CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E FORNITURA rev. Gen. 2014.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E FORNITURA rev. Gen. 2014.
(Se prevista la sola fornitura prestare particolare attenzione agli articoli 3, 5, 6, 11)
Art. 1 Oggetto del Contratto
Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale di quanto indicato nell’offerta.
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Il Committente affida all’appaltatore l’esecuzione dei lavori descritti nella documentazione tecnico – amministrativa allegata a questo accordo. Il Committente dichiara di avere la piena disponibilità sia in linea di diritto che di fatto del bene oggetto dell’intervento. L’indicazione del permesso di costruire e la rispondenza del progetto architettonico al permesso stesso sono esclusiva responsabilità del committente, il quale manleva l’appaltatore da qualsivoglia conseguenza dovesse derivare da indicazioni false o imprecise o da opere commissionate in difformità a detto permesso. L’Appalto dovrà essere eseguito, oltre che nel rispetto di quanto previsto dal presente Contratto, anche in conformità alle specifiche di cui ai seguenti documenti: 1) Offerta economica; 2) Progetto esecutivo; 3) Progetto costruttivo; 4) Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); 5) Piano Operativo di Sicurezza (POS). In caso di difformità tra quanto indicato nel presente Contratto e quanto previsto dai documenti elencati nel presente Articolo le disposizione del Contratto dovranno intendersi prevalenti su quelle dei documenti. In caso di difformità tra quanto previsto nei Documenti, gli stessi prevarranno l’uno sull’altro nell’ordine in cui detti documenti sono elencati nel presente Articolo fatte salve le disposizioni normative cogenti. Per quanto non contenuto nel presente contratto si fa riferimento al Codice Civile.
Art. 2 Condizioni dell’Appalto
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’offerta allegata. L’Appaltatore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate fatto salvo, in quest’ultimo caso, l’eventuale adeguamento del corrispettivo.
Art. 3 Corrispettivo
Il corrispettivo per l’esecuzione del presente Contratto (fornitura) è pari all’importo indicato in offerta oltre all’IVA di legge. Il Committente autorizza sin d’ora l’Appaltatore (fornitore) alla cessione del credito. Nel caso in cui il Committente chieda la realizzazione di una campionatura successiva alla sottoscrizione del presente Contratto, il Committente stesso ne sosterrà i relativi costi. Il corrispettivo resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del presente rapporto contrattuale con adeguamento del corrispettivo nel caso di incremento dei prezzi di fornitura di un importo superiore al 3 % ovvero per qualsiasi incremento dei costi per cause dovute al Committente.
Art. 4 Subappalto
Per la posa in opera di quanto oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore è sin d’ora autorizzato dal Committente ad avvalersi di Subappaltatori, i quali, in ogni caso, agiranno sotto la completa responsabilità dell’Appaltatore.
Art. 5 Fatturazione e pagamenti
Il pagamento del corrispettivo di cui all’Art. 3 avverrà secondo le modalità indicate nell’offerta. L’appaltatore si riserva la facoltà in sede di sottoscrizione dell’ordine di richiedere garanzia bancaria per l’importo massimo pari al corrispettivo indicato nell’offerta al netto dell’acconto versato. In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini di cui al presente articolo, sulle somme dovute e non pagate decorreranno automaticamente gli interessi di mora nella misura fissata dal D. Lgs. n. 231/2002 (pari al tasso di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE, maggiorato del 7% (sette per cento). Il ritardo dei termini di pagamento pattuiti autorizza l’appaltatore (fornitore) alla sospensione dei lavori con eventuali extra oneri ad esclusivo carico del committente. La consegna degli originali dei certificati dei materiali previsti dalle normative vigenti avverrà al saldo completo del corrispettivo pattuito.
Art. 6 Patto di riservato dominio
La merce ed i manufatti oggetto del contratto sono di proprietà dell’appaltatore (fornitore) fino al saldo completo del corrispettivo pattuito. Ogni eventuale onere per il loro mantenimento, la manutenzione e la rimozione sono a carico del committente.
Art. 7 Stoccaggio e consegna materiale
Qualora il Committente, per qualsiasi motivo, richieda espressamente lo stoccaggio temporaneo di quanto oggetto del Contratto presso luogo diverso dal Cantiere, indicato dal Committente medesimo, tutti i relativi oneri di trasporto, compresi tutti i rischi relativi, graveranno sul Committente; così come graveranno sul Committente tutti gli oneri ed i rischi connessi alla permanenza di quanto oggetto dell’Appalto presso il luogo di stoccaggio temporaneo. Il Committente si assume ogni e qualsiasi responsabilità per danneggiamenti, non imputabili all’Appaltatore, furti o quant’altro in relazione a quanto oggetto dell’Appalto che dovessero verificarsi successivamente alla consegna presso il Cantiere o presso altro luogo indicato dal Committente, ivi compreso il luogo di stoccaggio temporaneo. Di conseguenza, eventuali ritardi, rispetto ai tempi di consegna concordati, dovuti
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n. 29/11 - L
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alla necessità di sostituire quanto sottratto o danneggiatosi successivamente alla consegna, non potranno in alcun caso essere addebitati all’Appaltatore, né il Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti di cui all’Art. 5. Il Committente si obbliga a mettere a disposizione dell’Appaltatore, presso il Cantiere, gli accessi adeguati per lo scarico di quanto oggetto del Contratto ed adeguati mezzi di sollevamento (quali montacarichi e/o gru esterne per tiro al piano). In caso contrario, qualsiasi relativo costo aggiuntivo che dovesse essere sostenuto dall’Appaltatore verrà addebitato al Committente. Pioggia e condizioni meteo avverse possono causare la sospensione ed il ritardo delle consegne.
Art. 8 Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
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Xxxxxx intendersi a carico dell’Appaltatore gli oneri - di cui si è già tenuto conto nella determinazione del corrispettivo dell’Appalto – relativi, se non diversamente indicato nell’offerta: a) alla mano d’opera necessaria per le operazioni di movimentazione, distribuzione al piano di lavoro e montaggio di quanto oggetto dell’Appalto; b) al vitto, alloggio e trasferta per le maestranze, proprie e di eventuali subappaltatori, operanti in Cantiere; c) alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza (ove richiesto in base alla tipologia del Cantiere ed alla normativa applicabile). L’Appaltatore si obbliga a proprie cura e spese a:
1) eseguire quanto oggetto dell’Appalto a regola d’arte e nel pieno rispetto di tutti i documenti contrattuali; 2) osservare e fare osservare al proprio personale in Cantiere: la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (ove richiesto in base alla tipologia del Cantiere ed alla normativa applicabile); 3) assicurare il libero accesso al Cantiere ed il passaggio alle maestranze di qualunque altro fornitore, purché non costituiscano intralcio all’esecuzione di quanto oggetto dell’Appalto da parte dell’Appaltatore; 4) eseguire per quanto di competenza la pulizia del Cantiere a fine lavori.
Art. 9 Oneri a carico del Committente
Sono a carico del Committente i seguenti oneri: a) la messa a disposizione di documenti, informazioni e quant’altro necessario per l’esecuzione dell’Appalto da parte dell’Appaltatore; b) la nomina del Direttore dei Lavori e del Responsabile dei Lavori (ex D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.); c) la messa a disposizione delle aree di lavoro presso il Cantiere libere da impedimenti e intralci per l’esecuzione di quanto oggetto dell’Appalto da parte dell’Appaltatore; d) l’adeguata protezione di opere già esistenti al momento della consegna e del montaggio di quanto oggetto dell’Appalto. Se la predisposizione di tale protezione viene demandata espressamente all’Appaltatore, il relativo costo aggiuntivo verrà addebitato al Committente. In assenza di protezione delle opere già esistenti predisposta dal Committente, o in difetto di espressa richiesta all’Appaltatore affinché predisponga direttamente tale protezione, l’Appaltatore stesso non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per eventuali danni che dovessero essere accidentalmente arrecati alle opere medesime durante la fase di consegna e montaggio di quanto oggetto dell’Appalto;
e) l’adeguata protezione di quanto oggetto dell’Appalto, dalle attività di altri Appaltatori/Fornitori all’opera nel Cantiere f) la disponibilità in Cantiere di adeguati mezzi di sollevamento quali montacarichi e/o gru esterne per tiro al piano; g) il controllo di quanto oggetto dell’Appalto al momento della consegna in Cantiere e della firma delle relative bolle di consegna h) l’adeguata conservazione e custodia di quanto consegnato, anche se in Cantiere aperto, oppure presso altro luogo indicato dal Committente ai sensi dell’Art. 10 In caso di furto o quant’altro, trova applicazione quanto previsto dall’Art. 10; i) la disponibilità all’effettuazione di un sopralluogo preliminare dell’area di Cantiere da parte dell’Appaltatore. Qualora il Committente non consentisse tale sopralluogo, ovvero in caso di assegnazione della commessa oggetto dell’Appalto in tempi antecedenti alla realizzazione dell’edificio, il Committente è tenuto a garantire espressamente i requisiti di idoneità per lo svolgimento dei lavori oggetto dell’Appalto, ed a sostenere eventuali oneri causati da difficoltà operative di qualunque tipo riscontrate dall’Appaltatore;
j) emettere le bolle di reso in relazione a quanto oggetto dell’Appalto che – di comune accordo con l’Appaltatore - vengano sostituiti in presenza di difetti evidenti, fermo restando che la mancata predisposizione di tali bolle non consentirà all’Appaltatore di ritirare la merce; k)i collaudi statici.
Art. 10 Responsabili dell’appalto
Ciascuna delle Parti comunicherà all’altra, entro 5 giorni dalla data dell’ordine, un proprio Responsabile dell’Appalto, di adeguata esperienza. Qualora non vengano espressamente menzionati si intendono responsabili dell’appalto le persone che hanno trattato e sottoscritto l’ordine. Qualora una delle Parti intenda sostituire il proprio Responsabile dell’Appalto, dovrà darne preventiva comunicazione scritta all’altra parte. Qualsiasi comunicazione relativa all’esecuzione dell’Appalto oggetto del presente Contratto dovrà essere indirizzata esclusivamente ai rispettivi Responsabili dell’Appalto nominati dalle Parti presso i recapiti indicati. I Responsabili dell’Appalto – entro 5 (cinque) giorni dalla fine dei lavori di quanto oggetto dell’Appalto – si riuniranno per effettuare la verifica dei lavori eseguiti di cui all’Art. 16.
Art. 11 Termini di consegna
L’Appalto (fornitura) dovrà essere eseguito nel rispetto dei termini indicati nell’offerta. Se previsto un acconto confirmatorio i termini di consegna decorrono sempre dal giorno di ricevimento dell’acconto. In questo caso i termini di consegna verranno riconteggiati considerando il periodo intercorrente fra l’offerta e la data di ricevimento dell’acconto. Sarà cura del committente confermare ai responsabili dell’appalto (fornitura) il conferimento all’appaltatore (fornitore) dell’acconto. I termini di consegna potranno essere modificati solo a fronte di autorizzazione scritta del Responsabile dell’Appalto del Committente, conseguente a richiesta scritta e motivata da parte del Responsabile dell’Appaltatore. Nel caso in cui il Committente intenda modificare i termini di consegna, l’Appaltatore avrà facoltà di accettare o meno le richieste di modifica. L’appaltatore si riserverà di comunicare eventuali variazioni di corrispettivo che queste variazioni portano od eventuali proroghe nei termini di consegna. Qualora per
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effetto di modifiche richieste dal Committente, o per il ritardo del Committente ad accettare la consegna da parte dell’Appaltatore, quest’ultimo si trovi nella condizione di dover stoccare nei propri magazzini i beni oggetto dell’Appalto, l’Appaltatore non addebiterà al Committente alcun costo di stoccaggio per i primi 10 giorni.
Art. 12 Verifica dell’appalto
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I Responsabili dell’Appalto nominati delle Parti dovranno verificare che le lavorazioni siano state eseguite conformemente a quanto previsto nel presente Contratto. Al termine delle operazioni di verifica di cui, verrà redatto un apposito verbale che sarà sottoscritto - entro 5 giorni da entrambi i Responsabili dell’Appalto. In caso di esito negativo della verifica questa dovrà essere ripetuta una seconda volta entro i successivi 5 giorni, a seguito di comunicazione scritta al Committente da parte dell’Appaltatore. In caso di esito negativo anche della seconda verifica il Committente avrà facoltà di avvalersi di quanto indicato all’Art. 14 del presente Contratto.
Art. 13 Forza maggiore – Sospensione
Nel caso in cui l'esecuzione del presente Contratto sia ritardata, impedita od ostacolata da cause di forza maggiore, l'esecuzione medesima si intenderà sospesa per un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore. Per la tipologia del lavoro svolto sono considerate causa di forza maggiore anche le condizioni climatiche avverse (pioggia, neve, gelo, vento, …) che possano pregiudicare la sicurezza delle maestranze oppure la qualità del lavoro da eseguire. Nel caso in cui la causa di forza maggiore si verifichi per frazione di giornata lavorativa la sospensione dei lavori sarà conteggiata per l’intera giornata. Le giornate di sospensione per condizioni climatiche avverse sono conteggiate dal momento del ricevimento della conferma d’ordine.
Art. 14 Clausola risolutiva espressa
Ciascuna delle Parti avrà facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'Art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi: a) liquidazione, fallimento o assoggettamento di una delle Parti a qualsiasi altra procedura concorsuale; b) inadempimento agli obblighi di cui agli Artt. 1, 6, 7, 8, 9; c) esito negativo della seconda verifica di cui all’Art. 12. In caso di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell’Art. 14, il Committente provvederà al pagamento dell’Appalto per i lavori eseguiti sino alla data della risoluzione oltre al mancato utile che si determina sin d’ora nel 10% (dieci per cento) sui 4/5 dell’importo complessivo della fornitura con posa in opera, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla parte non inadempiente. Tale risarcimento, in ogni caso, non potrà essere superiore al corrispettivo dell’Appalto di cui all’Art. 5 del presen te Contratto, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.
Art. 15 Disposizioni varie
Il presente Contratto annulla e sostituisce qualsiasi altro precedente accordo, verbale o scritto, tra le Parti relativamente al suo oggetto. Qualsiasi integrazione o modifica al presente Contratto e agli allegati sarà considerata valida solo se apportata per iscritto ed approvata da rappresentanti autorizzati delle Parti. Nessun termine o clausola del presente Xxxxxxxxx dovrà intendersi derogata, e nessun inadempimento al Contratto medesimo potrà considerarsi consentito, salvo nel caso in cui detta deroga o consenso non risultino in forma esplicita e per iscritto. Il presente Contratto non crea alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, o joint venture tra le Parti, le quali restano indipendenti nelle rispettive organizzazioni. Nessuna delle Parti potrà assumere impegni di alcun genere nei confronti di terzi per conto dell’altra.
Art. 16 Trattamento dei dati, consenso al trattamento
Ai sensi di quanto previsto del D.lgs.196/2003 e s.m. e i. in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del Contratto medesimo. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocam ente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione del Contratto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’Art. 13 della medesima normativa, xxx comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste degli Artt. 7 e 8 D.lgs.196/2003 e s.m. e i.. Per gli effetti della citata normativa in materia di tutela dei dati personali, le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati che le riguardano verranno utilizzati al fine esclusivo di dare esecuzione al presente Contratto o per adempiere ad obblighi di Xxxxx.
Art. 17 Liberatoria utilizzo delle immagini
Il Committente autorizza sin d’ora l’Appaltatore a documentare anche con mezzi fotografici e video filmati tutte le fasi di fornitura con posa in opera anche qualora venissero documentate, riprese e riprodotte parti dell’opera non eseguite dall’Appaltatore. Il Committente autorizza sin d’ora l’Appaltatore a conservare e utilizzare il materiale di cui al paragrafo precedente e a utilizzarlo secondo le proprie necessità rinunciando sin d’ora a qualsivoglia compenso o indennità per la detenzione e/utilizzo.
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Art. 18 Riservatezza
Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi le informazioni segrete e confidenziali, di natura tecnica, commerciale o industriale relative all’altra Parte delle quali dovesse venire a conoscenza in ragione del presente rapporto contrattuale.
Art. 19 Controversie - Foro competente
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Per qualsiasi controversia dovesse eventualmente insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Xxxxxxxxx, che non possa essere risolta in xxx xxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dal suo insorgere, il Foro di La Spezia avrà competenza esclusiva.
Art. 20 Clausola finale
Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.
Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
Luogo ……………………… Data …………………………
Il Committente L’Appaltatore
……………………… ……………………………………
Ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 cod. civ., le Parti dichiarano altresì di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere Particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in Particolare le Parti dichiarano di accettare espressamente i seguenti Articoli: 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 19.
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