CONTRATTO DI PRESTAZIONE SERVIZI RELATIVI AL
CONTRATTO DI PRESTAZIONE SERVIZI RELATIVI AL
“SUSTAINABILITY ASSESSMENT”
tra
Circularity S.r.l. Società Benefit con sede legale in Milano, Via X. Xxxxx, C.F. e P.IVA 10388780966, in persona del suo legale rappresentante Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx nata a Milano il 28/07/1975, CF. FRNLSN75L68F205E (di seguito, “Circularity” o “Fornitore”)
e
[……..……………………………. ] società di diritto italiano, con sede legale in
[. ], codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di [……..……………… ] [………………..] e P.IVA [………………….………..], in persona del [ ………………….] munito dei necessari poteri (di seguito, la “Società” o “Cliente”)
Circularity e la Società, di seguito, singolarmente la “Parte” e/o congiuntamente, le
“Parti”.
premesso che
Circularity è una società che si occupa di fornire alle imprese servizi innovativi ad elevato contenuto tecnologico e facilmente accessibili, guidandole attraverso l’ottimizzazione e la riduzione del consumo di risorse; ha progettato e realizzato una piattaforma virtuale dove fare in modo che il processo di simbiosi industriale tra le Imprese, possa generarsi, svilupparsi ed essere condiviso offrendo un servizio completo ed innovativo.
Circularity ha sviluppato uno specifico servizio di “Sustainability Assessment” (di seguito anche “il Servizio”) come meglio descritto in xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx/ e fruibile dopo adeguata registrazione da parte del Cliente;
Il Servizio si compone di una parte fruibile autonomamente per il Cliente, attraverso la compilazione di un questionario in forma telematica, a cui segue, ad opera del Fornitore, una parte elaborazione, di validazione, interpretazione e reporting sui dati forniti, al fine di rilasciare un Report di Sustainability Assessment (di seguito anch “il Report”);
Il Cliente è interessato a fruire del Servizio erogato da Circularity alle condizioni e con le modalità di seguito specificate nel presente contratto (di seguito il “Contratto”).
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1 - Premesse e definizioni
1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto.
1.2 I termini al singolare hanno lo stesso significato anche per il plurale e viceversa. I termini al maschile hanno lo stesso significato per il femminile e il neutro e viceversa.
1.3 I titoli degli articoli sono indicati esclusivamente per ragioni di convenienza e non influiranno sull'interpretazione del Contratto.
Articolo 2 - Oggetto del Contratto
2.1 La Società incarica Circularity, che – a fronte della corretta e completa corresponsione dei corrispettivi previsti dal Contratto – accetta, di svolgere le attività previste nel Servizio.
2.2 Le attività connesse all’Incarico porteranno alla produzione di una serie di deliverables, in un arco temporale indicativo di 4 (quattro) settimane dall’attivazione del Servizio stesso, declinate in:
a) Target di Miglioramento, fruibile telematicamente, e comprendente i target autonomamente identificati dal Cliente ed elaborati e pesati sulla base degli algoritmi automatici del Servizio;
b) Report di Sustainability Assessment, documento elettronico elaborato dal Fornitore e comprendente, in modo indicativo
a. La validazione ragionata delle risposte al questionario iiniziale;
b. Un’analisi di benchmarking rispetto alle rilevanze settoriali delle scelte indicate
c. Una sintesi delle best practice di sostenibilità adottate dai competitors o comparables di mercato
d. Il riepilogo dei risultati ottenuti
e. Valutazione dei punti di forza e di debolezza della attuale performance di sostenibilità
f. Una proposta di Piano di Miglioramento
g. Elaborazione degli obiettivi di miglioramento propedeutici alla definizione della futura strategia di sostenibilità del Cliente
c) Ulteriore attività, consistente in una sintesi di presentazione dei risulati del Report da integrare in un evento illustrativo da remoto di 4 (quattro) ore (di seguito anche “l’Evento”) dedicato al management ed al personale dell’azienda. Tale attività aggiuntiva, da erogarsi al termine del Servizio, viene quotata a parte, come dettagliato nell’art. 6 che segue.
Articolo 3 - Dichiarazioni e garanzie delle Parti
3.1 Circularity si impegna a svolgere l’Incarico e ad adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto facendo uso della diligenza e della professionalità richiesta ad un
professionista del settore.
3.2 La Società si impegna a fornire a Circularity tutte le informazioni del questionario e/o i materiali e/o documentazione in generale necessari per l’erogazione del Servizio nei tempi contrattualmente previsti e con le adeguate modalità.
3.3 Circularity potrà annoverare la Società tra i suoi clienti, indicando nome e logo dello stesso, pur non potendo fare nessun altro uso del nome del Cliente senza la preventiva autorizzazione scritta della Società, rilasciata di volta in volta.
Articolo 4 - Modalità e luogo di svolgimento dell’Incarico
4.1 Circularity svolgerà l’Incarico senza alcun vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa ed operativa.
4.2 Lo svolgimento dell’incarico prevede una interazione tra Cliente e Fornitore da remoto, senza necessità di interazione in presenza tra le Parti, anche in ottemperanza alle regole di cautela e distanziamento imposte dall’emergenza epidemiologica Covid 19.
4.3 Il Fornitore si impegna ad eseguire il Contratto avvalendosi di personale proprio e, ove necessario, del supporto di collaboratori terzi qualificati e con la diligenza e la perizia richiesta dalla natura e dal contenuto dello stesso, comunque garantendo la professionalità richiesta dal Servizio.
4.4 La durata del Contratto relativo all’erogazione del Serzio è definita in 40 (quaranta) giorni solari, di seguito dettagliati per le attività pianificate:
a. gg 1- 10: registrazione e compilazione del questionario fruibile al sito xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx/. Generazione automatica e delivery dei Target di Miglioramento
b. gg 11-20: caricamento dei documenti richiesti per la validazione dei risultati;
c. gg-21-30: verifica, validazione e revisione dei Target di Miglioramento sulla base della documentazione fornita;
d. gg 25-40: elaborazione e delivery del Report di Sustainability Assessment
Articolo 5 - Durata
5.1 Il presente Contratto è valido a partire dalla sua sottoscrizione e si concluderà al completamento del Servizio, coincidente con la produzione e l’invio del Report.
5.2 La durata delle attività è indicata nell’art. 4.4 che precede.
Articolo 6 - Corrispettivo, fatturazione e pagamenti
6.1 Per lo svolgimento del Servizio il Cliente corrisponderà al Fornitore un importo (di seguito il “Corrispettivo”), pari ad Euro [6.500,00] (Seimilacinquecento/00 euro) di cui Euro [1.000,00] (Mille/00 Euro) per l’attività aggiuntiva riguardante l’Evento, oltre ad IVA ed oneri di legge. Il Corrispettivo è comprensivo anche della remunerazione della cessione degli eventuali diritti di proprietà intellettuale di cui all’articolo 9 che segue.
6.2 Il Corrispettivo verrà liquidato in n. 2 (due) tranches successive, mediante bonifico bancario sul conto corrente della società, presso la Banca Cassa di Risparmio di Bolzano IBAN XX00X0000000000000000000000 dietro presentazione di regolare fattura. La fatturazione elettronica verrà inviata al Cliente, identificato con SDI[ ]
Le fatture da liquidarsi saranno emesse dal Fornitore e saldate dal Cliente così come di seguito specificato:
a. Prima fattura del 40% (quarantapercento) del valore contrattuale, pari ad € [2.600,00] (Duemilaseicento/00 euro) oltre ad IVA quale acconto alla sottoscrizione dell’Incarico, con pagamento a vista;
b. seconda fattura del 60 % (sessantapercento) del valore contrattuale, pari ad € [3.900,00] (Tremilanovecento/00 euro) oltre ad IVA ad avviso di Report pronto, entro i 40 (quaranta) giorni dalla firma del presente Contratto, con pagamento a vista;
6.3 Il Corrispettivo non è comprensivo dei costi sostenuti dal Fornitore per trasferta, vitto ed alloggio presso gli uffici del Cliente, che non sono congiuntamente considerati necessari tra le Parti per la specifica tipologia del Servizio offerto. Le eventuali trasferte ed incontri, se richiesti dal Cliente saranno adeguatamente programmati e concordati tra le Parti, e fatturate a parte.
6.4 Le Parti si danno atto che il Corrispettivo è stato determinato tenendo conto della capacità professionale ed esperienza maturata dal Fornitore.
Articolo 7 - Manleva
7.1 Fermo restando quanto altrove previsto dal Contratto, in caso di violazione degli obblighi e/o delle dichiarazioni di cui al Contratto e/o della normativa in vigore rilevante ai fini del Contratto, la Parte che ha commesso la violazione s’impegna a manlevare e tenere indenne l’altra Parte e/o i suoi amministratori e/o dipendenti e/o aventi causa da ogni e qualsivoglia danno, onere, perdita, costo, pretesa o spesa (anche legale) che dovesse alla stessa derivare.
Articolo 8 - Diritti di Proprietà Intellettuale
8.1 Circularity riconosce e accetta che le relazioni inerenti il Cliente, i progetti realizzati per lo stesso cosi come eventuali memoranda, disegni, documenti e ogni altro apporto creativo eventualmente creato da Circularity per il Cliente e riferiti al Cliente nell’ambito del Contratto, quali il Report di Sustainability Assessment (di seguito, i “Contenuti”) si intendono ceduti al Cliente e integralmente remunerati ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 che precede.
8.2 Il Cliente riconosce e accetta che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi e/o comunque connessi a quanto creato e/o sviluppato da Circularity per l’esecuzione dell’Incarico anche se forniti al Cliente, incluso il know-how, i marchi, i loghi, i diritti d’autore, i diritti sulle metodologie e i processi utilizzati nell’ambito
dell’Incarico sono e restano di esclusiva titolarità di Circularity e si impegna sin da ora a riconoscerne e non contestarne la validità.
In virtù di quanto precede, il Cliente riconosce e accetta che la diffusione, la copia, la riproduzione e/o qualsivoglia ulteriore utilizzo, in tutto o in parte, dei diritti di proprietà intellettuale di Circularity non autorizzato costituirà per Circularity un grave danno che darà diritto quindi a Circularity di risolvere il Contratto a mezzo di semplice comunicazione e ottenere una penale pari al triplo del corrispettivo dovuto e/o pagato dalla Società ai sensi del Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno;
Articolo 9 - Privacy
9.1 Nell’adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal X.Xxx. 10 agosto 2018 n. 101 (di seguito, il “Codice”) e del Reg. EU 2016/679 (di seguito, il “Regolamento”), il Codice ed il Regolamento insieme, la “Normativa Privacy”) e, a tale scopo, si impegnano ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logistica ed organizzativa necessaria ed adeguata a garantire il rispetto dell’integrità ed esattezza dei dati personali trattati, nonché la liceità del loro trattamento. I dati potranno essere trattati esclusivamente nella misura strettamente necessaria alle attività da compiere ai sensi del Contratto.
Articolo 10 - Riservatezza
10.1 Le Parti s’impegnano a mantenere strettamente confidenziali e riservati tutti i dati, le informazioni siano esse in forma scritta, elettronica o orale, raccolte nell’ambito dei rapporti intervenuti sulla base del Contratto, i documenti e tutti i dettagli pertinenti la realizzazione del Bilancio, siano essi contraddistinti o meno dalla diciture “confidenziale” o simili (di seguito le “Informazioni Riservate”) che siano forniti e/o comunicati loro, a far data dalla stipula del Contratto e/o di cui dovessero venire a conoscenza durante l'espletamento dell’Incarico e di qualsiasi altra attività inerente al Contratto, assumendosi ogni responsabilità anche in ordine al rispetto di tale impegno da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori.
10.2 Le Informazioni Riservate non potranno essere divulgate a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta, né orale ovvero in qualsiasi altra forma, se non a seguito di un’espressa autorizzazione scritta, da parte della Parte che ne è titolare.
10.3 Qualora venga richiesto ad una Parte di comunicare le Informazioni Riservate di sua conoscenza, la stessa dovrà informare preventivamente per iscritto l’altra Parte, in modo che la stessa sia messa in condizione di evitare la rivelazione delle Informazioni Riservate ai sensi e per gli effetti delle leggi applicabili.
10.4 Per tutta la durata del Contratto e per anni 2 (due) successivi alla cessazione o alla risoluzione dello stesso, per qualsiasi motivo o ragione essa si verifichi, le Parti si impegnano a:
a) mantenere riservate e non utilizzare le Informazioni Riservate, in tutto o in
parte, per fini che siano diversi dalla corretta e puntuale esecuzione del Contratto;
b) non divulgare o comunicare a terzi le Informazioni Riservate per nessuna ragione, se non previo assenso scritto dell’altra Parte o nei casi in cui ciò sia imposto dalla legge o da ordini della Pubblica Autorità;
c) rivelare le Informazioni Riservate solo ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti entro i limiti strettamente necessari a dare corretta esecuzione al Contratto e assicurare che i propri dipendenti, collaboratori e consulenti e soggetti a essi correlati mantengano riservate e non divulghino tali informazioni;
d) adottare tutte le misure di sicurezza di carattere fisico, informatico, logistico e procedurale tali da limitare al minimo il rischio di dispersione, divulgazione o accesso di terzi non autorizzati alle Informazioni Riservate o ai documenti cartacei e/o informatici che le contengono;
e) non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate o parte delle stesse una volta cessato il Contratto.
Il mancato adempimento agli obblighi di riservatezza sopra indicati con riguardo alle Informazioni Riservate comporterà l’obbligo della Parte inadempiente di risarcire ogni e qualsiasi danno dovesse sopportare l’altra Parte a causa di tale inadempimento.
Fermo quanto precede, resta inteso che gli impegni di riservatezza di cui al presente art. 10 verranno meno nel caso e nel limite in cui:
a) le Informazioni Riservate siano o diventino di pubblico dominio, a prescindere
dall’osservanza dell’impegno di riservatezza che precede;
b) le Informazioni Riservate fossero già legittimamente in possesso alla Parte prima che allo stessa venissero rivelate;
c) le Informazioni Riservate siano state fornite ad una Parte da soggetti terzi che non le hanno ottenute direttamente o indirettamente dall’altra Parte
Articolo 11 - Cessione del Contratto
11.1 La Società non potrà cedere il Contratto e tutto quanto ad esso relativo senza il preventivo consenso scritto di Circularity.
11.2 Circularity non potrà in nessun caso cedere il Contratto a terzi, né cedere tutti o parte dei diritti e delle obbligazioni ivi previsti, senza il previo assenso scritto della Società, pena la risoluzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c..
Articolo 12 - Risoluzione
12.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, con effetto immediato, da una Parte mediante semplice invio di comunicazione scritta all’altra Parte via raccomandata A/R o PEC, qualora una Parte non adempia agli obblighi e/o non rispetti le garanzie di cui agli articoli: 2, 6, 8, 10 e 11
In caso di risoluzione del Contratto per inadempienza del Cliente, quest’ultimo dovrà corrispondere al Fornitore, entro 15 giorni dalla risoluzione, quanto dovuto per le attività già espletate e non ancora retribuite, oltre al maggior danno.
Articolo 13 - Norme Generali
13.1 Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione all’oggetto dello stesso e sostituisce tutti i precedenti accordi, trattative, dichiarazioni e proposte, in forma scritta o orale intervenuti tra le Parti.
13.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che nulla di quanto contenuto nel Contratto è diretto a creare tra le stesse, a mero titolo di esemplificativo e non esaustivo, un rapporto di partnership, di joint venture, di associazione in partecipazione, d’agenzia, fiduciario o di lavoro subordinato.
13.3 L’invalidità o inefficacia di qualsiasi disposizione del Contratto non comporterà in nessun caso l’invalidità o inefficacia dell’intero Contratto. Tuttavia, in tali casi, le Parti si impegnano sin d’ora a negoziare in buona fede al fine di sostituire le disposizioni oggetto di declaratoria d’invalidità o inefficacia con altre in grado di determinare, per quanto legalmente possibile, sostanzialmente gli stessi effetti, facendo riferimento all’oggetto e alle finalità del Contratto al fine di preservare la validità dello stesso e la continuità della fornitura.
13.4 Qualsiasi patto che modifichi e/o che integri il Contratto dovrà essere formato, a pena di nullità, per iscritto e sottoscritto da entrambe le Parti.
13.5 Il presente Contratto è formato dagli articoli da 1 a 16..
Articolo 14 – Decreto Legislativo 231/2001
14.1 Le Parti si obbligano, per quanto rileva ai fini del presente Contratto:
(i) ad astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto Legislativo 231/2001 (il “Decreto”) – a titolo esemplificativo e non esaustivo: reati di corruzione, delitti informatici, reati ambientali, reati connessi alla violazione del diritto d’autore, riduzione in schiavitù, omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro – (i “Reati”);
Articolo 15 – Comunicazioni
15.1 Salvo quanto altrimenti espressamente previsto nel Contratto, tutte le comunicazioni, richieste e reclami in relazione al Contratto dovranno essere effettuate per iscritto, in via alternativa a mezzo lettera raccomandata o PEC. Comunicazioni puramente operative potranno essere inviate anche via e-mail. La comunicazione sarà validamente effettuata allorquando essa sia conforme a quanto precede ed effettuata ai seguenti indirizzi:
Per la Società: Per Circularity:
[●] Circularity Srl – Società Benefit
e-mail: [●] e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx.xxx
PEC: [●] PEC: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
C.a. [●] C.a.: Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Articolo 16- Legge applicabile e foro competente
16.1 Il Contratto è disciplinato dalla Legge italiana.
16.2 Qualsiasi controversia dovesse insorgere in dipendenza od in relazione al Contratto, ivi incluse le controversie inerenti alla validità, interpretazione o esecuzione dello stesso, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
Milano, [… ]
Per Circularity S.r.l. Per [ ]
Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Le Parti, sottoscrivendo il Contratto, dichiarano di accettare espressamente quanto in esso contenuto e ciò senza esclusione o riserva alcuna e si danno reciprocamente atto che ogni clausola del Contratto ha formato oggetto di negoziato con conseguente disapplicazione di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c.
Milano, [… ]
Per Circularity S.r.l. Per [… ]
Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx