CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA PER LE ESIGENZE ABITATIVE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA PER LE ESIGENZE ABITATIVE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
(stipulato ai sensi dell'art.5, comma2, L. 9 dicembre 1998, n. 431)
Il signor oo nato a PALIANO (FR) il 13/08/40 domiciliato in Xxx Xxxxxxxxxx 000 - 00000 codice fiscale SNNRML40M13G276Y di seguito denominato locatore
CONCEDE IN LOCAZIONE A
Il signor Xxxxxxx Xxxxx nato a Roma il 12/08/1960 domiciliato in Xxxx Xxxxxx (XX) Xxx xx 00 codice fiscale: SCRLIGI60B12G254 di cittadinanza ITALIANA, Telefono: 000000000, di seguito denominato conduttore, identificato con Carta dientità numero AO23456789 del 12/10/2004 rilasciata da Comune Vado Ligure. assistito, con responsabilità solidale per la esecuzione del presente contratto, da: Xxxxx Xxxxx nato a Roma in data 10/10/1980 residente a Acqualagna (PU) di cittadinanza ITALIANA - Xxxxxxxx Xxxxx nato a Napoli in data 13/12/79 residente a Nago-Torbole (TN) di cittadinanza ITALIANA - Xxxxxxx Xxxxxxx nato a Siena in data 18/10/1981 residente a Vacri (CH) di cittadinanza ITALIANA
- Xxxxx Xxxxxxxx nato a Venezia in data 15/10/1979 residente a Rabbi (TN) di cittadinanza ITALIANA la seguente unità immobilisre abitativa: Porzione di immobile con estremi catastali identificati da FOGLIO 2 PARTICELLA 4230 SUB 3 ZONA CENSUARIA 5 CLASSE 7 ammobiliata come sottodescritto:
Appartamento bivani in villa composto da una camera matrimoniale di circa 14 mq, da un ambiente soggiorno di pari superficie, da un bagno (doccia), e da una cucina. L'immobile è dotato di 1 letto matrimoniale e di eventuali letti aggiunti, (corredati solo per periodi inferiori ad 1 settimana, di lenzuola, coperte e guanciali, asciugamani e teli da bagno), nonchè di armadio, tavolinetto, sedie, frigo, TV, aria condizionata, con ingresso indipendente all'interno della costruzione posta al 1^ piano di una villa panoramica, con appartamenti locabili ad altri conduttori. Compreso uso giardino, piscina. Distante 3km dalla spiaggia di Xxxxxxxx, 0xx da quella di Sferracavallo, 2 Km dal Velodromo e dallo stadio Baseball, 20 km dall'aeroporto di Palermo, 14 Km dal porto e dal centro storico. La villa è ubicata nel fondo Santocanale della borgata di Partanna Mondello in Via PM149 n. 177 - 90147 - Terrasini, *scala unica, interno 1, vani 2, accessori 2, ingressi 1, piano Terra, Porzione di immobile con estremi catastali identificati da FOGLIO 2 PARTICELLA 4230 SUB 3 ZONA CENSUARIA 5 CLASSE 7* - L'immobile è dotato di acqua calda e fredda, luce (220 volt), riscaldamento (servizi esclusi). La toilette e' dotata di WC, doccia, lavabo e bidet. I consumi di energia elettrica saranno calcolati mediante lettura iniziale e finale del relativo contatori e computati ad € 0.29 per Kilowattore I consumi di acqua saranno calcolati mediante lettura iniziale e finale del relativo contatore e computati ad € 0.90 per metro cubo. Al prezzo della locazione può essere aggiunto: un posto macchina all'interno della villa ad € 0.55 al giorno; l'aria condizionata (ove presente in forma centralizzata e non autonoma), nei mesi caldi ad € 0.60 per Kwh di E.E. consumata; l'uso piscina ad € 1.10 per giorno a persona; il collegamento internet WIFI ad € 0.36 al giorno; I servizi extra verranno pagati in anticipo unitamente al canone di locazione cui si riferiscono e sempre riferiti all'intero periodo della locazione xxxxxxxx.Xx locatore da atto di dover pagare le modeste spese condominiali a carico dell’inquilino ripartite dall’Amministratore secondo le tabelle millesimali.
LA LOCAZIONE SARA' REGOLATA DALLE SEGUENTI PATTUIZIONI:
1. Il contratto è stipulato per la durata di giorni 30 (circa mesi 1) con decorrenza dalle ore 12 del 21/11/2010 e scadenza definitiva alle ore 11 del 21/12/2010
2. Alla prima scadenza, il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.
0.Xx sensi di quanto previsto dall'articolo 5 comma 3 legge 431/98 ed eventuali accordi depositati presso il comune ove è ubicato l'allogio o in altro vicino le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente 1 frequentando un corso di studi presso l'Universita' del comune predetto o di comune vicino che documenta allegando al presente contratto copia del certificato di iscrizione.
4. Il conduttore ha facolta' di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facolta' e' consentita anche ad uno o piu' dei conduttori firmatari e in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri ferma restando la solidarieta' del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.
5. L'immobile dovra' essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore.
6. Secondo quanto stabilito dall'Accordo di cui al punto 3 il canone di locazione e' convenuto in Euro 250 mensili , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero in contanti. Tale canone e' stato determinato dalle parti sulla base dell'applicazione i criteri e parametri: di cui all'accordo accordo menzionato al predente punto 3.
7. Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potra' essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone nonche' di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilita' del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55, legge 27 luglio 1978, n. 392.
8. Il conduttore dovra' consentire l'accesso all'unita' immobiliare al locatore, al suo amministratore nonche' ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano motivanta ragione.
9. Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata adatta all'uso convenuto e cosi' di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unita' immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresi', a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, cosi' come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'art. 1590 c.c. che lo stesso è in buone condizione per assolvere alle esigenze abitative temporanee del conduttore.
10. Il conduttore non potra' apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o pag. 3 di 7 addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
11. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilita' per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonche' per interruzioni incolpevoli dei servizi.
12. A garanzia, di tipo Cauzione, delle obbligazioni assunte con il presente contratto, la parte conduttrice corrisponde alla parte locatrice la somma di 250, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al
conduttore al termine di ogni anno di locazione. La garanzia come sopra costituita sara' restituita al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
13. Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della 'Tabella oneri accessori' allegata all'Accordo di cui al punto
4. In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese in quanto esistenti relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonche' dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei xxxxx xxxx e delle latrine nonche' alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura del 90%. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire in sede di consuntivo entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore o presso il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali. In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versera' una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
14. Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unita' immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea
condominiale relative alle spese ed alle modalita' di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del Codice Civile sull'assemblea dei condomini i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprieta' o da almeno tre conduttori.
15. Il conduttore in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potra pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
16. Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unita' immobiliare locata il conduttore dovra' consentire la visita all'unita' immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi,
17. Il locatore concede/o non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell'immobile locato, da esercitarsi secondo gli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
18. Il locatore non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di nuova locazione, alla scadenza del contratto, da esercitarsi secondo l'art. 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
19. Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvedera' alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrispondera' la quota di sua spettanza, pari alla meta'. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto.
20. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli piu' non li occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio di
segreteria del Comune ove e' situato l'immobile locato.
21. Qualunque modifica al presente contratto non puo' aver luogo, e non puo' essere provata, se non mediante atto scritto.
22. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675).
23. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla Convenzione Nazionale di cui all'art. 4, comma 1, legge n. 431/1998, al decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 431/1998, all'Accordo di cui al punto 4 eventualmente al decreto del Ministro dei lavori
pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 431/1998 e alle disposizioni del Codice Civile, della legge 27 luglio 1978, n. 392, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
24. Le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto la Commissione di Conciliazione stragiudiziale paritetica istituita nell'ambito dell'Accordo di cui al punto 3.
25. Il presente contratto viene sottoscritto alla data sottoindicata ma ha decorrenza dal 21/11/2010. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Il conduttore: Il locatore
Schiera Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
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