CODICE DI CONDOTTA DEI TECNICI ABA
CODICE DI CONDOTTA DEI TECNICI ABA
CAPITOLO I - Principi generali
Art. 1
L’accettazione incondizionata del Codice di Condotta rappresenta il requisito di base per l’iscrizione dei candidati nel Registro Nazionale dei Tecnici ABA e di quelli in Formazione. Il presente Xxxxxx di Condotta è redatto ai sensi dell’art 2 comma 3 della Legge 4/2013 in conformità all'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, vigila sulla condotta professionale degli associati e consente l’erogazione di sanzioni disciplinari per le violazioni del medesimo Codice. Le regole del presente Codice di condotta sono vincolanti per tutti gli iscritti all'AssoTABA. Il Tecnico ABA iscritto nel registro è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.
Art. 2
Tutti i Tecnici ABA forniscono Servizi e conducono attività di insegnamento e ricerca solo nell'ambito delle proprie competenze, che sono fondate sul loro curriculum di studi, sulle esperienze condotte sotto supervisione e su una adeguata pratica professionale. Il Tecnico ABA riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Il Tecnico ABA impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.
Art. 3
Il Tecnico ABA è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’AssoTABA . Il Tecnico ABA aggiorna le sue competenze attraverso la lettura di letteratura pertinente, partecipando a conferenze, simposi e workshop, sostenendo corsi di studi aggiuntivi e/o ottenendo e mantenendo le credenziali professionali promosse dall’AssoTABA.
Art. 4
Il comportamento del Tecnico ABA si adegua ai codici morali e legali della comunità sociale e professionale di cui è membro. Nel caso in cui le norme etiche del Tecnico ABA siano in contrasto con regolamenti o politiche di un Ente o di una Associazione cui appartiene, il Tecnico ABA rende noti i propri obblighi nei confronti del presente Codice di condotta e agisce al fine di risolvere, in maniera responsabile tale conflitto. Il Tecnico ABA promuovere l’integrità nella scienza, nell’insegnamento e nella pratica dell’Applied Behavior Analisys.
Art. 5
Il Tecnico ABA accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente Xxxxxx, e, in assenza di tali condizioni, informa l’AssoTABA. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze. Il Tecnico ABA riconosce i limiti delle competenze specifiche e i confini dei suoi ambiti d’intervento e accetta come clienti solo individui o enti le cui necessità siano commisurate alla formazione, al training, all’esperienza e alle risorse a sua disposizione. In assenza di queste condizioni il Tecnico ABA deve operare sotto la supervisione di un altro professionista le cui credenziali permettano di offrire tali Servizi.
Art. 6
Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, il Tecnico ABA valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, allʼoccorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Il Tecnico ABA, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.
Art. 7
Il Tecnico ABA segnala all’AssoTABA la presenza di professionisti che si presentano ingannevolmente come associati.
Art. 8
Il Tecnico ABA non divulga mai informazioni confidenziali senza il consenso dell'interessato, tranne che nei casi in cui sia richiesto dalla legge o consentito per un valido motivo, come (1) fornire Servizi professionali necessari al cliente (2) ottenere consulenze professionali adeguate (3) proteggere il cliente o altri da danni o (4) ottenere il pagamento delle proprie competenze, nel qual caso la divulgazione si limiterà al minimo necessario per raggiungere lo scopo. Il Tecnico ABA è consapevole del fatto che gli accordi per la divulgazione dei dati dovrebbero essere stabiliti all’inizio di ogni relazione professionalmente definita e che questo è un processo che resta attivo per tutta la durata della relazione stessa.
Art. 9
Il Tecnico ABA, se autorizzato, discute le informazioni confidenziali ricavate da rapporti clinici o di consulenza, da giudizi relativi a clienti, studenti, partecipanti a ricerche, supervisionati e dipendenti solo per scopi scientifici o professionali e solo con persone chiaramente coinvolte in tali problematiche.
Art. 10
Il Tecnico ABA si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Il Tecnico ABA può derogare allʼobbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, lʼopportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela dello stesso.
Art. 11
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, il Tecnico ABA limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Art. 12
Il Tecnico ABA, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad informare, nella fase iniziale, i componenti del gruppo sul rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza. Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, il Tecnico ABA può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.
Art. 13
Il Tecnico ABA redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso lʼanonimato del destinatario della prestazione.
Art. 14
Il Tecnico ABA rispetta le regole della riservatezza nel redigere, conservare, consultare, trasferire ed eliminare i documenti sotto il suo controllo, sia scritti che in forma elettronica o altro. Il Tecnico ABA conserva ed elimina i documenti secondo quanto stabilito dalla legge e nel rispetto dei requisiti esposti in questo Codice. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Il Tecnico ABA deve provvedere affinché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’AssoTABA.
Art. 15
Il Tecnico ABA che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.
Art. 16
Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione il Tecnico ABA stimola negli studenti, allievi e tirocinanti lʼinteresse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
CAPITOLO II - Rapporti con lʼutenza e con la committenza
Art. 17
In ogni contesto professionale il Tecnico ABA deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente, del professionista cui rivolgersi.
Art. 18
Il Tecnico ABA adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi. Il Tecnico ABA non favorisce situazioni che potrebbero indurre gli altri a condotte fraudolente, illegali o poco etiche e rispetta gli obblighi e i doveri professionali e contrattuali lavorando al meglio ed evitando di prendere impegni professionali che non può mantenere.
Art. 19
Il Tecnico ABA, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce allʼindividuo, al gruppo, allʼistituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.
Art. 20
Il Tecnico ABA pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata allʼimportanza dell’opera. In ambito comportamentale tale compenso non può essere condizionato allʼesito o ai risultati dellʼintervento professionale. Prima dell’implementazione dei Servizi, il Tecnico ABA si assicura che sia in atto un contratto firmato in cui siano delineate le responsabilità di tutte le parti coinvolte, l’ambito di intervento analitico comportamentale e l’obbligo del Tecnico ABA di rispettare il presente Xxxxxx. Il Tecnico ABA raggiunge un accordo con i suoi clienti, accordo nel quale siano specificati i termini di pagamento e fatturazione. Le parcelle del Tecnico ABA sono consone ai dettami di legge ed esso non emette parcelle non veritiere. Il Tecnico ABA riporta con precisione la natura dei Servizi forniti, le parcelle o fatture, l’identità di chi fornisce i Servizi, i risultati relativi e altri dati descrittivi che siano richiesti. Nellʼesercizio della sua professione al Tecnico ABA è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.
Art.21
Al cliente deve essere fornita, nel caso in cui ne faccia richiesta, una rappresentazione accurata e aggiornata delle qualifiche del Tecnico ABA. I clienti devono essere informati dei loro diritti e delle procedure da seguire in caso di reclami relativi alla condotta professionale del Tecnico ABA, reclami che possono essere sporti presso datori di lavoro, autorità appropriate, al supervisore oltreché all’AssoTABA. Il Tecnico ABA adempie a tutte le misure richieste per la verifica della sua posizione penale.
Art. 22
La registrazione elettronica delle interviste e delle sessioni di Servizi deve essere espressamente autorizzata dal cliente e da tutto il personale coinvolto in tutti gli altri ambienti interessati. Il consenso per usi diversi deve essere ottenuto in maniera specifica e separata.
Art.23
Il Tecnico ABA, nel miglior interesse del cliente, può avvalersi di consulenze previo il dovuto consenso del destinatario dell’intervento e nel rispetto delle leggi e degli obblighi contrattuali relativi. Quando opportuno e professionalmente appropriato, il Tecnico ABA collabora con altri professionisti in maniera coerente con i presupposti filosofici fondamentali e i principi analitico comportamentali al fine di assistere i clienti in maniera efficace ed adeguata.
Art. 24
Il Tecnico ABA ha sempre la responsabilità di raccomandare le procedure di intervento più efficaci ed informare il cliente su di esse. Gli interventi efficaci sono convalidati per aver portato benefici a breve e lungo termine per i clienti e per la società. Nel caso in cui siano disponibili più interventi scientificamente supportati, la scelta dell’intervento potrà essere basata su fattori quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - : l'efficienza e il rapporto costo/beneficio, i rischi, gli effetti collaterali, le preferenze del cliente, l'esperienza e la preparazione dei professionisti. Il Tecnico ABA, nei limiti del possibile, esamina e valuta gli effetti probabili di tutti gli interventi che potrebbero influenzare il programma comportamentale e il loro possibile impatto sul raggiungimento degli obiettivi di detto programma.
Art.25
Il Tecnico ABA documenta adeguatamente il loro lavoro professionale per facilitare la successiva fornitura di Servizi propri o di altri professionisti, per garantire la responsabilità e rispondere agli altri requisiti imposti dalle istituzioni o dalla legge. Il Tecnico ABA ha la responsabilità di creare e mantenere una documentazione che sia coerente con i criteri della migliore pratica legale sia per livello di dettaglio che per qualità.
Art.26
Gli invii del Tecnico ABA ad altri professionisti dovranno essere fatti prevedendo opzioni multiple, dovranno essere basati su oggettive necessità del cliente e la prestazione richiesta dovrà essere in linea con il repertorio del professionista. Nel caso di invii professionali la natura dei rapporti tra le parti deve essere esplicitata al cliente. Il Tecnico ABA non riceve né offre denaro, regali, o altri incentivi in occasione di invio ad altri professionisti.
Art.27
Il Tecnico ABA agisce nel miglior interesse del cliente per evitare l’interruzione o la cessazione dei Servizi. Egli si sforza in maniera ragionevole e tempestiva di facilitare la continuazione dei Servizi prestati in caso di interruzioni impreviste (malattie, impossibilità, indisponibilità, traslochi, interruzione dei fondi, disastri). Nell'iniziare un rapporto di lavoro o contrattuale, il Tecnico ABA prevede in maniera ordinata e appropriata l'evento della risoluzione delle responsabilità nella cura del cliente. Nel caso in cui il rapporto lavorativo o contrattuale si interrompa, sono le esigenze del cliente a restare di primario interesse. L’interruzione avviene solo dopo che siano stati fatti sforzi nella direzione di una transizione. Il Tecnico ABA interrompe una relazione professionale in maniera tempestiva quando il cliente: (1) non ha più bisogno del Servizio (2) non beneficia del Servizio (3) viene danneggiato dalla continuazione dei Servizi (4) quando il cliente chiede
l’interruzione del Servizio. Prima dell’interruzione del Servizio, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Tecnico ABA discute le esigenze del cliente, fornisce i Servizi appropriati prima dell’interruzione, suggerisce, se opportuno, fornitori alternativi ed adotta tutte le misure ragionevoli per favorire un tempestivo trasferimento di responsabilità ad un altro fornitore con il consenso del cliente.
Art. 28
Il Tecnico ABA non usa impropriamente gli strumenti di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi valutativi, il Tecnico ABA è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela dei soggetti.
Art. 29
Il Tecnico ABA si astiene dallʼintraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con lʼefficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. Il Tecnico ABA evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dellʼutenza qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e lʼefficacia.
Art. 30
Il Tecnico ABA evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con lʼattività professionale o comunque arrecare nocumento allʼimmagine sociale della professione. Costituisce violazione deontologica effettuare interventi rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Al Tecnico ABA è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Il Tecnico ABA non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi o di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.
Art. 31
Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Il Tecnico ABA che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario lʼintervento professionale nonché lʼassoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare lʼAutorità Tutoria dellʼinstaurarsi della relazione professionale.
Art. 32
Quando il Tecnico ABA acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento. Tale chiarimento comprende il ruolo del Tecnico ABA (nella sua qualità di terapista, consulente organizzativo, ecc), il probabile uso dei Servizi forniti o delle informazioni ricavate, nonché il fatto che ci possano essere dei limiti alla riservatezza. Se ci sono rischi prevedibili che il Tecnico ABA possa essere chiamato a svolgere ruoli conflittuali derivanti dal coinvolgimento di terzi, egli chiarisce la natura e l'ambito delle proprie responsabilità, tiene tutte le parti informate sugli sviluppi e risolve la situazione secondo quanto previsto dal presente Xxxxxx. Nel momento in cui provveda Servizi a un minore o un individuo che faccia parte di una categoria protetta su richiesta di una parte terza, il Tecnico ABA si assicura che i genitori o i tutori dell’utente finale siano informati della natura e dell’ambito dei Servizi che saranno forniti, così come del loro diritto ad accedere a tutta la documentazione e ai dati. Il Tecnico ABA mette il benessere del cliente al di sopra di tutto il resto e nel caso in cui la parte terza dovesse fare richieste di Servizi che siano controindicati secondo il Tecnico ABA, questo è tenuto a risolvere tali conflitti nel miglior interesse del cliente. Nel caso in cui i conflitti non possano essere risolti, i Servizi del Tecnico ABA possono essere interrotti, previo un adeguato piano di transizione.
CAPITOLO III - I Programmi ABA (Applied Behavior Analysis)
Art. 33
Il Tecnico ABA implementa programmi analitico comportamentali che siano concettualmente coerenti con i principi dell’Applied Behavior Analysis coinvolgendo il cliente nella pianificazione del programma di modificazione comportamentale ed ottenendone il consenso. Il Tecnico ABA provvede ad individualizzare il programma sulla base dei comportamenti, delle variabili ambientali, dei risultati emersi dalle valutazioni e degli obiettivi di ogni cliente. Egli ottiene dal cliente un consenso scritto per l’implementazione di detti programmi prima di attuarli o di apportare ad essi modifiche sostanziali (cambiamenti negli obiettivi, utilizzo di nuove procedure).
Art.34
Il Tecnico ABA offre al cliente una descrizione scritta degli obiettivi dell’intervento prima di dare inizio all’implementazione del programma. Nei limiti del possibile provvede a condurre una analisi dei rischi e dei benefici relativamente alle procedure che dovranno essere implementate per raggiungere gli obiettivi.
Art.35
Il Tecnico ABA descrive al cliente le condizioni che sono necessarie perché il programma di intervento sia efficace. Nel caso in cui si verifichino condizioni ambientali che interferiscono con l’implementazione del programma il Tecnico ABA provvede a garantire al cliente una appropriata assistenza professionale (ad esempio valutazioni, interventi o consulenze da parte di altri professionisti). Nel caso in cui le condizioni ambientali pregiudichino l’implementazione del programma, il Tecnico ABA cerca di eliminare i limiti ambientali o di specificare per iscritto gli ostacoli nel farlo.
Art. 36
Il Tecnico ABA raccomanda le procedure di rinforzo piuttosto che quelle punitive ogni volta che sia possibile. Se dovessero essere necessarie procedure punitive, il Tecnico ABA includerà sempre procedure di rinforzo per comportamenti alternativi nel programma di modificazione comportamentale. Prima di implementare procedure basate sulla punizione il Tecnico ABA si assicura che siano stati fatti tutti i passi necessari per implementare procedure basate sul rinforzo, a meno che la severità del comportamento non sia tale da rendere necessario l’utilizzo immediato di procedure avversive. Il Tecnico ABA si assicura che le procedure avversive siano accompagnate da un incremento nel livello di supervisione e training. Il Tecnico ABA valuta tempestivamente l’efficacia di procedure avversive e apporta i necessari cambiamenti a un programma di modificazione del comportamento che si riveli inefficace. Il Tecnico ABA prevede un programma di interruzione delle procedure avversive quando non siano più necessarie.
Art. 37
Il Tecnico ABA esamina e valuta la restrittività delle procedure e raccomanda sempre la procedura meno restrittiva che potrebbe essere efficace riducendo al minimo l’utilizzo di potenziali rinforzi che potrebbero risultare dannosi per la salute e lo sviluppo del cliente o che potrebbero richiedere operazioni di rinforzo eccessive per essere efficaci.
Art. 38
Il Tecnico ABA stabilisce criteri di verifica comprensibili ed obbiettivi (per es. misurabili) per la conclusione del programma e li descrive al cliente mettendo fine al rapporto con lo stesso quando tali criteri siano stati rispettati o nel caso in cui una serie di obiettivi di intervento pianificati di comune accordo siano stati raggiunti.
CAPITOLO IV – La ricerca
Art. 39
Nella sua attività di ricerca il Tecnico ABA è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti, rispetto al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza al fine di ottenerne previamente il consenso informato. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nellʼipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, il Tecnico ABA ha lʼobbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere lʼautorizzazione allʼuso dei dati raccolti.
Art. 40
Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non siano in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.
Art. 41
Le ricerche del Tecnico ABA sono progettate, condotte e riportate in accordo con gli standard riconosciuti di competenza scientifica e ricerca etica. Il Tecnico ABA programma e conduce la ricerca in accordo con tutte le leggi e i regolamenti vigenti e con gli standard professionali che guidano la conduzione di una ricerca.
Art. 42
Il Tecnico ABA che conduce la ricerca applicata unitamente alla fornitura di Servizi alla persona deve attenersi sia alle indicazioni per l’intervento sia a quelle per la ricerca. In caso di conflitto tra le esigenze cliniche e di ricerca, il Tecnico ABA mette al primo posto il benessere del cliente. Il tecnico XXX conduce la ricerca in maniera competente e dovutamente attenta alla dignità e al benessere dei partecipanti. La ricerca del Tecnico ABA è programmata in maniera tale da ridurre il più possibile il rischio che i risultati siano fuorvianti. I ricercatori e gli assistenti possono adempiere solo a quei compiti per cui sono stati adeguatamente preparati e istruiti.
Art. 43
Il Tecnico ABA è responsabile per la condotta etica della ricerca portata avanti dagli assistenti o da altri soggetti sotto la sua supervisione. In caso di situazioni non chiare dal punto di vista etico il Tecnico ABA cerca di risolvere la questione consultandosi con comitati di ricerca indipendenti, attraverso consulenze tra colleghi e altri strumenti idonei.
Art. 44
Il Tecnico ABA che conduce ricerca fa tutto il possibile per massimizzare i benefici e minimizzare i rischi per i suoi clienti o per i partecipanti alla ricerca, per gli studenti e per tutti coloro con cui lavora. Il Tecnico ABA minimizza gli effetti personali, finanziari, sociali e organizzativi che potrebbero portare a un cattivo utilizzo della loro ricerca. Nel caso in cui venga a conoscenza di un cattivo uso o di un’interpretazione fuorviante del suo lavoro individuale, il Tecnico ABA fa tutto il possibile per correggere il suo cattivo utilizzo o la sua cattiva rappresentazione.
Art.45
Il Tecnico ABA evita conflitti di interesse nella conduzione della ricerca e minimizza le interferenze con i partecipanti o con l’ambiente in cui viene condotta la ricerca stessa. Il Tecnico ABA fornisce informazioni comprensibili ai partecipanti o ai loro tutori sulla natura della ricerca sulla possibilità di partecipare ovvero di ritirarsi in qualsiasi momento e senza nessuna penalità. Il tecnico XXX dà piena informazione ai soggetti sugli elementi significativi che possono influenzare la loro volontà di partecipare e risponde a qualsiasi domanda che i partecipanti potrebbero avere riguardo alla ricerca.
Art. 46
Il Tecnico ABA non diffonde informazioni personali identificabili che riguardino i suoi clienti, i partecipanti alla ricerca, o chi riceve i suoi Servizi e che ha raccolto durante il suo lavoro, a meno che la persona o l’ente interessato non abbia acconsentito per iscritto o non ci sia una diversa autorizzazione legale a farlo. Il Tecnico ABA nasconde le informazioni confidenziali che riguardano i partecipanti ogni volta che sia possibile in modo da non renderli identificabili individualmente agli altri e in modo che le discussioni non possano danneggiare partecipanti identificabili.
Art. 47
Il Tecnico ABA informa i partecipanti che alla conclusione del coinvolgimento nella ricerca ci sarà un momento di debriefing.
Art.48
Il Tecnico ABA cita con completezza il lavoro di altri quando opportuno e non presenta parti o elementi del lavoro altrui come se fosse il suo. Il tecnico ABA riconosce il contributo altrui alla ricerca includendo la persona tra gli autori o mettendo una nota a piè di pagina sul suo contributo. Anche i contributi minori alla ricerca o alla stesura della pubblicazione vengono adeguatamente riconosciuti riportandoli in note a piè di pagina o in frasi introduttive.
Art.49
Il tecnico ABA non falsifica i dati nelle sue pubblicazioni. Se un Tecnico ABA identifica un errore in una sua pubblicazione intraprenderà tutte le azioni per correggerlo, ritrattarlo o modificarlo o con altri adeguati strumenti di pubblicazione. Il Tecnico ABA non omette risultati che potrebbero alterare l’interpretazione del suo lavoro e non pubblica come dati originali dati che sono già stati pubblicati. Questo non impedisce la ripubblicazione di dati con gli appropriati riferimenti. Il Tecnico ABA non sottrae i dati su cui si basano le sue conclusioni, anche dopo che sono stati pubblicati, dall’esame di altri professionisti competenti che cerchino unicamente di verificare e di sottoporre a una seconda analisi le sue conclusioni, ammesso che la riservatezza dei partecipanti possa essere protetta e nel caso in cui non ci siano impedimenti legali alla loro condivisione.
CAPITOLO V - Rapporti con i colleghi
Art. 50
I rapporti fra i Tecnici ABA devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Il Tecnico ABA appoggia e sostiene i Colleghi che, nellʼambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.
Art. 51
I Tecnici ABA promuovono una cultura etica nel loro ambiente di lavoro e informano gli altri dell’esistenza di questo Xxxxxx. Nel caso in cui il Tecnico ABA sia testimone di una probabile violazione legale o etica prende i provvedimenti necessari per proteggere il cliente, provvedimenti che includono ma non si limitano a contattare le autorità relative, chiedere consulenze ad esperti e tenere una adeguata documentazione da cui emergano i suoi sforzi per portare il problema ad una soluzione. Nel caso in cui sia appropriata una soluzione informale del caso, senza per questo essere infrante le norme sulla riservatezza, il Tecnico ABA tenta di risolvere il problema portandolo all’attenzione dell’individuo responsabile e documentando i suoi sforzi. Se la soluzione non viene raggiunta, egli riferisce la violazione all’autorità competente (datore di lavoro, supervisori, AssoTABA).
Art. 52
Il Tecnico ABA si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline analitico comportamentali e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.
Art. 53
Il Tecnico ABA si astiene dal dare pubblicamente giudizi negativi su colleghi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, il Tecnico ABA è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’AssoTABA.
Art. 54
Nellʼesercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, il Tecnico ABA è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.
CAPITOLO VI - Rapporti con la società
Art. 55
Il Tecnico ABA presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.
Art. 56
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, il Tecnico ABA non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato da AssoTABA. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dellʼimmagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.
Art. 57
I Tecnici ABA non sollecitano né utilizzano testimonianze di clienti attuali nelle loro pagine web in alcun altro materiale elettronico o stampato. Le testimonianze da parte di clienti passati devono specificare se sono state sollecitate o meno e includere un’accurata dichiarazione della tipologia di relazione tra il Tecnico ABA e l’autore della testimonianza e rispettare tutte le leggi rilevanti sulle affermazioni di chi porta la sua testimonianza. Nel rispetto delle leggi relative, i Tecnici ABA possono fare pubblicità evidenziando la tipologia di Servizi basati sull’evidenza che forniscono, le qualifiche del loro staff, e i risultati oggettivi che hanno ottenuto e pubblicato.
CAPITOLO VII - Norme di attuazione Art. 58
È istituito presso l’AssoTABA l’Organismo Nazionale di Vigilanza, disciplinato dalle norme previste dal regolamento interno, con il compito di vigilare sugli aspetti deontologici connessi alla professione del Tecnico ABA ed applicare eventuali sanzioni disciplinari per ogni violazione del presente codice.
Art. 59
Il presente Xxxxxx di condotta entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati di approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell’AssoTABA.