ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
TRA
Istituto Superiore di Sanità, in seguito denominato ISS, con sede in Xxxx, 00000 Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000, CF 80211730587, nella persona del Direttore delle Risorse Umane ed Economiche Dr.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx,
E
Centro di Studi Economici e Internazionali (CEIS) - Università Tor Vergata, in seguito denominato [Ente], con sede in Xxx Xxxxxxxx, 0, 00000 Xxxx, codice fiscale 80213750583, nella persona del Coordinatore Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx,
Premesso che
- che il Ministero della Salute (di seguito denominato “Ministero”) intende avvalersi della collaborazione dell’Istituto per potenziare l’attività di vigilanza e sorveglianza nell’ambito dei dispositivi medici (decreto legislativo n. 507 del 1992 “Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi”; decreto legislativo n. 46 del 1997 “Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici”; decreto legislativo n. 37 del 2010 “Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica la direttiva 90/385/CEE e la direttiva 93/42/CEE);
- l’ISS, in qualità di coordinatore, si avvale della collaborazione delle Regioni/Provincie Autonome - tramite i Centri di Coordinamento Regionale attivi presso gli Assessorati alla sanità, le Agenzie per i servizi sanitari regionali/provinciali, gli Osservatori epidemiologici regionali – e di altre istituzioni interessate;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Oggetto e scopo dell’accordo
Oggetto del presente accordo è la collaborazione, tra ISS e l’[Ente], finalizzata a realizzare il progetto “PROGETTO RIAP - STUDIO DEI POSSIBILI XXXXX TRA STRATEGIE DI PROCUREMENT PER LE PROTESI ORTOPEDICHE ED ESITI DEGLI INTERVENTI”.
Le specifiche attività che l’Ente dovrà realizzare nell’ambito della presente collaborazione sono dettagliate nel Piano esecutivo, (allegato 1) facente parte integrante del presente accordo.
La Convenzione stipulata tra il Ministero della Salute e l’ISS è parte integrante del presente accordo. (Allegato 2)
Art. 3 Durata
Quanto disciplinato dal presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del medesimo e avrà scadenza il 28 Febbraio 2020, salvo proroga se concessa dal Ministero della Salute.
Art. 4 Responsabili Scientifici
I responsabili scientifici, chiamati a coordinare le attività saranno per l’ISS la Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxxx e, per l’Ente, il Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx.
Art. 5 Contributo
Il contributo complessivo assegnato all’[Ente] per l’esecuzione delle attività è pari ad € 30.000,00 che sarà erogato, subordinatamente al trasferimento dei fondi da parte del Ministero, dall’ISS, secondo le seguenti modalità:
- un rateo, a titolo di anticipazione, pari al 30% del contributo, dopo la stipula e la pubblicazione sul sito ISS del presente accordo e dietro presentazione di regolare richiesta di pagamento;
- un rateo, pari al 30% del contributo, previa presentazione di relazione intermedia e del rendiconto economico e dietro presentazione di regolare richiesta di pagamento;
- il saldo nella misura del 40% del contributo a conclusione del progetto, dietro presentazione di regolare richiesta di pagamento e previa rendicontazione economica
I trasferimenti di fondi, come disposto dal DPR 633/1972 art. 4, avverranno in regime di esclusione dal campo dell’I.V.A. avendo anch’essi natura contributiva.
Le richieste di pagamento relative al secondo rateo e al saldo dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell’ISS dell’avvenuto trasferimento dei fondi da parte del Ministero.
Nel caso in cui il Ministero della Salute non provveda a trasferire all’ISS, in tutto o in parte, il succitato corrispettivo, il CEIS avrà, comunque, il diritto di vedersi corrisposte dall’ISS le spese sostenute per la realizzazione del “Progetto RIAP – studio di possibili nessi tra strategie di procurement per le protesi ortopediche ed esiti degli interventi” a meno che l’ISS dimostri che il mancato pagamento sia imputabile anche al CEIS.
Il finanziamento di cui al presente articolo è da intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi ritenuta ed onere anche fiscale, ed include in particolare l’importo dovuto per l’assolvimento dell’imposta di bollo su documenti e quietanze.
Art. 6 Rendicontazione
L’Ente dovrà inviare una prima relazione intermedia entro l’1 Aprile 2019, costituita da un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento delle attività ed un rendiconto finanziario.
Alla scadenza dell’accordo l’Ente trasmetterà all’ISS una relazione scientifica delle attività svolte e dei risultati conseguiti.
Art. 7 Riservatezza
1. L’Ente si impegna a non divulgare dati ed informazioni aventi carattere di riservatezza raccolti durante l’attività di ricerca oggetto della presente convenzione.
2. La proprietà dei risultati delle ricerche e delle metodiche innovative eventualmente sviluppate sarà del Ministero e dell’Istituto, fermo restando il diritto di autore o di inventore.
3. Qualora uno dei contraenti si faccia promotore e/o partecipi ad esposizioni, congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso dei quali intenda esporre o fare uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati della presente convenzione, sarà tenuto ad informare
preventivamente l’altro contraente e comunque a citare la contitolarità e la collaborazione del Ministero e dell’Istituto.
Art .11
Tutela dei dati personali
Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’ esecuzione del presente accordo, in conformità a quanto dal Regolamento UE n.679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.
Art. 12 Recesso
Entrambe le Parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal presente accordo per documentati motivi.
La parte che esercita il recesso dovrà comunicare per iscritto il proprio intendimento con un preavviso di almeno trenta giorni.
Art. 13 Modifiche dell’Accordo
Eventuali modifiche alla presente o alle attività descritte nell’allegato 1, conseguenti allo sviluppo del progetto, saranno concordate per iscritto fra le parti.
Art. 14
Risoluzione delle controversie e foro competente
In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, le Parti si impegnano ad una negoziazione conciliativa, in buona fede.
Qualora non sia possibile transigere né conciliare stragiudizialmente la controversia, è ammesso il ricorso , in via esclusiva, al Tribunale di Roma
Art. 15
Registrazione e Bollo
Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.
Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo nella misura prevista dall'art. 2 della tariffa - parte I - del D.P.R. n. 642/1972.
L'imposta è assolta da ISS in modo virtuale a seguito di autorizzazione n. 37404 del 7 marzo 2014 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione prov.le Roma 1.
L’Ente provvederà al rimborso di metà delle spese sostenute per l’assolvimento dell’imposta di bollo tramite Bonifico Bancario da effettuarsi in favore dell’ISS presso Banca delle Xxxxxx- XXXX XX00X0000000000000000000000.
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Art. 16 Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge.
Roma, Lì
Per l’Istituto Superiore di Sanità | Per | il Centro di Studi Economici ed |
Il Direttore delle | Internazionali dell’Univ. Tor Vergata | |
Risorse Umane ed Economiche Dott.ssa R. M. Martoccia | il Coordinatore Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx |