ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
TRA
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con sede legale in Roma Xxx XX Xxxxxxxxx, 00, codice fiscale 97099470581, nella persona del dott. […], in qualità di […], giusta i poteri conferitigli dal […] in data […] ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Xxx XX Xxxxxxxxx, 00 - Xxxx (di seguito per brevità anche “Ministero” o “Mipaaf” o “Committente”),
E
, sede legale in , Via , capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del
e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
oppure
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del
e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo- gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante con sede legale in
, Via , capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via e la mandante , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro
, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. repertorio n. ;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)
(nel seguito per brevità Mipaaf e il Fornitore congiuntamente anche le “Parti”)
PREMESSO CHE
A) con la L. 194/1984, è stato istituito il Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN (nel seguito, per brevità, "SIAN") ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole, con conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale;
B) il SIAN costituisce un sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a supporto degli organi centrali per le funzioni di indirizzo, coordinamento e gestione del settore e coopera con i sistemi con i quali le Regioni e le Province autonome svolgono gli adempimenti di propria competenza nel comparto, disponendo di una infrastruttura di dati e di servizi in cui sono detenute e costantemente aggiornate le informazioni relative alla conoscenza ed all'utilizzo del territorio, alla consistenza e alla qualità delle produzioni agricole;
C) componente fondamentale del SIAN è il Sistema Integrato di Gestione e Controllo che, secondo la regolamentazione comunitaria che ne disciplina la conformazione ed il funzionamento, costituisce lo strumento fondamentale di verifica della esistenza del diritto ad ottenere l'aiuto previsto dai regimi di intervento della politica agricola comune (PAC) garantendo l'uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori in agricoltura;
D) Il Ministero assume il ruolo di staziona appaltante con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica, visto il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture”, così come modificato e corretto dal D.lgs. 4 ottobre 2019, n. 116;
E) il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara relativo ai servizi di telerilevamento ed elaborazione cartografica per il SIAN ed ha adempiuto a quanto previsto nella documentazione di gara ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, ivi inclusa la presentazione della cauzione definitiva rilasciata dalla ed avente n per un importo di Euro a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la polizza assicurativa rilasciata dalla
ed avente n. stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
F) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse e per la formulazione dell'offerta che ritiene, quindi, essere pienamente remunerativa;
G) il Fornitore prende atto che i servizi richiesti sono necessari all’erogazione degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria la cui irregolare o tardiva corresponsione può comportare per lo Stato Membro
il mancato riconoscimento a carico del bilancio comunitario delle spese sostenute con conseguente addebito delle spese stesse all’erario nazionale;
H) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
I) il Fornitore prede atto che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dovrà integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero);
J) successivamente alla stipula da parte del Mipaaf, il Fornitore procederà alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro
K) Il Mipaaf provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
L) il CIG del presente Accordo Quadro è il seguente: 8641623CE2;
M) il CUP del presente Accordo Quadro è il seguente: J59J21000150005.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
1. DEFINIZIONI E NORMATIVA APPLICABILE
1.1 I termini contenuti nell’Accordo Quadro hanno il significato di seguito specificato, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente:
Fornitore: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il presente atto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
Capitolato Tecnico: il documento di cui all'Allegato 7, comprensivo delle relative appendici; Indicatori di qualità dei servizi: l’Appendice 2 del Capitolato Tecnico di cui sopra, contenente gli SLA e le penali contrattuali;
Accordo Quadro: il presente Accordo Quadro, stipulato tra Mipaaf e il Fornitore.
1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Accordo Quadro hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
1.3 L’Accordo Quadro ed i singoli Contratti Esecutivi sono regolati - oltre che dalle disposizioni del presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, nonché dai principi del
Codice di comportamento dei dipendenti del Mipaaf e di AGEA - dalla legge italiana ed in particolare, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016;
c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Beneficiarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro;
e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni;
f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
g) dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
h) dalle Linee guida 2016 per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) pubblicate sulla GURI del 5 luglio 2016, n. 155;
i) dal Patto di Integrità;
j) ove applicabile, dalle Linee Guida adottate dall’A.N.A.C. e dai decreti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016.
1.4 In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Mipaaf per le acquisizioni dei servizi in favore di AGEA prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dal Mipaaf ovvero da AGEA, per quanto di rispettiva competenza.
1.5 Le clausole dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara e il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro.
2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, l’Allegato 7 “Capitolato Tecnico” e relative Appendici, l’allegato 6 “Schema di Contratto Esecutivo” e l’allegato 8 “Patto di Integrità.
3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
3.1 L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi, relativa alla prestazione da parte del Fornitore dei Servizi di telerilevamento ed elaborazione cartografica in favore di AGEA, nonché di ogni attività prodromica necessaria e funzionale alla corretta esecuzione di detti Servizi oggetto dell’Accordo Quadro.
3.2 La sottoscrizione dell’Accordo Quadro vale per il Fornitore quale proposta irrevocabile, per la stipula dei singoli Contratti Esecutivi e, pertanto, con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a prestare i seguenti servizi:
a) Ripresa Aerea;
b) Processamento dei dati per la produzione di ortofoto tematiche;
c) Ortorettifica immagini satellitari.
come meglio dettagliati nel Capitolato Tecnico.
3.3 Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e relative Appendici, tutto nella misura richiesta dal Mipaaf, sino alla concorrenza dell’importo massimo pari ad Euro 15.000.000,00 = (quindicimilioni/00), al netto dell’IVA. L’importo massimo indicato non è in alcun modo vincolante per AGEA che, pertanto, non risponderà nei confronti del Fornitore, nel caso in cui stipuli Contrati Esecutivi che risultino complessivamente inferiori a detti importi. Resta inteso che le prestazioni saranno in concreto determinate dai Contratti Esecutivi sottoscritti esclusivamente tra AGEA e il Fornitore, il tutto come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
3.4 I servizi oggetto della presente fornitura dovranno essere prestati, a seguito della sottoscrizione dei Contratti Esecutivi, con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, ivi inclusi il Capitolato Tecnico e relative Appendici e l’Offerta Tecnica.
3.5 Il Mipaaf si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nell’Accordo Quadro, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
3.6 Il Ministero si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Accordo Quadro ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106,
comma 14, del D. Lgs. 50/2016 il Mipaaf comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3.7 Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, il Ministero eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, D.lgs. n. 50/2016.
3.8 Il Mipaaf si riserva la facoltà, di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali all’Accordo Quadro, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
3.9 Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, il Mipaaf potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo dell’Accordo Quadro alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel medesimo Accordo Quadro. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione dell’Accordo Quadro. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell’offerta del Fornitore.
3.10 Nessuna variazione o modifica all’Accordo Quadro potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dal Ministero nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
3.11 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106, D.lgs. 50/2016.
4. EFFICACIA E DURATA
4.1 L’Accordo Quadro ha una durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla relativa data di sottoscrizione.
4.2 I singoli Contratti Esecutivi avranno una durata decorrente dalla data di stipula del Contratto Esecutivo medesimo e al massimo sino alla scadenza ultima dell’Accordo Quadro, il tutto come meglio disciplinato dal Capitolato Tecnico.
4.3 AGEA si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione dei Contratti Esecutivi in contradditorio con il Fornitore.
4.4 La durata di ciascun servizio è indicata nel Progetto dei Fabbisogni approvato dal MiPAAF e comunque non può superare la durata del Contratto Esecutivo.
4.5 Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia del presente Accordo Quadro o di ogni singolo Contratto Esecutivo, il Fornitore è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto della prestazione contrattuale.
4.6 Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto dei Contratti Esecutivi, AGEA si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI
5.1 Ai fini della stipula del Contratto Esecutivo, AGEA predispone - con l’ausilio del Fornitore - il Piano dei Fabbisogni con le modalità e nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico. Oltre che al Fornitore, il predetto Piano sarà visibile anche al Ministero.
5.2 Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione del Piano dei Fabbisogni, il Fornitore dovrà predisporre e trasmettere ad AGEA il Progetto dei Fabbisogni, secondo le modalità stabilite dal Capitolato Tecnico.
5.3 AGEA dovrà comunicare al Fornitore, previo assenso del Ministero, l’approvazione del Progetto dei Fabbisogni, ovvero eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al fine di rendere detto Progetto dei Fabbisogni compatibile con il Piano dei Fabbisogni formulato da AGEA.
5.4 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, il Fornitore deve trasmettere ad AGEA, secondo le modalità previste dal Capitolato, il Progetto dei Fabbisogni modificato secondo le indicazioni ricevute con la predetta comunicazione.
5.5 L'approvazione del Progetto dei Fabbisogni è manifestata da AGEA, previo assenso del Ministero, con la stipula del Contratto Esecutivo. In caso di mancata approvazione, il Piano dei Fabbisogni e il relativo Progetto dei Fabbisogni perdono di validità ed efficacia e tale circostanza viene interpretata come formale rinuncia da parte di AGEA all’acquisizione dei servizi di cui al Piano dei Fabbisogni, senza che il Fornitore abbia nulla a che pretendere nei confronti di AGEA.
5.6 Contestualmente all'approvazione del Progetto dei Fabbisogni da parte di AGEA – fermo in ogni caso il previo assenso del Ministero – le Parti procedono quindi alla stipula del Contratto Esecutivo ai fini della prestazione dei servizi stabiliti nel Progetto dei Fabbisogni.
5.7 Ai fini contrattuali, ivi incluso per la determinazione dei corrispettivi, avranno validità tra le Parti unicamente il/i Progetto/i dei Fabbisogni approvato/i secondo le modalità stabilite nel presente articolo, ed eventualmente oggetto di variazioni come previsto nel successivo articolo 6.
5.8 Il singolo Contratto Esecutivo si perfeziona alla data di sottoscrizione dello stesso da parte del Fornitore e di AGEA e nel rispetto della normativa vigente.
5.9 Per effetto della stipula del Contratto Esecutivo, il Fornitore è obbligato ad eseguire la prestazione dei servizi richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione del presente Accordo Quadro da parte di AGEA nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare la prestazione dei servizi solo a seguito della sottoscrizione dei Contratti Esecutivi, in conformità alle condizioni sopra indicate.
5.10 Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini previsti ai precedenti commi 5.2 e 5.4, non imputabile ad AGEA, a forza maggiore o caso fortuito, AGEA applicherà al Fornitore una penale pari a euro 5.000,00 (cinquemila).
6. VARIAZIONI E AGGIORNAMENTO AL PIANO DEI FABBISOGNI
6.1 Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, AGEA potrà variare (in aumento o in diminuzione) il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario, informandone il Ministero, in ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse; il Fornitore dovrà di conseguenza modificare il Progetto dei Fabbisogni nei tempi e modi di cui al precedente articolo, ai fini della nuova approvazione da parte di AGEA.
6.2 Pertanto, in ragione delle proprie specifiche esigenze, AGEA ha facoltà di: i) variare la quantità dei servizi richiesti e ii) richiedere la sostituzione di uno o più servizi tra quelli previsti nel Capitolato Tecnico.
6.3 Il Fornitore si impegna a provvedere alle sostituzioni, applicando i prezzi unitari dei servizi richiesti e decurtando i prezzi relativi ai servizi oggetto disostituzione.
6.4 Il Fornitore si impegna a soddisfare le richieste di variazione formulate dalla Amministrazione Contraente nel rispetto dei termini stabiliti al precedente art. 5.4, pena l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 5.
6.5 In ogni caso, le predette variazioni del Piano dei Fabbisogni e, quindi, del Progetto dei Fabbisogni approvato sono consentite sempre che vi sia capienza nell’importo massimo dell’Accordo Quadro, eventualmente incrementato ai sensi dei precedenti articolo 3.9.
6.6 Fermo quanto previsto in caso di eventuali variazioni del Progetto dei Fabbisogni, il Fornitore è comunque tenuto ad aggiornare e trasmettere ad AGEA, con cadenza semestrale, il Progetto dei Fabbisogni.
7. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
7.1 Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di risorse professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro, e garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto della fornitura costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
7.2 Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro, nonché
ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
7.3 Nella prestazione dei servizi di cui al precedente articolo 3, il Fornitore si obbliga a:
a) eseguire dette prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e nei relativi Allegati;
b) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte da AGEA;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AGEA di misurare e monitorare la conformità dei servizi alle specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico;
d) adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione delle prestazioni contrattuali secondo le specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico, all’Appendice B - “Indicatori di qualità dei servizi”, nonché all’offerta tecnica se migliorativa;
e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
f) osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate; gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti del Mipaaf e di AGEA, assumendosene ogni relativa alea;
g) mallevare e tenere indenne il Mipaaf da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
h) trasmettere al Mipaaf copia della denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
i) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
j) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico;
k) munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi e quant’altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari all’esecuzione dei servizi;
l) comunicare tempestivamente al Mipaaf, per quanto di rispettiva competenza, ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività contrattuali, nonché comunque entro 10 (dieci)
giorni solari dal verificarsi dei seguenti eventi: i) ogni intervenuta modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi; ii) le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e relativi Contratti Esecutivi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
m) non opporre al Mipaaf qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;
n) osservare le disposizioni contenute nel Patto di Integrità di cui all’Allegato 8 al presente Accordo Quadro;
o) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l’Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dall’art. 6 del D.P.C.M. 12 giugno 2009, n. 6, dal Capo VIII del D.P.C.M. 22 luglio 2011 n. 4 e dalle direttive PCM-ANS n. 3/2006 e n. 6/2006;
p) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’Allegato X del D.Lgs. 50/2016, ivi incluse le migliorie eventualmente offerte in sede di offerta tecnica.
7.4 Con la stipula del presente atto il Fornitore si obbliga ad uniformarsi alle prescrizioni inerenti ai servizi di telerilevamento ed elaborazione cartografica di cui al Capitolato Tecnico.
7.5 I servizi oggetto della presente fornitura dovranno essere eseguiti su tutto il territorio nazionale.
7.6 Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi da svolgersi presso gli uffici della Committente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con AGEA; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Committente continueranno ad essere utilizzati dal personale della Committente stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di AGEA e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Committente e/o da terzi autorizzati.
7.7 Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali, pienamente rispondente ai requisiti previsti e richiesti nel Capitolato Tecnico e relativi Appendici, nonché nell’Offerta Tecnica se migliorativa; detto personale potrà accedere agli uffici dell’AGEA nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere
del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
7.8 Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell’Accordo Quadro devono essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di AGEA.
7.9 Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione dell’Accordo Quadro e relativi Contratti Esecutivi, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare al Mipaaf il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
7.10 < eventuale in caso di ricorso all’avvalimento: Ai sensi di quanto stabilito all’art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, il Mipaaf esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento>.
7.11 I servizi e/o le forniture oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto il Mipaaf e/o AGEA, per quanto di propria competenza, può affidare le stesse attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
8. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE
8.1 Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro e relativi Contratti Esecutivi le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
8.2 Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell’Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10 e all’art. 97 del D.lgs. 50/2016.
8.3 Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
8.4 Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il
Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.
8.5 Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’art. 105, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.
8.6 Il Responsabile del Contratto Esecutivo, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all’interno dell’Impresa ovvero nell’ambito dei rapporti tra l’Impresa e il Mipaaf, in virtù dell’Accordo Quadro, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell’erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte del Mipaaf, ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività lavorativa da parte del Mipaaf, iii) inserite nell’organizzazione del Mipaaf.
8.7 Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione delle attività (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all’art. 105 del medesimo decreto), AGEA provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da AGEA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, e, in caso di lavori compresa la Cassa edile.
8.9 Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell’esecuzione delle attività contrattuali, AGEA inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
8.10 In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, AGEA pagherà, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell’art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. XXXX predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta di AGEA sia stata formalmente contestata dal Fornitore, AGEA stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
9. ATTIVAZIONE, EROGAZIONE DEI SERVIZI E STATI DI AVANZAMENTO, DISMISSIONE
9.1 Sulla base del Progetto dei Fabbisogni approvato, il Fornitore si impegna a predisporre e consegnare al Mipaaf e ad AGEA, per sua approvazione, il Piano della Qualità nel termine di 30 (trenta) giorni
lavorativi dalla stipula dell’Accordo Quadro, secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico.
9.2 Il Piano di Lavoro Generale dovrà essere consegnato ad AGEA, per sua approvazione, nel termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla stipula del Contratto Esecutivo secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico.
9.3 Eventuali modifiche al Piano della Qualità e/o al Piano di Lavoro Generale richieste da AGEA, così come l’aggiornamento dei predetti documenti, dovranno essere svolti dal Fornitore nei termini e secondo le modalità stabiliti nel Capitolato Tecnico.
9.4 Il Fornitore ha l’obbligo di iniziare l’erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 3 in favore di AGEA entro i termini ed alle modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e relative Appendici e, comunque, entro quanto previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui al precedente articolo 5.
9.5 Con riferimento a ciascun Contratto Esecutivo, per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano dei Fabbisogni e del relativo Progetto dei Fabbisogni, il Fornitore è tenuto a redigere - e aggiornare - lo stato di avanzamento lavori previsto nei singoli Piani e Progetti dei Fabbisogni approvati, in conformità alle modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e secondo le tempistiche in esso previste. Lo Stato Avanzamento Lavori è soggetto ad approvazione di AGEA.
9.6 Alla scadenza o risoluzione dell’Accordo Quadro, ovvero del singolo Contratto Esecutivo, al Fornitore è richiesto il trasferimento in favore di AGEA e/o di terzi dalla stessa designati, del know how sulle attività svolte, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore si impegna, in ogni caso, nel xxxxx xxxxx xxxxxx 0 (xxx) mesi del Contratto Esecutivo, o su richiesta di AGEA, a porre in essere - nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico - tutte le attività di phase out necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base all’Accordo Quadro al nuovo fornitore. In ogni caso, il Fornitore dovrà assicurare la continuità della prestazione dei servizi attuando eventuali modifiche operative al fine di pianificare il passaggio graduale dei servizi al nuovo fornitore subentrante.
9 BIS. CONSEGNA DEI PRODOTTI
9bis.1 I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato Tecnico e relative Appendici, o altrimenti concordati con AGEA, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato Tecnico o quella diversa indicata nel Piano di Lavoro Generale e, pena l’applicazione di penali, secondo quanto specificamente previsto nell’Appendice 2 al Capitolato Tecnico “Indicatori di Qualità dei Servizi”.
9bis.2 I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte di AGEA, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico e nel Piano di Lavoro Generale approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
9bis.3 Ove vengano riscontrate anomalie e/o difformità, il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale
carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico.
9bis.4 Il Fornitore prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico o, altrimenti, concordati con AGEA, equivale a mancata consegna dei prodotti.
9bis.5 Si precisa che AGEA acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dal Fornitore in esecuzione del presente Accordo Quadro, fermo quanto previsto al successivo articolo 27.
10. GESTIONE DELL’ACCORDO QUADRO
10.1 Rappresentanti Mipaaf. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Dott. e Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, il Dott. . Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Esecutivi sono svolte da AGEA e/o da terzi da essa incaricati.
Il Responsabile del Procedimento o, laddove nominato, il Direttore dell’Esecuzione, oltre alle competenze allo stesso attribuite, avrà il compito di:
• predisporre - con l’ausilio del Fornitore - il Piano dei Fabbisogni dei servizi di cui al precedente articolo 5;
• verificare ed approvare il Progetto dei Fabbisogni dei servizi predisposto dal Fornitore di cui al precedente articolo 5;
• collaborare nelle attività di verifica dei Livelli di Servizio;
• verificare la diligente esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi da parte del Fornitore.
10.2 Rappresentanti del Fornitore. Il Fornitore entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di stipula dell’Accordo Quadro comunicherà alla Committente i dati relativi ai soggetti referenti per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tali soggetti saranno i Rappresentanti del Fornitore; in particolare sono previsti:
• un Responsabile dell’Accordo Quadro, che avrà la responsabilità di gestire e risolvere le problematiche relative all’Accordo Quadro;
• uno o più Responsabili dei Contratti Esecutivi, che avranno la responsabilità di gestire e risolvere le problematiche relative ai singoli Contratti Esecutivi, come fatturazione, rispetto dei livelli di servizio, etc.;
• uno o più Responsabili tecnici per l’erogazione dei servizi, che avranno la responsabilità di coordinare dal punto di vista operativo tutte le attività legate ai servizi oggetto dell’Accordo Quadro, secondo quanto dettagliatamente previsto nel Capitolato Tecnico.
11. COLLAUDI – VERIFICHE DI CONFORMITÀ
11.1 Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, AGEA, direttamente o mediante terzi incaricati, procederà, nel corso dell’esecuzione contrattuale, ad effettuare, in conformità a quanto previsto dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016, nonché dalle Linee Guida dell’ANAC, i collaudi e le verifiche di conformità dei servizi; i collaudi e le verifiche, che potranno essere eseguiti anche a campione, verranno effettuati, nel rispetto dei termini e secondo le modalità e le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico che il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, dichiara di accettare integralmente in ogni loro parte.
11.2 I collaudi e le verifiche si intendono positivamente superati solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico. Tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
11.3 Nel caso di esito positivo dei collaudi e delle verifiche di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”.
11.4 AGEA potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
11.5 AGEA, ove in relazione al singolo Contratto Esecutivo, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero che le prestazioni non sono state eseguite a regola d’arte potrà risolvere il presente Accordo Quadro e procedere all’aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria secondo le modalità previste dal successivo articolo 20.
11.6 Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Beneficiaria emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.). Il certificato verrà emesso da AGEA solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni previste e della normativa vigente.
11.7 In ogni caso, il Fornitore si obbliga a consentire ad AGEA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti Esecutivi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11.8 Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AGEA.
12. PENALI
12.1 Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile ad AGEA, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto previsto nel presente Accordo Quadro, nei Contratti Esecutivi, nel Capitolato Tecnico e nei Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico medesimo o nell'Offerta Tecnica se migliorativa,
AGEA applicherà al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel Capitolato Tecnico e relative Appendici, ivi compresa, in particolare, l’Appendice 2, qui da intendersi integralmente trascritte e che il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, dichiara di accettare in ogni loro parte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno, sulla base di quanto disposto all’art. 1382 cod. civ., nonché la risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti Esecutivi nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
12.2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da AGEA.
12.3 In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di AGEA, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa AGEA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
Qualora le predette deduzioni non pervengano alla AGEA nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima AGEA a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali sopra stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
12.4 Per i crediti derivanti dall’applicazione delle predette penali AGEA potrà compensare detti crediti per l’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo articolo 17, comma 1, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
12.5 Qualora l’importo complessivo delle penali applicate al Fornitore da AGEA raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore del Contratto Esecutivo, AGEA, valutata la gravità dell’inadempimento, ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto Esecutivo, con diritto al risarcimento di tutti i danni.
12.6 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
12.7 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l’ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso.
13. CONFLITTI CON ALTRI FORNITORI DI SERVIZI
13.1 L’insorgere di conflitti o controversie tra il Fornitore e suoi eventuali sub-fornitori non potrà essere considerata causa legittima di sospensione nella erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 3
ed il Fornitore sarà responsabile dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento nei confronti della Committente.
14. AGGIORNAMENTO SULL’EVOLUZIONE TECNOLOGICA DEI SERVIZI
14.1 Il Fornitore si impegna, su richiesta di AGEA, di svolgere attività periodica sull’evoluzione tecnologica dei servizi oggetto della presente fornitura, nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
15. CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE
15.1 I corrispettivi per i servizi prestati in esecuzione dei Contratti Esecutivi sono determinati in ragione dei prezzi unitari da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di revisione di cui al successivo articolo 16; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.
Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, detti corrispettivi maturano in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell’ultima versione approvata, come stabilito nel capitolo 4 del Capitolato Tecnico e sono dovuti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione” di cui al precedente art. 11.3. Resta inteso che le modalità di determinazione dei corrispettivi, disciplinate in sede di Capitolato Tecnico, devono intendersi qui integralmente trascritte e il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, dichiara di accettarle in ogni loro parte.
I predetti corrispettivi saranno fatturati dal Fornitore secondo le tempistiche indicate al paragrafo 7.7 del Capitolato Tecnico, previo accertamento da parte di AGEA delle prestazioni effettuate e all’esito delle verifiche di conformità come risultante dal verbale di cui al precedente articolo 11. Resta inteso che i termini per la fatturazione, disciplinati in sede di Capitolato Tecnico, devono intendersi qui integralmente trascritti e il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accodo Quadro, dichiara di accettarli in ogni loro parte.
I corrispettivi saranno corrisposti da AGEA in conformità alla normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni.
La fattura relativa ai corrispettivi maturati dovrà essere inviata dal Fornitore in forma elettronica, in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, al termine del periodo di riferimento come sopra indicato.
Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente ad AGEA e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio , il Codice Identificativo Gare (CIG) 8641623CE2, il Codice Unico di Progetto (CUP) J59J21000150005. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate da AGEA, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
Ciascuna fattura verrà corrisposta nel termine di pagamento di 30 (trenta) giorni, secondo le modalità
di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n.231/2002).
In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
15.2 Detti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte, nell’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
15.3 Detti corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, salvo in ogni caso quanto previsto nel successivo articolo.
15.4 Il Fornitore non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo articolo.
15.5 Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Accordo Quadro ed al singolo Contratto Esecutivo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e trasmessa ad AGEA.
Si evidenzia che il CIG (Codice Identificativo Gara) e il CUP (Codice Unico di Progetto) “derivati” rispetto a quello del presente Accordo Quadro, comunicati da AGEA, saranno inseriti a cura del Fornitore nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato da AGEA nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nel caso in cui esercitino la facoltà di fatturare “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità oltre disciplinate.
15.6 Ai fini del pagamento di corrispettivi, e comunque ove vi siano fatture in pagamento, AGEA procederà:
- in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia
S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, AGEA applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito;
- ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
- attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni
somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta da AGEA non produrrà alcun interesse.
15.7 L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato dall’Amministrazione Contraente solo al termine del Contratto Esecutivo, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
15.8 <nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
15.9 < nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti. >
15.10 <nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all’importo, al netto dell’IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
15.11 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti Esecutivi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Accordo Quadro e/o i Contratti Esecutivi potrà/anno essere risolto/i di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte del Mipaaf.
15.12 Il bonifico, previo accertamento da parte di AGEA della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato, a spese di AGEA o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. , intestato al Fornitore presso , Codice IBAN
, sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione dell’Accordo Quadro. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i... Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AGEA eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta ad AGEA, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
15.13 Nel caso in cui il Fornitore sia un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondente alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria, apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
16. REVISIONE DEI PREZZI UNITARI
16.1 A decorrere dal 15° (quindicesimo) mese di validità dell’Accordo Quadro, i prezzi unitari dell’Accordo Quadro potranno essere oggetto di revisione, su impulso delle Parti, con cadenza annuale, secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Tutti gli importi indicati si intendono al netto di IVA.
16.2 La revisione dei prezzi ha validità per l’Accordo Quadro, e, quindi, per i Contratti Esecutivi in corso di esecuzione o che verranno stipulati successivamente, a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è conclusa la revisione dei prezzi.
17. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO
17.1 Il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva in favore del Mipaaf, secondo quanto previsto e stabilito dal Disciplinare di gara.
17.2 La garanzia a copertura della corretta e completa esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, rilasciata in favore del Mipaaf, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Mipaaf. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Mipaaf, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12, ha diritto di rivalersi direttamente sulla rispettiva garanzia per l’applicazione delle penali.
17.3 La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di Integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno del Fornitore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
17.4 La garanzia prestata in favore del Mipaaf opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro ed ha efficacia sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e
da ciascun Contratto Esecutivo, attuativo del presente Accordo Quadro.
17.5 La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Mipaaf verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei servizi di cui ai Contratti Esecutivi, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
17.6 In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del Mipaaf.
17.7 Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (ivi incluso l’incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni e del Progetto dei Fabbisogni approvato di cui al precedente articolo 5), il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Mipaaf. La reintegrazione della cauzione sarà conseguita dal Mipaaf trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
17.8 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il Mipaaf ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti Esecutivi, fermo restando il risarcimento del danno.
18. SUBAPPALTO
18.1 Resta inteso che qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi. Resta altresì inteso che il limite del 30% di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 si riferisce, e dovrà essere applicato, al valore complessivo dell’Accordo Quadro.
18.2 Il Fornitore si impegna a depositare presso il Mipaaf, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.
18.3 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il Mipaaf procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub- appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
18.4 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti, Il Mipaaf revocherà l'autorizzazione.
18.5 Per le prestazioni affidate in subappalto:
a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nell’Accordo Quadro;
b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
18.6 Il Mipaaf, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
18.7 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Mipaaf della perfetta esecuzione dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti Esecutivi anche per la parte subappaltata.
18.8 Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Mipaaf dei danni che dovessero derivare al Mipaaf o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne il Mipaaf da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.
18.9 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette al Mipaaf prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Mipaaf acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
18.10 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
18.11 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
18.12 AGEA corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del Direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AGEA entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
18.13 Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte di AGEA, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
18.14 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
18.15 In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Mipaaf e AGEA possono risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti Esecutivi, salvo il diritto al risarcimento del danno.
18.16 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare al Mipaaf il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
18.17 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
18.18 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
18.19 Il Mipaaf provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX) n. 1 del 10/01/2008.
19. DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ESECUTIVI E CESSIONE DEL CREDITO
19.1 È fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente Accordo Quadro e i singoli Contratti Esecutivi, a pena di nullità della cessione stessa.
19.2 Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dai Contratti Esecutivi, nelle modalità espresse dall’art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Mipaaf. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
19.3 È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
19.4 In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, il Mipaaf e AGEA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro e/o i Contratti Esecutivi.
19.5 Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
20. RISOLUZIONE
20.1 Il Mipaaf, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti Esecutivi, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, nei seguenti casi:
a) L’Accordo Quadro ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;
b) sono state superate le soglie di cui all’art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1, lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
c) sono state superate le soglie fissate all’art. 3.8 dell’Accordo Quadro nel caso di modifiche non sostanziali di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016;
d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
e) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
f) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, ai sensi dell’articolo 22;
h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Mipaaf, ai sensi dell’articolo 23;
i) nei casi di cui agli articoli 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive), 9 (Attivazione, erogazione dei
servizi e stato di avanzamento, dismissione), 9bis (Consegna dei prodotti), 11 (Collaudi - Verifiche di Conformità), 15 (Corrispettivi e Fatturazione), 17 (Garanzia dell’esatta adempimento), 18 (Subappalto), 19 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi e cessione del credito), 22 (Responsabilità civile), 23 (Brevetti e diritti d’autore) 24 (Trasparenza), 25 (Riservatezza), 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Proprietà delle ortofoto, dei prodotti e della documentazione, titolarità delle opere dell’ingegno, utilizzo e sfruttamento), 28 (Utilizzo apparecchiature e prodotti software), 32 (Codice di Comportamento - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) e 33 (Incompatibilità) del presente atto;
l) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 12;
m) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
n) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
o) in caso di violazione del Patto di Integrità; trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella L. n. 114/2014.
20.2 Il Mipaaf deve risolvere l’Accordo Quadro e i singoli Contratti Esecutivi senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
20.3 Nel caso in cui il Mipaaf accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e con i relativi Contratti Esecutivi tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni.
Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, il Mipaaf ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti Esecutivi, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto
al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
20.4 Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi, il Mipaaf assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, il Mipaaf potrà risolvere l’Accordo Quadro e/o i Contratti Esecutivi, fermo restando il pagamento delle penali.
20.5 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dal Mipaaf per porre fine all’inadempimento, il Mipaaf ha la facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti Esecutivi, di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
20.6 Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Esecutivi, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
20.7 In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Esecutivi, il Mipaaf avrà diritto di escutere la garanzia prestata a suo favore. Nel caso di risoluzione del singolo Contratto Esecutivo, la garanzia definitiva verrà escussa per un importo proporzionalmente corrispondente al valore del Contratto Esecutivo risolto.
Xxx l’escussione non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto del Mipaaf al risarcimento dell’ulteriore danno.
20.8 Il Mipaaf, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta.
20.9 Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
20.10 In tutti i casi di risoluzione, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie al trasferimento dei servizi oggetto dei Contratti Esecutivi risolti a favore di AGEA e/o di terzi da essa designati.
21. RECESSO
21.1 Il Mipaaf ha diritto di recedere in qualunque tempo - a suo insindacabile giudizio e senza necessità di
motivazione – dall’Accordo Quadro e/o dal singolo Contratto Esecutivo, in tutto o in parte, con preavviso non inferiore a venti (venti) giorni, da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
21.2 Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.
21.3 Il Mipaaf ha altresì diritto nei casi di:
- giusta causa;
- reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;
di recedere unilateralmente dall’Accordo Quadro e/o dal singolo Contratto Esecutivo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso.
21.4 In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Mipaaf, e, comunque, qualora intervengano modifiche normative, di fonte primaria o secondaria, che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione dei servizi, lo stesso Mipaaf potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall’Accordo Quadro e/o dal singolo Contratto Esecutivo, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
21.5 Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 21.3 e 21.4, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AGEA di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all’art. 1671 c.c.. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016;
- qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l’Accordo Quadro e/o ogni singolo Contratto Esecutivo.
21.6 Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
21.7 Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AGEA e ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare il trasferimento dei servizi a favore di AGEA e/o terzi dalla stessa designati.
22. RESPONSABILITA’ CIVILE
22.1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore quanto del Mipaaf e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
22.2 A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nei relativi allegati del Disciplinare di gara.
22.3 Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 22.2.
22.4 Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., il Mipaaf si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità di AGEA di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
22.5 Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 22.2, e qualora il Mipaaf non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 22.4, il presente Accordo Quadro e i singoli Contratti Esecutivi potranno essere risolti di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
22.6 Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, al Mipaaf, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula dell’Accordo Quadro o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente Accordo Quadro.
23. BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
23.1 Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
23.2 Il Fornitore manleva e tiene indenne il Mipaaf e AGEA da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri.
23.3 Qualora sia promossa nei confronti del Mipaaf o AGEA un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni utilizzati per l’esecuzione dei servizi, il Fornitore manleverà e terrà indenne il
Mipaaf, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Mipaaf o di AGEA.
23.4 Il Mipaaf e AGEA si obbligano ad informare prontamente per scritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Mipaaf e AGEA riconoscono al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Mipaaf stesso o di AGEA.
23.5 Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 3, il Mipaaf e AGEA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, così come dei Contratti Esecutivi, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
24. TRASPARENZA
24.1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e, altresì, che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
24.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata dell’Accordo Quadro, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
25. RISERVATEZZA
25.1 Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e relativi Contratti Esecutivi, per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
25.2 L’obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente al materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
25.3 Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
25.4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Mipaaf ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro, così come i Contratti Esecutivi, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Mipaaf.
25.5 Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
25.6 Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 31, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
26. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
26.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
26.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro o nei Contratti Esecutivi, si conviene che, in ogni caso, AGEA, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Contratti Esecutivi nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.
26.3 In ogni caso, si conviene che il Mipaaf, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.,
nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
26.4 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
26.5 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
26.6 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione al Mipaaf e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
26.7 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
AGEA verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AGEA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub- contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che l’AGEA si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
26.8 Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza (ora A.N.A.C.) sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG e il CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
27. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI E DELLA DOCUMENTAZIONE, TITOLARITÀ DELLE OPERE DELL’INGEGNO, UTILIZZO E SFRUTTAMENTO
27.1 Tutti i diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti di fornitura, comprensivi di tutti i prodotti intermedi, (come dettagliatamente indicati al capitolo 4 del Capitolato Tecnico), nonché di qualunque altro materiale e documentazione realizzato dal Fornitore o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dell’esecuzione dell’Accordo Quadro, saranno di titolarità esclusiva del Mipaaf, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti di pubblicazione, riproduzione, distribuzione, diffusione (con qualsiasi mezzo e forma), utilizzo in qualsiasi forma e modo, elaborazione o trasformazione.
Il Mipaaf, in quanto titolare dei predetti diritti, potrà cederli liberamente o concederli in licenza nei limiti di quanto stabilito nei commi successivi.
27.2 Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire al Mipaaf tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Mipaaf in eventuali registri od elenchi pubblici.
27.3 La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione dell’Accordo Quadro è di esclusiva proprietà del Mipaaf che ne potrà disporre liberamente.
27.4 In particolare, il Mipaaf potrà fornire i prodotti indicati ai precedenti commi, e nelle modalità sopra indicate, alle amministrazioni (come meglio definite nel Capitolato Tecnico) a qualsiasi titolo operanti nel comparto agricolo, forestale, agroalimentare e della pesca di cui all'art. 15 del D. Lgs. 173/98 e a tutte le amministrazioni in genere di cui al D.Lgs. 165/2001.
27.5 Il Mipaaf concede sin d’ora licenza d’uso, in favore del Fornitore, dei prodotti di fornitura, comprensivi di tutti i prodotti intermedi, (come dettagliatamente indicati al capitolo 4 del Capitolato Tecnico), senza oneri aggiuntivi per lo stesso, ed in via esclusiva per ciò che attiene allo sfruttamento dei predetti prodotti da parte di soggetti terzi diversi dalle amministrazioni così come disciplinato al precedente comma 27.4.
Tale licenza è da intendersi non soggetta a limitazioni temporali.
27.6 In virtù della licenza di cui al precedente comma 27.5, il Fornitore potrà, a sua volta, concedere in licenza d’uso i prodotti di fornitura, ivi inclusi tutti i prodotti intermedi, (come dettagliatamente indicati al capitolo 4 del Capitolato Tecnico), solo ed esclusivamente in favore di soggetti terzi diversi dalle amministrazioni così come espresso al precedente comma 27.4.
27.7 Le Parti concordano, pertanto, che solo il Mipaaf, e non anche il Fornitore, potrà concedere licenza d’uso dei prodotti di cui sopra in favore delle amministrazioni così come disciplinato al precedente comma 27.4. Il Fornitore, e non anche il Mipaaf, potrà invece concedere in licenza i predetti prodotti
in favore di soggetti terzi diversi dalle amministrazioni sopra indicate, come stabilito al precedente comma 27.6.
28. UTILIZZO APPARECCHIATURE E PRODOTTI SOFTWARE
28.1 Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto ad AGEA l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione da AGEA, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati da AGEA costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge e dell’Accordo Quadro.
28.2 Il Fornitore è obbligato a sottoporre i supporti di memorizzazione da impiegare negli ambienti di AGEA alle verifiche che AGEA riterrà opportune prima dell’utilizzo.
29. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
29.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo. Rimangono in capo al Mipaaf gli oneri su di essa gravanti ex lege.
29.2 Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
30. FORO COMPETENTE
30.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Mipaaf, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
31.1 Le Parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti nell’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro implicano, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679” (di seguito definito per brevità anche il “GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018.
31.2 Il Ministero, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, riconosce che il Fornitore dispone delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali di cui il MiPAAF è Titolare soddisfi i requisiti e il pieno rispetto delle disposizioni previste dalle suddette normative.
31.3 Pertanto, il Fornitore, nell’ambito delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro effettua le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto delle prescrizioni previste dalla suddetta normativa. In particolare, il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, viene dal Ministero, designato Responsabile del Trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
31.4 I compiti assegnati al Fornitore, le tipologie di dati personali rientranti nella titolarità del Ministero, con le indicate finalità del trattamento e categorie di interessati vengono descritti nel dettaglio in un separato atto, da stipularsi entro la data di efficacia di cui all’Art. 5 del presente Accordo Quadro, atto che sarà redatto in conformità a quanto previsto dall’Art. 28 comma 3 del GDPR.
31.5 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all’articolo 13 del GDPR circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del medesimo art. 13 del GDPR.
31.6 Il Ministero tratta i dati relativi all’Accordo Quadro e ai singoli Contratti Esecutivi, nonché alla loro esecuzione, in ottemperanza agli obblighi di legge, per le finalità connesse all’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi, nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi delle Amministrazioni Contraenti.
31.7 AGEA, aderendo all’Accordo Quadro con la sottoscrizione del Contratto Esecutivo, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio al Ministero da parte del Fornitore, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi.
31.8 La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni Beneficiarie e, per esse, al Ministero avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche secondo la normativa pro tempore vigente.
31.9 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del GDPR e del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
31.10 Il Fornitore, in particolare, si impegna:
a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente;
a eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Addetti all’attività di trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 e ss.mm.ii. sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Ministero, una lista aggiornata recante
gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che si riserva di richiedere.
31.11 Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D.Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet del Ministero e/o delle Amministrazioni Contraenti.
31.12 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
32. CODICE DI COMPORTAMENTO, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001, PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
32.1 Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti del Mipaaf consultabile sul sito internet di quest'ultima e di uniformarsi, nei limiti di compatibilità, ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e Mipaaf.
32.2 Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, si impegna promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ad operare (i) nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001, nonché (ii) nel rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dal Mipaaf ai sensi della L. n. 190/2012 e consultabile sul sito internet di quest'ultima.
32.3 In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Mipaaf, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti Esecutivi.
33. INCOMPATIBILITÀ
33.1 Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione dell’Accordo Quadro avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 - ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
33.2 Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Roma, lì
La Committente L’Impresa
Il Legale Rappresentante Il Legale Rappresentante
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni e Normativa Applicabile, Art. 3 Oggetto dell’Accordo Quadro, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni, Art. 6 Variazioni e Aggiornamento al Piano dei Fabbisogni, Art. 7 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Art. 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive Art. 9 Attivazione, erogazione dei servizi e stati di avanzamento, dismissione, Art. 9bis Consegna dei prodotti, Art.
10 Gestione dell’Accordo Quadro, Art. 11 Collaudi - Verifiche di Conformità, Art. 12 Penali, Art. 15 Corrispettivi e Fatturazione, Art. 16 Revisione dei Prezzi Unitari, Art. 17 Garanzia dell’esatto adempimento, Art. 18 Subappalto, Art. 19 Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi e cessione del credito, Art. 20 Risoluzione, Art. 21 Recesso, Art. 22 Responsabilità civile, Art. 23 Brevetti e Diritti d’Autore, Art. 24 Trasparenza, Art. 25 Riservatezza, Art. 26 Tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 27 Proprietà delle ortofoto, dei prodotti e della documentazione, titolarità delle opere dell’ingegno, utilizzo e sfruttamento, Art. 28 Utilizzo delle apparecchiature software e dei prodotti software, 29 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 30 Foro competente, Art. 31 Trattamento dei dati personali, Art. 32 Codice di Comportamento, Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Roma, lì
L’Impresa
Il legale rappresentante