ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEL PIANO DI ZONA
PER LA GESTIONE DEL PIANO DI ZONA
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI VALLE CAMONICA TRIENNIO 2018 - 2020
PREMESSO CHE:
− la Legge 08 Novembre 2000, n° 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali", ha posto le basi per la ridefinizione del sistema di Welfare nazionale, regionale e locale e introduce nel comparto delle Politiche Sociali profonde innovazioni, rendendo anche espliciti i livelli essenziali delle prestazioni sociali, così come previsto all’articolo 22;
− l’art. 6 della L. 328/2000 stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che i medesimi enti locali concorrono alla programmazione regionale adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini secondo le modalità stabilite dalla L. 8 giugno 1990 n. 142 (ora Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 267/2000);
− l’art. 19 della L. 328/2000 stabilisce che i Comuni, a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le A.S.L., provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, a definire il Piano di Zona;
− la Legge Regionale 2 marzo 2008, n. 3, e ss.mm.ii “Governo degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale” disciplina l’organizzazione dei servizi in ambito sociale;
− l’art. 18 della L.r. 3/2008 definisce il Piano di Zona come lo strumento della programmazione in ambito locale della rete d’offerta sociale. Il Piano di Zona si configura dunque come lo strumento privilegiato per conseguire forme di integrazione tra le varie politiche mediante l’analisi dei bisogni, la definizione delle priorità, la gestione innovativa, flessibile e partecipata del sistema di offerta;
− il Piano di Zona è quindi lo strumento fondamentale attraverso il quale i Comuni stessi con il consenso degli altri soggetti attivi nella progettazione possono disegnare il sistema integrato di interventi e servizi sociali con riferimento agli obiettivi strategici, alle risorse da attivare ed all’organizzazione dei servizi;
− l’art. 13 c. 1 della L.R. 3/2008, stabilisce che i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane, ove delegate, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;
− l’articolo 3 della L.R. 3/2008 che riconosce, tra i soggetti partecipanti alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete, anche il ruolo esercitato dai soggetti del Terzo Settore, dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e dagli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale;
− che l’art. 18 c. 7 della citata Legge regionale stabilisce che i Comuni attuano il Piano di Zona mediante la sottoscrizione di un Accordo di Programma con l'ASL territorialmente competente e, qualora ritenuto opportuno, con la provincia, gli organismi rappresentativi del terzo settore, che hanno partecipato alla elaborazione del piano di zona e che aderiscono, su loro richiesta, all'accordo di programma;
VISTE:
− la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 – Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e l Titolo II della legge regionale del 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);
− la d.g.r. 16 novembre 2011, n. 2505 “Approvazione documento Un welfare della sostenibilità e della conoscenza – Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014”;
− la d.g.r. 19 dicembre 2014, n.2941 “Approvazione del documento Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità - Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017”;
PRESO ATTO:
− che in data 27 novembre 2018 l’Assemblea dell’Ambito Territoriale di Valle Camonica ha approvato il Piano di Zona 2018-2020;
Tutto ciò premesso, le seguenti parti:
i Comuni di: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Xxxxxx, Xxxxxx, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Ponte di Legno, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione;
la Comunità Montana di Valle Camonica e il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica; l’ATS della Montagna;
l'ASST Valcamonica
Concordano e stipulano il presente
ART. 1 - PREMESSA
Le premesse, il Piano di Zona (allegato 1), costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo di Programma.
ART. 2 - FINALITÀ DELL’ACCORDO
Gli Enti firmatari del presente Accordo, attraverso l’integrazione delle rispettive competenze, in particolare per quanto attiene alle prestazioni socio-assistenziali ed anche in collaborazione con l’ATS della Montagna per le materie oggetto d’integrazione socio-sanitaria, sottoscrivono il presente Accordo per la realizzazione degli obiettivi definiti nel Piano di Zona dell’Ambito Valle Camonica - triennio 2018-2020”.
In particolare l’Accordo persegue le seguenti finalità:
a) attuare quanto stabilito nel Piano di Zona secondo il piano economico approvato annualmente dell’Assemblea dell’Ambito territoriale di Valle Camonica;
b) promuovere una strategia della partecipazione che consenta di valorizzare tutti i soggetti attivi all'interno dell’ambito e di favorire la capacità del sistema di rispondere alle esigenze espresse e latenti presenti nel contesto di riferimento;
c) realizzare iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, finalizzate alla qualificazione e sviluppo dei servizi, anche al fine di implementare il sistema informativo dei servizi e l’attività di valutazione;
d) sostenere il percorso di qualificazione dell'offerta dei servizi erogati a livello locale anche tramite la definizione di sistemi di qualità che fungano da strumenti di garanzia dell'esigibilità dei diritti da parte dei cittadini;
e) favorire l'integrazione degli interventi e prestazioni sociali con gli ambiti sanitari, dell'istruzione, della formazione, della casa e del lavoro.
ART. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
Il presente Accordo è finalizzato alla realizzazione del sistema integrato di Servizi alla Persona dell’Ambito Valle Camonica, così come previsto nel Piano di Zona 2018-2020.
ART. 4 - SOGGETTI SOTTOSCRITTORI
Sono soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma i Comuni dell’Ambito Valle Camonica sopra elencati, la Comunità Montana di Valle Camonica, il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica, l’ATS della Montagna e l’ASST Valcamonica.
ART. 5 - SOGGETTI ADERENTI
E’ soggetto aderente dell’Accordo di programma, per ruolo e funzione, l’Azienda Territoriale per i Servizi alla persona con sede in Breno , azienda delegata dai Comuni dell’Ambito per l’esercizio di attività socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e più in generale, la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, con specifico contratto di servizio.
Possono aderire all’Accordo di programma, su specifica richiesta, tutti i soggetti portatori d’interesse coinvolti nelle commissioni e che hanno partecipato all’elaborazione del Piano di Zona. Si riconosce in particolare alla Provincia di Brescia un ruolo di rilievo non solo per la condivisione degli obiettivi generali del PdZ del Distretto, ma per la diretta presenza e partecipazione nell’ambito dell’importante obiettivo della formazione.
ART. 6 - IMPEGNI DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI
Le Amministrazioni firmatarie si impegnano a realizzare i servizi e gli interventi approvati nel Piano di Zona secondo modalità e termini definiti nel Piano stesso e con le risorse che annualmente vengono quantificate nel piano economico. Nello specifico:
a) I Comuni
Garantiscono il potenziamento delle risorse destinate agli interventi e ai servizi sociali e si impegnano pertanto a prevedere per il triennio la quota/abitante del fondo di solidarietà nella seguente modalità:
- anno 2018 € 21,16 per abitante (dati al 31.12.2017)
- anno 2019 € 21,16 per abitante (dati al 31.12.2018)
- anno 2020 € 21,16 per abitante (dati al 31.12.2019)
Si precisa che per l’anno 2020 l’Assemblea di Ambito, tenuto conto di nuove emergenze provenienti dal territorio, valuterà eventuali integrazioni.
b) La Comunità Montana di Valle Camonica e il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica
Gli Enti comprensoriali garantiscono la continuità delle risorse destinate per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Zona. Per l’anno 2018 la quota di cofinanziamento è pari ad € 955.000,00.
c) L’ATS della Montagna
La L.R. 11 agosto 2015, n. 23 ha introdotto novità fondamentali, volte ad adeguare il sistema anche relativamente all’integrazione tra le prestazioni sociosanitarie e sanitarie con quelle sociali di competenza dei comuni, rafforzando la funzione di governance dell’ATS in tal senso, attraverso gli strumenti del Dipartimento della programmazione per l’integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali e la cabina di regia con “funzioni consultive rispetto alle attività del Dipartimento”. Le ATS svolgono, infatti, un preciso ruolo di regia su molte attività di carattere sociale, sia per rispondere a bisogni che sono contemporaneamente sociosanitari e sociali, sia per prevenire l’evoluzione della fragilità sociale in fragilità sociosanitaria e/o sanitaria o ancora per la indispensabilità di promuovere sinergie ed integrazione delle professionalità e delle competenze al fine di realizzare un piano assistenziale adeguato e corrispondente ai bisogni della persona. In linea generale si tratta di tutte le funzioni che necessitano di una presa in carico integrata rispondendo a situazioni di vulnerabilità e fragilità. La l.r. 23/2015 ha ribadito la piena titolarità delle funzioni e delle competenze in ambito sociale in capo ai Comuni, attraverso la programmazione zonale espressa dal Piano di Zona.
L’ATS, attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla l.r.23/2015 esercita la propria funzione di governance al fine di garantire:
− le attività di valutazione multidimensionale rispetto agli interventi complessi, a tutela dei minori, non autosufficienza (es. FNA), area famiglia, in raccordo con le ASST e in integrazione con équipe sociali territoriali;
− l’individuazione di percorsi condivisi tra ATS, ASST e Comuni per una presa in carico integrata, con particolare attenzione alla cronicità, della persona assicurando la continuità assistenziale, senza interruzione delle prestazioni, garantendo l’accesso a tutti i servizi /interventi della rete, utili a rispondere ai bisogni della persona;
− razionalizzazione dei processi operativi per la presa in carico del bisogno (es. PUA, CEAD, Sportelli unici welfare ecc.);
− confronto e scambio informativo tra ATS e Ambiti in relazione al monitoraggio, alla verifica, al controllo degli interventi e dei servizi integrati sociali e sociosanitari e le attività di monitoraggio-controllo relativo all’erogazione e utilizzo delle risorse dei fondi sociali (Fondo Sociale Regionale, FNPS, FNA).
CABINA DI REGIA DIPARTIMENTO PIPSS ATS - LEGGE 23/2015
La Cabina di Regia prevista dalla L.R. 11 agosto 2015, n. 23 svolge funzioni consultive rispetto alle attività dell'ATS finalizzate all'integrazione delle prestazioni sociosanitarie e sanitarie con quelle sociali di competenza dei Comuni con particolare riferimento agli interventi volti a prevenire l’evoluzione sfavorevole delle condizioni di fragilità ed a garantire risposte adeguate a bisogni complessi di natura sociale e sanitaria, promuovendo le necessarie sinergie ed il raccordo tra le diverse professionalità e competenze istituzionali.
Alla Cabina di Regia, attivata presso il Dipartimento PIPSS dell'ATS e coordinata dal Direttore Socio Sanitario, partecipano i rappresentanti dei Comuni, i responsabili degli Uffici di Piano, il Direttore del Dipartimento PIPSS, i Direttori dei Distretti dell'ATS, i Direttori Socio Sanitari delle ASST, i rappresentanti dei gestori delle Unità d’Offerta/servizi interessati alle tematiche trattate.
Le attività svolte sono finalizzate in particolare all'analisi dei bisogni e individuazione delle risorse disponibili sia in termini di economici che di unità d'offerta, alla promozione e sostegno del lavoro di rete fra i diversi attori del territorio comprese le associazioni del terzo settore e volontariato, all'individuazione di modelli di intervento per lo sviluppo di un approccio integrato in ordine alla valutazione multidimensionale e alla presa in carico, al monitoraggio dei modelli di intervento integrati attraverso strumenti condivisi, all'istituzione e gestione di tavoli tematici sulle materie di interesse per il territorio.
Alla Cabina di Regia sono inoltre assegnate le funzioni di governance inerenti la definizione ed il monitoraggio dei piani di riparto delle risorse economiche derivanti dal Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), dal Fondo per la Non Autosufficienza (FNA), dal Fondo Sociale Regionale (FSR) e/o riferite a specifici progetti regionali, attraverso la condivisione e verifica dei criteri di programmazione individuati e delle attività svolte, in relazione ai bisogni del territorio ed in coerenza con le indicazioni normative regionali
d) L’ASST Valcamonica
Ai sensi della L.R. 23/2015 le ASST si articola in due settori aziendali definiti rete territoriale e polo ospedaliero attraverso i quali trovano collocazione le funzioni che rispondono ai bisogni di persone vulnerabili, a rischio di fragilità socio-sanitaria e che quindi necessitano di una presa in carico integrata che coinvolge anche la rete sociale e i Comuni. Questa articolazione garantisce, all’interno di un unico soggetto, tutte le attività e i servizi della filiera erogativa, con l’obiettivo di superare la distinzione e frammentazione dei percorsi di cura tra sanitario e socio sanitario.
La mission dell'ASST della Valcamonica è quella della tutela sanitaria e socio-sanitaria della popolazione attraverso l'erogazione di prestazioni specialistiche di media o elevata complessità, nel rispetto della dignità della persona, del suo bisogno di salute, dell'equità dell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dei Piani Sanitari Nazionale e Regionale.
ART. 7 – ENTE CAPOFILA
I soggetti firmatari, individuano la Comunità Montana di Valle Camonica quale Ente capofila del presente Accordo di programma.
Si ribadisce l’importanza della continuità nella suddivisione delle responsabilità di governance relative all’attuazione del sistema delle politiche sociali sul territorio dell’Ambito.
L’Ente Capofila è responsabile del supporto alla fase programmatoria e l’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona è ente strumentale deputato alla gestione dei servizi.
L’Ente capofila potrà, per l’assolvimento delle proprie funzioni, avvalersi anche delle competenze tecniche messe a disposizione dall’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona.
Gli impegni fra l’Ente capofila e l’Azienda Territoriale verranno regolati da specifico protocollo d’intesa.
ART. 8 – PROGRAMMA TRIENNALE E PIANO ECONOMICO ANNUALE
Per la realizzazione delle azioni previste dalla programmazione triennale indicate dal Piano di Zona, appare necessario giungere alla definizione di piani economici annuali che, nell’ambito degli obiettivi definiti, garantiscano la gestione flessibile e dinamica delle priorità e dei relativi finanziamenti.
Il piano economico annuale (bilancio di previsione del Piano di Zona), elaborato dall’Ufficio di Piano, viene approvato annualmente dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale e dall’Ente Capofila.
Eventuali variazioni in corso d’anno sono approvate dal Comitato dei Sindaci che ne darà puntuale informazione all’Assemblea nella prima seduta utile.
ART. 9 -RISORSE
Le risorse economiche del presente accordo costituiscono il “Budget del Piano di Zona”, composto da:
- Fondo di Solidarietà sulla base di finanziamenti messi a disposizione dai Comuni e dagli Enti comprensoriali (art. 6);
- Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS);
- Fondo Sociale Regionale (FSR);
- Fondo Non Autosufficienza (FNA);
- Risorse provinciali per specifiche aree di intervento;
- Fondo per il contrasto alle povertà;
- Fondo “Dopo di Noi”;
- Eventuali ulteriori finanziamenti derivanti da specifici fondi regionali, statali ed europei;
- Risorse economiche, umane e strumentali delle organizzazioni e delle diverse realtà che compongono la comunità locale e che concorrono alla realizzazione del Piano di Zona.
L’accertamento e il riparto dei finanziamenti sono definiti annualmente dalla Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale in sede di approvazione del Piano economico annuale di cui al precedente art. 8.
ART. 10 - ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI - LEGGE 23/2015
La Conferenza dei Sindaci: è composta da tutti i sindaci, o loro delegati, dei comuni compresi nel territorio dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS), si avvale del Consiglio di Rappresentanza e si articola in Assemblea dei Sindaci del Distretto e Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale.
La Conferenza esercita le proprie funzioni in attuazione dell'art. 3, comma 14, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e formula, nell'ambito della programmazione territoriale dell'ATS, proposte
per l'organizzazione territoriale dell'attività sociosanitaria e socioassistenziale, partecipa alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti di competenza delle ATS, promuove l'integrazione delle prestazioni e/o delle funzioni sociali con le funzioni e/o le prestazioni dell'offerta sanitaria e sociosanitaria, esprime il proprio parere obbligatorio sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie.
Il funzionamento della Conferenza e del Consiglio di rappresentanza dei sindaci è disciplinato con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR 5507/2016).
Il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto e dell'Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale è disciplinato con Delibera ATS n. 563 del 30/11/2016 "Recepimento del Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci del Distretto e dell'Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale approvato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci dell'ATS della Montagna".
L’Articolazione degli organismi di rappresentanza dei Sindaci è definita nel POAS dell’Agenzia stessa.
ART. 11 – L’ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO TERRITORIALE
L’Assemblea dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci del Distretto Valle Camonica o dagli Assessori/Consiglieri Comunali formalmente delegati anche di altre Amministrazioni Comunali e, senza diritto di voto, dal Presidente della Comunità Montana o suo delegato, in qualità di Ente Capofila del Piano di Zona oltre che dal Presidente dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona e dal Presidente dell’Ufficio di Piano.
All’Assemblea dei Sindaci, che rappresenta il luogo "stabile" della decisionalità politica per quanto riguarda il Piano di Zona e più in generale per le funzioni attribuite dalla L.328/2000 in capo ai Comuni, sono assegnate le seguenti competenze:
- il governo politico del processo di attuazione del Piano di Zona;
- l'approvazione del documento del Piano di Zona e dei relativi aggiornamenti;
- individuazione e scelta delle priorità e degli obiettivi delle politiche sociali distrettuali;
- la verifica della compatibilità di impegni/risorse necessarie;
- la deliberazione del bilancio di previsione distrettuale e di quello consuntivo;
- l'allocazione delle risorse di cui al Fondo Nazionale Politiche Sociali, al Fondo Nazionale per le non autosufficienze, al Fondo sociale Regionale e alle quote di risorse autonome conferite per la gestione associata per l'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano di Zona;
- la nomina/ratifica dei componenti di propria competenza nella Cabina di Regia;
- il governo del processo di interazione tra i soggetti operanti sul territorio con particolare riguardo alla gestione dei servizi;
- l’approvazione dei monitoraggi relativi alle rendicontazioni richieste dalla Regione Lombardia ai fini dell’assolvimento dei debiti informativi.
- la determinazione delle linee guida per la compartecipazione al costo dei servi da parte dei cittadini.
- la nomina e la revoca motivata del proprio Presidente e del Vice – Presidente.
ART. 12 COMITATO DEI SINDACI
Per la funzionalità dell’organo politico è nominato da parte dell’Assemblea dei Sindaci il “Comitato dei Sindaci” formato dal Presidente dell’Assemblea e da 4 membri, da individuare al proprio interno, nominati dall’Assemblea con votazione palese, a maggioranza semplice, su proposta del
Presidente. Il Comitato dei Sindaci fornisce all'Ufficio di Piano gli indirizzi operativi necessari per la gestione delle attività e dei servizi integrati ed istruisce e trasmette all'Assemblea dei Sindaci gli elementi per la valutazione del sistema integrato di servizi sociali dell’Ambito Valle Camonica.
Compiti principali del Comitato dei Sindaci sono:
- analisi preventiva degli elaborati da sottoporre all’Assemblea dei Sindaci;
- analisi periodica delle attività svolta dall’Ufficio di Piano;
- analisi periodica delle attività socio sanitarie inerenti gli snodi dell’integrazione;
- approfondimento degli strumenti di programmazione e delle risorse esterne al perimetro del Piano di Zona che concorrono alla realizzazione del welfare locale;
- il raccordo fra l’Assemblea dei Sindaci e l’Ufficio di Piano;
- attuazione degli indirizzi generali dell’Assemblea dei Sindaci;
- approvazione, in caso di urgenza, delle variazioni di bilancio che dovranno essere ratificate, pena la decadenza, dall’Assemblea dei Sindaci nella prima seduta utile.
ART. 13 - UFFICIO DI PIANO
Il coordinamento operativo tra i diversi enti ed i diversi progetti di attuazione del Piano di Zona è svolto da un organismo di supporto tecnico ed esecutivo, rappresentato dall’Ufficio di Piano, quale soggetto di supporto alla programmazione, responsabile delle funzioni tecniche, amministrative e della valutazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona. In conseguenza dell’alto livello assegnato alla programmazione zonale, appare fondamentale che la pianificazione sia presidiata attraverso professionalità qualificate e modelli organizzativi che consentano di dare valore a tale funzione. Come richiamato dalle Linee guida regionali di cui alla DGR X/7631 del 28/12/2017, “appare strategico per i comuni rafforzare il ruolo degli Uffici di Piano in termini di dotazioni strumentali, di personale e di risorse economiche conferite. Al contempo è fondamentale che l’Ufficio di Piano venga ripensato nell’ottica della nuova dimensione di Ambito distrettuale: la gestione associata dei servizi sociali, della loro programmazione, gestione ed erogazione è la questione dirimente al fine di potenziare la dimensione territoriale del nuovo welfare, rendendo il percorso della ricomposizione realmente efficace. Gli Uffici di Piano hanno quindi una centralità strategica per quel che concerne la programmazione e l’implementazione delle politiche sociali. Questa gestione è sempre più importante perché il territorio si trova a governare misure e fonti di finanziamento differenti, provenienti da diversi livelli di governo, da integrare sul territorio con la programmazione sociale adottata dai singoli comuni. Data questa sempre maggiore centralità, Regione Lombardia sostiene il consolidamento della capacità degli Ambiti in tema di programmazione, regolamentazione e gestione delle funzioni sociali, considerando la loro centralità per quel che concerne la gestione e l’implementazione delle politiche sociali.”
In tale prospettiva con il presente Accordo di Programma si condivide una nuova strutturazione dell’Ufficio di Piano pensata proprio al fine di rispondere meglio alla forte dimensione strategia che viene attribuita a tale organismo e per favorire condizioni migliori per fronteggiare in modo qualificato ed efficiente le molteplici competenze che allo stesso sono attribuite sia dal livello nazionale che regionale.
L’Ufficio di Piano dell’Ambito Valle Camonica è costituito da:
- Presidente dell’Assemblea di Ambito con funzioni di Presidente;
- n. 1 rappresentante della Comunità Montana di Valle Camonica;
- n.1 rappresentante nominato dall’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, esperto in materia di pianificazione e programmazione;
- n. 1 rappresentante nominato dalla Comunità Montana di Valle Camonica esperto in materia di supporto amministrativo ed organizzativo;
- n. 1 coordinatore del Tavolo di Sintesi Territoriale.
L’attività dell’Ufficio di Piano è volta a garantire un servizio integrato di servizi, attraverso:
- la programmazione, pianificazione e valutazione degli interventi;
- la costruzione e gestione del budget;
- l’amministrazione delle risorse complessivamente assegnate;
- il coordinamento della partecipazione dei soggetti sottoscrittori e aderenti all’Accordo di Programma.
L’ufficio di Piano, nella sua componente tecnico-amministrativa, composto da operatori dell’Ente capofila e dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla persona ha il compito di presidiare tutte le procedure, le scadenze, gli adempimenti amministrativi, il monitoraggio e le diverse attività richieste nella gestione del Piano di Zona.
L’Ufficio di Piano si avvale della personalità giuridica dell’ente capofila dell’Accordo di Programma.
ART. 14 - TAVOLO DI SINTESI TERRITORIALE
E’ un organismo costituito dai responsabili tecnici dei soggetti che costituiscono la rete del territoriale ed è composto da 12 elementi: 1 coordinatore nominato dalla Comunità Montana, 2 tecnici dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, 2 tecnici della Comunità Montana/Comuni, 2 rappresentanti del Forum del Terzo Settore, 1 Rappresentante ATS della Montagna, 1 Rappresentante ASST Valcamonica, 3 Rappresentanti delle XX.XX.
Il Tavolo ha le seguenti funzioni:
- svolge funzioni consultive e propositive rispetto alla realizzazione degli obiettivi e conseguenti azioni del Pdz;
- costituisce e coordina i gruppi di lavoro previsti nel PdZ;
- svolge attività di supporto all’analisi dei bisogni del territorio e individuazione delle risorse disponibili sia in termini economici che di risorse umane.
ART. 15 - COMMISSIONI TEMATICHE DI PROGRAMMAZIONE
Le Commissioni Tematiche di Programmazione svolgono la funzione di supportare il Tavolo di Sintesi Territoriale nell'individuazione delle priorità e degli obiettivi strategici per la costruzione del Piano di Zona; garantiscono una partecipazione attiva ai soggetti della rete locale, forniscono un contributo alla base conoscitiva relativa al ambito territoriale, contribuiscono a formulare diagnosi, ipotesi, pareri per la scelta degli obiettivi.
Le Commissioni tematiche di programmazione individuate sono le seguenti:
- Commissione Accesso alla rete dei Servizi;
- Commissione Domiciliarità;
- Commissione Politiche del Lavoro, dell’Istruzione e della Formazione;
- Commissione Politiche dell’Abitare Sostenibile.
ART. 16 - DURATA
Il presente Accordo di programma ha durata corrispondente a quella del Piano di Zona. Ha validità pertanto per il triennio 2018-2020 e la scadenza è fissata al 31.12.2020, fatte salve eventuali indicazioni regionali di proroga o modifica del periodo di validità dello stesso.
ART. 17 - MODALITA’ DI VERIFICA E MONITORAGGIO
L’Accordo di programma e la realizzazione degli obiettivi del Piano, vengono monitorati attraverso un percorso di valutazione in itinere che prevede il coinvolgimento sia della rete di concertazione (Tavolo di sintesi territoriale, commissioni), sia del costante monitoraggio politico del Comitato dei Sindaci.
ART. 18 - PUBBLICAZIONE
La Comunità Montana di Valle Camonica si impegna a pubblicare sul BURL il presente Accordo di Programma e a tenere a disposizione tutta la documentazione per gli enti sottoscrittori nonché gli altri soggetti aventi diritto alla visione della medesima secondo la normativa vigente.
Articolo 19 – Controversie
Ai sensi dell’art. 34, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, la risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, in caso di applicazione controversa e difforme o in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente Accordo, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui due nominati dalle parti e un terzo di comune accordo. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.
Breno, lì
Letto ed a piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono:
Il Presidente della Comunità Montana di Valle Camonica
Il Presidente del Consorzio Bim di Valle Camonica
Il Direttore Generale dell’ATS della Montagna
Il Direttore Generale dell’ASST Valcamonica
Il Sindaco del Comune di Angolo Terme |
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Il Sindaco del Comune di Artogne |
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Il Sindaco del Comune di Berzo Demo |
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Il Sindaco del Comune di Berzo Inferiore |
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Il Sindaco del Comune di Bienno |
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Il Sindaco del Comune di Borno |
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Il Sindaco del Comune di Braone |
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Il Sindaco del Comune di Breno |
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Il Sindaco del Comune di Capo di Ponte |
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Il Sindaco del Comune di Cedegolo |
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Il Sindaco del Comune di Cerveno |
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Il Sindaco del Comune di Ceto |
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Il Sindaco del Comune di Cevo |
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Il Sindaco del Comune di Cimbergo |
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Il Sindaco del Comune di Cividate Camuno |
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Il Sindaco del Comune di Corteno Golgi |
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Il Sindaco del Comune di Darfo Boario Terme |
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Il Sindaco del Comune di Edolo |
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Il Sindaco del Comune di Esine |
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Il Sindaco del Comune di Gianico |
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Il Sindaco del Comune di Incudine |
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Il Sindaco del Comune di Losine |
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Il Sindaco del Comune di Lozio |
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Il Sindaco del Comune di Malegno |
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Il Sindaco del Comune di Malonno |
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Il Sindaco del Comune di Monno |
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Il Sindaco del Comune di Niardo |
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Il Sindaco del Comune di Ono San Xxxxxx |
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Il Sindaco del Comune di Ossimo |
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Il Sindaco del Comune di Paisco Loveno |
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Il Sindaco del Comune di Paspardo |
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Il Sindaco del Comune di Pian Camuno |
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Il Sindaco del Comune di Piancogno | _ |
Il Sindaco del Comune di Pisogne |
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Il Sindaco del Comune di Ponte di Legno |
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Il Sindaco del Comune di Saviore dell’Adamello |
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Il Sindaco del Comune di Sellero |
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Il Sindaco del Comune di Sonico |
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Il Sindaco del Comune di Temù |
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Il Sindaco del Comune di Vezza d’Oglio |
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Il Sindaco del Comune di Vione |
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Partecipa e sottoscrive il presente accordo, in qualità di soggetto aderente, condividendo le finalità del Piano e le sue modalità di esecuzione:
Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona
Partecipano e sottoscrivono il presente accordo, in qualità di soggetti aderenti, condividendo le finalità del Piano e le sue modalità di esecuzione, anche i seguenti soggetti: