UNIVERSITA’ DI FERRARA ANNO ACCADEMICO 2010/2011 CORSO DI LAUREA
UNIVERSITA’ DI FERRARA ANNO ACCADEMICO 2010/2011 CORSO DI LAUREA
SCIENZE e TECNICHE DELL’ATTIVITA’ MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA
LEGISLAZIONE SPORTIVA
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SPONSORIZZAZIONE E
PUBBLICITA’
2
La Sponsorizzazione
Fenomeno
commerciale
(Forma evoluta di pubblicità)
Negozio giuridico (Contratto di sponsorizzazione)
Definizione legislativa:
Art. 2, comma 1, t)
d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 “Testo unico della
radiotelevisione”
“… ogni contributo di un’impresa pubblica o privata … al
finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, le sue attività o i suoi prodotti
…”
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Contratto di sponsorizzazione
E’ l’accordo negoziale tra un’impresa (sponsor) ed un
soggetto (sponsee), normalmente il gestore di un’attività o di un evento
mediante il quale quest’ultimo si obbliga ad associare al proprio nome ed immagine e/o alla propria attività il nome o il segno distintivo dello sponsor, in cambio del pagamento di un corrispettivo (o altra controprestazione)
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Qualificazione giuridica
IPOTESI DOTTRINALI PUNTI DEBOLI
CONTRATTO DI APPALTO
(art. 1665 c.c.)
• L’appaltatore è un imprenditore
• L’ obbligazione è di risultato
CONTRATTO D’ OPERA
(art. 2222 c.c.)
• Non adatta ai club: prestazione svolta con attività non prevalentemente propria
• Interferenza di immagine
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Qualificazione Giuridica
IPOTESI DOTTRINALI PUNTI DEBOLI
CONTRATTO ASSOCIATIVO • rapporto di scambio con fini
differenti;
• non è esercizio in comune di attività sportiva (perdite del soggetto sponsorizzato)
CONTRATTO DI LOCAZIONE
(art. 1571 C.C.)
• manca il bene oggetto
dello stesso
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Qualificazione Giuridica
IPOTESI DOTTRINALI PUNTI DEBOLI
CONTRATTO DI VENDITA
(art. 1470 c.c.)
• manca la causa del
contratto di vendita
CONTRATTO MISTO • difficoltà nell’individuare la figura contrattuale
prevalente
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Qualificazione Giuridica
La Giurisprudenza
Corte di Cassazione sentenza n. 5086 del 21 maggio 1998
“…il cosiddetto contratto di sponsorizzazione, figura non specificatamente disciplinata dalla legge, comprende una serie di ipotesi nelle quali si ha che un soggetto, il quale viene detto sponsorizzato, si obbliga a consentire ad altri l’uso della propria
immagine pubblica o del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto dietro corrispettivo… L’obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha piena natura patrimoniale ai sensi dell’art. 1174 Cod. Civ. … non ha per oggetto lo svolgimento di una attività in comune, bensì lo scambio di prestazioni …”.
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Qualificazione Giuridica
Art. 1322 C.C. : Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
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Qualificazione Giuridica
Il contratto di sponsorizzazione può dunque dirsi:
Atipico
Consensuale
A titolo oneroso
A prestazioni corrispettive
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Sponsorizzazione / Mecenatismo
SPONSORIZZAZIONE MECENATISMO
Accordo bilaterale
Interesse alla controprestazione
Forme complesse Strategia d’impresa
Donazione Liberalità
Finanziamento Passione
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Sponsorizzazione e pubblicità
Diverso metodo di comunicazione
La pubblicità tende a privilegiare la “creazione delle vendite” (c.d. “sale’s creation”) del prodotto identificato dal marchio divulgato, mentre la sponsorizzazione costituisce uno dei principali strumenti per creare “condizioni più favorevoli” per la vendita del prodotto (c.d. “sale’s abiliy
creation”)
La manifestazione sportiva “media” atipico attraverso il quale il messaggio viene divulgato
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Pubblicità in senso stretto (advertising)
Pubblicità: attività comunicazionale che consegue ad un atto negoziale, il contratto di inserzione o di diffusione
modalità di diffusione del messaggio direttamente
determinate dal soggetto promotore della pubblicità;
piena determinazione del contenuto del messaggio, scelta degli slogan, da parte della impresa produttrice;
completa identificabilità della fonte di diffusione del messaggio da parte del pubblico;
costante possibilità dell’audience del pubblico dei consumatori di sottrarsi anche completamente, all’assorbimento del messaggio pubblicitario, non leggendo l’inserzione al momento dell’emissione in onda del messaggio pubblicitario.
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Sponsorizzazione
modalità di diffusione del messaggio (durata, frequenza, intensità) non dipendono direttamente dall’impresa sponsor, ma unicamente dalle vicende proprie dell’avvenimento cui è collegata;
concentrazione del contenuto del messaggio, riducendosi, in genere, al marchio, logo o segno distintivo dell’azienda;
assenza di diretta identificabilità della fonte del messaggio;
potenzialità di coinvolgimento dell’attenzione del pubblico notevolmente più elevata: la sponsorizzazione non interrompe la manifestazione in corso di svolgimento.
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Sponsorizzazione / Pubblicità
SPONSORIZZAZIONE PUBBLICITA’
• Durata
• Contenuto
• Messaggio
• Coinvolgimento
• Audience
Variabile/Predeterminata Limitato/Ampio Condizionato/Controllato
Alto/Diffidenza Diretta+Mediata/Diretta
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Sponsorizzazione e pubblicità
“Si ha pubblicità, in relazione ad un evento sportivo, se tra l’attività promozionale e lo stesso evento c’è un rapporto di occasionalità, mentre si ha sponsorizzazione quando sussiste, tra gli elementi di cui sopra, uno specifico abbinamento”
(cfr. Cassazione Civile n. 428/1996; Risoluzione Min. Finanze. n. 137/1999; Trib. Bologna sent. n. 2181/1998)
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Tipologie di sponsorizzazione
SPONSORIZZAZIONE DI UN CLUB
E’ il contratto stipulato fra un imprenditore ed un club o una società sportiva in forza del quale il primo (sponsor) si obbliga ad una prestazione in denaro o in altri beni (sponsor tecnico) ed il secondo (sponsee) si obbliga a divulgare il nome o il marchio del primo durante la propria attività
Veicolazione del marchio attraverso il materiale utilizzato
+
Obbligazioni accessorie
+
Esclusiva merceologica
+
Diritti di immagine
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Tipologie di sponsorizzazione
ABBINAMENTO
Oltre agli obblighi già analizzati in precedenza, il contratto prevede il cambiamento totale o parziale della denominazione della squadra, che assume quella della ditta dello sponsor o di un suo marchio.
Regolamenti federali
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Tipologie di sponsorizzazione
SPONSORIZZAZIONE DI UN ATLETA
Nell’ambito di questo contratto l’atleta viene in considerazione non più come componente della squadra, ma come singolo, specifico veicolo attraverso il quale viene diffuso il
segno distintivo dello sponsor
LIMITI: Regolamenti federali, Sponsorizzazioni di squadra
TENDENZE: Royalties, Marchi dedicati
SPONSORIZZAZIONE / TESTIMONIAL
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Tipologie di sponsorizzazione
SPONSORIZZAZIONE DI UN EVENTO
Questo è il caso in cui lo sponsor assume una tantum l’obbligo di finanziare una
manifestazione sportiva o un evento, in funzione del ritorno pubblicitario che ne deriva
VANTAGGI: riduzione dei rischi tipi della sponsorizzazione di un team o di un atleta e maggiore visibilità mediatica
LIMITI: breve durata
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Tipologie di sponsorizzazione
POOL
Tale termine indica essenzialmente l’unione che si viene a creare tra numerose imprese produttrici di abbigliamento od attrezzature proprie di un settore
sportivo al fine di sponsorizzare un unico ente (tipologia in uso nelle FSN)
Vantaggi pubblicitari + Sviluppo tecnico
Pool = Organismi a base associativa (comitati, consorzi)
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Tipologie di sponsorizzazione
SPONSORIZZAZIONE DI UNA LEGA
NAMING DI EVENTI : in caso di competizioni la cui organizzazione è delegata alla lega (es. Serie A Tim)
GESTIONE UNITARIA SPAZI PUBBLICITARI :
sono spazi offerti in concreto dalle singole società facenti parte di una stessa Lega
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Tipologie di sponsorizzazione
CONTRATTO DI MERCHANDISING
Accordo tramite il quale il titolare (licenziante) di un diritto di esclusiva su un bene immateriale come un nome, un disegno, un emblema, generalmente di grande risonanza nell’opinione pubblica (logo squadra), ne concede l’uso, dietro corrispettivo, ad un soggetto (licenziatario), perché a sua volta lo utilizzi per pubblicizzare o semplicemente per connotare i propri prodotti e/o servizi, di natura molto diversa da quelli per i quali il nome, il disegno, l’emblema sono stati originariamente creati da parte del titolare del relativo diritto
Generalmente vi è un’esclusiva merceologica reciproca
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Tipologie di sponsorizzazione
MERCHANDISING E SPONSORIZZAZIONE
Merchandising
Il licenziatario versa una royalty al titolare del marchio per acquistare il diritto ad apporre l’effigie di quest’ultimo sui propri prodotti
Sponsorizzazione
L’Azienda paga allo sponsee un corrispettivo in denaro o in beni/servizi affinché venga esposto il proprio marchio sul suo veicolo comunicazionale (maglia, attrezzatura, moto etc.)
Tendenza ad utilizzare contratti misti
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Tipologie di sponsorizzazione
MERCHANDISING E FRANCHISING
Il contratto di franchising è caratterizzato dall’esistenza di un contratto di licenza di marchio che non presenta peculiarità di sorta, poiché, in questo caso, a differenza del merchandising, la finalità principale non consiste nello sfruttare la notorietà di un segno per diffondere nuovi prodotti, quanto nel diffondere e nel rendere più capillare sul mercato la presenza di prodotti per i quali il produttore è già noto.
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Ambush marketing
in italiano letteralmente “marketing d’imboscata” o meglio “parassitario”: campagna promozionale realizzata da un’azienda per legarsi ad un evento di rilievo, anche indirettamente, al fine di trarre un vantaggio economico dai benefici di attenzione che ricevono gli sponsor ufficiali senza pagarne i costi in termini di licensing fees.
uso illegittimo di un marchio, generando confusione, errore o falsa associazione ad un determinato bene, società, brand o evento.
Legge 17 agosto 2005, n. 167 recante “Misure per la tutela del Xxxxxxx Xxxxxxxx in relazione allo svolgimento dei Giochi
invernali Torino 2006” (sanzioni economiche di natura amministrativa di considerevole entità nonché la possibilità di procedere al sequestro del materiale)
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Elementi essenziali del contratto
Art. 1325 c.c.
I requisiti del contratto sono
Accordo tra le parti
Causa Oggetto Forma
(se prescritta a pena di nullità)
Funzione economico sociale del contratto
No illecito (art. 1346) – es.
normativa sui prodotti da fumo (Direttive98/43/CE, 2003/33/CE,Corte Giustizia CE, causaC-376/98)
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Contenuto del contratto
PREMESSE
OBBLIGAZIONI
SPONSOR
Motivi e presupposti. Circostanze esterne la cui presenza è necessaria al momento della stipulazione.
Eventuale clausola sospensiva
(naming)
Trasferimento denaro o altri beni. Fornitore ufficiale/sponsor tecnico Obbligo di non interferenza Clausole di valorizzazione Ulteriori servizi necessari
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Contenuto del contratto
OBBLIGAZIONI SPONSEE
Obbligazione di mezzi. Obblighi di fare (apporre il marchio sul materiale utilizzato, partecipare a determinate manifestazioni etc.)
Rispetto della normativa
sportiva (doping)
Obblighi di pati (lasciar fare): consentire allo sponsor di utilizzare il nome o le immagini dello sponsee, o ancora di fregiarsi della sua qualifica di sponsor (licensing)
Obbligo di esclusiva
Eventuale obbligo reciproco di tutela dell’immagine
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Contenuto del contratto
SPONSORIZZAZIONE DEL CLUB
ACCORDI DEI SINGOLI ATLETI
Riproduzioni di immagini collettive
Responsabilità per l’inadempimento degli ausiliari (art. 1228 C.C.)
Obbligo di dichiarazioni – divieto di manifestare gusti personali in contrasto
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Contenuto del contratto
DURATA E RISOLUZIONE
CLAUSOLA
COMPROMISSORIA
Interferenza di immagine relativa (es. mancata realizzazione di determinati risultati)
Meccanismi risolutivi legati a condotte specifiche
attribuiscono ad un collegio arbitrale il potere esclusivo di giudicare eventuali controversie che possano insorgere tra le parti
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Profili di responsabilità contrattuale
OBBLIGAZIONE DI MEZZI
VALUTAZIONE DEL DANNO
Il mancato raggiungimento di risultati sportivi non comporta inadempimento, però tenere conto dei parametri ex artt.
1175 e 1375 c.c. – buona fede (v. Cassaz. n. 12801/06)
Difficoltà nella valutazione economica del “ritorno di
immagine” atteso dallo sponsor
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Forma del contratto
Natura di un contraente
FORMA SCRITTA
Fini fiscali
Fini probatori
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TITOLARITÀ E COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI
INTERVENTI DELL’AUTORITA’ GARANTE
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Storia dei diritti TV
Fino al 1993 la Lega Calcio cedeva in maniera centralizzata i diritti televisivi relativi ai campionati di calcio di Serie A e B, alla Coppa Italia ed alla Supercoppa. I proventi derivanti dalla cessione dei diritti alla RAI, allora unico interlocutore, venivano ripartiti in maniera equa tra le società delle due serie. Dall’estate del 1993 in poi, in seguito all’introduzione degli strumenti di diffusione delle immagini con sistemi criptati, i grandi clubs cominciano a rivendicare con insistenza la titolarità individuale dei diritti di trasmissione.
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Storia dei diritti TV
Nel 1999 l’Antitrust svolge un’istruttoria per violazione del divieto d’intesa tra imprese. Ciò che l’Autorità imputò allora alla Lega fu proprio la contrattazione collettiva dei diritti televisivi del campionato. In questo contesto, e nel filone di interessanti pronunce giurisprudenziali a sostegno della tesi dell’AGCM, il Governo D’Alema emanò un decreto legge (D.L. n. 15 del 30 gennaio 1999) convertito poi, con modificazioni, dalla Legge n. 78 del 31 marzo 1999.
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Legge n. 78 del 31 marzo 1999
• Limite del 60% ai diritti in forma codificata acquisibili per le partite di serie A da un singolo operatore
• “Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni”
Principio della soggettività dei diritti televisivi
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Le conseguenze
• La Lega Calcio modifica il proprio regolamento elaborando un nuovo piano di mutualità per la ripartizione degli introiti nel periodo 1999-2005. Tale assetto ha portato al quadruplicarsi dei ricavi derivanti dalla vendita dei diritti di trasmissione su tutte le reti di comunicazione (TV in chiaro, satellitare, digitale terrestre, internet, banda larga).
• Sperequazione delle risorse tra grandi e piccoli clubs. Sulla scia di alcune decisioni, favorevoli alla gestione centralizzata dei proventi (c.d. pool sharing), assunte dalla Commissione Europea (v. i casi “Uefa Champions League 2003”, “Bundesliga 2004” e “Premier League 2006”) anche l’Authority italiana si è orientata verso posizioni di favore per la vendita centralizzata, con alcuni correttivi tesi a contenere le esclusive per periodi maggiori a 3 anni e ad escludere l’abuso di posizione dominante da parte di un operatore.
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Equilibrio competitivo?
• Immaginiamo che esista un equilibrio perfetto tra tutte le squadre di calcio professionistiche italiane
• L’analisi economica ci dice che sotto questa ipotesi nei 10 anni dal 1996 al 2006 17 squadre diverse avrebbero dovuto piazzarsi nei primi 2 posti della serie A
• In realtà, solo 6 squadre sono davvero arrivate tra le prime 2, pari a circa il 35 % rispetto al numero teorico
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Quadro normativo europeo - Francia
• In Francia la legge Lamour del 2003 orienta verso la commercializzazione collettiva dei diritti, confermando peraltro un sistema già in vigore. Il regime francese si caratterizza per la spiccata mutualità imposta per legge, i diritti televisivi sono attribuiti alla Federazione ed agli organizzatori degli spettacoli sportivi, sono collettivi ed i proventi devono essere distribuiti tra tutti. Una parte dei ricavi, pari al 5%, viene attribuita allo Stato per promuovere e sovvenzionare i settori giovanili e contribuire agli altri sport. Una quota parte maggioritaria è, poi, distribuita in parti eguali tra le società ed una parte residua in base ai risultati sportivi della stagione.
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Quadro normativo europeo - Germania
• In Germania la Deutsche Fussball Liga detiene i diritti televisivi e li vende centralmente. Il sistema si caratterizza per la previsione della mutualità in favore anche dei dilettanti. La Lega tedesca gestisce collettivamente ogni diritto generato dai 36 clubs di Bundesliga 1 e 2 (fra cui i diritti televisivi) e ridistribuisce i ricavi mediante un regime di mutualità che distingue tra Bundesliga 1 (cui spetta il 79% delle risorse) e Bundesliga 2 (il restante 21%). Ogni Bundesliga poi ripartisce i proventi tra i singoli club mediante una quota pari alla metà distribuita in parti eguali e la restante secondo risultati sportivi. Una quota è riservata alla Federazione. Per i soli diritti pay per view è previsto un ulteriore meccanismo che premia: la società ospitante con il 64% di proventi, l’ospitata con il 32%, la Federazione con il 4% e le società di Bundesliga 2 con il restante 2%.
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Quadro normativo europeo - Inghilterra
• In Inghilterra la Football Association of Premier League detiene e vende collettivamente i diritti di trasmissione in diretta, gli highlights, i diritti relativi ai nuovi media ed i diritti internazionali che rimangono, però, di proprietà dei club azionisti: la commissione CE, con delibera del
22 marzo 2006, ha giudicato positivamente gli impegni
assunti in modo vincolante dalla FAPL dal 2007 al 2013.
• La vendita avviene attraverso una ripartizione in pacchetti (6 complessivamente) con il divieto per un singolo operatore di acquistarne più di 5. I clubs possono comunque trattare singolarmente la cessione sia dei diritti non ricompresi nei 6 pacchetti sia di quelli acquistati da un’emittente ma eventualmente non utilizzati. La mutualità si attua attraverso una redistribuzione della metà dei proventi in parti eguali e la restante metà in base ai punti in classifica ed al numero delle presenze nelle dirette e nelle differite. Una quota scarsamente rilevante viene versata dalla Premier alla serie inferiore.
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Quadro normativo europeo - Spagna
• In Spagna era stato adottato il modello di business senza mutualità. Dopo alcuni mesi, però, si è ritenuto di adottare un modello attenuato di mutualità attraverso una divisione centralizzata degli incassi derivanti dalla vendita individuale dei diritti.
• La Liga ha adottato un sistema che privilegia l’audience di ciascun club per il 55%, mentre la restante parte è suddivisa in ragione dei risultati sportivi conseguiti nelle ultime tre stagioni.
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Legge 19 luglio 2007 n. 106
• Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radio-televisivi e su reti di trasmissione elettroniche degli eventi sportivi professionistici
• Il Governo, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l’esercizio dei diritti radiotelevisivi ed il mercato degli stessi riservandosi altresì la possibilità di emanare decreti correttivi entro ulteriori 12 mesi
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I principi della legge delega
• riconoscimento del carattere sociale dell’attività sportiva e della specificità del fenomeno sportivo, in quanto tale non riconducibile tout court, anche nei profili riguardanti la sua utilizzazione economica, a mera attività economica
• attribuzione, in capo al soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla stessa competizione, della contitolarità del diritto all’utilizzazione a fini economici della competizione sportiva
• assegnazione della titolarità esclusiva dei diritti di archivio in esclusiva al club organizzatore
dell’evento, in condizione di reciprocità con il club
ospitato
• introduzione di un sistema di commercializzazione in forma centralizzata
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I principi della legge delega
• garanzia del diritto di cronaca (art. 65, comma 2, L. 633/1942)
• ripartizione delle risorse economiche in modo da assicurare l’equilibrio competitivo tra i soggetti che partecipano alle competizioni e da destinare una quota a fini di mutualità generale del sistema
• il soggetto organizzatore dell’evento (Lega n.d.r.), deve agevolare la fruibilità da parte dell’utenza locale, anche attraverso la possibilità di acquisire i diritti su singoli eventi, qualora gli stessi siano rimasti invenduti o non siano stati trasmessi da chi li ha acquisiti in origine
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Diritto di cronaca
Art. 65, comma 2, Legge 633/1942 sul diritto d’autore
“La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali
protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo il caso di
impossibilità, la fonte”
Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca
radiotelevisivo emanato dalla Lega Calcio.
• Il diritto di cronaca viene identificato come “resoconto di attualità”, di durata complessiva di 8 minuti per giornata
• Quale “resoconto” (racconto di un fatto già passato), la cronaca va esercitata solo in differita e per un periodo in cui la notizia può considerarsi ancora di“attualità” (48 ore).
• Unica eccezione la radio, per la quale la cronaca può esercitarsi anche in diretta.
• Al fine di evitare un accesso indiscriminato all’interno degli stadi, il regolamento disciplina le modalità di acquisizione delle immagini ai fini del diritto di cronaca
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Diritti connessi
Articolo 78 quater Legge 633/1942 sul diritto d’autore
Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106, e relativi decreti legislativi attuativi, si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili
• Diritto del produttore delle immagini audiovisive sugli utilizzi delle immagini prodotte (art. 78-ter)
• Diritto dell’emittente radiotelevisiva sugli utilizzi delle proprie emissioni (art. 79)
• I diritti connessi sorgono in capo ai soggetti autorizzati alla ripresa ed alla messa in onda. Viene, dunque, limitato l’utilizzo delle immagini da parte dei terzi.
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I criteri della legge delega
• la vendita dei diritti di trasmissione deve avvenire per singola piattaforma ed è, dunque, vietato l’acquisto dei diritti per piattaforme diverse da quelle per le quali l’operatore è in possesso del titolo abilitativo, la sublicenza dei diritti acquisiti, nonché la cessione, in tutto o in parte, dei relativi contratti di licenza (v. provv. AGCM 18/01/10)
• potere di regolazione e di vigilanza nel settore da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo che siano assicurati pari diritti agli operatori della comunicazione e non si formino posizioni dominanti
• limite di 3 anni (come suggerito dall’Antitrust) per la durata dei contratti relativi allo sfruttamento dei prodotti audiovisivi di vendita dei diritti
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D. lgs. 9 gennaio 2008, n. 9
Il provvedimento di attuazione della legge delega disciplina la ripartizione delle risorse finanziarie ottenute attraverso la commercializzazione in forma centralizzata di diritti audiovisivi con i seguenti obiettivi:
• garantire l’equilibrio competitivo tra partecipanti
• incentivare i settori giovanili delle società professionistiche e le categorie dilettantistiche
• migliorare la sicurezza degli impianti sportivi
• finanziare ogni anno un minimo di due progetti di sostegno a discipline sportive "diverse da quelle calcistiche" con priorità per progetti di promozione di "interventi socio-educativi per la mediazione dei conflitti, il superamento del disagio sociale, la promozione dell'inclusione sociale e scuole"
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Mutualità generale
• L’organizzatore della competizione deve destinare una quota delle risorse economiche dei diritti audiovisivi, non inferiore al 4%, per sviluppare i settori giovanili delle società sportive professionistiche, per valorizzare ed incentivare le categorie dilettantistiche, per sostenere gli investimenti per la sicurezza anche infrastrutturale degli impianti sportivi, nonché per finanziare ogni anno almeno due progetti di particolare rilievo sociale a sostegno di discipline sportive diverse da quelle calcistiche.
• È istituita la “Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre”
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Mutualità per le categorie professionistiche inferiori
L’organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare ed incentivare l’attività delle categorie professionistiche inferiori, deve destinare alle società sportive delle categorie professionistiche inferiori una quota annuale non inferiore al 6% del totale delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi del campionato
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Ripartizione delle risorse
La ripartizione delle risorse del Campionato di Calcio italiano di serie A, a partire dalla stagione sportiva 2010- 2011 verrà effettuata secondo nuove modalità:
• il 40% in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A;
• il 30% in base ai risultati sportivi conseguiti (10% in base ai c.d. risultati storici, cioè dalla stagione sportiva 1946/47 ad oggi; 15% in base ai risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni sportive; 5% in base al risultato conseguito nell'ultima competizione sportiva);
• il 30% in base al bacino di utenza nella misura del 25% sulla base del numero di sostenitori e nella misura del 5% sulla base della popolazione del comune di riferimento.
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Sintesi disciplina legislativa
• È stata sancita la contitolarità del diritto all’utilizzazione a fini economici della competizione sportiva in capo al soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva ed ai soggetti partecipanti alla stessa competizione. Il diritto di sfruttamento appartiene, pertanto, e alle singole squadre partecipanti al campionato e al soggetto organizzatore dell’intera competizione (Federazione o Lega se da questa delegata).
• L’esercizio del diritto, ovvero la cessione dei diritti di sfruttamento, è posto in capo al soggetto organizzatore del campionato pur nel rispetto di principi di mutualità e di ripartizione delle risorse definiti dalla norma stessa.
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Applicabilità a discipline sportive non professionistiche
• Si ritiene che il legislatore italiano, sull’onda di una rilevante produzione in ambito comunitario, abbia voluto sancire il principio della comproprietà e della cessione collettiva dei diritti in tutti i settori sportivi nei quali la cessione dei diritti audiovisivi assume una rilevanza economica apprezzabile.
• Principio di comproprietà e di vendita collettiva dei diritti per tutte quelle realtà sportive la cui negoziazione dei diritti possa essere suscettibile di una valutazione economica di una certa rilevanza (rif. “professional sport” e “professional player” Libro Bianco dello Sport UE e Risoluzione Parlamento Europeo 8/05/08)
• Non potranno, però, adottarsi sic et simpliciter i criteri ed i parametri previsti dal decreto in quanto “cuciti” addosso al calcio ma potranno certamente essere considerati dei principi guida.
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Applicabilità a discipline sportive non professionistiche
• Se per quanto riguarda gli eventi a partecipazione individuale (galà di ginnastica, meeting di atletica etc.), oltreché gli eventi ciclicamente ricorrenti (olimpiadi, mondiali, europei), il dato può essere considerato abbastanza pacifico, non sarebbe del tutto destituita di fondamento la tesi secondo cui la titolarità dei diritti d’immagine di una gara di un campionato a squadre fosse da attribuirsi unicamente al soggetto organizzatore del singolo incontro e che, ospitando l’evento, si assume anche la responsabilità giuridica dell’evento stesso. Tale ultima tesi potrebbe avere il conforto della nostra Carta Costituzionale oltreché di altre fonti normative ma trascurerebbe proprio la specificità dello sport, la sua autonomia sancita dallo stesso ordinamento (v. l. 280/2003) e la natura stessa di spettacolo insito nello sport a qualunque livello esso sia praticato. Ricordiamo, ad esempio, che deve comunque essere garantito il diritto di cronaca e la fruibilità da parte dell’utenza locale.
• Chi organizza un campionato può e deve condividere la titolarità e
l’esercizio dei diritti di sfruttamento della manifestazione. Se è vero che non potrebbe esservi un campionato senza la partecipazione delle squadre, è altrettanto vero che detta manifestazione non potrebbe celebrarsi se non con l’impegno ed il lavoro di un ente organizzatore.
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Gli interventi dell’AGCM in ambito sportivo
• Sulla stessa linea si è mostrata a più riprese anche l’Antitrust italiana allorquando ha definito “associazioni d’imprese” talune Federazioni non professionistiche e “mercato rilevante” quello di eventi sportivi dilettantistici e pertanto, per il nostro ordinamento, senza alcuno scopo di lucro (soggettivo)
• C.d. “market test”
• Particolare attenzione all’ effetto “foreclosure” derivante dall’adozione di norme statutarie e comportamenti ed atti ad esse consequenziali di alcune Federazioni in rapporto all’attività organizzata dagli Enti di promozione sportiva ma anche da soggetti non facenti parte dell’ordinamento sportivo (v. casi dell’automobilismo sportivo e degli sport equestri)
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L’ORDINAMENTO SPORTIVO
E LA GIUSTIZIA SPORTIVA
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Pluralità degli ordinamenti giuridici
• Elementi fondamentali di un ordinamento giuridico: plurisoggettività, organizzazione e normazione
• Sono possibili altri ordinamenti, rispetto a quello statale, ogni volta che la soggettività è diversa da quella stabilita dall’ordinamento statale, ogni volta che la normazione non è, almeno in parte, di provenienza statale, ma è prodotta da un’altra collettività o comunità, ogni volta che l’organizzazione è distinta, anche non interamente, da quella propriamente statale
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Pluralità degli ordinamenti e critiche
• La pluralità politica di ordinamenti è possibile proprio in quanto siano concepibili ordinamenti sociali con una propria predeterminazione dei soggetti e con proprie (almeno parzialmente) produzioni normative e aspetti organizzativi
• Carnelutti: scarsa utilità del diritto in questo settore della vita sociale, dominato invece dal principio del fair play
• Xxxxxx Xxxx: passaggio dall’agonismo occasionale all’agonismo a programma illimitato. L’attività agonistica a programma illimitato presuppone l’esistenza di regole e tali regole costituiscono l’ordinamento sportivo
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Originarietà e sovranità di un ordinamento
• Per definire un ordinamento giuridico originario o derivato, è necessario porlo in relazione con l’ordinamento giuridico statale: esso sarà dell’uno o dell’altro tipo, “a seconda che trovi il proprio titolo di validità in se stesso o nell’ordinamento statale”
• La sovranità implica non solo l’originarietà e l’indipendenza, ma anche la supremazia sugli ordinamenti minori; questi ultimi quindi, difettando di tale supremazia, per operare all’interno di un ordinamento sovrano, quale quello statale, devono necessariamente conformarsi ad esso
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E l’ordinamento sportivo?
• Nei rapporti con l’ordinamento statale, se non può essere messa in dubbio la originarietà dell’ordinamento sportivo, “la sua sovranità dovrà cedere di fronte a quella dello Stato nella misura in cui quest’ultimo intende esercitarla”
• L’ordinamento sportivo può definirsi come un ordinamento di settore, originario, il quale anche se non è dotato di sovranità è caratterizzato da un’ampia sfera di autonomia sul piano dell’organizzazione e della normazione interna
• Principio tendenziale del mutuo non disconoscimento
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La necessità di una regolamentazione
Quando, alla metà circa del diciannovesimo secolo, lo sport modernamente inteso cominciò rapidamente a diffondersi nel vecchio continente ci si rese immediatamente conto che, perché potesse esistere uno sport, era necessario che fossero stabiliti i comportamenti leciti e quelli cui i partecipanti dovevano attenersi
Senza regole non può esistere alcuno sport
L’ordinamento sportivo è contraddistinto dai caratteri dell’originarietà e dell’autonomia. É una diretta conseguenza che sia titolare di proprie norme e propri organi di giustizia chiamati a farle rispettare.
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I tipi di giustizia sportiva
• Sotto la dizione “giustizia sportiva” si ricomprendono, attualmente, tutti quegli istituti previsti non dalle leggi statali bensì negli statuti e nei regolamenti federali per dirimere le controversie che insorgono tra gli atleti, le associazioni di appartenenza e le Federazioni
• Tra le varie ipotesi di controversie la cui risoluzione è demandata agli organi di giustizia sportiva, quattro tipi di procedimenti: un procedimento tecnico, un procedimento disciplinare, un procedimento economico ed un procedimento amministrativo
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Procedimento tecnico
• Il procedimento tecnico si riferisce a quel particolare tipo di controversie che concernono precipuamente l’organizzazione delle gare e la regolarità delle stesse (Regolamento Tecnico)
• Il procedimento tecnico, per costante giurisprudenza, non può essere devoluto alla cognizione del giudice statale. Non c’è, infatti, la lesione di situazioni giuridicamente rilevanti e, pertanto, non sarebbe possibile ammettere un intervento del giudice statale
• La giustizia di tipo tecnico può dunque essere considerata completamente indipendente dalla giustizia ordinaria
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Procedimento disciplinare…
• Le Federazioni sportive sono figure associative, sicché è necessaria una gestione dell’appartenenza degli associati all’ente
• Il procedimento disciplinare ha la funzione di colpire con sanzioni coloro che contravvengono alle regole che vigono nell’associazione, fino al limite estremo dell’esclusione dell’associato.
• Molto vicino al processo penale
• Le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva che incidano sugli status di soggetti dell’organizzazione si ritengono impugnabili dinanzi al giudice
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…procedimento disciplinare
• Deve escludersi la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di sanzioni disciplinari di natura obiettivamente sportiva destinate ad esaurirsi in questo ristretto ambito senza incidenza su status soggettivi
• Il concetto di alterazione stabile o di modifica sostanziale del rapporto sportivo, si presta a non univoche interpretazioni (apprezzamento qualitativo)
• Non risulta affatto soddisfacente la valutazione della durata ben potendo derivare danni irreparabili all’atleta in seguito ad una sospensione, seppur breve, che possa impedire all’interessato di prendere parte ad un evento sportivo di eccezionale rilevanza (v. caso Xxxx)
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Procedimento economico
• Controversia, di natura latu sensu economica, fra due o
più affiliati.
• Presupposti tipici del processo civile statale (imparzialità dell’organo giudicante, principio del contraddittorio e del giudicato)
• Occorre distinguere le ipotesi in cui si realizza mediante un procedimento interno ad hoc, dalle ipotesi in cui mette capo ad una soluzione arbitrale.
• Liceità della “clausola compromissoria”: il procedimento economico si riferisce a questioni relative a diritti di natura patrimoniale (inter privatos) a cui la Federazione è estranea.
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Procedimento amministrativo
• Possibilità prevista dagli Statuti di alcune Federazioni di impugnare atti di governo delle stesse
• L’attività di governo non è assolutamente sindacabile da parte del giudice amministrativo (ricorso all’organo di controllo gerarchicamente superiore)
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Il vincolo di giustizia…
Due obblighi fondamentali:
1. Accettazione e rispetto delle norme e dei provvedimenti federali
2. Impegno di adire, per le controversie insorte tra gli affiliati, esclusivamente gli organi federali. Tale obbligo comporta la preclusione per i tesserati di rivolgersi per la risoluzione delle controversie alle Autorità giurisdizionali dello Stato, sanzionando addirittura con l’espulsione dai quadri organizzativi l’inottemperanza a tale prescrizione
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… il vincolo di giustizia
• La disciplina non è identica per tutte le Federazioni. Per alcune, infatti, il cosiddetto “vincolo di giustizia” è espressamente limitato alle controversie di carattere tecnico e disciplinare, mentre per altre il campo di applicazione del vincolo risulta più ampio.
• La clausola compromissoria appare pertinente alle
controversie di ordine economico.
• Nella prassi è, invece, accaduto che con il termine “clausola compromissoria” si sia indicata genericamente la posizione nella quale si trova il tesserato nei confronti delle Federazioni ricomprendendo anche la preclusione che allo stesso viene imposta di rivolgersi al giudice statale, per vicende che attengono a questioni di diversa natura rispetto a quella economica.
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Operatività del vincolo di giustizia
• Il vincolo di giustizia può liberamente operare o nell’ambito strettamente tecnico-sportivo e, come tale irrilevante per l’ordinamento dello Stato, ovvero nell’ambito dei diritti disponibili.
• Il vincolo di giustizia non solo non trova applicazione nei confronti dei diritti indisponibili, ma non spiega nemmeno la propria efficacia nell’ambito degli interessi legittimi.
• Il vincolo di giustizia costituisce sostanzialmente una vera e propria barriera tra l’ordinamento sportivo e quello statale, fatta eccezione per alcune categorie di controversie che non possono essere sottratte alla cognizione dell’Autorità giurisdizionale dello Stato.
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Validità ed effetti del vincolo di giustizia
• Idoneità ad escludere, per effetto del solo consenso preventivamente prestato all’atto del tesseramento ovvero dell’affiliazione, qualsiasi sindacato giudiziale sia sulla validità delle regole federali sia sulla legittimità e correttezza della loro applicazione da parte degli organi federali
• Art. 24 Costituzione: diritto irrinunciabile dei singoli di agire innanzi ai giudici dello Stato per la tutela dei propri interessi giuridicamente protetti
• La clausola di riserva non potrebbe produrre in capo agli associati una rinuncia definitiva alla tutela giurisdizionale statale (“pactum de non petendo”)
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La risoluzione di controversie deferite ad arbitri
• Nel caso di provvedimenti federali di giustizia incidenti su materie di rilievo patrimoniale sulle quali insorga controversia fra gli associati, il vincolo di giustizia si configurerebbe quale vera e propria clausola compromissoria che, intervenendo su materia disponibile, realizza una legittima deroga alla competenza del giudice ordinario (maggiore speditezza)
• La clausola compromissoria non costituisce una deroga alla giurisdizione statale, quanto una forma di giustizia privata in tema di diritti disponibili
• Sfuggono alla competenza arbitrale, sia pure per ragioni diverse, tanto le controversie di carattere tecnico quanto le controversie di tipo disciplinare
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Natura dell’arbitrato
• Distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale
• L’elemento che differenzia i due tipi di arbitrato è dato dalla circostanza che nell’arbitrato rituale le parti decidono di conferire al lodo efficacia di sentenza, attraverso l’osservanza delle forme procedimentali e dei requisiti sanciti dagli artt. 806 e ss. cod. proc. civ.
• Il lodo rituale si differenzia, quindi, dal lodo irrituale per gli ulteriori effetti che conseguono alla dichiarazione di esecutività del Tribunale (titolo per l’esecuzione forzata, per l’iscrizione ipotecaria e per la trascrizione o annotazione sui registri immobiliari)
• L’arbitrato sportivo ha di norma natura irrituale
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Criticità nell’individuazione delle materie compromettibili in arbitri
• A norma dei Principi di Giustizia Sportiva approvati dal C.N. CONI il 16/12/2009, gli Statuti federali devono contenere una clausola compromissoria “per arbitrato libero o irrituale” che impegni affiliati e tesserati a devolvere eventuali controversie, originate dalla loro attività sportiva o associativa (e non rientranti nella competenza normale degli organi di giustizia sportiva né del Giudice Amministrativo), ad un Collegio Arbitrale costituito secondo quanto previsto dai Regolamenti federali.
• L’art. 806 c.p.c. (Controversie arbitrabili) dispone che “le parti possono far decidere ad arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili … Le controversie di cui all’articolo 409 (Controversie individuali di lavoro) possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro”.
• La prestazione sportiva dilettantistica
• è una prestazione di lavoro?
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Metodi alternativi di composizione delle Controversie sportive
• Accanto alle procedure arbitrali di risoluzione delle controversie appare auspicabile uno sviluppo dell’utilizzazione dei metodi alternativi (cdd. “Alternatives Disputes Resolution Methods”, o ADR)
• Gli ADR appaiono, tuttavia, utilizzabili solo in riferimento alle controversie di natura economica. Essi, mirando alla conclusione di una transazione tra le parti, presuppongono la disponibilità dei diritti coinvolti, normalmente esclusa laddove vengano in rilievo questioni disciplinari
• Conciliazione e mediazione (TAS)
• Estrema flessibilità
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Sistema di giustizia sportiva federale
• Procura Federale con funzioni inquirenti e requirenti
• Giudice Unico Nazionale e Giudici Regionali
• Organo collegiale di primo grado (Commissione
Disciplinare, Corte Federale etc.)
• Organo collegiale di secondo grado (Commissione d’Appello Federale)
• Collegio arbitrale
• È ammessa la difesa tecnica
• Rigidi e brevi tempi d’impugnazione
• Pubblica udienza
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La Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport - CONI
• Organo di garanzia e di giustizia, ispirato al rispetto dei principi di terzietà, autonomia ed indipendenza introdotto nel 2001 ed in funzione sino al 2008
• La Camera aveva funzioni consultive, di conciliazione e di arbitrato
• Ricorso alla Camera a condizione che fossero previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si trattasse di decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale.
• Erano in ogni caso escluse dalle competenze della Camera le controversie di natura tecnico-disciplinare che comportavano l’irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni ovvero le controversie per violazione delle norme antidoping. Altresì escluse tutte le controversie per le quali erano istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito delle FSN, DSA ed EPS.
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Funzione arbitrale CCA CONI
• La procedura arbitrale poteva avere corso solo dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione salvo che per le controversie aventi ad oggetto le iscrizioni ai campionati, l’accertamento dei requisiti per la partecipazione alle competizioni internazionali e per quelle individuate in regolamenti speciali o negli accordi tra le parti. L’istanza doveva essere presentata entro 30 giorni dalla data di chiusura della procedura di conciliazione
• Salvo diverso accordo tra le parti, la procedura arbitrale aveva natura irrituale
• Le controversie sottoposte ad arbitrato erano decise da un collegio di tre Arbitri o da un Arbitro unico
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Nuovo sistema di giustizia CONI
• L’assetto della CCA ha mostrato qualche “crepa” in occasione delle questioni riguardanti, in particolare, il calcio ed il basket. Il clamore suscitato nell’estate 2007 dal “caso Xxxxxx” ha indotto il Presidente Xxxxxxxx, dietro invito rivoltogli dal Ministro Xxxxxxxx, ad innestare un processo di riforma integrale del sistema di giustizia sportiva allorquando le controversie non siano più impugnabili in seno alla Federazione di riferimento
• Sono stati, pertanto, istituiti presso il Coni, in piena autonomia e indipendenza, l’’Alta Corte di giustizia sportiva ed il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport sopprimendo la CCA (art. 12 nuovo Statuto Coni approvato con D.M. 07/04/2008)
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Alta Corte di Giustizia Sportiva
• Sono ammesse al giudizio dell’Alta Corte soltanto le questioni che la stessa Corte valuti “di notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale”. Il principio di diritto posto a base della decisione dovrà essere “tenuto in massimo conto” da tutti gli organi di giustizia sportiva
• L’Alta Corte costituisce “l’ultimo grado della giustizia sportiva” per le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili (e dunque non suscettibili di definizione in sede arbitrale) o per le quali le parti non abbiano devoluto la competenza ad un collegio arbitrale. È composta da 5 giuristi di chiara fama nominati con maggioranza non inferiore ai ¾ dei componenti il Consiglio Nazionale
• Rimane in carica per 6 anni ed i membri possono essere rinominati una sola volta
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Alta Corte di Giustizia Sportiva - competenza
• L’Alta Corte provvede, altresì, all’emanazione di pareri non vincolanti su richiesta del Coni o delle Federazioni, ma sempre per il tramite del Coni stesso, e non più direttamente come avvenuto sinora con la Camera in funzione consultiva
• Formula pareri alla Giunta sui ricorsi proposti avverso i dinieghi di affiliazione di associazioni e società sportive deliberati dalle Federazioni
• È competente a decidere, con ordinanza, sulle istanze di ricusazione degli arbitri del Tribunale e ad esercitare, ogni altro compito idoneo a garantire i diritti delle parti, a salvaguardare l'indipendenza degli arbitri, nonché a facilitare la soluzione delle controversie sportive anche attraverso
l’esemplificazione dei tipi di controversie che possono essere devolute alla cognizione arbitrale
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Alta Corte di Giustizia Sportiva - procedura
• Il ricorso all’Alta Corte è proposto con atto notificato o trasmesso alla parte resistente, a eventuali contro-interessati e alla Federazione di appartenenza, se diversa dalla parte resistente, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data di conoscenza dell’atto impugnato. Successivo deposito alla Segreteria dell’Alta Corte entro 10 gg. dall’ultima notifica.
• Obbligatorietà di farsi assistere da avvocato iscritto all’albo
professionale
• Qualora a una decisione dell’Alta Corte non sia data esecuzione nel termine di un mese dalla pubblicazione la parte interessata, decorsi ulteriori 20 gg. dalla messa in mora a provvedere, può proporre ricorso all’Alta Corte per l’adempimento della decisione
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Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport - competenza
• Il TNAS ha competenza sulle controversie che contrappongono FSN, DSA, EPS a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale
• Sono, in ogni caso, escluse dalle competenze del Tribunale le controversie che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni o € 10.000 nonché le controversie per violazione delle norme antidoping
• La competenza del Tribunale non è automatica ma può essergli attribuita previo inserimento negli Statuti federali: quello che prima era un obbligo diviene, dunque, una mera potestà
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Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport - competenza
• Al Tribunale Coni possono essere devolute tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, o comunque arbitrabili, anche tra soggetti non facenti parte dell’ordinamento sportivo
• I componenti del Tribunale sono nominati dall’Alta Corte con
un mandato rinnovabile di 4 anni
• Registro di gratuito patrocinio per facilitare la scelta di un difensore d’ufficio a favore di soggetti che versano in condizioni di grave e comprovato disagio economico
• Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito in occasione della prima udienza arbitrale
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Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – procedura
• L’istanza arbitrale è trasmessa alla controparte a cura dell’istante nel termine di 30 gg. decorrenti dalla data di conoscenza dell’atto contestato. Successivo deposito alla Segreteria del Tribunale entro 5 gg. dall’ultima notifica. La Segreteria invia per conoscenza copia dell’istanza alla Federazione se diversa dalla controparte. Termine di 20 gg. per la memoria difensiva e l’eventuale domanda riconvenzionale. Replica entro ulteriori 10 gg
• Le controversie sottoposte ad arbitrato sono decise da un collegio di tre Arbitri o da un Arbitro unico
• Obbligatorietà di farsi assistere da avvocato iscritto all’albo
• Sono utilizzabili nel giudizio arbitrale le prove raccolte nel contenzioso svolto presso le Federazioni (consentite prova testimoniale e consulenza tecnica)
• Possono essere richieste all’organo arbitrale misure cautelari quando sussista pericolo di danno grave e irreparabile e ad un sommario esame sia possibile una ragionevole previsione dell’esito favorevole della lite
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Commissione di garanzia degli organi di giustizia, di controllo e tutela dell’etica sportiva
• Al fine di rafforzare i caratteri di terzietà, autonomia e indipendenza degli organi di giustizia viene istituita una Commissione di Garanzia
• La Commissione ècomposta di 3 membri, nominati dal C.N., il cui mandato hala durata di 6 anni ma non sarà rinnovabile
• La Commissione:
a) formula pareri e proposte alla Giunta Nazionale in materia di organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell’etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CONI;
b) indica alla Giunta Nazionale una lista di nominativi per i componenti degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell’etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CONI.
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Codice di comportamento sportivo
• Il Codice di comportamento sportivo definisce i doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva sulla base dei principi e delle prassi riconosciute nell’ordinamento sportivo
• È approvato dal C.N., su proposta della G.N., sentito il Garante che ha il compito di segnalare ai competenti organi di giustizia federali i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell’eventuale giudizio disciplinare
• Deve essere osservato oltreché da tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo (affiliati e tesserati a qualsiasi titolo) anche da altre figure quale quella di “socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive”
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Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna
• Il TAS è stato istituito dal CIO nel marzo 1983 e poi radicalmente riformato nel 1994 (“Codice di arbitrato in materia di sport”)
• La nuova disciplina ha previsto l’istituzione del Consiglio internazionale dell’arbitrato in materia di sport (CIAS) con funzioni di carattere essenzialmente organizzativo, finanziario e giurisdizionale allorquando è chiamato a pronunciarsi sulla revoca e sulla ricusazione degli arbitri del TAS (indipendenza dal CIO)
• I compiti del TAS comprendono, oltre alla effettiva definizione delle controversie sportive, la risoluzione attraverso un giudizio arbitrale d’appello delle controversie (comprese quelle in materia di doping) relative alle decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva delle singole Federazioni, laddove tale potere sia espressamente previsto dai loro statuti o da uno specifico accordo tra le parti interessate
• Il TAS adotta, dunque, sia decisioni di primo grado (controversie di relative all’applicazione di statuti e regolamenti federali) sia decisioni di appello
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Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna
• La funzione consultiva può essere esplicata esclusivamente in favore del CIO, delle Federazioni internazionali, dei comitati olimpici nazionali, dei comitati organizzatori dei Giochi Olimpici e delle altre associazioni riconosciute dal CIO, mentre non sono più legittimate a chiedere pareri consultivi le Federazioni nazionali, le associazioni sportive ed i privati.
• Per ogni controversia avente ad oggetto l’Olimpiade, verificatasi nei dieci giorni precedenti l’evento e per tutta la durata dei Giochi è stata istituita una Camera ad hoc che giudica in base al “Regolamento per la risoluzione delle controversie insorte durante i Giochi Olimpici” adottato dal CIAS nel 1995.
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Giustizia sportiva e monopolio statale della giurisdizione
• Art. 102 Cost.: la funzione giurisdizionale deve essere esercitata da magistrati ordinari. Se il giudice non ha i carattere dell’imparzialità e la sentenza quelli dell’esecutività, non si ha nè giudizio nè sentenza nel senso del diritto pubblico
• La giustizia endoassociativa non si pone in rapporto di incompatibilità ed assume semmai il ruolo di alternativa o di surrogato rispetto alla funzione giurisdizionale
• La clausola arbitrale costituisce, infatti, “un atto negoziale che trova fondamento nella libera scelta delle parti”
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Il riparto di giurisdizione
• Nei rapporti tra gli ordinamenti giuridici la complementarietà comporta sempre più frequentemente la coesione dei complessi di norme
• Occorre individuare prima le situazioni giuridiche meritevoli di tutela anche da parte dell’ordinamento statale e poi il settore della giurisdizione cui le stesse sono devolute.
• Difetto assoluto di giurisdizione statale se non vi è lesione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo
• Nell’ambito dell’ordinamento sportivo sussiste la possibilità di emanare norme interne di comportamento, la cui osservanza o meno, da parte dei destinatari, è assolutamente irrilevante nell’ambito dell’ordinamento generale (doppia natura delle Federazioni)
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Il Decreto “salva calcio” o “stoppa TAR”
Per porre fine al c.d. “caso Catania”, il 19 agosto 2003 il Consiglio dei Ministri approva un decreto che prevedeva la possibilità “su proposta della federazione competente, di adottare provvedimenti di carattere straordinario e transitorio - anche in deroga alle disposizioni vigenti dell'ordinamento sportivo - al fine di assicurare il regolare inizio dei campionati 2003-04”
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La Legge 17 ottobre 2003 n. 280 (analisi)
• Il provvedimento stabilisce che l’ordinamento sportivo, inteso quale insieme organico di regole tecniche e disciplinari, applicabili alle discipline sportive ed ai soggetti affiliati alle Federazioni, sia riconosciuto come ordinamento autonomo
• I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica devono essere regolati in base al principio di autonomia salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico statuale di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo
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…la legge 17 ottobre 2003, n. 280
• La legge sancisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo con riferimento alle questioni menzionate all’art. 2, comma 1, lett. a) e b): l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie; i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari
• In sede di conversione, il Legislatore, ravvisando l’indiscutibile “rilevanza” delle questioni amministrative ha soppresso le lettere c) e d) dell’art. 2 del Decreto Legge n. 220/2003, che riservavano all’ordinamento sportivo tutta la materia delle questioni amministrative
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… la legge 17 ottobre 2003, n. 280
• Il comma 2 dell’art. 2 ribadisce che nelle materie di cui al comma precedente, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire gli organi di giustizia sportiva
• L’art. 3, comma 1, prevede che, esauriti i gradi della giustizia sportiva e, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali, ogni altra controversia non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
• In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito da clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle Federazioni
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… la legge 17 ottobre 2003, n. 280
• Il comma 2 dell’art. 3 stabilisce che la competenza di primo grado spetta, in via esclusiva, anche per l’emanazione di misure cautelari, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sede a Roma
• Il comma 4 dispone che le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche ai processi in corso e l’efficacia delle misure cautelari emanate da un Tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 è sospesa fino alla conferma, modifica o revoca da parte del TAR del Lazio cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l’istanza cautelare
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Pronunciamenti giurisprudenziali
• Consiglio di Stato, sez. VI, decisione del 17.04.2009, n.
2333:
• Il provvedimento di inserimento nel ruolo degli arbitri fuori quadro, in dipendenza del giudizio di “demerito tecnico” e senza perdita dello status di tesserato, va impugnato innanzi agli organi della giustizia sportiva
• E’ questo il principio con cui il CdS ha respinto l’appello proposto dall’arbitro Xxxxxxxxx, confermando la sentenza con la quale il Tar del Lazio aveva dichiarato inammissibile, per carenza di giurisdizione, il ricorso proposto per l’annullamento dei provvedimenti in forza del quali era stato disposto il suo transito nel ruolo degli arbitri fuori quadro, ovvero lo stesso era stato retrocesso da arbitro di calcio di serie A ad arbitro di calcio del settore giovanile e scolastico della FIGC.
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