centro, quando questi sono unici.
2. Accesso dal regime di ricovero ordinario e day hospital
I pazienti ricoverati possono accedere ad Ecomedica per le prestazioni radioterapiche nelle seguenti modalità:
a) Inviati dai reparti dell’Azienda mediante specifica richiesta redatta dal reparto stesso;
b) Inviati dai reparti di altre ASL toscane mediante specifica richiesta redatta dal reparto dell’Azienda di provenienza.
Tali prestazioni non originano prestazioni “SPA” ma sono annotate nella cartella clinica.
Il Sistema delle prenotazioni delle prime visita di accesso viene inserito in CUP 2.0 con prenotazione ad uso esclusivo dell’AIUTO Point di Empoli.
Piano di trattamento e sua pianificazione
A seguito della prima visita, i pazienti secondo criteri di priorità definiti sulla base di gravità clinica e tipo di trattamento concordati principalmente nell’ambito del GOM (al quale partecipa strutturalmente anche il radioterapista), vengono inseriti in liste di programmazione delle attività redatte da Ecomedica.
Per le modalità del trattamento e di indicazioni si fa riferimento alle linee guida nazionali AIOM e AIRO o, in loro carenza, a quelle internazionali ESMO e ESTRO.
Si fa’ altresì riferimento al “Percorso assistenziale di Radioterapia con fasci esterni – PC08”, parte integrante del Manuale Qualità di Ecomedica a consegnato in copia all’Azienda ogni qual volta siano apportate delle variazioni.
Il Piano di Trattamento deve riportare la necessità del trattamento radiante, la specifica sulla/le sede/i da trattare, l’ipotesi della tecnica radiante da impiegare (terapie conformazionali, IMRT, VMAt, terapie stereotassiche) e il percorso di cura da seguire.
Nel caso in cui, durante la realizzazione del piano di trattamento il medico di Ecomedica ritenga necessari ulteriori accertamenti radiologici, o comunque approfondimenti diagnostici eseguibili nella Struttura, finalizzati all’ottimizzazione/proseguimento del trattamento radiante, è tenuto a raccordarsi con i GOM aziendali di provenienza del paziente o con lo specialista inviante. Tali prestazioni, che devono essere annotate all’interno del Piano di Trattamento del paziente a fine cura, sono escluse dalla presente convenzione e rientrano nel tetto economico annuo contrattuale assegnato ad Ecomedica per l’esecuzione di prestazioni specialistiche in accreditamento.
Un trattamento radioterapico può presentare necessità di ricovero ospedaliero programmabile fin dall’inizio o non programmabile, ma che si rende necessario per situazioni che insorgono durante la sua esecuzione.
1. La prima situazione prevede il ricovero in day hospital o in degenza ordinaria da programmare fin da prima dell’inizio del trattamento.
2. La necessità di ricovero insorge durante l’esecuzione del trattamento radioterapico, o nell’attesa di iniziarlo, per cause legate alla patologia neoplastica, per cause legate agli effetti collaterali del trattamento, per la comparsa di patologie concomitanti o l’aggravarsi di patologie preesistenti.
In tali casi il radioterapista contatta telefonicamente inviando contestualmente una mail, il day-hospital di riferimento del paziente oppure, in caso di urgenza, lo invia al pronto soccorso, previo contratto telefonico.
La richiesta di farmaci inseriti nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero dell’Azienda, necessari durante il periodo di trattamento radioterapico, viene effettuata secondo modalità che saranno concordate con il Dipartimento del Farmaco e la Farmacia interna dell’Ospedale di Empoli.
Nel caso di trattamenti integrati, le tempistiche delle terapie andranno concordate all’interno del GOM e direttamente con la SOC Oncologia per garantire il massimo coordinamento tra gli specialisti.
E’ fatto obbligo ad Ecomedica comunicare la data di avvio del Piano Terapeutico esclusivamente per i trattamenti integrati alla SOC di Oncologia inviante, confermandola con mail ai seguenti indirizzi: xxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
con almeno sette giorni di anticipo ed è necessario che la struttura che esegue la chemioterapia confermi la fattibilità della data di inizio. In caso contrario la data deve essere procrastinata.
Nei trattamenti concomitanti sia la radioterapia che la chemioterapia devono essere eseguite dalle rispettive strutture in sicurezza ed avendo a disposizione il congruo tempo per l’effettuazione di esami e la programmazione dei trattamenti.
Verifica prima del trattamento
Prima di procedere al trattamento si effettuano le verifiche di riproducibilità con sistemi I.G.R.T. (Image Guided Radio-Therapy) Tale procedura potrà essere ripetuta anche durante il trattamento a discrezione del radioterapista ogni qualvolta sia indispensabile la verifica della riproducibilità del trattamento rispetto al piano computerizzato.
In ogni caso, l’avvio del trattamento è deciso dal medico radioterapista, con tempistiche subordinate, per i trattamenti integrati, a quelle definite dalla SOC Oncologia.
Trattamento
Qualora le condizioni del paziente siano idonee a iniziare il trattamento si procede con l’avvio del trattamento.
Ecomedica ai fini del trattamento, s'impegna a:
a) erogare le prestazioni in conformità con le disposizioni normative regionali e nazionali in materia e a garantire l’inizio del Piano di Trattamento in tempi congrui in considerazione di motivazioni cliniche e terapeutiche;
b) rispettare gli standard di qualità tecnica e clinica previsti ai sensi delle procedure operative e gli standard di qualità definiti dalle linee guida nazionali;
c) procedere alla revisione del piano di trattamento a fronte di nuove evidenze cliniche o ai fini del rispetto delle procedure operative;
d) garantire la continuità terapeutica ai pazienti che per problemi clinici necessitano di una sospensione dello stesso in conformità alle procedure operative;
e) contattare, per terapie di supporto che si rendessero utili nel corso di trattamenti radianti o radiochemioterapici, la struttura inviante e concordare il trattamento da seguire presso la struttura inviante anche nella medesima giornata nella fascia oraria 8:00-19:00 dal lunedì al venerdì. Per i trattamenti concomitanti che prevedibilmente richiedono un trattamento di supporto periodico (es. CT- RT per tumori testa-collo) questo potrà essere eseguito presso la struttura inviante e concordato sin da prima dell’avvio del trattamento radiante stesso per facilitare la presa in carico
Conclusione del trattamento
A termine del trattamento il TSRM chiude la cartella di trattamento con la trascrizione dell’ultima seduta di terapia e della dose totale somministrata al volume bersaglio. Il paziente verrà sottoposto ad una visita medica conclusiva.
Nel caso di trattamento a pazienti in degenza, la relazione di fine trattamento sarà trasmessa alla struttura inviante tramite mail alla segreteria, entro 72 ore, mediante sistemi criptati.
In caso di pazienti ambulatoriali o in regime di day-hospital, sarà cura di Ecomedica consegnare al paziente a fine trattamento tutti i dati relativi allo stesso a la relazione conclusiva tramite mail a: xxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
Le prestazioni effettuate devono essere infine registrate sull’applicativo GAUSS al fine di adempiere agli obblighi informativi in particolare verso la Regione Toscana anche ai fini della rendicontazione economica.
Dotazioni, dispositivi di protezione individuale e radioprotezione
L’ Esperto di Radioprotezione di Ecomedica è responsabile della sorveglianza fisica dei locali della radioterapia e dei LINAC di Ecomedica, l’Azienda si riserva il diritto di fare opportune verifiche ambientali.
Gestione rifiuti
Ecomedica è responsabile della gestione e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività del centro di radioterapia, esonerando espressamente l’Azienda, ed è tenuta al rispetto delle disposizioni legislative vigenti. Ecomedica deve pertanto provvedere al conferimento dei rifiuti, a propria cura e spese, a soggetti in possesso delle prescritte autorizzazioni/iscrizioni necessarie per lo svolgimento di attività di recupero. Sono a carico di Ecomedica gli oneri per la corretta gestione degli eventuali depositi temporanei, per la compilazione e tenuta dei documenti, come prescritto dalle leggi e normative vigenti in materia di trattamento dei rifiuti.
LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO
Sono recepiti – nella misura in cui compatibili con le procedure operative condivise – i parametri di valutazione della qualità dei trattamenti erogati e della qualità percepita dal paziente, come definiti nelle varie sezioni del Sistema di Qualità Ecomedica.
Il controllo delle attività svolte da Ecomedica sarà effettuato dall’Azienda anche attraverso il monitoraggio dei parametri strettamente correlati agli standard di funzionalità previsti a livello della rete radioterapica aziendale.
Allegati:
Allegato 1) Lista di programmazione dei pazienti in attesa del trattamento radioterapico Allegato 2) Piano di Trattamento
Allegato 3) Richiesta prestazioni radioterapiche Allegato 4) Relazione di fine trattamento Allegato 5) Diario di Trattamento
Allegato 1) Lista di programmazione dei pazienti in attesa del trattamento radioterapico
Tutti i pazienti affetti da patologia oncologica sono da considerare aventi carattere di urgente valutazione clinica anche se le singole situazioni possono presentarsi con diversa gravità (clinica). Le cure programmate hanno molte volte concrete probabilità di guarire il paziente (trattamento con intento radicale), altre volte il trattamento consente di cronicizzare la malattia prolungando significativamente la sopravvivenza e migliorando la qualità di vita, esistono infine trattamenti che hanno intento esclusivamente palliativo o sintomatico.
L’attesa è condizionata da molteplici fattori: numero e ubicazione dei Centri di Radioterapia, numero dei pazienti che affluiscono a ciascun Centro, numero di macchine disponibili per centro e loro utilizzo, risorse umane etc.
Programmazione del trattamento
Proprio perché tutti i provvedimenti, diagnostici e terapeutici, in campo oncologico hanno carattere di urgenza, la lista dei pazienti in attesa di trattamento radioterapico deve essere gestita con una programmazione che risponda a regole uguali per tutti gli utenti e a criteri di priorità omogenei dettati dalla gravità e specificità della condizione clinica del paziente.
Schematizzando condizioni molto complesse e diversificate, si possono distinguere due tipi di situazioni nelle quali il trattamento può essere considerato urgente (1.) o ordinario (2.).
Trattamento urgente: deve essere iniziato quanto prima possibile.
E’ indicato quando, fatta diagnosi di neoplasia maligna, il trattamento radioterapico rappresenta l’unico o il principale provvedimento terapeutico (terapia esclusiva), oppure quando è programmato come prima fase di una terapia integrata (es. trattamento preoperatorio).
Altre situazioni cliniche, come la presenza di una sintomatologia dolorosa non altrimenti trattabile, una lesione ossea metastatica a rischio di frattura patologica, o la presenza di un sanguinamento in atto non suscettibile di altra terapia, possono essere considerate con carattere di urgenza.
Si possono poi verificare situazioni da considerare come vere e proprie “emergenze”, come ad esempio in caso di sindrome mediastinica o di compressione midollare, dove dilazionare il trattamento può compromettere la vita o portare a gravi invalidità.
Trattamento ordinario: può essere differito e programmato nel tempo.
La situazione si verifica quando un paziente è già stato sottoposto ad un provvedimento terapeutico radicale (es. intervento chirurgico radicale con trattamento radioterapico postoperatorio programmabile) e/o è in corso un trattamento con altra modalità terapeutica (es. chemioterapia adiuvante).
Alcuni trattamenti postoperatori, ad es. quando il rischio di ricaduta è elevato per la presenza di importanti fattori di rischio (margini positivi, numero di linfonodi positivi ed estensione del loro interessamento etc.), diventano prioritari rispetto ad altri dove il rischio di ricaduta è minore.
La “lista di programmazione” deve tener conto del carattere di urgenza del trattamento e di molti altri fattori enumerati nel documento PC08, “Percorso assistenziale di radioterapia con fasci esterni”, al punto
2.3 (Programmazione del trattamento). Fra questi l’intento del trattamento (curativo, palliativo o sintomatico) ha un ruolo rilevante nella gestione delle priorità all’interno, rispettivamente, dei trattamenti urgenti e di quelli ordinari.
La definizione del tipo di trattamento (urgente, ordinario; radicale, palliativo, sintomatico) è compito del medico radioterapista che al momento della visita programma il trattamento radioterapico tenendo conto delle indicazioni emerse nella discussione avvenuta all’interno del GOM di competenza e rimanendo comunque in contatto con lo specialista di riferimento.
Tutte le considerazioni sovra esposte sono dall’Istituto totalmente condivise tenendo conto che molte delle attività, come chiarito in precedenza, sfuggono al controllo dell’Istituto cui generalmente non compete l’inserimento CUP del paziente e la fissazione della prima visita. A tal proposito si deve sottolineare che l’inserimento nella lista di prima visita di nuovi pazienti discende anche dal numero di posizioni aperte in agenda, elemento questo che può creare liste di attesa per motivazioni esclusivamente burocratiche.
I parametri sopra ricordati, insieme alle altre considerazioni di tipo clinico, concorrono alla programmazione dell’inizio del trattamento. La responsabilità della gestione della “lista di programmazione” è quindi affidata al personale medico, coadiuvato dal personale TSRM del Centro di Radioterapia con la supervisione del Responsabile del Centro.
I pazienti provenienti da altri centri di RT, e già inseriti quindi in altre liste, verranno sottoposti a prima visita e verrà loro programmato il trattamento come a tutti gli altri. La loro gestione in lista seguirà le regole comuni ad ogni altro paziente afferente al Centro: unico criterio di riguardo sarà la data della diagnosi, che li segnalerà con un certo grado di priorità rispetto ad un’analoga situazione clinica ma con diagnosi relativamente più recente.
A fine esemplificativo si riportano schematicamente le priorità come definite:
1. Trattamenti urgenti:
1.a Emergenze (spesso sono trattamenti palliativi);
1.b Trattamenti preoperatori (spesso sono trattamenti radicali ma non solo);
1.c Trattamenti dove la radioterapia rappresenta la principale modalità di cura come terapia iniziale o per recidiva (sono trattamenti radicali o palliativi).
2. Trattamenti ordinari:
2.a Trattamenti per pazienti che hanno già eseguito un’altra modalità di cura ma nei quali il rischio di ricaduta è elevato (es: pazienti operati per tumori del retto con importanti fattori di rischio, oppure linfomi trattati con chemioterapia);
2.b Trattamenti postoperatori di neoplasie con minore probabilità di ricaduta;
2.c Trattamenti in pazienti operati dove la radioterapia può o deve essere dilazionata perché è in corso altra terapia adiuvante, ad es. chemioterapia.
Allegato 2) Piano di Trattamento
Empoli,……………………….
Alla struttura AZIENDALE inviante e al Direttore Presidio Ospedaliero di Empoli
inviare per mail
Con la presente si dà comunicazione che il paziente Sig./Sig.ra
nato a il
e residente a necessita di trattamento radioterapico in relazione alla patologia
di cui è affetto/a.
Indicare di seguito: Struttura/medico inviante; il trattamento radiante, specificando la/le sede/i da trattare, l’ipotesi della tecnica radiante da impiegare e il percorso di cura da seguire.
□ necessita valutazione da parte di equipe di elettrofisiologia aziendale o altra struttura aziendale (specificare )
A disposizione per eventuali chiarimenti.
Il Medico dell’Istituto
(firma e timbro)
Allegato 3) Richiesta prestazioni radioterapiche a favore di pazienti ricoverati
Empoli,……………………….
All’ISTITUTO ECOMEDICA - CENTRO RADIOTERAPIA
Il paziente Sig./Sig.ra nato a il
e residente a ricoverato presso la S.O.C. dell’ex Azienda USL11, in regime di ricovero ordinario/DH, affetto/a da
necessita di trattamento radioterapico.
A disposizione per eventuali chiarimenti. Il Medico della U.O.
(firma e timbro)
Allegato 4) Relazione di fine trattamento
Empoli,……………………
Ai Colleghi del
il/la Sig./Sig.ra nato a il
e residente a affetto da è stato sottoposto a trattamento radioterapico
dal al
La dose totale somministrata è stata di cGy, con sedute giornaliere di cGy, per volte la settimana.
Tolleranza al trattamento:
Terapia medica attualmente in atto:
□ Si consiglia controllo clinico presso il nostro Centro tra due/tre mesi dal termine del trattamento (per verifica tolleranza) con impegnativa di visita di controllo radioterapica.
Vi inviamo il paziente per controlli ed eventuali provvedimenti terapeutici.
Ringraziamo per la collaborazione e ricordiamo che siamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Per informazioni telefonare ai numeri 0571- 992801 - 998202 del Centro di Radioterapia.
Il Medico
(firma e timbro)
Allegato 5) Diario di Trattamento
Diario di trattamento
Da restituire all’Azienda USL con copia del programma di trattamento
Cognome | ||
Nome | ||
Data nascita | ||
Comune di nascita | ||
CF | ||
Data | prestazione erogata | Firma utente |
Prestazioni di radioterapia | ||
Prestazioni di radioterapia | ||
Prestazioni di radioterapia | ||
Prestazioni di radioterapia | ||
Prestazioni di radioterapia | ||
Prestazioni di radioterapia | ||
Prestazioni di radioterapia | ||
Prestazioni di radioterapia | ||
Prestazioni di radioterapia | ||
Prestazioni di radioterapia | ||
Prestazioni di radioterapia | ||
Prestazioni di radioterapia |
DATA TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO DI ECOMEDICA
REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Xxxxx Nuova n. 1 – 00000 Xxxxxxx
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
Numero della delibera | 365 |
Data della delibera | 24-03-2022 |
Oggetto | Convenzione con soggetti privati |
Contenuto | Approvazione dello schema di convenzione e relativo protocollo operativo da sottoscrivere con l'Istituto Ricerche Cliniche Ecomedica spa di Empoli per prestazioni di radioterapia. Periodo: 2022-2025. |
Dipartimento | DIPARTIMENTO DEL DECENTRAMENTO |
Direttore Dipartimento | XXXXXXXX XXXX |
Struttura | SOC ACCORDI CONTRATTUALI E CONVENZIONI CON SOGGETTI |
Direttore della Struttura | XXXXXXXX XXXXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXXXX XXXXXXXXXX |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
3.000.000 | ass. spec. amb. da privati | 3B020315 | 2022 |
300.000 | ass. spec. amb. da privati per utenti XRT | 3B020316 | 2022 |
3.000.000 | ass. spec. amb. da privati | 3B020315 | 2023 |
300.000 | ass. spec. amb. da privati per utenti XRT | 3B020316 | 2023 |
3.000.000 | ass. spec. amb. da privati | 3B020315 | 2024 |
300.000 | ass. spec. amb. da privati per utenti XRT | 3B020316 | 2024 |
3.000.000 | ass. spec. amb. da privati | 3B020315 | 2025 |
300.000 | ass. spec. amb. da privati per utenti XRT | 3B020316 | 2025 |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° pag. | Oggetto |
A | 47 | CONVENZIONE TRA L?AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E L?ISTITUTO DI RICERCHE CLINICHE ECOMEDICA S.P.A. PER PRESTAZIONI DI RADIOTERAPIA ANNI 2022-2023-2024-2025 E RELATVO PROTOCOLLO OPERATIVO E ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI |
“documento firmato digitalmente”
IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)
Vistala Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Visti:
- il D.Lgs.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni in particolare l’art. 8–bis rubricato “Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”;
- la L.R. n.51 del 5.8.2009 e smi rubricata “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00/x del 17.11.2016 rubricato “Regolamento di attuazione della Legge regionale 5 Agosto 2009 n. 51” e s.m.i;
- il DPCM del 12/01/2017 di determinazione dei Livelli Essenziali di Assistenza;
-la D.G.R.T. n. 504 del 15/05/17 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
- la delibera G.R.T. n. 1220 del 8/11/2018 rubricata “Determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture private accreditate” e la successiva delibera di adeguamento G.R.T. n. 1168 del 10/08/2020;
Ricordato:
- che ai sensi del sopra richiamato D.Lgs.vo 502/92 e smi artt. 8-bis e 8-quinques le Aziende Sanitarie possono stipulare accordi contrattuali fondati sui criteri dell’accreditamento per l’erogazione di prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza;
- che fra gli Istituti privati accreditati e convenzionati in ambito Empolese vi è l’Istituto di Ricerche Cliniche Ecomedica S.p.A. con il quale l’Azienda USL Toscana Centro intrattiene rapporti convenzionali in accreditamento per l’erogazione di:
a) prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale
b) prestazioni di radioterapia;
Ricordato altresì:
- che nell’imminenza della scadenza dell’ultimo contratto in ordine di tempo sottoscritto con Ecomedica per l’erogazione di prestazioni di radioterapia, il 31.12.2019 (delibera D.G. 1227/2019), l’Azienda ha ritenuto opportuno iniziare un percorso innovativo improntato su una conduzione delle attività radicalmente diversa rispetto alle convenzioni precedenti. Tale percorso ha richiesto una laboriosa e approfondita attività istruttoria e negoziale che ha evidenziato nel corso del tempo forti rallentamenti causati, principalmente, dalla difficoltà di condivisione con la controparte di vari aspetti giuridici ed organizzativi. Ciò ha comportato la necessità di formalizzare con vari atti deliberativi la prosecuzione delle attività nell’anno successivo, come avvallato dalla Direzione Sanitaria e nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico appositamente predisposto, al fine di garantire le prestazioni radioterapiche di alto valore assistenziale e che contribuiscono, anche in maniera complementare, al miglioramento dello stato di salute del paziente oncologico;
- che l’Azienda, vista l’inconciliabilità delle posizioni assunte dalle due parti e la non sostenibilità come Pubblica Amministrazione delle richieste avanzate dalla controparte, si è vista costretta a interrompere tale percorso innovativo e a procedere, con delibera del Direttore Generale n. 916 del 30/06/2021, a formalizzare il proseguimento delle attività fino al 31.12.2021 rimanendo quindi confermati tutti gli aspetti organizzativi e contenutistici del contratto antecedente, nell’ottica di riprendere successivamente la contrattazione per la stesura di un nuovo contratto;
Rilevato:
- che negli ultimi mesi dell’anno 2021 è iniziato il procedimento di stesura del nuovo atto, ripartendo dal precedente contratto e protocollo operativo, che ha coinvolto la Direzione aziendale, la SOC CUP-Call Center, la SOC proponente e varie figure professionali mediche del Dipartimento Oncologico, per l’aggiornamento di vari aspetti contenutistici sia di natura sanitaria che amministrativa, in modo particolare organizzativi (modalità di accesso per prima visita, realizzazione del piano di trattamento, sistema di prenotazione) ed economici (ripartizione del tetto contrattuale tra pazienti residenti/non residenti in Regione Toscana);
- che sono susseguiti, a tale proposito, vari incontri tra l’Azienda e rappresentanti della controparte per una ampia condivisione dei contenuti sia della convenzione che del Protocollo Operativo, le cui ultime versioni sono state inoltrate ad Ecomedica via mail in data 11/01/2022;
- che per quanto attiene lo schema contrattuale i suoi contenuti sono stati accolti da Ecomedica positivamente, fatta eccezione per l’aspetto economico successivamente discusso, mentre per quanto attiene il protocollo operativo si sono resi necessari ulteriori approfondimenti come si evince dalla documentazione acquisita agli atti;
- che nell’ultima riunione in ordine di tempo del 23 febbraio u.s. le Parti hanno condiviso un Accordo preliminare, debitamente sottoscritto dalle Parti in data 7/03/2022 (Il Legale Rappresentante della struttura privata) e 10/03/2022 (Il Direttore Generale dell’Azienda) depositato agli atti d’ufficio ed a cui si rimanda per gli aspetti specifici, al fine di definire gli ultimi elementi economici ed organizzativi che sono stati riportati nel testo della convenzione e nel protocollo operativo ad essa allegato e che qui di seguito si riassumono brevemente:
§ Tetto contrattuale massimo annuale € 3.300.000,00 complessivi così suddiviso:
-Residenti nella Regione Toscana (compresi pazienti ospedalizzati RT e XRT): € 3.000.000,00
-Residenti al di fuori della Regione Toscana: € 300.000,00
prevedendo alla fine di ogni annualità, con i dati definitivi a consuntivo, una eventuale rimodulazione della ripartizione dei due sottotetti sopra richiamati, alle condizioni in dettaglio stabilite nella convenzione;
§ Programmazione delle prestazioni
Inserimento delle prime visite di accesso in CUP 2.0 con prenotazione ad uso esclusivo dell’AIUTO Point di Empoli
§ Protocollo Operativo - Accesso ai trattamenti
Accesso alla prima visita di valutazione presso Ecomedica solo ed esclusivamente dopo discussione del caso all’interno dei GOM aziendali con modalità diversificate per le quali si rimanda in dettaglio al Protocollo allegato alla convenzione;
Rilevato infine:
- che la convenzione avrà decorrenza dalla data di apposizione dell’ultima firma in formato digitale e fino al 31.12.2025, fatta salva la possibilità per l’Azienda di risolvere la convenzione prima della scadenza qualora il centro di radioterapia dell’Ospedale di Empoli, la cui costruzione rientra nei piani aziendali degli investimenti, entri a regime prima della scadenza naturale della convenzione;
- che nelle more della sottoscrizione sono fatti salvi i rapporti intercorsi tra le parti a far data da 1.1.2022 che sono disciplinati dalla presente convenzione:
- che le prestazioni radioterapiche sono remunerate con le tariffe previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla deliberazione GRT 723/2011 e s.m.i. e delibera GRT 563/2015 con l’applicazione dello sconto del 15% come da normativa attualmente vigente e salvo il sopravvenire di disposizioni normative nazionali o regionali diverse;
Preso atto, in riferimento alla deliberazione D.G. n. 179/2019, di dover addivenire con l’Istituto di Ricerche Cliniche Ecomedica S.p.A alla sottoscrizione dell’Atto di Nomina a responsabile al trattamento dati sulla base dello schema di Atto di Nomina allegato allo schema di convenzione All. A.2) al presente atto e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere la convenzione come da specifica delega del Direttore Generale;
Considerato pertanto opportuno:
a) approvare lo schema di convenzione, allegato A), e il relativo Protocollo Operativo All A.1, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con l’Istituto Ricerche Cliniche Ecomedica SPA per prestazioni di radioterapia, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2025 fatti salvi i rapporti intercorsi tra le parti da 1.1.2022 che sono disciplinati dalla convenzione medesima;
b) stabilire che a tale schemapotranno essere apportate modificazioni non sostanziali, se necessario;
c) assegnare all’Istituto di Ricerche Cliniche Ecomedica S.p.A. per ciascuna annualità il tetto contrattuale massimo di € 3.300.000,00 complessivi così suddiviso:
-Residenti nella Regione Toscana (compresi pazienti ospedalizzati RT e XRT): € 3.000.000,00
-Residenti al di fuori della Regione Toscana: € 300.000,00
prevedendo alla fine di ogni annualità, con i dati definitivi a consuntivo, una eventuale rimodulazione della ripartizione dei due sottotetti sopra richiamati, alle condizioni in dettaglio stabilite nella convenzione;
d) applicare lo sconto percentuale del 15%, rispetto alle tariffe del Nomenclatore Tariffario Regionale come da normativa attualmente vigente e salvo il sopravvenire di disposizioni normative nazionali o regionali diverse;
e) dichiarare parte integrante e sostanziale dell’accordo contrattuale tra l’Azienda e l’Istituto di Ricerche Cliniche Ecomedica S.p.A., l’“Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, indicato come Allegato A 2., ratificato come allegato D della deliberazione del Direttore Generale n° 179 del 30.01.2019 avente ad oggetto ”Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni.”;
f) individuare quali referenti della convenzione coloro che sono riportati nell’art. 25 dello schema di convenzione allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa;
g) delegare il Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati, alla sottoscrizione della convenzione e dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati Allegato A2. di cui all’allegato A del presente provvedimento, conferendogli, con il presente atto, il relativo mandato;
h) dare atto che la copertura economica per l’anno 2022 è assicurata per € 3.000.000 sul conto economico 3B020315 “assistenza spec. amb. da altri”, per € 300.000 sul conto economico 3B020316 “assistenza spec.
amb. per utenti XRT” del bilancio di previsione 2022 e che parimenti le somme necessarie saranno iscritte nei conti economici sopra detti nei rispettivi bilanci di previsione 2023-2024 e 2025;
Ritenuto infine necessario dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di formalizzare la prosecuzione delle attività nel più breve tempo possibile e non interrompere un pubblico servizio;
Preso atto che il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del responsabile del procedimento P.O. Convenzioni attività ambulatoriale e monitoraggio in servizio presso la suddetta SOC;
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento;
Su proposta del Direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1.Xx approvare lo schema di convenzione, allegato A), e il relativo Protocollo Operativo All A.1, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con l’Istituto Ricerche Cliniche Ecomedica SPA per prestazioni di radioterapia, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2025, fatti salvi i rapporti eventualmente tra le parti da 1.1.2022 che sono disciplinati dal presente accordo.
2.Di stabilire che a tale schemapotranno essere apportate modificazioni non sostanziali, se necessario.
3.Di assegnare all’Istituto di Ricerche Cliniche Ecomedica S.p.A. per ciascuna annualità il tetto contrattuale massimo di € 3.300.000,00 complessivi così suddiviso:
-Residenti nella Regione Toscana (compresi pazienti ospedalizzati RT e XRT): € 3.000.000,00
-Residenti al di fuori della Regione Toscana: € 300.000,00,
fatta salva, alla fine di ogni annualità, con i dati definitivi a consuntivo, una eventuale rimodulazione della ripartizione dei due sottotetti sopra richiamati, alle condizioni in dettaglio stabilite nella convenzione.
4.Di applicare lo sconto percentuale del 15%, rispetto alle tariffe del Nomenclatore Tariffario Regionale come da normativa attualmente vigente e salvo il sopravvenire di disposizioni normative nazionali o regionali diverse.
5.Di dichiarare parte integrante e sostanziale dell’accordo contrattuale tra l’Azienda e l’Istituto di Ricerche Cliniche Ecomedica S.p.A., l’“Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, indicato come Allegato A 2., ratificato come allegato D della deliberazione del Direttore Generale n° 179 del 30.01.2019 avente ad oggetto ”Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni.”.
6.Xx individuare quali referenti della convenzione coloro che sono riportati nell’art. 25 dello schema di convenzione allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa.
7.Di delegare il Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati, alla sottoscrizione della convenzione e dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati Allegato A2. di cui all’allegato A del presente provvedimento, conferendogli, con il presente atto, il relativo mandato.
8.Di dare atto che la copertura economica per l’anno 2022 è assicurata per € 3.000.000 sul conto economico 3B020315 “assistenza spec. amb. da altri”, per € 300.000 sul conto economico 3B020316 “assistenza spec. amb. per utenti XRT” del bilancio di previsione 2022 e che parimenti le somme necessarie saranno iscritte nei conti economici sopra detti nei rispettivi bilanci di previsione 2023-2024 e 2025.
9.Di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Direttore del Dipartimento Diagnostica per Immagini, al Direttore del Dipartimento Oncologico, al Direttore S.O.C. Oncologia Medica Empoli e alla S.O.C. CUP- Call Center.
10.Xx dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di formalizzare il proseguimento delle attività convenzionali nel più breve tempo possibile e non interrompere un pubblico servizio, ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii
11.Xx trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
12. Di pubblicare sull’ albo on-line ai sensi dell’ art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.