CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
VERSIONE 1 (17 SETTEMBRE 2015)
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
L’anno […], il giorno […] del mese di […], per la stipula del presente contratto, rinunciando alla presenza di testimoni, si sono costituiti innanzi a me […]:
in rappresentanza del Comune di […],con sede in […], codice fiscale e partita Iva […], il sig. […], nato a […], il […], domiciliato per la carica presso la sede su indicata, codice fiscale […], ecc.
in rappresentanza di Sogir – Società gestione integrata rifiuti s.r.l., con sede in Lodi, Strada Vecchia Cremonese, codice fiscale e partita iva 07483050964, il sig. […], nato a […], il […], domiciliato per la carica presso la sede su indicata, codice fiscale […], ecc.
Sommario
Definizioni 3
Allegati 10
Premesse 10
1 D
isciplina generale, dichiarazioni, garanzie 13
2 O
ggetto del Contratto 17
3 D
urata dell’Affidamento 17
4 L
uogo di esecuzione del Servizio 18
5 O
bblighi e responsabilità del Gestore 18
6 C
essione del Contratto e sub-affidamento del servizio 23
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7 E
quilibrio economico-finanziario della gestione 23
8 C
orrispettivo del Servizio e altri corrispettivi 24
9 C
essione dei crediti relativi al Corrispettivo del Servizio 26
10 L
ivelli del Servizio 27
11 P
ersonale 27
12 D
otazioni patrimoniali 28
13 R
endicontazione della gestione 29
14 C
ontrolli 31
15 D
ocumento di Valutazione 33
16 P
iano Annuale delle Attività 33
17 R
esponsabilità contrattuale 34
18 R
esponsabilità civile 35
19 R
isoluzione del Contratto e clausola risolutiva espressa 36
20 R
iscatto e revoca dell’Affidamento 38
21 G
aranzia assicurativa 38
22 G
aranzia contrattuale 39
23 D
efinizione non contenziosa delle controversie 40
24 C
ompetenza territoriale 40
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25 D
omicili e comunicazioni 40
26 C
lausole specificamente approvate 41
Definizioni
Affidamento l’affidamento diretto del Servizio alla Società da parte del
Comune
Allegato/Allegati gli atti e documenti facenti parte integrante e sostanziale del
presente Contratto, appresso indicati
Capitolato Tecnico il documento che, allegato al presente Contratto, indica e
disciplina le prestazioni in cui consiste il Servizio. Nella eventuale diversità tra quanto disposto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, prevarrà quest’ultimo.
Carta del Servizio il documento emanato dalla Società, ai sensi dell'art. 2, comma
461, lett. f), legge 24 dicembre 2007, n. 244, previa intesa con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e quantità delle prestazioni erogate determinati nel Contratto, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e per adire le vie legali, nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato in caso di inottemperanza
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Codice dei contratti pubblici il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163
Commercializzazione la cessione delle frazioni riciclabili, con incasso dei corrispettivi
previsti da Anci/Conai e degli altri corrispettivi connessi
Comune l’ente locale indicato in epigrafe, detto anche “Ente Concedente”
Comuni gli enti locali in favore dei quali è complessivamente erogato il Servizio elencati nell’allegato 3
Conai il Consorzio nazionale imballaggi, per la raccolta, recupero e riciclaggio degli imballaggi attraverso i consorzi di filiera dei singoli materiali
Contratto il presente atto e i suoi Allegati
Corrispettivo
dei Servizi Opzionali la remunerazione dovuta al Gestore da ciascun Comune che
abbia richiesto l’esecuzione di Servizi Opzionali
Corrispettivo del Servizio la remunerazione del Gestore per l'esecuzione del Servizio, al
netto del Corrispettivo dei Servizi Opzionali, costituita dalla quota di Tariffa relativa al Servizio determinata e riscossa dal Comune e dal medesimo pagata in favore del Gestore, nonché, ove applicabile, la Tariffa Corrispettiva riscossa dal Gestore
Data di Efficacia la data di prima assunzione dei Servizi di Base
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Decreto 152/06 il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia
ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 – Supplemento Ordinario n. 96, e ss. mm.
Documento di Valutazione il documento di valutazione emesso dal Comune circa la
quantità, qualità, tempestività, costo delle attività svolte dal Gestore nell’anno precedente, con annotazione delle riserve e delle contestazioni eventualmente svolte o provenienti da terzi, delle Penali applicate e di ogni altro profilo rilevante
Garanzia Contrattuale la garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, prestata dal
Gestore all’Ente Concedente
Gestore la Società
Gestori Cessati i soggetti affidatari a qualunque titolo nel territorio dei Comuni
del Servizio o di parti di quello, ai quali subentra la Società
Giorni giorni naturali e consecutivi, con posticipazione al primo giorno feriale in caso di scadenza del termine in giorno festivo
Parte, Parti i soggetti sottoscrittori del presente Contratto, singolarmente o collettivamente
Piano Annuale delle Attività il piano redatto e annualmente aggiornato dal Gestore che
indica le tipologie e le quantità di servizi da svolgersi nell’anno di riferimento
Piano della Comunicazione il modello di organizzazione, previsto nel Capitolato Tecnico,
realizzato dal Gestore nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs.
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19 agosto 2005, n. 195, di "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale" mediante un sistema informatico di collegamento on line, del contatto tra la Società, i Comuni, gli utenti e in genere i soggetti, privati e pubblici, a vario titolo coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti, comprese le associazioni dei consumatori, istituivo di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel presente Contratto e di quanto stabilito nella Carta del Servizio, nonché di informazione in continuo circa le attività di gestione
Piano Economico Finanziario il piano economico finanziario del Servizio, comprendente, ai
sensi dell'art. 0, x.x.x. 00 xxxxxx 0000, x. 000: (a) il programma degli interventi necessari, (b) il piano finanziario degli investimenti, (c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi, (d) le risorse finanziarie necessarie, nonché un conto economico, un flusso di cassa e uno stato patrimoniale previsionali elaborati sulla base del piano finanziario degli interventi del modello gestionale ed organizzativo prescelto, dei livelli di qualità del servizio prestabiliti, degli impianti esistenti
Polizza di Assicurazione la garanzia assicurativa prestata dalla Società in favore dell’Ente
Concedente per i danni eventualmente arrecati nello svolgimento del Servizio
Raccolta e Trasporto l’operazione, svolta secondo le quantità e le modalità indicate
nel Capitolato Tecnico, di prelievo, cernita o raggruppamento
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dei rifiuti indifferenziati urbani e speciali assimilati e il loro trasporto
Raccolta differenziata la raccolta, svolta secondo le quantità e le modalità indicate nel
Capitolato Tecnico, idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia
Recupero le operazioni che, condotte secondo le quantità e le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, riutilizzano i rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del Decreto 152/06
Rendiconto della gestione il documento mediante il quale il Gestore, al fine di consentire il
monitoraggio e il controllo del Servizio, la verifica del rispetto del Contratto e di contribuire alla definizione del Corrispettivo del Servizio, rendiconta trimestralmente e annualmente i risultati della gestione
Servizi Accessori i servizi a domanda rientranti nell'ambito dei servizi di igiene
urbana, attivati solo su specifica richiesta dei Comuni, integrativi dei Servizi di Base, quali indicati nel Capitolato Tecnico
Servizi di Base i servizi di gestione dei rifiuti, programmati o a domanda, da
erogarsi nei territori dei Comuni, quali indicati nel Capitolato Tecnico
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Servizi Opzionali i servizi a domanda, estranei al Servizio e al Corrispettivo del
Servizio, non rientranti nel settore della gestione dei rifiuti e dell’igiene urbana, attivabili a discrezione dei singoli Comuni e insuscettibili di affidamento in esclusiva, quali indicati nel Capitolato Tecnico
Servizio l’insieme dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nei territori dei Comuni, programmati o a domanda, distinti tra Servizi di Base e Servizi Accessori, comprendenti le seguenti attività:
1) di raccolta, differenziata e non, stradale o domiciliare, di:
a) rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del Decreto 152/06;
c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);
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2) di igiene urbana, costituite dai servizi di:
a) spazzamento manuale, meccanico o misto di strade e piazze ad uso pubblico o private soggette ad uso pubblico;
b) lavaggio di strade e piazze ad uso pubblico o private soggette ad uso pubblico;
c) pulizia dei cestini stradali e di fiere e mercati programmati;
d) rimozione dei rifiuti abbandonati ai sensi dell’art. 184 comma 2 lettera d) del Decreto 152/06
3) di trasporto e di conferimento agli impianti di recupero, trattamento e smaltimento finale;
4) di gestione delle strutture di supporto alla raccolta costituite da Centri di raccolta Materiali e Stazioni Ecologiche;
5) di Commercializzazione;
6) [di trattamento e smaltimento]
Società Sogir s.r.l.
Spazzamento stradale le attività di spazzamento stradale manuale, meccanico o misto,
incluso il lavaggio strade, svolte su aree pubbliche o private ad uso pubblico, condotte secondo le quantità e le modalità indicate nel Capitolato Tecnico
Tariffa la quota del tributo comunale sui rifiuti e servizi – TARI – istituito dall’art. 14, d. l. 201/2011, relativa al Servizio
Tariffa Corrispettiva la tariffa avente natura corrispettiva eventualmente prevista in
luogo della Tariffa dai Comuni che hanno realizzato sistemi di
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misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, di cui all’art. 14, comma 29, d.l. 201/2011
indicato che fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti
Allegati
1. Delibera consiliare […] di autorizzazione alla stipula del presente Contratto
2. Delibera assembleare […] di Sogir s.r.l. di autorizzazione alla stipula del presente Contratto
3. Elenco dei Comuni aventi diritto di beneficiare del Servizio
4. Statuto di Sogir s.r.l.
5. Capitolato Tecnico
6. Piano economico finanziario
7. Dichiarazioni di rilascio del servizio dei Gestori Cessati
8. Scheda degli affidamenti in corso
9. Elenco nominativo del personale salvaguardato
10. Contratti d’uso dei CRM privati;
11. Contratti d’uso dei CRM pubblici;
12. Garanzia Contrattuale
13. Polizza di Assicurazione svolte le seguenti
Premesse
a) la Regione Lombardia in materia di servizio di gestione dei rifiuti ha approvato le leggi regionali 12 dicembre 2003, n. 26 (per come modificata dalla l.r. 3/2011) e 12 luglio 2007 n. 12;
b) la delibera di giunta regionale n. 8/220 del 2005 ha approvato il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) di durata decennale;
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c) la delibera del consiglio regionale 8 novembre 2011, n. IX/280, “Atto di indirizzi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 in materia di programmazione della gestione dei rifiuti” (B.U. Lombardia 21 novembre 2011, n. 47), ha indicato che attraverso l’approvazione dei Piani Provinciali la Regione ha attuato gli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale in coerenza con un modello di organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani “alternativo a quello degli Ambiti Territoriali ottimali” e precisato che la legge 26/2003 “pur non prevedendo formalmente l'obbligatorietà dell'Autorità d'Ambito, sostanzialmente ne rispetta i principi ispiratori. La norma prevede infatti che la Regione mantenga funzioni di pianificazione e programmazione (intesa come autorità che definisce gli obiettivi ed i criteri con cui deve essere effettuata la pianificazione) ed assegna alle Province un ruolo sempre più specifico, con funzioni «pianificatorie» specifiche, attuative e di tipo strategico per la gestione dei rifiuti”, ove “[c]ompito regionale è la funzione di indirizzo e coordinamento dell'articolazione territoriale degli atti di programmazione e, in particolare, l'approvazione dei Piani provinciali di gestione dei rifiuti”, laddove le “Province, sulla base delle linee guida di redazione contenute nella pianificazione regionale, elaborano, con il concorso dei comuni, i piani provinciali di gestione dei rifiuti, relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali, nella logica della programmazione integrata dei servizi, in modo da garantire la competitività del servizio”;
d) la regione Lombardia, utilizzando la facoltà offertale dall’art. 200, comma 7, Decreto 152/06, ha pertanto adottato un modello alternativo di organizzazione del servizio pubblico locale non per ambiti territoriali e senza costituzione di autorità d’ambito;
e) la Provincia di Lodi ha adottato il Piano Provinciale dei Rifiuti (PPGR) con delibera del consiglio n. 53 dell’11 dicembre 2008 e quindi lo ha adottato nuovamente con delibera del consiglio n. 31 del 29 ottobre 2009;
f) il PPGR della Provincia di Lodi è stato approvato, con prescrizioni, dalla delibera di giunta regionale del 10 febbraio 2010 n. 8/11323 che lo ha ritenuto “nel suo complesso congruente ai contenuti del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti”;
g) la Relazione Generale dell’ottobre 2009 al Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti confermando (§ 3.6) che la Regione Lombardia ha adottato ai sensi dell’art. 200, comma 7, Decreto 152/06, un modello di gestione in deroga a quello degli ATO per l’affidamento dei
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servizi relativi alla sola raccolta e non alla realizzazione e gestione degli impianti, ha al contempo evidenziato il sussistere di un “quadro decisamente frammentato della situazione gestionale nei comuni lodigiani”;
h) in tale quadro normativo non è applicabile il d.l. 13 agosto 2011 n. 138, art. 3-bis, comma 1- bis (introdotto dall’art. 34, comma 21, d.l. 179/2012, nel testo risultante in sede di conversione con legge 17 dicembre 2012 n. 221), secondo cui le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo dell’intero “settore dei rifiuti urbani” è ora attratto in ogni sua fase alla competenza esclusiva degli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, da costituirsi entro il 30 giugno 2012 da parte delle autorità regionali e, in difetto, dal governo nazionale in esecuzione di poteri sostitutivi;
i) la regione Lombardia non ha costituito ambiti e autorità d’ambito nel termine dato e il consiglio dei ministri non ha esercitato poteri sostitutivi;
j) i Comuni hanno scelto di provvedere alla gestione unitaria del Servizio nei rispettivi territori e scelto, come forma di gestione del Servizio, l’affidamento diretto a società in house, individuandola in Sogir s.r.l. che, già costituita con l’iniziale compito strumentale di centrale di committenza e la finale missione di provvedere all’erogazione del Servizio;
k) i Comuni – e in particolare il Comune con delibera consiliare […] – hanno approvato apposita relazione, indi pubblicandola sul proprio sito Internet, che ai sensi dell’art. 34, comma 20, d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (nel testo risultante dalle modifiche operate dalla legge di conversione n. 221 del 17 dicembre 2012) ha dato conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma prescelta di affidamento del Servizio a società in house, affidato alla Società il Servizio e approvato lo schema del presente Contratto, prevedendo che sia concluso e posto in esecuzione territorio per territorio entro ventiquattro mesi dalla data di affidamento del Servizio, sino alla quale il servizio sarà reso alle stesse condizioni tecniche, economiche e giuridiche alle quali è stato reso dai Gestori Cessati.
Tanto premesso, si conviene quanto segue.
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1. Disciplina generale, dichiarazioni, garanzie
1.1. Le Premesse e gli Allegati al presente Contratto, questi ultimi espressamente indicati e numerati in ordine progressivo dal numero “uno” al numero “[…]”, sono parte integrante e sostanziale del medesimo, formato sulla loro presupposizione, e costituiscono strumento di sua interpretazione ai sensi degli art. 1362 e ss. del codice civile.
1.2. Il presente Contratto con i suoi Allegati rappresenta in modo compiuto e definitivo l’intera volontà delle Parti in relazione a quanto ivi disciplinato ed annulla e sostituisce qualunque precedente, eventuale intesa fra le Parti medesime sulle stesse materie.
1.3. L’eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto a inadempimenti dell'altra Parte o comportamenti di quest'ultima in violazione delle disposizioni del presente Contratto, anche se protratta o reiterata, non potrà essere interpretata quale rinuncia ai diritti originati dal medesimo o alle azioni a tutela degli stessi, ovvero quale conferma dell’altrui interpretazione delle medesime.
1.4. Nessuna modifica del presente Contratto o sua integrazione sarà valida ed opponibile tra le Parti se non concordata ed espressa in forma scritta.
1.5. L'Affidamento è in esclusivo favore del Gestore per la durata del presente Contratto, al fine dell’esercizio di una gestione del Servizio da effettuarsi, ai sensi dell’art. 178, Decreto 152/06, conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, alla stregua di quanto disciplinato nel presente Contratto e disposto dai regolamenti e dai provvedimenti dei Comuni.
1.6. Antecedentemente alla stipula del presente Contratto il Gestore ha consegnato all’Ente Concedente:
a) le dichiarazioni, proprie e dei propri amministratori, di insussistenza delle cause di esclusione dai contratti pubblici di cui all’art. 38, Codice dei contratti pubblici, di cui all’Allegato […];
b) la Garanzia Contrattuale di cui all’Allegato […];
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c) la Polizza di Assicurazione di cui all’Allegato […];
d) [indicare tutta la ulteriore documentazione anche antimafia necessaria alla stipula del contratto].
1.7. Il Gestore dichiara e garantisce all’Ente Concedente:
a) di essere società costituita e operante secondo la legge italiana, regolarmente funzionante ed in grado di operare, con pieno titolo per possedere i propri beni, per esercitare i propri diritti e per assumere obbligazioni in conformità al proprio oggetto sociale;
b) di non versare, con gli amministratori in carica e cessati, in alcuna delle condizioni di esclusione dalla stipula di contratti con l’Amministrazione di cui all’art. 38, Codice dei contratti pubblici, come è attestato nell’Allegato […];
c) che il proprio capitale sociale è detenuto in via totalitaria, direttamente o indirettamente, dall’Ente Concedente e dai Comuni;
d) di non versare in alcuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447, cod. civile;
e) di non essere oggetto di procedure individuali o concorsuali pendenti o invocate e non aver presentato, né deliberato di presentare piani di risanamento, accordi di ristrutturazione del debito, concordati preventivi, transazioni fiscali;
f) che in proprio danno non sussistono titoli esecutivi di condanna definitivi inadempiuti;
g) di non detenere partecipazioni in altre società;
h) di essere titolare dei permessi, dei nulla-osta, delle concessioni, delle convenzioni, delle iscrizioni ad albi e delle autorizzazioni necessarie e utili per l’erogazione del Servizio;
i) di disporre in forma stabile dei capitali, delle capacità tecniche, del personale e dei mezzi necessari, debitamente organizzati allo scopo, per gestire ed eseguire a proprio rischio il Servizio a norma di legge, regola d’arte e secondo quanto prescritto nel Contratto;
j) che in particolare i mezzi operativi sono stati acquisiti mediante acquisto del ramo di azienda di […], giusta rogito […];
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k) di non aver ricevuto dalle autorità preposte contestazioni formali, notifiche, ingiunzioni relative al mancato rispetto di prescrizioni ambientali, di sicurezza o fiscali, né sono pendenti in relazione a tali prescrizioni procedimenti amministrativi o giudiziari nei rispettivi confronti della Società o dei rispettivi amministratori e rappresentanti che abbiano un impatto attuale sul presente Contratto, volendo altrimenti risponderne verso l’Ente Concedente;
l) di non aver ricevuto notifiche, citazioni, ingiunzioni relative al mancato rispetto di obbligazioni contrattuali, previdenziali, assicurative, contributive, ovvero relative a responsabilità per danni verso dipendenti, collaboratori o terzi in genere che abbiano un impatto attuale sul presente Contratto quale contenzioso pendente nei confronti della Società o dei suoi amministratori o rappresentanti, volendo altrimenti risponderne verso l’Ente Concedente;
m) di essere legittimata ad assumere i diritti e le obbligazioni di cui al presente Contratto;
n) che la sottoscrizione del presente Contratto e l’assunzione delle obbligazioni in esso contenute non costituisce inadempimento ad alcun patto assunto verso terzi o, comunque, la violazione di alcun interesse conosciuto e legalmente protetto di terzi;
o) di avere un oggetto sociale limitato all’erogazione del Servizio in favore dei Comuni, non modificabile per la durata del presente Contratto;
p) che il proprio capitale non sarà volontariamente assoggettato a pegno senza il previo consenso dell’Ente Concedente che non potrà irragionevolmente negarlo, ove sia documentato il sussistere di mezzi idonei a garantire l’esclusione della relativa escussione;
q) che il proprio capitale sarà liberato da eventuali pignoramenti in danno con modalità idonee a escludere la sua acquisizione anche parziale da parte di terzi e la conseguente decadenza di diritto dell’Affidamento;
r) di impegnarsi a conservare o realizzare le condizioni di fatto e di diritto di cui al presente paragrafo per l’intera durata del presente Contratto;
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s) di impegnarsi comunque a comunicare immediatamente all’Ente Concedente ogni modificazione delle condizioni dette.
1.8. Le Parti coopereranno in buona fede per consentire la conservazione della validità ed efficacia del presente Contratto, nonché la migliore sua esecuzione:
a) adempiendo alle obbligazioni in capo a ciascuna specificamente assunte nel presente Contratto;
b) compiendo in buona fede anche ai sensi degli articoli 1175 e 1375, codice civile, tutte le azioni e tenendo tutti i comportamenti, anche verso terzi, che siano necessari ed opportuni, anche se non espressamente indicati nel presente Contratto;
c) comunicandosi reciprocamente tutte le circostanze che, non considerate nel presente Contratto o sopravvenute, possano modificare o pregiudicarne la validità o l’efficacia, ovvero l’assetto degli interessi delle Parti composto nel presente Contratto medesimo, in tal caso negoziandone in buona fede ogni opportuna aggiunta o modifica idonea a conservare effettività al fine e persistenza degli equilibri convenuti.
1.9. L’Ente Concedente dichiara e garantisce alla Società che non risultano notificati ricorsi giurisdizionali per l’annullamento o la dichiarazione di nullità dell’Affidamento, né comunque provvedimenti di autorità giurisdizionali o amministrative atte ad inficiarne, anche potenzialmente, la validità e l’efficacia, e che tali ricorsi, ove sussistenti, sono stati respinti con decisioni passate in giudicato [ovvero …].
1.10. Nel caso in cui il presente Contratto sia oggetto di azioni di nullità, annullamento o inefficacia, anche quale effetto di azioni di nullità, annullamento o inefficacia dell’atto di Affidamento, le Parti si adopreranno per quanto in loro legittimo potere al fine di porre o far porre in essere ogni opportuno atto amministrativo, negoziale o giudiziale utile a salvaguardarne la validità e la piena efficacia, ovvero a rimuovere o limitare gli effetti pregiudizievoli che possano derivare da eventuali decisioni di accoglimento, anche parziale, di tali azioni o impugnazioni.
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1.11. Nel caso comunque sopravvenga alcun provvedimento giurisdizionale o amministrativo, anche in autotutela, che per qualunque ragione privi di validità o di efficacia il presente Contratto:
a) la Società, fermi tutti i diritti di impugnazione eventualmente sussistenti, provvederà, a mera richiesta dell’Ente Concedente o dei Comuni, senza indugio e senza facoltà di opporre eccezioni, al compimento di tutti gli atti che le competano, necessari a ottemperare ai provvedimenti emessi;
b) la Società avrà unicamente diritto a percepire il Corrispettivo del Servizio sino ad allora maturato, senza diritto a indennizzi o risarcimenti, rinunciando sin d’ora a qualsivoglia pretesa di risarcimento o d’indennizzo;
c) qualunque patto e accordo accessorio o conseguente al presente Contratto decadrà senza oneri per alcuna delle Parti.
1.12. L’Ente Concedente e la Società non rendono né assumono reciprocamente altre dichiarazioni o garanzie diverse da quelle specificamente indicate nel presente Contratto, da interpretarsi in senso letterale e non in via esemplificativa, né comunque estensiva.
2. Oggetto del Contratto
2.1. In forza del presente Contratto l’Ente Concedente affida in via esclusiva alla Società, che accetta, il Servizio nel proprio territorio, incluse tutte le attività connesse e strumentali.
2.2. Le tipologie e le quantità di attività in cui si sostanzia il Servizio sono precisate nell’Allegato […].
2.3. Fermi i livelli quantitativi e qualitativi del Servizio, indicati nel Capitolato Tecnico, la Società sarà libera di organizzare orari e giorni della raccolta secondo criteri di efficienza organizzativa.
3. Durata dell’Affidamento
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3.1. Il Servizio è concesso ed assunto tendenzialmente per la durata di anni venti (20) a decorrere dalla Data di Efficacia e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2035, data unica alla quale l’esecuzione del Servizio scadrà per tutti i Comuni indipendentemente dalla Data di Efficacia del Contratto.
3.2. La Data di Efficacia risulterà da apposito verbale, sottoscritto dalle Parti, di consegna e correlativa assunzione dei Servizi di Base.
3.3. Qualora allo scadere del presente Contratto non siano state completate le formalità relative alla nuova procedura di affidamento del Servizio, la Società dovrà garantire l'espletamento e la continuità del medesimo, alle stesse condizioni tecniche ed economiche, fino alla data di sua assunzione da parte del soggetto subentrante alla stregua delle misure provvedimentali o delle clausole che saranno prese o convenute, ma comunque non oltre un anno dalla data di estinzione, anche anticipata, del Contratto.
3.4. I Comuni si obbligano ad avviare le procedure per il nuovo affidamento della gestione delle attività oggetto anche parziale del presente Contratto almeno un anno prima della data di scadenza naturale del medesimo, ovvero entro centottanta Giorni dalla data di accertamento della sua estinzione anticipata.
3.5. Ferma la potestà di revoca dell’Affidamento da parte dell’Ente Concedente il Servizio, la Società non ha facoltà di recesso dal presente Contratto. Il recesso comunque esercitato non ha effetto.
4. Luogo di esecuzione del Servizio
4.1. Il Servizio è erogato nel territorio dei Comuni.
5. Obblighi e responsabilità del Gestore
5.1. Il Gestore si obbliga a:
a) avviare il Servizio, i Servizi Accessori e i Servizi Opzionali in conformità a quanto previsto nel Primo Piano Annuale delle Attività;
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b) organizzare l’erogazione del Servizio secondo logiche di mercato, al fine di minimizzarne i costi e massimizzarne la qualità a parità di costo;
c) svolgere il Servizio in adesione alle linee generali dell'ordinamento tecnico ed amministrativo del medesimo, quali contenute nel Capitolato Tecnico;
d) presentare all’approvazione dell’Ente Concedente per ciascun anno di durata del presente Contratto, a cominciare dal secondo, il Piano Annuale delle Attività, così come prescritto nel Capitolato tecnico;
e) svolgere il Servizio a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le normative vigenti, di tutti gli atti autorizzativi e prescrittivi delle competenti autorità, nonché secondo le prescrizioni dell’allegato Capitolato Tecnico, del presente Contratto, delle prescrizioni regolamentari e puntuali dei Comuni, dell’Ente concedente, della Carta dei Servizi e delle disposizioni di legge, in modo da fornire un risultato “chiavi in mano”, in particolare:
1) verificando sul posto le condizioni dei luoghi e la rispondenza delle prescrizioni ricevute, con propria responsabilità di adeguarle alla effettiva consistenza dei luoghi medesimi;
2) assumendo il controllo di tutte le caratteristiche e dettagli pertinenti all’erogazione del Servizio, segnalando tempestivamente le modifiche o integrazioni necessarie per rendere la prestazione conforme a quanto richiesto e alle esigenze del Servizio;
3) ove pertinente, prendendo in consegna le chiavi di accesso ai luoghi ove dovranno essere svolte le prestazioni o depositati mezzi e materiali, assumendo ogni onere e responsabilità conseguente;
4) comunicando preventivamente all’Ente Concedente i nominativi degli addetti che verranno impiegati per la esecuzione del Servizio e dei preposti alla sicurezza, con obbligo di sostituirli nel caso di motivata comunicazione di mancato o revocato gradimento;
5) dotando tutti i propri addetti del tesserino di riconoscimento con fotografia di cui all’articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, contenente gli elementi ivi specificati, nonché, ai sensi dell’art. 5 della legge
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136/2010, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione;
f) disporre per la durata del Contratto di un’azienda propria, idonea, per organizzazione, mezzi e risorse umane, alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e al rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di gestione dei rifiuti e di sicurezza sul lavoro, adeguatamente disegnata secondo criteri di essenzialità idonei a escludere la formazione di elementi di costo eccedenti i migliori standard di mercato o relativi a voci non essenziali o non direttamente volte al miglioramento della qualità del servizio;
g) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi utilizzati e alla loro eventuale immediata sostituzione in caso di obsolescenza e, secondo i relativi contratti d’uso, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei CRM;
h) presentare entro il 31 dicembre di ogni anno all’Ente Concedente il programma di gestione e manutenzione dei mezzi per l’anno successivo;
i) migliorare nel tempo i livelli di qualità del Servizio, con particolare riguardo agli aspetti della regolarità, della continuità, della tutela dell'ambiente, dell'informazione e della sicurezza;
j) presentare entro il 31 dicembre di ogni anno all’Ente Concedente il programma delle azioni da intraprendere per aggiornare il Progetto Esecutivo dei Servizi ed elevare i livelli di qualità del Servizio;
k) emanare e adeguatamente far conoscere all’utenza, entro novanta Giorni dalla Data di Efficacia, la Carta del Servizio, aggiornandola di anno in anno;
l) attivare entro novanta Giorni dalla Data di Efficacia e mantenere, sulla base delle indicazioni dei Comuni e secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, il Piano della Comunicazione, verso i Comuni e verso l’utenza, recante un sistema di monitoraggio permanente immediatamente accessibile anche al Comune per l’esercizio dei relativi compiti di controllo;
m) adempiere a tutti gli obblighi di legge fiscali, previdenziali, assicurativi, assistenziali relativi al personale e ad applicare al medesimo, non dipendente da pubbliche amministrazioni, il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene
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ambientale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
n) ferma l'autonomia organizzativa e funzionale connessa alle esigenze proprie della nuova programmazione e ai relativi assetti, pertanto applicare o far applicare al personale la disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale;
o) mantenere inalterati i benefici e i diritti derivanti dagli accordi integrativi aziendali o territoriali cui era tenuto ad ottemperare il rispettivo datore di lavoro pregresso, gestore cessato, già riconosciuti ai singoli dipendenti indicati nell'Elenco nominativo del personale già impiegato alla data del […] dai gestori cessati nella esecuzione dei servizi di gestione dei rifiuti nel territorio dei Comuni e di cui all’allegato […];
p) rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le norme in materia di sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed i regolamenti applicativi;
q) dotarsi e correttamente implementare e applicare il modello di mitigazione del rischio di reato di cui al d.lgs. n. 231/01;
r) disporre entro due anni dalla Data di Efficacia delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001 e di gestione ambientale EN ISO 14001;
s) dare tutte le informazioni necessarie alla corretta determinazione e applicazione della Tariffa da parte dei Comuni e alla più efficace sua riscossione;
t) provvedere alla riscossione della Tariffa Corrispettiva nei territori in cui venga attivata;
u) dare tempestiva comunicazione ai Comuni delle eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio, in particolare segnalando le utenze che non rispettino le norme sul conferimento dei rifiuti;
v) comunicare, entro […] dalla stipula del presente Contratto, i rapporti contrattuali posti in essere con il Conai e/o con i singoli consorzi di filiera in attuazione della relativa delega che i Comuni si obbligano a rilasciare a richiesta del Gestore;
w) presentare a cadenza trimestrale, al fine della redazione del Documento di Valutazione, un rendiconto dei servizi prestati con il dettaglio, comune per comune,
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degli indicatori di servizio individuati nel Capitolato Tecnico e relativi alla quantità di rifiuti raccolti, di rifiuti conferiti per impianti, di km spazzati, di ore di servizio svolte.
x) verificare e comunicare il livello di raggiungimento degli obiettivi di erogazione del Servizio previsti dal Capitolato Tecnico nei tempi e modi ivi indicati;
y) mettere a disposizione dell’Ente Concedente la documentazione, i mezzi ed il supporto di personale necessario all’esercizio dei controlli sulla gestione;
z) redigere una relazione annuale relativa allo stato della gestione del Servizio e alle misure prese in risposta alle eventuali criticità riscontrate dall’Ente Concedente;
aa) sottoporre, a proprie spese, a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di società abilitata alla revisione contabile;
bb) presentare all’Ente Concedente entro il 31 dicembre di ciascun anno relazione tecnica, asseverata da un organismo di certificazione della qualità, attestante che le attività svolte e programmate sono a norma e conformi alle migliori tecniche disponibili;
cc)osservare le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo dell’Ente Concedente; dd) avviare e concludere qualunque operazione straordinaria di fusione, scissione,
trasferimento di azienda o ramo di azienda con il previo consenso dell’Ente Concedente;
ee) non portare a conoscenza di terzi, diversi dai Comuni, informazioni, dati, documenti e notizie di carattere riservato, di cui venga a conoscenza il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto;
ff) rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. in materia di diritto alla riservatezza.
5.2. Il Gestore non potrà sospendere o abbandonare il Servizio che attiene all’igiene pubblica salve comprovate e insuperabili cause di forza maggiore, fermi altrimenti i rimedi del presente Contratto e comunque ogni eventuale provvedimento contingibile e urgente dei sindaci dei Comuni ai sensi dell’art. 50, comma 5, t.u. enti locali, volto al fine di assicurare la continuità del Servizio.
5.3. Il Gestore non sarà considerato inadempiente alle obbligazioni derivanti dall’esecuzione del Contratto qualora il mancato adempimento di tali obbligazioni risulti
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dovuto a situazioni di forza maggiore, quali, a titolo meramente esemplificativo, incendi, alluvioni, nubifragi, atti legislativi, interventi normativi e restrittivi, sospensioni generalizzate di fonti energetiche, sommosse, guerra civile, colpi di stato, atti di belligeranza internazionale o eventi bellici o a qualunque altra causa che si verifichi senza colpa o negligenza delle Parti, restando tuttavia convenuto che eventuali sospensioni dell’attività lavorativa, scioperi o serrate non saranno qualificabili quali eventi di forza maggiore ai sensi del presente articolo.
6. Cessione del Contratto e sub-affidamento del servizio
6.1. Il presente Contratto è insuscettibile di cessione ai sensi dell’art. 1406, cod. civile.
6.2. Il Servizio è insuscettibile di sub-affidamento anche parziale.
6.3. Non costituisce cessione del presente Contratto o sub-affidamento del Servizio la esternalizzazione in qualunque forma di singole fasi di attività marginali, accessorie o straordinarie quali, esemplificativamente, manutenzioni, forniture, trasporti specifici, smaltimenti di rifiuti non trattabili presso gli impianti previsti dal Capitolato Tecnico.
7. Equilibrio economico-finanziario della gestione
7.1. Il Gestore si obbliga a erogare il Servizio secondo le previsioni del Piano Economico Finanziario di cui all’Allegato […], salve le sue modifiche e revisioni, assunte d’intesa con l’Ente Concedente.
7.2. Il Gestore si obbliga, prima dell’inizio del secondo anno e di ogni successivo anno di esercizio del Servizio, ad aggiornare il Piano Economico Finanziario, tenuto anche conto della variazione nel periodo dell’indice Istat e degli eventuali contributi in conto esercizio previsti dalle leggi, che garantisca il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e patrimoniale della gestione, e a sottomettere tale aggiornamento all’approvazione dell’Ente Concedente entro il 31 ottobre di ciascun anno che non potrà irragionevolmente negarla.
7.3. I Comuni si obbligano a determinare, applicare e riscuotere a norma dell’art. 14, d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 e sue successive modificazioni, la Tariffa relativa al Servizio,
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commisurata ad anno solare e composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi del Gestore, in modo che gli sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento, di funzionamento, di controllo e di esercizio, quale si evince dal Piano Economico Finanziario.
7.4. I Comuni che realizzino sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione della Tariffa Corrispettiva, in luogo del tributo.
7.5. Le Parti si obbligano a cooperare per quanto in proprio potere al fine del raggiungimento e della conservazione dell'equilibrio economico-finanziario della gestione
8. Corrispettivo del Servizio e altri corrispettivi
8.1. A remunerazione per l'esecuzione del Servizio, al Gestore compete il Corrispettivo del Servizio, costituito dalla quota della Tariffa e, ove applicabile, dalla Tariffa Corrispettiva. Il Corrispettivo del Servizio è calcolato e aggiornato per come previsto dal Capitolato Tecnico al fine della conservazione dell’equilibrio economico-finanziario di gestione, secondo le indicazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo della Gestione di Sogir.
8.2. Utilizzando il Corrispettivo del Servizio il Gestore provvede a coprire i propri costi di funzionamento, compresi quelli generali.
8.3. Il Corrispettivo del Servizio, nella parte in cui è costituito dalla quota della Tariffa, è dovuto dai Comuni al Gestore, indipendentemente dall’avvenuta riscossione della medesima dai singoli contribuenti, nei termini di legge e in ogni caso non oltre novanta giorni dal ricevimento della fattura; nella parte in cui sia invece costituito dalla Tariffa Corrispettiva è riscosso dal Gestore con proprio rischio imprenditoriale.
8.4. I Comuni corrispondono al Gestore la quota della Tariffa relativa al Servizio in rate mensili posticipate di eguale importo. In caso di ritardato adempimento, si applicano gli interessi al tasso di cui al d. lgs. 231/2002.
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8.5. Al Gestore altresì competono i corrispettivi che gli siano dovuti dai singoli Comuni per l’esecuzione dei Servizi Opzionali.
8.6. A tal fine il Gestore emette fattura corredata dall’indicazione puntuale, per ciascuna tipologia di servizi, delle attività svolte e delle quantità di rifiuti lavorate. I Comuni provvedono al pagamento, salva verifica e riallineamento dell’ammontare del Corrispettivo del Servizio dovuto nell’anno di riferimento alla stregua di quanto risulti dal Documento di Valutazione.
8.7. Il Gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.
8.8. Ai sensi dell’art. 3, legge 136/2010, ciascun pagamento è effettuato dall’Ente Concedente in favore del Gestore esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche dal medesimo indicato con le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
8.9. I proventi derivanti dalla Commercializzazione, nonché i contributi erogati dai consorzi di filiera del Conai, per le attività di raccolta differenziata e per le attività di recupero, sono percepiti dal Gestore e vengono considerati nel Piano Economico Finanziario quale voce di ricavo da sottrarre ai costi.
8.10. I Comuni procedono annualmente all'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del Corrispettivo del Servizio tenendo conto delle risultanze del Piano Economico Finanziario redatto annualmente dal Gestore secondo quanto previsto al punto 8.1 che precede e approvato dall’Ente Concedente in funzione della variazione:
a) della effettiva quantità di servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e gestione delle strutture di supporto alla raccolta, secondo i criteri di calcolo definiti nel Capitolato Tecnico;
b) delle quantità di rifiuti avviate a trattamento e smaltimento;
c) dei ricavi dalla cessione dei materiali riciclabili e dei contributi del CONAI e degli altri Consorzi di filiera;
d) dell’aggiornamento e indicizzazione dei fattori di costo unitari impiegati nella determinazione del Corrispettivo del Servizio come definito nel Capitolato Tecnico;
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e) degli eventuali finanziamenti pubblici;
f) del miglioramento della qualità del Servizio e dell’efficientamento della gestione, secondo gli standard previsti dal Capitolato Tecnico;
g) dei risultati emergenti dal Documento di Valutazione.
8.11. Le variazioni riconducibili a determinazione unilaterale dei Comuni e in genere dei soggetti titolari di poteri di regolazione ricadenti sulla gestione del Servizio o all'emanazione di nuove leggi, regolamenti o atti di regolazione, comportano un adeguamento del corrispettivo relativo all'anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione, da calcolarsi in modo da garantire alle Parti il recupero dei maggiori costi sostenuti nell'anno della predetta variazione.
8.12. L'adeguamento del Corrispettivo del Servizio viene calcolato in base alle indicazioni e ai parametri di cui al Capitolato Tecnico.
8.13. Ogni variazione strutturale del Servizio, quali l’adozione di sistemi tecnologici innovati di raccolta e trasporto o l’introduzione di sistemi di tariffazione puntuale, implicherà la revisione del Corrispettivo del Servizio.
9. Cessione dei crediti relativi al Corrispettivo del Servizio
9.1. Il Gestore ha facoltà di cedere i crediti relativi al Corrispettivo del Servizio unicamente in favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa e a seguito di espressa accettazione del Gestore, da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione, che non potrà essere irragionevolmente negata ove la cessione non leda i suoi interessi.
9.2. Ai fini dell’opponibilità all’Ente Concedente e ai Comuni, le cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono riportare come clausola il testo del presente articolo e devono essere notificate all’Ente Concedente prima dell’emissione del certificato di pagamento.
9.3. E’ esclusa alcuna accettazione preventiva di crediti che devono venire a maturazione.
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9.4. In ogni caso, l’Ente Concedente e i Comuni potranno opporre al soggetto cessionario tutte le eccezioni opponibili al Gestore cedente in base al presente Contratto.
9.5. La cessione di crediti relativi al Corrispettivo del Servizio contraria ai presenti patti, nel caso in cui questi non siano opponibili al cessionario, è causa di risoluzione del presente Contratto.
10. Livelli del Servizio
10.1. Il Gestore assicura, anche ai sensi dell’art. 4, legge 4 marzo 2009 n. 15, recante principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, elevati standard qualitativi ed economici dell'intero procedimento di produzione del Servizio non inferiori a quelli indicati nel Capitolato Tecnico.
10.2. La trasparenza – intesa come accessibilità totale, attraverso gli strumenti indicati nel Piano della Comunicazione, alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione del Gestore, agli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse, ai risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi competenti
– costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate.
10.3. Il Gestore nel Piano della Comunicazione attua un sistema di indicatori di produttività e di misuratori della qualità del rendimento del personale, correlato al rendimento individuale ed al risultato conseguito dalla struttura aziendale nel suo complesso.
10.4. Il Gestore prevede l'organizzazione di confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento del Servizio, con la partecipazione di associazioni di consumatori e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e organi di informazione, e la diffusione dei relativi contenuti secondo quanto indicato nel Piano della Comunicazione.
10.5. Gli standard iniziali di efficienza e di affidabilità del Servizio sono indicati nel Capitolato Tecnico.
10.6. Gli standard sono di anno in anno elevati in conformità al programma presentato dal Gestore secondo le previsioni del Capitolato Tecnico.
11. Personale
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11.1. Fermo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, il Gestore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, nonché dai contratti individuali, obbligandosi anche nei confronti dei Comuni al relativo adempimento.
11.2. Il Gestore trasmette all’Ente Concedente prima dell'inizio delle attività di gestione del Servizio e successivamente di tempo in tempo aggiorna la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
11.3. Il personale adibito ai servizi di cui al presente Contratto:
a) sarà dislocato in relazione alle esigenze del Servizio in numero adeguato a garantire la regolarità e l'efficienza del Servizio medesimo, in tutte le forme indicate nel presente Contratto;
b) sarà sottoposto a tutte le cure e profilassi previste dalla legge e prescritte dalle autorità sanitarie;
c) si uniformerà alle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie, dai Comuni e dal Gestore in materia di igiene e di sanità;
d) indosserà durante il turno di lavoro apposita divisa conforme a quanto previsto nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, completa di targhetta di identificazione e mantenuta in stato di conveniente decoro;
e) manterrà un contegno serio e corretto con il pubblico e si presenterà al servizio pulito e decorosamente vestito.
12. Dotazioni patrimoniali
12.1. Il Gestore si dota degli automezzi, delle attrezzature e del personale rispettando quanto prescritto dal Capitolato Tecnico.
12.2. Il Gestore gestisce, per come prescritto dal Capitolato Tecnico, i centri di raccolta materiali (CRM) pubblici e privati sui quali abbia contrattualizzato un diritto d’uso gratuito o oneroso.
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12.3. A far tempo dalla Data di Efficacia e per l’intera durata del presente Contratto il Gestore avrà la piena e utile disponibilità, in comodato d’uso gratuito delle preesistenti dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del Servizio di proprietà dei Comuni.
12.4. A tal fine, saranno sottoscritti separati accordi con gli enti proprietari e pertinenti verbali di consegna.
12.5. Le dotazioni patrimoniali eventualmente riscattate dai gestori cessati sono riconosciute all’interno del Corrispettivo di Servizio al loro valore contabile residuo.
12.6. Le dotazioni patrimoniali di proprietà di terzi e necessarie per lo svolgimento del Servizio, quali i centri di raccolta materiali - CRM, sono acquisite all’utilizzo del Gestore con i contratti d’uso oneroso di cui all’Allegato […].
12.7. Alla scadenza o alla cessazione anticipata del presente Contratto e in esito al successivo affidamento del Servizio, il Gestore trasferirà al nuovo gestore, in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione:
a) l’uso delle dotazioni patrimoniali strumentali di proprietà dei Comuni;
b) la proprietà delle dotazioni patrimoniali strumentali realizzate in costanza del presente Contratto, a fronte di un corrispettivo pari alla quota non ancora ammortizzata del relativo valore.
13. Rendicontazione della gestione
13.1. Il Gestore, al fine di consentire il monitoraggio e il controllo del Servizio, la verifica del rispetto del presente Contratto e di contribuire alla definizione del Corrispettivo del Servizio, rendiconta trimestralmente e annualmente, entro il 1° settembre, i risultati della gestione, fornendo tutte le informazioni e la documentazione, anche contabile, relative, in particolare riferendo i dati relativi alle caratteristiche dei servizi erogati, alla quantità e qualità dei rifiuti raccolti, alle attività svolte, alle difficoltà incontrate, oltre quelle ulteriori giudicate opportune dal Gestore o specificamente richieste dall’Ente Concedente circa:
a) i quantitativi mensili ed annui di rifiuti raccolti in ognuno dei Comuni in forma indifferenziata e differenziata, anche ai fini della certificazione del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla vigente normativa;
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b) la raccolta a contenitori, con indicazione della localizzazione, delle caratteristiche e del numero degli stessi;
c) la raccolta ad utenza, con indicazione delle utenze servite e della loro localizzazione;
d) i servizi a chiamata, con indicazione degli interventi richiesti ed erogati e della loro provenienza;
e) la raccolta presso fiere e mercati , con indicazione degli interventi effettuati, degli eventi di riferimento e della relativa la localizzazione;
f) la raccolta dei rifiuti cimiteriali, con indicazione degli interventi effettuati e della loro provenienza;
g) il lavaggio contenitori, con indicazione della loro localizzazione, delle loro caratteristiche;
h) lo spazzamento e lavaggio strade, con indicazione della rete stradale servita.
i) gli ingressi ai centri di raccolta materiale, con indicazione della quantità e qualità dei rifiuti conferiti, dei prelievi dei rifiuti e loro destinazione, delle caratteristiche delle attività di presidio/guardiania;
j) gli impedimenti che hanno impedito o ritardato l’erogazione dei servizi;
k) i reclami, con indicazione del numero per tipologia e dei tempi di eventuale risoluzione delle problematiche denunciate;
l) le variazioni e revisioni in corso d’anno, nonché delle azioni che hanno determinato uno scostamento dalle previsioni;
m) i flussi verso gli impianti o piattaforme di valorizzazione, nonché i dati di analisi delle interfacce secondarie con i circuiti del riciclo ovvero con il Conai;
13.2. Il Gestore altresì comunica:
a) i contributi e i ricavi relativi alla valorizzazione o alla vendita dei materiali;
b) i beni acquistati con finanziamenti pubblici;
c) i finanziamenti pubblici ricevuti;
d) l’aggiornamento dei libri cespiti e libri contabili relativi alla dotazione strumentale e infrastrutturale afferente al Servizio;
e) i dati concernenti l’assolvimento da parte del Gestore degli obblighi contributivi ed assicurativi relativi al personale;
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f) i costi della gestione come da Capitolato Tecnico.
14. Controlli
14.1. Spetta all’Ente Concedente l’esercizio di ogni attività di controllo e vigilanza ritenuti necessari per verificare la conformità al presente Contratto e comunque l’efficienza, efficacia e funzionalità di quanto compiuto dal Gestore in esecuzione del Servizio e in relazione alle indicazioni generali e specifiche di tempo in tempo ricevute.
14.2. L’Ente Concedente attiva ai sensi dello Statuto della Società e dell’art. 147-quater, d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, introdotto dal d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, un sistema interno di controlli sul Gestore idoneo a:
a) definire gli obiettivi gestionali a cui deve tendere il Gestore, secondo gli standard qualitativi e quantitativi indicati nel Capitolato Tecnico;
b) organizzare un idoneo sistema informativo in relazione:
1) ai rapporti finanziari con il Gestore;
2) alla sua situazione contabile, gestionale e organizzativa;
3) all’esecuzione del presente Contratto e alla qualità del Servizio;
4) al rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
c) consentire il monitoraggio periodico sull'andamento del Gestore;
d) analizzare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuare le opportune azioni correttive
e) analizzare la soddisfazione dell’utenza;
f) effettuare analisi di mercato anche utilizzando parametri di benchmark;
g) certificare nel bilancio consolidato dei Comuni i risultati complessivi della gestione.
14.3. Il controllo contrattuale e societario dell’Ente Concedente sull’organizzazione e sull’attività del Gestore non ne esclude né limita la piena responsabilità nell’esecuzione del Contratto.
14.4. L’Ente Concedente svolge, in unico contesto con gli altri Comuni, entro il 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno, previo avviso, una verifica ispettiva generale in contraddittorio con il Gestore in ordine a tutte le articolazioni del Servizio, nonché alla consistenza, adeguatezza
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e qualità degli automezzi e delle attrezzature di esercizio, al fine di (a) verificare l’adempimento delle obbligazioni del presente Contratto, degli obblighi di legge e di regolamento, delle prescrizioni provvedimentali, (b) verificare il raggiungimento degli obiettivi ed i livelli di servizio previsti nel Capitolato Tecnico, (c) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione, dando riscontro al Gestore dei relativi esiti ed evidenziando le eventuali criticità del servizio, con le debite raccomandazioni ove dovute circa le modifiche e i miglioramenti da apportare.
14.5. I controlli saranno svolti, sulla base di standard e procedure indicati nel Capitolato Tecnico, sia sul territorio che mediante esame dei seguenti indicatori tecnici ed economici, quantitativi e qualitativi, del Servizio, sulla base dei dati trasmessi dal Gestore, nonché attraverso autonome rilevazioni circa:
a) quantità, capacità e frequenza di erogazione (es. quantità di rifiuto intercettato per merceologia di raccolta, volumetria disponibile, frequenza di raccolta e spazzamento, qualità della pulizia ecc.);
b) qualità della comunicazione con l’utenza (es. tempi e modi di risposta alle richieste, numero verde per gli utenti, campagne informative, analisi di customer satisfaction, ecc.);
c) costi (es. per abitante, per tonnellata di rifiuto, ecc.).
14.6. Il controllo territoriale sul Servizio sarà volto a valutare, con indagini dirette sul campo, la rispondenza del Servizio ai parametri e agli standard di qualità contrattuali, al fine di rilevare le eventuali difformità o criticità e di invitare il Gestore a svolgere gli opportuni interventi correttivi.
14.7. Il Gestore, ove non vengano manifestate in forma scritta ragioni ostative, deve consentire senza indugio l'accesso ai dati, collaborando ed agevolando i controlli, anche mettendo a disposizione dell’Ente Concedente la documentazione, i mezzi ed il supporto di personale necessario.
14.8. Gli atti di ispezione e controllo saranno eseguiti con facoltà di presenza e contraddittorio del Gestore e di essi sarà redatto e sottoscritto dalle Parti il relativo verbale che darà evidenza delle eventuali criticità del Servizio accertate e delle controdeduzioni della Gestore.
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14.9. L’Ente Concedente ha comunque il diritto di effettuare verifiche ispettive e controlli puntuali in qualsiasi momento, anche senza preavviso e contraddittorio, dandone in ogni caso riscontro alla Società.
15. Documento di Valutazione
15.1. Nel Documento di Valutazione l’Ente Concedente esamina la Rendicontazione di Gestione sottomessagli dal Gestore, raccoglie gli esiti dei controlli effettuati e delle interlocuzioni con il Gestore, verifica il raggiungimento degli obiettivi di gestione attesi, individua le eventuali deficienze del Servizio, indicando se del caso le eventuali Penali da irrogarsi, dà le debite prescrizioni.
15.2. L’Ente Concedente anticipa al Gestore entro il 15 settembre di ciascun anno il possibile contenuto del Documento di Valutazione, sul quale il Gestore ha facoltà di svolgere osservazioni entro 10 (dieci) Giorni dal suo ricevimento.
15.3. L’Ente Concedente redige e comunica al Gestore entro il 30 settembre di ciascun anno il Documento di Valutazione, dando conto delle eventuali osservazioni svolte dal Gestore.
16. Piano Annuale delle Attività
16.1. Il Gestore entro il 31 ottobre di ciascun anno, tenendo conto di quanto contenuto nel Documento di Valutazione, redige e comunica all’Ente Concedente per la relativa approvazione il Piano Annuale delle Attività elaborato alla stregua della ricognizione puntuale dei servizi a quel momento attivati e delle richieste dei Comuni di attivazione di nuovi servizi o di modifica di quelli indicati, per tipologia o quantità, nel Piano Annuale delle Attività dell’anno antecedente.
16.2. Il Piano Annuale delle Attività contiene, riguardo all’anno solare successivo:
a) quanto prescritto nel Capitolato Tecnico circa il modello di organizzazione del Servizio, le modalità di monitoraggio e efficientamento, i livelli di integrazione del personale, il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria programmata, i
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programmi di gestione delle scorte, la ricognizione dello stato dei CRM, le azioni relative al piano di comunicazione;
b) il Piano Economico Finanziario di gestione.
16.3. L’Ente Concedente, se del caso richiesti chiarimenti, integrazioni o modifiche al Gestore, approva il Piano Annuale delle Attività entro il 30 novembre successivo e ne dà contestuale comunicazione ai Comuni affinché si determinino circa la Tariffa relativa al nuovo anno.
17. Responsabilità contrattuale
17.1. Il Gestore è responsabile del buon andamento del Servizio.
17.2. Nel caso in cui il Gestore, senza propria colpa per il prodursi di un evento di forza maggiore imprevedibile e non superabile, si trovi nella impossibilità di erogare in tutto o in parte il Servizio, ne farà immediata comunicazione, indicando l’entità, la durata e le ragioni del default, le misure di contrasto assunte e previste, ai Comuni interessati affinché possano assumere ogni provvedimento utile e opportuno a eliminare o limitare il pregiudizio all’utenza ovvero all’igiene o alla salute pubblica derivante dal disservizio, anche affidando in via d’urgenza a terzi il Servizio o sue fasi o porzioni; in tal caso, il Gestore coopererà per quanto possibile, anche mettendo a disposizione i propri mezzi. Per la durata del disservizio il Corrispettivo del Servizio sarà ridotto in proporzione alla ridotta o mancata erogazione del Servizio, senza applicazione di alcuna sanzione contrattuale.
17.3. Nel caso in cui il Gestore si renda in qualunque modo e misura inadempiente al presente Contratto, l’Ente Concedente gliene farà debita contestazione scritta, invitandolo a dare le proprie giustificazioni entro il termine di tre Giorni, ovvero immediatamente, ove l’urgenza lo richieda. Se tali giustificazioni non siano date o accolte, l’Ente Concedente comunicherà al Gestore diffida ad adempiere nel termine consono alle circostanze, ovvero immediatamente, ove l’urgenza lo richieda, contestualmente irrogando – fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno e, concorrendone i presupposti, alla risoluzione del presente Contratto – le Penali previste nel Capitolato Tecnico, ove sono indicati i fatti di
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ritardato, inesatto o mancato adempimento produttivi di risarcimento concordato, nonché i tempi e i modi di contestazione e di eventuale controdeduzione.
17.4. Il pagamento delle penali dovrà avvenire entro [trenta] Giorni dalla relativa contestazione, anche in caso di quella sia fatta oggetto di controdeduzioni non accolte o di impugnazione. In caso di mancato pagamento delle Penali nei debiti termini, l’Ente Concedente avrà diritto di attivare la Garanzia Contrattuale, salve le ulteriori, eventuali sanzioni contrattuali e extracontrattuali per l’inadempimento e ferma in ogni caso facoltà di porne l’ammontare a deconto sull’ammontare del Corrispettivo dovuto.
17.5. La contestazione di inadempimenti e l'applicazione delle relative Penali non esonera il Gestore dall'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese quelle oggetto di contestazione.
17.6. L’esecuzione delle obbligazioni assunte, alla stregua del presente Contratto, dall’Ente Concedente in favore del Gestore è, nei limiti dell’esecuzione di buona fede del presente Contratto, condizionata al previo adempimento o, se del caso, offerta di contemporaneo adempimento di quelle in capo a quest’ultima, anche se non aventi carattere di corrispettività, senza che ciò pregiudichi il diritto dell’Ente Concedente di richiedere tale adempimento.
17.7. L’inadempimento alle obbligazioni assunte, alla stregua del presente Contratto, dall’Ente Concedente non pregiudica la validità ed efficacia di quelle assunte, alla stregua del presente Contratto, dal Gestore, né costituisce causa di risoluzione o inefficacia del medesimo fuori dai limiti in questo specificamente previsti.
18. Responsabilità civile
18.1. Il Gestore è l’esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi dal personale, dai collaboratori autonomi e dagli appaltatori in relazione all’esecuzione del Servizio, esclusa – con diritto alla manleva – alcuna corresponsabilità dell’Ente Concedente e dei Comuni in considerazione dell’avvenuto affidamento del Servizio in favore di operatore economico che, in virtù delle dichiarazioni rese nel presente Contratto, ha dato dimostrazione del possesso delle necessarie capacità tecniche ed organizzative ed è stato posto in condizione di operare in piena autonomia organizzativa e gestionale.
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18.2. Il Gestore deve eseguire il Servizio attraverso una gestione rigorosa dell’ambiente. L’Ente Concedente può richiedere la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte del Gestore delle norme di gestione ambientale con riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale europee o internazionali.
18.3. Il Gestore è l’esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi in relazione all’esecuzione del Servizio che possano costituire condizione per l’avvio da parte di utenti e consumatori di azioni ai sensi degli artt. 139, 140, 140-bis, e loro successive modifiche ed integrazioni, del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo, ovvero ai sensi dell’art. 4, legge 4 marzo 2009 n. 15 e del regolamento attuativo di cui al d. lgs. n. 198/2009.
18.4. Il Gestore, assumendo nei limiti di legge la piena responsabilità civile per i danni causati alle cose o alle persone in ragione dello svolgimento delle attività comunque volte o connesse all’erogazione del Servizio, si obbliga a manlevare e tenere indenni i Comuni da qualunque relativa pretesa.
19. Risoluzione del Contratto e clausola risolutiva espressa
19.1. In caso di grave inadempimento di una delle Parti ad alcuna delle obbligazioni in suo capo nascenti dal presente Contratto, la Parte non inadempiente può intimare per iscritto diffida ad adempiere entro congruo termine sotto pena di risoluzione del medesimo ai sensi degli articoli 1453 a 1455, cod. civile.
19.2. Non può peraltro domandarsi la risoluzione del presente Contratto se prima non sia stato domandato l’adempimento, salvo che l’inadempimento sia tale da impedire anche la provvisoria prosecuzione del rapporto.
19.3. Il presente Contratto si risolve di diritto a seguito di dichiarazione dell’Ente Concedente di volersi avvalere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456, cod. civile, della presente clausola in ragione dell’inadempimento del Gestore, non giustificato dall’impossibilità di rendere la prestazione per causa al medesimo non imputabile, a ciascuna delle seguenti obbligazioni, ovvero al ricorrere anche di uno solo dei seguenti casi, con decadenza in ogni caso dall'Affidamento del Servizio e salvo il risarcimento del danno:
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a) emanazione in danno del Gestore di provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione, ovvero di sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti pubblici;
b) falsità o insussistenza o cessazione o mancato avveramento di alcuna delle circostanze oggetto di dichiarazione da parte del Gestore;
c) per inadempimento, eccedente oltre il doppio la misura delle Penali, alle disposizioni del Comune riguardo all’esecuzione del Servizio o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli con riferimento alla presente clausola, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
d) estinzione, invalidità, inefficacia della Polizza di Assicurazione;
e) estinzione, invalidità, inefficacia della Garanzia Contrattuale;
f) reiterate inadempienze alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;
g) reiterato compimento di azioni o omissioni finalizzate a impedire l’accesso ai luoghi di lavoro al personale ispettivo del ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all’art. 51, d. lgs. n. 81 del 2008;
h) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti in applicazione ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, legge 136/2010;
i) violazione dei patti in materia di cessione dei crediti relativi al Corrispettivo del Servizio;
j) commissione, accertata dall’autorità competente, di alcuno dei reati rilevanti ai sensi di cui al d. lgs. 231/2001;
k) emanazione in danno di soggetti riferibili al Gestore di provvedimenti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché recante nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
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l) emanazione in danno di amministratori del Gestore di sentenza di condanna per frodi nei riguardi dell’Ente Concedente, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’erogazione del Servizio.
19.4. L’Ente Concedente, per potersi avvalere della clausola di risoluzione espressa del presente Contratto ha onere, ove l’adempimento sia ancora possibile e non vi ostino insuperabili ragioni di urgenza, di previamente notificare al Gestore atto di diffida ad adempiere entro congruo termine, comunque non inferiore a Giorni quindici.
20. Riscatto e revoca dell’Affidamento
20.1. L’Ente Concedente ha facoltà di esercitare il riscatto del Servizio ai sensi del d.p.r. 4 ottobre 1986, n. 902 e comunque di revocare l’Affidamento ai sensi dell’art. 21-quinquies, l. 7 agosto 1990 n. 241.
20.2. Il Gestore sarà in tal caso tenuto indenne da eventuali investimenti ivi compresa la modificazione della dotazione organica.
21. Garanzia assicurativa
21.1. Il Gestore mantiene attiva una Polizza Assicurativa all risks con efficacia dall’inizio dell’esecuzione del Servizio e fino a un anno successivo alla estinzione del presente Contratto che tenga indenni l’Ente Concedente e i Comuni da tutti i rischi di esecuzione o connessi all’esecuzione del Servizio, in relazione a danni:
a) a loro impianti e opere anche preesistenti, per un massimale di euro un milione;
b) a terzi (cose e persone), per un massimale di euro cinque milioni;
c) all’ambiente, per un massimale di euro cinquantamilioni.
21.2. Le somme assicurate sono importi a «primo rischio assoluto».
21.3. Il contratto di assicurazione deve prevedere che la copertura assicurativa operi anche nel caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio ed essere redatto in conformità, in quanto applicabile, allo schema tipo 2.3 allegato al d.m. attività
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produttive 12 marzo 2004 n. 123, di approvazione degli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative, e sue evoluzioni.
22. Garanzia contrattuale
22.1. Il Gestore costituisce in favore dell’Ente Concedente una Garanzia Contrattuale fideiussoria pari al 10% del Corrispettivo del Servizio iniziale, adeguandola di anno in anno al Corrispettivo del Servizio riconosciuto per l’anno antecedente.
22.2. La Garanzia Contrattuale viene prestata a salvaguardia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente Contratto relative all’assunzione ed esecuzione del Servizio nel territorio del Comune, del pagamento delle Penali e del risarcimento dei danni, anche ambientali, non coperti dalla Polizza Assicurativa e derivanti all’Ente Concedente o ai Comuni o a terzi dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità dell’eventuale maggior danno.
22.3. L’Ente Concedente ha inoltre il diritto di valersi della Garanzia Contrattuale anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per la prosecuzione del Servizio, temporanea o definitiva, attraverso altro prestatore.
22.4. L’Ente Concedente ha infine il diritto di valersi della Garanzia Contrattuale per provvedere al pagamento di quanto per legge dovuto in ragione di eventuali inadempimenti del Gestore a norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nella misura in cui ne debba rispondere.
22.5. Il Gestore ha l’obbligo di reintegrare l'ammontare della Garanzia Contrattuale, ove escussa, affinché permanga integro per tutta la durata del presente Contratto. In caso di inottemperanza nei successivi 30 (trenta) Giorni, la reintegrazione si effettua, ove possibile, a valere sui ratei di Corrispettivo del Servizio da corrispondere.
22.6. La Garanzia Contrattuale deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici Giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente Concedente.
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22.7. La Garanzia Contrattuale è prestata da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, ovvero da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vecchio testo, ovvero nell’albo di cui all’articolo 106, nuovo testo, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.
22.8. La Garanzia Contrattuale deve essere conforme allo schema tipo 1.2 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004 n. 123, di approvazione degli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative, e sue evoluzioni, in quanto applicabile.
22.9. La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata, senza necessità di assenso da parte del soggetto garantito, qualora entro sei mesi dalla scadenza dell'Affidamento e dall’estinzione del presente Contratto non sia pervenuta alcuna istanza di escussione.
23. Definizione non contenziosa delle controversie
23.1. Le controversie tra le Parti, relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente Contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione, non novativa, nel rispetto del codice civile.
23.2. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
24. Competenza territoriale
24.1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito alla validità, formazione, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto sarà esclusivamente devoluta alla cognizione del tribunale ordinario di Lodi o del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.
25. Domicili e comunicazioni
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25.1. Qualsiasi comunicazione prevista dal presente Contratto o ad esso inerente dovrà rivestire forma scritta anche per ricezione a mani o per posta elettronica certificata o per fax e si intenderà efficacemente e validamente eseguita quando giunga al destinatario.
25.2. Le comunicazioni e notificazioni stragiudiziali saranno indirizzate, salvo il diverso recapito che sia eventualmente comunicato per iscritto, con adeguato preavviso non inferiore a 30 giorni, da ciascuna Parte interessata all’altra, come segue:
▪ per l’Ente Concedente:
[persona di contatto], [indirizzo postale], [indirizzo di posta elettronica certificata], [numero
di fax]
▪ per il Gestore:
[persona di contatto], [indirizzo postale], [indirizzo di posta elettronica certificata], [numero
di fax]
[data e sottoscrizioni]
26. Clausole specificamente approvate
26.1. Sono specificamente approvate le clausole di cui agli articoli seguenti:
▪ in quanto stabiliscono limitazioni della responsabilità dell’Ente Concedente, gli articoli […]
▪ in quanto sanciscono decadenze a carico del Gestore , gli articoli […]
▪ in quanto sanciscono limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni a carico del Gestore
, gli articoli […]
▪ in quanto sanciscono restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi a carico del Gestore , gli articoli […]
▪ in quanto sancisce deroghe alla competenza territoriale dell’autorità giudiziaria, l’articolo […].
[data e sottoscrizioni]