AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA
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AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL CENTRO DIALISI AD ASSISTENZA LIMITATO (CAL) DI CASORATE PRIMO PER LA DURATA DI ANNI 9 (NOVE)
CAPITOLATO SPECIALE
CIG N. 59413057FB
Approvato con deliberazione n. 507 dell’8.10.2014
AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL CENTRO DIALISI AD ASSISTENZA LIMITATO (CAL) DI CASORATE PRIMO PER LA DURATA DI ANNI 9 (NOVE). CIG N. 59413057FB
CAPITOLATO SPECIALE
Indice
Art. 1 | Oggetto della concessione | Pag. 1 |
Art. 2 | Descrizione del CAL | Pag. 1 |
Art. 3 | Durata e decorrenza della concessione | Pag. 2 |
Art. 4 | Oneri a carico del Concessionario | Pag. 2 |
Art. 5 | Ricavi e corrispettivo della concessione | Pag. 5 |
Art. 6 | Oneri a carico del Concedente | Pag. 5 |
Art. 7 | Fine concessione | Pag. 6 |
Art. 8 | Responsabilità del Concessionario | Pag. 6 |
Art. 9 | Cauzione definitiva | Pag. 6 |
Art. 10 | Cessione del contratto, del credito e subconcessione del servizio | Pag. 7 |
Art. 11 | Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei | Pag.7 |
Art. 12 | lavoratori Disposizioni in materia di tutela dei dati personali e sensibili. Nomina | Pag.7 |
Art. 13 | del Responsabile esterno del trattamento del dato Inadempienze e penalità | Pag. 8 |
Art. 14 | Cause di risoluzione del contratto | Pag. 8 |
Art. 15 | Recesso | Pag. 9 |
Art. 16 | Codice etico degli appalti regionali e codice di comportamento | Pag .9 |
Art. 17 | Foro competente | Pag. 9 |
Art. 18 | Informativa privacy | Pag. 9 |
Art. 19 | Spese, imposte e tasse | Pag. 9 |
Art. 20 | Norme finali | Pag. 10 |
AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL CENTRO DIALISI AD ASSISTENZA LIMITATO (CAL) DI CASORATE PRIMO PER LA DURATA DI ANNI 9 (NOVE). CIG N. 59413057FB
CAPITOLATO SPECIALE
Art. 1
Oggetto della concessione
L’Azienda Ospedaliera ha edificato, all’interno dell’Ospedale “Xxxxx Xxxx” di Casorate Primo, in via dell’Orto 99, un nuovo edificio, nel quale sono disponibili i locali indicati all’art. 2, in possesso delle certificazioni di conformità strutturali ed impiantistiche necessarie ai fini dell’accreditamento di un nuovo Centro dialisi ad assistenza limitata (CAL).
Oggetto della presente concessione è l’affidamento di tali locali, da destinarsi all’attivazione e gestione del Centro dialisi ad assistenza limitata. I locali in parola consentono l’attivazione di n.9 posti tecnici. Il valore annuo dell’attività che può essere esercitata nel CAL, sulla base di un ciclo lavorativo giornaliero, quantificata secondo Tariffario regionale, ammonta a € 440.000,00 annui.
Il Soggetto aggiudicatario della concessione subentrerà nelle funzioni del CAL, già presente nell’Ospedale “Xxxxx Xxxx”, che verrà, contestualmente e senza soluzione di continuità nell’esecuzione del servizio, disattivato.
In virtù del rapporto concessorio, l’Aggiudicatario sarà tenuto, come meglio di seguito precisato, ad assumere la gestione del CAL, dotando la Struttura di ogni occorrente risorsa umana e strumentale e acquisendo il corrispondente accreditamento.
Art. 2 Descrizione del CAL
2.1 STRUTTURA
La nuova unità funzionale, terminata dal punto di vista delle opere edili ed impiantistiche, comprende, come da planimetria allegata, tutti i locali previsti dai requisiti strutturali specifici di accreditamento:
- un locale attesa ed accettazione
- un locale per attività amministrative
- uno studio medico - sala visita
- due spogliatoi distinti, per l’utenza maschile e femminile, dotati di servizi anche per utenza disabile
- la sala dialisi con spazio lavoro infermieri
- i servizi per il personale
- il deposito sporco e il deposito pulito
- ampi magazzini e depositi.
In tutti i locali in cui vi è permanenza di personale ed utenza sono garantite l’illuminazione e la ventilazione naturali, di tutta la struttura è stato acquisito regolare collaudo, di tutti gli impianti è stata acquisita certificazione di conformità.
2.2 ORGANIZZAZIONE
Il CAL opererà in regime dialitico diurno ambulatoriale, trattando pazienti uremici cronici selezionati e stabilizzati, presenti nel bacino d’utenza, inviati al CAL medesimo dall’U.O. di Nefrologia di riferimento. Tutti i pazienti, prima di essere avviati alla dialisi, sono valutati da un medico in possesso della specializzazione prevista (nefrologia o equipollente).
Lo stato di salute del paziente è successivamente monitorato sia attraverso la valutazione obiettiva praticata dal Nefrologo in occasione della prima emodialisi settimanale, sia tramite i periodici esami ematochimici od eventuali visite specialistiche.
Durante lo svolgimento dell’attività sarà presente, in regime di pronta disponibilità, un medico in possesso della specializzazione prevista che attivi, in caso di necessità, il protocollo di gestione delle urgenze e/o complicanze intra ed inter dialitiche, con eventuale ricovero in U.O. di degenza dedicata.
Durante l’attività di dialisi è presente un infermiere ogni 2.5/3 pazienti in dialisi.
Le prestazioni erogate dal CAL rientrano nel Nomenclatore tariffario regionale, alla branca specialistica “nefrologia e dialisi”.
2.3 PERSONALE
Il Concessionario dovrà garantire gli standard di personale previsti dai requisiti di accreditamento. Relativamente al personale infermieristico, il Concessionario dovrà utilizzare il personale infermieristico, dipendente dell’Azienda Ospedaliera, attualmente impiegato nell’attività del CAL (n. 4 infermieri e n. 1 caposala al 50%), corrispondendo all’Azienda Ospedaliera il costo dalla stessa sostenuto, come dettagliatamente previsto al successivo articolo 4.
Qualora le unità di personale messe a disposizione dall’Azienda Ospedaliera dovessero venir meno, per cessazione dal servizio, trasferimento e/o altre esigenze di riorganizzazione interna dell’Azienda Ospedaliera per le quali l’Azienda si impegna a fornire adeguato preavviso, il Concessionario dovrà provvedere alle sostituzioni del personale mancante con proprie risorse, in possesso di adeguata qualifica e competenza.
2.4 AMPLIAMENTI
Il Concessionario potrà ampliare l’attività, attivando ulteriori cicli dialitici giornalieri, senza ampliamento dei posti tecnici, previa autorizzazione dell’ASL della provincia di Pavia, attenendosi alle vigenti prescrizioni regionali in merito. Resta inteso che qualunque ampliamento di attività implicherà il necessario adeguamento di risorse umane ed organizzative, al fine di rispettare i parametri di accreditamento, con oneri interamente a carico del Concessionario.
Art. 3
Durata e decorrenza della concessione
Il contratto di concessione avrà durata di anni 9 (nove), con decorrenza dalla data di stipula del contratto. Al termine del rapporto contrattuale, il Concessionario è tenuto, su richiesta dell’Azienda Ospedaliera, a garantire la prosecuzione dell’attività in oggetto fino all’individuazione del nuovo Soggetto concessionario e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni.
Ad inizio concessione, sarà redatto un verbale di consegna locali al fine di descrivere lo stato dei luoghi e degli impianti presi in consegna.
Art 4
Oneri a carico del Concessionario
4.1 COMPITI ED ONERI DELL’AGGIUDICATARIO PRELIMINARI ALL’AVVIO DEL CAL
Spetta al Concessionario predisporre la documentazione prevista dal D.P.R. 14/01/97 e dalla D.G.R. 38133/98 e s.m.i., al fine del formale inoltro dell’istanza di accreditamento, a cura del Concessionario medesimo. Nello specifico, oltre alla trasmissione di tutte le certificazioni di legge relative alle risorse tecnologiche, la pratica di accreditamento dovrà contenere i documenti seguenti:
- Protocollo di gestione dell’acqua di dialisi e pianificazione dei controlli periodici chimici e batteriologici
- Procedura di disinfezione interna dei monitor di dialisi
- Piano di taratura e manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria di:
▪ monitor, poltrone e letti bilancia
▪ impianti di osmosi
▪ restanti apparecchiature elettromedicali,
- Pianificazione e controllo di pulizie e sanificazione ambientale
▪ giornaliera, settimanale, mensile, quadrimestrale, semestrale
- Procedura di esecuzione della seduta dialitica e modalità organizzativa di accoglienza del paziente uremico
- Protocollo di gestione delle urgenze e/o complicanze intra ed inter dialitiche con eventuale ricovero in UO di degenza dedicata
- Procedura di gestione assenza improvvisa di personale infermieristico
- Procedura di monitoraggio degli indicatori di processo ed esito dell’attività del CAL
- Elenco personale dedicato con curricula, titoli professionali (anche autocertificati) e certificati di frequenza di corsi formativi specifici accreditati ECM (l’invio di tale documentazione non è necessario per il personale messo a disposizione dall’Azienda Ospedaliera)
- Certificati di frequenza di corsi formativi ed informativi sui rischi legati all’attività svolta tenuti dal Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda Ospedaliera
- Diploma di superamento da parte di tutto il personale dei corsi di BLS e BLS-D effettuati da istituti formativi accreditati, non anteriori a 2 anni.
L’Azienda Ospedaliera fornirà tempestivamente al Concessionario, su richiesta del medesimo, la documentazione inerente gli aspetti strutturali necessaria al fine del formale inoltro della domanda di accreditamento.
L’istruttoria per l’accreditamento dovrà essere avanzata alla competente ASL entro 30 giorni dalla stipula del contratto.
Oneri relativi a lavori di impiantistica
Il Concessionario dovrà realizzare, a propria cura e spese, l’impianto di osmosi con relativo anello di collegamento alle apparecchiature di emodialisi.
È comunque onere del Concessionario stipulare con l’ASL il contratto per l’erogazione delle prestazioni a carico del S.S.N.
4.2 COMPITI ED ONERI DELL’AGGIUDICATARIO CONSEGUENTI ALL’AVVIO DEL CAL
Il Concessionario dovrà provvedere:
- all’identificazione dell’U.O. di Nefrologia a cui il CAL deve fare riferimento funzionale per la gestione clinica del paziente
- alla dotazione degli arredi
- alla dotazione delle attrezzature sanitarie ed elettromedicali per la dialisi e per la gestione dell’urgenza
- all’attivazione dei rapporti contrattuali con le figure professionali richieste dai requisiti di accreditamento. (fatta eccezione per il personale infermieristico che viene messo a disposizione dall’Azienda Ospedaliera)
- alla stipula di convenzioni per valutazioni specialistiche
- alla stipula di convenzioni/contratti necessari al fine di garantire l’esecuzione di esami strumentali, ritenuti opportuni dallo staff medico e non eseguibili con proprie risorse (trasfusionali, di laboratorio, di radiologia)
4.2.1 COSTI DEL PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA
Saranno addebitati al Concessionario i costi del personale infermieristico dipendente dell’Azienda Ospedaliera, attualmente impiegato nell’attività del CAL (n. 4 infermieri e n. 1 caposala al 50%). A fini conoscitivi, si informa che il costo di tale personale è stimato in complessivi € 155.000,00 annui, al lordo di oneri fiscali e contributivi.
Il costo del personale verrà fatturato dall’Azienda Ospedaliera con fatturazione mensile posticipata, salvo conguaglio.
4.2.2 CONTRATTI DI FORNITURA/SERVIZI
Il Concessionario provvede, con oneri a proprio carico, all’approvvigionamento di farmaci, dispositivi medici, materiale di consumo, dispositivi di protezione individuale, e, più in generale, all’approvvigionamento di tutti i beni e servizi necessari per la corretta ed efficiente gestione del CAL., ivi compresa la gestione dei servizi tecnici ed alberghieri.
Ciò premesso, al fine di garantire, all’interno dell’Ospedale di Casorate Primo, omogeneità nel livello di servizio erogato e per limitare il numero delle Ditte esterne che vi accedono, si prevede la possibilità di erogare i servizi di seguito elencati mediante convenzioni che il Concessionario potrà stipulare con le Ditte titolari di contratti di appalto affidato dall’Azienda Ospedaliera per la gestione di servizi all’interno dell’Ospedale di Casorate Primo. L’avvenuta stipula di convenzione, nei termini suindicati, dovrà essere notificata all’Azienda Ospedaliera. Di seguito, si elencano i servizi di che trattasi, unitamente ai prezzi attualmente convenuti:
Il servizio viene attualmente erogato da So.tra.f. di Tortona al prezzo di € 4,59 mq/mese + Iva per le aree ad alto rischio; € 1,94 mq/mese + Iva 22%per il medio rischio; € 1,13 mq/mese per il basso rischio + Iva
Pulizie (salvo utilizzo, da parte del Concessionario, di proprio personale ausiliario) e raccolta rifiuti solidi urbani
Il servizio viene attualmente erogato dalla Servizi Italia di Castellina di Soragna al prezzo di € 5,06 + Iva a giornata per posto letto.
Il costo della vestizione del personale dipendente è di € 15,15
+ Iva al mese per ogni dipendente.
Lavanolo (lavanderia piana e vestizione personale)
Il servizio viene attualmente erogato dalla Ditta Team Ambiente
Per i rifiuti con Codice CER 180103 l’AO riconosce l’importo unitario di € 1,6819, Iva compresa 22% al kg, per una spesa annua stimata in € 8.200,00 annui Iva compresa
Raccolta e smaltimento rifiuti speciali
Ristorazione (mensa dipendenti) | Il Servizio mensa viene attualmente erogato, all’interno dell’ospedale di Casorate Primo, dalla Ditta Serenissima al prezzo contrattuale di € 6,4628 + Iva 4% per pasto |
Ristorazione (cestino per i pazienti) | Ai pazienti viene fornito un “cestino” , per il quale AO Pavia riconosce alla Ditta il prezzo unitario di €2,58 + Iva 10% (Ditta Serenissima) |
Ciò premesso, relativamente ai servizi indivisibili/centralizzati che vengono attualmente gestiti dall’Azienda Ospedaliera con proprie risorse, si prevede che l’Azienda Ospedaliera continui a garantire tali servizi, fermo restando l’addebito di quota parte degli stessi al Concessionario.
In particolare, relativamente al servizio di portineria/centralino, aventi caratteristica di servizio centralizzato, di cui usufruisce l’intero complesso ospedaliero, l’Azienda Ospedaliera attribuirà al Concessionario una quota parte del costo complessivo annuo sostenuto, in base al seguente criterio:
n. posti letto CAL pesati al 25%/n. posti letto presidio. Tale criterio sarà oggetto di modifica, in senso proporzionale, in caso di introduzione di ulteriori turni di attività. La spesa annua, a carico del Concessionario, stimata in € 6.900,00 annui + Iva, sarà fatturata dall’Azienda Ospedaliera mediante fatturazione trimestrale posticipata dell’importo stimato, salvo conguaglio.
Relativamente alle utenze (luce, acqua, impianto di climatizzazione caldo/freddo, utenze telefoniche), trattandosi di servizi centralizzati, l’Azienda Ospedaliera attribuirà al Concessionario una quota parte del costo complessivo annuo sostenuto, in base al seguente criterio: mq occupati dal CAL/mq complessivi del Presidio.
La spesa annua, a carico del Concessionario, stimata in € 22.000,00 annui + Xxx, sarà addebitata al Concessionario mediante fatturazione trimestrale posticipata dell’importo stimato, salvo conguaglio
4.2.3 FORNITURE RICHIESTE ALL’AZIENDA OSPEDALIERA
Il Concessionario provvederà in proprio all’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici. Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, il Concessionario formuli espressa richiesta di utilizzare le forniture presenti nel magazzino dell’Azienda Ospedaliera, le stesse saranno addebitate al Concessionario mediante fatturazione dei costi sostenuti dall’Azienda, con la precisazione che tali costi saranno comprensivi dell’Iva sugli acquisti, in quanto costo non detraibile per l’Azienda Ospedaliera, e dell’Iva sulla cessione della fornitura.
Le prestazioni sanitarie specialistiche ed indagini strumentali eventualmente richieste all’Azienda Ospedaliera saranno fatturate alle tariffe stabilite nel Nomenclatore tariffario regionale (Iva esente). Nel caso di prestazioni non comprese nel tariffario, le relative tariffe saranno successivamente concordate tra le parti mediante specifici accordi.
I costi per l’erogazione di beni e servizi richiesti all’Azienda Ospedaliera saranno fatturati dall’Azienda medesima con fatturazione trimestrale posticipata, salvo conguaglio.
4.2.4 MANUTENZIONI
Il Concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili e delle apparecchiature presenti all’interno del CAL e funzionali al corretto svolgimento delle prestazioni erogate dal CAL, ivi incluse le componenti, gli elementi e i sistemi a consumo (es. lampade, ricariche estintori, etc..). La gestione e manutenzione dell’impianto di osmosi resta a carico del Concessionario.
Il Concessionario garantirà, per tutta la durata del contratto, l’ordinaria manutenzione del bene immobile in uso.
L’Azienda Ospedaliera provvederà alla manutenzione straordinaria ed ai controlli manutentivi ordinari sugli impianti centralizzati di cui il Concessionario si serve, con addebito al Concessionario, di quota parte dei costi di manutenzione ordinaria, sulla base dei metri quadrati occupati dal Concessionario stesso.
La manutenzione straordinaria degli spazi forniti in concessione è a carico dell’Azienda Ospedaliera.
Il Concessionario è tenuto a segnalare per iscritto all’Azienda Ospedaliera la necessità di eventuale manutenzione straordinaria dei muri/impianti interni agli spazi concessi in uso esclusivo. L’Azienda non risponde di danni derivati da mancata manutenzione straordinaria di tali parti dell’immobile qualora il Concessionario non abbia segnalato tempestivamente alla stessa gli interventi manutentivi necessari.
Art 5
Ricavi e corrispettivo della concessione
Il Concessionario rendiconterà, attraverso i prescritti flussi informativi regionali, le prestazioni rese ed introiterà le somme validate da Regione Lombardia, per il tramite della competente ASL.
A fronte della concessione in oggetto, il Concessionario corrisponderà all’Azienda Ospedaliera un canone annuo corrispondente a quanto offerto in sede di gara e comunque pari ad un importo non inferiore al 2% del Valore della produzione annua, oltre Iva.
Al fine di semplificare le modalità di assolvimento dei reciproci rapporti di debito/credito, d’intesa tra le parti, potranno essere definiti specifici accordi di compensazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
Art 6
Oneri a carico del Concedente
6.1 L’Azienda Ospedaliera mette a disposizione del Concessionario i locali e gli spazi idonei all’esercizio di attività del CAL di Casorate Primo, provvedendo altresì, nel corso del contratto, alla manutenzione straordinaria degli stessi, come meglio dettagliato all’articolo 4.2.4.
6.2 L’Azienda Ospedaliera monitorerà la corretta esecuzione del contratto, provvedendo alle l’effettuazione delle verifiche di conformità di cui agli artt. 312 e seguenti del DPR 207/2010.
Art 7
Fine concessione
Al termine della Concessione, il Concessionario è tenuto a consentire il subentro dell’Azienda Ospedaliera ovvero di altro Soggetto aggiudicatario della nuova concessione, garantendo la dovuta continuità assistenziale e la massima collaborazione con il Soggetto subentrante.
A fine concessione sarà redatto un verbale di riconsegna dei locali e degli impianti. L’Azienda potrà richiedere, sulla base del confronto tra il verbale iniziale di consegna ed il verbale finale di riconsegna dell’immobile, la rimessa in pristino di locali ed impianti, in caso di lavori non autorizzati ovvero di danni accertati che non siano da ricondursi al normale deterioramento d’uso. Restano acquisite all’Azienda Ospedaliera eventuali migliorie apportate agli spazi oggetto di concessione, senza diritto al riconoscimento di indennizzi al Concessionario.
Il Concessionario dovrà rimuovere i beni mobili di proprietà messi a disposizione per il corretto svolgimento delle attività in oggetto, assumendo a proprio carico gli oneri di trasporto e, ove necessario, di smaltimento dei beni stessi.
Resta inteso che l’impianto di osmosi resterà di proprietà dell’Azienda Ospedaliera senza che la stessa sopporti costi aggiuntivi.
Art 8
Responsabilità del Concessionario e coperture assicurative
Il Concessionario assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del CAL di Casorate Primo, promuovendo tutte le iniziative atte a garantire la dovuta continuità assistenziale anche in caso di eventi imprevisti quali scioperi, guasti, ecc.
L’Azienda Ospedaliera dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone, ivi incluso il personale che presta attività per il CAL, e/o a cose che si dovessero verificare nel corso dell’esecuzione del contratto o per cause ad esso connesse. Il Concessionario, all’atto della sottoscrizione del contratto, dovrà pertanto fornire la prova di aver stipulato una polizza assicurativa, con primaria Compagnia di Assicurazioni, a copertura dei rischi da responsabilità civile per danni causati a terzi e/o prestatori d’opera e/o a cose derivanti dall’esercizio dell’attività oggetto di concessione. La polizza conterrà un massimale, per sinistro, non inferiore a 2 milioni di euro e dovrà comprendere la rinuncia all’azione di rivalsa da parte della Compagnia nei confronti dell’Azienda Ospedaliera e dei suoi dipendenti. E’ facoltà dell’Azienda Ospedaliera richiedere in qualsiasi momento la dimostrazione al Concessionario della regolarità della copertura assicurativa.
Restano a carico del Concessionario eventuali sanzioni comminate allo stesso, in qualità di Soggetto titolare dell’accreditamento in relazione all’attività oggetto di concessione.
Art. 9 Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto adempimento degli impegni contrattuali, il Concessionario consegnerà, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, la cauzione definitiva, stabilita in € 44.000,00 al netto degli oneri fiscali. Tale garanzie avrà durata di anni 1 (uno) e, alla scadenza, dovrà essere rinnovata per un ulteriore ogni anno, per tutta la durata del contratto, con conseguente consegna all’Azienda Ospedaliera di garanzia valida.
Il deposito cauzionale dovrà essere costituito con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 mediante prestazione di apposita garanzia fideiussoria, a prima richiesta, rilasciata da un Istituto di Credito o da altri Istituti od Aziende autorizzati. In caso di RTI, la polizza dovrà essere intestata alla Ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento e dovranno essere espressamente indicate e garantite tutte le ditte facenti parte dello stesso.
Detta fideiussione dovrà chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e dovrà, altresì, espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Ospedaliera, ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni anche in caso di opposizione del Soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.
L’Istituto fideiussore resta obbligato in solido con il Concessionario fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda Ospedaliera. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l’Azienda Ospedaliera ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda Ospedaliera.
Il mancato rinnovo della cauzione e/o il mancato reintegro della stessa costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 14.
La polizza dovrà indicare, quale competente per ogni controversia che insorgesse con l’Azienda Oepdaliera, quale Foro esclusivo, il Tribunale di Pavia.
Art. 10
Cessione del contratto, del credito e subconcessione del servizio
E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all’Azienda Ospedaliera il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. Qualora il Concessionario venga ceduto, in tutto o in parte, ad altra Società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative dell’affidamento e una copia dell’atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo Soggetto risultante dalla cessione della Società o dalla fusione di Aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara di concessione.
Art. 11
Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Il Concessionario deve garantire al proprio personale addetto al CAL le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. È pertanto tenuto all’osservanza delle norme in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, assolvendo tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Il Concessionario dovrà provvedere a dotare il personale di tutti i dispositivi di protezione individuale (ad es.: guanti, mascherine, camici in TNT) e collettivi (sollevatori o presidi minori per la movimentazione dei pazienti, letti ergonomici, )in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e al fine di una valutazione dei rischi connessi alla Concessione, i Xxxxxxxx che intendono partecipare al presente avviso sono tenuti a prendere visione del Documento Unico di valutazione dei Rischi allegato al capitolato (allegato 2).
Art. 12
Disposizioni in materia di tutela dei dati personali e sensibili. Nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati
Il Concessionario, in qualità di titolare del trattamento dei dati, si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al Testo Unico in materia di protezione dei dati personali e risponde per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni da parte di personale in rapporto di dipendenza o comunque sottoposto alla propria responsabilità, violazione verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all’esecuzione delle prestazioni oggetto di Concessione.
Art. 13 Inadempienze e penalità
Il Concessionario potrà essere soggetto al pagamento di penali, in caso di inadempienze contrattuali secondo la gravità delle stesse. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell’inadempienza, trasmessa PEC. Il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della contestazione; l’Azienda Ospedaliera, valutate le osservazioni formulate dal Concessionario, decide in merito all’applicazione delle penali, procedendo alla formale comunicazione dell’esito della procedura.
L’applicazione delle penali sopra indicate avrà luogo mediante prelievo dal deposito cauzionale ovvero, in via diretta, mediante compensazione con eventuali crediti del Concessionario. È in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere il risarcimento del maggior danno.
Fermo restando quanto già previsto dai precedenti articoli e dal successivo articolo in materia di risoluzione del rapporto contrattuale o di recesso, si stabilisce l’eventuale applicazione di penali in tutti i casi di disservizi documentati, relativi a mancata o errata esecuzione di quanto prescritto nel capitolato e nel progetto gestionale, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00, a discrezione dell’Azienda Ospedaliera, commisurata alla gravità e frequenza dei disservizi.
Art. 14
Cause di risoluzione del contratto
L’Azienda Ospedaliera risolverà il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi:
- mancata presentazione della domanda di accreditamento del CAL entro il termine fissato art. 4.1;
- mancato accreditamento del CAL nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda per cause imputabili al Concessionario
- mancato avvio dell’erogazione di prestazioni dialitiche, per conto del S.S.N., entro 120 giorni dalla stipula del contratto;
- perdita dell’accreditamento acquisito;
- ritardato accreditamento per causa imputabile al Concessionario qualora dal ritardato accreditamento possano derivare danni alla corretta esecuzione del servizio
- per il mancato rinnovo annuo della cauzione;
- per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda Ospedaliera;
- per violazione delle norme sulla tracciabilità dei contratti;
- per il venir meno dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nonché per il venir meno dei requisiti di capacità tecnico-economica del Concedente;
- in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento o messa in liquidazione e comunque allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto;
- cessione del contratto o subconcessione;
- nei casi previsti dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 (provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575; sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per i reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- per accertate gravi violazioni dei principi enunciati nel Codice di comportamento dell’Azienda Ospedaliera;
- per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 136 del D.Lgs. 163/2006.
L’esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Ai sensi degli artt. 140 del D.Lgs. 163/2006 e 297 del DPR 207/2010, in caso di risoluzione contrattuale, l’Azienda Ospedaliera potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.
Art. 15 Recesso
L’Azienda Ospedaliera potrà recedere dal contratto, previa comunicazione da notificare al Concessionario mediante raccomandata A/R, a seguito di provvedimenti normativi nazionali e/o regionali contenenti prescrizioni non compatibili con la prosecuzione del contratto stesso. In tali casi, l’Azienda Ospedaliera riconoscerà al Concessionario l’eventuale credito maturato.
Art. 16
Xxxxxx etico e codice di comportamento
Il Concessionario si impegna al rispetto delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico degli appalti di Regione Lombardia pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx, unitamente al presente capitolato. Il Concessionario inoltre, si impegna a rispettare, per quanto applicabili, i principi enunciati dal Codice di comportamento aziendale, pubblicato sul predetto sito aziendale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Foro competente
Per ogni controversia non definibile in via bonaria che dovesse insorgere fra le parti in relazione all’esecuzione degli obblighi contrattuali è competente esclusivamente il Foro di Pavia.
Art. 18 Informativa privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo: il trattamento (registrazione, organizzazione, conservazione) dei dati personali sarà svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale sia per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo sia per l’adempimento di obblighi di pubblicazione sul sito internet e/o di trasmissione di informazioni ad Autorità/Osservatori/Istituzioni Pubbliche previsti dalle vigenti normative.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione all’avviso, pena l’esclusione; per il Concessionario. Il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche. In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, tra i quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Responsabile del trattamento, individuato nel responsabile dell’U.O. Affari Generali, ovvero direttamente nei confronti della Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia, titolare del trattamento.
Art. 19
Spese, imposte e tasse
Il Concessionario stipulerà con l’Azienda Ospedaliera un contratto nella forma di scrittura privata. Le spese di bollo sono a carico dell’aggiudicatario. Le spese per la registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente.
Art. 20 Norme finali
Per quanto non previsto nel presente capitolato, nel disciplinare di gara e nel contratto, le parti faranno riferimento alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.
Allegati: - Planimetria
- DUVRI preliminare