ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER L’ATTUAZIONE “DEI BANDI DI DOMANDA PUBBLICA INTELLIGENTE”
tra
il Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per gli incentivi alle imprese, con sede in Roma, viale America 201, codice fiscale 80230390587, per il quale interviene il Direttore Generale, dr.ssa Xxxxx Xxxx, in ragione delle cariche ed agli effetti del presente atto
e
l’Agenzia per l’Italia Digitale, con sede in Xxxx, xxx Xxxxx 00, codice fiscale 97735020584, per la quale interviene il Direttore Generale, dr.ssa Xxxxxx Xxxxxx
Premesse
VISTO il decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 31 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 marzo 2019, n. 67 per l’attuazione dei bandi di domanda pubblica intelligente;
TENUTO CONTO che l’attuazione dei bandi può essere altresì finanziata con risorse provenienti da Programmi operativi cofinanziati con Fondi di sviluppo e investimento europei, nell’attuazione di azioni, previste nei predetti Programmi operativi, coerenti con le finalità e gli ambiti di intervento del Decreto, ovvero con ordinarie risorse di bilancio di altre Amministrazioni interessate, centrali e locali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 158 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico” e, in particolare, l’articolo 16, comma 1, lettere a) e b), che attribuisce alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese la «gestione del Fondo per la crescita sostenibile» e la «gestione di programmi e interventi per la ricerca e sviluppo, l’innovazione tecnologica, gli appalti pre-commerciali, nonché di programmi connessi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana»;
VISTO che per l’attuazione e la gestione dell’intervento di cui al più volte citato decreto ministeriale 31 gennaio 2019, in conformità con quanto previsto dall’articolo 14-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e dall’articolo 19 del decreto-legge n. 83 del 2013, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, dell’Agenzia per l’Italia
Digitale, e che gli oneri relativi alla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili per l’intervento, entro il limite del 2 per cento delle medesime risorse;
VISTO l’articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che individua l’Agenzia per l’Italia Digitale quale soggetto “preposto alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea ” e in particolare quanto alla lettera d) del comma 2 in merito alla “predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonché' svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2019 di approvazione del piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 ed in particolare il paragrafo 10.1, che individua “La piattaforma per il procurement dell’innovazione” e attribuisce all’Agenzia la responsabilità delle azioni LA75 “Attivazione e sperimentazione della Piattaforma per gli appalti di innovazione” e LA76 “Promozione e monitoraggio degli appalti di innovazione”;
VISTO l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
VISTO l’articolo 5, comma 6, del suddetto decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, il quale prevede che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del medesimo Codice quando siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 6;
CONSIDERATO che, nel caso di specie, risultano soddisfatte le condizioni di cui al predetto articolo 5, comma 6, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
VISTO il comma 2-bis del citato articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 del medesimo articolo sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica ovvero con altra firma elettronica qualificata avanzata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità degli stessi;
VISTO l’articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici”, rubricato “Aggregazione e centralizzazione delle committenze”, in base al quale le centrali di committenza possono “aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori”;
TENUTO CONTO della comunicazione COM (2007) 799 in data 14 dicembre 2007 della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa», nella quale è proposto un
approccio innovativo basato sull'integrazione degli strumenti per l'innovazione con gli appalti pre- commerciali;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante il “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
VISTO il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
(Premesse, allegati e definizioni)
1. Le premesse, così come gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Ai fini del presente Accordo di collaborazione si intende per:
a) “Ministero”: Ministero per lo sviluppo economico
b) “Agenzia”: Agenzia per l’Italia Digitale
c) “Parti”: il Ministero e l’Agenzia
d) “Accordo”: il presente Accordo di collaborazione
e) “Piano Triennale”: Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021, approvato con Decreto del presidente del consiglio dei ministri il 21 febbraio 2019
f) “Piattaforma per il procurement di innovazione”: piattaforma individuata alla sezione 10.1 del Piano Triennale per favorire l’emersione dei fabbisogni di innovazione, coinvolgere il mercato secondo modelli di open innovation, promuovere gli appalti di innovazione e pre-commerciali
g) “Decreto”: il decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 31 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 marzo 2019, n. 67 per l’attuazione dei bandi di domanda pubblica intelligente
h) “Soggetto co-finanziatore”: ogni Amministrazione, diversa dalle Parti, che, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del decreto, intende mettere a disposizione risorse ulteriori rispetto a quelle individuate dal decreto per il finanziamento di bandi di domanda pubblica intelligente relativi a fabbisogni smart
i) “Atto di adesione”: l’accordo sottoscritto tra il Ministero e eventuali Soggetti co-finanziatori, ai fini dell’adozione di bandi di domanda pubblica intelligenti relativi ad ambiti e finalità di comune interesse, regolati, negli aspetti esecutivi, dalla disciplina di cui al presente Accordo
l) “Fabbisogno Smart”: un fabbisogno pubblico di innovazione selezionato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 del Decreto, che attraverso un significativo avanzamento tecnologico, indirizza un miglioramento della qualità della vita dei cittadini e/o il contesto imprenditoriale delle imprese nel territorio nazionale e/o genera un rilevante impatto sull’efficienza del funzionamento della Pubblica amministrazione
m) “Bando/i di domanda pubblica intelligente”: bando/i d’appalto individuato/i all’articolo 2 del Decreto, finalizzato al soddisfacimento di un fabbisogno smart ed emanato in conformità al modello e alla relativa disciplina, degli appalti di innovazione e/o pre-commerciali
n) “Soggetto ospitante”: soggetto pubblico disponibile ad agire come contesto operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate in risposta ai bandi di domanda pubblica intelligente
o) “Appalto di innovazione: “: appalto finalizzato all’acquisto di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;
p) “Intervento del Ministero”: programma per l’attuazione di bandi di domanda pubblica intelligente finanziato dal Ministero con risorse ulteriori rispetto a quelle stanziate con il decreto
Art. 2 (Oggetto)
1. Con la sottoscrizione del seguente Accordo, le Parti instaurano un rapporto di collaborazione finalizzato a:
a) promuovere e monitorare l’utilizzo degli appalti di innovazione guidati dalla domanda pubblica, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, sostenere l’innovazione dell’offerta di mercato, mantenere e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze di ricerca e innovazione industriale, generare un rilevante impatto sull’efficienza del funzionamento della Pubblica amministrazione;
b) attuare i bandi di domanda pubblica intelligente
2. Il presente Accordo disciplina inoltre i rapporti tra le Parti per l’attuazione e la gestione di:
a) eventuali ulteriori interventi del Ministero, da attuarsi in conformità a quanto disciplinato dall’art. 5 dell’Accordo;
b) bandi di domanda pubblica intelligente promossi dai soggetti co-finanziatori, da attuarsi in conformità a quanto disciplinato dall’art. 6 dell’Accordo.
Art. 3
(Xxxxx e compiti delle Parti)
1. Nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2:
a) Il Ministero provvede a selezionare e individuare i “fabbisogni smart” espressi dal Paese, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del Decreto e definisce, per ciascun fabbisogno, i criteri puntuali applicabili alla valutazione;
b) il Ministero individua i soggetti ospitanti e disciplina i rapporti con essi;
c) l’Agenzia valuta i “fabbisogni smart” secondo i criteri generali di rilevanza sociale, accessibilità, innovatività, scalabilità e secondo i criteri puntuali individuati dal Ministero;
d) l’Agenzia svolge il ruolo di “centrale di committenza” per i Bandi di domanda pubblica intelligente.
2. I ruoli e i compiti delle Parti, nonché degli altri soggetti coinvolti nell’attuazione dell’Accordo sono specificati in dettaglio nella “matrice di responsabilità” di cui all’Allegato B al presente Accordo.
3. Per l’attuazione dell’Accordo le Parti mettono a disposizione:
e) risorse professionali per la gestione operativa delle attività previste dal presente Accordo, nel rispetto dei tempi e modi descritti nel “Piano esecutivo” di cui all’articolo 4 del presente Accordo
f) risorse e/o locali per lo svolgimento delle attività di comune interesse
g) servizi di comunicazione per la promozione delle attività di cui al presente Accordo
4. L’Agenzia inoltre mette a disposizione risorse e servizi informatici per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, comprendenti, tra l’altro, la piattaforma per gli appalti di innovazione individuata all’azione LA 75 nel Piano Triennale per l’ICT 2019-21, servizi on line di supporto allo svolgimento delle procedure di gara (e-procurement), per il lavoro collaborativo e a distanza.
Art. 4 (Organizzazione delle attività)
1. Le Parti istituiscono una Struttura di progetto per l’attuazione dell’Accordo, i cui compiti sono individuati dall’azione A di cui all’Allegato B.
2. Successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna Parte individua i componenti della Struttura di progetto.
3. In seno alla Struttura di progetto ciascuna delle Parti individua un referente per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo.
4. I referenti designati dalle Parti sono:
▪ per l’Agenzia, xxx. Xxxxx Xxxxxx
▪ per il Ministero, dr.ssa Xxxxx Xxxx.
5. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i referenti dell’Accordo come sopra individuati, dandone tempestiva comunicazione formale tramite posta elettronica certificata o futuro mezzo equivalente all’altra Parte.
6. I referenti dell’Accordo, entro 15 giorni dalla sottoscrizione, concordano, predispongono e approvano un “Piano esecutivo”, che individua almeno i seguenti elementi:
a) l’elenco delle attività, nella forma della struttura analitica di progetto ed il relativo cronoprogramma
b) la struttura analitica delle attività per l’attuazione del singolo bando di domanda pubblica intelligente
c) i risultati previsti dell’Accordo e la definizione degli indicatori di prestazione e degli obiettivi di successo
d) le risorse necessarie ed i costi programmati per l’attuazione del presente Accordo, ed in particolare la programmazione degli acquisti di Agid in relazione alle voci di spesa di cui alle lettere a), c), d) dell’Allegato A;
e) l’analisi dei rischi e delle azioni di mitigazione dei rischi nell’attuazione dell’Accordo.
7. Il “Piano esecutivo” definisce altresì le regole di rendicontazione delle spese sostenute dall’Agenzia per l’attuazione del presente Accordo e rimborsabili ad opera del Ministero ai sensi di quanto previsto nel medesimo decreto e nei limiti e secondo le modalità di cui all’articolo 7, commi 2 e seguenti del presente Accordo.
8. Il “Piano esecutivo” individua e stima altresì gli oneri per il rimborso delle spese vive a carico dei soggetti ospitanti per l’attuazione di ciascun bando di domanda pubblica intelligente, nonché gli oneri per i compensi e le missioni dei commissari di gara e degli organi di valutazione e di validazione.
9. I referenti dell’Accordo concordano le modalità di attuazione del Piano esecutivo e coordinano lo svolgimento delle relative attività.
10. Per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo ciascuna delle Parti potrà avvalersi, secondo i rispettivi regolamenti, dell’opera di organismi e società specializzati, di Istituti, Associazioni, esperti e liberi professionisti.
11. L’eventuale aggiornamento del “Piano esecutivo” a seguito di esigenze sopravvenute è concordato tra i referenti dell’Accordo, purché tale aggiornamento non comporti la necessità di modificare l’Accordo stesso.
12. Gli eventuali aggiornamenti del “Piano esecutivo” che comportino la necessità di modificare i ruoli e i compiti delle Parti sono definiti con atti aggiuntivi al presente Accordo.
13. I referenti dell’Accordo, con il supporto della struttura di progetto, elaborano congiuntamente rapporti sulle attività svolte. Ciascuno rapporto comprende almeno i seguenti elementi:
a) i risultati ottenuti
b) i tempi di attuazione
c) le risorse impegnate ed i costi sostenuti
d) gli scostamenti rispetto a quanto previsto dal Piano esecutivo e la valutazione dei rischi per il prosieguo delle attività.
14. I rapporti sulle attività svolte sono elaborati con cadenza di massima semestrale coincidente con la presentazione delle richieste di rimborso da parte dell’Agenzia di cui all’articolo 7, comma 5, del presente Accordo.
15. Le Parti aggiornano l’elenco delle unità di personale costituenti la Struttura di progetto sulla base dei rapporti di attività e della pianificazione dei carichi di lavoro descritta nel Piano esecutivo.
Art. 5
(Attuazione degli interventi del Ministero)
1. L’attuazione degli interventi del Ministero è disciplinata con Atti tra le Parti, aggiuntivi al presente Accordo.
2. Gli atti aggiuntivi di cui al precedente comma 1 individuano, tra l’altro, l’importo delle risorse ulteriori rese disponibili dal Ministero, i temi di ricerca, le aree tecnologiche e i fabbisogni smart cui dare seguito con bandi di domanda pubblica intelligente.
3. La “matrice di responsabilità” di cui all’Allegato B al presente Accordo si applica anche all’attuazione degli interventi del Ministero di cui al presente articolo, fatte salve indicazioni diverse formulate nell’atto aggiuntivo.
Art. 6 (Adesione di altri soggetti)
1. Al presente Accordo possono aderire i soggetti co-finanziatori. Al fine di sostenere lo sviluppo, in Italia, degli appalti pre-commerciali e degli appalti innovativi e di perseguire la più ampia partecipazione di altre amministrazioni pubbliche, ciascuna Parte si impegna a promuovere l'adesione all’Accordo di altri soggetti pubblici.
2. L’adesione di cui al precedente comma 1 è disciplinata da specifici atti.
3. Gli atti di adesione di cui al precedente comma 2 individuano, tra l’altro, l’importo delle risorse apportate e le modalità del loro trasferimento al Ministero, che dovranno essere compatibili con la tempistica di adozione dei bandi previsti e con quanto previsto dal successivo articolo 7, i temi di ricerca, le aree tecnologiche e i fabbisogni smart cui dare
seguito con bandi di domanda pubblica intelligente in collaborazione con il Ministero e l’Agenzia. Tali atti non possono superare la durata del presente Accordo.
4. L’efficacia degli atti di adesione di cui al comma 2 resta condizionata alla sottoscrizione, da parte del soggetto co-finanziatore, per adesione e accettazione, del presente Accordo, per la disciplina degli aspetti esecutivi relativi all’attuazione dei contenuti di collaborazione definiti negli atti di adesione.
5. La “matrice di responsabilità” di cui all’Allegato B al presente Accordo si applica anche all’attuazione degli Atti di adesione di cui al presente articolo, fatte salve indicazioni diverse formulate nell’Atto di adesione.
Art. 7
(Oneri economici e rendicontazione)
1. Gli oneri connessi alle attività disciplinate dall’articolo 2, comma 1, lettere a), dell’Accordo rappresentano espressione dei compiti istituzionali di ciascuna delle Parti e sono a carico di ciascuna di esse in ragione della programmazione da ciascuno approvata.
2. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), all’Agenzia è riconosciuto, a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti per le attività svolte, un contributo fino a un massimo del 2% del valore stanziato dal decreto, erogato dal Ministero secondo quanto previsto dai successivi commi.
3. Per l’attuazione degli eventuali successivi interventi del Ministero il contributo riconosciuto all’Agenzia verrà erogato secondo modalità analoghe a quanto disciplinato al precedente comma 2, fatte salve indicazioni diverse formulate nell’atto aggiuntivo di cui all’articolo 5 del presente Accordo.
4. Il Ministero versa all’Agenzia una quota pari al 30% del contributo di cui al comma 2 entro 30 giorni dall’approvazione del “Piano esecutivo” di cui all’articolo 4 del presente Accordo, a titolo di anticipo per l’avvio delle attività.
5. Per la restante quota di contributo, il Ministero effettua l’erogazione dei rimborsi a fronte delle attività svolte, previa presentazione, con cadenza semestrale entro il 30 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, della relativa richiesta, accompagnata da rendicontazioni a consuntivo.
6. Il Ministero valuta l’ammissibilità dei costi rendicontati dall’Agenzia in relazione alle attività svolte, approvando ciascuna rendicontazione effettuata entro 60 giorni dalla ricezione della stessa ed effettuando la relativa erogazione entro i 30 giorni successivi.
7. L’Agenzia informa preventivamente il referente del Ministero degli impegni di spesa che intende assumere per l’acquisizione delle risorse individuate alla sezione 2 lettere a), c), d) dell’Allegato A al presente Accordo.
8. In ogni caso, il contributo complessivo per le attività di cui all’articolo 2 comma 1 lettera b) trasferito dal Ministero all’Agenzia per l’attuazione del decreto non potrà superare il totale delle spese ammissibili rendicontate e la misura massima di cui al comma 2 del presente articolo.
9. Le voci di spesa ammesse alla rendicontazione sono riportate nell’Allegato A “Voci di spesa ammissibili e modalità di rendicontazione”.
10. Gli oneri a rimborso delle spese vive a carico dei soggetti ospitanti, nonché gli oneri per i compensi e le missioni dei commissari di gara, degli organi di valutazione e validazione sono posti a carico delle risorse finanziarie per l’attuazione di ciascun appalto.
Art. 8
(Risorse finanziarie per l’attuazione dei bandi)
1. L’Agenzia, prima dell’emanazione di ogni bando, provvede a richiedere al Ministero il trasferimento dell’importo relativo al valore del bando.
2. L’Agenzia, nell’esecuzione degli appalti aggiudicati nell’ambito dei bandi di domanda pubblica intelligente di cui al Decreto, è responsabile per i pagamenti dei corrispettivi ai fornitori contrattualizzati.
3. Le eventuali economie di gara realizzate nell’ambito di uno specifico bando di domanda pubblica intelligente sono detratte dalle risorse trasferite all’Agenzia per l’attuazione dei bandi successivi.
Art. 9 (Proprietà dei risultati)
1. Ciascuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare delle informazioni, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi a quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Accordo e messo a disposizione per l’attuazione del medesimo.
2. La conoscenza tecnico-scientifica prodotta dalle attività poste in essere dalle Parti nell’ambito del presente Accordo sarà di proprietà del Ministero, dell’Agenzia e dell’eventuale Soggetto co-finanziatore, che potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali, nonché ai fini di promozione e formazione individuati all’articolo 2, comma 1, lettera a), del presente Accordo.
3. I diritti sui risultati delle attività di ricerca e sviluppo condotte dai soggetti aggiudicatari dei bandi di domanda pubblica intelligente sono disciplinati da ciascun bando di gara affinché il Ministero e/o l’eventuale Soggetto co-finanziatore possano utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali. Ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto ciascun bando di gara definisce inoltre le modalità per l’acquisizione e/o utilizzo di detti risultati ai fini di una più diffusa loro adozione da parte della Pubblica Amministrazione italiana. L’Agenzia assume
l’onere di diffondere la conoscenza di quanto reso disponibile dal Ministero e dal Soggetto co- finanziatore, anche attraverso la piattaforma di e-procurement per l’innovazione.
4. La proprietà delle soluzioni innovative acquisite e la titolarità dei diritti di proprietà industriale relativi a quelle sviluppate al termine dell’esecuzione degli appalti è disciplinata da ciascun bando di gara.
5. Sono comunque fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l’attività di ricerca e i diritti sulle invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori, di cui agli articoli 63, 64 e 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
6. I dati utilizzati per le attività di studio non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.
7. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Accordo, sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
Art. 10 (Durata)
1. Il presente Accordo ha una validità di cinque anni dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un periodo convenuto tra le Parti, mediante comunicazioni formali tramite posta elettronica certificata o futuro mezzo equivalente.
Art. 11 (Recesso)
1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all’altra Parte, con un preavviso di tre mesi, a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata, o futuro mezzo equivalente.
Art. 12 (Pubblicità)
1. A decorrere dalla sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni.
Art. 13 (Riservatezza)
1. Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l’altra Parte o le Terze parti partecipanti ai bandi di domanda pubblica intelligente di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.
2. Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a non eseguire copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti riguardanti l’altra Parte, dei quali sia eventualmente venuta in possesso.
Art. 14 (Informativa trattamento dati)
1. Il trattamento dei dati personali di entrambe le Parti è effettuato ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché del decreto legislativo n. 196 del 2003, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018, ai fini della gestione del presente Accordo.
2. Con separato atto saranno definite le rispettive qualifiche e responsabilità laddove dal presente Accordo derivassero attività comuni nel trattamento dei dati personali.
Art. 16
(Foro competente)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Roma,
Per il Ministero dello Sviluppo Economico | Per l’Agenzia per l’Italia Digitale |
Il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese | Il Direttore Generale |
XXXXXX XXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXXX XXXXXX
Data: 2019.07.03
17:07:06 +02'00'
ALLEGATO A
VOCI DI SPESA AMMISSIBILI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE
Allegato all’Accordo di collaborazione per l’attuazione “dei bandi di domanda
pubblica intelligente”
tra
il Ministero dello sviluppo economico e
l’Agenzia per l’Italia Digitale
Sezione 1: Attività istituzionali non ammissibili a rimborso
Gli oneri connessi alle attività disciplinate dall’articolo 2, comma 1, lettere a), del presente Accordo sono espressione dei compiti istituzionali di ciascuna delle Parti e sono a carico di ciascuna di esse in ragione della programmazione da ciascuno approvata.
In attuazione di quanto sopra, non sono ammesse al rimborso di cui all’articolo 7 del presente Accordo le seguenti voci, in quanto espressione dei compiti istituzionali e della volontà di collaborazione tra le Parti:
a) costi del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio presso l’Agenzia, ad esclusione dei costi di straordinario, disciplinati all’elenco di cui alla sezione 2, lettera g);
b) costi di personale diverso da quello di cui alla sezione 2, lettera a) e non contrattualizzato ad hoc per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo.
Sezione 2: Voci di spesa ammissibili per le attività di attuazione del Decreto
La presente sezione si applica agli oneri connessi all’attuazione di quanto all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Accordo.
Le voci di spesa rendicontabili da parte dell’Agenzia e ammesse al rimborso di cui all’articolo 7 dell’Accordo sono elencate nel seguito:
a) costi del personale contrattualizzato ad hoc per la realizzazione delle attività previste dall’Accordo, nelle forme previste dalle norme, ivi inclusi i contratti di dipendenza a tempo determinato, i contratti di tirocinio e le altre forme contrattuali assimilabili al lavoro dipendente;
b) spese di trasferta del personale impegnato nell’Accordo, in relazione a missioni e viaggi riconducibili alle attività disciplinate dall’Accordo medesimo;
c) costi per servizi di consulenza e di servizi equivalenti, comprese le prestazioni d’opera non soggette al regime IVA, le prestazioni professionali con partita IVA, le prestazioni di società;
d) costi derivanti da affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni;
e) rimborso parziale delle spese generali, nella misura forfettaria del 5% dei costi ammissibili risultanti dalla somma delle voci di cui alle precedenti lettere a), b), c), d);
f) spese per premi e indennità al personale impegnato nell’Accordo, per le attività direttamente imputabili all’esecuzione dell’Accordo medesimo;
g) spese per straordinari del personale dipendente, a tempo indeterminato o determinato, in relazione allo svolgimento delle attività direttamente connesse all’attuazione del Decreto, nel limite di 10 ore mese/persona, al costo orario di euro 30,00.
ALLEGATO B
MATRICE DI RESPONSABILITA’
ID | Attività | Descrizione dell'attività | Riferimenti a norme, regolamenti e programmi operativi e di policy (non sono menzionate le norme del Codice Appalti) | Ministero (Promotore e Finanziatore) o Soggetto co- finanziatore | Agenzia (Promotore e attuatore) | Soggetto ospitante | Soggetti terzi coinvolti |
A | Governance e gestione dell'Atto esecutivo | Nomina dei componenti della struttura di progetto per la gestione dell’Accordo, coordinati dai Referenti. Alla struttura di progetto sono affidati i seguenti compiti - definire e aggiornare il Programma operativo, quale strumento di project management per la gestione dei tempi, dei modi e delle risorse per l'attuazione dell'Accordo; - definire i requisiti funzionali degli strumenti di supporto all'esecuzione dell'Accordo, tra cui, ad esempio, siti web e tools di project management - valutare e approvare schemi dei documenti di gara, modelli decisionali a supporto della strategie di gara di supporto ad altre amministrazioni | Curare il perseguimento degli obiettivi 1) "mantenere e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze di ricerca e innovazione industriale" 2) "promuovere progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività" 3) LA 75 del Piano Triennale per l'informatica nella PA 2019-2021 "Attivazione e sperimentazione della | Responsabilità collegiale | NULLA |
- valutare e proporre l'adesione delle Parti ad iniziative di Terzi e/o a programmi di finanziamento (ad esempio dalla Commissione Europea) coerenti con gli obiettivi dell’Accordo - supportare i procedimenti di adesione all’Accordo da parte dei soggetti Co- finanziatori nelle modalità di cui al Decreto, art 1, comma 2 - supportare le relazioni periodiche dei risultati e le spese relative all'attuazione dell'Accordo - accertare le economie derivanti dall'attuazione dei bandi di gara e proporre alle Parti la destinazione di utilizzo | Piattaforma per gli appalti di innovazione" | ||||||
A.0 | Individuazione di finanziamenti aggiuntivi e gestione di atti di adesione | Individuazione di soggetti pubblici Co- finanziatori che dispongono di risorse aggiuntive, provenienti da Fondi strutturali e di investimento europei, che possono aggiungersi a quelle previste dal Decreto. I soggetti co-finanziatori possono partecipare all’Accordo tramite un Atto di adesione. Gestione degli Atti di adesione, comprendenti il programma di attività del Co-finanziatore, regole e vincoli di utilizzo delle risorse finanziarie aggiuntive, il Programma operativo dell'Atto di adesione con il Co-finanziatore. | Decreto art 1, comma 2 "L’attuazione dei bandi (omissis) può essere altresì finanziata con risorse provenienti da Programmi operativi cofinanziati con Fondi di sviluppo e investimento europei, nell’attuazione di azioni, previste nei predetti Programmi operativi, coerenti con le finalità e gli ambiti di intervento del presente decreto, ovvero con ordinarie risorse di bilancio di altre Amministrazioni interessate, centrali e locali" | Si impegna a promuovere l'adesione all’Accordo di altri soggetti pubblici (co- finanziatori) tenendo informata Agenzia | Si impegna a promuovere l'adesione all’Accordo di altri soggetti pubblici (co- finanziatori) tenendo informato il Ministero | N.A. | Agenzia Coesione, Regioni, Autorità gestione PON/POR, sede permanente di concertazione |
A.1 | Individuazione dei fabbisogni "smart" | Rilevazione e selezione dei fabbisogni "smart", anche in collaborazione con altre PA, tenendo conto della opportunità di promuovere l'aggregazione della domanda. Individuazione dei soggetti pubblici disponibili ad agire come contesto operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate (Decreto, art. 2 comma 4 lett. c) | "Strategia nazionale di specializzazione intelligente" Decreto art 2, comma 4 lettera c) | Definisce i criteri di valutazione, seleziona i fabbisogni smart e i soggetti che offrono il contesto operativo | Attua le azioni necessarie alla emersione dei fabbisogni smart, valuta i “fabbisogni smart” secondo criteri di rilevanza sociale, accessibilità, innovatività,sca labilità | Le PA potrebbero essere chiamate a fare proposte di fabbisogni smart | Agenzia Coesione, Regioni, Autorità gestione PON/POR |
A.2 | Coinvolgimento e consultazione del mercato | Individuazione e nomina del Responsabile del Procedimento Acquisizione formale della disponibilità del soggetto ospitante la sperimentazione Pubblicazione Avviso di Pre-Informazione in Gazzetta Ufficiale Europea Coinvolgimento del mercato e realizzazione della "consultazione preliminare di mercato" | Decreto art 2 comma 3 "Riferimento alla disciplina e/o alle prassi per la consultazione preliminare di mercato agli appalti di innovazione e/o pre- commerciali" | Verifica indicatori qualità della consultazione | Svolge i compiti della stazione appaltante | Fornisce informazioni per la definizione puntuale del fabbisogno smart | Canali diffusione: ACT, Confindustria, APRE, altri Ministeri… |
A.3 | Preparazione documentazione di gara | Elaborazione della strategia di gara e della documentazione di gara relativa a ciascun fabbisogno smart (tra cui disciplinare di gara, bozze di accordo quadro, capitolati tecnici, disciplina dei diritti di proprietà). | Decreto art 2, comma 3, 4, 5 - definizione delle modalità per l'acquisizione e/o l'utilizzo dei risultati per la diffusione da parte della PA | Approva il bando | Svolge i compiti della stazione appaltante, elabora la documentazion e e la sottopone al Ministero | Fornisce all'Agenzia le informazioni necessarie a definire il contesto della sperimentazione | Stakeholders istituzionali e regolatori di settore, soggetti aggregatori, ITACA, CONSIP |
A.4 | Pubblicazione del bando, ricezione offerte | Pubblicazione del bando, gestione e pubblicazione dei quesiti degli operatori di mercato, ricezione offerte | Verifica qualità e soddisfacimento aspettative | Svolge i compiti della stazione appaltante | Fornisce all'Agenzia eventuali informazioni necessarie per la risposta ai quesiti posti dagli operatori di mercato | Canali di comunicazione privati e istituzionali | |
A.5 | Valutazione delle offerte e aggiudicazione | Nomina Commissioni tecniche, valutazione offerte, predisposizione graduatorie, organizzazione delle sessioni pubbliche, elaborazione degli atti di aggiudicazione | Propone i criteri di individuazione dei commissari | Nomina e ingaggia i commissari | Può partecipare alla valutazione delle offerte, attraverso la nomina dei componenti della Commissione | Esperti componenti delle commissioni | |
A.6 | Stipula dei contratti quadro e dei contratti esecutivi | Elaborazione dei contratti, controlli propedeutici alla stipula, stipula dei contratti tra Fornitori e Agenzia-Ministero | Approva e sigla il contratto | Svolge i compiti della stazione appaltante |
A.7 | Esecuzione degli appalti di innovazione | Nomina del direttore esecuzione Gestione della esecuzione dell'appalto nei modi e tempi pianificati nel disciplinare di gara e in coerenza con le offerte aggiudicate: comprende, ove previsto, il dialogo con i Fornitori. | Verifica qualità e soddisfacimento aspettative | Svolge i compiti della stazione appaltante | Individua il direttore dell’esecuzione, ospita la sperimentazione | ||
A.8 | Verifica dei risultati dell'appalto e certificazione di corretta esecuzione | Verifica i risultati di esecuzione dei servizi realizzati dai fornitori, anche ai fini dell'attestazione di regolare esecuzione. | Accordo, articolo 8 | Verifica qualità e soddisfacimento aspettative | Svolge i compiti della stazione appaltante | Il direttore dell’esecuzione partecipa alla verifica risultati | |
A.9 | Pagamento dei fornitori | Autorizza i fornitori alla fatturazione, ricezione e verifica delle fatture, emissioni degli ordinativi di pagamento | Accordo, articolo 8 | Trasferisce i fondi ad Agenzia, appalto per appalto, all’atto della pubblicazione del bando | Svolge i compiti della stazione appaltante |
A.10 | Monitoraggio e comunicazione | Raccoglie dati e misura i risultati dell'azione. Produce un contributo agli indicatori di successo della iniziativa, anche come contributo con l'azione LA76 del Piano Triennale. Cura la divulgazione dei risultati dell'Accordo, attraverso workshop e i canali stampa, social, web. | Riferimento: Piano Triennale per l'informatica nella PA 2019-2021 LA76 "Promozione e monitoraggio degli appalti di innovazione" e Crescita Digitale 2014-20, pagina 85 | Responsabilità collegiale | NULLA | Enti di ricerca, soggetti osservatori di mercato | |
A.11 | Formazione (dei RUP di innovazione) | Offre supporto ai RUP e ai Direttori esecutivi coinvolti nell'attuazione del Decreto, promuove programmi di formazione dei RUP di innovazione e dei funzionari a supporto. Mette a disposizione la documentazione prodotta e le procedure di appalto quale contesto per il training on the job di funzionari delle amministrazioni coinvolte nel programma. | Accordo Partenariato: Azione 11.3.4 «Azioni di rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA, attraverso lo sviluppo di competenze mirate all’impiego del “Pre- commercial public procurement”» PON Governance | Fornisce indirizzi ed obiettivi della formazione | Attua i programmi di formazione | NULLA | I soggetti ospitanti contribuiscono a mettere a disposizione i contesti di training |