CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA R.C.A./C.V.T. - Dimensione Auto
Responsabilità Civile Auto per la circolazione dei veicoli a motore e dei rischi accessori
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Dimensione Auto/Mod. X0424.0 – edizione novembre 2015
INDICE Pagina
DEFINIZIONI 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 5
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO 8
• Condizioni Aggiuntive 12
• Condizioni Particolari (valide soltanto se esplicitamente richiamate) 14
• Condizioni Speciali (valide soltanto se esplicitamente richiamate) 14
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCA QUALORA IL VEICOLO
ASSICURATO SIA UN NATANTE 26
• Condizioni aggiuntive 26
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DANNI AL VEICOLO
• Parte 1 - Garanzia Incendio, Furto e Xxxxx Accidentali 27
• Parte 2 - Garanzie Accessorie 29
• Parte 3 - Condizioni valide per le garanzie Incendio, Furto, Danni Accidentali e Accessorie 31
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE 33
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL GUIDATORE 37
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ASSISTENZA 41
CONDIZIONI PARTICOLARI VALEVOLI PER I SOCI-ASSICURATI DELL’ITAS MUTUA 54
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell’art. 166 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n.209), secondo il quale “le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza”.
Nel testo che segue si intendono per:
DEFINIZIONI
Assicurato : il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
Assicurazione : il contratto di assicurazione;
Beneficiario : gli eredi dell’Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte;
Codice della Strada: il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; C.A.: Codice delle Assicurazioni private - D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
CONSAP: Ente Gestore della Stanza di Compensazione;
Contraente : la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; Cose : sia gli oggetti materiali sia gli animali;
CU : classe di “conversione universale” disciplinata dall’ISVAP con Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006, in applicazione all’art. 134 del C.A.;
Esplosione : sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad alta velocità;
Franchigia : parte del danno che resta a carico dell’Assicurato;
Furto: l’impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 c.p.);
Incendio : combustione con fiamma che può autoestendersi e propagarsi;
Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Invalidità permanente : la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
Polizza : il documento che prova l’assicurazione;
P.R.A. Pubblico Registro Automobilistico; se soppresso, si intende sostituito dall’Archivio Nazionale dei Veicoli;
Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Proprietario : l’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
Rapina : l’impossessarsi della cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o minaccia, sottraendola a chi la detiene;
Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;
Risarcimento diretto: il risarcimento dovuto dalla Società al danneggiato, proprio assicurato, che si ritiene non responsabile in tutto o in parte, come disposto dal D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 in attuazione al C.A.;
Rivalsa verso l’Assicurato:
diritto della Società di recuperare, nei confronti del Contraente e dell’Assicurato, l’importo pagato a terzi danneggiati nel caso in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione;
Scoperto : la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato;
Xxxxxxx : repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione;
Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Società : Itas Mutua che presta l’assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dal Contraente;
Tariffa : le Condizioni Generali di Assicurazione, di premio e relative norme di applicazione, predisposte dalla Società;
Veicolo: veicoli a motore e mezzi per la navigazione soggetti all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, secondo gli artt. 122 e 123 del C.A.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
🡪 Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente che, con la firma della polizza, si rende responsabile della loro esattezza, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Ai fini dell’applicazione delle citate norme del Codice Civile, nella polizza sottoscritta dal Contraente sono esplicitati gli elementi che la Società considera influenti sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del premio.
Quando sia applicabile l’art. 144 comma 2 del C.A., la Società eserciterà la rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
🡪 Art. 2 - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 del Codice Civile). Per quanto riguarda l’assicurazione della responsabilità civile auto, il Contraente deve comunicare alla Società ogni variazione degli elementi, indicati nella polizza, influenti sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del premio. Nel caso di diminuzione del rischio - fatta salva l’applicazione dell’art. 5 - “Trasferimento di proprietà del veicolo” - la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
🡪 Art. 3 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).
🡪 Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO
L’assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il contratto si intende non a tacito rinnovo e cessa automaticamente alla data di scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. Al fine di consentire al Contraente di rinnovare il contratto con la Società o di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, la Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto di una nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto. I premi devono essere pagati all’Agenzia presso la quale è assegnato o è stato concluso il contratto, oppure alla Società. Il premio è sempre interamente dovuto anche se sia stato pattuito il frazionamento dello stesso in più rate.
🡪 Art. 5 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO
In caso di trasferimento di proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, la quale adotterà una delle soluzioni previste dalle seguenti ipotesi:
• 5.1 Sostituzione con altro veicolo.
Qualora l’alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che il contratto stipulato per detto veicolo sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, o per altro veicolo non precedentemente assicurato di proprietà del coniuge in comunione dei beni o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa, si procederà al conguaglio del premio sulla base della Tariffa della Società applicata al contratto sostituito e al rilascio di nuovo certificato, contrassegno e Carta verde.
La Società si riserva la facoltà di richiedere copia della documentazione che ha portato alla sostituzione del contratto.
• 5.2 Cointestazione della proprietà del veicolo senza sostituzione dello stesso.
Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, la Società, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde, procederà alla sostituzione del contratto e al rilascio di nuovo certificato e contrassegno, mantenendo in capo al nuovo proprietario del veicolo il diritto alla conservazione della classe di merito vigente sul contratto sostituito. Diversamente, nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato da un singolo proprietario ad una pluralità di intestatari, la Società, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde, procederà alla sostituzione del contratto e al rilascio di nuovo certificato e contrassegno come stabilito nella ipotesi indicata al punto 5.3 che segue.
• 5.3 Cessione del contratto.
Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, la Società, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante l’emissione di appendice o nuova polizza, rilasciando all’acquirente i predetti nuovi documenti.
Per i contratti con frazionamento del premio, l’alienante è tenuto al pagamento delle rate di premio fino al momento della predetta comunicazione.
Il contratto ceduto si estingue alla prima scadenza di anno o frazione d’anno. Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. La Società non rilascerà l’attestazione dello stato di rischio. Non sono ammesse sospensioni né variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.
• 5.4 Risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il Contraente documenti l’avvenuta alienazione del veicolo, la Società provvede all’annullamento del contratto e alla restituzione al Contraente della parte di premio relativo alla garanzia di Responsabilità Civile corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, a decorrere dal giorno in cui il Contraente restituisce il certificato, il contrassegno, l’eventuale Carta Verde e consegna la predetta documentazione. Per i contratti con frazionamento del premio la Società rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.
• 5.5 Sospensione del contratto.
In caso di alienazione del veicolo senza sostituzione con un altro o senza cessione del contratto, è ammessa la sospensione della garanzia di cui all’art. 8 “Sospensione in corso di contratto”.
Le disposizioni del presente articolo si intendono valide - in quanto applicabili - anche nel caso in cui il veicolo sia stato consegnato in conto vendita. Peraltro ove l’incarico non vada a buon fine e l’Assicurato rientri in possesso del veicolo, questo viene considerato, ai fini della applicazione della relativa forma tariffaria, come se fosse immatricolato per la prima volta, qualora la classe sia già stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto.
🡪 Art. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO
In caso di furto o appropriazione indebita del veicolo assicurato, il Contraente deve darne immediata notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto/appropriazione indebita presentata all’Autorità competente.
La Società, a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia, provvede all’annullamento del contratto e alla restituzione della parte di premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell’art 283 del C.A.
Relativamente all’appropriazione indebita quanto sopra è possibile solo qualora sussistano chiaramente e possano essere documentati i presupposti di reato.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il furto riguardi un natante.
🡪 Art. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER DISTRUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA O PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
Per i ciclomotori ancora privi del “certificato di circolazione”, previsto dalla Legge n. 120/2010, il Contraente è altresì tenuto a dichiarare, per iscritto e sotto la sua responsabilità, l’avvenuta distruzione o esportazione definitiva del veicolo. Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.
In tutte le ipotesi il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde.
La Società adotterà una delle soluzioni previste dalle seguenti ipotesi:
• 7.1 Sostituzione con altro veicolo.
Qualora il Contraente chieda che il contratto stipulato per detto veicolo sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, o per altro veicolo non precedentemente assicurato di proprietà del coniuge in comunione dei beni o,
in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa, si procederà al conguaglio del premio sulla base della Tariffa della Società applicata al contratto sostituito e al rilascio di nuovo certificato, contrassegno e Carta verde.
• 7.2 Risoluzione del contratto.
Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita - al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale - dal momento della consegna della documentazione sopra indicata.
Per i contratti di durata inferiore all’anno la Società non restituisce la maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
• 7.3 Sospensione del contratto.
E’ ammessa la sospensione della garanzia di cui all’art. 8 “Sospensione in corso di contratto”.
🡪 Art. 8 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Il Contraente che intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato e il contrassegno, nonché l’eventuale Carta Verde. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione dei documenti anzidetti. Al momento della sospensione il periodo di assicurazione in corso con premio pagato, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, deve avere una residua durata non inferiore a due mesi. Qualora la durata sia inferiore a due mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere due mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento. All’atto della sospensione la Società rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso il periodo di osservazione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.
Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all’anno nonché per quelli relativi a ciclomotori, natanti, veicoli di interesse storico e motoslitte, nonché in caso di furto del veicolo. Resta inteso che la sospensione comporta la cessazione temporanea di tutte le garanzie comprese nel contratto di assicurazione.
La riattivazione avviene tramite sostituzione del contratto, a condizione che siano rimasti invariati il Proprietario ed il Contraente, per lo stesso veicolo o per altro veicolo di proprietà; in quest’ultima ipotesi la riattivazione è consentita a condizione che sia fornita idonea documentazione relativamente alla vendita, distruzione, demolizione, consegna in conto vendita o esportazione all’estero del veicolo precedentemente assicurato con il contratto sospeso. Alla riattivazione del contratto, a tutte le garanzie previste dallo stesso, è applicata la Tariffa in vigore in quel momento, e la scadenza è prorogata per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi.
Sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi, la Società non procede alla proroga della scadenza né al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di sospensione; la Società rimborsa invece l’eventuale integrazione versata dal Contraente al momento della sospensione.
Decorsi dodici mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve e la parte di premio non goduta resta acquisita alla Società; se il Contraente, entro l’anno dalla sospensione, fornisce documentazione relativa all’avvenuta distruzione, demolizione, esportazione definitiva o alienazione del veicolo assicurato avvenuta dopo la sospensione e entro i dodici mesi dalla stessa, la parte di premio, relativo alla garanzia di Responsabilità Civile, corrisposta e non usufruita - al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale - viene restituita dalla Società su richiesta del Contraente dal giorno successivo a quello della sospensione, fermo quanto disposto dalle relative norme delle Condizioni Generali di Assicurazione.
🡪 Art. 9 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).
L’inadempimento dell’obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo
(art. 1915 del Codice Civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contratto.
🡪 Art. 10 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
🡪 Art. 11 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
🡪 Art. 12 - FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti il contratto, foro competente è quello della residenza o del domicilio elettivo del Contraente.
🡪 Art. 13 – MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE PARITETICA
Nel caso in cui si acceda al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 04/03/2010 n. 28 e alle normative secondarie di attuazione, la sede competente per territorio delle procedura di mediazione viene indicata nella sede di uno degli Organismi di mediazione della provincia di residenza dell’Assicurato o comunque più vicini alla residenza dell’Assicurato.
La conciliazione paritetica è una procedura, su base volontaria, studiata per risolvere le controversie che possono nascere nella gestione dei sinistri r.c. auto. Il suo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio e la trasparenza dell’informazione al consumatore. Nasce da un accordo siglato tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione) e le Associazioni nazionali dei Consumatori.
L‘Assicurato può chiedere la conciliazione per danni non superiori a euro 15.000,00 - sempre che sia stata inviata una richiesta di risarcimento dei danni - ove non sia rimasto soddisfatto dell’importo offerto dall’Impresa o abbia ricevuto una comunicazione nella quale si respinge la richiesta, e non si sia rivolto ad un avvocato. In questo caso l’Assicurato può rivolgersi ad un’associazione dei consumatori (aderiscono all’accordo molte delle maggiori associazioni dei consumatori). L’associazione provvederà a contattare l’Impresa di assicurazione per cercare un accordo. La procedura di conciliazione paritetica non può durare più di 30 giorni (maggiori informazioni su sito xxx.xxxxxxxxxx.xx)
🡪 ART. 14 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto qui non è diversamente regolato, valgono le norme di legge. Resta inteso inoltre che si applicano direttamente al presente contratto – anche a modificazione e abrogazione delle Condizioni Generali di Assicurazione - tutte le leggi e i regolamenti, nonché le disposizioni cogenti dell’IVASS, che entreranno in vigore durante il periodo di validità del contratto medesimo, in particolare le norme e i regolamenti attuativi del Codice delle Assicurazioni Private.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
🡪 Art 15 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assicura, in conformità alle norme del C.A, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti (massimali) convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.
I massimali convenuti sono espressi convenzionalmente in massimale unico per sinistro; per tale massimale l’Assicurato sarà coperto per i danni alle persone e alle cose fermi restando, qualora tale importo sia superato, i massimali minimi previsti all’art. 128 del C.A.
L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private comprese le aree aeroportuali. La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa premessa, i rischi non compresi nella assicurazione obbligatoria indicati in tali Condizioni. In questi casi, i massimali assicurati sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.
🡪 Art. 16 - RICORSO TERZI DA INCENDIO
In caso di responsabilità dell’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio, ove tali danni non costituiscano un sinistro da circolazione di cui al C.A., la Società tiene indenne l’Assicurato medesimo sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a euro 800.000,00.
In ogni caso la garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione della Responsabilità Civile Auto.
Ai fini della prestazione della presente garanzia, si intende richiamato quanto previsto all’art. 129 del CA. (soggetti esclusi dall’assicurazione).
Sono altresì esclusi i danni:
a) a cose che l’Assicurato, anche se a bordo del veicolo, abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, ad eccezione del locale usato come rimessa del veicolo, condotto dall’Assicurato
stesso in locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo
c) subiti dai dipendenti in occasione di lavoro o servizio.
Fermo quanto previsto all’art. 25 – “Gestione delle vertenze”, l’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice civile. La presente garanzia non si cumula con quella di cui all’art. 37 – “Ricorso terzi da incendio”.
🡪 ART. 17 - ESCLUSIONI E RIVALSA
L’assicurazione non è operante:
1) a parziale deroga dell’art. 26.2, nel caso di guida senza patente o con patente non idonea alla guida del veicolo utilizzato (salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che sussistano, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e che l’abilitazione sia rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, salvo che il mancato rinnovo sia impedito a causa degli esiti del sinistro) o con patente sospesa, ritirata o revocata quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazioni del Codice della Strada;
2) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente;
3) nel caso di veicolo con targa “prova”, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l’utilizzo della targa “prova”;
4) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente, collaboratore in possesso di regolare abilitazione alla guida;
5) durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
6) per i danni alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui siano applicabili gli artt. 143 e/o 144 comma 2 del C.A, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
🡪 Art. 18 - LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dei seguenti Stati: Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Andorra, Principato di Monaco e Svizzera. L’assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul Certificato internazionale di assicurazione (“Carta Verde”) non siano barrate. La Società rilascia tale Certificato a semplice richiesta del Contraente. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti (massimali) delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio del contratto. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio.
Qualora il contratto in relazione al quale è stata rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società; la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto dal precedente art. 17 - “Esclusioni e rivalsa”.
🡪 Art. 19 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO
Qualora la Società proponga una nuova tariffa, con condizioni diverse da quelle precedentemente convenute, essa metterà a disposizione le nuove tariffe aziendali presso l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno
60 giorni prima della sua scadenza annuale. Inoltre sarà disponibile il servizio gratuito del preventivo personalizzato presso ogni punto di vendita nonché mediante il sito Internet della Società.
Le nuove condizioni di assicurazione ed il premio proposti s’intenderanno accettati dal Contraente con il semplice pagamento del premio a fronte del rilascio da parte della Società della quietanza o altrimenti del contratto relativo alla copertura di Responsabilità Civile Auto, nel quale sarà indicato il nuovo premio.
🡪 Art. 20 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ
Per l’applicazione delle regole evolutive (Condizione Speciale F e H) sono da considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio.
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi, decorrono dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e terminano sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.
🡪 Art. 21 - RILASCIO DI DUPLICATI DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO
Ai sensi del Regolamento ISVAP n° 13 del 06/02/2008 in caso di deterioramento, sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato e del contrassegno, la Società rilascia tale documentazione su richiesta e a spese dell’Assicurato. Nel caso di deterioramento, il Contraente restituisce all’impresa il certificato di assicurazione e il contrassegno deteriorato. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, il Contraente fornisce all’impresa una dichiarazione circa l’evento accaduto.
🡪 Art. 00 - XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXX
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del 15 maggio 2015, in occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, e comunque nel caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso, la Società consegna per via telematica, indipendentemente dalla forma tariffaria, l’attestazione sullo stato del rischio al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto, ovvero:
a) al proprietario;
b) all’usufruttuario;
c) all’acquirente, nel caso di patto di riservato dominio;
d) al locatario, nel caso di locazione finanziaria.
L’attestato di rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con la messa a disposizione dello stesso nell’area riservata del sito web della Società, xxx.xxxxxxxxxx.xx. Per i contratti relativi a flotte di veicoli a motore, la consegna telematica avviene su richiesta del contraente con le modalità concordate tra le parti.
In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo utile risultante sulla carta di circolazione.
L’attestazione contiene:
• la denominazione della Società;
• per il contraente: il nome e cognome se persona fisica, o la denominazione, ragione sociale se persona giuridica, ed il codice fiscale;
• per l’avente diritto: i medesimi dati di cui al precedente punto;
• il numero del contratto di assicurazione;
• i dati della targa ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
• la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
• la data di scadenza del contratto;
• la classe di merito aziendale di provenienza e di assegnazione per l’annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia.
• l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
• la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
• gli eventuali importi delle franchigie, richieste dalla Società e non corrisposte dall’Assicurato;
• nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4-bis del C.A. l’attestato dovrà contenerne indicazione. Tale indicazione deve essere mantenuta anche negli attestati successivi al primo.
La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce all’avente diritto.
In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi – di un veicolo, l’assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.
La Società garantisce all’avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dell’attestato di rischio per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi.
Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A. In tal caso, la Società consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l’attestato di rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.
Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.
La Società non trasmette l’attestazione, fatto salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso, nel caso di:
• sospensione della garanzia nel corso del contratto;
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale in conseguenza di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva all’estero;
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
• furto del veicolo.
Non è previsto il rilascio di attestazione sullo stato del rischio per i contratti relativi a veicoli marittimi, lacustri e fluviali.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese di assicurazione, l’attestazione deve essere rilasciata dalla Impresa Delegataria.
Ai sensi dell’art 5 comma 1 bis – Legge n° 40/2007 in caso di cessazione del rischio assicurato, debitamente documentato, di sospensione senza riattivazione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
La Società è obbligata a memorizzare i dati contenuti nell’attestazione dello stato di rischio fra i quali la classe CU, quando richiesta. In caso di mancanza della CU stessa, la Società è tenuta alla sua individuazione secondo i criteri disposti dall’allegato 2 del Regolamento Isvap n° 4 del 09/08/2006 e successive integrazioni.
E’ fatto salvo quanto disposto dalla Condizione Speciale F.
🡪 ART. 23 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall’ISVAP ai sensi dell’art. 143 del C.A., e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesti dal modulo stesso. La denuncia, presentata in altra forma, dispiega i suoi effetti indipendentemente da quanto previsto dalla citata disposizione di legge. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
Nel caso di inadempimento dell’obbligo di presentazione della denuncia del sinistro la Società eserciterà diritto di rivalsa in ragione del pregiudizio sofferto.
Resta fermo quanto disposto dall’art. 9 - “Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di sinistro”.
🡪 Art. 24 – ASSISTENZA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE
Per i sinistri che rientrano nell’ambito della procedura di risarcimento diretto, la Società fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione. La Società fornirà tutte le informazioni necessarie per l’interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità e per la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Qualora non sussistano i requisiti previsti per il risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.
🡪 Art. 25 - GESTIONE DELLE VERTENZE
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penali. L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la legge lo preveda o qualora la Società ne faccia espressa richiesta.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
🡪 Art. 26 - CONDIZIONI PARTICOLARI PER I VEICOLI A MOTORE
Le condizioni che seguono si intendono direttamente inserite nel contratto, e pertanto pienamente operanti, in funzione dell’assicurazione dei veicoli e dei rischi alle quali le stesse specificamente si riferiscono nel rispettivo titolo. Si intende altresì che esse, anche senza esplicito rimando, integrano, modificano o derogano le Condizioni Generali di Assicurazione del presente contratto.
• 26.1 Rivalsa nei casi di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psichica dovuta ad uso di stupefacenti - veicoli a motore in genere
La Società non effettua la rivalsa che le competerebbe ai sensi dell’art. 144 del C.A. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all’uso di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada, compreso il caso di rifiuto dell’accertamento.
• 26.2 Rivalsa per danni a terzi - trasportati compresi - e per guida senza abilitazione – veicoli a motore in genere
La Società non effettua la rivalsa - che le compete ai sensi dell’art. 144 del C.A. - nei confronti di tutti i soggetti, conducente compreso:
• nel caso di danno subito da terzi - trasportati compresi - se la circolazione non avviene in conformità alle indicazioni della carta di circolazione o alle disposizioni vigenti, salvo quanto contemplato nel punto 1) dell’art 17 “Esclusioni” (guida senza patente, o con patente sospesa ritirata o revocata per infrazioni al Codice della Strada), caso in cui la Società effettuerà rivalsa;
• nel caso di veicolo guidato da persona diversa dal Contraente, dal proprietario, dall’usufruttuario, dall’acquirente con patto di riservato dominio o locatario in leasing, ma con il consenso di questi, se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, e chi ha dato il consenso non ne fosse a conoscenza.
• 26.3 Responsabilità Civile dei trasportati - veicoli a motore in genere
L’assicurazione comprende la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo stesso, esclusi i danni al veicolo stesso.
• 26.4 Responsabilità Civile per fatto di figli minori - veicoli a motore in genere
L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante al Contraente e - se persona diversa - al Proprietario del veicolo assicurato, ai sensi dell’art. 2048, primo comma, del Codice Civile, in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato - purché avvenuta a loro insaputa - per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con loro conviventi.
• 26.5 Carico e scarico - autocarri e motocarri (compresi quelli per uso speciale e trasporto specifico), macchine agricole
La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Committente per i danni
involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa, anche se effettuate con l’utilizzo di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
• alle persone trasportate sul veicolo e a quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
• alle cose trasportate, in consegna o custodia e a quelle che vengono caricate o scaricate;
• da inquinamento dell’acqua, del suolo e dell’aria.
• 26.6 Rimorchi - veicoli a motore in genere
L’assicurazione del solo rimorchio staccato dalla motrice vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio stesso in sosta e per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
• 26.7 Proprietario di rimorchio diverso da quello della motrice - autocarri
A parziale deroga di quanto disposto dall’articolo 26.6, l’assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2054 del Codice Civile nella sua qualità di proprietario del rimorchio che circoli agganciato ad una motrice di terzi. L’assicurazione è operante quando:
• l’indennizzo superi i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di indennizzo eccedente tali massimali, fino alla concorrenza delle somme assicurate nella presente polizza;
• la motrice non risulti assicurata oppure la sua copertura assicurativa non sia comunque operante;
• secondo la legislazione del Paese straniero nel quale è avvenuto il sinistro, il proprietario del rimorchio sia considerato responsabile dei danni provocati quando detto veicolo circola agganciato a una motrice o a un trattore di terzi. Quando il rimorchio descritto in polizza circola agganciato al veicolo trainante di proprietà di terzi ed è coinvolto in un incidente stradale nel territorio di Francia, Germania, Spagna e Grecia, il danneggiato può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a sua scelta nei confronti dell’assicuratore della motrice o a quello del rimorchio.
• 26.8 Veicoli adibiti a scuola guida - veicoli in genere (esclusi ciclomotori e motocicli uso privato) L’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’allievo conducente - anche quando è alla guida - e l’esaminatore. Per veicoli in genere si intendono anche i ciclomotori e motocicli se adibiti esclusivamente a scuola guida.
La presente condizione è valida anche nel caso di veicoli, diversi dai motocicli e ciclomotori, utilizzati occasionalmente per esercitazione alla guida, purché vengano rispettate tutte le relative disposizioni di legge.
• 26.9 Danni a cose di terzi trasportati, su autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus
La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso, agli indumenti ed oggetti di uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, escluso denaro, preziosi e titoli di credito. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
L’assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
• 26.10 Sovraccarico, per autobus in servizio di linea extraurbano da turismo e da noleggio nonché in servizio pubblico urbano
La garanzia si intende estesa all’eventuale sovraccarico, entro i limiti consentiti dalle disposizioni di legge in vigore.
• 26.11 Veicoli speciali per portatori di handicap
La copertura assicurativa si estende ai trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici.
• 26.12 Macchine agricole
La garanzia comprende i danni alle persone trasportate nel rispetto della normativa vigente e il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi.
• 26.13 Xxxxxxxx neve – veicoli adibiti occasionalmente a sgombero neve
L’assicurazione copre anche i danni derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuate dal veicolo assicurato, sempreché sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall’autorità competente.
Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione stradale.
🡪 Art. 27 - ASSICURAZIONE DI PIÙ VEICOLI CON POLIZZA FLOTTA - Condizione speciale V L’assicurazione ha per base una polizza flotta nella quale vengono iscritti unicamente veicoli intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.
Per le movimentazioni delle entità assicurate, che avvengono nel corso dell’annualità (inclusioni/esclusioni/ sostituzioni), il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle normative in vigore all’atto della stipula del contratto; per queste movimentazioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno della notifica formale o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.
Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni, dell’eventuale Carta Verde nonché dalla documentazione attestante il motivo dell’esclusione.
I premi relativi alle movimentazioni avvenute in corso d’anno saranno calcolati, in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia assicurativa, in fase di regolazione premio mediante emissione di apposita appendice entro 30 giorni dalla data di scadenza del contratto.
La differenza di premio, che potrà essere positiva o negativa, risultante dall’appendice di regolazione dovrà essere versata entro il 15° giorno dalla data di comunicazione da parte della Società.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide soltanto se esplicitamente richiamate in polizza)
🡪 Art. 28 - BONUS PROTETTO – condizione particolare P
autovetture e autoveicoli fino a 35 x.xx (compresi quelli per uso speciale e trasporto specifico)
Fermo tutto quanto previsto dalla condizione speciale F – Bonus Malus – la presente condizione particolare consente di evitare la maggiorazione del premio dovuta all’applicazione delle regole evolutive, nel caso in cui si verifichi un unico sinistro nel periodo di osservazione. Al contratto sarà assegnata la classe di merito di pertinenza in base alla tabella delle regole evolutive in assenza di sinistri. Qualora nel periodo di osservazione si verifichino due o più sinistri valgono le normali regole evolutive, non considerando il primo sinistro in ordine di accadimento; tuttavia, il Contraente potrà evitare l’applicazione delle regole evolutive rimborsando alla Società gli importi liquidati per i sinistri successivi al primo. Rimangono invariate le regole evolutive relative alla classe CU.
È possibile includere tale condizione particolare solo a scadenza annuale.
🡪 Art. 29 - GUIDA ESPERTA– condizione particolare K – autovetture
Qualora sia richiamata la seguente condizione particolare, il contratto è stipulato nella forma “guida esperta”. Nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida dell’autovettura, vi sia una persona diversa dal proprietario identificato in polizza e tale persona abbia un’età inferiore a 30 anni compiuti, fermo il risarcimento dei terzi danneggiati, la Società applicherà una franchigia fissa di 2.000,00 euro. L’Assicurato è tenuto a rimborsare alla Società l’importo della franchigia dopo la liquidazione del danno.
La rivalsa non verrà tuttavia esercitata nel caso in cui il veicolo sia guidato dal titolare di un’officina di autoriparazione (o da un suo dipendente) preposto alla riparazione del veicolo stesso e nel caso in cui il Contraente abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante. Resta inteso che qualora l’indennizzo pagato dalla Società non superi l’importo della franchigia o, se eccedente, venga integralmente rimborsato l’importo del danno stesso, il Contraente potrà beneficiare della riduzione di premio prevista dall’applicazione delle regole evolutive previste dalla Condizione Speciale F.
È possibile escludere tale condizione particolare solo a scadenza annuale.
CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE ALLE FORME TARIFFARIE (valide soltanto se
esplicitamente richiamate in polizza)
Premessa
La Società presta la copertura assicurativa in relazione al tipo di veicolo in garanzia ed in base alla corrispondente forma tariffaria per la quale la Società stessa ha predisposto la relativa tariffa. E precisamente:
🡪 Forma tariffaria a “Franchigia” (vedasi successiva condizione speciale E) valevole per:
1. veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici – esclusi le macchine operatrici e i carrelli di cui all’art. 58 del Codice della Strada, escluse le macchine agricole di cui all’art. 57 del
predetto Codice;
2. autobus.
🡪 Forma tariffaria “Bonus/Malus” (vedasi successiva condizione speciale F) valevole per:
1. autovetture, autotassametri ed autoveicoli uso promiscuo;
2. veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici – esclusi le macchine operatrici e i carrelli di cui all’art. 58 del Codice della Strada, escluse le macchine agricole di cui all’art. 57 del predetto Codice;
3. ciclomotori, quadricicli, motocicli e motocarrozzette.
🡪 Forma tariffaria “Bonus/Malus con Franchigia” (vedasi successiva condizione speciale H) valevole per:
1. autovetture, autotassametri ed autoveicoli uso promiscuo.
🡪 Forma tariffaria a “Tariffa fissa” valevole per:
1. autobus (in alternativa alla forma assicurativa a “Franchigia” di cui sopra);
2. macchine operatrici e carrelli di cui all’art. 58 del Codice della Strada;
3. macchine agricole di cui all’art. 57 del Codice della Strada;
4. natanti.
Per ciascuna copertura assicurativa si intendono operanti tutte le Condizioni di Assicurazione; inoltre, a seconda della forma tariffaria assegnata al contratto, si intende operante la specifica condizioni speciale, esplicitamente richiamata in polizza, che prevede particolari regole di gestione del contratto al momento della stipula, alle scadenze successive e nel corso dell’annualità assicurativa.
Per quanto riguarda i tipi di veicolo:
• autovetture, autotassametri ed autoveicoli ad uso promiscuo
• veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici – esclusi le macchine operatrici e i carrelli di cui all’art. 58 del Codice della Strada, escluse le macchine agricole di cui all’art. 57 del predetto Codice
• ciclomotori, quadricicli, motocicli e motocarrozzette trasporto di persone
La Società è obbligata alla individuazione della classe CU, ove mancante, secondo i seguenti criteri (vedi Regolamento Isvap n° 4 del 09/08/2006 e successive modifche):
a) viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale;
Anni senza Sinistri | Classe di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
NB: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali, la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle “N.A.” (non assicurato) o “N.D.” (dato non disponibile);
b) si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione. Per i medesimi tipi di veicoli, la Società è obbligata a sua volta, alle scadenze annuali successive alla stipula del contratto, ad indicare sulle attestazioni di rischio (vedasi art. 23) la classe di conversione universale (CU). La Società inserirà in attestazione il dato della CU, necessario per il passaggio della copertura ad altra Impresa assicuratrice, in aggiunta alla indicazione della classe di merito di provenienza e di inserimento proprie della Società stessa. Per la determinazione della CU adotterà le regole evolutive contenute nella seguente tabella:
Classe di merito | Classe di assegnazione in base ai sinistri osserv ati | ||||
0 sinistri | 1 sinistri | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
E) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA valevole per autobus, autocarri e motoveicoli trasporto cose
La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell’ammontare precisato in polizza. Il Contraente e il Proprietario sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Resta fermo il disposto dell’art. 19 - “Adeguamento del premio”. La Società non applica la presente formula tariffaria nel caso in cui l’Assicurato presenti un attestato di rischio dal quale risulti che uno o più importi di franchigia non sono stati rimborsati. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui l’Assicurato presenti un attestato di rischio dal quale risulti una classe di assegnazione CU superiore a 14.
F) BONUS/MALUS
Valevole per:
• autovetture, autotassametri ed autoveicoli uso promiscuo
• veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici
• ciclomotori, quadricicli leggeri e non, motocicli e motocarrozzette.
Definizione della forma tariffaria
L'assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" quali definiti dall'art. 20 - “Periodi di osservazione della sinistrosità”.
NORME COMUNI A TUTTI I VEICOLI (della presente condizione speciale)
Assegnazione della classe di merito per le annualità successive a quella di stipulazione
Per le annualità successive a quella di stipulazione, il contratto per il quale si è completato il periodo di osservazione, è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri delle tabelle relative ai singoli veicoli.
Ai fini della suddetta evoluzione vengono presi in considerazione:
• i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale;
• i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità paritaria, nel caso in cui la percentuale di “responsabilità cumulata” sia pari ad almeno il 51%. A tal fine viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.
Nel caso in cui nel periodo di osservazione si procede al pagamento, anche a titolo parziale, dove la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti coinvolti, il periodo stesso si considera esente da sinistri.
Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione delle regole evolutive, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione del malus.
Rimborso sinistri
Il Contraente, all'atto del rinnovo del contratto, ha facoltà, per evitare la maggiorazione di premio conseguente alla applicazione delle regole evolutive, di rimborsare alla Società o alla Stanza di compensazione c/o CONSAP, in caso di sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto, gli importi pagati per tutti o per parte dei sinistri, definiti, che hanno determinato la maggiorazione del premio. La facoltà suddetta può essere esercitata, alla scadenza.
Sostituzione contratto
Nei casi di sostituzione del contratto, per qualsiasi motivo, sarà mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito con mantenimento della classe di collocazione in corso. Il periodo di osservazione in corso non sarà interrotto purché:
- rimanga invariato il proprietario o il locatario in caso di leasing;
- il nuovo veicolo appartenga alla stessa tipologia di veicolo (secondo Cod. della Strada).
La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto nel caso di alienazione del veicolo assicurato o di sua consegna in conto vendita, ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva idoneamente documentati (per i ciclomotori ancora privi del “certificato di circolazione” previsto dalla Legge n. 210/2010, il Contraente è tenuto a dichiarare per iscritto e sottoscrivere sotto la sua responsabilità l’avvenuta distruzione o esportazione definitiva del veicolo). In ogni altro caso, compreso quello relativo alla modifica di forma tariffaria, si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.
Assegnazione della classe di merito all'atto della stipulazione del contratto
a) veicolo immatricolato per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA
(Pubblico Registro Automobilistico);
veicolo oggetto di ritrovamento in seguito al furto, ove il contratto che lo assicurava sia stato reso valido per altro veicolo;
veicolo oggetto di conto vendita non andata a buon fine, qualora la classe sia stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto:
viene assegnata la classe di merito di ingresso della tabella relativa alla tipologia di veicolo da assicurare, dietro esibizione della carta di circolazione e del certificato di proprietà o dell’appendice di cessione del contratto.
b) veicolo già assicurato in precedenza con altra Impresa di assicurazione
viene assegnata la classe di merito determinata secondo le tabelle che seguono:
🡪 1. per ciclomotori, quadricicli leggeri, motocicli, quadricicli e motocarrozzette
Classe CU di assegnazione | Classe ITAS di assegnazione in base ai periodi della “tabella di sinistrosità pregressa” | |||
Con 2 o più sinistri (di qualunque tipologia) | con 1 sinistro ( di qualunque tipologia) | senza sinistri e con attestato senza NA e/o ND | senza sinistri e con attestato con NA e/o ND | |
1 | 44 | 37 | 31 | 31 |
2 | 45 | 38 | 31 | 32 |
3 | 46 | 39 | 32 | 33 |
4 | 47 | 40 | 33 | 34 |
5 | 48 | 41 | 35 | 35 |
6 | 48 | 42 | 36 | 36 |
7 | 48 | 43 | 37 | 37 |
8 | 48 | 44 | 38 | 38 |
9 | 48 | 45 | 39 | 39 |
10 | 48 | 46 | 40 | 40 |
11 | 48 | 47 | 41 | 41 |
12 | 48 | 48 | 42 | 42 |
13 | 48 | 48 | 43 | 43 |
14 | 48 | 48 | 44 | 44 |
15 | 48 | 48 | 45 | 45 |
16 | 48 | 48 | 46 | 46 |
17 | 48 | 48 | 47 | 47 |
18 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Se proveniente dalla forma franchigia fissa ed assoluta, viene assegnata la classe di merito senza considerare i sinistri presenti nella tabella di sinistrosità pregressa
🡪 2. per veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici
Classe CU di assegnazione | Classe ITAS di assegnazione in base ai periodi della “tabella di sinistrosità pregressa” | |||
Con 2 o più sinistri (di qualunque tipologia) | con 1 sinistro ( di qualunque tipologia) | senza sinistri e con attestato senza NA e/o ND | senza sinistri e con attestato con NA e/o ND | |
1 | 44 | 37 | 31 | 31 |
2 | 45 | 38 | 31 | 31 |
3 | 46 | 39 | 31 | 31 |
4 | 47 | 40 | 31 | 32 |
5 | 48 | 41 | 31 | 33 |
6 | 48 | 42 | 31 | 34 |
7 | 48 | 43 | 32 | 35 |
8 | 48 | 44 | 33 | 36 |
9 | 48 | 45 | 34 | 37 |
10 | 48 | 46 | 35 | 38 |
11 | 48 | 47 | 36 | 39 |
12 | 48 | 48 | 37 | 40 |
13 | 48 | 48 | 37 | 41 |
14 | 48 | 48 | 37 | 42 |
15 | 48 | 48 | 43 | 43 |
16 | 48 | 48 | 44 | 44 |
17 | 48 | 48 | 45 | 45 |
18 | 48 | 48 | 46 | 46 |
Se proveniente dalla forma franchigia fissa ed assoluta, viene assegnata la classe di merito senza considerare i sinistri presenti nella tabella di sinistrosità pregressa
🡪 3. per autovetture, autotassametri ed autoveicoli trasporto promiscuo
• 3.1 nella forma Bonus/Malus
viene assegnata la classe di merito determinata secondo la tabella che segue
Classe CU di assegnazione | Classe ITAS di assegnazione in base ai periodi della “tabella di sinistrosità pregressa” | |||
Con 2 o più sinistri (di qualunque tipologia) | con 1 sinistro ( di qualunque tipologia) | senza sinistri e con attestato senza NA e/o ND | altro | |
1 | 39 | 34 | 22 | 30 |
2 | 40 | 35 | 24 | 31 |
3 | 41 | 36 | 26 | 32 |
4 | 42 | 37 | 28 | 33 |
5 | 43 | 38 | 30 | 34 |
6 | 44 | 39 | 32 | 35 |
7 | 45 | 40 | 34 | 36 |
8 | 46 | 41 | 36 | 37 |
9 | 47 | 42 | 38 | 38 |
10 | 48 | 43 | 40 | 40 |
11 | 48 | 44 | 41 | 41 |
12 | 48 | 45 | 42 | 42 |
13 | 48 | 46 | 43 | 43 |
14 | 48 | 47 | 44 | 44 |
15 | 48 | 48 | 45 | 45 |
16 | 48 | 48 | 46 | 46 |
17 | 48 | 48 | 47 | 47 |
18 | 48 | 48 | 48 | 48 |
• 3.2 nella forma franchigia fissa ed assoluta o mista
viene assegnata la classe di merito determinata applicando la tabella di cui al punto 3.1; se non presente la classe CU, viene assegnata la classe di merito determinata secondo la tabella che segue:
Annualità complete antecedenti la stipula del contratto immuni da sinistri | Classe ITAS di assegnazione |
nessuna | 43 |
1 | 42 |
2 | 41 |
3 | 40 |
4 | 39 |
5 | 38 |
NB: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali, la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle “N.A.” (non assicurato) o “N.D.” (dato non disponibile);
• 3.3 provenienti da Impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di affari nuovi o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa
viene assegnata la classe di merito determinata applicando la tabella di cui al punto 3.1, sulla base della CU dichiarata dal Contraente che deve dare prova di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa o al Commissario liquidatore.
c) veicolo che non ha circolato dalla data di scadenza del precedente contratto di assicurazione; veicolo oggetto di cessazione del rischio (alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva);
veicolo oggetto di furto senza ritrovamento:
In caso di inutilizzo il Contraente deve sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nella quale attesti che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla scadenza del periodo di comporto del precedente contratto; in caso di furto senza ritrovamento, il Contraente deve consegnare l’attestazione dello stato di rischio relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa, copia di denuncia di furto rilasciata dall’Autorità competente nonché il precedente contratto assicurativo; in caso di cessazione del rischio il Contraente deve consegnare documentazione idonea a provarne i motivi.
Viene assegnata quindi:
• se l’attestazione risulta scaduta da meno di 5 anni: la classe di merito indicata nell’attestazione se proveniente dalla Società; la classe di merito come stabilito al punto b) che precede se proveniente da altra Impresa di assicurazione;
• se l’attestazione è scaduta da oltre 5 anni: la classe di merito di ingresso della tabella relativa alla tipologia di veicolo.
d) veicolo proveniente da altra Compagnia con attestato di rischio da cui risulta Contraente e/o Proprietario diversi dall’effettivo proprietario del veicolo
Il Contraente deve consegnare fotocopia della carta di circolazione del veicolo idonea a provare l’effettiva proprietà già alla data di effetto dell’ultima annualità assicurativa precedente.
Viene assegnata quindi:
• se la proprietà decorre già dalla data di effetto dell’ultima annualità assicurativa: la classe di merito come stabilito al punto b) che precede
• se la proprietà decorre da un momento successivo: classe di merito di ingresso della tabella relativa alla tipologia di veicolo.
e) ulteriore veicolo acquistato da persona fisica già titolare di polizza assicurativa
Il Contraente deve consegnare fotocopia della Carta di circolazione (libretto) del nuovo veicolo, nonché l’attestazione dello stato di rischio relativo alla polizza di riferimento se proveniente da altra impresa.
Viene assegnata quindi, con riferimento alla medesima tipologia di veicolo:
• la classe di merito indicata nell’attestazione se proveniente dalla Società
• la classe di merito come stabilito al punto b) che precede se proveniente da altra Impresa di assicurazione con esclusione delle classi inferiori a 31.
f) ulteriore veicolo acquistato da persona fisica, stabilmente convivente nel nucleo familiare di persona fisica già titolare di polizza assicurativa
Il Contraente deve consegnare fotocopia della Carta di circolazione (libretto) del nuovo veicolo, certificato anagrafico (stato di famiglia), nonché l’attestazione dello stato di rischio relativa alla polizza di riferimento e fotocopia della Carta di circolazione relativa al veicolo riportato
sull’attestazione, se proveniente da altra Impresa.
Viene assegnata quindi, con riferimento alla medesima tipologia di veicolo, la classe di merito come stabilito al punto b) che precede, con esclusione delle classi inferiori a 31.
Nel caso di mancata consegna da parte dell’Assicurato della attestazione, prevista ai punti b), c), d),
e) e f) che precedono, o di qualsiasi altra documentazione richiesta, il contratto è assegnato alla classe più alta della tabella relativa alla tipologia del veicolo da assicurare nelle ipotesi previste dai punti a), b), c) o alla classe di ingresso relativa alla tipologia del veicolo da assicurare nelle ipotesi previste dai punti d), e) e f) ; tuttavia nel caso in cui la consegni successivamente, ma comunque entro 3 mesi dalla data di stipulazione del contratto, la Società provvederà alla corretta assegnazione della classe di merito e all’eventuale conguaglio del premio, sulla base delle tariffe nel frattempo intervenute.
g) veicolo assicurato in precedenza con contratto temporaneo
Viene assegnata la stessa classe di merito indicata nel precedente contratto temporaneo del quale il Contraente è tenuto ad esibire copia. Per il resto rimangono ferme le regole sopra riportate.
h) veicolo assicurato precedentemente all’estero
Viene assegnata la classe di merito di ingresso della tabella relativa alla tipologia di veicolo da assicurare, salvo che il Contraente non consegni una dichiarazione rilasciata dalla Compagnia estera che consenta una assegnazione ad altra classe di merito.
NORME SPECIFICHE PER I SINGOLI VEICOLI (della presente condizione speciale)
1.Ciclomotori, quadricicli leggeri, motocicli, quadricicli e motocarrozzette ad uso privato
Classi di merito
La forma Bonus/Malus si articola in 18 classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 31 alla classe 48, secondo la tabella seguente:
Classe di merito | Coefficiente di determinazione del premio | % di sconto tra classi di merito |
31 | 0,78757 | 0,00 |
32 | 0,80340 | 1,97 |
33 | 0,81954 | 1,97 |
34 | 0,83602 | 1,97 |
35 | 0,85282 | 1,97 |
36 | 0,86996 | 1,97 |
37 | 0,88745 | 1,97 |
38 | 0,90529 | 1,97 |
39 | 0,92348 | 1,97 |
40 | 0,94205 | 1,97 |
41 | 0,96098 | 1,97 |
42 | 0,98030 | 1,97 |
43 | 1,00000 | 1,97 |
classe ingresso 44 | 1,02010 | 1,97 |
45 | 1,09369 | 6,73 |
46 | 1,18430 | 7,65 |
47 | 1,29526 | 8,57 |
48 | 1,36133 | 4,85 |
Assegnazione della classe di merito per le annualità successive a quella di stipulazione
Per le annualità successive a quella di stipulazione, il contratto per il quale si è completato il periodo di osservazione è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri della seguente tabella:
Tabella della regole evolutive
Classe di merito | Classe di assegnazione per il periodo annuo successiv o in base ai sinistri osserv ati | |||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 o più sinistri | |
31 | 31 | 36 | 41 | 46 |
32 | 31 | 37 | 42 | 47 |
33 | 32 | 38 | 43 | 48 |
34 | 33 | 39 | 44 | 48 |
35 | 34 | 40 | 45 | 48 |
36 | 35 | 41 | 46 | 48 |
37 | 36 | 42 | 47 | 48 |
38 | 37 | 43 | 48 | 48 |
39 | 38 | 44 | 48 | 48 |
40 | 39 | 45 | 48 | 48 |
41 | 40 | 46 | 48 | 48 |
42 | 41 | 47 | 48 | 48 |
43 | 42 | 48 | 48 | 48 |
44 | 43 | 48 | 48 | 48 |
45 | 44 | 48 | 48 | 48 |
46 | 45 | 48 | 48 | 48 |
47 | 46 | 48 | 48 | 48 |
48 | 47 | 48 | 48 | 48 |
2. Veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici
Classi di merito
La forma Bonus/Malus si articola in 18 classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 31 alla classe 48, secondo la tabella seguente:
Classe di merito | Coefficiente di determinazione del premio | % di sconto tra classi di merito |
31 | 0,76440 | 0 |
32 | 0,77977 | 1,97 |
33 | 0,79544 | 1,97 |
34 | 0,81143 | 1,97 |
35 | 0,82774 | 1,97 |
36 | 0,84438 | 1,97 |
37 | 0,86135 | 1,97 |
38 | 0,87866 | 1,97 |
39 | 0,89632 | 1,97 |
40 | 0,91434 | 1,97 |
41 | 0,94205 | 2,94 |
classe di ingresso 42 | 0,97059 | 2,94 |
43 | 1 | 2,94 |
44 | 1,01 | 0,99 |
45 | 1,07214 | 5,8 |
46 | 1,12683 | 4,85 |
47 | 1,1843 | 4,85 |
48 | 1,24472 | 4,85 |
Assegnazione della classe di merito per le annualità successive a quella di stipulazione
Per le annualità successive a quella di stipulazione, il contratto per il quale si è completato il periodo di osservazione è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri della seguente tabella:
Tabella della regole evolutive
Classe di merito | Classe di assegnazione per il periodo annuo successiv o in base ai sinistri osserv ati | ||||
0 sinistri | 1 sinistri | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
31 | 31 | 35 | 37 | 37 | 43 |
32 | 31 | 36 | 38 | 38 | 44 |
33 | 32 | 37 | 39 | 39 | 45 |
34 | 33 | 38 | 40 | 40 | 46 |
35 | 34 | 39 | 41 | 41 | 47 |
36 | 35 | 40 | 42 | 42 | 48 |
37 | 36 | 41 | 43 | 43 | 48 |
38 | 37 | 42 | 44 | 44 | 48 |
39 | 38 | 43 | 45 | 45 | 48 |
40 | 39 | 44 | 46 | 46 | 48 |
41 | 40 | 45 | 47 | 47 | 48 |
42 | 41 | 46 | 48 | 48 | 48 |
43 | 42 | 47 | 48 | 48 | 48 |
44 | 43 | 48 | 48 | 48 | 48 |
45 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 |
46 | 45 | 48 | 18 | 48 | 48 |
47 | 46 | 48 | 18 | 48 | 48 |
48 | 47 | 48 | 18 | 48 | 48 |
Nel caso di modifica di forma tariffaria da Franchigia fissa ed assoluta a Bonus/Malus, viene assegnata la classe di merito come definito al punto b) relativo all’Assegnazione classe di merito all’atto della stipulazione del contratto.
3.Autovetture, autotassametri ed autoveicoli uso promiscuo
Classi di merito
La forma Bonus/Malus si articola in 30 classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 19 alla classe 48, secondo la tabella seguente:
Classe di merito | Coefficiente di determinazione del premio | % di sconto tra classi di merito |
19 | 0,33804 | 0,00 |
20 | 0,34828 | 2,94 |
21 | 0,35884 | 2,94 |
22 | 0,36971 | 2,94 |
23 | 0,37714 | 1,97 |
24 | 0,38857 | 2,94 |
25 | 0,40839 | 4,85 |
26 | 0,42077 | 2,94 |
27 | 0,42922 | 1,97 |
28 | 0,44223 | 2,94 |
29 | 0,46019 | 3,90 |
30 | 0,47413 | 2,94 |
31 | 0,49338 | 3,90 |
32 | 0,52373 | 5,80 |
33 | 0,55595 | 5,80 |
34 | 0,59016 | 5,80 |
35 | 0,62026 | 4,85 |
36 | 0,65842 | 5,80 |
37 | 0,69892 | 5,80 |
38 | 0,74192 | 5,80 |
39 | 0,77977 | 4,85 |
40 | 0,81954 | 4,85 |
41 | 0,87866 | 6,73 |
42 | 0,94205 | 6,73 |
43 | 1,00000 | 5,80 |
44 | 1,28243 | 22,02 |
45 | 1,29526 | 0,99 |
46 | 1,62835 | 20,46 |
47 | 2,15152 | 24,32 |
48 | 3,04785 | 29,41 |
Assegnazione della classe di merito per le annualità successive a quella di stipulazione
Per le annualità successive a quella di stipulazione, il contratto per il quale si è completato il periodo di osservazione è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri della seguente tabella:
Tabella della regole evolutive
Classe di merito | Classe di assegnazione per il periodo annuo successiv o in base ai sinistri osserv ati | ||||
0 sinistri | 1 sinistri | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
19 | 19 | 29 | 32 | 34 | 36 |
20 | 19 | 29 | 32 | 34 | 36 |
21 | 20 | 30 | 33 | 35 | 37 |
22 | 21 | 30 | 33 | 35 | 37 |
23 | 22 | 31 | 34 | 36 | 38 |
24 | 23 | 31 | 34 | 36 | 38 |
25 | 24 | 32 | 35 | 37 | 39 |
26 | 25 | 32 | 35 | 37 | 39 |
27 | 26 | 33 | 36 | 38 | 40 |
28 | 27 | 33 | 36 | 38 | 40 |
29 | 28 | 33 | 36 | 38 | 40 |
30 | 29 | 34 | 37 | 39 | 41 |
31 | 30 | 34 | 37 | 39 | 41 |
32 | 31 | 35 | 38 | 40 | 42 |
33 | 32 | 36 | 39 | 41 | 43 |
34 | 33 | 37 | 40 | 42 | 44 |
35 | 34 | 38 | 41 | 43 | 45 |
36 | 35 | 39 | 42 | 44 | 46 |
37 | 36 | 40 | 43 | 45 | 47 |
38 | 37 | 41 | 44 | 46 | 48 |
39 | 38 | 42 | 45 | 47 | 48 |
40 | 39 | 43 | 46 | 48 | 48 |
41 | 40 | 44 | 47 | 48 | 48 |
42 | 41 | 45 | 48 | 48 | 48 |
43 | 42 | 46 | 48 | 48 | 48 |
44 | 43 | 47 | 48 | 48 | 48 |
45 | 44 | 47 | 48 | 48 | 48 |
46 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 |
47 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 |
48 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
H) BONUS MALUS CON FRANCHIGIA valevole per autovetture, autotassametri ed autoveicoli uso promiscuo
La presente assicurazione è stipulata nella forma mista Bonus/Malus con franchigia fissa per ogni sinistro nell’ammontare precisato in polizza. Il Contraente e il Proprietario sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. La Società non applica la presente formula tariffaria nel caso in cui l’Assicurato presenti un attestato di rischio dal quale risulti che uno o più importi di franchigia non sono stati rimborsati.
Si fa rimando alle regole tutte della clausola F delle presenti Condizioni Speciali in riferimento all’Assegnazione della classe di merito all’atto della stipulazione del contratto, relativamente alla stessa tipologia di veicolo.
Nei casi di sostituzione del contratto, per qualsiasi motivo, sarà mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito con mantenimento della classe di collocazione in corso. Il periodo di osservazione in corso non sarà interrotto purché:
• xxxxxxx invariato il proprietario o il locatario in caso di leasing;
• il nuovo veicolo appartenga alla stessa tipologia di veicolo (secondo Cod. della Strada).
La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto nel caso di alienazione del veicolo assicurato o di sua consegna in conto vendita, ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva idoneamente documentata.
In ogni altro caso, compreso quello relativo alla modifica di forma tariffaria, si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.
Classi di merito
La forma Bonus/Malus con Franchigia si articola in 30 classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 19 alla classe 48, secondo la tabella seguente:
Classe di merito | Coefficiente di determinazione del premio franchigia 500,00 euro | % di sconto tra classi di merito | Coefficiente di determinazione del premio franchigia 1.000,00 euro | % di sconto tra classi di merito | Coefficiente di determinazione del premio franchigia 1.500,00 euro | % di sconto tra classi di merito |
19 | 0,36243 | 0,00% 2,94% 2,94% 2,94% 0,99% 2,94% 4,85% 2,94% 0,99% 2,94% 3,90% 2,94% 3,90% 0,99% 5,80% 5,80% 4,85% 5,80% 5,80% 5,80% 4,85% 4,85% 6,73% 6,73% 5,80% 13,00% 11,26% 24,32% 24,32% 29,41% | 0,39638 | 0,00 2,94 2,94 2,94 0,00 2,94 4,85 2,94 0,99 0,99 3,90 2,94 0,99 0,99 2,94 5,80 4,85 5,80 5,80 5,80 4,85 4,85 6,73 6,73 5,80 13,00 11,26 30,11 24,32 29,41 | 0,41248 | 0,00 2,94% 2,94% 1,97% 0,99% 0,99% 4,85% 2,94% 0,99% 0,99% 3,90% 2,94% 0,99% 0,99% 0,99% 5,80% 4,85% 5,80% 5,80% 5,80% 4,85% 4,85% 6,73% 6,73% 5,80% 13,00% 11,26% 32,16% 24,32% 29,41% |
20 | 0,37341 | 0,40839 | 0,42497 | |||
21 | 0,38472 | 0,42077 | 0,43785 | |||
22 | 0,39638 | 0,43352 | 0,44665 | |||
23 | 0,40034 | 0,43352 | 0,45112 | |||
24 | 0,41248 | 0,44665 | 0,45563 | |||
25 | 0,43352 | 0,46944 | 0,47887 | |||
26 | 0,44665 | 0,48366 | 0,49338 | |||
27 | 0,45112 | 0,48850 | 0,49831 | |||
28 | 0,46479 | 0,49338 | 0,50330 | |||
29 | 0,48366 | 0,51341 | 0,52373 | |||
30 | 0,49831 | 0,52897 | 0,53960 | |||
31 | 0,51855 | 0,53426 | 0,54500 | |||
32 | 0,52373 | 0,53960 | 0,55045 | |||
33 | 0,55595 | 0,55595 | 0,55595 | |||
34 | 0,59016 | 0,59016 | 0,59016 | |||
35 | 0,62026 | 0,62026 | 0,62026 | |||
36 | 0,65842 | 0,65842 | 0,65842 | |||
37 | 0,69892 | 0,69892 | 0,69892 | |||
38 | 0,74192 | 0,74192 | 0,74192 | |||
39 | 0,77977 | 0,77977 | 0,77977 | |||
40 | 0,81954 | 0,81954 | 0,81954 | |||
41 | 0,87866 | 0,87866 | 0,87866 | |||
42 | 0,94205 | 0,94205 | 0,94205 | |||
43 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | |||
classe ingresso 44 | 1,14947 | 1,14947 | 1,14947 | |||
45 | 1,29526 | 1,29526 | 1,29526 | |||
46 | 1,71141 | 1,85321 | 1,90937 | |||
47 | 2,26127 | 2,44863 | 2,52283 | |||
48 | 3,20332 | 3,46874 | 3,57385 |
Assegnazione della classe di merito per le annualità successive a quella di stipulazione
Per le annualità successive a quella di stipulazione, il contratto per il quale si è completato il periodo di osservazione, è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base al numero dei sinistri verificatisi nel periodo di osservazione, secondo i criteri della seguente tabella:
Classe di merito | Classe di assegnazione per il periodo annuo successiv o in base ai sinistri accaduti | |
0 sinistri | 1 o più sinistri | |
19 | 19 | 19 |
20 | 19 | 20 |
21 | 20 | 21 |
22 | 21 | 22 |
23 | 22 | 23 |
24 | 23 | 24 |
25 | 24 | 25 |
26 | 25 | 26 |
27 | 26 | 27 |
28 | 27 | 28 |
29 | 28 | 29 |
30 | 29 | 30 |
31 | 30 | 31 |
32 | 31 | 32 |
33 | 32 | 33 |
34 | 33 | 34 |
35 | 34 | 35 |
36 | 35 | 36 |
37 | 36 | 37 |
38 | 37 | 38 |
39 | 38 | 39 |
40 | 39 | 40 |
41 | 40 | 41 |
42 | 41 | 42 |
43 | 42 | 43 |
44 | 43 | 44 |
45 | 44 | 45 |
46 | 45 | 46 |
47 | 46 | 47 |
48 | 47 | 48 |
Ai fini della suddetta evoluzione vengono presi in considerazione:
• i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale;
• i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità paritaria, nel caso in cui la percentuale di “responsabilità cumulata” sia pari ad almeno il 51%. A tal fine viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.
Nel caso in cui nel periodo di osservazione si procede al pagamento, anche a titolo parziale, dove la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti coinvolti, il periodo stesso si considera esente da sinistri.
Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione delle regole evolutive, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non vengono nuovamente considerati.
Il Contraente, all'atto del rinnovo del contratto, ha facoltà, per evitare l’applicazione delle regole evolutive in presenza di sinistri, di rimborsare alla Società o alla Stanza di compensazione c/o CONSAP, in caso di sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto, gli importi pagati per tutti o per parte dei sinistri, definiti.
La facoltà suddetta può essere esercitata alla scadenza.
NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE R.C. AUTO QUALORA IL VEICOLO ASSICURATO SIA UN NATANTE
🡪 Art. 30 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione si intende riferita alla navigazione e alla giacenza in acqua del natante, compresa la navigazione e la giacenza in acque private.
🡪 Art. 31 - RICORSO TERZI DA INCENDIO
In caso di responsabilità dell’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio, ove tali danni non costituiscano un sinistro da navigazione, la Società tiene indenne l’Assicurato medesimo sino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a euro 800.000,00.
In ogni caso la garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione della responsabilità civile auto.
Sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell’Assicurato e delle persone indicate dall’art. 129 del C.A; sono altresì escluse le cose che si trovino sul natante assicurato.
🡪 Art. 32 - ESCLUSIONI
Fermo quanto disposto dall’art. 17 - “Esclusioni e rivalsa” , l’assicurazione non è operante:
a) nel caso di natante con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19 novembre 1992,
n. 566), se la navigazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti;
b) per danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone.
🡪 Art. 33 - LIMITI DI NAVIGAZIONE
L’assicurazione vale per il Mediterraneo, entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
🡪 Art. 34 - CONDIZIONI PARTICOLARI PER I NATANTI
Fermo quanto disposto dall’art. 30 - “Oggetto dell’assicurazione” - delle Condizioni Generali di Assicurazione, le condizioni che seguono si intendono direttamente inserite nel contratto, e pertanto pienamente operanti, in funzione dell’assicurazione dei natanti e dei rischi alle quali le stesse specificamente si riferiscono nel rispettivo titolo. Si intende altresì che esse, anche senza esplicito rimando, integrano, modificano o derogano le Condizioni Generali di Assicurazione del presente contratto.
• 34.1 Estensioni diverse
Per i natanti si intendono operanti le seguenti Condizioni Aggiuntive, specificate nell’art. 26 “Condizioni Particolari per i veicoli a motore”:
- 34.1.1 Rinuncia della Società alla rivalsa nei casi di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psichica dovuta ad uso di stupefacenti - natanti in genere
- 34.1.2 Responsabilità Civile dei trasportati - natanti in genere
- 34.1.3 Responsabilità civile per fatto dei figli minori - natanti in genere
nonché quelle di seguito precisate
• 34.2 Danni a cose di terzi trasportati, su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone
La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, escluso denaro, preziosi e titoli di credito. Sono esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
L’assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
• 34.3 Natanti adibiti a scuola guida
L’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’allievo conducente - anche quando è alla guida - e l’esaminatore. La presente condizione è valida anche nel caso di natanti utilizzati occasionalmente per esercitazione alla guida, purché vengano rispettate tutte le relative disposizioni di legge.
• 34.4 Hovercraft (aeronatante su cuscino d’aria mosso a propulsione aerodinamica)
L’assicurazione opera anche durante gli spostamenti al di fuori dell’acqua.
🡪 Art. 35 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE CON SOVRAPPREMIO
Le condizioni che seguono sono operanti soltanto se sono esplicitamente richiamate in polizza.
I) Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano
La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall’esercizio dell’attività di traino.
L) Estensione dei limiti di navigazione
A parziale deroga dell’art. 33 - “Limiti di navigazione” - l’assicurazione vale anche per il Mar Nero e le coste orientali dell’Atlantico fra Porto (Oporto) e Casablanca, incluse le Isole Canarie.
M) Regate veliche
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 17 - “Esclusioni e rivalsa”, l’assicurazione è operante durante le regate veliche.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DANNI AL VEICOLO
PARTE 1
GARANZIE INCENDIO FURTO E DANNI ACCIDENTALI
🡪 ART. 36 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
A condizione che ciascuna garanzia sia specificamente richiamata in polizza e ne sia corrisposto il relativo premio, la Società si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, completo degli accessori - audiovisivi compresi stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di:
• 36.1 Furto, totale o parziale, e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo o di quanto nello stesso contenuto. Sono compresi i danni derivanti dalla circolazione avvenuta durante l’uso o il possesso illegale del veicolo stesso.
• 36.2 Incendio, nonché esplosione, scoppio ed azione del fulmine.
• 36.3 Xxxxx xxxxxxxxxxx (garanzia “kasko”) in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione, nonché a seguito di caduta di sassi, frane, valanghe e slavine.
• 36.4 Danni da collisione (garanzia “kasko collisione”) esclusivamente in conseguenza di collisione con veicoli identificati in caso di accertata responsabilità, totale o parziale, dell’Assicurato nella causazione del sinistro.
La presente garanzia è prestata, fino alla concorrenza per sinistro della somma convenuta in polizza, nella forma “a primo rischio assoluto”, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile.
• 36.5 Danni da collisione con veicoli non assicurati (garanzia “kasko in piedi”) – solo per autovetture.
La Società rimborsa i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato (con esclusione pertanto di eventuali danni alle persone che si trovano a bordo del veicolo) a seguito di collisione con altro veicolo che risulti non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria ma venga comunque identificato dall’Autorità Giudiziaria o di polizia con verbale di incidente. Qualora non vi sia intervento delle Autorità sul luogo dell’incidente, l’Assicurato deve sporgere denuncia dettagliata dell’incidente – che identifichi chiaramente il veicolo non assicurato – presso le Autorità e consegnarne copia alla Società; l’indennizzo verrà corrisposto solo nel caso in cui la Società sia messa nella condizione di verificare i danni su entrambi i veicoli. L’indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo definita ai sensi dell’art 2054 c.c., con il limite di euro 5.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo, nella forma “a primo rischio assoluto”, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile. La Società liquida l’indennizzo determinato in base alla presente condizione purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.
• 36.6 Urto contro animali selvatici
L’assicurazione comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto contro animali selvatici, a condizione che il fatto sia stato verbalizzato con verbale di incidente redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (o da personale appartenente al Corpo forestale delle province di Trento e Bolzano).
L’indennizzo viene corrisposto con il limite di euro 5.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo, nella forma “a primo rischio assoluto”, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile.
🡪 ART. 37 - RICORSO TERZI DA INCENDIO
(La presente garanzia accessoria senza sovrappremio si intende operante purché sia prestata almeno una delle seguenti garanzie: furto, incendio o guasti accidentali)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un ammontare pari a euro 800.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio, ove tali danni non costituiscano un danno da circolazione.
Ai fini della prestazione della presente garanzia, si intende richiamato quanto previsto all’art. 129 del CA. (soggetti esclusi dall’assicurazione).
Sono altresì esclusi i danni:
a) a cose che l’Assicurato, anche se a bordo del veicolo, abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, ad eccezione del locale usato come rimessa del veicolo, condotto dall’Assicurato stesso in locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
c) subiti dai dipendenti in occasione di lavoro o di servizio.
Fermo quanto previsto all’art. 25 – “Gestione delle vertenze”, l’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice civile. La presente garanzia non si cumula con quella di cui all’art. 16 – “Ricorso terzi da incendio”.
🡪 ART. 38 – ESCLUSIONI
• 38.1 Esclusioni relative alle garanzie incendio, furto, danni accidentali e danni da collisione L’assicurazione non comprende i danni:
• 38.1.1 causati o agevolati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
• 38.1.2 causati o agevolati da scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e atto doloso in genere – salvo quanto compreso nella garanzia “atti dolosi (eventi sociopolitici)” se operante;
• 38.1.3 causati o agevolati da eruzioni vulcaniche, terremoti, tempeste, trombe d’aria, inondazioni, alluvioni, grandine, frane, smottamenti di terreno, valanghe ed altri eventi atmosferici a carattere catastrofale, caduta di aeromobili e loro parti, urto contro animali selvatici salvo quanto compreso nelle garanzie “danni accidentali” ed “eventi naturali catastrofali (eventi atmosferici)” se operanti;
• 38.1.4 causati da sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare e radioattività;
• 38.1.5 determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo stesso;
• 38.1.6 verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove;
• 38.1.7 causati da bruciature verificatisi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico che non sia stato seguito da incendio, salvo l’azione del fulmine;
• 38.1.8 occorsi alle cose indossate o portate con sé dalle persone occupanti il veicolo, nonché ai bagagli, agli animali e, in generale, alle cose, trovantisi a bordo del veicolo;
• 38.1.9 relativamente ai mezzi agricoli, i danni agli attrezzi per lavorazioni varie, anche se montati, agganciati od in altro modo uniti ai mezzi stessi.
38.2 Esclusioni relative alle sole garanzie danni accidentali e danni da collisione L’assicurazione non comprende altresì i danni:
• 38.2.1 cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
• 38.2.2 verificatisi a causa di manovre a spinta o a mano, nonché di traino attivo o passivo, salvo
riguardino roulottes o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
• 38.2.3 verificatisi a causa di circolazione al di fuori di sede stradale;
• 38.2.4 alle ruote - cerchioni, coperture e camere d’aria – e cristalli se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi della garanzia “danni accidentali”;
• 38.2.5 conseguenti alla guida da parte di persona priva dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che sussistano, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
• 38.2.6 verificatisi al di fuori dei rischi della circolazione, relativamente alle macchine operatrici, ai carrelli e sgombraneve nonché ai veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o a trasporti specifici.
🡪 ART. 39 - RECUPERI
L’Assicurato è tenuto a informare la Società non appena abbia notizia del recupero del veicolo sottratto o di parti di esso. I costi di recupero del mezzo sono a carico dell’Assicurato.
Il valore di quanto recuperato, prima del pagamento dell’indennizzo, sarà detratto dall’indennizzo stesso. In caso di ritrovamento del veicolo successivamente alla liquidazione dell’indennizzo, l’Assicurato si impegna, su richiesta della Società, ad agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo alla Società stessa o a terzi dalla stessa indicati.
Egli ha la facoltà di evitare il trasferimento di proprietà restituendo alla Società l’indennizzo ricevuto, al netto degli eventuali danni indennizzabili a termini di contratto.
Se, invece, l’indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra le Parti in proporzione del danno sopportato.
🡪 ART. 40 - ANTIFURTO SATELLITARE (CONDIZIONE PARTICOLARE S)
Mediante richiamo in polizza di questo articolo, l’Assicurato dichiara che il veicolo assicurato è dotato di impianto elettronico antifurto con sistema di localizzazione satellitare e che il relativo servizio è stato regolarmente attivato.
L’Assicurato dichiara altresì che detto impianto è sempre in funzione quando il veicolo viene lasciato incustodito. In caso di sinistro, l’Assicurato deve documentare che al momento del medesimo era operante il contratto di servizio di localizzazione e che il sinistro è avvenuto in una zona dove il predetto servizio è operante. In caso contrario, la Società applicherà all’indennizzo dovuto ai sensi di polizza uno scoperto del 20%, con il minimo di euro 1.540,00, scoperto e minimo che debbono ritenersi comprensivi di quelli eventualmente pattuiti per il furto in genere del veicolo.
PARTE 2
GARANZIE ACCESSORIE
Valide soltanto se esplicitamente convenute tra le Parti mediante richiamo in polizza e pagamento del relativo premio
🡪 ART. 41 - ATTI DOLOSI (EVENTI SOCIO POLITICI)
La garanzia assicurativa é estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, esclusi i cristalli, in conseguenza di:
• atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici (esclusi i danni da circolazione), di terrorismo e di sabotaggio.
🡪 ART. 42 - EVENTI NATURALI CATASTROFALI (EVENTI ATMOSFERICI)
L’assicurazione comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, esclusi i cristalli, in conseguenza di:
• vento forte (di velocità pari o superiore al 7° grado della scala Beaufort), e cose da esso trasportate, tromba d’aria, grandine, accumulo di neve, frana, valanga, slavina;
• terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e allagamento in genere. Nonché in conseguenza di:
• caduta di aeromobili, loro parti o cose dagli stessi trasportati, compresi ordigni bellici non nucleari;
🡪 Art. 43 - ROTTURA CRISTALLI
(Garanzia prestata nella forma “a primo rischio assoluto”, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile).
La Società assicura il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per la riparazione o sostituzione dei vetri o cristalli dell’abitacolo del veicolo a seguito della loro rottura per fatto accidentale o azione di terzi.
L’assicurazione è valida sino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, della somma convenuta in polizza. Sono esclusi, e comunque non costituiscono danni indennizzabili in base alla presente garanzia, le rigature, le segnature, le screpolature e simili, i danni a fari, fanalini e specchi, nonché i danni ad altre parti del veicolo, anche se causati dalla rottura dei cristalli stessi. E’ in facoltà della Società provvedere direttamente alla riparazione, secondo quanto disposto dall’art. 50 - “Sostituzione in natura delle cose colpite da sinistro”.
Premesso che la Società ha concluso con Società specializzate apposite convenzioni per la riparazione o sostituzione dei cristalli, qualora la riparazione o sostituzione dei vetri o cristalli non avvenga per il tramite dei riparatori convenzionati, l’indennizzo verrà liquidato, entro il massimale convenuto, deducendo una franchigia di 100,00 euro.
🡪 Art. 44 – ALTRI RISCHI
(Garanzie prestate nella forma “a primo rischio assoluto”, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile).
• 44.1 Danni alla tappezzeria
La Società assicura il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato - fino al massimo di euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo - per riparare i danni subiti dalla tappezzeria del veicolo assicurato cagionati dal trasporto di feriti o persone in gravi condizioni di salute ad ospedali o posti di pronto soccorso.
• 44.2 Trasporto dei feriti
La Società assicura il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato - fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo - per il trasporto, con qualunque mezzo, dell’Assicurato medesimo o di altre persone trasportate sul veicolo assicurato, in caso di incidente stradale, dal luogo dell’incidente al più vicino ospedale o posto di pronto soccorso.
• 44.3 Duplicazione documenti
La Società assicura il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato - fino a un massimo di euro 200,00 per sinistro e per anno assicurativo - per la duplicazione della patente di guida, della carta di circolazione o della targa del veicolo assicurato, sottratte o perdute a seguito di un evento indennizzabile ai sensi della presente assicurazione.
• 44.4 Spese di parcheggio e custodia
In caso di furto e rapina del veicolo assicurato, la Società rimborsa all’Assicurato le spese dallo stesso sostenute per il parcheggio e la custodia del veicolo disposti dall’Autorità, sino alla concorrenza di euro 600,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Le spese sono riconosciute sino al terzo giorno successivo alla comunicazione all’Assicurato dell’avvenuto ritrovamento.
• 44.5 Ripristino degli airbag
La Società assicura il rimborso all’Assicurato delle spese sostenute dall’Assicurato medesimo per il ripristino degli airbag montati sul veicolo assicurato a causa di un sinistro da circolazione o di un danno accidentale (kasko) o a causa di un evento fortuito.
L’indennizzo massimo non può superare euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Nessun rimborso è dovuto se gli eventuali altri danni al veicolo non vengono, o non possono essere, riparati.
• 44.6 Imposta di proprietà (Garanzia valida solo per le autovetture per uso proprio)
Qualora l’Assicurato perda totalmente la disponibilità dell’autovettura identificata in polizza in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un sinistro di circolazione stradale, la Società si obbliga a corrispondere un importo pari a 1/360 di quanto pagato dall’Assicurato a titolo di imposta di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell’evento e la scadenza del periodo pagato per detta tassa.
Oltre alla copia della denuncia all’Autorità, se prescritta dall’art. 49 - “Modalità per la denuncia del sinistro”, l’Assicurato deve produrre certificato attestante la perdita di possesso dell’autovettura.
• 44.7 Perdita chiavi (Garanzia valida solo per le autovetture per uso proprio)
In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o sbloccaggio del sistema antifurto dell’autovettura identificata in polizza, la Società rimborsa le spese sostenute
dall’Assicurato per la sostituzione della chiave elettronica o delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di intervento per l’apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 500,00. L’Assicurato è tenuto a produrre la fattura - o la ricevuta fiscale - delle spese sostenute nonché, ove la causa dell’evento sia stata dolosa, copia della denuncia fatta all’Autorità.
• 44.8 Furto navigatore satellitare mobile
La Società assicura il rimborso all’Assicurato delle spese sostenute per l’acquisto di un nuovo navigatore satellitare mobile - fino a un massimo di euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo a seguito del furto dello stesso tramite scasso dei mezzi di chiusura del veicolo. L’assicurato è tenuto a produrre la fattura – o la ricevuta fiscale – della spesa sostenuta nonché copia della denuncia di furto fatta all’Autorità.
ART. 45 – INDENNITÀ RECUPERO PUNTI PATENTE
In caso di decurtazione di almeno 5 punti dalla patente di guida dell’Assicurato (contraente di polizza e proprietario del mezzo), quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta durante il periodo di validità della polizza, la Società rimborsa all’Assicurato, entro il limite massimo di euro 300,00 per sinistro e per anno assicurativo, il costo sostenuto per frequentare, presso un’autoscuola o presso soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, un corso valido per recuperare i punti perduti, con le modalità e nella misura fissata dalla normativa vigente.
Ferma la misura dei punti che la legge fissa quale recupero a seguito della frequenza del corso a ciò destinato, l’Assicurato, a seguito del corso di recupero per il quale è previsto il rimborso ai sensi del comma che precede, recupera anche gli eventuali punti perduti prima del periodo di validità della polizza.
Rimane ferma la norma che vieta di frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione di punteggio (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 29/07/2003 - art 6).
La Società provvede al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell’Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza del corso ed il pagamento dello stesso.
La presente garanzia è valida alla condizione che l’Assicurato abbia avuto almeno 15 punti durante il periodo di validità della polizza, ovvero alla sottoscrizione o in un momento successivo. Spetta all’Assicurato fornire la documentazione attestante il rispetto di quest’ultima condizione.
PARTE 3
CONDIZIONI VALIDE PER LE GARANZIE INCENDIO - FURTO - DANNI ACCIDENTALI - DANNI DA COLLISIONE E ACCESSORIE
🡪 ART. 46 - DEROGHE E ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI
a) A parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, limitatamente alle garanzie incendio, furto, danni accidentali, danni da collisione e accessorie, sono compresi i danni causati con colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del proprietario o del guidatore del veicolo.
b) A parziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile, sono compresi i danni causati o agevolati da tumulti popolari, a condizione che né l’Assicurato né il Contraente vi abbiano preso parte.
c) Relativamente alle garanzie danni accidentali e danni da collisione, la Società rinuncia, nei confronti del conducente, dei trasportati, nonché dei familiari dell’Assicurato con lui conviventi, all’esercizio dell’azione di surrogazione che le competerebbe ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.
🡪 ART. 47 - LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione vale per tutti gli Stati per i quali è operante l’assicurazione responsabilità civile auto, se quest’ultima è prestata dalla Società congiuntamente per lo stesso veicolo. Diversamente, l’assicurazione vale soltanto per gli stati dell’Unione Europea e per gli altri nominativamente indicati nell’art. 18 - “Limiti territoriali”.
🡪 ART. 48 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO
La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore assicurato per il veicolo al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del relativo premio.
🡪 ART. 49 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 C.C.), con
l’indicazione approssimativa del danno, della data, del luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. Nei casi di furto, di rapina o di danno che abbia interessato la garanzia di cui all’art. 41 “Atti dolosi”, dell’evento dovrà anche essere fatta denuncia immediata all’Autorità, inoltrando all’Agenzia o alla Società copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Nel caso di furto totale del veicolo avvenuto all’estero, il Contraente è tenuto a inoltrare alla Agenzia o alla Società copia di denuncia reiterata all’Autorità italiana. Resta fermo quanto disposto dall’art. 9 - “Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di sinistro”.
🡪 ART. 50 - RIPARAZIONI INDISPENSABILI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE COLPITE DA
SINISTRO
Salvo le riparazioni indispensabili per il trasporto del veicolo danneggiato in autorimessa o in autofficina, l’Assicurato non può provvedere ad alcuna riparazione prima di avere ricevuto il consenso della Società, purché detto consenso sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia del sinistro.
La Società ha diritto di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua dopo il sinistro, corrispondendone il valore.
🡪 ART. 51 - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
• 51.1 Ad esclusione delle garanzie danni da collisione, kasko in piedi e urto contro animali selvatici in caso di |
perdita totale l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, |
dedotto il valore di quanto eventualmente residuato. Nel solo caso di perdita totale di autovettura adibita ad uso |
proprio - e di autoveicolo per trasporto promiscuo - che risultino immatricolati per la prima volta, al momento |
del sinistro, da non più di sei mesi, l’indennizzo è determinato dal prezzo di listino al netto di eventuali |
agevolazioni fiscali, incentivi governativi e sconti praticati dalla concessionaria (ad eccezione dello sconto |
imputabile al ritiro dell’usato), con il massimo della somma assicurata, e ferma l’applicazione dell’art. 52 - |
“Scoperto e franchigia”. Si considera perdita totale anche il caso in cui l’entità del danno, valutato in base alle |
norme previste per i danni parziali, è pari o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, |
dedotto il valore di quanto residuato.
• 51.2 Ad esclusione delle garanzie danni da collisione, kasko in piedi e urto contro animali selvatici in caso di danno parziale l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà. Qualora al momento del sinistro il veicolo assicurato risulti immatricolato per la prima volta da non più di 24 mesi, l'ammontare del danno - esclusi i pneumatici - verrà determinato senza tenere conto di alcun deprezzamento. Inoltre, soltanto per le autovetture ad uso proprio e per gli autoveicoli per uso promiscuo, a decorrere dai 24 mesi e fino ai 48 mesi dalla data della prima immatricolazione, il deprezzamento di cui sopra sarà applicato soltanto sulle parti meccaniche soggette ad usura del veicolo stesso, nonché sui pneumatici. . Oltre i 48 mesi per le autovetture ad uso proprio e per gli autoveicoli per uso promiscuo e i 24 mesi per gli altri veicoli, il degrado per vetustà sarà applicato a tutti i pezzi di ricambio in misura proporzionale tra il valore commerciale del veicolo e il valore a nuovo dello stesso. L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso.
• 51.3 Ad esclusione delle garanzie danni da collisione, kasko in piedi e urto contro animali selvatici se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni e delle spese in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
• 51.4 Ad esclusione delle garanzie danni da collisione, kasko in piedi e urto contro animali selvatici per le autovetture il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato sulla base delle quotazioni riportate dalla rivista “Quattroruote”, al momento del sinistro. Per le autovetture la cui quotazione non sia riportata dalla citata rivista e per tutti gli altri veicoli il valore viene determinato sulla base delle quotazioni medie di mercato riportate dalle pubblicazioni specializzate, al momento del sinistro. Qualora non siano disponibili le quotazioni per il veicolo assicurato, si farà riferimento al valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni.
• 51.5 Relativamente alla garanzia danni da collisione, qualora al momento del sinistro il veicolo assicurato risulti immatricolato per la prima volta da non più di 6 anni, l’ammontare del danno alla carrozzeria – esclusi i pneumatici – verrà determinato senza tener conto di alcun deprezzamento. Il deprezzamento sarà applicato, a decorrere dai 18 mesi dalla data della prima immatricolazione, sulle parti meccaniche soggette ad usura e sui pneumatici. L’ammontare del danno non potrà superare il valore commerciale che aveva il veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso.
• 51.6 Relativamente alla garanzia kasko in piedi e urto contro animali selvatici , l’ammontare del danno alla carrozzeria – esclusi i pneumatici – verrà determinato senza tener conto di alcun deprezzamento. L’ammontare del danno non potrà superare il valore commerciale che aveva il veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso.
• 51.7 Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di ricovero, i danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.
• 51.8 Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
🡪 ART. 52 - SCOPERTO E FRANCHIGIA
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidabile ai sensi di polizza, deducendo la franchigia o lo scoperto convenuti in polizza.
🡪 ART. 53 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI -PERIZIA CONTRATTUALE
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo diretto tra le Parti. Le eventuali controversie sulla liquidazione stessa possono essere demandate, per iscritto, ad un collegio di tre periti, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il collegio si riunisce nel comune sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo perito la nomina viene demandata al Presidente della C.C.I.A.A. competente in relazione alla sede suddetta. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono a carico della Società e dell’Assicurato in parti uguali. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità giudiziaria, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei periti si sia rifiutato di sottoscrivere il verbale delle operazioni peritali. Le Parti rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, o violazione dei patti contrattuali.
🡪 ART. 54 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito presso la Società o l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni non festivi dalla data dell’atto di liquidazione, sempreché l’Assicurato abbia prodotto, nei casi richiesti, copia della denuncia di sinistro presentata all’Autorità competente ed inoltre, in caso di furto del veicolo (ciclomotori esclusi) senza ritrovamento, abbia fatto pervenire alla Società la scheda di perdita di possesso e l’estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico). La Società, nei casi di furto totale o rapina, ha facoltà di richiedere la procura a vendere il veicolo. La Società, sia in caso di furto parziale o totale sia di rapina, ha facoltà, prima di corrispondere l'indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria solo nel caso di procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di truffa ai danni dell’Impresa (art. 642 c.p.).
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
• Tutela legale:
l’assicurazione Tutela Giudiziaria, ai sensi del D.Lgs 209/05, artt. 163/4 e artt. 173/4 e correlati.
• Sinistro o caso Assicurativo
il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia – per il quale è prevista l’assicurazione.
• Unico caso assicurativo
il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.
🡪 Art. 55 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi del successivo art. 64 comma 4;
• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi del successivo articolo 64 comma 5;
• le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
• le spese di giustizia;
• Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’art. 62 comma 3.
🡪 Art. 56 - DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1. L’Assicurato è tenuto a :
• regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
• ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. La Società non si assume il pagamento di :
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
• spese per controversie con la Società.
3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
🡪 Art. 57 – CASI ASSICURATI
Le garanzie all’art. 55 “Oggetto dell’assicurazione” vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:
1. recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all’art. 148 del C.A. La copertura opera quindi per i sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall’art 149 e seguenti del C.A. La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell’esclusione di cui all’art 59 Esclusioni lett. h), quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza;
2. recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui la richiesta di risarcimento, entro il massimale minino di legge, deve essere promossa nei confronti dell’Impresa di Assicurazione, diversa da Itas, del veicolo responsabile civile del sinistro;
3. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso;
5. proporre il ricorso al Prefetto o l’opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Xxxxx avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. L'Assicurato deve far pervenire alla Società il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell’articolo 59 Esclusioni lettera a) e limitatamente alla materia amministrativa;
6. l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito a qualunque violazione del Codice della Strada.
7. controversie contrattuali ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato. La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a euro 150,00.
🡪 Art. 58 - ESTENSIONI DELLA GARANZIA AD ALTRE FATTISPECIE DI CIRCOLAZIONE
Le garanzie valgono altresì in favore del Contraente-Assicurato, come persona fisica, del coniuge, del convivente more uxorio risultante dal certificato anagrafico di residenza, dei figli minori e dei figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.
🡪 Art. 59 - ESCLUSIONI
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a guerra, insurrezione, tumulti popolari, atti di terrorismo, terremoto, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili;
e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
f) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
g) se il veicolo è usato in difformità rispetto alla sua immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni private;
h) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
i) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.
l) per controversie con Itas.
🡪 Art. 60 - ESTENSIONE TERRITORIALE
La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione RCA cui si riferisce, con esclusione della garanzia di cui all’art. 57 punto 6) che si intende operante solo in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
🡪 Art. 61 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO
1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
• trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società nei modi e nei termini del successivo art. 62.
4. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
🡪 Art. 62 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare all’Agenzia, oppure alla Società (Fax: 0000.000000 e- mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx) qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Società, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
5. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.
🡪 Art. 63 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
In caso di denuncia del caso assicurativo l'Assicurato è tenuto a:
•informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
•conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
🡪 Art. 64 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 62 “Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.
5. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.
6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, fermo restando il diritto del Contraente di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
🡪 Art. 65 - RECUPERO DI SOMME
1. Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece alla Società che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
🡪 Art. 66 - ONERI FISCALI
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI DEL GUIDATORE
🡪 Art. 67 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
• 67.1 Rischio assicurato
Premesso che è considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali, per conseguenza diretta ed esclusiva, abbiano determinato la morte o una invalidità permanente, l'assicurazione vale per gli infortuni subiti dall’Assicurato in seguito alla circolazione del veicolo identificato in polizza. Sono compresi gli infortuni subiti dall’Assicurato non a bordo del veicolo:
• nel salire e nello scendere dal veicolo stesso;
• nell’accedere alle parti esterne del veicolo per il rifornimento del carburante, il controllo dei livelli e simili operazioni;
• nello svolgimento di attività di emergenza a seguito di incidente o di guasto al veicolo, compresa la ricerca di soccorsi lungo la strada.
Sono considerati infortuni, semprechè conseguenti alla circolazione del veicolo identificato in polizza, anche:
1) l'asfissia non di origine morbosa;
2) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3) l'annegamento;
4) l'assideramento o il congelamento;
5) i colpi di sole o di calore.
• 67.2 Criteri generali di indennizzabilità
Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
• 67.3 Identificazione dell’Assicurato
Per Assicurato si intende la persona che si trova alla guida del veicolo assicurato.
Se diversa dal Contraente, la guida deve avvenire con il consenso del Contraente stesso, o del Proprietario del veicolo.
🡪 Art.68 - INFORTUNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE E DA TUMULTI POPOLARI.
A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni cagionati da colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e del Beneficiario. A parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile, sono in garanzia gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia partecipato.
🡪 Art. 69 - INFORTUNI DETERMINATI DA CALAMITÀ NATURALI
A parziale deroga dell'art. 1912 del Codice Civile, l'assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici. Sono compresi nell'assicurazione gli infortuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni.
🡪 Art. 70 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:
1) dalla guida del veicolo identificato in polizza, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
2) alla guida del veicolo identificato in polizza in gare, competizioni e relative prove; da ubriachez za, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
3)
4)
5)
6)
7)
da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; dalla partecipazione dell'Assicurato a reati dolosi da lui commessi o tentati;
da guerra e insurrezioni;
da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)
dalla guida del veicolo identificato in polizza, se il conducente ha più di 80 anni.
🡪 Art. 71 - LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione vale per tutti gli Stati per i quali è operante l’assicurazione responsabilità civile auto.
🡪 Art. 72 - PERSONE NON ASSICURATE
L’assicurazione non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive.
🡪 Art. 73 - MORTE
Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
🡪 Art. 74 - INVALIDITÀ PERMANENTE
Si intende per invalidità permanente la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente, la Società corrisponde l'indennizzo determinato con i seguenti criteri:
• 74.1 se l'infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde l'intera somma assicurata (invalidità permanente totale);
• 74.2 se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente (invalidità permanente parziale), che va accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:
perdita anatomica o funzionale di: | Destro | Sinistro | |
• un arto superiore | 70% | 60% | |
• una mano o un avambraccio | 60% | 50% | |
• un pollice | 18% | 16% | |
• un indice | 14% | 12% | |
• un medio | 8% | 6% | |
• un anulare | 8% | 6% | |
• un mignolo | 12% | 10% | |
• una falange ungueale del pollice | 9% | 8% | |
• una falange di altro dito della mano 1/3 del valore del dito anchilosi: | |||
• dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola | 25% | 20% | |
• del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera | 20% | 15% | |
• del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione | libera10% | 8% | |
paralisi completa: | |||
• del nervo radiale | 35% | 30% | |
• del nervo ulnare | 20% | 17% | |
perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: | |||
• al di sopra della metà della coscia | 70% | ||
• al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio 60% • al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% perdita anatomica o funzionale di: • un piede 40% • ambedue i piedi 100% • un alluce 5% • un dito del piede diverso dall'alluce 1% • falange ungueale dell’alluce 2,5% anchilosi: • dell'anca in posizione favorevole 35% |
• del ginocchio in estensione
• della tibio-tarsica ad angolo retto
• della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica paralisi completa del nervo:
• sciatico popliteo esterno
esiti di frattura scomposta di una costa
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
• una vertebra cervicale
• una vertebra dorsale
• 12ª dorsale
• una vertebra lombare
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo
esiti di frattura del sacro
esiti di frattura del coccige con callo deforme perdita totale, anatomica o funzionale di:
• un occhio
• ambedue gli occhi sordità completa di:
• un orecchio
• ambedue gli orecchi stenosi nasale assoluta:
• monolaterale
• bilaterale
perdita anatomica di:
• un rene
• della milza senza compromissioni significative della crasi ematica
25%
10%
15%
15%
1%
12%
5%
10%
10%
2%
3%
5%
25%
100%
10%
40%
4%
10%
15%
8%
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
• 74.3 Criteri specifici di indennizzabilità
Fermo quanto disposto dall'art. 67.2 "Criteri generali di indennizzabilità", si conviene che in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al presente articolo sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
• 74.4 Criteri di indennizzabilità per casi particolari
Fermo quanto disposto dall'articolo 67.2 "Criteri generali di indennizzabilità", si conviene che nel caso in cui l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti al punto 74.2, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo e, nel caso di menomazioni non elencate al punto 74.2, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso; nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati al punto 74.2 e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
• 74.5 Percentuale massima di indennizzo in caso di infortunio con lesioni plurime
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati al punto 74.2 e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
🡪 Art. 75 - FRANCHIGIA SULLA INVALIDITÀ PERMANENTE
A parziale deroga dell’art. 74 - “Invalidità permanente”- la Società liquida l’indennizzo dovuto ai sensi di polizza soltanto se l’invalidità permanente è di grado superiore al 4% della totale e, in tal caso, per l’intera percentuale di invalidità permanente accertata.
🡪 Art. 76 - DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
🡪 Art. 77 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
🡪 Art. 78 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO - PERIZIA CONTRATTUALE
L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 67.2 - "Criteri generali di indennizzabilità" - possono essere demandate, per iscritto, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico si riunisce nel comune sede dell’Ordine dei medici nel cui territorio di competenza risiede l’Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente dell’Ordine dei medici suddetto. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ASSISTENZA
ASSISTITAS AUTOVETTURE – Norme che regolano l’Assistenza alle Autovetture (autovetture ad uso proprio e da noleggio con conducente, autoveicoli trasporto promiscuo, roulotte, camper ed autocarri immatricolati in Italia di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q, motocicli e quadricicli ad uso proprio)
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
Assicurato: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso.
Per le prestazioni alla persona s’intendono le persone trasportate a bordo del veicolo stesso, purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto di circolazione del veicolo assicurato.
Assistitas: è il servizio di Assistenza fornito per conto della Società del Gruppo Itas, quale risulta dalla scheda di polizza, da parte della Struttura Organizzativa indicata in calce alle presenti norme;
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A., quale risulta in calce alle presenti norme, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società;
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione R.C. Auto “ Dimensione Auto” contenente la presente copertura “Assistenza”;
Decorrenza e durata: dalla data di decorrenza della polizza R.C. Auto “Dimensione Auto” e per tutta la durata della stessa;
Estensione Territoriale: l’assicurazione vale nei limiti territoriali di cui all’art. 18 delle vigenti condizioni generali di Assicurazione della copertura R.C. Auto “Dimensione Auto” (mod. X0424.0);
Furto: è il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque s’impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
Guasto: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali;
Incidente: il sinistro, subito dal veicolo in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile all'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali;
Incendio: è la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
Infortunio:
Pra:
evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, connesso con la circolazione del veicolo;
Pubblico Registro Automobilistico;
Rapina: è il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
Sinistro: il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato, dipendente da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata) e che determina la richiesta di assistenza;
Società: la Società del Gruppo ITAS (Itas Mutua e/o Itas Assicurazioni S.p.A.) che presta l’assicurazione;
Veicolo: autovetture ad uso proprio e da noleggio con conducente, autoveicoli trasporto promiscuo, roulotte, camper ed autocarri immatricolati in Italia di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q, motocicli e quadricicli ad uso proprio, regolarmente assicurati con polizza R.C. Auto dalla Società.
Sono coperti, qualora appositamente assicurati, solo i carrelli dotati di targa propria.
Sono destinatari della prestazione TRAINO anche i carrelli muniti di targa ripetitrice qualora della prestazione medesima debba usufruire il veicolo trainante.
Sono esclusi i mezzi a noleggio libero.
🡪 Art. 1 - PRESTAZIONI AL VEICOLO
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA
• 1.1 Traino
Qualora il veicolo abbia subito un sinistro tale da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure al luogo indicato dall’Assicurato, purché entro un raggio di 70 km. dal luogo in cui si è verificato il sinistro.
La garanzia è operante anche in caso di errato rifornimento del carburante.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.
Sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo, salvo quanto previsto dalla prestazione al punto 1.3.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).
• 1.2 Officina mobile in italia
Qualora a seguito di guasto il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di un’Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. La garanzia è operante anche per la foratura, per mancanza di carburante e smarrimento chiavi.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino a un massimo di euro 500,00 per sinistro.
I predetti costi, che restano a carico della Società, sono quelli per la chiamata dell’officina mobile e per l’intervento dell’operatore inteso come atto di prima e/o provvisoria riparazione o semplice manutenzione per consentire il proseguimento del viaggio. In questo contesto rimangono a carico dell’Assicurato i costi dei materiali d’uso e di consumo (lubrificanti, carburante e simili) impiegati. Saranno ancora a carico dell’Assicurato i costi per l’effettiva riparazione del veicolo, anche se effettuata immediatamente dall’officina mobile stessa, nonché il costo dei pezzi di ricambio, degli accessori, dei materiali d’uso e di consumo impiegati nella riparazione.
Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione di cui al punto 1.1 Traino.
• 1.3 Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale
Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
• 1.4 Demolizione del veicolo in italia
Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o rapina in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art. 15; Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del
30.04.92 art. 103; D. lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.
La Società terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.
L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:
🡪 libretto di circolazione in originale;
🡪 foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
🡪 targhe autoveicolo;
In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
🡪 codice fiscale (fotocopia);
🡪 documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
🡪 documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha disponibili i sopra citati documenti.
Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".
• 1.5 Veicolo in sostituzione in italia
Qualora, in conseguenza di guasto, incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un’officina, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della Società, un'autovettura di 1200
c.c. di cilindrata con percorrenza illimitata, per un massimo per sinistro di:
- tre giorni consecutivi in caso di guasto
- cinque giorni consecutivi in caso di danno parziale per incidente, incendio, rapina e furto parziale
- trenta giorni in caso di rapina e furto totale
Tale autovettura in sostituzione adibita ad uso privato, senza autista, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Nella prestazione “Veicolo in sostituzione in Italia” restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dallo stesso
La prestazione non è operante per
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
• 1.6 Taxi per il recupero dell’autovettura sostitutiva
Qualora l’Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio presso la quale la Struttura Organizzativa ha messo a disposizione un’autovettura in sostituzione, in base all’art. 1.5 che precede, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un taxi presso l’Assicurato per permettergli di raggiungere la società di autonoleggio.
La Società terrà a proprio carico i costi del taxi fino ad un massimo di euro 50,00 per sinistro.
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO
• 1.7 Viaggio per il recupero del veicolo
Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato in grado di circolare regolarmente, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL’ESTERO
• 1.8 Spese di rimessaggio
Qualora, in conseguenza di guasto o incidente, il veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo per le prime 76 ore, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.
• 1.9 Invio pezzi di ricambio
Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare.
Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.
Le prestazioni non sono operanti per:
🡪 i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;
🡪 i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione.
• 1.10 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale
Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso sono a carico della Società fino ad un massimo di euro 2.500,00 per sinistro.
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.
Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.
La presente prestazione non è operante per i veicoli di altezza superiore a metri 3.
• 1.11 Abbandono legale
Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione 1.10 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale - il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione di cui all’art. 1.10 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale - provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.
Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso.
🡪 Art. 2 – PRESTAZIONI ALLA PERSONA
• 2.1 Supporto alla compilazione del modulo CID/CAI
Qualora, a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, l’Assicurato fosse impossibilitato a rivolgersi alla sua Agenzia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CAI; tale consulenza non comprende indicazioni di merito sull’attribuzione di responsabilità (punto 12 del modello CAI).
Il servizio è attivo 24 ore su 24.
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO
• 2.2 Rientro dei passeggeri / Prosecuzione del viaggio
Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo sia inutilizzabile in Italia per 36 ore o per 5 giorni all'estero, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
🡪 un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
🡪 un veicolo ad uso privato senza autista di cilindrata equivalente a quella assicurata (comunque non superiore a 2000 c.c.). Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. La Società terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro accaduto in Italia o di euro 500,00 per sinistro accaduto all’estero.
• 2.3 Spese d'albergo
Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di euro 100,00 per persona e per giorno con un limite di euro 500,00 per sinistro.
• 2.4 Autista a disposizione
Qualora in viaggio, in conseguenza di incidente, l'assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure al conducente venga rubata o ritirata la patente di guida, e nessuna delle eventuali persone trasportate sia idonea, per ragioni obiettive, alla guida del veicolo stesso, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo in Italia, presso il domicilio dell'Assicurato od altra località concordata con l’Assicurato stesso. In alternativa, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di una persona indicata dall'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentirgli di raggiungere il veicolo.
Nel caso di motoveicoli la Struttura Organizzativa metterà invece a disposizione un veicolo attrezzato per il trasporto.
Le spese sono a carico della Società.
Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.
• 2.5 Viaggio di un familiare
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare dell'Assicurato, se in viaggio da solo e comunque indipendentemente dal numero delle persone trasportate in quanto anch’esse nelle medesime condizioni, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 500,00 per viaggio in Italia e di euro 1.000,00 per sinistro accaduto all’estero. Nel massimale sono comprese le spese di soggiorno (pernottamento e prima colazione) fino ad un massimo di euro 150,00 per giorno.
• 2.6 Accompagnamento minori
Qualora l’Assicurato accompagnato da minori di 15 anni si trovi nell’impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare dell’Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori e prendersene cura.
Sono comprese le spese del primo pernottamento (e prima colazione).
• 2.7 Rientro sanitario
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:
🡪 aereo sanitario (solo paesi europei);
🡪 aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
🡪 treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
🡪 autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei. I costi sono a carico della Società fino ad un massimo di euro 15.000,00 per sinistro ancorché siano rimasti coinvolti più assicurati.
La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che li hanno in cura.
• 2.8 Rientro salma
Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro 3.500,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, Europ Assistance anticiperà l’eccedenza a fronte di adeguate garanzie di solvibilità.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.
LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL’ESTERO
• 2.9 Anticipo spese di prima necessità
Qualora in conseguenza di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato,