Paolo Ronco
Firmato digitalmente da
Xxxxx Xxxxx
CN = Xxxxx Xxxxx
O = Ordine degli Ingegneri di Torino/04024910012 T = Ingegnere
SerialNumber = IT:RNCPLA49L05L219O e-mail = xxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.000.xx
C = IT
1. CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA DELLA MOLINETTA, VIALE DEL PLATANO, VIA VILLASTELLONE E REGIONE GARAVELLA”
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile (1).
Art. 2 – Descrizione sommaria delle opere
In sintesi le lavorazioni previste in progetto sono le seguenti:
• la sostituzione degli apparecchi illuminanti a vapori e/o ioduri con altri con sorgenti a led in alcune vie, in parte dei casi anche con aggiunta di braccetti sui pali esistenti;
• l’installazione di alcuni nuovi pali con relativi apparecchi illuminanti, in posizioni nelle quali sono ora mancanti;
• l’unificazione in un unico nuovo quadro elettrico in sostituzione dei due attualmente esistenti (quadri “2” e “6”) relativamente alle zone oggetto di intervento.
I suddetti interventi riguarderanno gli impianti nelle seguenti zone:
• Xxx xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x Xxxxx XXXX Xxxxxxx;
• Xxx Xxxxxxxxxxxxx (xx xxxxx), Xxx Xxxxxx (xxxxxxx), Piazza Savoia e Piazza Savoia (tettoia);
• Zona Centro (predisposizione per eventuale ribaltamento impianti gestiti da ENEL SOLE);
• Xxxxx xxx Xxxxxxx;
• Xxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxx x Xxx Xxxxxxx,
• Rotonda Molinetta, Via Villastellone (in parte), Rotatoria Garavella, Via Villastellone (fut), Rotatoria SP122 e Regione Ponte Po.
La sostituzione degli attuali apparecchi illuminanti sarà tuttavia limitata a Via della Molinetta, Viale del Platano e Rotonda Molinetta, mentre tutte le zone saranno interessate dall’adeguamento dei quadri elettrici con realizzazione dell’unico nuovo quadro già citato. I nuovi corpi illuminanti saranno forniti dall’Amministrazione Appaltante.
Art. 3 - Ammontare dell'appalto
Per la redazione del computo metrico estimativo, si è utilizzato il documento “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte valevole per il 2018” (Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2018, n. 6-6435). Ove non presenti nei prezziario di riferimento, i prezzi sono stati adeguati alla effettiva dinamica del mercato e ai prezzi applicati correntemente in Provincia di Torino per lavorazioni similari e derivanti da indagini di mercato.
L’importo lavori, al netto dell’IVA, ammonta ad € 39.215,98 oltre IVA di legge compresi € 1.111,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.
(1) Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità
Il contratto sarà stipulato interamente "a corpo" come definito dall’art. 3 lettera ddddd) del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'Arte.
Il costo della sicurezza a corpo comprende tutti gli oneri relativi agli approntamenti, ed attrezzature necessarie per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutele e la salute dei lavoratori. Detto costo, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 non è soggetto al ribasso d’asta.
Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi della vigente normativa per la verifica di congruità dell’offerta.
Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto
Il contratto sarà stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'Art. 3 DLGS 50/2016.
La stipulazione del contratto di appalto avverrà mediante sottoscrizione da parte dell’Impresa aggiudicataria della determina di affidamento nella quale anche se non espressamente richiamate si dà atto che l’Impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Xxxxxx Xxxxx e Condizioni.
Art. 5 – Sistema di affidamento dei lavori - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili (art. 105 DLgs. n. 50 del 2016)
I lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati mediante idonea procedura individuata dalla Stazione Appaltante.
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 81/2008, metterà a disposizione delle imprese il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere nel caso l’Impresa affidataria ricorra al subappalto per l’esecuzione dei lavori previsti nel presente progetto. Nel caso l’Impresa esegua in proprio tutte le lavorazioni previste questa dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio lavori, il Piano Sostitutivo di Sicurezza.
I lavori sono classificati nella categoria prevalente OG10 per l’intero importo dell’appalto
opere | categoria | Totale in euro |
IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | OG 10 | 39.215,98 |
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 – Conoscenza delle norme e delle condizioni di appalto, interpretazioni del contratto e del capitolato speciale di appalto.
L’Appaltatore è tenuto a presentare una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto, ed in particolare di quelle contenute nel presente Foglio Xxxxx e Condizioni, nel progetto esecutivo e, ove presente, nel piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla quantificazione dell’offerta presentata per assumere l’appalto, ivi comprese:
- l’ organizzazione dei cantieri in aree fisicamente distinte;
- il coordinamento dell’attività di ciascuno di essi con la presenza e/o le esigenze operative di soggetti confinanti;
- la presenza nel sottosuolo di importanti condotte tecnologiche;
- la natura del suolo e del sottosuolo, la distanza da eventuali cave per l’approvvigionamento dei materiali; la presenza o meno di acqua, ecc.
- l’impiego in cantiere di materiali forniti dall’Ente appaltante e/o dal comune di Carignano e il relativo stoccaggio in prossimità dei manufatti da realizzare ma necessariamente adiacenti.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.
Qualora ne ravvisi la necessità, prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera, la Direzione dei lavori fornirà all’Impresa elaborati grafici ed altre precisazioni che costituiranno il naturale completamento della progettazione.
Resta inteso l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’esecuzione delle opere conformemente alle prescrizioni della Direzione Lavori.
In caso di norme del Foglio Patti e Condizioni tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Foglio Xxxxx e Condizioni, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli Articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Tutti i materiali, manufatti, accessori, apparecchiature dovranno essere, prima della loro applicazione, approvati dalla Direzione Lavori.
Art. 7 - Interpretazione del contratto e del foglio patti e condizioni
Nel caso di difformità di indicazioni fra gli elaborati di progetto (foglio patti e condizioni, contratto, relazioni generali e specialistiche, elaborati grafici progettuali ai quali si aggiungeranno gli altri eventuali disegni e particolari costruttivi che il direttore dei lavori consegnerà all’impresa nel corso dei lavori, elenco dei prezzi unitari, analisi dei prezzi, piani di sicurezza e di coordinamento del cantiere, crono programma) saranno ritenute valide le soluzioni più aderenti alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva per l’Amministrazione Appaltante così come insindacabilmente determinate dal Direttore dei Lavori. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
Articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Art. 8 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme in materia di appalto
L’appalto è soggetto all’esatta osservanza delle norme contenute nel presente Foglio Patti e Condizioni. L'appalto è soggetto inoltre all'esatta osservanza di:
- tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale d'Appalto
- tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI, CNR
Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale, l’Appalto è soggetto all’osservanza delle seguenti leggi (elenco non esaustivo), regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, nonché di quelle richiamate nei Capitolati Speciali d’Appalto:
- DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49 . Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;
- Delibera numero 1007 del 11 ottobre 2017 Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i Codice dei contratti pubblici;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione dell’art.1 della Legge 03/08/2007 n. 123;
- DECRETO 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»;
- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DPR 380 del 06/06/2001 T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- Circolare LL.PP. 24/09/1988 n. 30483 istruzioni riguardanti le indagini sui terreni;
- D.P.R. 19/03/1956 n.303 Norme generali per l’igiene del lavoro;
- Legge 13/07/1966 n.615 contro l’inquinamento atmosferico e relativo regolamento modificato ed integrato ai sensi del D.P.R. 08/06/1982, n. 400 (G.U. n. 181 del 03/07/1982), e del D.Lgs.30/04/1992, n. 285 (G.U. n. 114 del 18/05/1992)
- Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."
- DPR 24/7/1996 n. 503 Regolamento recante norme per l’eliminazione delle Barriere Architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
- Legge 30/03/1971 n.118, Conversione in legge del DL 30701/1971 – eliminazione degli ostacoli architettonici;
- Legge 9/1/1989 n. 13 Disposizioni per favorire il superamento delle Barriere Architettoniche negli edifici privati;
- Legge n. 646 del 13 Settembre 1982 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale;
- L. 936 del 23 Dicembre 1982 integrazioni e modifiche alla L 13/9/1982 n. 646;
- Delibera numero 206 del 01 marzo 2018 Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018
- D.P.C.M. 11/5/1991 n. 187: Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche;
- L. Regionale 21/03 1984 n.18: legge generale in materia di opere e lavori pubblici e successivo regolamento D.P.G.R. 3791 del 29/04/1985;
- Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia Ambientale;
- Indicazioni per l’utilizzo di terre e rocce da scavo ai sensi degli artt. 185 e 186 del D.lgs 152 / 2006 e smi, approvate con deliberazione GC del 3 Novembre 2009 mecc. 2009 07137/126;
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120
Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164
- L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull’inquinamento acustico e relativi decreti attuativi;
- L.R. 20/10/2000 n. 52 Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico;
- Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI);
- Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- Legge 5 marzo 1990 n. 46 “Norme per la sicurezza degli Impianti” e relativo Regolamento di attuazione
D.P.R. n. 447 del 6 dicembre 1991;
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. “Nuovo codice della strada”;
- L. 29/07/2010 n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale;
- Le norme emanate dal CNR, le norme UNI, le norme CEI, anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- Norme di settore (EIA/TIA, ISO/IEC 11801, EN50173, ecc.)
- Norme e prescrizioni tecniche" per l'esecuzione dello strato di fondazione, delle infrastrutture complementari e dei conglomerati bituminosi di diverso tipo, approvate dal C.C. 16/5/1973 e rese esecutive per decorrenza termini il 27/7/1973, nonché dalla normativa tecnica particolare della Città vigente alla data dell'appalto.
- Le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- Le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto.
I documenti di cui sopra si intendono qui integralmente trascritti, anche se di fatto non allegati, e comunque perfettamente conosciuti dall’Appaltatore.
Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto –eventuali discordanze
Sono parte integrante del contratto:
a) il presente Foglio Xxxxx e Condizioni comprese le tabelle allegate allo stesso;
b) tutti gli elaborati grafici e tecnici del progetto esecutivo distinti come l’allegato prospetto sottostante ed allegati ai provvedimenti amministrativi di approvazione richiamati nel bando di gara o nella lettera di invito.
Si ritengono inoltre compresi il Capitolato generale d'appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente documento o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:
a) la descrizione delle voci e dei lavori, limitatamente alle caratteristiche tecniche e prestazionali;
b) il piano sostitutivo di sicurezza o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e le proposte integrative al predetto piano;
c) il piano operativo di sicurezza (se necessario);
d) il cronoprogramma dei lavori.
e) la polizza di garanzia (se richiesta)
Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- D.P.R. 207/2010;
- il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145;
- l'Articolo 256 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
L'appalto, oltre che dalle norme sopra citate, e' regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
Per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 della legge
22 gennaio 2008 n. 37 l'appaltatore, l'impresa associata o il subappaltatore devono possedere la prescritta abilitazione. In ogni caso le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte. Esse sono tenute alla presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti, cosi' come prescritto dagli Artt. 7 e 9 legge 22 gennaio 2008 n. 37.
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.
In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali.
I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati purché conservati dalla stazione appaltante e messi a disposizione dell’Appaltatore durante la procedura di gara.
Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
• il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016);
• il D.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
• le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
• delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
• le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito all’Art. 7, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – xxxxxx xxxxx e condizioni - elenco prezzi.
Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Art. 11 - Fallimento dell'appaltatore
In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale delle facoltà prevista all’art. 110 del DLgs. n. 50 del 2016
Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla al DLgs. n. 50 del 2016, il
D.M. 49/2018, il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente.
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
La consegna dei lavori avverrà entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto ai sensi del Decreto delle infrastrutture e dei trasporti n.49 del 07/03/2018 “Regolamento recante :”Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.
In considerazione della necessità di evitare il protrarsi di malfunzionamenti sugli impianti di illuminazione oggetto di intervento nel presente appalto, è facoltà dell’Amministrazione Committente procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art.32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. Il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
A causa della indisponibilità di alcune aree (illuminazione su strade provinciali) o per la natura della opere, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna parziale dei lavori e l’Appaltatore deve predisporre idoneo “Programma esecuzione del lavori” che preveda l’esecuzione delle lavorazioni sulle aree disponibili.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i
termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell’Amministrazione Committente non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.
Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, si applicano anche alla consegna in via d’urgenza, ed alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
Art. 14 - Direzione lavori ed ordini di servizio
Ai sensi dell’art. 101 D.Lgs. 50/16 comma 2 per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, e che svolge i compiti di cui all’art. 101 D.Lgs. 50/16 comma 3.
Per le funzioni delle figure sopra nominate si rimanda al DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49 Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonchè mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.
Art. 15 Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dei lavori
Ai sensi dell’art. 101 D.Lgs 50/16 comma 1 il Responsabile del Procedimento, nel caso sia prevista in cantiere la presenza di più di una impresa, si avvale del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, soggetto incaricato, su richiesta del RUP, dal committente o dal responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori secondo art. 90 comma 4 del D.Lgs 81/2008, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del D.Lgs 81/2008.
Il coordinatore in materia di salute e di sicurezza potrà essere lo stesso Direttore dei Lavori, ma laddove l’incarico sia stato affidato a un soggetto diverso, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.
Art. 16 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio della ditta appaltatrice
L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre i lavori personalmente o conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnica e morale per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori di contratto ai sensi dell’art. 4 del D.M. 145/2000.
L’Appaltatore ha inoltre l’obbligo di nominare, prima dell’inizio dei lavori, un Direttore Tecnico del Cantiere che dovrà essere un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all’espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire e deve comunicarne il nominativo al Responsabile
del Procedimento, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza.
L’impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l’eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla stazione appaltante.
L’Appaltatore è tenuto, quando ricorrono gravi e giustificati motivi secondo l’amministrazione committente o secondo la direzione dei lavori, a provvedere all’immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.
L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 145/2000.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie Dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del precedente comma 1 o mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). A tal fine l’Appaltatore ha indicato in sede di domanda di partecipazione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata..
L’elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta, con l’indicazione anche delle persone che possono riscuotere assolvendo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 del D.M. 145/200 e del successivo art. 27 del presente foglio patti e condizioni), entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione, da parte dello stesso RUP e dell’esecutore, del verbale di constatazione del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, che dev’essere in ogni caso antecedente alla formale stipula del contratto d’appalto
In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l’incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere. La delega deve indicare specificatamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelli degli altri soggetti operanti in cantiere.
Art. 17 - Termini per l'ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 40 (quaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole valutati, questi ultimi, in giorni 4 (quattro).
L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.
Art. 18 - Sospensioni e proroghe
Per le eventuali sospensioni e ripresa dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell’art.107 del D.lgs. 18 aprile, n.50: è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, in casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto. La sospensione può essere disposta dal RUP per il
tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del Procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento. Il verbale di sospensione ha efficacia dal terzo giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore; il verbale di sospensione contiene le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perchè provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, e' condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta al contraente alcun compenso o indennizzo.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC.
E’ ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell’art. 107, comma 4 del Codice, che si traduce nel differimento del termine contrattuale pari ad numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il “programma di esecuzione dei lavori “ di cui al successivo art. 20. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l’Appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto
In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, durante il periodo di sospensione l’esecutore fornisce report giornalieri sulla presenza eventuale della manodopera e dei macchinari strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra in quanto diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107, l’Esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall’articolo 107 comma 6 del d.lgs. n.50/2016
s.m.i. quantificandole con le seguenti modalità:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell'utile e' riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
L’Esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
Durante l’esecuzione dei lavori potrebbero essere previste opere di allacciamento alla fognatura da parte dei PRIVATI e/o risistemazione e rifacimento dei sottoservizi di altre imprese, facenti capo ad altri enti quali SMAT, ENEL, TELECOM ecc, essendo queste circostanze speciali che impediscono la realizzazione dei lavori a regola d’arte, durante l’esecuzione di tali opere è ammessa la sospensione dei lavori.
In specifico il Direttore dei Lavori provvederà ad inoltrare la comunicazione di sospensione lavori anticipata tramite PEC. Per la sospensione dei lavori dovuta alle motivazioni sopra descritte non spetta all’Appaltatore alcun compenso e indennizzo. Per l’esecuzione delle suddette lavorazioni l’Appaltatore si impegnerà a consentire l’utilizzo parziale e temporaneo delle aree di cantiere, con le modalità e le tempistiche indicategli dalla Stazione Appaltante.
Art. 19 - Penali in caso di ritardo
Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione complessiva dei lavori, è applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale.
L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini un importo complessivo della penale superiore al 10% dell’importo contrattuale, l’Amministrazione promuove l’avvio delle procedure previste dall’art. 108
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. L'applicazione delle penali di cui al presente Articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente foglio patti e condizioni, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione sui Certificati di pagamento emessi successivamente al verificarsi delle relative condizioni di ritardo.
Art. 20 - Programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
L'esecutore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell'inizio dei lavori, il “Programma di esecuzione dei lavori” in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Il Predetto Programma è impegnativo per l’Appaltatore, ma non è vincolante per l’Appaltante che potrà ordinare le modifiche che riterrà opportune anche nel corso di esecuzione dei lavori; in particolare esso potrà essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto legislativo n. 81 del 2008.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo comporterà l’applicazione delle penali previste e darà facoltà all’Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Art. 21 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente foglio patti e condizioni;
e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 22 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo - recesso
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:
- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);
- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono:
a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.
Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo.
E’ fatto salvo il diritto di recesso ai sensi degli artt. 1671 C.C. e 109 del Codice, secondo le modalità ivi previste. Tale diritto è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l’Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui agli artt. 91 e seg. X.Xxx. 159/2011 e s.m.i., di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’Appaltatore stesso.
L’Appaltatore potrà recedere unicamente nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga con ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del D.M. 49/2018 ed ha diritto al rimborso di cui al comma 12 del medesimo articolo.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 23 – Anticipazione, Stati di Avanzamento dei lavori e pagamenti in acconto
Sul valore del contratto di appalto, ai sensi dell’art 35 comma 18 del Dlg n. 50/2016 è prevista l’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro i 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione del 20% è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa dello stesso importo dell’anticipazione e maggiorata del tasso legale per il periodo necessario al recupero e secondo il cronoprogramma lavori.
L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente.
L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecutore dei la ori non procede,per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione delle anticipazioni.
Sulla base delle annotazioni contenute sul libretto delle misure e sul registro di contabilità l'Appaltatore avrà diritto al pagamento del 90% dell’importo contrattuale al termine dei lavori e alla liquidazione del saldo (restante 10%) in seguito all’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione o alla verifica della prestazione ai sensi del D.Lgs 50/2016.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 113-bis i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di 45 giorni decorrenti dal rilascio di ogni stato di avanzamento dei lavori.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede pagamento del saldo.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile.
I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori e verificati dal Responsabile del Procedimento, non verranno compresi in pagamenti anticipati, ma solo se messi in opera compresi nei pagamenti degli stati di avanzamento lavori rispettivi.
Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
La Stazione Appaltante verificherà, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore dell’Appaltatore, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali di quest’ultimo verso i propri affidatari (subappaltatori): ove risulti l'inadempienza dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante applicherà una detrazione sui successivi pagamenti e fa salva la possibilità di procedere al pagamento diretto al subappaltatore, nonché applicherà eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.
Art. 24 – Conto finale, Avviso ai creditori e Pagamenti a saldo
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.
Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti le transazioni di cui all’art. 208 del Codice. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.
All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'Articolo 20, nulla ostando, è pagata su presentazione di regolare fattura, dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione) dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione), ed entro i successivi 60 giorni dal ricevimento della fattura medesima.
Salvo quanto disposto dall'Articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 25- Revisione prezzi
E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall’art 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 26 Cessione del contratto e cessione dei crediti
E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Art. 27 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.
Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento.
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 28 - Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori
La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute: l'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori né potrà senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.
Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati; in tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
Art. 29 - Valutazione dei lavori a corpo
La valutazione del lavoro a corpo sarà effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso potrà essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
Il computo metrico ha validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata registrando sul libretto delle misure per ogni categoria di lavorazione la quota percentuale eseguita. Tale metodo è applicato anche agli oneri per la sicurezza.
Art. 30 - Valutazione dei lavori a misura
In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
Nessuna variazione o introduzione di lavori a misura può riguardare lavori, forniture, prestazioni, o loro parti, che per la loro caratteristica, natura, entità, debbano essere intesi già compresi, direttamente o indirettamente, nel lavoro a corpo.
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme contrattuali e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Art. 31 – Valutazione manodopera, noli –Materiali a piè d’opera
I prezzi di elenco per la manodopera, i materiali a piè d’opera, i trasporti ed i noli si applicheranno, previa deduzione del ribasso contrattuale solo:
a) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d’ufficio o nel caso di rescissione coattiva o scioglimento del contratto;
b) alla valutazione dei materiali per l’accreditamento del loro importo in partita provvisoria negli stati di avanzamento quando previsto;
c) alla valutazione delle provviste a piè d’opera che dovessero venire rilevate dall’Amministrazione quando, per variazioni da essa introdotte, non potessero più trovare impiego nei lavori.
Detti prezzi serviranno anche per la formazione di eventuali nuovi prezzi ai quali andrà applicato il ribasso contrattuale.
Nei prezzi della manodopera è compresa ogni spesa per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del mestiere e la loro manutenzione e nel caso di lavoro notturno o di lavori da eseguirsi in locali oscuri, anche la spesa per l’ illuminazione dei cantieri di lavoro; nonché la quota per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali ed il beneficio dell’Impresa.
Nei prezzi per i noli è compresa ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi d’opera efficienti e pronti all’uso. Sono inoltre comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di ricambio, i periodi di inoperosità, le spese generali ed il beneficio dell’Impresa.
Nei prezzi per i trasporti, per il funzionamento dei mezzi d’opera, si intendono altresì compresi il personale necessario con tutti gli oneri del precedente capo dell’elenco dei prezzi, il carburante, gli oli, i grassi e quanto occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati.
Nei prezzi dei materiali a piè d’opera è compresa ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto in sito, carico e scarico, dazi e tasse di ogni genere nessuna esclusa, sprechi, spese generali e beneficio dell’Impresa e quanto altro occorra per dare i materiali stessi pronti a piè d’opera sul luogo di impiego.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE – GESTIONE SINISTRI
Art. 32 - Garanzia provvisoria e definitiva
Qualora la Stazione Appaltante lo preveda nella documentazione del Bando di gara, l’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", il cui importo e modalità di costituzione saranno stabilite dalla Stazione Appaltante nel bando di gara o nella lettera d’invito, secondo le disposizioni di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016. La garanzia provvisoria è pari al 2% per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
Qualora la Stazione Appaltante lo preveda nella documentazione del Bando di gara, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", secondo le previsioni di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le Imprese.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’Art. 103 comma 9 del Codice dei contratti.
La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 33 - Assicurazioni a carico dell'impresa
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose nell’esecuzione dell’appalto; ad esso compete l’onere del ripristino o il risarcimento dei danni.
L’Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, comprensiva della responsabilità civile, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice.
A tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative, come previsto dall’art. 103, comma 7 del Codice , da trasmettere alla stazione appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi. Dette polizze, le cui firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Società di Assicurazione dovranno essere autenticate dal Notaio, con l’indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. Dovranno essere redatte in conformità delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, entrato in vigore a far data dal 26.05.2004, con particolare riferimento allo SCHEMA TIPO 2.3.
Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali:
- PARTITA 1 - OPERE - massimale pari all'importo a base di gara;
- PARTITA 2 - OPERE PREESISTENTI € 500.000;
- PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO € 100.000;
- RC di cui al precedente punto 3) massimale pari al 5% della somma assicurata per le partite 1, 2 e 3, e comunque con un minimo di 500.000 euro.
In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 - OPERE, il massimale indicato, riferito all'importo complessivo dell'appalto a base di gara, sarà rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione, sulla base dell'importo contrattuale netto (IVA esclusa).
L’Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.
La Stazione Appaltante assicurata non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui sopra con clausole limitative di responsabilità. Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte alla Stazione Appaltante medesimo: tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.
La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
S'intendono ovviamente a carico dell'Appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.
Art. 34 - Gestione dei sinistri
Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al responsabile del procedimento. Restano a carico dell’esecutore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa:
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
b) l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
L’ esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in casi di fortuiti e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’impresa affidataria ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l’eventuale risarcimento al quale può avere diritto l’impresa affidataria, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultima, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell’Appaltatore;
d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Esecutore o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
Art. 35 – Approvvigionamento dei materiali
Qualora l’Appaltatore non provveda tempestivamente all’approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell’Appaltante l’esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, I’Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l’Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.
Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potrà provvedere senz’altro all’approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all’Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l’epoca in cui questi
potranno essere consegnati all’Appaltatore stesso.
In tal caso detti materiali saranno senz’altro contabilizzati a debito dell’Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè l’opera, maggiorato dell’aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell’Appaltante, mentre d’altra parte continueranno ad essere contabilizzati all’Appaltatore ai prezzi di contratto.
Per effetto del provvedimento di cui sopra l’Appaltatore è senz’altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall’Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato.
L’adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Stazione Appaltante di applicare in danno dell’Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.
Art. 36 – Rinvenimenti e assistenza archeologica agli scavi
Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all’Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L’Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della direzione dei lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.
L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.
Art. 37 – Brevetti di invenzione
I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile: un siffatto riferimento sarà accompagnato dall'espressione
«o equivalente».
Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.
Art. 38 – Durata giornaliera dei lavori - lavoro straordinario e notturno
L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valido nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l’Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.
All’infuori dell’orario normale, come pure nei giorni festivi, I’Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante. Se, a richiesta dell’Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, l’Appaltatore medesimo non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all’Appaltante le maggiori spese di assistenza.
Qualora la direzione lavori ordinasse all’Appaltatore, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell’orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, oltre l’importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell’elenco prezzi per la fornitura di mano d’opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.
Nessun compenso, infine, sarà devoluto all’Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell’epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l’esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori
Art. 39 – Spese di smaltimento dei rifiuti in discarica
I materiali di scavo sono da intendersi ricadenti nel regime dei rifiuti qualora si tratti di inerti classificati come rifiuti misti oppure di terre e rocce da scavo per le quali non sia previsto il riutilizzo.
La superficialità degli scavi porterà a non avere a disposizione molto materiale sciolto (terre e rocce) ma piuttosto materiale inerte, residui delle demolizioni e degli svellimenti del pacchetto stradale; tali quantitativi non saranno riutilizzabili e pertanto sono da intendersi ricadenti nel regime dei rifiuti. Il materiale così prodotto sarà raccolto ed avviato immediatamente agli impianti di recupero e/o di smaltimento (discariche autorizzate) analogamente come per gli inerti (scavo stradale o di demolizione).
La movimentazione dei materiali all’interno dell’attività di cantiere risulta così definita:
B | scavi (cassonetto stradale e opere idrauliche) | 20 | m2 |
I costi relativi alla produzione e al trasporto alle discariche autorizzate o in idoneo impianto di recupero, sia dei materiali di scavo stradale o di demolizione che delle terre e rocce da scavo in esubero, sono inclusi nell’importo delle opere posto a base di gara.
Il quadro economico di spesa del progetto prevede nelle somme a disposizione dell’Amministrazione, la copertura economica degli oneri di caratterizzazione analitica e smaltimento in discarica delle terre e rocce da scavo non reimpiegabili in cantiere, da conferire in discarica.
Gli impianti presso i quali avverrà il conferimento dei terreni in esubero dovranno essere regolarmente autorizzati ad una o più operazioni di smaltimento e/o recupero tra quelle elencate negli allegati B e C della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006, e saranno individuati previa condivisione e concordamento con l’Amministrazione Comunale/Stazione Appaltante tra quelli risultanti economicamente più convenienti per l’Amministrazione Comunale/Stazione Appaltante.
Le spese, infatti, verranno anticipate dall’Impresa, sulla base degli accordi contrattuali con gli impianti di smaltimento e/o recupero, ma riconosciute alla stessa Impresa dalla Stazione Appaltante, sulla base delle fatture di pagamento quietanzate e delle documentazioni di trasporto emesse in conformità all’Art.193 del D.Lgs. 152/2006 (“formulario di identificazione” dei rifiuti), in progressione con i certificati di Stato Avanzamento Lavori.
Art. 40 – Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’esecutore possa pretendere compensi al di fuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dei relativi decreti attuativi, del D.M. 49/2018 nonché agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva.
Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 2 non dà titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta l’obbligo per l’esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Xxxxxx.
Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
I Contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs.. 50/2016. In tutti i casi di variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante.
Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali originari, salvo che si renda necessario applicare nuovi prezzi e/o concedere maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna indennità o maggiore onere spetterà all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa.
La Stazione Appaltante provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi 37 dell’art. 106, co. 1, lettera c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106 per quanto riguarda il limite del 50% dell’importo di contatto, alla redazione di una perizia tecnica della variante.
Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso sono
ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati dalla stazione Appaltante , salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest’ultimi formulati ai sensi dell’art. 30 e 31 del presente Capitolato. La Stazione Appaltante attraverso la trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte dalla Stazione Appaltante , oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto.
Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione della Stazione Appaltante si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte della Stazione Appaltante. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante deve comunicare le proprie determinazioni. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore. L'esecuzione dei suddetti lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di esecuzione della Stazione Appaltante avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte della Stazione Appaltante e l’Appaltatore vi dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi.
La Stazione Appaltante provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti:
a) le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.. n. 50/2016
b) il 15% del valore iniziale del Contratto In caso di più modifiche successive, il valore delle stesse è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante e di un Atto di sottomissione cui seguirà un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti paragrafi. L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti lavori. In ogni caso la Stazione Appaltante può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo del contratto come determinato nel presente articolo, senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo. Resta inteso che non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglio
L’esecutore può proporre in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto ne' le categorie di lavori.
Art. 41- Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le variazioni di lavorazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP. Tali prezzi sono da assoggettare al ribasso contrattuale.
Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 42 - Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente Articolo.
Art. 43 - Sicurezza sul luogo di lavoro
L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui alla decreto legge 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 44 - Piani di sicurezza
L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.
L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui alla lettera a) del secondo comma, l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Nei casi di cui alla lettera b) del secondo, qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 45 - Piano operativo di sicurezza
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.
Art. 46 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'Articolo 3 del decreto legislativo n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli Articoli 8 e 9 e del decreto legislativo n. 81/2008.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, Artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Vista la natura dei lavori che si presume potranno essere eseguiti da una sola impresa, l’Amministrazione Appaltante non ha nominato il Coordinatore in fase di Progettazione. Tra gli allegati di progetto non è quindi compreso il piano di sicurezza che verrà redatto a spese dell’Amministrazione solo nel caso in cui l’Impresa non esegua in proprio tutte le lavorazioni previste in appalto.
Nel caso sia presente in cantiere un’unica impresa rimane a carico di quest’ultima la redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza.
Art. 47 –Tutela dei lavoratori, regolarità contributiva e sicurezza
L’Appaltatore ed i Subappaltatori sono obbligati al possesso e alla regolarità della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, nonché di quella necessaria in relazione all’adempimento degli obblighi di Legge ed a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i..
La Stazione appaltante precisa che le autorità competenti nella regione e nel luogo dove devono essere svolti i lavori, presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge nelle seguenti materie: sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza, sono collocate presso le sedi dell’INPS, dell’INAIL, ASL, CASSA EDILE, DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO .
I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l’Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti ( D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. ).
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 48 - Subappalto
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del DLgs n. 50/2016 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
In caso di mancato rispetto da parte dell'esecutore di cui all’art 105 del DLgs n.50/2016, qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dalla Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dalla Direzione dei Lavori.
Art. 49 - Responsabilità in materia di subappalto
L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.
Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008 , provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 50 - Pagamento dei subappaltatori
La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 51 Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016, saranno deferite al competente Foro di Torino; è pertanto esclusa la competenza arbitrale.
Art. 51 Contestazioni, riserve ed accordi bonari
Le riserve e le contestazioni che l’Appaltatore dovesse proporre ai sensi del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione» dovranno essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori . Le riserve in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell’ordine firmata e restituita dall’appaltatore ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.M. 49/2018. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
Art. 52 Accordo bonario
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5% e il 15% dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accoro bonario si applicano le disposizioni contenute nell’art. 205 del D. Legisl. 50/2016.
L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE
Art. 53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
L’esecutore deve comunicare al RUP e al Direttore dei Lavori, l’intervenuta ultimazione dei lavori al fine di consentire al Direttore dei Lavori di esercitare le funzioni e compiti di cui all’art. 12 del D.M. 49/2018.
L’Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione appaltante, vizi e difformità di costruzione che in sede di accertamento sommario sono rilevati e verbalizzati sul certificato di ultimazione dei lavori. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, dell’atto di collaudo.
Art. 54 - Termini per il collaudo
Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme dell’art. 102 del Codice e della Parte II, Titolo X del D.P.R.207/2010.
Ai sensi dell'art. 102, comma 3 del Codice il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori..
La Stazione Appaltante si avvale della facoltà prevista dall'art. 102, comma 2 del Codice Pertanto, entro i limiti ivi previsti, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso dal DL, ai sensi dell'art. 102, comma 2, ultimo periodo del Codice, entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di ultimazione.
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo/CRE, che ha carattere provvisorio.
Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'Appaltatore risponde, ai sensi dell’art. 102, comma 5 del Codice e 229 comma 3 del D.P.R. 207/2010 per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 del DPR 207/2010, sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.
Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 230 del D.P:R. 207/2010.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente foglio patti e condizioni.
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 56 - Qualità e accettazione dei materiali in genere
I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; l’accettazione dei materiali è disposta dal Direttore dei Lavori nei termini e modalità di cui all’art. 6 del D.M. 49/2018.
Entro 60 gg. dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro 60 gg. antecedenti il loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla direzione lavori, per l'approvazione la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.
L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Art. 57 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
L’Appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in solido dell’applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-appaltatori.
L’Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all’Amministrazione Appaltante:
- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi inclusa la cassa edile, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.
- le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all’atto della emissione dei singoli stati di avanzamento, ove in tal senso li pretenda il direttore dei lavori, tanto relativi alla propria impresa che a quelle subappaltatrici.
L’Appaltatore è tenuto inoltre a comunicare alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1- comma 1° e 2° e dell’Art. 2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991:
- se si tratti di società per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilità limitata; Cooperative per azioni o a responsabilità limitata, tanto per sé che per i concessionari o sub-appaltatori, prima della stipula del contratto o
della Convenzione la propria composizione societaria; L’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
- se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o sub-Appaltatore è un consorzio tali dati debbono essere riferiti alle società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed esecuzione dell’opera.
- le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto ai dati segnalati al momento della stipula del contratto della convenzione.
In presenza di subappalti, di noli a caldo o di contratti similari dovrà altresì adempiere alle prescrizioni particolari già previste nell’articolo che si interessa del subappalto.
Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145, agli altri indicati nel presente documento, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono:
• La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
• I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere provvisionali prestabilite, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
• l'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;
• l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che viene datato e conservato;
• le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal presente foglio patti e condizioni;
• il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
• il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
• concedere, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
• la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. E' a carico dell'Impresa appaltatrice, l'obbligo di effettuare una accurata e completa pulizia dell’ambito di cantiere, tale da consentirne l'uso immediato; il mancato adempimento comporterà la non accettazione dei lavori stessi;
• le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
• l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
• la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
• la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
• la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
• la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
• l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
• l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
• l’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
A fine lavori l'appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante i seguenti documenti:
• Dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti, così come prescritto dagli artt. 7 e 9 del decreto legge 22 gennaio 2008, n. 37;
• Dichiarazione rilasciata da professionista, competente in materia e iscritto all'albo professionale relativo (perito o ingegnere) in cui si attesti che tutto le opere elettriche eseguite nel corso dell'appalto sono conformi alla Legge 186/68;
• Certificati dei materiali utilizzati e in particolare: certificato di collaudo del quadro elettrico, schede tecniche di apparecchi illuminanti, pali e bracci, cavi, morsettiere;
• Documentazione delle prove e delle misure illuminotecniche effettuate alla conclusione dei lavori.
Art. 58 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore
L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate per ciascun giorno, a cura dell'Appaltatore e sottoposto al controllo del Direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere (se dal medesimo delegati) devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:
• l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni;
• la qualifica e il numero degli operai impiegati;
• l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori;
• l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
• tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,
• le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
• le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
• le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
Art. 59 - Custodia del cantiere
E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 60 - Cartello di cantiere
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 0,70 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
Art. 61 - Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente foglio patti e condizioni si intendono I.V.A. esclusa.