CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA NAZIONALE PER LA P.A. IN
CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA NAZIONALE PER LA P.A. IN
“REGULATION, MANAGEMENT AND LAW OF PUBLIC SECTOR ORGANIZATIONS”
XXXVIII CICLO
L’Università del Salento – Dipartimento di Scienze dell’Economia (di seguito Università), cod. fisc.
n. 80008870752, con sede in Lecce, in X.X. 0, Xxxxx – Monteroni 73100, rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Economia, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a
il
E
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito il Finanziatore), P. IVA : 06234661004 - Codice fiscale: 97181460581, con sede legale in Roma alla Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX, rappresentata dal Direttore dell’Amministrazione xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Roma il 22/04/1962
PREMESSO
- che il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 226/2021, “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” prevede che nel calcolo del numero delle borse di studio per ciascun corso di dottorato si possono computare altre forme di finanziamento destinate a borse di studio;
- che ai sensi dell’art. 89 dello Statuto di autonomia dell’Università del Salento compete direttamente ai Dipartimenti “stipulare convenzioni o accordi con strutture corrispondenti dell'Ateneo o di altre Università o con istituzioni, italiane e straniere, per le attività rivolte all’esterno e correlate o accessorie allo svolgimento della ricerca scientifica, della didattica, di formazione post lauream, di Dottorato, nonché per l’offerta di corsi tenuti da professori visitatori e per la promozione della internazionalizzazione, a condizione che le predette attività siano coerenti con le finalità istituzionali dell’Ateneo e con gli scopi di ricerca e di formazione del Dipartimento e che il rapporto esterno sia coperto da risorse appositamente programmate dal Dipartimento e comunque non comporti oneri aggiuntivi a carico dell’Ateneo o preveda soltanto entrate”;
- che il Finanziatore è interessato allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di ricerca nel settore disciplinare per il quale è stato istituito il Corso di Dottorato di ricerca di cui sopra
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Il Finanziatore si impegna ad attribuire n. 1 borsa di studio per la frequenza del Corso di dottorato di ricerca nazionale per la p.a. in “Regulation, Management and Law of Public Sector Organizations”- XXXVIII CICLO per lo svolgimento di attività di ricerca sulla seguente tematica di ricerca: “Public Value”.
La borsa di studio sarà assegnata all’esito di una selezione ad evidenza pubblica, secondo l'ordine
definito nella graduatoria.
L’Università provvederà ad erogare la borsa di studio al candidato/a utilmente collocato/a in graduatoria, in possesso dei prescritti requisiti, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
Art. 2 – Il Finanziatore si impegna a versare all’Università del Salento per la borsa di studio triennale finanziata, il seguente importo:
Descrizione | Importo (€,00) |
Costo triennale borsa di dottorato ex DM n. 247/2022 | 48.729,00 |
Oneri previdenziali per il triennio (Carico Ente: 2/3 di 35,04% per gli anni 2022, 2023 e 2024 comprensivo della DIS-COLL) | 11.379,84 |
Spese di funzionamento (10% per il primo, secondo ed il terzo anno del ciclo) | 4.872,90 |
Spesa complessiva per borsa di dottorato per l’intero ciclo | 64.981,74 |
Il Finanziatore si impegna, inoltre, a versare, su richiesta dell’Università, l’eventuale maggiorazione della borsa di studio non inferiore al 50% per periodi di formazione all’estero ai sensi delle vigenti disposizioni, fino al raggiungimento di un costo massimo della borsa, per il triennio di corso, pari a
€ 69.990,81.
Il pagamento del finanziamento dovuto per i tre anni di durata del corso sarà effettuato in unica soluzione anticipata o in quote annuali di pari importo garantite da polizza fideiussoria.
L’Ente finanziatore verserà l’importo entro 30 giorni dalla richiesta da parte del competente Ufficio. Per gli anni successivi al primo, l’Ente finanziatore riceverà da parte dell’Università del Salento richiesta di trasferimento dei fondi per la copertura dell’annualità della borsa; il trasferimento dei fondi dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione.
Il versamento delle suddette somme sarà effettuato dall’ente Finanziatore mediante accredito sul conto corrente bancario intestato all’Università del Salento presso l’Istituto di Credito Banca Popolare Pugliese Società Cooperativa per Azioni, filiale n. 65 – Xxxxx Xxxxxx – 00000 Xxxxx – ABI 05262 – CAB 79748 – CC: 1100 – CIN: U - IBAN: IT 65 U 0526279748 T 20990001100.
Il Finanziatore si impegna anche a corrispondere all’Università le somme richieste per eventuali aumenti di legge dell’importo annuo della borsa di studio o per maggiori oneri derivanti dall’attuazione di disposizioni legislative e regolamentari, entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte dell’Università.
Qualora la borsa non possa essere assegnata per mancanza di candidati idonei nella graduatoria di merito del concorso e in caso di rinuncia, abbandono del dottorando durante la frequenza del corso o mancato passaggio alle annualità successive alla prima, le parti concordano di ridefinire con scambio di lettere gli accordi della presente convenzione con l'impegno reciproco di riconfermare o meno il finanziamento relativo al posto di cui trattasi nell'ambito dell'eventuale attivazione del Dottorato per il ciclo successivo.
Art. 3 - Al fine di agevolare l’attività di ricerca del dottorando, questo/a potrà essere impegnato a svolgere la propria attività formativa presso il Finanziatore.
A tale fine l’Università, per il tramite del Coordinatore del Dottorato, concorderà con il Finanziatore l’utilizzazione delle strutture per le attività formative del/i dottorando/i, sulla base delle effettive potenzialità delle strutture stesse.
L’Università del Salento garantisce, inoltre, la copertura assicurativa dei dottorandi contro infortuni, morte, malattia professionale e per responsabilità civile terzi limitatamente alle attività didattiche e di ricerca che si riferiscono al dottorato svolte anche presso strutture diverse da quelle dell’Università, inclusa quella del Finanziatore, mediante l’uso di apparecchiature, o impianti scientifici, di proprietà del Finanziatore o della struttura ospitante.
Il Finanziatore può estendere ai dottorandi dell'Università la disciplina dei soggetti Affiliati nel rispetto e secondo le modalità previste dalla vigente Policy per la gestione delle risorse umane del Finanziatore. Ai fini dell'affiliazione, sarà cura dei soggetti individuati richiedere alle proprie strutture di appartenenza, la relativa autorizzazione, laddove necessaria.
Art. 4 – Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 10 del D.M. 5.8.1998, n. 363 (“regolamento recante le norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i.”) e di quanto previsto dal X.Xxx. 9 aprile 2008 e s.m.i. si stabilisce che il Datore di Lavoro
del Finanziatore assume su di sè gli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro anche nei confronti del personale universitario e degli studenti ospitati presso il Finanziatore.
Art. 5 – Tutte le pubblicazioni scientifiche eventualmente prodotte dai dottorandi che usufruiscono delle borse finanziate dalla presente Convenzione e derivate dall'attività svolta nell'ambito del dottorato, dovranno indicare l’afferenza all’Università e all’Istituto Finanziatore.
Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare alla controparte dell’avvenuta pubblicazione recante
la doppia affiliazione.
Nel caso in cui i risultati dell’attività di ricerca svolta dal dottorando fruitore della borsa siano brevettabili, o tutelabili attraverso altre privative industriali, l’Università del Salento, a cui compete la titolarità dei risultati dell’attività svolta dai propri dottorandi, informerà immediatamente il Sovventore della stessa borsa.
Nel caso di svolgimento di attività inerenti l’esecuzione di un progetto congiunto cofinanziato in misura non paritetica dal Finanziatore e dall’Università del Salento, la quota di titolarità del brevetto sarà ripartita in misura percentuale in relazione al numero degli inventori di ciascuna parte, al loro contributo inventivo e all’ammontare del cofinanziamento delle Parti.
Nel caso in cui i risultati brevettabili o tutelabili scaturiscano da attività svolta dal dottorando senza la partecipazione di soggetti appartenenti all’Università, la titolarità sui risultati spetterà in via esclusiva al Finanziatore.
Nelle due ipotesi precedenti la quota parte relativa al dottorando si intende ripartita al 50% tra l’Università del Salento, ente organizzatore del percorso formativo, ed il Finanziatore, sede di svolgimento della ricerca.
Nel caso in cui il Finanziatore sia titolare dei brevetti, lo stesso concede sin da ora all’Università il diritto di utilizzare a titolo gratuito le informazioni relative alle invenzioni per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca interna, fatti salvi comunque i tempi necessari per il deposito dei brevetti.
In tutti i casi su esposti è in ogni caso garantito il diritto dell’autore/inventore ad essere citato in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione e ogni altra forma di tutela della privativa industriale.
Tutte le procedure previste devono comunque garantire al dottorando la pubblicazione dei propri lavori, nonché la discussione della tesi di dottorato.
Art. 6 - La validità e la durata della presente convenzione è garantita fino alla conclusione del ciclo di dottorato cui si riferisce.
Art. 7 - Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia: in particolare alla legge n. 240/2010, al D.M. n. 226/2021 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, al vigente Regolamento di dottorato dell’Università del Salento ed al bando di concorso.
Il conferimento delle borse di studio istituite sulla base della presente convenzione non dà luogo a rapporti di lavoro né con l’Università né con il Finanziatore, né a trattamenti o riconoscimenti automatici previdenziali e a valutazione ai fini di carriere giuridiche ed economiche.
Art. 8 – La presente convenzione sarà sottoscritta in forma elettronica, mediante firma digitale disgiunta, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2bis della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e sarà registrata a cura del Finanziatore solo in caso d’uso. Tutte le spese relative saranno a carico del Finanziatore stesso.
Art. 9 – L’efficacia della presente convenzione è subordinata alla formale attivazione del Corso di dottorato di ricerca di cui all’art. 1 della presente convenzione.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (GDPR) le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali forniti
e/o raccolti nell’ambito della presente Convenzione esclusivamente per la finalità di conclusione ed esecuzione della stessa.
2. Titolari del trattamento sono rispettivamente le Parti come in epigrafe indicate e domiciliate.
3. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare.
4. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in esecuzione di obblighi legge e/o di un provvedimento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e/o Giudiziaria. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra Ue.
5. Il conferimento dei dati personali è indispensabile ai fini della conclusione ed esecuzione della presente convenzione e il mancato conferimento preclude la conclusione della stessa.
6. I dati saranno conservati per il periodo necessario alla stipulazione ed esecuzione della presente convenzione e sino all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito per gli obblighi di archiviazione previsti dalla normativa vigente.
7. Le Parti dichiarano di garantirsi reciprocamente nonché agli interessati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal GDPR. Resta salvo il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Art. 11 – Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente è quello di Lecce.
PER IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ECONOMIA DELL’UNIVERSITÀ DEL SALENTO IL DIRETTORE
(Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXX)
PER AGEA IL DIRETTORE DELL’ AMMINISTRAZIONE
(Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx)