REGOLAMENTO DI UTENZA E CONDIZIONI DI FORNITURA
snte di ¢ogerno deÆÆ´AmPito n. 4 Cuneese
REGOLAMENTO DI UTENZA E CONDIZIONI DI FORNITURA
del SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO
REVISIONE dicembre 2019
IN VIGORE DAL 1 FEBBRAIO 2020
Approvato dalla Conferenza dell'Ente di Governo dell'Ambito Cuneese con Deliberazione n del
Sommario
NORME COMUNI 1
Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento 1
Art. 2 – Definizioni 1
Art. 3 – Richiesta di allacciamento 5
Art. 4 – Preventivo 5
Art. 5 – Costi di allacciamento 6
Art. 6 – Estensione di nuove reti acquedottistiche e fognarie a servizio di edifici esistenti 7
Art. 7 – Nuove urbanizzazioni 7
Art. 8 – Validità del presente Regolamento 8
Art. 9 – Manutenzione degli allacciamenti esistenti 8
Art. 10 – Rotture agli impianti pubblici causate da terzi 9
REGOLAMENTO DI ACQUEDOTTO 10
Art. 11 – Oggetto e natura dell'erogazione di acqua potabile 10
Art. 12 – Intestatario del contratto 10
Art. 13 – Modalità contrattuali, spese di registro, subentro, riattivazione, spostamento presa,
variazione della ragione sociale della persona giuridica 11
Art. 14 – Durata del contratto 12
Art. 15 – Cessazione dell'erogazione, risoluzione anticipata del contratto 12
Art. 16 – Erogazioni provvisorie 13
Art. 17 – Modalità di somministrazione, numero di prese 14
Art. 18 – Dimensione della presa, modifiche, pressione di distribuzione e pressione minima 14
Art. 19 – Opere di prolungamento e potenziamento rete, proprietà degli impianti, verifiche e
manutenzioni 15
Art. 20 – Impianti interni, dispositivi di sezionamento, impianti di autoclave, modalità di
connessione 15
Art. 21 – Obblighi dell'Utente - fughe accidentali 16
Art. 22 – Ispezioni e verifiche 16
Art. 23 – Interruzioni dell'erogazione, diminuzioni di pressione, impurità 17
Art. 24 – Pagamenti, ritardo nei pagamenti e sollecito bonario 17
Art. 25 – Procedura di costituzione in mora 19
Art. 26 – Tipologie di Utenza 19
Art. 27 – Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora 24
Art. 28 – Modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento 24
Art. 29 – Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente
finale moroso disalimentabile 25
Art. 30 – Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile 25
Art. 31 – Riattivazione della fornitura 26
Art. 32 – Reintegro deposito cauzionale per morosità 27
Art. 33 – Tipologie di utenze 27
Art. 34 – Accessibilità del misuratore 27
Art. 35 – Manutenzione del misuratore 24
Art. 36 – Accertamento dei consumi e verifica del misuratore 25
Art. 37 – Fatturazione 29
Art. 38 – Periodo di riferimento della fattura - Periodicità di fatturazione 26
Art. 39 – Rettifiche di fatturazione – Reclami sulla bolletta 27
Art. 40 – Fontanelle 27
Art. 41 – Posizionamento idranti 27
Art. 42 – Servizio antincendio 27
REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE 29
Art. 43 – Disciplina degli scarichi in pubblica fognatura - Classificazione degli scarichi 29
Art. 44 – Ammissibilità degli scarichi 29
Art. 45 – Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura 34
Art. 46 – Limiti di accettabilità per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura 34
Art. 47 – Prescrizioni particolari per gli scarichi 34
Art. 48 – Procedura per il rilascio dell'autorizzazione – scarichi di acque reflue industriali 34
Art. 49 – Modificazioni degli scarichi industriali 35
Art. 50 – Scarichi di sostanze pericolose 36
Art. 51 – Scarico di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica
di siti contaminati o di abbassamento della falda per scopi geotecnici ed edilizi 36
Art. 52 – Divieto di diluizione degli scarichi 36
Art. 53 – Acque meteoriche 37
Art. 54 – Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne 374
Art. 55 – Sversamenti accidentali 37
Art. 56 – Scarichi vietati 38
Art. 57 – Obbligo di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura 38
Art. 58 – Separazione degli scarichi 39
Art. 59 – Modalità tecniche di allacciamento - Prescrizioni generali 39
Art. 60 – Allacciamento alla pubblica fognatura 37
Art. 61 – Norme particolari per l'allacciamento alla pubblica fognatura 37
Art. 62 – Controllo delle portate scaricate in fognatura 37
Art. 63 – Scarichi provvisori 38
Art. 64 – Scarichi posti a quota inferiore della sede stradale 38
Art. 65 – Impianti di pretrattamento 39
Art. 66 – Controllo degli scarichi 39
Art. 67 – Modalità di controllo degli scarichi industriali 43
Art. 68 – Punti di controllo - Installazione di strumenti di misura e controllo 44
Art. 69 – Controllo delle portate scaricate in fognatura 44
Art. 70 – Applicazione della tariffa 44
Art. 71 – Fughe accidentali di acqua dovute a guasti e rotture sull'impianto interno dell'Utente – Fatturazione degli importi di fognatura e depurazione 44
NORME FINALI 43
Art. 72 – Sistema Sanzionatorio e penalità 43
Art. 73 – Reclami 43
Art. 74 – Variazioni del Regolamento 43
Art. 75 – Disposizioni finali 44
ALLEGATO 1 45
ALLEGATO 2 50
ALLEGATO 3 53
ALLEGATO 4 54
NORME COMUNI
Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento
1. II presente RegoIamento discipIina I’erogazione dei servizi di acquedotto e di raccoIta coIIettamento e depurazione dei refIui, che recapitano neIIe pubbIiche fognature, neI territorio di competenza deII’A.T.O.
n.4 “Cuneese”, neI rispetto deIIa vigente IegisIazione in materia, con particoIare riferimento aIIe disposizioni deII’Autorità di RegoIazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), deIIa Convenzione Istitutiva deII’Autorità d’Ambito (ora Ente di Governo d’Ambito) per I’organizzazione deI Servizio Idrico Integrato, nonché deIIe prescrizioni tecniche generaIi espresse neIIa convenzione di gestione deI Servizio Idrico Integrato.
2. In particoIare sono oggetto deI presente regoIamento:
• Ie norme generaIi di erogazione deI servizio di acquedotto;
• Ie norme tecniche generaIi di aIIacciamento e di uso deII’acqua potabiIe;
• Ie norme tecniche generaIi di aIIacciamento e di uso deIIa fognatura;
• iI procedimento di autorizzazione deIIe acque di scarico di quaIsiasi tipo neIIe pubbIiche fognature;
• iI controIIo degIi scarichi immessi neIIe pubbIiche fognature, per quanto riguarda I'accettabiIità deIIe acque di scarico, e i controIIi per gIi accertamenti in materia tariffaria;
• Ia gestione amministrativa deI servizio ed iI reIativo sistema sanzionatorio.
3. II presente RegoIamento integra Ie norme deIIe Ieggi generaIi e speciaIi vigenti in materia di Sanità, Igiene PubbIica e TuteIa deIIe acque daII'inquinamento, aIIe quaIi si fa richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato.
4. L’obiettivo deI presente RegoIamento è queIIo di favorire I’esercizio ed iI corretto utiIizzo dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione da parte degIi utenti in reIazione agIi obiettivi di razionaIizzazione previsti daIIa Iegge nonché deI rispetto degIi obiettivi di quaIità ambientaIe dei corpi idrici.
Art. 2 – Definizioni
1. Si fa riferimento, in particoIare, aIIe definizioni indicate neII’aIIegato A xXXx xxXxxxxxxxxxx xxXX’Xxxxxxxx (XXXXXX) 000 deI 23 dicembre 2015, inerente aIIa regoIazione deIIa quaIità contrattuaIe deI servizio.
• accettazione del preventivo è I’accettazione formaIe da parte deI richiedente deIIe condizioni esposte neI preventivo;
• acquedotto è I’insieme deIIe infrastrutture di captazione, adduzione, potabiIizzazione e distribuzione, finaIizzate aIIa fornitura idrica;
• albero fonico o IVR (lnteractive voice responder) è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, suIIa base deIIe risposte fornite daII’Utente finaIe via tastiera o riconoscimento vocaIe, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;
• allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all’erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell’acquedotto;
• allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura privata, alla pubblica fognatura;
• atti autorizzativi sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l’esecuzione della prestazione da parte del Gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;
• attivazione della fornitura è l’avvio dell’erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);
• autolettura è la modalità di rilevazione da parte dell’Utente finale, con conseguente comunicazione al Gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
• Autorità è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
• bocca antincendio è da intendersi ogni idrante, ogni gruppo di attacco motopompa, ogni gruppo di comando di impianti a pioggia, ogni settore ad ugelli, ogni saracinesca di settore e qualsivoglia dispositivo atto a permettere l’utilizzazione dell’acqua per l’intervento in caso d’incendio;
• bonus sociale idrico introdotto dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, che ha fissato in 50 litri/abitante/giorno il quantitativo minimo vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, è un’agevolazione stabilita da ARERA per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale.
• call center è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al Gestore di registrare l’inizio della risposta, l’eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l’inizio della conversazione con l’operatore o, se precedente, la fine della chiamata;
• Carta dei servizi è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del SII;
• cessazione è la disattivazione del servizio al punto di consegna o punto di scarico con sigillatura o rimozione del misuratore con contestuale chiusura del contratto;
• codice di rintracciabilità è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;
• consumo medio annuo determinato secondo quanto stabilito dall’apposita deliberazione dell’Autorità sul sistema di misura (delibera 218 del 5 maggio 2016)
• contratto di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l’atto stipulato fra l’Utente finale e il Gestore del servizio;
• data di invio è:
− per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell’inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
− per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del Gestore o la data di invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
− per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
• data di ricevimento è:
− per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell’inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Gestore;
− per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
− per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
• dati di qualità sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono comunicati dai gestori all’Autorità nonché i dati di Qualità Tecnica previsti con Deliberazione ARERA 917/17;
• depurazione è l’insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
• disagio economico sociale la condizione di vulnerabilità in cui versa un utente diretto, come definita all’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e s.m.i e all’articolo 3, comma 9bis del decreto legge 185/08;
• disattivazione della fornitura è l’interruzione dell’erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;
• d.P.C.M. 13 ottobre 2016 è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2016 recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”;
• Ente di governo dell’ambito (EGA) è la struttura individuata dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche, ai sensi di quanto previsto all’articolo 147 comma 1 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);
• fascia agevolata (o fascia di consumo annuo agevolato) come definita dal soggetto competente in coerenza con l’articolo 5 del TICSI, indica il primo scaglione di consumo in cui deve essere articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residente;
• fognatura è l’insieme delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori finalizzate al recapito in un impianto di depurazione.
• fognatura nera è la rete fognaria destinata a canalizzare unicamente le acque reflue domestiche e/o industriali;
• fognatura mista è la rete fognaria destinata a canalizzare il miscuglio di acque reflue domestiche e/o acque reflue industriali e/o acque meteoriche (comprese le acque di prima pioggia);
• fognatura separata è la rete fognaria costituita da due condotte, una, la fognatura bianca, che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l’altra, la fognatura nera, che canalizza le acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
• Gestore è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
• giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
• impianto interno è il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l’acqua dal contatore misuratore, questo escluso, agli apparecchi utilizzatori;
• indennizzo automatico è l’importo riconosciuto all’Utente finale nel caso in cui il Gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;
• lavoro semplice è la prestazione di lavoro che riguarda l’esecuzione a regola d’arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l’ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;
• lavoro complesso è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell’Utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;
• lettura è la rilevazione effettiva da parte del Gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
• limitazione della fornitura è la limitazione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;
• livello di pressione è la misura della forza unitaria impressa all’acqua all’interno della conduttura espressa in atmosfere;
• livello o standard generale di qualità è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti finali;
• livello o standard specifico di qualità è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo Utente finale;
• misuratore è il dispositivo, normalmente, posto al punto di consegna dell’Utente finale atto alla misura dei volumi consegnati o scaricati;
• misuratore accessibile è il misuratore per cui l’accesso da parte dell’operatore incaricato dal Gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore, è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica (Delibera ARERA 218/16 Art. 7);
• misuratore non accessibile è il misuratore per cui l’accesso da parte del gestore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna o di altra persona da questi incaricata (Delibera ARERA 218/16 Art. 7);
• morosità dell’utente finale (o morosità) è l’inadempimento dell’obbligazione di pagamento degli importi dovuti dall’utente finale al gestore in base al relativo contratto di fornitura;
• operatore è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell’Utente finale che contatta il Gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;
• portata è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell’unità di tempo;
• prestazione è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal Gestore;
• punto di consegna dell’acquedotto è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto o agli impianti dell’Utente finale. Sul punto di consegna è, di norma, installato il misuratore dei volumi;
• punto presa stradale è il punto in cui è posizionato, laddove presente, il rubinetto di separazione idraulica tra la tubazione stradale e l’allaccio d’utenza;
• punto di scarico della fognatura è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all’impianto o agli impianti di raccolta reflui dell’Utente finale, di norma mediante pozzetto di consegna;
• quantitativo essenziale di acqua è il quantitativo minimo vitale fissato dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
• quota di accesso al servizio è la quota che l’utente deve corrispondere indipendentemente dai consumi. Si applica per ogni unità immobiliare, anche se non abitata.
• reclamo scritto è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale l’Utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un’associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l’Utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra Gestore e Utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;
• reclamo per la fatturazione di importi anomali è il reclamo che riguarda i documenti di fatturazione che contabilizzano importi di ammontare pari o superiore a quelli per i quali l’utente finale ha diritto alla rateizzazione;
• riattivazione è il ripristino dell’erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura, alla sospensione o alla limitazione della stessa;
• richiesta scritta di informazioni è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;
• richiesta scritta di rettifica di fatturazione è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Gestore, anche per via telematica, con la quale un Utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;
• RQSII è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (Deliberazione 655/15 ARERA);
• servizio telefonico è il servizio telefonico che permette all’Utente finale di mettersi in contatto con il proprio Gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltro di reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il Gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;
• SII (servizio idrico integrato) è l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione ad usi multipli, potabilizzazione e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
• sospensione del servizio è l’interruzione dell’erogazione del servizio al punto di consegna, senza la rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal Gestore;
• sportello fisico è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal Gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;
• subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
• TIBSI è il Testo integrato delle modalità applicative del Bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (Deliberazione 897/17 ARERA)
• TICSI è il Testo Integrato dei Corrispettivi dei Servizi idrici recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti (Deliberazione 665/17 ARERA)
• tariffa agevolata è il corrispettivo da applicare ai consumi ricompresi nella fascia agevolata, per gli utenti domestici residenti, al fine di assicurare a tali utenti il quantitativo essenziale di acqua alla tariffa più bassa prevista nella struttura tariffaria;
• tempo per l’ottenimento degli atti autorizzativi è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell’atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del Gestore, di ricevimento dell’atto perfezionatosi per ultimo;
• utenza condominiale è l’utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso;
• utente diretto l’utente finale titolare di una fornitura;
• utente indiretto è l’utente che utilizza il servizio all’interno di un’unità immobiliare il cui contratto è intestato a condominio o utenza plurima;
• utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
• utente finale disalimentabile è l’utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura;
• utente finale non disalimentabile è l’utente finale, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura definito dal TICSI.
• voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.
Art. 3 – Richiesta di allacciamento
1. La richiesta di aIIacciamento o di modifiche deII’aIIacciamento esistente, deve essere presentata secondo Ie modaIità previste daI presente RegoIamento.
2. La richiesta di aIIacciamento presuppone che I’Utente sia in possesso deIIe autorizzazioni a norma di Iegge, riIasciate daIIe Autorità competenti, reIative aII’immobiIe per cui si chiede I’aIIacciamento.
3. Per gIi Utenti già con contratto attivo reIativo ad un soIo servizio, Iaddove si pervenga aII’aIIacciamento anche deI servizio mancante, iI Gestore provvede ad una integrazione contrattuaIe tra iI servizio di acquedotto ed iI servizio di fognatura − depurazione.
4. Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti secondo gli schemi di cui all’allegato 1 del presente Regolamento.
5. Il Gestore effettuerà, di norma, i lavori di allacciamento in sede stradale su proprietà pubblica. Qualora la rete pubblica sia ubicata in proprietà privata i lavori di allacciamento saranno sempre eseguiti dal Gestore, con oneri a carico dell’Utente, ma sarà a carico dell’Utente l’ottenimento della servitù di passaggio.
Art. 4 – Preventivo
1. A seguito della richiesta di nuovo allacciamento, di modifiche di allacciamento esistente e di ogni altra prestazione che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico dell’Utente, il Gestore provvede a redigere apposito preventivo.
2. La richiesta di preventivo può essere presentata dall’Utente finale compilando il modulo “richiesta preventivo” e trasmettendolo al Gestore tramite uno dei canali messi a disposizione dal Gestore: call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet.
3. Il preventivo deve contenere:
a) il codice di rintracciabilità con cui il Gestore identifica la singola richiesta di prestazione;
b) il codice con cui il Gestore individua la prestazione da realizzarsi;
c) i dati identificativi del richiedente;
d) il codice Utente nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal titolare di un contratto di fornitura;
e) la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta di preventivo del richiedente;
f) la data di invio del preventivo al richiedente;
g) la tipologia d’uso;
h) l’indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, nonché, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità definito dal RQSII, l’indicazione dell’entità dell’indennizzo automatico dovuto all’Utente finale in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;
i) l’indicazione del corrispettivo previsto per l’esecuzione del lavoro richiesto, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento d’utenza;
j) l’indicazione degli elementi necessari per l’esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura del richiedente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso richiedente deve richiedere per consentire l’esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;
k) la stima dei tempi previsti per l’ottenimento degli atti autorizzativi eventualmente necessari per l’esecuzione del lavoro richiesto;
l) l’indicazione delle modalità di manifestazione di accettazione del preventivo;
m) la durata di validità del preventivo;
n) il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile per conto del Gestore nel caso di lavori complessi;
o) l’indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve presentare per l’attivazione della fornitura, ove richiesta.
4. I tempi per l’emissione del preventivo sono riportati nella Carta del Servizio. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo può essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata. Il preventivo contiene apposito modulo di accettazione e le modalità di pagamento dei costi di allacciamento. Il preventivo ha validità 6 mesi.
5. Il Gestore provvede ad effettuare l'allacciamento previa accettazione del preventivo da parte dell’Utente finale. I lavori saranno eseguiti nei tempi della Carta del Servizio.
Art. 5 – Costi di allacciamento
1. I costi di allacciamento comprendono le spese per la stesura del preventivo e di sopralluogo, nonché le spese effettive di allacciamento. Tali importi sono dovuti in caso di nuovo allacciamento o di variazione di allacciamento esistente.
2. Le spese per la stesura del preventivo e di sopralluogo (All. 4 punto 1) sono comunque dovute anche se l’Utente non procede all’allacciamento. Dovranno essere corrisposte dall’Utente prima dell’esecuzione del sopralluogo e saranno scomputate nel preventivo in quanto comprese nel costo forfettario complessivo indicato nell’Allegato 2.
3. I costi di allacciamento sono quelli di cui all’allegato 2 al presente Regolamento e comprendono tutti i costi relativi alla realizzazione del collegamento alla condotta pubblica.
4. Nel caso di estensione reti e per più allacciamenti (allacciamenti multipli) eseguiti dal Gestore contestualmente all’estensione rete, lo stesso applicherà agli utenti un prezzo agevolato per la
realizzazione dell’allacciamento pari al 80% del prezzo normalmente applicato. Per casi particolari il Gestore potrà applicare condizioni più favorevoli.
5. Nei casi eccezionali in cui non è possibile operare la separazione tecnica di cui all’art. 17 e Nei casi delle prese multiple di acquedotto il costo dell’allacciamento è maggiorato di Euro 100 per ogni unità, oltre la prima, connessa al servizio idrico integrato.
6. Anche per i nuovi allacciamenti di fognatura a servizio di condomini il costo dell’allacciamento è maggiorato di Euro 100 per ogni unità abitativa oltre la prima.
Art. 6 – Estensione di nuove reti acquedottistiche e fognarie a servizio di edifici esistenti.
1. Gli interventi di potenziamento ed estensione della rete acquedottistica e fognaria, sia di iniziativa pubblica che privata, devono essere preventivamente concordati con l'EGA ed il Gestore.
2. Per le erogazioni idriche per le quali occorra la costruzione di apposita condotta pubblica e/o potenziamento della rete esistente, il Gestore realizza l’intervento e l’Utente è tenuto a contribuire, sulla spesa da sostenersi e valutata a preventivo sulla base di costi correnti di mano d’opera, noli e materiali (utilizzando il prezziario regionale), nella seguente misura:
− erogazioni ad uso domestico:
a. 50% per lunghezza di nuova posa fino a 100 m. e per la parte di potenziamento rete;
b. 70% per la parte eccedente i 100 m;
− erogazioni ad uso non domestico: 100%.
3. Gli scarichi di tipo domestico o assimilato al domestico, se canalizzabili entro 100 m, sono obbligati ad allacciarsi alla pubblica fognatura.
Per gli allacciamenti per cui occorre la costruzione di apposita condotta fognaria pubblica il Gestore può, in relazione ad un pubblico interesse di estensione della rete fognaria pubblica ed in alternativa all’allacciamento privato, realizzare l’intervento con contribuzione dell’Utente sulla spesa da sostenersi e valutata a preventivo sulla base di costi correnti di mano d’opera, noli e materiali (utilizzando il prezziario regionale), nella seguente misura:
− servizio ad uso domestico:
a. 50% per lunghezza di nuova condotta fognaria fino a 100 m.;
b. 70% per la parte eccedente i 100 m;
− servizio ad uso non domestico: 100%.
4. Nel caso in cui il Gestore ricevesse, entro 5 anni, richiesta di ulteriore allacciamento da parte di utenti che non hanno contribuito alle spese di estensione della rete (sia idrica, sia fognaria) ma che beneficiano di tali lavori, il Gestore richiederà a tali utenti una quota, rivalutata secondo l’indice ISTAT, analoga a quella di partecipazione alle spese di estensione della rete sostenuta dagli utenti richiedenti l’estensione medesima. Tali somme saranno versate dal Gestore all’Ente d’Ambito ed andranno ad incrementare il fondo a sostegno degli investimenti a beneficio della collettività.
5. Gli interventi che riguardano un numero significativo di utenti possono far parte del programma di investimenti approvato dall’EGA.
Art. 7 – Nuove urbanizzazioni
1. Gli interventi di potenziamento ed estensione della rete acquedottistica e fognaria, sia di iniziativa pubblica che privata, devono essere preventivamente concordati con l'EGA ed il Gestore.
2. Relativamente alle opere non progettate dal Gestore, si indica che i progetti attinenti ad opere del servizio idrico integrato o relativi ad interventi sulle infrastrutture esistenti progettate e da realizzarsi da soggetti diversi dal Gestore sono soggette alla valutazione di compatibilità tecnica dell’EGA in relazione alla
conformità con la pianificazione d’Ambito nonché alla verifica di idoneità tecnica da parte del Gestore prima della presa in gestione.
3. Nei casi di cui all’art. 157 D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., le opere di urbanizzazione primaria inerenti al servizio idrico integrato, da realizzarsi a carico dei Comuni, possono essere eseguite dai Gestori ai fini di un perfetto inserimento nel sistema impiantistico esistente previa convenzione tra Comune e Gestore.
4. Qualora le opere siano realizzate dai Comuni, direttamente o tramite i proponenti a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazioni, gli stessi Comuni provvederanno ad approvare e realizzare i relativi progetti previa verifica di fattibilità tecnica da parte del Gestore e successivo parere di compatibilità dell’EGA con la relativa pianificazione.
5. Le fasi di progettazione, realizzazione e collaudo dovranno essere effettuate con il coinvolgimento del Gestore a cui sono poi affidate le opere.
6. Le varianti relative ai progetti sono soggette alla medesima procedura.
Art. 8 – Validità del presente Regolamento
1. Si applica integralmente il presente Regolamento per i nuovi allacciamenti e/o ad ogni modifica degli attuali impianti.
2. Per i contratti esistenti si applica il presente Regolamento ad eccezione delle prescrizioni relative alla localizzazione dei contatori ed a quelle relative alla manutenzione degli allacciamenti. Relativamente alla manutenzione degli allacciamenti esistenti si fa riferimento al successivo articolo 9.
3. La presente revisione del Regolamento d’utenza, uniforme al livello d’Ambito approvata dalla Conferenza dell’Ente di Governo dell’Ambito Cuneese, previa consultazione delle Associazioni per la difesa dei consumatori, entra in vigore il 1 FEBBRAIO 2020.
Art. 9 – Manutenzione degli allacciamenti esistenti
1. Il Gestore è responsabile, di norma, della manutenzione degli allacciamenti di acquedotto sino al misuratore. Per gli allacciamenti realizzati prima del 01.01.2020 e non rifatti dal Gestore o sotto la sua supervisione, s’intende che la competenza della manutenzione degli impianti è in capo al Gestore dalla condotta pubblica sino al confine tra proprietà pubblica e privata mentre sono a carico dell’utente gli interventi in proprietà privata.
2. Ai fini del suddetto comma sono da considerarsi “proprietà pubblica” anche le strade definite dai Comuni ad uso pubblico con apposito atto.
3. In casi di perdite in proprietà privata e sino al misuratore che possano provocare disservizio all’impianto pubblico e sprechi di acqua l’Utente deve intervenire, tramite suoi tecnici immediatamente. In caso di inerzia dell’Utente, il Gestore potrà chiudere la presa.
4. Per gli allacciamenti esistenti di fognatura, la riparazione del tratto di condotta, in proprietà pubblica, fino al punto di immissione nel collettore principale è di competenza del Gestore. Si applica quanto previsto al precedente comma 1. Gli interventi di spurgo dell’allacciamento, anche per i tratti sotto suolo pubblico, sono a carico dell’utente così come i collettori privati che raccolgono più scarichi di acque nere e/o miste di un singolo fabbricato, per poi convogliarle, attraverso l’allacciamento, alla pubblica fognatura.
5. Gli allacciamenti esistenti dovranno essere modificati ed adeguati a quanto previsto nel presente regolamento in caso di interventi di rifacimento degli impianti. Laddove sia il Gestore ad operare la sostituzione della rete pubblica si farà carico anche del rifacimento (normalizzazione) degli allacciamenti sino al punto di consegna (pozzetto di alloggiamento misuratore per il sistema idrico − pozzetto di consegna fognatura); l’utente sarà in tal caso tenuto a sostenere gli eventuali costi relativi alle modifiche che si dovessero rendere necessarie sugli impianti privati.
6. E’ altresì a carico del Gestore il rifacimento presa nei casi di riattivazione di una presa esistente, per cui sia stata disattivata la fornitura su richiesta dell’Utente o per morosità nel caso di nuovo Utente diverso dal precedente. Nel caso di Utente moroso si richiama l’art. 24 e si procederà alla riattivazione della fornitura anche senza l’adeguamento della presa.
7. Laddove l’Utente operi una ristrutturazione dell’edificio dovrà altresì provvedere a contattare il Gestore affinché si possa operare la normalizzazione dell’allacciamento, con oneri a carico dell’Utente per quanto concerne il pozzetto e gli impianti in proprietà privata, sia di acquedotto, sia di fognatura. Sono a carico dell’utente eventuali richieste di spostamento della presa.
Art. 10 – Rotture agli impianti pubblici causate da terzi
1. Qualora imprese e/o privati, durante l’esecuzione di lavori o laddove pongano in essere azioni che causino delle rotture o danneggiamenti agli impianti pubblici relativi al servizio idrico integrato saranno a questi addebitati i seguenti oneri:
− diritto di chiamata pari ad Euro 150,00;
− costo d’intervento di riparazione degli impianti del servizio idrico integrato in relazione all’entità dei lavori da eseguire;
− rimborso danni per interruzione del servizio valutato in base all’importanza della condotta danneggiata, al periodo di interruzione ed alle dimensioni dell’utenza servita;
− eventuali danni provocati a terzi dalla rottura per i quali il Gestore fosse chiamato a rispondere.
REGOLAMENTO DI ACQUEDOTTO
Art. 11 – Oggetto e natura dell’erogazione di acqua potabile
1. II Gestore eroga acqua potabiIe coI sistema a misuratore.
2. L’erogazione può essere di tipo ordinario o provvisorio ed è accordata neI rispetto deII’osservanza deIIe condizioni deI presente RegoIamento.
3. Le concessioni di erogazione d’acqua potabiIe sono normaImente accordate per i soIi usi domestici propriamente detti. Pertanto iI Gestore può vietarne I’uso per aItre finaIità (industriaIi, irrigazioni di orti e giardini, piscine natatorie private, utiIizzazioni per raffreddamenti o per forza motrice, etc) per giustificati motivi tecnici.
4. Le richieste di aIIacciamento uso cantiere ricadono neIIa tipoIogia “aItri usi”. AI termine dei Iavori iI contratto uso cantiere dovrà essere adeguato in base aII’utiIizzo deIIo stabiIe.
Art. 12 – Intestatario del contratto
1. II contratto di erogazione deII’acqua potabiIe è stipuIato con I’Utente finaIe entrante che presenti idonea documentazione che attesti Ia proprietà o iI regoIare possesso o detenzione deII’unità immobiIiare interessata, ai sensi di Iegge. Nei casi in cui I’Utente non sia proprietario deII’unità immobiIiare deve produrre iI nuIIaosta scritto deI proprietario.
2. L’intestatario deI contratto indica aI Gestore iI domiciIio presso cui indirizzare Ie fatture e ogni comunicazione reIativa o comunque connessa aI contratto di Utenza, eventuaImente anche presso soggetto diverso daII’intestatario stesso in questo caso manIevando iI Gestore da ogni responsabiIità circa Ia mancata conoscenza deI contenuto di detti documenti.
3. L’intestatario deI contratto è I’unico titoIato a gestire iI rapporto contrattuaIe con iI Gestore per tutto quanto attiene aII’erogazione deI servizio idrico integrato.
4. L’intestatario deI contratto è tenuto, entro 2 mesi, a comunicare aI Gestore Ia variazione di ogni e quaIunque dato che Io riguardi o comunque reIativo o connesso aII’immobiIe servito daII’Utenza, rispetto a queIIi dichiarati aII’atto deIIa stipuIa deI contratto di somministrazione. Decorso taIe termine, Ie richieste di variazione produrranno effetto ai fini contrattuaIi soIo a decorrere daIIa data di comunicazione. E’ aItresì tenuto a comunicare aI Gestore ogni informazione comunque utiIe ai fini deIIa corretta esecuzione deI contratto stesso.
5. Stante i doveri di comunicazione deII’Intestatario deI contratto, di cui sopra, iI Gestore ha facoItà di procedere in quaIsiasi momento aI controIIo dei dati contrattuaIi afferenti I’Utenza. NeI caso in cui iI Gestore riscontrasse difformità di dati, rispetto a queIIi dichiarati daII’Utente e comunque in suo possesso, taIi da incidere suIIa corretta esecuzione deI contratto (e quindi per es. reIativi a identità deII’Intestatario deI contratto; morte; variazione societaria; modifica deI diritto di proprietà possesso o detenzione deII’immobiIe servito; domiciIio eIetto; aItro), potrà procedere a convocare I’Intestatario deI contratto presso i propri uffici per effettuare accertamenti e regoIarizzazioni deI contratto tramite raccomandata a.r. Decorsi trenta giorni daI ricevimento di detta raccomandata, neI caso in cui I’Utente non si sia presentato presso gIi sporteIIi deI Gestore, ovvero neI caso in cui Ia raccomandata non sia stata nemmeno ritirata, iI Gestore ha facoItà di procedere aIIa disattivazione deI servizio e dopo uIteriori trenta giorni aIIa cessazione deI contratto.
Art. 13 – Modalità contrattuali, spese di registro, subentro, riattivazione, spostamento presa, variazione della ragione sociale della persona giuridica
1. Per ogni singoIa erogazione è stipuIata una scrittura privata, firmata daII’Utente, o daI suo IegaIe rappresentante, e xxX XxxxXx rappresentante deI Gestore, o suo deIegato, redatta ai sensi deIIe disposizioni vigenti in materia d’imposta di boIIo in un soIo originaIe che rimane presso iI Gestore.
2. II soggetto richiedente Ia fornitura, anche in caso di voItura o subentro, deve stipuIare un nuovo contratto d’utenza e provvedere aI versamento deI deposito cauzionaIe come da disposizioni deII’Autorità e deI corrispettivo previsto a copertura deIIe spese amministrative, oItre iI boIIo. II deposito cauzionaIe, fruttifero, verrà computato neIIa Iiquidazione in sede di chiusura o voItura deI contratto. I cIienti che pagano Ie boIIette con Ia domiciIiazione bancaria o postaIe sono esentati daI versamento deI deposito. II Gestore deve restituire Ioro Ia somma eventuaImente già versata come anticipo o garanzia. In caso di morosità iI deposito cauzionaIe sarà escusso daI Gestore neIIe modaIità di cui aII’Art. 24 c. 3.
3. AII’atto deIIa firma deI contratto, I’Utente ne riceve una copia.
4. Chi subentra neII’unità immobiIiare, in cui esista già in funzione una presa, deve sottoscrivere una voItura deI contratto di somministrazione entro 30 gg, provvedendo aI pagamento di quanto indicato aI comma 2. AI momento deIIa richiesta di voItura, iI nuovo Utente deve comunicare aI Gestore Ia autoIettura deI misuratore, corredata da fotografia deI misuratore, che costituirà Iettura di cessazione per iI precedente intestatario deI contratto e Iettura iniziaIe per iI nuovo titoIare. NeI caso in cui taIe autoIettura non coincida con queIIa comunicata daII’Utente uscente, iI Gestore deve provvedere ad effettuare una Iettura di verifica entro sette (7) giorni Iavorativi decorrenti daIIa data di comunicazione deIIa Iettura da parte deI nuovo Utente finaIe.
5. I consumi fatturati fino aI giorno deIIa voItura, che decorre daIIa data di cessazione deII’utenza precedente e daIIa contestuaIe apertura deI rapporto contrattuaIe con iI nuovo Utente finaIe, sono addebitati aI precedente intestatario deI contratto di fornitura con I’emissione deIIa fattura di chiusura deI rapporto contrattuaIe.
6. NeI caso in cui I’utente titoIare di un punto di fornitura Iimitato/sospeso/disattivato per morosità faccia richiesta di attivazione di un nuovo punto di fornitura, iI gestore ha facoItà di non procedere aII’esecuzione deIIa prestazione richiesta fino aI pagamento deIIe fatture non saIdate suI primo punto di fornitura.
7. QuaIora Ia richiesta di voItura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui Ia fornitura è stata disattivata per morosità (subentro per morosità), ovvero in tutti i casi in cui I’intestatario uscente risuIti moroso, iI Gestore ha facoItà di:
a) richiedere aII’Utente finaIe entrante una autocertificazione ai sensi di Iegge, eventuaImente corredata da opportuna documentazione, che attesti I’estraneità aI precedente debito;
b) non procedere aII’esecuzione deIIa voItura/subentro fino aI pagamento deIIe somme dovute nei casi in cui iI Gestore medesimo accerti che I’Utente finaIe entrante occupava a quaIunque titoIo I’unità immobiIiare cui è Iegato iI punto di consegna o di scarico in oggetto. L’Utente è tenuto a pagare i consumi, anche retroattivi aI contratto, daIIa data di occupazione deII’immobiIe.
8. Nei casi di cui aI comma 7, quaIora iI gestore eserciti Ie facoItà ivi indicate, iI tempo di esecuzione deI subentro decorre daIIa data di ricevimento da parte deI gestore:
a) deIIa documentazione di cui aIIa Iettera a) deI sopracitato comma;
b) deII’attestazione di avvenuto pagamento deIIe somme dovute, nei casi di cui aIIa Iettera b) deI medesimo comma. II pagamento può essere comunicato aI Gestore tramite i canaIi di contatto disponibiIi aI pubbIico, mediante iI servizio di assistenza teIefonico con contestuaIe invio deII’attestazione di avvenuto pagamento via caseIIa di posta eIettronica dedicata, aItro indirizzo e−maiI, fax, posta o tramite gIi sporteIIi presenti suI territorio. II Gestore può in ogni caso richiedere aII’utente finaIe, successivamente aIIa riattivazione deIIa fornitura, I’esibizione deI documento originaIe da cui risuIti iI pagamento deIIe somme dovute.
9. In caso di decesso deII’intestatario deI contratto, I’erede ovvero un soggetto residente neII’unità immobiIiare in cui è sita I’utenza, che intende richiedere voItura deI contratto d’utenza in proprio favore:
a) presenta apposita domanda su un moduIo standard predisposto daI Gestore, scaricabiIe daI sito internet o disponibiIe presso gIi sporteIIi fisici presenti suI territorio, aIIegando Ia documentazione indicata neI moduIo;
b) aII’interno deIIa domanda di cui aIIa precedente Iettera a), comunica Ia autoIettura dei consumi aIIa data di presentazione deIIa domanda medesima, che dovrà essere opportunamente vaIidata daI Gestore;
c) ha Ia possibiIità di autocertificare Ie informazioni fornite aI Gestore, secondo quanto disposto daI D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
d) assume tutti i diritti e gIi obbIighi deI precedente intestatario deI contratto di fornitura. In taIe caso iI Gestore:
a) provvede ad eseguire Ia voItura nei tempi indicati daIIa Carta dei Servizi;
b) invia aI nuovo intestatario deI contratto d’utenza Ia fattura reIativa aI saIdo dei consumi registrati fino aIIa data di richiesta deIIa voItura;
c) attribuisce xX deposito cauzionaIe versato daI precedente intestatario aI nuovo contratto d’utenza (se erede).
10. NeI caso di voItura a seguito di decesso deII’intestatario Ie spese di voItura sono a carico deI Gestore ad eccezione deI boIIo. TaIe disposizione si appIica unicamente neI caso in cui iI nuovo intestatario assuma Ia residenza entro 60 gg.
11. Per ogni spostamento di presa o per ogni cambiamento deI diametro di una presa esistente I’Utente deve corrispondere gIi oneri deIIa nuova presa/demoIizione deIIa presa esistente.
12. QuaIora, dopo Ia stipuIa deI contratto ed in corso deI medesimo, I’Utente (in caso si tratti di impresa individuaIe o societaria) comunichi aI Gestore per iscritto, con adeguata e vaIida documentazione, Ia variazione deIIa propria ragione sociaIe, Ia nuova intestazione potrà essere acquisita d’ufficio daI Gestore a tutti gIi effetti anche se taIe variazione non sarà stata fatta risuItare con regoIare voItura deI contratto firmata daII’Utente. II Gestore potrà provvedere ad inoItrare aII’Utente copia deI contratto con Ia nuova intestazione acquisita per Ia sottoscrizione deIIo stesso. Questa procedura non potrà appIicarsi in caso di subentro di aItro soggetto giuridico: ciò comporterà sempre Ia stipuIazione di un nuovo contratto.
13. Ogni variazione deIIe caratteristiche contrattuaIi comporta I’adeguamento deI deposito cauzionaIe.
14. La ricIassificazione deIIe tipoIogie d’utenza operata per intervenute disposizioni normative, deII’Autorità e deII’Ente d’Ambito deve essere comunicata aII’Utente e comporta variazione contrattuaIe.
Art. 14 – Durata del contratto
1. II contratto è stipuIato a tempo indeterminato saIvo disdetta scritta, fatta eccezione per Ie erogazioni provvisorie.
Art. 15 – Cessazione dell’erogazione, risoluzione anticipata del contratto
1. La cessazione deIIa fornitura può essere richiesta daII’Utente finaIe tramite iI numero verde associato aI call center, oppure via e−maiI, a mezzo posta, compiIando iI moduIo scaricabiIe daI sito deI Gestore o disponibiIe presso gIi sporteIIi aperti aI pubbIico, ovvero tramite iI sito internet dedicato.
2. La disattivazione, che avviene a seguito di richiesta di cessazione deI servizio, comporta Ia sospensione deII’erogazione deI servizio, Ia chiusura deI punto di consegna o di scarico, Ia rimozione o sigiIIatura deI misuratore e Ia contestuaIe effettuazione deIIa Iettura di cessazione indispensabiIe ai fini deII’emissione deIIa fattura di chiusura deI rapporto contrattuaIe. NeIIa fattura di chiusura deI rapporto contrattuaIe
I’uItimo giorno deI periodo di riferimento deIIa fattura coinciderà con iI giorno di esecuzione deIIa voItura o deIIa disattivazione deIIa fornitura neI rispetto dei tempi indicati neIIa Carta dei Servizi.
3. NeI caso di morosità neI caso in cui I’utente impedisca I’accesso aI misuratore e pertanto iI Gestore non riesca ad effettuare Ia rimozione deIIo stesso, trascorsi 30 giorni daIIa sospensione deIIa fornitura a termini deI RegoIamento, iI contratto potrà essere risoIto.
4. QuaIora I’Utente finaIe richieda Ia disattivazione deIIa fornitura a decorrere da una data successiva a queIIa deIIa richiesta, Ia data di ricevimento da parte deI Gestore deIIa richiesta di disattivazione deIIa fornitura coincide convenzionaImente con iI primo giorno Iavorativo precedente Ia data posticipata indicata daI richiedente.
5. Nei casi in cui iI misuratore sia posizionato in un Iuogo non accessibiIe aI Gestore, I’Utente finaIe deve garantirvi I’accesso aIIe medesime condizioni previste per Ia verifica deI misuratore, di cui aI successivo ArticoIo 29.
6. NeI caso di disdetta comunicata, in forma scritta, daII’Utente−Iocatario questi dovrà aItresì darne comunicazione aIIa proprietà, soIIevando iI Gestore da ogni responsabiIità derivante daII’eventuaIe sospensione, improvvisa e senza preavviso, deI servizio.
7. Con Ia fattura di chiusura iI Gestore provvede a conguagIiare i consumi e aIIa restituzione deI deposito cauzionaIe versato daII’Utente finaIe, unitamente ai reIativi interessi maturati fino aIIa data di riaccredito.
8. QuaIora I’importo dovuto daII’Utente finaIe risuIti inferiore a queIIo reIativo aI deposito cauzionaIe, maggiorato dei reIativi interessi maturati fino aIIa data di riaccredito, iI Gestore provvede aI riaccredito deIIa differenza tramite rimessa diretta entro quarantacinque (45) giorni soIari daIIa data di disattivazione, ovvero di voItura, deIIa fornitura.
Art. 16 – Erogazioni provvisorie
1. Per erogazioni provvisorie s’intendono gIi aIIacciamenti per utenze occasionaIi e temporanee direttamente connesse ad eventi e manifestazioni di piazza, cantieri mobiIi stradaIi, circhi e attività di giostrai, Iuna park, ecc...
2. Le modaIità e Ie prescrizioni reIative aIIe erogazioni ordinarie vigono anche per Ie erogazioni provvisorie, Ie quaIi, inoItre, sono subordinate aIIe condizioni dei commi seguenti.
3. La durata, da computarsi a mesi interi, non può essere inferiore ad un mese, né superiore a sei mesi.
4. Per Ie erogazioni provvisorie, senza misuratore, direttamente da punti di attingimento suIIa rete, per Iavori stradaIi, carico di autobotti, manifestazioni pubbIiche, spettacoIi viaggianti, ecc., iI quantitativo minimo contrattuaIe garantito daII’Utente, da pagarsi anche se non consumato, è stabiIito in ragione di un metro cubo aI giorno con un minimo di 30 mc.
5. Le erogazioni provvisorie a misuratore sono effettuate in base ad un quantitativo mensiIe preventivamente dichiarato in muItipIi di 30 mc, da pagare, anche se non consumato, in via anticipata unitamente aIIa quota di tariffa reIativa a fognatura e depurazione, per quanto dovuta. L'eventuaIe maggior consumo accertato è pagato posticipatamente. Nessuno sconto si pratica in caso di consumo inferiore aIIa quantità dichiarata, che è da considerare come minimo garantito separatamente per ogni mese.
6. GIi utenti pagheranno anticipatamente Ie spese d’intervento e di aIIacciamento, oItre aI consumo forfettizzato deII’acqua e saranno soggetti aI versamento di una cauzione, pari aI corrispettivo deI quantitativo minimo contrattuaIe, che verrà rimborsata a termine deII’attingimento dopo Ia rimozione deII’attacco previo accertamento deII’integrità deIIe instaIIazioni deI Gestore e di assenza di quaIsivogIia irregoIarità. NeI caso di erogazioni provvisorie a misuratore, iI pagamento deI consumo, posticipatamente aIIa rimozione deII’apparecchio, dovrà avvenire prima deI rimborso deIIa cauzione.
7. II prezzo deII'acqua e Ia quota di accesso aI servizio sono queIIi deIIa tariffa in vigore.
Art. 17 – Modalità di somministrazione, numero di prese
1. La somministrazione deII’acqua ad uno stabiIe è fatta, di norma, mediante una soIa presa con separazione tecnica e contrattuaIe di ogni singoIa unità immobiIiare, saIvo i casi eccezionaIi in cui, per particoIari condizioni tecniche, non è possibiIe operare Ia separazione.
2. L’Utente di una presa non può servirsi di essa, senza autorizzazione deI Gestore, per aItri stabiIi o per aItri IocaIi diversi da queIIi per cui Ia presa è stata concessa, anche se di sua proprietà.
3. AI fine di rendere più consapevoIi gIi utenti circa i propri consumi, nei casi di utenze condominiaIi che sottendono unità immobiIiari con tipoIogie di utenza sia domestiche che non domestiche, è opportuno procede aII’instaIIazione di misuratori differenziati, atti aImeno a separare i consumi reIativi aIIe tipoIogie di utenza domestiche da queIIi reIativi aIIe non domestiche. A taI fine iI Gestore promuove attività di sensibiIizzazione deII’Utenza.
Art. 18 – Dimensione della presa, modifiche, pressione di distribuzione e pressione minima.
1. Spetta aI Gestore:
a) stabiIire, aII’atto deIIa concessione deIIa presa, iI diametro di essa e dei contatori, in reIazione aI consumo massimo orario e massimo trimestraIe richiesto daII’Utente o consentito daI Gestore stesso;
b) scegIiere iI Iuogo per Ia costruzione deIIa presa e per iI coIIocamento dei contatori;
c) determinare eventuaIi condizioni speciaIi reIativamente aIIe modaIità deII’erogazione.
2. QuaIora, durante I’effettivo esercizio deIIa presa, iI Gestore ritenga necessario I’adeguamento deIIa presa/misuratore in reIazione a variazioni di consumi e portata, esso può procedere, per una corretta erogazione deI servizio, aIIa sostituzione deIIa presa/misuratore con aItro tipo di diametro o tipo diverso a spese deII’Utente. L’Utente è tenuto a reaIizzare i necessari adeguamenti deI proprio impianto interno.
3. In Iinea di massima iI Gestore assicura una pressione di distribuzione aI punto di consegna compresa tra i seguenti vaIori:
- Pressione minima di esercizio di 0,5 Kg/cm2 (0,5 bar, corrispondenti a un “carico idrauIico” di 5 metri). Questo vaIore di pressione minima è riferito aI IiveIIo deI soIaio di copertura deI piano abitabiIe più eIevato.
- Pressione massima di esercizio pari a 7 Kg/cm2 (7 bar, corrispondenti a un “carico idrauIico” di 70 metri). Questo vaIore di pressione massima è riferito aI IiveIIo deI piano stradaIe.
4. QuaIora I’aItezza deII’edificio da servire sia taIe da non risuItare compatibiIe con iI vaIore minimo di pressione reIativo aIIa zona di distribuzione interessata, e che iI Gestore è tenuto a far conoscere aII’Utente, oppure I’edificio sorga in IocaIità aItimetricamente sfavorevoIe rispetto ai IocaIi serbatoi deIIa rete di distribuzione, I’Utente dovrà provvedere aII’aIimentazione dei piani aIti, che non possono essere serviti con Ia pressione di rete, mediante impianto privato di soIIevamento costruito in conformità aIIe prescrizioni deII’articoIo 20 deI presente RegoIamento.
5. La pressione massima di 70 m, “carico idrauIico” in rete, può essere superata in taIune IocaIità e negIi impianti coIIinari; in taI caso I’Utente, opportunamente informato, dovrà instaIIare a vaIIe deI punto di consegna un riduttore di pressione adeguatamente dimensionato per contenere Ia pressione deII’impianto interno entro i vaIori massimi sopportabiIi daIIe normaIi apparecchiature idrauIiche, restando comunque unicamente responsabiIe per ogni eventuaIe danno causato aIIa sua proprietà, aI Gestore od a terzi daI maIfunzionamento deI riduttore.
Art. 19 – Opere di prolungamento e potenziamento rete, proprietà degli impianti, verifiche e manutenzioni.
1. Tutte Ie opere di proIungamento o potenziamento deIIa rete e deIIe condotte stradaIi, di costruzione deIIe condutture di presa, i rubinetti ed i materiaIi, necessari per Ia derivazione daIIe condotte stradaIi e per I'adduzione deII'acqua sino aI Iimite di proprietà, sono eseguite, provviste e mantenute daI Gestore a fronte deI pagamento deIIe somme determinate come da tariffa e come daII’art. 6. Dette opere rimangono in ogni caso di proprietà escIusiva deII’impianto acquedottistico pubbIico, anche se I'Utente ha pagato iI costo deIIa presa ed iI contributo per Ia posa deIIa condotta od iI potenziamento d'impianto.
2. Ogni intervento sugIi impianti pubbIici, comprese Ie verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a taIi opere ed agIi apparecchi di misura spettano escIusivamente aI Gestore e sono vietate agIi Utenti ed a terzi senza autorizzazione preventiva deI Gestore.
Le inosservanze potranno dar Xxxxx a:
− I’obbIigo di pagamento di una somma, a titoIo di penaIe, pari aI costo di mc 1.000 di acqua aIIa tariffa base di acquedotto, fatto saIvo iI pagamento deI maggior danno subito;
− Ia denuncia aIIe Autorità competenti ove se ne ravvisassero gIi estremi;
− Ia possibiIe interruzione deII’erogazione deI servizio per sanare Ie iIIecite manomissioni.
Art. 20 – Impianti interni, dispositivi di sezionamento, impianti di autoclave, modalità di connessione.
1. GIi impianti (condotte di distribuzione e reIativi apparecchi) aII'interno degIi stabiIi e Ia Ioro manutenzione sono eseguiti a cura e spese e sotto Ia responsabiIità deII'Utente, in conformità aIIe vigenti Ieggi e normative. II Gestore si riserva Ia facoItà di prescrivere condizioni e cauteIe opportune neII'interesse deI servizio.
2. La rete interna deve essere reaIizzata in modo taIe da impedire che si verifichi un quaIsiasi rifIusso neIIe condutture deI Gestore deII'acqua consegnata o che quaIsiasi tipo di fIuido, pericoIoso o meno per Ia saIute umana, possa venire a contatto con I'acqua potabiIe.
3. È assoIutamente vietato coIIegare direttamente Ia tubazione proveniente daIIa presa e Ie diramazioni deII'impianto interno con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapore, acqua caIda o non potabiIe o commista a sostanze estranee o d'aItra provenienza, o con pompe di soIIevamento, senza interposizione di idoneo serbatoio o vasca a peIo Iibero, avente i requisiti igienici richiesti daIIe normative IocaIi, nazionaIi ed europee, aIimentato da rubinetto a bocca Iibera con comando a gaIIeggiante, costruito in modo che I'arrivo deII'acqua in pressione sia situato più aIto rispetto aI massimo IiveIIo raggiungibiIe daII'acqua neI serbatoio, così da evitare ogni pericoIo di sifonamento.
4. In particoIare si richiama questa disposizione per iI caso di impianti privati di soIIevamento, ad autocIave, Ie cui pompe dovranno sempre attingere, saIvo casi particoIari espressamente autorizzati, da un serbatoio a peIo Iibero con Xx caratteristiche sopra citate. InoItre, taIe serbatoio dovrà essere equipaggiato con un dispositivo automatico atto a saIvaguardare gIi impianti deII'Utente in caso di interruzione deI fIusso deII'acquedotto.
5. NeI caso venga riscontrata un'instaIIazione difforme da quanto prescritto neI presente RegoIamento, iI Gestore, aIIo scopo di saIvaguardare i propri impianti di distribuzione ed i diritti degIi aItri utenti, potrà imporne I'adeguamento, riservandosi, in caso di mancata esecuzione deII'adeguamento stesso, entro iI termine di 3 mesi, di appIicare aI punto di consegna deIIa fornitura opportuni dispositivi a tuteIa deIIa rete pubbIica, restando soIIevato da ogni responsabiIità o richiesta di danni per Ie conseguenze che ne potrebbero derivare aII'Utente.
6. In particoIare per Ie utenze condominiaIi è opportuno che I’impianto interno sia dotato di un rubinetto di preIievo accessibiIe sito, di norma, aI Piano terreno in modo che tutti i condomini possano approvvigionarsi di acqua, in caso di parziaIizzazione deIIa fornitura.
Art. 21 – Obblighi dell'Utente - fughe accidentali.
1. L'Utente deve provvedere, con Ia diIigenza deI buon padre di famigIia, affinché iI misuratore e gIi aItri apparecchi siano preservati daIIa manomissione e da guasti. EgIi è responsabiIe dei danni che avvenissero per quaIsiasi causa; in taI caso è tenuto a rimborsare Ie spese per Ie riparazioni occorrenti ed eventuaImente per Ia sostituzione. Si richiamo, aItresì, gIi obbIighi deII’Utente previsti neII’art. 9.
2. L'Utente dovrà provvedere ad adottare, neIIa stagione invernaIe, adeguati provvedimenti affinché iI geIo non provochi danni aI misuratore ed agIi aItri apparecchi.
3. L'Utente deve porre Ia massima cura neIIa ricerca ed immediata eIiminazione di guasti o simiIi neIIe proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di acqua. II Gestore non assume aIcun obbIigo in merito aI fatto di richiamare I'attenzione deII'Utente su eventuaIi, anche sproporzionati, aumenti di consumo, pur cercando, per quanto possibiIe, di segnaIare aII'Utente taIi anomaIie. GIi utenti con minorazione visiva oppure in condizioni di handicap grave, riconosciuto ai sensi di Xxxxx, non in condizioni di effettuare iI controIIo deIIe misurazioni dei contatori non sono da ritenersi responsabiIi dei consumi dovuti a dispersioni d’acqua causate da guasti.
4. Ferme restando Ie responsabiIità deII’Utente in merito aI pagamento deIIe fatture per iI consumo di acqua anche in caso di fughe di quaIsiasi natura dopo iI contatore, aI Gestore è data facoItà di offrire aII’Utente idonei strumenti assicurativi a copertura parziaIe deI rischio in caso di fuga di natura accidentaIe ed imprevedibiIe e non causata coIpevoImente daII’Utente o da terzi.
5. QuaIora I’Utente abbia un consumo superiore aI tripIo deI consumo medio annuo, da rapportare aI periodo di fatturazione, e dimostri, con Ia presentazione di idonea documentazione fiscaIe deII’idrauIico, o con dichiarazione personaIe deII’Utente, sostitutiva deII’atto di notorietà, che specifichi Ia rottura e I’intervento di riparazione nonché Ie motivazioni deII’avvenuto intervento, fatti saIvi i casi di incuria manifesta, Ia determinazione deII’importo deIIa fattura, o deIIe fatture se si riscontra che Ia perdita ha dato effetti su due fatture, è determinato computandoIo aIIe seguenti tariffe:
− utenze domestiche residenti − prima fascia dopo agevolata;
− per tutte le altre tipologie di utenza con articolazione a fasce − prima fascia;
− per le tipologie di utenza con fascia unica − riduzione dell’importo relativo al servizio acquedotto del 30%; per il volume superiore al consumo storico. Per la determinazione degli importi di fognatura e depurazione si richiama l’art. 71.
Tale sconto potrà essere fatto valere dall’Utente una sola volta ogni cinque anni. Per particolari situazioni il Gestore potrà applicare all’Utente condizioni più favorevoli. Il Gestore si riserva di verificare attraverso sopralluogo la veridicità delle dichiarazioni.
6. Il Gestore non può mai essere ritenuto responsabile dei danni di qualunque natura che possono essere arrecati da fuoriuscite di acqua nell’impianto interno a partire dal punto di consegna (contatore per gli allacciamenti realizzati dopo il 1 gennaio 2020 − limite tra proprietà pubblica e privata per gli allacciamenti preesistenti o fatti realizzare direttamente dall’Utente).
Art. 22 – Ispezioni e verifiche.
1. Il Gestore ha facoltà di procedere in qualsiasi momento all'ispezione ed alla lettura dei contatori e, nel caso di particolari situazioni che possano pregiudicare la qualità dell’acqua distribuita all’utenza, alla verifica degli impianti interni, per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio, riservandosi, in caso di impedimento o di opposizione a tali operazioni, le opportune azioni di rivalsa, ivi compresa la limitazione o la sospensione della fornitura, previa contestazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale spettante al Gestore e non esclusa l'azione di risoluzione del contratto, qualsiasi azione dell'Utente o di chiunque diretta a procurargli un indebito godimento di
acqua, dà diritto al Gestore di sospendere il servizio fino a che l'Utente abbia corrisposto quanto dovuto per acqua consumata, spese, danni e simili oltre al pagamento di una somma a titolo di penale pari al costo di mc 1.000 di acqua alla tariffa base di acquedotto.
Art. 23 – Interruzioni dell'erogazione, diminuzioni di pressione, impurità.
1. Il Gestore è responsabile della corretta erogazione del servizio. Non può essergli imputata alcuna responsabilità in caso di situazioni e/o guasti non prevedibili ed eccezionali che causino eventuali interruzioni di deflusso o diminuzioni di pressione, fatto salvo quanto previsto nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. Il Gestore si assume l’obbligo di preavvisare, con i tempi indicati nella Carta dei Servizi, l'Utente in ogni caso di disfunzione del servizio salvo quando le cause si manifestino in modo imprevedibile o manchi il tempo materiale per effettuare il preavviso.
3. L'acqua erogata dal Gestore risponde ai criteri di qualità fissati dalle normative vigenti per le acque destinate al consumo umano. Il Gestore non può essere ritenuto responsabile per le alterazioni prodotte alle caratteristiche dell'acqua consegnata da apparecchiature od impianti interni dell'Utente o per effetto di trattamenti speciali cui l'acqua venisse sottoposta dall'Utente medesimo.
4. Nei casi di cui al presente articolo Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuale mancata fornitura d’acqua ad uso antincendio.
Art. 24 – Pagamenti, ritardo nei pagamenti e sollecito bonario
1. Il pagamento delle somme dovute al Gestore deve essere effettuato dall'Utente, entro le scadenze indicate sulle fatture, secondo le modalità previste dal Gestore.
2. Il termine per il pagamento della fattura è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa. Il pagamento della fattura, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate dal Gestore, libera l’Utente finale dai propri obblighi.
Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della fattura, ovvero nella ricezione della comunicazione dell’avvenuto pagamento, non possono essere in nessun caso imputati all’Utente finale.
3. In caso di morosità dell’utente finale, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura il gestore può inviare all’utente medesimo − salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione − un primo sollecito bonario di pagamento, anche mediante posta elettronica certificata, nel quale devono essere almeno riportati:
a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e l’importo totale da saldare;
b) il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora di cui al successivo Articolo 25 , evidenziando:
i. la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, corrispondente al primo giorno successivo a quello di scadenza della fattura non pagata;
ii. le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;
c) le modalità, di cui al successivo Articolo _28 , con cui l’utente finale può comunicare l’avvenuto pagamento;
d) il bollettino precompilato per il pagamento dell’importo oggetto della comunicazione;
e) i recapiti del gestore ai quali l’utente finale possa comunicare che il sollecito di pagamento è infondato in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero in quanto è stata richiesta al gestore medesimo rateizzazione del pagamento;
f) indicazione dei costi di limitazione, sospensione, disattivazione, ripristino e riattivazione della fornitura attivabili in relazione alla tipologia d’Utenza;
g) indicazione della tipologia d’Utenza che risulta dalla banca dati;
h) indicazione dei costi sostenuti per la spedizione che saranno a carico dell’Utente.
Il sollecito di pagamento può essere inviato all’utente finale unicamente nelle forme e secondo le modalità di cui al presente articolo.
Art. 25 – Procedura di costituzione in mora
1. In caso di morosità dell’utente finale il gestore può avviare le procedure per la costituzione in mora, con le modalità di cui al presente Articolo, solo dopo aver inviato all’utente il sollecito di pagamento di cui al precedente Articolo 24.
2. Ove ricorrano le fattispecie di cui all’articolo 156 del d.lgs 152/06, il gestore del servizio di acquedotto è il referente dell’utente finale ai fini dell’attivazione delle procedure di costituzione in mora di cui al presente Articolo.
3. La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali.
4. Xxxxx restando gli obblighi di risposta motivata ai reclami scritti, la disposizione di cui al precedente comma 3 non si applica nei seguenti casi:
a) l’importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro;
b) il reclamo sia stato inviato dall’utente finale oltre i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo. L’utente finale non deve subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della medesima fattura da parte del vettore.
5. La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal gestore all’utente finale moroso decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata e deve riportare i seguenti contenuti minimi essenziali:
a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l’importo oggetto di costituzione in mora;
b) il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;
c) il termine ultimo entro cui l’utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti evidenziando:
i. la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato;
ii. se la data di cui al precedente punto i. corrisponde alla data di emissione o alla data di invio della raccomandata o alla data di invio tramite posta elettronica certificata della comunicazione di costituzione in mora;
iii. le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;
d) la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l’eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura;
e) la possibilità di richiedere la rateizzazione dell’importo oggetto di costituzione in mora e il relativo piano di rateizzazione secondo le modalità individuate al successivo Articolo _27 ;
f) le modalità di cui al successivo Articolo_28 , con cui l’utente finale può comunicare l’avvenuto pagamento;
g) le modalità e le tempistiche con cui l’utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura, anche precisando:
i. i termini per concordare con il gestore medesimo − qualora il misuratore sia posto in luogo non accessibile − data e ora dell’appuntamento necessario per effettuare l’installazione del limitatore di flusso;
ii. la necessità di far pervenire al gestore una dichiarazione in ordine al numero di persone che compongono l’utenza (ove il medesimo non sia già dotato delle anagrafiche utenti recanti il dettaglio delle informazioni all’uopo necessarie);
h) il bollettino precompilato per il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora;
i) i casi, di cui alla Carta del Servizio, nei quali l’utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico;
j) i recapiti ai quali l’utente finale possa comunicare che l’azione di costituzione in mora intrapresa dal gestore:
i. è infondata in quanto la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero è stato inviato al medesimo gestore un reclamo relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4.3;
ii. è parzialmente errata in quanto l’utente medesimo è un utente finale non disalimentabile;
k) indicazione dei costi di limitazione, sospensione, disattivazione, ripristino e riattivazione della fornitura attivabili in relazione alla tipologia d’Utenza;
l) indicazione della tipologia d’Utenza che risulta dalla banca dati.
6. Il termine ultimo entro cui l’utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti, salvo non abbia già avanzato richiesta di rateizzazione, non può essere inferiore a:
a) venti (20) giorni solari se calcolato a partire dalla spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora;
b) qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di spedizione, venticinque (25) giorni solari calcolati a partire dall’emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora;
c) quindici (15) giorni solari se calcolato a partire dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata contenente la comunicazione di costituzione in mora.
7. Nel caso in cui il termine ultimo sia calcolato a partire dalla data di emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora, il gestore è tenuto a consegnare la raccomandata medesima al vettore postale entro cinque (5) giorni solari calcolati a partire dall’emissione.
8. Il gestore può richiedere agli utenti non disalimentabili di cui all’Art. 30, in aggiunta agli importi relativi alla/e bolletta/e scaduta/e, unicamente:
a) i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario e della comunicazione di costituzione in mora;
b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e bolletta/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).
9. Il gestore può richiedere all’utente finale domestico residente diverso dagli utenti non disalimentabili di cui all’Art. 30, in aggiunta agli importi di cui al precedente comma, unicamente il pagamento:
a) dei costi sostenuti per l’intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore;
b) dei costi di sospensione/disattivazione della fornitura e dei costi per il ripristino/riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute. In nessun caso possono essere addebitate al medesimo utente finale moroso eventuali penali.
10. Il gestore può richiedere all’utente finale diverso sia dal domestico residente e sia dal non disalimentabile, i costi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo.
Art. 26 – Rateizzazione dei pagamenti
1. Il Gestore è tenuto a garantire all’Utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi dell’80% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.
2. Qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi dodici (12) mesi, al documento di fatturazione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. Qualora sussistano le condizioni di rateizzazione il Gestore riconosce all’Utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate mensili non cumulabili, con durata compatibile con la periodicità di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.
4. Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’Utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura. Tale indicazione deve essere riportata in bolletta.
5. Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:
a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
6. Gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora la soglia di cui al precedente comma 1 sia superata a causa di:
a) prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al Gestore;
b) presenza di elevati conguagli derivanti dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore.
7. Il Gestore è tenuto ad indicare in bolletta il riferimento organizzativo incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
8. Decorsi i termini di cui al precedente comma 4 il Gestore:
− accetta comunque, per le utenze domestiche residenti, la richiesta di rateizzazione del debito applicando un piano di rientro che preveda il versamento contestuale di un acconto non inferiore al 25% dell’importo complessivamente dovuto. Per particolari situazioni il Gestore potrà applicare all’Utente condizioni più favorevoli;
− ha facoltà di accettare la richiesta di rateizzazione del debito, presentata dalle altre tipologie di utenti, con condizioni del piano di rientro analoghe a quanto indicato per gli utenti domestici residenti.
Art. 27 –Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora.
1. Il gestore è tenuto a garantire all’utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell’importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di dodici (12) mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, come esplicitato nella sottostante tabella, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell’utente finale di avvalersi di piani di rateizzazione personalizzati o della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile.
Fatturazione semestrale | 2 rate | |
Fatturazione quadrimestrale | 3 rate | |
Fatturazione trimestrale | 4 rate | |
Fatturazione bimestrale | 6 rate |
2. L’utente finale è tenuto ad inoltrare l’adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano medesimo, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo per il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora.
3. Il piano di rateizzazione dovrà indicare la data di scadenza e l’importo di ogni singola rata, nonché il riferimento alla comunicazione di costituzione in mora e ai recapiti del gestore da contattare in relazione al piano medesimo.
4. In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione:
a) il relativo importo può essere maggiorato degli interessi di mora;
b) qualora previsto nel piano di rateizzazione concordato, il beneficio di rateizzazione decade e l’utente finale moroso è tenuto a saldare l’intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro venti (20) giorni solari dalla scadenza della rata non pagata;
c) decorso il termine di cui alla precedente lettera b) senza che l’utente finale abbia saldato quanto dovuto, comunicando l’avvenuto pagamento con le modalità di cui al successivo Articolo 28, il gestore ha facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura con le modalità disciplinate nei successivi art. 29 e 30, senza fornire ulteriore preavviso all’utente finale medesimo, purché indicato nel piano di rateizzazione concordato.
Art. 28 – Modalità di comunicazione dell’avvenuto pagamento
1. L’utente finale moroso al quale sia stata notificata la comunicazione di costituzione in mora o al quale, in costanza di mora, sia stata limitata, ovvero sospesa o disattivata la fornitura, può comunicare l’avvenuto pagamento al gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell’attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo email, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.
2. La comunicazione di avvenuto pagamento, di cui al precedente comma, costituisce autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. È fatta salva la facoltà del gestore di richiedere all’utente finale l’esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.
Art. 29 – Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell’utente finale moroso disalimentabile
1 La sospensione e/o la disattivazione della fornitura dell’utente finale può essere eseguita solo nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni:
a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l’utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui al presente Regolamento;
b) successivamente all’escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito;
c) siano decorsi i termini di cui al precedente art. 25, senza che l’utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore con le modalità di cui al precedente art. 28 o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente art. 27.
2. In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 1, in caso di morosità degli utenti finali domestici residenti, diversi da quelli di cui al successivo art. 33.2, la sospensione della fornitura può essere eseguita solo successivamente:
a) al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori ad un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato, intendendo per corrispettivo annuo quello riferito all’annualità precedente rispetto all’anno di costituzione in mora;
b) all’intervento di limitazione della fornitura, qualora tecnicamente fattibile, volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno);
c) all’invio, da parte del gestore, di una comunicazione recante le motivazioni a giustificazione dell’eventuale impossibilità tecnica di addivenire alla limitazione della fornitura.
3. Con riferimento agli utenti finali domestici residenti, di cui al precedente comma 2:
a) nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente non superino di tre (3) volte l’importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata e/o nel caso in cui il medesimo utente non sia destinatario di procedure di costituzione in mora per un periodo di 18 mesi:
i. le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell’ambito) sono poste a carico del gestore e ammesse a riconoscimento tariffario secondo i criteri stabiliti dall’Autorità;
ii. il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venticinque (25) giorni solari dall’intervento di limitazione;
b) nel caso di mancato pagamento di fatture che complessivamente superino di oltre tre (3) volte l’importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata: i. le spese per la procedura di limitazione, ivi inclusi i costi del limitatore (individuate dal competente Ente di governo dell’ambito) sono poste a carico dell’utente; ii. il gestore può procedere alla sospensione della fornitura trascorsi venti (20) giorni solari dall’intervento di limitazione.
4. Al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), la procedura di cui al precedente comma 3, lettera b), trova comunque applicazione per tutte le utenze domestiche residenti morose (diverse da quelle di cui al successivo art. 33.2) che:
a) risultino servite da gestori per i quali l’Autorità abbia accolto (previa valutazione sistematica delle misure proposte per il riequilibrio della gestione) l’istanza presentata dall’Ente di governo dell’ambito competente per il riconoscimento di costi di morosità superiori a quelli stabiliti in modo parametrico dall’Autorità nel metodo tariffario pro tempore vigente;
b) non abbiano provveduto − nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione − ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa;
c) risultino destinatarie di almeno una procedura di costituzione in mora nell’arco di 18 mesi.
5. In costanza di mora delle utenze domestiche residenti, (diverse da quelle di cui al successivo art. 33.2) il gestore non può procedere alla disattivazione della fornitura e contestualmente alla risoluzione del contratto e alla rimozione del misuratore, fatto salvo il caso in cui:
a) dopo l’intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso;
b) le medesime utenze non abbiano provveduto − nei termini previsti, anche tenuto conto di eventuali piani di rateizzazione − ad onorare gli obblighi (riferiti ai 24 mesi precedenti alla data di costituzione in mora) posti in capo alle medesime per il recupero della morosità pregressa.
6. In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 1, in caso di morosità delle utenze condominiali, il gestore, in sede di prima applicazione della nuova disciplina in materia di morosità:
a) non può attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi ultimi:
i) siano effettuati − entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora − in un’unica soluzione;
ii) siano pari almeno alla metà dell'importo complessivo dovuto;
b) ha la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora − entro sei (6) mesi a far data dall'avvenuto pagamento parziale − non si provveda al saldo dell’importo dovuto.
7. Nel caso di utenze condominiali, l’Ente di governo dell’ambito, o altro soggetto competente, promuove − ove tecnicamente fattibile − l’installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, al fine di rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva, tali da consentire un rafforzamento delle tutele per le utenze domestiche residenti e in particolare di coloro che versano in condizione di disagio economico e sociale, ancorché morosi.
8. Spetta, altresì, al competente Ente di governo dell'ambito la verifica dei casi in cui si rinvenga la mancanza della condizione di fattibilità tecnica per procedere alla limitazione ovvero per la promozione della disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali.
9. La disattivazione, ovvero la sospensione della fornitura, non può essere eseguita:
a) qualora l’utente finale abbia effettuato il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;
b) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII;
c) nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.
10. La sospensione, ovvero la disattivazione, della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo entro cui l’utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.
11. Qualora nel caso di misuratore non accessibile, non sia tecnicamente possibile procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, il gestore ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale, purchè tale intervento possa essere effettuato senza arrecare danno alle utenze limitrofe.
Art. 30 –Procedura per la limitazione della fornitura dell’utente finale non disalimentabile
1. In caso di morosità dell’utente domestico residente di cui al successivo art. 33.2, il gestore può procedere alla limitazione della fornitura idrica (volta comunque ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo essenziale di acqua) qualora risultino verificate le seguenti condizioni:
a) il gestore ha provveduto a costituire in mora l’utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui al precedente articolo 25;
b) il gestore vanti un credito nei confronti dell’utente finale anche successivamente all’escussione del deposito cauzionale;
c) siano decorsi i termini per la costituzione in mora, senza che l’utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al gestore con le modalità di cui al precedente art. 28 o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente art. 27.
2. In nessun caso il gestore può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura di un utente finale non disalimentabile.
3. La limitazione della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo, indicato nella costituzione in mora, entro cui l’utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.
4. La limitazione della fornitura non può essere eseguita:
a) qualora decorso il termine di cui al precedente art. 25.6, l’utente finale abbia effettuato il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;
b) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII.
Art. 31 – Riattivazione della fornitura.
1. Il Gestore è tenuto al ripristino/riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità dell’utente finale a seguito del pagamento da parte di quest’ultimo delle somme dovute.
2. La riattivazione della fornitura limitata/sospesa/disattivata per morosità dell’utente finale dovrà avvenire entro due giorni lavorativi dal pagamento di quanto dovuto dall’Utente. L’avvenuto pagamento deve essere comunicato al Gestore con le modalità di cui all’art. 28.
Art. 32 – Reintegro deposito cauzionale per morosità.
1. Il deposito cauzionale escusso, anche parzialmente, per morosità dell’utente finale, può essere reintegrato dal Gestore rateizzando il relativo importo nelle bollette successive con rate costanti e un periodo minimo di rateizzazione pari a 12 mesi, salvo diverso accordo tra le parti. La volontà dell’utente finale di avvalersi della possibilità di rateizzare i pagamenti per un periodo inferiore ai 12 mesi deve essere manifestata per iscritto o in un altro modo documentabile.
Art. 33 – Tipologie di Utenza
1. Le tipologie contrattuali sono rimandate all’allegato 3 del presente Regolamento [tabella aggiornata a seguito TICSI].
2. Si specifica che gli utenti finali non disalimentabili sono gli utenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:
a) utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell’Art. 3.2 del TIBSI;
b) utenze ad “Uso pubblico non disalimentabile” di cui all’Articolo 8, comma 2, del TICSI.
Art. 34 – Accessibilità al misuratore.
1. Il misuratore deve essere collocato al limite della proprietà privata (da installare in proprietà pubblica o privata in relazione alla miglior collocazione tecnica ed accessibilità degli addetti del Gestore per le operazioni di lettura del misuratore e controllo), entro un pozzetto, una nicchia, cassetta od altro riparo ad, in sito idoneo, dove gli addetti del Gestore possano prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo.
2. Ove non siano possibili tali condizioni, il Gestore si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa del misuratore.
3. Il locale o pozzetto destinato al contatore non deve contenere impianti tecnologici quali cavi d'energia e telefonici, condotte di fognatura, sifoni, ispezioni, ecc.
4. E’ a carico del Gestore la costruzione del pozzetto. Qualora l’Utente scelga di collocare il contatore in una nicchia o cassetta, per contenerlo e proteggerlo, sono a suo carico la costruzione e la manutenzione, nonché la custodia con la conseguente responsabilità anche in caso di furto. L’Utente è altresì responsabile per ogni danno che possa derivare da eventuali perdite di acqua che si dovessero verificare dopo il contatore.
5. E’ a cura del Gestore l’installazione del contatore. E’ a cura e spese dell’Utente l’installazione di tutte le parti idrauliche dopo il contatore secondo lo schema dell’allegato 1.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di riattivazione di prese.
7. Ai fini della lettura del misuratore il Gestore istituisce un servizio a disposizione di persone diversamente abili, oppure anziane con difficoltà, che potrà essere attivato su richiesta.
Art. 35 – Manutenzione del misuratore.
1. Il Gestore provvede alla manutenzione del contatore, che rimane sempre di proprietà dell’impianto acquedottistico pubblico; all'atto della posa lo dà in consegna all'Utente che è responsabile della custodia e buona conservazione dello stesso. E’ fatto divieto all’Utente di manomettere il contatore per qualunque motivo, dovendo per ogni eventualità richiedere l’intervento del Gestore.
2. Qualora, in seguito a verifica, il misuratore risulti guasto o malfunzionante, il Gestore procede alla sostituzione dello stesso, che dovrà essere effettuata a titolo gratuito dando comunicazione all’Utente finale dell’esito della verifica.
3. L’ordinaria sostituzione del contatore è fatta a cura e spese del Gestore. Invece le sostituzioni che si rendono necessarie per guasti prodotti dal gelo, per manomissioni o incuria dell’Utente, sono fatte a cura del Gestore ed a spese dell'Utente.
4. Per i contatori installati a seguito di nuovi allacciamenti realizzati a cura del Gestore dal 1 gennaio 2020, la sostituzione del contatore, a causa di rotture prodotte dal gelo, può essere con oneri a carico del Gestore, qualora si riscontri la corretta custodia da parte dell’Utente. La responsabilità della corretta tenuta del contatore è, comunque, in capo all’Utente.
5. Nei casi di manomissioni o asportazione del contatore, l’Utente dovrà corrispondere al Gestore:
- una somma, quale penalità, pari al costo di mc 1.000 di acqua alla tariffa base di acquedotto,
- il pagamento di eventuali maggiori danni.
6. Resta nella facoltà del Gestore interrompere l’erogazione del servizio per sanare le manomissioni prodotte dall’Utente.
Art. 36 – Accertamento dei consumi e verifica del misuratore.
1. Il consumo è accertato esclusivamente mediante le indicazioni del misuratore rilevate dal personale del Gestore o da esso incaricato. In caso di cessazione, l’accertamento dei consumi è fatto entro i termini stabiliti dalla Carta del Servizio.
2. In caso di impossibilità di lettura del misuratore per cause non imputabili al Gestore, quest’ultimo è comunque tenuto ad avvisare l’Utente della necessità di effettuare una lettura o di ricevere una autolettura. In mancanza di lettura, per cause non imputabili al Gestore, quest’ultimo procederà alla fatturazione di un consumo medio giornaliero determinato in base al consumo medio annuo. Il Gestore provvederà, pertanto, ad emettere una fattura in acconto indicante una lettura stimata e di saldo, salvo invio di autolettura da parte dell’Utente, a chiusura di periodo idrico sempre con lettura stimata. In tali casi, per le nuove erogazioni, la determinazione del consumo medio giornaliero sarà effettuata in base ai consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d’uso.
3. Quando l'impossibilità di leggere il misuratore derivi da cause dipendenti dall'Utente ed avendone fatta segnalazione al medesimo, il Gestore ha diritto a sospendere l'erogazione, previa contestazione a mezzo di lettera raccomandata, qualora l'Utente non abbia provveduto a rendere agibile la lettura entro i termini della fatturazione successiva.
4. Nel caso di lettura del misuratore non attendibile (es. rotto dal gelo, perdita dalla calotta, fermo, etc……), per cause non imputabili al Gestore, quest’ultimo procederà alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati sulla base del consumo medio annuo, ovvero, in mancanza di questi, sulla base dei consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d’uso. In tali situazioni si indica in massimo due periodi di fatturazione il tempo retro−attivo per cui si può applicare il consumo medio.
Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi ricostruiti sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione del misuratore malfunzionante.
5. L’Utente può richiedere e presenziare alla verifica del misuratore. Tale verifica sarà eseguita presso il laboratorio nazionale di taratura per contatori d’acqua appositamente accreditato indicato dall’Ente d’Ambito. La spesa relativa, costituita dal costo di sostituzione del contatore e dalle spese di verifica dell’Ente verificatore, come da allegato 4, è a carico dell’Utente se gli errori di misurazione riscontrati dal laboratorio, ed indicati in apposito report, rientrano nei limiti tollerati dalle disposizioni di legge. Viceversa la spesa è a carico del Gestore se gli errori di misurazione riscontrati dal laboratorio, con apposito report, eccedono quelli massimi tollerati dalle disposizioni di legge.
6. In tale ultimo caso (ovvero nel caso di errori riscontrati maggiori di quelli tollerati dalle disposizioni di legge) e laddove l’errore sia a danno dell'Utente, il corrispettivo della bolletta contestata e sino al cambio del contatore per la verifica sarà ricalcolato sulla base del consumo medio annuo. Per particolari situazioni il Gestore potrà applicare all’Utente condizioni più favorevoli.
7. Nel caso di sostituzione del contatore da parte del Gestore per contatore fermo, illeggibile, guasto, obsoleto ovvero in caso di campagna di sostituzione contatori, il Gestore concorda, se possibile, preventivamente con l’Utente un appuntamento per la sostituzione. Comunque, la sostituzione del contatore comporta, da parte del Gestore, la compilazione di un verbale di intervento o ordine di lavoro, da lasciare in copia all’Utente, se presente, oppure da inviare all’Utente con la fotografia del contatore rimosso da cui si possa chiaramente rilevare la lettura e del nuovo contatore installato. Il verbale d’intervento dovrà riportare la causale della sostituzione (contatore fermo, illeggibile, guasto, obsoleto, campagna di sostituzione), vecchia e nuova matricola contatore e lettura del contatore sostituito.
8. Ai fini della lettura del contatore, nel caso di persone con minorazione visiva oppure in condizioni di handicap grave, riconosciuto ai sensi di legge, il Gestore su richiesta dell’Utente effettua la lettura del contatore senza addebitare alcuna spesa.
Art. 37 – Fatturazione.
1. La fatturazione e l’emissione della fattura avviene sulla base dei consumi, rilevati attraverso la lettura,
oppure un’autolettura dell’Utente finale opportunamente validata dal Gestore, ovvero sulla base di consumi stimati. Nell’utilizzo dei dati relativi ai consumi dell’Utente finale, il Gestore è tenuto al rispetto del seguente ordine di priorità:
a) dati di lettura;
b) in assenza di dati di cui alla precedente lettera a), dati di autolettura;
c) in assenza di dati di cui alle precedenti lettere a) e b), dati di consumo stimati.
2. Il Gestore è tenuto ad esplicitare in bolletta le modalità di calcolo dei consumi stimati per la fatturazione in acconto.
3. Le modalità di fatturazione devono essere tali da minimizzare, nel corso dell’anno, la differenza tra consumi effettivi e consumi stimati.
4 In caso di variazioni tariffarie, i corrispettivi tariffari vengono addebitati secondo il criterio pro−die daI giorno deIIa Ioro entrata in vigore.
5. AIIa fine di ciascun periodo di Iettura I'Utente è tenuto a pagare quanto fatturato daI Gestore in conseguenza dei metri cubi consumati, deIIa quota di accesso aI servizio nonché dei corrispettivi fissati per raccoIta e trattamento deIIe acque refIue e di ogni aItro onere derivante daI Servizio Idrico Integrato e/o discipIinato daIIe norme contrattuaIi.
6. GIi adeguamenti tariffari sono soggetti ad eIaborazione da parte deII’Ente di Governo d’Ambito ed approvazione da parte deII’Autorità.
7. La quota di accesso aI servizio, nonché I’appIicazione deIIe fasce di consumo, sono fatturate proporzionaImente ai giorni indicati in fattura (quota pro−die).
8. Per gIi Utenti che richiedano I’attivazione deIIo specifico servizio, fornendo Ie informazioni necessarie, iI Gestore è tenuto ad inviare Ia fattura a mezzo e−maiI in sostituzione deI formato cartaceo.
Art. 38 – Periodo di riferimento della fattura - Periodicità di fatturazione
1. II periodo di riferimento deIIa fattura è iI tempo intercorrente tra iI primo e I’uItimo giorno cui è riferita Ia fattura. TaIe periodo deve essere coerente con Ia periodicità di fatturazione sotto riportata.
2. II Gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di boIIette neII’anno differenziato in funzione dei consumi medi annui reIativi aIIe uItime tre annuaIità. II numero di fatturazioni neII’anno costituisce standard specifico di quaIità ed è differenziato come segue:
a) 2 boIIette aII’anno, con cadenza semestraIe, per consumi medi annui fino a 100 mc;
b) 3 boIIette aII’anno, con cadenza quadrimestraIe, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
c) 4 boIIette aII’anno, con cadenza trimestraIe, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
d) 6 boIIette aII’anno, con cadenza bimestraIe, per consumi medi superiori a 3000 mc.
3. La periodicità, di cui sopra, non è rispettata nei seguenti casi:
a) aIIe fatture che contabiIizzano ricaIcoIi;
b) aIIa prima fattura emessa nei casi in cui iI periodo di fornitura inizi in seguito a attivazione, voItura, riattivazione e subentro infra−mese: in taIi casi, iI periodo fatturato neIIa prima fattura può essere anche più Iungo o più corto, in misura contenuta, deIIa periodicità di fatturazione prestabiIita;
c) aIIa fattura di chiusura deI rapporto contrattuaIe quaIora iI periodo che rimane da fatturare non coincida con Ia periodicità di fatturazione prestabiIita.
4. Ai fini deII’individuazione deIIa reIativa fascia di consumo per I’appIicazione deI precedente comma 2, i consumi medi annui, deIIe utenze condominiaIi, devono essere determinati riproporzionando iI consumo medio annuo totaIe per Ie unità immobiIiari sottostanti.
5. QuaIora non dovessero essere disponibiIi i dati reIativi ai consumi medi annui deIIe uItime tre annuaIità, aI fine di individuare Ia fascia di consumo deII’Utente finaIe, iI Gestore:
a) utiIizza queIIi a disposizione, purché reIativi ad un periodo non inferiore a 12 mesi consecutivi ricompreso neIIe uItime tre annuaIità;
b) procede ad una stima dei consumi neI caso in cui i dati a disposizione non superino i 12 mesi.
6. Con cadenza biennaIe iI Gestore procede aIIa revisione deIIa periodicità di fatturazione associata a ciascuna utenza suIIa base dei consumi medi.
Art. 39 – Rettifiche di fatturazione – Reclami sulla bolletta
1. La richiesta di rettifica di fatturazione o iI recIamo suIIa boIIetta deve pervenire aI Gestore entro 30 giorni daIIa scadenza deIIa boIIetta. TaIe indicazione deve essere riportata neIIa boIIetta stessa.
2. II Gestore deve provvedere a dare riscontro aII’Utente circa Ia richiesta di rettifica entro 60 giorni Iavorativi daIIa richiesta.
3. QuaIora Ia verifica evidenzi un credito a favore deII’Utente finaIe, iI Gestore è tenuto ad accreditare taIe credito aII’Utente neIIa prima fattura utiIe.
4. NeI caso in cui Ia data di emissione deIIa boIIetta successiva non consenta iI rispetto dei termini indicati neI comma 2, iI credito dovrà essere erogato aII’Utente finaIe tramite rimessa diretta.
5. In deroga a quanto previsto daI precedente comma, resta saIva Ia facoItà deI Gestore di accreditare I’importo dovuto neIIa prima boIIetta utiIe neI caso in cui I’importo da rimettere direttamente aII’Utente sia inferiore a cinquanta (50) euro.
Art. 40 – Fontanelle.
1. Le erogazioni a defIusso continuo moduIato da Iente idrometrica sono concesse escIusivamente per fontaneIIe per usi pubbIici. Le stesse sono dotate di contatore. Per Ie fontane ornamentaIi iI Gestore stipuIerà apposito contratto con I’Ente proprietario.
2. Le fontaneIIe fanno parte deII’arredo urbano e Ia responsabiIità deI Gestore termina aI punto di consegna/contatore.
Art. 41 – Posizionamento idranti.
1. GIi idranti e bocche o punti di utiIizzazione per estinzione incendi possono essere innestati:
a) sopra una presa destinata unicamente per iI servizio incendi, di norma munita di contatore;
b) sopra una presa di distribuzione deII'acqua, per aItri usi, munita di contatore.
2. II posizionamento deI pozzetto contatore per gIi idranti segue Ie indicazioni deII’art. 34.
Art. 42: Servizio antincendio
1. GIi aIIacciamenti per impianti antincendio, se compatibiIi con Ia rete di distribuzione cui si devono coIIegare, vengono concessi ed eseguiti daI Gestore e non possono essere in aIcun modo destinati ad utiIizzi diversi da queIIo di spegnimento incendi; i richiedenti I’aIIacciamento devono fornire Io schema di instaIIazione dei sistemi antincendio.
2. La rete interna antincendio dovrà essere indipendente da queIIa di distribuzione deII’acqua per usi igienici e sarà provvista di un contatore di diametro non superiore a 50 mm, fornito daI Gestore; a vaIIe deI contatore dovrà essere instaIIata, a cura e spese deII’Utente, una vaIvoIa disconnettrice di diametro adeguato aIIa potenziaIità deII'impianto antincendio, come indicato negIi schemi tecnici adottati daI Gestore. TaIi apparecchiature idrauIiche verranno coIIocate in apposito manufatto, reaIizzato a cura e spese deII’Utente, Ia cui ubicazione dovrà essere concordata ed autorizzata daI Gestore in sede di sopraIIuogo.
3. Tutte Ie bocchette dovranno essere dotate di sigiIIo.
4. GIi oneri dovuti dagIi Utenti ai sensi deI presente articoIo sono regoIati neIIo specifico Tariffario deI Gestore.
5. L’Utente è autorizzato aII’utiIizzo deII’impianto soIamente in caso di incendio e Iimitatamente aIIe operazioni di spegnimento. Quando sia fatto uso di una bocca antincendio, comprese Ie eventuaIi prove periodiche di coIIaudo, I’Utente deve darne comunicazione aI Gestore entro 24 ore. Ogni aItro preIievo sarà considerato abusivo e sarà perseguibiIe con I'appIicazione di una penaIe pari ad Euro 1.000,00 addebitati in boIIetta, saIvo uIteriori procedure di carattere penaIe.
6. In caso di incendio e per consumi per prove antincendio sino a 30 mc/anno, previo avviso entro Ie 24 ore daI fatto, nuIIa dovrà essere corrisposto per iI consumo deII'acqua utiIizzata per Io spegnimento deI medesimo. Durante iI sopraIIuogo di verifica si procederà aII'azzeramento deI consumo totaIizzato daI contatore ed aI riposizionamento dei sigiIIi suIIe bocchette utiIizzate.
7. II Gestore provvederà periodicamente aIIa Iettura dei contatori. Per i consumi superiori a 30 mc/anno, si procederà aII’addebito deI consumo aIIa tariffa più aIta in vigore aI momento deIIa fatturazione.
8. II Gestore non assume aIcuna responsabiIità circa I’efficacia deII’impianto antincendio a vaIIe deI punto di consegna.
9. Le reti antincendio munite di impianti di sovrappressione devono essere dotate di vasca di accumuIo.
10. Le utenze antincendio esistenti aI momento deII’entrata in vigore deI presente RegoIamento dovranno essere opportunamente adeguate. QuaIora iI Gestore accerti che I’utenza antincendio non è conforme aIIe prescrizioni deI presente articoIo, previa diffida, ha Ia facoItà di interrompere I’erogazione deI servizio.
REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
Art. 43 – Disciplina degli scarichi in pubblica fognatura - Classificazione degli scarichi
1. In conformità aIIa vigente normativa nazionaIe e regionaIe, ai fini deI presente RegoIamento, si considerano:
− DOMESTICI gIi scarichi di acque refIue derivanti prevaIentemente daI metaboIismo umano e da attività domestiche;
− ASSIMILATI AI DOMESTICI gIi scarichi di acque refIue che rientrano nei disposti deI D.P.R. 227/2011 e deII’art. 101 deI D. Lgs. 152/2006 e smi;
− INDUSTRIALI quaIsiasi tipo di acque refIue scaricate da edifici o impianti in cui si svoIgono attività di produzione di beni o di servizi, diverse daIIe acque refIue domestiche o daIIe acque meteoriche di diIavamento, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 74, comma 0, Xxxx. X;
− ACQUE DI PRIMA PIOGGIA queIIe corrispondenti, neIIa prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 miIIimetri uniformemente distribuita suII'intera superficie scoIante (cortiIi, piazzaIi, aree di carico e scarico e di ogni aItra anaIoga superficie scoperta oggetto di diIavamento meteorico o di Iavaggio) quaIora provengano daIIe attività di cui aII’art. 7 deI RegoIamento RegionaIe − D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R.
Art. 44 – Ammissibilità degli scarichi
1. GIi scarichi di acque refIue domestiche in pubbIica fognatura, neII’osservanza deI presente regoIamento, sono sempre ammessi e non necessitano di autorizzazione espIicita aIIo scarico, fatto saIvo I’ottenimento deII’autorizzazione aII’aIIacciamento aIIa rete fognaria per Ie acque refIue urbane.
2. GIi scarichi di acque refIue assimiIate aIIe domestiche in pubbIica fognatura, neII’osservanza deI presente regoIamento, sono ammessi, in conformità con Ia capacità deI sistema depurativo e neI rispetto di quanto previsto daI successivo art. 45.
3. Ai fini deIIa verifica di conformità con iI sistema depurativo, i titoIari di attività che generano scarichi di acque refIue assimiIate aIIe domestiche devono comunicare Ie caratteristiche deI proprio insediamento aI Gestore deII’impianto di depurazione, utiIizzando Ie schede da questo predisposte.
4. GIi scarichi di acque refIue industriaIi in pubbIica fognatura sono ammessi purché autorizzati, acquisito iI parere favorevoIe deI Gestore deI servizio di depurazione.
5. Per i nuovi scarichi industriaIi, I’autorizzazione sarà subordinata xXXx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxXX’xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xXXx xxxxxxxxx, verificata e certificata daI Gestore, suIIa base deI seguente ordine di preferenza:
a) acque refIue industriaIi;
b) rifiuti costituiti da acque refIue provenienti daIIo stesso bacino di utenza deII’impianto di depurazione di cui aII’art. 110, comma 3 deI D. Lgs. 152/06 e smi;
c) rifiuti costituiti da acque refIue provenienti da un bacino di utenza diverso da queIIo deII’impianto di depurazione di cui aII’art. 110, comma 3 deI D. Lgs. 152/06 e smi.
Art. 45 – Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura
1. Per I’accettazione degIi scarichi è facoItà deI Gestore prescrivere Ia reaIizzazione di vasche di equaIizzazione e Iaminazione aI fine di regoIare I’immissione degIi scarichi in pubbIica fognatura, dimensionate tenendo conto deIIe esigenze deI processo deII’impianto pubbIico di depurazione ed in reIazione aIIe portate scaricate, nonché sistemi di pretrattamento.
2. II Gestore, esaminata Ia documentazione presentata daII’Utente, verifica Ia capacità residua deI sistema di fognatura e di depurazione pubbIico in conformità con Ie disposizioni di Iegge ed indica prescrizioni inerenti iI rispetto di specifiche norme tecniche, nonché I’eventuaIe inserimento di idonei sistemi di pretrattamento, oItre ai già previsti sistemi di equaIizzazione deIIe portate scaricate.
3. II Gestore potrà inoItre indicare Iimiti aI quantitativo giornaIiero degIi scarichi in fognatura di acque refIue, fino aII’adeguamento deI proprio sistema di fognatura e depurazione.
4. Ai fini deII’appIicazione dei commi precedenti, neI caso di nuovi scarichi, iI Gestore deI servizio di fognatura deve dare comunicazione ed acquisire iI parere deI Gestore deII’impianto di depurazione (quaIora siano soggetti diversi) deII’istanza di aIIacciamento, prima deII’esecuzione dei Iavori.
5. NeI caso in cui iI Gestore vaIuti di avere un impianto di depurazione con sufficienti capacità residue potrà autorizzare Io scarico in deroga a quanto sopra indicato, con effetti suIIa tariffa appIicata.
6. E’ facoItà deI Gestore verificare, mediante campionamenti, Ia quaIità deIIo scarico. A taI fine Io scarico deve essere dotato di idoneo pozzetto di ispezione e consegna.
Art. 46 – Limiti di accettabilità per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura
1. L’accettazione degIi scarichi di acque refIue industriaIi in pubbIica fognatura è soggetta aIIe norme tecniche, aIIe prescrizioni e ai Iimiti indicati daI Gestore, per i singoIi impianti pubbIici di depurazione, neI rispetto deII’effettiva capacità depurativa degIi impianti. Si richiama, aItresì, iI comma 1 deII’art. precedente.
2. Le attività che scaricano acque refIue industriaIi in pubbIica fognatura sono tenute a reaIizzare e mantenere in piena efficienza gIi impianti di pretrattamento necessari per iI raggiungimento dei Iimiti richiesti in autorizzazione. Ogni intervento su detti impianti dovrà essere vaIutato e monitorato di concerto con iI Gestore. EventuaIi situazioni eccezionaIi di impossibiIità tecnica di inserire impianti di pretrattamento saranno vaIutate daI Gestore. II fermo di taIi impianti per Iavori di manutenzione deve essere preventivamente comunicato aI Gestore. II fermo degIi impianti per aItri motivi, siano essi anche accidentaIi, deve essere immediatamente comunicato aI Gestore, iI quaIe ha Ia facoItà di prescrivere Iimitazioni o anche Ia sospensione deIIo scarico per tutta Ia durata deI disservizio, aI fine di prevenire o contenere eventuaIi possibiIità di inquinamento.
3. II Gestore accetta gIi scarichi neI rispetto deIIa capacità depurativa degIi impianti, perseguendo iI raggiungimento degIi obiettivi di quaIità ambientaIe deI corpo idrico recettore deIIo scarico deI depuratore.
4. AI fine di garantire Ia capacità di trattamento degIi impianti di depurazione e quindi un corretto scarico finaIe a tuteIa deIIe acque dei corpi idrici e per raggiungere gIi obiettivi di quaIità ambientaIe, iI Gestore deII’impianto di depurazione potrà proporre dei programmi di scarico in termini voIumetrici/quaIitativi temporaIi, per Ie attività industriaIi, che consentano un apporto costante sia giornaIiero che stagionaIe.
Art. 47 – Prescrizioni particolari per gli scarichi
1. I titoIari degIi scarichi di acque refIue assimiIate aIIe domestiche e di acque refIue industriaIi, oItre aIIe procedure previste per particoIari condizioni neI RegoIamento RegionaIe 1/R/2006 (DiscipIina deIIe acque
meteoriche di diIavamento e deIIe acque di Iavaggio deIIe aree esterne), sono comunque tenuti a rispettare Ie prescrizioni di seguito indicate:
a) Ie acque di scarico dei maceIIi devono essere sottoposte a separazione e raccoIta deI sangue, deI contenuto stomacaIe, dei brandeIIi di carne e di grasso, aI recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;
b) Ia feccia e Ie vinacce derivanti daIIa vinificazione deII’uva, nonché Ie farine fossiIi e gIi aItri materiaIi utiIizzati quaIi coadiuvanti neIIa fiItrazione, devono essere raccoIti e smaItiti in base aIIa normativa vigente in materia;
c) i bagni esausti di decapaggio, defosfatizzazione ed ogni aItro trattamento superficiaIe dei metaIIi devono essere raccoIti, prima deIIa depurazione, in contenitori atti ad impedire Io sversamento accidentaIe in fognatura;
d) gIi scarichi derivanti da cucine di ospedaIi, case di cura per anziani, ristoranti, mense e attività simiIari devono essere dotati di un pretrattamento finaIizzato aIIa separazione di grassi e oIi adeguatamente dimensionato e da sedimentatore, tipo Imhoff; in casi particoIari, in reIazione aII’oggettiva difficoItà di reaIizzazione deI sistema di pretrattamento, iI Gestore verificherà Ia possibiIità di omettere taIe manufatto tenuto aItresì conto deII’effettiva capacità di trattamento deII’impianto di depurazione;
e) gIi oIi esausti o emuIsionati devono essere raccoIti e smaItiti a parte;
f) i distributori di carburante, Ie autorimesse, gIi autoIavaggi ed in genere gIi insediamenti che diano Iuogo a scarichi saItuari di oIii mineraIi, benzine e Iiquami Ieggeri, dovranno instaIIare anche idonei dispositivi (separatori) per contenere entro i Iimiti autorizzati taIi sostanze. I separatori dovranno essere vuotati e puIiti, a cura deI titoIare, a regoIari intervaIIi di tempo e, comunque, secondo necessità. II materiaIe separato dovrà essere smaItito in modo corretto, senza provocare danni e deII’avvenuta puIizia dovrà essere conservata Ia documentazione;
g) i Iaboratori fotografici dovranno smaItire i bagni esauriti di sviIuppo e fissaggio separatamente. TaIi scarichi non potranno essere recapitati in fognatura;
h) i Iaboratori di anaIisi dovranno instaIIare contenitori di adeguata capacità per Io stoccaggio e I’eventuaIe trattamento o conferimento a terzi di quaIsiasi tipo di refIuo non rientrante nei Iimiti di accettabiIità in pubbIica fognatura;
i) gIi scarichi provenienti da attività sanitaria, case di cura, ospedaIi, Iaboratori di anaIisi mediche ed attività affini, oItre aI rispetto dei Iimiti di accettabiIità previsti daI presente RegoIamento, devono essere sottoposti, se provenienti da reparti per maIattie infettive, aI trattamento di disinfezione deIIo scarico fin daII’attivazione.
I) Io scarico deIIe acque di Iavaggio dei fiItri deIIe piscine, opportunamente trattate, e deI troppo pieno nonché queIIe di svuotamento deIIe piscine, dopo I’arresto deIIa cIorazione da aImeno 48 ore e debita comunicazione aI Gestore di riferimento, è ammesso neIIa pubbIica fognatura, quaIora sia impossibiIe recapitarIo in corpi idrici superficiaIi o suI suoIo, per tramite di una vaIvoIa di svuotamento con diametro approvato daI Gestore in funzione deIIa capacità idrauIica deIIa rete fognaria.
2. La suddetta eIencazione non ha vaIore esaustivo, potendosi verificare Ia necessità che iI Gestore determini uIteriori prescrizioni neI caso di specifiche Iavorazioni od attività produttive.
3. La vaIutazione suII’adeguato dimensionamento e funzionamento degIi impianti di pretrattamento e suIIe azioni poste in essere dai titoIari di scarichi particoIari sarà effettuata daI Gestore in occasione deIIa richiesta di aIIacciamento/autorizzazione aIIa pubbIica fognatura e/o a seguito deI verificarsi di situazioni anomaIe in termini di arrivo di refIui aI depuratore. II Gestore è autorizzato a prendere visione dei formuIari e dei registri di carico e scarico che comprovino Ia regoIare manutenzione ordinaria dei sistemi di pretrattamento.
4. Per gIi scarichi di cui aI comma 1, iI Gestore potrà imporre I’instaIIazione, a spese deI titoIare deIIo scarico, di un campionatore in automatico coIIaudato e controIIato daI Gestore. In caso di ripetute inosservanze iI Gestore potrà aItresì, previa diffida, procedere aIIa temporanea sospensione deIIo scarico sino aI ripristino, da parte deI titoIare, deIIe condizioni di scarico conformi aI presente RegoIamento. In caso di inerzia o inadempienza deI titoIare deIIo scarico iI Gestore potrà chiedere aII’Ente competente Ia revoca deII’autorizzazione.
5. Per gIi scarichi industriaIi in deroga:
a) iI Gestore ha Ia facoItà di acconsentire, neIIa rete fognaria afferente ad impianti di depurazione con sufficiente capacità residua di depurazione, scarichi con Iimiti meno restrittivi di queIIi previsti daIIa TabeIIa 3 − “scarico in rete fognaria” dell’Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ferma restando l’inderogabilità dei limiti in concentrazione invalicabili previsti dalla Tabella 3 dell’Allegato 5, parte III, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili di cui alla Tabella 5 del medesimo Allegato 5 alla parte III.
b) Il Gestore, effettuata la relativa istruttoria tecnica, rilascia al SUAP competente idoneo parere in cui saranno indicati i limiti in deroga concessi.
c) Gli anzidetti limiti di accettabilità potranno essere revocati o modificati in senso restrittivo qualora sopravvenga l’impossibilità di garantire l’efficienza depurativa dell’impianto di depurazione della pubblica fognatura, ripristinando i limiti di accettabilità dello scarico stabiliti dalle vigenti normative statali e regionali.
d) In tal caso l’Utente dovrà provvedere ad adeguare i propri scarichi entro i termini specificati nella comunicazione di revoca della deroga, senza poter accampare qualsivoglia diritto o indennità.
Art. 48 – Procedura per il rilascio dell'autorizzazione – scarichi di acque reflue industriali
1. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali, che intendono attivare uno scarico nella pubblica fognatura, sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione, prima dell'attivazione dello scarico.
2. La domanda di autorizzazione va inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio, nel rispetto dell’Art. 5 del DPR 227/2011 ed ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale previo versamento da parte dell’Utente di un corrispettivo a compenso delle spese di istruttoria e controllo.
3. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui si origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo.
4. L'autorizzazione, rilasciata sotto forma di A.U.A. o A.I.A. è valida conformemente alla specifica normativa. A termini dell’art. 3, comma 1, del DPR 227/2011 almeno sei mesi prima della scadenza deve esserne richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
5. Il Gestore ha la facoltà di rivedere le prescrizioni a seguito di variazioni sostanziali alla capacità di trattamento dell’impianto o in seguito a problematiche dovute allo scarico della ditta.
Art. 49 – Modificazioni degli scarichi industriali
1. Per ogni diversa destinazione d’uso dell’insediamento, o in caso di ampliamento o ristrutturazione del medesimo da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Nell’ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse deve essere data idonea comunicazione.
2. In caso di variazione del titolare dello scarico, questa dovrà essere comunicata al SUAP, per quanto di competenza, entro 30 giorni dalla data della variazione, trasmettendo a tal fine visura camerale aggiornata.
3. La fine esercizio dell’attività autorizzata, mediante lettera raccomandata, dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 30 giorni dalla data di cessazione dello scarico.
Art. 50 – Scarichi di sostanze pericolose
1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 131 del D. Lgs. 152/06 e smi. Per tali scarichi, contenenti sostanze pericolose, il Gestore può indicare prescrizioni, a carico del titolare degli scarichi, e l'installazione di strumenti in automatico che permettano di tenere sotto controllo la qualità dello scarico, ovvero i parametri ritenuti significativi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del Gestore per un periodo non inferiore a tre anni. Gli strumenti devono essere installati a cura e spese del titolare dello scarico. Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili per il controllo del Gestore. L’utente è responsabile del regolare funzionamento degli strumenti ed è tenuto a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento.
2. Per l’accettazione degli scarichi di cui al presente articolo, il Gestore stabilisce in aggiunta a quanto indicato nei precedenti articoli:
− un trattamento particolare per gli scarichi parziali contenenti le sostanze pericolose prima della loro confluenza nello scarico generale;
− la realizzazione di vasche di accumulo a perfetta tenuta idraulica da impiegare in caso di avaria degli impianti di pretrattamento delle acque reflue, aventi una capacità minima corrispondente al volume degli scarichi prodotti nell’arco di 24 ore lavorative, nonché, al fine di regolare l’immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell’impianto pubblico di depurazione ed in relazione alle portate.
3. Resta salva la facoltà da parte del Gestore di indicare, di volta in volta, idonee prescrizioni aggiuntive.
Art. 51 – Scarico di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di abbassamento della falda per scopi geotecnici ed edilizi
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, lo scarico in rete fognaria pubblica di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di abbassamento della falda per scopi geotecnici ed edilizi, non è consentito.
2. Lo scarico di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza di emergenza resi necessari da motivi contingibili ed urgenti di tutela della salute umana, può essere ammesso, previa verifica, da parte del Gestore dell’impianto pubblico di depurazione, della compatibilità con i processi depurativi adottati dagli impianti di trattamento dei reflui urbani e con il regolare funzionamento delle reti. In tal caso lo scarico sarà ammesso per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica e sarà comunque vincolata alla stipula di apposito contratto.
3. La raccolta e la misura, all’interno degli insediamenti dai quali origina lo scarico, delle acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza di emergenza di siti contaminati deve essere effettuata separatamente dagli altri scarichi. E’ comunque vietato diluire con acque derivanti dalle operazioni di cui sopra gli altri scarichi di acque reflue industriali, qualora presenti.
4. Qualora ammesso, lo scarico in rete fognaria pubblica delle acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di abbassamento della falda per scopi geotecnici ed edilizi è soggetto al pagamento della tariffa di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue.
5. La tariffa è applicata sul volume effettivamente scaricato. La tariffa è commisurata alla qualità dello scarico, come risultante dai controlli effettuati dal Gestore dell’impianto pubblico di depurazione.
Art. 52 – Divieto di diluizione degli scarichi
1. Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e smi, i valori limite di emissione previsti dal presente Regolamento non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. Il Gestore può indicare che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.
Art. 53 – Acque meteoriche
1. In termini generali e soprattutto con riferimento alle nuove edificazioni, le acque meteoriche non devono essere convogliate verso la pubblica fognatura al fine di prevenire malfunzionamenti e sovrappressioni nella rete fognaria esistente.
2. Deve essere privilegiato il reimpiego delle acque meteoriche per usi comunque compatibili con la loro qualità (irrigazione aree verdi, cisterne di accumulo, ecc.) oppure la dispersione delle medesime, mediante processi naturali lenti, negli spazi verdi.
3. Si indicano i seguenti principi:
- occorre effettuare Ia verifica deII’invarianza idrauIica (ovvero Ia portata massima compIessiva in fognatura non deve essere incrementata) neI caso di aree di nuovo impianto, di compIetamento e di trasformazione;
- occorre prevedere soIuzioni permeabiIi e/o semipermeabiIi neIIa reaIizzazione dei parcheggi sia pubbIici che privati.
4. SoIo in casi di evidenti impossibiIità tecniche a trovare deIIe soIuzioni aIternative aIIo scarico deIIe acque di pioggia in pubbIica fognatura si ritiene possibiIe I’immissione di taIi acque in fognatura previa reaIizzazione di adeguate vasche di accumuIo e Iaminazione che consentano iI graduaIe riIascio in fognatura dei defIussi, in particoIare durante gIi eventi piovosi di forte intensità, condividendo con iI Gestore deI sii gIi aspetti tecnici deIIe soIuzioni previste.
Art. 54 – Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne
1. Le acque meteoriche di prima pioggia e di Iavaggio di aree esterne sono discipIinate daI RegoIamento RegionaIe 1/R/2006 e smi.
2. QuaIora taIi immissioni recapitino in reti fognarie di pertinenza deI Servizio Idrico Integrato, i piani di prevenzione e di gestione sono presentati aI Gestore deI Servizio Idrico Integrato e da questo approvati. Le immissioni sono soggette aI controIIo ed aIIa fatturazione da parte deI Gestore. L’approvazione dei piani di prevenzione e gestione è soggetta aIIe spese di istruttoria.
Art. 55 – Sversamenti accidentali
1. II titoIare deIIo scarico deve adottare tutte Ie misure necessarie, prevedendo aItresì opportune opere o manufatti, per evitare sversamenti accidentaIi in fognatura, nei corpi idrici, suI suoIo e neI sottosuoIo.
2. II titoIare deIIo scarico e/o iI responsabiIe di sversamenti accidentaIi in pubbIica fognatura, aI di fuori deIIe modaIità e dei Iimiti quaIitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione, anche teIefonica seguita da comunicazione scritta, aI Gestore, aI fine deIIa adozione tempestiva degIi eventuaIi provvedimenti presso Ia sede aziendaIe e/o neIIa rete fognaria e/o presso I'impianto pubbIico di depurazione cui Io scarico afferisce, atti a contenere gIi effetti dannosi deII'incidente.
3. I soggetti responsabiIi deIIo sversamento sono tenuti a seguire Ie disposizioni impartite, anche teIefonicamente, daI Gestore.
4. QuaIora iI fatto possa avere rifIessi ambientaIi, iI titoIare deIIo scarico e/o iI responsabiIe di sversamenti ed iI Gestore devono, tempestivamente, dare comunicazione aIIa Provincia, aII’ARPA, aI Comune ed aII’EGA competenti per territorio.
5. NeI caso vi siano rifIessi igienico−sanitari, con Ia medesima procedura, si deve provvedere a dare debita comunicazione direttamente aII'Azienda Sanitaria LocaIe competente per iI territorio.
6. II soggetto responsabiIe deIIo scarico anomaIo è tenuto, a pena di sospensione/revoca deII’autorizzazione aIIo scarico neIIa pubbIica fognatura, a provvedere a proprie spese a sostenere i costi deIIa gestione straordinaria deII’impianto di depurazione pubbIico, giustificati e rendicontati daI Gestore, dovuti aIIo sversamento anomaIo.
Art. 56 – Scarichi vietati
1. Ferme restando Ie disposizioni reIative ai Iimiti di accettabiIità previsti daI presente RegoIamento, è vietato scaricare in pubbIica fognatura sostanze potenziaImente pericoIose o dannose per iI personaIe addetto ai servizi di fognatura e di depurazione, per Ia saIute pubbIica e per Ia fauna ittica dei corpi ricettori finaIi e che possano arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e aI processo deII’impianto pubbIico di depurazione.
2. A titoIo esempIificativo, si trascrive di seguito un eIenco non esaustivo di sostanze deIIe quaIi è vietato Io scarico in pubbIica fognatura:
a) idrocarburi aIifatici e aromatici e Ioro derivati in genere e, comunque, sostanze Iiquide o soIide, in soIuzione o in sospensione, che possano determinare condizioni di infiammabiIità o espIosività a danno deI sistema di fognatura;
b) ogni quantità di petroIio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oIi da tagIio o aItre sostanze che possano formare emuIsioni stabiIi con I'acqua;
c) sostanze tossiche o che potrebbero causare Ia formazione di gas tossici, quaIi ad esempio: ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno soIforato, acido cianidrico, anidride soIforosa, ecc.;
d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con aItri refIui, costituire pericoIo per Ie persone, gIi animaIi o I'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare iI buon andamento deI processo deII’impianto pubbIico di depurazione;
e) refIui aventi caratteristiche di corrosività o dannosità per Ie strutture e gIi impianti fognari o di pericoIosità per iI personaIe addetto;
f) refIui aventi temperature taIi da ampIificare gIi effetti di corrosività e pericoIosità di cui aIIa precedente Iettera e);
g) refIui aventi caratteristiche taIi da causare incrostazioni dannose aIIe strutture e, comunque, contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra 10 e 38 ˚C, possono precipitare, soIidificare o divenire geIatinose;
h) ogni sostanza cIassificabiIe come rifiuto ai sensi deIIa vigente normativa (es. quaIi farine fossiIi esauste, ecc ...);
i) spurghi di fognature private;
j) fanghi, residui soIidi o semisoIidi provenienti da processi di sedimentazione e depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi e aItri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;
k) refIui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni taIi da costituire rischio per Ie persone, gIi animaIi o I'ambiente, secondo Xx disposizioni di cui aI D.Lgs. 230/95, e successive modificazioni;
I) refIui con carica batterica e/o viraIe di carattere patogeno che possano costituire rischio per iI personaIe addetto ai servizi di fognatura e depurazione
m) ogni sostanza cIassificabiIe come rifiuto, ai sensi deIIa normativa vigente, anche se sminuzzata a mezzo di trituratore domestico o industriaIe.
3. Sono vietati gIi scarichi che non rispettano i Xxxxxx di accettabiIità prescritti.
4. Ferme restando Ie sanzioni penaIi ed amministrative previste xxXXx Xxxxx, I'inosservanza degIi eIencati divieti espone I'autore deI fatto a rispondere, nei confronti deI Gestore, dei danni causati a persone e cose, ai sensi deI Xxxxxx XxxxXx.
Art. 57 – Obbligo di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura
1. NeIIe zone servite da pubbIica fognatura, i titoIari degIi scarichi di acque refIue domestiche nuove ed esistenti sono tenuti ad aIIontanare i propri scarichi mediante aIIacciamento aIIa pubbIica fognatura secondo Ie modaIità previste daI presente RegoIamento.
2. Ai fini deI comma precedente si fa riferimento a quanto previsto daII’art. 8 deIIa I.r. 13/90 e smi. Quindi tutti gIi scarichi civiIi devono essere coIIegati aIIa pubbIica rete fognaria se canaIizzabiIi in meno di 100 metri daII'apposito punto di aIIacciamento, nei tempi e nei modi stabiIiti daII'Autorità competente aI controIIo, fatte saIve eventuaIi motivate deroghe, anche temporanee, con particoIare riferimento agIi insediamenti esistenti.
3. In caso di inerzia o inadempienza degIi interessati, iI Xxxxxxx potrà chiedere aI Xxxxxxx di far rispettare gIi obbIighi deI presente articoIo con apposita ordinanza.
4. L’Utente potrà chiedere aII’Autorità competente aI riIascio deII’autorizzazione aIIo scarico fuori fognatura (iI Comune per gIi scarichi domestici) eventuaIi deroghe anche temporanee, a quanto riportato nei commi precedenti, nei casi di comprovate difficoItà tecniche, quaIi attraversamenti di ferrovie, autostrade, fiumi, torrenti ecc. od aItri comprovati motivi. II Comune si esprimerà dopo aver sentito I’EGA ed iI Gestore interessato.
5. I proprietari degIi immobiIi situati neIIa zona interessata daII’entrata in funzione deIIa pubbIica fognatura, dovranno, entro sei mesi, provvedere ad aIIacciarsi. Dovranno aItresì provvedere, Iaddove gIi impianti di trattamento privati, precedentemente utiIizzati, siano ubicati su suoIo pubbIico, aIIo spurgo, disinfezione e dismissione mediante riempimento con idonei materiaIi inerti dei xxxxx xxxx e deIIe fosse bioIogiche in precedenza utiIizzate.
Art. 58 – Separazione degli scarichi
1. NeIIe zone servite da reti fognarie separate, è fatto obbIigo, a tutti i titoIari di scarichi in pubbIiche fognature, di separare Ie acque refIue (nere) da queIIe meteoriche (bianche), che non dovranno essere più convogIiate neIIa fognatura nera.
2. TaIe obbIigo riguarda aItresì tutti gIi insediamenti esistenti, neI caso in cui iI Gestore provveda a separare Ia preesistente rete fognaria a sistema misto.
Art. 59 – Modalità tecniche di allacciamento - Prescrizioni generali
1. NeIIe zone servite da fognatura separata, gIi impianti di raccoIta deIIe acque meteoriche, deIIe acque refIue domestiche e deIIe acque refIue industriaIi devono essere deI tutto indipendenti tra Ioro, saIvo deroghe o diverse prescrizioni da parte deI Gestore, dovute aII'accertata impossibiIità tecnica di effettuare Ia separazione.
2. NeIIe zone servite da fognatura mista, Ia confIuenza deIIe acque meteoriche con Ie acque refIue domestiche e con Ie acque refIue industriaIi può essere consentita daI Gestore, soIo in casi eccezionaIi, mediante un apposito “pozzetto di raccordo”, posto aII’interno deIIa proprietà, da cui si diparte Ia tubazione che conduce ad un “pozzetto di consegna”, posto aI Iimite deIIa proprietà privata (da instaIIare in proprietà pubbIica o privata in reIazione aIIa migIior coIIocazione tecnica ed accessibiIità degIi addetti deI Gestore per Ie operazioni di controIIo e spurgo).
3. II “pozzetto di consegna” dovrà essere adatto per iI preIievo di campioni a caduta di Iiquido, aI fine di eventuaIi controIIi deIIe caratteristiche e deIIa quaIità deIIe acque scaricate.
4. In caso di evidenti impossibiIità tecniche (es. vie cittadine) Ie suddette modaIità tecniche di aIIacciamento potranno non essere rispettate e pertanto nuove modaIità dovranno essere concordate con iI Gestore.
Art. 60 – Allacciamento alla pubblica fognatura
1. I Iavori reIativi aII’aIIacciamento deIIo scarico fino aI Iimite di proprietà [pozzetto di consegna compreso], saranno eseguiti a cura e spese deI richiedente. I Iavori necessari daI [pozzetto di consegna escIuso] fino aIIa pubbIica fognatura saranno eseguiti, di norma, a cura deI Gestore dietro accettazione deI preventivo suIIa base dei costi standard riportati neI presente RegoIamento. I Iavori di aIIacciamento aIIa pubbIica fognatura potranno essere eseguiti daII’Utente, con Ia supervisione deI Gestore che fornirà aII’Utente Ie prescrizioni tecniche per I’aIIacciamento.
2. II Gestore potrà decidere Ia continuità di funzionamento degIi impianti di pretrattamento Iaddove Io ritenga necessario per esigenze tecniche.
3. La manutenzione degIi aIIacciamenti sarà a carico deI Gestore daIIa pubbIica fognatura fino aI Iimite di proprietà, fatto saIvo quanto riportato neII’art. 9.
4. La posa di apparati anti−rigurgito potrà essere prescritta, daI Gestore, suIIe canaIizzazioni interne (a cura e spese proprietario in reIazione aIIa protezione deII’impianto interno) vaIutando situazioni di potenziaIe rigurgito.
Art. 61 – Norme particolari per l’allacciamento alla pubblica fognatura
1. NeIIa costruzione deIIe canaIizzazioni interrate aII’interno deIIe aree private devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere Ia perfetta impermeabiIità xXXx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxXX’xxxxxxx x xXXx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx neIIe previste condizioni di esercizio, nonché neII’ipotesi di funzionamento in carico deIIa pubbIica fognatura.
2. Tutte Ie opere dovranno, in ogni caso, essere reaIizzate secondo Xx regoIe deIIa buona tecnica e osservando Ie prescrizioni generaIi impartite daI Gestore. Devono essere previste Xx sifonature dei singoIi apparecchi instaIIati, nonché i condotti di ventiIazione.
3. NeI caso in cui sia necessario utiIizzare un impianto di soIIevamento eIettromeccanico per scaricare Ie acque posizionate a quota inferiore aIIa pubbIica fognatura, I’immissione dovrà avvenire per gravità tramite un “pozzetto di caIma”.
Art. 62 – Pozzetto di consegna
1. AI Iimite deIIa proprietà privata, adiacente aIIa proprietà pubbIica in prossimità deI coIIettore fognario, in area accessibiIe da proprietà pubbIica, deve essere previsto un pozzetto di consegna contenente sifone e braga d'ispezione. La reaIizzazione deI pozzetto di consegna è a carico deII’Utente. L’aIIaccio aIIa pubbIica fognatura sarà, preferibiImente, reaIizzato soIo dopo che I’Utente avrà posato Ia rete interna ed iI pozzetto di consegna, previa verifica con i tecnici deI Gestore circa iI corretto posizionamento, soprattutto aItimetrico, deI pozzetto di consegna, in modo da poter reaIizzare correttamente I’aIIacciamento.
2. Nei casi di particoIare difficoItà tecnica per iI posizionamento in proprietà privata, previo accordo con iI Gestore, I’Utente può richiedere aII'Ente PubbIico competente I'autorizzazione aI posizionamento neIIa proprietà pubbIica.
3. NeI caso in cui iI coIIettore passi in proprietà privata, iI pozzetto è coIIocato in posizione immediatamente adiacente aI coIIettore fognario stesso.
4. La braga costituisce iI punto in cui avviene Ia consegna deIIe acque refIue: a monte, fino agIi apparecchi di scarico, Ia competenza e Ia manutenzione spettano aI proprietario; a vaIIe, fino aI coIIettore principaIe, Ia competenza e Ia manutenzione spettano aI Gestore.
5. II pozzetto è di competenza e manutenzione deII’Utente. II manufatto deve essere di dimensioni taIi da consentire un'agevoIe ispezionabiIità da parte deI personaIe addetto; iI dispositivo di chiusura, costruito con materiaIi che permettano una faciIe rimozione, deve essere sempre accessibiIe in quaIsiasi momento.
6. Nei casi di cui aI precedente comma Ia custodia deII’aIIacciamento fognario, ivi compresa Ia segnaIazione deI maIfunzionamento, è in capo aII’Utente.
Art. 63 – Scarichi provvisori
1. II Gestore può autorizzare I’aIIacciamento provvisorio deIIo scarico a servizio deI cantiere di fabbricati nuovi, in costruzione o da ristrutturare, con I’impiego di condotti che saranno utiIizzati successivamente a servizio definitivo deI fabbricato. GIi scarichi da convogIiare dovranno provenire escIusivamente dai servizi igienici deI cantiere.
2. I cantieri ediIi dovranno assumere tutte Ie misure aI fine di evitare Io sversamento neIIe canaIizzazioni pubbIiche di materiaIi da costruzione o acque torbide, sabbiose o contenenti resti di cemento. II Gestore può far effettuare, a spese deIIa proprietà, un controIIo deIIe canaIizzazioni pubbIiche e prescrivere dei Iavori di ripristino.
3. EventuaIi scarichi di acque refIue domestiche di carattere saItuario e temporaneo quaIi, a titoIo di esempio, queIIe provenienti da veicoIi dei Iuna−park, servizi igienici di fiere e mercati, ecc., potranno essere ammessi nei pozzetti deIIa pubbIica rete fognaria, tramite apposite condotte mobiIi, previa specifica richiesta e neIIe modaIità stabiIite daI Gestore stesso.
Art. 64 – Scarichi posti a quota inferiore della sede stradale
1. La rete di fognatura pubbIica è predisposta per ricevere Ie acque nere dei piani dei fabbricati che si trovino a quota non inferiore a m. 0,50 daI piano stradaIe (ai sensi deI DPCM 04/03/1996 punto 8.3.3). II Gestore non assume aIcuna responsabiIità in caso d’interruzione deI servizio dovuta a forza maggiore a o eventi imprevedibiIi; non è aItresì ritenuto responsabiIe per danni da aIIagamento o rigurgito dovuti ad eventi metereoIogici eccezionaIi o a causa oggettivamente non ascrivibiIi aI medesimo.
2. GIi apparecchi di scarico coIIegati aIIa canaIizzazione interna devono avere Ia bocca ad un IiveIIo superiore aII’estradosso deI condotto di fognatura.
3. QuaIora Ia conformazione deI fabbricato da aIIacciarsi e Ia quota deI coIIettore deIIa pubbIica rete fognaria non consentissero, totaImente o parziaImente, Io scarico a gravità deIIe acque neI condotto di fognatura, dovrà essere predisposto a carico deII’Utente, conformemente aIIe norme deIIa buona tecnica, un idoneo sistema di soIIevamento.
4. La condotta di mandata di impianti di soIIevamento deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti aII’interno, anche in caso di sovrappressione deI coIIettore fognario pubbIico.
5. L’immissione neIIa fognatura pubbIica, saIvo casi specifici, deve sempre avvenire per gravità; pertanto dovrà essere predisposto un pozzetto di consegna che operi Ia disconnessione deI fIuido in pressione.
Art. 65 – Impianti di pretrattamento
1. II titoIare deIIo scarico è responsabiIe degIi impianti di pretrattamento/depurazione e deve garantire Ia massima efficienza deI manufatto, effettuando Ie necessarie operazioni di autocontroIIo e manutenzione deIIe parti deIIo stesso, a sue spese.
2. II titoIare deIIo scarico dovrà dare comunicazione immediata aI Gestore di quaIsiasi guasto, intervento manutentivo e/o aItri eventi eccezionaIi che abbiano compromesso Ia piena funzionaIità deI manufatto. II Gestore ha Ia facoItà di prescrivere Iimitazioni o anche Ia sospensione deIIo scarico per tutta Ia durata deI disservizio, aI fine di prevenire o contenere eventuaIi possibiIità di inquinamento.
3. II fermo di taIi impianti per Iavori di manutenzione deve essere preventivamente comunicato aI Gestore. OItre Ia comunicazione sarà prodotta aI Gestore una sintetica nota neIIa quaIe sono indicati gIi interventi previsti per iI ripristino deIIa funzionaIità deII’impianto.
4. Le caratteristiche dei dispositivi di pretrattamento deIIe acque refIue industriaIi da adottare si differenziano in funzione deI tipo di fognatura e deIIe caratteristiche quaIitative e quantitative deIIe acque refIue e vengono vaIutati in sede di autorizzazione.
5. Per situazioni particoIari, ove sia tecnicamente accertata I’impossibiIità di coIIocare manufatti di pretrattamento o vasche di stoccaggio dei refIui, sarà cura deI Gestore, sentito I’Ente d’Ambito, vaIutare eventuaIi deroghe aII’instaIIazione di detti manufatti. La vaIutazione di concedere eventuaIe deroga sarà funzionaIe aIIa reaIe capacità depurativa deII’impianto e aI raggiungimento degIi obiettivi di quaIità deI corpo idrico.
Art. 66 – Controllo degli scarichi
1. XX Xxxxxxx, avvaIendosi di proprio personaIe o di personaIe tecnico esterno espressamente incaricato, esercita Ie funzioni di vigiIanza e controIIo, anche ai fini tariffari.
2. II Gestore è autorizzato in quaIunque momento a effettuare Ie ispezioni, i controIIi e i preIievi necessari aII'accertamento deI rispetto dei vaIori Iimite di emissione, deIIe prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regoIamentari e deIIe condizioni che danno Iuogo aIIa formazione degIi scarichi. II titoIare deIIo scarico è tenuto a fornire Ie informazioni richieste e a consentire I'accesso ai Iuoghi dai quaIi si origina Io scarico.
3. GIi incaricati deIIe funzioni di vigiIanza e controIIo, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti a esibire iI documento di riconoscimento Ioro riIasciato daI Gestore. Xxxxxx aItresì chiedere immediatamente I’assistenza deI responsabiIe degIi scarichi deII’insediamento o di persona da esso incaricata, per poter accedere aI pozzetto di ispezione.
4. L’Utente, aI momento deIIa presentazione deIIa domanda di aIIacciamento o di autorizzazione ovvero in caso di modificate condizioni deII’aIIacciamento/autorizzazione in essere, deve adeguatamente informare gIi operatori deI Gestore circa i rischi presenti suI sito deII’attività produttiva e reIativi aIIe diverse fasi di Iavorazione.
5. L’accesso degIi incaricati ai Iuoghi di produzione è ammesso unicamente per gIi scopi per i quaIi è stato disposto, fermo restando I’obbIigo di osservare Ie norme suIIa sicurezza per iI trattamento dei dati personaIi e con riguardo aIIe esigenze dei processi produttivi e deII’organizzazione deI Iavoro. Le informazioni raccoIte sui soggetti controIIati sono coperte daIIa riservatezza d’Ufficio, possono essere archiviate in data−base (numerici, cartografici, fotografici ecc.), eIaborate e aII’occorrenza divuIgate quando trattasi di dati ambientaIi da/per Soggetti autorizzati (Ato, Gestore, Organi di controIIo) ed escIusivamente per Ie finaIità istituzionaIi.
Art. 67 – Modalità di controllo degli scarichi industriali
1. AI fine di verificare iI rispetto deIIe disposizioni deI presente RegoIamento iI Gestore è autorizzato ad effettuare i controIIi di cui ai commi successivi, tramite personaIe incaricato che dovrà quaIificarsi mediante apposito tesserino di riconoscimento riIasciato daIIa Società medesima.
2. Ai sensi deII’Art. 128, comma 2, deI D.Lgs. n. 152/2006, detto personaIe provvede aI controIIo degIi insediamenti aIIacciati aIIa fognatura pubbIica suIIa base di programmi mirati a fini gestionaIi e manutentivi, per iI compimento di accertamenti in materia tariffaria, e per Ia verifica quaIi−quantitativa degIi scarichi, aIIo scopo di assicurare I’adeguamento degIi effIuenti fognari ai Iimiti di accettabiIità posti daIIe autorizzazioni riIasciate e daIIa normativa in essere.
3. QuaIi tecnici aziendaIi addetti ai controIIi sono abiIitati a compiere sopraIIuoghi ed ispezioni aII’interno deI perimetro deII’insediamento, aIIa presenza deI titoIare deIIo scarico o di persona aII’uopo deIegata, ad accedere Iiberamente a tutti i reparti o IocaIi in cui si svoIge iI cicIo di produzione, aI fine di verificare Ia natura e I’accettabiIità degIi scarichi, Ia funzionaIità degIi impianti di pretrattamento adottati, iI rispetto dei criteri generaIi per un corretto e razionaIe uso deII’acqua e, più in generaIe, I’osservanza deIIe norme e prescrizioni deI D.Lgs. n. 152/2006 e deI presente RegoIamento.
4. I controIIi in oggetto riguardano, fra I’aItro, Ia riIevazione deI consumo d’acqua preIevata da fonti diverse daI pubbIico acquedotto, Ia natura deIIe materie prime Iavorate, Ie fasi di Iavorazione e, se deI caso, Io scarico deII’insediamento tramite un preIievo. TaIe preIievo sarà suddiviso in due campioni sigiIIati, uno dei quaIi verrà consegnato aII’utente. L’anaIisi deI campione deve essere effettuata secondo Ie metodiche di Xxxxx.
5. Durante Ie descritte operazioni di controIIo verrà, inoItre, assunta ogni informazione reIativa aII’avvenuta denuncia e/o autorizzazione degIi scarichi in pubbIica fognatura ed acquisiti i dati necessari aII’eventuaIe aggiornamento deI catasto degIi scarichi. QuaIora iI controIIo sia compiuto ai soIi fini gestionaIi, iI preIievo potrà consistere in un campione anche non sigiIIato. NeI caso di preIievi a fini tariffari, gIi esiti anaIitici saranno comunicati aI titoIare deII’insediamento interessato, mediante Iettera ordinaria.
6. Di tutte Ie operazioni effettuate sarà redatto apposito verbaIe da consegnare, in copia, aI titoIare deIIo scarico. ContestuaImente a taIe consegna verrà comunicata Ia data, iI Xxxxx e I’ora deII’esecuzione deII’anaIisi, affinché iI titoIare deIIo scarico possa presenziarvi, eventuaImente con I’assistenza di un consuIente tecnico. Le informazioni raccoIte sui soggetti controIIati sono coperte da segreto d’ufficio.
Art. 68 – Punti di controllo - Installazione di strumenti di misura e controllo
1. Prima deI recapito in fognatura, Ie acque refIue industriaIi devono essere condotte a un pozzetto di ispezione coIIocato a monte deII’eventuaIe misceIazione deIIe acque refIue industriaIi con acque meteoriche o di origine domestica ed idoneo per iI preIievo di campioni e Ia misurazione deIIo scarico, in un Iuogo sempre accessibiIe daI Gestore per I’attività di controIIo visivo e per i campionamenti.
2. Resta saIva Ia facoItà deI Gestore di indicare I’instaIIazione di uIteriori pozzetti di ispezione o quant'aItro necessario aI preIievo di campioni rappresentativi deII'omogeneità degIi scarichi o per consentire Ia misurazione e iI controIIo quaIi−quantitativo degIi scarichi provenienti daI processo produttivo e/o deIIe acque di raffreddamento.
3. GIi scarichi industriaIi, con voIumi scaricati superiori a 3.000 mc/anno o voIume minimo giornaIiero superiore a 15 mc/giorno, devono essere dotati di un misuratore di portata.
4. II misuratore di portata è instaIIato a cura deI Gestore ed a spese deII’Utente. AI Gestore è garantito I’accesso in quaIunque ora e giorno deII’anno per I’attività di controIIo.
5. NeI periodo di mancata registrazione degIi scarichi è conteggiato aII’Utente iI voIume medio riscontrato nei periodi precedenti.
6. GIi Utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse daIIa rete pubbIica di acquedotto e scaricano neIIa pubbIica fognatura senza misuratore di portata, sono tenuti aII'instaIIazione e aI buon mantenimento di strumenti di misura deIIe acque preIevate che hanno per recapito Ia pubbIica fognatura. I contatori sui pozzi devono essere instaIIati a cura e spese degIi utenti, a seguito di preventivi accordi con iI Gestore, che ne verifica I’idoneità tecnica e procede aII’apposizione deI sigiIIo di controIIo.
7. II Gestore, quaIora non sia stato prescritto, potrà instaIIare, a sua cura e spese, un campionatore in automatico per iI controIIo deIIa quaIità deIIe acque scaricate. AI Gestore sarà garantito I’accesso in quaIunque ora e giorno deII’anno, fermo restando quanto previsto per Ie sostanze pericoIose.
Art. 69 – Controllo delle portate scaricate in fognatura
1. Per gIi Utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse daIIa rete pubbIica di acquedotto e scaricano neIIa pubbIica fognatura i corrispettivi, per i servizi di fognatura e depurazione, sono caIcoIati suIIa base deI voIume deIIe acque preIevate, misurato tramite apposito contatore. Le Ietture deI misuratore dovranno essere comunicate aI Gestore neIIa denuncia annuaIe, da effettuarsi entro iI 31 marzo. E’ facoItà deI Gestore effettuare dei controIIi.
2. A taI fine gIi utenti sono tenuti aII'instaIIazione e aI buon mantenimento di strumenti di misura deIIe acque preIevate che hanno per recapito Ia pubbIica fognatura, effettuando periodicamente ed a proprie spese Ia manutenzione necessaria, segnaIando tempestivamente aI Gestore guasti e bIocchi, prima di togIiere iI sigiIIo di controIIo.
3. I contatori devono essere instaIIati a cura e spese degIi Utenti, a seguito di preventivi accordi con iI Gestore, che verifica I'idoneità tecnica deII'impianto e deII'apparecchio proposto e procede poi aII'apposizione deI sigiIIo di controIIo.
4. In caso di guasto, gIi interessati devono darne tempestiva comunicazione aI Gestore. NeI periodo di mancata registrazione dei preIievi, è conteggiato aII’Utente iI consumo medio riscontrato negIi anni precedenti.
5. Per Ie utenze domestiche o a queste assimiIate, iI voIume deII'acqua scaricata è determinato in misura pari aI voIume di acqua fornita, preIevata o comunque accumuIata e scaricata in fognatura.
6. Per Ie utenze industriaIi iI voIume da considerare è queIIo riIevato daII’apposito misuratore suIIo scarico. In mancanza di apposito misuratore si considera, come per Ie utenze domestiche, un voIume pari aI cento per cento deI voIume di acqua fornita a cui si aggiunge queIIa preIevata da pozzi privati e scaricata in fognatura.
7. II Gestore esercita Ie funzioni di vigiIanza e controIIo verificando I’idoneità tecnica deI misuratore suIIo scarico ed operando i controIIi per riIevare Ia quaIità deIIo scarico in pubbIica fognatura.
Art. 70 – Applicazione della tariffa
1. La quota di tariffa riferita aI servizio di pubbIica fognatura è dovuta dagIi utenti aIIacciati aIIa fognatura.
2. La quota di tariffa riferita aI servizio di depurazione è dovuta dagIi utenti aIIacciati aIIa pubbIica fognatura, se iI terminaIe di scarico è provvisto di impianti di depurazione.
3. GIi scarichi industriaIi sono assoggettati aIIa tariffa, suIIa base deIIa quantità e deIIa quaIità deIIe acque scaricate, ai sensi deIIa deIibera ARERA 665/2017.
Art. 71 – Fughe accidentali di acqua dovute a guasti e rotture sull’impianto interno dell’Utente – Fatturazione degli importi di fognatura e depurazione.
1. Si richiama quanto previsto neII’art. 21, reIativo aI servizio di acquedotto, ed inerente aIIe modaIità da adottarsi neI caso di fughe accidentaIi di acqua dovute a guasti e rotture suII’impianto interno deII’Utente.
2. Nei casi previsti daI comma 5 deII’art. 21 gIi importi di fognatura e depurazione vengono determinati suIIa base deI consumo medio storico. Per particoIari situazioni iI Gestore potrà appIicare aII’Utente condizioni più favorevoIi.
NORME FINALI
Art. 72 – Sistema Sanzionatorio e penalità
1. In caso di mancato rispetto deIIe disposizioni di Iegge o contenute neI presente RegoIamento si appIica iI sistema sanzionatorio previsto daIIe vigenti normative.
2. Le vioIazioni possono essere accertate e contestate dagIi Enti preposti aI controIIo e daI personaIe deI Gestore. L'appIicazione deIIe sanzioni suddette non pregiudica I'eventuaIe procedimento penaIe o civiIe a carico deI contravventore.
3. Le sanzioni saranno erogate, introitate e destinate daI Gestore, ai sensi deII’articoIo 58 deIIa L.R. 44/2000, saranno utiIizzate per iI migIioramento degIi impianti di depurazione.
4. AgIi Utenti di scarichi in pubbIica fognatura di acque domestiche, ad escIusione di queIIi che provengono escIusivamente da insediamenti di tipo abitativo residenziaIe e/o da servizi igienici, che non rispettino Ie prescrizioni cui aII’art. 45 deI presente RegoIamento, è appIicata una penaIe variabiIe da € 1.000 ad € 5.000 in relazione alla gravità dello scarico.
5. Per gli scarichi industriali si applicano, altresì, le penali tariffarie previste dalle norme dell’ARERA (TICSI).
6. E’ possibile la sospensione dell’autorizzazione allo scarico dei reflui industriali, oltre a situazioni di reiterati superamenti dei limiti di scarico, anche nei casi di morosità dell’Utente, previo sollecito scritto con preavviso di 30 giorni. Se l’Utente non provvede al pagamento entro 6 mesi dalla scadenza della fattura, al fine di rendere disponibile la quota di impianto dedicata all’Utente per altri reflui da trattare, il Gestore potrà richiedere al Soggetto competente la revoca dell’autorizzazione.
7. Durante il periodo di sospensione dell’autorizzazione allo scarico e/o a seguito della revoca, non devono essere effettuati scarichi di acque reflue nella rete fognaria, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme di legge.
8. L’autorizzazione decade di diritto in caso di cessazione dello scarico e/o dell’attività dell’insediamento produttivo.
Art. 73 – Reclami
1. Per la materia dei reclami si richiama l’art. 39 per quanto concerne le rettifiche di fatturazione ed i reclami sulla bolletta e più in generale si rinvia alla Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. Ogni comunicazione degli Utenti al Gestore, deve essere inoltrata in forma scritta, per posta, posta elettronica o direttamente presso le sedi territoriali. Ogni altro tipo di comunicazione (es. al personale del Gestore) rimane priva di qualsiasi valore probatorio in merito ad eventuali contestazioni inoltrate dall’Utente.
3. Nel caso in cui non sia possibile estinguere il reclamo, il gestore fornisce all’utente finale le informazioni per risolvere la controversia, indicando in particolare i recapiti dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente e le modalità di attivazione di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il gestore si impegna a partecipare per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte dell’utente finale e la cui procedura sia gratuita.
Art. 74 – Variazioni del Regolamento
1. Il Gestore e le Associazioni dei Consumatori e di Categoria hanno facoltà di proporre all’Ente di Governo d’Ambito, modifiche al presente Regolamento che potranno risultare necessarie, convenienti ed opportune nell'interesse pubblico e generale.
2. Ogni variazione al presente Regolamento è deliberata dall’Ente di Governo d’Ambito, per l'approvazione definitiva ed il Gestore dovrà darne comunicazione all’Utente.
Art. 75 – Disposizioni finali
1. Il Gestore garantisce che il trattamento dei dati personali ed eventualmente di quelli sensibili, forniti, ovvero acquisiti nell'ambito della propria attività, si svolgerà sempre nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale, anche quando si tratti di comunicazioni ed invio (anche all'estero) dei dati stessi, nei limiti e per gli scopi previsti dalla Legge.
2. Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per le finalità sopra indicate, e sono trattati con l'ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi. E' cura del Gestore far accedere a tali trattamenti solo personale competente a ciò abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
3 Per informazioni in merito ai trattamenti e per esercitare i diritti garantiti dal Regolamento Europeo in merito alla protezione dati personali 2016/679, gli Utenti possono rivolgersi direttamente al Gestore nella figura del Titolare del trattamento dati oppure − ove nominato − del Responsabile Protezione dati, i cui riferimenti sono disponibili sul sito Istituzionale.
4. Il Gestore ha l’obbligo di rispettare e far rispettare il presente Regolamento.
5. Contestualmente alla stipula del contratto, all’Utente è fornita indicazione dove poter consultare il Regolamento d’Utenza e la Carta del Servizio. L’Utente potrà richiedere al Gestore la copia cartacea del Regolamento e della Carta del Servizio.
6. Per qualsiasi informazione o eventuale reclamo, gli Utenti interessati possono rivolgersi direttamente al Gestore.
7. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, le norme e gli usi vigenti. Eventuali successive disposizioni dell’Autorità rispetto all’approvazione del presente Regolamento ne costituiscono integrazione ed adeguamento automatico.
8. Ogni comunicazione degli Utenti al Gestore può essere inoltrata, per posta, per via telefonica o telematica o direttamente presso la sua Sede, in forma scritta.
9. Il Gestore non assume alcuna responsabilità per controversie relative a rapporti intercorsi o intercorrenti tra gli Utenti e altri soggetti terzi.
10. Le operazioni contrattuali di passaggio dalle vecchie gestioni al Gestore del S.I.I. sono gratuite per l’Utente.
11. Sono fatti salvi i diritti degli Utenti stabiliti nella Carta del Servizio Idrico Integrato. In caso di discordanze tra Regolamento e Carta del Servizio vale quanto previsto nella Carta del Servizio Idrico Integrato e comunque prevalgono le disposizioni dell’Autorità.
12. Gli indennizzi automatici che la regolazione dell’Autorità riconosce all’Utente sono esplicitati nella Carta dei Servizi.
13. Le prestazioni varie che il Gestore fornisce all’Utente, se non previste nel tariffario allegato al presente Regolamento, saranno fatturate secondo le tariffe previste dal Gestore.
14. L’Ente di Governo dell’Ambito è garante nei confronti degli Utenti dell’esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento a carico del Gestore. Gli Uffici dell’Ente d’Ambito sono a disposizione degli Utenti per la segnalazione di qualsivoglia malfunzionamento nell’erogazione del Servizio Idrico Integrato.
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | ALLEGATO 1 | ||
SCHEMI DI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO |
ALLACCIAMENTO TIPO
L'impianto pubblico di responsabilità del Gestore è sino al contatore da cui parte l'impianto interno che dovrà comunque essere realizzato come da schema.
In caso di allacciamenti multipli ci saranno più installazioni (come da schema) nello stesso pozzetto, o nicchia, che dovrà pertanto essere di adeguate dimensioni.
Il misuratore deve essere collocato al limite della proprietà privata, da installare in proprietà pubblica o privata in relazione alla miglior collocazione tecnica ed accessibilità degli addetti del Gestore per le operazioni di lettura del misuratore e controllo. Qualora il contatore diventi inaccessibile per cause imputabili all'Utente saranno a suo carico i costi di ripristino dell'accessibilità.
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | ALLEGATO 1 | ||
SCHEMI DI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO |
ALLACCIAMENTO CON PRESA ANTINCENDIO
L'impianto pubblico di responsabilità del Gestore è sino al contatore da cui parte l'impianto interno che dovrà comunque essere realizzato come da schema.
In caso di allacciamenti multipli ci saranno più installazioni (come da schema) nello stesso pozzetto, o nicchia, che dovrà pertanto essere di adeguate dimensioni.
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | ALLEGATO 1 | ||
SCHEMI DI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO |
ALLACCIAMENTO TIPO IN NICCHIA
Indicativamente le dimensioni della nicchia sono le seguenti: larghezza cm 60, profondità cm 40 ed altezza cm 60. In ogni caso, prima di realizzare i lavori, l'Utente deve sentire il Gestore per realizzare la nicchia di adeguate dimensioni.
L'impianto pubblico di responsabilità del Gestore è sino al contatore da cui parte l'impianto interno che dovrà comunque essere realizzato come da schema.
In caso di allacciamenti multipli ci saranno più installazioni (come da schema) nello stesso pozzetto, o nicchia, che dovrà pertanto essere di adeguate dimensioni.
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | ALLEGATO 1 | ||
SCHEMI DI ALLACCIAMENTO FOGNATURA |
ALLACCIAMENTO TIPO
L'impianto pubblico di responsabilità del Gestore è sino al POZZETTO DI CONSEGNA (sifonato) escluso da cui parte l'impianto interno.
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | ALLEGATO 1 | ||
SCHEMI DI ALLACCIAMENTO FOGNATURA |
ALLACCIAMENTO TIPO CON INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | ALL/2 | |||||||
TARIFFE PER ALLACCIAMENTI NUOVI E SPOSTAMENTI PRESA | ||||||||
SERVIZIO ACQUEDOTTO | ||||||||
PREZZO PRESA | STERRATO 1/2'' 3/4'' 1'' 1'' 1/4'' 1'' 1/2'' 2'' | |||||||
DIRITTO FISSO per contatore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
PRESA DA 0 A 5 MT | 690,00 | 710,00 | 740,00 | 760,00 | 810,00 | 900,00 | ||
TOTALE PRESA SINO A 5 MT | 690,00 | 710,00 | 740,00 | 760,00 | 810,00 | 900,00 | ||
DEMOLIZIONE PRESA | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | ||
SUPPLEMENTI E VARIE | ||||||||
RIPRISTINI | ||||||||
- per ogni mq in più | − | − | − | − | − | − | ||
- su prescrizione dell'ente | ||||||||
proprietario della strada | ||||||||
- tappeto e fresatura | ||||||||
PER EVENTUALI SPESE ISTRUTTORIE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
A FORFAIT (per ogni pratica) | ||||||||
- Provincia, A.N.A.S., altri Enti Locali | ||||||||
SUPPL. MENSOLA/caduna | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||
- oltre la prima | ||||||||
SUPPL. OLTRE I 5 MT/per mt | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | ||
- scavo | ||||||||
- reinterro | ||||||||
SUPPL.POZZETTO CONTAT. | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||
- formato standard | ||||||||
- oltre il primo | ||||||||
N O T E: | EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI DOVUTI A PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI ENTI | |||||||
O SOGGETTI TERZI DOVRANNO ESSERE SPECIFICATI NEL PREVENTIVO | ||||||||
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | ALL/2 | |||||
TARIFFE PER ALLACCIAMENTI NUOVI E SPOSTAMENTI PRESA | ||||||
SERVIZIO ACQUEDOTTO | ||||||
PREZZO PRESA | 1/2'' | ASFALTO-PORFIDO-ACCIOTOLATO 3/4'' 1'' 1'' 1/4'' 1'' 1/2'' | 2'' | |||
DIRITTO FISSO per contatore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PRESA DA 0 A 5 MT | 900,00 | 920,00 | 940,00 | 970,00 | 1020,00 | 1250,00 |
TOTALE PRESA SINO A 5 MT (compreso ripristini asfalto con fresatura e tappetino sino a 5 mq. ca) | 900,00 | 920,00 | 940,00 | 970,00 | 1020,00 | 1250,00 |
DEMOLIZIONE PRESA | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
SUPPLEMENTI E VARIE | ||||||
RIPRISTINI | ||||||
- per ogni mq in più | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
- su prescrizione dell'ente | ||||||
proprietario della strada | ||||||
- tappeto e fresatura | ||||||
PER EVENTUALI SPESE ISTRUTTORIE | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
A FORFAIT (per ogni pratica) | ||||||
- Provincia, A.N.A.S., altri Enti Locali | ||||||
SUPPL. MENSOLA/caduna | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
- oltre la prima | ||||||
SUPPL. OLTRE I 5 MT/per mt | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
- scavo e reiterro | ||||||
- materiale arido e binder | ||||||
- tappeto | ||||||
SUPPL.POZZETTO CONTAT. | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
- formato standard | ||||||
- oltre il primo |
N O T E: EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI DOVUTI A PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI ENTI O SOGGETTI TERZI DOVRANNO ESSERE SPECIFICATI NEL PREVENTIVO
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | ||
TARIFFE PER ALLACCIAMENTI | ALL/2 | |
SERVIZIO FOGNATURA | ||
PREZZO PRESA uso domestico e assimilati | STERRATO | ASFALTO - PORFIDO ACCIOTOLATO |
DIRITTO FISSO PER ALLACCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
PRESA DA 0 A 5 MT (sino a 5 mq) | 800,00 | 1000,00 |
TOTALE ALLACCIAMENTO | 800,00 | 1000,00 |
SUPPLEMENTI E VARIE | ||
RIPRISTINI | ||
- per ogni mq in più | ------ | 25,00 |
- su prescrizione dell'ente | ||
proprietario della strada | ||
- tappeto e fresatura | ||
PER EVENTUALI SPESE ISTRUTTORIE A FORFAIT (per ogni pratica) | 150,00 | 150,00 |
- Provincia, A.N.A.S., altri Enti Locali | ||
SUPPL. OLTRE I 5 MT/per mt | 80,00 | 110,00 |
- scavo | ||
- reinterro | ||
- materiale arido e binder |
Nei casi deIIe prese muItipIe di acquedotto iI costo deII’aIIacciamento è maggiorato di Euro 100 per ogni unità abitativa oItre Ia prima.
Anche per i nuovi aIIacciamenti di fognatura a servizio di condomini iI costo deII’aIIacciamento è maggiorato di Euro 100 per ogni unità abitativa oItre Ia prima.
ALLEGATO 3
Ente di Governo dell’Ambito 4 Cuneese | |||
TIPOLOGIE DI USO | |||
Tipologia | Sottotipologia | Fasce | Dettagli |
Domestico | Uso domestico residente | 4 Fasce con agevolata | |
Uso domestico non residente | 3 Fasce (no agevolata) | ||
Uso condominiale | Utenza servita da un unico misuratore che distribuisce acqua a più di una unità immobiliare, anche con diverse destinazioni d'uso. Come metodo, si riconduce il consumo dell'utenza condominiale alle altre tipologie/sottotipologie sulla base della natura delle utenze sottostanti | ||
Industriale | Assimilabili ai domestici | 4 Fasce | |
Autorizzati allo scarico in fog | Se autorizzazione allo scarico F e D calcolati con formula del Titolo IV | ||
Artigianale/Commerciale | 4 Fasce | Se autorizzazione allo scarico F e D calcolati con formula del Titolo IV | |
Agricolo/Zootecnico | Agricolo | 4 Fasce | Vivai, Serre, Agriturismi, Cantine (se autorizzazione allo scarico F e D calcolati con formula del Titolo IV) |
Zootecnico | 1 Fascia | Se autorizzazione allo scarico F e D calcolati con formula del Titolo IV | |
Uso pubblico non disalimentabile | Attività di pubblico interesse (con proprietà o Gestione pubblica) e attività senza fine di lucro | 1 Fascia | Ospedali, case di cura, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari, di vigilanza e di protezione civile (regione, province, prefettura, municipio - sedi e magazzini operativi), caserme, carceri, istituti scolastici, bocche antincendio a uso pubblico, bagni pubblici |
Attività economica esercitata a scopo di lucro | 4 Fasce | ||
Uso pubblico disalimentabile | Attività di pubblico interesse (con proprietà o Gestione pubblica) e attività senza fine di lucro | 1 Fascia | Fontanelle, palestre e piscine, cimiteri, campi sportivi, rotonde, casette dell'acqua, enti che non abbiano competenze sanitarie o di protezione civile. Strutture inerenti a sedi di regioni, province, prefetture, municipi – sedi e magazzini operativi” non riconducibili a servizi necessari per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza delle persone / di protezione civile, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell'erogazione non possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza sono riconducibili all'uso pubblico disalimentabile. |
Attività economica esercitata a scopo di lucro | 4 Fasce | ||
Altri usi | 4 Fasce | ||
NOTE* | *Le tipologie e le sottotipologie sono cogenti ed ogni gestore deve riclassificare le proprie Utenze secondo tale schema | ||
* La suddivisione in fasce è indicativa, da considerarsi come "a tendere"; qualora la sua applicazione generasse scompensi, ogni gestore può, per il momento, continuare ad usare la sua attuale suddivisione | |||
* Relativamente alle bocche occorre far riferimento ad una Quota fissa in base al diametro + Quota variabile per i volumi consumati per le prove; in caso di effettivo incendio i volumi utilizzati non vengono fatturati |
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | ALL/4 | ||||||
TARIFFE PRESTAZIONI VARIE | |||||||
1. | COSTI DI PREVENTIVAZIONE E SOPRALLUOGO | € 60,00 | |||||
2. | SOPRALLUOGO E/O INTERVENTO IN SEGUITO | € 60,00 | |||||
A CHIAMATA DELL'UTENTE | |||||||
(l'importo viene corrisposto dall'utente solo nel caso in cui | |||||||
l'inconveniente non sia riconducibile alla rete idrica pubblica) | |||||||
- intervento di chiusura presa | |||||||
- intervento di apertura presa | |||||||
- controllo lettura contatore | |||||||
- riattivazione con solo apertura presa | |||||||
- intervento di mancata installazione del contatore per cause imputabili all'utente | |||||||
- verifica del livello di pressione risultato nella norma | |||||||
- verifica del misuratore da parte di tecnici del gestore su richiesta dell'utente | |||||||
- uscita del tecnico per recuperare la copia del contratto sottoscritto dall'utente | |||||||
già sollecitata dal gestore e non trasmessa dall'utente | |||||||
3. | RIMBORSO SPESE SOLLECITO E PER COSTITUZIONE | costi sostenuti dal Gestore | |||||
IN MORA PER TUTTE LE TPOLOGIE D'UTENZA | per la spedizione | ||||||
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4. | PER OGNI INTERVENTO DEL TECNICO PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI: | ||||||
sospensione (chiusura presa); ripristino (apertura presa); disattivazione (rimozione contatore) | € 60,00 | ||||||
riattivazione (installazione contatore e nuovo contratto) - spese come da punto 9 | |||||||
5. | INSTALLAZIONE E RIMOZIONE COLONNINA PER | € 60,00 | |||||
ALLACCIAMENTO FORFETTARIO | |||||||
6. | COSTI VERIFICA CONTATORE (comprensivi dei costi di sostituzione del contatore) | ||||||
da corrispondere solo se l'esito della verifica attesta che l'errore di misurazione | |||||||
rientra nei limiti tollerati dalle disposizioni di legge | |||||||
(costi comprensivi dei costi Ente Verificatore) | |||||||
- senza smontaggio/apertura contatore da parte di operatori dell'Ente verificatore | |||||||
Euro 190 per Qn 1,5/3,5 (Q3 2,5/6,3) + costo vivo contatore | |||||||
Euro 250 per Qn 5/10 (Q3 10/16) + costo vivo contatore | |||||||
Euro 310 per Qn 15 (Q3 25) + costo vivo contatore | |||||||
(per Qn e Q3 si intendono, rispettivamente, la portata nominale e permanente del contatore | |||||||
indicata sul quadrante dello stesso) | |||||||
- addizionale ai suddetti costi per smontaggio/apertura contatore da parte di operatori | |||||||
dell'Ente verificatore Euro 100,00 | |||||||
7. | A - FORNITURA DI ACQUA POTABILE MEDIANTE | € 120,00 | |||||
AUTOBOTTE aziendale (solo per i comuni | a prelievo | ||||||
appartententi all'Ambito Territoriale Ottimale nr. 4) | + € 1,50/km | ||||||
B - FORNITURA DI ACQUA POTABILE MEDIANTE | € 70,00 | ||||||
AUTOBOTTE PRIVATA (prelievo alla fonte) | a prelievo | ||||||
8. | SOSTITUZIONE CONTATORE DANNEGGIATO PER | ||||||
NEGLIGENZA DELL'UTENTE Euro 70,00 + costo vivo contatore |
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ALL/4
TARIFFE PRESTAZIONI VARIE
9. SPESE CONTRATTUALI
--> spese di scrittura
€ 13,00
--> deposito cauzionale a garanzia degli obblighi contrattuali
come da indicazioni ARERA
--> posa contatore per attivazione nuova utenza € 50,00
--> Bolli
10. INTERVENTI SPECIFICI RICHIESTI DALL'UTENTE
in vigore all'atto della stipula del contratto
- costi per controlli impianti di acquedotto e fognatura (es. videoispezioni, utilizzo di traccianti, ricerca fughe, ecc…) richiesti dall'utente e riguardanti problematiche non di responsabilità del gestore
- diritto di chiamata Euro €
- costo orario ad operatore comprensivo dell'utilizzo di attrezzatura
50,00
e materiali (rimborso per massimo di due operatori) Euro/ora 35,00
- costo specifico ad operatore per attività di videoispezione fognature con
l'utilizzo di telecamera (rimborso massimo di due operatori) Euro/ora 55,00
Qualora la problematica (perdite, infiltrazioni …) sia causata dagli impianti del servizio idrico integrato di competenza del gestore, l'utente non deve pagare nulla
11. SPESE ISTRUTTORIE PARERE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE
spese istruttorie per rilascio parere legato all'autorizzazione allo scarico in
pubblica fognatura delle attività produttive €
(comprensivo di eventuali sopralluoghi e verifiche)
12. SPESE ISTRUTTORIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE
spese istruttorie per rilascio parere inerente la realizzazione di opere di urbanizzazione, a carico del soggetto privato proponente € l'intervento (comprensivo di sopralluoghi e collaudi)
13. DIRITTO DI CHIAMATA PER ROTTURE IMPIANTI PUBBLICI
causate da terzi €
150,00
150,00
150,00
14. COSTI SOSTENUTI DAL GESTORE PER LA LIMITAZIONE DELLA
FORNITURA COMPRENSIVI DEL COSTO DEL LIMITATORE (*)
- inserimento limitatore
- rimozione limitatore
€ 70,00
€ 60,00
(*) I costi saranno a carico del Gestore nei casi di cui all'art. 29 comma 3 con riferimento agli Utenti domestici residenti
Gli importi riportati nel presente Regolamento sono al netto di IVA.