BANDO PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DI RETI TRA IMPRESE
BANDO PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DI RETI TRA IMPRESE
Indice
1. FINALITÀ E RISORSE
1.1 Finalità e obiettivi
1.2 Dotazione finanziaria
2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
2.1 Soggetti beneficiari
2.2 Requisiti di ammissibilità
2.3 Accordo di partenariato
3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI
3.1 Progetti ammissibili
3.2 Massimali di investimento
3.3 Durata e termini di realizzazione dei progetti
3.4 Spese ammissibili
3.5 Intensità dell’agevolazione
3.6 Divieto di cumulo
4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
4.1 Termini di presentazione delle domande
4.2 Modalità di presentazione delle domande
4.3 Dichiarazioni e documenti obbligatori
5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
5.1 Istruttoria di ammissibilità
5.1.1 Inammissibilità
5.2 Valutazione dei progetti
5.2.1 Criteri di selezione
5.2.2 Criteri di premialità
5.3 Formazione della graduatoria
5.4 Comunicazioni
6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI
6.1 Adempimenti successivi all’ammissione all’aiuto
6.2 Sottoscrizione del contratto
6.3 Obblighi dei beneficiari
6.4 Modifiche dei progetti
6.5 Variazioni della composizione del partenariato proponente
6.6 Disposizioni in tema di operazioni straordinarie d’impresa
7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE
7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili
7.2 Modalità di erogazione dell’aiuto
7.3 Garanzia fideiussoria
8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE
8.1 Verifica finale dei progetti
8.2 Controlli e ispezioni
8.3 Decadenza dal beneficio e rinuncia
8.4 Cause di risoluzione del contratto per inadempimento
8.5 Revoca e recupero dell’aiuto
9. DISPOSIZIONI FINALI
9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
9.3 Disposizioni finali
ALLEGATI
1) Richiesta di contributo
2) Dichiarazione Deggendorf
3) Dichiarazione ambientale
4) Scheda tecnica di progetto
5) Piano finanziario
6) Schema di Contratto
7) Modello di fideiussione
8) Modalità di presentazione della domanda
9) Elenco dei servizi avanzati e qualificati
10) Dichiarazione sostitutiva relativa al trattamento dati personali
1. FINALITÀ E RISORSE
1.1 Finalità e obiettivi
La Regione Toscana con il presente bando intende sostenere forme di cooperazione avanzata tra le imprese, allo scopo di supportare processi di riorganizzazione delle filiere, di incrementare l’efficienza dei processi produttivi, lo sviluppo commerciale delle imprese, la loro capacità innovativa in attuazione della linea di azione 1.4A del PAR FAS 2007-2013 e in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.
In particolare, sono agevolate le operazioni di costituzione e sviluppo di reti tra imprese, formalizzate in contratti di rete ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.
Nello specifico, l’obiettivo perseguito dalla Regione Toscana, in attuazione del Piano Regionale dello Sviluppo Economico (PRSE) 2012-2015, consiste nella concessione di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale.
L’intervento è attuato ai sensi del Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008, pubblicato sulla GUCE L. 214/30 del 9 agosto 2008.
1.2 Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 2.000.000,00.
Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell’aiuto di cui al presente bando, al fine di aumentare l’efficacia dell’intervento finanziario, tramite apposito provvedimento.
2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
2.1 Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda:
a) Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI), ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, aggregate nella forma di Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto) e
b) Reti di imprese con personalità giuridica (Xxxx-Xxxxxxxx) aventi i requisiti di PMI
esercitanti nel territorio della Regione Toscana un’attività identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti Codici ATECO ISTAT 2007:
B – Estrazione di minerali da cave e miniere, ad esclusione dei gruppi 05.1, 05.2 e della classe 08.92
C - Attività manifatturiere, ad esclusione del gruppo 19.1
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, limitatamente alle classi 35.11 e 35.21
E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F – Costruzioni
H – Trasporto e magazzinaggio, ad esclusione dei gruppi 49.1, 49.3, 50.1, 50.3, 51.1, 51.2,
53.1 e 53.2
J – Servizi di informazione e comunicazione;
M – Attività professionali, scientifiche e tecniche, limitatamente alla categoria 70.22, alle divisioni 71 e 72 e ai gruppi 74.1 e 74.9
N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese limitatamente ai gruppi 81.2 e 81.3 e alla categoria 82.99.9
Q – Sanità e assistenza sociale limitatamente alle divisioni 87 e 88
S – Altre attività di servizi, limitatamente alla divisionie 95 e alle classi 96.01, 96.02
Le reti di imprese sono definite ai sensi dei commi 4-ter e 4-quater dell’art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.
Le Reti-Contratto possono essere costituende o già costituite al momento della presentazione della domanda, mentre le Reti-Soggetto devono essere già costituite al momento della presentazione della domanda. Le reti già costituite dovranno elaborare una relazione in cui indichino obiettivi e risultati aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel programma di rete da realizzare con il progetto oggetto di finanziamento.
Le reti di imprese sono ammissibili solo se costituite da almeno 5 micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti previsti dal bando.
2.2 Requisiti di ammissibilità
Il richiedente (le singole Micro, Piccole e Medie Imprese aggregate nella forma di Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto) e la Rete di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto) avente requisiti di PMI) deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
2. essere in regola con la normativa antimafia1;
3. possedere la capacità economico-finanziaria in relazione alle attività progettuali da realizzare.
La verifica verrà effettuata valutando la conguenza fra il patrimonio netto delle imprese proponenti e il costo del progetto al netto del contributo, secondo la seguente formula:
PN/(CP-C)>0,2 dove:
PN = patrimonio netto della singola impresa quale risulta dall’ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese alla data di presentazione della domanda.
Per le imprese obbligate alla redazione del bilancio per PN si intende il patrimonio netto (passivo lettera A dell’art. 2424 del cod.civ.).
Per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base di un bilancio redatto ai sensi dell’art. 2422 e 2425 del cod.civ. da un professionista abilitato o sulla base dei parametri di impresa indicati nello specifico modello allegato quale parte integrante al modello Unico e coerente con i quadri RE, RF e RG dello stesso.
Per le imprese di nuova costituzione, in luogo del PN si considera il valore del capitale sociale risultante dall’attyo costitutivo, qualora alla data di presentazione della domanda non sia ancora avvenuta l’approvazione del bilancio relativo al primo esercizio;
CP = somma dei costi complessivi del singolo partner indicato in domanda; C = importo del contributo richiesto dal singolo partner.
Ad incremento del PN potranno essere considerati:
a) un aumento di capitale, rispetto a quello risultante dall’ultimo bilancio approvato, che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda,
o
1 Art. 83 D.Lgs. 159/2011.
b) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci successivamente alla data di riferimento dell’ultimo bilancio approvato, risultanti da contabile bancaria;
4. avere sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie dell’intervento, all’interno del territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale;
5. essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie dell’intervento, un’attività economica identificata come prevalente - individuata in riferimento alla classificazione dei codici ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1;
6. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
7. essere economicamente e finanziariamente sano ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 del 01/10/2004
Per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi, oppure
b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari più della metà del capitale come indicato nei conti della società e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi, oppure
c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
Una MPMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un’impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) di cui sopra.
8. non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l’aiuto secondo la nozione di associazione e collegamento2;
9. non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell’ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche3, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
10. non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta imputabile per cause imputabili all’impresa e non sanabili;
11. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva4 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
12. garantire comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato o essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
13. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di:
a) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro5;
2 Art. 3 dell’Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE.
3 Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.
4 Art. 9, comma 2, lettera c), X.Xxx. 08-06-2001 n. 231.
5 D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12-2009.
c) inserimento dei disabili6;
d) pari opportunità7;
e) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale
f) tutela dell’ambiente8;
14. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità Europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea (se l’impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007)9;
15. non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto.
Non possono, in ogni caso, presentare domanda le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie.
Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 4) a 15) è attestato dal richiedente mediante autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nella richiesta di contributo di cui all’Allegato 1 del presente bando.
Al fine di accelerare l’iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo10, il possesso dei requisiti di cui ai punti 3), 7) e 8) di cui al paragrafo
2.2 nonché della dimensione d’impresa, può essere attestato da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica unitamente a un’attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità; sulle relazioni e attestazioni di cui sopra saranno effettuati controlli annuali a campione.
L’Amministrazione Regionale:
1. prima dell’approvazione della graduatoria, procede ai seguenti controlli su tutti i soggetti che hanno presentato la domanda di aiuto a pena di inammissibilità:
▪ verifica d’ufficio del possesso dei requisiti di cui ai punti da 1 a 3 del paragrafo 2.2 del bando, nonché del numero minimo delle 5 imprese aderenti alla rete previsto al paragrafo 2.1 del bando;
▪ verifica del possesso dei requisiti di cui ai punti 4, 5 e 6, del paragrafo 2.2 del bando, nonché della dimensione d’impresa come prevista al paragrafo 2.1 del bando, su autocertificazione del beneficiario;
2. dopo l’approvazione della graduatoria, procede ai seguenti controlli a pena di decadenza:
▪ controllo su tutti i soggetti ammessi a contributo riguardante il possesso dei requisiti di cui ai punti da 7 a 12 del presente paragrafo;
▪ controllo a campione dei rimanenti punti da 13 a 15 del presente paragrafo;
3. dopo l’erogazione a saldo, procede al controllo su tutti i soggetti beneficiari dell’erogazione, a pena di revoca, riguardante il possesso dei requisiti di cui ai punti 4, 5 e 6.
L’erogazione del saldo sarà preceduto dalla verifica della regolarità contributiva (DURC) e dell’assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario.
6 Legge 12-03-1999 n. 68.
7 D.Lgs. n. 198/2006.
8 D.Lgs. n. 152 del 2006 “Norme in materia ambientale”; Cfr Allegato 3
9 D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell’art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; Cfr Allegato 2.
10 L.R. n. 35/2000, art. 5 sexiesdecies; D.Lgs. 39/2010.
2.3 Accordo di partenariato
Accordo di partenariato. Nel caso di reti costituende, il partenariato deve essere formalizzato mediante la costituzione della Rete-Contratto.
Il contratto della Rete-Contratto dovrà disciplinare i ruoli e le responsabilità dei partner. In particolare, deve prevedere espressamente:
1. l’indicazione di uno dei partner quale Capofila del progetto;
2. la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell’Amministrazione regionale per quanto riguarda l’esecuzione del progetto per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento e nei termini previsti dalla L.R. 40/2009;
3. l’indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto.
Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:
a) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti la Rete-Contratto, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l’esecuzione del progetto, salvo la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, che dovrà essere rilasciata da ciascun soggetto individualmente;
b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
c) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione ad Artea;
d) coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana e Sviluppo Toscana SpA / Artea.
Qualora la costituzione formale del raggruppamento non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto, i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione della Rete-Contratto, così come previsto dal paragrafo 4.3 del bando.
Qualora la Rete-Contratto sia già costituita al momento della presentazione della domanda di aiuto, le prescrizioni sopraindicate devono essere specificate in un apposito contratto integrativo che le parti dovranno sottoscrivere.
Il contratto costitutivo della Rete-Contratto/L’apposito atto integrativo dovranno essere stipulati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto e inseriti nel sistema informatico di Sviluppo Toscana entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
Le Reti-Soggetto sottostanno alla disciplina di impresa e pertanto devono essere già costituite al momento della presentazione della domanda.
Nel caso della Rete-contratto, i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti alla rete di imprese, ciascuno per la propria quota parte.
3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI
3.1 Progetti ammissibili
I destinatari delle agevolazioni previste dal presente bando devono descrivere, all'interno della scheda tecnica di progetto, una proposta progettuale che dettagli:
- l’anagrafica del progetto;
- i partecipanti al progetto;
- il programma di rete;
- il progetto;
e fornire elementi per la valutazione del progetto.
La suddetta scheda tecnica deve essere presentata a pena di inammissibilità del progetto.
3.2 Massimali di investimento
Sono ammissibili progetti di investimento il cui costo totale sia superiore a Euro 400.000,00 e inferiore a Euro 1.200.000,00 e inseriti in programmi di rete di durata di almeno 3 anni successiva alla data di presentazione della domanda, che le reti devono obbligarsi a realizzare.
3.3 Durata e termini di realizzazione dei progetti Termine iniziale
L’inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell’aiuto.
Poiché le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore alla pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell’aiuto, ma comunque successiva alla data di presentazione della domanda di aiuto
L’inizio anticipato del progetto è una facoltà del beneficiario e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del progetto, come di seguito stabilito.
Termine finale
I progetti di investimento dovranno realizzarsi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell’aiuto, con possibilità di richiesta di un’unica proroga adeguatamente motivata comunque non superiore a 3 mesi da presentarsi prima della scadenza del progetto.
In base alla natura dei beni, si considerano realizzati:
- attivi materiali: quando sono interamente consegnati, installati, fatturati e pagati;
- attivi immateriali, spese relative all’acquisto di servizi di consulenza: quando siano “consegnati” – condizione che deve risultare da apposito verbale di consegna riferito al contratto – fatturati e pagati. Il verbale di consegna deve fare riferimento a documentazione tecnica sufficiente a comprovare la natura delle prestazioni, l’inerenza con l’attività esercitata ed il loro sviluppo;
- costi di brevetto e diritti di proprietà industriale: quando i brevetti siano stati depositati.
Le date di inizio e fine del progetto sono riportate nel Contratto di cui al successivo paragrafo 6.2.
3.4 Spese ammissibili
Sono ammissibili ad agevolazione i programmi di investimento realizzati in Toscana relativi a:
A. Attivi materiali. Si tratta di attivi relativi a:
i.impianti industriali (ivi compresi gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili);
ii.macchinari e attrezzature varie, esclusi gli arredi. È ammissibile anche l'acquisto di materiale usato se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:
a) il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
b) il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestata da un perito tecnico;
c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestata da un perito tecnico;
iii.opere murarie e assimilate; sono ammissibili esclusivamente:
a) lavori edili, se funzionalmente correlati agli investimenti in macchinari e/o attrezzature;
b) la realizzazione di impiantistica aziendale.
Tali spese sono ammissibili solo se iscritte nel bilancio fra le immobilizzazioni materiali;
iv.mezzi e attrezzature di trasporto di persone e di merci strettamente necessari allo svolgimento dell’attività. Tali spese sono escluse per le imprese che esercitano un’attività economica prevalente nel settore 49.4 della classificazione delle attività ATECO ISTAT 2007.
Nel caso di beni acquisiti tramite contratti di locazione finanziaria, costituisce spesa ammissibile l’ammontare dei canoni pagati – limitatamente alla quota in conto capitale – nell’arco temporale di validità del progetto, a condizione che il contratto preveda una clausola di riacquisto o una durata minima corrispondente alla vita utile del bene;
B. Attivi immateriali. Si tratta di attivi relativi a:
i. trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisizione di diritti di brevetto, licenze, know how o conoscenze tecniche non brevettate. Gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere utilizzati esclusivamente nell’impresa beneficiaria;
b) essere iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili;
c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l’acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo ai sensi dell’articolo 3 del Reg. (CE) n. 139/2004 del Consiglio sul venditore, o viceversa;
d) figurare nell’attivo dell’impresa per almeno tre anni.
C. Spese relative all’acquisto di servizi di consulenza avanzati e qualificati.
Sono ammissibili esclusivamente le spese per servizi di consulenza avanzati e qualificati di cui al “Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le PMI toscane dell’industria, artigianato e servizi alla produzione” approvato con decreto n. 5576/2012, ad eccezione dei servizi all’internazionalizzazione.
La natura di detti servizi non deve essere continuativa o periodica ed essi devono esulare dagli ordinari costi di gestione dell’impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.
I requisiti del fornitore dei servizi, la descrizione e il contenuto dei servizi medesimi e la documentazione per la valutazione dell’attuazione del progetto sono indicati nell’allegato 9 del presente bando, che costituisce un estratto del “Catalogo” citato.
Le prestazioni di consulenza dovranno essere giustificate, sia in fase di presentazione del progetto, che di rendicontazione delle attività, in termini di giornate di consulenza. Il costo giornaliero degli esperti incaricati, riconoscibile ai fini contributivi, non potrà superare i parametri indicati nei tariffari professionali e, in assenza di detti tariffari, i massimali di seguito fissati:
Categoria | Esperienza nel settore specifico di consulenza | Tariffa max giornaliera (in euro) |
A | Oltre 15 anni | 600,00 |
B | 10 – 15 anni | 400,00 |
C | 5 – 10 anni | 200,00 |
D | 3 – 5 anni | 150,00 |
D. Costi di brevetto e altri diritti di proprietà industriale.
Sono ammissibili:
a) i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, compresi i costi per la preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
b) i costi di traduzione e gli altri costi sostenuti per ottenere il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se tali costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.
Gli investimenti devono essere regolarmente iscritti in bilancio. Sono in ogni caso esclusi:
i. i lavori in economia;
ii. per il solo settore del trasporto merci su strada, le spese relative a mezzi e attrezzature di trasporto di merci;
iii. l’imposta sul valore aggiunto recuperabile;
iv. gli interessi passivi;
v. le spese sostenute mediante pagamenti in contanti o altra forma di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità;
vi. i beni acquistati a fini dimostrativi;
vii. gli arredi.
viii. le spese per l’acquisto di attivi materiali, attivi immateriali e consulenze di proprietà di, o prestate da, amministratori o soci dell’impresa richiedente l’agevolazione o coniugi e parenti dei soci stessi entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali, immateriali e le consulenze sono di proprietà di, o prestate da, società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell’impresa beneficiaria, o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado, le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Non sono ammissibili i programmi di investimento comprendenti esclusivamente spese di consulenza.
Sono in ogni caso escluse dall’intervento finanziario le spese fatturate tra Partner del medesimo Progetto. Sono altresì escluse dall’intervento finanziario le spese fatturate dai Partner alla Rete-Soggetto del medesimo Progetto.
Nessuna delle imprese del raggruppamento può sostenere più del 60% o meno del 10% dei costi ammissibili del progetto.
3.5 Intensità dell’agevolazione
L’agevolazione è concessa nella forma di contributo in conto capitale, calcolato come unica percentuale delle spese, tenendo conto dei seguenti criteri:
1. per i servizi di consulenza, l’agevolazione è determinata nella misura del 50% dei costi ammissibili;
2. per i costi di brevetto e degli altri diritti di proprietà industriale, l’agevolazione è determinata nella misura del 35% dei costi ammissibili;
3. per le altre spese l’agevolazione è determinata nella misura del 20% del totale delle spese per le micro e piccole imprese e del 10% per le medie imprese
I contributi di cui al punto 1) sono soggetti a una ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del
D.P.R. 600/73.
3.6 Divieto di cumulo
Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come Aiuti di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, secondo quanto previsto dal Reg. n. 1998/2006 e ss.mm.ii.
4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
4.1 Termini di presentazione delle domande
La domanda di aiuto deve essere redatta esclusivamente on-line accedendo al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al sito Internet xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx e si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., a partire dalle ore 9.00 del 13/01/2014 alle 17.00 del 14/02/2014, secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi.
La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L’applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell’apposito campo della scheda "Domanda di aiuto" presente sul sistema informatico.
La domanda di aiuto è il documento in formato .pdf, generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, e completo di tutti i documenti obbligatori descritti nei paragrafi successivi, conformi, nei contenuti e nelle modalità di sottoscrizione, alle indicazioni previste, e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che l'impresa intende allegare in sede di presentazione della domanda di aiuto.
Le domande di aiuto presentate fuori termine saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.1.1 del bando.
4.2 Modalità di presentazione delle domande
Le modalità di presentazione delle domande sono contenute all'interno dell'Allegato 8, parte integrante e sostanziale del presente bando.
Si specifica che le suddette modalità di presentazione delle domande sono previste a pena di inammissibilità, secondo il dettato del paragrafo 5.1.1 del bando.
L'indirizzo di posta elettronica per eventuali informazioni inerenti i contenuti del bando è il seguente: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxxx.xx, mentre l'indirizzo di posta elettronica per il supporto alla compilazione e per le problematiche di tipo tecnico è il seguente: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxxx.xx; in alternativa è prevista l’assistenza telefonica al n. di telefono 0585/7981.
4.3 Dichiarazioni e documenti obbligatori
Per la presentazione della proposta progettuale occorre compilare e, successivamente, presentare, nei modi e nei termini previsti nei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2, i seguenti documenti:
A) per ciascuna impresa partner, RICHIESTA DI CONTRIBUTO contenente le dichiarazioni dei soggetti proponenti rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e con le responsabilità di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso, firmata digitalmente dal legale rappresentante del partner di progetto.
Si specifica che la richiesta di contributo contiene, al suo interno, le dichiarazioni di cui alle successive lettere D, E, F, nonché i documenti di cui alle lettere B, C e G.
Gli ulteriori documenti, di cui alle lettere da H a N, dovranno essere inseriti sul sistema informatico, secondo le indicazioni contenute all'interno del paragrafo 4.2 del bando;
B) SCHEDA TECNICA DI PROGETTO, illustrativa del progetto, firmata digitalmente dal legale rappresentante del Capofila del progetto.
La scheda tecnica contiene il progetto di investimento complessivo all'interno del quale verranno dettagliate la descrizione degli obiettivi produttivi e/o commerciali e occupazionali che si intendono conseguire e la strategia industriale e/o commerciale della rete riferita ad un periodo non inferiore ai tre anni successivi alla presentazione della domanda (Allegato 4);
la scheda tecnica di progetto contiene inoltre il programma di rete, nonché, esclusivamente per le reti già costituite al momento della presentazione della domanda, la relazione sugli obiettivi e risultati aggiuntivi del progetto rispetto al programma di rete già formalizzato.
C) per ciascuna impresa partner, il PIANO FINANZIARIO, illustrativo del progetto, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.
Il piano finanziario deve contenere la specificazione dei costi proposti per la realizzazione del progetto. Nel caso le spese si riferiscano a Reti-Contratto, i costi ammissibili devono essere specificati per ciascuna impresa (allegato 5);
D) per ciascuna impresa partner, DICHIARAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;
E) per ciascuna impresa partner, DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI ILLEGALI, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa [per le imprese costituite prima del 23-05-2007];
F) per ciascuna impresa partner, DICHIARAZIONE AMBIENTALE, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa;
G) per ciascuna impresa partner, DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, firmata digitalmente dal legale rappresentante del partner di progetto.
La suddetta dichiarazione, non prevedendo nessun campo da compilare, sarà creata automaticamente dal sistema informatico e risulterà visibile nel documento PDF generato al momento di chiusura della compilazione;
H) per ciascun partenariato,
- in caso RETE-CONTRATTO non ancora costituita, DICHIARAZIONE DI INTENTI ALLA COSTITUZIONE DELLA RETE DI IMPRESE, firmata digitalmente da tutti i legali rappresentanti di ciascun partner di progetto, nonché bozza del programma di rete;
- in caso di RETE-SOGGETTO e di RETE-CONTRATTO già costituita, dovrà essere inserito sulla piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A. il contratto relativo alla RETE-SOGGETTO/RETE- CONTRATTO, nonché il programma di rete. (In merito al contenuto del contratto si rinvia al precedente paragrafo 2.3);
I)- la documentazione relativa al progetto di investimento da realizzare: preventivi di spesa, bozze di contratto o di lettera d’incarico relativi a beni o servizi oggetto dell’agevolazione,
sottoscritti dal fornitore con l’indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e sconti e aventi data non antecedente ai sei mesi;
J) curriculum vitae dei fornitori e/o degli esperti incaricati dal fornitore stesso. Nella predisposizione del curriculum, che dovrà essere sottoscritto dal fornitore, il fornitore medesimo provvederà a specificare l’esperienza maturata indicando, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali, il nominativo di almeno tre clienti dell’ultimo triennio e la descrizione dell’attività svolta per gli stessi. Il fornitore deve avere una esperienza documentata nello specifico ambito tecnico-scientifico oggetto della consulenza ed impiegare personale qualificato con esperienza almeno triennale.
K) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
i) per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti;
ii) per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo.
Nel caso dei punti i) e ii), in assenza delle dichiarazioni dei redditi, il progetto sarà ritenuto inammissibile; nel caso in cui sia assente una sola delle dichiarazione dei redditi, l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere ad integrazione la dichiarazione mancante;
L) in caso di aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, ATTO NOTARILE DEPOSITATO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CCIAA, ai sensi del Codice civile, attestante l'aumento di capitale deliberato;
M) in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato, CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO;
N) Per ciascuna impresa partner, la documentazione necessaria alla verifica dei criteri di premialità:
- la documentazione necessaria alla verifica del criterio di premialità “Progetti di imprese che hanno adottato sistemi di gestione ambientale di processo o di prodotto”, consistente nella certificazione conseguita in data antecedente alla presentazione della domanda;
- la documentazione necessaria alla verifica del criterio di premialità “Progetti presentati da imprese che abbiano assunto nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda lavoratori iscritti alle liste di mobilità di cui alle Leggi n. 233/1991 e n. 236/1993, inclusa la mobilità in deroga di cui alla DGR n. 831 del 03-10-2011”, consistente nel contratto di assunzione;
- la documentazione attestante la presenza di figure professionali di accompagnamento/coordinamento del progetto di rete, consistente nel contratto / bozza di contratto tra l’impresa e il richiedente.
Nel caso in cui il progetto sia presentato da:
▪ soggetti costituiti in forma di Rete-Contratto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese facenti parte della rete;
▪ soggetti che si impegnano a costituire una Rete-Contratto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese che hanno sottoscritto la dichiarazione di intenti;
▪ imprese aggregate in forma di Rete-Soggetto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra, dovranno essere rilasciati dalla rete,
Le domande di aiuto mancanti anche di un solo documento di cui ai punti da A a G e J del presente paragrafo saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo
5.1.1 del bando.
La Regione Toscana si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno del paragrafo 5.1 del bando.
5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura valutativa.
Tuttavia, nell’ambito di tale attività, potranno essere oggetto di negoziazione fra la Regione e il soggetto proponente gli aspetti tecnici e/o economico-finanziari dell’iniziativa proposta, qualora ciò si renda opportuno per una più idonea definizione di specifici elementi dell’iniziativa. A conclusione di tale negoziazione, il progetto potrà essere rimodulato, sia nei suoi aspetti tecnici che in quelli economico-finanziari, per renderlo più coerente con le finalità e le disposizioni del presente bando.
L’iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:
- istruttoria di ammissibilità (vd. paragrafo 5.1)
In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità (vd. Paragrafo 5.1.1) della domanda, vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione;
- valutazione (vd. paragrafo 5.2), in base a specifici criteri di selezione (vd. paragrafo 5.2.1), dei progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata e successiva attribuzione del punteggio di premialità (vd. paragrafo 5.2.2) esclusivamente ai progetti che hanno raggiunto un determinato punteggio in relazione ai criteri di selezione;
- eventuale negoziazione, come sopra indicato;
- formazione della graduatoria (vd. paragrafo 5.3).
5.1 Istruttoria di ammissibilità
La fase dell'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:
✓ la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all’interno dei paragrafi 4.1 e 4.2 del bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti, elencati al paragrafo 4.3 del bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
✓ la completezza della domanda di aiuto e della documentazione stabilita come obbligatoria all’interno del paragrafo 4.3 del bando;
✓ la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 6) del paragrafo 2.2 del bando, della dimensione d’impresa e del numero minimo delle 5 imprese aderenti alla rete previsti al paragrafo 2.1 del bando, nonchè il rispetto dei massimali di investimento di cui al paragrafo 3.2 del bando.
L’attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze avvalendosi di Sviluppo Toscana SpA quale Organismo Intermedio individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 151 del 04/03/2013.
La fase dell'istruttoria di ammissibilità della domanda prende avvio dal giorno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l’esigenza di richiedere integrazioni, il termine per l’invio delle integrazioni richieste dal Responsabile del procedimento è fissato in gg 7 dal ricevimento della richiesta delle stesse.
In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro i termini della Legge 40/2009.
Si specifica che non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati.
La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.
5.1.1 Cause di inammissibilità
Le cause di inammissibilità costituiscono improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.
Costituiscono cause di inammissibilità:
- la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all’interno dei paragrafi 4.1 e 4.2 del bando, compreso il mancato rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti, elencati al paragrafo 4.3 del bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
- la mancanza anche di uno solo dei documenti stabiliti come obbligatori all’interno del paragrafo 4.3 del bando;
- l’assenza, alla data di presentazione della domanda, anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 6) del paragrafo 2.2 del bando, della dimensione d’impresa e del numero minimo delle 5 imprese aderenti alla rete previsti al paragrafo 2.1 del bando, nonchè del rispetto dei massimali di investimento di cui al paragrafo 3.2 del bando.
5.2 Valutazione dei progetti
Tutte le proposte progettuali che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.1 del presente paragrafo accederanno alla fase di valutazione.
La valutazione sarà effettuata da una Commissione tecnica di valutazione (in seguito CTV), nominata con atto del Dirigente Responsabile del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico e composta da membri interni e esterni all’Amministrazione regionale.
La valutazione avrà ad oggetto l'esame della validità tecnica ed economico-finanziaria del progetto.
La valutazione si articolerà in due sottofasi:
- assegnazione di un punteggio in relazione ad ogni criterio di selezione, ai sensi della delibea di Giunta regionale n. 893 del 29 ottobre 2013 (vd. paragrafo 5.2.1);
- successiva assegnazione di un punteggio in relazione ad ogni criterio di premialità (vd. Paragrafo 5.2.2), esclusivamente a quelle proposte progettuali che totalizzeranno un punteggio minimo di 30 punti in relazione ai criteri di selezione.
5.2.1 Criteri di selezione
Criterio di valutazione | Parametri di valutazione | Punteggio fase valutativa | Punteggio minimo |
A. Qualità e innovatività degli obiettivi produttivi /commerciali e dei contenuti della proposta progettuale e impatto occupazionale (max 30 punti) | 1. Identificazione degli obiettivi e innovatività dei contenuti rispetto agli obiettivi | Fino a 9 | 18 punti |
2. Coerenza interna del progetto, ovvero allineamento tra le attività programmate e risultati previsti | Fino a 6 | ||
3. Pertinenza e risultati attesi degli indicatori di efficacia, di ricaduta sulle imprese | Fino a 6 | ||
4. Congruità delle spese | Fino a 3 | ||
5. Occupazione mantenuta e/o creata11 | Fino a 6 | ||
B. Validità della strategia industriale e/o commerciale (max 18 punti) | 1. Qualità della prosecuzione delle attività del programma di rete oltre la conclusione del progetto | Fino a 9 | 12 punti |
2. Solidità dell’aggregazione | Fino a 6 | ||
3. Numero di imprese coinvolte nell’aggregazione | Fino a 3 |
Ai fini dell’ammissione, le proposte progettuali devono conseguire il punteggio minimo previsto per ciascun criterio di selezione. Il punteggio minimo per l’ammissibilità, al netto delle eventuali premialità aggiuntive, dovrà essere pari a 30 punti.
5.2.2 Criteri di premialità
Tutte le proposte progettuali che, in relazione a ciascun criterio di selezione, raggiungeranno un punteggio uguale o superiore al minimo richiesto e che totalizzeranno un punteggio uguale o superiore a 30 punti in relazione alla somma dei punteggi riferiti a ciascun criterio di selezione, saranno oggetto di verifica ai fini dell’attribuzione del punteggio di premialità.
Il suddetto punteggio di premialità verrà assegnato esclusivamente nel caso di verifica del possesso di uno o più dei seguenti requisiti di premialità, effettuata attraverso l'esame della documentazione richiesta in relazione a ciascun criterio di premialità:
1. Progetti di imprese che hanno adottato sistemi di gestione ambientale certificati di processo o di prodotto12: 1 pto
2. Progetti presentati da imprese che abbiano assunto nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domande lavoratori iscritti alle liste di mobilità di cui alle Leggi n. 233/1991 e n. 236/1993, inclusa la mobilità in deroga di cui alla DGR n. 831 del 00-00-000000: 1 pto
3. Presenza di figure professionali specializzate di accompagnamento/coordinamento del progetto di rete: 1 pto
11 L’occupazione è mantenuta/creata in riferimento al totale degli occupati delle singole imprese della rete al momento della presentazione della domanda.
12 Criterio previsto in attuazione dell’art. 5 quaterdecies della LR n. 35/2000 in riferimento alla sostenibilità ambientale
13 Criterio previsto in attuazione dell’art. 5 quaterdecies della LR n. 35/2000 in riferimento alla tutela dei lavoratori
4. Reti di imprese con personalità giuridica: 2 pti
5. Reti di imprese già costituite da almeno 6 mesi: 2 pti
6. Incremento occupazionale:
Tempo mesi | Determinato | di | 36 | Tempo Indeterminato | |
Giovani under non laureati | 30 | 0,25 pti | 0,50 pti | ||
Laureati | 0,50 pti | 0,75 pti |
Saranno valutati al massimo 4 addetti.
Per incremento occupazionale si intende l’occupazione aggiuntiva rispetto al totale degli occupati delle singole imprese della rete al momento della presentazione della domanda, ovvero il numero espresso in Unità Lavorative Annue (U.L.A.) di nuovi addetti, assunti a tempo determinato di 36 mesi o a tempo indeterminato, inseriti nell’organico della sede operativa in cui si svolge il progetto a partire dalla data di presentazione della domanda fino alla conclusione del progetto. Ai sensi della L.R.35/2000 art. 8 bis, l’impresa deve mantenere l’incremento occupazionale realizzato per i cinque anni successivi al completamento dell’investimento regolarmente rendicontato, pena la revoca del contributo all’impresa medesima.
Nel caso di Reti-Contratto, i punteggi relativi ai criteri di premialità di cui ai punti 1) e 2) verranno attribuiti al progetto qualora almeno la metà delle imprese appartenenti alla rete li possieda.
5.3 Formazione della graduatoria
L’attività di valutazione e selezione dei progetti si conclude con la predisposizione della graduatoria delle domande.
I progetti saranno ammessi a finanziamento sulla base del miglior punteggio assegnato.
A parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita in base alla data di presentazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, in base all’ora di presentazione della domanda.
La graduatoria distingue tra le domande ammesse e non ammesse alla valutazione. Le domande ammesse alla valutazione sono distinte in:
1) ammesse a finanziamento,
2) ammesse ma non finanziate per carenza di fondi,
3) non ammesse al finanziamento per mancato raggiungimento del limite minimo di punteggio.
La Regione Toscana / Sviluppo Toscana SpA provvede, nei 7 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria, all’invio di apposita comunicazione scritta alle imprese ammesse e non ammesse a finanziamento contenente l’esito del procedimento relativo alla domanda presentata.
Le risorse disponibili sono, quindi, assegnate ai beneficiari nei limiti delle assegnazioni.
5.4 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie relative al presente bando, ivi compresa la comunicazione degli esiti del procedimento relativo alla domanda presentata, verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di Sviluppo Toscana SpA. L’indirizzo di PEC verrà indicato alle imprese partecipanti al bando con successiva comunicazione di Sviluppo Toscana SpA, all’indirizzo xxxx@xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Pertanto, tutte le imprese che intendono partecipare al presente bando dovranno dotarsi e comunicare, inserendola nella procedura on-line di presentazione della domanda definitiva, la propria casella di PEC.
Tutte le comunicazioni ufficiali da parte delle imprese beneficiarie all’Amministrazione regionale relative al presente bando (ad es. comunicazioni di varianti, richieste di proroghe, ecc…) dovranno essere effettuate tramite PEC di Sviluppo Toscana SpA, all’indirizzo xxxx@xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI
6.1 Adempimenti successivi all’ammissione all’aiuto
I beneficiari, come stabilito al paragrafo 2.3 del presente bando, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria devono:
▪ provvedere a formalizzare il partenariato mediante la costituzione del contratto di rete nel caso di Rete-Contratto costituenda, oppure
▪ redigere apposito contratto integrativo nel caso di Rete-Contratto già costituita e di Rete_Soggetto.
6.2 Sottoscrizione del contratto
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, il beneficiario è tenuto a sottoscrivere il Contratto redatto secondo lo schema di cui all’Allegato 6.
La mancata sottoscrizione del Contratto comporta la revoca dell’aiuto concesso.
6.3 Obblighi dei beneficiari
I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto degli obblighi come formalizzati nel Contratto.
6.4 Modifiche dei progetti
Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare la ripartizione per attività o il piano finanziario, ferma restando l’impossibilità che il costo totale e il contributo totale siano aumentati rispetto agli importi indicati nell’atto di concessione dell’aiuto, tenuto conto delle proroghe temporali sull’esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal bando.
Durante il periodo di realizzazione del progetto, il soggetto beneficiario può apportare variazioni alle voci di spesa del piano finanziario approvato nella misura massima del 20% e soltanto per una volta.
Può essere inoltre ammessa in chiusura di progetto, un’ultima modifica del piano finanziario, da effettuare entro l’ultimo mese di realizzazione del progetto, nella misura massima del 10% In caso di Rete-Contratto, durante il periodo di realizzazione del progetto, sono consentite – rispetto al piano finanziario approvato - variazioni dei costi totali di competenza tra partner, nella misura massima del 20%, soltanto per una volta e motivando opportunamente la modifica delle attività di competenza di ciascuno.
Può essere inoltre ammessa, in chiusura di progetto, un’ultima modifica del piano finanziario tra partner, da effettuare entro l’ultimo mese di realizzazione del progetto, nella misura massima del 10% e motivando opportunamente la modifica delle attività di competenza di ciascuno.
Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti nel presente paragrafo e dal bando.
Le modifiche al piano finanziario devono essere presentate in forma di istanza online mediante l’accesso al sistema informatico xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx.
6.5 Variazioni della composizione del partenariato proponente
Per i progetti presentati da più soggetti in forma aggregata, sono ammissibili variazioni del partenariato approvato ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può essere sostituito né rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell’aiuto.
Sono fatti salvi i casi di subentro, derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario, come acquisizioni, incorporazioni, fusioni, trasformazioni, ecc. In tali casi, il soggetto economico (azienda o ramo d’azienda) che realizza il progetto in qualità di capofila deve rimanere il medesimo per tutta la durata del progetto. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle suddette dinamiche societarie di carattere straordinario.
E’ ammesso in qualsiasi momento che uno o più partner mandanti escano dall’aggregazione purché l’investimento totale ammesso del partner uscente non sia superiore al 25% dell’investimento totale ammesso del progetto e l’intervento non ne muti significativamente la natura e funzionalità.
I partner rimanenti all’interno dell’aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte dal partner uscente fornendo alla Regione Toscana una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal partner uscente e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato.
In alternativa, il partner uscito dall’aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché questi ultimi posseggano le caratteristiche di eligibilità previste dal bando. I partners che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.
Il venire meno di uno dei partner ha come effetto la revoca individuale del contributo e l’eventuale restituzione delle somme percepite.
Le attività già sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato
Le variazioni della composizione del partenariato:
a) devono essere motivate e richieste dal soggetto Capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partners che intendono subentrare.
b) devono essere presentate in forma di istanza online mediante l’accesso al sistema informatico xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx e secondo le modalità, condizioni e termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx al pari delle altre varianti che coinvolgono gli elementi soggettivi e oggettivi del progetto.
In ogni caso è obbligatoria la modifica della Rete-Contratto.
6.6 Disposizioni in tema di operazioni straordinarie d’impresa
In caso di cessione o conferimento d’azienda, di fusione o di scissione di impresa, le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, sono trasferite - previa apposita domanda di trasferimento- al soggetto subentrante a condizione che quest’ultimo:
▪ sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando; a tal fine non rileva la dimensione di impresa del soggetto che richiede il trasferimento;
▪ continui ad esercitare l’impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando.
A tal fine, nell’atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.
Nei casi suddetti, l’Amministrazione regionale adotta in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.
La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'evento.
Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.
La revoca delle agevolazioni è disposta nei seguenti ulteriori casi:
▪ qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti;
▪ qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.
Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.
I contributi non erogati, alla data di effetto dell’evento, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.
Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all’affitto temporaneo d’azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d’affitto sia esplicitamente prevista l’acquisizione dell’azienda a conclusione della stessa.
7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE
7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili
Le spese inserite in una dichiarazione di spesa devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai Beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero); in particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, esclusivamente intestate ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo pagamento da parte dei Beneficiari stessi.
Non sono ammessi pagamenti in contanti.
L’imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario. Nel caso in cui un Beneficiario operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l’IVA sulle attività che realizza nell’ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell’IVA; diversamente, se l’IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell’IVA.
Nei casi in cui il Beneficiario è soggetto a un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, l'IVA pagata è considerata recuperabile e quindi non ammissibile al finanziamento. Ogni altro tributo o onere fiscale,
previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi strutturali è ammissibile, nel limite in cui non possa essere recuperato dal Beneficiario.
Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.
Non sono ammissibili gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali.
Nell’ambito dei criteri generali sopraelencati sono ammessi al finanziamento i costi sotto indicati, riconoscendosi comunque al soggetto incaricato della valutazione di ammissibilità delle spese il diritto di valutarne la congruità e la pertinenza in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili.
Sugli originali della documentazione fiscale attestante il sostenimento dei costi di investimento (fatture o documentazione probatoria equivalente) dovrà essere apposto in modo indelebile, a cura del soggetto beneficiario, un timbro di imputazione della spesa recante la dicitura “n.
Decreto di approvazione graduatoria – PAR FAS 2007-2013 Linea di Azione 1.4A “Bando per la costituzione e lo sviluppo di reti tra imprese” – Spesa rendicontata imputata al progetto per
€ …….. – Rendicontazione effettuata in data firma del responsabile del procedimento”.
Ai sensi dell’art. 5 sexies decies della L.R. n. 35/2000 e in alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l’iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dai beneficiari può essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un’attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.
Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali a campione14.
7.2 Modalità di erogazione dell’aiuto
I contributi sono erogati alle imprese beneficiarie a seguito di presentazione di richiesta di erogazione con le seguenti modalità:
A) – richiesta di erogazione del 50% del contributo concesso a titolo di anticipo, redatta sull’apposito modulo, corredata dalla garanzia fideiussoria rilasciata secondo quanto indicato al successivo paragrafo 7.3, da inoltrare entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria.
La richiesta di erogazione a saldo della restante parte del contributo deve essere effettuata con le modalità previste al successivo punto B).
B) – unica richiesta di erogazione a saldo, redatta sull’apposito modulo, corredata della seguente documentazione, da inoltrare entro due mesi dalla realizzazione del programma di investimento, pena la decadenza dal beneficio:
1.relazione tecnica conclusiva elaborata in base allo schema redatto dalla Regione Toscana e reperibile sul sito di Artea, di cui al successivo paragrafo 8.1;
2. giustificativi di spesa in copia conforme, debitamente quietanzati, e corredati della relativa dimostrazione dei pagamenti;
3. schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile;
A seguito della richiesta di erogazione a saldo da parte dell’impresa, prima dell’erogazione del contributo, la Regione Toscana/Artea procede alla verifica finale del progetto ai sensi del successivo paragrafo 8.1 e all’attestazione della conformità del progetto realizzato con quello
14 Cfr paragrafo 8.2.
ammesso all’agevolazione, nonché del corretto svolgimento dell’attività oggetto di agevolazione in funzione degli obiettivi attesi. Il contributo è erogato, con valuta corrente all’impresa, relativamente alle spese effettivamente sostenute, dimostrate da fatture quietanzate o da documenti con valenza probatoria equivalente.
Nel caso di progetti presentati da Reti-Contratto, i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al raggruppamento, ciascuno per la propria quota parte.
7.3 Garanzia fideiussoria15
L’anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, e coprire un arco temporale dalla data del rilascio fino ad un anno dal termine previsto per la rendicontazione, con proroga semestrale automatica per non più di 2 successivi rinnovi.
Detta garanzia può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs.
n. 385/1993 (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell’elenco ex art. 107 - che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica16.
Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici possono richiedere un’attestazione della validità della stessa all’indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante.
La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall’Amministrazione Regionale17 e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.
La fideiussione deve essere intestata ad Xxxxx che agisce in nome proprio, ma per conto della Regione Toscana.
La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall’eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.
In caso di progetti presentati da Reti-Contratto, ciascun soggetto partecipante deve rilasciare la fideiussione individualmente.
La fideiussione deve prevedere espressamente:
• il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
• Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all’art. 1901 del codice civile;
• Il Foro di Firenze quale Xxxx competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
15 Cfr. Decisione X.X. x. 0 xxx 00-00-0000 xxxxxxx “Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti.”
16 Cfr D.Lgs. n. 141/2010.
17 Cfr. Allegato 7.
• l’escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
• la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell’aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l’aiuto.
8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE
8.1 Verifica finale dei progetti
I progetti sono sottoposti a verifica finale dei risultati conseguiti.
Tali verifiche sono effettuate sulla base delle informazioni fornite nella relazione tecnica conclusiva allegata alla rendicontazione e sono dirette ad accertare:
▪ la coerenza dell’oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
▪ la congruità delle spese sostenute;
▪ il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti.
La relazione tecnica conclusiva deve essere elaborata conformemente alle indicazioni fornite dall’Amministrazione regionale e secondo l’apposito modello che sarà reso disponibile sul sito di Artea.
8.2 Controlli e ispezioni
L’Amministrazione Regionale procederà a controlli su tutti i soggetti che hanno presentato la domanda di aiuto e a controlli a campione secondo le seguenti modalità.
A. Dopo l’approvazione della graduatoria
Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione della graduatoria, l’Amministrazione Regionale effettua a pena di decadenza dal beneficio i seguenti controlli in relazione ai requisiti di ammissibilità al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:
▪ Controlli su tutti i soggetti ammessi a contributo in relazione ai requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti da 7 a 12;
▪ Controlli a campione in relazione ai requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti da 13 a 15:
⮚ in misura non inferiore al 30%, delle imprese finanziate,
⮚ in misura non inferiore al 5%, delle imprese non ammesse e ammesse ma non finanziate.
B. Dopo l’erogazione a saldo
Dopo l’erogazione a saldo conseguente alla chiusura dell’investimento, saranno effettuati controlli su tutti i soggetti beneficiari dell’erogazione dei requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti 4, 5 e 6, ai fini della verifica del mantenimento degli stessi nell’arco temporale previsto dal bando, a pena di revoca del beneficio.
In ordine alle relazioni e attestazioni rilasciate dai revisori legali, si procederà a controlli annuali a campione, in misura variabile tra il 30 e il 70%.
L’Amministrazione regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il soggetto beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell’intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dal Contratto e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.
Si ricorda che l’erogazione del saldo sarà preceduto dalla verifica della regolarità contributiva (DURC) e dell’assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario.
8.3 Decadenza dal beneficio e rinuncia
Decadenza. Il beneficiario decade dal beneficio del contributo assegnato, con conseguente revoca del contributo, nei seguenti casi:
▪ rilascio di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
▪ mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti da 7 a 15 del paragrafo 2.2, accertata attraverso i controlli di cui paragrafo 8.2.
Rinuncia. L’impresa deve comunicare al responsabile del procedimento ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, l’eventuale rinuncia al contributo 18 mediante Posta Elettronica Certificata.
In caso di rinuncia comunicata oltre il suddetto termine di 30 giorni, l’Amministrazione regionale richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione come indicato al paragrafo 8.5.
8.4 Cause di risoluzione del contratto per inadempimento
Il mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di cui al paragrafo 6.3 del presente bando, così come riportati nel Contratto, costituisce causa di risoluzione per inadempimento del Contratto, con conseguente revoca dell’aiuto.
8.5 Revoca e recupero dell’aiuto
In caso d’inadempimento la Regione Toscana procede alla risoluzione del Contratto, previo accertamento dell’inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990.
La mancata sottoscrizione del contratto comporta la revoca totale dell’aiuto concesso.
In caso di inerzia del soggetto beneficiario nonché di realizzazione del progetto parziale o difforme da quello ammesso19 è disposta la revoca parziale o totale dell’aiuto concesso e la restituzione delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.
In caso di accertata indebita percezione dell’aiuto per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta - comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili20 – con la revoca del contributo è disposta la restituzione delle somme erogate e l’applicazione della sanzione amministrativa21 consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell'aiuto indebitamente fruito.
18 Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000 e ss.mm.ii.
19 Cfr. art. 9 l.r. n. 35/2000
20 Ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis L.R. n. 35/2000
21 Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 31-03-1998 n. 123.
In caso di revoca del contributo successiva all’adozione del provvedimento amministrativo di concessione, è disposto a carico dell’impresa il pagamento di un rimborso forfetario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l’istruttoria e l’erogazione dell’aiuto sulla base di tariffe calcolate con le modalità esplicitate nella tabella seguente.
Gradualità dei costi sulla base della complessità della procedura | Costo di sola istruttoria | Costo di erogazione e recupero | Rimborso dei soli costi di istruttoria in caso di rinuncia | Rimborso totale in caso di revoca |
Costo medio | Euro 855,00 | Euro 1221,00 + 570,00 | Euro 855,00 (MPMI) | Euro 2646,00 (MPMI) |
9 DISPOSIZIONI FINALI
9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
In conformità al D.Lgs. 30-06-2003 n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali”. il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Ai sensi dell’art. 13 del citato X.Xxx. n. 196/2003 si precisa quanto segue:
▪ i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l’espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
▪ il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
▪ la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
▪ i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
▪ i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
▪ il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale;
▪ il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è il/la Dr./Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx Responsabile pro tempore del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico
▪ i Responsabili esterni del trattamento sono, per ciascun ambito di competenza, Sviluppo Toscana S.p.A. e L’Agenzia della Regione Toscana ARTEA;
▪ gli incaricati al trattamento dei dati per la Regione Toscana sono i dipendenti regionali assegnati al Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, rivolgendosi all’indirizzo e-mail xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Il diritto di accesso22 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze con le modalità di cui all’art. 5 della L.R. n. 40/2009.
Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
9.3 Disposizioni finali
Ai sensi dell’art. 6 del Reg. n. 1828/2006 e ss.mm.ii., i soggetti partecipanti, in caso di accettazione del finanziamento, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'art. 7, par. 2, lett. d) di detto Regolamento.
Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande, L’indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.
Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all’Amministrazione da parte delle imprese beneficiarie (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.
Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l’invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.
L’Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.
ALLEGATI
1) Richiesta di contributo
2) Dichiarazione Deggendorf
3) Dichiarazione ambientale
4) Scheda tecnica di progetto
5) Piano finanziario
22 di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009 e ss.mm.ii.