Deliberazione Giunta Comunale
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CITTA’ DI BELGIOIOSO Provincia di Pavia | Numero 236 | Data 21/12/2011 |
Deliberazione Giunta Comunale
Oggetto: MODIFICA DELIBERAZIONE N. 214 DEL 15.11.2011 RELATIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO ED NON ESCLUSIVO DI LOCALI COMUNALI CON LA SOCIETA' BRONI-STRADELLA SPA
L’anno 2011 il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 20.30 nella sede dell’Ente, si è riunito l’Organo Deliberante Giunta Comunale.
Procedutosi all’appello nominale risultano:
1. | XXXX. XXXXX XXXXX | XX |
2. | XXXX. XXXXXXXXX XXXXXX | XX |
3. | XXXXXXXXX XXXXX XXXXX | XX |
4. | XXXXXXX XXXXXX | XX |
5. | DI XXXXXXX XXXXXXXXX | XX |
6. | XXXXXX XXXXXXX | XX |
7. | XXXXXXXXXX XXXXXXXX | XX |
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE NOSOTTI DOTT.SSA XXXXXXXXX
Presenti N. 6 – Assenti N. 1 – Totale componenti N. 7
Assume la Presidenza XXXX. XXXXX XXXXX nella sua qualità di Sindaco il quale, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del giorno.
Oggetto: MODIFICA DELIBERAZIONE N. 214 DEL 15.11.2011 RELATIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO ED NON ESCLUSIVO DI LOCALI COMUNALI CON LA SOCIETA' BRONI-STRADELLA SPA
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 214 del 15.11.2011 relativa all’approvazione della proposta presentata dalla società Broni – Stradella Spa di corresponsione di un contributo per l’utilizzo di locali comunali nel periodo 2007/2011 e con la quale si è provveduto contestualmente ad approvare lo schema di contratto di locazione ad uso non abitativo e non esclusivo di locali posti al piano terra del Palazzo Comunale con accesso diretto dall’esterno con la Società Broni Stradella Spa a far data dal prossimo 01.01.2012 e per la durata di anni
n. 6 rinnovabile;
Dato atto delle osservazioni presentate dalla Ditta Xxxxx Xxxxxxxx Spa in data 16.12.2011 e considerato opportuno modificare il testo dello schema di contratto secondo le indicazioni forniteci e condivise;
Visto il nuovo schema di contratto di locazione; Vista la legge n.392/1978;
Viste le norme dettate in materia dal codice civile;
Visto il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” n. 267 del 18/08/2000;
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai funzionari responsabili in relazione alle rispettive competenze;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare per quanto indicato in premessa il nuovo schema di contratto di locazione ad uso non abitativo e non esclusivo di locali posti al piano terra del Palazzo Comunale con accesso diretto dall’esterno con la Società Broni Stradella Spa, allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale, dando atto che:
- il canone annuo di locazione già fissato in € 4.000,00 sia comprensivo delle spese di luce, acqua e gas;
- la polizza fideiussoria prevista al punto 5 per eventuali danni cagionati dal conduttore al bene dato in locazione venga sostituita, qualora si rilevasse un danno al locale imputabile/causato dal conduttore o si ravvisasse il mancato pagamento del canone stabilito, dalla possibilità da parte del Comune di Belgioioso di rivalersi sulle spettanze dovute dal Comune a Broni Stradella Spa per il pagamento delle bollette comunali (bollette del servizio idrico);
- le eventuali riparazioni di cui agli artt. 1576 e 1609 del c.c. sono a carico del locatore data la non esclusività dell’utilizzo dei locali da parte di Broni Stradella Spa;
- il pagamento avverrà in una sola rata entro il 30/06 di ciascun anno;
1. di dare atto che tale schema contrattuale annulla e sostituisce il precedente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 15.11.2011;
2. Di demandare al competente ufficio comunale le successive procedure di stipula del contratto di locazione;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, quarto comma, del DLgs n. 267 del 18/08/2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO COMMERCIALE
L’anno……………..il giorno…………………del mese di ……………. , in ………….. , tra i signori:
- Castellazzi Geom. Xxxxxxxxx nato a…… , il …….. , Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e del Patrimonio Comune di Belgioioso, domiciliato per la sua carica presso lo stesso Comune di Belgioioso, sito in via Garibaldi n. 64 , che interviene al presente atto in nome , per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Belgioioso, codice fiscale/partita IVA 00397220187
E
- ………. nato a…… , il …….. , che interviene al presente atto in qualità di rappresentante legale della società Broni – Stradella S.p.A., con sede legale in Strabella , via Cavour 28 , codice fiscale/ partita IVA 01599690185;
si interviene e si stipula quanto segue:
1) L’Amministrazione Comunale di Belgioioso, come sopra rappresenta ( di seguito “Locatore”) concede in locazione ad uso commerciale alla società Broni – Stradella S.p.A, come sopra rappresentata (di seguito denominato “Conduttore”) il locale sito al piano terra del Palazzo Municipale con ingresso indipendente dalla via Garibaldi di superficie totale pari a mq. 20,00; la locazione è prestata su n. 3 (tre) mezze giornate a settimana secondo l’orario che sarà concordato tra il locatario e gli altri utilizzatori dei locali e successivamente comunicato al locatore che ne prenderà atto.
1) la locazione avrà durata di anni 6 (sei) e cioè dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2017;
2) Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato tra le parti per egual periodo e alle medesime condizioni sino a che non venga data da una delle parti disdetta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente pervenuta almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza convenzionale. Dopo il primo sessennio di contratto, il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto stesso con preavviso di sei mesi.
3) la locazione di detti locali e ad uso NON esclusivo della società Broni – Stradella S.p.A; è vietato al conduttore di mutare tale uso, di sublocale o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte l’unità locata senza permesso scritto del locatore, eccettuate le ipotesi disciplinate dall’art. 36 Legge n. 392/78. Il silenzio o l’acquiescenza del locatore all’eventuale mutamento dell’uso pattuito, alla cessione e al subaffitto dei locali, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore. La violazione della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. Il locatore può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora intenda destinare l’immobile locato all’esercizio della attività dirette aventi finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali, offrendo al conduttore altro immobile idoneo e di cui il Locatore abbia la piena disponibilità.
4) il canone di locazione annuo è stabilito in euro 4.000,00 (quattromila/00) che conduttore si obbliga a corrispondere al locatore in un'unica rata annuale da versare entro il 30/06 di ogni anno. Il canone di locazione si intende comprensivo delle spese relative alle utenze e alla pulizia. Il canone di locazione e gli oneri accessori dovranno esser corrisposti alla Tesoreria comunale del locatore. Il canone rimarrà fisso per il periodo di sei anni, al termine del quale potrà essere aggiornato previo accordo tra le parti.
5) Il Conduttore autorizza sin d’ora il Locatore, quale garanzia per eventuali danni cagionati ed dallo stesso e opportunamente accertati al bene dato in locazione, di rivalersi sulle spettanze dovute dal Comune a Broni Stradella Spa per il pagamento delle bollette comunali (bollette del servizio idrico). Tale facoltà è esercitabile da parte del Locatore anche qualora il canone di locazione non venisse pagato nei termini.
6) Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini stabiliti, produrrà comunque la risoluzione del contratto ipso jure con effetto dalla fine dell’anno in cui si è rilevata tale mancanza, fermo restando la possibilità del Locatore di riavvalersi sulle spettanze dovute alla Broni Stradella Spa per il pagamento delle bollette comunali (bollette del servizio idrico).
7) I locali si consegnano nello stato di fatto in cui si trovano ed il conduttore dichiara di aver visitato i locali e di averli trovati come realmente sono, in buono stato locativo, esenti da vizi che ne diminuiscono l’idoneità all’uso convenuto, compresi tutti gli impianti. Gli stessi sono concessi in locazione per il solo uso ufficio e recapito della società Broni – Stradella S.p.A.
8) E’ proibito al conduttore, senza preventivo consenso scritto del Locatore, di eseguire o far eseguire mutamenti nei locali e negli impianti in essi e3sistenti, che non consentano in ogni momento il ripristino dei locali allo stato attuale. In altri termini è proibito al conduttore di eseguire mutamenti o migliorie nei locali e negli impianti in essi esistenti. In caso di violazione della presente clausola il conduttore sarà obbligato al risarcimento dei danni che il Locatore dovesse subire ed il contratto dovrà intendersi risolto ipso jure ex art. 1456 x.x.Xx ogni caso eventuali addizioni e migliorie apportate dal conduttore, anche con il consenso scritto del locatore, rimarranno allo stesso senza che da parte del conduttore si possa pretendere alcun indennizzo, derogandosi in tal modo al disposto degli artt. 1592 e 1593 c.c.
9) Le riparazioni tutte di cui agli artt. 1576 e 1609 c,c, comprese quelle inerenti agli impianti ed ai servizi dell’unità immobiliare locata sono a carico del Locatore in quanto i locali non sono ad uso esclusivo del conduttore.
10) Il Locatore potrà eseguire riparazioni necessarie, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al conduttore anche se questa, per effetto di esse, subisca disagi e fastidi per oltre venti giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell’art. 1584 c.c.
11) Il conduttore è direttamente responsabile verso il locatore e i terzi per i danni derivati da sua colpa e per ogni altro e qualsiasi abuso o trascuratezza nell’uso della cosa locata.
12) il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da pretese od eccezioni del conduttore, qualunque ne fosse il titolo. Inoltre nessuna azione per qualsiasi causa potà essere radicata dal conduttore moroso se non dopo aver sanato la morosità.
13) Il conduttore esonera il locatore per ogni danno derivante da fatto e colpa di terzi e per qualsivoglia interruzione dei servizi dello stabile.
14) A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti ed ai fini della competenza per territorio il conduttore dichiara di essere domiciliato a Stradella in via xxx Xxxxxx 00;
15) Gli oneri fiscali inerenti al presente contratto sono addebitati tra le parti alle vigenti disposizioni di legge; ogni altra spesa è a carico del conduttore, compresa le spese del presente contratto e delle eventuali rinnovazioni, nonché quelle di bollo, di amministrazione, esazione, quietanza , ecc. Le spese di registrazione del presente contratto vengono poste a carico dei contraenti in parto uguali, unitamente al pagamento dell’imposta di registro che sarà versata in unica soluzione sull’intero periodo.
16) il presente contratto si riterrà risolto ipso jure ex artt. 1546 cc.c.,qualora il conduttore:
a) ritardi ingiustificatamente di oltre 20 (venti) giorni dalla scadenza il pagamento del canone di locazione;
b) sia dichiarato fallito o sia aperto nei suoi confronti qualsiasi procedimento concorsuale;
c) violi gravemente le norme di P.S. e le leggi che disciplinano l’esercizio della attività commerciale.
17) Per tutto quanto non previsto nel previsto contratto le parti fanno riferimento al codice civile, alle leggi speciali dirette e indirette in tema di locazione urban, agli usi e consuetudini locali.
Belgioioso, lì
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A norma degli artt. 1341 e 1342 x.x. xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx contenute nel presente contratto, con particolare riguardo agli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.11.12.13.14.15.16, 17,18 dichiarano specificatamente di approvarli, reietta fin da ora ogni reciproca eccezione.
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Pareri
Comune di BELGIOIOSO
Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2011 / 565
Ufficio Proponente: Ambiente - Ecologia e Patrimonio
Oggetto: MODIFICA DELIBERAZIONE N. 214 DEL 15.11.2011 RELATIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO ED NON ESCLUSIVO DI LOCALI COMUNALI CON LA SOCIETA' BRONI-STRADELLA SPA
Parere tecnico
Ufficio Proponente (Anagrafe)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole
Data 21/12/2011
Il responsabile di Settore
Parere contabile Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole
Data 21/12/2011
Resposabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Xxxxxx Xxxx Xxxxx
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE X.xx XXXX. XXXXX XXXXX X.xx NOSOTTI DOTT.SSA
XXXXXXXXX
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Comunale di Belgioioso ai sensi dell’art. 32, L. 69 del 18 giugno 2009, xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx – Xxxx Xxxxxxxx.
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Addì, …………………… IL SEGRETARIO COMUNALE NOSOTTI DOTT.SSA XXXXXXXXX
…………….…………………………………
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
Inviata ai capigruppo consiliari il prot. N.
❑ Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali”.
❑ E’ divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali” in data
Addì,………………………. IL SEGRETARIO COMUNALE X.xx NOSOTTI DOTT.SSA XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX