G ida CCNL 14.04.2011
G ida CCNL 14.04.2011
Comunicazioni
INCREMENTI ECONOMICI CONTRATTUALI RINNOVO CCNL DIPENDENTI POSTE ITALIANE S.P.A. (IPOTESI DI ACCORDO SOTTOSCRITTA IL 14 APRILE 2011).
ARRETRATI ED INCREMENTI ECONOMICI IN BUSTA PAGA A MAGGIO
2011 (le cifre devono intendersi al lordo).
Livelli | Importo da percepire a maggio (arretrati 2010). | Incremento economico in busta paga da maggio 2011 (1 tranche ccnl). | |||
A1 | € | 464,09 | € | 39,78 | |
A2 | € | 421,34 | € | 36,11 | |
B | € | 372,29 | € | 31,91 | |
C | € | 350,00 | € | 30,00 | |
D | € | 337,97 | € | 28,97 | |
E | € | 309,84 | € | 26,56 | |
F | € | 285,74 | € | 24,49 |
La seconda tranche dell’incremento economico contrattuale avrà decorrenza dal 1 gennaio 2012, mentre la terza tranche di pari importo decorrerà dal mese di settembre 2012.
Livelli | Ulteriore importo da percepire a decorrere da gennaio 2012. | Ulteriore importo da percepire a decorrere da settembre 2012. | |
A1 | € 46,41 | 46,41 | |
A2 | € 42,13 | 42,13 | |
B | € 37,23 | 37,23 | |
C | € 35,00 | 35,00 | |
D | € 33,80 | 33,80 | |
E | € 30,98 | 30,98 | |
F | € 28,57 | 28,57 |
Totale incremento economico in busta paga (es. Operatore livello “C”): percepisce euro 30 (da maggio 2011) + euro 35 (da 1.1.2012) + euro 35 (da 1.9.2012) per l’incremento economico totale di euro 100,00. In aggiunta l’Operatore percepisce l’arretrato contrattuale di euro 350,00 a maggio 2011.
Ulteriori incrementi di carattere economico previsti dal nuovo ccnl:
Un aumento della quota aziendale sulla previdenza complementare:+ 0,40% dal 1 settembre 2012 che porterà la quota aziendale complessiva ad 1,9%. La creazione di una indennità per i DUP monoperatori di livello “C” a partire dal primo gennaio 2012 corrispondente a 2 euro per ogni giornata di presenza nella mansione. L’aumento del ticket mensa di 0,50 euro per tutte le tipologie di ticket, a partire dal 1 gennaio 2012. L’aumento degli importi dell’indennità servizi viaggianti: da 2,30 e 2,18 rispettivamente a : 2,42 e 2,30 dal 1 gennaio 2012, conseguente alle modifiche dell’articolo contrattuale. Aggiornamento ed aumento delle figure destinatarie dell’indennità di posizione Art. 71 ccnl pari all’ importo annuo lordo di 3000 euro (es. resp CDM, resp SIN, resp CSA-ELI,, ecc).
ULTERIORI TRATTAMENTI ECONOMCI DEL PERSONALE DI POSTE ITALIANE IN VIGORE.
Indennità portalettere - Ai lavoratori che svolgono attività di portalettere è attribuita, esclusivamente in ragione della particolare onerosità connessa alla natura della prestazione, una specifica indennità nella misura lorda giornaliera di 0,58 euro. Tale indennità viene percepita per ogni giornata di effettivo servizio.
Indennità per servizi viaggianti - Al personale non portalettere chiamato a prestare, in via prevalente, servizio di trasporto di dispacci postali da Comune a Comune con automezzi della Società, è corrisposta, dal momento della partenza del mezzo di trasporto dal Centro di Meccanizzazione Postale, Centro Prioritario e Centro di Distribuzione Master interessato fino al momento del rientro presso il Centro stesso, una indennità oraria nella misura di:
a) capoturno 2,30 euro
b) restante personale 2,18 euro.
Analoga indennità è corrisposta al personale che presta servizio di trasporto di dispacci postali sugli aerei dal momento della partenza dell'aereo fino al momento del rientro nell'aeroporto di origine. A far data dal 1° gennaio 2012, le indenni tà orarie di cui sopra saranno modificate come sopra previsto.
Al personale di cui al presente articolo che supera le 18 ore di prestazione lavorativa giornaliera verranno riconosciuti due ticket restaurant. Al personale chiamato ad operare sottobordo degli aerei per almeno due ore al giorno, per effettuare la movimentazione dei dispacci postali in pista, compete l’importo giornaliero di 6,20 euro.
Indennità di cassa - Al personale assegnato agli sportelli che erogano servizi finanziari negli Uffici Postali, negli Sportelli Avanzati, nonché negli Uffici Postali addetti al canale Poste Shop e quelli addetti alla vendita di Prodotti Filatelici, che effettui in modo diretto ed a contatto con la clientela, per oltre il 50% dell’orario d’obbligo, operazioni con effettivo maneggio di denaro, spetta l’indennità di cassa nella misura lorda giornaliera di 3,43 euro.
La predetta indennità viene corrisposta, ferme restando le condizioni organizzative di cui sopra, nella misura ridotta del 40% al seguente personale:
a) personale addetto al servizio di recapito a domicilio degli effetti postali, con una media giornaliera di 12 oggetti assegnati, gravati da diritti postali o doganali o di assegno, escluse le corrispondenze tassate non gravate dai diritti di cui sopra;
b) addetti agli sportelli che svolgono attività connesse ai Servizi Postali e Comunicazione Elettronica.
FERIE.
Lavoratori assunti dopo l’11 luglio 2003 - spetta un periodo annuale di ferie di 28 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su sei giorni lavorativi.
-Nel caso in cui l’orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla settimana i suddetti giorni di ferie sono divisi per 1,2. Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di cinque giorni alla settimana, gli stessi numeri di giorni di ferie verranno divisi in misura proporzionale.
-Alla maturazione di un’anzianità di servizio di cinque anni, sarà riconosciuto un giorno di ferie in più rispetto al numero di giorni di ferie di cui al punto precedente. Analogamente è riconosciuto un ulteriore giorno di ferie alla maturazione di un’anzianità di servizio di 10 anni.
Ai lavoratori già in servizio alla data dell’ 11 luglio 2003, spetta un periodo annuale di ferie di 30 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su sei giorni lavorativi.
-Nel caso in cui l’orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla settimana i suddetti giorni sono divisi per 1,2 e corrispondono a 25 giorni di ferie. Qualora l’orario di lavoro sia invece
concentrato su meno di cinque giorni alla settimana, il numero di giorni di ferie spettanti sarà proporzionalmente ridotto.
Inoltre ai lavoratori di cui al presente comma, verrà riconosciuto un monte ore annuo di permessi individuali retribuiti - pari a 12 ore in caso di prestazione resa su 6 giorni lavorativi e pari a 14 ore e 24 minuti in caso di prestazione resa su 5 giorni lavorativi. Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di 5 giorni a settimana, il monte ore annuo di permessi spettanti sarà riproporzionato.
I suddetti permessi individuali retribuiti devono essere fruiti, a giornata intera ovvero frazionati ad ore entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione e non potranno essere retribuiti (trattasi di variazione al precedente CCNL). Pertanto, ciascun dipendente dovrà chiedere formalmente, nell’arco della vigenza del periodo di ferie maturato, il riconoscimento (da gennaio a marzo dell’anno successivo) del monte ore di permessi retribuiti riferito a tale condizione contrattuale, indicando il numero delle ore da usufruire o la stessa giornata intera (Xxx.xx art. 36 CCNL 14.04.2010 - cfr. schema di domanda allegato).
I periodi di ferie di cui ai commi precedenti non sono comprensivi delle 4 giornate di festività soppresse riconosciute a ciascun dipendente secondo le modalità già in uso in azienda (Le festività soppresse, ove non usufruite, sono soggette alla compensazione retributiva prevista).
II periodo di ferie è finalizzato a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore ed è programmato dalla Società tenendo conto delle eventuali richieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio (cfr. Libro V art. 2109 C.C.). La fruizione delle ferie avviene nel rispetto dei turni stabiliti, dalla programmazione e le modalità di fruizione delle ferie sono oggetto di consultazione nell’ambito di uno specifico incontro con le XX.XX., da effettuarsi a livello territoriale, entro il primo trimestre dell’anno (introduce innovazione al precedente ccnl). L’azienda assicura al lavoratore il godimento di 2 settimane continuative di ferie nel periodo 15 giugno - 15 settembre. In aggiunta la Società assicura, su richiesta del dipendente, un’ulteriore settimana di ferie collocata nel periodo 15 gennaio / 15 aprile.
Fermo restando quanto previsto al comma che precede, con esclusivo riferimento alle funzioni di staff centrali e territoriali, in coerenza con le esigenze produttive ed organizzative aziendali, vengono istituiti periodi di chiusura collettiva delle attività, in coincidenza del ferragosto e delle festività natalizie, da realizzarsi attraverso l’utilizzo di ferie contrattuali. L’individuazione e la durata dei suddetti periodi di chiusura collettiva è stabilita attraverso accordi a livello regionale e di Direzione Generale Corporate.
Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie e la sostituzione di esse con compenso alcuno, salvo nei casi di cessazione dal lavoro secondo la normativa corrente.
Tipologia di lavoratori. | Periodi di ferie e permessi individuali retribuiti PIR. |
Lavoratori già in servizio alla data dell’11 luglio 2003 | 30 gg + 2 gg. di P.I..R. usufruibili a giornata o frazionati + 4 festività soppresse. |
Lavoratori assunti dopo l’ 11 luglio 2003 | 28 gg. + 4 festività soppresse. Più 1 gg. xxxxx dopo 5 anni di servizio ed 1 ulteriore giorno con anzianità servizio 10 anni. |
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (specificità e clausole).
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, mediante assunzioni dall’esterno ovvero mediante trasformazione consensuale del rapporto di lavoro del personale in servizio a tempo pieno, avviene nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61.
I. La prestazione individuale è determinata consensualmente tra le parti e non può essere, in ragione d’anno, inferiore a 900 ore o superiore a 1300 ore. A fronte di particolari esigenze
di carattere organizzativo e/o commerciale, le predette prestazioni possono essere, nell’ambito del secondo livello di contrattazione e sempre su base consensuale, ridotte ovvero ampliate.
II. Il numero dei rapporti a tempo parziale non potrà superare su base regionale il 10% del personale a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
La predetta aliquota potrà essere incrementata entro il limite massimo di un ulteriore 5% nell’ambito del secondo livello di contrattazione.
I limiti percentuali sopra indicati si intendono riferiti solo ai contratti a tempo parziale a tempo indeterminato con esclusione dei contratti in cui l’articolazione della prestazione a tempo parziale abbia durata predeterminata.
III. All’inizio di ogni anno, e comunque prima dell’avvio di specifiche iniziative, la Società darà informativa alla delegazione sindacale territoriale a livello regionale.
Per le altre Aziende alle quali si applica il contratto di Poste Italiane S.p.A., il personale a tempo parziale non potrà superare il 20% di quello a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato.
Criteri per le trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale nell’ordine :
- gravi motivi personali o familiari (ad es. dipendenti portatori di handicap grave, genitori o familiari che assistano un disabile ai sensi della Legge 104/92, dipendenti con familiari o affini entro il secondo grado affetti da patologie di particolare gravità di cui all’art. 41 del presente CCNL);
- lavoratrici madri di figli di età compresa tra uno e tre anni;
- necessità di accudire figli di età inferiore a 8 anni;
- oggettive e rilevanti esigenze di cura di genitori e/o altri familiari entro il secondo grado;
- lavoratori-studenti.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potrà avvenire a tempo indeterminato, ovvero avere durata predeterminata comunque non inferiore a 12 mesi; in tale seconda ipotesi il rapporto si intende prorogato tacitamente per la stessa durata, salvo disdetta da notificarsi da parte della Società o del lavoratore almeno 60 giorni prima della data di scadenza.
È facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale o all’accordo di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale delle clausole:
Apposizione di clausole flessibili = variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa.
Apposizione di clausole elastiche variazione in aumento della prestazione lavorativa, nei rapporti di lavoro part-time di tipo verticale o misto.
In caso di apposizione di clausole (come sopra) è richiesto il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, reso con l’assistenza di un componente delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, salvo rinuncia del lavoratore interessato. Comunque è facoltà del lavoratore l’accettazione o meno delle suddette clausole, senza altri effetti.
L’introduzione delle clausole flessibili od elastiche è possibile in relazione ad esigenze di servizio o ad esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo o di mercato anche riferite all’ordinaria attività dell’azienda. È fatto obbligo del preavviso non inferiore a quattro giorni lavorativi dalla prevista variazione.
• Per le ore prestate – a richiesta della società - in orari diversi da quelli inizialmente concordati contrattualmente (clausole flessibili), il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria globale di fatto.
• In caso di variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa richiesta dalla società (clausole elastiche) possibile entro il limite annuale complessivo massimo di ore pro capite pari al 15% della prestazione concordata è prevista una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria globale di fatto.
Decorsi 5 mesi dalla stipula delle predette clausole, il lavoratore può darvi disdetta con preavviso di un mese alla società, per le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione per il tempo necessario soddisfare tali esigenze.
Nel caso di oggettiva impossibilità, nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) il predetto periodo di preavviso potrà essere ridotto.
Lavoro supplementare.
Si considera lavoro straordinario quella parte di lavoro che eccede la quota oraria del periodo di riferimento. La materia dell’orario di lavoro è regolata dal decreto legislativo n. 66 del 2003 che raccoglie la direttiva comunitaria n. 104 del 1993, in seguito modificata con la direttiva n. 34 del 2000 e codificata nella direttiva n. 88 del 2003.
Il lavoro supplementare è quello prestato oltre l’orario previsto dai contratti collettivi, ma entro i limiti di legge. Per stabilire se viene prestato lavoro straordinario non si deve considerare la singola settimana, ma il numero delle ore lavorate in un periodo di riferimento (per esempio: mensile o annuale).
Il lavoro supplementare da parte del personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato, potrà essere richiesto solo a fronte di esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo o di mercato anche riferite all’ordinaria attività, nella misura massima di 100 ore annue. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato ed il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento; tali prestazioni (entro il limite di 100 ore annue) comportano una maggiorazione del 10% della retribuzione oraria globale di fatto. Le prestazioni supplementari svolte oltre il medesimo limite quantitativo (100 ore annue) comportano una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria globale di fatto.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale le prestazioni di lavoro straordinario sono disciplinate dagli artt. 31 e 74 del CCNL in materia di lavoro straordinario.
NOVITÀ, CLAUSOLA ELASTICA AL PART-TIME VERTICALE. È prevista l’apposizione della clausola elastica, previa sottoscrizione della stessa, nei riguardi del personale a tempo indeterminato con contratto part-time verticale previo specifico accordo tra Azienda e lavoratore, riguardante la prestazione di lavoro nei periodi non inclusi nel contratto individuale di lavoro, in alternativa a quanto previsto da quanto esposto nei punti precedenti.
La nuova disciplina: il lavoratore part-time verticale interessato alla stipula della clausola elastica sopra indicata, potrà indicare volontariamente, alla competente struttura aziendale di appartenenza, l’ambito territoriale nel quale si dichiara disponibile ad effettuare le prestazioni lavorative nei periodi non inclusi nel contratto individuale di lavoro oltre al Comune ove è ubicata la propria sede di lavoro, scegliendo anche un’altra diversa località (Comune); tali prestazioni saranno remunerate con una maggiorazione pari al 7% della retribuzione globale di fatto.
L’attività prestata nel Comune indicato dal lavoratore non determinerà il rimborso delle spese di vitto e alloggio né dell’indennità di trasferta.
FATTISPECIE PARTICOLARE DELLA CLAUSOLA ELASTICA :
- l’Azienda, al ricorrere delle esigenze organizzative e produttive, contatterà, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo e in base ad un criterio di rotazione su base comunale, il personale part-time verticale che abbia sottoscritto la clausola elastica che svolga le medesime mansioni. Il lavoratore sarà libero di accettare o meno la richiesta e, nel caso di accettazione, sarà tenuto ad effettuare la prestazione per il periodo previsto;
− la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa non potrà superare il limite annuo complessivo di ore pro-capite pari al 90% della corrispondente prestazione full-time e comporta una maggiorazione pari al 7% della retribuzione globale di fatto.
Il personale a tempo indeterminato con contratto part-time verticale di durata non predeterminata, che abbia sottoscritto la clausola elastica di cui al presente comma, avrà, nell’ambito della provincia di applicazione, una priorità, rispetto agli altri lavoratori part–time, alla trasformazione a tempo pieno del proprio rapporto di lavoro, fatti salvi gli obblighi previsti al precedente comma VIII.
Nell’ambito dei lavoratori che hanno sottoscritto la predetta clausola il criterio di priorità nella trasformazione a full-time sarà determinato dal numero di giornate di effettiva prestazione in regime di clausola elastica prevista dal presenta comma.
Azienda e sindacato si incontreranno, in sede nazionale e regionale, di norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno, con l’obiettivo di monitorare il processo di cui al punto che precede.
I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in particolare per quanto concerne le ferie, ad un numero di giorni:
- pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, se il rapporto di lavoro è a tempo parziale orizzontale;
- proporzionato alle giornate lavorate nell’anno, se il rapporto di lavoro è a tempo parziale verticale;
- calcolato combinando i due criteri se il rapporto di lavoro è a tempo parziale misto.
CONTO ORE INDIVIDUALE.
La disciplina e le modalità applicative dell’istituto troveranno applicazione dal 1° gennaio 2012; a livello nazionale, le Parti individueranno, in appositi accordi, gli ambiti organizzativi in cui troverà applicazione, di volta in volta, l’istituto.
Pertanto, fermo restando quanto previsto sopra, circa la disciplina e le modalità dell’istituto del Conto Ore che troverà applicazione dal 1 gennaio 2012:
- per ciascun lavoratore confluiscono nel conto ore individuale le prime 20 ore annuali delle prestazioni straordinarie;
- inoltre, su base volontaria, possono confluire nel conto ore individuale fino ad un massimo di ulteriori 100 ore annue;
- l’opzione di cui sopra potrà essere esercitata dal lavoratore tre volte l’anno, e si intende fissata per i successivi quattro mesi;
- il lavoratore ha diritto al recupero delle ore confluite nel conto ore individuale coerentemente con le esigenze di servizio, entro i quattro mesi successivi. Ai fini del recupero verrà data precedenza ai lavoratori con oggettive esigenze di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, anche in coerenza con quanto previsto dall’Avviso Comune Governo e Parti Sociali del 7 marzo 2011(cfr. allegato 1 a). Le ore accantonate per le quali non sia stato possibile il recupero in forma specifica verranno compensate con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria ordinaria calcolata secondo i criteri di cui all’art. 74 del presente CCNL e da liquidarsi secondo le procedure in atto;
- a tutti i lavoratori sarà garantito riscontro documentale mensile delle ore confluite nel conto in parola e dei relativi movimenti.
DISCIPLINA PARTICOLARE CONTO ORE SPORTELLERIA. Trattasi di una innovazione che sarà introdotta con decorrenza 1.1.2012 (soluzione connessa al problema della mancata compensazione, più volte denunciata dal sindacato, delle protrazioni giornaliere di orario nelle sportellerie U.P.) dovuta alla presenza di clientela, non prevedibile, né preventivabile e non diversamente autorizzabile tramite l’ordinaria disciplina del lavoro straordinario prevista dalla legge
– occorrerebbe la preventiva autorizzazione del livello funzionale superiore (Filiale) difficilmente conseguibile con la necessaria tempestività dei riscontri normativi – XX.XX.,ed azienda si incontreranno a livello nazionale, trascorsi 12 mesi dall’applicazione dell’intesa, al fine di verificarne il corretto funzionamento.
Dal 1 gennaio 2012 si applicherà il conto ore individuale per gli operatori di sportello con esclusivo riferimento alla gestione della clientela ancora presente nell’Ufficio al termine dell’orario di apertura al pubblico, quale strumento di flessibilità lavorativa.
Modalità.
Per ogni operatore di sportelleria confluiscono nel conto ore individuale le prime 40 ore annuali delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro;
➢ la determinazione di tale periodo avverrà inserendo nel computo il tempo intercorrente tra la fine del normale orario di lavoro e la timbratura in uscita
➢ la timbratura del badge in uscita non dovrà, comunque, essere superiore al tempo intercorrente tra l’orario di chiusura al pubblico e l’ultima operazione effettuata al servizio del cliente. Tale periodo sarà valorizzato solo se superiore ai 5 minuti;
➢ il lavoratore ha diritto al recupero delle ore confluite nel conto ore individuale, coerentemente con le esigenze di servizio. Tale recupero avverrà entro i quattro mesi successivi alla maturazione e, tendenzialmente, nella seconda metà del mese.
Ai fini del recupero verrà data precedenza ai lavoratori con oggettive esigenze di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, anche in coerenza con quanto previsto dall’Avviso Comune Governo e Parti Sociali del 7 marzo 2011 (cfr. allegato 1a) .
➢ Le ore accantonate per le quali non sia stato possibile il recupero in forma specifica verranno compensate con una maggiorazione del 7% della retribuzione oraria ordinaria calcolata secondo i criteri di cui all’art. 74 del CCNL 14.04.2011 e da liquidarsi secondo le procedure in atto;
➢ ai fini della contabilizzazione e del relativo riconoscimento delle prestazioni di cui ai punti che precedono, si terrà conto della coerenza con le risultanze emergenti dagli applicativi in uso.
RIEPILOGO AUMENTI MENSILI DEI MINIMI TABELLARI
(01/05/2011)
(1/01/2012)
(1/09/2012)
Livelli professionali
EURO
EURO
EURO
A | A1 |
A2 | |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
F | F |
39,78 |
36,11 |
31,91 |
30,00 |
28,97 |
26,56 |
24,49 |
46,41 |
42,13 |
37,23 |
35,00 |
33,80 |
30,98 |
28,57 |
46,41 |
42,13 |
37,23 |
35,00 |
33,80 |
30,98 |
28,57 |
MINIMI TABELLARI IN VIGORE
(01/05/2011)
(1/01/2012)
(1/09/2012)
Livelli professionali
EURO
EURO
EURO
PAR.MIN
+XXXXXXX.XX
A | A1 |
A2 | |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
F | F |
19.134,67 |
16.860,70 |
14.302,30 |
13.068,69 |
12.402,94 |
10.846,28 |
9.606,82 |
19.691,59 |
17.366,26 |
14.749,06 |
13.488,69 |
12.808,54 |
11.218,04 |
9.949,66 |
20.248,51 |
17.871,82 |
15.195,82 |
13.908,69 |
13.214,14 |
11.589,80 |
10.292,50 |
162,42 |
147,46 |
130,29 |
122,49 |
118,28 |
108,43 |
100,00 |
INDENNITA' DI CONTINGENZA
(01/05/2011)
(1/01/2012)
(1/09/2012)
Livelli professionali
EURO
EURO
EURO
A | A1 |
A2 | |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
F | F |
6.545,25 |
6.453,67 |
6.298,34 |
6.298,34 |
6.298,34 |
6.298,34 |
6.204,32 |
6.545,25 |
6.453,67 |
6.298,34 |
6.298,34 |
6.298,34 |
6.298,34 |
6.204,32 |
6.545,25 |
6.453,67 |
6.298,34 |
6.298,34 |
6.298,34 |
6.298,34 |
6.204,32 |
COMPETENZE CONTRATTUALI ARRETRATE
Le somme
EURO
Livelli professionali
A | A1 |
A2 | |
B | B |
C | C |
D | D |
E | E |
F | F |
464,09 |
421,34 |
372,29 |
350,00 |
337,97 |
309,84 |
285,74 |
sopra indicate vengono corrisposte esclusiva- mente al personale
con contratto a
tempo indetermi- nato e contratto
di inserimento lavorativo, in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL. Tali somme saranno corrisposte in via convenzionale al predetto personale, eventualmente assunto nel periodo dal 1° gennaio 2010 alla data di stipula del presente CCNL, nella misura di 1/16 per ogni mese di servizio prestato nel suddetto periodo o frazioni di esso superiore a 15 giorni.
Maggiorazioni per lavoro festivo, notturno e straordinario - Percentuali di maggiorazione giornaliera od oraria
Livelli professionali
Lavoro festivo
Festività "Speciali" (*) Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx e Ferragosto
Notturno
Domenicale per turnisti
A1 |
A2 |
B |
C |
D |
E |
F |
34,59 |
37,87 |
43,99 |
45,08 |
46,71 |
50,92 |
54,99 |
45,30 |
49,59 |
57,61 |
59,03 |
61,17 |
66,68 |
72,01 |
34,59 |
37,87 |
43,99 |
45,08 |
46,71 |
50,92 |
54,99 |
22,80 |
24,96 |
28,99 |
29,71 |
30,79 |
33,56 |
36,24 |
SCENARIO DI CONTESTO.
Il nuovo ccnl, la cui ipotesi è stata sottoscritta dal sindacato, si colloca in uno scenario economico precario che risente ancora della crisi dei mercati conseguente al tracollo di talune cattedrali della new-economy costruite intorno alla “finanza”.
Inoltre l’economia risente della crisi petrolifera derivante dagli scenari di guerra in Libia e dall’incremento dei costi del petrolio, oltre che dei gravi danni che si sono palesati in Giappone; tutto ciò non aiuta le famiglie a realizzare risparmi e mette in serie difficoltà le imprese.
Poste Italiane ha realizzato fino adesso risultati di bilancio positivi e ciò ha consentito di chiudere la partita contrattuale mediando le richieste presentate dal sindacato con l’offerta aziendale.
L’azienda ha presentato al tavolo del rinnovo contrattuale la sua proposta economica basata sulla metodologia concordata fra Governo, Parti sociali e datoriali, cioè dire la rivalutazione delle retribuzioni in base agli scostamenti tra realizzazione e previsione dell’inflazione misurata
dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, nonché degli indicatori relativi agli anni 2010 – 2013.
Previsione inflazionistica a cura dell’ISAE del 21 maggio 2010. (variazioni %).
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | totale | |
Scostamento fra previsione del 30 maggio 2009 e risultato 2009 | - 0,3 | ||||
IPCA netto energetici importati | 1,3 | 2,0 | 1,8 | ||
Totale | -0,3 | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 5,1 |
La piattaforma sindacale presentata dalle XX.XX. aveva avanzato una richiesta di incremento economico pari ad € 140,00 corrispondente a 8,26 punti.
Il valore del punto parametrale in Poste Italiane è pari a 16,94 euro, pertanto la proposta aziendale costruita sugli indici parametrici era stata: 5,1 x 16,94 = 86,39 euro.
Invece la trattativa condotta dal sindacato ha conseguito l’incremento medio delle retribuzioni pari a 120,00 euro (mediamente corrispondente al livello “C”) di cui: 100,00 euro spalmati nei livelli minimi contrattuali e 20 euro per finanziare, come già precedentemente segnalato:
• Un aumento della quota aziendale sulla previdenza complementare: 0,40% dal 1 settembre 2012 che porterà la quota aziendale complessiva al 1,9%;
• La creazione di una indennità per i DUP monoperatori di livello “C” a partire dal primo gennaio 2012 corrispondente a 2 euro per ogni giornata di presenza nella mansione;
• L’aumento del ticket mensa di 0,50 euro per tutte le tipologie di ticket, a partire dal 1 gennaio 2012.
Inoltre nella parte economica sono da segnalare (in aggiunta ai 120 euro medi di costo) altresì:
• L’aumento degli importi dell’indennità servizi viaggianti: da 2,30 e 2,18 rispettivamente a: 2,42 e 2,30 dal 1 gennaio 2012, conseguente alle modifiche dell’articolo
• Aggiornamento ed aumento delle figure destinatarie dell’indennità di posizione
Per le figure professionali della posizione retributiva A1 di seguito indicate, viene prevista una specifica indennità per un importo annuo lordo di 3000 euro che verrà erogata esclusivamente per il periodo di assegnazione, ai quadri che la Società prepone ad unità organizzative o ad aree commerciali con un grado di complessità particolarmente elevato:
Responsabile CMP Responsabile CP Responsabile CUAS
Direttore Ufficio postale centrale Responsabile Venditori Business Responsabile Vendita Imprese
Responsabile Pubblica Amministrazione Locale
Responsabile RAM Responsabile CDM Responsabile CSA-ELI Responsabile SIN Responsabile Gateway
L’ARTICOLATO CONTRATTUALE 2010 – 2012 HA INNOVATO DIVERSE FORMULAZIONI CONTENUTE NEL PRECEDENTE CCNL FRA CUI:
Premessa – Sistema di relazioni industriali – Procedure di rinnovo del ccnl – Partecipazione sindacale – Informazioni riservate – Classificazione del personale – Rapporto di lavoro a tempo determinato – Contratto di somministrazione a tempo determinato - Apprendistato professionalizzante (reso maggiormente aderente alla possibilità di introdurne l’applicazione) – Telelavoro – Orario di lavoro – Regimi di orario e flessibilità
– Reperibilità – Permessi – Aspettativa – Assenze per malattia – Tutela della maternità e della paternità - Tutela portatori di handicap – Igiene e sicurezza sul lavoro – Doveri del dipendente – Pagamento della retribuzione – Indennità di posizione - Incentivazione commerciale – Indennità servizi viaggianti – Politiche sociali, formazione, valorizzazione e sviluppo dei lavoratori – Tali articoli potranno essere soggetti a confronto con il precedente ccnl per meglio conoscerne le mutazioni.
RIEPILOGO NUOVI ARTICOLI: Art. 48 – Personale video – terminalista negli Uffici Postali - Art. 58 - Politiche sociali - Art. 60 - Valorizzazione e sviluppo professionale - Art. 61 - Criteri e sistemi di valutazione dei lavoratori Art. 73 - Indennità monoperatore -
RIFERIMENTI NORMATIVI ALLEGATI:
(Allegato 1a) Avviso comune: Sostegno alle politiche di conciliazione – Nuove relazioni industriali e di lavoro.
Le linee guida per l’avvio di nuove relazioni industriali e di lavoro a livello decentrato a sostegno della famiglia, della donna e delle politiche di conciliazione:
- introduzione di regimi di orario di lavoro modulati su base semestrale o annuale a fronte di impegni contrattuali per la conciliazione;
- possibilità dell’impiego del telelavoro in alternativa ai congedi facoltativi o al congedo parentale;
- possibilità per il lavoratore padre e la lavoratrice madre di beneficiare, entro i primi tre anni di vista del bambino, di particolari forme di flessibilità di orario in entrata e in uscita fermo restando il monte orario complessivo previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento;
- possibilità della trasformazione temporanea del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale per il periodo corrispondente ai primi cinque anni di vita del bambino ovvero per oggettive e rilevanti esigenze di cura di genitori e/o altri familiari;
- possibilità di concordare orari flessibili in entrata e in uscita dal lavoro quando necessità oggettive e rilevanti di cura e accudimento dei familiari lo rendano necessario;
- utilizzo dei permessi accantonati in flessibilità individuale o banca delle ore da attribuirsi, in via prioritaria ai lavoratori con oggettive esigenze di conciliazione;
- possibilità di concordare con il datore di lavoro, nel caso di documentata grave infermità del coniuge o di in parente entro il secondo grado, diverse modalità di espletamento temporaneo della attività lavorativa, anche a risultato, in alternativa all’utilizzo di giorni di permesso o congedo per gravi motivi familiari;
- impegno, al rientro dalla maternità, di assegnare la lavoratrice alle stesse mansioni ovvero a mansioni che non vanifichino la professionalità e l'esperienza acquisite dalla lavoratrice;
- possibilità di concedere permessi non retribuiti al dipendente in caso di malattia del figlio entro i primi otto anni di vita.
- istituzione e possibilità di ricorso alla banca delle ore e, là dove possibile, di meccanismi di banca ore specificamente dedicato ai genitori di bambini sino a 24 mesi che potrebbero avere diritto, su loro richiesta, a percepire la sola maggiorazione accantonando le ore straordinarie in un conto ore;
- costituzione di asili nido aziendali/interaziendali ovvero attivazione di servizi collettivi di trasporto da e per gli asili pubblici;
- possibilità di erogazione da parte del datore di lavoro ai propri dipendenti di buoni lavoro per lo svolgimento da parte di terzi di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio per attività domestiche e di cura;
- possibilità di usufruire, a fini di conciliazione, di orario di lavoro concentrato, inteso come orario continuato dei propri turni giornalieri;
- istituzione di fondi bilaterali (ovvero assegnazione di nuove competenze agli enti bilaterali esistenti) per il sostegno alle politiche di conciliazione;
- impegno a trovare tutte le possibili soluzioni in merito alle esigenze (della durata massima di due settimane) legate alla fase di inserimento dei bimbi alla scuola materna e al primo anno di scuola elementare.
Schema di domanda per richiedere, entro il mese di marzo dell’anno di maturazione dei permessi individuali retribuiti ex articolo 36 comma III .2 del ccnl 14.04.2011, di potere usufruire delle due giornate di ferie tramutate in permessi individuali retribuiti frazionabili in ore, spettanti in aggiunta alle 30 giornate di ferie riconosciute ai dipendenti di Poste Italiane già in servizio alla data dell’11 luglio 2003. (Le due giornate. ove non usufruite. non saranno oggetto di alcuna forma di compensazione. È previsto soltanto l’effettivo godimento delle stesse sotto forma di P.I.R. a giornata intera oppure frazionabile – Da rammentare a ciascun lavoratore).
… omissis articolo contrattuale:
I. Ai lavoratori già in servizio alla data dell’11 luglio 2003, spetta un periodo annuale di ferie di 30 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su sei giorni lavorativi.
Nel caso in cui l’orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla settimana i suddetti giorni sono divisi per 1,2 e corrispondono a 25 giorni di ferie. Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di cinque giorni alla settimana, il numero di giorni di ferie spettanti sarà proporzionalmente ridotto.
Con la medesima decorrenza, ai lavoratori di cui al presente comma, verrà inoltre riconosciuto un monte ore annuo di permessi individuali retribuiti - pari a 12 ore in caso di prestazione resa su 6 giorni lavorativi e pari a 14 ore e 24 minuti in caso di prestazione resa su 5 giorni lavorativi. Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di 5 giorni a settimana, il monte ore annuo di permessi spettanti sarà riproporzionato.
I suddetti permessi individuali retribuiti devono essere fruiti, a giornata intera ovvero frazionati ad ore, entro il termine di decadenza del 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione.
Domanda da consegnare in forma scritta tenendone copia.