ATTO DI RINNOVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
Repertorio n. 650 del 17/05/2017
ATTO DI RINNOVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE PER IL PERIODO
2015-2017
Con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente il giorno 17 del mese di maggio dell’anno duemiladiciassette
TRA
la REGIONE CALABRIA – in qualità di attuale committente del servizio e di soggetto titolare delle funzioni conferite dal D.Lgs. 422/1997 – con sede in Catanzaro codice fiscale 02205340793 rappresentata dal dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture, LLPP, Mobilità, xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità, col potere di rappresentare l'amministrazione regionale, ai sensi della L.R. 7/1996 (di seguito “Regione”).
e
la Società “TRENITALIA S.p.A." – società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, iscritta al R.E.A. al n. 883047, rappresentata dall’xxx. Xxxxxx Xxxxxx, nella sua qualità di Direttore della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia, di seguito denominata “TRENITALIA”
(di seguito, congiuntamente, anche le “Parti” o singolarmente “Parte”)
premesso che:
1) Trenitalia è la Società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che, per Statuto, svolge i servizi ferroviari di persone e di merci, avendo acquistato l'azienda "Trasporto" da "Ferrovie dello Stato-Società di Trasporti e Servizi per azioni" con Contratto di compravendita in data 28 novembre 2000;
2) a far data dall’anno 2001, la Regione risulta titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale già in concessione a Ferrovie dello Stato S.p.A.;
3) dalla suddetta data i servizi erogati da Trenitalia sono stati regolamentati da specifici contratti di servizio;
4) il contesto normativo e regolamentare di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale è stato definito in particolare dai seguenti provvedimenti:
• D.Lgs 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. concernente “Conferimento alle regioni e agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59”;
• Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23
ottobre 2007 che prevede l’obbligo per l’Autorità regolatrice e aggiudicatrice del servizio, di esercitare un controllo rigoroso sulla qualità del servizio offerto, nonché di verificare che le compensazioni concesse dalle autorità competenti per coprire le spese sostenute per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico siano calcolate in modo da evitare compensazioni eccessive e siano tali da prevedere modalità di applicazione dettagliate, idonee a garantire che l’importo delle compensazioni risulti adeguato e miri a conseguire un servizio efficiente e di qualità;
• Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23
ottobre 2007 relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
• Legge 23 luglio 2009, n. 99, che all’art. 61 prevede “Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”;
• Art. 16-bis del Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135 e successivamente sostituito dall’art, 1 comma 301 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 che istituisce il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;
• D.P.C.M. 11 marzo 2013 e s.m.i. attuativo del suddetto art. 16-bis, che definisce i
criteri e le modalità di riparto del suddetto fondo fra le regioni a statuto ordinario, secondo obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e della
gestione dei servizi di trasporto pubblico locale;
• Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 recante la “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2017”;
• Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 35, che detta le “Norme per i servizi di trasporto pubblico locale”, che all’art. 13 prevede l’istituzione, effettivamente avvenuta, dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ART-CAL), quale ente di governo del bacino unico regionale (art. 13 comma 1) per i servizi di TPL e ne disciplina le funzioni (art. 13 comma 2):
a) la definizione periodica puntuale dei programmi di esercizio, coerentemente al Programma pluriennale del trasporto pubblico locale, ai programmi approvati ai sensi degli articoli 14 e 15 e alle previsioni dei contratti di servizio di cui all’articolo 16;
b) l’affidamento e l’esecuzione dei contratti di servizio;
c) la stipula degli accordi di cui al comma 1 dell’articolo 20 con i proprietari o concessionari dei beni strumentali all’effettuazione del servizio;
d) l’autorizzazione dei servizi a libero mercato di cui all’articolo 17;
e) la pubblicazione annuale della relazione sugli obblighi di servizio pubblico di cui al paragrafo 1 dell’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007;
f) le ulteriori funzioni attribuite dall’articolo 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla presente legge;
g) la produzione di una relazione annuale contenente i dati di sintesi sulla definizione periodica puntuale dei programmi di esercizio e sulla sua articolazione rispetto ai soggetti competenti ad effettuarla, sui contratti di cui all’articolo 16 in corso di esecuzione e di affidamento, sugli accordi di cui al comma 1 dell’articolo 20 stipulati e da stipulare, sulle autorizzazioni di cui all’articolo 17 concesse, sulle sanzioni applicate, sulle eventuali criticità.
Essa, pertanto, potrà subentrare alla Regione, nell’esecuzione del presente contratto di
servizio anche attraverso la delegata Agenzia Reti e Mobilità (SpA), così come disposto dall’art. 13 della suddetta Legge Regionale.
• Delibera n. 49/2015 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti che detta le “Misure
regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e avvio di un procedimento per la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento”;
5) deliberazioni regionali inerenti la tariffazione:
‒ D.G.R. n. 380/2013 – allegato “Azioni previste e cronoprogramma” – allegato 3;
‒ D.G.R. n. 419/2014 – allegato “Integrazione al piano di riprogrammazione […]
– paragrafo 5.3 – misure immediatamente esecutive;
‒ D.G.R. n. 321/2016;
‒ D.G.R. n. 367/2016.
6) la Regione e Trenitalia in data 09/06/2011 hanno sottoscritto, al Rep. n. 787 del 9 giugno 2011, il “Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale (ex art. 9 DLgs 422/97)” con decorrenza dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2014 (di seguito “Contratto di Servizio”);
7) Trenitalia ha continuato a svolgere il servizio di trasporto in continuità, sulla scorta della corrispondenza intercorsa con la Regione, con particolare riferimento alle note della Regione Prot. N. 375806 del 11 dicembre 2015, Prot. N. 188940 del 13 giugno 2016, Prot. N. 362512 del 1/12/2016 ed alle note di Trenitalia Prot. N. 68293 del 30 dicembre 0000 x Xxxx. X. 00000 del 20 maggio 2016 e Prot. N. 60189 del 17 novembre 2016;
8) in data 15/12/2016, Trenitalia ha inviato alla Regione una proposta commerciale per un nuovo affidamento dei servizi di trasporto ferroviari regionali dall’1/1/2018 al 31/12/2027, più altri cinque anni fino al 31/12/2032, in considerazione di rilevanti investimenti per il rinnovo del materiale rotabile;
9) l’ART-CAL, sulla base degli indirizzi della Regione, intende avvalersi dell’aggiudicazione
diretta di cui all’art. 5, paragrafo 6, del Regolamento (CE) 1370/2007 ed ha pertanto pubblicato sulla GUUE, in data 24/12/2016, la apposita pre-informazione ai sensi dell’art. 7 par. 2 del medesimo Regolamento, prevedendo un affidamento decorrente dall’ 1/1/2018 e di durata quindicennale;
10) l’ aggiudicazione in applicazione del citato art. 5, paragrafo 6, del Regolamento (CE) richiede ai sensi dell’art. 7 del medesimo Regolamento che intercorra almeno un anno dalla pubblicazione sulla GUUE dell’apposita pre-informazione;
11) alla luce del quadro normativo e amministrativo sopra delineato, è necessario nel frattempo assicurare, senza soluzione di continuità, i servizi di trasporto pubblico ferroviario, nel rispetto dei livelli di servizio e delle condizioni individuate nel sopracitato Contratto di Servizio;
12) a tal fine la Regione intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 4 comma 3 del Contratto di Servizio, rinnovando il medesimo per un periodo di 3 anni (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017);
13) con DGR n. 175 del 27/04/2017, la Regione ha autorizzato la sottoscrizione del presente atto di rinnovo contrattuale (di seguito “Atto”)
tutto ciò premesso le Parti si impegnano a quanto segue:
ARTICOLO 1
Durata dell'affidamento dei servizi a Trenitalia
Il presente Atto di rinnovo del Contratto di Servizio ha una durata di 3 anni, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.
ARTICOLO 2
Regolamentazione rapporti delle Parti
Le Parti condividono le seguenti condizioni per il periodo 2015– 2017 :
1. Programma di esercizio
Trenitalia effettuerà per il 2017 il servizio di trasporto nel rispetto del programma di esercizio di
cui all’Allegato 1 e 1Bis. Per il 2015 e 2016, si considera invece, la produzione effettuata nel rispetto del programma di esercizio per i relativi anni, di cui all’allegato 1 e 1Bis. Nell’Allegato 5 è specificato il materiale rotabile in esercizio per i servizi oggetto del presente Atto.
2. Corrispettivi
a) La Regione corrisponderà a Trenitalia, un corrispettivo annuo, pari a:
✓ € 69.750.000 IVA esclusa (anno 2015);
✓ € 70.000.000 IVA esclusa (anno 2016);
✓ € 70.000.000 IVA esclusa (anno 2017);
per un importo complessivo contrattuale del triennio 2015-2017 pari a € 209.750.000,00 (IVA esclusa).
b) L’importo del corrispettivo contrattuale si intende comprensivo delle compensazioni economiche dovute a fronte dell’imposizione degli obblighi di servizio pubblico e dei minori introiti derivanti dai titoli di gratuità e dalle agevolazioni tariffarie vigenti.
c) Il corrispettivo di cui al precedente punto a) è comprensivo e remunera i costi previsti da Trenitalia per il canone di accesso all’infrastruttura e quello per l’energia elettrica. Il prezzo del canone di accesso all’infrastruttura, incluse le prestazioni accessorie e complementari, e quello per l’energia elettrica per trazione sono riconosciuti a Trenitalia nella misura effettivamente corrisposta al Gestore dell’Infrastruttura per i servizi oggetto del presente Atto, al netto delle eventuali penali comminate dal Gestore dell’Infrastruttura a Trenitalia in applicazione del sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 112/2015. Ugualmente, ogni eventuale eccedenza/riduzione di costo dell'energia elettrica per trazione più canone di accesso all’infrastruttura, quando derivante da sopravvenute disposizioni normative o regolamentari delle Autorità competenti, a parità di servizio, è compensata dalla Regione. A far data dalla sottoscrizione del presente Atto, Trenitalia comunicherà tempestivamente alla Regione le eventuali variazioni del canone di accesso all’infrastruttura, ivi comprese le prestazioni accessorie e complementari, e quelle per l’energia elettrica; la Regione, entro 45 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, potrà optare per sostenere la maggiore/minore compensazione oppure per ridurre/incrementare i servizi in maniera tale da compensare l’eccedenza/riduzione di costo.
Nella contabilizzazione degli oneri di produzione del servizio ferroviario, sarà garantita la distinzione dei valori di pedaggio da quelli di energia elettrica per trazione.
d) Alla scadenza del presente Atto, a seguito dell’acquisizione dei dati risultanti dal Conto Economico Regionale (CER) di Trenitalia riferiti al triennio 2015-2017, le cui risultanze CER saranno successivamente trasmesse certificate da revisore contabile entro 120 giorni dall’approvazione del Bilancio, ciascuna Parte si impegna a corrispondere all’altra l’eventuale importo economico necessario a garantire a consuntivo l’equilibrio economico finanziario del presente Atto, di natura civilistica, che tiene conto solamente degli oneri finanziari. Tale importo dovrà essere versato dalla Parte obbligata entro la data del 31/12/2018. In alternativa, rispetto al pagamento entro la predetta data:
• se dovesse risultare obbligata la Regione, la stessa si impegna a prevedere a suo carico che
l’erogazione della sottocompensazione avvenga in un periodo di n. 6 anni, in rate costanti pari a 1/6 della sottocompensazione, che non potrà superare il limite massimo del 6% dell’importo complessivo contrattuale del triennio 2015-2017. La prima rata dovrà essere pagata entro il 31 dicembre del 2018, le successive rate dovranno essere ciascuna pagate entro il 30 giugno di ciascun anno successivo al 2018.
• se dovesse risultare obbligata Trenitalia, la stessa si impegna ad utilizzare l’eventuale
sovracompensazione per l’acquisto di nuovo materiale rotabile entro il 31/12/2022.
3. Sistema tariffario
1. Trenitalia, per i viaggi all’interno del territorio regionale adotta il sistema tariffario vigente, in base a quanto deliberato dalla Regione in materia, e conseguentemente recepito dalle Condizioni Generali di Trasporto di Trenitalia. Si applica, altresì, la vigente tariffa sovraregionale per i viaggi attraverso due o più Regioni, salvo successive determinazioni della Conferenza Stato-Regioni.
A far data dal 1° giugno 2017 le tariffe regionali ridotte saranno adeguate introducendo il minimo tariffario pari al prezzo del titolo di viaggio del primo scaglione di 10Km.
2. La Regione riconosce a Trenitalia l’integrale compensazione per i mancati introiti tariffari derivanti da modifiche normative e tariffarie, agevolazioni o titoli di gratuità stabiliti dalle normative regionali successive alla stipula del presente Atto eventualmente emanate e
notificate.
La previsione dei ricavi per l’anno 2017, pari a 10.500.000 euro tiene conto del minore introito stimato derivante dai nuovi titoli di gratuità riconosciuti dalla Regione ai sensi dell’art 7 della L.R. n.35/2015, come di seguito specificati alla lettera a) e della variazione e della limitazione dell’agevolazione di cui alla lettera b):
b) contestualmente all’attivazione della gratuità di cui alla precedente lettera a), la tariffa ridotta al 50% dedicata agli ultrasessantacinquenni sarà usufruibile dai soli che hanno maturato il requisito alla data 31.12.2016.
3. Trenitalia si impegna ad attivare iniziative di contrasto all’evasione e all’elusione, secondo il programma formalizzato alla Commissione Trasporti della Conferenza Stato – Regioni in data 13 ottobre 2015 e successivo aggiornamento del 17 maggio 2016.
4. Trenitalia ha facoltà di adottare promozioni sui titoli in vigore individuati sulla base di strategie di marketing definite a livello aziendale, anche combinati con altre prestazioni o servizi, previa condivisione con la Regione, espressa anche con modalità di silenzio/assenso, decorsi trenta giorni dalla data della relativa comunicazione alla Regione.
4. Qualità dei servizi – Sistema delle Penali – Forme di mitigazione delle penali
1. Trenitalia elabora la Carta dei Servizi in conformità alla normativa vigente e secondo standard e obiettivi allineati a quelli del Contratto. Trenitalia si impegna a pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno la Carta dei Servizi sul proprio sito internet.
Si applica quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), all’art. 2, comma 461, spettando alla Regione il coordinamento delle attività. Trenitalia in ottemperanza a quanto disposto all’art. 2 comma 461, lett. F, L. 244/2007 cit. si impegna a finanziare fino alla misura massima annuale di 7.000 euro le attività di cui alle lett. b, c, d. della
suddetta legge, a ristoro di spese per attività approvate dalla Regione, effettivamente sostenute e debitamente rendicontate.
La Carta dei Servizi, seppur non allegata al presente Atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il sistema delle penali e le forme di mitigazione delle stesse, sono disciplinati nell’allegato 2 al presente Atto.
ARTICOLO 2 bis
Regolazione delle partite pregresse
1. Con riferimento al periodo contrattuale 2009/2014, per la chiusura contabile dell’anno 2014, le Parti dichiarano di applicare gli stessi principi e metodi di cui alla lettera d) del punto 2 dell’art. 2, riferiti al Conto Economico Regionale (CER) 2014, anno per il quale deve essere effettuato il saldo.
2. La Regione si obbliga al versamento del saldo entro 6 mesi dalla trasmissione del Conto Economico Regionale (CER), saldo che comunque non potrà superare l’importo massimo originariamente previsto (€ 3.575.000,00 oltre IVA).
3. Con riferimento a quanto disposto all’art. 15 “Investimenti” e al relativo allegato 10 del Contratto di Servizio 2009/2014, le Parti convengono che il previsto investimento in autofinanziamento di Trenitalia si esaurisce, unitamente ai due Swing già entrati in esercizio negli anni 2015 e 2016 e agli altri investimenti riportati nell’allegato 5, con la consegna del terzo Swing che entrerà in esercizio nel corso dell’anno 2017. Allo stesso modo si prende atto che la Regione non ha effettuato gli investimenti previsti.
4. Al termine dell’affidamento, il materiabile rotabile acquistato in autofinanziamento sarà messo a disposizione dell’operatore subentrante, dietro compensazione del valore residuo del bene, tenuto conto che la quota di ammortamento è commisurata ad una vita utile di 24 anni.
Le Parti dichiarano di non avere null’altro a che pretendere, una volta rispettati gli impegni sopra pattuiti, in riferimento al Contratto 2009 – 2014.
ARTICOLO 3
Trasparenza dei Prezzi
1. Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:
• dichiarano che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxx;
• dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere al alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell’Atto;
• si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare
e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Atto rispetto agli obblighi assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi assunti ai sensi del precedente comma, per tutta la durata del presente Atto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
ARTICOLO 4
Cessione dei crediti
I crediti e i debiti derivanti dal presente Atto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi atto di disposizione (“Cessione”) a favore di Fercredit-Servizi Finanziari S.p.A. – società del Gruppo FS Italiane S.p.A. o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
In ogni caso, la Regione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
ARTICOLO 5
Codice Etico e Patto d’Integrità
1. La Regione si impegna a rispettare le norme ad essa applicabili contenute nel “Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”, pubblicato sul sito internet: xxx.xxxxxxxxxx.xx.
2. Trenitalia si impegna a rispettare gli obblighi di condotta di cui al Patto d’integrità approvato con DGR n°368 del 29/09/2014, ove applicabili.
3. Dette disposizioni comportamentali, seppur non allegate al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale delle quali le Parti dichiarano di aver preso particolareggiata e completa conoscenza. In caso di violazione di una qualsiasi delle suddette norme comportamentali ciascuna Parte avrà diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
ARTICOLO 6
Rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Atto, valgono le disposizioni tutte di cui al Contratto di Servizio 2009-2014 ove compatibili.
ARTICOLO 7
Controversie, Foro competente e Diritto applicabile
Non è ammessa la competenza arbitrale.
Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Catanzaro. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
***
La presente scrittura privata viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L.17 dicembre 2012, n.221, come modificato dal D.L. 23 dicembre 2013, n.145, convertito con modificazioni dalla L.21 febbraio2014, n.9.
Agli effetti fiscali, le Parti dichiarano che il presente Atto di rinnovo ha per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. e pertanto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 1 lett.
b), Tariffa parte II allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche.
REGIONE CALABRIA TRENITALIA S.p.A
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxx
Allegati:
1. Programma di esercizio
1.bis Programma di esercizio autoservizi sostitutivi
2. Qualità dei servizi – Sistema delle Penali – Forme di mitigazione delle penali
3. Sistema Tariffario
4. Contrasto all’evasione
5. Materiale rotabile