CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
MISTA SPECIALE A PREMIO PERIODICO CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE
OPEN GOLD (Tariffa 35RCF)
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
a) Scheda sintetica;
b) Nota informativa;
c) Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della Gestione separata;
d) Glossario;
e) Modulo di proposta;
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.
SOMMARIO
Scheda sintetica Nota Informativa
Condizioni contrattuali comprensive di:
- Regolamento della Gestione separata
- Documentazione da presentare per le richieste di pagamento Glossario
Informativa privacy Proposta
SCHEDA SINTETICA
(ultimo aggiornamento: dicembre 2011)
La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Attenzione: leggere attentamente la Nota informativa prima della sottoscrizione del contratto.
La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.
1) INFORMAZIONI GENERALI
1.a) Impresa di assicurazione (Società)
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con “Società”), società del Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
In base all’ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari a Euro 1.411.262.296, con capitale sociale pari a Euro 305.851.341 e totale delle riserve patrimoniali pari a Euro 1.105.410.955.
L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami vita è pari a 268,6%.
1.c) Denominazione del contratto
“Open Gold - Assicurazione mista speciale a premio periodico con rivalutazione del capitale” (tariffa 35RCF).
1.d) Tipologia del contratto
Le prestazioni fornite dall’assicurazione sulla vita qui descritta sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione separata di attivi.
1.e) Durata
L’assicurazione è destinata ad Assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano età compresa fra i 18 e gli 85 anni. La durata del contratto verrà fissata in relazione agli obiettivi perseguiti dal Contraente e compatibilmente con l’età dell’Assicurato che, alla scadenza contrattuale, non dovrà superare i 90 anni; comunque la durata non potrà essere inferiore a 5 anni né superiore a 15 anni.
In ogni caso il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto mediante riscatto totale: è possibile esercitare il diritto di riscatto se è trascorso almeno un anno dalla decorrenza.
1.f) Pagamento dei premi
L’assicurazione richiede il versamento alla Società di premi periodici (annuali, semestrali, trimestrali o mensili) di importo costante (con possibilità di modifica da parte del Contraente), dovuti per tutta la durata del contratto ma comunque non oltre la morte dell’Assicurato.
In ogni caso, alla conclusione del contratto il Contraente deve versare in unica soluzione, a titolo di premio anticipato, l’intero ammontare dei premi periodici del primo anno aumentato delle spese di ingresso pari a Euro 100,00.
L’ammontare complessivamente dovuto in ciascun anno per i premi periodici non può risultare superiore a Euro 12.000,00.
L’importo del premio periodico non può essere inferiore a:
• Euro 5.000,00 se annuale,
• Euro 2.500,00 se semestrale,
• Euro 1.500,00 se trimestrale,
• Euro 500,00 se mensile.
Inoltre, il Contraente può effettuare in ogni momento il versamento di premi unici aggiuntivi, purché di importo non inferiore a Euro 1.000,00 e, comunque, previo accordo con la Società.
2) CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
L’assicurazione intende soddisfare le esigenze di risparmio di medio-lungo periodo, con un profilo di rischio contenuto. La modalità di pagamento del premio descritta al precedente punto 1.f) ha le caratteristiche di un programma assicurativo ad accumulazione estremamente flessibile, che consente sia di predeterminare sin dall’origine l’esborso complessivo e di variarlo in funzione delle mutate esigenze (premi periodici costanti, modificabili dal Contraente), sia di integrare le prestazioni assicurate impiegando il risparmio eventualmente accumulato (premi unici aggiuntivi).
Una parte del primo premio versato (premio anticipato per il primo anno) viene trattenuta dalla Società a fronte dei costi (vedi punto 5.1.1 della Nota informativa), pertanto non concorre alla formazione delle prestazioni assicurate.
Il capitale assicurato si accresce per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute in base al rendimento della Gestione separata. Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono evidenziati nel progetto esemplificativo riportato nella sezione E della Nota informativa.
Entro la conclusione del contratto, verrà fornito al Contraente il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
3) PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni in caso di vita:
in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati.
b) Prestazioni in caso di decesso:
in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati.
c) Opzioni contrattuali (alle condizioni in vigore alla scadenza del contratto):
conversione del capitale pagabile a scadenza in una delle seguenti prestazioni di rendita:
• rendita pagabile all’Assicurato finché in vita;
• rendita pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l’Assicurato è in vita;
• rendita su due Assicurati (previa designazione del secondo Assicurato) pagabile fintanto che entrambi sono in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, sull’Assicurato superstite finché in vita.
Il capitale assicurato si rivaluta ogni anno in funzione del rendimento della Gestione separata a cui è collegata l’assicurazione. Le relative maggiorazioni (interessi maturati, al netto della commissione di amministrazione del contratto) vengono definitivamente acquisite dal contratto (consolidamento annuale). Inoltre la Società garantisce, esclusivamente alla scadenza del contratto se l’Assicurato è in vita, oppure al decesso dell’Assicurato se si verifica prima della scadenza, che l’ammontare del capitale assicurato non sarà inferiore a quello che si sarebbe ottenuto applicando la misura annua fissa di rivalutazione del 2% in luogo di quella annualmente applicata.
L’operazione di riscatto, in quanto modifica l’equilibrio economico dell’assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni dalla stipulazione. Pertanto il valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati.
Maggiori informazioni sono fornite nella sezione B della Nota informativa. In ogni caso le prestazioni assicurate ed il meccanismo di rivalutazione delle stesse sono regolati dagli articoli “Prestazioni assicurate” e “Modalità di rivalutazione delle prestazioni” delle Condizioni contrattuali.
4) COSTI
La Società, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate nella sezione C della Nota informativa.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione separata riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sull’assicurazione, viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” (CPMA) che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento dell’assicurazione rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati ed al lordo dell’imposizione fiscale.
Il CPMA in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del quinto anno.
Gestione separata “MILASS R.E.”
Ipotesi adottate:
• Premio annuo: Euro 5.000,00
• Sesso dell’Assicurato: non rilevante
• Età dell’Assicurato: non rilevante
• Tasso annuo di rendimento degli attivi della Gestione separata: 4,0%
Anno | CPMA | ||
Durata: 5 anni | Durata: 10 anni | Durata: 15 anni | |
5 | 1,60% | 1,60% | 1,60% |
10 | - | 1,25% | 1,25% |
15 | - | - | 1,08% |
5) ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione separata “MILASS R.E.” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto ai contratti. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Anno | Rendimento realizzato dalla Gestione separata | Rendimento minimo riconosciuto ai contratti | Rendimento medio dei titoli di Stato | Inflazione |
2006 | 5,59% | 4,17% | 3,86% | 2,00% |
2007 | 5,23% | 3,88% | 4,41% | 1,71% |
2008 | 5,00% | 3,70% | 4,46% | 3,23% |
2009 | 4,52% | 3,22% | 3,54% | 0,75% |
2010 | 4,03% | 2,73% | 3,35% | 1,55% |
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6) DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.
*****
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.
Il rappresentante legale Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx
NOTA INFORMATIVA
(ultimo aggiornamento: dicembre 2011)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.
A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE (SOCIETÀ)
1 Informazioni generali
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con “Società”), società per azioni di diritto italiano, appartiene al Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI (iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 030), direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.
Ha sede legale e direzione generale in Italia. Sede Legale e Direzione: 00000 Xxxxxx – xxx Xxxxxxxxxx, 00/0; tel. (x00) 00-00000. Sito Internet: xxx.xxxxxx.xx. Email: xxxxxx@xxxxxx.xx.
È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario
n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell'albo delle imprese di assicurazione presso l’Isvap al n. 1.00010.
Per tutte le comunicazioni alla Società concernenti il contratto in corso, il Contraente potrà avvalersi del tramite dell’intermediario incaricato dalla Società, al quale è assegnata la competenza sulla polizza (l’elenco degli intermediari incaricati è disponibile presso la Direzione della Società ed è riportato sul sito Internet della stessa), oppure potrà inviare le stesse direttamente a:
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Direzione Vita
Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x. 0, 00000 XXXXXXX Fax: (x00) 000-0000000
specificando gli elementi identificativi del contratto, compresa la Divisione a cui la polizza fa riferimento.
B) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E ALLE GARANZIE OFFERTE
2 Prestazioni assicurative e garanzie offerte
“Open Gold - Assicurazione mista speciale a premio periodico con rivalutazione del capitale” (tariffa 35RCF) è un’assicurazione sulla vita destinata ad Assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano età compresa fra i
18 e gli 85 anni. La durata del contratto verrà fissata in relazione agli obiettivi perseguiti dal Contraente e compatibilmente con l’età dell’Assicurato che, alla scadenza contrattuale, non dovrà superare i 90 anni; comunque la durata non potrà essere inferiore a 5 anni né superiore a 15 anni.
Una parte del primo premio versato (premio anticipato per il primo anno) viene trattenuta dalla Società a fronte dei costi di cui al successivo punto 5.1.1; pertanto tale parte non concorre alla formazione delle prestazioni assicurate.
Di seguito si indicano le prestazioni previste dall’assicurazione, rinviando alle Condizioni contrattuali per gli aspetti di dettaglio.
2.1 Prestazioni in caso di vita
In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, la Società garantisce il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati.
Il capitale assicurato si acquisisce progressivamente mediante il versamento dei premi. Il capitale che si acquisisce con ciascun premio versato è uguale al premio stesso, salvo il primo premio versato che viene diminuito delle spese indicate al successivo punto 5.1.1. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Prestazioni assicurate” delle Condizioni contrattuali.
Il capitale assicurato si accresce per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute e consolidate, di cui al successivo punto 4. Inoltre la Società garantisce, esclusivamente alla scadenza del contratto se l’Assicurato è in vita, oppure al decesso dell’Assicurato se si verifica prima della scadenza, che l’ammontare del capitale assicurato non sarà inferiore a quello che si sarebbe ottenuto applicando la misura annua fissa di rivalutazione del 2%
in luogo di quella annualmente applicata. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Modalità di rivalutazione delle prestazioni” delle Condizioni contrattuali.
È prevista la facoltà di conversione (totale o parziale) del capitale pagabile alla scadenza del contratto in caso di vita dell’Assicurato, in una delle seguenti prestazioni di rendita (alle condizioni in vigore alla scadenza):
• una rendita annua da corrispondere all’Assicurato finché in vita;
• una rendita annua con garanzia di suo pagamento per 5 o 10 anni (quindi anche nel caso che in tale periodo si verifichi il decesso dell’Assicurato) e, successivamente, finché l’Assicurato è in vita;
• una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere fintanto che entrambi sono in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore dell’Assicurato superstite finché in vita.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Opzioni” delle Condizioni contrattuali.
2.2 Prestazioni in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati del capitale assicurato di cui al precedente punto 2.1, risultante al momento del decesso e rivalutato anche per la frazione di anno trascorsa dall’ultima rivalutazione annuale già riconosciuta.
3 Premi
L’assicurazione richiede il versamento alla Società di premi periodici (annuali, semestrali, trimestrali o mensili) di importo costante, dovuti per tutta la durata del contratto ma comunque non oltre la morte dell’Assicurato.
In ogni caso, alla conclusione del contratto il Contraente deve versare in unica soluzione, a titolo di premio anticipato, l’intero ammontare dei premi periodici del primo anno aumentato delle spese di ingresso indicate al successivo punto 5.1.1.
L’ammontare complessivamente dovuto in ciascun anno per i premi periodici non può risultare superiore a Euro 12.000,00.
L’importo del premio periodico non può essere inferiore a:
• Euro 5.000,00 se annuale,
• Euro 2.500,00 se semestrale,
• Euro 1.500,00 se trimestrale,
• Euro 500,00 se mensile.
Nel rispetto dei precedenti limiti e, comunque, previo accordo con la Società, il Contraente può modificare l’importo dei premi periodici; può anche variare, ad ogni anniversario della decorrenza, la periodicità dei versamenti futuri. Al contrario, il premio periodico non può essere modificato dalla Società.
Inoltre, il Contraente può effettuare in ogni momento il versamento di premi unici aggiuntivi, purché di importo non inferiore a Euro 1.000,00 e, comunque, previo accordo con la Società.
In caso di importi di premio particolarmente elevati (anche per effetto del cumulo con altri contratti collegati alla stessa Gestione separata e riconducibili al medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi), la stipula del contratto – così come il successivo aumento dell’importo o della frequenza di versamento del premio nonché il versamento di premi unici aggiuntivi - potrà essere subordinata alla sottoscrizione da parte del Contraente di specifiche disposizioni volte a salvaguardare un periodo di permanenza minimo e a fissare le condizioni per l’uscita.
Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente intermediario incaricato, scegliendo una delle seguenti modalità:
• assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, tratto o emesso all’ordine della Società, contro rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dall’intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità;
• bonifico con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o all’intermediario incaricato,
purché espressamente in tale sua qualità, oppure altro mezzo di pagamento bancario o postale di accredito sul medesimo conto corrente eventualmente reso disponibile dallo stesso intermediario incaricato. In tali casi, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente bancario o postale del Contraente, oppure la ricevuta bancaria o postale dell’operazione di accredito, ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o all’intermediario incaricato, o con la data dell’operazione, se successiva a quella di valuta.
Il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l’addebito del premio potrà proseguire i versamenti, con una delle modalità già precisate, tramite l’intermediario incaricato che verrà appositamente indicato dalla Società.
È comunque fatto divieto all’intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.
4 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
L’assicurazione è collegata alla Gestione separata “MILASS R.E.”, una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata in Euro, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da un apposito Regolamento, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali, a cui si rinvia per i dettagli.
La Società determina mensilmente il rendimento della Gestione separata, realizzato su un periodo di osservazione di dodici mesi; il rendimento annuo così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato.
Il rendimento viene calcolato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione separata (criterio di contabilizzazione a “valore storico”). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se, a seguito della vendita delle relative attività finanziarie, determinano un utile o una perdita di realizzo.
Il rendimento annuo realizzato dalla Gestione separata, diminuito di una commissione di gestione, viene attribuito al contratto a titolo di partecipazione agli utili sotto forma di rivalutazione annuale delle prestazioni assicurate.
La commissione annua di gestione si ottiene sommando la commissione base e l’eventuale commissione di performance indicate al successivo punto 5.2.
Le prestazioni assicurate vengono rivalutate ad ogni anniversario della decorrenza contrattuale, nonché al momento della risoluzione del contratto per scadenza o riscatto totale, oppure per l’eventuale decesso dell’Assicurato.
La rivalutazione di ciascun capitale acquisito decorre dalla data di versamento del relativo premio.
La progressiva maggiorazione del capitale assicurato si consolida annualmente e avviene aggiungendo gli interessi maturati per rivalutazione, diminuiti della commissione di amministrazione del contratto di cui al successivo punto 5.1.2.
Gli interessi maturati si determinano in base alla misura annua di rivalutazione, che è uguale al rendimento attribuito e non può risultare negativa.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Modalità di rivalutazione delle prestazioni” delle Condizioni contrattuali. Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono evidenziati nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione E. Entro la conclusione del contratto, verrà fornito al Contraente il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
C) INFORMAZIONI RELATIVE A COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
5 Costi
Le tabelle che seguono illustrano i costi che gravano direttamente o indirettamente sul Contraente. In calce a ciascuna tabella viene anche riportata l’eventuale quota-parte dei costi retrocessa in media agli intermediari incaricati, riferita all’insieme dei costi rappresentati nella tabella stessa.
5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
L’assicurazione prevede, direttamente a carico del Contraente, i costi indicati ai seguenti punti 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3.
5.1.1 Costi gravanti sul premio
Tipologia di costo | Onere |
Spese di ingresso trattenute dal premio anticipato per il primo anno: | Euro 100,00 |
Spese di emissione trattenute, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso: | Euro 50,00 |
La quota-parte dei suddetti costi retrocessa in media agli intermediari incaricati è pari al 0,0%.
5.1.2 Costi per l’amministrazione del contratto
Tipologia di costo | Onere |
Commissione di amministrazione del contratto prelevata dal capitale assicurato in occasione di ciascuna rivalutazione (ammontare annuo da ridurre in proporzione alla frazione di anno): | Euro 25,00 (*) |
(*) L’ammontare della commissione di amministrazione non potrà comunque superare quello degli interessi maturati per rivalutazione.
La quota-parte dei suddetti costi retrocessa in media agli intermediari incaricati è pari allo 0,0%.
5.1.3 Costi per riscatto
Tipologia di costo | Onere |
Commissione per riscatto totale nei primi tre anni: | Euro 50,00 |
Commissione per riscatto totale negli anni successivi ai primi tre: | Non prevista |
Commissione per il primo riscatto parziale di ciascun anno: | Non prevista |
Commissione per ogni riscatto parziale successivo al primo riscatto dell’anno: | Euro 25,00 |
La quota-parte dei suddetti costi retrocessa in media agli intermediari incaricati è pari allo 0,0%.
5.2 Costi applicati in funzione della modalità di partecipazione agli utili
Sul Contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione separata.
Tipologia di costo | Onere | ||
Commissione annua base | per i primi 5 anni: | 1,3% | |
per gli anni successivi al 5°, in funzione della Somma Premi Netta (ammontare dei premi versati, al netto del capitale già riscattato) alla data di rivalutazione considerata: | fino a Euro 24.999,99 | 1,3% | |
da Euro 25.000,00 a Euro 49.999,99 | 1,1% | ||
da Euro 50.000,00 | 0,9% | ||
Commissione annua di performance, per ogni punto percentuale di rendimento della Gestione separata eccedente il 5% (per la frazione di punto si riduce in proporzione): | 0,2% |
La quota-parte dei suddetti costi retrocessa in media agli intermediari incaricati è pari al 27,4%.
6 Regime fiscale
6.1 Regime fiscale dei premi
I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.
Se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione attualmente fissata nella misura del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato dal Contraente a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente di rischio, che viene appositamente indicata dalla Società.
L’importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare il limite massimo attualmente fissato in Euro 1.291,14. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente all’1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.
6.2 Regime fiscale delle somme corrisposte
Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall’imposta sulle successioni.
Negli altri casi - con riferimento ai contratti con prestazione principale in forma di capitale - è necessario fare le seguenti distinzioni:
• Le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito ed i premi pagati (al netto dell’eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio), costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. La base imponibile è ridotta al 62,5% per i proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati.
• La stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi pagati (netti dell’eventuale componente per
le coperture di rischio), al momento della sua eventuale conversione in una rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all’erogazione; le rate di rendita, limitatamente all’importo ottenuto come differenza fra la rata di rendita erogata e la corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari relativi al periodo successivo alla data in cui sorge il diritto alla corresponsione della rendita, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. La base imponibile è ridotta al 62,5% per i proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati.
L’imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.
In ogni caso, le somme percepite nell’esercizio di attività commerciali non sono soggette ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito d’impresa.
D) ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
7 Modalità di conclusione del contratto
Per le modalità di conclusione del contratto, la decorrenza e l’entrata in vigore delle garanzie si rinvia all’articolo “Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell’assicurazione” delle Condizioni contrattuali.
8 Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi
La sospensione del pagamento dei premi non determina l’automatica risoluzione del contratto (vedi successivo punto 9).
La Società non è tenuta ad inviare avvisi di scadenza né a provvedere all’incasso dei premi a domicilio. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Premio” delle Condizioni contrattuali.
9 Riscatto e riduzione
Purché sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza, il Contraente può chiedere alla Società la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto.
Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 del giorno di ricevimento da parte della Società della richiesta (data del riscatto).
Il valore di riscatto totale è pari al capitale assicurato, rivalutato fino alla data del riscatto; se, però, tale data precede il terzo anniversario della decorrenza, dal suddetto valore viene trattenuta la commissione di Euro 50,00 come indicato al precedente punto 5.1.3.
Il valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati.
Nel rispetto dei limiti di importo previsti contrattualmente, il Contraente può riscattare anche solo una parte del capitale assicurato (riscatto parziale). Il primo riscatto parziale di ciascun anno è gratuito, quindi il suo valore è pari all’intero capitale riscattato; da ciascuno di quelli successivi sarà invece trattenuta la commissione di Euro 25,00 indicata al precedente punto 5.1.3.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Riscatto” delle Condizioni contrattuali.
Il Contraente ha facoltà di sospendere il pagamento dei premi mantenendo il diritto al capitale assicurato già acquisito ed alla relativa rivalutazione. Quindi la sospensione del pagamento dei premi non comporta una riduzione del capitale acquisito. È anche possibile riprendere i versamenti da una qualsiasi delle successive scadenze di premio. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Premio” delle Condizioni contrattuali.
Nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione E (nonché nel progetto che verrà elaborato in forma personalizzata), sono evidenziati i valori del riscatto totale determinati in ciascuno degli anni indicati in base alle ipotesi specificate.
Per le informazioni relative al proprio contratto, è possibile rivolgersi alla Società:
Servizio Clienti
Indirizzo: Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x. 0, 00000 XXXXXXX Fax: (x00) 000-000000
e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx NumeroVerde: (x00) 000-000000
10 Revoca della proposta
Prima della conclusione del contratto, il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta, dandone comunicazione alla Società tramite raccomandata o telefax.
In tal caso il Proponente ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già pagate, entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta comunicazione.
11 Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società
con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto.
Il recesso ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della raccomandata o dalla data del telefax.
Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione del recesso, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, al Contraente verrà rimborsato il premio eventualmente corrisposto, diminuito delle spese di emissione indicate al precedente punto 5.1.1.
12 Documentazione da consegnare alla Società per i pagamenti e termini di prescrizione
La Società effettua i pagamenti presso il proprio domicilio o quello del competente intermediario incaricato, dietro presentazione dell’originale della polizza e delle eventuali appendici.
Come precisato dalle Condizioni contrattuali, i pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, purché a tale data - definita in relazione all’evento che causa il pagamento - sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria (vedi allegato A richiamato dall’articolo “Pagamenti della Società” delle Condizioni contrattuali), finalizzata a verificare l’esistenza dell’obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Pagamenti della Società” delle Condizioni contrattuali.
Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione - ad eccezione del diritto alle rate di premio - si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del termine di due anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l’estinzione dei diritti derivanti dal contratto; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto di cui alla presente Nota informativa - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di due anni - sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e s.m.i..
13 Legge applicabile al contratto
Il contratto è assoggettato alla legge italiana. Di seguito vengono richiamati alcuni aspetti normativi di particolare rilievo.
13.1 Foro competente
Per le controversie relative al contratto, il foro giudiziario competente è quello del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.
13.2 Trattamento dei dati personali
I dati personali del Contraente, dell’Assicurato e del Beneficiario sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
13.3 Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall’assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
13.4 Diritto proprio del beneficiario
Ai sensi dell’art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
14 Lingua
Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti, di norma, in lingua italiana.
15 Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alla Società:
Relazioni Industriali e Servizio Clienti - Servizio Clienti Indirizzo: Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x. 0, 00000 XXXXXXX Fax: (x00) 000-0000000
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, telefono (x00) 00-000000, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’ISVAP.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente domicilio in Italia, lo stesso può presentare il reclamo all’ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet:
<xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx>) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
16 Informativa in corso di contratto
Entro 60 giorni da ciascuna data di rivalutazione annuale, la Società invierà al Contraente l’estratto conto dell’assicurazione riferito alla suddetta data.
L’estratto conto riepilogherà tutte le operazioni effettuate nell’ultimo anno (dettaglio dei premi versati, dei riscatti parziali e della rivalutazione spettante) che abbiano comportato la variazione delle prestazioni assicurate, nonché il cumulo dei premi versati, l’ammontare delle prestazioni stesse ed il corrispondente importo riscattabile riferiti alla data di rivalutazione considerata.
La Società informerà il Contraente delle eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nel presente Fascicolo informativo, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto. Le variazioni derivanti da modifiche normative saranno tempestivamente comunicate per iscritto, di norma in occasione della prima comunicazione utile (generalmente l’estratto conto dell’anno in cui è intervenuta la variazione) da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente. Le variazioni non derivanti da innovazioni normative potranno essere comunicate, in alternativa, tramite pubblicazione sul sito Internet della Società.
17 Conflitto di interessi
La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti. In relazione a tali operazioni, possono determinarsi situazioni di potenziale conflitto con gli interessi degli stessi Contraenti, derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo, come di seguito precisato.
Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Società ha adottato idonee procedure anche in relazione ai rapporti di Gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l’interesse dei Contraenti. In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
La Società può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. Tali introiti vengono comunque retrocessi ai Contraenti in modo da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile, indipendentemente dall’esistenza dei suddetti accordi. La quantificazione degli introiti retrocessi risulta dal rendiconto annuale di gestione certificato dalla società di revisione contabile.
E) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
18 Progetto esemplificativo
Le successive elaborazioni sono riferite alla seguente combinazione assicurativa:
• Periodicità dei versamenti: annuale
• Spese di ingresso da corrispondere con il premio anticipato per il primo anno: Euro 100,00
• Premio periodico annuale: ..................................................................................................................... Euro 5.000,00
• Capitale assicurato iniziale: .................................................................................................................. Euro 5.000,00
• Durata contrattuale: anni
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto, al lordo degli oneri fiscali, sono stati elaborati sulla base dei due diversi valori che seguono:
a) il primo sviluppo è elaborato in base al tasso annuo di rendimento minimo garantito dal contratto, sotto forma di
misura annua minima di rivalutazione garantita contrattualmente alla scadenza del contratto o al decesso dell’Assicurato, pari al 2%;
b) il secondo sviluppo è elaborato in base a un’ipotesi di rendimento annuo costante stabilita dall’ISVAP e pari, al
momento della redazione del presente progetto, al 4%. Come riportato nei parametri di calcolo utilizzati, la corrispondente ipotetica misura annua di rivalutazione tiene conto della commissione annua di gestione prevista contrattualmente.
Le elaborazioni sono già al netto della commissione annua di amministrazione del contratto.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni contrattuali – a condizione che il premio previsto sia stato puntualmente versato – e non tengono pertanto conto di ipotesi sulle future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Infatti, non c’è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla Gestione separata potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
18.1 Sviluppo in base al tasso di rendimento minimo garantito
Parametri di calcolo:
• Tasso annuo di rendimento minimo (misura minima di rivalutazione) garantito a scadenza o al decesso: 2,0%
(importi in Euro)
Anno | Premio | Cumulo premi | Capitale in caso di morte (inizio anno) | Capitale assicurato (fine anno) | Interruzione del pagamento dei premi | |
Valore di riscatto (fine anno) | Capitale assicurato a scadenza | |||||
1 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.950,00 | 5.821,23 |
2 | 5.000,00 | 10.100,00 | 10.075,00 | 10.000,00 | 9.950,00 | 11.796,69 |
3 | 5.000,00 | 15.100,00 | 15.251,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.654,99 |
4 | 5.000,00 | 20.100,00 | 20.531,53 | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.398,42 |
5 | 5.000,00 | 25.100,00 | 25.917,16 | 25.000,00 | 25.000,00 | 29.029,23 |
6 | 5.000,00 | 30.100,00 | 31.410,50 | 30.000,00 | 30.000,00 | 34.549,63 |
7 | 5.000,00 | 35.100,00 | 37.013,71 | 35.000,00 | 35.000,00 | 39.961,79 |
8 | 5.000,00 | 40.100,00 | 42.728,99 | 40.000,00 | 40.000,00 | 45.267,83 |
9 | 5.000,00 | 45.100,00 | 48.558,57 | 45.000,00 | 45.000,00 | 50.469,83 |
10 | 5.000,00 | 50.100,00 | 54.504,74 | 55.569,83 | - | - |
L’operazione di riscatto comporta una riduzione del risultato economico: come si evince dalla tabella, poiché il tasso di rendimento minimo è garantito esclusivamente alla scadenza o al decesso dell’Assicurato, il recupero dei premi versati potrà avvenire con certezza solo a scadenza.
18.2 Sviluppo in base all’ipotesi di rendimento stabilita dall’ISVAP
Parametri di calcolo:
• Tasso annuo di rendimento: 4,0%
• Commissione annua di gestione: per i primi 5 anni: 1,3%
per gli anni successivi al 5°: con Somma Premi Netta fino a Euro 24.999,99: 1,3%
con Somma Premi Netta da Euro 25.000,00 a Euro 49.999,99: 1,1%
con Somma Premi Netta da Euro 50.000,00: 0,9%
• Misura annua di rivalutazione: per i primi 5 anni: 2,7%
per gli anni successivi al 5°: con Somma Premi Netta fino a Euro 24.999,99: 2,7%
con Somma Premi Netta da Euro 25.000,00 a Euro 49.999,99: 2,9%
con Somma Premi Netta da Euro 50.000,00: 3,1%
(importi in Euro)
Anno | Premio | Cumulo premi | Capitale in caso di morte (inizio anno) | Capitale assicurato (fine anno) | Interruzione del pagamento dei premi | |
Valore di riscatto (fine anno) | Capitale assicurato a scadenza | |||||
1 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.000,00 | 5.110,00 | 5.060,00 | 6.243,74 |
2 | 5.000,00 | 10.100,00 | 10.110,00 | 10.357,97 | 10.307,97 | 12.598,57 |
3 | 5.000,00 | 15.100,00 | 15.357,97 | 15.747,64 | 15.747,64 | 18.786,33 |
4 | 5.000,00 | 20.100,00 | 20.747,64 | 21.282,82 | 21.282,82 | 24.811,42 |
5 | 5.000,00 | 25.100,00 | 26.282,82 | 26.967,46 | 26.967,46 | 30.978,74 |
6 | 5.000,00 | 30.100,00 | 31.967,46 | 32.869,51 | 32.869,51 | 36.747,03 |
7 | 5.000,00 | 35.100,00 | 37.869,51 | 38.942,73 | 38.942,73 | 42.352,75 |
8 | 5.000,00 | 40.100,00 | 43.942,73 | 45.192,07 | 45.192,07 | 47.800,49 |
9 | 5.000,00 | 45.100,00 | 50.192,07 | 51.622,64 | 51.622,64 | 53.094,70 |
10 | 5.000,00 | 50.100,00 | 56.622,64 | 58.352,94 | - | - |
*****
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante legale Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx
CONDIZIONI CONTRATTUALI
(ultimo aggiornamento: dicembre 2011)
I) OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 1 Prestazioni assicurate
Con la presente assicurazione la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato:
• alla scadenza del contratto, se l’Assicurato è in vita, oppure,
• al decesso dell’Assicurato, se si verifica prima della scadenza. In tal caso l’assicurazione si risolve con effetto dalle ore 24 della data del decesso.
Il capitale assicurato viene progressivamente acquisito mediante il versamento dei premi e si rivaluta secondo quanto previsto all’art. 7. Inoltre la Società garantisce, esclusivamente alla scadenza del contratto se l’Assicurato è in vita, oppure al decesso dell’Assicurato se si verifica prima della scadenza, che l’ammontare del capitale assicurato non sarà inferiore a quello che si sarebbe ottenuto applicando la misura annua fissa di rivalutazione del 2% in luogo di quella annualmente applicata ai sensi dell’art. 7.
Il capitale che si acquisisce con ciascun premio versato è uguale al premio stesso, salvo il premio anticipato per il primo anno che viene diminuito delle spese di ingresso indicate all’art. 6.
Art. 2 Premio
Il premio periodico è dovuto dal Contraente per tutta la durata contrattuale e deve essere corrisposto alle scadenze stabilite in base alla periodicità prescelta (annuale, semestrale, trimestrale o mensile), ma comunque non oltre la morte dell’Assicurato.
Indipendentemente dalla periodicità prescelta, alla conclusione del contratto il Contraente deve versare in unica soluzione - a titolo di premio anticipato per il primo anno - l’intero ammontare dei premi periodici del primo anno aumentato delle spese di ingresso.
Fermo restando quanto sopra specificato per il premio anticipato per il primo anno, il premio periodico, indicato nella scheda contrattuale, è di ammontare costante.
Il Contraente può, tramite il competente intermediario incaricato dalla Società al collocamento:
• aumentare l’importo del premio periodico per la residua durata contrattuale, previo accordo con la Società per la determinazione delle relative condizioni; comunque, l’ammontare complessivamente dovuto in ciascun anno per i premi periodici non può risultare superiore a Euro 12.000,00;
• diminuire l’importo del premio periodico per la residua durata contrattuale, nel rispetto dei seguenti importi
minimi:
• Euro 5.000,00 se il premio è annuale,
• Euro 2.500,00 se il premio è semestrale,
• Euro 1.500,00 se il premio è trimestrale,
• Euro 500,00 se il premio è mensile;
• aumentare la periodicità di versamento dei premi con effetto da un successivo anniversario della decorrenza, purché siano rispettati i precedenti limiti di importo e, comunque, previo accordo con la Società per la determinazione delle relative condizioni;
• diminuire la periodicità di versamento dei premi, purché siano rispettati i precedenti limiti di importo, con
effetto da un successivo anniversario della decorrenza;
• sospendere il pagamento dei premi periodici mantenendo il capitale già acquisito;
• riprendere, dopo la sospensione, il versamento dei premi periodici da una qualsiasi delle successive scadenze di pagamento;
• effettuare in ogni momento (anche durante la sospensione del pagamento dei premi periodici) il versamento di premi unici aggiuntivi, purché di importo non inferiore a Euro 1.000,00 e, comunque, previo accordo con la Società per la determinazione delle relative condizioni.
Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente deve versare il premio alla Società tramite il competente intermediario incaricato, scegliendo una delle seguenti modalità:
• assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, tratto o emesso all’ordine della Società, contro rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dall’intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità;
• bonifico con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o all’intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità, oppure altro mezzo di pagamento bancario o postale di accredito sul medesimo conto corrente eventualmente reso disponibile dallo stesso intermediario incaricato. In tali casi, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente bancario o postale del Contraente, oppure la ricevuta bancaria o postale dell’operazione di accredito, ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o all’intermediario incaricato, o con la data dell’operazione, se successiva a quella di valuta.
Il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l’addebito del premio potrà proseguire i versamenti, con una delle modalità già precisate, tramite l’intermediario incaricato che verrà appositamente indicato dalla Società.
È comunque fatto divieto all’intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.
II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Art. 3 Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell’assicurazione
Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:
• la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato, oppure,
• il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l’assenso della Società stessa.
Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza (decorrenza) indicata nella scheda contrattuale, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio anticipato per il primo anno. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio anticipato per il primo anno siano avvenuti successivamente alla decorrenza indicata nella scheda contrattuale, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o del giorno, se successivo, di conclusione del contratto.
L’assicurazione termina alle ore 24 della data di scadenza (scadenza) indicata nella scheda contrattuale.
Art. 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
L’inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell’Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.
Art. 5 Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto, compresa la Divisione a cui la polizza fa riferimento, da inviare a:
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Direzione Vita
Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x. 0, 00000 XXXXXXX Fax: (x00) 000-0000000
Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax.
Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, dietro consegna dell’originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di Euro 50,00 a fronte delle spese sostenute.
III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
Art. 6 Spese gravanti sul premio e commissione di amministrazione del contratto
La Società trattiene dal premio anticipato per il primo anno le spese di ingresso pari a Euro 100,00.
Per l’amministrazione del contratto è dovuta una commissione annua di Euro 25,00, prelevata dal capitale assicurato in occasione di ciascuna rivalutazione. La suddetta commissione annua viene proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all’anno e l’importo prelevato non può comunque superare quello degli interessi maturati per rivalutazione ai sensi del punto c) dell’art. 7.
Art. 7 Modalità di rivalutazione delle prestazioni
A fronte degli impegni assunti con questa serie di contratti, la Società ha istituito la Gestione separata “MILASS R.E.”, una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.
Come stabilito dal Regolamento, la Società determina mensilmente il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato.
a) Rendimento attribuito - Il rendimento annuo da attribuire al contratto è uguale al tasso medio di rendimento della Gestione separata diminuito di una commissione annua ottenuta come somma delle seguenti due componenti:
• una commissione base, pari all’1,3% per tutte le rivalutazioni da effettuarsi nei primi 5 anni dalla decorrenza del contratto; per le rivalutazioni degli anni successivi, la commissione base è indicata nella seguente tabella in funzione della Somma Premi Netta alla data di rivalutazione considerata:
Somma Premi Netta | Commissione base per gli anni successivi al 5° |
fino a Euro 24.999,99 | 1,3% |
da Euro 25.000,00 e fino a Euro 49.999,99 | 1,1% |
da Euro 50.000,00 | 0,9% |
Per Somma Premi Netta si intende l’ammontare dei premi complessivamente versati, diminuito del capitale riscattato con eventuali riscatti parziali ai sensi dell’art. 8;
• una commissione di performance pari a 0,2 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione separata eccedente il 5%; per la frazione di punto la suddetta commissione si applica in proporzione.
b) Misura di rivalutazione - La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito e non può essere negativa.
c) Rivalutazione del capitale assicurato – Il capitale assicurato viene rivalutato ad ogni anniversario della decorrenza del contratto, nonché alla scadenza oppure, eventualmente, alla risoluzione del contratto per decesso dell’Assicurato o riscatto totale.
Alle ore 24 della data di rivalutazione considerata, il capitale assicurato viene maggiorato degli interessi maturati nel periodo trascorso dal precedente anniversario, o dalla decorrenza del contratto nel caso della prima rivalutazione. Gli interessi maturati si determinano moltiplicando la misura annua di rivalutazione definita al precedente punto b), per il “capitale medio del periodo”.
Per “capitale medio del periodo” si intende l’ammontare che si ottiene
c.1) considerando il capitale assicurato all’inizio del periodo, quale risultante dalla precedente rivalutazione e, se il periodo è inferiore ad un anno, moltiplicato per la relativa frazione di anno,
c.2) aggiungendo i capitali acquisiti con i premi versati nel periodo, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data del versamento,
c.3) e, in caso di riscatti parziali effettuati nel periodo, sottraendo gli importi di capitale riscattato, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data del riscatto.
Il capitale assicurato, così rivalutato, viene diminuito della commissione di amministrazione del contratto di cui all’art. 6. Il capitale risultante è quello inizialmente assicurato per il periodo successivo, da prendere in considerazione, ai sensi del precedente punto c.1), per la rivalutazione da effettuarsi al termine del periodo stesso.
Art. 8 Riscatto
Trascorso almeno un anno dalla decorrenza, il Contraente può chiedere alla Società, mediante raccomandata
A.R. o telefax, la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto.
Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data del riscatto. Se tra la data di decorrenza e la data del riscatto intercorrono almeno tre anni, il valore di riscatto totale è pari al capitale assicurato, rivalutato fino alla data del riscatto; altrimenti dal suddetto valore viene trattenuta una commissione di Euro 50,00.
Il riscatto parziale determina, con effetto dalle ore 24 della data del riscatto, la riduzione del capitale assicurato di un importo pari al capitale riscattato. Il primo riscatto parziale di ciascun anno non è soggetto ad oneri, quindi il suo valore è pari all’intero capitale riscattato; da ciascuno di quelli successivi viene invece trattenuta una commissione di Euro
25,00. Il riscatto parziale viene concesso a condizione che il capitale riscattato sia almeno pari a Euro 1.000,00 e che il capitale assicurato residuo non risulti inferiore a Euro 10.000,00.
La data del riscatto è il giorno di ricevimento da parte della Società della relativa richiesta.
Art. 9 Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.
Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
Art. 10 Opzioni
Alla scadenza del contratto, a condizione che l’età raggiunta dall’Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni, il Contraente può chiedere, mediante raccomandata A.R. o telefax da inviare alla Società con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza stessa, che il capitale pagabile in caso di vita dell’Assicurato sia convertito, totalmente o parzialmente, in una delle seguenti prestazioni:
• una rendita annua da corrispondere all’Assicurato finché in vita;
• una rendita annua da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (quindi ai Beneficiari designati nel caso di decesso dell’Assicurato) e, successivamente, fintanto che l’Assicurato è in vita;
• una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere fintanto che entrambi sono in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, sull’Assicurato superstite finché in vita.
Non saranno comunque accolte richieste di conversione che darebbero luogo ad un importo annuo di rendita inferiore a quello dell’assegno sociale stabilito dalla legge.
I coefficienti di conversione e le condizioni regolanti le suddette prestazioni saranno quelli in vigore alla data della conversione in rendita.
Art. 11 Duplicato di polizza
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.
IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
Art. 12 Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio;
• dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.
Art. 13 Pagamenti della Società
Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o quello del competente intermediario incaricato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell’originale della polizza e delle eventuali appendici (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto).
Per il pagamento dovuto alla scadenza del contratto, è necessario fornire alla Società, tramite il competente intermediario incaricato, i documenti indicati nell’allegato A in relazione a tale causa di pagamento.
Gli altri pagamenti vengono effettuati previa richiesta alla Società sottoscritta dagli aventi diritto, completa di tutta la documentazione necessaria – da fornire alla Società tramite il competente intermediario incaricato - in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A).
Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purché a tale data, come definita nelle presenti Condizioni contrattuali in relazione all’evento che causa il pagamento, la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini ed effetti di cui all’art. 1224, 2° co., c.c..
V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ
Art. 14 Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile
Gli obblighi contrattuali della Società e del Contraente risultano dall’originale della polizza e delle eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana.
Art. 15 Foro competente
Per le controversie relative al contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.
Art. 16 Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
REGOLAMENTO DELLA “GESTIONE SPECIALE MILASS R.E.” (in breve “MILASS R.E.”)
Art 1
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome “Gestione Speciale MILASS R.E.”, in breve “MILASS R.E.” (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38.
Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.
Art 2
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’euro.
Art 3
L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.
Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa.
La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l’utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente e, in particolare, investimenti del comparto immobiliare.
Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.
Di seguito si evidenziano le tipologie d’investimento maggiormente significative tra cui si intendono investire le risorse. Titoli di debito
• Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
• Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);
• Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario). Titoli di capitale
• Azioni negoziate su mercati regolamentati;
• Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario). Investimenti monetari
• Depositi bancari;
• Pronti contro termine;
• Fondi monetari.
Al fine di contenere l’esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.
Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l’esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.
Complessivamente l’esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%.
I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor’s o equivalente, superiore o uguale all’investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità è possibile utilizzare il rating attribuito all’emittente degli strumenti finanziari stessi. I titoli corporate con rating assegnato da Standard & Poor’s inferiore all’investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 10% del portafoglio obbligazionario.
Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.
Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l’esposizione non dovrà essere superiore al 35% del portafoglio.
Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.
Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 5% del portafoglio.
E’ prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 20% del portafoglio.
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.
La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.
Nell’ambito della politica d’investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.
La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:
• Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 5%;
• Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
• Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l’impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.
Art 4
Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all’esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, dal 1° gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre. Inoltre, all’inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.
Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.
Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati al successivo art.
7. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.
Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al successivo art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
Art 5
Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata .
Art 6
Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Art 7
Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
Art 8
La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all’Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento.
Art 9
Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.
La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell’interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l’operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell’operazione stessa.
Allegato A
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETA’ TRAMITE IL COMPETENTE INTERMEDIARIO INCARICATO IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO
Scadenza contrattuale | • Originale della polizza e delle eventuali appendici. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. • Codice fiscale del Beneficiario. • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se il Beneficiario è minore od incapace, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante al minore o all’incapace, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo • Documento valido comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato alla scadenza. • Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. |
Riscatto totale | • Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso gli intermediari incaricati) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. • Originale della polizza e delle eventuali appendici. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. • Codice fiscale del Contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. |
Riscatto parziale | • Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso gli intermediari incaricati) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. • Codice fiscale del Contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. |
Decesso dell’Assicurato | • Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso gli intermediari incaricati) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. • Originale della polizza e delle eventuali appendici. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. • Codice fiscale del beneficiario. • Certificato di morte dell’Assicurato. • Originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario), dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest’ultimo, di cui deve essere rimesso l’atto notarile di pubblicazione, è l’unico o l’ultimo conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l’atto notorio dovrà riportare l’elenco di tutti gli eredi legittimi dell’Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l’atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari. Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà (di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione. • Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato. |
• Copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di anamnesi patologica remota. • Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. • Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. |
Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
GLOSSARIO
(ultimo aggiornamento: dicembre 2011)
Appendice (contrattuale): Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne o integrarne alcuni aspetti, in base a quanto concordato tra la Società e il Contraente.
Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario.
Assicurazione: Vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".
Beneficiario: Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, che riceve la prestazione contrattuale quando si verifica l'evento previsto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l’Assicurato.
Carenza: Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci o hanno efficacia limitata. Se l'evento oggetto del contratto avviene in tale periodo, la Società non corrisponde la prestazione assicurata o corrisponde una somma inferiore.
Caricamenti: Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi sostenuti dalla Società.
Collettiva: Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione operante in applicazione di un’apposita Convenzione che il Contraente stipula con la Società per i componenti di una collettività omogenea di individui, ciascuno dei quali potrà essere inserito nell’operazione con una propria posizione individuale (esempio: il datore di lavoro che stipula l'assicurazione collettiva per i propri dipendenti).
Conflitto di interessi: Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.
Consolidamento: Meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione.
Contraente: Persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.
Contratto di assicurazione sulla vita: Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Contratto rivalutabile: Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da un meccanismo di accrescimento delle prestazioni derivante dalla partecipazione al rendimento di una gestione separata.
Controassicurazione: Clausola contrattuale che, in caso di decesso dell'Assicurato, prevede il pagamento di una somma commisurata ai premi pagati.
Convenzione: Contratto che il Contraente stipula con la Società per concludere assicurazioni sulla vita o capitalizzazioni in forma di collettiva.
Detraibilità fiscale (del premio versato): Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Garanzia (Assicurazione) complementare o accessoria: Garanzia di rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale.
Garanzia (Assicurazione) di rischio: Garanzia finalizzata alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’Assicurato (ad esempio il decesso o l’invalidità), che prevede il pagamento della prestazione esclusivamente al verificarsi di tali eventi.
Gestione separata: Fondo appositamente creato per i contratti a prestazioni rivalutabili, gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività della Società. La rivalutazione delle prestazioni dipende dal rendimento ottenuto dalla gestione separata.
Imposta sostitutiva: Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
Intermediario incaricato: Xxxxxxxx (persona fisica o giuridica) iscritto nel Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, incaricato dalla Società della presentazione e proposizione dei propri prodotti assicurativi e di capitalizzazione, nonché, se previsto dall’incarico, della conclusione e gestione dei relativi contratti.
ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Opzione: Xxxxxxxx contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione sia corrisposta in forma diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio: l’opportunità di scegliere che il capitale sia convertito in una rendita vitalizia o, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in unica soluzione.
Perfezionamento del contratto: Momento in cui avviene il pagamento del primo premio pattuito.
Polizza: Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione.
Premio: Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società - in unica soluzione o secondo un piano di versamenti prestabilito - quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione o di capitalizzazione.
Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione - ad eccezione del diritto al premio - si prescrivono nel termine di due anni.
Prestazione: Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario al verificarsi dell'evento previsto dal contratto.
Progetto personalizzato: Esemplificazioni dello sviluppo dei premi, delle prestazioni, dei valori di riduzione e di riscatto, elaborate in base a rendimenti finanziari ipotetici e secondo schemi stabiliti dall'ISVAP.
Proposta: Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni prestabilite.
Quietanza: Documento che prova l’avvenuto pagamento (esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dal Beneficiario alla Società a fronte del pagamento della prestazione).
Riattivazione: Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali, il versamento dei premi dopo una sospensione del loro pagamento. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.
Riserva matematica: Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente. La legge impone particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui viene investita.
Rivalutazione: Maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante dall’attribuzione di una quota del rendimento della gestione separata.
Scheda contrattuale (di polizza): Documento in cui vengono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario e dove sono indicati gli elementi che caratterizzano il contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, ecc.).
Sinistro: Verificarsi dell’evento di rischio oggetto del contratto (ad esempio il decesso dell’Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.
Soprapremio: Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le assicurazioni con garanzie di rischio, nel caso in cui l’Assicurato superi i normali livelli di rischio, in relazione alle proprie condizioni di salute (soprapremio sanitario) o in relazione alle attività professionali o sportive svolte (soprapremio professionale o sportivo).
Sostituzione (Trasformazione): Modifica richiesta dal Contraente, riguardante alcuni elementi del contratto (esempio: la durata, il tipo di garanzia o l’importo del premio), le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Società che, comunque, non è tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione.
Tassazione separata: Metodo di calcolo dell’imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall’applicazione delle aliquote progressive dell’imposta sui redditi.
Tasso tecnico: Rendimento finanziario, annuo e composto, che è già compreso nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali.
INFORMATIVA
Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196
In conformità all’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - in qualità di Titolare - La informa sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)
1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell’ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.
In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.
Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.
2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali
In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato.
In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l’espletamento delle attività indicate nel presente punto.
3. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.
La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:
a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell’ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L’elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*);
b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.
4. Comunicazione dei dati personali
a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo FONDIARIA-SAI (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
L’elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*).
5. Trasferimento di dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
6. Diritti dell'interessato
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Per l’esercizio di tali diritti, nonché per conoscere l’elenco dei Responsabili del trattamento (*), Lei potrà rivolgersi al Responsabile pro-tempore del diritto di accesso Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, c/o l’Ufficio Privacy (fax 000.0000000).
(*) elenco disponibile sul sito xxx.xxxxxx.xx, presso le Agenzie della Società o l’Ufficio Privacy del Gruppo FONDIARIA-SAI (fax 000.0000000)
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx
PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Proposta di assicurazione sulla vita
(ultimo aggiornamento: dicembre 2011)
Proposta N.
Agenzia Generale
ASSICURATO
Cognome
Nome
Sesso
Nato il
Cod. fiscale
/ / a
Prov.
Indirizzo di domicilio Localita' Professione
Sport
CONTRAENTE
Cognome
Nome
C.A.P. Prov.
Sesso
Nato il
Cod. fiscale
/ / a
Prov.
Indirizzo di domicilio Localita'
C.A.P. Prov.
Documento Rilasciato il / /
n. in
S.A.E. - XX.XXX. -
BENEFICIARIO CASO VITA
BENEFICIARIO CASO MORTE
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PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Proposta N.
TARIFFA
35RCF – OPEN GOLD
DURATA DEL CONTRATTO
Data di decorrenza / / Data di scadenza / / Durata in anni
PREMIO
Il pagamento del premio è con periodicità
/ di ogni
alle scadenze del
Importo dovuto per i premi periodici anticipati per il primo anno
dal / / al / /
(Premio + diritti EUR + imposte EUR ): EUR
Importo dovuto per il premio periodico dal / /
(Premio + diritti EUR
PRESTAZIONI
+ imposte EUR ): EUR
Capitale vita assicurato relativo al primo premio versato: EUR
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PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Proposta N.
PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio può essere corrisposto con periodicità:
annuale, semestrale, trimestrale, mensile.
Indipendentemente dalla periodicità prescelta, alla conclusione del contratto il Contraente deve versare in unica soluzione – a titolo di premio anticipato per il primo anno – l’intero ammontare dei premi periodici del primo anno aumentato dei diritti.
Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente intermediario incaricato, scegliendo una delle seguenti modalità:
• assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, tratto o emesso all’ordine della Società, contro rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dall’intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità;
• bonifico con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o all’intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità, oppure altro mezzo di pagamento bancario o postale di accredito sul medesimo conto corrente eventualmente reso disponibile dallo stesso intermediario incaricato. In tali casi, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente bancario o postale del Contraente, oppure la ricevuta bancaria o postale dell’operazione di accredito, ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta, alla Società o all’intermediario incaricato, o con la data dell’operazione, se successiva a quella di valuta.
Il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l’addebito del premio potrà proseguire i versamenti, con una delle modalità già precisate, tramite l’intermediario incaricato che verrà appositamente indicato dalla Società.
E' comunque fatto divieto all'intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.
Non è consentito incassare il premio su proposta e, comunque, prima della stipulazione del contratto. Concluso il contratto il premio dovrà essere corrisposto secondo le modalità e termini di pagamento riportati nelle Condizioni Contrattuali.
RECESSO
Il Contraente ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto.
Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax.
Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di
EUR
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a fronte delle spese sostenute.
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Proposta N.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I sottoscritti Assicurato e Contraente prendono atto dell'Informativa ricevuta e, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D.Lgs.30/6/2003 n.196,
acconsentono
* al trattamento da parte del Titolare, nonche' degli altri soggetti della Catena Assicurativa , dei dati personali sia comuni sia sensibili, che li riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Societa' assicuratrice , nonche' alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
* al trasferimento degli stessi dati all' estero ( Paesi UE e Paesi extra UE);
acconsentono (*)
* al trattamento , dei dati personali comuni che li riguardano per finalita' di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Societa' del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonche' di indagini sul gradimento circa la qualita' di quelli gia' ricevuti e di ricerche di mercato;
* al trasferimento degli stessi all'estero (Paesi UE e Paesi extraUE )per finalita' di profilazione della Clientela , d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Societa' del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonche' di indagini sul gradimento circa la qualita' di quelli gia' ricevuti e di ricerche di mercato.
(*) ( ove gli Interessati NON intendano dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei loro dati personali per finalita' di profilazione della Clientela , d'informazione e promozione commerciale , nonche' di indagine sul gradimento circa la qualita' dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, devono premettere la parola NON alla parola "acconsentono" ).
Rimane fermo che il loro consenso e' condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
IL CONTRAENTE L'ASSICURATO
Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto dall’Intermediario, prima della sottoscrizione della Proposta:
* il Fascicolo informativo mod. n.
edizione
di cui al
Regolamento Isvap n. 35 del 26/5/2010 relativo alla forma assicurativa suddetta, contenente i seguenti documenti:
• Scheda Sintetica
• Nota Informativa
• Condizioni Contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione separata
• Glossario
• Il presente modulo di fac-simile proposta
di averne preso visione e di accettarne i contenuti;
* le informative precontrattuali e i documenti di cui all'art. 49, comma 2 del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006.
IL CONTRAENTE
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PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Proposta N.
DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE
La Società emetterà, in base alla presente proposta e ad eventuale altra documentazione,il relativo contratto di assicurazione (sempre che essa ritenga di accettare il rischio).
* La Società presta le garanzie indicate nella Proposta alle condizioni della forma assicurativa tariffa 35RCF riportate nel Fascicolo Informativo
Mod. Ed. , condizioni tutte che il Contraente dichiara di aver
ricevuto, ben conoscere ed accettare.
* Relativamente alle dichiarazioni riportate sulla presente proposta si precisa che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto , possono compromettere il diritto alla prestazione.
* L' Assicurato esprime il proprio consenso alla stipulazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1919 - secondo comma – del Codice Civile.
* Il Contraente dichiara di essere a conoscenza che ai sensi del D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 , prima della conclusione del contratto ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax.
IL CONTRAENTE L'ASSICURATO
L’AGENTE GENERALE
(Certifico le firme apposte sulla presente proposta)
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