CONVENZIONE PER L'ADESIONE DELLA PROVINCIA DI PRATO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI PISTOIA, QUALE CENTRALE DI COMMITTENZA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 1, LETTERE I), L), M) DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.Lgs. 50/2016).
CONVENZIONE PER L'ADESIONE DELLA PROVINCIA DI PRATO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI PISTOIA, QUALE CENTRALE DI COMMITTENZA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 1, LETTERE I), L), M) DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.Lgs. 50/2016).
L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 12 (dodici) del mese di settembre, presso la Provincia di Pistoia, con sede legale nel Comune di Pistoia, Piazza San Leone, 1 (P.I. 00236340477), con la presente convenzione a valere per ogni conseguente effetto di legge
TRA
Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Massa e Xxxxxxx il 18/12/1957 e domiciliato per la carica in Pistoia, Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0, nella sua qualità di dirigente di Area di coordinamento per le strategie di governance territoriale della Provincia di Pistoia, il quale, incaricato con atti dell’ente, interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della stessa - in esecuzione di quanto previsto dalla Delibera Consiglio provinciale n. 66 del 22/12/2015 e dal Decreto presidenziale n. 31 del 09/02/2015;
E
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nata a Pistoia il 02/11/1966 e domiciliata per la carica in Xxxxx, Xxx Xxxxxxxx, 00, nella sua qualità di direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Prato (C.F. 92035800488), la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della stessa - in esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione Consiliare provinciale n° 20 del 05/07/2016;
PREMESSO
- che l’art. 13 della legge 13/08/2010 n. 136 ha previsto l’istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA) ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 163/2006, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;
- che, in attuazione della predetta L. 136/2010, il D.P.C.M. 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante in attuazione dell’art. 13 delle legge 13 agosto 2010 n. 136 – Piano Straordinario contro le Mafie” favorisce una ampia diffusione in ambito regionale delle stazioni uniche appaltanti (SUA) con l’obiettivo di rendere più penetrante l’attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l’ottimizzazione delle risorse ed il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- che il predetto decreto ministeriale definisce le modalità operative della SUA che, avendo natura di centrale di committenza ai sensi dell’art. 3, comma 34 secondo periodo, del D.Lgs 163/2006, riconduce i rapporti tra la SUA e gli enti aderenti ad essa ad una delegazione interorganica mediante la quale l’ente delegante trasferisce la legittimità ad adottare atti, che rientrerebbero nella propria sfera di competenza, ad altro soggetto delegato per un periodo di tempo determinato;
- che l’art. 3, comma 34 secondo periodo, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. definisce la “centrale di committenza” quale amministrazione aggiudicatrice che “…omissis…aggiudica appalti pubblici o
conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”;
- che la legge Regionale Toscana n. 38 del 13 luglio 2007, recante “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, nel disciplinare l’esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali, ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 43 recita testualmente:
“2. L’esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 avviene mediante unione di comuni o consorzio, oppure sulla base di apposita convenzione che preveda la costituzione di uffici comuni, oppure la delega di funzioni degli enti partecipanti a favore di uno di essi, secondo il vigente ordinamento degli enti locali.
3. Gli atti associativi possono individuare l’ente responsabile della gestione associata cui sono affidate le funzioni di stazione appaltante.
4. Nei casi in cui l’esercizio associato ha ad oggetto le funzioni di RUP, il relativo incarico è svolto da uno dei dipendenti assegnati all’unione di comuni, al consorzio o all’ufficio comune, oppure da un dipendente dell’ente delegato”;
- che l’art. 3, comma 1, del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 definisce “centrale di committenza” “un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie” (lett. i), specificando poi cosa deve intendersi per “attività di centralizzazione delle committenze” (lett. l) e “attività di committenza ausiliarie” (lett. m);
- che dunque il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 non ha mutato la nozione di “centrale di committenza” rispetto al precedente Codice di cui al D.Lgs. 163/2006, avendo soltanto più specificamente definito le attività della centrale di committenza;
RILEVATO
- Che attraverso lo strumento della Stazione Unica Appaltante, con funzioni di centrale di committenza ai sensi delle normative sopra richiamate, è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l’economia locale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell’ambito degli appalti pubblici;
- Che attraverso una struttura altamente qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, un’azione amministrativa più snella e tempestiva, che permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un’auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;
- Che tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un’ottimizzazione delle risorse (umane, finanziare e strumentali) e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazione appaltanti;
- Che la costituzione di una stazione unica appaltante è l’espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi
comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;
PRESO ATTO
- che la Provincia di Pistoia con deliberazione n. 3 del 16/01/2015 istituiva, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la stazione unica appaltante SUA con funzioni di centrale di committenza, previa delega di funzione da parte del Comune aderente, relativamente alle procedure di appalto finalizzate alla acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità specificate nell’apposita convenzione regolante i rapporti tra la Provincia stessa in funzione di Centrale di committenza, come sopra delineata, ed il Comune aderente, il cui schema veniva approvato con la medesima deliberazione;
DATO ATTO
- che il complesso procedimento di riordino degli Enti di area vasta, connesso all’obbligo di ridu - zione della spesa del personale nella misura non inferiore al 50% della spesa sostenuta per lo stesso titolo al momento dell’entrata in vigore della Legge 56, ha determinato per la Provincia di Pistoia una rilevante riduzione delle proprie dotazioni organiche, anche oltre l’obbligo previsto dalla leg- ge, che ha pesantemente inciso sull’assetto della SUA e dell’Avvocatura generale della Provincia, strutture organizzative direttamente interessate alla gestione centralizzata degli appalti nei modi e termini di cui alla convenzione che disciplina i rapporti tra la Provincia e i Comuni aderenti;
- che permanendo la volontà della Provincia di Pistoia di mantenere la SUA, tenuto anche conto del ruolo di coordinamento delle nuove Province, quali enti di area vasta, e ravvisata la necessità di procedere ad una riorganizzazione della SUA adottando un modello diverso di quello attual- mente vigente, che preveda un rafforzamento della struttura mediante il coinvolgimento dei fun- zionari degli enti aderenti, si è proceduto alla ridefinizione della convenzione, il cui schema è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 66 del 22/12/2015;
- che è emersa l’opportunità di allargare la platea degli enti aderenti alla SUA anche ad altri soggett- tti diversi dai Comuni , quali le Province limitrofe, che intendessero avviare in futuro un percorso di condivisione di processi gestionali al fine di conseguire, in un ambito territoriale più vasto di quello provinciale, maggiore economicità, in termini di economia di scala, e più ampie possibilità di progettare strutture specializzate di tipo settoriale, in possesso di Know how più adeguato;
CONSIDERATO
che la Provincia di Prato, con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 05/07/2016 n. 20., ha approvato il suddetto schema di convenzione, autorizzando contestualmente l'adesione della Provincia alla stazione unica appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia e la sottoscrizione della convenzione medesima;
Tutto ciò premesso e richiamato a formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggeflo e finalità
1. La Provincia di Prato aderisce, con la sottoscrizione della presente convenzione, alla Stazione Unica Appaltante (di seguito SUA) della Provincia di Pistoia, con funzioni di centrale di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture.
2. La SUA costituita presso la Provincia di Pistoia, denominata “Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia”, è individuata nell’Area di coordinamento per le strategie di governance territoriale nell’ambito della Provincia stessa cui sono assegnate le spettanze derivanti dal presente accordo.
3. Con la presente convenzione gli Enti aderenti, con l’obiettivo di superare il sistema di frammentazione degli appalti pubblici, addivenendo ad una gestione unitaria, intendono:
• ridurre, attraverso la specializzazione, i margini di errore nelle procedure di affidamento, in modo da minimizzare i rischi di contenzioso;
• ridurre i costi dei servizi, realizzando a regime economie di scala;
• perseguire obiettivi di economicità, efficacia ed e ffi cienza, anche attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi mediante standardizzazione della modulistica e azioni di dematerializzazione e digitalizzazione.
Art. 2 - Aflività escluse dall’obbligo della gestione associata
1. Restano esclusi dall’obbligo della gestione associata:
a) gli affidamenti di cui all’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016;
b) gli affidamenti attivati tramite gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. (Mepa e sistema delle convenzioni), o da altri soggetti aggregatori di riferimento;
c) le procedure di gara escluse in tutto o in parte dall’applicazione del Codice degli appalti (artt. 17 e 19);
d) i procedimenti di somma urgenza.
2. Rimane comunque in facoltà degli enti aderenti il ricorso, da valutarsi di volta in volta, alla centrale di committenza anche per gli affidamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
Articolo 3 - Modalità di afluazione della Convenzione – Composizione della SUA
1. Per la concreta attuazione della Convenzione è costituito presso la Provincia di Pistoia l’Ufficio comune composto dal Dirigente e dai dipendenti della Provincia assegnati alla medesima unità organizzativa e dai RUP degli Enti aderenti.
2. Tale Ufficio è affiancato da un gruppo di lavoro e coordinamento composto da rappresentanti degli enti aderenti, dotati di adeguata professionalità, o dai Segretari, per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 4 del presente articolo, convocato dal Dirigente della SUA ogni volta che lo ritenga necessario ed opportuno per la migliore gestione del servizio.
3. Detto Ufficio potrà essere integrato, di volta in volta, ove occorra, con specifiche professionalità degli Enti aderenti, per fornire il necessario supporto tecnico specialistico in materie tecniche, ambientali, urbanistiche, sociali, contabili ed altre, prioritariamente appartenenti all’Ente committente, secondo gli accordi che di volta in volta la SUA assumerà con l’Ente o con gli Enti che si avvarranno della relativa attività.
4. L’Ufficio comune svolge le seguenti funzioni:
a) azione di impulso e di supporto per la programmazione, monitoraggio e verifica dei risultati;
b) attività istruttoria dei procedimenti di ricerca del contraente;
c) redazione di schemi tipo di atti, del nuovo regolamento per la disciplina dei contratti, al fine di omogeneizzare i procedimenti negli Enti aderenti alla convenzione.
5. La SUA riceve dagli altri Enti la delega a svolgere le attività assegnate dalla presente Convenzione. Tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari all’operatività del Servizio sono adottati dalla Provincia di Pistoia secondo la sua disciplina interna, fatte salve le disposizioni contenute nella presente convenzione.
6. La SUA istituita presso la Provincia ha come Responsabile il Dirigente della struttura organizzativa ove essa è collocata ed è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Dirigente individuato in via generale per la sua sostituzione.
7. Il Referente dell’Ente nell’interesse del quale si procede all’acquisizione di lavori, servizi o forniture, coincide con il Responsabile Unico del Procedimento.
8. Al Responsabile della SUA compete il coordinamento dei componenti dell’Ufficio comune ed ogni utile provvedimento in merito all’organizzazione del lavoro e alla suddivisione dei compiti a ciascun componente.
9. Tenuto conto che uno degli obiettivi della gestione associata è quello di realizzare economie di scala, al fine di programmare l’attività della SUA in funzione di Centrale Unica di Committenza ed eventualmente aggregare il fabbisogno di ciascun Ente per l’esperimento di un’unica procedura di gara per ciascuna tipologia di lavori, servizi e forniture, entro il mese di gennaio di ogni anno il Referente di ogni Ente aderente trasmetterà alla SUA l’elenco aggiornato dei procedimenti di ricerca del contraente da avviare nell’anno di riferimento, ed ogni altra modifica e/o variazione che dovessero concretizzarsi in seguito, con indicazione dei tempi utili per l’individuazione del contraente.
10. La SUA, ricevuti gli elenchi delle procedure da avviare:
• redige il piano di lavoro annuale del Servizio e lo comunica agli Enti aderenti;
• richiede l’intervento degli esperti per materia, di cui al comma 2 del presente articolo, a seconda dell’oggetto e della complessità della procedura di gara da realizzare;
• si coordina con il Responsabile Unico del Procedimento per ciascuna acquisizione, individuato all’interno degli enti aderenti per ogni fase di propria competenza;
• nomina, in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara secondo la disciplina di cui alle norme del Codice dei contratti pubblici e includerà, salvo accertata carenza di organico, solo personale interno degli Enti aderenti, a titolo gratuito. L’accertata carenza di organico, presupposto per la nomina di commissari esterni, va riferita all’intera dotazione degli Enti aderenti e viene
esplicitata di regola nello stesso provvedimento che affida i compiti per la singola gara. Quando vengono nominati commissari esterni, il relativo compenso resta a carico dell’Amministrazione (o, pro quota di valore contrattuale, delle Amministrazioni) nel cui interesse il procedimento di gara è stato attuato; i relativi oneri economici sono da prevedere nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall’Ente;
• In caso di appalto da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, individua il Presidente di gara nella persona, di norma, del RUP dell’Ente committente o del Dirigente della SUA, assicurando criteri di rotazione;
• relaziona annualmente sull’andamento della gestione del Servizio, ai rappresentanti legali degli Enti convenzionati, anche evidenziando eventuali difficoltà e proponendo soluzioni metodologiche per assicurare la piena funzionalità del Servizio;
• assume ogni altra iniziativa utile ai fini dell’ottimizzazione dell’organizzazione operativa e dell’efficienza del Servizio convenzionato.
11. Restano di esclusiva competenza dell’Ente aderente:
• la fase “a monte” della procedura di gara riguardante gli atti tecnici – amministrativi (programmazione e pianificazione delle OO.PP., determinazione del fabbisogno e programmazione delle acquisizione di servizi e forniture, ricerca e attestazione della copertura finanziaria e di regolarità contabile, nomina del Responsabile Unico del Procedimento, atti propedeutici e di approvazione della progettazione, determinazione a contrarre, redazione schema di contratto, ecc...);
• la fase “a valle” delle procedure di gara relative all’esecuzione e gestione del contratto (stipula del contratto, consegna lavori, collaudo e contabilità dei lavori, pagamenti corrispettivi, obbligo delle comunicazioni, a partire dalla fase di inizio lavori, all’ANAC, utilizzando il “CIG derivato” dal “CIG quadro” richiesto dalla SUA. Analogamente per le forniture ed i servizi.
Art. 4 - Stazione Unica Appaltante
1. La SUA assume per conto dell’Ente delegante la funzione di centrale di committenza e svolge pertanto tutte le attività volte a reperire il soggetto aggiudicatario, a partire dal bando o avviso di gara o lettera d’invito e fino alla determina di aggiudicazione.
2. Il conferimento della delega avviene, in analogia a quanto disposto dall’art. 22 della L.R. 27.12.2011 n. 68, con pienezza operativa non limitata a compiti istruttori o di mera elaborazione dati e pertanto comporterà l’adozione dei provvedimenti amministrativi attinenti l’esercizio della funzione compresi gli atti di gestione. Gli atti adottati nell’esercizio della delega saranno imputati ad ogni effetto di legge all’ente delegante. L’ente delegato avrà piena autonomia organizzativa nell’esercizio delle funzioni oggetto di delega.
3. Nell’espletamento delle sue funzioni, la SUA opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, libera concorrenza e non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, mettendo in atto ogni utile misura per la prevenzione della corruzione.
4. La SUA procede unicamente su richiesta scritta dell’Ente aderente. Le gare verranno calendarizzate seguendo l’ordine di richiesta di attivazione della procedura e delle esigenze di
priorità comprovate derivanti anche dalla fruizione di finanziamenti, previa verifica della completa trasmissione della documentazione necessaria.
Art. 5 - Funzioni di competenza della SUA
1. La SUA, ricevuta la richiesta di attivazione della gara, verifica la completezza, chiarezza e regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto delle norme del Codice Appalti e delle direttive dell’ANAC, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati per i quali resta ferma la responsabilità esclusiva del Responsabile del Procedimento dell’Ente aderente ed avvia, di norma, nei successivi 15 giorni, la procedura di gara.
2. L’attività della SUA consiste nella gestione dell’intera procedura di gara e in particolare:
• supporta, sotto i profili giuridico, amministrativo e tecnico, l’Ente aderente nella redazione dei capitolati prestazionali e dei documenti da porre a base di gara (procedura di gara, criterio di aggiudicazione, criteri di valutazione delle offerte, capitolati, schema del contratto, etc.);
• acquisisce dall’Ente aderente la determinazione a contrattare redatta ai sensi dell’art. 192
T.U.E.L. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché tutta la documentazione necessaria all’avvio della procedura di ricerca del contraente, quale il progetto e/o i capitolati prestazionali, debitamente approvati dai competenti organi o strutture;
• redige, approva e pubblica gli atti di gara, ivi inclusi il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e la lettera d’invito, curando tutti gli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla legge (compresi quelli previsti dal SITAT-SA e dall’ANAC);
• richiede il CIG (codice identificativo gara) attraverso il soggetto nominato responsabile del procedimento per la fase di affidamento;
• predispone, ove necessari od opportuni e su richiesta del committente, procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla formazione di appositi elenchi di operatori economici da invitare alle gare;
• nomina, in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara nella composizione di cui alle norme del Codice dei contratti pubblici includendo, salvo accertata carenza di organico, solo personale interno dell’Ufficio comune della SUA, a titolo gratuito;
• procede alla celebrazione della gara mediante apposito seggio di gara, presieduto di norma dal RUP dell’Ente committente o, nel caso di gare indette nell’interesse di più enti, dal RUP dell’ente che appalta il più alto valore a base di gara o, infine, dal Dirigente della SUA, avendo cura di assicurare un’effettiva rotazione;
• svolge le funzioni di segretario verbalizzante nelle commissioni giudicatrici e funzioni di consulenza in fase di espletamento della gara;
• valuta l’ammissibilità delle offerte/domande/istanze pervenute e, se del caso, dispone l’esclusione dei concorrenti;
• provvede al controllo dei requisiti di ordine generale e speciale, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
• procede alla valutazione dell’eventuale anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
• provvede alla proposta di aggiudicazione e all'aggiudicazione della gara;
• attiva il sub-procedimento di integrazione dell’efficacia della aggiudicazione mediante le necessarie verifiche d’ufficio in merito al possesso dei requisiti e all’acquisizione di tutta la documentazione necessaria ai fini della successiva stipula del contratto;
• procede alla adozione della determinazione di aggiudicazione;
• effettua le comunicazioni obbligatorie ex art. 76 D.Lgs. n. 50/2016 (invio delle comunicazioni di esclusione e aggiudicazione) e, successivamente, trasmette tutti gli atti adottati al R.U.P. dell’Ente committente per gli adempimenti di competenza. Nella trasmissione al R.U.P. deve essere compreso anche, ove necessario, il rendiconto delle spese sostenute;
• cura ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell’obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità organizzata, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
3. La SUA si avvarrà, per la corrispondenza in arrivo ed in partenza, dell’Ufficio di Protocollo della Provincia di Pistoia.
Art. 6 - Obblighi del personale addeflo al servizio
1. I componenti della SUA sono responsabili e/o incaricati del trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del ”Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, si obbligano a trattare esclusivamente i dati sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.
Art. 7 – Aflività di competenza dell’Ente commiflente
1. In linea generale restano di competenza dell’Ente committente tutti gli adempimenti propedeutici alla gara fino alla determinazione a contrattare e tutte le fasi successive all’aggiudicazione.
2. L’Ente committente, previa individuazione delle opere da realizzare e dei beni e servizi da acquisire, approva il progetto fino alla fase esecutiva o a quella necessaria alla procedura di gara, a norma delle disposizioni vigenti contenute nel D.Lgs. 50/2016.
3. L’Ente aderente comunica con la SUA esclusivamente tramite il proprio RUP, Responsabile Unico del Procedimento, designato.
4. Nella fase antecedente l’approvazione della determina a contrarre, l’Ente aderente, qualora ne ravvisi la necessità, procede a prendere contatti con la SUA per una collaborazione al fine di giungere a una definizione nei contenuti dei documenti di gara, circa:
• l’individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente;
• la redazione del capitolato speciale di appalto;
• la redazione di eventuali atti aggiuntivi costituenti documentazione di gara;
• l’individuazione del criterio di aggiudicazione;
• la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e la loro ponderazione, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
• la determinazione del preventivo di spesa occorrente per la gara;
• lo schema di contratto.
5. Conclusa la fase di definizione dell’appalto, l’Ente aderente attiva la procedura di affidamento di lavori, forniture e servizi e tramite il RUP trasmette alla SUA:
a) la determinazione a contrattare recante la nomina del RUP, del Direttore dell’esecuzione e delle altre figure che intervengono in fase preliminare ed esecutiva del contratto, le modalità di scelta del contraente fra quelle ammesse dalla legge, debitamente motivate, con particolare riferimento al mancato ricorso al MEPA o alle convenzioni CONSIP, il criterio di aggiudicazione, l’impegno di spesa per l’eventuale incarico ad esperto e per il pagamento del contributo all’Autorità di Xxxxxxxxx (ANAC), la prenotazione dell’impegno di spesa relativo alla procedura di affidamento, l’indicazione del C.U.P. ove necessario;
b) il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo corredato di copia in formato elettronico editabile di tutti gli elaborati progettuali previsti dalla normativa vigente in base al livello di progettazione posto in gara (articoli: 21 e 23 del D.Lgs. 50/2016) per la realizzazione delle opere pubbliche ed il provvedimento di approvazione dei capitolati prestazionali per servizi e forniture, corredato di DUVRI e/o DVR ove previsti dalla legge;
c) il versamento sul x/x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx delle seguenti somme:
- rimborso spese per le finalità di cui al successivo art. 8;
- contributo all’Autorità di vigilanza.
d) l’elenco degli operatori economici da invitare laddove la legge ammetta la procedura negoziata, salvaguardando la segretezza degli invitati, ovvero delega la SUA a procedere all’indagine di mercato al fine di individuare un numero congruo di imprese da invitare nel rispetto dei principi del Codice e delle direttive dell’ANAC. Le motivazioni che determinano la procedura negoziata devono risultare espressamente nella Determinazione a contrarre.
6. Restano di competenza dell’Ente committente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• l’analisi dei fabbisogni;
• l’individuazione delle opere da realizzare, nonché dei servizi e delle forniture da acquisire e la relativa tempistica sulla base degli atti di programmazione finanziaria dell’Ente stesso;
• la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
• la redazione e l’approvazione dei progetti, dei capitolati speciali d’appalto, degli eventuali elenchi prezzi unitari, dei piani di sicurezza/DUVRI, nonché di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto;
• la scelta della procedura di gara, la determinazione dei requisiti di partecipazione, il criterio di aggiudicazione, i criteri di valutazione delle offerte, ivi compresa l’attribuzione dei valori ponderali, in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (indicazioni da riportare nella determinazione a contrattare) e, nelle procedure negoziate, la scelta delle ditte da invitare;
• l’adozione della determina a contrarre ed i relativi atti contabili di spesa, ivi compresi quelli riguardanti la pubblicazione dei bandi di gara, da includere nel quadro economico di spesa del singolo intervento;
• la presidenza della Commissione di gara, laddove il Dirigente della SUA non ritenga di presiedere personalmente, con la precisazione che, nel caso di gare indette nell’interesse di più enti, la presidenza della Commissione giudicatrice spetterà di norma all’ente che appalta il più alto valore a base di gara;
• l’adozione della determinazione di impegno di spesa a seguito dell’aggiudicazione ed i relativi atti contabili;
• la redazione, la stipula e la registrazione del contratto d’appalto;
• la gestione dell’eventuale contenzioso derivante dall’esecuzione del contratto;
• l’affidamento della direzione dei lavori e dell’eventuale direzione dell’esecuzione;
• tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori, nonché le procedure del subappalto;
• il collaudo statico e tecnico - amministrativo delle opere;
• tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione di servizi e forniture, nonché le fasi della verifica della regolare esecuzione e della conformità al contratti ed i conseguenti pagamenti;
• l’acquisizione del CIG derivato;
• la comunicazione e trasmissione all’Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dal Codice, dalla stipula del contratto fino alla sua completa esecuzione;
• l’illustrazione agli operatori economici partecipanti alle procedure di gara dei progetti, studi, capitolati e l’eventuale assistenza ai necessari sopralluoghi;
• le forme di pubblicità prescritte dal X.Xxx. 33/2013 e dalla Legge 190/2012 in tema di trasparenza ed anticorruzione;
• tutte le fasi esecutive del contratto (direzione lavori, contabilizzazioni, collaudi …).
1. l’Ente committente, in relazione ad ogni singola procedura di gara, sarà tenuto a versare alla Provincia, durante la fase immediatamente precedente all’avvio della gara, una somma a titolo di rimborso spese per il servizio prestato, per l’utilizzo delle strutture provinciali e per il necessario materiale di consumo, calcolato:
- in ragione dello 0,20% dell’importo a base di gara fino ad € 500.000,00;
- in ragione dello 0,10% dell’importo a base di gara oltre € 500.000,00.
L’importo così determinato verrà ridotto del 70% in caso di gara deserta mediante compensazione della somma da versare, per lo stesso titolo, per la ripetizione del procedimento.
2. Le spese di pubblicità ed eventuali altre spese, quantificate dalla SUA, saranno imputate direttamente all’ente committente o, in quota parte, agli Enti committenti.
3. Le spese di cui ai punti precedenti verranno indicate nei quadri economici di progetto, ove verrà inserita la voce “Spese generali” per commissioni di gara, spese di pubblicità e pagamento contributo all’Autorità di vigilanza.
Art. 9 - Procedimenti e rapporti giuridici
1. La SUA, in quanto soggetto delegato dall’Ente aderente alla procedura di appalto, è Stazione Appaltante ed è titolare dello specifico procedimento fino all’aggiudicazione.
In particolare, nel rispetto delle norme che disciplinano l’acceso agli atti amministrativi e regolamentari dell’ente, cura e autorizza l’accesso agli atti di gara da parte di soggetti interessati e titolati all’acquisizione, in conformità al disposto degli articoli 53 e 76 del D.Lgs. 50/2016.
2. Tra l’adozione del provvedimento di aggiudicazione e la stipula del contratto, laddove emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di annullamento, revoca, autotutela, la competenza è della SUA.
3. Dopo la stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra l’Ente committente e l'appaltatore sono di competenza esclusiva del committente medesimo, essendo la SUA totalmente estranea.
4. Nell'espletamento delle attività di centrale di committenza la SUA è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima, nonché al regime dei controlli interni.
Art. 10 – Decorrenza, durata, recesso e scioglimento
1. La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula, ha durata fino al 31 dicembre 2017 ed è prorogabile di anno in anno mediante deliberazione adottata dai Consigli degli Enti aderenti.
2. Salva l'ipotesi di cui al comma 1, ciascun Ente aderente può recedere dalla convenzione in qualsiasi momento e comunque con effetto dalla formale comunicazione del provvedimento di recesso, ferma restando la conclusione dei procedimenti d’appalto in corso.
Art. 11 – Paflo di integrità
1. La Provincia di Pistoia e ciascun Ente aderente reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.
2. Ciascun Ente aderente si impegna a segnalare alla SUA qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.
Art. 12 – Controversie e contenzioso
1. La risoluzione di eventuali controversie scaturenti dall’applicazione della presente convenzione sarà prioritariamente ricercata in via di definizione bonaria all’interno di una conferenza dei rappresentanti legali delle amministrazioni aderenti.
2. Qualora non si riuscisse ad addivenire alla soluzione con le modalità di cui al comma precedente, le controversie saranno devolute all’organo giurisdizionale competente del foro di Pistoia.
3. Le attività relative alla gestione del contenzioso relativo alla fase di scelta del contraente (quale, a titolo esemplificativo, quello che può sorgere in ordine ad ammissioni ed esclusioni dei concorrenti, richiesta di accesso agli atti di gara durante lo svolgimento della stessa, etc...) sono di competenza della Provincia di Prato con il supporto della SUA.
4. Le attività relative alla gestione del contenzioso che insorga in una fase diversa da quella di scelta del contraente sono di competenza della Provincia di Prato, in conformità al principio di cui all'art. 3, comma 11, della presente convenzione, secondo cui resta di esclusiva competenza dell'Ente aderente la fase “a monte” della procedura di gara (la quale si conclude con l'adozione da parte dell'Ente aderente della determinazione a contrarre), e la fase “a valle” della procedura di gara, relativa alla esecuzione e gestione del contratto.
Art. 13 – Norme finali e di rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione opera il rinvio automatico alle norme di legge in materia e ad eventuali intese che potranno essere raggiunte di volta in volta dalle amministrazioni aderenti al presente atto.
2. Il presente atto, stipulato per scrittura privata, sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.4 della Tariffa Parte II allegata al D.P.R.131/1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.16 allegato “B” del D.P.R. 642/1972 e s.m.i.
Xxxxx, approvato e sottoscritto in data 12/09/2016 in Pistoia.
Firmato digitalmente
Per la Provincia di Pistoia: Dr.Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Per il Provincia di Prato: D.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx