PROCEDURA DI GARA APERTA MEDIANTE R.D.O. SU PIATTOFORMA CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE E BAR ALL’INTERNO DELLE SEDI MINISTERIALI
Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO 5 - Acquisizione e gestione beni mobili e servizi connessi
PROCEDURA DI GARA APERTA MEDIANTE R.D.O. SU PIATTOFORMA CONSIP, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE E BAR ALL’INTERNO DELLE SEDI MINISTERIALI
Sede di xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 XXXX Sede di lungotevere Ripa n.1 – 00000 XXXX
DISCIPLINARE DI GARA CIG: 8514475F08
INDICE
Art. 1 PREMESSA
Art. 2 OGGETTO
Art. 3 COSTI DELLA CONCESSIONE Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO
4.1 MODIFICHE E RINNOVI
Art. 5 DOCUMENTI DI GARA
Art. 6 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Art. 7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
7.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
Art.8 AVVALIMENTO Art. 9 SUBAPPALTO
Art.10 GARANZIA PROVVISORIA
ART. 11 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ART. 12 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC ART. 13 SOCCORSO ISTRUTTORIO
ART. 14 PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
14.1 BUSTA A – documentazione amministrativa
14.1.1 Documento di gara unico europeo
14.1.2 Dichiarazioni integrative
14.1.3 Documentazione a corredo
14.1.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
14.1.5 Progetto di riassorbimento del personale
14.2 BUSTA B – Offerta tecnica
14.3 BUSTA C – Offerta economica
ART. 15 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Art.16 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA-COMMISSIONE GIUDICATRICE Art.17 STIPULA DEL CONTRATTO
Art.18 EFFICACIA DEL CONTRATTO
Art.19 CONSEGNA DEI LOCALI E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI
Art.20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Allegato 1) dichiarazione di offerta economica Allegato 2) Attestato di sopralluogo Allegato 3) Schema di concessione di servizi allegato 4) protocollo di legalita’
DISCIPLINARE DI GARA
ART. 1
PREMESSA
L’Amministrazione in intestazione (c.f. 80242250589), con sede in Roma in Viale Xxxxxxx Xxxxxxx n.5, ha deliberato di affidare in concessione la gestione dei servizi di ristorazione e bar per la durata di 3 (tre) anni, con facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 2 (due) anni, all’interno delle sedi del Ministero della Salute, site in Roma, viale Xxxxxxx Xxxxxxx n. 5 e Lungotevere Ripa n.1.
L’affidamento avverrà mediante Richiesta di Offerta (R.D.O.) aperta su piattaforma Consip e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 36, comma 9, e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii (Codice dei contratti pubblici, in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è Roma, CIG: 8514475F08.
Il Responsabile del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Il presente documento contiene, tra l’altro, le informazioni relative ai requisiti richiesti in ordine alla partecipazione alla gara, alle modalità di presentazione dell’offerta, alla documentazione da allegare alla medesima, alle modalità di aggiudicazione della gara, nonché alla stipulazione del contratto con l’Aggiudicataria.
La disciplina concernente le modalità qualitative e quantitative di erogazione dei servizi di cui trattasi, invece, è contenuta nel Capitolato speciale d’oneri e nei relativi allegati.
ART. 2
OGGETTO
La gara ha per oggetto l’affidamento dei servizi di ristorazione e bar (d’ora in avanti denominati anche “Servizi”), da svolgere all’interno delle due sedi del Ministero, come dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale d'Oneri.
L’affidamento dei Servizi prevede il preventivo allestimento dei locali mediante fornitura dei necessari arredi, attrezzature ed apparecchiature, dettagliatamente indicati nel Capitolato Speciale d’Oneri. La fornitura, l’installazione e la messa in funzione di tutte le attrezzature, apparecchiature e arredi necessari all’espletamento dei servizi oggetto della presente procedura, sono a totale carico dell’Aggiudicatario, che deve anche provvedere a tutte le spese per la gestione, nessuna esclusa, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture fornite, come indicato nel Capitolato speciale d’oneri.
Per l’allestimento e l’espletamento dei Servizi l’Amministrazione mette a disposizione appositi locali ubicati all’interno delle sedi ministeriali, i cui disegni sono allegati al Capitolato speciale d’oneri.
Le condizioni, i requisiti, le specifiche tecniche, le modalità ed i termini ai quali dovrà rispondere la prestazione del servizio sono stabiliti, oltre che nel presente Disciplinare, nel Capitolato speciale d’oneri e nei relativi allegati.
Si fa altresì presente che presso la sede di viale Xxxxxxx Xxxxxxx n. 5 è presente un cortile interno, posto davanti all’area bar, per l’allestimento del quale ciascun concorrente, in sede di offerta tecnica, dovrà presentare un progetto organizzativo, che sarà oggetto di attribuzione di punteggio, ai sensi del successivo art. 15 del presente disciplinare di gara.
L’affidamento in concessione è costituito da un unico lotto, in ragione della sostanziale omogeneità delle prestazioni e al fine di ottimizzare ed efficientare i rapporti con il Concessionario.
Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell'affidamento in concessione è il seguente:
Tabella n. 1 – Oggetto della concessione
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P(principale) S (secondaria) |
1 | Servizio di ristorazione | 55511000-5 | P |
2 | Servizio bar | 55511000-5 | P |
Il valore annuo complessivo della concessione di servizi è stimato dall’Amministrazione in circa € 620.000,00 (euro seicentoventimila/00) e, per la durata contrattuale di tre anni, in € 1.860.000,00 (euro unmilioneottocentosessanta/00) - stimato sulla base del piano economico-finanziario riportato nel presente articolo.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata massima pari ad anni 2 (due). Pertanto, ai sensi dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. 50/2016, quest’ultima opzione determina un incremento complessivo del valore pari ad € 1.240.000,00 (unmilioneduecentoquarantamila/00), per un importo complessivo della concessione di servizi pari ad € 3.100.000,00 (euro tremilionicentomila/00). In tale importo non sono compresi i costi per la sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, quantificati in € 1.450,00 (Euro millequattrocentocinquanta/00), come indicato nel Documento di valutazione dei rischi allegato al Capitolato speciale d’oneri.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato in € 420.000,00 (euro quattrocentoventimila/00).
I costi della manodopera sono stati calcolati sulla base delle tabelle allegate al D.M. 27 giugno 2019 n. 44 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale “Costo orario del lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici servizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo”.
I valori sopra riportati sono da ritenersi puramente indicativi e presuntivi.
La fruizione del servizio da parte degli aventi diritto è del tutto libera, pertanto l'Amministrazione non assume alcun impegno a garanzia di un numero minimo di utenti per l’espletamento dello stesso, fermo restando l’impegno dell’Aggiudicataria a soddisfare il 100% delle richieste di pasti di cui all’oggetto del presente Capitolato.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, inoltre, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, stimato in 6 mesi, e comunque entro i limiti previsti dall’art. 175, comma 4, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Ai fini dell’art. 167, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato della concessione, è pari ad
€ 3.410.000,00 (tremilioniquattrocentodiecimila/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Detto valore massimo stimato tiene conto delle sopra indicate opzioni di rinnovo e proroga del contratto.
L'importo complessivo stimato per tutto il periodo di durata della concessione è stato calcolato sulla base delle pregresse gestioni del servizio oggetto del presente affidamento:
SEDE DI XXXXX XXXXXXX XXXXXXX X. 0
• Numero medio di coperti effettuati dalla mensa presso la sede di Ribotta nell’anno 2019 è pari a n. 230 media giornaliera;
• Incasso giornaliero medio del bar è pari a circa € 1.100,00.
XXXX XX XXXXXXXXXXX XXXX X.0
• Incasso giornaliero medio del bar (comprensivo di piccola gastronomia) nell’anno 2019 è pari a circa € 520,00;
Il numero di pasti giornalieri non può essere quantificato preventivamente dall’Amministrazione e può essere variabile in funzione del numero dei dipendenti che sceglieranno di usufruire del servizio.
Tabella n. 2 – Stima importo complessivo primo periodo di durata della concessione
Prezzo medio IVA
esclusa
Stima consumi annui
Totale annuo
(IVA esclusa)
Primo periodo durata contrattuale (tre anni)
Servizio Bar | Panini/tramezzini/toast | € 2,00 | 75.000 | € 150.000,00 | € 450.000,00 |
Bevande | € 1,00 | 62.000 | € 62.000,00 | € 186.000,00 | |
Caffetteria | € 0,85 | 80.000 | € 68.000,00 | € 204.000,00 | |
Servizio Ristorazione | Pasti | € 5,00 | 68.000 | € 340.000,00 | € 1.020.000,00 |
TOTALE IVA ESCLUSA € 620.000,00 € 1.860.000,00
Manodopera -€ 420.000,00 -€ € 1.260.000,00
TOTALE IVA E MANODOPERA ESCLUSA € 200.000,00 € 600.000,00
Il servizio sarà effettuato a favore dei dipendenti ed eventuali ospiti esterni delle sedi ministeriali del Ministero della salute, ubicate in Roma, viale Xxxxxxx Xxxxxxx n.5 e Xxxxxxxxxxx Xxxx x. 0, che ospitano rispettivamente circa 1.500 dipendenti e circa 210.
Si precisa che non vi è alcun impegno al riconoscimento all’affidatario di un ammontare minimo di corrispettivi, anche nel caso in cui, nel corso della durata dell’esecutività del contratto, venga richiesta l’esecuzione del servizio per quantitativi inferiori rispetto alla predetta stima.
I prezzi a base d’asta, IVA esclusa, per ciascun servizio sono i seguenti:
SERVIZIO RISTORAZIONE
• menù completo a scelta: Euro 7,50
• menù con primo a scelta: Euro 6,50
• menù con secondo a scelta: Euro 7,00
• menù piatto unico veloce: Euro 7,00
• menù insalatona: Euro 6,00
• menù grill: Euro 8,00
• menu pizza Euro 7,00
SERVIZIO BAR
• i prezzi a base d’asta del servizio bar sono indicati nel listino prezzi in Allegato 4 del Capitolato speciale d’oneri.
I prezzi offerti dall’Aggiudicataria per i servizi oggetto del presente Disciplinare di gara saranno fissi ed immutabili per il primo periodo di durata del contratto di concessione, pari a tre anni, fatta salvo quanto previsto dall’art. 165, comma 6 del Codice.
Per gli eventuali periodi successivi, i prezzi saranno adeguati secondo le modalità indicate nello schema di contratto di concessione, allegato al presente disciplinare di gara.
I suddetti prezzi dovranno essere applicati anche all'utenza non dipendente dall’Amministrazione.
ART. 3
COSTI DELLA CONCESSIONE
L’Aggiudicataria dovrà corrispondere alla Stazione Appaltante, un canone mensile per ambedue le sedi del Ministero pari all'importo di Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00); detto canone include forfettariamente le spese relative alle utenze.
Tuttavia, come meglio dettagliato all’articolo successivo, in relazione all’andamento dell’attuale quadro epidemiologico, l’Amministrazione potrà prevedere anche uno sgravio (totale o parziale) dal rimborso mensile forfettario delle spese sostenute dal Ministero per le utenze.
Considerato, inoltre, che a differenza della sede di viale G. ribotta in cui i locali sono concessi in comodato d’uso gratuito, la sede ministeriale di Lungotevere Ripa n. 1 è sede demaniale, il Concessionario dovrà altresì provvedere al pagamento della relativa concessione, rilasciata dall’Ufficio dell’Agenzia del Demanio, stimata in circa € 700,00 (settecento/00) mensili.
ART. 4
DURATA DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 168 del d.lgs. 50/2016, il contratto di concessione dei servizi di ristorazione e bar avrà durata di 3 (tre) anni (escluse le eventuali opzioni), con decorrenza dalla data di avvio del servizio.
4.1 MODIFICHE E RINNOVI
La stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare delle modifiche alla concessione in parola ai sensi dell’art. 175 del Codice in relazione al particolare contesto emergenziale sanitario attualmente diffuso su tutto il territorio nazionale, connesso alla diffusione dell’epidemia determinata dalla diffusione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2.
Nello specifico, in relazione al particolare contesto emergenziale sanitario attualmente diffuso su tutto il territorio nazionale, l’Aggiudicatario, in una prima fase, dovrà garantire un servizio di ristorazione e bar, rapportato al numero di dipendenti mediamente presenti in sede (dato quest’ultimo che verrà comunicato periodicamente dall’Amministrazione) e al rispetto delle procedure anti-contagio attualmente vigenti, per tutto il perdurare di detto stato emergenziale.
Nell’affidamento del servizio oggetto della presente gara si terrà conto, pertanto, dell’evoluzione del quadro epidemiologico e dell’andamento del servizio, prevedendo l’inserimento nel contratto che verrà stipulato con la ditta aggiudicataria, di clausole in ordine alle modalità di erogazione del servizio e dei relativi prezzi, in considerazione dell’andamento dell’emergenza sanitaria e della effettiva presenza dei dipendenti nelle due sedi ministeriali, in relazione anche alla percentuale di utilizzo dello smart-working da parte dei lavoratori.
In relazione a ciò, l’Amministrazione potrà prevedere anche uno sgravio (totale o parziale) dal rimborso annuale forfettario delle spese sostenute dal Ministero per le utenze.
La ditta aggiudicataria dovrà, altresì, uniformarsi al rispetto di tutte le disposizioni normative complessivamente emanate al fine di fronteggiare il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dall’agente virale trasmissibile denominato “Coronavirus – 2019-CoV” e al protocollo anti-contagio adottato dall’Amministrazione (Allegato 6 del Capitolato speciale d’oneri), nonché ad ogni successiva modifica o integrazione delle suddette disposizioni.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, inoltre, di rinnovare il contratto, agli stessi prezzi e alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 2 (due) anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola al concessionario, mediante posta elettronica certificata, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del contratto originario.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, inoltre, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, stimato in 6 mesi, e comunque entro i limiti previsti dall’art. 175, comma 4, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
ART. 5
DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende i seguenti documenti suddivisi in:
BUSTA A- documentazione amministrativa:
A. Disciplinare di gara;
1. DGUE;
2. PASSOE;
3. Garanzia provvisoria;
4. Comprova pagamento imposta di bollo;
5. Attestato di sopralluogo;
6. Protocollo di legalità;
7. Schema di concessione di servizi.
B. Capitolato Speciale d'Oneri, comprensivo dei seguenti allegati:
8. disegni dei locali viale X. Xxxxxxx;
9. planimetria di Lungotevere Ripa n.1;
10. specifiche delle attrezzature, dei mobili e degli impianti – Ribotta;
11. caratteristiche degli ambienti e delle attrezzature – Ribotta;
12. Elenco attrezzature e arredi – Ripa;
13. Listino prezzi Assobar;
14. D.U.V.R.I.;
15. Protocollo anti-contagio sedi centrali – Covid 19.
C. Progetto di riassorbimento del personale.
BUSTA B- offerta tecnica:
16. Relazione tecnica;
17. Tabella dei menù stagionali.
BUSTA C- offerta economica:
18. Modello di offerta economica generata dal sistema;
19. Dichiarazione di offerta economica redatta preferibilmente secondo l’allegato modello.
La documentazione di cui alle precedenti lettere dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente, e dovrà essere accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e da procura (in caso di sottoscrizione da parte di procuratore).La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx.xxx.xx, sotto la voce “Bandi e Contratti”.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
ART.6
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dei servizi in concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
ART. 7
REQUISITI SI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012.
7.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
• Requisiti di idoneità:
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, per l’attività oggetto della gara.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
• Requisiti inerenti la capacità economico finanziaria:
b) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto della concessione riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 300.000,00 (trecentomila/00) IVA esclusa.
Il settore di attività è "Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande".
Tale requisito è richiesto al fine di poter selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di: 1) capacità economico finanziaria proporzionata al valore annuo del contratto tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell’impresa fornitrice con l’impegno prescritto dal contratto aggiudicato; 2) capacità tecniche ed organizzative, idonee a garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo dei servizi.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante copia conforme dei contratti sottoscritti con le amministrazioni/enti contraenti ovvero da copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di due anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico che per fondati motivi non è in grado di comprovare il requisito richiesto, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
• Requisiti inerenti la capacità tecnica e professionale:
c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: il concorrente deve aver eseguito nel periodo 2017-2019 almeno un servizio analogo al servizio di ristorazione collettiva (inteso come produzione e somministrazione pasti agli utenti), prestato a favore di un unico committente pubblico o privato, con un numero di pasti direttamente erogati (senza subappalto) non inferiore a
n. 200 (duecento) giornalieri.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme dei contratti sottoscritti con l’amministrazione/ente contraente.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme dei contratti sottoscritti con il committente privato.
d) possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001, rilasciato da organismi conformi ai requisiti prescritti dalle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l’esclusione dalla gara.
7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito di cui al precedente punto 7.2 lett. c) deve essere posseduto per intero almeno dalla mandataria.
Il requisito di cui al precedente punto 7.2 lett. d) deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate/raggruppande.
7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, si applica quanto previsto dall’articolo 47, comma 2-bis, del Codice.
ART.8
AVVALIMENTO
Ai sensi degli artt. 89 e 172, comma 2, del d.lgs. 50/2016, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione giudicatrice comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al
concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
ART. 9
SUBAPPALTO.
Per il subappalto si applica quanto previsto dall’art. 174 del Codice.
In particolare, il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.
ART. 10
GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del valore stimato della concessione, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
ART.11
SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
Ciascun operatore economico, ai sensi dell’art. 79, comma 2, del Codice, è tenuto ad espletare, a pena di esclusione dalla presente procedura di gara, un sopralluogo obbligatorio per prendere visione dei locali, sede dei servizi oggetto della concessione, a propria cura e spese, anche tramite propri incaricati, ed in presenza di personale dell’Amministrazione. dal lunedì al venerdì.
L’accesso all’edificio dovrà essere concordato con l’Amministrazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica ai seguenti indirizzi:
• x.xxxxxx@xxxxxx.xx per la sede di xxxxx X. Xxxxxxx x.0;
• x.xxxxxxx@xxxxxx.xx e x.xxxxxxxx@xxxxxx.xx per la sede di Lungotevere Ripa n.1.
e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno tre giorni di anticipo.
Con la richiesta deve essere trasmessa anche copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del rappresentante legale del soggetto concorrente e di ciascuna delle persone incaricate del sopralluogo.
A seguito dell’effettuato sopralluogo presso le due sedi dell’Amministrazione, verrà rilasciato all’operatore economico interessato apposito attestato che, vistato dall’Amministrazione, dovrà essere inserito nella documentazione di gara (Busta A – Documentazione Amministrativa) a pena di esclusione.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
ART. 12
CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
La presente procedura non è soggetta al pagamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21).
ART.13 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
ART. 14
PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
14.1 BUSTA A – documentazione amministrativa
14.1.1 Documento di gara unico europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito xxx.xxx.xxx.xx allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (16A05530)” – Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 174 del 27-7-2016, secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui all’art. 5 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all’art. 5 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all’art. 5 del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui all’art. 5 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:
- nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura di gara.
14.1.2 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:
1. fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quali quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Decreto del Ministro della Salute del 6 marzo 2015 reperibile sul sito xxx.xxxxxx.xxx.xx e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del Contratto.
14.1.3 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice
3. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
4. documentazione a comprova dell’avvenuto versamento dell’imposta di bollo;
5. attestato di sopralluogo;
6. il Protocollo di legalità.
L'imposta di bollo potrà essere assolta:
a) in modo virtuale, come previsto dall’art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dall’art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità), anche mediante l'utilizzo dei modelli F23 o F24. Si riportano di seguito le relative indicazioni di compilazione:
• Ove previsto, riportare i dati identificativi della stazione appaltante (Ministero della salute - CF 80242250589);
• Nel campo "Codice Tributo" riportare il codice 456T per il modello F23 e il codice 2501 per il modello F24;
• Ove previsto il campo “Descrizione” indicare “Imposta di bollo gara MDS servizio bar e ristorazione"; in caso di compilazione online dei modelli F23 ed F24, non essendo possibile indicare l'oggetto della gara, al fine di consentire la verifica dell’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo, il concorrente dovrà compilare e firmare una dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento del bollo recante l’indicazione dell’oggetto o almeno del CIG della gara, alla quale dovrà essere allegata la distinta di versamento (modello F24 o F23). Detta dichiarazione dovrà essere inserita nella busta telematica (virtuale) “A Busta amministrativa”.
b) mediante l'acquisto di un contrassegno telematico (marca da bollo) da applicare sulla dichiarazione di offerta economica; in tal caso la comprova del pagamento dell’imposta di bollo potrà avvenire anche attraverso la scansione del documento portante la marca da bollo, sottoscritto digitalmente ed inserito nella busta telematica (virtuale) “C – Offerta economica”.
Resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall’operatore economico, dovrà essere allegata all’offerta economica la documentazione a comprova dell’avvenuto versamento (per l'importo pari ad € 16,00).
14.1.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati La documentazione deve essere sottoscritta con le seguenti modalità:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la documentazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la documentazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la documentazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, la documentazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
b) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
c) copia conforme all’originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
14.1.5 Progetto di riassorbimento del personale
Il concorrente dovrà presentare, un progetto di assorbimento del personale attualmente in servizio, di cui al punto 1.8 del Capitolato speciale d’oneri, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, comporterà l’esclusione dalla gara. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto.
14.2 BUSTA B – Offerta tecnica
La busta “B - Offerta tecnica” - dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
a) la relazione tecnica dei servizi offerti, redatta su fogli formato A4 e carattere Times New Roman 12, con una numerazione progressiva e univoca, non eccedente le 30 facciate, contenente una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento a ciascuno dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo articolo 15 e di seguito riportati:
Criterio A: Elementi ristorativi.
A1: Progetto qualità di cibi e bevande contenente l’offerta qualitativa di cibi e bevande offerte per il bar e per la ristorazione.
Saranno valutati discrezionalmente i seguenti aspetti:
- qualità dei prodotti proposti, anche in relazione alle marche maggiormente conosciute e consolidate;
- criteri di selezione dei fornitori;
- tempo di esposizione per cibi e panini “in distribuzione” (superato il quale, l’invenduto viene ritirato dalla distribuzione).
A2: Varietà menù del servizio ristorazione.
Dovrà essere prodotta la “tabella dei menù stagionali” di cui al successivo punto b), che si intendono proporre nell’arco della gestione del servizio ristorazione, suddivisi per ogni settimana dell’anno, dettagliando l’eventuale presenza di alternative per ciascun piatto, precisandosi che non sarà considerata quale alternativa la presenza di pasta al pomodoro/pasta in bianco e di riso al pomodoro/riso in bianco.
In tale tabella dovranno essere indicati in modo chiaro quali piatti, e relative frequenze, saranno preparati utilizzando derrate di produzione biologica e/o di DOP/IGP/STG.
Indipendentemente dai menù proposti, il gestore dovrà essere comunque in grado di fornire pietanze in accordo con il regime dietetico cui devono attenersi eventuali utenti del servizio affetti da patologie di tipo cronico o portatori di allergie alimentari certificate (ad esempio celiachia, secondo quanto previsto dalla L. 123/2005 e successive modifiche ed integrazioni).
Sarà valutata discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella relazione tecnica e nella Tabella menù.
Criterio B: elementi relativi all’organizzazione del servizio.
B1: organigramma del personale che l’impresa intende utilizzare per l’espletamento del servizio con l’indicazione del numero, della qualifica e delle attestazioni professionali possedute.
Sarà valutato discrezionalmente, sulla base di quanto esposto nella relazione tecnica, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- organigramma degli addetti che l’impresa intende utilizzare per l’espletamento del servizio avendo cura di specificare il numero, la qualifica, il monte ore giornaliero degli addetti.
B2: modalità organizzative per turni e sostituzioni.
Saranno valutato discrezionalmente le modalità organizzative per la turnazione e le sostituzioni del personale, volte a garantire la continuità e l’efficienza del servizio. Sarà valutato altresì il piano operativo da attuare in occasione di eventi (corsi, convegni etc) che possano comportare un forte incremento dell’utenza.
B3: programma di formazione del personale.
Sarà valutato discrezionalmente la previsione di specifici progetti formativi volti a migliorare la professionalità del personale addetto.
Criterio C: Elementi gestionali.
C1: Progetto organizzativo contenente una descrizione delle modalità organizzative e operative del servizio e delle attività. Saranno valutate discrezionalmente le procedure e modalità organizzative e operative del servizio, quali la tipologia e principali caratteristiche tecniche e funzionalità delle macchine ed attrezzature utilizzate per il servizio; piano dettagliato sulle modalità di pulizia e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature e sulla relativa periodicità. Sarà altresì valutato
discrezionalmente il dettaglio delle metodologie operative utilizzate per garantire l’applicazione e la rigorosa osservanza delle norme igienico-sanitarie e l’applicazione del manuale HACCP.
Criterio D: servizi migliorativi.
D1: il progetto relativo alla consegna degli alimenti residuati al termine di ciascuna giornata lavorativa presso i servizi di ristorazione e bar.
Sarà valutata discrezionalmente la proposta relativa al progetto di cui al paragrafo 1.4. del capitolato speciale d’oneri.
D2: progetto organizzativo dello spazio esterno al bar – sede di viale G. ribotta n.5.
Sarà valutata discrezionalmente la proposta relativa al progetto di utilizzo del cortile interno alla sede ministeriale di viale X. Xxxxxxx n.5 posta davanti al bar. Il progetto dovrà essere finalizzato a proporre un utilizzo razionale degli spazi esterni al fine di consentire la consumazione di pasti veloci e/o prodotti da bar all’aperto (paragrafo 1.5 del capitolato speciale d’oneri).
D3: Progetto relativo alla realizzazione dell’impianto di erogazione di acqua potabile no touch. Sarà valutato discrezionalmente la proposta di progetto relativo alla realizzazione di un realizzare un impianto di erogazione di acqua proveniente dall’acquedotto a temperatura ambiente, refrigerata e addizionata di CO2, di cui al paragrafo 1.6 del capitolato speciale d’oneri.
D4: Sistema di prenotazione dei pasti. Sarà valutata discrezionalmente la proposta del concorrente in ordine all’istituzione di una o più modalità di sistemi di prenotazione dei pasti. Tale sistema di prenotazione consentirà di monitorare il flusso dell’utenza e di organizzare gli accessi in sala ristorazione, oltre che di evitare eccessivi sprechi alimentari.
b) Tabella dei menù stagionali, di cui al precedente sub criterio A2 - Elementi ristorativi - Varietà menù del servizio ristorazione.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale d'Oneri, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
La relazione deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita dei necessari poteri di firma, corredata da copia fotostatica del documento di identità non autenticata del sottoscrittore in corso di validità.
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, a pena di esclusione, la relazione tecnica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici raggruppati o raggruppandi.
14.3 BUSTA C – Offerta economica
La busta C, deve contenere, a pena di esclusione:
a) una dichiarazione di offerta economica generata automaticamente dal sistema;
b) la dichiarazione di offerta economica redatta utilizzando il modello di cui all’allegato 1, contenente i seguenti elementi:
• ribasso percentuale unico sui prezzi unitari del servizio di ristorazione;
• ribasso percentuale unico sui prezzi unitari del servizio bar;
• la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione.
• la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.
Relativamente ai ribassi offerti, costi aziendali relativi alla sicurezza e costi della manodopera, saranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
Le offerte economiche, a pena di esclusione, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita dei necessari poteri di firma, corredata da copia fotostatica del documento di identità non autenticata del sottoscrittore in corso di validità.
Non sono ammesse offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato ovvero che presentino correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal dichiarante.
In caso di discordanza tra l’indicazione del ribasso offerto espressa in cifre e in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione espressa in lettere.
ART. 15
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio di cui alla presente gara sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il disposto degli artt. 173 e 95 del d.lgs. 50/2016, valutabile secondo i criteri di seguito descritti.
La procedura di valutazione delle offerte da parte di una apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti così ripartiti:
♦ Fino a 30 punti per l’offerta economica
♦ Fino a 70 punti per l’offerta tecnica
A) offerta tecnica (70/100) così ripartiti:
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi.
CRITERIO | SUB CRITERIO | PUNTEGGIO MAX SUB CRITERIO |
CRITERIO A Elementi ristorativi MAX 25 PUNTI | A1 Progetto qualità di cibi e bevande contenente l’offerta qualitativa di cibi e bevande offerte per il bar e per la ristorazione. | 10 |
A2 Varietà menù del servizio ristorazione | 15 | |
CRITERIO B elementi relativi all’organizzazione del servizio MAX 15 PUNTI | B1 Organigramma del personale | 10 |
B2 Modalità organizzative per turni e sostituzioni | 3 | |
B3 Programma di formazione del personale | 2 | |
CRITERIO C | C1 Progetto organizzativo contenente una descrizione delle |
Elementi gestionali MAX 10 PUNTI | modalità organizzative e operative del servizio e delle attività | 10 |
CRITERIO D Servizi migliorativi MAX 20 PUNTI | D1 Progetto relativo alla consegna degli alimenti residuati al termine di ciascuna giornata lavorativa | 5 |
D2 Progetto organizzativo dello spazio esterno al bar – sede di viale X. Xxxxxxx | 5 | |
D3 progetto relativo alla realizzazione dell’impianto di erogazione di acqua potabile no touch | 5 | |
D4 Sistema di prenotazione pasti | 5 | |
Come indicato nelle Linee guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’ANAC, con delibera n. 1005 del 21.09.2016, i coefficienti sono determinati mediante l’attribuzione di un valore (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al sub criterio) variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara.
In particolare, l’attribuzione del coefficiente dei sub criteri così detti “discrezionali” avverrà sulla base di un giudizio discrezionale effettuato sulla seguente scala di valutazione:
Giudizi | coefficiente |
eccellente ottimo | 1 0,8 |
buono | 0,6 |
discreto | 0,4 |
sufficiente | 0,2 |
insufficiente | 0 |
Per ciascun sub criterio, una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
Non sono ammesse dichiarazioni che non consentano chiaramente l’attribuzione del giudizio sopra espresso o dichiarazioni attraverso le quali il concorrente assume un impegno parziale o condizionato rispetto al sub criterio.
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica del concorrente i-esimo sarà calcolato secondo la seguente formula.
dove:
PTi = punteggio tecnico attribuito all’offerta i-esima;
Cij = coefficiente del sub criterio di valutazione j-esimo, assegnato all’offerta i-esima;
Pj = punteggio massimo per j-esimo sub criterio di valutazione.
Con riferimento al “Punteggio Economico” (PE), il punteggio totale relativo al prezzo sarà calcolato, per ciascuna offerta, sulla base della seguente formula:
dove:
PEi = punteggio economico assegnato all’offerta i-esima;
Pristmax = massimo punteggio economico attribuibile all'offerta per il servizio Ristorazione, pari a 16;
Pbarmax = massimo punteggio economico attribuibile all'offerta servizio Bar, pari a 14;
= esponente a cui elevare il Ribasso offerto dal concorrente i-esimo pari a 10 (dieci);
L’attribuzione dei punteggi avverrà applicando l’arrotondamento alla 2° cifra decimale dopo la virgola. L’arrotondamento verrà effettuato per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5 (cinque).
B) Offerta economica
Per ciascun concorrente, che abbia presentato un’offerta valida, verrà assegnato, per l’offerta economica, un punteggio complessivo massimo di 30 punti, così ripartito:
a) fino ad un massimo di 16 punti per il ribasso percentuale unico offerto sui prezzi unitari del servizio di ristorazione;
l) fino ad un massimo di 14 punti per il ribasso percentuale unico offerto sui prezzi unitari del servizio bar.
La somma dei punteggi assegnati a ciascuna delle voci sopra indicate determinerà il punteggio assegnato a ciascun concorrente per l’offerta economica.
Il prezzo offerto dovrà essere, a pena di esclusione, inferiore all'importo posto a base d’asta.
Nel caso in cui più concorrenti ottengano lo stesso punteggio più alto, la gara sarà aggiudicata a quello tra i suddetti concorrenti che abbia ottenuto il punteggio più alto nella valutazione dell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.
Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016. Si precisa che:
✓ non sono ammesse offerte incondizionate o espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza tra
l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello espresso in lettere; non sono, altresì, ammesse le offerte che recano correzioni non espressamente confermate e sottoscritte;
✓ tutta la documentazione presentata sarà acquisita dall’Amministrazione e non verrà restituita in alcun caso; l’Amministrazione non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, per la documentazione presentata;
✓ si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno un’offerta purché ritenuta valida;
✓ la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 se nessuna offerta risulta conveniente o idonea all’oggetto dell’appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere.
ART. 16
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA – COMMISSIONE GIUDICATRICE
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
Il RUP ovvero l'eventuale Seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il RUP, ovvero l'eventuale Seggio di gara istituito ad hoc, procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 8;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.
La stazione appaltante provvederà a dare attuazione agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. La tutela del principio di segretezza delle offerte è garantito dall’adozione della procedura telematica prevista dalla Piattaforma.
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP ovvero l’eventuale Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di:
− non procedere all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea;
− di espletare la gara e procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea;
− sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;
− non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia già intervenuta l’aggiudicazione.
ART. 17
STIPULA DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, anche alla luce dell’art. 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni).
Ai fini della stipula del contratto l’Aggiudicataria dovrà presentare all’Amministrazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva e con le modalità riportate in detta comunicazione, la documentazione richiesta.
All’atto della stipulazione del contratto, l’Aggiudicataria deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Detta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La garanzia dovrà essere corredata di autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento di tale obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
L’importo è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici in possesso, ai sensi delle norme europee della serie EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate.
Qualora la documentazione non venga fornita entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della Qualora il contratto venga sottoscritto da persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante, tale soggetto dovrà comprovare i propri poteri mediante idonea procura autenticata nelle forme di legge.
Nel caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo, dovrà essere prodotta, in originale o copia conforme, la scrittura privata autenticata con la quale i singoli concorrenti conferiscono mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale capogruppo.
Detto mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui. La procura è conferita al rappresentante legale del concorrente mandatario.
Qualora il contratto venga sottoscritto da persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante che ha sottoscritto l’offerta, tale soggetto dovrà comprovare i propri poteri mediante idonea procura autenticata nelle forme di legge.
L’Aggiudicatario dovrà, altresì, provvedere al rimborso delle spese di pubblicazione sui quotidiani dell’avviso e dell’esito di gara, quantificati in circa € 3.000 complessivi.
ART. 18
EFFICACIA DEL CONTRATTO
Il contratto, mentre sarà immediatamente vincolante per l’Aggiudicataria fin dal momento della sua stipulazione, avrà effetto nei riguardi dell’Amministrazione solo dopo l’esito positivo della sua approvazione con decreto nei modi di legge e solo dopo la registrazione del contratto da parte dei competenti Organi di controllo.
ART. 19
CONSEGNA DEI LOCALI E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI
La consegna dei locali avverrà subito dopo la stipula del contratto; di detta consegna verrà redatto apposito verbale.
I Servizi dovranno essere attivati entro 20 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna dei locali. L’attivazione dei Servizi è, comunque, subordinata all’esito positivo della verifica da parte del Ministero della rispondenza delle attrezzature, apparecchiature ed arredi forniti dalla ditta aggiudicataria a quanto dichiarato nella Relazione tecnica.
ART. 20
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
IL DIRETTORE GENERALE
X.XX xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX
Responsabile unico del procedimento: xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
tel. 00 00000000
email: x.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx